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Decisione

17.2017.188

Riciclaggio: origine illecita dei fondi, tenore di vita incompatibile con risorse di un disoccupato. versamento fondi su conto aperto a proprio nome e per l'occasione

24 novembre 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 5’550.- depositati sul conto di AP 1 erano provento di reato, e meglio

erano parte del provento conseguito dal fratello della qui appellante con il

traffico di stupefacenti.

Al riguardo, si richiama, in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il seguente passaggio della sentenza

impugnata:

Nel caso

concreto non vi è dubbio - e nemmeno contestazione - in punto alle componenti oggettive

del reato di riciclaggio di denaro configurate dal comportamento di AP 1.

I controversi CHF 5'550.- rappresentavano,

innanzitutto, il provento di un’attività illegale compiuta - in particolare -

da __________ (cfr. il suo verbale d’interrogatorio 13 marzo 2015, pag. 9), la

quale segnatamente a fronte del suo taglio professionale, della struttura -

semplice ma organizzata - alla sua base e del sensibile quantitativo di

stupefacente trafficato desumibile tanto dall’importo stesso quanto dalla durata

del commercio illecito (tre anni al momento del fermo del fratello

dell’imputata), assurge a crimine giusta l’art. 19 cpv. 2 LStup.” (sentenza

impugnata, consid. 9, pag. 9)

2. Contestata

è, invece, come visto, la consapevolezza di AP 1 dell’origine dei soldi

depositati sul suo conto.

a. Ricordato

come il fratello di AP 1 abbia detto di non pensare che la sorella sapesse dei

suoi traffici e come dalle dichiarazioni della madre emerga chiaramente la

volontà di tutta la famiglia di tenere la ragazza all’oscuro dei traffici di

droga, il patrocinatore dell’appellante afferma che in atti non vi è, al

riguardo, nessun elemento probatorio atto a sostanziare la tesi accusatoria e

sostiene, quindi, che, in applicazione del principio in dubio pro reo, va accertato

che la sua patrocinata non sapeva dell’origine delittuosa dei soldi del

fratello.

b. Il

primo giudice non ha condiviso l’opinione della Difesa ed ha accertato la

consapevolezza di AP 1 sulla scorta delle seguenti considerazioni:

12. Se dall’incarto non risulta

effettivamente che __________ abbia reso edotta in modo chiaro la sorella circa

l’origine del denaro da versare sul suo conto bancario, sussistono per contro

numerose circostanze che portano a ritenere come l’imputata ne fosse ugualmente

consapevole o perlomeno, nella forma del dolo eventuale, l’avesse presa in

considerazione. Trattasi di circostanze rapportate sia alla particolare

richiesta di __________, sia, a monte, all’attività criminosa dalla quale

traeva i propri guadagni, di cui AP 1 - salvo ammetterne un’ingenuità

francamente inverosimile (e di grado ben superiore a quella sottintesa dal

difensore) - doveva essere a conoscenza.

12.1. Vi è la durata del commercio

di stupefacenti messo in piedi da __________ di concerto (in un secondo tempo)

con __________, protrattosi per circa tre anni (dal 2012 al 2014; cfr. verbale

d’interrogatorio 13 marzo 2015 di __________, pagg. 2-3). Un lasso di tempo

decisamente lungo, oltretutto iniziato quando la famiglia - genitori e figli -

viveva in modo ufficiale, tutta, stabilmente nello stesso appartamento, quello

precedente di Arbedo (cfr. verbale d’interrogatorio 18 settembre 2014 di __________,

pag. 4: “È dal marzo 2013 che io e la mia famiglia abitiamo in questo

appartamento”).

Vi è che all’interno della famiglia __________

tutti, a parte la sola imputata (seguendo la sua tesi), sapevano del traffico

di droga di __________; ovviamente lui stesso e il padre, ma anche la madre

(cfr. verbale d’interrogatorio 18 settembre 2014 di __________, pag. 4: “Posso

però dire che ero a conoscenza, o meglio avevo il dubbio, che mio figlio __________

fosse coinvolto in un traffico di droga”).

Vi è quel tenore di vita di __________ su cui

il Procuratore pubblico ha insistito nel suo decreto d’abbandono (pag. 5: “Chi

scrive non può credere alla versione dei fatti dell’imputata. A fronte delle

circostanze, delle ammissioni della madre __________, del fatto che __________

avesse a disposizione grandi disponibilità finanziarie (si pensi per esempio ai

CHF 5'550.- consegnati in una sola occasione all’imputata), al fatto che egli

possedesse addirittura due automobili (di cui una sportiva, n.d.r.) e un

telefonino di ultima generazione, pur non avendo un lavoro stabile, risultava

pressoché impossibile non accorgersi che qualcosa non quadrava in quel di

Castione”), poco compatibile con l’assenza di lunga data di un impiego fisso e,

perfino, delle indennità di disoccupazione (verbale d’interrogatorio 18

settembre 2014 di __________, pagg. 3 e 4. Cfr. anche il verbale d’interrogatorio

19 settembre 2014 di __________, pag. 5: “ADR che mio figlio paga CHF

69.00 al mese di telefono, paga l’assicurazione CHF 700.00 al mese. Come detto

non contribuisce alle spese di famiglia, riceveva poi abbastanza regolarmente

delle multe, vi sono poi tutte le spese correnti come ad esempio la benzina.

Lui inoltre esce tutte le sere, anche fino alle 03:00-04:00, posso dire che era

più il tempo che stava in giro che quello che stava a casa”).

Vi sono le regolari, misteriose trasferte del

fratello (all’occorrenza accompagnato dal padre) dell’imputata, il quale nei

fine settimana partiva spesso alla volta della Svizzera tedesca per procurarsi

lo stupefacente da mettere in commercio, non senza - prima - mostrare il

contante e - dopo - discutere circa la ripartizione dei ricavi (verbale

d’interrogatorio 19 settembre 2014 di __________, pagg. 6-7; cfr. anche verbale

d’interrogatorio 13 marzo 2015 di __________, pag. 7):

(…)

Vi sono le dichiarazioni del medesimo __________,

il quale ha espresso la sua opinione - comunque contestata dalla sorella - in

merito alla conoscenza della signora __________ circa i suoi affari illegali

(verbale d’interrogatorio 7 dicembre 2015 di AP 1, pag. 4): “L’interrogante

continua a non credere alle mie parole e mi dice che __________, nel corso del

suo verbale di interrogatorio del 19 settembre 2014, ha dichiarato: “Non penso

che mia sorella lo sapesse, anche se non ho la certezza. Anzi, dopo averci

riflettuto, penso che mia sorella sapesse che io vendevo droga”(…) “ADR che

forse lei avrà visto che stavo molto in bagno e può darsi che sospettasse che

io confezionavo la droga in quel luogo”(pag. 8)”.

Vi è la richiesta stessa di __________,

sospetta (e così doveva apparire pure agli occhi di AP 1) per il suo carattere

particolare conferitole da almeno due ragioni.

La prima, perché è difficile credere che una

persona - tanto più se in passato lavoratore dipendente - non disponga di un

conto bancario dove versare i propri averi, soluzione peraltro di gran lunga

preferibile al cassetto ubicato nella stanza della sorella (verbale di

interrogatorio 7 dicembre 2015 di AP 1, pag. 6).

La seconda, perché non si comprende il senso

per cui, in luogo di aprire personalmente un conto in banca (qualora ne fosse

davvero stato sprovvisto), __________ ne dovesse utilizzare uno intestato alla

sorella, salvo assicurarsi - a detta di quest’ultima (verbale di interrogatorio

26 aprile 2017 di AP 1, pag. 2) - un diritto di firma sul medesimo.

Vi è la condotta che la signora AP 1 ha

tenuto, davanti alle autorità inquirenti, rispetto al conto di risparmio n..

Dapprima, a differenza del conto privato n., ha omesso di segnalarne

l’esistenza nella comunicazione 26 settembre 2014 (AI 212; eppure in tale data,

successiva ai primi interrogatori di polizia, l’imputata conosceva le accuse a

carico del fratello, che aveva alimentato il conto di risparmio con una somma

di oltre 40 volte superiore al saldo al 31 luglio 2014 del conto privato),

invece notificata una volta emesso - ma non ancora eseguito - l’ordine di

perquisizione e sequestro che l’avrebbe fatta in ogni caso emergere (cfr. AI

243, 301 e 312).

Vi è l’apertura di un nuovo, apposito conto

bancario - avvenuta il 3 luglio 2014 (AI 312) - per depositare il denaro di __________,

tanto più singolare se si considera che all’epoca AP 1 già disponeva di un

secondo conto, vuoto, dove avrebbe potuto versare i CHF 5'550.- senza correre

il rischio di confonderli con i propri risparmi (il conto di risparmio gioventù

UBS CHF n. AI 312). Trattasi, di transenna, di una circostanza su cui

l’imputata non ha inizialmente riferito, affermando invece il 7 dicembre 2015

(verbale di interrogatorio, pag. 6): “Lui mi ha dato una busta, era aperta. Io

comunque non ho contato questi soldi, li ho portati in banca e li ho

accreditati sul mio conto”.

Vi è il continuo consumo di eroina, alle volte

Considerandi

assunta fra le mura di casa (nello stesso bagno dove __________ preparava le

dosi da vendere; verbale d’interrogatorio 18 settembre 2014 di __________, pag.

5; verbale d’interrogatorio 18 settembre 2014 di __________, pag. 8) da parte

di __________, che la figlia accompagnava in farmacia a prendere il metadone

(verbale d’interrogatorio 18 settembre 2014 di AP 1, pag. 3).

Circa quest’ultimo punto AP 1 ha invero affermato la convinzione che il metadone veniva

assunto in sostituzione della droga. A prescindere però da come, di nuovo,

l’imputata sarebbe stata la sola della famiglia a non conoscere una circostanza

importante (e duratura nel tempo), la stessa imputata ha riconosciuto come

fosse spaventata dal “poter sentire da lui che non fosse così” (verbale

d’interrogatorio 26 aprile 2017, pag. 2).

Vi sono, infine, le discussioni, in casa, sul

tema della droga - sia per il suo consumo, sia per il suo commercio - tra __________

e __________ (“Voglio anche dire al verbalizzante che ancora tre giorni fa io

dissi a mio figlio di smettere di trafficare con l’eroina, ma lui mi rispondeva

cose del tipo: “la mia vita è questa”, “pensa per te”. Io gli dicevo di andare

a cercarsi un lavoro”. Verbale d’interrogatorio 19 settembre 2014 di __________,

pag. 5), tra __________ e __________ (“Mio papà si è accorto che io trafficavo

con l’eroina per cui abbiamo, all’inizio, litigato. Però, visto che papà è

consumatore di eroina da lungo tempo, mi ha fatto capire che se gliene avessi

data un po’ lui l’avrebbe accettata volentieri”. Verbale d’interrogatorio 13

marzo 2015 di __________, pag. 7) e tra __________ e __________ (“Io gli dicevo

di smettere, ma lui non ne voleva sentir parlare. Che cosa potevo fare? Io poi

non stavo tanto bene, avevo i miei problemi. Soffro di ansia e di depressione e

non potevo stargli troppo dietro. Io comunque ho fatto di tutto, l’ho pregato

ho pianto, non so quanto ho pianto ma lui proprio non ne voleva sapere.”.

Verbale d’interrogatorio 4 dicembre 2015 di __________, pag. 5. “ADR che

solo in un’occasione ho trovato dei residui di eroina, ma credo che fossero i

residui di una sniffata di mio marito. Io gli avevo detto di non lasciare mai

più in giro niente prima di tutto per via di AP 1 e secondariamente perché se

fosse arrivato qualcuno in casa non avrei saputo cosa dire. Tra l’altro mi dava

pure fastidio, poiché io non mi drogo”. Verbale d’interrogatorio 19 settembre

2014.

di __________, pag. 7).

12.2

Davanti

a questo quadro si ribadisce come risulti difficile credere che AP 1 non si sia

resa conto (o perlomeno non abbia preso in considerazione) che accettando di

dare seguito alla richiesta di __________ lo stava aiutando nel tentativo di

dissimulare dei guadagni ottenuti dalla sua attività illecita, legata

all’eroina (sostanza che come visto ombreggiava di continuo sulla famiglia __________).

Ciò anche volendo considerare un’ingenuità giovanile dell’imputata, i suoi

rapporti non proprio ideali con il fratello e i lavori che, alle volte (sebbene

assai meno di frequente rispetto a quanto AP 1 ha lasciato intendere),

quest’ultimo svolgeva.

Ne discende che la sussistenza del reato di

riciclaggio di denaro va confermata pure dal profilo soggettivo, allo stesso

modo della colpevolezza della signora AP 1.” (consid 12 della sentenza

impugnata, pag. 10-14).

3.

Richiamati, sulla valutazione delle prove, gli art. 139 cpv. 1 e 10

cpv. 2 CPP e la giurisprudenza federale elaborata su questo tema (fra le tante,

STF 6B_2010 del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010; &B_1029/2009

del 23 aprile 2010; 6P-218/2006 del 30 marzo 2007) e ricordato che un giudizio

di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali

inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza

1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004, n. 51,

pag. 253; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.9;6P.72/2004 del 28

giugno 2004, consid. 1.2;6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2), questa

Corte non può che condividere e, quindi, fare proprio l’accertamento operato

dal primo giudice: esso diparte, infatti, da una valutazione più che corretta

di un insieme di elementi univoci, lineari e concordanti fra cui spiccano –

come rivelatori della consapevolezza dell’origine illecita dei soldi del

fratello - il suo tenore di vita manifestamente incompatibile con le risorse di

un disoccupato, le discussioni familiari di cui ha riferito la madre e

l’apertura di un nuovo conto bancario nelle circostanze descritte dal primo giudice.

A fronte di questo fascio di indizi, concludere come voluto dalla Difesa

significherebbe optare per la tesi più inverosimile.

Si ricorda, ancora, che il

principio della presunzione d’innocenza garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6

par. 2 CEDU e 14 cpv.2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP – da

cui discende il principio in dubio pro reo invocato dal difensore - non impone che l’assunzione delle prove conduca ad un assoluto

convincimento e che, pertanto, semplici dubbi astratti e teorici – sempre

possibili poiché ogni fatto è collegato a vicende umane lascia inevitabilmente

spazio alle incertezze – non sono sufficienti ad imporne l’applicazione

ritenuto come tale principio sia disatteso soltanto quando il giudice penale

avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove,

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I

38, consid. 2°; 124 IV 86, consid. 2°; 120 Ia 31, consid. 2c; STF 6B_369/2011

del 29 luglio 2011, consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1;

6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3). Ciò che, come visto, non è il

caso in concreto ritenuto come i numerosi elementi elencati dal primo giudice

impongano, se valutati nel loro insieme, come unico accertamento ragionevolmente

sostenibile, di concludere per la consapevolezza dell’appellante - perlomeno

nella forma del dolo eventuale (DTF 6B_141/2007, 24.9.2007 consid. C.3.3.3;

6P_23/2000,31.7.2000, consid. C. 9c e 9d) – dell’origine illecita dei soldi

consegnatile dal fratello.

4.

Adempie

la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis cifra 1 CP

chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere

che provengono da un crimine.

Il reato di riciclaggio di

denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria,

ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si

tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è

dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia

raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF

6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 4.2;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007,

consid. 7.1.).

Gli elementi costitutivi

oggettivi dell’art. 305bis cifra 1 CPS sono a) l’esistenza di un valore

patrimoniale, b) l’esistenza di un reato precedente, c) un legame di

provenienza tra il valore patrimoniale e il reato precedente e d) un atto

suscettibile di vanificare l’accertamento, il ritrovamento o la confisca del

valore patrimoniale. (CF. Nicolas C. Herren, Le

blanchiment d’argent dans la jurisprudence des Tribunaux federaux, aktuelle

juristische praxis, Dike Verlag AG, pag. 1112-1124, DTF 6S.122/2003 dell’8

settembre 2003, consid. C.1.1.2; 6B/2009, del 29 ottobre

2009, consid. C.4.1).

Dal profilo soggettivo il

reato è di natura intenzionale. Il dolo eventuale è comunque ritenuto

sufficiente (DTF 4A_653/2010 del 24 giugno 2011, consid. C.3.2.3).

Sono stati riconosciuti come

atti suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o

la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305 bis CP, tra i tanti,

il cambiamento del prodotto del crimine in un altro valore o un altro supporto,

come ad esempio la conversione di averi bancari in soldi liquidi (DTF 142 IV

33, consid. 5.1, 6b_649/2015, 04.05.2016, consid. 1.4) il cambio del taglio dei

biglietti , la conversione in moneta straniera (DTF 122 iv 211 consid. C. 2c),

l’apertura di conti bancari in vista della ripartizione del bottino di un

crimine (DTF 136 IV 188, consid. C. 6.1, DTF 120 IV 323, CONSID. 4), il

posizionamento di soldi su di un conto bancario, sempre che il conto in

questione non appartenga all’autore del crimine (DTF 127 IV 20 consid. 3b, DTF 124 IV 274 consid. 4, DTF 119 IV 242 consid. 2d)

Per un’ ulteriore casistica

cf. Nicolas C. Herren, Le blanchiment d’argent dans la jurisprudence des

Tribunaux federaux, aktuelle juristische praxis, Dike Verlag AG, pag.

1112-1124)

Dal

profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo

eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che decide di

adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305 bis CP. Deve,

inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene

da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle

circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale

del denaro e che abbia accettato tale eventualità. La giurisprudenza ha

precisato che il riciclatore non deve per forza conoscere le circostanze

particolari del reato precedente ed in modo particolare la sua qualificazione

giuridica (DTF 122 IV 211 consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF

6B_879/2013 del 18.11.2013, consid. 2.)

5.

Data

l’accertata consapevolezza dell’origine illecita dei

fr. 5’500.-,

deve essere ritenuto anche che l’imputata, versando i soldi su un conto a suo

nome, abbia, perlomeno per dolo eventuale, voluto sottrarre quei soldi alle

autorità. Ritenuto, poi, che il versamento dei fr. 5’500.- su un conto

bancario aperto per l’occasione (e, in più, a nome di un terzo quale è

l’imputata per rapporto al fratello) costituisce, senza ombra di dubbio, un

atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o

la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis cifra 1 CP, la

condanna di AP 1 per riciclaggio va confermata.

6.

Confermata,

poiché ossequiosa dei principi applicabili (art. 47 CP), la pena pecuniaria

stabilita dal primo giudice sia nell’entità che nella sua sospensione

condizionale.

Altrettanto da confermare è la

multa di fr. 120.- che, in applicazione dell’art 42 cpv. 4 CP, il primo giudice

ha ritenuto di dover affiancare alla pena pecuniaria sospesa (DTF 135 IV 188

(6B_91/2008 del 21 agosto 2009).

7.

Gli

oneri processuali di prima e seconda sede seguono la soccombenza e sono posti,

quindi, a carico dell’appellante (art. 426 cpv. 1 CPP e art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi

Visti gli art. 305bis cifra 1, 34, 42, 47, 84, 106

cpv. 2 CPS, 348 e segg., 379 e segg. , 398 e segg, 426 cpv. 1 e 428 cpv. 1 CPP,

nonché sulle spese la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

di AP 1 è respinto

Di conseguenza, ricordato che,

in assenza d’impugnazione, i dispositivi no. 3, 4 e 6 della sentenza della

Pretura penale del 26 aprile 2017 sono passati in giudicato,

1.2. AP 1 è

dichiarata autrice colpevole di

riciclaggio di denaro (art. 305bis cifra 1

CPS)

per

avere in data 3 luglio 2014 a Castione e a Bellinzona, versato sul proprio

conto risparmio UBS nr. fr. 5'550.- in contanti, sapendo o dovendo presumere,

date le circostanze, che il denaro era stato ottenuto mediante infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti.

1.3. AP 1 è

condannata

1.3.1. alla pena

pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna corrispondenti a

complessivi fr. 600.- , da dedursi il carcere preventivo sofferto di 2 giorni.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

1.3.2. alla

multa di fr. 120.- che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una

pena detentiva di 4 giorni.

1.4. La tassa

di giustizia e le spese di primo grado di complessivi fr. 1'132.- sono poste a

carico di AP 1. Dall’importo indicato va dedotta la somma di fr. 582.- da lei

già versati quale cauzione.

1.5 Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

1'000.-

- altri disborsi fr

200.-

fr.

1'200.-

sono posti a carico

dell’appellante.

2. Intimazione a:

-

3. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.