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Decisione

17.2017.197

La responsabilitâ della stabilitâ del carico incombe all'autista che deve verificare che il medesimo è adeguatamente disposto e assicurato per evitarne la caduta

26 ottobre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con sentenza 19

luglio 2017, confermando nella sua sostanza il DA emesso il 17 marzo 2017 dallaCT

1, il Presidente della pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di

guida

di un veicolo in stato difettoso,

per

avere, il 16 gennaio 2017 a Vezia, alla guida dell’autofurgone TI __________,

trasportato un carico non convenientemente assicurato

e

di

infrazione alle norme della circolazione,

per

avere nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una volta giunto

all’interno della galleria Vedeggio-Cassarate, perso parte del carico, composto di pannelli di polistirolo espanso, che

investiva due vetture sopraggiungenti in senso inverso

condannandolo ad una multa

di fr. 500.- (sostituita, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva

di 5 giorni) nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi

fr. 922.- con motivazione

scritta e di fr. 522.- senza motivazione scritta.

B. AP 1,

con dichiarazione d’appello del 29 agosto 2017 motivata per iscritto il 22

settembre 2017, ha chiesto il suo integrale proscioglimento, la messa a carico

dello Stato delle tasse e spese di primo grado nonché il riconoscimento di

un’indennità per spese di patrocinio di fr. 3'656.20 per la procedura di primo

grado e fr. 2'842.55 per quella d’appello.

C. Con osservazioni 2 ottobre 2017, rispettivamente 4 ottobre 2017, la Pretura

penale e la Sezione della circolazione hanno dichiarato di non avere

osservazioni da proporre e di rimettersi al giudizio della Corte.

accertamento

dei fatti

1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se, come nel caso in esame, la procedura

dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni,

mediante l’appello l’accertamento dei fatti può essere censurato soltanto dal

profilo dell’arbitrio e non possono essere adottate nuove allegazioni o nuove

prove.

Un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce

manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza

valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile

di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto

ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo

insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III

552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4

pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014

del 5 giugno 2014;6B_527/2011 del 22 dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto

2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni,

pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag.

61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze

citate).

Considerandi

2.

a. Non vi sono dubbi – poiché non ve ne possono essere – sull’accertamento

secondo cui, nella galleria del Vedeggio, il carico non era convenientemente

assicurato:

(…)

dalla sequenza di immagini ricavate dalle telecamere presenti in galleria, si

vede – già alcuni attimi prima che i primi pannelli rovinassero sulle

automobili ivi sopraggiungenti (cfr. fotogramma ore 08:31:35, Backup_16-01-17_08-48-42,

CD “VECA del 16.01.2017 Perdita materiale con conseguente incidente”; AI 1) –

che gli stessi si muovono e traballano a destra e a sinistra come se non

avessero più alcuna stabilità ed equilibrio. Nel fotogramma ripreso alle ore

08:31:37 (cfr. ibidem; AI 1) si vede chiaramente sopraggiungere il furgone, i

cui pannelli vacillano sia da una parte che dall’altra. In quell’istante si

vede già un imballaggio composto da diversi pannelli di polistirolo espanso che

cade dal furgone, mentre dalla parte opposta un altro imballaggio (i cui

pannelli sono disposti in verticale) oscilla pericolosamente verso l’esterno

del ponte.” (sentenza

impugnata, consid. 6, pag 7 e 8)

Del resto,

fosse stato convenientemente fissato, il carico non sarebbe caduto.

b. Contestato è, invece, l’accertamento del primo giudice secondo cui, al

momento della partenza da Bioggio, il ponte del furgone guidato dall’imputato

era completamente occupato e che era questo pieno carico – e non solo o non

tanto le cinghie che assicuravano i pannelli – a dare stabilità al materiale

che si è destabilizzato soltanto a Dino, quando l’autista ha scaricato una

fila di polistirolo:

( …) prima che

il furgone perdesse il carico nella galleria Vedeggio-Cassarate, lo stesso è

stato scaricato (in parte) in un cantiere a Dino, e poi il mezzo ha ripreso il

tragitto verso la sede di Bioggio. Vi è stato dunque un intervento successivo,

questa volta svolto da AP 1, che in quest’occasione ha scaricato parte di

quanto trasportato dal furgone. Il ponte del furgone era infatti, quando il

mezzo è partito da Bioggio, completamente occupato. (…) decisivo è che (…) scaricando parte

del materiale si è creato uno spazio. L’imputato riferisce che, una volta a Dino, egli ha tolto

(unicamente) la cinghia che assicurava l’ultima fila senza toccare le altre due

che tenevano i pannelli isolanti: ciononostante un vuoto di spazio si è creato sul ponte del

furgone. La sua sistemazione e organizzazione è quindi cambiata rispetto al

momento del carico svoltosi la mattina dei fatti, riducendosi nelle dimensioni.

(…) Le

file di lastre di polistirolo (e anche di altra attrezzatura) infatti non solo

venivano assicurate dalle cinghie – che non potevano comunque sia essere

strette oltremodo perché un tale materiale non solo può rovinarsi ai lati, ma

anche danneggiarsi notevolmente se legato e allacciato con particolare saldezza

– ma sicuramente anche la loro disposizione ne creava una certa stabilità.” (sentenza impugnata, consid. 6, pag

7.

e 8)

c. Nel gravame si sostiene l’arbitrarietà dell’accertamento secondo cui,

al momento della partenza da Bioggio, sul ponte del furgone non c’erano spazi:

il

pretore non aveva elementi né oggettivi e nemmeno indiziari (…) per poter

affermare che inizialmente (al momento, cioè, del carico a Bioggio) sul ponte

del furgone non vi erano spazi (e quindi praticamente sostenere che le tre pile

di polistirolo erano a filo con le sponde del furgone, se non addirittura quasi

incastrate sul ponte, creando quindi una maggiore stabilità…” (motivazione

scritta d’appello, pag 3)

d. La

censura – che, di primo acchito, non appare destituita di fondamento ritenuto

come essa non sembri poggiare su un elemento probatorio particolare ma sia il

frutto di deduzioni non esplicitamente sostanziate del giudice – può rimanere

indecisa.

Infatti,

anche ammettendo che quanto fatto a Dino dall’appellante non ha avuto alcun

effetto sulla stabilità del carico, la responsabilità penale di quanto accaduto

nella Galleria Vedeggio-Cassarate incombe all’autista.

E questo non

solo o non tanto perché il qui appellante ha ammesso di avere partecipato al

carico del camion prima della partenza dal magazzino di Bioggio (verb. dib. di

primo grado, interrogatorio dell’imputato, pag 1), quanto in applicazione dei

chiari combinati disposti di cui agli art 30 cpv 2 LCStr e 57 cpv 1 ONC. E’,

infatti, il conducente del mezzo che deve assicurarsi che il veicolo e il suo

carico rispondano alle prescrizioni. E meglio, in concreto, era l’appellante,

in quanto conducente, che doveva verificare che il carico fosse adeguatamente

disposto e assicurato e che non vi fosse pericolo di una sua caduta (cfr, fra

le altre, JdT 1978 I 472 n. 68, citata in CS annoté, ed 2015, ad art 30 LCR,

pag 373 e seg; Niggli, Probst, Waldmann in Strassenverkehrsgesetz, Basler

Kommentar, ad Art. 30 LCStr, nota 43, pag. 578).

Questo

obbligo – è quasi lapalissiano – non è stato in concreto ossequiato

dall’appellante cui deve, perciò, essere imputata una negligenza (peraltro,

piuttosto pesante, visto che un obbligo di controllo gli incombeva non solo

alla partenza da Bioggio ma anche dopo il parziale scarico a Dino).

Ciò basta

per respingere il ricorso e confermare il giudizio di condanna ex art 93 cpv 2

LCStr emanato in primo grado.

3.

Nessun

appunto può essere mosso alla commisurazione della multa (di fr. 500.-) che,

oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv.

1.

CP), appare più che ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli

art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

4.

Gli oneri processuali di prima sede rimangono a carico di AP 1.

Quelli di

seconda sede seguono la soccombenza e sono, pure, posti a carico

dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Vista la

soccombenza dell’appellante, non gli vengono assegnate indennità ex art. 429

CPP.

Dispositivo

Per questi motivi,

Visti gli art. 90 cpv. 1, 93 cpv.

2, 29, 30 cpv. 2 LCStr e 57 cpv. 1 ONC, 406 CPV. 1 e 3, 398 CPV. 4, 428 cpv. 1,

429 CPP, 47ss e 106 CP nonché sulle spese la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è respinto

Di

conseguenza,

1.1. AP 1 è

autore colpevole di

guida di

un veicolo in stato difettoso, per avere il 16 gennaio 2017 a Vezia, alla

guida dell’autofurgone TI __________, trasportato un carico non

convenientemente assicurato e infrazione alle norme della circolazione, per

avere, nelle circostanze di cui sopra, una volta giunto all’interno della

galleria Vedeggio Cassarate perso parte del carico, composto di pannelli di

polistirolo espanso, che investiva due vetture sopraggiungenti in senso inverso.

1.2. AP 1 è

condannato alla multa di fr. 500.-.

1.2.1. In caso

di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni (art.

106 cpv. 2 CP)

1.3. Gli

oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'422.- sono posti a

carico dell’appellante.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dell’appellante cui non vengono

assegnate indennità.

3. Intimazione a:

-

-

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.