17.2017.197
La responsabilitâ della stabilitâ del carico incombe all'autista che deve verificare che il medesimo è adeguatamente disposto e assicurato per evitarne la caduta
26 ottobre 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.197
Locarno
26 ottobre 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Mauro Trentini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 20 luglio 2017 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 19 luglio 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 23 agosto 2017)
preso atto che
Fatti
A. Con sentenza 19
luglio 2017, confermando nella sua sostanza il DA emesso il 17 marzo 2017 dallaCT
1, il Presidente della pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
guida
di un veicolo in stato difettoso,
per
avere, il 16 gennaio 2017 a Vezia, alla guida dell’autofurgone TI __________,
trasportato un carico non convenientemente assicurato
e
di
infrazione alle norme della circolazione,
per
avere nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una volta giunto
all’interno della galleria Vedeggio-Cassarate, perso parte del carico, composto di pannelli di polistirolo espanso, che
investiva due vetture sopraggiungenti in senso inverso
condannandolo ad una multa
di fr. 500.- (sostituita, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva
di 5 giorni) nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi
fr. 922.- con motivazione
scritta e di fr. 522.- senza motivazione scritta.
B. AP 1,
con dichiarazione d’appello del 29 agosto 2017 motivata per iscritto il 22
settembre 2017, ha chiesto il suo integrale proscioglimento, la messa a carico
dello Stato delle tasse e spese di primo grado nonché il riconoscimento di
un’indennità per spese di patrocinio di fr. 3'656.20 per la procedura di primo
grado e fr. 2'842.55 per quella d’appello.
C. Con osservazioni 2 ottobre 2017, rispettivamente 4 ottobre 2017, la Pretura
penale e la Sezione della circolazione hanno dichiarato di non avere
osservazioni da proporre e di rimettersi al giudizio della Corte.
accertamento
dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se, come nel caso in esame, la procedura
dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni,
mediante l’appello l’accertamento dei fatti può essere censurato soltanto dal
profilo dell’arbitrio e non possono essere adottate nuove allegazioni o nuove
prove.
Un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III
552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4
pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014
del 5 giugno 2014;6B_527/2011 del 22 dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto
2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni,
pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag.
61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze
citate).
Considerandi
2.
a. Non vi sono dubbi – poiché non ve ne possono essere – sull’accertamento
secondo cui, nella galleria del Vedeggio, il carico non era convenientemente
assicurato:
“
(…)
dalla sequenza di immagini ricavate dalle telecamere presenti in galleria, si
vede – già alcuni attimi prima che i primi pannelli rovinassero sulle
automobili ivi sopraggiungenti (cfr. fotogramma ore 08:31:35, Backup_16-01-17_08-48-42,
CD “VECA del 16.01.2017 Perdita materiale con conseguente incidente”; AI 1) –
che gli stessi si muovono e traballano a destra e a sinistra come se non
avessero più alcuna stabilità ed equilibrio. Nel fotogramma ripreso alle ore
08:31:37 (cfr. ibidem; AI 1) si vede chiaramente sopraggiungere il furgone, i
cui pannelli vacillano sia da una parte che dall’altra. In quell’istante si
vede già un imballaggio composto da diversi pannelli di polistirolo espanso che
cade dal furgone, mentre dalla parte opposta un altro imballaggio (i cui
pannelli sono disposti in verticale) oscilla pericolosamente verso l’esterno
del ponte.” (sentenza
impugnata, consid. 6, pag 7 e 8)
Del resto,
fosse stato convenientemente fissato, il carico non sarebbe caduto.
b. Contestato è, invece, l’accertamento del primo giudice secondo cui, al
momento della partenza da Bioggio, il ponte del furgone guidato dall’imputato
era completamente occupato e che era questo pieno carico – e non solo o non
tanto le cinghie che assicuravano i pannelli – a dare stabilità al materiale
che si è destabilizzato soltanto a Dino, quando l’autista ha scaricato una
fila di polistirolo:
“
( …) prima che
il furgone perdesse il carico nella galleria Vedeggio-Cassarate, lo stesso è
stato scaricato (in parte) in un cantiere a Dino, e poi il mezzo ha ripreso il
tragitto verso la sede di Bioggio. Vi è stato dunque un intervento successivo,
questa volta svolto da AP 1, che in quest’occasione ha scaricato parte di
quanto trasportato dal furgone. Il ponte del furgone era infatti, quando il
mezzo è partito da Bioggio, completamente occupato. (…) decisivo è che (…) scaricando parte
del materiale si è creato uno spazio. L’imputato riferisce che, una volta a Dino, egli ha tolto
(unicamente) la cinghia che assicurava l’ultima fila senza toccare le altre due
che tenevano i pannelli isolanti: ciononostante un vuoto di spazio si è creato sul ponte del
furgone. La sua sistemazione e organizzazione è quindi cambiata rispetto al
momento del carico svoltosi la mattina dei fatti, riducendosi nelle dimensioni.
(…) Le
file di lastre di polistirolo (e anche di altra attrezzatura) infatti non solo
venivano assicurate dalle cinghie – che non potevano comunque sia essere
strette oltremodo perché un tale materiale non solo può rovinarsi ai lati, ma
anche danneggiarsi notevolmente se legato e allacciato con particolare saldezza
– ma sicuramente anche la loro disposizione ne creava una certa stabilità.” (sentenza impugnata, consid. 6, pag
7.
e 8)
c. Nel gravame si sostiene l’arbitrarietà dell’accertamento secondo cui,
al momento della partenza da Bioggio, sul ponte del furgone non c’erano spazi:
“
il
pretore non aveva elementi né oggettivi e nemmeno indiziari (…) per poter
affermare che inizialmente (al momento, cioè, del carico a Bioggio) sul ponte
del furgone non vi erano spazi (e quindi praticamente sostenere che le tre pile
di polistirolo erano a filo con le sponde del furgone, se non addirittura quasi
incastrate sul ponte, creando quindi una maggiore stabilità…” (motivazione
scritta d’appello, pag 3)
d. La
censura – che, di primo acchito, non appare destituita di fondamento ritenuto
come essa non sembri poggiare su un elemento probatorio particolare ma sia il
frutto di deduzioni non esplicitamente sostanziate del giudice – può rimanere
indecisa.
Infatti,
anche ammettendo che quanto fatto a Dino dall’appellante non ha avuto alcun
effetto sulla stabilità del carico, la responsabilità penale di quanto accaduto
nella Galleria Vedeggio-Cassarate incombe all’autista.
E questo non
solo o non tanto perché il qui appellante ha ammesso di avere partecipato al
carico del camion prima della partenza dal magazzino di Bioggio (verb. dib. di
primo grado, interrogatorio dell’imputato, pag 1), quanto in applicazione dei
chiari combinati disposti di cui agli art 30 cpv 2 LCStr e 57 cpv 1 ONC. E’,
infatti, il conducente del mezzo che deve assicurarsi che il veicolo e il suo
carico rispondano alle prescrizioni. E meglio, in concreto, era l’appellante,
in quanto conducente, che doveva verificare che il carico fosse adeguatamente
disposto e assicurato e che non vi fosse pericolo di una sua caduta (cfr, fra
le altre, JdT 1978 I 472 n. 68, citata in CS annoté, ed 2015, ad art 30 LCR,
pag 373 e seg; Niggli, Probst, Waldmann in Strassenverkehrsgesetz, Basler
Kommentar, ad Art. 30 LCStr, nota 43, pag. 578).
Questo
obbligo – è quasi lapalissiano – non è stato in concreto ossequiato
dall’appellante cui deve, perciò, essere imputata una negligenza (peraltro,
piuttosto pesante, visto che un obbligo di controllo gli incombeva non solo
alla partenza da Bioggio ma anche dopo il parziale scarico a Dino).
Ciò basta
per respingere il ricorso e confermare il giudizio di condanna ex art 93 cpv 2
LCStr emanato in primo grado.
3.
Nessun
appunto può essere mosso alla commisurazione della multa (di fr. 500.-) che,
oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv.
1.
CP), appare più che ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli
art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
4.
Gli oneri processuali di prima sede rimangono a carico di AP 1.
Quelli di
seconda sede seguono la soccombenza e sono, pure, posti a carico
dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Vista la
soccombenza dell’appellante, non gli vengono assegnate indennità ex art. 429
CPP.
Dispositivo
Per questi motivi,
Visti gli art. 90 cpv. 1, 93 cpv.
2, 29, 30 cpv. 2 LCStr e 57 cpv. 1 ONC, 406 CPV. 1 e 3, 398 CPV. 4, 428 cpv. 1,
429 CPP, 47ss e 106 CP nonché sulle spese la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è respinto
Di
conseguenza,
1.1. AP 1 è
autore colpevole di
guida di
un veicolo in stato difettoso, per avere il 16 gennaio 2017 a Vezia, alla
guida dell’autofurgone TI __________, trasportato un carico non
convenientemente assicurato e infrazione alle norme della circolazione, per
avere, nelle circostanze di cui sopra, una volta giunto all’interno della
galleria Vedeggio Cassarate perso parte del carico, composto di pannelli di
polistirolo espanso, che investiva due vetture sopraggiungenti in senso inverso.
1.2. AP 1 è
condannato alla multa di fr. 500.-.
1.2.1. In caso
di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni (art.
106 cpv. 2 CP)
1.3. Gli
oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'422.- sono posti a
carico dell’appellante.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dell’appellante cui non vengono
assegnate indennità.
3. Intimazione a:
-
-
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.