Lexipedia

Decisione

17.2017.201

Esercizio abusivo della professione di fiduciario, appello parzialmente accolto

22 novembre 2017Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

infrazione

prevista dall’art. 23 LFid.”.

e

ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 15'000.-, oltre che al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e di un importo di fr. 1'500.- a

copertura delle spese. Inoltre è stata richiesta la confisca di fr. 15'000.-,

da devolvere allo Stato.

Il

13 aprile 2016 l’imputata ha presentato opposizione al decreto alla stessa

Autorità di vigilanza che, il 25 aprile 2016 lo ha confermato, trasmettendo gli

atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento.

B. Statuendo, dopo aver

tenuto il dibattimento in due sedute di data 20 dicembre 2016 e 9 giugno 2017,

con sentenza 9 giugno 2017 (intimata il 24 agosto 2017), il Presidente della

Pretura penale ha confermato la proposta di condanna per la contravvenzione

alla LFid formulata con il decreto d’accusa ed ha sanzionato la prevenuta con

una multa di fr. 7'500.-, ponendo a suo carico la tassa e le spese giudiziarie

per fr. 3'500.-.

C. Con scritto del 12

giugno 2017 l’imputata ha presentato annuncio d’appello, che ha tempestivamente

confermato, ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione 8 settembre

2017, in cui ha precisato d'impugnare tutta la sentenza e di chiedere il suo

proscioglimento da ogni accusa, con caricamento di tasse e spese allo Stato ed

il riconoscimento a suo favore di “ripetibili della sede d’appello nella

misura in cui questo verrà accolto” (doc. CARP II).

D. In

applicazione degli art 406 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CPP,

in data 11 settembre 2017

la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato

trattato in procedura scritta ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1

per la presentazione di una motivazione scritta. Il relativo allegato è stato

presentato dall’appellante, dopo la concessione di una proroga, in data 19

ottobre 2017.

Con l'impugnativa, AP 1 sostiene, in particolare, che non sono adempiti i presupposti della

contravvenzione ai sensi dell’art. 23 LFid, poiché lei, quale amministratore

unico delle società, non ha svolto un’attività per conto terzi: in veste di

organo delle persone giuridiche in questione, lei operava all’interno delle

competenze concessele dall’art. 716 CO. Inoltre, l’appellante non ha mai eseguito,

e nulla agli atti dimostra il contrario, le attività elencate all’art. 3 LFid

che caratterizzano proprio la professione di fiduciario. Lei ha espletato ed

espleta, a suo dire, unicamente compiti che la legge le attribuisce quale

amministratrice, ossia l’allestimento di bilanci e conti economici, nonché le

registrazioni contabili e la loro verifica ex art. 957a CO, così come tutte le

incombenze organizzative, gestionali, di controllo e di verifica in seno

all’usuale amministrazione della società anonima. __________ è intervenuta solo

per attività contabili, dietro delega legittima dell’amministratrice o del CdA

delle singole SA.

Un amministratore

o membro di CdA di una società anonima, aggiunge, è legato da un contratto di

mandato con la società (art. 394 CO).

AP 1 è titolare

integralmente o parzialmente di 4 società, così che per le stesse non può

venire considerata agente a titolo professionale, ma a mero titolo personale.

Per le altre

società, di cui non è azionista, ella ha operato muovendosi unicamente nel

campo del diritto societario, non in quello del fiduciario commerciale.

La conseguenza di

ciò è che la prevenuta non necessitava di alcuna autorizzazione per l’esercizio

della professione di fiduciario.

Dal punto di

vista soggettivo, la procedente rileva come potesse, legittimamente, ritenere

di agire in maniera legale, poiché l'Autorità di vigilanza, nello scambio di

corrispondenza avuto con lei, seppur non abbia mai esplicitamente indicato che

l’attività della __________ fosse in regola, ha fatto credere che lo fosse per

atti concludenti.

Il fatto che AP 1 abbia

chiesto, dopo aver conseguito il diploma di fiduciaria, l’autorizzazione, non

significa nulla.

Ciò posto, si impone quindi

l’annullamento della sentenza impugnata, il proscioglimento dell’appellante da

ogni accusa ed il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP, quantificata

in fr. 14'493.60.

E. In data

20 ottobre 2017, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle

parti della motivazione d’appello, impartendo loro un termine di 20 giorni per

presentare eventuali osservazioni (art. 390 cpv. 2 CPP).

F. Il giudice della

Pretura penale, con scritto 23 ottobre 2017, ha comunicato di non avere

osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte.

Con osservazioni 7

novembre 2017 l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario

ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. In

particolare, sottolinea come, eccezion fatta per le società di cui l’appellante

era ed è azionista unica o di maggioranza, la sua attività di costituzione,

amministrazione e gestione delle ditte è stata svolta a titolo fiduciario per

conto terzi e professionalmente, in proprio o tramite la __________. Con

riferimento alla prescrizione, sottolinea come, trattandosi di reato

continuato, la stessa non sia ancora intervenuta. Addirittura, non esclude che

l’imputata, dopo il trasferimento fittizio nel Canton __________ volto ad

eludere la LFid, eserciti a tutt’oggi tale professione.

Considerandi

in

fatto e in diritto:

L’imputata

1.

AP 1, nata il __________

__________ a __________ e domiciliata ad __________, dopo aver frequentato le

scuole dell’obbligo e due anni di liceo, ha seguito l’apprendistato di

impiegato di commercio presso la __________, __________. Dopo l’ottenimento del

relativo attestato, dal 1988 all’aprile 1990, ha lavorato come contabile per la

__________ di __________, società di import-export. In seguito, da gennaio 1991

a aprile 1992, è passata, con le stesse mansioni, alla ____________________, __________,

e poi, da luglio 1992 a dicembre 1993, alla __________ di __________. Dopo due

anni di pausa lavorativa a seguito della nascita di un figlio, l’imputata ha

ripreso la propria attività presso la __________ __________, __________, in

qualità di amministratrice.

Dal 1. luglio 2003 è

amministratrice unica della __________ __________ di __________, il cui scopo

iscritto a Registro di commercio è:

“__________”.

Il

__________, AP 1 ha conseguito il diploma di fiduciaria con attestato

professionale federale.

Formalmente,

la prevenuta è dipendente al 100% di __________, ma parallelamente ne è pure

azionista unica (verbale d’interrogatorio di fronte all’autorità di vigilanza

sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 10 dicembre 2014, AI 5, pag.

2).

Il

13.

novembre 2015 la __________ è stata radiata d’ufficio dal Registro di

commercio ticinese a seguito del trasferimento della sua sede a __________, nel

__________. Dall’iscrizione al relativo RF si può leggere che lo scopo è stato

modificato in:

“__________” (doc. A allegato a scritto 13 settembre

2016.

dell’autorità di

vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario).

2.

L’attività di __________

è stata oggetto di interesse da parte dell’Autorità di vigilanza sin dal 7

febbraio 2005, quando questa ha inviato alla società uno scritto rilevando che

tra gli organi non risultava nessun fiduciario autorizzato, nonostante lo scopo

della stessa comprendesse attività soggette alla LFid, e chiedendo lumi in

merito.

Da

quel momento e sino al 14 novembre 2006 è intercorso uno scambio di

corrispondenza tra i funzionari cantonali e la signora AP 1, in qualità di

organo e titolare della società, senza che, tuttavia, i primi abbiano mai preso

posizione in merito alla legittimità o illegalità dell'attività svolta da

quest'ultima.

Sette

anni dopo, il 16 luglio 2013, l’Autorità di vigilanza ha nuovamente preso

contatto con __________, ribadendo come lo scopo iscritto a registro di

commercio prevedesse anche attività di consulenza e di intermediazione che

avrebbero potuto ricadere nel campo d'applicazione della LFid, per cui, non

disponendo la persona giuridica di persone autorizzate ad esercitare in Ticino

come fiduciari, si prospettava l’eventualità di una sanzione ai sensi dell’art.

23.

LFid. L’imputata ha subito risposto con scritto del 17 luglio 2013,

contestando l’esercizio di qualsiasi attività fiduciaria da parte della sua

società e sua, ma annunciando di aver proprio inoltrato il giorno precedente

una richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio delle

professioni di fiduciario, così da poter estendere il proprio campo d'azione.

3.

Il 16 luglio 2013,

infatti, AP 1, ha chiesto all'Autorità di vigilanza cantonale il rilascio delle

autorizzazioni all'esercizio delle professioni di fiduciario commercialista e

immobiliare.

Quest’ultima si è

pronunciata negativamente con decisione datata 17 ottobre 2013, concernente

tuttavia soltanto la richiesta di autorizzazione all'esercizio della

professione di fiduciario commercialista. L'interessata ha quindi

tempestivamente impugnato tale pronuncia contestando, oltre al merito, anche il

fatto che essa non si fosse determinata sulla richiesta relativa all'esercizio

della professione di fiduciario immobiliare.

Avendo preso atto della

sua mancanza, l'Autorità di vigilanza, in data 13 novembre 2013 ha emanato un

nuovo giudizio, in sostituzione di quello viziato, con il quale ha respinto

entrambe le domande. Il diniego è stato, sostanzialmente, motivato con il fatto

che la postulante non avesse acquisito il periodo di due anni di pratica

imposto dalla legge secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla prassi

in materia.

Le

due decisioni sono state impugnate con due distinti ricorsi di fronte al

Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), che li ha respinti entrambi con

decisione del 10 giugno 2014, confermando il mancato adempimento della

condizione dello svolgimento del periodo di pratica biennale. I giudici del

TRAM hanno, in effetti, concluso che le esperienze maturate dalla postulante

prima dell’ottenimento del diploma non possono essere prese in considerazione

poiché, per prassi, l'acquisizione delle conoscenze teoriche deve precedere la

pratica professionale e che, comunque, quelle che potrebbero essere

determinanti poiché svolte in una posizione subordinata, ovvero sotto la

sorveglianza e responsabilità di un professionista autorizzato, difetterebbero

del necessario legame temporale ragionevole con il momento dell'inoltro della

richiesta dell'autorizzazione.

Adito

con ricorso contro la decisione del TRAM, il Tribunale federale ha respinto

l’impugnativa, nei limiti della sua ammissibilità, con sentenza del 12 maggio

2015.

(2C_720/2014).

Tra

le varie considerazioni contenute nell’allegato di ricorso al TF del 18 agosto

2014.

(in mappetta verde prodotta agli atti al dibattimento di primo grado, pag.

12), tra le altre cose, si può leggere:

“In seguito dal 2003 la ricorrente amministra la __________

e espleta diversi mandati di amministrazione di società anonime di cui ne cura

in prima persona la gestione amministrativa, contabile e aziendale sulla base

dei principi fondamentali precedentemente indicati. Per questi motivi la

professionalità e assiduità è assodata in quanto, grazie ai mandati di

amministratrice, la ricorrente ha potuto continuare ad acquisire esperienza nel

settore”.

4.

Nel frattempo, l’8

aprile 2014, l’Autorità di vigilanza ha aperto un procedimento

contravvenzionale a carico dell’appellante, sfociato nel decreto d’accusa 4

aprile 2016 qui in disamina.

Con

sentenza 9 giugno 2017, il presidente della Pretura penale ha, come detto,

confermato la proposta di condanna AP 1 per contravvenzione alla LFid,

dimezzando la multa rispetto a quella richiesta con il decreto d’accusa.

L’appello

5.

Giusta l’art. 398

cpv. 4 CPP se – come nel caso in esame – la procedura dibattimentale di primo

grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far

valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento

dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.

Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

In questi casi, dunque, la Corte d’appello dispone di piena

cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in

Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n.

20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778

e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato all’arbitrio (Mini, in op. cit., ad

art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28,

pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) che

si verifica quando, nel suo accertamento dei fatti, il primo giudice ha

misconosciuto manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso senza valido motivo di tener conto di un elemento di prova importante,

suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure ha ammesso o ha

negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o

interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1

consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag.

4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze

ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_527/2011 del 22 dicembre

2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011).

Il giudice – che deve sempre apprezzare le prove in modo globale e

non puntuale – non incorre, invece, in arbitrio né quando accerta i fatti

deducendoli, in modo sostenibile, da elementi e indizi convergenti che, se

presi singolarmente, risultano tutti o in parte insufficienti, né quando li

accerta fondandosi su argomenti che, pur essendo in parte fragili, giustificano

in modo sostenibile la convinzione a cui è giunto (STF del 22.06.2016, inc.

6B_275/2015, consid. 2.1.; STF del 10.07.2015, inc.6B_563/2014, consid. 1.1).

Per essere arbitraria, la decisione del primo giudice non deve

essere solo discutibile o criticabile, ma è necessario che sia insostenibile nella

motivazione e nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209

consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9,

129.

I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Ritenuto come l’appello giusta

l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti

precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al

Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op.

cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,

Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini,

op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di accertamento dei fatti

manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va

sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere

che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e va motivata

in modo preciso (STF 6B_1271/2015 del 29 giugno 2016, consid. 2.1).

Per motivare l’arbitrio, non è

sufficiente criticare la decisione impugnata, né è sufficiente contrapporvi una

diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile

essa appaia. Né è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni,

contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono

stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a

un'autorità munita di libera cognizione (STF 6B_1271/2015 del 29.06.2016,

consid. 2.1).

È, invece, necessario

dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento

dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in

chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in

modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7;

137.

I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217

consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di

motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va

dichiarato inammissibile.

6.

Sostanzialmente, nel

suo allegato scritto, l’appellante, ad eccezione di quanto scritto al punto n.

5.

(pag. 12), non si confronta con le motivazioni che hanno portato il primo

giudice a concludere nel senso a lei sfavorevole. Pur avendo riassunto le

argomentazioni svolte nella sentenza, infatti ella non va oltre il ribadire le

proprie argomentazioni, comportandosi, di massima, come se si trovasse di

fronte ad una Corte con pieno potere cognitivo.

Cosa che, trattandosi di un procedimento per una contravvenzione,

così non è.

Ne deriva che buona parte del gravame, essendo di natura

appellatoria, risulta essere inammissibile (DTF 141 IV 249 consid.

1.3.1

p. 253). Ma non tutto.

Contravvenzione

alla LFid, art. 23 LFid e l’art. 19 vLFid

7.

Giusta l’art. 23

cpv. 1 LFid, l’Autorità di vigilanza punisce con la multa fino a fr. 50'000.-

chi, senza essere iscritto nell’albo delle professioni fiduciarie, esercita

l’attività di fiduciario.

Se

l’autore ha agito per negligenza è punito con la multa fino a fr. 20'000.-

(art. 23 cpv. 2 LFid).

In

casi gravi o di recidiva la pena è la multa fino a fr. 200'000.- e gli atti

devono essere trasmessi d’ufficio al Ministero pubblico (art. 23 cpv. 3 LFid).

La

decisione può essere pubblicata nel Foglio ufficiale (art. 23 cpv. 4 LFid).

L’art.19

vLFid - in vigore fino al 30 giugno 2012 e che, come il testo di legge

attualmente in vigore e testé evocato, portava il titolo marginale di “esercizio

abusivo” – disponeva che chi, senza autorizzazione esercitava le

professioni sottoposte alla LFid o chi senza autorizzazione, usava nella

ragione sociale, nella designazione dello scopo dell’azienda o comunque nei

contatti verso il pubblico espressioni come fiduciario, fiduciaria o simili,

tali da indurre in errore il pubblico nella sussistenza dell’autorizzazione,

dovesse essere punito con la multa sino a fr. 20'000.- (cpv. 1).

In

caso di negligenza, la pena era stata fissata in una multa sino a fr. 5'000.-

(art. 19 cpv. 2 vLFid).

Anche

per la vecchia norma, nei casi gravi o di recidiva, la pena inflitta era più

pesante (arresto o multa) e la procedura doveva passare nelle mani del

Ministero pubblico (art. 19 cpv. 5 vLFid).

8.

Il primo giudice ha

ritenuto adempiti i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie avendo

accertato che l’imputata ha sempre agito tramite la __________, persona

giuridica di cui è dipendente e amministratrice unica, che ha emesso e

contabilizzato tutte le fatture per le prestazioni effettuate. Essendo

l’autorizzazione prevista dalla LFid ad personam, anche qualora il mandato è concesso

ad una entità giuridica, all’interno di essa ci deve essere almeno una persona

autorizzata che si assuma la responsabilità di fornire le garanzie che la legge

richiede.

L’appellante, si

legge in sentenza, non ha lavorato a titolo personale ed indipendente per le

varie società delle quali era organo. Ne è la prova il fatto che, se così fosse

stato, le sue prestazioni le sarebbero state pagate direttamente. Di

conseguenza, l’obiezione sollevata dalla difesa, per la quale il fatto di

essere organo delle società mandatarie può essere ritenuto in casu un motivo di

esclusione dall’obbligo di autorizzazione, non può essere accolta.

A

comprova del fatto che sia stata la __________ ad effettuare e fatturare le

prestazioni, il primo giudice ha richiamato i seguenti elementi:

- lista

delle società amministrate da AP 1 da lei spedita con lettera del 9 settembre

2013.

all’Autorità di vigilanza, poi aggiornata con e-mail del 18 settembre 2013

(AI 11) e completata con la lettera 19 gennaio 2015 del difensore (AI 4), alla

quale ha allegato la tabella, aggiornata al 2013, con le prestazioni fatturate

dal 2010 al 2013 da __________ alle varie società; dalla stessa risultano

importi considerevoli per un totale di fr. 162'320.31 nel 2010, fr. 181'950.45

nel 2011, fr. 238'944.50 nel 2012 e fr. 208'765.50 nel 2013;

- dichiarazioni

della prevenuta stessa rese agli inquirenti, alla presenza del suo difensore il

10.

dicembre 2014:

“(…)

non fatturo alcuna prestazione a titolo privato in quanto organo di società.

Tutte le mie prestazioni sono fatturate da __________.

__________

è principalmente attiva nell’ambito della contabilità e dell’amministrazione

così pure come nell’intermediazione di compravendita di attività commerciali.

Per quanto concerne il fatturato confermo che i dati indicati sono quelli

trasmessi all’ispettore dei fiduciari in data 9 settembre 2013. Per quanto

concerne invece la clientela posso pure confermare che non vi sono stati

cambiamenti di rilievo, sono quasi tutte persone giuridiche. Consegnerò a breve

i dati contabili relativi all’esercizio 2013 con aggiornato l’elenco delle

società di __________ __________ cura l’amministrazione. I dipendenti sono

attualmente 3. Per quanto attiene alla mediazione di attività commerciali preciso

che si tratta di attività di cui mi occupo marginalmente.

(…)

di principio le società emettono singolarmente le proprie fatture e procedono

in parallelo al relativo incasso. Nell’allegato 1 sono indicate in rosso le

società autonome dal profilo dell’emissione delle fatture. __________ provvede

successivamente alla registrazione, all’allestimento dei conti ed alla

chiusura. Annualmente provvede pure all’adempimento delle pratiche fiscali per

ogni società. Per __________ __________ si occupa pure della gestione stipendi.

ADR: non esiste un contratto di mandato per ogni società” ” (VI del 10

dicembre 2014, AI 5, pag. 2 e 3);

-

quanto da lei dichiarato in relazione ai contenuti delle pagine

del sito internet della _________

con

cui la società si presenta alla potenziale clientela con la propria storia e

l’elenco dei servizi offerti, molti dei quali fiduciari ai sensi della LFid.

Ovvero: consulenza aziendale, contabilità finanziaria, contabilità analitica,

conti annuali consolidati; consulenza fiscale per imposte cantonali e federali;

consulenza aziendale particolare nell’ambito di acquisizioni, cessioni,

fusioni, business plan ecc. Siccome tali attività __________ non è abilitata a

svolgerle per conto di terzi l’ispettore mi fa notare che si tratta di pubblicità

ingannevole nei confronti del pubblico e mi chiede di prendere posizione,

tenuto conto che la stessa è stata attivata nel 2011.

Da

parte mia rilevo che si tratta di una pagina internet e non tutte le

prestazioni indicate sono state realmente eseguite. Posso riferire che la mia

formazione professionale e le mie conoscenze in materia rispecchiano anche le

attività indicate nelle pagine web. Come detto avendo io personalmente questa

formazione, ho eseguito attività unicamente per le società nelle quali ricopro

la carica di organo o meglio di membro del CdA o amministratore unico. Escludo

di aver fornito prestazioni di quella natura a società terze di cui non sono

organo” (VI del 10 dicembre 2014, AI 5, pag. 3).

-

fattura di __________ SA del 31 agosto 2013 a __________ per fr.

5'000.- oltre IVA per “amministrazione mensile” (AI 11);

- a

titolo abbondanziale: c) - dopo il trasferimento della sede nel __________, ove

non è necessaria l’autorizzazione per operare come fiduciario – nella cui

pagina di benvenuto è indicato: “__________”, mentre nella pagina dedicata a

“__________” si può leggere: “__________”, rispettivamente alla pagina “__________”

indica ambiti di attività che corrispondono sostanzialmente a quelli del sito

in vigore al momento dei fatti oggetto del presente decreto: __________dalla

sua costituzione ad oggi, __________ ha potuto contare sullo stesso dominio del

sito, sullo stesso assetto societario, sulla stessa amministratrice unica e

sugli stessi settori di attività. La società ha continuato nel tempo a fare le

medesime cose e a proporre gli stessi servizi, tipici del campo di attività di

una fiduciaria;

- indicativo

(di nuovo a titolo abbondanziale) è un altro fatto notorio estraibile da

internet che si riferisce a molti anni fa, ma comunque nel periodo oggetto del

presente decreto di accusa e quando la signora AP 1 non aveva ancora conseguito

il diploma di fiduciario: in effetti inserendo nel motore di ricerca di google

“__________” si può vedere nel sito del __________ la brochure della __________,

competizione di cui __________ era sponsor pr

- istanza

per l’ottenimento dell’autorizzazione ad esercitare la professione che menziona

esplicitamente l’esperienza professionale della __________;

- sentenza

del Tribunale cantonale amministrativo del 10 giugno 2014, laddove riporta: “AP

1.

si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone

l’annullamento e postulando il rilascio delle controverse autorizzazioni.

Ritiene il provvedimento adottato dall’autorità di prime cure eccessivamente

rigido. Rimprovera a quest’ultima di non aver sufficientemente tenuto conto del

grande bagaglio di esperienza che essa ha maturato nel corso dei molti anni in

cui è stata attiva nel settore” e soprattutto: “Per quanto concerne poi

l’attività che l’insorgente svolge dal __________ presso la __________, occorre

considerare che la stessa non può essere riconosciuta, nemmeno per il lasso di

tempo (comunque inferiore ai due anni) successivo al conseguimento del diploma

di fiduciaria. In effetti il ruolo di assoluto vertice che la ricorrente, nella

sua qualità di amministratrice unica, ricopre all’interno di tale società e il

conseguente grado di indipendenza con il quale essa svolge i suoi compiti

dirigenziali per conto della medesima permette di escludere sin dall’inizio che

quest’ultima operi sul piano professionale in posizione subordinata ad un’altra

persona attiva nella medesima struttura aziendale (in questo senso cfr. STA

52.2005.324

del 14 dicembre 2005, consid. 4.2 in fine). Non risulta d’altro

canto che la __________ abbia mai fatto capo e riferimento dopo il __________

ad un fiduciario commerciale e immobiliare autorizzato, fatto questo che

permette di escludere che la ricorrente abbia avuto modo di esercitare la

propria attività sotto l’effettivo controllo e la conduzione da parte di una

simile figura” (ibidem consid. 4.2, pagine 6 in fine e 7 in alto);

- sentenza

del Tribunale federale del 12 maggio 2015 (2C_720/2014) che statuisce: “La

ricorrente si limita ad evocare le sue pregresse esperienze lavorative sia

sotto la responsabilità di professionisti fiduciari, sia in posizione

indipendente, adducendo che le stesse le avrebbero procurato un bagaglio di

competenza e professionalità tale da assicurare l’interesse pubblico perseguito

dalla legge. Non spiega però in maniera chiara e diffusa i motivi per i quali

non considerare tale sua esperienza e la sua attuale posizione di

amministratrice della __________ ai fini della pratica costituirebbe una

restrizione inammissibile della liberta economica o sarebbe arbitrario. Delle

sue argomentazioni va pertanto in sostanza ritenuto che controversa è

unicamente la questione relativa alla finestra temporale nella quale la legge

impone di svolgere la pratica professionale sotto la responsabilità di un

professionista autorizzato. Su questo punto occorre quindi interpretare la

legge” (cfr. documentazione nella mappetta verde con l’incarto

amministrativo concernente la richiesta di autorizzazione di svolgere

l’attività di fiduciario, prodotto al dibattimento del __________ dall’autorità

inquirente);

- nonostante

siano posteriori all’emanazione del decreto di accusa: le tre segnalazioni agli

atti (due da parte di __________ e una della __________).

9.

Assodata l’esistenza

dei presupposti oggettivi del reato, il primo giudice esaminato quelli

soggettivi, considerandoli pure realizzati. Dopo aver dato per assodato che la

donna abbia agito intenzionalmente, il presidente della Pretura penale ha

negato l’esistenza di un errore sui fatti commesso in buona fede a causa del

comportamento delle autorità che, dopo i controlli del 2006, sono rimaste

silenti sino al 2014.

A

sostegno delle sue conclusioni, il giudice ha portato i seguenti argomenti:

“non è corretta l’affermazione fatta in sede di arringa

secondo cui nel 2006 è stato effettuato da parte dell’autorità un controllo

durante il quale non è stata riscontrata alcuna irregolarità per rapporto alle

normative riguardanti le attività relative agli ambiti fiduciari, con la

conseguenza che l’imputata poteva essere in buona fede convinta che fosse tutto

a posto.

In effetti il

7.

febbraio 2005 la __________ è stata oggetto di una lettera da parte del

Consiglio di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario nella

quale si segnalava che lo scopo della società prevedeva attività che in Ticino

sono disciplinate dalla LFid e di conseguenza, ritenuto che tra gli organi non

vi fosse un fiduciario autorizzato, si reputava che la ditta potesse operare in

violazione della citata legge, chiedendo di trasmettere entro 15 giorni un rapporto

circa l’effettiva attività allegando conti e bilanci degli ultimi due anni (…)

Di fronte a

tale scritto l’imputata per conto della __________ risponde immediatamente che

- dopo aver preso contatto con il suo legale - questi, scusandosi per l’inconveniente,

si è accorto di aver commesso un errore al momento della costituzione della

società; di conseguenza ogni riferimento all’ambito fiduciario sarebbe

immediatamente stata cancellato dagli scopi societari (…)

Il 9 novembre

2006, l’autorità torna alla carica perché nonostante fossero passati quasi due

anni la __________ non aveva ancora dato seguito alla richiesta di informazioni

dell’autorità (…)

Ancora una

volta immediatamente l’imputata si scusa per la dimenticanza e sostiene che la

sua società non agisce in alcun modo in rappresentanza verso terzi e di non

abusare in alcun modo della professione di fiduciario (…).

Non risulta

tuttavia da nessuna parte che nel 2006 l’autorità abbia detto che le attività

della __________ fossero in regola, anzi!

Il tutto non

senza dimenticare che l’imputata non ha mai contribuito a facilitare gli

accertamenti e non è stata solerte, perché non ha messo a disposizione, in ogni

caso fino a quel momento, quanto richiestole. Ma soprattutto AP 1 non ha

mai ricevuto uno scritto ufficiale che confermasse la bontà del suo operato.

Non poteva semplicemente dedurre che fosse tutto a posto, anzi, sapendo che

erano in atto controlli, non avrebbe dovuto limitarsi a far capo al suo legale

per l’immediata modifica degli statuti, ma farsi diligente e verificare di

propria iniziativa se il suo operato fosse conforme alla legge. Non avendolo

fatto ha accettato l’eventualità di non essere in regola.

(…) Ma vi è

di più. Il 18 ottobre 2012 consegue il diploma di fiduciaria con attestato

professionale federale guardandosi però bene dal chiedere l’autorizzazione,

cosa che fa unicamente dopo quasi un anno a seguito del nuovo intervento del

Consiglio di Vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario che il 16

luglio 2013 segnala che le attività di consulenza e intermediazione potrebbero

ricadere nel campo di applicazione della legge e di conseguenza, siccome la

società non dispone di persone autorizzate, vi potrebbe essere una sanzione ai

sensi dell’art. 23 LFid (…).

Considerato

che solo dopo l’ispezione negli uffici della __________ l’imputata produce la

documentazione richiesta il men che si possa dire è che non sia stata in alcun

modo in buona fede.

AP 1 ha poi

continuato - e qui l’intenzionalità del suo agire è lapalissiana - a esercitare

abusivamente la professione (addirittura anche dopo l’emanazione del decreto di

accusa secondo le segnalazioni giunte successivamente) nonostante la sua

domanda fosse stata respinta e avesse spostato dal novembre 2015 la sede della __________

nei __________, Cantone che non richiede alcuna autorizzazione per l’esercizio

della professione di fiduciario.

Il tutto non

senza dimenticare che con il trasferimento nei __________ la __________ ha

immediatamente modificato lo scopo sociale, reintroducendo il riferimento

all’ambito fiduciario (…)

Se a tutto

ciò si aggiungono le considerazioni fatte relative al sito internet della

società che ha sempre avuto riferimenti a servizi nel campo fiduciario non si

può che concludere che l’imputata ha fatto di tutto per eludere e sviare i

controlli dell’autorità. Di conseguenza ha adempiuto il reato anche dal profilo

soggettivo.” (sentenza impugnata, consid. 9).

10.

Come detto, per la

maggior parte, le considerazioni della ricorrente hanno natura appellatoria e non

si confrontano approfonditamente con i singoli accertamenti del primo giudice,

spiegando in dettaglio, come richiesto dalla giurisprudenza citata, per quali

motivi sarebbero a suo avviso arbitrari.

Ella

sostiene, comunque sia, che, avendo agito quale azionista e amministratore

unico delle società, non ha fornito a titolo professionale prestazioni da

fiduciario per conto di terzi, ma ha agito come organo delle stesse, sicché la

sua attività non sarebbe stata soggetta ad autorizzazione, ma si sarebbe mossa

all’interno dei limiti stabiliti dagli articoli del CO sulle società anonime,

nell'ambito concesso dal diritto societario, quindi. Ella non ha neppure agito

a titolo professionale, ma piuttosto a titolo personale, per tutte quelle

società delle quali era titolare (__________, __________, __________ e __________).

Le

uniche critiche concrete agli accertamenti effettuati nella sentenza impugnata

concernono quattro punti:

- la

circostanza per cui le prestazioni effettuate siano state fatturate tramite __________

non è determinante poiché l’appellante è AU ed azionista unica di tale società;

- la

circostanza che sul sito Internet della __________ ripreso in sentenza con

riferimento alla pubblicità del torneo di tennis non è determinante perché tali

prestazioni non sono mai state fornite e non sussiste prova che lo siano mai

state;

- il

richiamo alle sentenze del TRAM e del TF è inconferente perché le stesse non si

esprimono sulle attività che AP 1 ha svolto per le società indicate nel DA;

- pure

inconferenti sono le tre segnalazioni in atti: non provano nulla e non sono

state oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle autorità.

11.

Le critiche sollevate

non scalfiscono la sentenza, corretta nel merito.

Giusta

l’art. 3 lett. e LFid, sono considerati fiduciari commercialisti coloro che

costituiscono, amministrano e gestiscono società a titolo fiduciario, quindi

per conto terzi.

Decisivo

è, pertanto, il rapporto di subordinazione del professionista rispetto al

mandante. Non, per contro, la funzione ufficialmente ricoperta e neppure, di

per sé, il possesso di pacchetti azionari.

Lo

svolgimento di attività di fiduciario per conto terzi a titolo professionale e,

dunque, la necessità di un’autorizzazione cantonale, devono essere valutati

sulla scorta delle reali circostanze di fatto e di diritto di ogni singolo

rapporto contrattuale. Non è sufficiente accontentarsi delle costruzioni

giuridiche di facciata, spesso volte a rendere più semplice l’attività ma non

intese a modificare i reali rapporti di proprietà e di interesse sulla persona

giuridica.

In

effetti, nel settore regolato dalla LFid, non sono rare le situazioni di

intestazione a titolo fiduciario di azioni o pacchetti azionari nell’ambito di

mandati di gestione (ad es: STF 4C_42/2004 del 9 luglio 2004;4A_246/2007

dell’8 febbraio 2008), giustificate da motivazioni fiscali, strategiche, di

diritto privato (verso i creditori), successorie o di convenienza.

Detto

altrimenti, è determinante appurare quale sia il reale ruolo ricoperto

dall’imputata all’interno delle società a favore delle quali presta i propri

servizi.

Per

poter far ciò, occorre innanzitutto accertare quale sia la professione della

prevenuta, cioè quali tra le varie attività da lei svolte abbia la prevalenza

e, in particolare, se il suo lavoro fosse (sia) quello di amministrare e

gestire società. Una volta chiarito questo aspetto, occorre valutare se le

funzioni di organo ricoperta all’interno delle stesse sono prettamente

funzionali allo svolgimento del mandato. Infine, sono da ponderare i rapporti

di titolarità delle azioni, rispettivamente, se il numero di queste

effettivamente detenute a titolo personale e per sé stessa è tale da modificare

il baricentro dei rapporti di proprietà, o se, per contro, non ha alcun effetto

concreto.

In

tal senso, effettivamente, non è raro che il fiduciario assuma la funzione di

organo (anche unico) della persona giuridica, rilevando nel contempo (a titolo

fiduciario o per sé) una o più azioni; in taluni casi anche tutte. Questa

partecipazione alla società non modifica la natura del rapporto giuridico con

questa, che rimane di persona esterna posta sotto contratto dai veri

proprietari, appunto, per amministrarla.

12.

Da una semplice

ricerca a registro di commercio (fatto notorio) si può vedere come le varie

società indicate nel DA abbiano scopi e attività diametralmente divergenti:

- __________

(non trovata);

- __________

si occupa di gestione di bar;

-

__________, ora divenuta __________, si occupava di attività agricole e ora

di moda, sempre sotto l’amministrazione unica dell’imputata;

- __________,

si occupa di telematica/informatica;

- __________,

si occupa di import/export, istallazione di materiale d’acciaio e di

costruzione;

- __________,

di macchinari edili;

- __________,

ora __________ si occupava e occupa, sempre sotto l’amministrazione unica della

prevenuta, di trasporto merci;

- __________,

di commercializzazione di prodotti della carta e affini, di detergenti e

cosmetici;

- __________,

di informatica e telecomunicazioni;

- __________,

ora __________, si occupava di trasporto merci e, ora, sempre sotto

l’amministrazione unica della prevenuta, di produzione di articoli

pubblicitari, di organizzazione di campagne pubblicitarie, di ricerche di

marketing, di produzione e commercializzazione di imballaggi e di prodotti

destinati al settore ospedaliero e di infortunistica;

- __________,

si occupa del __________;

- __________,

si occupa di __________;

- __________,

ora trasferita nei __________, di acquisto e noleggio di macchinari edili,

nonché di importazione, acquisto e vendita di materiale di ogni genere;

- __________,

succursale di __________, ora in liquidazione, di costruzione di edifici

residenziali e non, nonché del commercio e fornitura di materiale edile.

Il

numero di società e la varietà di attività, collegate con la formazione

professionale dell’imputata, rendono evidente come il contributo lavorativo da

lei prestato alle varie ditte non possa essere stato che quello tipico di un

fiduciario.

Lo

ha ammesso lei stessa, ancora nella sua motivazione d’appello, ove ha

riconosciuto d’aver tenuto la contabilità delle società, d’aver trattato con le

autorità fiscali per questioni relative, d’aver curato questioni con le

autorità esecutorie o fallimentari, d’aver agito sulla scorta di contratti di

mandato aventi per oggetto l’amministrazione (per le società di cui non era

azionista), di essersi occupata dell’alta direzione e dell’organizzazione delle

società (motivazione d’appello19 ottobre 2017, pag. 9 seg.).

In

merito alle società di cui AP 1 asserisce essere titolare, integralmente o

parzialmente, si può osservare che:

- __________:

il presidente del CdA non è lei, bensì __________, con firma individuale.

L’imputata, membro, ha firma collettiva a due;

- __________:

presidente del CdA con firma individuale era __________, che dal 2017 è

divenuto AU. AP 1 aveva solo un diritto di firma collettiva a due;

- __________:

dalla sua costituzione nel __________ ha cambiato __________ volte scopo, in

settori completamente diversi uno dall’altro, e organi.

Con

riferimento proprio ad una di esse, poi, in atti troviamo una nota d’onorario

intestata __________ a carico di __________ per “amministrazione mensile” (AI

11).

Vi

sono poi le dichiarazioni dell’appellante rese di fronte all’autorità inquirente:

“ADR: non svolgo quindi alcuna altra attività

professionale al di fuori di __________, ovvero ho un solo datore di lavoro.

ADR: non

fatturo alcuna prestazione a titolo privato in quanto organo di società. Tutte

le mie prestazioni sono fatturate da __________.

(…) __________

è principalmente __________ (…) __________.

(…) __________

(…) __________ __________. Per __________ __________ si occupa pure della

gestione stipendi.

ADR: non

esiste un contratto di mandato per ogni società.

(…) ho eseguito

attività unicamente per le società nelle quali ricopro la carica di organo o

meglio di membro del CdA o amministratore unico. Escludo di aver fornito

prestazioni di quella natura a società terze, ovvero di cui non sono organo.”

(VI 10 dicembre 2014, AI 5, pag. 2 segg.).

A

quanto precede si aggiungono le argomentazioni - sintomatiche - portate

all’attenzione del TRAM e, poi, del Tribunale federale in occasione della

procedura sfociata nella sentenza del 12 maggio 2015 (STF 2C_ 720/2014),

riprese in parte al considerando n. 3 della presente decisione.

13.

Già solo questi

elementi consentono di accertare che l’appellante ha lavorato come fiduciaria

ai sensi della LFid per le varie società alle quali ha prestato il suo

supporto. Le sue dichiarazioni sono inequivocabili. Ma lo sono anche

l’accertamento che le società operavano in campi talmente diversificati ed

erano talmente numerose da non rendere possibile ipotizzare che abbia agito per

sé stessa.

La costatazione che

le SA di cui deteneva tutto il pacchetto azionario, ad eccezione di una,

avevano come organo più importante una terza persona che disponeva di diritto

di firma individuale depone a favore della titolarità effettiva delle stesse da

parte di questa terza persona.

Il

fatto che una società ha cambiato 4 volte scopo in ambiti molto diversi è

indizio che si trattasse di una di quelle società vuote che vengono messe a

disposizione per consentire l’avvio di nuove attività. Cosa usuale per i

fiduciari.

L’unica

fattura in atti, attesta che anche per la società __________ di cui deteneva il

pacchetto azionario, de facto, l’imputata agiva, sotto il cappello di __________,

come amministratrice regolarmente retribuita. La fatturazione delle prestazioni

tramite la sua società (con sede proprio allo stesso indirizzo della ditta

cliente) e non a titolo personale, è dimostrazione che AP 1, ha operato a

titolo professionale anche per queste società, non a titolo personale quale

loro organo e proprietario.

Per

il resto si rinvia, in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP alle motivazioni della

sentenza impugnata (consid. 8, pag. 9 e segg.).

14.

Sollevata solo a

titolo abbondanziale, l’eccezione circa la buona fede dell’imputata a seguito

del comportamento, ingannevole, dell’autorità di vigilanza, dal cui silenzio

pluriennale era legittimata a dedurre che tutto fosse stato controllato e

considerato conforme alla legge, è palesemente appellatoria. La ricorrente,

infatti, non spiega perché le conclusioni in merito di cui ai consid. 9a-9d

della sentenza impugnata sarebbero arbitrarie, ma espone unicamente la propria

interpretazione dei fatti.

Ciò

posto, per completezza, va rilevato come dall’inattività dell’Autorità di

vigilanza la prevenuta non potesse assolutamente desumere di essere stata in

regola.

Nessun

errore sui fatti scusabile ai sensi dell’art. 13 CP è quindi ravvisabile.

In

effetti, il principio della buona fede sancito dall’art. 9 Cost. tutela

essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta

dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta rispetto a determinate

persone, quando la stessa era competente a rilasciare l'informazione o il

cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando

affidandosi sull'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle

disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando

posteriormente al rilascio dell'informazione non siano intervenuti mutamenti

legislativi (DTF 131 II

627.

consid. 6.1 pag. 636; 130 I 26 consid. 8.1).

Asserendo

che, a causa della pluriennale passività dell’autorità di vigilanza dopo le

prime richieste di documentazione e l’annuncio della possibilità che lei stesse

contravvenendo alla legge sui fiduciari, era legittimata in buona fede a

ritenere di agire in maniera legale, AP 1 non si fonda su alcuna assicurazione

concreta rilasciata dall'autorità circa l'eventuale non assoggettamento

all’obbligo di autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario.

Il

fatto che, per motivi non noti, l’Autorità di vigilanza non si sia occupata per

molti anni del caso dell’imputata non può fungere da fondamento per il

riconoscimento della buona fede. Sapendo e dovendo sapere (nessuno può trarre

vantaggio dalla propria ignoranza del diritto, DTF

131.

V 196 consid. 5.2; 124 V 215, consid. 2b/aa), che l’esercizio

dell’attività di fiduciario in Ticino non è libero ma è sottoposto a regole ben

precise e che, nel caso specifico, l’assoggettamento alla LFid era stato messo

in discussione, la donna avrebbe dovuto informarsi e chiedere una presa di

posizione chiara ed ufficiale in merito alla sua posizione.

Pena

15.

L’ammontare della

multa in quanto tale non è stato contestato. Tuttavia, va rilevato che,

nel commisurare la pena, al momento di valutare la colpa dell’imputata, il

giudice di prime cure ha omesso di considerare, a suo favore, gli effetti del

comportamento dell’Autorità di vigilanza sulla colpa.

In modo

particolare, il silenzio e l’inazione pluriennale di quest’ultima dopo la

richiesta di ragguagli, hanno creato una situazione di relativa incertezza ed

hanno avuto un effetto disorientante in un contesto nel quale i dubbi avrebbero

potuto essere immediatamente e facilmente fugati. Questo atteggiamento dello

Stato può aver contribuito ad agevolare la continuazione della condotta

illecita dell’appellante e, di conseguenza, ad abbassare, seppur non in maniera

determinante, l’energia delinquenziale effettivamente investita nel suo agire.

Di fronte a

circostanze analoghe, il Tribunale federale ha ritenuto adeguato procedere ad

una riduzione della pena di un decimo (STF 6S.56/2006 del 15 giugno 2006

consid. 3.7 e rinvii).

La multa viene

pertanto fissata in fr. 6'850.-.

Tasse, spese e

indennità

16.

Per tutto quanto

precede, nei limiti della sua ammissibilità, l’appello è respinto e la sentenza

di prime cure confermata, fatta eccezione per la quantificazione della multa

inflitta.

Visto l’esito

dell’appello, in sostanza completamente respinto (la formulazione del

Dispositivo

dispositivo che segue non deve trarre in inganno), in applicazione dell’art.

428 cpv. 3 CPP, è

confermata l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali relativi al

procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2’000.-

e delle spese procedurali di fr. 1’500.-.

Gli

oneri relativi al procedimento di appello, consistenti in fr. 2'000.- e fr.

200.- a titolo di spese sono pure posti a carico dell’imputata (art. 428 cpv. 1

CPP).

Soccombente,

all’appellante non vengono riconosciute indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139,

339, 348 segg., 374 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,

13,

47, 49, 103 segg. CP;

23

LFid, 19 vLFid

nonché,

sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 426, 428

cpv. 3, 429, 433 e 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza,

1.1. AP

1 è dichiarata autrice colpevole di

esercizio

abusivo della professione di fiduciario

per

avere, a __________, __________ e __________, nel periodo tra il 1. luglio 2003

ed il 18 novembre 2015, svolto abusivamente a titolo professionale, senza la

necessaria autorizzazione, tramite la società __________, attività disciplinate

dalla Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, e meglio come

indicato nei considerandi;

1.2. AP

1 è condannata:

1.2.1. alla multa di fr. 6'850.-

(seimilaottocentocinquanta);

1.2.1.1. in caso di mancato pagamento,

la multa verrà sostituita con una pena detentiva di 69 (sessantanove) giorni

(art.106 cpv.2 CP).

1.2.2. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie del procedimento di primo grado per complessivi fr.

3’500.-.

2. Non si riconoscono

indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono posti a carico

dell’imputata.

4. Intimazione a:

- -

-

5. Comunicazione a:

-

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.