17.2017.201
Esercizio abusivo della professione di fiduciario, appello parzialmente accolto
22 novembre 2017Italiano41 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.201+251
Locarno
22 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Mauro Trentini, vicecancelliere
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 12 giugno 2017 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 9 giugno 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 24 agosto 2017)
richiamata la dichiarazione di appello 8 settembre 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 2016-01-MV
del 4 aprile 2016, l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di
fiduciario (di seguito: Autorità di vigilanza) ha ritenuto AP 1 autrice
colpevole di:
“esercizio abusivo della professione di fiduciario
per avere
svolto, a __________, __________ e __________, a partire dal 1° luglio 2003, a
titolo professionale, abusivamente - poiché priva di un’autorizzazione di
fiduciario commercialista -, tramite la propria società __________, al momento
dei fatti con sede in __________ (attualmente in __________), società
sprovvista di un fiduciario commercialista autorizzato responsabile, di cui era
(ed è tuttora) azionista unica, dipendente a tempo pieno, responsabile e
amministratrice unica, attività disciplinate dalla Legge sull’esercizio delle
professioni di fiduciario, ininterrottamente fino al trasferimento della sede
della società citata da __________ a __________, avvenuto il 18 novembre 2015;
in
particolare, per aver svolto a titolo professionale, in qualità di
amministratrice unica, di organo iscritto a Registro di Commercio e di organo
di fatto, a titolo fiduciario per conto di terzi, in tutto o in parte, quelle
mansioni tipiche di un fiduciario commercialista autorizzato, quali la tenuta
della contabilità, l’emissione di fatture, l’incasso, l’allestimento delle
dichiarazioni dei redditi, la rappresentanza verso terzi, quella fiscale e
quella in ambito della Legge sull’esecuzione e i fallimenti, attività previste
dall’art. 3 della Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, almeno
per le seguenti società:
quale
amministratrice unica:
- __________,
con sede in __________
- __________,
con sede in __________
- __________,
con sede in __________
- __________,
con sede in __________
- __________,
con sede in __________
- __________,
con sede in __________
- __________,
con sede in __________
- __________,
con sede in __________
quale organo
iscritto a Registro di Commercio o organo di fatto:
- Presidente
della gerenza di __________, con sede in
__________
- Presidente
del Consiglio di Amministrazione di __________, con
sede in __________
- Membro del
Consiglio di Amministrazione di __________, con sede in
__________
- Membro del
Consiglio di Amministrazione di __________, con sede in
__________
-
Responsabile di __________, Succursale di __________
- Direttrice
con firma individuale di __________ __________, Succursale
di __________.
Fatti
avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
infrazione
prevista dall’art. 23 LFid.”.
e
ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 15'000.-, oltre che al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e di un importo di fr. 1'500.- a
copertura delle spese. Inoltre è stata richiesta la confisca di fr. 15'000.-,
da devolvere allo Stato.
Il
13 aprile 2016 l’imputata ha presentato opposizione al decreto alla stessa
Autorità di vigilanza che, il 25 aprile 2016 lo ha confermato, trasmettendo gli
atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento.
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento in due sedute di data 20 dicembre 2016 e 9 giugno 2017,
con sentenza 9 giugno 2017 (intimata il 24 agosto 2017), il Presidente della
Pretura penale ha confermato la proposta di condanna per la contravvenzione
alla LFid formulata con il decreto d’accusa ed ha sanzionato la prevenuta con
una multa di fr. 7'500.-, ponendo a suo carico la tassa e le spese giudiziarie
per fr. 3'500.-.
C. Con scritto del 12
giugno 2017 l’imputata ha presentato annuncio d’appello, che ha tempestivamente
confermato, ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione 8 settembre
2017, in cui ha precisato d'impugnare tutta la sentenza e di chiedere il suo
proscioglimento da ogni accusa, con caricamento di tasse e spese allo Stato ed
il riconoscimento a suo favore di “ripetibili della sede d’appello nella
misura in cui questo verrà accolto” (doc. CARP II).
D. In
applicazione degli art 406 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CPP,
in data 11 settembre 2017
la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1
per la presentazione di una motivazione scritta. Il relativo allegato è stato
presentato dall’appellante, dopo la concessione di una proroga, in data 19
ottobre 2017.
Con l'impugnativa, AP 1 sostiene, in particolare, che non sono adempiti i presupposti della
contravvenzione ai sensi dell’art. 23 LFid, poiché lei, quale amministratore
unico delle società, non ha svolto un’attività per conto terzi: in veste di
organo delle persone giuridiche in questione, lei operava all’interno delle
competenze concessele dall’art. 716 CO. Inoltre, l’appellante non ha mai eseguito,
e nulla agli atti dimostra il contrario, le attività elencate all’art. 3 LFid
che caratterizzano proprio la professione di fiduciario. Lei ha espletato ed
espleta, a suo dire, unicamente compiti che la legge le attribuisce quale
amministratrice, ossia l’allestimento di bilanci e conti economici, nonché le
registrazioni contabili e la loro verifica ex art. 957a CO, così come tutte le
incombenze organizzative, gestionali, di controllo e di verifica in seno
all’usuale amministrazione della società anonima. __________ è intervenuta solo
per attività contabili, dietro delega legittima dell’amministratrice o del CdA
delle singole SA.
Un amministratore
o membro di CdA di una società anonima, aggiunge, è legato da un contratto di
mandato con la società (art. 394 CO).
AP 1 è titolare
integralmente o parzialmente di 4 società, così che per le stesse non può
venire considerata agente a titolo professionale, ma a mero titolo personale.
Per le altre
società, di cui non è azionista, ella ha operato muovendosi unicamente nel
campo del diritto societario, non in quello del fiduciario commerciale.
La conseguenza di
ciò è che la prevenuta non necessitava di alcuna autorizzazione per l’esercizio
della professione di fiduciario.
Dal punto di
vista soggettivo, la procedente rileva come potesse, legittimamente, ritenere
di agire in maniera legale, poiché l'Autorità di vigilanza, nello scambio di
corrispondenza avuto con lei, seppur non abbia mai esplicitamente indicato che
l’attività della __________ fosse in regola, ha fatto credere che lo fosse per
atti concludenti.
Il fatto che AP 1 abbia
chiesto, dopo aver conseguito il diploma di fiduciaria, l’autorizzazione, non
significa nulla.
Ciò posto, si impone quindi
l’annullamento della sentenza impugnata, il proscioglimento dell’appellante da
ogni accusa ed il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP, quantificata
in fr. 14'493.60.
E. In data
20 ottobre 2017, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle
parti della motivazione d’appello, impartendo loro un termine di 20 giorni per
presentare eventuali osservazioni (art. 390 cpv. 2 CPP).
F. Il giudice della
Pretura penale, con scritto 23 ottobre 2017, ha comunicato di non avere
osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Con osservazioni 7
novembre 2017 l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario
ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. In
particolare, sottolinea come, eccezion fatta per le società di cui l’appellante
era ed è azionista unica o di maggioranza, la sua attività di costituzione,
amministrazione e gestione delle ditte è stata svolta a titolo fiduciario per
conto terzi e professionalmente, in proprio o tramite la __________. Con
riferimento alla prescrizione, sottolinea come, trattandosi di reato
continuato, la stessa non sia ancora intervenuta. Addirittura, non esclude che
l’imputata, dopo il trasferimento fittizio nel Canton __________ volto ad
eludere la LFid, eserciti a tutt’oggi tale professione.
Considerandi
in
fatto e in diritto:
L’imputata
1.
AP 1, nata il __________
__________ a __________ e domiciliata ad __________, dopo aver frequentato le
scuole dell’obbligo e due anni di liceo, ha seguito l’apprendistato di
impiegato di commercio presso la __________, __________. Dopo l’ottenimento del
relativo attestato, dal 1988 all’aprile 1990, ha lavorato come contabile per la
__________ di __________, società di import-export. In seguito, da gennaio 1991
a aprile 1992, è passata, con le stesse mansioni, alla ____________________, __________,
e poi, da luglio 1992 a dicembre 1993, alla __________ di __________. Dopo due
anni di pausa lavorativa a seguito della nascita di un figlio, l’imputata ha
ripreso la propria attività presso la __________ __________, __________, in
qualità di amministratrice.
Dal 1. luglio 2003 è
amministratrice unica della __________ __________ di __________, il cui scopo
iscritto a Registro di commercio è:
“__________”.
Il
__________, AP 1 ha conseguito il diploma di fiduciaria con attestato
professionale federale.
Formalmente,
la prevenuta è dipendente al 100% di __________, ma parallelamente ne è pure
azionista unica (verbale d’interrogatorio di fronte all’autorità di vigilanza
sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 10 dicembre 2014, AI 5, pag.
2).
Il
13.
novembre 2015 la __________ è stata radiata d’ufficio dal Registro di
commercio ticinese a seguito del trasferimento della sua sede a __________, nel
__________. Dall’iscrizione al relativo RF si può leggere che lo scopo è stato
modificato in:
“__________” (doc. A allegato a scritto 13 settembre
2016.
dell’autorità di
vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario).
2.
L’attività di __________
è stata oggetto di interesse da parte dell’Autorità di vigilanza sin dal 7
febbraio 2005, quando questa ha inviato alla società uno scritto rilevando che
tra gli organi non risultava nessun fiduciario autorizzato, nonostante lo scopo
della stessa comprendesse attività soggette alla LFid, e chiedendo lumi in
merito.
Da
quel momento e sino al 14 novembre 2006 è intercorso uno scambio di
corrispondenza tra i funzionari cantonali e la signora AP 1, in qualità di
organo e titolare della società, senza che, tuttavia, i primi abbiano mai preso
posizione in merito alla legittimità o illegalità dell'attività svolta da
quest'ultima.
Sette
anni dopo, il 16 luglio 2013, l’Autorità di vigilanza ha nuovamente preso
contatto con __________, ribadendo come lo scopo iscritto a registro di
commercio prevedesse anche attività di consulenza e di intermediazione che
avrebbero potuto ricadere nel campo d'applicazione della LFid, per cui, non
disponendo la persona giuridica di persone autorizzate ad esercitare in Ticino
come fiduciari, si prospettava l’eventualità di una sanzione ai sensi dell’art.
23.
LFid. L’imputata ha subito risposto con scritto del 17 luglio 2013,
contestando l’esercizio di qualsiasi attività fiduciaria da parte della sua
società e sua, ma annunciando di aver proprio inoltrato il giorno precedente
una richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio delle
professioni di fiduciario, così da poter estendere il proprio campo d'azione.
3.
Il 16 luglio 2013,
infatti, AP 1, ha chiesto all'Autorità di vigilanza cantonale il rilascio delle
autorizzazioni all'esercizio delle professioni di fiduciario commercialista e
immobiliare.
Quest’ultima si è
pronunciata negativamente con decisione datata 17 ottobre 2013, concernente
tuttavia soltanto la richiesta di autorizzazione all'esercizio della
professione di fiduciario commercialista. L'interessata ha quindi
tempestivamente impugnato tale pronuncia contestando, oltre al merito, anche il
fatto che essa non si fosse determinata sulla richiesta relativa all'esercizio
della professione di fiduciario immobiliare.
Avendo preso atto della
sua mancanza, l'Autorità di vigilanza, in data 13 novembre 2013 ha emanato un
nuovo giudizio, in sostituzione di quello viziato, con il quale ha respinto
entrambe le domande. Il diniego è stato, sostanzialmente, motivato con il fatto
che la postulante non avesse acquisito il periodo di due anni di pratica
imposto dalla legge secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla prassi
in materia.
Le
due decisioni sono state impugnate con due distinti ricorsi di fronte al
Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), che li ha respinti entrambi con
decisione del 10 giugno 2014, confermando il mancato adempimento della
condizione dello svolgimento del periodo di pratica biennale. I giudici del
TRAM hanno, in effetti, concluso che le esperienze maturate dalla postulante
prima dell’ottenimento del diploma non possono essere prese in considerazione
poiché, per prassi, l'acquisizione delle conoscenze teoriche deve precedere la
pratica professionale e che, comunque, quelle che potrebbero essere
determinanti poiché svolte in una posizione subordinata, ovvero sotto la
sorveglianza e responsabilità di un professionista autorizzato, difetterebbero
del necessario legame temporale ragionevole con il momento dell'inoltro della
richiesta dell'autorizzazione.
Adito
con ricorso contro la decisione del TRAM, il Tribunale federale ha respinto
l’impugnativa, nei limiti della sua ammissibilità, con sentenza del 12 maggio
2015.
(2C_720/2014).
Tra
le varie considerazioni contenute nell’allegato di ricorso al TF del 18 agosto
2014.
(in mappetta verde prodotta agli atti al dibattimento di primo grado, pag.
12), tra le altre cose, si può leggere:
“In seguito dal 2003 la ricorrente amministra la __________
e espleta diversi mandati di amministrazione di società anonime di cui ne cura
in prima persona la gestione amministrativa, contabile e aziendale sulla base
dei principi fondamentali precedentemente indicati. Per questi motivi la
professionalità e assiduità è assodata in quanto, grazie ai mandati di
amministratrice, la ricorrente ha potuto continuare ad acquisire esperienza nel
settore”.
4.
Nel frattempo, l’8
aprile 2014, l’Autorità di vigilanza ha aperto un procedimento
contravvenzionale a carico dell’appellante, sfociato nel decreto d’accusa 4
aprile 2016 qui in disamina.
Con
sentenza 9 giugno 2017, il presidente della Pretura penale ha, come detto,
confermato la proposta di condanna AP 1 per contravvenzione alla LFid,
dimezzando la multa rispetto a quella richiesta con il decreto d’accusa.
L’appello
5.
Giusta l’art. 398
cpv. 4 CPP se – come nel caso in esame – la procedura dibattimentale di primo
grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far
valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento
dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
In questi casi, dunque, la Corte d’appello dispone di piena
cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n.
20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778
e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato all’arbitrio (Mini, in op. cit., ad
art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28,
pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) che
si verifica quando, nel suo accertamento dei fatti, il primo giudice ha
misconosciuto manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso senza valido motivo di tener conto di un elemento di prova importante,
suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure ha ammesso o ha
negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1
consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag.
4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze
ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_527/2011 del 22 dicembre
2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011).
Il giudice – che deve sempre apprezzare le prove in modo globale e
non puntuale – non incorre, invece, in arbitrio né quando accerta i fatti
deducendoli, in modo sostenibile, da elementi e indizi convergenti che, se
presi singolarmente, risultano tutti o in parte insufficienti, né quando li
accerta fondandosi su argomenti che, pur essendo in parte fragili, giustificano
in modo sostenibile la convinzione a cui è giunto (STF del 22.06.2016, inc.
6B_275/2015, consid. 2.1.; STF del 10.07.2015, inc.6B_563/2014, consid. 1.1).
Per essere arbitraria, la decisione del primo giudice non deve
essere solo discutibile o criticabile, ma è necessario che sia insostenibile nella
motivazione e nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209
consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9,
129.
I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Ritenuto come l’appello giusta
l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti
precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al
Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op.
cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini,
op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di accertamento dei fatti
manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va
sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere
che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e va motivata
in modo preciso (STF 6B_1271/2015 del 29 giugno 2016, consid. 2.1).
Per motivare l’arbitrio, non è
sufficiente criticare la decisione impugnata, né è sufficiente contrapporvi una
diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile
essa appaia. Né è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni,
contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono
stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a
un'autorità munita di libera cognizione (STF 6B_1271/2015 del 29.06.2016,
consid. 2.1).
È, invece, necessario
dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento
dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in
chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in
modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7;
137.
I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217
consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa
unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In assenza di censure e di
motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va
dichiarato inammissibile.
6.
Sostanzialmente, nel
suo allegato scritto, l’appellante, ad eccezione di quanto scritto al punto n.
5.
(pag. 12), non si confronta con le motivazioni che hanno portato il primo
giudice a concludere nel senso a lei sfavorevole. Pur avendo riassunto le
argomentazioni svolte nella sentenza, infatti ella non va oltre il ribadire le
proprie argomentazioni, comportandosi, di massima, come se si trovasse di
fronte ad una Corte con pieno potere cognitivo.
Cosa che, trattandosi di un procedimento per una contravvenzione,
così non è.
Ne deriva che buona parte del gravame, essendo di natura
appellatoria, risulta essere inammissibile (DTF 141 IV 249 consid.
1.3.1
p. 253). Ma non tutto.
Contravvenzione
alla LFid, art. 23 LFid e l’art. 19 vLFid
7.
Giusta l’art. 23
cpv. 1 LFid, l’Autorità di vigilanza punisce con la multa fino a fr. 50'000.-
chi, senza essere iscritto nell’albo delle professioni fiduciarie, esercita
l’attività di fiduciario.
Se
l’autore ha agito per negligenza è punito con la multa fino a fr. 20'000.-
(art. 23 cpv. 2 LFid).
In
casi gravi o di recidiva la pena è la multa fino a fr. 200'000.- e gli atti
devono essere trasmessi d’ufficio al Ministero pubblico (art. 23 cpv. 3 LFid).
La
decisione può essere pubblicata nel Foglio ufficiale (art. 23 cpv. 4 LFid).
L’art.19
vLFid - in vigore fino al 30 giugno 2012 e che, come il testo di legge
attualmente in vigore e testé evocato, portava il titolo marginale di “esercizio
abusivo” – disponeva che chi, senza autorizzazione esercitava le
professioni sottoposte alla LFid o chi senza autorizzazione, usava nella
ragione sociale, nella designazione dello scopo dell’azienda o comunque nei
contatti verso il pubblico espressioni come fiduciario, fiduciaria o simili,
tali da indurre in errore il pubblico nella sussistenza dell’autorizzazione,
dovesse essere punito con la multa sino a fr. 20'000.- (cpv. 1).
In
caso di negligenza, la pena era stata fissata in una multa sino a fr. 5'000.-
(art. 19 cpv. 2 vLFid).
Anche
per la vecchia norma, nei casi gravi o di recidiva, la pena inflitta era più
pesante (arresto o multa) e la procedura doveva passare nelle mani del
Ministero pubblico (art. 19 cpv. 5 vLFid).
8.
Il primo giudice ha
ritenuto adempiti i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie avendo
accertato che l’imputata ha sempre agito tramite la __________, persona
giuridica di cui è dipendente e amministratrice unica, che ha emesso e
contabilizzato tutte le fatture per le prestazioni effettuate. Essendo
l’autorizzazione prevista dalla LFid ad personam, anche qualora il mandato è concesso
ad una entità giuridica, all’interno di essa ci deve essere almeno una persona
autorizzata che si assuma la responsabilità di fornire le garanzie che la legge
richiede.
L’appellante, si
legge in sentenza, non ha lavorato a titolo personale ed indipendente per le
varie società delle quali era organo. Ne è la prova il fatto che, se così fosse
stato, le sue prestazioni le sarebbero state pagate direttamente. Di
conseguenza, l’obiezione sollevata dalla difesa, per la quale il fatto di
essere organo delle società mandatarie può essere ritenuto in casu un motivo di
esclusione dall’obbligo di autorizzazione, non può essere accolta.
A
comprova del fatto che sia stata la __________ ad effettuare e fatturare le
prestazioni, il primo giudice ha richiamato i seguenti elementi:
- lista
delle società amministrate da AP 1 da lei spedita con lettera del 9 settembre
2013.
all’Autorità di vigilanza, poi aggiornata con e-mail del 18 settembre 2013
(AI 11) e completata con la lettera 19 gennaio 2015 del difensore (AI 4), alla
quale ha allegato la tabella, aggiornata al 2013, con le prestazioni fatturate
dal 2010 al 2013 da __________ alle varie società; dalla stessa risultano
importi considerevoli per un totale di fr. 162'320.31 nel 2010, fr. 181'950.45
nel 2011, fr. 238'944.50 nel 2012 e fr. 208'765.50 nel 2013;
- dichiarazioni
della prevenuta stessa rese agli inquirenti, alla presenza del suo difensore il
10.
dicembre 2014:
“(…)
non fatturo alcuna prestazione a titolo privato in quanto organo di società.
Tutte le mie prestazioni sono fatturate da __________.
__________
è principalmente attiva nell’ambito della contabilità e dell’amministrazione
così pure come nell’intermediazione di compravendita di attività commerciali.
Per quanto concerne il fatturato confermo che i dati indicati sono quelli
trasmessi all’ispettore dei fiduciari in data 9 settembre 2013. Per quanto
concerne invece la clientela posso pure confermare che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo, sono quasi tutte persone giuridiche. Consegnerò a breve
i dati contabili relativi all’esercizio 2013 con aggiornato l’elenco delle
società di __________ __________ cura l’amministrazione. I dipendenti sono
attualmente 3. Per quanto attiene alla mediazione di attività commerciali preciso
che si tratta di attività di cui mi occupo marginalmente.
(…)
di principio le società emettono singolarmente le proprie fatture e procedono
in parallelo al relativo incasso. Nell’allegato 1 sono indicate in rosso le
società autonome dal profilo dell’emissione delle fatture. __________ provvede
successivamente alla registrazione, all’allestimento dei conti ed alla
chiusura. Annualmente provvede pure all’adempimento delle pratiche fiscali per
ogni società. Per __________ __________ si occupa pure della gestione stipendi.
ADR: non esiste un contratto di mandato per ogni società” ” (VI del 10
dicembre 2014, AI 5, pag. 2 e 3);
-
quanto da lei dichiarato in relazione ai contenuti delle pagine
del sito internet della _________
con
cui la società si presenta alla potenziale clientela con la propria storia e
l’elenco dei servizi offerti, molti dei quali fiduciari ai sensi della LFid.
Ovvero: consulenza aziendale, contabilità finanziaria, contabilità analitica,
conti annuali consolidati; consulenza fiscale per imposte cantonali e federali;
consulenza aziendale particolare nell’ambito di acquisizioni, cessioni,
fusioni, business plan ecc. Siccome tali attività __________ non è abilitata a
svolgerle per conto di terzi l’ispettore mi fa notare che si tratta di pubblicità
ingannevole nei confronti del pubblico e mi chiede di prendere posizione,
tenuto conto che la stessa è stata attivata nel 2011.
Da
parte mia rilevo che si tratta di una pagina internet e non tutte le
prestazioni indicate sono state realmente eseguite. Posso riferire che la mia
formazione professionale e le mie conoscenze in materia rispecchiano anche le
attività indicate nelle pagine web. Come detto avendo io personalmente questa
formazione, ho eseguito attività unicamente per le società nelle quali ricopro
la carica di organo o meglio di membro del CdA o amministratore unico. Escludo
di aver fornito prestazioni di quella natura a società terze di cui non sono
organo” (VI del 10 dicembre 2014, AI 5, pag. 3).
-
fattura di __________ SA del 31 agosto 2013 a __________ per fr.
5'000.- oltre IVA per “amministrazione mensile” (AI 11);
- a
titolo abbondanziale: c) - dopo il trasferimento della sede nel __________, ove
non è necessaria l’autorizzazione per operare come fiduciario – nella cui
pagina di benvenuto è indicato: “__________”, mentre nella pagina dedicata a
“__________” si può leggere: “__________”, rispettivamente alla pagina “__________”
indica ambiti di attività che corrispondono sostanzialmente a quelli del sito
in vigore al momento dei fatti oggetto del presente decreto: __________dalla
sua costituzione ad oggi, __________ ha potuto contare sullo stesso dominio del
sito, sullo stesso assetto societario, sulla stessa amministratrice unica e
sugli stessi settori di attività. La società ha continuato nel tempo a fare le
medesime cose e a proporre gli stessi servizi, tipici del campo di attività di
una fiduciaria;
- indicativo
(di nuovo a titolo abbondanziale) è un altro fatto notorio estraibile da
internet che si riferisce a molti anni fa, ma comunque nel periodo oggetto del
presente decreto di accusa e quando la signora AP 1 non aveva ancora conseguito
il diploma di fiduciario: in effetti inserendo nel motore di ricerca di google
“__________” si può vedere nel sito del __________ la brochure della __________,
competizione di cui __________ era sponsor pr
- istanza
per l’ottenimento dell’autorizzazione ad esercitare la professione che menziona
esplicitamente l’esperienza professionale della __________;
- sentenza
del Tribunale cantonale amministrativo del 10 giugno 2014, laddove riporta: “AP
1.
si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l’annullamento e postulando il rilascio delle controverse autorizzazioni.
Ritiene il provvedimento adottato dall’autorità di prime cure eccessivamente
rigido. Rimprovera a quest’ultima di non aver sufficientemente tenuto conto del
grande bagaglio di esperienza che essa ha maturato nel corso dei molti anni in
cui è stata attiva nel settore” e soprattutto: “Per quanto concerne poi
l’attività che l’insorgente svolge dal __________ presso la __________, occorre
considerare che la stessa non può essere riconosciuta, nemmeno per il lasso di
tempo (comunque inferiore ai due anni) successivo al conseguimento del diploma
di fiduciaria. In effetti il ruolo di assoluto vertice che la ricorrente, nella
sua qualità di amministratrice unica, ricopre all’interno di tale società e il
conseguente grado di indipendenza con il quale essa svolge i suoi compiti
dirigenziali per conto della medesima permette di escludere sin dall’inizio che
quest’ultima operi sul piano professionale in posizione subordinata ad un’altra
persona attiva nella medesima struttura aziendale (in questo senso cfr. STA
52.2005.324
del 14 dicembre 2005, consid. 4.2 in fine). Non risulta d’altro
canto che la __________ abbia mai fatto capo e riferimento dopo il __________
ad un fiduciario commerciale e immobiliare autorizzato, fatto questo che
permette di escludere che la ricorrente abbia avuto modo di esercitare la
propria attività sotto l’effettivo controllo e la conduzione da parte di una
simile figura” (ibidem consid. 4.2, pagine 6 in fine e 7 in alto);
- sentenza
del Tribunale federale del 12 maggio 2015 (2C_720/2014) che statuisce: “La
ricorrente si limita ad evocare le sue pregresse esperienze lavorative sia
sotto la responsabilità di professionisti fiduciari, sia in posizione
indipendente, adducendo che le stesse le avrebbero procurato un bagaglio di
competenza e professionalità tale da assicurare l’interesse pubblico perseguito
dalla legge. Non spiega però in maniera chiara e diffusa i motivi per i quali
non considerare tale sua esperienza e la sua attuale posizione di
amministratrice della __________ ai fini della pratica costituirebbe una
restrizione inammissibile della liberta economica o sarebbe arbitrario. Delle
sue argomentazioni va pertanto in sostanza ritenuto che controversa è
unicamente la questione relativa alla finestra temporale nella quale la legge
impone di svolgere la pratica professionale sotto la responsabilità di un
professionista autorizzato. Su questo punto occorre quindi interpretare la
legge” (cfr. documentazione nella mappetta verde con l’incarto
amministrativo concernente la richiesta di autorizzazione di svolgere
l’attività di fiduciario, prodotto al dibattimento del __________ dall’autorità
inquirente);
- nonostante
siano posteriori all’emanazione del decreto di accusa: le tre segnalazioni agli
atti (due da parte di __________ e una della __________).
9.
Assodata l’esistenza
dei presupposti oggettivi del reato, il primo giudice esaminato quelli
soggettivi, considerandoli pure realizzati. Dopo aver dato per assodato che la
donna abbia agito intenzionalmente, il presidente della Pretura penale ha
negato l’esistenza di un errore sui fatti commesso in buona fede a causa del
comportamento delle autorità che, dopo i controlli del 2006, sono rimaste
silenti sino al 2014.
A
sostegno delle sue conclusioni, il giudice ha portato i seguenti argomenti:
“non è corretta l’affermazione fatta in sede di arringa
secondo cui nel 2006 è stato effettuato da parte dell’autorità un controllo
durante il quale non è stata riscontrata alcuna irregolarità per rapporto alle
normative riguardanti le attività relative agli ambiti fiduciari, con la
conseguenza che l’imputata poteva essere in buona fede convinta che fosse tutto
a posto.
In effetti il
7.
febbraio 2005 la __________ è stata oggetto di una lettera da parte del
Consiglio di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario nella
quale si segnalava che lo scopo della società prevedeva attività che in Ticino
sono disciplinate dalla LFid e di conseguenza, ritenuto che tra gli organi non
vi fosse un fiduciario autorizzato, si reputava che la ditta potesse operare in
violazione della citata legge, chiedendo di trasmettere entro 15 giorni un rapporto
circa l’effettiva attività allegando conti e bilanci degli ultimi due anni (…)
Di fronte a
tale scritto l’imputata per conto della __________ risponde immediatamente che
- dopo aver preso contatto con il suo legale - questi, scusandosi per l’inconveniente,
si è accorto di aver commesso un errore al momento della costituzione della
società; di conseguenza ogni riferimento all’ambito fiduciario sarebbe
immediatamente stata cancellato dagli scopi societari (…)
Il 9 novembre
2006, l’autorità torna alla carica perché nonostante fossero passati quasi due
anni la __________ non aveva ancora dato seguito alla richiesta di informazioni
dell’autorità (…)
Ancora una
volta immediatamente l’imputata si scusa per la dimenticanza e sostiene che la
sua società non agisce in alcun modo in rappresentanza verso terzi e di non
abusare in alcun modo della professione di fiduciario (…).
Non risulta
tuttavia da nessuna parte che nel 2006 l’autorità abbia detto che le attività
della __________ fossero in regola, anzi!
Il tutto non
senza dimenticare che l’imputata non ha mai contribuito a facilitare gli
accertamenti e non è stata solerte, perché non ha messo a disposizione, in ogni
caso fino a quel momento, quanto richiestole. Ma soprattutto AP 1 non ha
mai ricevuto uno scritto ufficiale che confermasse la bontà del suo operato.
Non poteva semplicemente dedurre che fosse tutto a posto, anzi, sapendo che
erano in atto controlli, non avrebbe dovuto limitarsi a far capo al suo legale
per l’immediata modifica degli statuti, ma farsi diligente e verificare di
propria iniziativa se il suo operato fosse conforme alla legge. Non avendolo
fatto ha accettato l’eventualità di non essere in regola.
(…) Ma vi è
di più. Il 18 ottobre 2012 consegue il diploma di fiduciaria con attestato
professionale federale guardandosi però bene dal chiedere l’autorizzazione,
cosa che fa unicamente dopo quasi un anno a seguito del nuovo intervento del
Consiglio di Vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario che il 16
luglio 2013 segnala che le attività di consulenza e intermediazione potrebbero
ricadere nel campo di applicazione della legge e di conseguenza, siccome la
società non dispone di persone autorizzate, vi potrebbe essere una sanzione ai
sensi dell’art. 23 LFid (…).
Considerato
che solo dopo l’ispezione negli uffici della __________ l’imputata produce la
documentazione richiesta il men che si possa dire è che non sia stata in alcun
modo in buona fede.
AP 1 ha poi
continuato - e qui l’intenzionalità del suo agire è lapalissiana - a esercitare
abusivamente la professione (addirittura anche dopo l’emanazione del decreto di
accusa secondo le segnalazioni giunte successivamente) nonostante la sua
domanda fosse stata respinta e avesse spostato dal novembre 2015 la sede della __________
nei __________, Cantone che non richiede alcuna autorizzazione per l’esercizio
della professione di fiduciario.
Il tutto non
senza dimenticare che con il trasferimento nei __________ la __________ ha
immediatamente modificato lo scopo sociale, reintroducendo il riferimento
all’ambito fiduciario (…)
Se a tutto
ciò si aggiungono le considerazioni fatte relative al sito internet della
società che ha sempre avuto riferimenti a servizi nel campo fiduciario non si
può che concludere che l’imputata ha fatto di tutto per eludere e sviare i
controlli dell’autorità. Di conseguenza ha adempiuto il reato anche dal profilo
soggettivo.” (sentenza impugnata, consid. 9).
10.
Come detto, per la
maggior parte, le considerazioni della ricorrente hanno natura appellatoria e non
si confrontano approfonditamente con i singoli accertamenti del primo giudice,
spiegando in dettaglio, come richiesto dalla giurisprudenza citata, per quali
motivi sarebbero a suo avviso arbitrari.
Ella
sostiene, comunque sia, che, avendo agito quale azionista e amministratore
unico delle società, non ha fornito a titolo professionale prestazioni da
fiduciario per conto di terzi, ma ha agito come organo delle stesse, sicché la
sua attività non sarebbe stata soggetta ad autorizzazione, ma si sarebbe mossa
all’interno dei limiti stabiliti dagli articoli del CO sulle società anonime,
nell'ambito concesso dal diritto societario, quindi. Ella non ha neppure agito
a titolo professionale, ma piuttosto a titolo personale, per tutte quelle
società delle quali era titolare (__________, __________, __________ e __________).
Le
uniche critiche concrete agli accertamenti effettuati nella sentenza impugnata
concernono quattro punti:
- la
circostanza per cui le prestazioni effettuate siano state fatturate tramite __________
non è determinante poiché l’appellante è AU ed azionista unica di tale società;
- la
circostanza che sul sito Internet della __________ ripreso in sentenza con
riferimento alla pubblicità del torneo di tennis non è determinante perché tali
prestazioni non sono mai state fornite e non sussiste prova che lo siano mai
state;
- il
richiamo alle sentenze del TRAM e del TF è inconferente perché le stesse non si
esprimono sulle attività che AP 1 ha svolto per le società indicate nel DA;
- pure
inconferenti sono le tre segnalazioni in atti: non provano nulla e non sono
state oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle autorità.
11.
Le critiche sollevate
non scalfiscono la sentenza, corretta nel merito.
Giusta
l’art. 3 lett. e LFid, sono considerati fiduciari commercialisti coloro che
costituiscono, amministrano e gestiscono società a titolo fiduciario, quindi
per conto terzi.
Decisivo
è, pertanto, il rapporto di subordinazione del professionista rispetto al
mandante. Non, per contro, la funzione ufficialmente ricoperta e neppure, di
per sé, il possesso di pacchetti azionari.
Lo
svolgimento di attività di fiduciario per conto terzi a titolo professionale e,
dunque, la necessità di un’autorizzazione cantonale, devono essere valutati
sulla scorta delle reali circostanze di fatto e di diritto di ogni singolo
rapporto contrattuale. Non è sufficiente accontentarsi delle costruzioni
giuridiche di facciata, spesso volte a rendere più semplice l’attività ma non
intese a modificare i reali rapporti di proprietà e di interesse sulla persona
giuridica.
In
effetti, nel settore regolato dalla LFid, non sono rare le situazioni di
intestazione a titolo fiduciario di azioni o pacchetti azionari nell’ambito di
mandati di gestione (ad es: STF 4C_42/2004 del 9 luglio 2004;4A_246/2007
dell’8 febbraio 2008), giustificate da motivazioni fiscali, strategiche, di
diritto privato (verso i creditori), successorie o di convenienza.
Detto
altrimenti, è determinante appurare quale sia il reale ruolo ricoperto
dall’imputata all’interno delle società a favore delle quali presta i propri
servizi.
Per
poter far ciò, occorre innanzitutto accertare quale sia la professione della
prevenuta, cioè quali tra le varie attività da lei svolte abbia la prevalenza
e, in particolare, se il suo lavoro fosse (sia) quello di amministrare e
gestire società. Una volta chiarito questo aspetto, occorre valutare se le
funzioni di organo ricoperta all’interno delle stesse sono prettamente
funzionali allo svolgimento del mandato. Infine, sono da ponderare i rapporti
di titolarità delle azioni, rispettivamente, se il numero di queste
effettivamente detenute a titolo personale e per sé stessa è tale da modificare
il baricentro dei rapporti di proprietà, o se, per contro, non ha alcun effetto
concreto.
In
tal senso, effettivamente, non è raro che il fiduciario assuma la funzione di
organo (anche unico) della persona giuridica, rilevando nel contempo (a titolo
fiduciario o per sé) una o più azioni; in taluni casi anche tutte. Questa
partecipazione alla società non modifica la natura del rapporto giuridico con
questa, che rimane di persona esterna posta sotto contratto dai veri
proprietari, appunto, per amministrarla.
12.
Da una semplice
ricerca a registro di commercio (fatto notorio) si può vedere come le varie
società indicate nel DA abbiano scopi e attività diametralmente divergenti:
- __________
(non trovata);
- __________
si occupa di gestione di bar;
-
__________, ora divenuta __________, si occupava di attività agricole e ora
di moda, sempre sotto l’amministrazione unica dell’imputata;
- __________,
si occupa di telematica/informatica;
- __________,
si occupa di import/export, istallazione di materiale d’acciaio e di
costruzione;
- __________,
di macchinari edili;
- __________,
ora __________ si occupava e occupa, sempre sotto l’amministrazione unica della
prevenuta, di trasporto merci;
- __________,
di commercializzazione di prodotti della carta e affini, di detergenti e
cosmetici;
- __________,
di informatica e telecomunicazioni;
- __________,
ora __________, si occupava di trasporto merci e, ora, sempre sotto
l’amministrazione unica della prevenuta, di produzione di articoli
pubblicitari, di organizzazione di campagne pubblicitarie, di ricerche di
marketing, di produzione e commercializzazione di imballaggi e di prodotti
destinati al settore ospedaliero e di infortunistica;
- __________,
si occupa del __________;
- __________,
si occupa di __________;
- __________,
ora trasferita nei __________, di acquisto e noleggio di macchinari edili,
nonché di importazione, acquisto e vendita di materiale di ogni genere;
- __________,
succursale di __________, ora in liquidazione, di costruzione di edifici
residenziali e non, nonché del commercio e fornitura di materiale edile.
Il
numero di società e la varietà di attività, collegate con la formazione
professionale dell’imputata, rendono evidente come il contributo lavorativo da
lei prestato alle varie ditte non possa essere stato che quello tipico di un
fiduciario.
Lo
ha ammesso lei stessa, ancora nella sua motivazione d’appello, ove ha
riconosciuto d’aver tenuto la contabilità delle società, d’aver trattato con le
autorità fiscali per questioni relative, d’aver curato questioni con le
autorità esecutorie o fallimentari, d’aver agito sulla scorta di contratti di
mandato aventi per oggetto l’amministrazione (per le società di cui non era
azionista), di essersi occupata dell’alta direzione e dell’organizzazione delle
società (motivazione d’appello19 ottobre 2017, pag. 9 seg.).
In
merito alle società di cui AP 1 asserisce essere titolare, integralmente o
parzialmente, si può osservare che:
- __________:
il presidente del CdA non è lei, bensì __________, con firma individuale.
L’imputata, membro, ha firma collettiva a due;
- __________:
presidente del CdA con firma individuale era __________, che dal 2017 è
divenuto AU. AP 1 aveva solo un diritto di firma collettiva a due;
- __________:
dalla sua costituzione nel __________ ha cambiato __________ volte scopo, in
settori completamente diversi uno dall’altro, e organi.
Con
riferimento proprio ad una di esse, poi, in atti troviamo una nota d’onorario
intestata __________ a carico di __________ per “amministrazione mensile” (AI
11).
Vi
sono poi le dichiarazioni dell’appellante rese di fronte all’autorità inquirente:
“ADR: non svolgo quindi alcuna altra attività
professionale al di fuori di __________, ovvero ho un solo datore di lavoro.
ADR: non
fatturo alcuna prestazione a titolo privato in quanto organo di società. Tutte
le mie prestazioni sono fatturate da __________.
(…) __________
è principalmente __________ (…) __________.
(…) __________
(…) __________ __________. Per __________ __________ si occupa pure della
gestione stipendi.
ADR: non
esiste un contratto di mandato per ogni società.
(…) ho eseguito
attività unicamente per le società nelle quali ricopro la carica di organo o
meglio di membro del CdA o amministratore unico. Escludo di aver fornito
prestazioni di quella natura a società terze, ovvero di cui non sono organo.”
(VI 10 dicembre 2014, AI 5, pag. 2 segg.).
A
quanto precede si aggiungono le argomentazioni - sintomatiche - portate
all’attenzione del TRAM e, poi, del Tribunale federale in occasione della
procedura sfociata nella sentenza del 12 maggio 2015 (STF 2C_ 720/2014),
riprese in parte al considerando n. 3 della presente decisione.
13.
Già solo questi
elementi consentono di accertare che l’appellante ha lavorato come fiduciaria
ai sensi della LFid per le varie società alle quali ha prestato il suo
supporto. Le sue dichiarazioni sono inequivocabili. Ma lo sono anche
l’accertamento che le società operavano in campi talmente diversificati ed
erano talmente numerose da non rendere possibile ipotizzare che abbia agito per
sé stessa.
La costatazione che
le SA di cui deteneva tutto il pacchetto azionario, ad eccezione di una,
avevano come organo più importante una terza persona che disponeva di diritto
di firma individuale depone a favore della titolarità effettiva delle stesse da
parte di questa terza persona.
Il
fatto che una società ha cambiato 4 volte scopo in ambiti molto diversi è
indizio che si trattasse di una di quelle società vuote che vengono messe a
disposizione per consentire l’avvio di nuove attività. Cosa usuale per i
fiduciari.
L’unica
fattura in atti, attesta che anche per la società __________ di cui deteneva il
pacchetto azionario, de facto, l’imputata agiva, sotto il cappello di __________,
come amministratrice regolarmente retribuita. La fatturazione delle prestazioni
tramite la sua società (con sede proprio allo stesso indirizzo della ditta
cliente) e non a titolo personale, è dimostrazione che AP 1, ha operato a
titolo professionale anche per queste società, non a titolo personale quale
loro organo e proprietario.
Per
il resto si rinvia, in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP alle motivazioni della
sentenza impugnata (consid. 8, pag. 9 e segg.).
14.
Sollevata solo a
titolo abbondanziale, l’eccezione circa la buona fede dell’imputata a seguito
del comportamento, ingannevole, dell’autorità di vigilanza, dal cui silenzio
pluriennale era legittimata a dedurre che tutto fosse stato controllato e
considerato conforme alla legge, è palesemente appellatoria. La ricorrente,
infatti, non spiega perché le conclusioni in merito di cui ai consid. 9a-9d
della sentenza impugnata sarebbero arbitrarie, ma espone unicamente la propria
interpretazione dei fatti.
Ciò
posto, per completezza, va rilevato come dall’inattività dell’Autorità di
vigilanza la prevenuta non potesse assolutamente desumere di essere stata in
regola.
Nessun
errore sui fatti scusabile ai sensi dell’art. 13 CP è quindi ravvisabile.
In
effetti, il principio della buona fede sancito dall’art. 9 Cost. tutela
essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta
dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta rispetto a determinate
persone, quando la stessa era competente a rilasciare l'informazione o il
cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando
affidandosi sull'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle
disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando
posteriormente al rilascio dell'informazione non siano intervenuti mutamenti
legislativi (DTF 131 II
627.
consid. 6.1 pag. 636; 130 I 26 consid. 8.1).
Asserendo
che, a causa della pluriennale passività dell’autorità di vigilanza dopo le
prime richieste di documentazione e l’annuncio della possibilità che lei stesse
contravvenendo alla legge sui fiduciari, era legittimata in buona fede a
ritenere di agire in maniera legale, AP 1 non si fonda su alcuna assicurazione
concreta rilasciata dall'autorità circa l'eventuale non assoggettamento
all’obbligo di autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario.
Il
fatto che, per motivi non noti, l’Autorità di vigilanza non si sia occupata per
molti anni del caso dell’imputata non può fungere da fondamento per il
riconoscimento della buona fede. Sapendo e dovendo sapere (nessuno può trarre
vantaggio dalla propria ignoranza del diritto, DTF
131.
V 196 consid. 5.2; 124 V 215, consid. 2b/aa), che l’esercizio
dell’attività di fiduciario in Ticino non è libero ma è sottoposto a regole ben
precise e che, nel caso specifico, l’assoggettamento alla LFid era stato messo
in discussione, la donna avrebbe dovuto informarsi e chiedere una presa di
posizione chiara ed ufficiale in merito alla sua posizione.
Pena
15.
L’ammontare della
multa in quanto tale non è stato contestato. Tuttavia, va rilevato che,
nel commisurare la pena, al momento di valutare la colpa dell’imputata, il
giudice di prime cure ha omesso di considerare, a suo favore, gli effetti del
comportamento dell’Autorità di vigilanza sulla colpa.
In modo
particolare, il silenzio e l’inazione pluriennale di quest’ultima dopo la
richiesta di ragguagli, hanno creato una situazione di relativa incertezza ed
hanno avuto un effetto disorientante in un contesto nel quale i dubbi avrebbero
potuto essere immediatamente e facilmente fugati. Questo atteggiamento dello
Stato può aver contribuito ad agevolare la continuazione della condotta
illecita dell’appellante e, di conseguenza, ad abbassare, seppur non in maniera
determinante, l’energia delinquenziale effettivamente investita nel suo agire.
Di fronte a
circostanze analoghe, il Tribunale federale ha ritenuto adeguato procedere ad
una riduzione della pena di un decimo (STF 6S.56/2006 del 15 giugno 2006
consid. 3.7 e rinvii).
La multa viene
pertanto fissata in fr. 6'850.-.
Tasse, spese e
indennità
16.
Per tutto quanto
precede, nei limiti della sua ammissibilità, l’appello è respinto e la sentenza
di prime cure confermata, fatta eccezione per la quantificazione della multa
inflitta.
Visto l’esito
dell’appello, in sostanza completamente respinto (la formulazione del
Dispositivo
dispositivo che segue non deve trarre in inganno), in applicazione dell’art.
428 cpv. 3 CPP, è
confermata l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali relativi al
procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2’000.-
e delle spese procedurali di fr. 1’500.-.
Gli
oneri relativi al procedimento di appello, consistenti in fr. 2'000.- e fr.
200.- a titolo di spese sono pure posti a carico dell’imputata (art. 428 cpv. 1
CPP).
Soccombente,
all’appellante non vengono riconosciute indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139,
339, 348 segg., 374 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,
13,
47, 49, 103 segg. CP;
23
LFid, 19 vLFid
nonché,
sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 426, 428
cpv. 3, 429, 433 e 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza,
1.1. AP
1 è dichiarata autrice colpevole di
esercizio
abusivo della professione di fiduciario
per
avere, a __________, __________ e __________, nel periodo tra il 1. luglio 2003
ed il 18 novembre 2015, svolto abusivamente a titolo professionale, senza la
necessaria autorizzazione, tramite la società __________, attività disciplinate
dalla Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, e meglio come
indicato nei considerandi;
1.2. AP
1 è condannata:
1.2.1. alla multa di fr. 6'850.-
(seimilaottocentocinquanta);
1.2.1.1. in caso di mancato pagamento,
la multa verrà sostituita con una pena detentiva di 69 (sessantanove) giorni
(art.106 cpv.2 CP).
1.2.2. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie del procedimento di primo grado per complessivi fr.
3’500.-.
2. Non si riconoscono
indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
3. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti a carico
dell’imputata.
4. Intimazione a:
- -
-
5. Comunicazione a:
-
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.