17.2017.204
Riciclaggio di denaro eseguito con versamenti di contante effettuati da un prestanome compiacente, per il tramite di un'agenzia Money tranfer, a favore di destinatari all'estero o in Svizzera, che lo
27 febbraio 2018Italiano68 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.204+303
17.2018.31
Locarno
27 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente,
Stefano Manetti e Matteo Galante
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 2 maggio 2017 da
AP 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 27 aprile 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 6 settembre 2017)
richiamata la dichiarazione di appello 17 settembre 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto che A. Con decreto d’accusa 2911/2015
del 13 luglio 2015 PP 1 ha ritenuto AP 1 (__________) autrice colpevole di
“ ripetuto riciclaggio di denaro
per avere, nel
periodo compreso dal 23 dicembre 2013 al 17 maggio 2014 a __________, a __________ e in altre imprecisate località della Svizzera, in correità con __________
e con __________ (latitante), in almeno quattro distinte occasioni, compiuto
atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o
la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che gli stessi
provenivano da un crimine,
e meglio per
avere, effettuato in prima persona, ma per conto di terzi, segnatamente di __________
e di __________ (latitante),
- in data 23 dicembre 2013, due
trasferimenti di denaro tramite i canali RIA per CHF 1'000.- ad __________ in
favore di __________ e per CHF 500.- a __________ in favore di __________,
- in data 27 gennaio 2015 (recte:
2014), un trasferimento di denaro tramite i canali RIA per CHF 1'800.- verso la
__________ in favore di __________,
- in data 17 maggio 2014, un
trasferimento di denaro per CHF 1'450.- a Zurigo in favore di __________,
per un ammontare
complessivo pari a CHF 4'750.-, sapendo o potendo presumere, date le
circostanze, che il denaro era stato ottenuto mediante infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto
dall'art. 305bis cifra 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 70 aliquote
giornaliere da fr. 30.- cadauna per complessivi fr. 2'100.-, dedotto il carcere
preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, oltre ad una multa di fr. 400.- ed al pagamento della tassa di giustizia
e delle spese per fr. 200.- totali.
Inoltre ha chiesto la conferma del sequestro di Euro 3'435.- e che
venga ordinata, in conformità con l’art. 71 cpv. 3 CP, a titolo di risarcimento
equivalente, la confisca a favore dello Stato di Euro 3'435.- di proprietà
della prevenuta.
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 27 aprile 2017 (inc. 81.2015.333), il giudice
della Pretura penale ha confermato integralmente la proposta di condanna per
ripetuto riciclaggio di denaro formulata con il decreto d’accusa ed ha
sanzionato la prevenuta con una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da
fr. 60.- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.-, dedotto il carcere preventivo
sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e con
una multa di fr. 400.-, ponendo a suo carico la tassa e le spese giudiziarie
per fr. 1'050.-. Inoltre ha ordinato la confisca dell’importo di Euro 3'435.-
sequestrato dalla polizia il 6 giugno 2014, che costituisce risarcimento a
favore dello Stato giusta l’art. 71 cpv. 1 CP. Infine la retribuzione del
patrocinatore d’ufficio è stata riconosciuta per fr. 3'890.-, riservato l’art.
135 cpv. 4 CPP.
C. Dopo aver presentato
regolare annuncio d’appello, l’imputata lo ha tempestivamente confermato,
ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione 17 settembre 2017, in cui ha
precisato d'impugnare tutta la sentenza e di chiedere il suo proscioglimento da
ogni accusa, con caricamento di tasse e spese allo Stato ed il riconoscimento a
suo favore di “ripetibili della sede d’appello nella misura in cui questo
verrà accolto” (doc. CARP I e V).
D. Ottenuto il consenso
delle parti, in applicazione dell’art. 406 cpv. 2 e cpv. 3 CPP, in data 5
ottobre 2017 la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello
sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito un termine di 20
giorni a AP 1 per la presentazione di una motivazione scritta. Il relativo
allegato è stato presentato dall’appellante, dopo la concessione di due
proroghe, in data 4 dicembre 2017.
Con l'impugnativa, l’imputata
chiede di essere integralmente prosciolta dalle accuse e rivendica il
riconoscimento di un’adeguata indennità ai sensi dell’art. 429 CPP,
quantificata in fr. 10'458.55.
In particolare, ella sostiene
di non aver mai effettuato gli invii di denaro che le sono attribuiti e di non
aver sottoscritto le relative ricevute. E’ in effetti a suo dire emerso che il
compagno __________ chiedeva al fratello, responsabile dell’agenzia __________,
di eseguire degli invii di denaro a suo nome e/o a quello di AP 1 senza
necessità di recarsi in agenzia, consegnare il denaro e firmare i documenti
necessari. Per di più, per almeno l’invio del 27 gennaio 2014, lei nemmeno è
stata a Lugano, essendo provato che dalle 08:15 alle 16:55 era a scuola al
centro professionale commerciale di Locarno e che alle 17:49 si trovava presso
la farmacia __________, sempre di Locarno.
Qualcuno ha quindi abusato
della sua identità per eseguire gli invii del denaro.
Inoltre,
asserisce di non aver mai saputo che il suo compagno fosse implicato nel
traffico di stupefacenti, per cui non era per lei neppure immaginabile che il
denaro inviato fosse provento di reato.
Da ultimo,
solleva pure una violazione del principio accusatorio, essendo l’atto d’accusa
silente circa le circostanze per cui l’appellante sapeva o poteva presumere che
Fatti
i soldi erano stati ottenuti attraverso un’infrazione alla LStup.
E. In data
4 dicembre 2017, il giudice presidente di questa Corte ha ordinato
l’intimazione alle parti della motivazione d’appello, impartendo loro un
termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni (art. 390
cpv. 2 CPP).
F. Il giudice della
Pretura penale, con scritto 13 dicembre 2017, ha comunicato di non avere
osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Con osservazioni
2017 il procuratore pubblico ha chiesto di respingere l’appello e confermare
integralmente la sentenza di prime cure.
G. Con reclamo 11
settembre 2017 alla Camera dei reclami penali (CRP), l’avv.PATR1 1, a titolo
personale, ha impugnato la tassazione della sua nota professionale contenuta
nella sentenza della Pretura penale del 27 aprile 2017.
Con decisione 28 settembre
2017, inviata per una svista a questa Corte solo il 2 febbraio 2018 (con
anticipazione via posta elettronica del giorno precedente), la CRP, dopo aver
preso atto che nei confronti della sentenza pretorile era attiva la procedura
d’appello, ha ordinato la trasmissione del reclamo per competenza alla CARP, in
applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 135
cpv. 3 CPP che ha stabilito che se una delle parti interpone appello e
l’appello medesimo risulta essere ricevibile in ordine, tutte le censure
concernenti l’indennizzo sono da decidere in appello, così che un eventuale
reclamo separatamente interposto dal difensore d’ufficio sulla scorta di questa
norma diviene privo d’oggetto (DTF 140 IV 213 consid. 1.4; 139 IV 199 consid.
5.6; STF 6B_451/2016 dell’8 febbraio 2017).
considerato
L’imputata
1. Sulla vita
dell’imputata si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il consid.
n. 1 della sentenza impugnata:
“AP 1 è nata a __________,
in __________ nel. Di nazionalità colombiana e chiamata da tutti, ha svolto le
scuole dell’obbligo in Ticino, prima di trascorrere un paio d’anni in Colombia
per poi tornare in Svizzera e, nel __________, iniziare l’apprendistato come
impiegata di commercio. Nel giugno __________ ha ottenuto l’attestato federale
di capacità (interrogatorio MP 27 gennaio 2015, AI 582, pag. 6 in alto).
Dopo
un periodo di disoccupazione, attualmente, per come ha raccontato in aula, ella
lavora come impiegata di commercio presso la __________, una ditta di __________
attiva __________. Percepisce mensilmente, per 13 volte all’anno, CHF 2'800.-;
non ha altre fonti di reddito.
Circa
un anno prima dei fatti, verso fine 2012, AP 1 si è legata sentimentalmente a __________,
cittadino venezuelano domiciliato a __________, già padre di una bimba di nome __________
e dal quale l’imputata ha poi avuto un bimbo nel __________, chiamato con lo
stesso nome del padre.
Dopo
aver vissuto per un certo periodo con il fidanzato, ora è tornata nella casa di
famiglia a __________, poiché __________ sta scontando in carcere una pena per
traffico di stupefacenti.”.
La condanna di __________
Considerandi
2.
I fatti qui in
disamina sono direttamente collegati al traffico di stupefacenti che ha visto
coinvolto il compagno della prevenuta, nel quale egli ha giocato un ruolo
centrale e per il quale è stato condannato, con sentenza d’appello 18 aprile
2016.
di questa Corte ad una pena detentiva di tre anni e sei mesi.
Le
sorveglianze telefoniche e gli interrogatori effettuati nell’ambito
dell’inchiesta denominata “__________”, hanno consentito di appurare che __________
era in prima persona attivo nella vendita di stupefacenti, e più precisamente
di cocaina.
In
occasione della perquisizione della sua abitazione in via __________ a __________,
esperita il 6 giugno 2014, gli agenti hanno rinvenuto 60 g lordi di cocaina,
oggetti per il confezionamento e la pesatura della droga, apparecchi e schede
telefoniche, documenti di identità intestati a terze persone, fr. 1'120.- e
Euro 3'435.-. In seguito __________ è stato accompagnato dalle forze
dell’ordine anche al suo posto di lavoro in __________ a __________, ove sono
stati trovati altri 6 g di cocaina e fr. 7'820.- (cfr. sentenza CARP 18 aprile
2016, inc. 17.2015.205, consid. 2, pag. 7 seg.).
In
via __________, al momento dell’arrivo della polizia, erano presenti anche
l’imputata e il cittadino dominicano __________ dalle prime deposizioni assunte
è emerso che presso l’appartamento risiedeva, oltre a loro tre, anche tale __________,
detto “__________”, pure lui cittadino dominicano (ibidem, pag. 8).
__________
è stato condannato in primo grado per avere acquistato, importato e poi
alienato, nel periodo febbraio 2014 - 6 giugno 2014, un quantitativo complessivo
di 600/650 g di cocaina. Egli non ha impugnato questa imputazione che è quindi
passata in giudicato. In seguito, su appello del procuratore pubblico, il suo
proscioglimento dall’accusa di infrazione aggravata alla LStup per avere, da
aprile 2013 a gennaio 2014, messo a disposizione (dandolo in sublocazione) ad
un altro trafficante colombiano il suo appartamento di via __________ a __________,
è stato annullato ed egli è pure stato condannato per questi fatti.
I
rapporti tra l’imputata, __________ e i suoi coinquilini
3.
La relazione
sentimentale dell’imputata con __________, divenuta ufficiale nel maggio/giugno
2013, dopo che questi aveva concluso la relazione con __________, la madre
della sua prima figlia, __________, nata nel __________, è alla base del suo
coinvolgimento nel traffico di stupefacenti dell’uomo.
Nel periodo dei fatti in
discussione, in effetti, la ragazza, pur vivendo ancora con la madre ad __________,
si recava spesso nell’appartamento del compagno a __________. Dapprima soggiornandovi
solo durante i week end e poi, con il trascorrere del tempo, rimanendovi sempre
più tempo, anche in settimana (VI AP 1 del 6 giugno 2014, AI 28, pag. 3). Dal
marzo 2014, quindi tre mesi prima dell’intervento della polizia, a detta
dell’uomo, la convivenza era divenuta stabile e costante durante tutto l’arco
della settimana.
In
quell’abitazione, tuttavia, come testé accennato, __________ non abitava da
solo, ma con altri due cittadini dominicani ai quali aveva deciso di
subaffittare una camera: __________ (__________), dal settembre 2013, e, a
partire da fine marzo 2014, __________.
Invero
__________ aveva già abitato in quell’appartamento da maggio 2013 a fine agosto
2013.
con un altro amico dominicano, tale __________: i due se ne erano poi partiti
volontariamente per andare a stare, assieme, in un'altra abitazione, ma avevano
quasi subito avuto delle divergenze che avevano indotto __________ a ripartire:
__________ aveva dato ordine a terzi di rubare la cocaina ed i soldi di __________
(VI __________, AI 603 inc. CARP 17.2015.205+206, pag. 11 seg.). Dopo la loro
separazione, __________ ha deciso di trasferirsi e condividere con __________
l’appartamento di __________.
Al
proposito, come riportato nella sentenza impugnata, __________ ha dichiarato:
“Da circa 3 mesi convivo, nel mio appartamento a __________,
con la mia ragazza AP 1 si divideva fra casa mia e la casa dei suoi genitori ad
__________. Adesso, invece, come ho detto, vive con me anche durante la
settimana e non più solo durante il fine settimana. AP 1 e io abbiamo preso
questa decisione di vivere nel mio appartamento di __________ proprio per stare
più assieme. Questo era anche in previsione del fatto che quando AP 1 avrà
terminato la scuola, in luglio o agosto 2014, si voleva iniziare a cercare un
appartamento solo per noi due. (…). Oltre a AP 1 e a me nell’appartamento di __________
vive pure __________ che occupa la stanza in fondo al corridoio a sinistra. __________
è stato presso di me dall’inverno 2013 fino a due mesi fa. __________ è tornato
a __________, ma poi è rientrato in Ticino circa 2 settimane fa.
(…) La camera in fondo a sinistra
era occupata da __________. Quando lui è partito per __________ ha iniziato ad
usarla __________. Però quando __________ era qua __________ utilizzava
provvisoriamente la camera di __________. Adesso che __________ è tornato __________
è tornato nella camera di __________. (…) Quando __________ non c’è perché è
con la fidanzata, allora __________ utilizza la camera di __________ e non la
camera di __________.” (PG __________ del 6 giugno 2014, AI 22 agosto 2014,
AI 31/1, pag. 9).
Gli
inquilini del compagno della prevenuta erano privi di attività lucrativa in
Svizzera e si guadagnavano da vivere con il traffico di stupefacenti. Traffico
che aveva come “campo base” proprio l’abitazione di __________ di __________.
Questa
situazione particolare ha destato sin da subito dei dubbi nell’appellante, che
ha pure interpellato il proprio compagno in merito, ottenendo delle risposte
che certamente avrebbero dovuto accrescerli invece che risolverli:
“Vorrei dire che ero un po’ insospettita dalla loro
presenza. Io e il mio ragazzo lavoriamo e così guadagniamo i soldi per vivere.
(…) Mi sono domandata come facessero a vivere loro dato che, per quanto io ne
sappia, non hanno un lavoro. (…) Una volta ho provato a chiedere a __________
cosa facessero i due dominicani e lui mi ha risposto che non gli interessava e
che a lui bastava che gli pagassero l’affitto. La cosa in fondo non mi
interessava e quindi non gli ho più chiesto nulla.
(…) Ho
pensato che __________ e __________ facessero qualcosa di losco ma non ho mai
chiesto loro nulla e loro non mi hanno mai detto nulla. Tempo fa avevo parlato
della mia preoccupazione anche a mia mamma perché non mi piaceva il fatto che
loro fossero a casa di __________. Lei mi aveva consigliato di non andare più
da lui ma io non l’ho ascoltata.” (PG AP 1 del 6 giugno 2014, AI 28, pag. 6 e
pag. 8).
Oltre
a destare in lei fondate perplessità, i due inquilini dominicani non piacevano
assolutamente a AP 1, sintomo evidente della concretezza di questi dubbi: “A
me non piacevano __________ e __________, perché erano strani” (MP AP 1 del
27.
gennaio 2015, inc. 17.2015.206+206, AI 582, pag. 3).
4.
Come detto, è emerso
che l’appartamento di via __________ a __________ costituiva la base logistica
del traffico. Lì veniva portata la cocaina importata, principalmente, dalla
Spagna oppure acquistata a Zurigo e lì veniva tagliata, pesata e confezionata
in sacchetti creati con il cellophane (MP di confronto AP 1/ __________ del 27
gennaio 2015, inc. 17.2015.205+206, AI 580, pag. 3). L’operazione veniva
eseguita da __________ e da __________, ma __________ era presente (MP __________
del 30 ottobre 2014, inc. 17.2015.206+206, AI 533. pag. 13).
A
detta di __________ “AP 1 non era presente mentre loro facevano quei lavori
nel senso che poteva trovarsi in camera o in un’altra parte della casa” (MP
__________ del 30 ottobre 2014, inc. 17.2015.206+206, AI 533. pag. 13).
La cocaina veniva
custodita, già confezionata, in mansarda, in cucina in una scatola e nella
camera di __________ (MP di confronto AP 1/ __________ del 27 gennaio 2015, inc.
17.2015
+206, AI 580, pag. 4). Inoltre, al momento dell’intervento della
polizia, sono state trovate delle strisce di cocaina pronte all’uso in un
armadio nella camera della figlia di __________, dove venivano messi i vestiti
della bambina.
Alcuni
dei clienti si presentavano direttamente nell’appartamento, soprattutto in
prima serata, e andavano direttamente in camera di Jimenez (PG __________, inc.
17.2015
+206, AI 31, doc. 1, pag. 6).
__________
ha spiegato che la vendita al suo cliente principale, tale __________,
spacciatore, avveniva così: “In pratica __________ mi diceva quanta cocaina
aveva bisogno, questo succedeva per telefono, io andavo da __________ e dicevo
che avevo bisogno la cocaina, __________ me la consegnava, __________ mi
raggiungeva a __________ (abita pure lui a __________) e prendeva la cocaina, __________
andava a venderla e poi mi portava i soldi con già dedotto il suo guadagno. Io
consegnavo il denaro a __________ che poi mi lasciava qualcosina che erano fr.
20.
- per grammo. (…) Quando chiedevo la cocaina a __________, lui mi dava dei
sacchettini che teneva lì in cucina. Io li consegnavo poi a __________
direttamente dalla porta dell’appartamento.” (PG __________ del 6 giugno
2014, inc. 17.2015.206+206, AI 11, pag. 10).
AP
1, dal canto suo, ha negato di aver costatato un via vai di persone, ma ha,
comunque sia, ammesso che “capitava spesso che __________ uscisse di casa
per poi rientrare poco dopo e questo diverse volte durante una serata, in
particolare nel week end. Io dicevo a __________ che secondo me la cosa non
andava troppo bene anche perché, durante il week end, lui teneva la bambina e
quel vai e vieni la poteva svegliare” (PG AP 1 del 6 giugno 2014, , inc.
17.2015
+206, AI 28, pag. 7).
I pagamenti
tramite agenzia __________ imputati a AP 1
5.
All’origine
del’accusa di ripetuto riciclaggio di denaro vi sono una serie di pagamenti
tramite la filiale luganese di una società di trasferimento di denaro, gestita
dal fratello di __________.
In effetti, dalle
indagini esperite dagli inquirenti, è emerso che l’appellante risultava essere
la mittente di 5 pagamenti, 4 all’estero ed uno in Svizzera per complessivi fr.
6'150.-, inviati dall’Agenzia __________ (__________SA) di Lugano, e meglio
(doc. prodotti con la dichiarazione d’appello, CARP V e AI 314):
- due
versamenti datati 23 dicembre 2013: uno per fr. 1'500.- inviati a __________,
Amsterdam (NL) e uno di fr. 500.-, spediti a __________, Barcellona (E);
- un
versamento effettuato il 27 gennaio 2014, di fr. 1'800.-, a __________, a __________,
Repubblica Dominicana;
- un
altro, di data 9 maggio 2014, per fr. 900.-, inviati a __________ a Mosca
(RUS);
- un
versamento datato 17 maggio 2014, di fr. 1'450.-, inviati a __________, Zurigo.
Di questi, solo quello del 9 maggio 2014 non è stato ritenuto
reato poiché riferito a denaro del fratello di __________ destinato alla sua
compagna.
Gli altri, per contro, sono stati considerati tali partendo
dall’accertamento, non contestato nemmeno in questa sede, che si trattava di
denaro provento o necessario per la perpetrazione di un crimine: il traffico di
stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup) attuato da __________, __________ (__________).
Addirittura, e neppure questo è stato messo in discussione, i fr.
1'450.- inviati a Zurigo servivano per pagare un debito di cocaina (MP di
confronto AP 1/ __________ del 27 gennaio 2015, inc. 17.2015.206+206, AI 580,
pag. 7).
L’appello
6.
Con il suo appello,
l’imputata chiede di essere prosciolta da ogni accusa, sostenendo di non
avere mai effettuato i trasferimenti di denaro menzionati nel DA. A suo dire, è
possibile che qualcuno possa aver utilizzato la sua identità ed il suo
documento per poi eseguire gli invii di denaro, soprattutto in considerazione
del fatto che l’agenzia __________ dove sono stati eseguiti gli invii era
gestita dal fratello di __________.
Questo
vale anche per gli invii del 23 dicembre 2014, poiché l’ammissione da lei fatta
in merito è smentita dallo scambio di messaggi fatto da __________ quel giorno
(un primo messaggio da lui ricevuto alle 10:22 con il nome “____________________”,
un secondo alle 10:52 con cui egli ha risposto chiedendo dove, “adonde”
ed un terzo ricevuto un minuto dopo con l’indicazione “Barcelona”,
chiavetta USB di cui all’AI 570) e dallo stesso __________ che ha negato tutto.
Le dichiarazioni di __________ non sono inoltre attendibili. Per giunta, il 27
gennaio 2014 l’imputata non poteva essere a Lugano, essendosi trovata, dalle
08:15 alle 16:55 a scuola a Locarno ed essendo provato che alle 17:49:24 ha
acquistato dei prodotti presso una farmacia della stessa città. Tenuto conto che
l’agenzia __________ chiude alle 18:30, è a suo dire praticamente impossibile
che in 40 minuti sia riuscita a scendere in automobile a Lugano. A ciò si
aggiunge il fatto che le firme sulle ricevute __________ non corrispondono a
quella di Idarraga e, addirittura, divergono tra loro.
Neppure
dal lato soggettivo sussistono gli elementi per la condanna, poiché
l’appellante non sapeva, né poteva presumere, che il denaro trasferito fosse
provento di un crimine.
7.
Adempie la
fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un
atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o
la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono
da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione
all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di
esposizione a pericolo astratto: il comportamento è, dunque, punibile anche
laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20
consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid.
4.
).
Sono
atti di riciclaggio le manovre che mirano a mascherare la provenienza o
l’appartenenza dei beni e che sono atti a ostacolare la tracciabilità e il
sequestro degli averi. Sono tali, ad esempio (Ursula Cassani, in Commentaire
romand, CP II, 2017, n. 35 ad art. 305 bis) il cambio di moneta (STF 122 IV
211), la dissimulazione fisica, la vendita, l’acquisto, la donazione, lo
scambio, il trasferimento all’estero, in particolare tramite girata bancaria o
tramite trasporto fisico di contanti, il pagamento a contanti su un conto
bancario, ad eccezione dei casi in cui l’autore dell’infrazione effettua un
versamento sul suo conto salario o un altro conto del quale si serve abitualmente
per i suoi pagamenti privati, aperto a suo nome ed al suo domicilio (DTF 127 IV
20; 124 IV 274); la girata bancaria da conto a conto, salvo se l’identità della
controparte e quella dell’avente diritto economico restano identiche e sono
costatate in maniera appropriata (STF 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid.
5.
), l’incasso di uno chèque fondato su un valore patrimoniale contaminato, la
collocazione in un contratto d’assicurazione a premio unico concluso a nome di
un terzo (DTF 119 IV 242), il versamento di denaro su un conto il cui avente
diritto economico non è identificato in maniera corretta (art. 4 LRD), il
collocamento di soldi presso un intermediario finanziario evitando
l’identificazione dell’ADE, la divisione del montante in più somme che l’autore
sa essere sufficientemente piccole per sfuggire alle verifiche (“smurfing”
o “stroumpfage”, DTF 119 IV 242) e via dicendo. A queste si aggiungono,
in maniera generica, quelle manovre volte ad interrompere il paper trail,
quali ad esempio il prelievo in contanti seguito da un deposito in un altro
istituto bancario o la dissimulazione dell’identità del mittente di un ordine
di girata bancaria.
Dal profilo soggettivo,
l’autore deve avere agito intenzionalmente o con dolo eventuale: “sapendo o dovendo
presumere” (DTF 122 IV 211 consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF
6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 2).
8.
Le operazioni qui
ritenute controverse sono dei versamenti di denaro contante effettuati, da una
prestanome compiacente (AP 1), per il tramite di un’agenzia di __________, a
favore di destinatari all’estero o in Svizzera, che lo hanno ritirato, sempre a
contanti, allo sportello di un istituto analogo.
Non
si tratta, dunque, di girate da conto a conto, che, almeno se avvenute in
Svizzera, nei limiti della loro tracciabilità, non necessariamente sono reato,
ma di movimenti di cash che, in ogni evidenza, hanno ostacolato in maniera
determinante la possibilità delle autorità di ritrovare e confiscare i soldi.
Al
proposito, è ininfluente che il beneficiario si sia trovato in Svizzera o
all’estero, così come lo è la posizione del Procuratore pubblico laddove ha
ritenuto, errando, che per __________ i versamenti tramite __________
effettuati all’interno della Confederazione non fossero punibili.
Parimenti,
è incontestato che il denaro fosse d’origine illecita o destinato a commettere
un crimine, e più precisamente che fosse il provento, rispettivamente mezzo per
la realizzazione della fattispecie di infrazione aggravata alla Legge federale sugli
stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LStup.
9.
In merito agli
accertamenti oggettivi relativi all’invio del denaro, il primo giudice ha
considerato provato che le operazioni controverse siano state effettuate
realmente dall’imputata in prima persona, sia sulla scorta delle ricevute in
atti, elemento oggettivo, sia su quella delle deposizioni assunte dagli
inquirenti, sue e di __________ in particolare (consid. 9)
10.
Sulla questione,
nell’incarto, si trovano in primo luogo le copie delle ricevute degli invii di
denaro fatti a nome di AP 1, che attestano inequivocabilmente che il mittente
di tutti i pagamenti è proprio l’imputata (doc. allegati a doc. CARP V).
Collegato
a questi documenti, è lo scritto 8 luglio 2014 trasmesso dalla sede centrale
svizzera della __________ al Ministero pubblico, unitamente ai suoi allegati,
con cui sono stati confermati, in tutti i loro estremi, gli invii. Sia quelli
qui in discussione, sia quelli addebitati singolarmente a __________ (inc.
17.2015
+206, AI 314).
Ma
non solo: tra gli allegati si trova una copia del passaporto di AP 1, fatta,
come si legge dal timbro __________ apposto sulla stessa, il 23 dicembre
(l’anno indicato sembra il 1991, ma i numeri non sono chiari; evidentemente
errato poiché non poteva che essere il 2013. Probabilmente più che l’anno, quel
numero potrebbe essere riferito ad un orario o costituire il numero di
catalogazione del documento) i cui dati sono ripresi su ogni ricevuta di
versamento. Questo attesta che l’appellante, il 23 dicembre 2013, ha fornito il
suo documento al fine di poter effettuare l’operazione.
11.
In merito, vi sono poi
le dichiarazioni dell’imputata, non propriamente lineari, come ben esposto
nella sentenza impugnata, i cui stralci qui si riprendono in applicazione
dell’art. 82 cpv. 4 CPP:
“Nel primo interrogatorio in cui le
sono state opposte le risultanze assunte all’incarto, essa ha negato di aver
mai messo piede in un’agenzia __________, rispettivamente di aver effettuato
versamenti di denaro all’estero, giungendo a sostenere che la copia del proprio passaporto in mano all’agenzia
fosse falsificata (interrogatorio Polizia
14.
ottobre 2014, AI 516, pag. 2 nn. 34 segg., e pag. 3 nn. 15-21).
Tale
posizione è stata ribadita nella prima fase d’istruttoria (con una correzione
sul fatto che il passaporto non fosse il suo, pur senza spiegare come mai la
copia potesse essere in possesso della __________).
(…)
Messa di fronte alle parole di __________, l’imputata ha dapprima confermato la
posizione da lei tenuta al momento dell’arresto (interrogatorio Polizia 14
ottobre 2014, AI 516, pagg. 3 segg. nn. 29 segg.):
Quanto dichiarato da __________ non corrisponde alla
verità, come detto io non ho mai spedito denaro all’estero per suo conto, né
per conto di __________. Anzi non ho mai spedito denaro per conto di nessuno e
nemmeno per me.
Sennonché tre mesi dopo, nei suoi ultimi
interrogatori, in specie nel momento del confronto con il fidanzato, l’imputata
ha dichiarato altro, finalmente ricordando ciò che mesi prima non ricordava: di
aver inviato soldi dalla __________ il 23 dicembre 2013 e gli eventi che
l’avevano condotta lì, non escludendo di aver effettuato altri trasferimenti di
denaro (interrogatorio MP 27 gennaio 2015, confronto con __________, AI 580,
pag. 6 nn. 244 segg. e pag. 7 in alto):
Voglio
dire all’interrogante quanto segue.
Per
quanto riguarda i primi due invii di denaro datati 23.12.2013, mi ricordo che
io mi ero recata a casa della madre di __________. Li ho incontrato “__________”
che mi ha chiesto un passaggio in macchina sino a Lugano. Io dovevo recarmi a
Lugano a pranzo con __________ e ho dunque detto di sì. La macchina era quella
di __________ che me l’aveva prestata. Mentre stavamo andando a Lugano, “__________”
mi ha chiesto un favore, nel senso che mi ha chiesto se ci potevamo fermare
all’agenzia __________ “incontro __________” o qualcosa del genere perché
doveva fare due invii di denaro. Mi ha chiesto se potevo inviarli io dato che
lui non aveva con sé dei documenti. Io ho acconsentito (…). All’agenzia __________
c’era il fratello di __________, __________ che ha fatto la fotocopia del mio
documento. Io adesso non mi ricordo se ho dovuto firmare qualcosa, fatto sta
che sono andata via di fretta perché avevo l’appuntamento con __________. Anche
“__________” è venuto via con me e l’ho lasciato a Lugano, nei pressi
dell’autosilo Balestra.
(…) ADR che questa cosa non l’ho detta prima
perché non mi ricordavo. Io mi sono ricordata solo dopo il verbale di
interrogatorio del 14 ottobre 2014, perché sono andata a guardare nei miei
estratti bancari.
Per quanto riguarda gli altri invii di denaro, non me
li ricordo. Io personalmente non sono andata alla __________ e non ho
consegnato i soldi, però non mi ricordo se ho detto a qualcuno di farlo perché
me l’avevano chiesto.
(…) Domanda
a AP 1:
L’interrogante mi chiede se __________ mi ha mai
chiesto di fare, per lui, delle spedizioni di denaro?
Non
me lo ricordo. (…). Non posso
comunque escluderlo.
Più avanti, nel medesimo verbale d’interrogatorio (ibidem,
pag. 9 nn. 365 segg.), si legge:
Per quanto riguarda i primi due trasferimenti di
denaro del 23.12.2013, io ho già riferito prima.
Per quanto concerne gli invii di denaro che mi
avrebbe chiesto di fare __________ a mio nome, ma per suo conto, io davvero non
mi ricordo come sono andate le cose. E’ possibile che me l’abbia chiesto ed è
possibile che io l’abbia aspettato in macchina. Io però escludo di essere stata
al bancone della __________. E’ possibile, adesso non ricordo, che __________
mi abbia portato il formulario in macchina da firmare.
Nel pomeriggio del medesimo giorno,
reinterrogata (interrogatorio MP 27 gennaio 2015, AI 582, pag. 5 nn. 185-205),
l’imputata ha avvalorato queste dichiarazioni (dicendo tuttavia di non aver
saputo che gli invii del 23 dicembre 2013 fossero due, mentre in precedenza -
cfr. supra - aveva sostenuto che __________ le aveva parlato di due
spedizioni differenti). Sugli altri trasferimenti ha riferito di non ricordarsi
e che sia possibile che __________ le abbia chiesto di farli (ibidem,
pag. 5 nn. 212-214).
(…) Richiesta al
dibattimento di ritornare su quei versamenti e di meglio specificare cosa
avesse potuto notare dai propri estratti bancari, citati nel verbale
dell’interrogatorio del 14 ottobre 2014 e che le avrebbero permesso di
ricordare gli eventi del 23 dicembre 2013 che prima non rammentava, AP 1 ha
pronunciato queste parole:
Mi
viene letto dal Giudice il passaggio dell’interrogatorio 27 gennaio 2015, pag.
7, numeri 253-255. Non ricordo questa questione degli estratti bancari, né che
cosa io abbia visto lì.
Ella ha continuato:
Nego
di essere andata con __________ a Lugano per fare l’operazione di versamento
del 17 maggio 2014. Questo malgrado __________ più volte ha detto che è andata
così. Escludo anche che abbia mostrato le ricevute a __________. Non so dire
perché __________ in più verbali abbia detto così.
Mi
si chiede del versamento del 23 dicembre 2013 e dei fatti che ho raccontato nei
verbali. È passato tanto di quel tempo che non ricordo.” (sentenza impugnata, consid. 9.2, 9.4 e 9.5).
Da queste dichiarazioni si può accertare che i versamenti del 23
dicembre 2013 sono stati ammessi dalla stessa imputata, che ha avuto modo di
descriverne i dettagli in maniera credibile e coerente, come traspare dallo
stralcio del verbale d’interrogatorio del 27 gennaio 2015 riportato qui sopra.
In merito agli altri
versamenti, seppur non vi sia una confessione, la prevenuta è stata quantomeno
possibilista, prima di negare per evidenti fini processuali.
12.
Di rilievo
nell’accertamento dei fatti, è poi quanto dichiarato da __________, che,
essendo il compagno e il futuro padre della figlia dell’appellante, ed avendo
ammesso gran parte delle accuse a suo carico, ritenuto quindi che quanto
avrebbe dichiarato sui versamenti effettuati dalla donna per lui e __________
non avrebbe avuto particolare influenza sulla pena che gli sarebbe stata
inflitta, non aveva alcun interesse a mentire e coinvolgere ingiustamente AP 1
nell’inchiesta penale.
Al
proposito, la sentenza della pretura penale riporta gli stralci salienti:
“__________, il quale ha riferito dapprima sul versamento di CHF
1'450.- del 17 maggio 2014 a Zurigo (interrogatorio Polizia 8 luglio 2014, AI
390, pag. 5 nn. 3-7 e 17-19):
Questo denaro è stato
spedito per mio conto e meglio per conto di __________. Ha incaricato me e io
ho chiesto a AP 1 di fare l’operazione. Pensavo vi fosse un limite mensile e
quindi, avendo fatto delle altre operazioni di spedizione, ho semplicemente
chiesto a lei. (…). Ammetto che anche questa spedizione di denaro fa
parte di un debito di cocaina da saldare. Preciso che la mia ragazza AP 1 non
sapeva che il denaro spedito serviva per pagare parte di un debito di cocaina.
Interrogato sugli altri versamenti
contestati alla fidanzata, così ha continuato (ibidem, pag. 6, nn. 7
segg.):
Ammetto che anche in questi casi ho chiesto a AP 1 di
eseguire delle spedizioni di denaro per mio conto. Soldi che anche in questo
caso mi aveva consegnato __________, chiedendomi di spedirli a persone che
m’indicava sul momento. Presumo che anche tutte queste altre operazioni possano
essere state fatte nell’agenzia di mio fratello a Lugano.
Più volte, in seguito, __________
non ha esitato nel ripetere che proprio l’imputata aveva effettuato quegli
invii presso la __________ (cfr. interrogatorio Polizia 17 ottobre 2014, AI 522,
pag. 3 nn. 27; interrogatorio MP 30 ottobre 2014, AI 533, pag. 10 in fine e
ancora a pag. 17 nn. 755-758; interrogatorio MP 28 novembre 2014, AI 556, pag.
6.
n. 230; interrogatorio MP di confronto 27 gennaio 2015, AI 580, pag. 8 in
fine). E ciò anche allorquando confrontato con le negazioni della compagna, ha
ricordato di averla accompagnata lui stesso presso l’agenzia di Lugano gestita
dal fratello almeno in occasione del versamento per Zurigo del maggio 2014
(interrogatorio Polizia 17 ottobre 2014, AI 522, pag. 4 nn. 24-28) e ha
aggiunto un ulteriore particolare significativo (ibidem, pag. 5 in
alto):
Sono comunque certo, di avere in altre occasioni dato
dei soldi a AP 1 da spedire. Questi soldi sono stati sicuramente spediti in
quanto lei mi faceva vedere le ricevute, non so dire però quante volte ho
chiesto a AP 1 di farmi questo favore. Magari AP 1 non ricorda bene le cose.
__________ è quindi giunto ad affermare che
l’imputata gli aveva mostrato le ricevute dei versamenti. Una ricevuta
dell’ultimo pagamento effettuato da AP 1 attraverso la __________ risulterebbe
(non v’è agli atti il documento che lo attesti visivamente) fra le fotografie
nel telefonino del suo fidanzato (interrogatorio Polizia __________ 8 luglio
2014, AI 390, pag. 4 nn. 28 segg.).
Nemmeno il 27 gennaio 2015, pur di fronte fisicamente
all’imputata, oppostagli in confronto, __________ ha cambiato versione (AI 580,
pag. 7, nn. 306 segg. e pag. 9 nn. 355 segg.):
Mi ricordo infatti del trasferimento di CHF 1'450.- a
Zurigo che serviva per pagare la cocaina che sarebbe arrivata. Io l’avevo
chiesto a AP 1 se potevo fare questo trasferimento a suo nome e lei mi aveva
detto di sì. Io mi sono recato insieme a lei all’agenzia di mio fratello a __________
in macchina. Mi ricordo che c’era tanta gente, adesso non mi ricordo
esattamente come è andata, se ho firmato io qualcosa oppure se ha firmato AP 1,
ecc. Però comunque i soldi sono stati inviati senza problemi. (…).
Per quanto concerne l’ultimo invio di denaro di CHF
1'800 nella Repubblica Dominicana, io adesso non mi ricordo come è andata. E’
probabile che io le abbia chiesto di spedire questi soldi in Repubblica
Dominicana, anche se adesso AP 1 non se lo ricorda. (...).
In ogni caso, come ho già detto, io
ho sicuramente chiesto a AP 1 se potevo spedire i CHF 1'450.- per Zurigo a suo
nome e lei ha detto di sì. Per quanto riguarda i CHF 1'800.- spediti alla
Repubblica Dominicana, io come ho detto non mi ricordo esattamente come è
andata, però mi sembra che anche in questo caso io avessi chiesto a AP 1 se
potevo spedirli a suo nome.” (sentenza
impugnata consid. 9.3.).
__________
è stato quindi categorico sul coinvolgimento diretto di Idarraga nell’esecuzione
del versamento di fr. 1'450.- del 17 maggio 2014. Per contro, è risultato
essere meno sicuro per quel che concerne l’operazione del 27 gennaio 2014.
__________
è credibile quando parla di questi fatti. La sua collaborazione, inizialmente
stentata e strappatagli grazie al confronto con prove inequivocabili, sul
finire dell’inchiesta è stata buona, al punto che ne è stato tenuto conto nella
sentenza di condanna a suo carico (sentenza CARP del 18 aprile 2016, inc.
17.2015
+206, consid. 5.2.d, pag. 27).
Ad
avvalorare l’affidabilità delle dichiarazioni sull’identità dell’autore dei
versamenti, contribuisce anche la costatazione che egli ha cercato di difendere
la compagna, sostenendo che lei era completamente all’oscuro del traffico di
cocaina, così come quello che, esprimendosi sull’operazione del 27 gennaio
2014, egli ha sostenuto di non ricordare esattamente come fosse andata,
dimostrando di voler raccontare solo delle cose di cui era certo, senza
lasciare spazi a equivoci o ipotesi (chiarificatore su questi aspetti è il VI
di confronto del 27 gennaio 2015, inc. 17.2015.206+206, AI 580).
13.
__________, ovvero __________,
ha invero negato di avere, il 23 dicembre 2013, dato a AP 1 del denaro da
inviare a terze persone.
A giudizio di questa
Corte, ciò non costituisce tuttavia un elemento a favore dell’estraneità
dell’imputata ai fatti. In effetti, si tratta di dichiarazioni di comodo, per
nulla credibili e, dunque, non in grado di contrastare quelle qui sopra
riportate rese dalla donna e dal suo compagno, convergenti nell’elemento
essenziale.
D’altro canto, __________
non è stato ritenuto credibile neppure dalla Corte delle assise criminali che,
il 10 febbraio 2017 (inc. 72.2016.229), lo ha condannato per infrazione
aggravata alla LStup per aver trafficato 1 Kg di cocaina, a fronte di sue
ammissioni per soli 250 g (cfr. documentazione prodotta dal PP alla Pretura
penale il 4 aprile 2017).
La sentenza non è stata
impugnata ed è passata in giudicato, nonostante la pena inflitta sia stata di 3
anni e tre mesi di detenzione e nonostante il fatto che, se in appello avesse
ottenuto una sensibile riduzione dei quantitativi trafficati, in sintonia con
quanto preteso in primo grado, __________ avrebbe verosimilmente potuto
ottenere una pena detentiva sospesa o parzialmente sospesa. In tale contesto - si
rileva a titolo abbondanziale - un simile comportamento processuale è
indiziante della correttezza del verdetto e, di riflesso, del fatto che le
argomentazioni avanzate dall’imputato non erano così solide e realistiche.
14.
Per la difesa, la
prova che l’accusata non ha nulla a che fare con i versamenti e che si è
trattato di manovre organizzate da __________ in combutta con suo fratello
gerente della filiale __________, ma all’insaputa di Idarraga, è data dal fatto
che le firme apposte sulle ricevute di versamento non corrispondono con quelle
della ragazza.
Che
le firme siano divergenti da quelle usuali della prevenuta è incontestato. In
effetti, quelle apposte sulle ricevute sono quasi illeggibili, scritte,
evidentemente, di getto. Per contro, AP 1, di norma, si firma scrivendo il
proprio nome e cognome in corsivo, senza radicali differenze da come
normalmente scrive un testo (cfr. ad es. i vari verbali d’interrogatorio e i
doc. allegati al doc. CARP XXIII).
Questo
fatto, tuttavia, non è sufficiente a scagionare la prevenuta. In realtà, la
differenza - anche se sensibile come in questo caso - tra la firma usuale di
una persona e quelle controverse, non è una prova apodittica della sua
estraneità alla sottoscrizione. Non è invero inconsueto che le persone adottino
modalità di firma differenti a seconda delle circostanze (ad es.: firme per
atti ufficiali diverse da quelle ordinarie), così come non è per nulla insolito
che fattori esterni - quali possono essere, a titolo di esempio, la fretta, la
situazione logistica (presenza o meno di un punto d’appoggio), la penna, la
posizione e via dicendo - influenzino in maniera determinante la scrittura
dell’autografo.
A
questo va aggiunto che si può pure ipotizzare, senza timore di fantasticare,
che chi si muove in un ambito potenzialmente rischioso o, addirittura, commette
un reato (intenzionalmente o per dolo eventuale), alteri intenzionalmente la
propria firma in maniera da avere, in caso di difficoltà, argomenti per
sostenere la propria estraneità.
Ciò
posto, nel caso concreto, vi è l’ammissione dell’imputata, considerata come
visto credibile su questo punto, d’aver effettuato personalmente i versamenti
del 23 dicembre 2013, che, unitamente alle prove documentali (fotocopia del
passaporto fatta in agenzia il medesimo giorno, ricevute di pagamento), conduce
all’accertamento che quelle due operazioni sono state eseguite da lei.
Le
firme che si trovano sui due formulari corrispondenti sono ciononostante
diverse da quella usuale di AP 1, e sono addirittura, almeno di primo acchito,
diverse tra loro.
Questo
fatto non può che indurre a concludere che l’appellante abbia sottoscritto gli
ordini di pagamento alterando la propria firma usuale, oppure abbia in piena
consapevolezza acconsentito di farli firmare a terze persone in sua vece. In
sua presenza o a posteriori, nulla muta.
L’eccezione
sollevata dalla difesa non è quindi risolutiva e non consente di escludere che AP
1.
abbia commesso i reati ascrittile. Anzi, visto quanto precede, è più che
verosimile che le modalità di sottoscrizione dei formulari siano state adottate
personalmente da lei o con il suo consenso.
15.
In merito agli sms che
si ritrovano, con grosse difficoltà, nei documenti elettronici in atti, che a
detta dell’imputata attesterebbero che lei è stata inconsapevolmente vittima di
un raggiro da parte di __________ e del fratello, va detto innanzitutto che la
stessa imputata ammette che “lo scambio di messaggi comunque non permette di
escludere che gli invii siano stati eseguiti dall’appellante” (motivazione
d’appello, pag. 15).
Andando
a verificare nel dettaglio, dai dati della cartella “chat” della chiavetta USB
relativa al contenuto del telefono Iphone 5 in uso a __________ (inc.
17.2015
+206, AI 570), alla data del 23 dicembre 2013 si trovano in effetti
dei messaggi che inducono a pensare che egli abbia ricevuto le indicazioni
circa i destinatari dei versamenti da una terza persona:
·
ore 10:20:01, in entrata: “__________cuando necesitr el nombre
meavisa”
·
ore 10:21:53, in uscita: “Ahora si puedes para mandartelo”
·
ore 10:22:35, in entrata: “__________”
·
ore 10:52:12, in uscita: “Adonde”
·
ore 10:53:15, in entrata: “Barcelona”
·
ore 11:01:58, in uscita: “Olanda adonde.??”
Seguono alcuni messaggi
interlocutori sino a:
·
ore 15:41:11, in entrata: “Amsterdam”
seguono altri messaggi sino a
·
ore 16:05:18, in entrata: “__________”
Alle ore 17:04:51 __________
avvisa poi l’interlocutore che sta aspettando che gli mandino la ricevuta:
“estoy esperando ke me manden el recibo”.
Questi dopo poco gli chiede di
farsi dare i dati perché chi deve ricevere il denaro li aspetta: ore 17:06:20,
in entrata: “dile ke te den los datos alante esta jente estàn esperando”.
Alle 17:19:20 __________
informa l’altra persona che è l’imputata ad aver mandato i soldi: “lo manda AP
1”.
In seguito l’interlocutore
chiede a __________ di dargli il codice del versamento perché non riesce a
leggerlo (verosimilmente dalla foto) e questi glielo dà (messaggi delle
17:21:39 e delle 17:22:43).
Questa chat è avvenuta con l’applicazione BlackBerry Messenger.
Sull’altro
fronte, sempre il 23 dicembre 2013, __________ ha ricevuto dei messaggi da __________,
tra i quali è importante quello delle 09:50:02, con cui scrive: “estoy Aki
con caro”. Alle 10:49:32 egli gli scrive che è arrivato al suo posto di
lavoro (di __________).
La
conversazione con __________ (__________) è avvenuta tramite la chat
dell’applicazione Viber, quindi con un programma differente dal precedente.
Siffatti
riscontri oggettivi attestano che a gestire ed organizzare i pagamenti era anche
in questo caso __________, che ha ricevuto da una non precisata persona, con la
quale comunicava tramite Blackberry Messenger, tutte le indicazioni per
effettuare i versamenti. Essi consentono pure di appurare che l’ignoto
interlocutore non era __________, poiché con quest’ultimo egli comunicava
tramite un’altra applicazione, come detto Viber.
I
messaggi di __________ portano a concludere che egli, quella mattina, si
trovava in compagnia della prevenuta e che è sceso a Lugano, città dove sono
avvenuti i versamenti.
A
questo va aggiunto che il CD ROM relativo al numero di telefono di __________ (076
__________, inc. 17.2015.206+206, AI 570) permette di appurare che, il 23
dicembre 2013, il suo cellulare è stato agganciato per tutto il tempo e sino
alle 17:45, all’antenna di Via __________, che si trova nelle immediate
vicinanze del suo posto di lavoro, in via __________ a __________. Solo dalle
17:46 si è mosso, collegandosi all’antenna delle Cinque Vie di __________.
Considerato
che se si fosse spostato nella città, il cellulare si sarebbe inevitabilmente agganciato
ad altre antenne, si può dare pure per accertato che egli, il 23 dicembre 2013,
è rimasto in ufficio e non si è recato all’agenzia __________ di via __________
a Lugano.
Da
quanto precede si può accertare che __________, il 23 dicembre 2013, si è
trovato con l’imputata, come da lei raccontato, che egli si è recato a Lugano,
città in cui si trova l’agenzia di money transfer da dove sono partiti i
trasferimenti dei soldi, e che __________, pur avendo intrattenuto
personalmente i contatti con i destinatari degli importi, non si è recato
all’agenzia __________ del fratello.
Questi
sono ulteriori indizi a favore della tesi accusatoria.
16.
Un’altra tesi
difensiva concerne l’operazione effettuata il 27 gennaio 2014: in
quell’occasione, a detta dell’appellante, è impossibile imputarle d’aver
eseguito il versamento, poiché ella è rimasta tutto il giorno a scuola e, alle
17:49:24 ha pagato dei medicinali in una farmacia di Locarno, per cui, tenuto
conto dei tempi di trasferta sino a Lugano, è fisicamente impossibile che vi si
possa essere recata per commettere il reato.
A
suffragio dell’argomentazione, AP 1 ha prodotto al giudice della Pretura penale
un estratto dei movimenti del suo conto bancario presso UBS del mese di gennaio
2014.
(doc. allegato al verbale del dibattimento di prime cure), dal quale
risulta un pagamento con la carta Maestro effettuato alla Farmacia __________
di Locarno il 27 gennaio 2014 alle ore 17:49:24.
Parallelamente,
ha prodotto anche una dichiarazione della direttrice della scuola __________ di
__________, con cui ha indicato le date in cui l’appellante è stata assente da
scuola, tra le quali non figura il 27 gennaio 2014, e le date degli esami da
lei sostenuti, tra le quali figura quella del 6 giugno 2014.
Il
giudice di prime cure non ha considerato tale dichiarazione affidabile, avendo
rilevato, già in entrata, un errore macroscopico, poiché il 6 giugno 2014 l’imputata
è stata arrestata e non ha potuto presentarsi all’esame di tedesco, che invece
è stato inserito tra quelli sostenuti dall’allieva. Inoltre ha osservato come
l’attestazione non riporta se alcune lezioni sono andate “buche” per l’assenza
del docente o per un altro motivo, soprattutto in considerazione che il 27
gennaio 2014 era il Giorno della Memoria delle vittime dell’Olocausto, che di
regola comporta una programmazione scolastica speciale.
Neppure
decisivo è stato considerato l’estratto conto dell’imputata, poiché nulla
esclude che in una sera d’inverno, poco trafficata, ella abbia potuto
raggiungere Lugano in 40 minuti ed effettuare il versamento, anche rilevato
che, essendo il gerente dell’agenzia __________ il fratello di __________,
questi avrebbe potuto tenere aperto più a lungo la filiale apposta per lei
(sentenza impugnata, consid. 9.6., pag. 15).
Inoltre,
rileva il primo giudice, sorprende in maniera negativa la passività
dell’imputata che avrebbe potuto facilmente chiedere l’audizione del gerente
dell’agenzia e liberarsi dall’accusa.
Quelle
del tribunale di prime cure sono certamente considerazioni condivisibili nella
sostanza, ma non nell’esito.
In
effetti, pur non essendo completamente affidabile proprio perché generico e
viziato da una inesattezza evidente, il documento redatto dalla direttrice
della scuola costituisce, comunque sia, un indizio a favore della prevenuta,
poiché rende altamente verosimile che quel giorno la ragazza sia rimasta a
scuola dalle 08:15 alle 16:55.
A
questo si assomma il fatto che la Farmacia __________ si trova nelle vicinanze
dell’istituto __________, ciò che rende pure plausibile che l’acquisto delle
17:49 sia stato fatto personalmente da AP 1 e, di conseguenza, che ella si
trovasse a Locarno a quell’ora.
Pertanto,
in applicazione del principio in dubio pro reo, bisogna accertare che il 27
gennaio 2014, l’appellante è rimasta nel capoluogo sulle rive del Verbano dal
mattino sino alle 17:49.
17.
Per questi
motivi, si può dare per provato che AP 1 ha provveduto personalmente ad
eseguire i versamenti del 23 dicembre 2013 e quello del 17 maggio 2014.
Per
le operazioni del 23 dicembre 2013, l’accertamento si fonda, oltre che sulle
ricevute in atti, sulla data apposta sulla fotocopia del passaporto fatta presso
l’agenzia __________, sui contenuti delle chat sopra riportate, sul fatto che
un messaggio dimostra che quel giorno lei era effettivamente in compagnia di __________
e che la presenza di questi a Lugano è confermata dai messaggi della chat.
Decisive sono poi le ammissioni di AP 1, comprensive di descrizioni dettagliate
e ripetute a più riprese per essere negate, in maniera non credibile, solo in
un secondo tempo, nonché quelle di __________, che, come detto, non aveva alcun
interesse a coinvolgere inutilmente la giovane, futura madre di sua figlia e
che, laddove ha potuto, ha tentato di sgravarla.
Analogo
discorso vale per il versamento del 17 maggio 2014 che __________ ha sempre
ripetuto, con sicurezza e precisione nella descrizione dei fatti, aver
concretizzato con la compagna e che questa ha ritenuto - a più riprese prima di
ritrattare - possibile aver effettuato.
La
credibilità del correo non è scalfita da alcun elemento, così come non si
intravvede alcun interesse per lui ad aggravare la posizione processuale della
donna.
Inoltre,
a conferma di questa conclusione, vi è l’elemento oggettivo della firma apposta
sulla relativa ricevuta, nella finca per il mittente, che coincide con quella
apposta il 23 dicembre 2013, relativa ai versamenti che la stessa imputata ha
ammesso aver fatto. Questo fatto è fortemente indiziante di un’identica
modalità d’esecuzione dei trasferimenti del denaro.
Diverso
è il discorso per quanto concerne il versamento del 27 gennaio 2014. Per
questo, in effetti, a differenza degli altri, manca innanzitutto una chiara
chiamata di correo da parte di __________, che ha tenacemente dichiarato di non
ricordare più nulla in merito. Inoltre, vi sono i dubbi che sollevano, come
scritto in precedenza, l’attestato della scuola e quello bancario, che rendono
probabile una presenza a Locarno di AP 1 fino alle 17:46, fatto che a sua
volta, vista la distanza da Lugano, rende difficilmente ipotizzabile una
trasferta all’agenzia __________ prima della sua chiusura.
Per
di più il trasferimento del denaro, dalla ricevuta prodotta agli atti, riporta
come orario d’esecuzione - mai contestato dalle parti in causa - le 16:02.
Questo fatto solleva ancora più perplessità sulla possibilità di una presenza
dell’appellante a Lugano in quel preciso momento. Infine, non si può omettere
di considerare che la firma apposta sul documento __________, tra l’altro nella
finca sbagliata, è diversa non solo da quella usuale della prevenuta, ma anche
da tutte le altre apposte sulle quietanze __________ che troviamo nell’incarto.
Tutto
questo induce ad accertare che AP 1 non ha effettuato l’operazione
personalmente. Certo, con grande verosimiglianza, vicina alla certezza, ne era
al corrente ed ha autorizzato l’uso del suo nome. Si tratterebbe comunque sia
di correità nel reato, ma, tenuto conto che i fatti indicati nel decreto
d’accusa sono diversi, poiché fanno riferimento all’”aver effettuato in prima
persona” il trasferimento di denaro in discussione, nel rispetto del principio
accusatorio, si impone un proscioglimento della donna da questa accusa.
In
linea di principio sarebbe ipotizzabile un rinvio al Ministero pubblico per il
tramite della pretura penale per sanare la lacuna. Considerato, tuttavia, che
questo proscioglimento ha un influenza minima, nel rispetto del principio
dell’economia processuale, si rinuncia a procedere in tal senso.
18.
L’imputata contesta
l’adempimento soggettivo della fattispecie, negando di aver mai saputo che il
denaro spedito era provento di un crimine, rispettivamente costituiva il
pagamento di debiti legati al traffico di droga, e negando di aver mai conosciuto i destinatari.
Questa
Corte, condividendo le considerazioni del primo giudice, ritiene di poter
accertare che AP 1 avesse avuto, se non la chiara consapevolezza, quantomeno le
informazioni necessarie per prendere in considerazione che, con grande
verosimiglianza, i soldi erano strettamente legati al traffico di droga.
A
tal proposito si richiamano, integralmente, sempre in applicazione dell’art. 82
cpv. 4 CPP, le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata al consid. 10,
pag. 16 segg., che, per non appesantire troppo la presente sentenza, ci si
limita qui di seguito a riassumere brevemente e, se necessario, completare.
In
primo luogo, l’esistenza di un dolo eventuale è suffragata dalle dichiarazioni
della stessa AP 1, che ha ammesso di aver avuto dei forti dubbi sulla liceità
di quanto facevano gli inquilini del compagno, cioè Jimenez e lo stesso __________,
per il quale ha effettuato i primi trasferimenti.
A
questo si aggiunge il fatto che nell’appartamento di __________, dove lei
trascorreva alcuni giorni della settimana, compresi i week end e dove,
nell’ultimo periodo, era andata a vivere stabilmente, era stata situata la base
operativa del traffico di cocaina. Gli oggetti e lo stupefacente ritrovati, il
denaro, il via vai di gente, le frequenti uscite di casa di __________ per
incontrare qualcuno all’esterno e rientrare poco dopo, non lasciano grandi
spazi all’immaginazione: ella non poteva non pensare che vi fosse in atto
qualcosa di illegale, in particolar modo legato alla droga.
D’altronde,
anche volendo - per mera ipotesi di lavoro, ma senza ritenerlo realistico -
ammettere che l’imputata fosse completamente naïf, ella non poteva non prendere
seriamente in considerazione che due stranieri, d’origine dominicana e senza
legami particolari con la Svizzera, né famigliari nel nostro Paese, senza
lavoro, che uscivano “la sera e rientrano la mattina” (PG AP 1 del 6
giugno 2014, AI 28, pag. 7), uno dei quali aveva una ragazza che lei pensava
facesse la prostituta “in quanto le abbiamo dato un passaggio in auto fino
all’Oceano a Grancia” (PG AP 1 del 6 giugno 2014, AI 28, pag. 7), si
guadagnassero da vivere infrangendo la legge e che, quindi, il loro denaro
fosse provento d’illecito. Di riflesso, la stessa cosa doveva valere per il suo
compagno, che conviveva con questo tipo di personaggi e che, ogni volta che lei
chiedeva lumi, le rispondeva in maniera evasiva, ma nel contempo eloquente,
dicendo che non gli interessava cosa facessero e che lui non si faceva troppe
domande.
Il
viaggio a Zurigo che AP 1 ha fatto con __________ e __________ era pure idoneo
a destare certezze, più che sospetti, soprattutto in un contesto come quello
appena descritto: come ammesso dalla stessa prevenuta al processo di prime
cure, esso è avvenuto, appunto, non solo con il suo compagno, __________, ma
anche con __________, sul quale lei ha, come visto, riconosciuto aver sempre
avuto dubbi, soprattutto in merito alla sua disponibilità di denaro in assenza
di attività lucrativa dichiarata. Durante la trasferta, poi, lei è stata
parcheggiata dai due uomini in un bar, perché __________ __________ doveva
accompagnare __________ da una persona (VI dib. di primo grado del 27 aprile
2017, pag. 2). Anche non volendo considerare che è fatto stra-notorio che
Zurigo è la principale base di approvvigionamento di droga in Svizzera, non
poteva non balzare subito all’occhio il fatto che __________ dovesse incontrare
una persona di nascosto da lei. Se si fosse trattato di un normale colloquio di
lavoro, non sarebbe stato necessario farsi accompagnare da __________ e se
fosse stato qualcosa di lecito, il suo fidanzato non l’avrebbe certo lasciata
sola in una città sconosciuta, della quale non conosceva neppure la lingua,
come ben si può notare dalle pagelle prodotte con la motivazione scritta
d’appello (doc. CARP XXIII).
Indiziante
è poi il suo stesso comportamento processuale: dapprima ha negato ogni
coinvolgimento nei trasferimenti di denaro, poi li ha ammessi direttamente,
fornendo anche i particolari di quelli del 23 dicembre 2013, rispettivamente li
ha ritenuti possibili, per gli altri, e, infine, li ha di nuovo contestati,
senza debitamente spiegare e rendere credibile il perché del cambiamento di versione,
rispettivamente perché avrebbe fatto delle false ammissioni.
Pure
di peso sono le modalità dei trasferimenti e le caratteristiche dei
destinatari. Innanzitutto, è già di per sé sospetto che per spedire del denaro,
da Locarno, rispettivamente __________, ci si debba recare fino a Lugano, in
un’agenzia compiacente perché gestita dal fratello del proprio compagno, quando
vi sono un’infinità di alternative, molto più comode, sparse nel nostro
Cantone.
Sospetto
è pure fare delle transazioni finanziarie a favore di beneficiari del tutto
sconosciuti, con residenza in città a tutti note per essere fulcri del traffico
di droga (in particolare Amsterdam e Zurigo, ma anche Barcellona), soprattutto
se si considera il contesto dell’appartamento di __________ e dei dubbi sulle
attività dei suoi inquilini. Per il versamento a Zurigo, poi, avvenuto un paio
di settimane dopo il citato viaggio dell’imputata con il compagno e __________,
si dovrebbe, come detto in precedenza, parlare più di certezze che di dubbi.
Non
poteva, poi, non sollevare sospetti il fatto che i correi della prevenuta
fossero ricorsi al suo nome ed alla sua persona per versare denaro a ignoti:
fosse stato tutto regolare, avrebbero potuto agire senza l’ausilio di
intermediari prestanome. Sostenere, come fatto dall’appellante, d’aver pensato
che vi fossero dei limiti massimi di denaro che un individuo può versare a
terzi, non è serio. D’altronde, se così fosse stato, sarebbe bastato cambiare
agenzia.
Va
poi aggiunto che, pur essendo caduta l’accusa per il versamento del 27 gennaio
2014, per la quale non vi è la prova dell’effettuazione “di persona”, ma che
non si può che concludere essere avvenuto, nella migliore delle ipotesi, con
l’autorizzazione dell’imputata, il fatto di consentire a terzi di effettuare in
sua assenza delle operazioni del genere, a fronte di dubbi sulla liceità della
provenienza del denaro, è indice di cognizione diretta, più che di semplice
dolo eventuale.
19.
A favore della
consapevolezza di AP 1, quanto meno per dolo eventuale, dell’origine criminale
del denaro, giocano pure fatti oggettivi:
- il
giorno del suo arresto sono state rinvenute tracce di eroina sul palmo e dorso
della mano destra (quindi non in un solo punto ma ben due);
- il
suo profilo DNA è stato rinvenuto su una dose di cocaina pronta alla vendita,
tra quelle sequestrate nell’ufficio di __________, manifestazione di un
contatto diretto con la pellicola. La spiegazione fornita dall’appellante, che
ha giustificato la traccia con il fatto che la pellicola di cellophane veniva
usata in cucina o per avvolgere i suoi capelli, non è in grado di annichilire
la validità dell’indizio: in effetti, come ben rilevato anche dal primo
giudice, pur non potendosi escludere nulla, non si può trascurare che il
profilo è stato rinvenuto proprio su quel pezzettino di pellicola usato
unicamente per confezionare la droga (e non quindi per gli altri scopi), sicché
il contatto casuale prima dell’uso illecito risulta essere meno scontato;
- nella
camera della piccola __________, ove dormiva __________, è stata rinvenuta
dagli agenti della droga in forma di strisce di cocaina e di una bolas,
collocate in bella evidenza nell’armadio dei vestiti della piccola e in una
scarpa. AP 1 ha asserito che entrava in quella stanza regolarmente e che la
riassettava prima che la bambina arrivasse da loro per il fine settimana, per
evitarle di trovarsi confrontata con cose che non doveva vedere (lei ha parlato
di alcool e preservativi). Pur dovendosi ipotizzare che l’appellante nulla
sapesse della presenza di questa droga in particolare, la sfrontatezza con cui
le strisce sono state stese nell’armadio della bambina è rivelatrice di scarsi
scrupoli, da parte di __________, che certamente sapeva delle sue incursioni in
camera, a fare le cose di nascosto da lei e dai coinquilini. Oltre che sintomo
di una dipendenza da sostanze stupefacenti ben più grave, e quindi ben più
evidente, di quello che si vuol far credere: la mancanza di rispetto nei
confronti dei bambini è in effetti chiara espressione della gravità della situazione.
In
base a questi indizi, sommati alle argomentazioni del primo giudice richiamate,
questa Corte accerta che AP 1 ha agito intenzionalmente, per lo meno nella
forma del dolo eventuale.
In
definitiva, dunque, deve essere confermata la condanna dell’appellante per
ripetuto riciclaggio di denaro, limitatamente ai fatti del 23 dicembre 2013 e
del 17 maggio 2014. Per contro, ella deve essere prosciolta dalle accuse
relative al trasferimento del 27 gennaio 2014.
Pena
20.
L’art. 305bis CP punisce
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque
compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere
che provengono da un crimine.
La sanzione decisa
in primo grado, in quanto tale, non è stata oggetto di critiche specifiche da
parte della ricorrente.
Richiamati
i principi della commisurazione della pena di cui all’art. 47 CP (DTF 136 IV 55
consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1), rinviato alle considerazioni del primo
giudice in merito (sentenza impugnata consid. 11 pag. 22 seg.), tenuto conto
delle peculiarità del caso in esame, preso atto che l’accusa per i fatti del 27
gennaio 2014 è caduta, si giustifica ridurre la pena pecuniaria inflitta dalla
Pretura penale a 30 aliquote giornaliere da fr. 60.- (importo non contestato).
La pena rimane sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
La
multa di fr. 400.-, irrogata dal primo giudice in applicazione dell’art. 42
cpv. 4 CP a fianco della pena pecuniaria sospesa, può essere confermata, poiché
ossequiosa dei principi sanciti nella DTF 135 IV 188 consid. 3.4.4..
Confisca di Euro
3'435.- di pertinenza dell’imputata
21.
Con l’appello, AP 1 ha
chiesto il dissequestro dell’importo di Euro 3'435.- che il giudice di prime
cure le ha confiscato stabilendo che “va a costituire risarcimento a favore
dello Stato ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP”. La pretesa è stata
giustificata unicamente quale conseguenza del postulato proscioglimento da ogni
accusa.
A norma dell'art. 71 cpv.
1.
CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più
reperibili, siccome consumati, dissimulati o alienati, il giudice ordina in
favore dello Stato un risarcimento equivalente, e ciò per evitare che colui che
si è spossessato di valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato
rispetto a chi li ha conservati (DTF 129 IV 109 consid. 3.2; 123 IV 74 consid.
3; FF 1993 III pag. 221). Il risarcimento equivalente ha, dunque, un ruolo
sostitutivo della confisca (“Ersatzforderung”) e, in quanto tale, non
può creare vantaggi o inconvenienti (DTF 123 IV 74 consid. 3). In ragione del
suo carattere sussidiario, il risarcimento equivalente può, quindi, essere
ordinato solo nell’eventualità in cui, se valori patrimoniali fossero stati
disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata (STF 1B_185/2007 del 30
novembre 2007 consid. 10.1; N. Schmid, Kommentar, Einziehung
Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, II ed., 2007 n. 99 ad art.
70-72).
Il risarcimento equivalente soggiace, pertanto, alle stesse
condizioni della confisca (Schmid, op. cit., n. 105 ad art. 70-72). Ciò
significa che il giudice, per poter ordinare un simile provvedimento, deve
accertare che l'infrazione che si è consumata era generatrice di profitti e che
valori patrimoniali provento del reato sono stati incorporati nel patrimonio
dell'accusato (DTF 1B_185/2007 cit.) o di un terzo. Questi indebiti profitti
possono configurarsi mediante un aumento degli attivi, ma anche con una
diminuzione dei passivi (N. Schmid, op. cit., n. 102 ad art. 70-72 CP; Baumann,
Basler Kommentar, Basilea 2007, n. 53 ad art. 70-71; Hirsig-Vouilloz,
Commentaire Romand, CP I, Basilea 2009, n. 7 ad art. 71), rispettivamente con
una mancata diminuzione degli attivi o un mancato aumento dei passivi.
L’art. 71 cpv. 2 CP prescrive, poi, che il giudice può prescindere
in tutto o in parte dall’ordinare un risarcimento quando questo risulti
presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale
dell’interessato.
Giusta l’art. 71 cpv. 3
CP, in vista dell’esecuzione del risarcimento - e meglio, del risarcimento
equivalente ordinato ex art. 71 cpv. 1 CP dal giudice quando i valori soggetti
a confisca non sono più reperibili - l’autorità inquirente o il giudice del
merito (Trechsler, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2008, n. 3 ad art. 71; Madleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaraire Romand,
Basilea 2009, n. 32 ad art. 71) può sottoporre a sequestro valori patrimoniali
dell’interessato anche se non sono direttamente provento di reato. Il sequestro
non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito
dell’esecuzione forzata.
La misura del sequestro
conservativo ha effetto, dopo la crescita in giudicato della sentenza, sin
quando non sarà possibile procedere alla realizzazione dei valori confiscati
per le vie esecutive (N. Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen
und Geldwäscherei, vol. I , ZH 1998, § 2/art. 59 CP n. 172-174; Trechsel, K.K.,
n. 20 ad art. 59 CP citati in STF 16.10.2003 6P.94/2003+6S.246/2003). In questo
senso, dunque, l’art. 71 cpv. 3 CP statuisce un motivo di sequestro
supplementare rispetto a quelli elencati dall’art. 271 LEF (Florian Baumann, in
Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a ed., Basilea 2007, n. 14 ad art. 70/71),
anche se, invero, l’aggiunta della cifra n. 6 a quelle del primo capoverso dell’art. 271 LEF consente di agire in maniera analoga sulla scorta di un titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione, quale è una sentenza passata in giudicato.
22.
Procuratore e primo
giudice hanno formalmente seguito la via errata, disponendo una confisca
in luogo di un sequestro conservativo e statuendo il risarcimento compensatorio
in maniera implicita, senza ordinarlo esplicitamente.
Le lacune possono essere
sanate in questa sede senza pregiudizio per l’imputata.
23.
Nella fattispecie,
venendo meno la condanna per un versamento di fr. 1'800.-, i valori
teoricamente confiscabili si riducono a fr. 2'950.-.
Di riflesso deve
essere ordinato un risarcimento compensatorio a favore dello Stato ed a carico
dell’appellante per fr. 2'950.-.
Ciò posto, viene ordinato
il sequestro conservativo sull’importo di Euro 2'650.- (ad un tasso di cambio
di 0.9 CHF/Euro).
I
restanti Euro 785.- vengono invece sequestrati a copertura delle spese
procedurali e delle indennità, ai sensi dell’art. 268 CPP. Questa misura,
nuova, non costituisce una reformatio in peius a danno della prevenuta,
considerato che per l’intero importo era stata decisa la confisca.
Tassazione
della nota d’onorario relativa al procedimento dinanzi la Pretura penale
24.
La precedente
patrocinatrice dell’appellante, avv. PATR1 1, allora dipendente dello Studio
legale DI 1, era stata nominata difensore d’ufficio. La sua nomina è stata
revocata dal giudice della Pretura penale con decisione del 29 settembre 2016,
con effetto al 14 settembre 2016, avendo la prevenuta deciso di farsi assistere
da un difensore di fiducia, avv. DI 1.
La
sentenza impugnata contiene la tassazione della nota trasmessa dall’avv. PATR1
1, postulante il riconoscimento di prestazioni e spese per complessivi fr.
5'159.- e riconosciuta limitatamente a fr. 3'890.-. Con reclamo 11 settembre
2017.
alla CRP, trasmesso per competenza a questa corte il 2 febbraio 2018, l’ex
difensore d’ufficio, nel frattempo messasi in proprio, postula un annullamento
della decisione di primo grado in merito alla sua indennità ed il
riconoscimento integrale di quanto esposto.
25.
a. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito
secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si
svolge il procedimento.
b. L’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), stabilisce che l’onorario
dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo
il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I
201.
consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del
06.06
, consid. 8.5 e seg.).
c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del
tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della
qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero
degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha
partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.
21.
cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid.
2.
; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire
romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3,
pag. 909).
d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui
va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole
conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato
ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e
sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga
complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4,
in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22
consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc.
60.2010
).
e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario
ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza
giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007
del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione
21.06
, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3,
pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi
ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo
2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).
f. Giusta
l’art. 6 Regolamento Tpu al patrocinatore può essere riconosciuto un
importo forfetario in % dell’onorario (10% sino a fr. 5’000.-, 6% ma almeno fr.
500.
- oltre i fr. 5’000.- e sino a fr. 10’000.-, 5% ma almeno fr. 600.- sino a
fr. 20’000.-, 4% ma almeno fr. 1’000.- oltre i fr. 20’000.- di onorario) quale
rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione,
delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (cpv. 1). Il
patrocinatore ha, poi, diritto al rimborso delle altre spese sopportate
nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le
note e fatture pagate a terzi e ad uffici pubblici per il cliente, le spese di
trasferta e di pernottamento e vitto fuori domicilio (cpv. 2).
Giusta l’art. 7 Regolamento Tpu, è tuttavia possibile derogare dalla tariffa
indicata nel caso di una manifesta sproporzione con le spese effettivamente
sopportate o qualora le particolarità del caso lo giustifichino.
26.
Premesso
che, in assenza di ricorsi da parte del procuratore pubblico, le prestazioni ratificate
dal primo giudice devono essere riconosciute anche in questa sede, resta da
valutare la correttezza delle decurtazioni contestate dall’avv. Scilanga.
Ella, in particolare, disapprova le riduzioni delle prestazioni connesse agli
interrogatori ricondotte alla durata indicata nei verbali relativi, la
riduzione della durata dei contatti con la cliente, la riduzione del tempo
impiegato per la visione degli atti e la riduzione del tempo esposto per le
trasferte.
Per la ricorrente, il tempo
esposto per gli interrogatori corrisponde a quello indicato nei verbali. Due
conferenze con l’imputata e 5 telefonate nell’arco di 14 mesi non sono
eccessive, bensì conformi. Il tempo di 134 minuti esposto per la visione degli
atti non è troppo elevato, considerato che la posizione dell’imputata andava
valutata anche in relazione alle dichiarazioni delle persone implicate nel
traffico di stupefacenti, i cui verbali non potevano non essere letti e tenuto
conto che il disgiungimento delle pratiche è stato ordinato solo in un secondo
tempo, il 13 luglio 2015. Infine, l’avv. PATR1 1 ritiene pure errate le
valutazioni e le conclusioni del primo giudice in merito alle trasferte, in
relazione alle quali contesta la tariffa oraria di fr. 120.- applicata,
ingiustificatamente bassa, e il tempo riconosciuto, che non tiene conto del
traffico intenso.
27.
Si rileva in primo luogo che, contrariamente all’opinione della
ricorrente, il primo giudice ha ridotto correttamente al tempo effettivamente
indicato sui verbali la durata delle prestazioni relative.
A titolo di
esempio:
-
per il verbale del 6 giugno 2014 sono stati
fatturati 347 minuti di udienza e 29 di trasferta Paradiso-Lugano.
L’interrogatorio è durato tuttavia solo dalle 11:20 alle 15:00, cioè 220
minuti. Vi sono più di due ore in eccesso;
-
per l’udienza di fronte al GPC del 7 giugno 2014
sono stati fatturati (con la data errata dell’8 giugno 2014) 95 minuti di
verbale e 61 minuti di trasferte Paradiso-Farera. L’udienza è iniziata alle
12:00 e si è conclusa alle 13:25, quindi per questa l’indicazione è conforme;
-
per l’udienza del 14 ottobre 2014 sono stati indicati
115.
minuti di verbale e 29 di trasferte Paradiso-Lugano. L’interrogatorio è
iniziato alle 09:20 e si è concluso alle 11:00, quindi 100 minuti dopo. In
questo caso, sono stati fatturati 15 minuti in più;
-
per il verbale del 27 gennaio 2014 il legale ha
fatturato: 30 minuti di colloquio con la cliente, 216 minuti di verbale, 32
minuti di trasferte Paradiso-Lugano. Il verbale in quanto tale è durato
tuttavia solo dalle 9:38 alle 12:03, quindi 145 minuti. 76 minuti sono da
togliere già solo per il verbale, perché totalmente ingiustificati;
Da
quanto fatturato per i verbali, vanno quindi tolte 3 ore e 38 minuti.
Le
decurtazioni per i tempi di trasferta indicati non si giustificano e nemmeno
trova applicazione una riduzione della tariffa oraria con richiamo alla
giurisprudenza indicata (STF 6B_136/2009 del 12 maggio 2009 consid. 4.4), che
non trova applicazione a situazioni come quella in disamina. Inoltre, non si
può dimenticare che la tariffa oraria riconosciuta per le difese d’ufficio è
già ridotta rispetto a quella ordinaria.
Le
durate delle trasferte sono da ritenere conformi alle distanze ed alle
situazioni di traffico, per cui non sono da ridimensionare.
I
contatti con la cliente fatturati dalla patrocinatrice d’ufficio, possono
essere ritenuti consoni ai doveri impostile dalla giurisprudenza.
Si
concorda invece con la decurtazione del tempo dedicato alla visione atti ed
alla lettura atti del febbraio 2015: dei 314 minuti fatturati, se ne
riconoscono, arrotondati 210 minuti (quindi 104 in meno).
In
conclusione, dunque, la nota 30 maggio 2017 viene così tassata:
onorario
1296.
min fr. 3'888.00
spese fr.
203.00
totale fr.
4'091.00
Il
reclamo/appello sulla tassazione è pertanto parzialmente accolto.
Visto
l’esito dello stesso, si giustifica suddividere equamente l’attribuzione delle
tasse e spese, ridotte ai minimi termini (fr. 200.- complessivi), tra
ricorrente e Stato.
Indennità ex
art. 429 CPP
28.
L’imputata ha chiesto
con l’appello che le venga riconosciuta un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP,
quantificata in fr. 10'458.55.
In
base all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o
se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali.
L’art.
430.
cpv. 1 lett. a CPP stabilisce tuttavia che l’autorità penale può ridurre o
non accordare l’indennizzo se l’imputato ha provocato in modo illecito e
colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.
Nel
caso concreto, vi è, sì, un parziale proscioglimento, ma unicamente per una
questione di lesione del principio accusatorio, non perché sia stata dimostrata
l’estraneità della prevenuta all’operazione, ma soltanto poiché non è stato
possibile provare che ella abbia provveduto direttamente a trasferimento del
denaro. Il reato in quanto tale è stato adempito anche in questo caso, ma le
modalità d’esecuzione indicate nel decreto d’accusa non corrispondono a quelle
accertabili.
Ne
deriva che sussistono le basi per negare integralmente il riconoscimento di
un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
Tassa di giustizia e
spese
29.
Visto l’esito
dell’appello, l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado deve essere
modificata, nel senso che la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr.
1'050.- sono attribuiti all’imputata nella misura di fr. 700.-, mentre i
restanti fr. 350.- sono accollati allo Stato.
Gli oneri processuali del
presente giudizio seguono la soccombenza e vanno posti a carico della
condannata nella misura di 2/3 mentre per 1/3 sono messi a carico della Stato
(art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135,
139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425 e 426 CPP;
40, 47, 51, 305 bis CP;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello di AP 1 è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza,
1. AP
1 è dichiarata autrice colpevole di:
ripetuto riciclaggio
di denaro per avere, il 23 gennaio 2013 e il 17 maggio 2014, a __________, __________
e in altre imprecisate località della Svizzera, in 3 occasioni, in correità con
__________ e con __________, mediante i
canali __________, società che si occupa di trasferimento di denaro, inviato in
prima persona, ma per conto dei due correi, in favore di sconosciuti e di
trafficanti di stupefacenti in Spagna, Olanda e Svizzera, importi di denaro per
complessivi fr. 2'950.-, sapendo che il denaro era stato ottenuto mediante
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti;
2. AP 1 è prosciolta
dall’imputazione di riciclaggio di denaro per avere, il 27 gennaio 2014,
inviato fr. 1'800.- verso la Repubblica Dominicana in favore di __________.
3. AP 1 è condannata
3.1. alla pena pecuniaria
di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, corrispondenti
a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento);
3.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
3.2. al pagamento di una
multa di fr. 400.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 7 (sette) giorni.
4. La tassa di
giustizia.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede di complessivi
fr. 1'050.- sono posti a carico di AP 1 nella misura di fr. 700.-, mentre i
restanti fr. 350.- sono posti a carico dello Stato.
5. Gli oneri
processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti nella misura di 2/3 a carico dell’imputata e per il
restante 1/3 a carico dello Stato.
6. A carico di AP 1 è
ordinato un risarcimento compensatorio a favore dello Stato di fr. 2'950.-.
7. È ordinato il
sequestro conservativo ai sensi dell’art. 71 cpv. 3 sull’importo di Euro
2'650.- sequestrati a AP 1.
8. È ordinato il
sequestro conservativo a garanzia delle spese procedurali, ai sensi dell’art. 268
cpv. 1 CPP sull’importo di Euro 785.- sequestrati a AP 1.
9. All’imputata non
sono riconosciute indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
II. L’appello/ricorso
dell’avv. PATR1 1 contro la tassazione della sua nota professionale 9 settembre
2014 effettuata con la sentenza di prime cure è parzialmente accolto.
Di
conseguenza:
1. La
nota professionale 9 settembre 2014 dell’avvocato PATR1 1 relativa al
procedimento di primo grado è approvata per:
- onorario fr. 3'888.00
- spese fr. 203.00
Totale fr. 4'091.00
e posta a carico dello Stato.
2. La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del
presente dispositivo.
3. In caso di ritorno a
miglior fortuna AP 1 sarà chiamata a rimborsare allo Stato l’importo
anticipato per la sua difesa d’ufficio.
4. Gli oneri
processuali dell’appello/reclamo dell’avv. PATR1 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 150.-
- altri disborsi fr. 50.-
fr. 200.-
sono posti per 1/2
a carico dell’avv. PATR1 1 e per il rimanente a carico dello Stato. Non si riconoscono indennità.
III. Intimazione a:
-
IV. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003 Berna
- Ufficio
di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse
29, 3003 Berna
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.