17.2017.205
Impossibilità di determinare lo stato di un macchinario il giorno del sinistro occorso al dipendente e conseguente assoluzione del datore di lavoro in virtù del prinicipio in dubio pro reo
13 maggio 2019Italiano51 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.205
17.2019.41
Locarno
13 maggio 2019/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 14 giugno 2017 da
AP 1
rappr. dall'avv. __________, 6600 Muralto
contro la sentenza emanata il
13 giugno 2017 (motivazione scritta intimata il 31 agosto 2017) dalla Pretura
penale di Bellinzona nei confronti di
IM 1
rappr. dall'avv__________, 6901 Lugano
richiamata la dichiarazione di appello 21 settembre 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto che
A. Con DA n. __________
del 20 ottobre 2016 il procuratore pubblico ha dichiarato IM 1autore colpevole
di:
lesioni
colpose gravi
per
avere, a __________, (…) nella sua veste di amministratore unico e di
responsabile della formazione del personale e della sicurezza della ditta __________,
omesso per imprevidenza colpevole di istruire adeguatamente l’operaio AP 1 e di
verificare il corretto apprendimento da parte di quest’ultimo dell’utilizzo dei
macchinari presenti in laboratorio e in particolare della sezionatrice
orizzontale, delegando l’istruzione a __________, persona che non ricopriva il
ruolo di responsabile della sicurezza all’interno della __________,
rispettivamente non verificando di persona che il neoassunto AP 1 avesse
appreso il corretto funzionamento del macchinario in questione (comprensivo dei
meccanismi di sicurezza), nonché di provvedere affinché la sezionatrice
orizzontale a disposizione degli operai della falegnameria fosse dotata di
dispositivi di sicurezza funzionanti e conformi alla vigente normativa, con la
conseguenza che il 14 ottobre 2010 AP 1, che era intento a tagliare un pannello
in legno utilizzando la sezionatrice orizzontale, si amputò la mano destra,
come emerge dalla documentazione medica agli atti
e
ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da
fr. 160.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 3'200.-), sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di
fr. 300.- e al pagamento di tassa e spese giudiziarie. Il procuratore pubblico ha,
infine, proposto di rinviare le pretese civili dell’accusatore privato al
competente foro civile.
B. A
seguito della tempestiva opposizione interposta da IM 1, in data 28 ottobre
2016 il procuratore pubblico ha confermato il suindicato decreto di accusa e ha
trasmesso gli atti alla Pretura penale.
C. Con sentenza 8 giugno
2017, il pretore ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di lesioni colpose gravi,
ha messo a carico dello Stato i costi procedurali ed ha assegnato all’accusato
prosciolto un’indennità di fr. 11'258.65 (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
D. Contro
la sentenza del pretore, l’AP AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler
interporre appello. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia
(intimata il 31 agosto 2017, cfr. CARP II), l’appellante ha confermato tale sua
volontà con dichiarazione 21 settembre 2017 (CARP IV). Egli ha precisato di
impugnare l’intera sentenza di primo grado, postulando la condanna di IM 1 per
il reato di lesioni colpose gravi per i fatti indicati nel decreto di accusa __________
del 20 ottobre 2016.
E. Contestualmente
alla propria dichiarazione d’appello, AP 1 ha chiesto un’ulteriore audizione
del perito giudiziario, rispettivamente una “verifica superperitale”
(art. 389 CPP) (CARP IV). Il 27 novembre 2017, ha, poi, precisato di ritenere
necessario chiedere ad un altro perito una prova pratica, nel senso di inserire
nel macchinario, una volta accertato il suo perfetto funzionamento, un arto
artificiale delle fattezze di quello della vittima, per verificare se, in una
simile evenienza, il sistema di sicurezza si sarebbe attivato. Inoltre, ha
ribadito la richiesta di audizione del perito giudiziario, se del caso in
contraddittorio con il nuovo perito. L’appellante ha, altresì, chiesto di
risentire __________ ed __________, di essere nuovamente interrogato per
accertare la sua effettiva esperienza di falegname e di acquisire agli atti la
lista delle frequenze di IM 1 ai corsi di formazione nonché le materie ivi
trattate (CARP IX).
F. Con
decreto del 22 giugno 2018, ritenendo il materiale probatorio in atti
sufficiente per il giudizio, la presidente di questa Corte ha respinto le
istanze probatorie suindicate, assegnando alle parti un termine per comunicare
il loro consenso allo svolgimento del procedimento con procedura scritta ai
sensi dell’art. 406 cpv. 2 CPP (CARP XXIII).
G. IM
1 ha comunicato il proprio consenso alla procedura scritta in data 3 luglio
2018 (CARP XXVI). Analogamente hanno fatto il procuratore pubblico, pure il 3
luglio 2018 (CARP XXVII), e, il 20 luglio 2018, AP 1 (CARP XXVIII).
H. Con
motivazione scritta del 7 gennaio 2019, l’appellante ha chiesto la riforma del
giudizio di primo grado, postulando la condanna di IM 1 e la conferma del DAC __________
del 20 ottobre 2016. Ha altresì precisato le proprie richieste di giudizio,
chiedendo l’accoglimento della contestuale istanza di indennità, per
complessivi fr. 28'167.25 relativi alle spese di patrocinio sostenute e fr.
574'991.- a titolo di compensazione del danno e torto morale (CARP XXXVII).
Delle
argomentazioni sviluppate dall’appellante si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Fatti
I. Con
osservazioni di data 1° febbraio 2019, IM 1 ha chiesto la conferma della
pronuncia di primo grado, dunque la propria assoluzione in virtù del principio
dell’in dubio pro reo, e la conseguente reiezione dell’appello, con
protesta di spese, tasse e ripetibili (CARP XLIV). Delle motivazioni si dirà,
per quanto di rilevanza ai fini del presente giudizio, nel prosieguo.
L. In
data 4 febbraio 2019, l’avv. __________, difensore di IM 1, ha trasmesso a
questa Corte la propria nota d’onorario relativa alla procedura di appello
(CARP XLV).
In fatto e in diritto:
1. Principi
applicabili all’accertamento dei fatti
1.a. Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come
le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei
secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri,
Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art.
139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011,
ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22) che,
in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit.,
ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e
5, pag. 22; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n.
35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28
consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb).
1.b. In
mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,
cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che,
per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da
cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo
rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme,
una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi
(Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea
2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale
penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep.
1980, 147, consid. 4).
In
assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di
condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati
logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da
far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può
essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in
Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del
7 maggio 2003 consid. 2.2;6P. 218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9).
1.c. Il
principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -
oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,
disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può
dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86
consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia
31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del
26 ottobre 2009 consid. 6.1; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011
consid. 10.3 e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, op.
cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1,
Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Riklin, StPO, Kommentar,
Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, in op. cit., ad art. 10, n.
19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
Per l’accertamento dei
fatti, valgono i principi esposti nelle precedenti sentenze di questa Corte che
qui si richiamano (cfr., tra le altre, CARP 17.2015.35+49 del 27 novembre 2015
consid. 1-3, pag. 10-11; CARP 17.2015.63 del 19 ottobre 2015, consid. 1-3, pag.
3-5; CARP 17.2014.200 dell’11 agosto 2015, consid. 1-3, pag. 3-6);
Considerandi
2.
L’imputato
2.
a. IM 1, nato a __________
il __________ e domiciliato a __________, ha il diploma di falegname. Egli ha
dichiarato di essere il titolare della __________ dal __________, società che
gestisce e in seno alla quale, oltre ad occuparsi delle questioni
amministrative e dell’acquisizione di clienti, esegue anche dei lavori di
falegnameria (cfr. AI 109, pag. 2, rr. 10-14). All’interno della società in
questione IM 1 è, inoltre, responsabile dell’istruzione del personale e della
sicurezza (cfr. AI 109, pag. 2, rr. 20-22).
Dal
registro di commercio cantonale risulta, tuttavia, che la __________ è stata
costituita nel __________ e che il resistente ne è da sempre stato
l’amministratore unico. Dal __________ IM 1 è, invece, socio della __________,
anch’essa attiva nell’ambito della falegnameria e pure con sede a __________
(cfr. estratto registro di commercio).
3.
La
vittima
3.
a. AP 1, cittadino __________,
è nato il __________ ed è domiciliato a __________. Chiamato a spiegare la sua
formazione e quali attività lavorative ha svolto prima di lavorare presso la
ditta __________, ha dichiarato:
“
La mia
formazione scolastica è quella di scuola media in provincia di Bari. Ho appreso
il mestiere di falegname fin da piccolo, attorno ai 12 anni, perché mio padre
era a sua volta falegname. Non vi erano scuole per imparare questa professione
e quindi l’ho appresa lavorando. In pratica io seguivo le scuole medie serali e
lavoravo di giorno. Ho lavorato presso la ditta di mio padre per un paio d’anni
e nel 1985 ho iniziato a lavorare presso un’azienda di mobili a Bari, sempre
come falegname. Negli anni successivi, presso diverse altre ditte che ora fatico
a ricordare, ho continuato a lavorare in falegnameria. Preciso che a seguito
dell’infortunio accuso anche problemi di memoria.
Nel 2008, dopo
aver lavorato per un breve tempo in nero presso altre aziende, ho deciso di
cercare lavoro al Nord così da poter sfruttare la mia esperienza e mostrare
quello che sapevo fare. Quel lavoro ce l’ho nel sangue. Ho svolto l’attività di
falegname per 24-26 anni” (AI 49, pag. 3, rr. 81-93).
Alla
ricerca di un impiego, l’accusatore privato si è rivolto alla società
interinale __________ (succursale di __________) che lo ha annunciato quale
falegname con 24 anni di esperienza nel settore (all. 6 ad AI 21): egli è
stato, così, a decorrere dal 4 ottobre 2010, distaccato presso la __________, e
meglio come risulta dal “contratto di personale a prestito” sottoscritto tra le
due società il 29 settembre 2010 (cfr. all. 5 ad AI 21). Ciò al fine di
sostituire temporaneamente __________, che doveva assentarsi per assolvere il
servizio militare (cfr. all. 1 ad AI 21, pagg. 1 e 4; all. 2 ad AI 21, pag. 1;
all. 3 ad AI 21, pag. 1; AI 49, pag. 3).
4.
Dinamica dell’incidente
4.
a. Il 14 ottobre 2010 AP
1.
ha iniziato il suo turno di lavoro presso la ditta __________ alle 07.15
(cfr. all. 1 ad AI 21, pag. 1). Mentre si apprestava a tagliare un pannello di
legno con una “sezionatrice orizzontale”, ha subìto l’amputazione della mano
destra. Qualche secondo prima che ciò accadesse, __________ (falegname con
attestato federale di capacità e dipendente della società in questione dal maggio
2009), che stava lavorando di spalle su un secondo macchinario a pochi metri da
AP 1, ha udito le urla del collega e ha visto che la mano di quest’ultimo era
bloccata dalla macchina. Egli non è tuttavia riuscito a schiacciare il pulsante
di arresto d’emergenza – situato a circa dieci metri dalla sua posizione –
prima che la lama rotante raggiungesse il polso di AP 1 (cfr. all. 1 ad AI 21,
pagg. 1-2). Come si vedrà, per quanto necessario, nel prosieguo, ad eccezione
di __________, nessuno, nemmeno l’infortunato, ha potuto esprimersi sulla
dinamica dell’incidente (cfr. all. 3 ad AI 21, pag. 2; verbale d’interrogatorio
dell’imputato, Pretura penale, pag. 3). AP 1 ha, infatti, affermato che il suo
principale ricordo di quegli attimi è quello di lui che si accascia accanto
alla macchina e di non ricordare altro (cfr. AI 49, pag. 5, rr. 194-209).
4.
b. Per comprendere la
dinamica dell’incidente è fondamentale illustrare la distinzione tra le due
modalità operative della sezionatrice orizzontale. La macchina funziona,
infatti, sia in modo automatico, che semiautomatico (o manuale) (cfr. AI 22,
pag. 7, risposta n. 1). Di seguito quanto riferito in merito alle due funzioni
dal perito:
“
in regime
semiautomatico la disposizione del pannello da tagliare e il suo posizionamento
sul tavolo da lavoro avviene manualmente (annesso A, schema 1). Stabilite le
quote, l’operatore deve avvicinarsi alla plancia e al comando pensile siti
all’estremità sinistra della macchina per dare avvio all’operazione di
sezionamento. Dopo aver premuto l’apposito pulsante di consenso, immediatamente
il pannello viene bloccato sul tavolo dalla discesa dei pressori.
Contemporaneamente anche le barre salvamani, così come la paratia antintrusione
e antipolvere sul davanti, scendono a contatto del pannello. A questo punto, la
lama della sega circolare che, a riposo si trova sotto il banco (annesso A,
schema 1), sale e inizia il taglio (annesso A, schema 2). Per dare avvio a
questa procedura, l’operatore deve raggiungere il quadro di comando e quindi allontanarsi
dalla zona del taglio. In tal senso risulta impossibile che in questa modalità
egli possa interferire con essa. Visti i tempi brevissimi che intercorrono tra
l’azionamento del pulsante e la discesa dei pressori unitamente alle barre
salvamani e alla paratia antintrusione e antipolvere, appare pressoché
impossibile che lo stesso operatore possa introdurre nella linea di taglio
oggetto o arto nel frattempo. Se, per contro, durante la fase di sezionamento
egli volesse fare ciò, allora si verificherebbe la situazione d’intrusione
illustrata nell’annesso A, schema 3, che, tuttavia, per l’avvicinamento ai
pressori richiede il sollevamento di settore della paratia antintrusione e
antipolvere oltre a quello della barra salvamani che aziona, tramite interruttore,
l’arresto forzato di ogni funzione liberando altresì il pannello dalla
pressione dei pressori, riportando l’assetto della macchina come allo schema
1”;
“
in regime
automatico la macchina procede alle operazioni di taglio in base a quanto
programmato in precedenza. A riposo la situazione è quella descritta dallo
schema 1, annesso A. In funzione delle quote introdotte nell’organo di
programmazione, il pannello da sezionare, posto sul supporto a rulli, viene
fatto avanzare dallo spintone introducendolo sul tavolo di lavoro e
posizionandolo alla quota prestabilita. A questo momento, pressori, barre
salvamani e paratia antintrusione e antipolvere si abbassano e il pannello
viene tenuto saldamente in posizione dai 6 bar di pressione dei pistoni
pneumatici degli stessi pressori. A questo punto si avvia il ciclo di taglio
illustrato dallo schema 2 dell’annesso A. In tutto il frangente, essendo
l’operazione automatica, l’operatore è libero di avvicinarsi alla macchina in
quanto non deve più azionare alcun comando (…)” (AI 73, pag. 2; v. anche AI 22,
pag. 5).
4.
c. Ai fini del giudizio
è, inoltre, utile citare i seguenti passaggi degli interrogatori di __________,
pure relativi al funzionamento del macchinario:
“
La modalità
automatica permette l’avvio della lama sulla linea di taglio orizzontale,
quando il registro si posiziona sulla misura programmata sul pannello di
comando. Per contro, la modalità semiautomatica permette l’avvio della lama,
unicamente dopo aver premuto un pulsante START (“C”), pure posto sul pannello
di comando.
Detto pulsante si
trova sufficientemente distante dal punto di taglio, obbligando per forza di
cose l’operaio ad allontanarsi dal punto ove passa la lama.”
(all. 2 ad AI 21,
pag. 2);
“
quando la
macchina dev’essere utilizzata si accende l’interruttore principale che si
trova sulla sinistra del macchinario come indicato nell’allegato A. Preciso che
è necessario accendere il macchinario ogni volta che lo stesso viene
utilizzato, nel corso della giornata non resta sempre acceso. A questo punto i
pressori e la barra di sospensione si sollevano dal banco lavoro. L’operatore
appoggia il pannello sulle due barre presenti sul lato anteriore della macchina
indicate con le lettere “C” nell’allegato A. Il pannello viene quindi spinto
manualmente dall’operatore oltre la linea di taglio. Preciso che è consigliato
che il pannello venga appoggiato ai tamponi d’appoggio presenti sul lato
posteriore della macchina (allegato C al presente verbale), questo per evitare
che lo stesso debba essere nuovamente posizionato dopo che la macchina è stata
avviata (…).
Per procedere con
il funzionamento del macchinario dopo che il pannello si trova sulla parte
posteriore del macchinario, l’operatore si sposta al pannello di controllo
(allegato D al presente verbale). Attraverso il selettore decide se lavorare in
modalità automatica o in modalità semimanuale. Dopodiché si inseriscono nel
computer le misure del taglio e si preme il stato “Start” sul computer.
Se è stata
selezionata la modalità automatica, dopo aver premuto “Start” il registro
spinge il pannello verso la linea di taglio e quando lo stesso è posizionato
alla misura programmata si abbassano i pressori e le barre di sicurezza, la
lama circolare si alza e avanza il taglio (…).
Quando il
macchinario si trova invece in modalità semimanuale, dopo aver programmato le
misure di taglio e premuto lo “Start” sul computer, il registro posiziona il
pannello. È però l’operatore a dover impartire l’ultimo comando necessario per
dare avvio alla procedura di taglio premendo il tasto giallo presente sul pannello di controllo”
(AI 97, da pag. 2, r. 29, a pag. 3, r. 22).
Se ne conclude che la
sezionatrice orizzontale si attiva nella funzione “automatico” unicamente se la
persona che la sta usando inserisce tale modalità (cfr. AI 22, pag. 8) e che,
una volta spento l’interruttore principale, la macchina si resetta (cfr. AI 49,
pag. 6, rr. 237-238).
4.
d. Le dichiarazioni
rilasciate dall’appellante in merito a quale delle due impostazioni del
macchinario fosse attiva al momento del sinistro sono discordanti. AP 1 ha, in
un primo tempo, affermato:
“
(…) posso dire
che quel giorno ho senz’altro acceso la sezionatrice orizzontale mediante il
pulsante indicato con il numero 1 sull’allegato B, se no la macchina è spenta,
mi sono quindi portato sul davanti in posizione centrale tra i due sostegni
indicati con il numero 2 per inserire il pannello. Non ricordo cosa è successo
in seguito. Sono frazioni di secondo e ricordo che mi sono visto cadere a terra
senza la mano. L’unica spiegazione che posso dare è che mentre spingevo il
pannello, la barra è scesa bloccandomela.
Non so spiegare
come sia stato possibile che la macchina si sia messa in funzione. In primo
luogo ciò avviene unicamente dopo che il falegname ha inserito il programma e dato
lo START, cosa che io non ho fatto. Per farlo è necessario spostarsi al
pannello di controllo che non è raggiungibile con il braccio stando tra i due
sostegni frontali” (AI 49, pag. 5, rr. 203-214).
Dopo
aver escluso l’inserimento di qualsivoglia programma, ha dichiarato di non
ricordare se il macchinario era impostato su manuale o automatico né se era
stato lui ad aver impostato la sezionatrice nella funzione automatica (cfr. AI
49, pag. 6, rr. 225-227). Ha, poi, però, nuovamente dichiarato di non aver
inserito programmi e di avere, quindi, semplicemente acceso la macchina e
posato il pannello (cfr. AI 49, pag. 6, rr. 251-253).
Sulla
base degli atti, in particolare dalle foto scattate dalla polizia cantonale
poco dopo l’incidente, e dalle convergenti dichiarazioni di __________ si può,
invece, accertare che, al momento dei fatti, la sezionatrice orizzontale
utilizzata dalla vittima era in modalità “automatica”, che solo AP 1 poteva
aver selezionato accendendo il macchinario (cfr. all. 13 ad AI 21, fotografia
n. 4).
4.
e. Accertata
al di là di ogni ragionevole dubbio l’impostazione su “automatico” del
macchinario in quegli istanti, per capire il motivo per cui il braccio di AP 1
è stato bloccato dalla macchina è utile illustrare più nel dettaglio il suo
funzionamento, con particolare riguardo al posizionamento dei pressori, delle
barre salvamani e della paratia antintrusione. Queste le spiegazioni fornite in
tal senso dal perito:
“
introdotto un
pannello sul tavolo d’appoggio posteriore e fatto avanzare verso la linea di
taglio desiderata, esso viene bloccato da due stanghe disposte parallelamente
da una parte e dall’altra della linea di taglio, dette premipezzo o pressori,
le quali agiscono con una pressione di 6 bar. Nella discesa esse sono accompagnate
da due barre di contatto salvamani poste al loro fianco e sul davanti da
paratia antintrusione costituita da tasselli verticali in materiale plastico
leggero che si adattano agli spazi occupati al pannello, coprendo al meglio gli
interstizi e fungendo nel contempo da dispositivo antipolvere” (AI 22, pag. 5;
v. foto 3, 5, 6, 9 e 11 allegate).
Il
giorno del sinistro, l’avambraccio di AP 1 è stato bloccato da una o da
entrambe le stanghe facenti parte del dispositivo di bloccaggio del pannello
sul banco (pressori) (cfr. AI 49, pag. 5, rr. 208-209). Si tratta di due travi
in profilato d’acciaio montate parallelamente su tutta la tratta di taglio, da
una parte e dall’altra della sega circolare, dotate di sistema pneumatico a
pistoni in grado di premere contro il banco con una pressione di 6 bar (cfr. AI
22, pag. 5). Come emerso dalla perizia giudiziaria, trovandosi tali stanghe
abbassate – con quelle salvamani ad esse accostate – la sega si è alzata in
posizione di taglio e si è messa in funzione come in una normale procedura di
taglio, raggiungendo in pochi secondi l’arto della vittima e amputandolo (AI
22, pag. 8).
Non
si sa il motivo per cui AP 1 ha inserito l’avambraccio là dove non doveva
(sopra la linea di taglio). La questione – non necessaria per il giudizio - può
rimanere indecisa anche se non è peregrina l’ipotesi secondo cui lo abbia fatto
per posizionare correttamente il pannello siccome dalla foto 3 scattata dalla
polizia cantonale poco dopo l’incidente risulta che esso non è sulla linea di
taglio (all. 13 ad AI 21, fotografia n. 3; v. anche AI 22, pag. 6).
5.
Con
il suo appello, l’AP chiede la condanna di IM 1 per i fatti indicati nel
decreto di accusa n. __________ del 20 ottobre 2016, di cui chiede la conferma
(CARP XXXVII). Rilevando come a lui non sia imputabile alcuna grave imprudenza,
sostiene, in estrema sintesi, che a IM 1 – cui attribuisce ruolo di garante –
deve rispondere:
-
per non averlo istruito correttamente sul funzionamento del macchinario e di
non avere verificato la correttezza delle istruzioni dategli da __________;
- per
avergli messo a disposizione uno strumento di lavoro non perfettamente
funzionante (in particolare, dal profilo della sicurezza);
-
per non avere provveduto alla corretta manutenzione del macchinario.
6.
6.
a. L'art. 125 CP punisce
con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per
negligenza, cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona.
Giusta
l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che,
per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo
comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore
non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le
sue condizioni personali.
La
negligenza presuppone così l’adempimento di due condizioni: da un lato,
l’autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale
di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi comportamento
che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni involontarie.
Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il
dovere di prudenza quando l’autore, considerate la sua formazione e le sue
capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui (STF
6B_437/2008 del 24 luglio 2009, consid. 2; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV
255.
consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2).
Per
determinare i limiti del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona
ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore,
avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi –
questione esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata se l’autore
non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più – e, se del caso,
quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell’evento dannoso.
Per
determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre
riferirsi alle disposizioni di legge emanate a salvaguardia della sicurezza e
per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130
IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1). Se non sussistono, è possibile fare
riferimento per analogia a regole analoghe fissate da associazioni o categorie
professionali private o semiprivate, se comunemente riconosciute (STF 6B_
408/2013 del 18 dicembre 2013, consid. 4.2.; DTF 127 IV 62 consid. 2d).
Inoltre,
perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere
colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate
le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza
di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1).
6.
b. Un
reato di evento implica di regola un’azione. Una commissione per omissione è
prospettabile laddove con la sua passività l’autore disattende un obbligo di
agire (art. 11 CP).
Quest’onere
deve derivare da una posizione di garante (“status giuridico”
riprendendo i termini dell’art. 11 cpv. 2 CP): l’autore deve trovarsi in una
situazione che gli impone di salvaguardare e difendere dei beni giuridici
determinati contro pericoli sconosciuti che possono minacciare tali beni
(obbligo di protezione), o di impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai
quali sono esposti dei beni indeterminati (obbligo di controllo; DTF 134 IV 255
consid. 4.2.1). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla
legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla
creazione di un rischio, art. 11 cpv. 2 CP.
L’accusa
nei confronti di IM 1
IM
1.
è stato ritenuto dalla pubblica accusa autore colpevole di lesioni
colpose gravi per avere, nella sua veste di amministratore unico e di
responsabile della formazione del personale e della sicurezza della ditta __________,
omesso di far fronte ai suoi doveri, cagionando così un grave danno al corpo ed
alla salute di AP 1. Queste le accuse mosse nello specifico nei confronti di IM
1.
7.
7.
a. Il primo rimprovero
mosso all’imputato, non ritenuto dal primo giudice, è di avere omesso di
istruire adeguatamente AP 1 sul funzionamento dei macchinari presenti in
laboratorio – meccanismi di sicurezza compresi -, in particolare della
sezionatrice orizzontale; di avere delegato l’onere di istruirlo a __________
che non ricopriva il ruolo di responsabile della sicurezza all’interno della __________
e, infine, di non avere verificato personalmente se il neoassunto avesse
appreso quanto necessario del funzionamento e del sistema di sicurezza della
sezionatrice orizzontale.
7.
b. Giova quindi spiegare
brevemente l’arrivo di AP 1 presso la __________. Per cercare qualcuno che
potesse sostituire __________ – assente per qualche settimana per assolvere i
propri obblighi relativi al servizio militare - IM 1 si è rivolto a diverse agenzie
interinali e, dopo aver ricevuto varie proposte, ha scelto tramite l’agenzia __________,
AP 1 che, secondo quanto risultava dal descrittivo di seguito riportato, aveva
le qualifiche che meglio si addicevano al lavoro che avrebbe dovuto svolgere
(all. 3 ad AI 21, pag. 2). IM 1 ha, infatti, affermato di essersi basato sul
formulario che gli era stato trasmesso dall’agenzia (all. 3 ad AI 21, pag. 3),
del tenore seguente:
“
Falegname:
AP 1
24.
anni di
esperienza nel settore. __________ di __________ anni. Conoscenza dei
macchinari, taglierine verticali e orizzontali, legni pregiati per costruzioni
cucine e cabine armadi, colorazione e verniciatura. Costruzione mobili su
misura. Banco 100%, posa 100%. Lettura disegno tecnico. Grande manualità e
velocità di esecuzione. Completamente autonomo” (all. 6 ad AI 21).
Che per IM 1 fosse
fondamentale assumere una persona con esperienza nell’ambito della falegnameria
lo si desume già solo dal fatto che la sostituzione di __________ era
temporanea e breve (sia che la stessa fosse di 4 settimane – così come indicato
nel rapporto di polizia AI 21 del 23.03.2011 a pag. 2, e da IM 1 nel verbale di
polizia di cui all’all. 3 ad AI 21, pag. 2 – oppure fino alla fine del 2010,
stando quanto affermato da __________ nel verbale di polizia 28.10.2010 di cui
all'all. 1 ad AI 21, pag. 1), sicché non avrebbe avuto senso procedere
all’assunzione di un dipendente da formare.
7.
c. IM 1 si è prodigato
per chiarire il motivo per cui l’agenzia gli avesse inviato il contratto di
lavoro con l’indicazione che la qualifica di AP 1 era quella di manovale
anziché di falegname e ha sottoposto tale questione alla __________ in
occasione di un incontro tenutosi il 12 ottobre 2010. A suo dire, infatti,
l’agenzia gli aveva risposto che la corretta qualifica di AP 1 era, sì, quella
di falegname, aggiungendo la frase “sa benissimo perché facciamo così…”.
IM 1 ne ha inferito che il motivo era, per l’agenzia, di corrispondere al
dipendente la tariffa da manovale anziché quella da egli corrisposta alla __________
di fr. 39.90 all’ora (cfr. all. 3 ad AI 21,pag. 3., all. 7 ad AI 21).
Indubbio il profilo
professionale – suindicato – mediante il quale AP 1 si è proposto all’agenzia
interinale (cfr. AI 49, pag. 3, rr. 100-101), rispettivamente, è stato da questa
indicato alla __________, risulta poi agli atti che sino dall’età di 12 anni
circa egli si è formato come falegname, seguendo le orme del padre.
L’appellante, come visto, ha dichiarato che quand’era ragazzo non vi erano
scuole dove conseguire il diploma di falegname e che ha, quindi, appreso tale
mestiere lavorando a fianco del genitore, frequentando in parallelo la scuola
media (cfr. supra 3a). Lo stesso AP 1 ha detto che il mestiere di falegname lo
“aveva nel sangue” (cfr. AI 49, pag. 3, r. 92).
Del resto, che l’AP
svolgesse la professione di falegname da 26 anni risulta chiaramente sin
dall’avvio del procedimento, segnatamente dalla querela del medesimo (cfr. AI
1, pag. 2).
Non può quindi essere la
mancanza di un attestato, vale a dire del diploma di falegname, ad inficiarne,
come preteso dall’appellante, le competenze e conoscenze, frutto di decenni di
esperienza.
7.
d. IM 1 ha dichiarato,
poi, di aver chiesto subito al nuovo dipendente con quale modello di
sezionatrice orizzontale avesse già lavorato e che questi gli ha risposto che
aveva già utilizzato dei macchinari simili a quello utilizzato nella
falegnameria (cfr. all. 3 ad AI 21, pag. 3). Versione questa che l’imputato ha
sempre mantenuto costante (cfr. AI 109, da pag. 1, r. 48 a pag. 2, r. 2;
verbale di interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pag. 2) e che coincide
con quella di AP 1, il quale ha, inoltre, spiegato che la sua conoscenza del
macchinario era tale da non sentire il bisogno di ricevere istruzioni sul suo
utilizzo (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 132-135).
Ne
deriva, quindi, che IM 1 non si è limitato a fare affidamento sulle qualifiche
risultanti dall’annuncio, bensì ha chiesto direttamente al neoassunto quali
fossero le sue conoscenze in relazione all’utilizzo della sezionatrice
orizzontale. Ma non si è neppure limitato a questo.
7.
e. __________ ha
dichiarato che IM 1 lo ha incaricato dell’istruzione di AP 1 per quanto
concerneva il funzionamento dei macchinari (cfr. all. 2 ad AI 21, pag. 2; AI
97, pag. 6, rr. 31-35 e 43-46; AI 114, pag. 2, rr. 31-34). Le sue dichiarazioni
al riguardo sono tutte costanti, salvo quella, iniziale, secondo cui, a essersi
occupato dell’istruzione di AP 1, sarebbe stato __________. Tale esternazione è
stata formulata il giorno dell’incidente ed __________ l’ha subito rettificata
in occasione dell’interrogatorio successivo tenutosi il 4 novembre 2011,
attribuendola – in modo del tutto comprensibile - a un “malinteso” dovuto al
suo stato d’animo. Egli ha, poi, spiegato che __________ si era occupato
unicamente dell’istruzione riguardante la verniciatura dei vari materiali (cfr.
all. 2 ad AI 21, pag. 1), ciò che __________ stesso ha ammesso, aggiungendo che
dell’istruzione sul funzionamento dei vari macchinari si era occupato __________
(cfr. all. 4 ad AI 21, pag. 2).
L’imputato, da
parte sua, ha inizialmente affermato di aver incaricato __________
dell’istruzione relativa all’utilizzo della sezionatrice orizzontale e __________
della verniciatura (cfr. all. 3 ad AI 21, pag. 1).
In seguito, a distanza di
anni IM 1 ha, invece, dichiarato di aver spiegato personalmente e nel dettaglio
a AP 1 il funzionamento della sezionatrice orizzontale, compresi gli aspetti
inerenti alla sicurezza, e di aver poi incaricato __________ di proseguire,
mostrandogli di nuovo tutto il funzionamento della macchina. Ciò per sentirsi,
a suo dire, più sicuro e affinché si creassero dei buoni rapporti tra i
dipendenti (cfr. AI 109, da pag. 3, r. 38, a pag. 4, r. 8).
In sede di confronto con __________,
IM 1 ha riferito di essersi occupato dell’istruzione sul funzionamento e sulla
sicurezza del macchinario, delegando a __________ le spiegazioni sull’uso nel
dettaglio (cfr. AI 114, pag. 3, rr. 28-37). Alla domanda volta a sapere se
aveva esplicitamente detto a AP 1 di non mettere le mani sulla linea di taglio,
ha risposto “si, è una cosa che dico anche agli stagisti, nella nostra
professione questo tipo di macchinario non perdona” (AI 114, pag. 5, rr.
27-28). Anche nell’interrogatorio dinanzi al pretore, l’imputato ha ribadito di
aver spiegato di persona all’appellante come funzionava la sezionatrice
orizzontale (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato, Pretura penale,
pagg. 1 e 2).
AP 1, invece, in un primo
tempo ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna formazione specifica per l’uso
delle macchine della falegnameria. Egli ha precisato che non ne sentiva
comunque la necessità poiché aveva già lavorato con macchinari simili, peraltro
a suo dire presenti in tutte le falegnamerie. In particolare, in relazione alla
sezionatrice orizzontale, la vittima ha affermato di aver comunicato ad IM 1
che, con l’esperienza che aveva, la sapeva usare. Inoltre, ha rammentato che le
spiegazioni del macchinario si erano “concentrate” sul modo in cui i
disegni dovevano, poi, essere portati in esecuzione. Questo poiché, a suo dire,
gli schemi erano diversi da quelli che aveva imparato ad usare. Confrontato,
poi, con il passaggio della dichiarazione di __________ ove questi ha affermato
di avergli mostrato il funzionamento della macchina, ha ricordato che una
persona – di cui non ricordava il nome - gli aveva “fatto fare il giro della
falegnameria” (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 131-155).
Al
dibattimento di primo grado, ha affermato di aver ricevuto da __________ le
istruzioni sull’utilizzo della sezionatrice orizzontale (cfr. verbale di
audizione, Pretura penale, pag. 1).
7.
f. Come si vede, l’unico
che ha mantenuto costanti nel tempo le sue dichiarazioni é __________.
Per
contro, le dichiarazioni di AP 1 e di IM 1 danno l’impressione – con la loro
contraddittorietà, rispettivamente evoluzione verso l’assertivo - che ognuno
dei due tiri l’acqua al proprio mulino. Il primo, tendendo ad escludere di
essere stato formato e, poi, a minimizzare le istruzioni ricevute. Il secondo,
arrivando, dopo avere dichiarato di avere incaricato __________ di istruire il
nuovo arrivato, ad affermare di averlo fatto lui stesso.
Ne
segue che è accertato che AP 1 è stato istruito sul funzionamento della
sezionatrice orizzontale da __________, che è stato l’unico a sicuramente
essersi occupato, su richiesta di IM 1, di tale mansione.
7.
g. Ciò posto, occorre
chiarire se l’imputato è venuto meno agli obblighi derivanti dalla sua
posizione di garante della sicurezza all’interno alla ditta __________
delegando l’istruzione di AP 1 al dipendente __________.
IM 1 ha riferito di aver
chiesto ad __________ di spiegare il funzionamento della sezionatrice
orizzontale dato che questi vi lavorava quotidianamente ed era il responsabile
dell’utilizzo dei macchinari in generale. Egli ha dichiarato di ritenerlo un “operaio
capace, veramente affidabile e preciso” e che “certe apparecchiature è
l’unica persona in grado di usarle”. L’imputato si è detto essere stato
certo che l’istruzione da parte di __________ sarebbe stata, per questi motivi,
impeccabile (cfr. all. 3 ad AI 21, pagg. 1-2). Interrogato dal Pretore, ha
spiegato che __________ “era il più vicino e più capace” e aveva fatto
il corso SIKO 2010, come conferma anche la documentazione che l’appellante ha
prodotto in occasione del primo dibattimento. Ha aggiunto che il dipendente in
questione conosceva meglio di lui la macchina poiché la usava quotidianamente
(cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pag. 2;
iscrizione SIKO 21.01.2010, allegata al verb. dib. di primo grado).
__________ ha confermato
che l’imputato gli aveva domandato di spiegare a AP 1 il funzionamento della
sezionatrice orizzontale dato che, in quel momento, lui era l’operaio
maggiormente capace di usare quel macchinario (AI 97, pag. 6, rr. 31-33).
__________, peraltro,
aveva da subito notato l’abilità lavorativa di AP 1:
“
Prima di
iniziare l’istruzione, mi sono accertato se aveva già un attimino di
dimestichezza e se si sentiva in grado di utilizzare detta macchina. Mi
rispondeva che non ci sarebbero stati problemi. Prima, tra l’altro, gli avevo
già mostrato l’utilizzo di un’altra macchina (sezionatrice verticale), con la
quale si è trovato subito a suo agio” (all. 2 ad AI 21, pag. 1);
“
Durante qualche
ora di inserimento, avevo notato una certa dimestichezza con il lavoro, ed era
pertanto ovvio che AP 1 aveva già lavorato nel ramo” (all. 2 ad AI 21, pag. 2);
“
a mio modo di
vedere AP 1 era molto sveglio e apprendeva facilmente. Ricordo che si era
trovato un po’ spaesato con l’uso di questo macchinario in particolare ma dopo
le necessarie istruzioni aveva iniziato a
lavorare senza alcun
problema” (AI 97, pag. 7, rr. 2-5),
abilità dell’AP che
__________ ha confermato anche in sede di interrogatorio di confronto con IM 1:
“
a domanda dell’avv.
__________ a sapere se durante l’istruzione di AP 1 ho avuto l’impressione che
fosse competente nella materia ‘rispondo di sì, ricordo che gli spiegavo
qualcosa e poi gli chiedevo di eseguirlo e lui faceva tutto correttamente’ ”(AI
114, pag. 3, rr. 1-3).
Anche __________,
incaricato da IM 1 dell’istruzione di AP 1 in relazione alla verniciatura, ha
riferito di aver subito notato una certa dimestichezza “che faceva ben
capire che sapeva il fatto suo” (all. 4 ad AI 21, pag. 2).
Per quanto concerne le
spiegazioni relative alla sicurezza nell’utilizzo dello strumento in esame, __________
ha, dapprima, affermato:
“
preciso che gli
ho mostrato tutto il funzionamento. Purtroppo, non mi sono soffermato a
sufficienza sul dispositivo di sicurezza (barra di sospensione “A”), che
sarebbe servito al fermo automatico della lama, qualora fosse stato
sollecitato. Forse mai avrei potuto pensare che AP 1 avrebbe infilato le mani
vicino alla lama” (all. 2 ad AI 21, pag. 2).
Nel successivo
interrogatorio dinanzi al PP, __________ ha dichiarato di aver spiegato in modo
completo tutto il funzionamento del macchinario, compresi i dispositivi di
sicurezza. Egli ha ricordato di avergli anche detto di fare attenzione a non
appoggiare le mani sulla linea di taglio, raccontandogli quanto gli era
accaduto circa un anno prima (ossia che lavorando in modalità automatica si è
ritrovato con le dita di entrambe le mani sulla linea di taglio proprio quando
i pressori si sono abbassati e che il peggio era stato scongiurato poiché aveva
avuto l’istinto di sollevare i polsi che hanno quindi fatto leva sulla barra di
sospensione facendo scattare la sicurezza) (cfr. AI 97, da pag. 6, r. 37 a pag.
7, r. 14). Ha, poi, ribadito di aver spiegato a AP 1 sia il funzionamento, sia
la sicurezza della macchina in questione. Egli ha precisato:
“
Evidentemente
quanto dichiarato il 04.11.2010 in merito al dispositivo di sicurezza altro non
era che una mia considerazione personale. Se si è verificato un incidente dopo
che ho fornito tutte le necessarie spiegazioni per forza di cose sono giunto
alla conclusione che AP 1 non aveva capito sufficientemente bene come
funzionava questo dispositivo. Ma non per forza di cose però, questo era
infatti il mio pensiero dopo i fatti” (AI 97, pag. 7, rr. 25-30).
In occasione del confronto
con IM 1, a domanda della procuratrice pubblica, __________ ha risposto:
“
quando ho
mostrato a AP 1 il funzionamento del macchinario presumo di avergli mostrato
anche il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. Non posso confermarlo al
100% ma sono abbastanza sicuro di averlo fatto”(AI 114, pag. 2, rr. 36-38).
Detto che le dichiarazioni
rilasciate da __________ il 4 novembre 2010, –“purtroppo, non mi sono
soffermato a sufficienza sul dispositivo di sicurezza” - se confrontate con
quelle, lineari, successive, paiono essere la reazione di colui che, a fronte
dell’incidente occorso, esprime rammarico e non depongono, come preteso
dall’appellante, a favore di una sua mancanza nell’istruzione di AP 1, ben si
può ritenere accertato che __________ ha istruito l’appellante anche per
quanto concerne la sicurezza della sezionatrice orizzontale.
Inoltre, per quanto
attiene al pericolo consistente nella discesa dei pressori, non deve essere
dimenticato che AP 1 ne conosceva l’esistenza così come la loro messa in
funzione e pericolosità, avendo già operato su strumenti simili per anni - ciò
che egli stesso ha riconosciuto (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 132-133) – e avendo
lavorato su quello che stava usando quel giorno per almeno 17.5 ore (cfr.
rapporti settimanali allegati al verb. dib. di primo grado).
In tal senso, si rileva
che le dichiarazioni di AP 1, secondo cui su quella sezionatrice, prima del
sinistro, aveva operato per sole 5 ore (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 132-133 e rr.
164-165) sono smentite, oltre che da quanto risulta dai rapporti settimanali
della __________, da quanto affermato __________, il quale ha dichiarato che AP
1.
“(…) aveva già lavorato diverse ore su questa macchina” (all. 1 ad AI
21, pag. 2).
Non
solo. AP 1 conosceva anche le due modalità (automatico e semi-automatico) di
funzionamento della macchina, suindicate (cfr. supra 4d). Infatti, egli ha
ammesso di sapere del selettore che attiva la funzione automatica o
semi-automatica:
“
la chiavetta che
permette di selezionare una di queste funzioni viene attivata quando il
falegname si trova davanti al quadro di comando. In pratica dopo aver inserito
i dati del taglio e prima di dare lo START, si può mediante questa chiave
selezionare quanti tagli la macchina deve fare” (AI 49, pag. 6, rr. 227-230).
Conoscenza delle due
modalità di funzionamento della macchina da parte dell’appellante che ha,
peraltro, trovato conferma anche nelle dichiarazioni di __________ (all. 2 ad
AI 21, pag. 2).
In definitiva, nulla può
essere rimproverato all’imputato per aver delegato l’istruzione sul
funzionamento e la sicurezza della sezionatrice orizzontale ad __________. Si è
visto, infatti, che quest’ultimo era, non soltanto un operaio capace, ma anche
colui che meglio conosceva tale macchinario, lavorandoci ogni giorno. Ma non
solo. __________ era, infatti, l’ultimo in ordine temporale del team della __________
ad aver seguito il corso RESI (organizzato dalla __________).
Per completezza, a fronte della relativa contestazione dell’appellante, giova
rilevare che, sebbene __________, il 18 novembre 2015, abbia dichiarato di aver
frequentato il corso indicato nel febbraio 2011, ciò deve essere avvenuto un
anno prima, come indica la conferma di iscrizione di data 21 gennaio 2010, a
valere per il successivo 4 febbraio, vale a dire prima, quindi, dell’arrivo di AP
1.
alla __________ (cfr. iscrizione SIKO 21.01.2010, allegata al verb. dib. di
primo grado).
Risulta,
inoltre, dalle dichiarazioni di __________, che egli aveva verificato la bontà
o il buon esito delle sue istruzioni, nel senso che aveva controllato che AP 1
avesse davvero appreso l’utilizzo del macchinario: dapprima assistendolo mentre
usava la sezionatrice orizzontale, poi rimanendo a sua disposizione, nelle
immediate vicinanze, per ogni eventuale quesito (cfr. AI 97, pag. 6, rr.
37-41).
Cade, quindi, nel vuoto
anche il rimprovero formulato dall’accusa secondo cui l’imputato non avrebbe
verificato che AP 1 avesse appreso il corretto funzionamento del macchinario in
questione (comprensivo dei meccanismi di sicurezza).
8.
Il secondo
rimprovero mosso all’imputato dalla pubblica accusa è di non aver provveduto
affinché la sezionatrice orizzontale a disposizione degli operai della
falegnameria fosse dotata di dispositivi di sicurezza funzionanti e conformi
alla vigente normativa.
8.
a. E’, innanzitutto,
accertato che il giorno del sinistro, la polizia si è recata presso la
falegnameria __________. Annesse al rapporto del 23 marzo 2011 vi sono delle
fotografie che ritraggono, segnatamente, l’esistenza della barra di sicurezza
sulla parte anteriore del macchinario (all. 13 ad AI 21, foto 1 e 2), nonché
del pulsante di arresto di sicurezza posizionato sul quadro di comando pensile
(all. 13 ad AI 21, foto 4). Che queste fotografie siano state scattate lo
stesso giorno dell’incidente risulta, infatti, in maniera inequivocabile dalla
presenza del sangue della vittima, ripulito da __________ poco dopo il
sinistro, e meglio dopo che AP 1 era stato soccorso dal personale medico
intervenuto sul posto con l’ambulanza (cfr. AI 97, pag. 4, rr. 13-14).
8.
b. Discorso a parte
merita, poi, la questione di sapere quando gli ispettori SUVA si sono recati
sul posto dell’incidente. Dal verbale d’infortunio della SUVA agli atti emerge
che vi è stato un unico sopralluogo, eseguito in data 15 febbraio 2011 (AI 18),
sebbene siano state allegate due foto nelle quali appare il sangue della
vittima, risalenti, quindi, presumibilmente al giorno del sinistro. Inoltre,
con scritto del 9 marzo 2011, il patrocinatore dell’AP ha comunicato al PP che
gli ispettori SUVA gli avevano detto di avere ispezionato la macchina
unicamente il 15 febbraio 2011 e ha, quindi, esternato perplessità sul fatto
che il macchinario in questione non fosse stato immediatamente sequestrato (AI
5). Il PP ha risposto che gli ispettori in questione avevano esaminato il
macchinario il giorno successivo all’incidente (AI 8). Sennonché, malgrado
anche nel rapporto di polizia del 23 marzo 2011 sia indicato che, prima del
sopralluogo del 22 marzo 2011 con il perito giudiziario, vi erano già state due
ispezioni da parte dei funzionari della SUVA - di cui una nel pomeriggio del 14
ottobre 2010 (AI 21, pag. 3) - ed _______ abbia dichiarato che __________
perito della SUVA” si era recato in falegnameria il giorno dell’incidente “o
qualche giorno dopo” (AI 97, pag. 4, rr. 19-20), nel carteggio processuale
vi è unicamente il verbale d’infortunio che indica, come detto, che vi è stato
un solo sopralluogo, effettuato in data 15 febbraio 2011 (AI 18).
Si
aggiunga che l’imputato ha dichiarato:
“
(…) Io il
pomeriggio del 14 ottobre 2010 mi sono chiesto se la macchina fosse sicura.
All’ispettore della SUVA che ho chiamato ho chiesto cosa dovevo fare.
L’ispettore ci ha rassicurato in questo senso. Il giorno successivo abbiamo
quindi utilizzato la macchina normalmente e così come era”
(verbale di
interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pag. 3).
8.
c. In definitiva, dagli
atti emerge che non sono stati assicurati dati oggettivi sullo stato del
macchinario sul quale si è verificato il sinistro al momento dei fatti
incriminati.
Di
conseguenza, il perito giudiziario si è dovuto limitare a rilevare il regolare
funzionamento della sezionatrice orizzontale al momento in cui l’ha testata (in
data 17, 21 e 22 marzo 2011, nonché il 15 aprile del medesimo anno, ossia oltre
5.
mesi dopo l’incidente: AI 22, pag. 1), così come la presenza, in tali
frangenti, dei dispositivi di sicurezza minimi previsti legalmente (cfr. AI 22,
pag. 5, pag. 7, pag. 8 e pag. 9). Egli ha, altresì, precisato che, dopo
l’incidente, IM 1 ha fatto eseguire “controllo e regolazione delle barre di
contatto salvamani”, sicché, ha ribadito, non è dato di sapere il loro
stato prima dell’infortunio (AI 22, pagg. 4 e 6).
8.
d. Nemmeno si possono
trarre elementi rilevanti ai fini del giudizio dal passaggio della perizia ove,
con riferimento all’incidente, è indicato:
“
Dalle
informazioni dello stesso titolare e dalla SUVA sembra che l’interruttore
d’arresto forzato della barra di contatto salvamani posteriore non fosse
funzionante, mentre, per quella anteriore, il funzionamento era dato anche se
l’inserimento era regolato per altezza di 4.5 cm invece dei 1.2 cm
regolamentari” (AI 22, pag. 4; v. anche pag. 9).
Da un lato, come detto,
dal rapporto SUVA agli atti emerge che il relativo sopralluogo è stato
effettuato unicamente il 15 febbraio 2011, quindi a 4 mesi dall’incidente (AI
18). Dall’altro, sebbene in un primo tempo l’imputato abbia affermato di non
ricordare da chi ha appreso dei malfunzionamenti suindicati - escludendo
comunque che tale informazione sia pervenuta dall’ispettore __________ della
SUVA o da __________ (ditta __________) per poi affermare che, salvo errore,
sarebbe occorso durante una visita degli ispettori SUVA ma senza ricordare
tuttavia le persone presenti (cfr. AI 109, pag. 6) - in sede di confronto con __________
__________ ha condiviso con quest’ultimo che ciò è avvenuto in occasione
dell’intervento del tecnico dell’__________, quindi, comunque, successivamente
al prodursi del sinistro (cfr. AI 114, pag. 5, rr. 16-17).
__________ (tecnico della
ditta __________) ha riferito di essere intervenuto sul macchinario dopo
l’incidente. Egli ha affermato che aveva ricevuto indicazioni su quanto avrebbe
dovuto fare dal suo datore di lavoro, che si era già recato in precedenza sul
posto dell’infortunio. Il tecnico ha spiegato di aver riparato il fine corsa
presente sulla parte anteriore del macchinario, che era privo di asticella di
comando, nel senso che essa era stata sostituita con un filo di ferro. Il
testimone ha dichiarato che lo stesso faceva contatto, facendo sì scattare la
sicurezza salva mani, ma non alla giusta altezza, precisando, tuttavia, che
questa era una sua deduzione, fatta alla luce dell’incidente occorso a AP 1.
Per finire, confrontato con le dichiarazioni di __________ secondo cui la barra
di sospensione posteriore non funzionava, ha affermato di non ricordare tale
problema (cfr. AI 104 MP da pag. 2, r. 28 a pag. 3, r. 33).
Dalle dichiarazioni
rese da __________ emerge che l’intervento di __________ risalirebbe “al più
tardi [a] un mese dopo” rispetto all’infortunio di AP 1 (cfr. AI 97, pag.
5, r. 24) e sarebbe stato preceduto da un sopralluogo del superiore dello
stesso __________ __________ (titolare della __________ di __________ e
superiore di __________) si sarebbe recato presso la __________ tra il giorno
del sinistro ed il 3 novembre 2010 (cfr. all. D ad AI 71, mail 3.11.2010, AI
109, pag. 6, rr. 27-28).
Agli atti si ha che __________
è intervenuto presso la __________ il 1°, il 9 ed il 10 marzo 2011 (cfr. AI
110), vale a dire successivamente al sopralluogo del 15 febbraio 2011 –
esperito dalla SUVA (cfr. AI 110) -, apportando le modifiche richieste in punto
alla sicurezza del macchinario.
Ne consegue che non è conosciuto
lo stato del macchinario il giorno in cui è si è prodotto il sinistro.
8.
e. Quanto alla censura
mossa dall’appellante nel senso di una non corretta manutenzione dello
strumento di lavoro, dalla perizia dell’ing. __________ risulta che:
“
A detta del
titolare, la manutenzione corrente, unitamente ai lavori di pulizia e
lubrificazione, viene di regola eseguita dalle maestranze della falegnameria.
Il 09.05.08 vi è stato un intervento esterno di riparazione con la sostituzione
di un pulsante (doc. 7) e il 24.07.01, da parte di tecnici della fabbrica con
lavori di riparazione, revisione e ristabilimento (doc. 8). A questo stadio
occorre richiamare la semplicità di questa macchina per quanto riguarda
l’elettromeccanica che di per sé, oltre ai lavori citati in precedenza non
richiede cure particolari. Per quanto riguarda l’elettronica essa non esige,
fintanto funzionante, lavori di manutenzione.” (AI 22, pag. 9).
Ciò posto, quanto
dichiarato nella propria motivazione dall’appellante, e meglio che quella sezionatrice
orizzontale “ha un sistema di sicurezza che può entrare in avaria molto di
frequente e con estrema facilità” (CARP XXXVII, pag. 15), non è che una
mera allegazione di parte, priva di qualsivoglia riscontro agli atti. Quanto
precede vale anche con riferimento all’allentamento della funzione
dell’interruttore di arresto forzato, da ricollegarsi, a detta dell’AP, al
funzionamento prolungato del macchinario.
Il fatto, indicato dal
perito, che la manutenzione ordinaria del macchinario veniva fatta direttamente
dalla __________ trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese da IM 1 l’11
gennaio 2016 (AI 109, pag. 4, rr. 32-34). In tale circostanza, l’imputato ha
altresì affermato che gli operai avevano a disposizione una lavagna, fornita
loro allo scopo di annotare eventuali problemi dei macchinari (cfr. AI 109,
pag. 4, rr. 38-39). Al momento dei fatti, per il macchinario in uso a AP 1 non
era stato costatato, né segnalato, alcun problema (cfr. AI 109, pag. 4, rr.
36-37). Gli interventi esterni di manutenzione indicati dal perito, pure,
trovano riscontro agli atti (all. d) ad AI 71).
A ciò aggiungasi, che i
correttivi richiesti dalla SUVA in data 15 febbraio 2011, comunque a oltre 4
mesi dai fatti e quindi non attestanti la situazione del macchinario al momento
del sinistro occorso al qui appellante, non erano tali da impedire in toto
l’uso della sezionatrice fino alla loro realizzazione (cfr. AI 110).
Non essendo necessari
interventi di manutenzione più incisivi, ritenuto come non sia conosciuto lo
stato del macchinario al momento del sinistro, nulla può essere rimproverato al
qui imputato come conseguenza di una - non accertata al 14 ottobre 2010 -
carente manutenzione dello strumento di lavoro in questione.
8.
f. Ne segue che, in
assenza di elementi circa lo stato del macchinario il giorno del sinistro
occorso a AP 1, non si può affermare, in ragione del principio in dubio pro
reo, che le carenze riscontrate nel corso del citato sopralluogo SUVA in
relazione alla sicurezza del macchinario fossero già presenti il 14 ottobre
2010.
Già solo per questo
motivo, quindi, cade nel vuoto il rimprovero mosso dall’accusa secondo cui IM 1
non avrebbe provveduto affinché la sezionatrice orizzontale a disposizione
degli operai della falegnameria fosse dotata di dispositivi di sicurezza
funzionanti e conformi alla vigente normativa.
8.
g. In considerazione di
tutto quanto precede, non si impone di valutare se nello svolgersi dei fatti
abbia influito, e in che misura, un’eventuale imprudenza dell’appellante.
9.
Rimozione od omissione di
apparecchi protettivi (art. 230 CP)
9.
a. La tesi secondo cui a IM
1.
andrebbe imputato, per i fatti indicati nel DA, anche il reato di rimozione od omissione di
apparecchi protettivi (art. 230 CP) è stata formulata per la prima
volta nell’allegato di motivazione della dichiarazione d’appello. La relativa
richiesta – che, pure, si ritrova unicamente fra le diverse argomentazioni
dell’allegato motivazionale – è, dunque, manifestamente irricevibile.
10.
Indennizzo dell’appellante
Visto l’esito
dell’appello, la richiesta d’indennizzo presentata da AP 1 è respinta.
11.
Indennità e oneri
processuali
11.
a. L’indennità ex art 429
CPP stabilita dal primo giudice per il procedimento di primo grado in fr.
11'258.65 è confermata.
11.
b. L’avv. __________
(patrocinatore di fiducia di IM 1), ha prodotto, con riferimento al
procedimento di appello, la nota d’onorario 4 febbraio 2019 (CARP inc.
17.2017.205
XLV e CARP inc. 17.2019.41, I) per complessivi fr. 19'482.10 (IVA
inclusa), in cui ha esposto le seguenti poste:
Onorario legale 8%
fr. 5'100.-
Spese
(IVA 8%)
fr. 465.60
Onorario legale 7.7%
fr. 11'700.-
Spese
(IVA 7.7%)
fr. 808.15
IVA
8% su fr. 5'565.60, 7.7% su fr.
12'508.15
fr. 1'408.35
Totale
fr.
19'482.10
E’ stato indicato un
dispendio orario, per il patrocinio in seconda istanza, di complessive 56 ore
fatturate a fr. 300.- all’ora.
La tariffa di fr. 300.-
all’ora è eccessiva: il caso non è di particolare difficoltà e va, pertanto,
applicata la tariffa oraria di fr. 280.-.
Anche le ore fatturate in
relazione all’allestimento delle osservazioni all’istanza probatoria di
controparte ed alla motivazione scritta d’appello - per complessive 40 ore e 30
minuti - sono eccessive. Ciò, in particolare, ritenuto che buona parte degli
argomenti era già stata adeguatamente sviluppata nell’arringa di prima istanza.
Per
la redazione delle osservazioni all’istanza probatoria viene, dunque,
considerato congruo un dispendio di 4 ore.
Per
quanto attiene, invece, alla redazione delle osservazioni alla motivazione
scritta d’appello, è da ritenersi adeguato un dispendio di totali 16 ore.
Inoltre,
le voci “01.03.2018 riesame incarto” e “26.09.2018 riesame incarto”
non possono essere riconosciute ritenuto che l’incarto era già ben noto al
difensore di IM 1 (la procedura d’appello è temporalmente vicina a quella di
primo grado).
Stante tutto quanto
precede, si ritiene congruo un dispendio totale di 31 ore e 30 minuti (di cui 8
ore e 45 minuti nel corso del 2017 e 22 ore e 45 minuti nel corso del
2018-2019) per la procedura di appello, pari ad un onorario di totali fr.
8'820.- (di cui fr. 2'450.- per il 2017 e fr. 6'370.- per il 2018-2019).
Le spese vengono
riconosciute in proporzione all’onorario, e meglio nella misura di fr. 245.-
per le prestazioni del 2017 e di fr. 500.- per quelle del 2018-2019 (art. 6 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), per totali fr. 745.-.
E’, pertanto, riconosciuto
un indennizzo per spese di patrocinio di fr. 10'309.60, IVA inclusa (onorario
fr. 8’820.-, spese fr. 745.-, IVA 8% fr. 215.60, IVA 7.7 % fr. 529.-).
In considerazione del
fatto che la procedura d’appello è stata promossa solo dall’accusatore privato,
AP 1 (integralmente soccombente), le spese di patrocinio di IM 1 per la
procedura d’appello (fr. 10'309.60), in applicazione dei principi ricordati in
DTF 139 IV 45, sono poste a carico dell’accusatore privato (art. 428, 432 e 436
CPP).
11.
c. L’esito del gravame
impone che gli oneri processuali di primo grado siano posti a carico dello
Stato, mentre quelli di appello gravano su AP 1, appellante soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 125 cpv. 2 CP;
6, 10, 76
segg., 80 segg., 84, 139, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 406, 429, 432 CPP;
nonché, sulle spese di giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle
ripetibili, l’art. 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
Di
conseguenza,
1.1. IM 1 è prosciolto
dall'accusa di lesioni colpose gravi per i fatti descritti del decreto d’accusa
n. __________ del 20 ottobre 2016.
1.2. Sono respinte le
pretese di risarcimento avanzate dall'accusatore privato AP 1.
1.3. È confermata
l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede
a carico dello Stato.
2. AP 1 rifonderà a IM
1, a titolo d’indennità ex art. 432 CPP, l’importo di fr. 10'309.60 (IVA
compresa) per spese di patrocinio per la procedura d’appello.
3. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr.
1'000.-
sono posti a carico dell’appellante AP 1.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente la
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.