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Decisione

17.2017.205

Impossibilità di determinare lo stato di un macchinario il giorno del sinistro occorso al dipendente e conseguente assoluzione del datore di lavoro in virtù del prinicipio in dubio pro reo

13 maggio 2019Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

osservazioni di data 1° febbraio 2019, IM 1 ha chiesto la conferma della

pronuncia di primo grado, dunque la propria assoluzione in virtù del principio

dell’in dubio pro reo, e la conseguente reiezione dell’appello, con

protesta di spese, tasse e ripetibili (CARP XLIV). Delle motivazioni si dirà,

per quanto di rilevanza ai fini del presente giudizio, nel prosieguo.

L. In

data 4 febbraio 2019, l’avv. __________, difensore di IM 1, ha trasmesso a

questa Corte la propria nota d’onorario relativa alla procedura di appello

(CARP XLV).

In fatto e in diritto:

1. Principi

applicabili all’accertamento dei fatti

1.a. Giusta

l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come

le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei

secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri,

Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art.

139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011,

ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22) che,

in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit.,

ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e

5, pag. 22; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n.

35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28

consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb).

1.b. In

mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,

cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che,

per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da

cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo

rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme,

una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi

(Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea

2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale

penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep.

1980, 147, consid. 4).

In

assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di

condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati

logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da

far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può

essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in

Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del

7 maggio 2003 consid. 2.2;6P. 218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9).

1.c. Il

principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -

oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,

disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può

dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una

valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,

permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie

medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86

consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato

dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più

favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia

31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del

26 ottobre 2009 consid. 6.1; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011

consid. 10.3 e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, op.

cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1,

Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Riklin, StPO, Kommentar,

Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, in op. cit., ad art. 10, n.

19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

Per l’accertamento dei

fatti, valgono i principi esposti nelle precedenti sentenze di questa Corte che

qui si richiamano (cfr., tra le altre, CARP 17.2015.35+49 del 27 novembre 2015

consid. 1-3, pag. 10-11; CARP 17.2015.63 del 19 ottobre 2015, consid. 1-3, pag.

3-5; CARP 17.2014.200 dell’11 agosto 2015, consid. 1-3, pag. 3-6);

Considerandi

2.

L’imputato

2.

a. IM 1, nato a __________

il __________ e domiciliato a __________, ha il diploma di falegname. Egli ha

dichiarato di essere il titolare della __________ dal __________, società che

gestisce e in seno alla quale, oltre ad occuparsi delle questioni

amministrative e dell’acquisizione di clienti, esegue anche dei lavori di

falegnameria (cfr. AI 109, pag. 2, rr. 10-14). All’interno della società in

questione IM 1 è, inoltre, responsabile dell’istruzione del personale e della

sicurezza (cfr. AI 109, pag. 2, rr. 20-22).

Dal

registro di commercio cantonale risulta, tuttavia, che la __________ è stata

costituita nel __________ e che il resistente ne è da sempre stato

l’amministratore unico. Dal __________ IM 1 è, invece, socio della __________,

anch’essa attiva nell’ambito della falegnameria e pure con sede a __________

(cfr. estratto registro di commercio).

3.

La

vittima

3.

a. AP 1, cittadino __________,

è nato il __________ ed è domiciliato a __________. Chiamato a spiegare la sua

formazione e quali attività lavorative ha svolto prima di lavorare presso la

ditta __________, ha dichiarato:

La mia

formazione scolastica è quella di scuola media in provincia di Bari. Ho appreso

il mestiere di falegname fin da piccolo, attorno ai 12 anni, perché mio padre

era a sua volta falegname. Non vi erano scuole per imparare questa professione

e quindi l’ho appresa lavorando. In pratica io seguivo le scuole medie serali e

lavoravo di giorno. Ho lavorato presso la ditta di mio padre per un paio d’anni

e nel 1985 ho iniziato a lavorare presso un’azienda di mobili a Bari, sempre

come falegname. Negli anni successivi, presso diverse altre ditte che ora fatico

a ricordare, ho continuato a lavorare in falegnameria. Preciso che a seguito

dell’infortunio accuso anche problemi di memoria.

Nel 2008, dopo

aver lavorato per un breve tempo in nero presso altre aziende, ho deciso di

cercare lavoro al Nord così da poter sfruttare la mia esperienza e mostrare

quello che sapevo fare. Quel lavoro ce l’ho nel sangue. Ho svolto l’attività di

falegname per 24-26 anni” (AI 49, pag. 3, rr. 81-93).

Alla

ricerca di un impiego, l’accusatore privato si è rivolto alla società

interinale __________ (succursale di __________) che lo ha annunciato quale

falegname con 24 anni di esperienza nel settore (all. 6 ad AI 21): egli è

stato, così, a decorrere dal 4 ottobre 2010, distaccato presso la __________, e

meglio come risulta dal “contratto di personale a prestito” sottoscritto tra le

due società il 29 settembre 2010 (cfr. all. 5 ad AI 21). Ciò al fine di

sostituire temporaneamente __________, che doveva assentarsi per assolvere il

servizio militare (cfr. all. 1 ad AI 21, pagg. 1 e 4; all. 2 ad AI 21, pag. 1;

all. 3 ad AI 21, pag. 1; AI 49, pag. 3).

4.

Dinamica dell’incidente

4.

a. Il 14 ottobre 2010 AP

1.

ha iniziato il suo turno di lavoro presso la ditta __________ alle 07.15

(cfr. all. 1 ad AI 21, pag. 1). Mentre si apprestava a tagliare un pannello di

legno con una “sezionatrice orizzontale”, ha subìto l’amputazione della mano

destra. Qualche secondo prima che ciò accadesse, __________ (falegname con

attestato federale di capacità e dipendente della società in questione dal maggio

2009), che stava lavorando di spalle su un secondo macchinario a pochi metri da

AP 1, ha udito le urla del collega e ha visto che la mano di quest’ultimo era

bloccata dalla macchina. Egli non è tuttavia riuscito a schiacciare il pulsante

di arresto d’emergenza – situato a circa dieci metri dalla sua posizione –

prima che la lama rotante raggiungesse il polso di AP 1 (cfr. all. 1 ad AI 21,

pagg. 1-2). Come si vedrà, per quanto necessario, nel prosieguo, ad eccezione

di __________, nessuno, nemmeno l’infortunato, ha potuto esprimersi sulla

dinamica dell’incidente (cfr. all. 3 ad AI 21, pag. 2; verbale d’interrogatorio

dell’imputato, Pretura penale, pag. 3). AP 1 ha, infatti, affermato che il suo

principale ricordo di quegli attimi è quello di lui che si accascia accanto

alla macchina e di non ricordare altro (cfr. AI 49, pag. 5, rr. 194-209).

4.

b. Per comprendere la

dinamica dell’incidente è fondamentale illustrare la distinzione tra le due

modalità operative della sezionatrice orizzontale. La macchina funziona,

infatti, sia in modo automatico, che semiautomatico (o manuale) (cfr. AI 22,

pag. 7, risposta n. 1). Di seguito quanto riferito in merito alle due funzioni

dal perito:

in regime

semiautomatico la disposizione del pannello da tagliare e il suo posizionamento

sul tavolo da lavoro avviene manualmente (annesso A, schema 1). Stabilite le

quote, l’operatore deve avvicinarsi alla plancia e al comando pensile siti

all’estremità sinistra della macchina per dare avvio all’operazione di

sezionamento. Dopo aver premuto l’apposito pulsante di consenso, immediatamente

il pannello viene bloccato sul tavolo dalla discesa dei pressori.

Contemporaneamente anche le barre salvamani, così come la paratia antintrusione

e antipolvere sul davanti, scendono a contatto del pannello. A questo punto, la

lama della sega circolare che, a riposo si trova sotto il banco (annesso A,

schema 1), sale e inizia il taglio (annesso A, schema 2). Per dare avvio a

questa procedura, l’operatore deve raggiungere il quadro di comando e quindi allontanarsi

dalla zona del taglio. In tal senso risulta impossibile che in questa modalità

egli possa interferire con essa. Visti i tempi brevissimi che intercorrono tra

l’azionamento del pulsante e la discesa dei pressori unitamente alle barre

salvamani e alla paratia antintrusione e antipolvere, appare pressoché

impossibile che lo stesso operatore possa introdurre nella linea di taglio

oggetto o arto nel frattempo. Se, per contro, durante la fase di sezionamento

egli volesse fare ciò, allora si verificherebbe la situazione d’intrusione

illustrata nell’annesso A, schema 3, che, tuttavia, per l’avvicinamento ai

pressori richiede il sollevamento di settore della paratia antintrusione e

antipolvere oltre a quello della barra salvamani che aziona, tramite interruttore,

l’arresto forzato di ogni funzione liberando altresì il pannello dalla

pressione dei pressori, riportando l’assetto della macchina come allo schema

1”;

in regime

automatico la macchina procede alle operazioni di taglio in base a quanto

programmato in precedenza. A riposo la situazione è quella descritta dallo

schema 1, annesso A. In funzione delle quote introdotte nell’organo di

programmazione, il pannello da sezionare, posto sul supporto a rulli, viene

fatto avanzare dallo spintone introducendolo sul tavolo di lavoro e

posizionandolo alla quota prestabilita. A questo momento, pressori, barre

salvamani e paratia antintrusione e antipolvere si abbassano e il pannello

viene tenuto saldamente in posizione dai 6 bar di pressione dei pistoni

pneumatici degli stessi pressori. A questo punto si avvia il ciclo di taglio

illustrato dallo schema 2 dell’annesso A. In tutto il frangente, essendo

l’operazione automatica, l’operatore è libero di avvicinarsi alla macchina in

quanto non deve più azionare alcun comando (…)” (AI 73, pag. 2; v. anche AI 22,

pag. 5).

4.

c. Ai fini del giudizio

è, inoltre, utile citare i seguenti passaggi degli interrogatori di __________,

pure relativi al funzionamento del macchinario:

La modalità

automatica permette l’avvio della lama sulla linea di taglio orizzontale,

quando il registro si posiziona sulla misura programmata sul pannello di

comando. Per contro, la modalità semiautomatica permette l’avvio della lama,

unicamente dopo aver premuto un pulsante START (“C”), pure posto sul pannello

di comando.

Detto pulsante si

trova sufficientemente distante dal punto di taglio, obbligando per forza di

cose l’operaio ad allontanarsi dal punto ove passa la lama.”

(all. 2 ad AI 21,

pag. 2);

quando la

macchina dev’essere utilizzata si accende l’interruttore principale che si

trova sulla sinistra del macchinario come indicato nell’allegato A. Preciso che

è necessario accendere il macchinario ogni volta che lo stesso viene

utilizzato, nel corso della giornata non resta sempre acceso. A questo punto i

pressori e la barra di sospensione si sollevano dal banco lavoro. L’operatore

appoggia il pannello sulle due barre presenti sul lato anteriore della macchina

indicate con le lettere “C” nell’allegato A. Il pannello viene quindi spinto

manualmente dall’operatore oltre la linea di taglio. Preciso che è consigliato

che il pannello venga appoggiato ai tamponi d’appoggio presenti sul lato

posteriore della macchina (allegato C al presente verbale), questo per evitare

che lo stesso debba essere nuovamente posizionato dopo che la macchina è stata

avviata (…).

Per procedere con

il funzionamento del macchinario dopo che il pannello si trova sulla parte

posteriore del macchinario, l’operatore si sposta al pannello di controllo

(allegato D al presente verbale). Attraverso il selettore decide se lavorare in

modalità automatica o in modalità semimanuale. Dopodiché si inseriscono nel

computer le misure del taglio e si preme il stato “Start” sul computer.

Se è stata

selezionata la modalità automatica, dopo aver premuto “Start” il registro

spinge il pannello verso la linea di taglio e quando lo stesso è posizionato

alla misura programmata si abbassano i pressori e le barre di sicurezza, la

lama circolare si alza e avanza il taglio (…).

Quando il

macchinario si trova invece in modalità semimanuale, dopo aver programmato le

misure di taglio e premuto lo “Start” sul computer, il registro posiziona il

pannello. È però l’operatore a dover impartire l’ultimo comando necessario per

dare avvio alla procedura di taglio premendo il tasto giallo presente sul pannello di controllo”

(AI 97, da pag. 2, r. 29, a pag. 3, r. 22).

Se ne conclude che la

sezionatrice orizzontale si attiva nella funzione “automatico” unicamente se la

persona che la sta usando inserisce tale modalità (cfr. AI 22, pag. 8) e che,

una volta spento l’interruttore principale, la macchina si resetta (cfr. AI 49,

pag. 6, rr. 237-238).

4.

d. Le dichiarazioni

rilasciate dall’appellante in merito a quale delle due impostazioni del

macchinario fosse attiva al momento del sinistro sono discordanti. AP 1 ha, in

un primo tempo, affermato:

(…) posso dire

che quel giorno ho senz’altro acceso la sezionatrice orizzontale mediante il

pulsante indicato con il numero 1 sull’allegato B, se no la macchina è spenta,

mi sono quindi portato sul davanti in posizione centrale tra i due sostegni

indicati con il numero 2 per inserire il pannello. Non ricordo cosa è successo

in seguito. Sono frazioni di secondo e ricordo che mi sono visto cadere a terra

senza la mano. L’unica spiegazione che posso dare è che mentre spingevo il

pannello, la barra è scesa bloccandomela.

Non so spiegare

come sia stato possibile che la macchina si sia messa in funzione. In primo

luogo ciò avviene unicamente dopo che il falegname ha inserito il programma e dato

lo START, cosa che io non ho fatto. Per farlo è necessario spostarsi al

pannello di controllo che non è raggiungibile con il braccio stando tra i due

sostegni frontali” (AI 49, pag. 5, rr. 203-214).

Dopo

aver escluso l’inserimento di qualsivoglia programma, ha dichiarato di non

ricordare se il macchinario era impostato su manuale o automatico né se era

stato lui ad aver impostato la sezionatrice nella funzione automatica (cfr. AI

49, pag. 6, rr. 225-227). Ha, poi, però, nuovamente dichiarato di non aver

inserito programmi e di avere, quindi, semplicemente acceso la macchina e

posato il pannello (cfr. AI 49, pag. 6, rr. 251-253).

Sulla

base degli atti, in particolare dalle foto scattate dalla polizia cantonale

poco dopo l’incidente, e dalle convergenti dichiarazioni di __________ si può,

invece, accertare che, al momento dei fatti, la sezionatrice orizzontale

utilizzata dalla vittima era in modalità “automatica”, che solo AP 1 poteva

aver selezionato accendendo il macchinario (cfr. all. 13 ad AI 21, fotografia

n. 4).

4.

e. Accertata

al di là di ogni ragionevole dubbio l’impostazione su “automatico” del

macchinario in quegli istanti, per capire il motivo per cui il braccio di AP 1

è stato bloccato dalla macchina è utile illustrare più nel dettaglio il suo

funzionamento, con particolare riguardo al posizionamento dei pressori, delle

barre salvamani e della paratia antintrusione. Queste le spiegazioni fornite in

tal senso dal perito:

introdotto un

pannello sul tavolo d’appoggio posteriore e fatto avanzare verso la linea di

taglio desiderata, esso viene bloccato da due stanghe disposte parallelamente

da una parte e dall’altra della linea di taglio, dette premipezzo o pressori,

le quali agiscono con una pressione di 6 bar. Nella discesa esse sono accompagnate

da due barre di contatto salvamani poste al loro fianco e sul davanti da

paratia antintrusione costituita da tasselli verticali in materiale plastico

leggero che si adattano agli spazi occupati al pannello, coprendo al meglio gli

interstizi e fungendo nel contempo da dispositivo antipolvere” (AI 22, pag. 5;

v. foto 3, 5, 6, 9 e 11 allegate).

Il

giorno del sinistro, l’avambraccio di AP 1 è stato bloccato da una o da

entrambe le stanghe facenti parte del dispositivo di bloccaggio del pannello

sul banco (pressori) (cfr. AI 49, pag. 5, rr. 208-209). Si tratta di due travi

in profilato d’acciaio montate parallelamente su tutta la tratta di taglio, da

una parte e dall’altra della sega circolare, dotate di sistema pneumatico a

pistoni in grado di premere contro il banco con una pressione di 6 bar (cfr. AI

22, pag. 5). Come emerso dalla perizia giudiziaria, trovandosi tali stanghe

abbassate – con quelle salvamani ad esse accostate – la sega si è alzata in

posizione di taglio e si è messa in funzione come in una normale procedura di

taglio, raggiungendo in pochi secondi l’arto della vittima e amputandolo (AI

22, pag. 8).

Non

si sa il motivo per cui AP 1 ha inserito l’avambraccio là dove non doveva

(sopra la linea di taglio). La questione – non necessaria per il giudizio - può

rimanere indecisa anche se non è peregrina l’ipotesi secondo cui lo abbia fatto

per posizionare correttamente il pannello siccome dalla foto 3 scattata dalla

polizia cantonale poco dopo l’incidente risulta che esso non è sulla linea di

taglio (all. 13 ad AI 21, fotografia n. 3; v. anche AI 22, pag. 6).

5.

Con

il suo appello, l’AP chiede la condanna di IM 1 per i fatti indicati nel

decreto di accusa n. __________ del 20 ottobre 2016, di cui chiede la conferma

(CARP XXXVII). Rilevando come a lui non sia imputabile alcuna grave imprudenza,

sostiene, in estrema sintesi, che a IM 1 – cui attribuisce ruolo di garante –

deve rispondere:

-

per non averlo istruito correttamente sul funzionamento del macchinario e di

non avere verificato la correttezza delle istruzioni dategli da __________;

- per

avergli messo a disposizione uno strumento di lavoro non perfettamente

funzionante (in particolare, dal profilo della sicurezza);

-

per non avere provveduto alla corretta manutenzione del macchinario.

6.

6.

a. L'art. 125 CP punisce

con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per

negligenza, cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona.

Giusta

l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che,

per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo

comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore

non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le

sue condizioni personali.

La

negligenza presuppone così l’adempimento di due condizioni: da un lato,

l’autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale

di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi comportamento

che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni involontarie.

Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il

dovere di prudenza quando l’autore, considerate la sua formazione e le sue

capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui (STF

6B_437/2008 del 24 luglio 2009, consid. 2; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV

255.

consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2).

Per

determinare i limiti del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona

ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore,

avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi –

questione esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata se l’autore

non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più – e, se del caso,

quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell’evento dannoso.

Per

determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre

riferirsi alle disposizioni di legge emanate a salvaguardia della sicurezza e

per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130

IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1). Se non sussistono, è possibile fare

riferimento per analogia a regole analoghe fissate da associazioni o categorie

professionali private o semiprivate, se comunemente riconosciute (STF 6B_

408/2013 del 18 dicembre 2013, consid. 4.2.; DTF 127 IV 62 consid. 2d).

Inoltre,

perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere

colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate

le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza

di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1).

6.

b. Un

reato di evento implica di regola un’azione. Una commissione per omissione è

prospettabile laddove con la sua passività l’autore disattende un obbligo di

agire (art. 11 CP).

Quest’onere

deve derivare da una posizione di garante (“status giuridico”

riprendendo i termini dell’art. 11 cpv. 2 CP): l’autore deve trovarsi in una

situazione che gli impone di salvaguardare e difendere dei beni giuridici

determinati contro pericoli sconosciuti che possono minacciare tali beni

(obbligo di protezione), o di impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai

quali sono esposti dei beni indeterminati (obbligo di controllo; DTF 134 IV 255

consid. 4.2.1). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla

legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla

creazione di un rischio, art. 11 cpv. 2 CP.

L’accusa

nei confronti di IM 1

IM

1.

è stato ritenuto dalla pubblica accusa autore colpevole di lesioni

colpose gravi per avere, nella sua veste di amministratore unico e di

responsabile della formazione del personale e della sicurezza della ditta __________,

omesso di far fronte ai suoi doveri, cagionando così un grave danno al corpo ed

alla salute di AP 1. Queste le accuse mosse nello specifico nei confronti di IM

1.

7.

7.

a. Il primo rimprovero

mosso all’imputato, non ritenuto dal primo giudice, è di avere omesso di

istruire adeguatamente AP 1 sul funzionamento dei macchinari presenti in

laboratorio – meccanismi di sicurezza compresi -, in particolare della

sezionatrice orizzontale; di avere delegato l’onere di istruirlo a __________

che non ricopriva il ruolo di responsabile della sicurezza all’interno della __________

e, infine, di non avere verificato personalmente se il neoassunto avesse

appreso quanto necessario del funzionamento e del sistema di sicurezza della

sezionatrice orizzontale.

7.

b. Giova quindi spiegare

brevemente l’arrivo di AP 1 presso la __________. Per cercare qualcuno che

potesse sostituire __________ – assente per qualche settimana per assolvere i

propri obblighi relativi al servizio militare - IM 1 si è rivolto a diverse agenzie

interinali e, dopo aver ricevuto varie proposte, ha scelto tramite l’agenzia __________,

AP 1 che, secondo quanto risultava dal descrittivo di seguito riportato, aveva

le qualifiche che meglio si addicevano al lavoro che avrebbe dovuto svolgere

(all. 3 ad AI 21, pag. 2). IM 1 ha, infatti, affermato di essersi basato sul

formulario che gli era stato trasmesso dall’agenzia (all. 3 ad AI 21, pag. 3),

del tenore seguente:

Falegname:

AP 1

24.

anni di

esperienza nel settore. __________ di __________ anni. Conoscenza dei

macchinari, taglierine verticali e orizzontali, legni pregiati per costruzioni

cucine e cabine armadi, colorazione e verniciatura. Costruzione mobili su

misura. Banco 100%, posa 100%. Lettura disegno tecnico. Grande manualità e

velocità di esecuzione. Completamente autonomo” (all. 6 ad AI 21).

Che per IM 1 fosse

fondamentale assumere una persona con esperienza nell’ambito della falegnameria

lo si desume già solo dal fatto che la sostituzione di __________ era

temporanea e breve (sia che la stessa fosse di 4 settimane – così come indicato

nel rapporto di polizia AI 21 del 23.03.2011 a pag. 2, e da IM 1 nel verbale di

polizia di cui all’all. 3 ad AI 21, pag. 2 – oppure fino alla fine del 2010,

stando quanto affermato da __________ nel verbale di polizia 28.10.2010 di cui

all'all. 1 ad AI 21, pag. 1), sicché non avrebbe avuto senso procedere

all’assunzione di un dipendente da formare.

7.

c. IM 1 si è prodigato

per chiarire il motivo per cui l’agenzia gli avesse inviato il contratto di

lavoro con l’indicazione che la qualifica di AP 1 era quella di manovale

anziché di falegname e ha sottoposto tale questione alla __________ in

occasione di un incontro tenutosi il 12 ottobre 2010. A suo dire, infatti,

l’agenzia gli aveva risposto che la corretta qualifica di AP 1 era, sì, quella

di falegname, aggiungendo la frase “sa benissimo perché facciamo così…”.

IM 1 ne ha inferito che il motivo era, per l’agenzia, di corrispondere al

dipendente la tariffa da manovale anziché quella da egli corrisposta alla __________

di fr. 39.90 all’ora (cfr. all. 3 ad AI 21,pag. 3., all. 7 ad AI 21).

Indubbio il profilo

professionale – suindicato – mediante il quale AP 1 si è proposto all’agenzia

interinale (cfr. AI 49, pag. 3, rr. 100-101), rispettivamente, è stato da questa

indicato alla __________, risulta poi agli atti che sino dall’età di 12 anni

circa egli si è formato come falegname, seguendo le orme del padre.

L’appellante, come visto, ha dichiarato che quand’era ragazzo non vi erano

scuole dove conseguire il diploma di falegname e che ha, quindi, appreso tale

mestiere lavorando a fianco del genitore, frequentando in parallelo la scuola

media (cfr. supra 3a). Lo stesso AP 1 ha detto che il mestiere di falegname lo

“aveva nel sangue” (cfr. AI 49, pag. 3, r. 92).

Del resto, che l’AP

svolgesse la professione di falegname da 26 anni risulta chiaramente sin

dall’avvio del procedimento, segnatamente dalla querela del medesimo (cfr. AI

1, pag. 2).

Non può quindi essere la

mancanza di un attestato, vale a dire del diploma di falegname, ad inficiarne,

come preteso dall’appellante, le competenze e conoscenze, frutto di decenni di

esperienza.

7.

d. IM 1 ha dichiarato,

poi, di aver chiesto subito al nuovo dipendente con quale modello di

sezionatrice orizzontale avesse già lavorato e che questi gli ha risposto che

aveva già utilizzato dei macchinari simili a quello utilizzato nella

falegnameria (cfr. all. 3 ad AI 21, pag. 3). Versione questa che l’imputato ha

sempre mantenuto costante (cfr. AI 109, da pag. 1, r. 48 a pag. 2, r. 2;

verbale di interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pag. 2) e che coincide

con quella di AP 1, il quale ha, inoltre, spiegato che la sua conoscenza del

macchinario era tale da non sentire il bisogno di ricevere istruzioni sul suo

utilizzo (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 132-135).

Ne

deriva, quindi, che IM 1 non si è limitato a fare affidamento sulle qualifiche

risultanti dall’annuncio, bensì ha chiesto direttamente al neoassunto quali

fossero le sue conoscenze in relazione all’utilizzo della sezionatrice

orizzontale. Ma non si è neppure limitato a questo.

7.

e. __________ ha

dichiarato che IM 1 lo ha incaricato dell’istruzione di AP 1 per quanto

concerneva il funzionamento dei macchinari (cfr. all. 2 ad AI 21, pag. 2; AI

97, pag. 6, rr. 31-35 e 43-46; AI 114, pag. 2, rr. 31-34). Le sue dichiarazioni

al riguardo sono tutte costanti, salvo quella, iniziale, secondo cui, a essersi

occupato dell’istruzione di AP 1, sarebbe stato __________. Tale esternazione è

stata formulata il giorno dell’incidente ed __________ l’ha subito rettificata

in occasione dell’interrogatorio successivo tenutosi il 4 novembre 2011,

attribuendola – in modo del tutto comprensibile - a un “malinteso” dovuto al

suo stato d’animo. Egli ha, poi, spiegato che __________ si era occupato

unicamente dell’istruzione riguardante la verniciatura dei vari materiali (cfr.

all. 2 ad AI 21, pag. 1), ciò che __________ stesso ha ammesso, aggiungendo che

dell’istruzione sul funzionamento dei vari macchinari si era occupato __________

(cfr. all. 4 ad AI 21, pag. 2).

L’imputato, da

parte sua, ha inizialmente affermato di aver incaricato __________

dell’istruzione relativa all’utilizzo della sezionatrice orizzontale e __________

della verniciatura (cfr. all. 3 ad AI 21, pag. 1).

In seguito, a distanza di

anni IM 1 ha, invece, dichiarato di aver spiegato personalmente e nel dettaglio

a AP 1 il funzionamento della sezionatrice orizzontale, compresi gli aspetti

inerenti alla sicurezza, e di aver poi incaricato __________ di proseguire,

mostrandogli di nuovo tutto il funzionamento della macchina. Ciò per sentirsi,

a suo dire, più sicuro e affinché si creassero dei buoni rapporti tra i

dipendenti (cfr. AI 109, da pag. 3, r. 38, a pag. 4, r. 8).

In sede di confronto con __________,

IM 1 ha riferito di essersi occupato dell’istruzione sul funzionamento e sulla

sicurezza del macchinario, delegando a __________ le spiegazioni sull’uso nel

dettaglio (cfr. AI 114, pag. 3, rr. 28-37). Alla domanda volta a sapere se

aveva esplicitamente detto a AP 1 di non mettere le mani sulla linea di taglio,

ha risposto “si, è una cosa che dico anche agli stagisti, nella nostra

professione questo tipo di macchinario non perdona” (AI 114, pag. 5, rr.

27-28). Anche nell’interrogatorio dinanzi al pretore, l’imputato ha ribadito di

aver spiegato di persona all’appellante come funzionava la sezionatrice

orizzontale (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato, Pretura penale,

pagg. 1 e 2).

AP 1, invece, in un primo

tempo ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna formazione specifica per l’uso

delle macchine della falegnameria. Egli ha precisato che non ne sentiva

comunque la necessità poiché aveva già lavorato con macchinari simili, peraltro

a suo dire presenti in tutte le falegnamerie. In particolare, in relazione alla

sezionatrice orizzontale, la vittima ha affermato di aver comunicato ad IM 1

che, con l’esperienza che aveva, la sapeva usare. Inoltre, ha rammentato che le

spiegazioni del macchinario si erano “concentrate” sul modo in cui i

disegni dovevano, poi, essere portati in esecuzione. Questo poiché, a suo dire,

gli schemi erano diversi da quelli che aveva imparato ad usare. Confrontato,

poi, con il passaggio della dichiarazione di __________ ove questi ha affermato

di avergli mostrato il funzionamento della macchina, ha ricordato che una

persona – di cui non ricordava il nome - gli aveva “fatto fare il giro della

falegnameria” (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 131-155).

Al

dibattimento di primo grado, ha affermato di aver ricevuto da __________ le

istruzioni sull’utilizzo della sezionatrice orizzontale (cfr. verbale di

audizione, Pretura penale, pag. 1).

7.

f. Come si vede, l’unico

che ha mantenuto costanti nel tempo le sue dichiarazioni é __________.

Per

contro, le dichiarazioni di AP 1 e di IM 1 danno l’impressione – con la loro

contraddittorietà, rispettivamente evoluzione verso l’assertivo - che ognuno

dei due tiri l’acqua al proprio mulino. Il primo, tendendo ad escludere di

essere stato formato e, poi, a minimizzare le istruzioni ricevute. Il secondo,

arrivando, dopo avere dichiarato di avere incaricato __________ di istruire il

nuovo arrivato, ad affermare di averlo fatto lui stesso.

Ne

segue che è accertato che AP 1 è stato istruito sul funzionamento della

sezionatrice orizzontale da __________, che è stato l’unico a sicuramente

essersi occupato, su richiesta di IM 1, di tale mansione.

7.

g. Ciò posto, occorre

chiarire se l’imputato è venuto meno agli obblighi derivanti dalla sua

posizione di garante della sicurezza all’interno alla ditta __________

delegando l’istruzione di AP 1 al dipendente __________.

IM 1 ha riferito di aver

chiesto ad __________ di spiegare il funzionamento della sezionatrice

orizzontale dato che questi vi lavorava quotidianamente ed era il responsabile

dell’utilizzo dei macchinari in generale. Egli ha dichiarato di ritenerlo un “operaio

capace, veramente affidabile e preciso” e che “certe apparecchiature è

l’unica persona in grado di usarle”. L’imputato si è detto essere stato

certo che l’istruzione da parte di __________ sarebbe stata, per questi motivi,

impeccabile (cfr. all. 3 ad AI 21, pagg. 1-2). Interrogato dal Pretore, ha

spiegato che __________ “era il più vicino e più capace” e aveva fatto

il corso SIKO 2010, come conferma anche la documentazione che l’appellante ha

prodotto in occasione del primo dibattimento. Ha aggiunto che il dipendente in

questione conosceva meglio di lui la macchina poiché la usava quotidianamente

(cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pag. 2;

iscrizione SIKO 21.01.2010, allegata al verb. dib. di primo grado).

__________ ha confermato

che l’imputato gli aveva domandato di spiegare a AP 1 il funzionamento della

sezionatrice orizzontale dato che, in quel momento, lui era l’operaio

maggiormente capace di usare quel macchinario (AI 97, pag. 6, rr. 31-33).

__________, peraltro,

aveva da subito notato l’abilità lavorativa di AP 1:

Prima di

iniziare l’istruzione, mi sono accertato se aveva già un attimino di

dimestichezza e se si sentiva in grado di utilizzare detta macchina. Mi

rispondeva che non ci sarebbero stati problemi. Prima, tra l’altro, gli avevo

già mostrato l’utilizzo di un’altra macchina (sezionatrice verticale), con la

quale si è trovato subito a suo agio” (all. 2 ad AI 21, pag. 1);

Durante qualche

ora di inserimento, avevo notato una certa dimestichezza con il lavoro, ed era

pertanto ovvio che AP 1 aveva già lavorato nel ramo” (all. 2 ad AI 21, pag. 2);

a mio modo di

vedere AP 1 era molto sveglio e apprendeva facilmente. Ricordo che si era

trovato un po’ spaesato con l’uso di questo macchinario in particolare ma dopo

le necessarie istruzioni aveva iniziato a

lavorare senza alcun

problema” (AI 97, pag. 7, rr. 2-5),

abilità dell’AP che

__________ ha confermato anche in sede di interrogatorio di confronto con IM 1:

a domanda dell’avv.

__________ a sapere se durante l’istruzione di AP 1 ho avuto l’impressione che

fosse competente nella materia ‘rispondo di sì, ricordo che gli spiegavo

qualcosa e poi gli chiedevo di eseguirlo e lui faceva tutto correttamente’ ”(AI

114, pag. 3, rr. 1-3).

Anche __________,

incaricato da IM 1 dell’istruzione di AP 1 in relazione alla verniciatura, ha

riferito di aver subito notato una certa dimestichezza “che faceva ben

capire che sapeva il fatto suo” (all. 4 ad AI 21, pag. 2).

Per quanto concerne le

spiegazioni relative alla sicurezza nell’utilizzo dello strumento in esame, __________

ha, dapprima, affermato:

preciso che gli

ho mostrato tutto il funzionamento. Purtroppo, non mi sono soffermato a

sufficienza sul dispositivo di sicurezza (barra di sospensione “A”), che

sarebbe servito al fermo automatico della lama, qualora fosse stato

sollecitato. Forse mai avrei potuto pensare che AP 1 avrebbe infilato le mani

vicino alla lama” (all. 2 ad AI 21, pag. 2).

Nel successivo

interrogatorio dinanzi al PP, __________ ha dichiarato di aver spiegato in modo

completo tutto il funzionamento del macchinario, compresi i dispositivi di

sicurezza. Egli ha ricordato di avergli anche detto di fare attenzione a non

appoggiare le mani sulla linea di taglio, raccontandogli quanto gli era

accaduto circa un anno prima (ossia che lavorando in modalità automatica si è

ritrovato con le dita di entrambe le mani sulla linea di taglio proprio quando

i pressori si sono abbassati e che il peggio era stato scongiurato poiché aveva

avuto l’istinto di sollevare i polsi che hanno quindi fatto leva sulla barra di

sospensione facendo scattare la sicurezza) (cfr. AI 97, da pag. 6, r. 37 a pag.

7, r. 14). Ha, poi, ribadito di aver spiegato a AP 1 sia il funzionamento, sia

la sicurezza della macchina in questione. Egli ha precisato:

Evidentemente

quanto dichiarato il 04.11.2010 in merito al dispositivo di sicurezza altro non

era che una mia considerazione personale. Se si è verificato un incidente dopo

che ho fornito tutte le necessarie spiegazioni per forza di cose sono giunto

alla conclusione che AP 1 non aveva capito sufficientemente bene come

funzionava questo dispositivo. Ma non per forza di cose però, questo era

infatti il mio pensiero dopo i fatti” (AI 97, pag. 7, rr. 25-30).

In occasione del confronto

con IM 1, a domanda della procuratrice pubblica, __________ ha risposto:

quando ho

mostrato a AP 1 il funzionamento del macchinario presumo di avergli mostrato

anche il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. Non posso confermarlo al

100% ma sono abbastanza sicuro di averlo fatto”(AI 114, pag. 2, rr. 36-38).

Detto che le dichiarazioni

rilasciate da __________ il 4 novembre 2010, –“purtroppo, non mi sono

soffermato a sufficienza sul dispositivo di sicurezza” - se confrontate con

quelle, lineari, successive, paiono essere la reazione di colui che, a fronte

dell’incidente occorso, esprime rammarico e non depongono, come preteso

dall’appellante, a favore di una sua mancanza nell’istruzione di AP 1, ben si

può ritenere accertato che __________ ha istruito l’appellante anche per

quanto concerne la sicurezza della sezionatrice orizzontale.

Inoltre, per quanto

attiene al pericolo consistente nella discesa dei pressori, non deve essere

dimenticato che AP 1 ne conosceva l’esistenza così come la loro messa in

funzione e pericolosità, avendo già operato su strumenti simili per anni - ciò

che egli stesso ha riconosciuto (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 132-133) – e avendo

lavorato su quello che stava usando quel giorno per almeno 17.5 ore (cfr.

rapporti settimanali allegati al verb. dib. di primo grado).

In tal senso, si rileva

che le dichiarazioni di AP 1, secondo cui su quella sezionatrice, prima del

sinistro, aveva operato per sole 5 ore (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 132-133 e rr.

164-165) sono smentite, oltre che da quanto risulta dai rapporti settimanali

della __________, da quanto affermato __________, il quale ha dichiarato che AP

1.

“(…) aveva già lavorato diverse ore su questa macchina” (all. 1 ad AI

21, pag. 2).

Non

solo. AP 1 conosceva anche le due modalità (automatico e semi-automatico) di

funzionamento della macchina, suindicate (cfr. supra 4d). Infatti, egli ha

ammesso di sapere del selettore che attiva la funzione automatica o

semi-automatica:

la chiavetta che

permette di selezionare una di queste funzioni viene attivata quando il

falegname si trova davanti al quadro di comando. In pratica dopo aver inserito

i dati del taglio e prima di dare lo START, si può mediante questa chiave

selezionare quanti tagli la macchina deve fare” (AI 49, pag. 6, rr. 227-230).

Conoscenza delle due

modalità di funzionamento della macchina da parte dell’appellante che ha,

peraltro, trovato conferma anche nelle dichiarazioni di __________ (all. 2 ad

AI 21, pag. 2).

In definitiva, nulla può

essere rimproverato all’imputato per aver delegato l’istruzione sul

funzionamento e la sicurezza della sezionatrice orizzontale ad __________. Si è

visto, infatti, che quest’ultimo era, non soltanto un operaio capace, ma anche

colui che meglio conosceva tale macchinario, lavorandoci ogni giorno. Ma non

solo. __________ era, infatti, l’ultimo in ordine temporale del team della __________

ad aver seguito il corso RESI (organizzato dalla __________).

Per completezza, a fronte della relativa contestazione dell’appellante, giova

rilevare che, sebbene __________, il 18 novembre 2015, abbia dichiarato di aver

frequentato il corso indicato nel febbraio 2011, ciò deve essere avvenuto un

anno prima, come indica la conferma di iscrizione di data 21 gennaio 2010, a

valere per il successivo 4 febbraio, vale a dire prima, quindi, dell’arrivo di AP

1.

alla __________ (cfr. iscrizione SIKO 21.01.2010, allegata al verb. dib. di

primo grado).

Risulta,

inoltre, dalle dichiarazioni di __________, che egli aveva verificato la bontà

o il buon esito delle sue istruzioni, nel senso che aveva controllato che AP 1

avesse davvero appreso l’utilizzo del macchinario: dapprima assistendolo mentre

usava la sezionatrice orizzontale, poi rimanendo a sua disposizione, nelle

immediate vicinanze, per ogni eventuale quesito (cfr. AI 97, pag. 6, rr.

37-41).

Cade, quindi, nel vuoto

anche il rimprovero formulato dall’accusa secondo cui l’imputato non avrebbe

verificato che AP 1 avesse appreso il corretto funzionamento del macchinario in

questione (comprensivo dei meccanismi di sicurezza).

8.

Il secondo

rimprovero mosso all’imputato dalla pubblica accusa è di non aver provveduto

affinché la sezionatrice orizzontale a disposizione degli operai della

falegnameria fosse dotata di dispositivi di sicurezza funzionanti e conformi

alla vigente normativa.

8.

a. E’, innanzitutto,

accertato che il giorno del sinistro, la polizia si è recata presso la

falegnameria __________. Annesse al rapporto del 23 marzo 2011 vi sono delle

fotografie che ritraggono, segnatamente, l’esistenza della barra di sicurezza

sulla parte anteriore del macchinario (all. 13 ad AI 21, foto 1 e 2), nonché

del pulsante di arresto di sicurezza posizionato sul quadro di comando pensile

(all. 13 ad AI 21, foto 4). Che queste fotografie siano state scattate lo

stesso giorno dell’incidente risulta, infatti, in maniera inequivocabile dalla

presenza del sangue della vittima, ripulito da __________ poco dopo il

sinistro, e meglio dopo che AP 1 era stato soccorso dal personale medico

intervenuto sul posto con l’ambulanza (cfr. AI 97, pag. 4, rr. 13-14).

8.

b. Discorso a parte

merita, poi, la questione di sapere quando gli ispettori SUVA si sono recati

sul posto dell’incidente. Dal verbale d’infortunio della SUVA agli atti emerge

che vi è stato un unico sopralluogo, eseguito in data 15 febbraio 2011 (AI 18),

sebbene siano state allegate due foto nelle quali appare il sangue della

vittima, risalenti, quindi, presumibilmente al giorno del sinistro. Inoltre,

con scritto del 9 marzo 2011, il patrocinatore dell’AP ha comunicato al PP che

gli ispettori SUVA gli avevano detto di avere ispezionato la macchina

unicamente il 15 febbraio 2011 e ha, quindi, esternato perplessità sul fatto

che il macchinario in questione non fosse stato immediatamente sequestrato (AI

5). Il PP ha risposto che gli ispettori in questione avevano esaminato il

macchinario il giorno successivo all’incidente (AI 8). Sennonché, malgrado

anche nel rapporto di polizia del 23 marzo 2011 sia indicato che, prima del

sopralluogo del 22 marzo 2011 con il perito giudiziario, vi erano già state due

ispezioni da parte dei funzionari della SUVA - di cui una nel pomeriggio del 14

ottobre 2010 (AI 21, pag. 3) - ed _______ abbia dichiarato che __________

perito della SUVA” si era recato in falegnameria il giorno dell’incidente “o

qualche giorno dopo” (AI 97, pag. 4, rr. 19-20), nel carteggio processuale

vi è unicamente il verbale d’infortunio che indica, come detto, che vi è stato

un solo sopralluogo, effettuato in data 15 febbraio 2011 (AI 18).

Si

aggiunga che l’imputato ha dichiarato:

(…) Io il

pomeriggio del 14 ottobre 2010 mi sono chiesto se la macchina fosse sicura.

All’ispettore della SUVA che ho chiamato ho chiesto cosa dovevo fare.

L’ispettore ci ha rassicurato in questo senso. Il giorno successivo abbiamo

quindi utilizzato la macchina normalmente e così come era”

(verbale di

interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pag. 3).

8.

c. In definitiva, dagli

atti emerge che non sono stati assicurati dati oggettivi sullo stato del

macchinario sul quale si è verificato il sinistro al momento dei fatti

incriminati.

Di

conseguenza, il perito giudiziario si è dovuto limitare a rilevare il regolare

funzionamento della sezionatrice orizzontale al momento in cui l’ha testata (in

data 17, 21 e 22 marzo 2011, nonché il 15 aprile del medesimo anno, ossia oltre

5.

mesi dopo l’incidente: AI 22, pag. 1), così come la presenza, in tali

frangenti, dei dispositivi di sicurezza minimi previsti legalmente (cfr. AI 22,

pag. 5, pag. 7, pag. 8 e pag. 9). Egli ha, altresì, precisato che, dopo

l’incidente, IM 1 ha fatto eseguire “controllo e regolazione delle barre di

contatto salvamani”, sicché, ha ribadito, non è dato di sapere il loro

stato prima dell’infortunio (AI 22, pagg. 4 e 6).

8.

d. Nemmeno si possono

trarre elementi rilevanti ai fini del giudizio dal passaggio della perizia ove,

con riferimento all’incidente, è indicato:

Dalle

informazioni dello stesso titolare e dalla SUVA sembra che l’interruttore

d’arresto forzato della barra di contatto salvamani posteriore non fosse

funzionante, mentre, per quella anteriore, il funzionamento era dato anche se

l’inserimento era regolato per altezza di 4.5 cm invece dei 1.2 cm

regolamentari” (AI 22, pag. 4; v. anche pag. 9).

Da un lato, come detto,

dal rapporto SUVA agli atti emerge che il relativo sopralluogo è stato

effettuato unicamente il 15 febbraio 2011, quindi a 4 mesi dall’incidente (AI

18). Dall’altro, sebbene in un primo tempo l’imputato abbia affermato di non

ricordare da chi ha appreso dei malfunzionamenti suindicati - escludendo

comunque che tale informazione sia pervenuta dall’ispettore __________ della

SUVA o da __________ (ditta __________) per poi affermare che, salvo errore,

sarebbe occorso durante una visita degli ispettori SUVA ma senza ricordare

tuttavia le persone presenti (cfr. AI 109, pag. 6) - in sede di confronto con __________

__________ ha condiviso con quest’ultimo che ciò è avvenuto in occasione

dell’intervento del tecnico dell’__________, quindi, comunque, successivamente

al prodursi del sinistro (cfr. AI 114, pag. 5, rr. 16-17).

__________ (tecnico della

ditta __________) ha riferito di essere intervenuto sul macchinario dopo

l’incidente. Egli ha affermato che aveva ricevuto indicazioni su quanto avrebbe

dovuto fare dal suo datore di lavoro, che si era già recato in precedenza sul

posto dell’infortunio. Il tecnico ha spiegato di aver riparato il fine corsa

presente sulla parte anteriore del macchinario, che era privo di asticella di

comando, nel senso che essa era stata sostituita con un filo di ferro. Il

testimone ha dichiarato che lo stesso faceva contatto, facendo sì scattare la

sicurezza salva mani, ma non alla giusta altezza, precisando, tuttavia, che

questa era una sua deduzione, fatta alla luce dell’incidente occorso a AP 1.

Per finire, confrontato con le dichiarazioni di __________ secondo cui la barra

di sospensione posteriore non funzionava, ha affermato di non ricordare tale

problema (cfr. AI 104 MP da pag. 2, r. 28 a pag. 3, r. 33).

Dalle dichiarazioni

rese da __________ emerge che l’intervento di __________ risalirebbe “al più

tardi [a] un mese dopo” rispetto all’infortunio di AP 1 (cfr. AI 97, pag.

5, r. 24) e sarebbe stato preceduto da un sopralluogo del superiore dello

stesso __________ __________ (titolare della __________ di __________ e

superiore di __________) si sarebbe recato presso la __________ tra il giorno

del sinistro ed il 3 novembre 2010 (cfr. all. D ad AI 71, mail 3.11.2010, AI

109, pag. 6, rr. 27-28).

Agli atti si ha che __________

è intervenuto presso la __________ il 1°, il 9 ed il 10 marzo 2011 (cfr. AI

110), vale a dire successivamente al sopralluogo del 15 febbraio 2011 –

esperito dalla SUVA (cfr. AI 110) -, apportando le modifiche richieste in punto

alla sicurezza del macchinario.

Ne consegue che non è conosciuto

lo stato del macchinario il giorno in cui è si è prodotto il sinistro.

8.

e. Quanto alla censura

mossa dall’appellante nel senso di una non corretta manutenzione dello

strumento di lavoro, dalla perizia dell’ing. __________ risulta che:

A detta del

titolare, la manutenzione corrente, unitamente ai lavori di pulizia e

lubrificazione, viene di regola eseguita dalle maestranze della falegnameria.

Il 09.05.08 vi è stato un intervento esterno di riparazione con la sostituzione

di un pulsante (doc. 7) e il 24.07.01, da parte di tecnici della fabbrica con

lavori di riparazione, revisione e ristabilimento (doc. 8). A questo stadio

occorre richiamare la semplicità di questa macchina per quanto riguarda

l’elettromeccanica che di per sé, oltre ai lavori citati in precedenza non

richiede cure particolari. Per quanto riguarda l’elettronica essa non esige,

fintanto funzionante, lavori di manutenzione.” (AI 22, pag. 9).

Ciò posto, quanto

dichiarato nella propria motivazione dall’appellante, e meglio che quella sezionatrice

orizzontale “ha un sistema di sicurezza che può entrare in avaria molto di

frequente e con estrema facilità” (CARP XXXVII, pag. 15), non è che una

mera allegazione di parte, priva di qualsivoglia riscontro agli atti. Quanto

precede vale anche con riferimento all’allentamento della funzione

dell’interruttore di arresto forzato, da ricollegarsi, a detta dell’AP, al

funzionamento prolungato del macchinario.

Il fatto, indicato dal

perito, che la manutenzione ordinaria del macchinario veniva fatta direttamente

dalla __________ trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese da IM 1 l’11

gennaio 2016 (AI 109, pag. 4, rr. 32-34). In tale circostanza, l’imputato ha

altresì affermato che gli operai avevano a disposizione una lavagna, fornita

loro allo scopo di annotare eventuali problemi dei macchinari (cfr. AI 109,

pag. 4, rr. 38-39). Al momento dei fatti, per il macchinario in uso a AP 1 non

era stato costatato, né segnalato, alcun problema (cfr. AI 109, pag. 4, rr.

36-37). Gli interventi esterni di manutenzione indicati dal perito, pure,

trovano riscontro agli atti (all. d) ad AI 71).

A ciò aggiungasi, che i

correttivi richiesti dalla SUVA in data 15 febbraio 2011, comunque a oltre 4

mesi dai fatti e quindi non attestanti la situazione del macchinario al momento

del sinistro occorso al qui appellante, non erano tali da impedire in toto

l’uso della sezionatrice fino alla loro realizzazione (cfr. AI 110).

Non essendo necessari

interventi di manutenzione più incisivi, ritenuto come non sia conosciuto lo

stato del macchinario al momento del sinistro, nulla può essere rimproverato al

qui imputato come conseguenza di una - non accertata al 14 ottobre 2010 -

carente manutenzione dello strumento di lavoro in questione.

8.

f. Ne segue che, in

assenza di elementi circa lo stato del macchinario il giorno del sinistro

occorso a AP 1, non si può affermare, in ragione del principio in dubio pro

reo, che le carenze riscontrate nel corso del citato sopralluogo SUVA in

relazione alla sicurezza del macchinario fossero già presenti il 14 ottobre

2010.

Già solo per questo

motivo, quindi, cade nel vuoto il rimprovero mosso dall’accusa secondo cui IM 1

non avrebbe provveduto affinché la sezionatrice orizzontale a disposizione

degli operai della falegnameria fosse dotata di dispositivi di sicurezza

funzionanti e conformi alla vigente normativa.

8.

g. In considerazione di

tutto quanto precede, non si impone di valutare se nello svolgersi dei fatti

abbia influito, e in che misura, un’eventuale imprudenza dell’appellante.

9.

Rimozione od omissione di

apparecchi protettivi (art. 230 CP)

9.

a. La tesi secondo cui a IM

1.

andrebbe imputato, per i fatti indicati nel DA, anche il reato di rimozione od omissione di

apparecchi protettivi (art. 230 CP) è stata formulata per la prima

volta nell’allegato di motivazione della dichiarazione d’appello. La relativa

richiesta – che, pure, si ritrova unicamente fra le diverse argomentazioni

dell’allegato motivazionale – è, dunque, manifestamente irricevibile.

10.

Indennizzo dell’appellante

Visto l’esito

dell’appello, la richiesta d’indennizzo presentata da AP 1 è respinta.

11.

Indennità e oneri

processuali

11.

a. L’indennità ex art 429

CPP stabilita dal primo giudice per il procedimento di primo grado in fr.

11'258.65 è confermata.

11.

b. L’avv. __________

(patrocinatore di fiducia di IM 1), ha prodotto, con riferimento al

procedimento di appello, la nota d’onorario 4 febbraio 2019 (CARP inc.

17.2017.205

XLV e CARP inc. 17.2019.41, I) per complessivi fr. 19'482.10 (IVA

inclusa), in cui ha esposto le seguenti poste:

Onorario legale 8%

fr. 5'100.-

Spese

(IVA 8%)

fr. 465.60

Onorario legale 7.7%

fr. 11'700.-

Spese

(IVA 7.7%)

fr. 808.15

IVA

8% su fr. 5'565.60, 7.7% su fr.

12'508.15

fr. 1'408.35

Totale

fr.

19'482.10

E’ stato indicato un

dispendio orario, per il patrocinio in seconda istanza, di complessive 56 ore

fatturate a fr. 300.- all’ora.

La tariffa di fr. 300.-

all’ora è eccessiva: il caso non è di particolare difficoltà e va, pertanto,

applicata la tariffa oraria di fr. 280.-.

Anche le ore fatturate in

relazione all’allestimento delle osservazioni all’istanza probatoria di

controparte ed alla motivazione scritta d’appello - per complessive 40 ore e 30

minuti - sono eccessive. Ciò, in particolare, ritenuto che buona parte degli

argomenti era già stata adeguatamente sviluppata nell’arringa di prima istanza.

Per

la redazione delle osservazioni all’istanza probatoria viene, dunque,

considerato congruo un dispendio di 4 ore.

Per

quanto attiene, invece, alla redazione delle osservazioni alla motivazione

scritta d’appello, è da ritenersi adeguato un dispendio di totali 16 ore.

Inoltre,

le voci “01.03.2018 riesame incarto” e “26.09.2018 riesame incarto”

non possono essere riconosciute ritenuto che l’incarto era già ben noto al

difensore di IM 1 (la procedura d’appello è temporalmente vicina a quella di

primo grado).

Stante tutto quanto

precede, si ritiene congruo un dispendio totale di 31 ore e 30 minuti (di cui 8

ore e 45 minuti nel corso del 2017 e 22 ore e 45 minuti nel corso del

2018-2019) per la procedura di appello, pari ad un onorario di totali fr.

8'820.- (di cui fr. 2'450.- per il 2017 e fr. 6'370.- per il 2018-2019).

Le spese vengono

riconosciute in proporzione all’onorario, e meglio nella misura di fr. 245.-

per le prestazioni del 2017 e di fr. 500.- per quelle del 2018-2019 (art. 6 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), per totali fr. 745.-.

E’, pertanto, riconosciuto

un indennizzo per spese di patrocinio di fr. 10'309.60, IVA inclusa (onorario

fr. 8’820.-, spese fr. 745.-, IVA 8% fr. 215.60, IVA 7.7 % fr. 529.-).

In considerazione del

fatto che la procedura d’appello è stata promossa solo dall’accusatore privato,

AP 1 (integralmente soccombente), le spese di patrocinio di IM 1 per la

procedura d’appello (fr. 10'309.60), in applicazione dei principi ricordati in

DTF 139 IV 45, sono poste a carico dell’accusatore privato (art. 428, 432 e 436

CPP).

11.

c. L’esito del gravame

impone che gli oneri processuali di primo grado siano posti a carico dello

Stato, mentre quelli di appello gravano su AP 1, appellante soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 125 cpv. 2 CP;

6, 10, 76

segg., 80 segg., 84, 139, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 406, 429, 432 CPP;

nonché, sulle spese di giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle

ripetibili, l’art. 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

Di

conseguenza,

1.1. IM 1 è prosciolto

dall'accusa di lesioni colpose gravi per i fatti descritti del decreto d’accusa

n. __________ del 20 ottobre 2016.

1.2. Sono respinte le

pretese di risarcimento avanzate dall'accusatore privato AP 1.

1.3. È confermata

l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede

a carico dello Stato.

2. AP 1 rifonderà a IM

1, a titolo d’indennità ex art. 432 CPP, l’importo di fr. 10'309.60 (IVA

compresa) per spese di patrocinio per la procedura d’appello.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr.

1'000.-

sono posti a carico dell’appellante AP 1.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente la

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.