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Decisione

17.2017.227

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10 aprile 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I

nuovi fatti devono essere anteriori alla decisione ed essere emersi, quindi,

solo in seguito. Non è così, invece, per i nuovi mezzi di prova (nonostante il

tenore impreciso della versione italiana dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, che

sembra sottoporre alla condizione dell’anteriorità rispetto alla decisione sia

i nuovi fatti che i nuovi mezzi di prova, e della versione francese, che

nemmeno menziona tale condizione), che possono essere, ovviamente, anche

posteriori alla decisione oggetto dell’istanza di revisione, come emerge

chiaramente dal testo tedesco del citato disposto:“[…] wenn neue, vor dem

Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen […]”

(cfr. anche STF 6B_455/2011 del 29 novembre 2011 consid. 1.3,

nonché Depeursinge, CPP annoté, ed. 2015, Al. 1 let. a, pag. 499 ad art. 410

CPP, con rif. alla STF citata).

I fatti o i mezzi di prova

nuovi sono rilevanti quando sono idonei a comportare una significativa modifica

della dichiarazione di colpevolezza o dell'entità della pena (Messaggio CPP,

pag. 1222), ossia sono suscettibili di modificare gli accertamenti alla base

della prima sentenza e, di conseguenza, imporre un giudizio sensibilmente più

favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095, pag. 680-681;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a

ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 24 a, pag. 511; DTF 122 IV 66

consid. 2a con richiami; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2;6B_114/2007

del 6 settembre 2007 consid. 4). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova

suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco

importa, quindi, che un'assoluzione parziale non sembri poter influire sulla

commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a con riferimenti). Qualora

siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116

IV 353 consid. 5b; Gass

in: Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013,

ad art. 385, n. 109, pag. 3289).

2. L’istante lamenta,

anzitutto, che in occasione dell’interrogatorio svoltosi il 14 febbraio 2014

presso il Ministero pubblico non gli sia stata

data la possibilità di avvalersi di un traduttore di lingua francese, non

comprendendo lui l’italiano (I, pag. 3). Il segretario giudiziario che ha

diretto il verbale, continua l’istante, si sarebbe limitato a designare un

interprete “fittizio” nella persona del

rappresentante dell’Ufficio del sostegno sociale (vale a dire il denunciante

nella procedura penale che lo vedeva coinvolto quale imputato). Egli avrebbe,

dunque, firmato il verbale senza poter né leggere né capire quanto vi era

scritto (ibidem, pag. 3).

L’argomento

è di natura appellatoria ed è quindi irricevibile in questa sede. Detto ciò, si

rileva, comunque, che dal verbale di interrogatorio (V, doc. 8) risulta che un

interprete è stato designato: le sue iniziale “G. O.” non corrispondono a

quelle di __________, rappresentante dell’Ufficio del sostegno sociale.

3. IS 1 sostiene, poi,

che la sua inabilità al lavoro (certificata dal 6 giugno 2014) e, quindi, la

disastrata situazione finanziaria (“sans revenus d’aucune sorte ni fortune”)

che gli ha impedito di far fronte ai suoi obblighi di mantenimento sono dovuti

alla malattia di Lyme (borelliosi) di cui soffre da tempo – in ogni caso, da

prima dell’emanazione del decreto d’accusa – ma che gli è stata diagnosticata

soltanto dopo l’emissione di tale decreto (I, pag. 3).

Allega, a

sostegno della sua domanda di revisione, il rapporto medico 8 settembre 2016

della dott.ssa __________, da cui emerge che è soltanto durante

un’ospedalizzazione del maggio 2014 che gli è stata prospettata la diagnosi di

borelliosi (dovuta a punture di zecche subite nell’autunno 2013) ma che, a quel momento, la malattia era ormai già

ad uno stadio avanzato:

“Le patient consulte en urgence le

01.05.2014 et est hospitalisé pendant 2 jours dans le Service de Médecine du HIB

Payerne, à cause de suspicion d’un AVC ou d’AIT. Il présente alors qu’il

conduit la voiture une sensation de lourdeurs du membre supérieur et inférieur

gauche avec paresthésie et troubles de l’élocution et une vision floue. […]

C’est durant cette hospitalisation que la sérologie pour «Borrélia burgdorferi» a été effectuée pour la première fois et

les résultats obtenus ont été interprété comme une borréliose ancienne” (I,

allegato 1 pag. 2 e 8).

L’istante

precisa, poi, che la diagnosi di borreliosi è stata confermata nei mesi

successivi all’ospedalizzazione di maggio 2014. Puntualizza però che i (primi)

sintomi della malattia erano già presenti a partire da settembre 2013, laddove

numerosi malesseri e dolori lo affliggevano quotidianamente. Si trattava, ad

esempio, di paralisi (temporanee) degli arti, vampate di calore, attacchi di

panico, dolori alle ginocchia tali da non riuscire più a piegare le gambe,

dolori alle articolazioni delle mani, formicolio nelle mani, crampi nelle

gambe, dolori agli occhi, dolori alla schiena, fischio ininterrotto nella

testa, intolleranza dei rumori, degli odori forti e di alcuni gusti, perdite di

memoria, disorientamento, vertigini (VII pag. 2 e I, allegato 1 pag. 4). Ciò

nonostante, egli non si è fatto visitare da alcun medico: durante tutto quel

periodo, precisa però, ha cercato di continuare a lavorare ancorché i sintomi

peggiorassero continuamente (“IS 1 n’arrivait pratiquement plus à travailler

mais a continué à essayer, mais la maladie de Lyme a empiré chaque jour un peu

plus […]”, VII, pag. 2). È solo a seguito delle varie

ospedalizzazioni che gli è, infine, stata certificata un’inabilità lavorativa

totale (I, allegato 2).

4. Determinante nella

fattispecie è (dunque) capire se l’incapacità lavorativa dovuta alla malattia

di Lyme che ha colpito il postulante e che ne ha compromesso irrimediabilmente

la situazione economica – a tal punto che dal 13 luglio 2016 è stato azzerato

il contributo alimentare dovuto alla figlia – possa assurgere, nell’esame di

una revisione, a fatto nuovo e rilevante (secondo l’art. 410 cpv. 1 lett. a

CPP), suscettibile di modificare la dichiarazione di colpevolezza o la pena.

4.1. Ora, malgrado il primo

Considerandi

certificato medico attesti un periodo di inabilità lavorativa dell’istante che

ha avuto inizio posteriormente all’emissione del decreto d’accusa a suo carico

– non rivestendo di per sé, quindi, carattere di fatto nuovo nel senso

dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP – il postulante riferisce di uno stato di

malessere antecedente dovuto al decorso della malattia, i cui sintomi – non

curati – via via andavano ad aggravare la sua situazione fisica.

Sintomatologia, da lui ben descritta nella sua anamnesi, che le analisi hanno

confermato essere compatibile con la malattia di Lyme. Nel

rapporto medico viene, infatti, illustrato che:

“Le patient a toujours vécu dans la nature

et a eu beaucoup de piqûres de tique dans sa vie. Entre 2013 et 2014 il en a eu

4, dont deux avec érythème migrant. Apparition 4 à 8 semaines après la piqûre

de l’automne 2013 d’une arthrite des genoux et des douleurs articulaires

migrantes et fluctuantes des membres inférieures et supérieures, des

fourmillements des mains et des avant bras, une hypersensibilité aux bruits et

aux odeurs ainsi qu’un sifflement dans la tête. Le patient présentait aussi des

malaises typiques pour une atteinte temporo-basale interne que l’on peut aussi

voir lors de l’inflammation ou des infections à la base du cerveau, y inclus la

maladie de Lyme. Une atteinte de la région temporale interne, particulièrement

de l’uncus et des régions corticales adjacentes du cortex entorhinal et du

gyrus parahippocampalis entraînent souvent une exacerbation du sens de l’odorat

et des émotions comme la peur ou crise de panique, et des phénomènes de la

mémoire comme une illusion de déjà vu ou de jamais vu que le patient a

spontanément communiqué dans son anamnèse. L’examen neurologique montre une

anisocorie avec une pupille plus large à G qu’à D. Les examens neurocognitifs

révèlent des légers troubles de la concentration et de la mémoire à courte

terme. Ces symptômes cliniques sont compatibles avec une neuroborréliose de

Lyme” (I, allegato 1 pag.

6).

I sintomi descritti

– riconosciuti essere conseguenza diretta dello sviluppo e dell’avanzamento

della borelliosi - compromettevano (a detta dell’istante) già allora la sua

situazione lavorativa, rendendo sempre più incerte e precarie le sue entrate.

Ora, è ben verosimile – poiché conforme alla comune esperienza

della vita – che dolori come quelli descritti invalidino notevolmente le

capacità psicofisiche di qualsiasi soggetto. Tenuto, poi, conto che IS 1 in

quel periodo era socio gerente della “__________” – dedita al commercio, la

fabbricazione, la riparazione di barche a vela – è parimenti del tutto

verosimile che i suoi malesseri pregiudicassero in modo significativo la sua

capacità lavorativa. Durante la prima ospedalizzazione viene, infatti,

riportato che:

“Il a aussi eu des pertes de repaire, même dans des

endroits qu’il connait bien. On doit le ramener sur le bon chemin. Dans le bateau il n’a plus les

mêmes réflexes qu’avant”

(I, allegato 1 pag. 4).

Non può d’altra parte essere letta a suo discapito la notifica di

tassazione per il 2014 (in cui viene indicato un reddito imponibile di

fr. 33'620.-), operata d’ufficio, che con molta verosimiglianza si è

basata su dati relativi agli anni precedenti, non più corrispondenti alla

mutata situazione finanziaria dell’istante. Non per nulla, nella notifica di

tassazione ordinaria del 2015, il reddito imponibile è pari a 0 e il documento

riporta solo cifre negative (- 4'380.- in relazione a premi CM nonché debiti

per fr. 2'404'045.-) (I, allegato 3 e 4).

Ne

consegue che, alla luce di quanto precede e in applicazione del principio in

dubio pro reo – concretizzato dall’art. 10 cpv. 3 CPP, che impone al giudice,

quando vi sono dubbi insormontabili sull’adempimento degli elementi di fatto,

di ritenere la versione più favorevole all’imputato – questa Corte deve

accertare che, nel periodo antecedente il

primo certificato medico attestante la sua inabilità lavorativa (e, quindi, già

nel periodo di cui al decreto d’accusa), IS 1 non riusciva (senza sua colpa) ad

avere un reddito che gli permettesse di far fronte ai suoi obblighi alimentari

(v. art. 217 cpv. 1 CP).

In

queste condizioni, ben si può ritenere che l’istante ha comprovato, con la

documentazione prodotta, un fatto nuovo (l’esistenza di un’incapacità

lavorativa) ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP che, se fosse stato

portato a conoscenza del procuratore pubblico, avrebbe comportato un giudizio a

lui più favorevole, e meglio una diminuzione del periodo di realizzazione del

reato e, pertanto una diminuzione della pena.

4.2

Sulla scorta della

documentazione prodotta, infatti, si può, come accennato, ritenere che la

capacità lavorativa dell’istante fosse compromessa a causa dell’insorgere dei

primi sintomi della malattia.

IS

1, chiamato a determinarsi su questo punto, ha dichiarato di aver iniziato

già nel mese di settembre 2013 a percepire tutti i suoi dolori (VII, pag. 2).

Il rapporto medico, invece, riporta che le punture di zecche sono avvenute

nell’autunno 2013 e che, 4-8 settimane dopo, all’incirca a fine anno 2013, si

sono presentati i (primi) malesseri nella loro intensità e gravità (“C’est

depuis fin 2013 qu’il a eu des malaises, parfois 15 par jour, parfois même

pendant la nuit”; I, allegato 1 pag. 3 e pag. 6). Ciò che trova conferma

nel rapporto medico laddove viene indicato che i sintomi neurologici

generalmente iniziano a manifestarsi 4-6 settimane dopo le punture di zecca (I,

allegato 1 pag. 7).

Si

può, quindi, concludere che i sintomi della malattia hanno iniziato a incidere

sulla sua capacità lavorativa (e lucrativa), con una certa rilevanza e gravità,

a partire dal mese di dicembre 2013. Ne segue che, a partire da quel momento,

il mancato ossequio degli obblighi alimentari non era dovuto a colpa

dell’obbligato e, pertanto, il reato non era, da allora, più consumato.

4.3

In conclusione,

l’istanza di revisione va parzialmente accolta e il decreto impugnato riformato

come segue:

- il

periodo di commissione del reato è ridotto dal 1° novembre 2009 al 30 novembre

2013;

- l’arretrato

nei confronti della figlia __________ (indicato nel DA) va ridotto, adattandolo

al ridimensionato periodo di colpevolezza, a fr. 11'655.- (dai

fr. 14'280.- indicati in querela [V, doc. 16], vanno tolti i corrispettivi

per i mesi da dicembre 2013 ad aprile 2014);

- la

pena pecuniaria inflitta va, pure, corretta riducendo il numero delle aliquote

giornaliere a 27.

5.

Non sono dovute

indennità ex art. 429 CPP, già solo perché l’istante ha agito da solo e non ha

comprovato di avere subito, a causa di questo procedimento, altri danni.

6.

Data

la particolarità del caso, e nello specifico la durevole precaria situazione

finanziaria dell’istante, si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia

per la procedura di revisione.

Per gli stessi

motivi, gli oneri del DA – che sarebbero da porre a suo carico – gli vengono

condonati in applicazione dell’art. 425 CPP.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 217 CP,

6, 10, 81, 410 segg., 425,

429 CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza è parzialmente

accolta.

1.1. Di conseguenza, IS 1 è

dichiarato autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento

per

avere, nel periodo 1° novembre 2009 – 30 novembre 2013, omesso, benché avesse i

mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________ __________), e

per essa all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li anticipa al

beneficiario, gli alimenti stabiliti con convenzione di mantenimento del 5

marzo 2007 omologata dal Juge de la Paix de la Broye, così da essere in arretrato

per complessivi fr. 11'655.-.

1.2. IS 1 è condannato alla

pena pecuniaria di 27 (ventisette) aliquote giornaliere da fr. 10.-

cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 270.-), pena parzialmente

aggiuntiva a quella decretata nei suoi confronti dal Ministère Public du Canton

de Fribourg il 26 settembre 2013.

1.2.1. In caso di mancato

pagamento, la pena pecuniaria sarà sostituita con una pena detentiva di 27

giorni.

2. La tassa di

giustizia e le spese giudiziarie di primo grado sono condonate.

3. Non si assegnano

indennità.

4. Non si prelevano né

tasse né spese per la procedura di revisione.

5. Intimazione a:

-

6. Comunicazione

a:

-

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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