17.2017.227
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10 aprile 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.227
Locarno
10 aprile 2018/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Giovanna Chiesi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il
22 settembre 2017 da
IS 1
contro il decreto d’accusa
emanato nei suoi confronti il 28 aprile 2014
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 1966/2014 del 28 aprile 2014, il
procuratore pubblico ha dichiarato IS 1 autore colpevole di:
trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per
avere, nel periodo 01.11.2009 - 30.04.2014, nel Canton Friborgo, omesso, benché
avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________ (__________),
e per essa all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li anticipa
al beneficiario, gli alimenti stabiliti con convenzione di mantenimento del 5
marzo 2007 omologata dal Juge de la Paix de la Broye, così da essere in
arretrato per complessivi CHF 14'280.00;
e ne ha proposto la
condanna:
-
alla pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, essa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 30
giorni;
-
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie pari a fr. 100.- (I).
B. Tale
decreto è passato, incontestato, in giudicato.
Con
scritto del 20 settembre 2017, l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti
coercitivi ha comunicato al condannato che, non essendo stata pagata, la pena
pecuniaria sarebbe stata commutata in 30 giorni di pena detentiva da espiare
(I).
C. IS 1, con l’istanza
in oggetto, postula la revisione del decreto d’accusa che lo concerne, e meglio
ne chiede l’annullamento, domandando altresì di essere messo al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. In particolare, chiede che la sua condanna sia
riesaminata, alla luce del fatto che, ormai da tempo, è (totalmente) inabile al
lavoro, poiché affetto da borelliosi (malattia di Lyme) (I).
D. Con osservazioni del
2 ottobre 2017 il procuratore pubblico ha sostanzialmente chiesto di respingere
l’istanza di revisione (III).
Nel
frattempo il magistrato inquirente, su domanda dell’istante, ha emesso una
(separata) decisione giudiziaria indipendente successiva che ha (in parte)
riformato il decreto d’accusa in oggetto, fissando la pena pecuniaria in 30
aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per complessivi fr. 900.-
(DIS.2017.106, inc. 17.2017.285).
In
seguito, in accoglimento del reclamo interposto da IS 1 contro la decisione
giudiziaria indipendente successiva appena citata, questa Corte ha fissato
l’importo dell’aliquota giornaliera di cui al decreto d’accusa in oggetto (n.
1966/2014) in fr. 10.- (CARP 10 aprile 2018, in inc. 17.2017.285).
E. Questa Corte, con
scritto del 2 marzo 2018, ha chiesto all’istante di meglio precisare l’inizio
della sua incapacità lavorativa (VI). IS 1 ha risposto il 21 marzo 2018,
allegando al suo scritto (tra l’altro) la decisione del 26 febbraio 2018 del
Tribunal civil de la Sarine, secondo cui egli non è più tenuto a versare il
contributo alimentare nei confronti di sua figlia __________ a partire dal 13
luglio 2016 (VII).
in diritto: 1. Giusta l’art. 410 cpv. 1
lett. a CPP chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto
d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata
nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se
sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da
comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o
notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta.
In sede di revisione
non trovano applicazione né il principio inquisitorio (art. 6 CPP) né quello
della presunzione di innocenza (art. 10 CPP): l'onere di illustrare in quale
misura i fatti o le prove addotte siano nuovi e rilevanti incombe, pertanto, all'istante
(Heer in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basilea 2014,
ad art. 412, n. 1 seg.).
Per fondare una
revisione, i fatti o i mezzi di prova invocati devono essere nuovi e rilevanti
(vedi, anche, art. 385 CP; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.2). Un
fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della
sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio CPP
del 21 dicembre 2005, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093, pag. 680; STF 6B_114/2007 del 6 settembre
2007, consid. 4; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a; 120 IV 246
consid. 2a; 117 IV 40 consid. 2a; 116 IV 353 consid. 3a). Un fatto o un mezzo
di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo
all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia
esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio CPP, pag. 1222;
Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2093, pag. 680; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF
6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).
Fatti
I
nuovi fatti devono essere anteriori alla decisione ed essere emersi, quindi,
solo in seguito. Non è così, invece, per i nuovi mezzi di prova (nonostante il
tenore impreciso della versione italiana dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, che
sembra sottoporre alla condizione dell’anteriorità rispetto alla decisione sia
i nuovi fatti che i nuovi mezzi di prova, e della versione francese, che
nemmeno menziona tale condizione), che possono essere, ovviamente, anche
posteriori alla decisione oggetto dell’istanza di revisione, come emerge
chiaramente dal testo tedesco del citato disposto:“[…] wenn neue, vor dem
Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen […]”
(cfr. anche STF 6B_455/2011 del 29 novembre 2011 consid. 1.3,
nonché Depeursinge, CPP annoté, ed. 2015, Al. 1 let. a, pag. 499 ad art. 410
CPP, con rif. alla STF citata).
I fatti o i mezzi di prova
nuovi sono rilevanti quando sono idonei a comportare una significativa modifica
della dichiarazione di colpevolezza o dell'entità della pena (Messaggio CPP,
pag. 1222), ossia sono suscettibili di modificare gli accertamenti alla base
della prima sentenza e, di conseguenza, imporre un giudizio sensibilmente più
favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095, pag. 680-681;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 24 a, pag. 511; DTF 122 IV 66
consid. 2a con richiami; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2;6B_114/2007
del 6 settembre 2007 consid. 4). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova
suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco
importa, quindi, che un'assoluzione parziale non sembri poter influire sulla
commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a con riferimenti). Qualora
siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116
IV 353 consid. 5b; Gass
in: Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013,
ad art. 385, n. 109, pag. 3289).
2. L’istante lamenta,
anzitutto, che in occasione dell’interrogatorio svoltosi il 14 febbraio 2014
presso il Ministero pubblico non gli sia stata
data la possibilità di avvalersi di un traduttore di lingua francese, non
comprendendo lui l’italiano (I, pag. 3). Il segretario giudiziario che ha
diretto il verbale, continua l’istante, si sarebbe limitato a designare un
interprete “fittizio” nella persona del
rappresentante dell’Ufficio del sostegno sociale (vale a dire il denunciante
nella procedura penale che lo vedeva coinvolto quale imputato). Egli avrebbe,
dunque, firmato il verbale senza poter né leggere né capire quanto vi era
scritto (ibidem, pag. 3).
L’argomento
è di natura appellatoria ed è quindi irricevibile in questa sede. Detto ciò, si
rileva, comunque, che dal verbale di interrogatorio (V, doc. 8) risulta che un
interprete è stato designato: le sue iniziale “G. O.” non corrispondono a
quelle di __________, rappresentante dell’Ufficio del sostegno sociale.
3. IS 1 sostiene, poi,
che la sua inabilità al lavoro (certificata dal 6 giugno 2014) e, quindi, la
disastrata situazione finanziaria (“sans revenus d’aucune sorte ni fortune”)
che gli ha impedito di far fronte ai suoi obblighi di mantenimento sono dovuti
alla malattia di Lyme (borelliosi) di cui soffre da tempo – in ogni caso, da
prima dell’emanazione del decreto d’accusa – ma che gli è stata diagnosticata
soltanto dopo l’emissione di tale decreto (I, pag. 3).
Allega, a
sostegno della sua domanda di revisione, il rapporto medico 8 settembre 2016
della dott.ssa __________, da cui emerge che è soltanto durante
un’ospedalizzazione del maggio 2014 che gli è stata prospettata la diagnosi di
borelliosi (dovuta a punture di zecche subite nell’autunno 2013) ma che, a quel momento, la malattia era ormai già
ad uno stadio avanzato:
“Le patient consulte en urgence le
01.05.2014 et est hospitalisé pendant 2 jours dans le Service de Médecine du HIB
Payerne, à cause de suspicion d’un AVC ou d’AIT. Il présente alors qu’il
conduit la voiture une sensation de lourdeurs du membre supérieur et inférieur
gauche avec paresthésie et troubles de l’élocution et une vision floue. […]
C’est durant cette hospitalisation que la sérologie pour «Borrélia burgdorferi» a été effectuée pour la première fois et
les résultats obtenus ont été interprété comme une borréliose ancienne” (I,
allegato 1 pag. 2 e 8).
L’istante
precisa, poi, che la diagnosi di borreliosi è stata confermata nei mesi
successivi all’ospedalizzazione di maggio 2014. Puntualizza però che i (primi)
sintomi della malattia erano già presenti a partire da settembre 2013, laddove
numerosi malesseri e dolori lo affliggevano quotidianamente. Si trattava, ad
esempio, di paralisi (temporanee) degli arti, vampate di calore, attacchi di
panico, dolori alle ginocchia tali da non riuscire più a piegare le gambe,
dolori alle articolazioni delle mani, formicolio nelle mani, crampi nelle
gambe, dolori agli occhi, dolori alla schiena, fischio ininterrotto nella
testa, intolleranza dei rumori, degli odori forti e di alcuni gusti, perdite di
memoria, disorientamento, vertigini (VII pag. 2 e I, allegato 1 pag. 4). Ciò
nonostante, egli non si è fatto visitare da alcun medico: durante tutto quel
periodo, precisa però, ha cercato di continuare a lavorare ancorché i sintomi
peggiorassero continuamente (“IS 1 n’arrivait pratiquement plus à travailler
mais a continué à essayer, mais la maladie de Lyme a empiré chaque jour un peu
plus […]”, VII, pag. 2). È solo a seguito delle varie
ospedalizzazioni che gli è, infine, stata certificata un’inabilità lavorativa
totale (I, allegato 2).
4. Determinante nella
fattispecie è (dunque) capire se l’incapacità lavorativa dovuta alla malattia
di Lyme che ha colpito il postulante e che ne ha compromesso irrimediabilmente
la situazione economica – a tal punto che dal 13 luglio 2016 è stato azzerato
il contributo alimentare dovuto alla figlia – possa assurgere, nell’esame di
una revisione, a fatto nuovo e rilevante (secondo l’art. 410 cpv. 1 lett. a
CPP), suscettibile di modificare la dichiarazione di colpevolezza o la pena.
4.1. Ora, malgrado il primo
Considerandi
certificato medico attesti un periodo di inabilità lavorativa dell’istante che
ha avuto inizio posteriormente all’emissione del decreto d’accusa a suo carico
– non rivestendo di per sé, quindi, carattere di fatto nuovo nel senso
dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP – il postulante riferisce di uno stato di
malessere antecedente dovuto al decorso della malattia, i cui sintomi – non
curati – via via andavano ad aggravare la sua situazione fisica.
Sintomatologia, da lui ben descritta nella sua anamnesi, che le analisi hanno
confermato essere compatibile con la malattia di Lyme. Nel
rapporto medico viene, infatti, illustrato che:
“Le patient a toujours vécu dans la nature
et a eu beaucoup de piqûres de tique dans sa vie. Entre 2013 et 2014 il en a eu
4, dont deux avec érythème migrant. Apparition 4 à 8 semaines après la piqûre
de l’automne 2013 d’une arthrite des genoux et des douleurs articulaires
migrantes et fluctuantes des membres inférieures et supérieures, des
fourmillements des mains et des avant bras, une hypersensibilité aux bruits et
aux odeurs ainsi qu’un sifflement dans la tête. Le patient présentait aussi des
malaises typiques pour une atteinte temporo-basale interne que l’on peut aussi
voir lors de l’inflammation ou des infections à la base du cerveau, y inclus la
maladie de Lyme. Une atteinte de la région temporale interne, particulièrement
de l’uncus et des régions corticales adjacentes du cortex entorhinal et du
gyrus parahippocampalis entraînent souvent une exacerbation du sens de l’odorat
et des émotions comme la peur ou crise de panique, et des phénomènes de la
mémoire comme une illusion de déjà vu ou de jamais vu que le patient a
spontanément communiqué dans son anamnèse. L’examen neurologique montre une
anisocorie avec une pupille plus large à G qu’à D. Les examens neurocognitifs
révèlent des légers troubles de la concentration et de la mémoire à courte
terme. Ces symptômes cliniques sont compatibles avec une neuroborréliose de
Lyme” (I, allegato 1 pag.
6).
I sintomi descritti
– riconosciuti essere conseguenza diretta dello sviluppo e dell’avanzamento
della borelliosi - compromettevano (a detta dell’istante) già allora la sua
situazione lavorativa, rendendo sempre più incerte e precarie le sue entrate.
Ora, è ben verosimile – poiché conforme alla comune esperienza
della vita – che dolori come quelli descritti invalidino notevolmente le
capacità psicofisiche di qualsiasi soggetto. Tenuto, poi, conto che IS 1 in
quel periodo era socio gerente della “__________” – dedita al commercio, la
fabbricazione, la riparazione di barche a vela – è parimenti del tutto
verosimile che i suoi malesseri pregiudicassero in modo significativo la sua
capacità lavorativa. Durante la prima ospedalizzazione viene, infatti,
riportato che:
“Il a aussi eu des pertes de repaire, même dans des
endroits qu’il connait bien. On doit le ramener sur le bon chemin. Dans le bateau il n’a plus les
mêmes réflexes qu’avant”
(I, allegato 1 pag. 4).
Non può d’altra parte essere letta a suo discapito la notifica di
tassazione per il 2014 (in cui viene indicato un reddito imponibile di
fr. 33'620.-), operata d’ufficio, che con molta verosimiglianza si è
basata su dati relativi agli anni precedenti, non più corrispondenti alla
mutata situazione finanziaria dell’istante. Non per nulla, nella notifica di
tassazione ordinaria del 2015, il reddito imponibile è pari a 0 e il documento
riporta solo cifre negative (- 4'380.- in relazione a premi CM nonché debiti
per fr. 2'404'045.-) (I, allegato 3 e 4).
Ne
consegue che, alla luce di quanto precede e in applicazione del principio in
dubio pro reo – concretizzato dall’art. 10 cpv. 3 CPP, che impone al giudice,
quando vi sono dubbi insormontabili sull’adempimento degli elementi di fatto,
di ritenere la versione più favorevole all’imputato – questa Corte deve
accertare che, nel periodo antecedente il
primo certificato medico attestante la sua inabilità lavorativa (e, quindi, già
nel periodo di cui al decreto d’accusa), IS 1 non riusciva (senza sua colpa) ad
avere un reddito che gli permettesse di far fronte ai suoi obblighi alimentari
(v. art. 217 cpv. 1 CP).
In
queste condizioni, ben si può ritenere che l’istante ha comprovato, con la
documentazione prodotta, un fatto nuovo (l’esistenza di un’incapacità
lavorativa) ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP che, se fosse stato
portato a conoscenza del procuratore pubblico, avrebbe comportato un giudizio a
lui più favorevole, e meglio una diminuzione del periodo di realizzazione del
reato e, pertanto una diminuzione della pena.
4.2
Sulla scorta della
documentazione prodotta, infatti, si può, come accennato, ritenere che la
capacità lavorativa dell’istante fosse compromessa a causa dell’insorgere dei
primi sintomi della malattia.
IS
1, chiamato a determinarsi su questo punto, ha dichiarato di aver iniziato
già nel mese di settembre 2013 a percepire tutti i suoi dolori (VII, pag. 2).
Il rapporto medico, invece, riporta che le punture di zecche sono avvenute
nell’autunno 2013 e che, 4-8 settimane dopo, all’incirca a fine anno 2013, si
sono presentati i (primi) malesseri nella loro intensità e gravità (“C’est
depuis fin 2013 qu’il a eu des malaises, parfois 15 par jour, parfois même
pendant la nuit”; I, allegato 1 pag. 3 e pag. 6). Ciò che trova conferma
nel rapporto medico laddove viene indicato che i sintomi neurologici
generalmente iniziano a manifestarsi 4-6 settimane dopo le punture di zecca (I,
allegato 1 pag. 7).
Si
può, quindi, concludere che i sintomi della malattia hanno iniziato a incidere
sulla sua capacità lavorativa (e lucrativa), con una certa rilevanza e gravità,
a partire dal mese di dicembre 2013. Ne segue che, a partire da quel momento,
il mancato ossequio degli obblighi alimentari non era dovuto a colpa
dell’obbligato e, pertanto, il reato non era, da allora, più consumato.
4.3
In conclusione,
l’istanza di revisione va parzialmente accolta e il decreto impugnato riformato
come segue:
- il
periodo di commissione del reato è ridotto dal 1° novembre 2009 al 30 novembre
2013;
- l’arretrato
nei confronti della figlia __________ (indicato nel DA) va ridotto, adattandolo
al ridimensionato periodo di colpevolezza, a fr. 11'655.- (dai
fr. 14'280.- indicati in querela [V, doc. 16], vanno tolti i corrispettivi
per i mesi da dicembre 2013 ad aprile 2014);
- la
pena pecuniaria inflitta va, pure, corretta riducendo il numero delle aliquote
giornaliere a 27.
5.
Non sono dovute
indennità ex art. 429 CPP, già solo perché l’istante ha agito da solo e non ha
comprovato di avere subito, a causa di questo procedimento, altri danni.
6.
Data
la particolarità del caso, e nello specifico la durevole precaria situazione
finanziaria dell’istante, si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia
per la procedura di revisione.
Per gli stessi
motivi, gli oneri del DA – che sarebbero da porre a suo carico – gli vengono
condonati in applicazione dell’art. 425 CPP.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 217 CP,
6, 10, 81, 410 segg., 425,
429 CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’istanza è parzialmente
accolta.
1.1. Di conseguenza, IS 1 è
dichiarato autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento
per
avere, nel periodo 1° novembre 2009 – 30 novembre 2013, omesso, benché avesse i
mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________ __________), e
per essa all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li anticipa al
beneficiario, gli alimenti stabiliti con convenzione di mantenimento del 5
marzo 2007 omologata dal Juge de la Paix de la Broye, così da essere in arretrato
per complessivi fr. 11'655.-.
1.2. IS 1 è condannato alla
pena pecuniaria di 27 (ventisette) aliquote giornaliere da fr. 10.-
cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 270.-), pena parzialmente
aggiuntiva a quella decretata nei suoi confronti dal Ministère Public du Canton
de Fribourg il 26 settembre 2013.
1.2.1. In caso di mancato
pagamento, la pena pecuniaria sarà sostituita con una pena detentiva di 27
giorni.
2. La tassa di
giustizia e le spese giudiziarie di primo grado sono condonate.
3. Non si assegnano
indennità.
4. Non si prelevano né
tasse né spese per la procedura di revisione.
5. Intimazione a:
-
6. Comunicazione
a:
-
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.