17.2017.232
Espulsione di un condannato colpevole, tra l'altro, di infrazione aggravata alla LStup. Caso in cui l'interesse pubblico all'espulsione prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svi
1 marzo 2018Italiano37 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.232 +255
Locarno
1. marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Francesca Lepori Colombo e Marco Frigerio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 27 luglio 2017 e confermata con dichiarazione d’appello 19 ottobre
2017 da
AP 1
residente a
rappr. dall'DI 1
e con appello incidentale 25 ottobre 2017 presentato dal
PP 1
contro la sentenza emanata il
20 luglio 2017 dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona nei
confronti di AP 1 (motivazione scritta intimata il 2 ottobre 2017)
esaminati gli atti;
ritenuto
ritenuto che A. Con atto di accusa 88/2017 del
31 maggio 2017 il procuratore pubblico ha promosso l’accusa davanti alla Corte
delle assise correzionali di Bellinzona nei confronti di AP 1 (di seguito solo AP
1) ritenendolo autore colpevole di:
“1. Infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter
mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone,
e
meglio per avere, senza essere autorizzato, nel periodo novembre 2015 - 23
febbraio 2017, a __________ e in altre
imprecisate località della Svizzera, alienato, procurato in altro modo e
trasportato complessivamente 251.77 grammi di cocaina,
segnatamente,
1.1 nel periodo
novembre 2015 – 23 febbraio 2017, a __________, procurato gratuitamente a __________,
__________ e __________ complessivamente circa 1 grammo di cocaina, nonché
procurato offrendogliela a __________ 30 grammi di cocaina a parziale copertura
di un debito che aveva nei suoi confronti, stupefacente che quest’ultimo non ha
accettato;
1.2 nel periodo
novembre 2016 – 23 febbraio 2017, a __________, alienato a __________, __________,
__________ e a una non meglio identificata terza persona, complessivamente 34
grammi di cocaina, stupefacente confezionato in involucri da 4 grammi a CHF
300.00, da 3/3.5 grammi a CHF 250.00/300.00 e da 1 grammo a CHF 80.00/100.00;
1.3 il 23 febbraio
2017, sulla tratta stradale __________, in correità con __________ e __________,
trasportato a bordo del veicolo di sua proprietà, condotto da __________, 186.77
grammi di cocaina (di cui 10.97 grammi con grado di purezza del 75.9% e 175.8
grammi con grado di purezza del 52.8%), stupefacente previamente mostratogli da
__________ a __________ e destinato a essere alienato a terze persone;
Fatti
avvenuti: nelle circostanze di tempo
e di luogo indicate;
reato
previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a
in rel. con il cpv. 1 lett. b, c (n.d.r. LStup);
2. guida
senza autorizzazione
per
avere, il 9.2.2017, sulla tratta stradale __________, condotto il veicolo a
motore __________ targato __________ di sua proprietà, nonostante la licenza di
condurre gli sia stata revocata dalla competente Autorità amministrativa a
partire dal 29.1.2017;
avvenuti: nelle circostanze di tempo
e di luogo indicate;
reato
previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b
LCStr;
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2016 - 23 febbraio 2017,
a __________, consumato intenzionalmente un imprecisato seppur minimo
quantitativo di cocaina;
avvenuti: nelle circostanze di tempo
e di luogo indicate;
reato
previsto: dall’art. 19a LStup.
Al prevenuto sono stati sequestrati tre telefoni cellulari, tre schede SIM, una
bilancia digitale e varia plastica trasparente.
Va
qui precisato che precedentemente, il procuratore pubblico, con decisione 19
aprile 2017 (AI 138), in considerazione del diverso comportamento processuale,
aveva disgiunto il procedimento penale a carico di AP 1 da quello nei confronti
di __________ (di seguito solo __________) e di __________ __________ (di
seguito solo __________), entrambi poi condannati in via definitiva con rito
abbreviato alla pena detentiva di 18 mesi, dedotto il carcere preventivo
sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, con
espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni (cfr. AA 82/2017 e
83/2017 del 24 maggio 2017 in doc. TPC 15).
B. Con sentenza del 20
luglio 2017 (inc. 72.2017.105) nel procedimento a carico di AP 1, la Corte
delle assise correzionali, dopo aver modificato, con l’accordo delle parti, la
formulazione del pto. 1.1 dell’AA, ha confermato nella sostanza le proposte
dell’accusa, dichiarando il prevenuto autore colpevole dei reati imputatigli,
con l’eccezione del proscioglimento dall’imputazione di “aver detenuto e
procurato a __________ 30 grammi di cocaina”.
AP
1 è stato, pertanto, giudicato autore colpevole di:
“1.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter
mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone,
e
meglio per avere,
senza
essere autorizzato,
1.1.1. nel periodo
novembre 2015 – 23 febbraio 2017, a __________, procurato gratuitamente a terzi
complessivamente circa 1 grammo di cocaina;
1.1.2. nel periodo
novembre 2016 – 23 febbraio 2017, a __________, alienato a terzi complessivi 34
grammi di cocaina;
1.1.3. il 23 febbraio
2017, sulla tratta stradale __________, in correità con __________ e __________,
trasportato a bordo del veicolo di sua proprietà, condotto da __________,
186.77 grammi netti di cocaina (di cui 10.97 grammi con grado di purezza del
75.9% e 175.80 grammi con grado di purezza del 52.8%), stupefacente destinato
all’alienazione a terzi e sequestrato dalla Polizia al momento del fermo;
1.2. guida senza
autorizzazione
per
avere,
il
9.2.2017, sulla tratta stradale __________, condotto il veicolo a motore __________
targato __________ di sua proprietà, nonostante la revoca a tempo indeterminato
della licenza di condurre pronunciata nei suoi confronti dalla competente
Autorità amministrativa a far tempo dal 29.1.2017;
1.3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
senza
essere autorizzato, nel periodo dicembre 2016 – 23 febbraio 2017, a __________,
consumato intenzionalmente un imprecisato ma minimo quantitativo di cocaina;
e
meglio come descritto nell’atto di accusa 88/2017 del 31 maggio 2017”.
AP
1 è stato condannato ad una pena detentiva di 22 mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, ed alla multa di fr. 100.-, pena parzialmente aggiuntiva a
quella inflittagli con DA dell’8 agosto 2016. È, inoltre, stata revocata la
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da
fr. 70.- cadauna inflittagli con DA del 9 dicembre 2014, mentre non si è fatto
luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 150
aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna inflittagli con DA dell’8 agosto 2016,
tuttavia il relativo periodo di prova è stato prolungato di un anno.
Nei
confronti di AP 1 è stata ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la
durata di 9 anni giusta l’art. 66a CP.
A
AP 1 è stato confiscato, previa deduzione della tassa di giustizia e delle
spese procedurali, tutto quanto in sequestro elencato nell’AA, ed eccezione del
Samsung __________ dissequestrato previa cancellazione di tutti i dati in
memoria escluse le fotografie. Della cocaina sequestrata era stata ordinata la
confisca e la distruzione già nell’ambito del procedimento (disgiunto) a carico
di __________.
La
tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono state poste a
carico del condannato.
È,
infine, stata tassata la nota del difensore d’ufficio diAP 1, avv. DI 1,
relativa al procedimento di primo grado.
C. Il 27 luglio
2017 AP 1 ha annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della
Corte delle assise correzionali (CARP 17.2017.232 doc. I).
Dopo
avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione
d’appello 19 ottobre 2017, l’imputato ha postulato il proscioglimento
dall’accusa d’infrazione aggravata alla LStup (disp. n. 1.1.) e la condanna per
infrazione semplice alla LStup ex art. 19 cpv. 1, oltre per quelle, incontestate,
di guida senza autorizzazione (disp. n. 1.2.) e contravvenzione alla LStup
(disp. n. 1.3). L’appellante ha conseguentemente chiesto la riduzione della
pena detentiva a suo carico (disp. n. 3.1.) e la sospensione condizionale della
sua esecuzione. Ha, infine, domandato l’annullamento della sua espulsione dal
territorio svizzero ordinata dai primi giudici.
L’insorgente non ha presentato
istanze probatorie (CARP 17.2017.232 doc. III).
D. Con allegato 25
ottobre 2017, la PP ha formulato dichiarazione di appello incidentale,
specificando di appellare il dispositivo n. 3.1. della sentenza 26 ottobre
2017, chiedendo che AP 1 venga condannato alla pena detentiva di 23 mesi, da
dedursi il carcere preventivo sofferto.
Neppure la pubblica
accusa ha formulato istanze probatorie (CARP 17.2017.255 doc. I).
E. Il 5 febbraio 2018 è
stato esperito il pubblico dibattimento d’appello, in occasione del quale:
- il difensore
dell’imputato ha preliminarmente dichiarato di ritirare parzialmente
l’appello (verb. dib. appello pag. 1), precisando di non contestare
più i dispositivi 1.1. e meglio 1.1.3 (relativo al trasporto di
186.77 grammi netti di cocaina) e 3.
(relativo alla pena detentiva di 22 mesi e alla multa).
Sono, pertanto, passati
in giudicato, oltre al dispositivo 1.2. (guida senza
autorizzazione) e al dispositivo 1.3. (contravvenzione alla LStup),
mai impugnati, anche il disp. 1.1. (infrazione
aggravata alla LStup riferita a complessivi 221.77 grammi di cocaina e
non solo ai 35 grammi incontestati in appello). Quanto alla pena, sono
passati in giudicato, oltre ai dispositivi 3.2. (multa), 4. (revoca della sospensione
condizionale della pena di cui al decreto d’accusa
09.12.2014) e 5. (non revoca della sospensione condizionale
della pena di cui al decreto d’accusa 08.08.2016), non appellati, anche
il dispositivo 3.1. (condanna alla pena detentiva di 22 mesi).
L’appello è, pertanto,
stato circoscritto alla sola espulsione di AP 1 dalla Svizzera (disp.
6).
La difesa, nella sua
arringa, ha, in via principale, chiesto che, tenuto conto della
situazione familiare dell’imputato, sia annullata l’espulsione a suo carico:
essa costituisce un grave caso di rigore
personale e l’interesse pubblico non prevale sull’interesse
privato di AP 1 a rimanere nel territorio elvetico.
In via subordinata, ha
postulato che il periodo di espulsione sia ridotto al minimo legale di
5 anni (verb. dib. appello pag. 3).
- la PP, nella sua
requisitoria, ha chiesto la conferma dell’espulsione dalla Svizzera
pronunciata dai primi giudici (disp. 6) nei confronti di AP 1, rimettendosi
al giudizio della Corte sulla durata di tale misura
(verb. dib. appello pag. 3).
Limitandosi a queste
richieste, la Pubblica accusa ha circoscritto il suo ruolo in appello
a quello di mero resistente: il suo appello incidentale (avente per oggetto
il disp. 3.1 del giudizio impugnato e volto
ad ottenere un aumento della pena detentiva a 23 mesi) è,
quindi, stato de facto ritirato.
Ritenuto in fatto e in diritto
L’accusato
1. AP 1, cittadino __________,
è nato il __________ a __________ (__________) dove ha frequentato le scuole
obbligatorie e, a suo dire, “il corrispettivo del liceo” e, poi, “per
tre mesi” un corso universitario “di amministrazione di impresa”.
Sempre secondo le sue dichiarazioni, a Santo Domingo egli avrebbe, in seguito,
svolto un apprendistato di “meccanico di precisione (tornitore, fresatore e
riparatore di macchine industriali)”, conseguendo quattro diplomi, uno per
ciascun modulo frequentato (all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).
Il __________ 2010 (AI
107) AP 1 si è trasferito in Ticino ed ha raggiunto a __________ la fidanzata
(pure cittadina __________) che era arrivata nel nostro paese il __________
2002 (AI 107).
Un
mese dopo, il __________ 2010, i due si sono sposati (AI 107) e dalla loro
unione sono nati due figli, il primo nel __________ e la seconda nel __________
(AI 8).
AP 1 è titolare di
un permesso di dimora “B” (AI 107).
La
moglie e i due figli sono, invece, al beneficio di un permesso di domicilio “C”
(AI 107).
Nel
2010, al suo arrivo in Svizzera, AP 1 ha svolto alcuni stage come meccanico di
produzione, senza tuttavia riuscire a trovare un posto di lavoro nel settore
poiché, a suo dire, il diploma conseguito a __________ non è riconosciuto in
Svizzera.
Dal
2011, egli ha alternato per anni lavori stagionali (da marzo/aprile a
ottobre/novembre) come magazziniere/aiuto magazziniere per la __________ a
periodi di disoccupazione in cui ha svolto “alcuni stages presso varie ditte
del locarnese”.
Nell’ottobre
2016 è stato assunto come aiuto magazziniere presso la __________ a __________
ma, il primo giorno di lavoro, si è fratturato un braccio cadendo, per cui è
stato “in infortunio al 50%” con la prospettiva di tornare
dall’01.06.2017 “abile al lavoro al 100%” (AI 177, verbale PP
22.05.2017, pag. 9; verb. dib. appello pag. 2-3).
La
moglie di AP 1 lavora presso la casa anziani “__________” di __________ come
assistente di cura.
Il
figlio maggiore frequenta la prima elementare. La minore frequenta, invece, la
scuola dell’infanzia (AI 177, verbale PP 22.05.2017, pag. 9).
Considerandi
2.
Nonostante nei
periodi di lavoro il suo stipendio mensile variasse “tra i CHF 2'800.- e
3'200.- / 3'300.-” e nonostante ad esso si aggiungesse quello della moglie
di fr. 4'500.-/4'400.- e un’entrata mensile di fr. 600.- da un’attività di “acquisto/rivendita
telefonini e videogiochi” (AI 175, verbale PS 28.03.2017, pag. 9 in
all. 4 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 19.05.2017, all. 1 al
verb. dib. di primo grado, pag. 3), la situazione finanziaria di AP 1
era problematica: infatti, dall’estratto del registro delle esecuzioni (al
23.05
) risultano a suo carico 64 attestati di carenza beni per complessivi
fr. 36'618.70 e 7 domande d’esecuzione per un totale di fr. 6'952.60 (cfr. AI
180).
3.
Al momento
dell’arresto, AP 1 viveva separato dalla moglie che aveva abbandonato, a
dicembre 2016, per un’altra donna.
La moglie, a seguito
dell’abbandono, ha inoltrato domanda di separazione. Dopo l’arresto di AP 1 vi
è, però, stato un riavvicinamento: la moglie gli rende regolarmente visita in
carcere insieme ai due figli (con cui l’imputato ha un ottimo rapporto) ed è
intenzione dei due coniugi – che hanno anche regolari contatti telefonici - di
riprendere la vita insieme appena possibile. In particolare, AP 1 ha dichiarato
di avere gradualmente preso coscienza, in carcere, dei veri valori della vita e
che, fra questi, mette la famiglia. Ha, perciò, chiesto perdono alla moglie
che, preso atto del suo cambiamento, ha esaudito la sua richiesta e, quale atto
concreto, ha chiesto e ottenuto la sospensione dell’azione di separazione (verb.
dib. appello pag. 2; doc. dib. appello 1 e 3).
4.
Al dibattimento
d’appello, AP 1 ha detto di avere seguito presso __________ sia un corso di
parrucchiere (8 lezioni), sia un corso base d’inglese (verb. dib. appello pag.
3).
Sulle
prospettive di lavoro una volta riottenuta la libertà, egli ha prodotto a
questa Corte un contratto di lavoro datato 8 dicembre 2017 presso la __________
/ Atelier di __________ (doc. dib. appello 2) di cui, per quanto di utilità ai
fini del presente giudizio, si dirà in seguito ed ha dichiarato quanto segue:
“ Visto che ho una possibilità di
lavoro a __________, dovessi potere rimanere in Svizzera, una volta uscito dal
carcere penso che, almeno per i primi tempi, vivrei a __________ durante la
settimana e tornerei dalla mia famiglia in Ticino durante il week end. Dovesse
consolidarsi l’attività lavorativa di __________, vorrei trasferire o far
trasferire tutta la mia famiglia nella Svizzera interna così da poter vivere
vicini. Di questo ho già parlato con mia moglie che si è detta d’accordo. Mi ha
anche detto di voler cercare lavoro in Svizzera interna.
Non parlo né il
tedesco né il francese. Ritengo però di non aver particolari problemi per il
lavoro. Un mio amico che lavora lì mi ha detto che lui si è inserito senza
problemi e che la lingua si impara. Del resto quando ho iniziato a lavorare
alla __________ non sapevo l’italiano.” (verb. dib. appello pag. 3)
5.
AP 1 ha due
precedenti penali in Svizzera e meglio (AI 3 e doc. TPC 13):
- una
condanna del 9 dicembre 2014 ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere
di fr. 70.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed
alla multa di fr. 600.-, inflittagli dal Ministero pubblico del Cantone Ticino
per guida in stato di inattitudine (alcolemia: min. 1.44 – max 1.88
grammi per mille);
- una
condanna dell’8 agosto 2016 alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da
fr. 70.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed alla
multa di fr. 400.-, inflittagli dal Ministero pubblico cantonale per infrazione
alla LStup (alienato 66 grammi di cocaina) e contravvenzione alla LStup
(consumato 6 grammi di cocaina), a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a
quella del 9 dicembre 2014. La sospensione condizionale della pena pecuniaria
di 45 aliquote giornaliere di fr. 70.- decretata il 9 dicembre 2014 non è stata
revocata, ma il condannato è stato ammonito.
6.
Con decisione 6
maggio 2016, l’Ufficio della migrazione, considerata la definitiva condanna
penale 9 dicembre 2014 nonché la sua grave situazione debitoria (allora aveva
57.
attestati di carenza beni per complessivi fr. 31'676.10 più 4 esecuzioni per
fr. 6'705.60), ha ammonito AP 1 avvertendolo che, in caso di reieterazione, il
permesso di dimora avrebbe potuto essergli revocato.
Analogo ammonimento è
stato dato alla moglie di AP 1, pure molto indebitata.
Preso
atto della sua seconda condanna penale (passata in giudicato) e del fatto che
la sua situazione debitoria non era migliorata, l’Ufficio della migrazione ha
nuovamente ammonito AP 1 (decisione 4 novembre 2016) che riprendeva il
precedente avviso, e meglio che l’autorità amministrativa si riservava:
“ in caso di reiterazione di reati
lesivi dell’ordine pubblico o di peggioramento della sua situazione debitoria,
di prendere in considerazione l’eventualità di emanare la revoca del suo
permesso di dimora “B” (AI 107).
Va,
infine, annotato che AP 1 è stato in due occasioni multato dall’Ufficio della
migrazione per avere contravvenuto alla LStr (decisioni 11.11.2011 e
01.03
). Le due multe non sono mai state
pagate e sono, perciò, state commutate in una pena detentiva di due giorni
(decisioni 11.03.2014 e 11.05.2014, AI 107).
Inchiesta
e ammissioni predibattimentali e dibattimentali di AP 1
7.
Le circostanze che
hanno dato avvio all’inchiesta, non contestate dalle parti nella misura in cui
sono state accertate dai primi giudici, possono essere ripercorse rinviando, ex
art. 82 cpv. 4 CPP, alla decisione impugnata, consid. n. 2, pag. 10-13:
“2.1 La
presente inchiesta trae origine da un controllo della circolazione eseguito il
23.
febbraio 2017 alle ore 13.35, presso gli svincoli dell’autostrada A2 a
Bellinzona Nord, in territorio di __________, allorché veniva fermata
l’autovettura __________ targata TI__________ che circolava sulla A2
proveniente da nord con a bordo tre uomini; alla guida vi era __________ (__________),
quale passeggero anteriore AP 1 (__________) detentore dell’autovettura ed in
revoca della licenza di condurre e __________ quale passeggero posteriore,
tutti e tre cittadini dominicani. Mentre la Polizia effettuava un controllo del
veicolo e degli occupanti, gli agenti notavano che il passeggero posteriore, __________
“si liberava di un involucro di colore nero” che da “un primo
controllo sembrava essere sostanza stupefacente”. I tre fermati venivano
quindi tradotti presso il SAD di __________ per essere controllati in modo più
approfondito ed interrogati.
AP
1.
acconsentiva alla perquisizione del suo domicilio di __________, nell’ambito
della quale la Polizia aveva modo di sequestrare, tra l’altro, oltre a tre
telefoni cellulari con relative SIM inserite, una “pellicola di cellophan
tagliata sulla sua lunghezza”, dei “sacchetti di plastica trasparente
fine” e in garage un “bilancino di precisione” (cfr. verbale di
sequestro allegato al Rapp. di arresto provvisorio 23.02.2017, AI 1).
Mentre
era in corso la perquisizione al domicilio di AP 1 venivano interrogati gli
altri due fermati, __________ (in seguito solo __________) e __________ (in
seguito solo __________), (cfr. Rapp. di arresto provvisorio del 23.02.2017, AI
1).
2.2
__________
interrogato “ammetteva da subito che durante il controllo, in un momento
secondo lui propizio, si è liberato della confezione di colore nero contenente
cocaina e che teneva celato nei suoi pantaloni. Questa calza di colore nero
conteneva della cocaina per un peso netto di 188 grammi”, stupefacente che
la Polizia sequestrava. Riferiva di trovarsi in Svizzera da circa due settimane
in qualità di turista. Una settimana prima di partire dalla __________, luogo
in cui vive, aveva conosciuto in un bar che frequenta __________ al quale,
parlando, riferiva che sarebbe andato in Svizzera; __________ gli diceva la
stessa cosa, motivo per cui si erano scambiati i numeri di telefono. Nei giorni
precedenti il fermo si erano sentiti via WhatsApp ed era “uscito il discorso
della cocaina”; lui aveva detto a __________ che, se serviva, sapeva dove
procurarsela. __________ gli rispondeva che lui conosceva una persona in TicinoAP
1, che era interessata ad avere cocaina per “fare qualcosa” in questo
Cantone; __________ spiegava alla Polizia che questa persona “è l’altro
ragazzo che era con noi oggi in auto e del quale non conosco il nome”.
Riconosceva sulla foto che gli veniva mostrata la persona di cui aveva appena
parlato e prendeva atto chiamarsi AP 1. La sera precedente il fermo, lui e __________
si erano nuovamente sentiti. __________ aveva infatti ricevuto a credito da un
africano, 188 grammi di cocaina suddivisi in due pacchetti che aveva poi messo
in una calza e si erano accordati con __________ affinché andasse a __________
a ritirare la sostanza.
Visto
che la cocaina era stata ottenuta a credito, doveva al suo fornitore fr.
6'150.-; l’accordo era che lui sarebbe sceso in Ticino con __________ e AP 1 ed
avrebbe alloggiato a casa di quest’ultimo. Solo dopo che la cocaina fosse stata
venduta, lui sarebbe rientrato a __________ per pagare il suo fornitore,
trattenendo per sé fr. 900.- quale suo guadagno (VI PG 23.02.2017, all. Rapp.
di arresto provvisorio, AI 1).
2.3
__________
interrogato dichiarava di essere giunto in Ticino sabato 18.02.2017 per far
visita al suo amico di gioventù AP 1; era sua intenzione fermarsi in Ticino per
una settimana, come turista. Quella mattina (23.02.2017) mentre si trovava
insieme AP 1 a __________ per rendere visita ad una sua amica, era stato
contattato da un non meglio identificato suo amico che venuto a conoscenza del
fatto che si trovava in Ticino, gli chiedeva di recarsi a __________ a prendere
un loro connazionale per dargli un passaggio; riceveva via WhatsApp l’indirizzo
e con AP 1 si recavano a __________. Qui giunti prendevano a bordo __________ e
ripartivano per il Ticino. __________ negava ogni suo coinvolgimento con la
cocaina dichiarando che non era vero quanto dichiarato da __________ circa la
loro richiesta di cocaina da piazzare in Ticino e di non essere mai stato al
corrente che __________ fosse in possesso di cocaina (VI PG 23.02.2017, all.
Rapp. di arresto provvisorio, AI 1).
2.4
AP 1,
interrogato, negava ogni suo coinvolgimento affermando di non sapere nulla
della cocaina sequestrata dalla Polizia al momento del fermo; confermava che __________,
suo amico di gioventù, era venuto in Ticino a fargli visita, per una breve
vacanza ed era suo ospite dal sabato precedente. Sul viaggio in Svizzera
interna raccontava che __________, la sera prima, gli aveva detto di voler
rendere visita ad un suo amico di __________ per cui quella mattina
(23.02.2017) erano partiti per tale destinazione. Giunti a Berna, l’amico di __________,
identificato in __________, era, a suo dire già in strada che li attendeva; era
la prima volta che vedeva questa persona. __________ era sceso dall’auto, aveva
incontrato __________ con il quale aveva parlato per qualche minuto mentre lui
era rimasto in auto ad aspettare. Dopo un po’, i due erano ritornati all’auto e
__________ gli diceva che il connazionale sarebbe sceso in Ticino con loro;
pertanto, dopo 15 minuti di permanenza a __________, erano ripartiti per il
Ticino (verbale PG 23.02.2017, all. Rapp. di arresto provvisorio, AI 1).
2.5
Al
termine del verbale, AP 1 veniva arrestato unitamente a __________ e __________
Rapp. di arresto provvisorio 23.02.2017, AI 1).
2.6
Il GPC
con decisione del 25 febbraio 2017 poneva AP 1 in carcerazione preventiva (AI
19). Analoga decisione veniva emessa dal GPC nei confronti di __________ e di __________
La
carcerazione preventiva diAP 1 veniva successivamente prorogata con decisione
del GPC del 26 aprile 2017, fino al 1 giugno 2017 (AI 150);AP 1 dal 2 giugno
2017.
è stato posto in anticipata espiazione della pena per cui è comparso al dibattimento
in stato di detenzione (doc. TPC 6).
(decisione impugnata, consid.
n. 2, pag. 10-13)
8.
Nel prosieguo
dell’inchiesta, oltre a __________ (AI 11, verbale PS 24.02.2017, pag. 2 seg.;
AI 84, verbale PS 22.03.2017, pag. 6-10; AI 175, verbale PP confronto
08.04
, pag. 5-6 in all. 6 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
19.05
; AI 165, verbale PP finale 11.05.2017, pag. 3), pure __________ (AI
86, verbale PS 24.03.2017 pag. 9.; AI 123, verbale PP 07.04.2017 pag. 2-3; AI
125, verbale PP confronto 08.04.2017, pag. 4-6, AI 166, verbale PP 12.05.2017,
pag. 2) si è dimostrato collaborativo ammettendo le proprie responsabilità, ed
entrambi hanno chiamato in correità AP 1 in modo credibile e concordante.
9.
AP 1, dal canto suo,
in una prima fase dell’inchiesta ha respinto ogni addebito (AI 1, all. 1,
verbale PS 23.02.2017, pag. 4 seg; AI 8 verbale PP 24.02.2017, pag. 2-6; AI
96: verbale PS 28.03.2017, pag. 2-3). Solo dopo essere stato smentito oltre che
dai correi anche da riscontri oggettivi (cfr. Laboratorio di diagnostica
molecolare: rapporti di analisi 20.03.2017 [AI 95], 03.04.2017 [AI 122A, AI
133]; verbale PS 28.03.2017, pag. 3 [AI 96]), ha ammesso di avere trasportato
con la sua automobile da __________ verso __________ 10.97 grammi di cocaina
(involucro piccolo), continuando tuttavia a negare di sapere della presenza nel
veicolo di ulteriori 175.8 grammi di cocaina (involucro grande) (AI 96: verbale
PS 28.03.2017, pag. 4; AI 124 verbale PP 07.04 2017 pag. 2-4; AI 125: verbale PP
confronto 08.04.2017 pag. 5-6; AI 125, verbale PP confronto 08.04.2017, pag.
4-6).
Sia
sul finire dell’inchiesta (AI 177, verbale PP finale 22.05.2017, pag. 5-7), sia al dibattimento di primo grado
(all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 4), egli si è limitato ad ammettere
di avere trattato complessivamente soltanto 45.97 grammi (10.97 trasportati con
grado di purezza del 75.9% più 35 grammi con grado di purezza indeterminato da
lui dati a terzi).
Come
visto, è solo al dibattimento di appello che ha rinunciato a impugnare
l’infrazione aggravata alla LStup riferita a complessivi 221.77 grammi di
cocaina (verb. dib. appello pag. 1).
Appello
di AP 1 contro la condanna alla sua espulsione dalla Svizzera
10.
AP 1 chiede, in via
principale, l’annullamento del dispositivo 6 della sentenza impugnata che ne
ordina, giusta l’art. 66a CP, l’espulsione dal territorio svizzero per la
durata di nove anni.
Invocando
l’applicazione dell’art. 66a cpv. 2 CP in quanto l’interesse pubblico al suo
rientro nel Paese d’origine non supera quello suo privato a restare in Svizzera
(CARP 17.2017.232 doc. III; verb. dib appello, pag. 1 e 3), egli chiede, in
sostanza, di non essere allontanato dai suoi due figli, facendo valere, in
particolare, il rispetto della sua vita famigliare (art. 8 CEDU) e il diritto
di questi ultimi ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti con
entrambi i genitori (art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo).
10.1
Giusta l’art. 66a cpv.
1.
lett. o CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque
a quindici anni lo straniero condannato per infrazione all’articolo 19 cpv. 2 o
20.
cpv. 2 LStup, a prescindere dall’entità della pena inflitta.
Ai
sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a
pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di
rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale
sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni
modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in
Svizzera.
Il Tribunale federale, in STF
1B_364/2017 del 12.09.2017 consid. 4.3., ha già avuto modo di precisare che sul
tema del grave caso di rigore previsto dall’art. 66a cpv. 2 CP non esiste
ancora alcuna giurisprudenza dell’Alta Corte.
Secondo
la dottrina, nell’esaminare la proporzionalità dell’espulsione rispetto ai
diritti di cui all’art. 8 CEDU (e dell’art. 10 Convenzione sui diritti del
fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri:
- la gravità del reato e
la colpa dell’autore nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF
2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1 e rinvii);
-
la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggior è la durata,
meno sarà proporzionata la misura dell’espulsione);
-
il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento
tenuto dopo i fatti dal prevenuto;
- i
legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con
la Svizzera e con il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;
- la
solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed
altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);
- l’interesse
dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto
conto anche della loro età;
- lo
stato di salute del prevenuto;
- i
pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo
paese di origine.
(Perrier
Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon
les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 litt.
a e rinvii)
10.2
Essendo
stato riconosciuto autore colpevole di violazione dell’art. 19 cpv. 2 LStup (e
non solo), AP 1, dovrebbe essere espulso dal territorio elvetico in applicazione
dell’art. 66a cpv. 1 lett. o CP.
Occorre,
tuttavia, pure esaminare se siano dati gli estremi che impongano la rinuncia
all’espulsione ex art. 66a cpv. 2 CP.
In
concreto, da valutare sono i seguenti elementi:
- AP 1
ha iniziato a delinquere a soli due anni dal suo arrivo in Svizzera (il 26
luglio 2010);
- si è
reso autore colpevole, nel breve volgere di un quinquennio, non solo di due
infrazioni alla LCStr, ma di due infrazioni (e una contravvenzione) alla LStup;
- tutti
i reati per cui è stato condannato sono stati da lui compiuti in età adulta
(meno grave sarebbe stato qualora li avesse perpetrati in giovane età cfr. DTF
139.
I 31 consid. 2.3.3; DTF 139 I 16 consid. 2.2.2);
- la
pena detentiva inflitta a AP 1 nell’ambito del presente procedimento è di 22
mesi, ciò che corrisponde ad una colpa non trascurabile (STF 2C_4/2011 del
15.12.2011
in cui il l’Alta Corte ha confermato la revoca di un permesso di
soggiorno ad uno straniero condannato ad una pena di 20 mesi sospesi
condizionalmente);
- per AP
1.
è formulata una prognosi negativa.
Sul
concorso di elementi che hanno imposto la posa della prognosi negativa, basti
qui precisare che la pregressa condanna per droga (precedente specifico) di AP
1.
era stata pronunciata di recente (l’08.08.2016) e che in relazione ad essa
egli era stato in carcere per 50 giorni, senza che ciò l’abbia
dissuaso dal commettere nuovi reati.
Questa propensione
dell’imputato a disattendere le regole, egli l’ha più volte manifestata anche
in ambito amministrativo verso le autorità competenti in materia di stranieri.
Si
aggiunga che il comportamento poco collaborativo di AP 1, consistito, per gran
parte dell’inchiesta, nel respingere ogni addebito in vicende di droga e, poi,
circoscritto, sul finire delle indagini e al dibattimento di primo grado, a parziali
ammissioni - alquanto irrilevanti per rapporto alle sue effettive
responsabilità - è eloquente di un solo limitato ravvedimento (STF 2C_910/2015
dell’11.04.2016 consid. 5.3., fattore pure da considerare nell’ambito di un
interesse pubblico all’espulsione).
Giova
poco all’imputato l’aver riconosciuto al dibattimento d’appello ogni addebito.
Questa piena assunzione di responsabilità (verb. dib. appello, pag. 1, 3),
giunge quando oramai le sue versioni erano già state da tempo sconfessate da
risultanze istruttorie inequivocabili e scaturisce da un mero calcolo di
strategia difensiva (STF B_1060/2013 del 28.04.2014 consid. 2.2 e rinvii).
Da
relativizzare è, poi, anche il pentimento manifestato da AP 1 durante i dibattimenti
di primo (verb. dib. primo grado, pag. 5) e secondo grado (verb. dib. appello,
pag. 4). Si tratta di parole che non bastano a tranquillizzare questa Corte dal
momento che, come visto, l’imputato ha delinquito poco dopo essere uscito dal
carcere e lo ha fatto nonostante le autorità amministrative lo avessero già
ammonito per ben due volte (avvertendolo che “in caso di reiterazione di
reati lesivi dell’ordine pubblico” gli avrebbero potuto revocare il
permesso di dimora “B” - cfr. AI 107) e dal momento che la vicinanza dei suoi
familiari non è bastata a dissuaderlo dal compiere i reati per cui è qui
condannato (su quest’ultimo fattore cfr. STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016
consid. 5.3.).
D’altro
canto, va considerato che gli elementi della vita privata che legano AP 1 al
territorio elvetico sono alquanto deboli. Infatti, basta qui ricordare che:
- egli ha
vissuto fino a 23 anni (ovvero la maggior parte della sua vita) a __________ e
la sua presenza in Svizzera risale a __________ del 2010;
- il legame
coniugale che si vuole salvaguardare - oltre a non essere propriamente di
lunga durata (ciò che va pure considerato, cfr. DTF 139 I 31 consid. 2.4) - non
può dirsi, nonostante la sospensione della procedura di separazione, particolarmente
solido: si sa, infatti, che è facile, nei momenti di difficoltà, appellarsi
(come fa AP 1) ai “veri valori della vita” e che difficile è rimanere ad
essi fedeli quando le difficoltà si sono appianate;
-
nemmeno può essere considerata l’asserita incapacità di AP 1 di restar lontano
dai figli nella misura in cui, quando ha delinquito, egli era ben conscio,
visti anche gli ammonimenti ricevuti (cfr. consid. 6), del rischio di perdere
la possibilità di continuare a vivere nel nostro paese;
-
i lavori leciti svolti dal prevenuto in Svizzera sono stati sporadici e per lo
più limitati nel tempo e AP 1 non ha saputo
trarre da essi un’occasione di reale inserimento nel nostro contesto sociale;
-
i due figli, in tenera età (del __________ e del __________), potranno contare in
Svizzera sul sostegno economico della madre che rappresenta la fonte di reddito
principale della famiglia;
-
non esistono, né l’appellante li fa valere, particolari elementi ostativi
all’espulsione del prevenuto, quali un avverso stato di salute o seri
pregiudizi a suo carico allorché, a seguito dell’espulsione, giungerà nel suo
paese di origine.
Il documento prodotto da AP
1.
al dibattimento (doc. dib. appello 2) non basta a sostanziare un suo
particolare legame con il nostro paese già soltanto perché esso non è atto a
comprovare l’asserita prospettiva professionale. Infatti, la fedefacenza del
documento che si sostiene essere contratto di lavoro con la ditta __________ di
__________ (per giunta prodotto solo in copia) è più che dubbia già soltanto
perché in calce ad esso, alla voce “__________”, è apposta una firma
illeggibile: non si può, dunque, né capire
chi sia l’autore di tale firma, né, di riflesso e a maggior ragione,
determinare se il firmatario sia legittimato a vincolare la società.
Ma non solo. Anche qualora
si dovesse ammettere che il documento emana effettivamente dalla __________ di __________,
il contratto non sarebbe più attuale nella misura in cui esso prevede, al § 2,
l’inizio del rapporto lavorativo per l’11 dicembre 2017.
L’integrazione di AP 1 nel
nostro Paese va, poi, relativizzata in considerazione della preoccupante
situazione economica in cui versa (in AI 180 risultano decine di attestati di
carenza beni a suo carico per complessivi fr. 36'618.70, e 7 le domande d’esecuzione
per ulteriori fr. 6'952.60) e del fatto che non si è mai inserito stabilmente
nel mondo del lavoro.
Gli effetti
dell’espulsione a discapito dell’unione familiare, con particolare riguardo
all’interesse della prole ad avere un rapporto con il padre, vanno, poi,
ridimensionati alla luce del fatto che la moglie e i figli di AP 1 sono di
nazionalità dominicana e, all’occorrenza, potrebbero ricongiungersi con
l’imputato nel comune Paese d’origine. Paese che, è ragionevole ritenere, non è
affatto estraneo alla consorte, dal momento che la donna vi ha vissuto pur
sempre i primi quattordici anni della sua vita e di cui, come il marito (STF
2C_568/2017 del 26.01.2018 consid. 7.5.2.; STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016,
consid. 5.3), conosce la lingua locale, e in cui i figli, vista la loro tenera
età e conseguente adattabilità, potrebbero inserirsi senza grosse difficoltà
(AI 107; cfr. STF 2C_963/2016 del 17.03.2017, consid. 2.2.; DTF 139 I 145
consid. 2.4).
Tutto ciò ponderato,
l’interesse pubblico all’espulsione di AP 1 prevale su quello privato -
alquanto limitato - dello straniero a rimanere in Svizzera.
La richiesta avanzata, in
via principale, dall’appellante di annullamento della misura di espulsione è
respinta.
Periodo di espulsione
dalla Svizzera
11.
AP 1 ha chiesto, in
via subordinata, che, in applicazione del principio di proporzionalità, la sua
espulsione dalla Svizzera sia ridotta alla durata minima prevista dall’art. 66a
cpv. 1 CP (verb. dib appello, pag. 3).
11.1
La prima Corte ha
fissato in 9 anni la durata dell’espulsione.
Si
tratta di un periodo eccessivo, ritenuto come, in applicazione del principio di
proporzionalità, la durata dell’espulsione deve essere determinata, in primo
luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del
07.09.2017
consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.2).
Pena
che, in concreto, si colloca nella fascia bassa del quadro edittale previsto
dall’art. 19 cpv. 2 LStup (a maggior ragione tenuto conto del concorso ex art.
49.
CP col reato di guida senza autorizzazione).
Ciò
detto, ricordato come l’art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai
5.
ai 15 anni, si impone, in concreto, di ridurre la durata dell’espulsione
dalla Svizzera di AP 1 a 5 anni.
Su questo punto,
l’appello va accolto.
Tassazione della nota
d’onorario
12.
Richiamata
la normativa applicabile (cfr., fra le altre, CARP 17.2016.241 del 18.10.2017,
consid. 27), la nota professionale del difensore d’ufficio di AP 1 relativa al
procedimento d’appello va tassata come segue.
Nella
nota d’onorario prodotta al dibattimento, l’avv. DI 1
espone le seguenti voci:
Onorari
fr.
3'045.00
Spese
fr.
183.60
Iva
8% (fino al 31.12.2017)
fr.
133.41
Iva
7.
% (dall’01.01.2018)
fr.
120.20
Totale
(arrotondato verso l’alto)
fr.
3'482.30
L’importo richiesto per onorari
corrisponde, alla tariffa oraria di fr. 180.-, a un dispendio orario di 16 ore
e 55 minuti.
a. A
questo dispendio di tempo - ritenuto adeguato corrispondendo ad una ragionevole
conduzione del mandato - va aggiunto quello, non conosciuto dal legale al
momento della redazione della nota, concernente il dibattimento d’appello
durato 1 ora (la relativa trasferta è, di contro, già stata inclusa nella nota
professionale).
La durata complessiva delle
prestazioni riconosciute è, pertanto, di 17 ore e 55 minuti, tassate a fr.
180.
- l’una, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 3’225.-.
Le spese esposte (fr. 183.60)
sono interamente approvate.
L’IVA, calcolata nella misura
dell’8% (su fr. 1'667.60) fino al 31.12.2017 pari a fr. 133.41, e nella misura
del 7.7% (su fr. 1'741.-) dall’01.01.2018 pari a fr. 134.06, assomma
complessivamente a fr. 267.50.
La nota professionale
dell’avv. DI 1 è, pertanto, approvata per complessivi fr. 3'676.10 (IVA
inclusa) (fr. 3’225.- + fr. 183.60 + fr. 267.50).
b. Vista
la condanna che conferma nella sostanza quella di primo grado (salvo per la
riduzione da 9 a 5 anni del periodo di espulsione) e considerato che, giusta
l’art. 429 cpv. 1 seconda frase CPP, è ritenuta soccombente anche la parte che
ha ritirato l’appello, AP 1, in caso di ritorno a miglior fortuna, dovrà
risarcire allo Stato 9/10 dell’importo anticipato per la sua difesa (art. 135
cpv. 4 CPP).
I costi di patrocinio
riconosciuti e tassati con la sentenza di primo grado per complessivi fr.
17'357.20, andranno invece, come stabilito al suo dispositivo n. 9.2., in caso
di ritorno a miglior fortuna, integralmente rimborsati.
Tassa di giustizia e spese
13.
In base all’esito
dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del
condannato.
La tassa di giustizia e le
spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono poste per
9/10 a carico dell’imputato per quanto concerne il suo appello, tenuto conto
della sua soccombenza pressoché totale, e per intero a carico dello Stato per
quanto concerne l’appello incidentale qui stralciato dai ruoli.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 147, 348 e segg.,
379.
e segg., 398 e segg., 426 CPP;
40, 46, 47, 49, 51, 66a CP;
19.
cpv. 1 lett. b - c - d, 19
cpv. 2 lett. a LStup;
95.
cpv. 1 lett. b LCStr;
nonché, sulle spese e sulle
ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1.
a. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
b. L’appello
incidentale del Procuratore pubblico è stralciato dai ruoli.
Di
conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i punti n. 1 (1.1,
1.
, 1.3), 2, 3 (3.1, 3.2), 4, 5, 7, 9.1 del dispositivo della sentenza
impugnata sono passati in giudicato,
1.1
AP
1,
autore
colpevole di infrazione aggravata alla LStup, guida senza
autorizzazione e contravvenzione alla LStup,
è
condannato,
oltre
che alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa
08.08.2016
del MP del Canton Ticino,
nonché
alla multa di fr. 100.- (che in caso di mancato pagamento, sarà commutata nella
pena detentiva di un giorno):
1.1.1
all’
espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni.
1.2
Si
ricorda che:
1.2.1
è revocata la
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da
fr. 70.- cadauna inflittagli con decreto d’accusa del 9 dicembre 2014 del
Ministero pubblico del Canton Ticino;
1.2.2
non
è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 150 aliquote
giornaliere da fr. 70.- cadauna inflittagli con decreto d’accusa dell’8 agosto
2016.
del Ministero pubblico del Canton Ticino, ma il periodo di prova è
prolungato di un anno.
1.3
La
tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali di cui alla distinta
della sentenza impugnata sono poste a carico del condannato.
2.
Gli oneri
processuali dell’appello principale, consistenti in:
-
tassa di giustizia fr. 2'000.-
-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono
posti per 9/10 a carico di AP 1 e per il restante 1/10 a carico dello Stato.
3.
Gli
oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:
-
tassa di giustizia fr. 2'000.-
-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono
posti a carico dello Stato.
4.
La nota
professionale 05.02.2018 dell’ avv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr.
3'225.-
- spese fr.
183.60
- IVA fr. 267.50
Totale fr. 3'676.10
e posta a carico dello Stato.
In caso di ritorno a miglior
fortuna, AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’intero
importo anticipato per la sua difesa d’ufficio concernente la procedura di
primo grado e 9/10 di quello anticipato per la procedura di secondo grado (art.
135.
cpv. 4 CPP).
4.1
Contro
questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
4.2
La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia,
Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente
Dispositivo
dispositivo.
5. Intimazione
a:
6. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il
ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art.115 LTF.