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Decisione

17.2017.232

Espulsione di un condannato colpevole, tra l'altro, di infrazione aggravata alla LStup. Caso in cui l'interesse pubblico all'espulsione prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svi

1 marzo 2018Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti: nelle circostanze di tempo

e di luogo indicate;

reato

previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a

in rel. con il cpv. 1 lett. b, c (n.d.r. LStup);

2. guida

senza autorizzazione

per

avere, il 9.2.2017, sulla tratta stradale __________, condotto il veicolo a

motore __________ targato __________ di sua proprietà, nonostante la licenza di

condurre gli sia stata revocata dalla competente Autorità amministrativa a

partire dal 29.1.2017;

avvenuti: nelle circostanze di tempo

e di luogo indicate;

reato

previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b

LCStr;

3. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2016 - 23 febbraio 2017,

a __________, consumato intenzionalmente un imprecisato seppur minimo

quantitativo di cocaina;

avvenuti: nelle circostanze di tempo

e di luogo indicate;

reato

previsto: dall’art. 19a LStup.

Al prevenuto sono stati sequestrati tre telefoni cellulari, tre schede SIM, una

bilancia digitale e varia plastica trasparente.

Va

qui precisato che precedentemente, il procuratore pubblico, con decisione 19

aprile 2017 (AI 138), in considerazione del diverso comportamento processuale,

aveva disgiunto il procedimento penale a carico di AP 1 da quello nei confronti

di __________ (di seguito solo __________) e di __________ __________ (di

seguito solo __________), entrambi poi condannati in via definitiva con rito

abbreviato alla pena detentiva di 18 mesi, dedotto il carcere preventivo

sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, con

espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni (cfr. AA 82/2017 e

83/2017 del 24 maggio 2017 in doc. TPC 15).

B. Con sentenza del 20

luglio 2017 (inc. 72.2017.105) nel procedimento a carico di AP 1, la Corte

delle assise correzionali, dopo aver modificato, con l’accordo delle parti, la

formulazione del pto. 1.1 dell’AA, ha confermato nella sostanza le proposte

dell’accusa, dichiarando il prevenuto autore colpevole dei reati imputatigli,

con l’eccezione del proscioglimento dall’imputazione di “aver detenuto e

procurato a __________ 30 grammi di cocaina”.

AP

1 è stato, pertanto, giudicato autore colpevole di:

“1.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter

mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone,

e

meglio per avere,

senza

essere autorizzato,

1.1.1. nel periodo

novembre 2015 – 23 febbraio 2017, a __________, procurato gratuitamente a terzi

complessivamente circa 1 grammo di cocaina;

1.1.2. nel periodo

novembre 2016 – 23 febbraio 2017, a __________, alienato a terzi complessivi 34

grammi di cocaina;

1.1.3. il 23 febbraio

2017, sulla tratta stradale __________, in correità con __________ e __________,

trasportato a bordo del veicolo di sua proprietà, condotto da __________,

186.77 grammi netti di cocaina (di cui 10.97 grammi con grado di purezza del

75.9% e 175.80 grammi con grado di purezza del 52.8%), stupefacente destinato

all’alienazione a terzi e sequestrato dalla Polizia al momento del fermo;

1.2. guida senza

autorizzazione

per

avere,

il

9.2.2017, sulla tratta stradale __________, condotto il veicolo a motore __________

targato __________ di sua proprietà, nonostante la revoca a tempo indeterminato

della licenza di condurre pronunciata nei suoi confronti dalla competente

Autorità amministrativa a far tempo dal 29.1.2017;

1.3. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere,

senza

essere autorizzato, nel periodo dicembre 2016 – 23 febbraio 2017, a __________,

consumato intenzionalmente un imprecisato ma minimo quantitativo di cocaina;

e

meglio come descritto nell’atto di accusa 88/2017 del 31 maggio 2017”.

AP

1 è stato condannato ad una pena detentiva di 22 mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto, ed alla multa di fr. 100.-, pena parzialmente aggiuntiva a

quella inflittagli con DA dell’8 agosto 2016. È, inoltre, stata revocata la

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da

fr. 70.- cadauna inflittagli con DA del 9 dicembre 2014, mentre non si è fatto

luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 150

aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna inflittagli con DA dell’8 agosto 2016,

tuttavia il relativo periodo di prova è stato prolungato di un anno.

Nei

confronti di AP 1 è stata ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la

durata di 9 anni giusta l’art. 66a CP.

A

AP 1 è stato confiscato, previa deduzione della tassa di giustizia e delle

spese procedurali, tutto quanto in sequestro elencato nell’AA, ed eccezione del

Samsung __________ dissequestrato previa cancellazione di tutti i dati in

memoria escluse le fotografie. Della cocaina sequestrata era stata ordinata la

confisca e la distruzione già nell’ambito del procedimento (disgiunto) a carico

di __________.

La

tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono state poste a

carico del condannato.

È,

infine, stata tassata la nota del difensore d’ufficio diAP 1, avv. DI 1,

relativa al procedimento di primo grado.

C. Il 27 luglio

2017 AP 1 ha annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della

Corte delle assise correzionali (CARP 17.2017.232 doc. I).

Dopo

avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione

d’appello 19 ottobre 2017, l’imputato ha postulato il proscioglimento

dall’accusa d’infrazione aggravata alla LStup (disp. n. 1.1.) e la condanna per

infrazione semplice alla LStup ex art. 19 cpv. 1, oltre per quelle, incontestate,

di guida senza autorizzazione (disp. n. 1.2.) e contravvenzione alla LStup

(disp. n. 1.3). L’appellante ha conseguentemente chiesto la riduzione della

pena detentiva a suo carico (disp. n. 3.1.) e la sospensione condizionale della

sua esecuzione. Ha, infine, domandato l’annullamento della sua espulsione dal

territorio svizzero ordinata dai primi giudici.

L’insorgente non ha presentato

istanze probatorie (CARP 17.2017.232 doc. III).

D. Con allegato 25

ottobre 2017, la PP ha formulato dichiarazione di appello incidentale,

specificando di appellare il dispositivo n. 3.1. della sentenza 26 ottobre

2017, chiedendo che AP 1 venga condannato alla pena detentiva di 23 mesi, da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

Neppure la pubblica

accusa ha formulato istanze probatorie (CARP 17.2017.255 doc. I).

E. Il 5 febbraio 2018 è

stato esperito il pubblico dibattimento d’appello, in occasione del quale:

- il difensore

dell’imputato ha preliminarmente dichiarato di ritirare parzialmente

l’appello (verb. dib. appello pag. 1), precisando di non contestare

più i dispositivi 1.1. e meglio 1.1.3 (relativo al trasporto di

186.77 grammi netti di cocaina) e 3.

(relativo alla pena detentiva di 22 mesi e alla multa).

Sono, pertanto, passati

in giudicato, oltre al dispositivo 1.2. (guida senza

autorizzazione) e al dispositivo 1.3. (contravvenzione alla LStup),

mai impugnati, anche il disp. 1.1. (infrazione

aggravata alla LStup riferita a complessivi 221.77 grammi di cocaina e

non solo ai 35 grammi incontestati in appello). Quanto alla pena, sono

passati in giudicato, oltre ai dispositivi 3.2. (multa), 4. (revoca della sospensione

condizionale della pena di cui al decreto d’accusa

09.12.2014) e 5. (non revoca della sospensione condizionale

della pena di cui al decreto d’accusa 08.08.2016), non appellati, anche

il dispositivo 3.1. (condanna alla pena detentiva di 22 mesi).

L’appello è, pertanto,

stato circoscritto alla sola espulsione di AP 1 dalla Svizzera (disp.

6).

La difesa, nella sua

arringa, ha, in via principale, chiesto che, tenuto conto della

situazione familiare dell’imputato, sia annullata l’espulsione a suo carico:

essa costituisce un grave caso di rigore

personale e l’interesse pubblico non prevale sull’interesse

privato di AP 1 a rimanere nel territorio elvetico.

In via subordinata, ha

postulato che il periodo di espulsione sia ridotto al minimo legale di

5 anni (verb. dib. appello pag. 3).

- la PP, nella sua

requisitoria, ha chiesto la conferma dell’espulsione dalla Svizzera

pronunciata dai primi giudici (disp. 6) nei confronti di AP 1, rimettendosi

al giudizio della Corte sulla durata di tale misura

(verb. dib. appello pag. 3).

Limitandosi a queste

richieste, la Pubblica accusa ha circoscritto il suo ruolo in appello

a quello di mero resistente: il suo appello incidentale (avente per oggetto

il disp. 3.1 del giudizio impugnato e volto

ad ottenere un aumento della pena detentiva a 23 mesi) è,

quindi, stato de facto ritirato.

Ritenuto in fatto e in diritto

L’accusato

1. AP 1, cittadino __________,

è nato il __________ a __________ (__________) dove ha frequentato le scuole

obbligatorie e, a suo dire, “il corrispettivo del liceo” e, poi, “per

tre mesi” un corso universitario “di amministrazione di impresa”.

Sempre secondo le sue dichiarazioni, a Santo Domingo egli avrebbe, in seguito,

svolto un apprendistato di “meccanico di precisione (tornitore, fresatore e

riparatore di macchine industriali)”, conseguendo quattro diplomi, uno per

ciascun modulo frequentato (all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).

Il __________ 2010 (AI

107) AP 1 si è trasferito in Ticino ed ha raggiunto a __________ la fidanzata

(pure cittadina __________) che era arrivata nel nostro paese il __________

2002 (AI 107).

Un

mese dopo, il __________ 2010, i due si sono sposati (AI 107) e dalla loro

unione sono nati due figli, il primo nel __________ e la seconda nel __________

(AI 8).

AP 1 è titolare di

un permesso di dimora “B” (AI 107).

La

moglie e i due figli sono, invece, al beneficio di un permesso di domicilio “C”

(AI 107).

Nel

2010, al suo arrivo in Svizzera, AP 1 ha svolto alcuni stage come meccanico di

produzione, senza tuttavia riuscire a trovare un posto di lavoro nel settore

poiché, a suo dire, il diploma conseguito a __________ non è riconosciuto in

Svizzera.

Dal

2011, egli ha alternato per anni lavori stagionali (da marzo/aprile a

ottobre/novembre) come magazziniere/aiuto magazziniere per la __________ a

periodi di disoccupazione in cui ha svolto “alcuni stages presso varie ditte

del locarnese”.

Nell’ottobre

2016 è stato assunto come aiuto magazziniere presso la __________ a __________

ma, il primo giorno di lavoro, si è fratturato un braccio cadendo, per cui è

stato “in infortunio al 50%” con la prospettiva di tornare

dall’01.06.2017 “abile al lavoro al 100%” (AI 177, verbale PP

22.05.2017, pag. 9; verb. dib. appello pag. 2-3).

La

moglie di AP 1 lavora presso la casa anziani “__________” di __________ come

assistente di cura.

Il

figlio maggiore frequenta la prima elementare. La minore frequenta, invece, la

scuola dell’infanzia (AI 177, verbale PP 22.05.2017, pag. 9).

Considerandi

2.

Nonostante nei

periodi di lavoro il suo stipendio mensile variasse “tra i CHF 2'800.- e

3'200.- / 3'300.-” e nonostante ad esso si aggiungesse quello della moglie

di fr. 4'500.-/4'400.- e un’entrata mensile di fr. 600.- da un’attività di “acquisto/rivendita

telefonini e videogiochi” (AI 175, verbale PS 28.03.2017, pag. 9 in

all. 4 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 19.05.2017, all. 1 al

verb. dib. di primo grado, pag. 3), la situazione finanziaria di AP 1

era problematica: infatti, dall’estratto del registro delle esecuzioni (al

23.05

) risultano a suo carico 64 attestati di carenza beni per complessivi

fr. 36'618.70 e 7 domande d’esecuzione per un totale di fr. 6'952.60 (cfr. AI

180).

3.

Al momento

dell’arresto, AP 1 viveva separato dalla moglie che aveva abbandonato, a

dicembre 2016, per un’altra donna.

La moglie, a seguito

dell’abbandono, ha inoltrato domanda di separazione. Dopo l’arresto di AP 1 vi

è, però, stato un riavvicinamento: la moglie gli rende regolarmente visita in

carcere insieme ai due figli (con cui l’imputato ha un ottimo rapporto) ed è

intenzione dei due coniugi – che hanno anche regolari contatti telefonici - di

riprendere la vita insieme appena possibile. In particolare, AP 1 ha dichiarato

di avere gradualmente preso coscienza, in carcere, dei veri valori della vita e

che, fra questi, mette la famiglia. Ha, perciò, chiesto perdono alla moglie

che, preso atto del suo cambiamento, ha esaudito la sua richiesta e, quale atto

concreto, ha chiesto e ottenuto la sospensione dell’azione di separazione (verb.

dib. appello pag. 2; doc. dib. appello 1 e 3).

4.

Al dibattimento

d’appello, AP 1 ha detto di avere seguito presso __________ sia un corso di

parrucchiere (8 lezioni), sia un corso base d’inglese (verb. dib. appello pag.

3).

Sulle

prospettive di lavoro una volta riottenuta la libertà, egli ha prodotto a

questa Corte un contratto di lavoro datato 8 dicembre 2017 presso la __________

/ Atelier di __________ (doc. dib. appello 2) di cui, per quanto di utilità ai

fini del presente giudizio, si dirà in seguito ed ha dichiarato quanto segue:

“ Visto che ho una possibilità di

lavoro a __________, dovessi potere rimanere in Svizzera, una volta uscito dal

carcere penso che, almeno per i primi tempi, vivrei a __________ durante la

settimana e tornerei dalla mia famiglia in Ticino durante il week end. Dovesse

consolidarsi l’attività lavorativa di __________, vorrei trasferire o far

trasferire tutta la mia famiglia nella Svizzera interna così da poter vivere

vicini. Di questo ho già parlato con mia moglie che si è detta d’accordo. Mi ha

anche detto di voler cercare lavoro in Svizzera interna.

Non parlo né il

tedesco né il francese. Ritengo però di non aver particolari problemi per il

lavoro. Un mio amico che lavora lì mi ha detto che lui si è inserito senza

problemi e che la lingua si impara. Del resto quando ho iniziato a lavorare

alla __________ non sapevo l’italiano.” (verb. dib. appello pag. 3)

5.

AP 1 ha due

precedenti penali in Svizzera e meglio (AI 3 e doc. TPC 13):

- una

condanna del 9 dicembre 2014 ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere

di fr. 70.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed

alla multa di fr. 600.-, inflittagli dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

per guida in stato di inattitudine (alcolemia: min. 1.44 – max 1.88

grammi per mille);

- una

condanna dell’8 agosto 2016 alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da

fr. 70.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed alla

multa di fr. 400.-, inflittagli dal Ministero pubblico cantonale per infrazione

alla LStup (alienato 66 grammi di cocaina) e contravvenzione alla LStup

(consumato 6 grammi di cocaina), a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a

quella del 9 dicembre 2014. La sospensione condizionale della pena pecuniaria

di 45 aliquote giornaliere di fr. 70.- decretata il 9 dicembre 2014 non è stata

revocata, ma il condannato è stato ammonito.

6.

Con decisione 6

maggio 2016, l’Ufficio della migrazione, considerata la definitiva condanna

penale 9 dicembre 2014 nonché la sua grave situazione debitoria (allora aveva

57.

attestati di carenza beni per complessivi fr. 31'676.10 più 4 esecuzioni per

fr. 6'705.60), ha ammonito AP 1 avvertendolo che, in caso di reieterazione, il

permesso di dimora avrebbe potuto essergli revocato.

Analogo ammonimento è

stato dato alla moglie di AP 1, pure molto indebitata.

Preso

atto della sua seconda condanna penale (passata in giudicato) e del fatto che

la sua situazione debitoria non era migliorata, l’Ufficio della migrazione ha

nuovamente ammonito AP 1 (decisione 4 novembre 2016) che riprendeva il

precedente avviso, e meglio che l’autorità amministrativa si riservava:

“ in caso di reiterazione di reati

lesivi dell’ordine pubblico o di peggioramento della sua situazione debitoria,

di prendere in considerazione l’eventualità di emanare la revoca del suo

permesso di dimora “B” (AI 107).

Va,

infine, annotato che AP 1 è stato in due occasioni multato dall’Ufficio della

migrazione per avere contravvenuto alla LStr (decisioni 11.11.2011 e

01.03

). Le due multe non sono mai state

pagate e sono, perciò, state commutate in una pena detentiva di due giorni

(decisioni 11.03.2014 e 11.05.2014, AI 107).

Inchiesta

e ammissioni predibattimentali e dibattimentali di AP 1

7.

Le circostanze che

hanno dato avvio all’inchiesta, non contestate dalle parti nella misura in cui

sono state accertate dai primi giudici, possono essere ripercorse rinviando, ex

art. 82 cpv. 4 CPP, alla decisione impugnata, consid. n. 2, pag. 10-13:

“2.1 La

presente inchiesta trae origine da un controllo della circolazione eseguito il

23.

febbraio 2017 alle ore 13.35, presso gli svincoli dell’autostrada A2 a

Bellinzona Nord, in territorio di __________, allorché veniva fermata

l’autovettura __________ targata TI__________ che circolava sulla A2

proveniente da nord con a bordo tre uomini; alla guida vi era __________ (__________),

quale passeggero anteriore AP 1 (__________) detentore dell’autovettura ed in

revoca della licenza di condurre e __________ quale passeggero posteriore,

tutti e tre cittadini dominicani. Mentre la Polizia effettuava un controllo del

veicolo e degli occupanti, gli agenti notavano che il passeggero posteriore, __________

“si liberava di un involucro di colore nero” che da “un primo

controllo sembrava essere sostanza stupefacente”. I tre fermati venivano

quindi tradotti presso il SAD di __________ per essere controllati in modo più

approfondito ed interrogati.

AP

1.

acconsentiva alla perquisizione del suo domicilio di __________, nell’ambito

della quale la Polizia aveva modo di sequestrare, tra l’altro, oltre a tre

telefoni cellulari con relative SIM inserite, una “pellicola di cellophan

tagliata sulla sua lunghezza”, dei “sacchetti di plastica trasparente

fine” e in garage un “bilancino di precisione” (cfr. verbale di

sequestro allegato al Rapp. di arresto provvisorio 23.02.2017, AI 1).

Mentre

era in corso la perquisizione al domicilio di AP 1 venivano interrogati gli

altri due fermati, __________ (in seguito solo __________) e __________ (in

seguito solo __________), (cfr. Rapp. di arresto provvisorio del 23.02.2017, AI

1).

2.2

__________

interrogato “ammetteva da subito che durante il controllo, in un momento

secondo lui propizio, si è liberato della confezione di colore nero contenente

cocaina e che teneva celato nei suoi pantaloni. Questa calza di colore nero

conteneva della cocaina per un peso netto di 188 grammi”, stupefacente che

la Polizia sequestrava. Riferiva di trovarsi in Svizzera da circa due settimane

in qualità di turista. Una settimana prima di partire dalla __________, luogo

in cui vive, aveva conosciuto in un bar che frequenta __________ al quale,

parlando, riferiva che sarebbe andato in Svizzera; __________ gli diceva la

stessa cosa, motivo per cui si erano scambiati i numeri di telefono. Nei giorni

precedenti il fermo si erano sentiti via WhatsApp ed era “uscito il discorso

della cocaina”; lui aveva detto a __________ che, se serviva, sapeva dove

procurarsela. __________ gli rispondeva che lui conosceva una persona in TicinoAP

1, che era interessata ad avere cocaina per “fare qualcosa” in questo

Cantone; __________ spiegava alla Polizia che questa persona “è l’altro

ragazzo che era con noi oggi in auto e del quale non conosco il nome”.

Riconosceva sulla foto che gli veniva mostrata la persona di cui aveva appena

parlato e prendeva atto chiamarsi AP 1. La sera precedente il fermo, lui e __________

si erano nuovamente sentiti. __________ aveva infatti ricevuto a credito da un

africano, 188 grammi di cocaina suddivisi in due pacchetti che aveva poi messo

in una calza e si erano accordati con __________ affinché andasse a __________

a ritirare la sostanza.

Visto

che la cocaina era stata ottenuta a credito, doveva al suo fornitore fr.

6'150.-; l’accordo era che lui sarebbe sceso in Ticino con __________ e AP 1 ed

avrebbe alloggiato a casa di quest’ultimo. Solo dopo che la cocaina fosse stata

venduta, lui sarebbe rientrato a __________ per pagare il suo fornitore,

trattenendo per sé fr. 900.- quale suo guadagno (VI PG 23.02.2017, all. Rapp.

di arresto provvisorio, AI 1).

2.3

__________

interrogato dichiarava di essere giunto in Ticino sabato 18.02.2017 per far

visita al suo amico di gioventù AP 1; era sua intenzione fermarsi in Ticino per

una settimana, come turista. Quella mattina (23.02.2017) mentre si trovava

insieme AP 1 a __________ per rendere visita ad una sua amica, era stato

contattato da un non meglio identificato suo amico che venuto a conoscenza del

fatto che si trovava in Ticino, gli chiedeva di recarsi a __________ a prendere

un loro connazionale per dargli un passaggio; riceveva via WhatsApp l’indirizzo

e con AP 1 si recavano a __________. Qui giunti prendevano a bordo __________ e

ripartivano per il Ticino. __________ negava ogni suo coinvolgimento con la

cocaina dichiarando che non era vero quanto dichiarato da __________ circa la

loro richiesta di cocaina da piazzare in Ticino e di non essere mai stato al

corrente che __________ fosse in possesso di cocaina (VI PG 23.02.2017, all.

Rapp. di arresto provvisorio, AI 1).

2.4

AP 1,

interrogato, negava ogni suo coinvolgimento affermando di non sapere nulla

della cocaina sequestrata dalla Polizia al momento del fermo; confermava che __________,

suo amico di gioventù, era venuto in Ticino a fargli visita, per una breve

vacanza ed era suo ospite dal sabato precedente. Sul viaggio in Svizzera

interna raccontava che __________, la sera prima, gli aveva detto di voler

rendere visita ad un suo amico di __________ per cui quella mattina

(23.02.2017) erano partiti per tale destinazione. Giunti a Berna, l’amico di __________,

identificato in __________, era, a suo dire già in strada che li attendeva; era

la prima volta che vedeva questa persona. __________ era sceso dall’auto, aveva

incontrato __________ con il quale aveva parlato per qualche minuto mentre lui

era rimasto in auto ad aspettare. Dopo un po’, i due erano ritornati all’auto e

__________ gli diceva che il connazionale sarebbe sceso in Ticino con loro;

pertanto, dopo 15 minuti di permanenza a __________, erano ripartiti per il

Ticino (verbale PG 23.02.2017, all. Rapp. di arresto provvisorio, AI 1).

2.5

Al

termine del verbale, AP 1 veniva arrestato unitamente a __________ e __________

Rapp. di arresto provvisorio 23.02.2017, AI 1).

2.6

Il GPC

con decisione del 25 febbraio 2017 poneva AP 1 in carcerazione preventiva (AI

19). Analoga decisione veniva emessa dal GPC nei confronti di __________ e di __________

La

carcerazione preventiva diAP 1 veniva successivamente prorogata con decisione

del GPC del 26 aprile 2017, fino al 1 giugno 2017 (AI 150);AP 1 dal 2 giugno

2017.

è stato posto in anticipata espiazione della pena per cui è comparso al dibattimento

in stato di detenzione (doc. TPC 6).

(decisione impugnata, consid.

n. 2, pag. 10-13)

8.

Nel prosieguo

dell’inchiesta, oltre a __________ (AI 11, verbale PS 24.02.2017, pag. 2 seg.;

AI 84, verbale PS 22.03.2017, pag. 6-10; AI 175, verbale PP confronto

08.04

, pag. 5-6 in all. 6 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria

19.05

; AI 165, verbale PP finale 11.05.2017, pag. 3), pure __________ (AI

86, verbale PS 24.03.2017 pag. 9.; AI 123, verbale PP 07.04.2017 pag. 2-3; AI

125, verbale PP confronto 08.04.2017, pag. 4-6, AI 166, verbale PP 12.05.2017,

pag. 2) si è dimostrato collaborativo ammettendo le proprie responsabilità, ed

entrambi hanno chiamato in correità AP 1 in modo credibile e concordante.

9.

AP 1, dal canto suo,

in una prima fase dell’inchiesta ha respinto ogni addebito (AI 1, all. 1,

verbale PS 23.02.2017, pag. 4 seg; AI 8 verbale PP 24.02.2017, pag. 2-6; AI

96: verbale PS 28.03.2017, pag. 2-3). Solo dopo essere stato smentito oltre che

dai correi anche da riscontri oggettivi (cfr. Laboratorio di diagnostica

molecolare: rapporti di analisi 20.03.2017 [AI 95], 03.04.2017 [AI 122A, AI

133]; verbale PS 28.03.2017, pag. 3 [AI 96]), ha ammesso di avere trasportato

con la sua automobile da __________ verso __________ 10.97 grammi di cocaina

(involucro piccolo), continuando tuttavia a negare di sapere della presenza nel

veicolo di ulteriori 175.8 grammi di cocaina (involucro grande) (AI 96: verbale

PS 28.03.2017, pag. 4; AI 124 verbale PP 07.04 2017 pag. 2-4; AI 125: verbale PP

confronto 08.04.2017 pag. 5-6; AI 125, verbale PP confronto 08.04.2017, pag.

4-6).

Sia

sul finire dell’inchiesta (AI 177, verbale PP finale 22.05.2017, pag. 5-7), sia al dibattimento di primo grado

(all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 4), egli si è limitato ad ammettere

di avere trattato complessivamente soltanto 45.97 grammi (10.97 trasportati con

grado di purezza del 75.9% più 35 grammi con grado di purezza indeterminato da

lui dati a terzi).

Come

visto, è solo al dibattimento di appello che ha rinunciato a impugnare

l’infrazione aggravata alla LStup riferita a complessivi 221.77 grammi di

cocaina (verb. dib. appello pag. 1).

Appello

di AP 1 contro la condanna alla sua espulsione dalla Svizzera

10.

AP 1 chiede, in via

principale, l’annullamento del dispositivo 6 della sentenza impugnata che ne

ordina, giusta l’art. 66a CP, l’espulsione dal territorio svizzero per la

durata di nove anni.

Invocando

l’applicazione dell’art. 66a cpv. 2 CP in quanto l’interesse pubblico al suo

rientro nel Paese d’origine non supera quello suo privato a restare in Svizzera

(CARP 17.2017.232 doc. III; verb. dib appello, pag. 1 e 3), egli chiede, in

sostanza, di non essere allontanato dai suoi due figli, facendo valere, in

particolare, il rispetto della sua vita famigliare (art. 8 CEDU) e il diritto

di questi ultimi ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti con

entrambi i genitori (art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo).

10.1

Giusta l’art. 66a cpv.

1.

lett. o CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque

a quindici anni lo straniero condannato per infrazione all’articolo 19 cpv. 2 o

20.

cpv. 2 LStup, a prescindere dall’entità della pena inflitta.

Ai

sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a

pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di

rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale

sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni

modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in

Svizzera.

Il Tribunale federale, in STF

1B_364/2017 del 12.09.2017 consid. 4.3., ha già avuto modo di precisare che sul

tema del grave caso di rigore previsto dall’art. 66a cpv. 2 CP non esiste

ancora alcuna giurisprudenza dell’Alta Corte.

Secondo

la dottrina, nell’esaminare la proporzionalità dell’espulsione rispetto ai

diritti di cui all’art. 8 CEDU (e dell’art. 10 Convenzione sui diritti del

fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri:

- la gravità del reato e

la colpa dell’autore nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF

2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1 e rinvii);

-

la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggior è la durata,

meno sarà proporzionata la misura dell’espulsione);

-

il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento

tenuto dopo i fatti dal prevenuto;

- i

legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con

la Svizzera e con il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;

- la

solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed

altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);

- l’interesse

dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto

conto anche della loro età;

- lo

stato di salute del prevenuto;

- i

pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo

paese di origine.

(Perrier

Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon

les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 litt.

a e rinvii)

10.2

Essendo

stato riconosciuto autore colpevole di violazione dell’art. 19 cpv. 2 LStup (e

non solo), AP 1, dovrebbe essere espulso dal territorio elvetico in applicazione

dell’art. 66a cpv. 1 lett. o CP.

Occorre,

tuttavia, pure esaminare se siano dati gli estremi che impongano la rinuncia

all’espulsione ex art. 66a cpv. 2 CP.

In

concreto, da valutare sono i seguenti elementi:

- AP 1

ha iniziato a delinquere a soli due anni dal suo arrivo in Svizzera (il 26

luglio 2010);

- si è

reso autore colpevole, nel breve volgere di un quinquennio, non solo di due

infrazioni alla LCStr, ma di due infrazioni (e una contravvenzione) alla LStup;

- tutti

i reati per cui è stato condannato sono stati da lui compiuti in età adulta

(meno grave sarebbe stato qualora li avesse perpetrati in giovane età cfr. DTF

139.

I 31 consid. 2.3.3; DTF 139 I 16 consid. 2.2.2);

- la

pena detentiva inflitta a AP 1 nell’ambito del presente procedimento è di 22

mesi, ciò che corrisponde ad una colpa non trascurabile (STF 2C_4/2011 del

15.12.2011

in cui il l’Alta Corte ha confermato la revoca di un permesso di

soggiorno ad uno straniero condannato ad una pena di 20 mesi sospesi

condizionalmente);

- per AP

1.

è formulata una prognosi negativa.

Sul

concorso di elementi che hanno imposto la posa della prognosi negativa, basti

qui precisare che la pregressa condanna per droga (precedente specifico) di AP

1.

era stata pronunciata di recente (l’08.08.2016) e che in relazione ad essa

egli era stato in carcere per 50 giorni, senza che ciò l’abbia

dissuaso dal commettere nuovi reati.

Questa propensione

dell’imputato a disattendere le regole, egli l’ha più volte manifestata anche

in ambito amministrativo verso le autorità competenti in materia di stranieri.

Si

aggiunga che il comportamento poco collaborativo di AP 1, consistito, per gran

parte dell’inchiesta, nel respingere ogni addebito in vicende di droga e, poi,

circoscritto, sul finire delle indagini e al dibattimento di primo grado, a parziali

ammissioni - alquanto irrilevanti per rapporto alle sue effettive

responsabilità - è eloquente di un solo limitato ravvedimento (STF 2C_910/2015

dell’11.04.2016 consid. 5.3., fattore pure da considerare nell’ambito di un

interesse pubblico all’espulsione).

Giova

poco all’imputato l’aver riconosciuto al dibattimento d’appello ogni addebito.

Questa piena assunzione di responsabilità (verb. dib. appello, pag. 1, 3),

giunge quando oramai le sue versioni erano già state da tempo sconfessate da

risultanze istruttorie inequivocabili e scaturisce da un mero calcolo di

strategia difensiva (STF B_1060/2013 del 28.04.2014 consid. 2.2 e rinvii).

Da

relativizzare è, poi, anche il pentimento manifestato da AP 1 durante i dibattimenti

di primo (verb. dib. primo grado, pag. 5) e secondo grado (verb. dib. appello,

pag. 4). Si tratta di parole che non bastano a tranquillizzare questa Corte dal

momento che, come visto, l’imputato ha delinquito poco dopo essere uscito dal

carcere e lo ha fatto nonostante le autorità amministrative lo avessero già

ammonito per ben due volte (avvertendolo che “in caso di reiterazione di

reati lesivi dell’ordine pubblico” gli avrebbero potuto revocare il

permesso di dimora “B” - cfr. AI 107) e dal momento che la vicinanza dei suoi

familiari non è bastata a dissuaderlo dal compiere i reati per cui è qui

condannato (su quest’ultimo fattore cfr. STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016

consid. 5.3.).

D’altro

canto, va considerato che gli elementi della vita privata che legano AP 1 al

territorio elvetico sono alquanto deboli. Infatti, basta qui ricordare che:

- egli ha

vissuto fino a 23 anni (ovvero la maggior parte della sua vita) a __________ e

la sua presenza in Svizzera risale a __________ del 2010;

- il legame

coniugale che si vuole salvaguardare - oltre a non essere propriamente di

lunga durata (ciò che va pure considerato, cfr. DTF 139 I 31 consid. 2.4) - non

può dirsi, nonostante la sospensione della procedura di separazione, particolarmente

solido: si sa, infatti, che è facile, nei momenti di difficoltà, appellarsi

(come fa AP 1) ai “veri valori della vita” e che difficile è rimanere ad

essi fedeli quando le difficoltà si sono appianate;

-

nemmeno può essere considerata l’asserita incapacità di AP 1 di restar lontano

dai figli nella misura in cui, quando ha delinquito, egli era ben conscio,

visti anche gli ammonimenti ricevuti (cfr. consid. 6), del rischio di perdere

la possibilità di continuare a vivere nel nostro paese;

-

i lavori leciti svolti dal prevenuto in Svizzera sono stati sporadici e per lo

più limitati nel tempo e AP 1 non ha saputo

trarre da essi un’occasione di reale inserimento nel nostro contesto sociale;

-

i due figli, in tenera età (del __________ e del __________), potranno contare in

Svizzera sul sostegno economico della madre che rappresenta la fonte di reddito

principale della famiglia;

-

non esistono, né l’appellante li fa valere, particolari elementi ostativi

all’espulsione del prevenuto, quali un avverso stato di salute o seri

pregiudizi a suo carico allorché, a seguito dell’espulsione, giungerà nel suo

paese di origine.

Il documento prodotto da AP

1.

al dibattimento (doc. dib. appello 2) non basta a sostanziare un suo

particolare legame con il nostro paese già soltanto perché esso non è atto a

comprovare l’asserita prospettiva professionale. Infatti, la fedefacenza del

documento che si sostiene essere contratto di lavoro con la ditta __________ di

__________ (per giunta prodotto solo in copia) è più che dubbia già soltanto

perché in calce ad esso, alla voce “__________”, è apposta una firma

illeggibile: non si può, dunque, né capire

chi sia l’autore di tale firma, né, di riflesso e a maggior ragione,

determinare se il firmatario sia legittimato a vincolare la società.

Ma non solo. Anche qualora

si dovesse ammettere che il documento emana effettivamente dalla __________ di __________,

il contratto non sarebbe più attuale nella misura in cui esso prevede, al § 2,

l’inizio del rapporto lavorativo per l’11 dicembre 2017.

L’integrazione di AP 1 nel

nostro Paese va, poi, relativizzata in considerazione della preoccupante

situazione economica in cui versa (in AI 180 risultano decine di attestati di

carenza beni a suo carico per complessivi fr. 36'618.70, e 7 le domande d’esecuzione

per ulteriori fr. 6'952.60) e del fatto che non si è mai inserito stabilmente

nel mondo del lavoro.

Gli effetti

dell’espulsione a discapito dell’unione familiare, con particolare riguardo

all’interesse della prole ad avere un rapporto con il padre, vanno, poi,

ridimensionati alla luce del fatto che la moglie e i figli di AP 1 sono di

nazionalità dominicana e, all’occorrenza, potrebbero ricongiungersi con

l’imputato nel comune Paese d’origine. Paese che, è ragionevole ritenere, non è

affatto estraneo alla consorte, dal momento che la donna vi ha vissuto pur

sempre i primi quattordici anni della sua vita e di cui, come il marito (STF

2C_568/2017 del 26.01.2018 consid. 7.5.2.; STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016,

consid. 5.3), conosce la lingua locale, e in cui i figli, vista la loro tenera

età e conseguente adattabilità, potrebbero inserirsi senza grosse difficoltà

(AI 107; cfr. STF 2C_963/2016 del 17.03.2017, consid. 2.2.; DTF 139 I 145

consid. 2.4).

Tutto ciò ponderato,

l’interesse pubblico all’espulsione di AP 1 prevale su quello privato -

alquanto limitato - dello straniero a rimanere in Svizzera.

La richiesta avanzata, in

via principale, dall’appellante di annullamento della misura di espulsione è

respinta.

Periodo di espulsione

dalla Svizzera

11.

AP 1 ha chiesto, in

via subordinata, che, in applicazione del principio di proporzionalità, la sua

espulsione dalla Svizzera sia ridotta alla durata minima prevista dall’art. 66a

cpv. 1 CP (verb. dib appello, pag. 3).

11.1

La prima Corte ha

fissato in 9 anni la durata dell’espulsione.

Si

tratta di un periodo eccessivo, ritenuto come, in applicazione del principio di

proporzionalità, la durata dell’espulsione deve essere determinata, in primo

luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del

07.09.2017

consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.2).

Pena

che, in concreto, si colloca nella fascia bassa del quadro edittale previsto

dall’art. 19 cpv. 2 LStup (a maggior ragione tenuto conto del concorso ex art.

49.

CP col reato di guida senza autorizzazione).

Ciò

detto, ricordato come l’art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai

5.

ai 15 anni, si impone, in concreto, di ridurre la durata dell’espulsione

dalla Svizzera di AP 1 a 5 anni.

Su questo punto,

l’appello va accolto.

Tassazione della nota

d’onorario

12.

Richiamata

la normativa applicabile (cfr., fra le altre, CARP 17.2016.241 del 18.10.2017,

consid. 27), la nota professionale del difensore d’ufficio di AP 1 relativa al

procedimento d’appello va tassata come segue.

Nella

nota d’onorario prodotta al dibattimento, l’avv. DI 1

espone le seguenti voci:

Onorari

fr.

3'045.00

Spese

fr.

183.60

Iva

8% (fino al 31.12.2017)

fr.

133.41

Iva

7.

% (dall’01.01.2018)

fr.

120.20

Totale

(arrotondato verso l’alto)

fr.

3'482.30

L’importo richiesto per onorari

corrisponde, alla tariffa oraria di fr. 180.-, a un dispendio orario di 16 ore

e 55 minuti.

a. A

questo dispendio di tempo - ritenuto adeguato corrispondendo ad una ragionevole

conduzione del mandato - va aggiunto quello, non conosciuto dal legale al

momento della redazione della nota, concernente il dibattimento d’appello

durato 1 ora (la relativa trasferta è, di contro, già stata inclusa nella nota

professionale).

La durata complessiva delle

prestazioni riconosciute è, pertanto, di 17 ore e 55 minuti, tassate a fr.

180.

- l’una, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 3’225.-.

Le spese esposte (fr. 183.60)

sono interamente approvate.

L’IVA, calcolata nella misura

dell’8% (su fr. 1'667.60) fino al 31.12.2017 pari a fr. 133.41, e nella misura

del 7.7% (su fr. 1'741.-) dall’01.01.2018 pari a fr. 134.06, assomma

complessivamente a fr. 267.50.

La nota professionale

dell’avv. DI 1 è, pertanto, approvata per complessivi fr. 3'676.10 (IVA

inclusa) (fr. 3’225.- + fr. 183.60 + fr. 267.50).

b. Vista

la condanna che conferma nella sostanza quella di primo grado (salvo per la

riduzione da 9 a 5 anni del periodo di espulsione) e considerato che, giusta

l’art. 429 cpv. 1 seconda frase CPP, è ritenuta soccombente anche la parte che

ha ritirato l’appello, AP 1, in caso di ritorno a miglior fortuna, dovrà

risarcire allo Stato 9/10 dell’importo anticipato per la sua difesa (art. 135

cpv. 4 CPP).

I costi di patrocinio

riconosciuti e tassati con la sentenza di primo grado per complessivi fr.

17'357.20, andranno invece, come stabilito al suo dispositivo n. 9.2., in caso

di ritorno a miglior fortuna, integralmente rimborsati.

Tassa di giustizia e spese

13.

In base all’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del

condannato.

La tassa di giustizia e le

spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono poste per

9/10 a carico dell’imputato per quanto concerne il suo appello, tenuto conto

della sua soccombenza pressoché totale, e per intero a carico dello Stato per

quanto concerne l’appello incidentale qui stralciato dai ruoli.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 147, 348 e segg.,

379.

e segg., 398 e segg., 426 CPP;

40, 46, 47, 49, 51, 66a CP;

19.

cpv. 1 lett. b - c - d, 19

cpv. 2 lett. a LStup;

95.

cpv. 1 lett. b LCStr;

nonché, sulle spese e sulle

ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1.

a. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.

b. L’appello

incidentale del Procuratore pubblico è stralciato dai ruoli.

Di

conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i punti n. 1 (1.1,

1.

, 1.3), 2, 3 (3.1, 3.2), 4, 5, 7, 9.1 del dispositivo della sentenza

impugnata sono passati in giudicato,

1.1

AP

1,

autore

colpevole di infrazione aggravata alla LStup, guida senza

autorizzazione e contravvenzione alla LStup,

è

condannato,

oltre

che alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto, pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa

08.08.2016

del MP del Canton Ticino,

nonché

alla multa di fr. 100.- (che in caso di mancato pagamento, sarà commutata nella

pena detentiva di un giorno):

1.1.1

all’

espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni.

1.2

Si

ricorda che:

1.2.1

è revocata la

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da

fr. 70.- cadauna inflittagli con decreto d’accusa del 9 dicembre 2014 del

Ministero pubblico del Canton Ticino;

1.2.2

non

è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 150 aliquote

giornaliere da fr. 70.- cadauna inflittagli con decreto d’accusa dell’8 agosto

2016.

del Ministero pubblico del Canton Ticino, ma il periodo di prova è

prolungato di un anno.

1.3

La

tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali di cui alla distinta

della sentenza impugnata sono poste a carico del condannato.

2.

Gli oneri

processuali dell’appello principale, consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 2'000.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono

posti per 9/10 a carico di AP 1 e per il restante 1/10 a carico dello Stato.

3.

Gli

oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 2'000.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono

posti a carico dello Stato.

4.

La nota

professionale 05.02.2018 dell’ avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr.

3'225.-

- spese fr.

183.60

- IVA fr. 267.50

Totale fr. 3'676.10

e posta a carico dello Stato.

In caso di ritorno a miglior

fortuna, AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’intero

importo anticipato per la sua difesa d’ufficio concernente la procedura di

primo grado e 9/10 di quello anticipato per la procedura di secondo grado (art.

135.

cpv. 4 CPP).

4.1

Contro

questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

4.2

La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia,

Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

Dispositivo

dispositivo.

5. Intimazione

a:

6. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il

ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art.115 LTF.