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Decisione

17.2017.249

Autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, detenuto ed importato, attraverso un valico doganale tra l'Italia e la Svizzera, 49

26 marzo 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con sentenza 11

agosto 2017, la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha dichiarato AP 1

autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per

avere, senza essere autorizzato,

in data 11 febbraio 2016,

detenuto ed importato attraverso il valico di Marcetto (Novazzano), un

quantitativo complessivo di 49.31 grammi netti di cocaina (con un grado di

purezza dell’81.3%) destinati a terzi e lo ha condannato alla pena detentiva di

12 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni e al

pagamento di tasse e spese di giudizio per complessivi fr. 2’357.15 (per il

resto, vedi dispositivo sentenza impugnata).

B. Il condannato ha

tempestivamente appellato il giudizio di primo grado chiedendo di essere:

- prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LStup;

-

dichiarato autore colpevole di contravvenzione alla LStup per avere

detenuto un quantitativo complessivo di 49.31 gr di cocaina destinata ad

esclusivo uso personale;

- condannato

alla multa di massimo fr. 2’000.-;

- condannato

al pagamento della metà delle spese giudiziarie.

C. Con il consenso delle

parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta.

Delle motivazioni

dell’appellante e delle osservazioni del PP – che ha chiesto la conferma del

giudizio impugnato – si dirà, per quanto necessario, in seguito.

considerato

in fatto e in diritto

1. Sulla vita di AP 1

si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 1 della sentenza impugnata. Qui ci

si limita a rilevare che egli vive e lavora in Italia e, per quanto consta, non

ha legami con il nostro paese.

AP 1 è incensurato.

Tuttavia, dagli atti

risulta che il 13 luglio 2015 il MP ticinese ha emanato a suo carico un DA per

contravvenzione alla LStup (sui dettagli, vedi consid. 2 della sentenza

impugnata).

Considerandi

2.

Alle ore 21.15

dell’11 febbraio 2016, le guardie di confine del valico doganale di Marcetto

(Novazzano) fermavano il veicolo __________ targato (I) __________ alla cui

guida c’era AP 1. Appurato che a carico del conducente vi era un divieto di

circolazione sul territorio svizzero e del Liechtenstein (AI 1 pag 3), le guardie

sottoponevano AP 1 a un test preliminare per gli stupefacenti che dava esito

positivo alla cocaina. Perquisivano, poi, il veicolo e, sotto la leva del

cambio, trovavano un involucro contenente 59.50 grammi lordi di cocaina.

a. In estrema sintesi,

agli agenti che lo hanno interrogato, AP 1 ha sostenuto che egli aveva appena

comprato (verso le 19.30 della sera del fermo) lo stupefacente da persone di

colore che non conosceva e che incontrava, quando gli necessitava, nel

boschetto di Venegano Superiore (un comune della fascia di confine italiana).

Dichiarava, poi, di acquistare la cocaina solo per consumo personale. Precisato

che egli consumava unicamente al suo domicilio in Italia, ha sostenuto di avere

portato con sé la cocaina perchè “non voleva passare da casa”:

“ Perché ho comprato la cocaina verso

le ore 19.30 nel paese sopraindicato. Poi visto che non volevo passare a casa

per depositarla sono andato direttamente al valico doganale perché dovevo

trovarmi a mangiare la pizza dove lavora la mia ragazza” (VI 11.2.2016, pag. 5,

all. ad AI 1).

Agli agenti che gli

contestavano che il paese in cui abita è più vicino al confine rispetto a __________

superiore e che, perciò, non gli sarebbe costato nulla lasciare lo stupefacente

a casa prima di passare il confine, AP 1 ha risposto di non averlo fatto perché

era di fretta (VI 11.2.2016, pag 5, all. ad AI 1)

Sui suoi consumi, AP 1 alle

guardie ha detto:

“ A domanda delle guardie se fossi un

consumatore ho risposto di sì ammettendo che nella serata del 10 febbraio 2016

mi sono fatto una striscia di circa mezzo grammo di cocaina via naso.” (VI PG

11.02

, pag. 3).

b. Più o meno analoghe

dichiarazioni egli ha reso al PP che lo ha interrogato il giorno successivo.

Ha ribadito che aveva

acquistato – per esclusivo uso personale – lo stupefacente nel bosco da persone

di colore che non conosceva, che la cocaina costava ca 40 € al grammo e che

quell’acquisto lui lo aveva pagato (con i risparmi del suo lavoro) 2.400.- €.

Ha detto che lui agli spacciatori aveva chiesto 50 grammi ma che:

“ poi loro hanno messo qualcosa in più

con lo scotch. Probabilmente su questo scotch si troveranno le mie impronte

digitali e quelle dei ragazzi di colore. ADR che la cocaina mi è stata

consegnata in un pacchetto dove lo scotch c’era già. Non sono stato io a

mettere questo scotch sul pacchetto” (VI PP 12.02.2016, p. 3, AI 4).

Al PP – che, pure, si

stupiva del fatto che egli avesse tentato di varcare il confine con la cocaina

nascosta nella leva del cambio, a maggior ragione visto che egli doveva essere

passato per il suo paese per raggiungere la Svizzera – AP 1 ha risposto:

“ ho fatto in questo modo perché prima

sono andato a bere qualcosa in un bar ad __________ e poi ho deciso di venire

in Svizzera, fino a Novazzano, a trovare la mia ragazza che lavora come

cameriera nella pizzeria “__________” e che si chiama __________. Per questo

motivo non mi sono fermato a casa mia a depositare la droga” (VI PP 12.02.2016,

pag. 3, AI 4).

Al PP – cui ha ribadito di

avere consumato cocaina per via nasale la sera prima del fermo – ha dichiarato

di consumare giornalmente cocaina – circa un grammo al giorno – e, ogni tanto,

della marijuana.

c. Per i dettagli dei

risultati dell’inchiesta, si rinvia, sempre in applicazione dell’art 82 cpv. 4

CPP, ai consid 5.1, 5.2 e 5.3 della sentenza impugnata.

Qui ci si limita a dire

che:

-

la cocaina pesava 49.31 grammi netti ed è risultata avere un grado di purezza

del 81,3%;

-

non sono state rinvenute impronte digitali sull’involucro che conteneva lo

stupefacente;

-

non sono stati individuati potenziali acquirenti dello stupefacente;

-

la ragazza da cui AP 1 aveva detto di stare andando ha dichiarato che quella

visita non le era stata in alcun modo preannunciata, nonostante lo avesse,

quella sera, sentito al telefono.

Confrontato, nel corso

dell’inchiesta, con le risultanze delle analisi di sangue e urina che non

deponevano per un consumo ravvicinato nel tempo, AP 1 ha modificato la sua

precedente dichiarazione affermando:

“ avevo consumato cocaina circa una

settimana/10 giorni prima del mio fermo. Avevo anche ammesso dei consumi di

marijuana avvenuti circa un mese prima del mio arresto. (…). L’interrogante mi

informa che nei precedenti verbali avevo ammesso il consumo di cocaina il

giorno prima del mio arresto. Rispondo che è invece corretto una settimana/10

giorni prima dei fatti” (VI PG 20.04.2016, pag. 2).

d. Al dibattimento di

primo grado, AP 1 ha ribadito che aveva acquistato lo stupefacente unicamente

per uso personale.

Al giudice che gli

chiedeva come mai avesse acquistato in una sola volta un quantitativo così

ingente di cocaina – visto che egli stesso aveva detto che, quando gli

necessitava lo stupefacente, gli bastava andare nel già citato bosco dove

trovava sempre gli ignoti spacciatori di colore (“bastava che io andassi nel

bosco quando desideravo acquistare stupefacente da cittadini di colore”) – AP

1.

ha risposto così:

“ l’ho fatto per non andare tutte le

volte nel bosco ad acquistare la cocaina” (all. 1 a verb. dib. primo grado, pag.

2).

È soltanto ben più in là

nel dibattimento che, rispondendo al suo difensore, AP 1 ha detto di avere

acquistato un quantitativo così elevato perché lo spacciatore gli aveva detto

che si trattava di cocaina di buona qualità.

Alla presidente che gli

faceva notare come quella risposta contrastasse con la dichiarazione fatta in

inchiesta secondo cui lui non sapeva che la cocaina era di buona qualità, AP 1

non ha risposto nulla (all. 1 a verb. dib. primo grado, pag. 5).

Per il resto, AP 1 ha detto:

-

di avere personalmente e da solo nascosto lo stupefacente nella leva del

cambio e di non spiegarsi come mai sull’involucro non sono state trovate le sue

impronte;

-

di essere venuto in Svizzera con la cocaina nascosta sotto la leva del cambio

poiché aveva dimenticato lo stupefacente in auto;

-

di essere stato di fretta perché doveva andare a trovare la sua ragazza che lo

aveva contattato telefonicamente, ma di non averle detto che stava andando da

lei.

Poi, probabilmente

dimenticando di avere detto che aveva tentato di entrare in Svizzera con la

cocaina perché aveva dimenticato di averla con sé, alla presidente che gli

chiedeva come mai non fosse passato da casa per depositarvi lo stupefacente

prima di passare la frontiera, AP 1 ha, per la prima volta, dichiarato di avere

seguito una strada che non passava dal comune in cui abitava:

“ io ho fatto il giro in auto

dall’altra parte; intendo dire che non sono passato da casa mia, ma dall’altra

strada possibile, che era più veloce per arrivare in Svizzera dalla mia ragazza

che nel frattempo mi aveva chiamato. Non avevo intenzione di venire in

Svizzera, ma nel frattempo lei mi ha chiamato” (all 1 a verb dib di primo

grado, pag. 4).

Sui suoi consumi, per

rispondere alla presidente che gli contestava la contradditorietà delle sue

precedenti dichiarazioni, AP 1 non ha trovato di meglio che nuovamente cambiare

versione:

“ io ho consumato la sera precedente

ma non tirando dal naso; avevo solo bagnato la sigaretta con la cocaina. Per

questo ho dichiarato di aver consumato cocaina la sera prima.

La Presidente mi

contesta che io ho dichiarato di aver assunto cocaina la sera prima del fermo

per via nasale e mi chiede come mai oggi dichiaro invece di aver consumato

bagnando la sigaretta di cocaina.

AP 1: io me la ricordo così, che avevo

bagnato la sigaretta con la cocaina.

La Presidente

chiede se confermo che consumavo in media un grammo al giorno e come sia dunque

possibile, visto il mio cambiamento di versione, che avessi consumato l’ultima

volta 1 settimana / 10 giorni al mio fermo.

AP 1: non consumo un grammo al giorno,

c’era un giorno che consumavo meno e un giorno che consumavo un grammo. La

media è di mezzo grammo al giorno” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag.

3-4).

3.

Secondo il difensore

dell’appellante, gli elementi raccolti dagli inquirenti non bastano a

corroborare la tesi accusatoria poiché:

-

dall’analisi del cellulare non è emerso alcun elemento che lo possa legare a

referenti o clienti;

-

nulla è emerso di sospetto dalle dichiarazioni delle persone sentite dagli

inquirenti;

-

il quantitativo acquistato non è significativo nella misura in cui si spiega

con la volontà di fare scorta, per sé, di “roba buona”;

-

il tentativo di passare la dogana con lo stupefacente non indizia alcunché

poiché il suo assistito – “ingenuamente ma congruentemente al suo essere di

persona semplice” – volendo fare una sorpresa all’amica, ha deciso di

prendere la via più breve (che non passava da casa) e, perciò, ha nascosto lo

stupefacente e lo ha portato con sé.

4.

Contrariamente alla

tesi dell’appellante, quanto in atti basta ad un giudizio di condanna.

Vi sono, dapprima, alcuni

elementi oggettivi a deporre contro la tesi del possesso per consumo personale:

si tratta del quantitativo, del grado di purezza, del nascondiglio in cui la

cocaina è stata rinvenuta.

Infatti:

-

chi acquista per sé, acquista quantitativi ben minori, soprattutto se pretende

di averlo fatto con i risparmi sul salario, vive in Italia e lavora come

muratore e sostiene che, in ogni caso, riesce sempre a trovare quel che gli

serve semplicemente recandosi in un bosco vicino a casa;

-

è cosa nota che il consumatore – cioè l’ultimo anello della catena – non trova

mai sul mercato stupefacente con grado di purezza pari a quello della cocaina

che AP 1 stava trasportando e, in ogni caso, non lo si trova se si acquista in

un bosco della zona di confine;

-

l’elaborato nascondiglio non è certamente congruente con l’immagine del

consumatore che pretende di acquistare sempre in un bosco vicino a casa

stupefacente che consuma soltanto in casa, nella misura in cui la vicinanza fra

zona di rifornimento e domicilio e i piccoli quantitativi normalmente

acquistati dai consumatori non rendono necessario il reperimento di un nascondiglio

particolare.

Vi è, poi, a sconfessare

la tesi della detenzione per uso personale, la totale assenza di credibilità di

AP 1.

Dapprima, perché la storia

che egli ha raccontato agli inquirenti è intrinsecamente inverosimile. Non ha,

infatti, da essere spiegato il motivo per cui nessuno che abbia un minimo di

sale in zucca si mette in mente di passare da una frontiera con un non

trascurabile quantitativo di stupefacente semplicemente per fare

un’improvvisata a una ragazza e di, poi, ripassare dal valico in senso inverso,

sempre con la droga, per tornare a casa. Nessuno, nemmeno un “animo semplice”

correrebbe un simile rischio. A maggior ragione se nell’acquisto avesse

investito più di quel che lui guadagna in un mese di lavoro (2400.- € a fronte

di uno stipendio dichiarato di 1'650.-/1700.- €).

Pertanto, è in modo del

tutto condivisibile che la prima Corte ha, al riguardo, argomentato come segue:

“ (…) la Corte ha considerato che dal

punto di vista oggettivo l’imputato è stato fermato dalle Guardie di Confine e

trovato in possesso di 49,31 grammi netti di cocaina con una purezza media

dell’ 81.3 %, nascosti sotto la leva del cambio.

La versione

dell’imputato di fronte a detto rinvenimento segnatamente che la cocaina – che

aveva acquistato quella stessa sera nel bosco di ___________ da cittadini di

colore – era destinata al suo consumo personale e che non l’aveva importata in

Svizzera per venderla o consegnarla a terzi, non ha affatto convinto la Corte

che ha ritenuto la versione del consumo personale inverosimile in sé oltre che

contraddetta e smentita da diversi elementi agli atti.

In primo luogo la

Corte ha considerato che 49.31 grammi netti di cocaina sono oggettivamente un

quantitativo incompatibile poiché troppo importante, che già di per sé

contraddice la versione del consumo personale; a maggior ragione poi se si

tiene conto che l’imputato ha affermato la particolare facilità

nell’approvvigionarsi di cocaina dal momento che “quando voglio la sostanza

basta che mi reco nel boschetto del paese e trovo qualcuno di loro per

effettuare la trattativa”; per il che si ha che l’imputato non ha spiegato

credibilmente il motivo per cui avrebbe acquistato per il suo consumo tutto

quel quantitativo di cocaina in una sola volta. Solo al dibattimento ha dapprima

indicato di averlo fatto per non dover tornare tutte le volte nel bosco, per

poi affermare invece, a domanda del suo difensore, che il cittadino di colore

gli aveva detto che la cocaina era di buona qualità. Ora a parte che questa

giustificazione è del tutto nuova e l’imputato non l’aveva mai fatta in

precedenza malgrado fosse inchiestato proprio per la poca verosimiglianza di un

quantitativo così importante per un consumo personale, in concreto vi è che su

tale punto l’imputato in inchiesta aveva dichiarato che la buona qualità della

cocaina era stato un “caso”, contravvenendo pertanto quanto da lui stesso

dichiarato in precedenza; in ogni caso anche a voler seguire la nuova versione

resa in aula, vi è che tale rassicurazione da parte di uno spacciatore,

perfetto sconosciuto, non giustifica ancora e comunque secondo la Corte un

acquisto così importante tenuto oltretutto conto che l’imputato – come da lui

stesso affermato – non si è neanche curato di assaggiare la cocaina.

Oltre a ciò vi è

anche la considerazione – ha valutato ancora la Corte – che se la cocaina fosse

stata realmente destinata al suo consumo personale, mal si spiega a maggior

ragione il motivo per cui l’imputato l’ha importata sul nostro territorio,

ritenuto come egli abbia sempre dichiarato di aver consumato esclusivamente in

Italia.” (sentenza impugnata, consid 7.1., pag. 15 e 16)

Inoltre, l’imputato non è

credibile poiché le sue dichiarazioni non sono né lineari né costanti.

Emblematiche sono quelle sul motivo per cui ha portato con sé la droga – prima,

perché aveva fretta e non ha voluto fermarsi a casa, poi perché aveva

dimenticato di averla con sé, poi perché, avendo fretta di raggiungere l’amica,

ha fatto una strada che non passava da casa sua – oppure quelle sul suo consumo

(vedi sopra).

Al riguardo, sempre in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si riprendono le pertinenti e complete

argomentazioni dei primi giudici:

“ In merito al motivo per il quale,

dopo l’acquisto e prima di partire per la Svizzera, non ha portato la cocaina a

casa, l’imputato non ha reso una versione lineare; infatti, inizialmente, nel

primo verbale di Polizia, ha dichiarato di averla portata con sé in Svizzera

perché era “di fretta” poiché doveva trovarsi a Novazzano per mangiare la

pizza, versione questa contraddetta dal fatto che in Svizzera non era atteso da

nessuno; la sua ex ragazza infatti, interrogata, ha dichiarato che non lo stava

aspettando e non sapeva neppure che l’imputato stesse andando da lei al __________

la sera dell’11.02.2016, per cui è legittimo concludere che quando l’imputato

ha affermato di essere stato “di fretta” e che per tale motivo non aveva

depositato la cocaina a casa, ha mentito.

In seguito, nel

verbale del giorno successivo dinanzi al Procuratore pubblico, l’imputato ha

dato tutt’altra spiegazione e cioè che dopo aver acquistato la cocaina – senza

evidentemente avere più la “fretta” allegata nell’interrogatorio del giorno

prima – era andato in un bar a __________ a bere qualcosa e qui avrebbe poi

deciso di venire in Svizzera, a Novazzano, a trovare la sua ragazza. Al

dibattimento l’imputato ha dichiarato – per la prima volta – di essere stato

contattato telefonicamente da __________ e che è stato a seguito di ciò che ha

deciso di venire in Svizzera per farle una sorpresa dimenticandosi della

cocaina che aveva in auto dando in tal modo ancora un’ulteriore giustificazione

al fatto di aver importato la cocaina in Svizzera. Ebbene sulla base di queste

risultanze la Corte ha ritenuto che i cambiamenti di versione operati dall’imputato

sono veramente troppi e dimostrano che AP 1 sin dall’inizio non ha affatto

raccontato la verità stante le oggettive difficoltà a giustificare un fatto

semplice, avvenuto poche ore prima del fermo ciò che non depone a favore della

conferma della sua versione dei fatti posto che la verità può essere solo e

soltanto una.

La Corte ha

considerato inoltre che l’imputato abita a __________ e ha dichiarato di aver

acquistato la cocaina nel bosco di __________ __________. Ora il tragitto per

arrivare in Svizzera comporta necessariamente che l’imputato è transitato per

il luogo in cui abita, per cui è inspiegabile il motivo per cui – se la cocaina

era destinata al suo consumo personale – non si sia fermato e non l’abbia

depositata prima di partire per la Svizzera. In aula l’imputato ha dichiarato –

per la prima volta – di non aver fatto il percorso che gli è stato contestato e

sottoposto durante l’inchiesta ma un tragitto diverso, più breve per arrivare

in Svizzera che non prevedeva il passaggio dal suo luogo di Residenza. Ora, a

parte il cambiamento di versione su tale punto, vi è che l’imputato non ha

spiegato come mai, se davvero aveva fatto un altro percorso, non abbia eccepito

già in corso d’inchiesta di aver percorso una strada diversa, più breve e lo

abbia affermato invece solo al dibattimento operando un cambiamento di versione

che la Corte ha ritenuto strumentale con il quale fonda lui stesso la poca

credibilità delle sue dichiarazioni.

In tali

condizioni – ha considerato la Corte – è logico e lecito ritenere che se

l’imputato ha attraversato la dogana con lo stupefacente e si è assunto il

forte rischio del controllo da parte delle Guardie di Confine con le

inevitabili conseguenze del sequestro della sostanza e del suo arresto – come

di fatto è avvenuto – era perché la destinazione finale della cocaina era

proprio la Svizzera e non il suo domicilio, ciò che contraddice la versione del

consumo personale e milita piuttosto per l’inevitabile alternativa che quella

cocaina era destinata a terzi.

Un ulteriore elemento

che getta pesanti ombre sul dire dell’imputato risiede nelle dichiarazioni poco

convincenti che ha reso in merito all’acquisto della cocaina eseguito a suo

dire quella stessa sera nel bosco da cittadini di colore.

In concreto, vi è

che l’imputato dinanzi al Procuratore pubblico ha dichiarato di aver acquistato

50.

grammi di cocaina al prezzo di € 40.– al grammo ma riferisce tuttavia di

aver pagato complessivi € 2’400.-. Ora, ritenuto che la matematica non è

un’opinione, è certo che 50 grammi di cocaina a € 40.– al grammo danno

l’importo di € 2'000.-; ne discende che l’inesattezza mostrata dall’imputato

nell’indicare esattamente quanto aveva speso per l’acquisto dei 50 grammi di

cocaina, getta più di un dubbio sulla versione dei fatti da lui fornita, per il

semplice motivo che se avesse realmente acquistato personalmente la cocaina

quella sera da cittadini di colore nel bosco di Venegono Superiore, non poteva

sbagliarsi nell’indicare quanto aveva pagato esattamente la sostanza

stupefacente visto che riferiva dell’acquisto che aveva effettuato solo poche

ore prima del fermo.

Anche la risposta

fornita dall’imputato al dibattimento (“Io ho pagato EUR 2'400.-? Quelli che mi

hanno venduto la cocaina mi hanno aggiunto qualcosa. Io so di aver pagato Eur

2'400.-.”) lascia perplessi nella misura in cui appare inverosimile che dello

stupefacente venga “aggiunto” a titolo oneroso senza discuterne (o

contrattare…) dapprima con l’acquirente. Accanto a tutto ciò va ancora aggiunto

il rilievo dell’inverosimiglianza del prezzo asseritamente pagato rispetto alla

qualità molto elevata (con una purezza accertata dell’81.3%) della cocaina che

tra l’altro mal si concilia con la vendita in un bosco da parte di cittadini di

colore.

In concreto vi è

ancora che l’imputato afferma di aver nascosto lui la cocaina sotto la leva del

cambio, operazione che richiede, senza alcun dubbio, in base alla comune

esperienza, la manipolazione del pacchetto; tuttavia contrariamente a quanto

l’imputato dichiara, sul pacchetto non sono state trovate impronte, ciò che

contraddice, una volta in più, la versione dei fatti da lui fornita.

Accanto a tali

risultanze vi è inoltre che AP 1 ha affermato che la cocaina era destinata al

suo consumo personale e di far uso in media di un grammo al giorno; in aula ha

cambiato sensibilmente versione e ha dichiarato invece di far uso in media di

mezzo grammo al giorno. Tuttavia il risultato dell’esame tossicologico

disattende la misura di tale importante consumo seppur ridotto della metà, dal

momento che l’analisi delle urine ha attestato la sola presenza di metaboliti

della cocaina che indicano un consumo non recente della sostanza mentre nel

sangue non è stata rilevata la presenza di cocaina.

Ma vi è di più.

In concreto vi è anche che l’imputato nel verbale di Polizia dell’11 febbraio

2016.

ha dichiarato di aver consumato cocaina la sera del 10 febbraio 2016

facendosi una striscia di circa mezzo grammo di cocaina via nasale; la medesima

versione la ripete nel verbale 12 febbraio 2016 dinanzi al Procuratore pubblico;

quando poi ha preso atto del risultato dell’analisi tossicologica, l’imputato

ha dichiarato di aver consumato una settimana / 10 giorni prima del suo fermo

con un cambio di versione lampante, quanto sfacciato, operato nel momento in

cui è stato confrontato – ciò che per la Corte è significativo – con il

riscontro negativo dell’esame tossicologico, ciò che dimostra, ancora una

volta, che AP 1 non ha raccontato la verità in merito ai propri consumi. A ciò

va aggiunto che anche al dibattimento ha dapprima dichiarato di aver consumato

una settimana / 10 giorni prima del suo fermo, per poi modificare nuovamente la

propria versione indicando di aver effettivamente consumato la sera precedente

al fermo, non però per via nasale come dichiarato a due riprese durante l’inchiesta,

bensì bagnando una sigaretta nella cocaina, operando un evidente cambio di

versione che non milita certo per la conferma della sua versione dei fatti.

Infine vi è un

ulteriore rilievo tratto dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che rende poco

verosimile la sua versione; l’imputato infatti – come ha dichiarato – lavora

come muratore con un guadagno mensile di Euro 1'650.-/1700.-. Ebbene, stando

alla sua versione, impiega una cifra considerevole per acquistare 50 grammi di

cocaina per il suo consumo personale cioè spende in pratica più di quello che

guadagna in un mese senza nemmeno accertarsi personalmente della qualità della

sostanza, che porta poi in Svizzera rischiando – come è avvenuto – di perdere

“l’investimento”, con un comportamento che, una volta in più, non convince e

che non depone certo per la conferma della sua versione dei fatti.” (sentenza

impugnata, consid. 7.1., pag 16-19)

È, pertanto, in modo del

tutto condivisibile – perché supportato dagli elementi probatori in atti – che

la prima Corte ha concluso come segue:

“ Per tutti questi motivi, la Corte ha

ritenuto che l’imputato non ha reso una versione dei fatti lineare, costante e

quindi credibile, ma una versione inverosimile, contraddittoria, cosparsa di

bugie e di cambiamenti di versione a dimostrazione del fatto che non ha

raccontato la verità.

La Corte ha

quindi accertato che l’imputato – contrariamente a quanto allega – ha detenuto

ed importato in Svizzera il quantitativo di 49.31 grammi netti di cocaina per

terzi ed ha di conseguenza confermato il punto 1 dell’Atto d’accusa dal momento

che con questi fatti, avuto riguardo al grado di purezza dell’81.3% della

cocaina, AP 1 ha realizzato oggettivamente e soggettivamente la fattispecie di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.” (sentenza impugnata, consid

7.1

, pag. 19)

5.

La pena inflitta –

dodici mesi di pena detentiva, cioè il minimo previsto in caso di infrazione

aggravata alla LStup – appare del tutto congrua e rispettosa dei dettami di cui

all’art 47 CP (DTF 136 IV 55 consid. 5.4 e 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; 127 IV

101.

consid. 2a; STF 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1 e 2.2.2;

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Essa – che, peraltro, non

è stata oggetto di specifica contestazione, ritenuto come la richiesta di una

multa sia subordinata all’assoluzione dall’imputazione di infrazione aggravata

alla LStup – va, dunque, confermata.

Parimenti, va confermata

la sospensione condizionale della pena e il periodo di prova applicato.

6.

Visto l’esito

dell’appello, le spese giudiziarie di primo grado rimangono a carico del

condannato.

Identica sorte va data a

quelle per la procedura d’appello, per un totale di fr. 1'000.-.

7.

La nota del patrocinatore

dell’appellante (difensore d’ufficio) va tassata per l’importo esposto (fr.

1'830.60 di onorario) nella misura in cui il tempo fatturato (10 ore e 17

minuti) appare congruo alla difficoltà della causa e la tariffa oraria

applicata (fr. 180.-) è corretta.

Altrettanto ne è per le

spese esposte (fr. 48.-).

AP 1, in caso di ritorno a miglior fortuna, dovrà risarcire fr.

1'878.60 allo Stato che li ha anticipati per la sua difesa (art. 135 cpv. 4

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 6, 10, 80, 81, 84, 379 segg.,

398 segg., 426 CPP;

12, 40, 42, 44, 47, 51, 69

CP;

19 cpv. 1 lett.

b/d, 19 cpv. 2 LStup;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza, ricordato

che i dispositivi 2, 5, 6, 7, 8 e 9 sono passati in giudicato,

1.1. AP 1 è autore

colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza

essere autorizzato, in data 11 febbraio 2016, a Novazzano detenuto ed importato

attraverso il valico di Marcetto, 49.31 grammi netti di cocaina (con un grado

di purezza dell’81.3%) destinati a terzi.

1.2. AP 1 è condannato alla

pena detentiva di 12 (dodici) mesi,

da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

1.3. L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di

anni 2 (due).

1.4. Le spese del giudizio

di primo grado (per complessivi fr. 2'357.15) sono a carico del condannato.

2. La nota

professionale dell’avv. DI 1 di complessivi fr. 1'878.60 è integralmente

approvata e posta a carico dello Stato.

In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino, oltre all’importo per la difesa d’ufficio di

primo grado, quello concernente la procedura di secondo grado (art. 135 cpv. 4

CPP).

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1.

4. Intimazione a:

-

-

-

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003 Berna

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.