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Decisione

17.2017.260

Commette calunnia colui che, divulgando tramite pubblicazioni sul proprio profilo facebook nonché sul proprio sito internet, incolpa qualcuno di fatti che possono nuocere alla sua reputazione, ben sap

25 marzo 2018Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

2. I fatti, in quanto

tali, non sono contestati. Pertanto, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP,

si riprende qui di seguito il testo della sentenza impugnata:

“2. Nei primi giorni di febbraio 2016 AP 1 ha

postato sulla pagina facebook “__________”, pure da lui amministrata, la foto

di un cacciatore attinta direttamente dal profilo facebook di quest’ultimo,

affiancandola a quella di un presunto miliziano islamista, entrambi con fucile

in bella mostra. Contestualmente al collage, l’animalista si interrogava, con

una domanda (invero) retorica, sulle differenze tra l’autoproclamato “Stato

islamico” e i cacciatori. Sentitosi offeso da tale paragone, il cacciatore in

questione, di nome __________, ha sporto querela per il reato di calunnia

contro ignoti, attirando l’attenzione sul nominativo del titolare indicato sul

sito internet __________, riconducibile all’immagine del profilo facebook “__________”

(cfr. querela dell’8 febbraio 2016, di cui all’AI 1, inc. 81.2016.438).

3. Il

29 novembre 2016 a fronte di alcune pubblicazioni apparse sul sito internet __________

e sul profilo facebook di AP 1, l’associazione __________ (in seguito, __________),

per il tramite del proprio legale, ha presentato querela nei confronti di AP 1

per titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione (cfr. AI 1 e la relativa

documentazione prodotta, estrapolata da internet e dal social network di cui

all’inc. 81.2017.300).

Le

querelate pubblicazioni, avvenute tramite articoli, post e un volantino

sull’abolizione dell’hobby della caccia, vertevano sul paragone, anche in

peggio, tra l’associazione __________ e la mafia siciliana e, più in generale,

sulla denuncia circa le migliaia di infrazioni alla Legge sulla protezione

degli animali e ad altre leggi, nonché attività criminali in cui sarebbero

coinvolti, più di ogni altra, l’associazione __________ e suoi membri.

A propria tutela l’associazione ha pure agito

civilmente, ottenendo il 23 dicembre 2016, in via cautelare inaudita parte, la

cancellazione/rettifica dei testi ritenuti lesivi dei diritti della personalità

da parte del Pretore di Locarno-Campagna, il quale ha assortito il proprio

ordine con la comminatoria dell’azione penale (doc. accluso al complemento di

querela 26 gennaio 2017 di cui all’AI 2 inc. 81.2017.300). Il 26 gennaio 2017, __________

ha completato la querela penale per i titoli di calunnia e diffamazione, oltre

a disobbedienza agli ordini dell’autorità civile, alla luce di nuovi testi

apparsi sul sito “__________”, con cui AP 1 ha rincarato la dose nei confronti

dell’associazione, pubblicando altresì nominativi e fotografie dei membri del

comitato direttivo.” (sentenza impugnata consid. 1-3, pag. 3 segg.).

“5. In sede di interrogatorio di polizia,

l’imputato, pur avvalendosi spesso del diritto di non rispondere, non ha mai

negato la paternità delle contestate pubblicazioni, né il loro contenuto,

sostenendo tuttavia di aver immediatamente dato seguito all’ordine pretorile” (sentenza

impugnata consid. 5, pag. 4 seg.).

3. In particolare, le

pubblicazioni contestate e prodotte in copia agli atti, hanno i seguenti

contenuti:

- per

quanto concerne __________, la sua fotografia, nella quale egli è ritratto con

un fucile da caccia munito di monocolo sottobraccio e il suo cane __________, è

accostata a quella di una persona con la barba ed il copricapo nero, vestita di

nero, con un giubbotto antiproiettile nero ed un fucile mitragliatore in

braccio, tenuto in maniera analoga a come __________ impugna quello da caccia.

Sopra le due foto c'è il titolo "Gibt es keinen Unterschied?"

(non c'è nessuna differenza?), sulla fotografia del presunto islamico è stata

aggiunga la scritta "Der Islamische Staat IS jagt Ungläubige aufgrund

falschen Interpretationen und geistigen Defiziten" (“lo stato

islamico caccia i miscredenti sulla base di false interpretazioni e di mancanze

spirituali", mentre sopra quella dell'accusatore privato vi è: "Jäger

morden und quälen jährlich Millionen von Lebenswesen identisch aufgrund von

Defiziten" (“i cacciatori assassinano e torturano annualmente

milioni di esseri viventi ugualmente a seguito di mancanze”).

A

tal proposito, l'imputato ha precisato che "lo stato islamico dà la

caccia a persone non credenti a causa di interpretazioni false e deficit mentali.

I cacciatori uccidono e torturano gli animali e milioni di esseri viventi

annualmente sempre a causa degli stessi problemi mentali. In sostanza sono del

parere che non hanno "tutte le rotelle a posto". Per questi motivi

ritengo che non vi sia differenza fra i cacciatori e i terroristi

dell'ISIS" (PG del 3 giugno 2016, pag. 4).

- sul sito __________ è stato pubblicato un articolo, lungo dal

titolo „__________“ („__________“), che tra le altre cose

contiene il passaggio: “In der Schweiz gibt es keinen Verein, dessen

Mitglieder nachweislich Jahr pro Jahr im vierstelligen Bereich in

Gesetzesübertretungen wie Verstösse gegen das Jagdrecht, Wilderei,

Waffenschmuggel, Umweltdelikte, Tierschutzverstösse, Verkehrsdelikte,

Korruption und viele andere kriminelle Aktivitäten involviert sind, wie der

Verband __________. Die sizilianische Mafia ist im Vergleich dazu

eine Sonntagsschule im Land.“, cioè „In Svizzera non esiste alcuna

associazione, come l’associazione __________ i cui membri sono coinvolti in

modo dimostrabile, anno dopo anno, in migliaia di infrazioni alla legge quali

violazioni di diritto di caccia, bracconaggio, contrabbando di armi, delitti

ambientali, infrazioni alla protezione degli animali, infrazioni alle norme

della circolazione, corruzione e molte altre attività criminali. In confronto

la mafia siciliana è una scuola domenicale di paese.” (RPG, inc.

81.2017.300, AI 4, all. B a PG AP 1del 24 marzo 2017).

- sempre sul sito in questione, è stato pubblicato un altro

articolo dal titolo “ __________wirft dem Verband __________ verschiedene

Straftaten vor und erstattet Strafanzeige” („__________rimprovera

all’associazione __________ la commissione di vari reati e sporge denuncia“)

dal contenuto: “In der Schweiz gibt es kein Verein, dessen Mitglieder laut

Medienberichten nachweislich Jahr um Jahr im vierstelligen Bereich in

Gesetzesübertretungen wie Verstösse gegen das Jagdrecht, Wilderei,

Waffenschmuggel, Umweltdelikte, Tierschutzverstösse, Verkehrsdelikte,

Korruption und viele andere kriminelle Aktivitäten involviert sind, wie der

Verband __________. Das gleicht schon einer Organisation, die als

Strippenzieher den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit

verbrecherischen Mitteln zu bereichern (art. 260ter Ziff. 1 StGB)”, la cui

ultima frase, che diverge dalla pubblicazione precedente, è traducibile come „Ciò

assomiglia già ad un’organizzazione che tira le fila perseguendo lo scopo di

commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali

(art. 260ter cifra 1 CP).” (RPG, inc. 81.2017.300, AI 4, all. C a PG AP 1

del 24 marzo 2017).

- il

16 gennaio 2017 il prevenuto ha pubblicato sul sito __________ un articolo dal

titolo "__________" (“__________”), nel quale ha

paragonato il comportamento dei cacciatori a quello della mafia, inserendovi le

fotografie e i nomi dei membri del comitato di __________ e commentando tra le

altre cose: "Ein typisches Kennzeichen krimineller Organisationen ist,

dass sie Verband, gewerbliche oder geschäftsähnliche Strukturen verwenden. Weiter bedienen sie sic hunter Anwendung von Gewalt oder anderer zur

Einschüchterung geeigneter Mittel um Einfluss auf Politik, Medien, öffentliche

Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zu nehmen.Genau das machen Anhänger des

militanten Vereins "__________". (...) Dieser

gemeingefährliche Verein "__________ " ist eine erhebliche Gefahr für

die öffentliche Sicherheit und Ordnung." cioè „Una caratteristica

tipica delle organizzazioni criminali è che le loro associazioni utilizzano

delle strutture commerciali o simili d’affari. Inoltre si avvalgono, per poter

esercitare influsso su politica, media, amministrazioni pubbliche, giustizia e

economia, dell’impiego di violenza o altri mezzi adatti all’intimidazione.

Esattamente questo fanno anche i sostenitori della società militante “__________”!

(…) Questa associazione __________ che costituisce un pericolo pubblico è un

pericolo considerevole per la sicurezza pubblica e per l’ordine pubblico” (RPG,

inc. 81.2017.300, AI 4, all. F a PG AP 1 del 24 marzo 2017).

L’appello

4. Con il suo appello,

come detto in precedenza, il prevenuto, che non contesta di essere l’autore

delle pubblicazioni, sottolinea come sia ampiamente dimostrato che i membri di __________,

cioè i cacciatori svizzeri, sono stati implicati, anno dopo anno, in migliaia

di violazioni della legge come contrabbando di armi, bracconaggio, minacce,

violazioni della legge sulla caccia, fatti ampiamente documentati e provati.

Egli sostiene che

l’articolo “____________________” rappresenta una mera informazione del

pubblico circa una procedura pendente presso il Ministero pubblico, per cui il

suo agire deve essere protetto dalla libertà di stampa. Inoltre, va pure

considerato che i contenuti del testo riportano solo la verità e che

l’accostamento alla mafia è solo un’analogia, figura retorica utilizzata spesso

nel giornalismo.

La tabella di cui all’articolo “__________” contiene solo un

confronto tra le caratteristiche condivise tra cacciatori e mafiosi. Quanto

scrittovi corrisponde alla realtà e non ha nulla di diffamatorio. Inoltre la

tabella è stata allestita in vista del presente processo.

La pubblicazione con le foto di __________ è pure da considerare

legale. Il collage di immagini ha solo una funzione di sfondo e non è

importante. E’ il testo che conta. Inoltre è pura coincidenza che le due

fotografie siano simili. __________, poi, non è citato per nome e la

correlazione con un terrorista è pura invenzione del tribunale: egli nemmeno ha

usato il termine “terrorista” nel suo testo. Inoltre, le due affermazioni

contenute nei testi posti sopra le fotografie sono vere.

Infine, a suo avviso, comunità di persone o esponenti di una

professione particolare come quella del cacciatore non sono immuni da una

diffamazione.

5. Sul reato di

calunnia, art. 174 CP, e sui principi fondamentali sviluppati in merito

dalla giurisprudenza, la sentenza impugnata contiene un’esposizione esauriente

che si riprende qui in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP:

“Commette

calunnia (art. 174 CP), ed è punito a querela di parte con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque, comunicando con un terzo e

sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta

disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei, così

come chiunque, sempre sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale

incolpazione o un tale sospetto.

La

calunnia si configura come una diffamazione qualificata dal fatto che l’autore

sa di dire cosa non vera. L’adempimento del reato di calunnia presuppone,

oggettivamente, la falsità delle affermazioni e, soggettivamente la conoscenza

certa di tale falsità, il dolo eventuale non essendo sufficiente (cfr.

Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 3

ad art. 174 CP). Considerato che l’autore sa che il fatto che allega è falso,

le prove liberatorie previste per la diffamazione non avrebbero senso e sono

quindi d’acchito escluse (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I,

Berna 2010, n. 2 ad art. 174 CP).

Secondo

la dottrina, la norma di cui sopra si applica, evidentemente, anche a blog e,

in genere, alle pubblicazioni su internet (cfr. Ciola-Dutoit, Le droit de la

personnalité à l’épreuve des blogs, Medialex 2008, pag. 72).

Se

un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona, è una

questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima le

attribuisce, bensì procedendo a un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il

senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore

medio e non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a; 119 IV 47 consid. 2a).

Trattandosi

di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle

espressioni utilizzate, prese isolatamente, ma anche secondo il senso generale

che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono, dunque, essere

valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si

inseriscono (STF 6B_410/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2; DTF 131 IV 160

consid. 3.3.3; 128 IV 53 consid. 1a e rif.).

Per

poter ammettere una lesione dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro

una persona determinata o determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile

(DTF 100 IV 43 consid. 2 pag. 46). Non è necessario che la persona presa di mira

venga designata con esattezza, nominalmente, è sufficiente che sia possibile

identificarla (DTF 117 IV 27 consid. 2c).

La

vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica (DTF 100 IV 43

consid. 1) - così come una persona defunta o scomparsa (art. 175 CP) - oppure

una persona giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in

giudizio (DTF 114 IV 1 consid. 2a con rinvii), non invece un'autorità o una

collettività pubblica (cfr. Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n.

26 segg. ad art. 173 CP e n. 6 ad art. 174 CP). Un oltraggio rivolto ad un

insieme di persone – mediante una designazione collettiva – può dar luogo a una

lesione dell'onore punibile solo qualora sia diretto contro un gruppo ben

determinato e relativamente ristretto, distinto dall'insieme della

collettività, di modo che ciascuno dei suoi membri possa sentirsi leso nel suo

onore e che il destinatario del messaggio possa capire chiaramente di chi si

tratta. Non adempie a tale esigenza un attacco espresso nei confronti di una

cerchia di persone mal determinata, ad esempio contro tutti i cacciatori, tutti

i cittadini svizzeri, gli ufficiali o i gerenti immobiliari (DTF 100 IV 43

consid. 1-4; Corboz, op.cit., n. 22 ad art. 173 CP).”

A questo va aggiunto che le norme penali degli art. 173 segg. CP

tutelano l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo

d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole riconosciute (STF 6B_906/2009

del 22 dicembre 2009 consid. 2.1). L'onore protetto dal diritto penale è

concepito in modo generale come un diritto al rispetto che risulta leso da

affermazioni idonee a esporre la persona interessata al disprezzo nella sua

veste di essere umano onesto e rispettabile (DTF 132 IV 112 consid.

2.1), rispettivamente di persona giuridica. Determinante per stabilire se

un'asserzione sia lesiva della reputazione di una persona non è il senso che

quest'ultima le attribuisce, bensì l'impressione globale che essa, secondo

un'interpretazione oggettiva, suscita nell'uditore o nel lettore medio non

prevenuto considerate le circostanze concrete del caso (DTF 131 IV 160 consid.

3.3.3). Nel valutare, in particolare, se un testo sia diffamatorio, occorre

esaminare non solo le espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche il

senso generale che risulta dal testo nel suo complesso (DTF 128 IV 53 consid.

Considerandi

1a).

In altri

termini, viene preservata la reputazione di uomo, rispettivamente donna, onesta

(DTF 128 IV 53, 58; 105 IV 194 consid. 2a; 92 IV 96 consid. 2). Sfuggono

all'ambito applicativo della norma penale per contro tutte quelle espressioni

che concernono la considerazione sociale, artistica, sportiva, professionale o

politica di cui gode un individuo, rispettivamente l'opinione che egli ha verso

sé stesso (Rieben/Mazou, Commentaire Romand, Code Penal II, n. 2 ad. art. 174).

Nella

discussione politica, la lesione dell'onore

deve essere ammessa con riserbo e, in caso di dubbio, negata. La libertà di

espressione, indispensabile alla democrazia, implica infatti che gli attori del

dibattito politico accettino di esporsi ad una

critica pubblica, talvolta anche violenta, delle loro opinioni. Non basta

quindi sminuire una persona nelle qualità politiche

che reputa di possedere. La critica o l'attacco comportano per contro una

lesione dell'onore protetto dal diritto penale, se, nel merito o nella forma,

non si limitano a degradare le qualità dell'uomo politico

e il valore della sua azione, ma sono parimenti idonee ad esporlo al disprezzo

in quanto essere umano (DTF 137 IV 313 consid.

2.1.4

e riferimenti; STF 6B_870/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 4.1).

Non

è necessario che la persona presa di mira sia nominata direttamente, ma è

sufficiente che sia riconoscibile (STF 6B_506/2010 del 21 ottobre 2010 consid.

3.1

).

6.

Nella fattispecie,

non è contestato che __________ e l’associazione __________, con personalità

giuridica propria, godano della protezione del loro onore.

__________ non è stato esplicitamente nominato, ma è facilmente

riconoscibile dalla foto pubblicata (anche da quella con gli occhi coperti). Le

argomentazioni addotte dall’appellante per tentare di confutare questo fatto,

apodittico, sono inconsistenti.

Calunnia in

relazione alla fotografia di __________

7.

La fotografia che

ritrae da un lato una persona armata di fucile mitragliatore con l’aspetto

tipico di un militante dell’ISIS e, dall’altra, __________ ha indubbiamente un

carattere diffamatorio. Questo a prescindere dal contenuto del testo.

In effetti, per il cittadino medio occidentale, un appartenente

all’ISIS, soprattutto se armato, è assimilato ad un terrorista islamico e

quindi ad un individuo che uccide indiscriminatamente, anche persone innocenti.

Tacciare qualcuno di terrorista dell’ISIS ne lede senz'altro l’onore di persona

onesta, leale e di indubbia morale.

Come già riconosciuto dal Tribunale federale, nell’esame

dell’offesa all’onore di una persona non ci si deve unicamente fondare sul

contenuto di un testo, ma possono anche assumere un ruolo determinante

l’impaginazione e la veste grafica (STF 6S.110/2005 del 1. Settembre 2005

consid. 3.3.3).

Già solo l’accostamento delle due foto, molto simili tra loro,

adempie i presupposti oggettivi del reato.

Questo risultato è poi rafforzato dal testo posto in

sovraimpressione e dal titolo “Gibt es keinen Unterschied?”, che

accomunano chiaramente la vittima al militante islamico e che chiariscono,

qualora ve ne fosse bisogno, che quello ritratto non è un comune soldato

islamico, ma un seguace del sedicente Stato Islamico, quindi dell’ISIS.

Dal punto di vista della consapevolezza, appare evidente che

l’imputato sapeva che __________, quale cacciatore, non era paragonabile ad un

assassino che non si fa scrupoli ad uccidere persone innocenti. Il fatto che

egli riconosca alla vita animale una dignità ed un valore paragonabile alla

vita umana (fatto di per sé sostenibile e finanche condivisibile, fatte le

debite proporzioni) non lo pone in una situazione di buona fede, poiché è a

tutti evidente che togliere la vita a delle persone, oltre che essere un

crimine - a differenza dell’uccisione di un animale selvatico, che è legale, se

rispettosa dei disposti delle leggi sulla caccia - è moralmente e socialmente

un atto gravissimo e inaccettabile.

Calunnia nei

confronti di __________ (__________)

8.

L’appellante, in

merito almeno ad uno degli articoli apparsi, si appella alla libertà di

stampa ed/o alla libertà d’espressione, diritti garantiti dagli art. 16 cpv. 2

Cost e 17 Cost, nonché dall’art. 10 CEDU.

Le divulgazioni tramite internet, siano esse su blog, su siti

internet pubblici o tramite social networks, soggiacciono alla tutela di questi

due diritti fondamentali (Meili/Galfano, Medienrechtliche und medienethische

Schranken für Online-Leserkommentare, in Medialex 2016, pag. 38 segg, pag. 39).

Tuttavia, la censura non può essere accolta, poiché la libertà di espressione e

quella di stampa non hanno valore assoluto ma trovano i loro limiti negli altri

diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalla CEDU, tra i quali

figurano quello della dignità umana (art. 7 Cost) e, più genericamente, quello

della reputazione altrui (quindi anche delle persone giuridiche), art. 10 n. 2

CEDU (per la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, cfr. le

sentenze: Cumpãnã c. Romania del 17 dicembre 2004, n. 88-91; Karhuvaara c.

Finlandia del 16 novembre 2004, n. 37-42; Perna c. Italia del 6 maggio 2003, Recueil CourEDH 2003-V p. 303, n. 39; Feldek c. Slovacchia

del 12 luglio 2001, Recueil CourEDH 2001-VIII p. 117,

n. 72-76; più in generale sulla contrapposizione fra libertà dell'informazione

e protezione dall'informazione: Rolf H. Weber, Informations- und

Kommunikationsrecht, Allgemeiner Überblick, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco

2003, pag. 26).

Chi fa capo ai media elettronici per divulgare informazioni ad un

vasto pubblico, così come un giornalista, non beneficia quindi di alcun

privilegio in caso di lesione dell'onore perpetrata per mezzo delle sue

pubblicazioni (STF 6S.110/2005 del 1. Settembre 2005 consid. 3.3.1.).

Giustificare

poi una lesione dell’onore con il fatto che si tratta semplicemente di

un’analogia o una similitudine, una questione stilistica, è un’argomentazione

che non può essere seguita, poiché diffamazioni e calunnie avvengono spesso

attraverso l’uso di figure retoriche, che sono proprio parte costitutiva del

reato.

9.

La prima delle

pubblicazioni ritenute lesive dell’onore dell’associazione __________ ,

dal titolo “__________” parla di __________ come di un’associazione i

cui membri (nel loro complesso, quindi genericamente) sono coinvolti in

innumerevoli reati che vanno da quelli connessi strettamente alla caccia al

contrabbando di armi ed alla corruzione, passando per i reati della

circolazione stradale e terminando con un generico “und andere kriminelle

Aktivitäten”, che lascia spazio a qualsiasi cosa.

Già queste affermazioni, da sole, inducono il lettore medio a

pensare che sotto il cappello e la protezione dell’associazione vengano

commessi, sistematicamente, dei reati, anche gravi, e quindi a concludere che __________

tolleri e, addirittura, favorisca le attività criminali. In altre parole, a

pensare che essa sia un’associazione criminale a tutti gli effetti.

Per evitare qualsiasi possibilità di fraintendimento, poi,

l’appellante ha aggiunto la chiosa “Die sizilianische Mafia ist im Vergleich

eine Sonntagsschule im Land” a voler significare che __________ è

un’associazione che delinque, tramite i suoi aderenti, talmente tanto potente

da far apparire la mafia una scuola per educande.

Simili affermazioni vanno ben oltre quanto tollerato dalla

giurisprudenza, anche nell’ambito di un dibattito politico dai toni forti come

quello tra i sostenitori della caccia e gli animalisti. Parallelamente, non

sono protette né dalla libertà dei media, né da quella di espressione.

Definire __________ un’organizzazione criminale di persone che

sistematicamente commettono dei reati, costituisce senza ombra di dubbio

un’affermazione che lede l’onore della persona giuridica, degradandola dal

punto di vista morale.

Spingendosi fino a questo punto nel suo attacco contro

l’accusatrice privata, il prevenuto ha consapevolmente voluto disonorarla.

10.

La

pubblicazione “__________” riprende i contenuti di quella appena

discussa e chiarisce ulteriormente che „Ciò assomiglia già ad un’organizzazione

che tira le fila perseguendo lo scopo di commettere atti di violenza criminali

o di arricchirsi con mezzi criminali (art. 260ter cifra 1 CP).”.

Il tenore dell’art. 260ter cifra 1 CP illumina su quali siano le

accuse mosse da AP 1 nei confronti dell’accusatrice privata e meglio di essere

un’organizzazione criminale a tutti gli effetti: “Chiunque partecipa a

un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha

lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi

criminali (…)”.

Vale, qui, esattamente quanto detto in precedenza. I presupposti

della calunnia sono adempiti sotto tutti gli aspetti e non sussistono

attenuanti o scusanti.

Riferire

di una denuncia, presunta o vera che sia, per poter denigrare pubblicamente una

persona o un’associazione non è fare dell’informazione. Soprattutto laddove

l’autore parla di una querela che egli stesso ha sporto per un reato e che non

può non sapere essere tutt’altra cosa rispetto all’attività di una associazione

che raggruppa dei cacciatori.

Certo,

alcuni cacciatori, percentualmente pochi nonostante il numero complessivo possa

anche apparire importante, commettono delle infrazioni a varie leggi. Ma questo

avviene in tutti gli ambiti della società (professionali, sportivi, di

automobilisti, altri), senza che nessuno possa essere legittimato a

generalizzare, proclamando pubblicamente che tutti gli aderenti ad un certo

gruppo sono dei criminali, rispettivamente senza che nessuno possa

oggettivamente pensare che le relative associazioni di settore abbiano lo scopo

di stimolare o coprire i reati che alcuni, pochi, loro aderenti commettono, a

titolo personale ed assumendosene le responsabilità.

L’autore

non ha portato nessun esempio concreto che provi che l’associazione in

questione abbia protetto e sostenuto dei suoi affiliati che hanno delinquito.

Anzi, da un semplice controllo in internet (__________) appare piuttosto che __________

condanni ogni tipo di infrazione alla legge commesso da cacciatori.

Per

il resto, fintanto che la caccia è e sarà un’attività legale, riconosciuta

dallo Stato come di pubblica utilità, come si può leggere nella Legge federale

su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (SR

922.

), e fintanto che i cacciatori non commettono dei reati ben precisi, non

vi è alcuna giustificazione per definirli dei criminali.

Ritenere

che l’uccisione per hobby di un animale sia un atto grave, inammissibile e

indegno è del tutto legittimo nel contesto di una sana e corretta dialettica

ideologica, ma questo non giustifica l’uso di termini e espressioni che

infamano coloro che la pensano diversamente.

11.

Con l’ultima delle tre

pubblicazioni: „__________ “, AP 1 si spinge addirittura oltre,

asserendo che __________ costituisce un pericolo pubblico che mette a

repentaglio la sicurezza e l’ordine pubblico e che si avvale della violenza e

di mezzi intimidatori per esercitare influsso sulla politica, sui media,

sull’amministrazione, sulla giustizia e sull’economia.

Oltretutto, in questo caso, sono state pure pubblicate le

fotografie dei membri del comitato di __________, che sono stati quindi

coinvolti direttamente nella calunnia, a titolo personale.

Le affermazioni che si trovano nel testo di questo articolo sono

gravi a tal punto da non essere necessaria alcuna spiegazione. Grave è pure il

fatto che il dibattito sia passato da un livello, almeno all’apparenza,

ideologico, nel quale ad essere presa di mira è l’associazione, a quello di

attacco personale nei confronti dei suoi dirigenti. Gravi sono pure le

affermazioni che, completamente sconnesse con il senso ed il fine del dibattito

sulla caccia, arrivano a parlare, senza alcun riferimento concreto alla realtà,

di uso della violenza per influenzare la politica e gli altri ambiti della società.

Il reato di calunnia ai danni dell’accusatrice privata è

sicuramente realizzato, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. AP 1

non poteva che essere cosciente di aver esagerato a tal punto con le accuse da

essere sconfinato nella menzogna con il mero scopo di ledere l’onore degli

accusatori privati.

Pur con qualche riserva, al dibattimento di appello, egli stesso

ha ammesso di “andare un po’ oltre” a volte, precisando che non è sua

intenzione oltrepassare i limiti posti dalla legge (verbale dib. d’appello,

pag. 3).

La

pena

12.

L’art. 174 CP punisce la

commissione del reato di calunnia con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria.

La sanzione decisa in primo grado, in quanto tale, non è stata

oggetto di critiche specifiche da parte del ricorrente.

Richiamati i principi della commisurazione della pena di cui

all’art. 47 CP (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1), rinviato alle

considerazioni del primo giudice in merito (sentenza impugnata consid. 9.2 pag.

9), tenuto conto delle peculiarità del caso in esame e del fatto che, come

rettamente evidenziato, vi è stata un’escalation delle offese proferite e che

l’imputato, ancora al processo d’appello, ha dimostrato di non riconoscere i

suoi errori, si giustifica confermare la pena pecuniaria inflitta dalla Pretura

penale a 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- per complessivi fr. 1'500.-.

13.

In primo grado, a

fronte dell’atteggiamento del prevenuto, il giudice ha reputato che la prognosi

non possa che essere negativa, sicché non ha riconosciuto la sospensione

condizionale ai sensi dell’art. 42 CP.

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, di principio, il giudice

sospende l’esecuzione di una pecuniaria o di una pena privativa della libertà

della durata compresa tra 6 mesi e due anni se una pena senza condizionale non

sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o nuovi

delitti.

Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la

concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui

ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto

che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della

sanzione (STF 6B_103/2007 del 12.11.2007, consid. 4.2.2.)

Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea

a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve

procedere ad una valutazione globale degli elementi già sviluppati dalla

giurisprudenza del Tribunale federale sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134

IV 53; 134 IV 1; STF 6B_664/2007 del 18.1.2008; FF 1999 1730): vanno, quindi,

considerate le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli

antecedenti, la situazione personale del condannato, la sua reputazione al

momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), il suo atteggiamento e la sua

mentalità (STF 6S.477/2002 del 12.3.2003 non pubblicata) così come eventuali

condanne precedenti (per reati della stessa natura e non) con la precisazione

che questi ultimi costituiscono soltanto indizi sfavorevoli che, di per sé e da

soli, non escludono la concessione della sospensione condizionale (DTF 118 IV

97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85). La sospensione può, infatti, essere negata solo

se gli elementi considerati, valutati nel loro insieme, escludono una prognosi favorevole

(DTF 134 IV 5 consid.

4.2.1

; 128 IV 193 consid. 3a; 123 IV 107 consid. 4; 118 IV 97 consid. 2c; 117

IV 3 consid. 2b; 116 IV 279 consid. 2a; 115 IV 85 consid. 3c; 105 IV 291

consid. 2a; 102 IV 62 consid. 3b; STF 13.5.2008 in 6B_541/2007

consid. 2; STF 18.1.2008 in 6B_664/2007, consid. 3.1.1.; STF 12.11.2007 in

6B_103/2007, consid. 4.2.1.).

Nella fattispecie, non si può asserire con certezza che la

prognosi sia negativa. L’imputato, sentito in appello, ha in effetti dichiarato

che ora fa più attenzione a come esprime i propri concetti nei suoi articoli

contro la caccia e i cacciatori, e chiede a qualcuno di rileggerne il testo

prima di pubblicarlo (verb. dib. d’appello, pag. 3). Questo è confermato da una

rapida lettura dei siti da lui gestiti, nei quali non compaiono più articoli

con il tenore di quelli incriminati.

Inoltre, non va dimenticato che quella qui in discussione è la

prima sentenza di condanna a suo carico, sicché non è possibile sostenere che

egli non abbia tratto lezione da quanto avvenuto. In effetti, è solo a fronte

di una decisione di colpevolezza passata in giudicato che si può valutare

l’atteggiamento del prevenuto. Il fatto di cercare delle giustificazioni per

convincere la corte che il reato non è realizzato costituisce semplicemente

l’esercizio del diritto alla difesa.

Di conseguenza, si impone qui di concedere la sospensione

condizionale, ma con un periodo di prova più lungo del minimo di due anni,

fissato in 4 anni.

Tenuto conto delle peculiarità del caso, si impone di irrogare una

multa di fr. 300.- a fianco della pena pecuniaria sospesa in applicazione

dell’art. 42 cpv. 4 CP (DTF 135 IV 188 consid. 3.4.4.).

Tassa di giustizia e

spese

14.

Visto l’esito

dell’appello, nel quale de facto il ricorrente è risultato soccombente, l’attribuzione

degli oneri processuali di primo grado deve essere confermata.

Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza

e vanno posti a carico del condannato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Indennità ex 429 CPP

15.

Al prevenuto non vanno

riconosciute indennità ai sensi dell’art. 429 CPP, essendo stata integralmente

confermata la sua condanna per calunnia sancita dalla Pretura penale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135,

139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425 e 426, 429 CPP;

40, 47, 51, 174 CP;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP 1 è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, ritenuto che il dispositivo n. 1 della sentenza

impugnata (proscioglimento dal reato di disobbedienza alle decisioni

dell’autorità, art. 291 CP) è passato in giudicato, così come lo è il suo

proscioglimento dall’accusa di calunnia per i fatti indicati al punto n. 1.3

del DA 2403/2017 del 9 maggio 2017:

1.1. AP

1 è dichiarato autore colpevole di:

ripetuta

calunnia, per avere

1.1.1. nel corso dei primi

giorni di febbraio 2016, a __________, divulgando tramite la pagina pubblica

Facebook “__________”, di cui è creatore e amministratore, una foto

raffigurante un presunto terrorista di estrazione islamica, mettendola in

diretta connessione con la foto di __________ (cacciatore), incolpato e reso

sospetto quest’ultimo, ben sapendo di dire cosa non vera, di fatti che possono

nuocere alla di lui reputazione;

1.1.2. nel

corso del periodo 2016 - 2017, a __________, ed in altre non meglio precisate

località, tramite pubblicazioni sul proprio sito internet __________, nonché

sul suo profilo facebook, incolpato e reso sospetta l’Associazione __________,

come pure i suoi membri, di condotta disonorevole, segnatamente,

1.1.2.1. nel

corso del 2016, pubblicando sul sito internet ____________________, l’articolo “__________”,

nel quale viene indicato che l’Associazione e i suoi membri sarebbero coinvolti

in infrazioni alla legge sulla caccia, al bracconaggio, contrabbando di armi,

delitti ambientali e infrazioni alla protezione degli animali, alle norme della

circolazione, alla corruzione e ad altre attività criminali;

1.1.2.2. nel

corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________ l’articolo “__________”,

nel quale viene indicato, riferendosi alla medesima associazione e ai suoi

membri, quanto di cui al punto 2.2., come pure che detta associazione

assomiglia ad un’organizzazione dedita alla commissione di atti di violenza

criminale o ad arricchirsi con mezzi criminali, richiamando pure l’art. 260ter

CP;

1.1.2.3. in

data 16.01.2017, pubblicando sul medesimo sito __________ l’articolo “__________”,

corredato con le foto e i nominativi dei membri del comitato direttivo

dell’associazione __________ nel quale viene paragonato il comportamento dei

“cacciatori” con quello dei “mafiosi” per determinate caratteristiche quali

“kriminalität, “Waffen” e “omertà”.

2. AP 1 è condannato

2.1. alla pena pecuniaria

di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti

a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento);

2.1.1. L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni;

2.2. al pagamento di una

multa di fr. 300.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 (dieci) giorni;

3. La tassa di

giustizia e i disborsi relativi al procedimento di prima sede di complessivi

fr. 1'500.- sono posti a carico di AP 1 nella misura di fr. 1’350.-, mentre i

restanti fr. 150.- sono posti a carico dello Stato.

4. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dell’imputato.

5. All’imputato non

sono riconosciute indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.

6. Intimazione a:

7. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.