17.2017.260
Commette calunnia colui che, divulgando tramite pubblicazioni sul proprio profilo facebook nonché sul proprio sito internet, incolpa qualcuno di fatti che possono nuocere alla sua reputazione, ben sap
25 marzo 2018Italiano38 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.260
17.2018.66
Locarno
25 marzo 2018/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente,
Francesca Lepori Colombo e Ilario Bernasconi
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 22 settembre 2017 da
AP 1
e domiciliat a
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 22 settembre 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 26 ottobre 2017)
richiamata la dichiarazione di appello 15 novembre 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto
in
fatto:
A. Nel 2016 AP 1,
animalista attivista, ha pubblicato vari post sulla pagina Facebook da lui
creata e gestita “__________” e sul suo sito __________, con i quali ha voluto
esprimere tutto il suo dissenso nei confronti dei cacciatori e della loro
associazione mantello. In modo particolare, per quanto ci concerne, ha
pubblicato una fotografia del cacciatore __________ accostandola a quella di un
combattente del sedicente Stato Islamico (ISIS) ed alcuni commenti negativi sull’associazione
__________ (__________), che riunisce sotto il suo cappello le varie sezioni
cantonali e le sottosezioni regionali, e sui suoi aderenti: i cacciatori.
L’8 febbraio 2016, __________, appassionato di arte venatoria,
dopo aver visto l’inserzione, si è recato presso la polizia cantonale del
Canton __________, nel quale risiede, posto di __________, per sporgere querela
nei confronti di AP 1 per il reato di calunnia (inc. 81.2016.438, AI 1).
Qualche mese dopo, con scritto del 29 novembre 2016, __________ venuta
a conoscenza degli articoli l’11 settembre 2016 grazie ad una segnalazione di __________,
ritenendone dati gli estremi, ha a sua volta querelato AP 1 per titolo di
calunnia, subordinatamente diffamazione, in relazione alle summenzionate
pubblicazioni (inc. 81.2017.300, AI 1).
B. Parallelamente, la
società __________ si è pure attivata civilmente, chiedendo al Pretore di
Locarno Campagna di ordinare la cancellazione degli articoli contestati. Con
decisione del 23 dicembre 2016, l’istanza supercautelare è stata accolta ed il
giudice ha imposto a AP 1 di rimuovere immediatamente questi post dal proprio
profilo Facebook “AP 1” e dal sito internet __________. L’ordine è stato
impartito con la comminatoria dell’azione penale a norma dell’art. 292 CP (inc.
2016.10303, AI 4, all. 6).
C. Le inchieste avviate
dal Ministero pubblico del Canton Ticino hanno condotto all’emanazione di due
decreti d’accusa a carico del qui appellante.
Il primo, n. 3565/2016 del 2 agosto 2016, lo ha ritenuto autore
colpevole di
“calunnia
per avere,
nel corso dei primi giorni di febbraio 2016, a __________, divulgando tramite
la pagina pubblica Facebook “__________”, di cui è creatore e amministratore,
una foto raffigurante un presunto terrorista di estrazione islamica, mettendola
in diretta connessione con la foto di __________ (cacciatore), incolpato e reso sospetto quest’ultimo, ben sapendo di
dire cosa non vera, di fatti che possono nuocere alla di lui reputazione”
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere da fr. 30.-, corrispondenti a fr. 900.-, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.- ed al
pagamento di tasse e spese giudiziarie. L’accusatore privato è stato rinviato
al competente foro civile per le sue pretese di tale natura.
Con il secondo, n. 2403/2017 del 9 maggio 2017, tenuto conto anche
del fatto che non aveva dato seguito all’ordine pretorile, egli è stato
ritenuto autore colpevole di
“1. calunnia (ripetuta)
per avere,
nel corso del periodo 2016 - 2017, a __________ ed in altre non meglio
precisate località, tramite pubblicazioni sul proprio sito internet __________,
nonché sul suo profilo facebook, incolpato e reso sospetta l’Associazione __________
come pure i suoi membri, di condotta disonorevole, segnatamente,
1.1. nel
corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________, l’articolo “__________”,
nel quale viene indicato che l’Associazione e i suoi membri sarebbero coinvolti
in infrazioni alla legge sulla caccia, al bracconaggio, contrabbando di armi,
delitti ambientali e infrazioni alla protezione degli animali, alle norme della
circolazione, alla corruzione e ad altre attività criminali;
1.2. nel
corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________ l’articolo “__________”,
nel quale viene indicato, riferendosi alla medesima associazione e ai suoi
membri, quanto di cui al punto 1.1., come pure che detta associazione
assomiglia ad un’organizzazione dedita alla commissione di atti di violenza
criminale o ad arricchirsi con mezzi criminali, richiamando pure l’art. 260ter
CP;
1.3. nel
corso del 2016, pubblicando sulla sua pagina facebook il volantino “__________”
nel quale è indicato come i membri dell’associazione di caccia svizzera sono
coinvolti, anno dopo anno in migliaia di infrazioni alla legge;
1.4. in
data 16.01.2017, pubblicando sul medesimo sito __________ l’articolo “__________””,
corredato con le foto e i nominativi dei membri del comitato direttivo
dell’associazione __________ nel quale viene paragonato il comportamento dei
“cacciatori” con quello dei “mafiosi” per determinate caratteristiche quali
“kriminalität, “Waffen” e “omertà”;
2. disobbedienza
a decisioni dell'autorità
per non
avere ottemperato, nel periodo 24.12.2016 - 26.01.2017, ad __________ ed in
altre imprecisate località del Canton Ticino, alla decisione supercautelare del
Pretore di Locarno-Campagna 23.12.2016 con la quale gli veniva ordinato di
rimuovere immediatamente dal sito internet __________ e dal proprio profilo
facebook gli articoli di cui al punto 1.1, 1.2. e 1.3”
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 40 aliquote
giornaliere da fr. 30.-, corrispondenti a fr. 1’200.-, oltre al pagamento di
tasse e spese giudiziarie. Non viene revocato il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena del precedente decreto, ma ne propone il
prolungamento del periodo di prova di un anno.
Contro
i due decreti, l’imputato ha tempestivamente interposto opposizione.
D. Con decreto del 18
luglio 2017 il Presidente della pretura penale ha riunito i due procedimenti.
Con sentenza 22 settembre 2017
(motivazione intimata il 26 ottobre 2017), il giudice di prime cure ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di ripetuta calunnia
“2.1. per avere, nel corso dei primi giorni di febbraio
2016, a __________, divulgando tramite la pagina pubblica Facebook “__________”,
di cui è creatore e amministratore, una foto raffigurante un presunto
terrorista di estrazione islamica, mettendola in diretta connessione con la
foto di __________ (cacciatore), incolpato
e reso sospetto quest’ultimo, ben sapendo di dire cosa non vera, di fatti che
possono nuocere alla di lui reputazione;
2.2. per
avere, nel corso del periodo 2016 - 2017, a __________, ed in altre non meglio
precisate località, tramite pubblicazioni sul proprio sito internet __________,
nonché sul suo profilo facebook, incolpato e reso sospetta l’Associazione
__________, come pure i suoi membri, di condotta disonorevole, segnatamente,
2.2.1. nel
corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________, l’articolo “__________”,
nel quale viene indicato che l’Associazione e i suoi membri sarebbero coinvolti
in infrazioni alla legge sulla caccia, al bracconaggio, contrabbando di armi,
delitti ambientali e infrazioni alla protezione degli animali, alle norme della
circolazione, alla corruzione e ad altre attività criminali;
2.2.2. nel
corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________ l’articolo “____________________”,
nel quale viene indicato, riferendosi alla medesima associazione e ai suoi
membri, quanto di cui al punto 2.2., come pure che detta associazione
assomiglia ad un’organizzazione dedita alla commissione di atti di violenza
criminale o ad arricchirsi con mezzi criminali, richiamando pure l’art. 260ter
CP;
2.2.3. in
data 16.01.2017, pubblicando sul medesimo sito __________.com l’articolo “__________”,
corredato con le foto e i nominativi dei membri del comitato direttivo
dell’associazione __________ “cacciatori” con quello dei “mafiosi” per
determinate caratteristiche quali “kriminalität, “Waffen” e “omertà”.
Per contro, lo ha scagionato dal reato di disobbedienza a
decisioni dell’autorità e per la calunnia relativa al punto n. 1.3 del DA
2403/2017, pur non inserendo nel dispositivo il relativo proscioglimento (DTF
142 IV 378).
AP 1 è stato quindi condannato alla pena pecuniaria di 50 aliquote
giornaliere da fr. 30.-, per complessivi fr. 1'500.- ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese per totali fr. 1'350.-
Il
condannato ha annunciato, subito dopo la lettura, la sua intenzione di
ricorrere in appello, verbalizzata dal Presidente della pretura penale.
E. Dopo avere ricevuto
la motivazione scritta della pronuncia, il 15 novembre 2017, l’imputato ha,
mediante dichiarazione d’appello, confermato la sua intenzione di impugnare la
sentenza di primo grado. Essendo tale allegato stato redatto in lingua tedesca,
la Presidente della CARP gli ha, con decreto del 21 novembre 2017, fissato un
termine di 30 giorni per produrne una traduzione in lingua italiana, pena la
dichiarazione di inammissibilità della stessa.
Il 4 dicembre 2017 è così giunta
a questa Corte la versione italiana del testo.
In particolare, l’appellante postula l’annullamento della sentenza
della Pretura penale ed il suo proscioglimento da ogni accusa.
A suo modo di vedere, la
decisione è contraddittoria, poiché da un lato egli è stato assolto da parte
delle accuse, mentre dall’altro è stato ritenuto autore colpevole di calunnia
per i restanti fatti, del tutto simili agli altri.
Con riferimento al punto 2.2.2
del DA, egli sostiene di essersi limitato a riportare la notizia di una
denuncia penale in sospeso presso l’ufficio del procuratore distrettuale,
esattamente come fanno altri media. Questo suo agire dovrebbe essere protetto
dalla libertà di stampa e non venire condannato. Inoltre i contenuti del testo
corrispondono alla verità.
La tabella relativa al punto n.
2.2.3 del DA riporta unicamente un confronto tra le caratteristiche condivise
tra cacciatori e mafiosi. La sua veridicità è indubbia e non ha effetti
diffamatori. Come riconosciuto in maniera parziale dal primo giudice, questa
tabella è stata realizzata nel contesto del processo penale con scopi
esplicativi. Inoltre “Entrambi i gruppi, cacciatori e mafiosi, infrangono le
leggi e rientrano quindi nella criminalità; entrambi i gruppi utilizzano armi,
entrambi uccidono vite innocenti e producono vittime; entrambi i gruppi hanno
l’omertà, ecc.” (dichiarazione d’appello, pag. 5).
Con riferimento ai fatti
concernenti __________, rileva come il collage non sia rilevante: la domanda
scritta nel testo è centrale, mentre lo sfondo con le figure non è importante.
L’accostamento delle due fotografie è pura coincidenza. La correlazione con un
terrorista islamico è stata erroneamente inventata dal tribunale. Lui nemmeno
ha mai usato la parola “terrorista” nel suo testo.
esperito il
pubblico dibattimento in data 21 marzo 2018, al quale gli accusatori privati
hanno preannunciato di non partecipare, così come fatto dal procuratore
pubblico. L’imputato ha dal canto suo ribadito le richieste già esposte con
l’allegato della dichiarazione di appello, illustrando ed approfondendo le
motivazioni ivi contenute.
Ritenuto in
fatto e in diritto
L’imputato
1. AP 1 è nato a __________
di __________ il __________ ed è cittadino svizzero, attinente di __________
(Canton __________). Abita nel __________, ad __________, è celibe ed ha una
formazione come venditore. La sua unica fonte di reddito è la rendita d’invalidità
di fr. 1'780.- al mese. Possiede proprietà immobiliari per un valore di stima
di circa fr. 50'000.- (RPG, AI 1 inc. 81.2014.438). Non ha precedenti penali.
L’imputato ha improntato da tempo il suo stile di vita al
veganesimo. Egli è allo stesso momento animalista convinto ed ha creato, nel
2015, il sito web __________, che amministra tutt’ora, per mezzo del quale
divulga i principi della sua filosofia a favore del mondo animale e combatte
una battaglia ideale contro la pratica della caccia come hobby, aspirando ad
introdurre in tutta la Svizzera una regolamentazione come quella del Canton
Ginevra, dove la caccia in quanto tale è vietata e dove 12 guardiacaccia si
occupano di controllare e, se necessario, regolare il numero di animali
selvatici presenti sul territorio.
Con gli stessi scopi e attraverso le stesse modalità, ha pure
aperto un profilo Facebook sotto il nome __________ e ne ha uno a suo nome.
I
Fatti
2. I fatti, in quanto
tali, non sono contestati. Pertanto, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP,
si riprende qui di seguito il testo della sentenza impugnata:
“2. Nei primi giorni di febbraio 2016 AP 1 ha
postato sulla pagina facebook “__________”, pure da lui amministrata, la foto
di un cacciatore attinta direttamente dal profilo facebook di quest’ultimo,
affiancandola a quella di un presunto miliziano islamista, entrambi con fucile
in bella mostra. Contestualmente al collage, l’animalista si interrogava, con
una domanda (invero) retorica, sulle differenze tra l’autoproclamato “Stato
islamico” e i cacciatori. Sentitosi offeso da tale paragone, il cacciatore in
questione, di nome __________, ha sporto querela per il reato di calunnia
contro ignoti, attirando l’attenzione sul nominativo del titolare indicato sul
sito internet __________, riconducibile all’immagine del profilo facebook “__________”
(cfr. querela dell’8 febbraio 2016, di cui all’AI 1, inc. 81.2016.438).
3. Il
29 novembre 2016 a fronte di alcune pubblicazioni apparse sul sito internet __________
e sul profilo facebook di AP 1, l’associazione __________ (in seguito, __________),
per il tramite del proprio legale, ha presentato querela nei confronti di AP 1
per titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione (cfr. AI 1 e la relativa
documentazione prodotta, estrapolata da internet e dal social network di cui
all’inc. 81.2017.300).
Le
querelate pubblicazioni, avvenute tramite articoli, post e un volantino
sull’abolizione dell’hobby della caccia, vertevano sul paragone, anche in
peggio, tra l’associazione __________ e la mafia siciliana e, più in generale,
sulla denuncia circa le migliaia di infrazioni alla Legge sulla protezione
degli animali e ad altre leggi, nonché attività criminali in cui sarebbero
coinvolti, più di ogni altra, l’associazione __________ e suoi membri.
A propria tutela l’associazione ha pure agito
civilmente, ottenendo il 23 dicembre 2016, in via cautelare inaudita parte, la
cancellazione/rettifica dei testi ritenuti lesivi dei diritti della personalità
da parte del Pretore di Locarno-Campagna, il quale ha assortito il proprio
ordine con la comminatoria dell’azione penale (doc. accluso al complemento di
querela 26 gennaio 2017 di cui all’AI 2 inc. 81.2017.300). Il 26 gennaio 2017, __________
ha completato la querela penale per i titoli di calunnia e diffamazione, oltre
a disobbedienza agli ordini dell’autorità civile, alla luce di nuovi testi
apparsi sul sito “__________”, con cui AP 1 ha rincarato la dose nei confronti
dell’associazione, pubblicando altresì nominativi e fotografie dei membri del
comitato direttivo.” (sentenza impugnata consid. 1-3, pag. 3 segg.).
“5. In sede di interrogatorio di polizia,
l’imputato, pur avvalendosi spesso del diritto di non rispondere, non ha mai
negato la paternità delle contestate pubblicazioni, né il loro contenuto,
sostenendo tuttavia di aver immediatamente dato seguito all’ordine pretorile” (sentenza
impugnata consid. 5, pag. 4 seg.).
3. In particolare, le
pubblicazioni contestate e prodotte in copia agli atti, hanno i seguenti
contenuti:
- per
quanto concerne __________, la sua fotografia, nella quale egli è ritratto con
un fucile da caccia munito di monocolo sottobraccio e il suo cane __________, è
accostata a quella di una persona con la barba ed il copricapo nero, vestita di
nero, con un giubbotto antiproiettile nero ed un fucile mitragliatore in
braccio, tenuto in maniera analoga a come __________ impugna quello da caccia.
Sopra le due foto c'è il titolo "Gibt es keinen Unterschied?"
(non c'è nessuna differenza?), sulla fotografia del presunto islamico è stata
aggiunga la scritta "Der Islamische Staat IS jagt Ungläubige aufgrund
falschen Interpretationen und geistigen Defiziten" (“lo stato
islamico caccia i miscredenti sulla base di false interpretazioni e di mancanze
spirituali", mentre sopra quella dell'accusatore privato vi è: "Jäger
morden und quälen jährlich Millionen von Lebenswesen identisch aufgrund von
Defiziten" (“i cacciatori assassinano e torturano annualmente
milioni di esseri viventi ugualmente a seguito di mancanze”).
A
tal proposito, l'imputato ha precisato che "lo stato islamico dà la
caccia a persone non credenti a causa di interpretazioni false e deficit mentali.
I cacciatori uccidono e torturano gli animali e milioni di esseri viventi
annualmente sempre a causa degli stessi problemi mentali. In sostanza sono del
parere che non hanno "tutte le rotelle a posto". Per questi motivi
ritengo che non vi sia differenza fra i cacciatori e i terroristi
dell'ISIS" (PG del 3 giugno 2016, pag. 4).
- sul sito __________ è stato pubblicato un articolo, lungo dal
titolo „__________“ („__________“), che tra le altre cose
contiene il passaggio: “In der Schweiz gibt es keinen Verein, dessen
Mitglieder nachweislich Jahr pro Jahr im vierstelligen Bereich in
Gesetzesübertretungen wie Verstösse gegen das Jagdrecht, Wilderei,
Waffenschmuggel, Umweltdelikte, Tierschutzverstösse, Verkehrsdelikte,
Korruption und viele andere kriminelle Aktivitäten involviert sind, wie der
Verband __________. Die sizilianische Mafia ist im Vergleich dazu
eine Sonntagsschule im Land.“, cioè „In Svizzera non esiste alcuna
associazione, come l’associazione __________ i cui membri sono coinvolti in
modo dimostrabile, anno dopo anno, in migliaia di infrazioni alla legge quali
violazioni di diritto di caccia, bracconaggio, contrabbando di armi, delitti
ambientali, infrazioni alla protezione degli animali, infrazioni alle norme
della circolazione, corruzione e molte altre attività criminali. In confronto
la mafia siciliana è una scuola domenicale di paese.” (RPG, inc.
81.2017.300, AI 4, all. B a PG AP 1del 24 marzo 2017).
- sempre sul sito in questione, è stato pubblicato un altro
articolo dal titolo “ __________wirft dem Verband __________ verschiedene
Straftaten vor und erstattet Strafanzeige” („__________rimprovera
all’associazione __________ la commissione di vari reati e sporge denuncia“)
dal contenuto: “In der Schweiz gibt es kein Verein, dessen Mitglieder laut
Medienberichten nachweislich Jahr um Jahr im vierstelligen Bereich in
Gesetzesübertretungen wie Verstösse gegen das Jagdrecht, Wilderei,
Waffenschmuggel, Umweltdelikte, Tierschutzverstösse, Verkehrsdelikte,
Korruption und viele andere kriminelle Aktivitäten involviert sind, wie der
Verband __________. Das gleicht schon einer Organisation, die als
Strippenzieher den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit
verbrecherischen Mitteln zu bereichern (art. 260ter Ziff. 1 StGB)”, la cui
ultima frase, che diverge dalla pubblicazione precedente, è traducibile come „Ciò
assomiglia già ad un’organizzazione che tira le fila perseguendo lo scopo di
commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali
(art. 260ter cifra 1 CP).” (RPG, inc. 81.2017.300, AI 4, all. C a PG AP 1
del 24 marzo 2017).
- il
16 gennaio 2017 il prevenuto ha pubblicato sul sito __________ un articolo dal
titolo "__________" (“__________”), nel quale ha
paragonato il comportamento dei cacciatori a quello della mafia, inserendovi le
fotografie e i nomi dei membri del comitato di __________ e commentando tra le
altre cose: "Ein typisches Kennzeichen krimineller Organisationen ist,
dass sie Verband, gewerbliche oder geschäftsähnliche Strukturen verwenden. Weiter bedienen sie sic hunter Anwendung von Gewalt oder anderer zur
Einschüchterung geeigneter Mittel um Einfluss auf Politik, Medien, öffentliche
Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zu nehmen.Genau das machen Anhänger des
militanten Vereins "__________". (...) Dieser
gemeingefährliche Verein "__________ " ist eine erhebliche Gefahr für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung." cioè „Una caratteristica
tipica delle organizzazioni criminali è che le loro associazioni utilizzano
delle strutture commerciali o simili d’affari. Inoltre si avvalgono, per poter
esercitare influsso su politica, media, amministrazioni pubbliche, giustizia e
economia, dell’impiego di violenza o altri mezzi adatti all’intimidazione.
Esattamente questo fanno anche i sostenitori della società militante “__________”!
(…) Questa associazione __________ che costituisce un pericolo pubblico è un
pericolo considerevole per la sicurezza pubblica e per l’ordine pubblico” (RPG,
inc. 81.2017.300, AI 4, all. F a PG AP 1 del 24 marzo 2017).
L’appello
4. Con il suo appello,
come detto in precedenza, il prevenuto, che non contesta di essere l’autore
delle pubblicazioni, sottolinea come sia ampiamente dimostrato che i membri di __________,
cioè i cacciatori svizzeri, sono stati implicati, anno dopo anno, in migliaia
di violazioni della legge come contrabbando di armi, bracconaggio, minacce,
violazioni della legge sulla caccia, fatti ampiamente documentati e provati.
Egli sostiene che
l’articolo “____________________” rappresenta una mera informazione del
pubblico circa una procedura pendente presso il Ministero pubblico, per cui il
suo agire deve essere protetto dalla libertà di stampa. Inoltre, va pure
considerato che i contenuti del testo riportano solo la verità e che
l’accostamento alla mafia è solo un’analogia, figura retorica utilizzata spesso
nel giornalismo.
La tabella di cui all’articolo “__________” contiene solo un
confronto tra le caratteristiche condivise tra cacciatori e mafiosi. Quanto
scrittovi corrisponde alla realtà e non ha nulla di diffamatorio. Inoltre la
tabella è stata allestita in vista del presente processo.
La pubblicazione con le foto di __________ è pure da considerare
legale. Il collage di immagini ha solo una funzione di sfondo e non è
importante. E’ il testo che conta. Inoltre è pura coincidenza che le due
fotografie siano simili. __________, poi, non è citato per nome e la
correlazione con un terrorista è pura invenzione del tribunale: egli nemmeno ha
usato il termine “terrorista” nel suo testo. Inoltre, le due affermazioni
contenute nei testi posti sopra le fotografie sono vere.
Infine, a suo avviso, comunità di persone o esponenti di una
professione particolare come quella del cacciatore non sono immuni da una
diffamazione.
5. Sul reato di
calunnia, art. 174 CP, e sui principi fondamentali sviluppati in merito
dalla giurisprudenza, la sentenza impugnata contiene un’esposizione esauriente
che si riprende qui in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP:
“Commette
calunnia (art. 174 CP), ed è punito a querela di parte con una pena detentiva
sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque, comunicando con un terzo e
sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta
disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei, così
come chiunque, sempre sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale
incolpazione o un tale sospetto.
La
calunnia si configura come una diffamazione qualificata dal fatto che l’autore
sa di dire cosa non vera. L’adempimento del reato di calunnia presuppone,
oggettivamente, la falsità delle affermazioni e, soggettivamente la conoscenza
certa di tale falsità, il dolo eventuale non essendo sufficiente (cfr.
Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 3
ad art. 174 CP). Considerato che l’autore sa che il fatto che allega è falso,
le prove liberatorie previste per la diffamazione non avrebbero senso e sono
quindi d’acchito escluse (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I,
Berna 2010, n. 2 ad art. 174 CP).
Secondo
la dottrina, la norma di cui sopra si applica, evidentemente, anche a blog e,
in genere, alle pubblicazioni su internet (cfr. Ciola-Dutoit, Le droit de la
personnalité à l’épreuve des blogs, Medialex 2008, pag. 72).
Se
un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona, è una
questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima le
attribuisce, bensì procedendo a un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il
senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore
medio e non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a; 119 IV 47 consid. 2a).
Trattandosi
di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle
espressioni utilizzate, prese isolatamente, ma anche secondo il senso generale
che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono, dunque, essere
valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si
inseriscono (STF 6B_410/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2; DTF 131 IV 160
consid. 3.3.3; 128 IV 53 consid. 1a e rif.).
Per
poter ammettere una lesione dell'onore occorre che l'offesa sia diretta contro
una persona determinata o determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile
(DTF 100 IV 43 consid. 2 pag. 46). Non è necessario che la persona presa di mira
venga designata con esattezza, nominalmente, è sufficiente che sia possibile
identificarla (DTF 117 IV 27 consid. 2c).
La
vittima di un reato contro l'onore può essere una persona fisica (DTF 100 IV 43
consid. 1) - così come una persona defunta o scomparsa (art. 175 CP) - oppure
una persona giuridica o un'altra entità giuridica avente capacità di stare in
giudizio (DTF 114 IV 1 consid. 2a con rinvii), non invece un'autorità o una
collettività pubblica (cfr. Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n.
26 segg. ad art. 173 CP e n. 6 ad art. 174 CP). Un oltraggio rivolto ad un
insieme di persone – mediante una designazione collettiva – può dar luogo a una
lesione dell'onore punibile solo qualora sia diretto contro un gruppo ben
determinato e relativamente ristretto, distinto dall'insieme della
collettività, di modo che ciascuno dei suoi membri possa sentirsi leso nel suo
onore e che il destinatario del messaggio possa capire chiaramente di chi si
tratta. Non adempie a tale esigenza un attacco espresso nei confronti di una
cerchia di persone mal determinata, ad esempio contro tutti i cacciatori, tutti
i cittadini svizzeri, gli ufficiali o i gerenti immobiliari (DTF 100 IV 43
consid. 1-4; Corboz, op.cit., n. 22 ad art. 173 CP).”
A questo va aggiunto che le norme penali degli art. 173 segg. CP
tutelano l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo
d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole riconosciute (STF 6B_906/2009
del 22 dicembre 2009 consid. 2.1). L'onore protetto dal diritto penale è
concepito in modo generale come un diritto al rispetto che risulta leso da
affermazioni idonee a esporre la persona interessata al disprezzo nella sua
veste di essere umano onesto e rispettabile (DTF 132 IV 112 consid.
2.1), rispettivamente di persona giuridica. Determinante per stabilire se
un'asserzione sia lesiva della reputazione di una persona non è il senso che
quest'ultima le attribuisce, bensì l'impressione globale che essa, secondo
un'interpretazione oggettiva, suscita nell'uditore o nel lettore medio non
prevenuto considerate le circostanze concrete del caso (DTF 131 IV 160 consid.
3.3.3). Nel valutare, in particolare, se un testo sia diffamatorio, occorre
esaminare non solo le espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche il
senso generale che risulta dal testo nel suo complesso (DTF 128 IV 53 consid.
Considerandi
1a).
In altri
termini, viene preservata la reputazione di uomo, rispettivamente donna, onesta
(DTF 128 IV 53, 58; 105 IV 194 consid. 2a; 92 IV 96 consid. 2). Sfuggono
all'ambito applicativo della norma penale per contro tutte quelle espressioni
che concernono la considerazione sociale, artistica, sportiva, professionale o
politica di cui gode un individuo, rispettivamente l'opinione che egli ha verso
sé stesso (Rieben/Mazou, Commentaire Romand, Code Penal II, n. 2 ad. art. 174).
Nella
discussione politica, la lesione dell'onore
deve essere ammessa con riserbo e, in caso di dubbio, negata. La libertà di
espressione, indispensabile alla democrazia, implica infatti che gli attori del
dibattito politico accettino di esporsi ad una
critica pubblica, talvolta anche violenta, delle loro opinioni. Non basta
quindi sminuire una persona nelle qualità politiche
che reputa di possedere. La critica o l'attacco comportano per contro una
lesione dell'onore protetto dal diritto penale, se, nel merito o nella forma,
non si limitano a degradare le qualità dell'uomo politico
e il valore della sua azione, ma sono parimenti idonee ad esporlo al disprezzo
in quanto essere umano (DTF 137 IV 313 consid.
2.1.4
e riferimenti; STF 6B_870/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 4.1).
Non
è necessario che la persona presa di mira sia nominata direttamente, ma è
sufficiente che sia riconoscibile (STF 6B_506/2010 del 21 ottobre 2010 consid.
3.1
).
6.
Nella fattispecie,
non è contestato che __________ e l’associazione __________, con personalità
giuridica propria, godano della protezione del loro onore.
__________ non è stato esplicitamente nominato, ma è facilmente
riconoscibile dalla foto pubblicata (anche da quella con gli occhi coperti). Le
argomentazioni addotte dall’appellante per tentare di confutare questo fatto,
apodittico, sono inconsistenti.
Calunnia in
relazione alla fotografia di __________
7.
La fotografia che
ritrae da un lato una persona armata di fucile mitragliatore con l’aspetto
tipico di un militante dell’ISIS e, dall’altra, __________ ha indubbiamente un
carattere diffamatorio. Questo a prescindere dal contenuto del testo.
In effetti, per il cittadino medio occidentale, un appartenente
all’ISIS, soprattutto se armato, è assimilato ad un terrorista islamico e
quindi ad un individuo che uccide indiscriminatamente, anche persone innocenti.
Tacciare qualcuno di terrorista dell’ISIS ne lede senz'altro l’onore di persona
onesta, leale e di indubbia morale.
Come già riconosciuto dal Tribunale federale, nell’esame
dell’offesa all’onore di una persona non ci si deve unicamente fondare sul
contenuto di un testo, ma possono anche assumere un ruolo determinante
l’impaginazione e la veste grafica (STF 6S.110/2005 del 1. Settembre 2005
consid. 3.3.3).
Già solo l’accostamento delle due foto, molto simili tra loro,
adempie i presupposti oggettivi del reato.
Questo risultato è poi rafforzato dal testo posto in
sovraimpressione e dal titolo “Gibt es keinen Unterschied?”, che
accomunano chiaramente la vittima al militante islamico e che chiariscono,
qualora ve ne fosse bisogno, che quello ritratto non è un comune soldato
islamico, ma un seguace del sedicente Stato Islamico, quindi dell’ISIS.
Dal punto di vista della consapevolezza, appare evidente che
l’imputato sapeva che __________, quale cacciatore, non era paragonabile ad un
assassino che non si fa scrupoli ad uccidere persone innocenti. Il fatto che
egli riconosca alla vita animale una dignità ed un valore paragonabile alla
vita umana (fatto di per sé sostenibile e finanche condivisibile, fatte le
debite proporzioni) non lo pone in una situazione di buona fede, poiché è a
tutti evidente che togliere la vita a delle persone, oltre che essere un
crimine - a differenza dell’uccisione di un animale selvatico, che è legale, se
rispettosa dei disposti delle leggi sulla caccia - è moralmente e socialmente
un atto gravissimo e inaccettabile.
Calunnia nei
confronti di __________ (__________)
8.
L’appellante, in
merito almeno ad uno degli articoli apparsi, si appella alla libertà di
stampa ed/o alla libertà d’espressione, diritti garantiti dagli art. 16 cpv. 2
Cost e 17 Cost, nonché dall’art. 10 CEDU.
Le divulgazioni tramite internet, siano esse su blog, su siti
internet pubblici o tramite social networks, soggiacciono alla tutela di questi
due diritti fondamentali (Meili/Galfano, Medienrechtliche und medienethische
Schranken für Online-Leserkommentare, in Medialex 2016, pag. 38 segg, pag. 39).
Tuttavia, la censura non può essere accolta, poiché la libertà di espressione e
quella di stampa non hanno valore assoluto ma trovano i loro limiti negli altri
diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalla CEDU, tra i quali
figurano quello della dignità umana (art. 7 Cost) e, più genericamente, quello
della reputazione altrui (quindi anche delle persone giuridiche), art. 10 n. 2
CEDU (per la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, cfr. le
sentenze: Cumpãnã c. Romania del 17 dicembre 2004, n. 88-91; Karhuvaara c.
Finlandia del 16 novembre 2004, n. 37-42; Perna c. Italia del 6 maggio 2003, Recueil CourEDH 2003-V p. 303, n. 39; Feldek c. Slovacchia
del 12 luglio 2001, Recueil CourEDH 2001-VIII p. 117,
n. 72-76; più in generale sulla contrapposizione fra libertà dell'informazione
e protezione dall'informazione: Rolf H. Weber, Informations- und
Kommunikationsrecht, Allgemeiner Überblick, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
2003, pag. 26).
Chi fa capo ai media elettronici per divulgare informazioni ad un
vasto pubblico, così come un giornalista, non beneficia quindi di alcun
privilegio in caso di lesione dell'onore perpetrata per mezzo delle sue
pubblicazioni (STF 6S.110/2005 del 1. Settembre 2005 consid. 3.3.1.).
Giustificare
poi una lesione dell’onore con il fatto che si tratta semplicemente di
un’analogia o una similitudine, una questione stilistica, è un’argomentazione
che non può essere seguita, poiché diffamazioni e calunnie avvengono spesso
attraverso l’uso di figure retoriche, che sono proprio parte costitutiva del
reato.
9.
La prima delle
pubblicazioni ritenute lesive dell’onore dell’associazione __________ ,
dal titolo “__________” parla di __________ come di un’associazione i
cui membri (nel loro complesso, quindi genericamente) sono coinvolti in
innumerevoli reati che vanno da quelli connessi strettamente alla caccia al
contrabbando di armi ed alla corruzione, passando per i reati della
circolazione stradale e terminando con un generico “und andere kriminelle
Aktivitäten”, che lascia spazio a qualsiasi cosa.
Già queste affermazioni, da sole, inducono il lettore medio a
pensare che sotto il cappello e la protezione dell’associazione vengano
commessi, sistematicamente, dei reati, anche gravi, e quindi a concludere che __________
tolleri e, addirittura, favorisca le attività criminali. In altre parole, a
pensare che essa sia un’associazione criminale a tutti gli effetti.
Per evitare qualsiasi possibilità di fraintendimento, poi,
l’appellante ha aggiunto la chiosa “Die sizilianische Mafia ist im Vergleich
eine Sonntagsschule im Land” a voler significare che __________ è
un’associazione che delinque, tramite i suoi aderenti, talmente tanto potente
da far apparire la mafia una scuola per educande.
Simili affermazioni vanno ben oltre quanto tollerato dalla
giurisprudenza, anche nell’ambito di un dibattito politico dai toni forti come
quello tra i sostenitori della caccia e gli animalisti. Parallelamente, non
sono protette né dalla libertà dei media, né da quella di espressione.
Definire __________ un’organizzazione criminale di persone che
sistematicamente commettono dei reati, costituisce senza ombra di dubbio
un’affermazione che lede l’onore della persona giuridica, degradandola dal
punto di vista morale.
Spingendosi fino a questo punto nel suo attacco contro
l’accusatrice privata, il prevenuto ha consapevolmente voluto disonorarla.
10.
La
pubblicazione “__________” riprende i contenuti di quella appena
discussa e chiarisce ulteriormente che „Ciò assomiglia già ad un’organizzazione
che tira le fila perseguendo lo scopo di commettere atti di violenza criminali
o di arricchirsi con mezzi criminali (art. 260ter cifra 1 CP).”.
Il tenore dell’art. 260ter cifra 1 CP illumina su quali siano le
accuse mosse da AP 1 nei confronti dell’accusatrice privata e meglio di essere
un’organizzazione criminale a tutti gli effetti: “Chiunque partecipa a
un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha
lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi
criminali (…)”.
Vale, qui, esattamente quanto detto in precedenza. I presupposti
della calunnia sono adempiti sotto tutti gli aspetti e non sussistono
attenuanti o scusanti.
Riferire
di una denuncia, presunta o vera che sia, per poter denigrare pubblicamente una
persona o un’associazione non è fare dell’informazione. Soprattutto laddove
l’autore parla di una querela che egli stesso ha sporto per un reato e che non
può non sapere essere tutt’altra cosa rispetto all’attività di una associazione
che raggruppa dei cacciatori.
Certo,
alcuni cacciatori, percentualmente pochi nonostante il numero complessivo possa
anche apparire importante, commettono delle infrazioni a varie leggi. Ma questo
avviene in tutti gli ambiti della società (professionali, sportivi, di
automobilisti, altri), senza che nessuno possa essere legittimato a
generalizzare, proclamando pubblicamente che tutti gli aderenti ad un certo
gruppo sono dei criminali, rispettivamente senza che nessuno possa
oggettivamente pensare che le relative associazioni di settore abbiano lo scopo
di stimolare o coprire i reati che alcuni, pochi, loro aderenti commettono, a
titolo personale ed assumendosene le responsabilità.
L’autore
non ha portato nessun esempio concreto che provi che l’associazione in
questione abbia protetto e sostenuto dei suoi affiliati che hanno delinquito.
Anzi, da un semplice controllo in internet (__________) appare piuttosto che __________
condanni ogni tipo di infrazione alla legge commesso da cacciatori.
Per
il resto, fintanto che la caccia è e sarà un’attività legale, riconosciuta
dallo Stato come di pubblica utilità, come si può leggere nella Legge federale
su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (SR
922.
), e fintanto che i cacciatori non commettono dei reati ben precisi, non
vi è alcuna giustificazione per definirli dei criminali.
Ritenere
che l’uccisione per hobby di un animale sia un atto grave, inammissibile e
indegno è del tutto legittimo nel contesto di una sana e corretta dialettica
ideologica, ma questo non giustifica l’uso di termini e espressioni che
infamano coloro che la pensano diversamente.
11.
Con l’ultima delle tre
pubblicazioni: „__________ “, AP 1 si spinge addirittura oltre,
asserendo che __________ costituisce un pericolo pubblico che mette a
repentaglio la sicurezza e l’ordine pubblico e che si avvale della violenza e
di mezzi intimidatori per esercitare influsso sulla politica, sui media,
sull’amministrazione, sulla giustizia e sull’economia.
Oltretutto, in questo caso, sono state pure pubblicate le
fotografie dei membri del comitato di __________, che sono stati quindi
coinvolti direttamente nella calunnia, a titolo personale.
Le affermazioni che si trovano nel testo di questo articolo sono
gravi a tal punto da non essere necessaria alcuna spiegazione. Grave è pure il
fatto che il dibattito sia passato da un livello, almeno all’apparenza,
ideologico, nel quale ad essere presa di mira è l’associazione, a quello di
attacco personale nei confronti dei suoi dirigenti. Gravi sono pure le
affermazioni che, completamente sconnesse con il senso ed il fine del dibattito
sulla caccia, arrivano a parlare, senza alcun riferimento concreto alla realtà,
di uso della violenza per influenzare la politica e gli altri ambiti della società.
Il reato di calunnia ai danni dell’accusatrice privata è
sicuramente realizzato, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. AP 1
non poteva che essere cosciente di aver esagerato a tal punto con le accuse da
essere sconfinato nella menzogna con il mero scopo di ledere l’onore degli
accusatori privati.
Pur con qualche riserva, al dibattimento di appello, egli stesso
ha ammesso di “andare un po’ oltre” a volte, precisando che non è sua
intenzione oltrepassare i limiti posti dalla legge (verbale dib. d’appello,
pag. 3).
La
pena
12.
L’art. 174 CP punisce la
commissione del reato di calunnia con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria.
La sanzione decisa in primo grado, in quanto tale, non è stata
oggetto di critiche specifiche da parte del ricorrente.
Richiamati i principi della commisurazione della pena di cui
all’art. 47 CP (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1), rinviato alle
considerazioni del primo giudice in merito (sentenza impugnata consid. 9.2 pag.
9), tenuto conto delle peculiarità del caso in esame e del fatto che, come
rettamente evidenziato, vi è stata un’escalation delle offese proferite e che
l’imputato, ancora al processo d’appello, ha dimostrato di non riconoscere i
suoi errori, si giustifica confermare la pena pecuniaria inflitta dalla Pretura
penale a 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- per complessivi fr. 1'500.-.
13.
In primo grado, a
fronte dell’atteggiamento del prevenuto, il giudice ha reputato che la prognosi
non possa che essere negativa, sicché non ha riconosciuto la sospensione
condizionale ai sensi dell’art. 42 CP.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, di principio, il giudice
sospende l’esecuzione di una pecuniaria o di una pena privativa della libertà
della durata compresa tra 6 mesi e due anni se una pena senza condizionale non
sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o nuovi
delitti.
Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la
concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui
ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto
che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della
sanzione (STF 6B_103/2007 del 12.11.2007, consid. 4.2.2.)
Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea
a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve
procedere ad una valutazione globale degli elementi già sviluppati dalla
giurisprudenza del Tribunale federale sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134
IV 53; 134 IV 1; STF 6B_664/2007 del 18.1.2008; FF 1999 1730): vanno, quindi,
considerate le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli
antecedenti, la situazione personale del condannato, la sua reputazione al
momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), il suo atteggiamento e la sua
mentalità (STF 6S.477/2002 del 12.3.2003 non pubblicata) così come eventuali
condanne precedenti (per reati della stessa natura e non) con la precisazione
che questi ultimi costituiscono soltanto indizi sfavorevoli che, di per sé e da
soli, non escludono la concessione della sospensione condizionale (DTF 118 IV
97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85). La sospensione può, infatti, essere negata solo
se gli elementi considerati, valutati nel loro insieme, escludono una prognosi favorevole
(DTF 134 IV 5 consid.
4.2.1
; 128 IV 193 consid. 3a; 123 IV 107 consid. 4; 118 IV 97 consid. 2c; 117
IV 3 consid. 2b; 116 IV 279 consid. 2a; 115 IV 85 consid. 3c; 105 IV 291
consid. 2a; 102 IV 62 consid. 3b; STF 13.5.2008 in 6B_541/2007
consid. 2; STF 18.1.2008 in 6B_664/2007, consid. 3.1.1.; STF 12.11.2007 in
6B_103/2007, consid. 4.2.1.).
Nella fattispecie, non si può asserire con certezza che la
prognosi sia negativa. L’imputato, sentito in appello, ha in effetti dichiarato
che ora fa più attenzione a come esprime i propri concetti nei suoi articoli
contro la caccia e i cacciatori, e chiede a qualcuno di rileggerne il testo
prima di pubblicarlo (verb. dib. d’appello, pag. 3). Questo è confermato da una
rapida lettura dei siti da lui gestiti, nei quali non compaiono più articoli
con il tenore di quelli incriminati.
Inoltre, non va dimenticato che quella qui in discussione è la
prima sentenza di condanna a suo carico, sicché non è possibile sostenere che
egli non abbia tratto lezione da quanto avvenuto. In effetti, è solo a fronte
di una decisione di colpevolezza passata in giudicato che si può valutare
l’atteggiamento del prevenuto. Il fatto di cercare delle giustificazioni per
convincere la corte che il reato non è realizzato costituisce semplicemente
l’esercizio del diritto alla difesa.
Di conseguenza, si impone qui di concedere la sospensione
condizionale, ma con un periodo di prova più lungo del minimo di due anni,
fissato in 4 anni.
Tenuto conto delle peculiarità del caso, si impone di irrogare una
multa di fr. 300.- a fianco della pena pecuniaria sospesa in applicazione
dell’art. 42 cpv. 4 CP (DTF 135 IV 188 consid. 3.4.4.).
Tassa di giustizia e
spese
14.
Visto l’esito
dell’appello, nel quale de facto il ricorrente è risultato soccombente, l’attribuzione
degli oneri processuali di primo grado deve essere confermata.
Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza
e vanno posti a carico del condannato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Indennità ex 429 CPP
15.
Al prevenuto non vanno
riconosciute indennità ai sensi dell’art. 429 CPP, essendo stata integralmente
confermata la sua condanna per calunnia sancita dalla Pretura penale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135,
139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425 e 426, 429 CPP;
40, 47, 51, 174 CP;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP 1 è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, ritenuto che il dispositivo n. 1 della sentenza
impugnata (proscioglimento dal reato di disobbedienza alle decisioni
dell’autorità, art. 291 CP) è passato in giudicato, così come lo è il suo
proscioglimento dall’accusa di calunnia per i fatti indicati al punto n. 1.3
del DA 2403/2017 del 9 maggio 2017:
1.1. AP
1 è dichiarato autore colpevole di:
ripetuta
calunnia, per avere
1.1.1. nel corso dei primi
giorni di febbraio 2016, a __________, divulgando tramite la pagina pubblica
Facebook “__________”, di cui è creatore e amministratore, una foto
raffigurante un presunto terrorista di estrazione islamica, mettendola in
diretta connessione con la foto di __________ (cacciatore), incolpato e reso
sospetto quest’ultimo, ben sapendo di dire cosa non vera, di fatti che possono
nuocere alla di lui reputazione;
1.1.2. nel
corso del periodo 2016 - 2017, a __________, ed in altre non meglio precisate
località, tramite pubblicazioni sul proprio sito internet __________, nonché
sul suo profilo facebook, incolpato e reso sospetta l’Associazione __________,
come pure i suoi membri, di condotta disonorevole, segnatamente,
1.1.2.1. nel
corso del 2016, pubblicando sul sito internet ____________________, l’articolo “__________”,
nel quale viene indicato che l’Associazione e i suoi membri sarebbero coinvolti
in infrazioni alla legge sulla caccia, al bracconaggio, contrabbando di armi,
delitti ambientali e infrazioni alla protezione degli animali, alle norme della
circolazione, alla corruzione e ad altre attività criminali;
1.1.2.2. nel
corso del 2016, pubblicando sul sito internet __________ l’articolo “__________”,
nel quale viene indicato, riferendosi alla medesima associazione e ai suoi
membri, quanto di cui al punto 2.2., come pure che detta associazione
assomiglia ad un’organizzazione dedita alla commissione di atti di violenza
criminale o ad arricchirsi con mezzi criminali, richiamando pure l’art. 260ter
CP;
1.1.2.3. in
data 16.01.2017, pubblicando sul medesimo sito __________ l’articolo “__________”,
corredato con le foto e i nominativi dei membri del comitato direttivo
dell’associazione __________ nel quale viene paragonato il comportamento dei
“cacciatori” con quello dei “mafiosi” per determinate caratteristiche quali
“kriminalität, “Waffen” e “omertà”.
2. AP 1 è condannato
2.1. alla pena pecuniaria
di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti
a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento);
2.1.1. L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni;
2.2. al pagamento di una
multa di fr. 300.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 (dieci) giorni;
3. La tassa di
giustizia e i disborsi relativi al procedimento di prima sede di complessivi
fr. 1'500.- sono posti a carico di AP 1 nella misura di fr. 1’350.-, mentre i
restanti fr. 150.- sono posti a carico dello Stato.
4. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dell’imputato.
5. All’imputato non
sono riconosciute indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
6. Intimazione a:
7. Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.