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Decisione

17.2017.265

Commette infrazione alle norme della circolazione chi, circolando senza prestare la dovuta attenzione, in particolare senza avere un'ampia visione d'insieme ma limitandola alla larghezza del proprio v

3 aprile 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo il 12

ottobre 2017 sull’opposizione, il presidente della Pretura penale ha confermato

l’imputazione e condannato AP 1 alla multa di fr. 250.-, da sostituirsi in caso

di mancato pagamento con una pena detentiva di tre giorni, oltre che al

pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 650.- con

motivazione scritta e 350.- senza motivazione scritta.

C. Con lettera del 18

ottobre 2017, AP 1 ha annunciato di voler interporre appello contro la

sentenza. Pervenuta la motivazione scritta della decisione (intimata il 30

ottobre 2017), con dichiarazione d’appello 8 novembre 2017, AP 1 ha precisato

di impugnare l’intera sentenza e di chiedere il suo proscioglimento da ogni

accusa.

D. Con scritto 14

novembre 2017 la Presidente di questa Corte ha informato le parti che,

riguardando unicamente una contravvenzione, l’appello sarebbe stato trattato in

procedura scritta (art. 406 cpv. 1 lett. c CPP) ed ha assegnato all’imputata un

termine di 20 giorni per produrre la propria motivazione scritta che è, poi,

giunta a questa Corte il 5 dicembre 2017 (doc. CARP V).

Con ordinanza 7 dicembre 2017, è stato fissato alla Sezione della

circolazione e alla Pretura penale un termine di 20 giorni per produrre eventuali

osservazioni.

E. Con scritto 11

dicembre 2017, la Pretura penale ha dichiarato di non avere particolari

osservazioni alle motivazioni di appello e si è rimessa al giudizio di questa

Corte. Lo stesso ha fatto la Sezione della circolazione con scritto 13 dicembre

2017 (doc. CARP VII e IX).

F. Con scritto 13

dicembre 2017, AP 1 ha prodotto in copia documentazione fotografica concernente

“l’attuale ulteriore modifica della segnaletica sulla strada” (doc. CARP

VIII). Non potendo essere addotte nuove prove in appello, quanto trasmesso non

è ammesso agli atti (art. 398 cpv. 4 CPP).

Considerandi

In

fatto e in diritto:

1.

Giusta l’art. 398

cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo

grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far

valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento

dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.

Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi,

dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene

alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al

diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San

Gallo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777;

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo

2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro,

limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o

si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente

inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza

federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22,

pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op.

cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può

dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la

portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di

un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della

vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con

gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378

consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3;

134.

I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF

6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non

incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo

discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1;

132.

III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173

consid. 3.1 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP,

l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del

diritto (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit.,

ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler

Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955;

Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

2.

I fatti oggetto di giudizio non sono stati contestati dall’appellante.

Essi sono stati descritti nella sentenza impugnata

(ai consid. 1 e 2 cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP), riportando le

dichiarazioni rilasciate dall’imputata agli inquirenti nonché al primo giudice:

1.

Sabato

4.

febbraio 2017 attorno alle 00.45 AP 1 mentre rientrava al suo domicilio in

via __________ a __________ è stata protagonista, alla guida del suo veicolo __________,

di un infortunio della circolazione, che l’ha vista uscire di strada laddove la

carreggiata compie una curva non estremamente pronunciata verso sinistra.

Sentita in

polizia ha così descritto l’evento:

“Nelle

circostanze menzionate mi trovavo alla guida del veicolo sopracitato. Ero sola

e regolarmente allacciata alla cintura di sicurezza, luci anabbaglianti

regolarmente accese. La visibilità era buona, non vi erano precipitazioni, il

fondo stradale era bagnato. Procedevo ad una velocità di circa 35/40 km/h.

Ero partita da

____________________ dopo una serata tra conoscenti, per rientrare al mio

domicilio.

Per tale

motivo in seguito, percorrevo Via __________ in territorio di _______, per

portarmi in Via __________ presso la mia abitazione privata.

Giunta

all’altezza del ponte, in pratica all’intersezione con Via __________, convinta

di proseguire regolarmente sulla carreggiata, mi spostavo invece verso destra,

rispetto alla direzione di marcia, finendo la corsa nella vallata, e relativo

riale sottostante, scivolando a valle nel manto erboso, per un’altezza di circa

5/6 metri.

Vorrei

precisare che [nel] punto dove è accaduto il fatto, la carreggiata non presenta

una segnaletica orizzontale chiara, (linea bianca), che indichi chiaramente il

senso di marcia da seguire.

Premetto

inoltre che malgrado [sia] domiciliata a __________, per portarmi al mio

domicilio, non percorro mai questa strada.”

(cfr. verbale 4 febbraio 2017 pag. 2 e 3)

Al

dibattimento ha poi precisato:

“A domanda

del difensore preciso che quando alla riga 37 pag. 2 del verbale di polizia ho

dichiarato ‘Convinta di proseguire regolarmente sulla carreggiata, mi spostavo

invece verso destra, rispetto alla direzione di marcia’ intendevo dire che ho

continuato in modo rettilineo, più precisamente io seguivo il cordolo di destra

e improvvisamente mi sono ritrovata in un punto dove invece della carreggiata

incomincia il prato”. (sentenza impugnata, consid. 1-2 pag. 1-2)

A questo va aggiunto che AP 1 ha prodotto al

primo giudice, in fase predibattimentale, documentazione fotografica dalla

quale, a suo dire, si evince che “le strade, piazzali e posteggi nella __________

sono delimitati da un cordolo o da una linea, che invece non è presente nel

posto in cui vi è stato l’incidente” (PRPEN 91.2017.142 doc. 10), e dalla

quale “si rileva che la segnaletica è stata modificata, nel senso che è

stata tracciata ora una chiara linea di demarcazione della strada” (PRPEN

91.2017.142

doc. 12).

3.

Con il suo appello, AP

1.

contesta l’applicazione del diritto, ritenendo non gli sia imputabile

l’infrazione di perdita di padronanza del veicolo prevista dall’art. 31 LCStr.

La ricorrente sostiene di essere stata tratta in inganno dalle

condizioni viarie: a suo dire, un utente che giunge sul punto dell’incidente ha

l’impressione di trovarsi dinanzi ad un bivio (“l’impressione è quella di

divisione delle due strade”), mentre “la strada si interrompe

improvvisamente senza alcun avvertimento”. Per l’appellante, ingannevole è

poi sia il fatto che, sempre in quel tratto, il cordolo prevede “una curva a

destra” sia il fatto che non è presente alcuna segnaletica indicante la

traiettoria della strada “tutta asfaltata in modo uniforme”. Lacuna,

quest’ultima, alla quale si è ovviato solo dopo l’incidente con una linea di

margine tratteggiata che demarca la carreggiata.

L’appellante nega di aver perso la padronanza del veicolo non

prestando la dovuta attenzione alla circolazione, e precisa che “circolava a

bassa velocità”, “tenendo la propria destra”, in un contesto dove “non

risulta alcun segnale che indichi necessità di accresciuta prudenza,

considerato un incombente pericolo”.

Al momento in cui poteva rendersi conto del pericolo, prosegue la

ricorrente, la situazione fattuale le ha impedito una conveniente reazione, “visto

che non c’era più spazio né tempo oggettivamente a disposizione”: in

particolare, a suo dire, “dopo la cessazione dell’asfalto, l’arresto del

veicolo non era più possibile, anche ad una velocità ridotta”. Di

conseguenza, l’appellante chiede il suo proscioglimento.

4.

Il giudice di prima

istanza, dopo aver descritto lo stato dei luoghi in cui è avvenuto l’incidente

precisando, tra l’altro, che il punto di raccordo tra via __________ e via __________

non è un’intersezione ai sensi di legge (art. 8 cpv. 1 ONC) e che non vi era

segnaletica orizzontale, ha evidenziato che “l’assenza di demarcazioni

sull’asfalto fa sì che l’imputata non poteva essere indotta in errore da una

segnaletica poco chiara”. Né causa di errore è stata la via __________, non

avendo AP 1 svoltato a destra per imboccarla ma proseguito diritto, finendo nel

riale sottostante. Del resto, ha proseguito il primo giudice, il cordolo, che

secondo la tesi difensiva avrebbe tratto in inganno la ricorrente, “è una

finitura, un limite, della carreggiata” e non è corretto seguirlo,

dovendosi distanziarsi da esso, soprattutto di notte ed in assenza di traffico,

“non da ultimo perché in prossimità dello stesso è più facile che vi siano

degli ostacoli come pedoni, animali o altro”.

Per

il presidente della Pretura penale, l’assenza di demarcazioni sulla strada

avrebbe dovuto indurre l’automobilista a “prestare un’attenzione accresciuta

alla via da seguire, adattando se del caso la velocità, financo a fermarsi se

non è più certo del percorso”. Il primo giudice conclude sostenendo che “l’abbandono

della carreggiata e quindi la perdita della padronanza dell’imputata è da

ricondurre a una sua insufficiente attenzione”(sentenza impugnata, consid.

4, pag. 3 seg.).

5.

a) Secondo l’art. 31 cpv.

1.

LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

Questa regola è precisata dall’art. 3 cpv. 1 prima frase ONC

secondo cui il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla

circolazione. L’attenzione richiesta al conducente implica che egli sia in

grado di reagire immediatamente ai pericoli che mettono a repentaglio la vita,

l’integrità fisica o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo

esige che egli, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi

dello stesso in modo appropriato alle circostanze. Secondo la giurisprudenza,

anche una disattenzione involontaria di circa un secondo costituisce una colpa

(DTF 100 IV 279). A dipendenza delle circostanze, può essere richiesta

un’accresciuta attenzione e padronanza di guida da un conducente inesperto, in

particolare durante le ore di punta, in prossimità di una fermata di un bus,

quando vi sono dei lavori sulla carreggiata, quando le condizioni della

circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando la velocità è

elevata (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Commentaire du Code suisse

de la circulation routière, 4 edizione, Basilea 2015, ad art. 31 LCStr, n.

2.

).

Il conducente deve abbracciare con il suo sguardo tutta la

carreggiata e non soltanto quello che accade davanti a lui nello spazio di

strada corrispondente alla larghezza del suo veicolo

(Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 31 LCStr, n.

2.4

).

Secondo dottrina e giurisprudenza, il conducente deve tener conto

degli ostacoli che potrebbero improvvisamente comparire nel suo spazio visibile

soltanto quando la possibilità che un tale evento si verifichi s’imponga

seriamente alla luce delle circostanze concrete. E’ imprevedibile l’ostacolo

che si presenta al conducente in maniera inopinata ed inattesa (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26 e 1.27).

b) Giusta l’art. 34 cpv.

1.

LCStr i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà

destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada,

soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale.

Trattasi di una regola essenziale del diritto della circolazione stradale che

ha per scopo di facilitare la circolazione sia dei veicoli che transitano in

senso inverso (incrocio) sia di quelli che viaggiano, a differente velocità,

nella stessa direzione (sorpasso e superamento)

(Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 34 LCStr n. 1.1 e

1.

).

L’obbligo di circolare a destra non ha tuttavia una valenza assoluta e s’impone

in modo più o meno rigoroso a seconda delle circostanze del traffico e della

visibilità (DTF 107 IV 44 consid. 2a; STF 6S.381/2005 del 18 novembre 2005,

consid. 1). Il conducente non vi è, ad esempio, tenuto sulle strade convesse o

comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è ben

visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso né i veicoli che seguono

(art. 7 cpv. 1 ONC). Il conducente deve, inoltre, tenere una distanza sufficiente

dal margine destro della carreggiata, specialmente se circola velocemente, di

notte o nelle curve (art. 7 cpv. 2 ONC).

c) Giusta

l’art. 90 cpv. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione

contenute nella stessa legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio

federale è punito con la multa.

6.

Nel caso concreto,

come rettamente rilevato in ingresso nella sentenza di prime cure

(e del resto incontestato dalla ricorrente), via __________, percorsa dalla

ricorrente provenendo da __________ in direzione __________, s’incontra nel

luogo interessato dall’incidente con via __________.

In quel punto, raggiunto dall’automobilista dopo aver percorso un

tratto di qualche decina di metri alquanto rettilineo in leggera salita, poco

prima di una curva a sinistra che restringe la visuale del campo stradale, si

affianca alla destra di via __________ (sempre direzione __________) uno slargo

asfaltato di una certa ampiezza. Oltre questo spiazzo inizia perpendicolare a __________

un viottolo d’argine non aperto alla circolazione di automobili, il cui accesso

è precluso da due paletti muniti di strisce catarifrangenti gialle (cfr. AI 1

fotografia 5 all. al rapporto di polizia 23.02.2017).

Al momento dei fatti, non vi era segnaletica orizzontale che delimitasse

via __________ dal predetto slargo, era notte (ore 00.45) e la velocità massima

prevista per legge su quella strada era di 50 km/h.

Tutte le circostanze oggettive della fattispecie in discussione imponevano

all’automobilista un’attenzione accresciuta che, però, non vi è stata.

Nell’avvicinarsi al punto in cui è uscita di strada, AP 1 avrebbe

dovuto circolare a velocità molto ridotta ritenuto che, come visto, era notte e

ella era prossima a una curva in salita piegante a sinistra con visuale ridotta

e considerato che, nell’immediatezza di quella curva, sull’asfalto mancava una

linea di demarcazione della carreggiata alla sua destra.

AP 1 avrebbe, inoltre, dovuto rivolgere la sua attenzione alla

strada, coprendo con il suo sguardo non solo l’area corrispondente alla

larghezza del suo veicolo ma avendo una visione d’insieme più ampia,

comprensiva dello slargo che si apriva alla sua destra.

Se avesse rispettato questi doveri di diligenza, non avrebbe

imboccato lo spiazzo per finire, poi, direttamente nel riale sottostante.

Invano la ricorrente sostiene di essere stata ingannata dalla

conformazione viaria che le ha dato l’impressione di trovarsi dinanzi ad una

biforcazione, ciò che l’avrebbe fatta imboccare una strada, quella di destra,

che si è interrotta “improvvisamente senza alcun avvertimento”.

È, come visto, incontestato che, oltre a via __________, l’unica

stradina esistente nei pressi del luogo dell’incidente è la via __________ ed,

in particolare, il viottolo che si dipana oltre lo spiazzo. Non esiste,

pertanto, una biforcazione.

Ora, a parte il fatto che l’accesso al viottolo è precluso da due

paletti ben evidenziati da catarifrangenti gialli, si rileva che esso è

perpendicolare a via __________, da dove proveniva AP 1.

L’automobilista ha invece circolato in modo rettilineo

(tangenziale rispetto alla curva a sinistra), non svoltando a destra verso il

predetto viottolo. Ciò sconfessa sul nascere la tesi difensiva secondo cui

intendesse prendere questa stradina.

Del resto, quand’anche avesse voluto imboccarla, la ricorrente

avrebbe dovuto procedere a passo d’uomo (vista l’ubicazione perpendicolare),

ciò che le avrebbe permesso, azionando i comandi in modo appropriato alle

circostanze, di frenare tempestivamente evitando l’incidente.

Non è stato il caso, avendo essa negligentemente, per

disattenzione, perso la padronanza del veicolo.

Ininfluente è, poi, la circostanza, eccepita dalla ricorrente, che

il cordolo l’avrebbe indotta a spostarsi verso destra. A parte la circostanza

che il tragitto della ricorrente, come visto, è stato rettilineo, senza seguire

il cordolo, resta il fatto che questo non rappresentava alcuna segnaletica

orizzontale, ma una mera delimitazione della pavimentazione stradale

comprensiva dello spiazzo. Avere attribuito al cordolo un significato

segnaletico di cui era privo ha costituito una grave disattenzione da parte

della ricorrente.

In

base a tutto quanto precede, AP 1 deve, dunque, essere riconosciuta autrice

colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i fatti di cui al

decreto d’accusa n. 18271/590 del 28 aprile 2017 della Sezione della

circolazione.

Pena

7.

Nessun

appunto può essere mosso alla commisurazione della multa (di fr. 250.-)

inflitta dal primo giudice che, oltre a situarsi ampiamente nei limiti del

quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP), appare più che ossequiosa degli

elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

Oneri

processuali

8.

Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a

carico di AP 1.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr.

700.

- (di cui fr. 600.- di tassa e fr. 100.- di spese), sono pure posti a

carico della ricorrente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Non le vengono assegnate indennità ex art. 429 CPP.

Per questi

motivi,

visti gli art. 80, 81, 84, 85 e 398 segg. CPP;

31.

cpv. 1, 34 cpv. 1 e 90 cpv.

1.

LCStr;

3.

cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC;

106.

CP;

nonché,

sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello

è respinto.

Di

conseguenza:

1.1

AP

1.

è autrice colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per

avere, il 4 febbraio 2017 a __________, alla guida dell’autovettura __________

circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione per cui

fuoriusciva dal campo stradale sulla destra terminando la corsa nel sottostante

riale.

1.2

AP

1.

è condannata alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta).

1.2.1

In

caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3

Gli oneri processuali

del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta),

sono posti a carico dell’appellante.

2.

Non

si assegnano indennità ex art. 429 CPP.

3.

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.00

- altri disborsi fr. 100.00

fr. 700.00

sono posti a carico

dell’appellante.

4.

Intimazione a:

5.

Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.