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Decisione

17.2017.282

Assenza di censure atte a dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l'accertamento dei fatti svolto dal primo giudice in ambito contravvenzionale sia manifestamente insostenibil

21 febbraio 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

398 n. 13, pag. 779);

- l’arbitrio è dato se, nel

suo accertamento, il primo giudice ha misconosciuto manifestamente il senso e

la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza valido motivo di tener conto

di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della

vertenza, oppure ha ammesso o ha negato un fatto ponendosi in aperto contrasto

con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378

consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135

V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1

pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_527/2011

del 22 dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011);

- per essere arbitraria la

decisione del primo giudice non deve essere solo discutibile o criticabile, ma

è necessario che sia insostenibile nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1

pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8

consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

- il giudice – che deve

sempre apprezzare le prove in modo globale e non puntuale – non incorre,

invece, in arbitrio né quando accerta i fatti deducendoli, in modo sostenibile,

da elementi e indizi convergenti che, se presi singolarmente, risultano tutti o

in parte insufficienti, né quando li accerta fondandosi su argomenti che, pur

essendo in parte fragili, giustificano in modo sostenibile la convinzione a cui

è giunto (STF 6B_275/2015 del 22 giugno 2016, consid. 2.1;6B_563/2014 del 10

luglio 2015, consid. 1.1);

- ritenuto come l’appello

giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da

molti precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale

al Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin,

op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,

Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini,

op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di accertamento dei fatti

manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va sollevata

e va motivata in modo preciso (STF 6B_933/2017 del 17 gennaio 2018, consid.

2.1;6B_1271/2015 del 29 giugno 2016, consid. 2.1);

- per motivare l’arbitrio,

non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile essa appaia. Nè è sufficiente far valere nuovamente le

proprie ragioni, contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il

modo in cui sono stati accertati come se si trattasse di motivare un appello

destinato a un'autorità munita di libera cognizione (STF 6B_1271/2015 del 29

giugno 2016, consid. 2.1). È, invece, necessario dimostrare, in modo

dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento dei fatti svolto

dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto

con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il

sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid.

2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8

consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su

talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia

369 consid. 3).

In assenza di censure e di

motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va

dichiarato inammissibile.

- il primo giudice –

rilevato che l’opponente negava di trovarsi il 19 dicembre 2016 alle ore 11:40

in Via __________ a Bellinzona come da denuncia e contestava altresì

l’attendibilità dell’intera documentazione fotografica prodotta dall’accusatore

privato – ha accertato i fatti e le prove nel seguente modo:

·

il veicolo ritratto nella “prima” fotografia allegata al rapporto

di contravvenzione è quello in uso e di proprietà dell’opponente, (sentenza

impugnata, consid. 7 pag. 4);

·

tale fotografia non prova nulla quanto all’elemento temporale

della pretesa infrazione (indicato nella denuncia nel 19 dicembre 2016 alle ore

11:40) e visto che, l’imputato sosteneva di trovarsi al domicilio a quell’ora

mentre invece quella mattina alle ore 9:00 egli era dal fisioterapista presso

il Centro salute e benessere (sito proprio in via ), è stato chiesto un

complemento istruttorio (ibidem, consid. 4-5 pag. 3);

·

la (seconda) documentazione fotografica prodotta dall’accusatore

privato consiste in un’istantanea dello schermo del dispositivo utilizzato per

inviare la fotografia allegata al verbale di contravvenzione: in essa vi è

l’immagine originaria corredata questa volta dall’orario d’invio (ore 9:03)

della fotografia del veicolo dell’insorgente (ibidem, consid. 7.1

pag. 4);

·

l’orario d’invio della fotografia viene aggiunto automaticamente

dall’applicazione “WhatsApp” (ibidem, consid. 7.1 pag. 4);

·

le circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione sono,

peraltro, compatibili con le dichiarazioni dell’imputato che ha detto trovarsi

quella mattina alle ore 9:00 presso lo studio di fisioterapia sito su quella

stessa via (ibidem, consid. 7.2 pag. 4);

·

il primo orario (ore 11:40) riportato “in modo poco accorto”

sul verbale di contravvenzione corrisponde verosimilmente all’orario di

redazione del documento stesso (ibidem, consid. 7.2 pag. 4);

·

vista l’ora di commissione dell’infrazione, la documentazione

prodotta dall’imputato al primo e al secondo dibattimento a comprova del fatto

che alle ore 11:40 lui si trovava presso il suo domicilio è ininfluente per il

giudizio (ibidem, consid. 7.2 pag. 4);

- queste considerazioni

hanno portato il primo giudice a concludere, dunque, che la documentazione

fotografica (ri)prodotta dall’accusatore privato non ha “ragione di essere

ritenuta inattendibile o antecedente all’asserita infrazione, tanto più che l’imputato

non ha prodotto alcun elemento probatorio in tal senso” (ibidem,

consid. 7.2 pag. 4) e, infine, a dichiararlo autore colpevole dell’infrazione

ascrittagli;

- con l’appello, AP 1,

ribadendo che egli non si trovava nel luogo e all’ora indicati sul rapporto di

contravvenzione steso dal denunciante, nega (nuovamente) qualsiasi valore probante

alle foto in atti riproponendo, in questa sede, le argomentazioni già svolte

davanti al primo giudice: da un lato, la “prima” foto prodotta dall’accusatore

privato non prova nulla poiché non “indica n[é] il luogo, n[é]

la data, e tantomeno l’orario dello scatto” e, dall’altro, la “seconda” è

inutilizzabile poiché è stata creata ad arte (modificata) dall’accusatore

privato appositamente per “dar valore all’accusa […]” (II, pag.

1-2);

- egli, in particolare,

mette in dubbio l’autenticità della “seconda” foto (verbale del dibattimento

del 31 agosto/13 ottobre 2017, pag. 3) sostenendo che quanto riportato in una

schermata “Whatsapp” può essere facilmente modificato (II, pag. 2) e rilevando

come si possa facilmente cambiare l’immagine riprodotta e come si possa

immettere a posteriori, allegandola in una discussione in chat, una

qualsivoglia fotografia (II, pag. 2);

- ora – pur se stupisce il

fatto che il primo giudice, a fronte della censura di falso proposta

dall’imputato, si sia limitato ad osservare che questi non ha prodotto alcun

elemento probatorio a sostegno di tale tesi quando dagli atti non emerge che

gli sia stata data la possibilità, o meglio il tempo per farlo – la tesi

difensiva secondo cui la seconda foto prodotta dall’AP è un falso appare, alla

luce della banalità della fattispecie (e anche del fatto che la multa non è

incassata dall’AP), eccessivamente macchinosa. Per ammetterla, infatti,

bisognerebbe ritenere che l’AP – senza apparenti motivi e in tempi non sospetti

– ha fotografato l’auto dell’imputato e, successivamente, ha strumentalmente

inserito tale fotografia in una chat “Whatsapp” in cui due interlocutori

parlano di un posteggio abusivamente occupato: non ha da essere argomentato per

spiegare che si tratta di una tesi inverosimile poiché essa sottintende e

presuppone un astio dell’AP per l’imputato non supportato da nessun elemento

indiziante;

- ciò detto, si rileva che

la valutazione degli elementi probanti fatta dal primo giudice (e riassunta

sopra) appare del tutto sostenibile e, financo, condivisibile nella misura in

cui tutti gli elementi indizianti sono stati messi in relazione in modo

armonioso e, perciò, convincente;

- il gravame va, perciò,

respinto e la sentenza di primo grado confermata;

- visto l’esito del gravame,

non si assegnano indennità e le tasse e spese seguono la soccombenza;

Per questi

motivi,

visti gli

art. 80, 81, 379 segg., 398 segg., 406, 429 CPP

nonché, sulle spese e sulle

ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG ,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza, è integralmente

confermata la sentenza di primo grado.

Considerandi

2.

Non si assegnano

indennità.

3.

Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico

dell’appellante.

4.

Intimazione

a:

5.

Comunicazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

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Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.