17.2017.285
Grave deterioramento delle condizioni economiche del condannato, dovuto al suo stato di salute, giustifica la riduzione dell'aliquota giornaliera al minimo ammesso dalla giurisprudenza ossia fr. 10.-.
10 aprile 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
17.2017.285
Locarno
10 aprile 2018/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Giovanna Chiesi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo presentato il 7 ottobre
2017 da
IS 1
contro la decisione
indipendente successiva emessa il 2 ottobre 2017 dal procuratore pubblico PP
1
ritenuto
in fatto che: - con decreto d’accusa
n. 1966/2014 del 28 aprile 2014, passato incontestato in giudicato, il
procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di trascuranza degli
obblighi di mantenimento, e lo ha condannato, oltre che al pagamento di tasse e
spese di giustizia per un totale di fr. 150.-, alla pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (per complessivi
fr. 1'500.-), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa
sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 30 giorni;
- con
scritto del 20 settembre 2017, l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi
ha comunicato al condannato che, non essendo stata pagata, la pena pecuniaria
sarebbe stata commutata in 30 giorni di pena detentiva da espiare;
- con istanza del 22
settembre 2017, redatta in lingua francese (“Remise avec effet suspensif”),
il condannato ha chiesto sostanzialmente la remissione totale della pena
inflittagli alla luce del fatto che, ormai da tempo, egli è (totalmente)
inabile al lavoro, poiché affetto da borelliosi (malattia di Lyme);
- statuendo con decisione
giudiziaria indipendente successiva del 2 ottobre 2017 (DIS.2017.106), il
procuratore pubblico ha parzialmente accolto la richiesta dell’istante,
riducendo l’importo dell’aliquota giornaliera a fr. 30.-, fissando così la
pena pecuniaria a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per
complessivi fr. 900.-;
- con
reclamo del 7 ottobre 2017, IS 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendo,
nuovamente, la remissione totale della pena inflittagli (I);
- il
procuratore pubblico, a seguito del reclamo, con scritto del 20 novembre 2017
ha confermato la propria decisione di riduzione dell’aliquota, trasmettendo gli
atti a questa Corte (II);
- con
osservazioni del 30 novembre 2017, il reclamante ha ribadito di essere
impossibilitato, vista la sua precaria situazione finanziaria, a corrispondere
quanto dovuto e – contestando i motivi, a suo parere erronei, che hanno portato
il procuratore pubblico a ridurre e non ad azzerare l’aliquota giornaliera – ha
ribadito la sua richiesta (IV);
considerato
in diritto che: - quando il
procedimento penale si è concluso con un decreto
d’accusa, competente per emanare
le decisioni indipendenti successive è il Ministero pubblico (art. 363 cpv. 2
CPP);
- avverso
la decisione del Ministero pubblico è dato reclamo ex art. 393 segg. CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a
edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 5 ad art. 365, pag. 718; Heer
in Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014,
n. 9 segg. ad art. 365, pag. 2810; DTF 141 IV 396, consid. 3 e 4) a questa
Corte (art. 12 cpv. 1 lett. a LEPM; CRP 60.2017.136 del 21 luglio 2017, consid.
Considerandi
2.
);
- giusta l’art. 36 cpv. 3 lett. b vCP – in vigore al momento
dell’emanazione della DIS qui impugnata – se il condannato non può pagare la
pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la
commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo
la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della
pena detentiva sostitutiva e proporre, in sua vece (tra le altre cose), la
riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera;
- questo sistema tutelava il condannato nel caso in cui subiva – in
una fase posteriore alla pronuncia della sentenza (art. 34 cpv. 2 vCP) – un
aggravamento (notevole e) involontario della sua capacità economica, causato ad
esempio da una malattia, un incidente, un licenziamento oppure un divorzio
(Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Berna 2006, § 2 n. 23;
Jeanneret in Roth/Moreillon (curatori), CR CP-I, Basilea 2009, art. 36 n. 15)
- nel caso in esame, nella sua decisione del 2 ottobre 2017, il
procuratore pubblico ha considerato che le condizioni finanziarie del
reclamante si sono “ulteriormente deteriorate dopo l’emissione della
sentenza di condanna”: il reddito imponibile indicato nell’avviso di
tassazione del 2015 (fr. 4'380.-), a detta del procuratore, non rendeva
più attuale l’importo dell’aliquota fissata con il decreto d’accusa del 2014.
Motivo per cui, in applicazione dell’art. 36 cpv. 3 lett. b vCP, egli ha
ritenuto opportuno abbassarlo da fr. 50.- a fr. 30.- (decisione
impugnata, pag.1);
- con il reclamo in oggetto, il procedente considera erronea la
valutazione del procuratore pubblico, sostenendo che nell’avviso di tassazione
2015.
l’unica cifra esposta è un importo iscritto al negativo (- 4'380.-
fr, cioè l’importo della deduzione dei costi dell’assicurazione malattia,
reclamo, pag. 3): egli infatti, a causa della malattia di Lyme che lo affligge
ormai da tempo, è durevolmente inabile al lavoro e non è beneficiario di alcun
aiuto sociale né (altra) entrata. Non essendo, quindi, in grado di pagare
alcunché, egli postula nuovamente che la pena pecuniaria gli venga del tutto
“condonata” (reclamo, pag. 3-4);
- il
reclamante ha effettivamente provato, non solo che, poco dopo l’emissione del
decreto d’accusa, gli è stata diagnosticata una borelliosi allo stadio avanzato
che lo ha reso e lo rende a tutt’oggi, inabile al lavoro, ma ha pure
comprovato, attraverso varia documentazione, di vivere una disastrata
situazione finanziaria (istanza, allegato 3-5) tanto che persino il suo obbligo
di contribuire al mantenimento della figlia è stato annullato dal giudice
competente con sentenza del 26 febbraio 2018 del Tribunal civil de la Sarine
(VII, allegato 6 inc. 17.2017.227);
- il grave deterioramento delle sue condizioni economiche – dovuto
al suo stato di salute e, quindi, non colpevole – giustifica, in applicazione
della norma vigente al momento dell’inoltro della sua richiesta e della
decisione qui impugnata (art. 36 cpv. 3 lett. b vCP), la riduzione dell’importo
dell’aliquota giornaliera al minimo ammesso dalla giurisprudenza (DTF 135 IV
180, consid. 1.4) e (ora) codificato nell’eccezione proposta all’art. 34 cpv. 2
CP (FF 2012 4181, pag. 4203-4204), ossia a fr. 10.-;
- il condono totale della pena non può entrare in considerazione,
non riconoscendo il CP tale possibilità così come una riduzione maggiore
rispetto a quella indicata non può essere pronunciata poiché, al di sotto di
tale cifra, secondo la giurisprudenza, la pena pecuniaria diverrebbe soltanto
simbolica e, perciò, priva d’effetto punitivo e preventivo (DTF 135 IV 180,
consid. 1.4);
- tenuto conto
dell’esito dell’istanza di revisione presentata da IS 1 contro il citato
decreto d’accusa (CARP 10 aprile 2018, in inc. 17.2017.227), la decisione
indipendente successiva è modificata nel senso che il reclamante è condannato
al pagamento della pena pecuniaria di 27 aliquote giornaliere da
fr. 10.- cadauna, per complessivi fr. 270.-;
- non si assegnano indennità ex art. 429 CPP: il reclamante ha agito
da solo e non ha comprovato alcun altro danno;
- si prescinde, anche in questa sede, in applicazione dell’art. 425
CPP, dal prelievo di tasse e spese;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 34 cpv. 2, 36 cpv. 3 lett. b
vCP;
363 segg., 393 segg., 425
e 429 CPP;
10, 12 cpv. 1 lett. a
LEPEM;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, l’importo dell’aliquota giornaliera di cui al decreto
di accusa n. 1966/2014 del 28 aprile 2014 riformato con DIS.2017.106 del 2
ottobre 2017 è fissato in fr. 10.-.
2. Non si assegnano
indennità.
3. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
4. Intimazione a:
-
-
-
5. Comunicazione a:
-
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.