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Decisione

17.2017.285

Grave deterioramento delle condizioni economiche del condannato, dovuto al suo stato di salute, giustifica la riduzione dell'aliquota giornaliera al minimo ammesso dalla giurisprudenza ossia fr. 10.-.

10 aprile 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

17.2017.285

Locarno

10 aprile 2018/mi

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Giovanna Chiesi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo presentato il 7 ottobre

2017 da

IS 1

contro la decisione

indipendente successiva emessa il 2 ottobre 2017 dal procuratore pubblico PP

1

ritenuto

in fatto che: - con decreto d’accusa

n. 1966/2014 del 28 aprile 2014, passato incontestato in giudicato, il

procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di trascuranza degli

obblighi di mantenimento, e lo ha condannato, oltre che al pagamento di tasse e

spese di giustizia per un totale di fr. 150.-, alla pena pecuniaria di 30

aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (per complessivi

fr. 1'500.-), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa

sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 30 giorni;

- con

scritto del 20 settembre 2017, l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi

ha comunicato al condannato che, non essendo stata pagata, la pena pecuniaria

sarebbe stata commutata in 30 giorni di pena detentiva da espiare;

- con istanza del 22

settembre 2017, redatta in lingua francese (“Remise avec effet suspensif”),

il condannato ha chiesto sostanzialmente la remissione totale della pena

inflittagli alla luce del fatto che, ormai da tempo, egli è (totalmente)

inabile al lavoro, poiché affetto da borelliosi (malattia di Lyme);

- statuendo con decisione

giudiziaria indipendente successiva del 2 ottobre 2017 (DIS.2017.106), il

procuratore pubblico ha parzialmente accolto la richiesta dell’istante,

riducendo l’importo dell’aliquota giornaliera a fr. 30.-, fissando così la

pena pecuniaria a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per

complessivi fr. 900.-;

- con

reclamo del 7 ottobre 2017, IS 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendo,

nuovamente, la remissione totale della pena inflittagli (I);

- il

procuratore pubblico, a seguito del reclamo, con scritto del 20 novembre 2017

ha confermato la propria decisione di riduzione dell’aliquota, trasmettendo gli

atti a questa Corte (II);

- con

osservazioni del 30 novembre 2017, il reclamante ha ribadito di essere

impossibilitato, vista la sua precaria situazione finanziaria, a corrispondere

quanto dovuto e – contestando i motivi, a suo parere erronei, che hanno portato

il procuratore pubblico a ridurre e non ad azzerare l’aliquota giornaliera – ha

ribadito la sua richiesta (IV);

considerato

in diritto che: - quando il

procedimento penale si è concluso con un decreto

d’accusa, competente per emanare

le decisioni indipendenti successive è il Ministero pubblico (art. 363 cpv. 2

CPP);

- avverso

la decisione del Ministero pubblico è dato reclamo ex art. 393 segg. CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a

edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 5 ad art. 365, pag. 718; Heer

in Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014,

n. 9 segg. ad art. 365, pag. 2810; DTF 141 IV 396, consid. 3 e 4) a questa

Corte (art. 12 cpv. 1 lett. a LEPM; CRP 60.2017.136 del 21 luglio 2017, consid.

Considerandi

2.

);

- giusta l’art. 36 cpv. 3 lett. b vCP – in vigore al momento

dell’emanazione della DIS qui impugnata – se il condannato non può pagare la

pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la

commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo

la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della

pena detentiva sostitutiva e proporre, in sua vece (tra le altre cose), la

riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera;

- questo sistema tutelava il condannato nel caso in cui subiva – in

una fase posteriore alla pronuncia della sentenza (art. 34 cpv. 2 vCP) – un

aggravamento (notevole e) involontario della sua capacità economica, causato ad

esempio da una malattia, un incidente, un licenziamento oppure un divorzio

(Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Berna 2006, § 2 n. 23;

Jeanneret in Roth/Moreillon (curatori), CR CP-I, Basilea 2009, art. 36 n. 15)

- nel caso in esame, nella sua decisione del 2 ottobre 2017, il

procuratore pubblico ha considerato che le condizioni finanziarie del

reclamante si sono “ulteriormente deteriorate dopo l’emissione della

sentenza di condanna”: il reddito imponibile indicato nell’avviso di

tassazione del 2015 (fr. 4'380.-), a detta del procuratore, non rendeva

più attuale l’importo dell’aliquota fissata con il decreto d’accusa del 2014.

Motivo per cui, in applicazione dell’art. 36 cpv. 3 lett. b vCP, egli ha

ritenuto opportuno abbassarlo da fr. 50.- a fr. 30.- (decisione

impugnata, pag.1);

- con il reclamo in oggetto, il procedente considera erronea la

valutazione del procuratore pubblico, sostenendo che nell’avviso di tassazione

2015.

l’unica cifra esposta è un importo iscritto al negativo (- 4'380.-

fr, cioè l’importo della deduzione dei costi dell’assicurazione malattia,

reclamo, pag. 3): egli infatti, a causa della malattia di Lyme che lo affligge

ormai da tempo, è durevolmente inabile al lavoro e non è beneficiario di alcun

aiuto sociale né (altra) entrata. Non essendo, quindi, in grado di pagare

alcunché, egli postula nuovamente che la pena pecuniaria gli venga del tutto

“condonata” (reclamo, pag. 3-4);

- il

reclamante ha effettivamente provato, non solo che, poco dopo l’emissione del

decreto d’accusa, gli è stata diagnosticata una borelliosi allo stadio avanzato

che lo ha reso e lo rende a tutt’oggi, inabile al lavoro, ma ha pure

comprovato, attraverso varia documentazione, di vivere una disastrata

situazione finanziaria (istanza, allegato 3-5) tanto che persino il suo obbligo

di contribuire al mantenimento della figlia è stato annullato dal giudice

competente con sentenza del 26 febbraio 2018 del Tribunal civil de la Sarine

(VII, allegato 6 inc. 17.2017.227);

- il grave deterioramento delle sue condizioni economiche – dovuto

al suo stato di salute e, quindi, non colpevole – giustifica, in applicazione

della norma vigente al momento dell’inoltro della sua richiesta e della

decisione qui impugnata (art. 36 cpv. 3 lett. b vCP), la riduzione dell’importo

dell’aliquota giornaliera al minimo ammesso dalla giurisprudenza (DTF 135 IV

180, consid. 1.4) e (ora) codificato nell’eccezione proposta all’art. 34 cpv. 2

CP (FF 2012 4181, pag. 4203-4204), ossia a fr. 10.-;

- il condono totale della pena non può entrare in considerazione,

non riconoscendo il CP tale possibilità così come una riduzione maggiore

rispetto a quella indicata non può essere pronunciata poiché, al di sotto di

tale cifra, secondo la giurisprudenza, la pena pecuniaria diverrebbe soltanto

simbolica e, perciò, priva d’effetto punitivo e preventivo (DTF 135 IV 180,

consid. 1.4);

- tenuto conto

dell’esito dell’istanza di revisione presentata da IS 1 contro il citato

decreto d’accusa (CARP 10 aprile 2018, in inc. 17.2017.227), la decisione

indipendente successiva è modificata nel senso che il reclamante è condannato

al pagamento della pena pecuniaria di 27 aliquote giornaliere da

fr. 10.- cadauna, per complessivi fr. 270.-;

- non si assegnano indennità ex art. 429 CPP: il reclamante ha agito

da solo e non ha comprovato alcun altro danno;

- si prescinde, anche in questa sede, in applicazione dell’art. 425

CPP, dal prelievo di tasse e spese;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34 cpv. 2, 36 cpv. 3 lett. b

vCP;

363 segg., 393 segg., 425

e 429 CPP;

10, 12 cpv. 1 lett. a

LEPEM;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, l’importo dell’aliquota giornaliera di cui al decreto

di accusa n. 1966/2014 del 28 aprile 2014 riformato con DIS.2017.106 del 2

ottobre 2017 è fissato in fr. 10.-.

2. Non si assegnano

indennità.

3. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

4. Intimazione a:

-

-

-

5. Comunicazione a:

-

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.