17.2017.71
Presupposti del reato di appropriazione indebita
9 ottobre 2017Italiano31 min
Source ti.ch
AP 1
Incarto n.
17.2017.71+302
Locarno
9 ottobre 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Cristina Maggini, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 3 maggio 2016 da
AP 1
assistente di cura, coniugata
rappr. da DIFE 1
richiamata la dichiarazione di appello 17 marzo 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 agosto 2014, AP 1 è
stata raggiunta sul posto di lavoro, alla cassa del ristorante __________ di __________,
da agenti di polizia che l’hanno condotta di fronte al responsabile della
sicurezza del grande magazzino, __________, affinché le fosse comunicato che
nei suoi confronti era stato avviato un procedimento penale per furto, sub.
appropriazione indebita. In seguito è stata tradotta alla centrale per essere
interrogata.
Alla
base dell’inchiesta vi era il sospetto che la donna avesse proceduto allo
storno di operazioni di cassa avvenute regolarmente, con il pagamento della
consumazione da parte del cliente, in modo da potersi poi appropriare del
denaro che sarebbe risultato in esubero rispetto a quanto registrato.
Sin
da subito, l’accusata ha respinto ogni addebito.
B. Al termine
dell’inchiesta, con decreto d’accusa no. 1252/2015 del 23 marzo 2015, AP 1
è stata ritenuta colpevole di
1.
ripetuta appropriazione
indebita
per
essersi, a __________, presso AC 1, in più occasioni, nel periodo maggio 2014 -
luglio 2014, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
agendo
nella sua veste di cassiera responsabile delle casse del ristorante __________
di __________, addetta all’incasso ed alla registrazione dei pagamenti degli
avventori del ristorante, nonché responsabile del conteggio di denaro nella
cassaforte,
indebitamente
appropriata di valori patrimoniali a lei affidati, per un importo complessivo
pari ad almeno CHF 1'402.90, cagionando ai AC 1 un danno di pari importo,
e meglio
per essersi:
1.1. indebitamente appropriata, in più occasioni, di
denaro contante di pertinenza dei AC 1 prelevandolo dal locale cassaforte in
cui veniva riposto l’incasso della giornata,
allestendo
giustificativi di cassa in cui non figuravano dei pagamenti in realtà avvenuti,
annullando le transazioni tramite una combinazione di tasti delle casse
affinché non risultassero a livello informatico e contabile, incassando
ugualmente il denaro contante e prelevandolo in seguito dal locale cassaforte a
cui aveva accesso e tenendo per sé almeno complessivi fr. 1'202.90;
1.2. indebitamente appropriata, in almeno un’occasione, di
denaro contante di pertinenza dei AC 1, caricando una carta regalo di CHF
200.-, senza versare l’importo corrispettivo nella cassa”.
2.
falsità in documenti
per
avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1. del
presente decreto d’accusa, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, formato documenti falsi ed attestato in documenti, contrariamente
alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di
inganno, di tali documenti,
e
meglio per avere formato dei falsi giustificativi di cassa sui quali non
figuravano delle transazioni, rispettivamente degli incassi, in realtà
avvenuti,
sapendo
che tali documenti sarebbero stati utilizzati per l’allestimento della
contabilità, come di fatto sono stati utilizzati dalla AC 1 per l’allestimento
dei bilanci;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli artt. 138 cifra 1 e 251 cifra 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1
e 4 CP”
e
ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da
fr. 100.-, per complessivi fr. 1'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni, ed alla multa di fr. 300.-, oltre che al pagamento di
tasse e spese giudiziarie. L’accusatrice privata AC 1 è stata rinviata al
competente foro civile per le sue pretese di tale natura.
C. Con sentenza 27
aprile 2016 la Pretura penale ha giudicato AP 1 autrice colpevole di ripetuta
appropriazione indebita (art. 138 cfr. 1 CP) per i fatti descritti nel
menzionato decreto d’accusa (punti 1., 1.1 e 1.2), mentre l’ha prosciolta
dall’imputazione di falsità in documenti.
Alla
condannata è stata inflitta una pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna per complessivi fr. 400.-, sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e una multa di fr. 100.-.
Le tasse e spese giudiziarie sono state poste a carico della prevenuta per fr. 920.-,
mentre per i restanti fr. 210.- sono state accollate allo Stato.
D. Il
3 maggio 2016 AP 1 ha presentato annuncio d’appello (CARP I) e il 17 marzo
2017, dopo aver ricevuto la motivazione scritta intimatale il 17 febbraio 2017
e ritirata il 27 febbraio 2017, ha inoltrato tempestivamente la dichiarazione d’appello
(CARP III), in cui ha precisato di impugnare i dispositivi 1, 2, 3 e 5 della
sentenza pretorile ed ha chiesto di essere
prosciolta anche dal reato di appropriazione indebita.
E. Ottenuto
il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta
(art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 3 maggio 2017 la presidente di questa Corte
ha assegnato all’appellante il termine per presentare la sua motivazione
scritta (CARP X). Dopo aver chiesto una proroga, l’8 giugno 2017, AP 1 ha
inoltrato il proprio allegato, con il quale ha esposto le sue argomentazioni a
suffragio delle richieste avanzate con la dichiarazione d’appello
(CARP XIV).
Il
14 giugno 2017 la Pretura penale ha indicato di non avere particolari
osservazioni e ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte (CARP
XVI).
Nemmeno
il procuratore pubblico, nel suo scritto datato 19 giugno 2017, ha formulato
particolari osservazioni, limitandosi a chiedere l’integrale conferma della
sentenza impugnata (CARP XVIII).
Sempre
il 19 giugno 2017, l’accusatrice privata AC 1 ha prodotto le sue osservazioni
(CARP XVII), limitandosi a confermare le posizioni già esposte in precedenza.
In tal modo ha pure implicitamente richiamato le richieste avanzate con missiva
del 12 maggio 2017, con la quale ha fatto valere di fronte a questa Corte una
pretesa civile di fr. 1'402.90 quale risarcimento del danno causato
dall’imputata ed una, omnicomprensiva, di fr. 2'000.- quale indennità per i
costi cagionati dalla procedura (CARP XI).
In assenza d’impugnazione, il
proscioglimento per il reato di falsità in documenti (dispositivo 4 della
sentenza impugnata) è passato in giudicato.
Considerato in fatto e in diritto
1. Sulla vita
dell’imputata, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ci si limita a
riportare quanto scritto nella sentenza impugnata:
“AP
1, classe __________, cittadina __________
cresciuta in __________ e là sposatasi, è arrivata nel __________ nel nostro
Paese, dove subito ha trovato un posto di lavoro nella ristorazione (cfr.
verbale dibattimento):
Avevo già un posto di lavoro presso __________,
dove sono rimasta nove anni. Nel 1999, poi, ho cominciato a lavorare presso il
ristorante __________, ove sono rimasta fino al mese di agosto 2014. Il
licenziamento a seguito di questi fatti è avvenuto solo nel 2015. Nel frattempo
ero stata sospesa dal datore di lavoro, pur continuando a percepire il salario.
Nell’aprile 2015 ho trovato lavoro come assistente di cure a domicilio presso
lo __________. Sono tuttora impiegata lì. Percepisco CHF 3'000.- netti al mese
per 12 volte all’anno. Non ho altre fonti di reddito; mio marito lavora. Mia
figlia ha __ anni ed è indipendente.
Riguardo al suo ruolo presso l’esercizio __________
di __________, AP 1 si è definita, nelle prime battute d’istruttoria, cassiera
al ristorante, con compiti di pulizia ai tavoli e di conteggio del denaro della
cassaforte (verbale 22 agosto 2014, pag. 2, nn. 19-27). In un secondo tempo,
messa di fronte alle parole dei superiori riguardo alle sue mansioni, si è
(meglio) descritta quale team leader, da inizio 2014, con responsabilità
accresciute rispetto al personale delle casse e all’altro personale del ristorante,
avendo competenze nell’organizzazione del piano di lavoro e delle pulizie e
nella gestione del denaro, delle casse (e delle loro differenze a fine
giornata, spettandole, qualora superassero i CHF 20.-, di segnalare l’anomalia
al superiore) e del fondo cassaforte (verbale 11 settembre 2014, pag. 2, nn. 31
segg.).” (sentenza impugnata, consid. 1
pag. 3).
AP 1 è incensurata.
Considerandi
2.
Con il suo appello, AP
1.
chiede di essere prosciolta da ogni accusa, sostenendo che la sentenza di
primo grado si fonda su un apprezzamento arbitrario dei fatti, non essendo
possibile trovare negli atti prove concrete a suo carico, sia in relazione agli
aspetti oggettivi del reato, che a quelli soggettivi. L’insieme di indizi su
cui il giudice ha costruito la sua decisione non è, per la procedente,
certamente concludente.
In entrata di allegato, la
ricorrente si è dichiarata “perfettamente a conoscenza che il rimedio
dell’appello costituisce una via ricorsuale di puro diritto, non destinato in
quanto tale a ridiscutere l’accertamento e l’apprezzamento dei fatti e la
valutazione delle prove” (CARP XIV, pag. 3). L’affermazione è errata, non
trattandosi qui di una mera contravvenzione: per le procedure concernenti
crimini e delitti, in effetti, la Corte di appello e revisione penale gode di pieno
potere d’esame che le permette di rivedere liberamente la causa sia in fatto,
che in diritto, che in opportunità (art. 399 e 404 cpv. 1 CPP; fra le
altre STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
3.
Nell’allegato di
motivazione, l’appellante precisa di non contestare le operazioni di cassa
rimproveratele in quanto tali; respinge per contro in maniera decisa l’ipotesi accusatoria
per la quale lei si sarebbe appropriata del denaro e che lo abbia
intenzionalmente fatto per procacciare a sé o a terzi un indebito profitto. Secondo
la sua tesi, ci troveremmo qui al massimo di fronte ad una semplice diminuzione
del patrimonio del datore di lavoro senza l’effettiva appropriazione degli
averi da parte sua, cosa che non configura reato. Dalla lettura delle
osservazioni è pure evidente che a detta della prevenuta, le rettifiche delle
operazioni non sono state da lei effettuate con l’intento di poi disporre di
contante in eccedenza da poter tranquillamente prelevare in un secondo tempo
senza che nessuno se ne accorgesse, ma sono il frutto di normali errori,
rispettivamente procedure, che nulla hanno di illecito.
Partendo da questa presa di
posizione, pertanto, si può dare per acquisito l’accertamento del giudice di
prime cure in merito a tali rielaborazioni:
“Le
transazioni interrotte attribuibili a AP 1 dai filmati riguardano operazioni
per fr. 85.40, fr. 9.90, fr. 131.70, fr. 59.70, fr. 108.30 e fr. 50.80,
compiute nel mese di maggio 2014, e per fr. 62.60, fr. 53.80, fr. 56.70, fr. 34.70,
fr. 36.20, fr. 105.50, fr. 124.30, fr. 174.90, fr. 194.50 e fr. 98.30 nel mese
di giugno 2014.
Tali
importi risultano sensibilmente superiori ai “buchi” serali di cassa “normali”
(per il teste __________ le nuove casse non conducevano a risultati diversi rispetto
alle precedenti), mediamente di fr. 10.-, eccezionalmente superiori ai fr.
20.
-. Per tacere che, come l’esperienza insegnava, in alcune sere il saldo
avrebbe potuto essere positivo.
Sia
come sia, gli atti evidenziano come alla cassa 401, in due mesi, fossero state
fatte operazioni “d’interruzione” per fr. 4'837.80.” (sentenza impugnata,
consid. 10, pag. 13).
4.
Sulla motivazione
all’origine delle frequenti correzioni contabili di cassa, il Pretore ha
concluso per l’intenzione dell’imputata di creare un’eccedenza di contante,
escludendo errori involontari dovuti alla nuova tipologia di apparecchi:
“Se
è vero che l’istruttoria ha dato riscontri del fatto che le casse touch screen
provocassero maggiore possibilità di errore nel “tipaggio”, ancora ciò non
spiega le (tanto) frequenti operazioni di interruzione delle transazioni
effettuate dall’imputata.
AP 1 ha
dipinto una situazione di assoluto caos, sul mezzogiorno, con continui sbagli
nel “tipaggio”, clienti che pagavano più del dovuto, altri che invece pagavano
meno, altri ancora che si accorgevano al tavolo e tornavano a reclamare, così
che “avendo incassato di più, aprivo la cassa con una combinazione di tasti e
restituivo la differenza”.
Sennonché
__________, gerente del ristorante, ha dichiarato di non aver notato
particolari differenze dopo l’introduzione delle nuove casse e che mancanze
superiori ai CHF 50.- si registravano una o due volte al mese. Di più, egli ha
definito esagerata la situazione sul mezzogiorno descritta dall’imputata, che a
suo dire ben conosceva i prezzi dei piatti e poteva correggere subito eventuali
errori. Anche la teste __________, ex cassiera, ha indicato come vi fosse in
media, da parte di clienti, una sola reclamazione al mese per errori di
“tipaggio”.
Che vi fossero tanti errori in cassa come
pretende l’imputata sembra così rimanere sua affermazione, anche perché alcuni
di quelli che gli vengono opposti esulano dagli orari di punta e quindi dalla
pretesa pressione. Difficile poi credere che AP 1 abbia retto una situazione,
con continui errori e reclamazioni di clienti, che non favoriva di certo la
positiva immagine del ristorante __________, cui lei ha sempre dichiarato di
tenere moltissimo, tanto da costituire la ratio del proprio agire.
Per
tacere che per restituire i soldi di troppo, a scontrino già emesso, bastava
l’apertura di cassa e non anche, prima, la digitazione dei tasti per
l’interruzione della transazione, come invece faceva l’imputata, la quale,
inizialmente, quando ancora non sapeva quanto gli inquirenti avevano appurato e
avrebbero potuto appurare, ha motivato le frequenti aperture di cassa in modi
diversi, dicendo fossero (solo) dovute alle richieste di cambio moneta da parte
dei colleghi e poi a sbagli nel “tipaggio”. Unicamente quando confrontata a
certe risultanze, AP 1 ha infine avanzato l’argomentazione del pareggio delle
differenze di cassa per “creare” soldi non contabilizzati al fine di coprire i
“buchi” (in sé “normali”, entro cifre minime) con frequenti operazioni
giornaliere volte al pareggio dei conti.
E’
quindi essa medesima che,
alla fin fine, ha smentito che la causa degli ammanchi di cassa potesse essere
davvero, almeno in tale entità, dovuta alle difficoltà di “tipaggio”. Gli
“errori” che qui contano, insomma, erano voluti, non causati dalla sensibilità
dei tasti delle casse registratrici. Tant’è che le anomalie sono state
riscontrate, in netta maggioranza in proporzione alle operazioni effettuate,
alla cassa 401, proprio quella in maggior uso all’imputata.
E’
altrettanto indubbio che con il sistema da lei messo in atto, AP 1 incassasse,
alla fine della giornata, più di quanto veniva fatturato, creando un surplus
di cui non rimanevano tracce.”
(sentenza
impugnata, consid. 10 pagg. 12-13).
5.
AP 1 ha sostenuto in
arringa di primo grado che effettivamente, infastidita dal fatto che con
l’introduzione delle casse nuove con touch screen vi erano errori frequenti che
portavano a disavanzi costanti, aveva deciso di fare in modo che questi
ammanchi non risultassero più, annullando alcuni scontrini in modo da coprire i
buchi giornalieri. A suo dire avrebbe agito con fini altruistici, a favore
della ditta e dei colleghi, per far quadrare i risultati di cassa. Quindi senza
alcuna intenzione di appropriarsi del denaro o di darlo a terzi. Si sarebbe
trattato, perciò, di un comportamento sbagliato, ma con tutt’al più delle
conseguenze sul piano del diritto civile, non invece con risvolti di natura
penale.
Pur non essendo una motivazione
decisiva per la presente sentenza, non si può mancare di osservare come questo argomento
risulti già di per sé poco credibile se solo si tien conto che è stato proposto,
sì, nel primo verbale, ma soltanto in seconda battuta, una volta preso atto
dell’esistenza della prova inconfutabile che la prevenuta non si era limitata a
stornare operazioni errate, ma aveva de facto cancellato delle compravendite di
vivande regolarmente concluse con il pagamento da parte del cliente e
l’eventuale restituzione del resto dovutogli.
Se fosse stato come lei
sostiene, l’imputata ne avrebbe parlato immediatamente agli agenti, poiché non
vi sarebbe stato nulla da nascondere e, anzi, avrebbe dato un senso logico al
suo agire.
Al primo interrogatorio,
invece, ha inizialmente sostenuto tutt’altro e meglio che aveva sbagliato a registrare
i prodotti e che apriva la cassa per cambiare del denaro ai colleghi di lavoro
che avevano bisogno di moneta per il caffè (PG del 20 agosto 2014, AI 1, pag.
5). Solo una volta che le è stato fatto notare che dai filmati non si vedeva
alcun cambio di denaro, è emersa questa versione (PG del 20 agosto 2014, AI 1,
pag. 5).
6.
Scendendo nei
dettagli, in occasione della sua seconda deposizione, ella ha sostenuto che al
mattino, preparando le casse per la giornata, quando vedeva che il giorno prima
vi era stato un ammanco in negativo (“per importi che variavano dai fr. 20.-
ai fr. 100.-“), prendeva dal fondo cassa della 401 il corrispettivo e
pareggiava i conti. Nel corso della giornata, poi, recuperava il denaro
annullando le transazioni (PG del 22 agosto 2014, RPG, doc. 3, pag. 5 e 6).
Questa giustificazione è stata riaffermata anche al verbale seguente (PG
dell’11 settembre 2014, RPG, doc. 4, pag. 5 seg.). Tuttavia, messa a confronto
con i dati nel frattempo recuperati dalla AC 1 e costatato che, se da un lato
le differenze di cassa erano state piuttosto limitate nel periodo in questione,
dall’altro, gli importi degli annullamenti (che si ricorda essere sensibilmente
superiori a quanto prospettato con il DA) sono stati considerevoli, l’imputata
non ha saputo fornire alcuna spiegazione (PG dell’11 settembre 2014, RPG, doc.
4, pag. 7 seg.).
In realtà, le schede contabili
in atti smentiscono completamente le asserzioni di AP 1 circa la connessione
tra gli ammanchi dovuti ad errori delle cassiere e gli annullamenti di alcuni
pagamenti da lei operati (allegati a PG AP 1 dell’11 settembre 2014, RPG doc.
4).
In effetti l’ammontare delle
transazioni attribuite ed attribuibili con certezza alla procedente - fr.
85.
, fr. 9.90, fr. 131.70, fr. 59.70, fr. 108.30 e fr. 50.80, compiute nel
mese di maggio 2014, e fr. 62.60, fr. 53.80, fr. 56.70, fr. 34.70, fr. 36.20,
fr. 105.50, fr. 124.30, fr. 174.90, fr. 194.50 e fr. 98.30 nel mese di giugno
2014.
- è decisamente superiore a quello degli ammanchi di cassa mediamente
riscontrati in quei periodi (di norma fr. 5.-/10.- e raramente sopra di fr.
20.
-, cfr., oltre alle tabelle in atti, VI __________ del 29 agosto 2014, RPG,
doc. 6; VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1).
Una disparità così evidente tra
gli importi scredita pesantemente la versione fornita dall’imputata e
costituisce un pesante indizio a suo carico.
7.
Alla stessa stregua,
quindi contro la tesi difensiva, va interpretato il fatto che nel periodo delle
vacanze di AP 1, dal 26 luglio al 3 agosto 2014, non si sono verificate né
mancanze di cassa particolari, né anomalie. La cosa mal si concilia con quanto da
lei sostenuto, poiché se fosse stato vero che i buchi venivano colmati grazie
agli annullamenti di alcune operazioni, in questo periodo, nel quale lei
evidentemente non ha potuto attuare questo escamotage contabile per pareggiare
i conti, si sarebbero dovuti riscontrare degli ammanchi considerevoli. Confrontata
dagli inquirenti con queste obiezioni, nemmeno in questo caso AP 1 ha saputo fornire
una spiegazione ed è rimasta silente (PG dell’11 settembre 2014, RPG, doc. 4,
pag. 10).
L’argomentazione del difensore per
il quale la diminuzione di sbagli è da ricondurre al periodo di ferie
generalizzato, nel quale la città si svuota, non può essere seguita. In effetti
si tratta di un’affermazione generica, avanzata senza neppure tentare di
portare una prova a suo sostegno. Non è per nulla scontato, né fatto notorio,
che dal 26 luglio al 3 agosto 2014 la città si sia svuotata e, soprattutto, il numero
di clienti del ristorante sia diminuito. Potrebbe benissimo essere che, anche a
fronte di un numero maggiore di lavoratori in ferie, l’esercizio pubblico di _____
abbia avuto, come probabile, una frequentazione analoga a quella dei mesi
precedenti, già solo per l’aumento dei turisti. Inoltre, se il problema delle
errate manipolazioni fosse davvero stato così grave e cronico, si sarebbe
palesato anche a fronte di una frequentazione ridotta, pur con le dovute
proporzioni.
8.
Neppure il movente che
AP 1 sostiene essere stato all’origine del suo agire, cioè l’aver voluto compensare
gli ammanchi di cassa perché la infastidivano può essere considerato plausibile.
In primo luogo perché è stato assodato che le differenze di cassa erano una
componente del lavoro normale e già preventivata dal suo datore di lavoro (“voglio
anche precisare che per differenza di + o – fr. 20.- non vi sono problemi per
la chiusura contabile in quanto il sistema è già programmato in tal senso.”
PG __________ del 29 agosto 2014, RPG, doc. 6, pag. 7). In secondo luogo perché
è del tutto illogico che una dipendente, seppur con il ruolo di responsabile
delle casse, si assuma il rischio di essere licenziata, commettendo nella
migliore delle ipotesi una crassa violazione dei suoi doveri contrattuali,
manipolando le casse per evitare delle differenze tra quanto registrato e il
denaro effettivamente rimasto, per le quali nessuno dei superiori le avrebbe
creato dei problemi.
Questo vale, a
maggior ragione, se all’origine degli inconvenienti vi era l’introduzione dei
nuovi apparecchi, che comportava un periodo di rodaggio delle cassiere e che
quindi giustificava in maniera oggettiva l’insorgere degli errori.
Già solo per queste
considerazioni, non è possibile credere che l’imputata abbia agito per
compensare le perdite dovute ad errori di registrazione di cassa delle varie
operazioni di pagamento della merce da parte dei clienti.
Di riflesso si può concludere
che AP 1 ha mentito per coprire delle frodi da lei commesse ai danni del suo
datore di lavoro.
I prelievi dalla cassaforte
9.
Come appurato dagli
inquirenti e ammesso dall’appellante, è corretto ritenere che lei prima
conteggiava la merce, poi annullava lo scontrino, incassava ugualmente il
denaro aprendo il cassetto e restituiva l’eventuale resto al cliente (vedi
descrizione fornita dal responsabile della sicurezza __________, __________, PG
del 20 agosto 2014, RPG, doc. 5, pag. 4). Pure indiscutibile e non contestato è
che in quei frangenti la donna non ha mai sottratto fisicamente tale denaro in
esubero nonostante già a quel punto, non essendo l’operazione contabilizzata,
per la società titolare del ristorante non risultava esistere da nessuna parte.
Le appropriazioni vere e
proprie sono quindi avvenute in un secondo momento. Secondo l’accusa, ciò si
sarebbe verificato quando il denaro si trovava ormai nella cassaforte.
Il punto cardine, fattualmente,
è quindi l’accertamento del destino del denaro.
Partendo dal presupposto che AP
1.
ha ammesso di aver sempre saputo che le casse erano sorvegliate dalle
telecamere - anche perché erano ben visibili a tutti e presenti da tempo (VI AP
1.
in verb. dib. di primo grado, pag. 1; VI __________ in verb. dib. di primo
grado, pag. 1) - risulta essere sensato il fatto che l’appellante non abbia
effettuato il prelievo dei soldi alla postazione, essendovi la certezza che
ogni suo gesto sarebbe stato ripreso. A questo va aggiunto che il rischio di
essere vista da altre persone (colleghi, superiori, clienti), oltre che di
essere ripresa in flagrante dai filmati, era elevato.
Il locale cassaforte, per
contro, era molto più discreto e, checché ne dica la prevenuta, nessuno dei
dipendenti era stato informato dalla direzione della presenza di una telecamera
nascosta (VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1).
Dai filmati in atti, si può
notare in maniera molto chiara che in almeno due occasioni l’accusata, sola nella
stanza, apre la cassaforte, si appropria di alcune banconote e se ne parte in
tutta fretta. Il tutto in orari a ridosso della fine del suo turno lavorativo
(timbrata al massimo di un paio di minuti e qualche secondo dopo).
Nel
video “ufficio rist. 3” si nota, dall’orario 15:35:40 in poi, l’accusata, con
in mano la propria borsetta personale aperta, rientrare nel locale dal quale era
uscita poco prima e riaprire in tutta fretta la cassaforte per prelevare delle
banconote che poi, partendo, sempre velocemente, piega nella sua mano destra;
mano che, mentre esce dal campo della telecamera, si muove in direzione
dell’apertura della borsetta, come per inserirvele.
Anche
nel video “ufficio rist. 4” si nota una scena analoga: dall’orario 14:58:40, la
prevenuta apre la cassaforte, preleva delle banconote, la richiude
immediatamente e se ne parte frettolosamente, ripiegando in 4 la cartamoneta
nella sua mano.
E’
evidente che per consegnare da lì a pochi secondi del denaro a delle colleghe o
dei colleghi che poi dovranno riutilizzarlo ponendolo nelle casse (sua versione
formulata in PG dell’11 settembre 2014, RPG, doc. 4, pag. 9), completamente
aperto, non si giustifica in alcun modo il fatto di piegare in 4 le banconote
prelevate dalla cassaforte. Le stesse, logica vuole, avrebbero dovuto essere
consegnate completamente aperte, cioè nello stato in cui si trovavano quando
sono state prese, o al massimo piegate in due. Il fatto di piegarle in 4 è
indizio, pesante, della volontà di renderle meno visibili, sia quando sono in
mano, sia quando poi vengono celate nella borsetta, o in altri posti. Il
comportamento è, dunque, indiziante dell’intenzione di appropriarsene.
La
teoria del prelievo delle banconote per essere date a colleghi o clienti è pure
fortemente indebolita dall’orario in cui ciò è avvenuto: pochissimi minuti, uno
o due al massimo, prima della timbratura dell’uscita. Questo dato oggettivo
(l’ipotizzata mancata sincronizzazione resta una mera affermazione della
difesa), assommato alle distanze da percorrere per andare sino alle casse,
rispettivamente all’apparecchio per la timbratura, indebolisce ulteriormente il
dire dell’imputata, poiché molto difficilmente avrebbe avuto il tempo materiale
di fare tutto quanto asserisce aver fatto.
Tutti
gli indizi convergenti, assommati all’illogicità delle giustificazioni portate
dall’appellante per le sue malversazioni di cassa, permettono di accertare che AP
1.
ha agito facendo in modo di creare ad arte delle eccedenze occulte di denaro,
da poter asportare in un secondo tempo e tenere per sé.
E’ dunque accertato che
l’imputata si è appropriata del denaro prelevandolo dalla cassaforte.
In merito alla quantificazione
del provento di reato, calcolato sulla base del principio in dubio pro reo con
riferimento alle sole operazioni di storno attribuibili alla prevenuta con
sicurezza, non sono state sollevate contestazioni puntuali. Essendo i ragionamenti
del primo giudice condivisibili, esso viene confermato in fr. 1'202.90. In
effetti è corretto considerare che, non trovando gli annullamenti dei pagamenti
alcuna seria giustificazione se non nell’intenzione di poi appropriarsi del
corrispondente denaro, il totale di quanto indebitamente sottratto corrisponde
al totale delle operazioni stornate.
Carta
regalo __________
10.
Con la sentenza
impugnata, AP 1 è stata pure condannata per aver caricato una carta __________
con fr. 200.- senza versare il corrispettivo importo in cassa.
Il primo giudice ha così
sostanziato la sua decisione:
“L’accusa di aver caricato una carta regalo __________
per fr. 200.- senza versare il corrispettivo in cassa si basa su un filmato
agli atti che evidenzia come al momento dello “striscio” della carta regalo da
parte dell’imputata, sola alla cassa, nessuna persona pare in attesa di
ricevere la carta o i soldi.
AP 1
ha motivato si trattasse di una delle carte regalo che la __________ dava in
parziale pagamento ai propri dipendenti per aver lavorato ad eventi speciali e
che poi il dipendente, non interessato (quali “i cuochi, di solito
frontalieri”), chiedeva a lei di riconvertire in denaro.
Va
detto innanzitutto che nel video che la riprende mentre “striscia” la carta, non
si vede, a non averne dubbio, l’imputata consegnare soldi a qualcuno, né ancor
meno depositarne in cassa.
Poi,
il teste __________ ha chiarito in aula che per caricare delle carte regalo per
sé, l’operazione doveva essere effettuata alla presenza di un altro dipendente.
Egli,
gerente del ristorante __________ da lunga data, non ha tuttavia ricordato che
in certe occasioni i dipendenti potessero essere remunerati con carte regalo.
Nemmeno l’ex cassiera __________ sapeva che ciò potesse avvenire. Neppure,
ancora, i due hanno saputo riferire di altri dipendenti che chiedessero il
cambio delle carte che verebbero [recte: avrebbero] ricevuto con del contante.
Quanto,
insomma, di nuovo sarebbe successo solo a AP 1, che nemmeno in questo caso, a
fronte di evidenze, è riuscita a dare una spiegazione convincente.
Ne
consegue che va confermata la condanna per appropriazione indebita come a
decreto d’accusa.” (sentenza impugnata,
consid. 12 pag. 15).
11.
Nel suo appello l’imputata
non ha speso una parola in merito alla questione specifica della carta __________,
così come avvenuto già al processo in Pretura penale.
12.
L’accusa per
questi fatti è partita da una dichiarazione di __________, responsabile della
sicurezza dei AC 1, con cui ha comunicato di aver notato che il 2 maggio 2014 AP
1.
ha caricato, alle 08:56, una carta regalo __________ con fr. 200.- senza
mettere il corrispettivo in cassa. In seguito, proprio alla postazione dove ha
lavorato lei, sono stati effettuati annullamenti di cassa per fr. 161.20. La
tessera regalo, dopo essere stata caricata, è stata subito messa in borsetta
dalla prevenuta e, in seguito, è stata poi utilizzata (PG __________ del 20
agosto 2014, RPG doc. 5, pag. 6). Egli ha pure puntualizzato che al personale
non è consentito caricarsi da soli queste carte.
Sulla
scorta di quanto scritto dal primo giudice e di questa deposizione, ritenuto
che una volta di più AP 1 non risulta credibile, è possibile accertare che la
donna ha caricato per sé ed utilizzato una carta regalo per fr. 200.-, cercando
di nascondere la cosa con degli annullamenti di operazioni di cassa per circa
fr. 160.-, atto che, nelle modalità con cui è stato commesso, configura il
reato di appropriazione indebita.
13.
Giusta l’art. 138
cifr.1 cpv.2 CP si rende colpevole di appropriazione indebita “chiunque
indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali
affidatigli“.
Due sono gli elementi oggettivi del reato: l’esistenza di valori
patrimoniali affidati all’autore e l’impiego dei medesimi a profitto proprio o
di un terzo.
Elemento soggettivo è l’intenzionalità che deve però essere
caratterizzata dalla volontà di procacciare a sé o a terzi un profitto
indebito.
Il reato è caratterizzato dal rapporto di fiducia che sussiste tra
la vittima e l’autore per cui quest’ultimo è in possesso dei valori, in genere
per una finalità specifica ad esempio per conservarli (DTF 120 IV 278 consid.2,
118.
IV 34 consid.2b). L’appropriazione indebita é realizzata dalla violazione
del rapporto di fiducia, al momento in cui l’autore decide di utilizzare i
valori detenuti in modo difforme dalle istruzioni ricevute (DTF 129 IV 259
consid.2.2.1).
Una
cosa o un valore patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente li ha ricevuti
con l’obbligo di farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo
particolare con l’impegno di custodirli, amministrarli o consegnarli
(cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch II, 3 ed., art. 138, n. 40 e ivi citata giurisprudenza).
Un
tale obbligo si può fondare su un accordo esplicito o tacito (cfr. DTF 120 IV
117, 119).
L’affidamento
ai sensi dell’articolo di legge in oggetto comporta quindi tre elementi ben
definiti:
- anzitutto
l’autore deve aver ricevuto la cosa o il valore patrimoniale in modo tale da
poterne disporre;
- in
secondo luogo il possesso, rispettivamente potere dell’autore di disporre del
bene esclude quello dell’avente diritto;
- infine
il trasferimento del possesso, rispettivamente potere di disporre del bene
dall’avente diritto all’autore del reato è fondato su un obbligo di
restituzione al primo, rispettivamente di consegna dello stesso in suo nome a
terze persone (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138,
n. 46).
La
concessione del semplice accesso ad una cosa, ad esempio attraverso la consegna
di una chiave, non è assimilabile ad un affidamento (cfr. Marcel Alexander
Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 74; ad es. DTF 80 IV 151, 153,
chiave di un deposito; OGer ZH, 29 agosto 1955, ZR 1956, nr. 33, chiave di una
cassaforte).
Inoltre,
secondo la dottrina dominante, affinché si possa parlare di bene affidato, è
necessario che l’avente diritto abbia ceduto in maniera completa il possesso
sullo stesso e non possa più disporne. Di conseguenza il mero co-possesso
dell’autore unitamente all’avente diritto non è sufficiente: in simili
situazioni il reo, appropriandosi della cosa, priva del possesso il legittimo
proprietario e commette un furto.
Il
Tribunale federale, per contro, ha ammesso la possibilità di condanna ai sensi
dell’art. 138 CPS della persona che si impossessa di un bene che possiede
congiuntamente al proprietario, se il suo diritto sulla stessa è di pari
livello di quello di quest’ultimo; se invece vi è subordinato, entra in linea
di considerazione il furto (cosiddetta “Schwerpunkttheorie”, cfr. Marcel
Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 84).
14.
Accertato che
l’imputata ha commesso le manipolazioni di cassa per potersi poi appropriare
del denaro dopo averlo depositato in cassaforte, gli elementi oggettivi e
soggettivi del reato sono realizzati.
E’ incontestabile
che l’aver escogitato una simile procedura sia espressione di intenzionalità
per dolo diretto.
Neppure
per quanto concerne invece il caricamento della tessera regalo vi sono problemi
particolari che possano mettere in dubbio la realizzazione della fattispecie.
La
condanna decretata dalla Pretura penale è quindi confermata e l’appello
respinto.
15.
La pena, alquanto
mite, non espressamente contestata da AP 1, appare adeguata alle peculiarità
del caso in disamina e può essere confermata.
Essa
tiene già conto della violazione del principio di celerità riscontrabile già
solo per il fatto che la decisione motivata è stata intimata 10 mesi dopo il
dibattimento nonostante la fattispecie non comporti difficoltà particolari
(art. 84 cpv. 4 CPP in rel. con art. 5 cpv. 1 CPP, art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1
CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54, consid. 3.3.1;
DTF 124 I 139, consid. 2a). La riduzione che si impone va a compensare
quella erroneamente fatta dal primo giudice per l’incensuratezza della
prevenuta, che notoriamente ha effetto neutro sulla pena.
16.
Il rinvio dell’AP al
compentente foro civile per le pretese di indennizzo deve essere confermato già
solo nel rispetto del divieto della reformatio in peius.
Non si riconoscono
indennità.
17.
Avendo la sentenza di
primo grado trovato conferma in questa sede, viene ratificata la suddivisione
degli oneri processuali ivi sancita.
In
considerazione dell’esito del procedimento, gli oneri processuali del giudizio
d’appello, di complessivi fr. 1'200.-, sono posti integralmente a carico della
procedente soccombente.
L’istanza
di indennizzo, da intendere ai sensi dell’art. 429 CPP, va respinta di conseguenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 10, 76 segg., 80 segg., 84, 126, 348 segg., 379
segg., 398 segg. CPP
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU
e 14 cpv. 2 patto ONU II;
12, 34 segg., 42 segg., 47
segg., 138 cifra 1, 172ter CP
nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle
indennità, gli art. 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la
fissazione delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
2. Di conseguenza,
2.1. AP 1 è dichiarata
autrice colpevole di
ripetuta appropriazione
indebita, per essersi
a __________, presso AC 1, in
più occasioni, nel periodo maggio 2014 - luglio 2014, indebitamente appropriata
di valori patrimoniali a lei affidati, per un importo complessivo pari ad
almeno CHF 1'402.90, e meglio, come descritto al punto n. 1 del DA 1252/2015
del 23 marzo 2015 a suo carico.
2.2. AP 1 è condannata
2.2.1. alla pena pecuniaria di
5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 400.- (quattrocento);
2.2.1.1. L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.2.2. al pagamento di una
multa di fr. 100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 2 (due) giorni;
2.2.3. al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 920.-
(novecentoventi) per il procedimento di primo grado;
3. Non si assegnano
indennità ex art. 429 CPP.
4. L’accusatrice privata AC 1
è rinviata al competente foro civile per le pretese di medesima natura.
5. Gli oneri
processuale dell’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
1’000.-
- altri disborsi fr.
200.-
fr.
1'200.-
sono
posti integralmente a carico dell’appellante
6. Intimazione a:
7. Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di
revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.