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Decisione

17.2017.71

Presupposti del reato di appropriazione indebita

9 ottobre 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli artt. 138 cifra 1 e 251 cifra 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1

e 4 CP”

e

ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da

fr. 100.-, per complessivi fr. 1'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di due anni, ed alla multa di fr. 300.-, oltre che al pagamento di

tasse e spese giudiziarie. L’accusatrice privata AC 1 è stata rinviata al

competente foro civile per le sue pretese di tale natura.

C. Con sentenza 27

aprile 2016 la Pretura penale ha giudicato AP 1 autrice colpevole di ripetuta

appropriazione indebita (art. 138 cfr. 1 CP) per i fatti descritti nel

menzionato decreto d’accusa (punti 1., 1.1 e 1.2), mentre l’ha prosciolta

dall’imputazione di falsità in documenti.

Alla

condannata è stata inflitta una pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna per complessivi fr. 400.-, sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e una multa di fr. 100.-.

Le tasse e spese giudiziarie sono state poste a carico della prevenuta per fr. 920.-,

mentre per i restanti fr. 210.- sono state accollate allo Stato.

D. Il

3 maggio 2016 AP 1 ha presentato annuncio d’appello (CARP I) e il 17 marzo

2017, dopo aver ricevuto la motivazione scritta intimatale il 17 febbraio 2017

e ritirata il 27 febbraio 2017, ha inoltrato tempestivamente la dichiarazione d’appello

(CARP III), in cui ha precisato di impugnare i dispositivi 1, 2, 3 e 5 della

sentenza pretorile ed ha chiesto di essere

prosciolta anche dal reato di appropriazione indebita.

E. Ottenuto

il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta

(art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 3 maggio 2017 la presidente di questa Corte

ha assegnato all’appellante il termine per presentare la sua motivazione

scritta (CARP X). Dopo aver chiesto una proroga, l’8 giugno 2017, AP 1 ha

inoltrato il proprio allegato, con il quale ha esposto le sue argomentazioni a

suffragio delle richieste avanzate con la dichiarazione d’appello

(CARP XIV).

Il

14 giugno 2017 la Pretura penale ha indicato di non avere particolari

osservazioni e ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte (CARP

XVI).

Nemmeno

il procuratore pubblico, nel suo scritto datato 19 giugno 2017, ha formulato

particolari osservazioni, limitandosi a chiedere l’integrale conferma della

sentenza impugnata (CARP XVIII).

Sempre

il 19 giugno 2017, l’accusatrice privata AC 1 ha prodotto le sue osservazioni

(CARP XVII), limitandosi a confermare le posizioni già esposte in precedenza.

In tal modo ha pure implicitamente richiamato le richieste avanzate con missiva

del 12 maggio 2017, con la quale ha fatto valere di fronte a questa Corte una

pretesa civile di fr. 1'402.90 quale risarcimento del danno causato

dall’imputata ed una, omnicomprensiva, di fr. 2'000.- quale indennità per i

costi cagionati dalla procedura (CARP XI).

In assenza d’impugnazione, il

proscioglimento per il reato di falsità in documenti (dispositivo 4 della

sentenza impugnata) è passato in giudicato.

Considerato in fatto e in diritto

1. Sulla vita

dell’imputata, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ci si limita a

riportare quanto scritto nella sentenza impugnata:

“AP

1, classe __________, cittadina __________

cresciuta in __________ e là sposatasi, è arrivata nel __________ nel nostro

Paese, dove subito ha trovato un posto di lavoro nella ristorazione (cfr.

verbale dibattimento):

Avevo già un posto di lavoro presso __________,

dove sono rimasta nove anni. Nel 1999, poi, ho cominciato a lavorare presso il

ristorante __________, ove sono rimasta fino al mese di agosto 2014. Il

licenziamento a seguito di questi fatti è avvenuto solo nel 2015. Nel frattempo

ero stata sospesa dal datore di lavoro, pur continuando a percepire il salario.

Nell’aprile 2015 ho trovato lavoro come assistente di cure a domicilio presso

lo __________. Sono tuttora impiegata lì. Percepisco CHF 3'000.- netti al mese

per 12 volte all’anno. Non ho altre fonti di reddito; mio marito lavora. Mia

figlia ha __ anni ed è indipendente.

Riguardo al suo ruolo presso l’esercizio __________

di __________, AP 1 si è definita, nelle prime battute d’istruttoria, cassiera

al ristorante, con compiti di pulizia ai tavoli e di conteggio del denaro della

cassaforte (verbale 22 agosto 2014, pag. 2, nn. 19-27). In un secondo tempo,

messa di fronte alle parole dei superiori riguardo alle sue mansioni, si è

(meglio) descritta quale team leader, da inizio 2014, con responsabilità

accresciute rispetto al personale delle casse e all’altro personale del ristorante,

avendo competenze nell’organizzazione del piano di lavoro e delle pulizie e

nella gestione del denaro, delle casse (e delle loro differenze a fine

giornata, spettandole, qualora superassero i CHF 20.-, di segnalare l’anomalia

al superiore) e del fondo cassaforte (verbale 11 settembre 2014, pag. 2, nn. 31

segg.).” (sentenza impugnata, consid. 1

pag. 3).

AP 1 è incensurata.

Considerandi

2.

Con il suo appello, AP

1.

chiede di essere prosciolta da ogni accusa, sostenendo che la sentenza di

primo grado si fonda su un apprezzamento arbitrario dei fatti, non essendo

possibile trovare negli atti prove concrete a suo carico, sia in relazione agli

aspetti oggettivi del reato, che a quelli soggettivi. L’insieme di indizi su

cui il giudice ha costruito la sua decisione non è, per la procedente,

certamente concludente.

In entrata di allegato, la

ricorrente si è dichiarata “perfettamente a conoscenza che il rimedio

dell’appello costituisce una via ricorsuale di puro diritto, non destinato in

quanto tale a ridiscutere l’accertamento e l’apprezzamento dei fatti e la

valutazione delle prove” (CARP XIV, pag. 3). L’affermazione è errata, non

trattandosi qui di una mera contravvenzione: per le procedure concernenti

crimini e delitti, in effetti, la Corte di appello e revisione penale gode di pieno

potere d’esame che le permette di rivedere liberamente la causa sia in fatto,

che in diritto, che in opportunità (art. 399 e 404 cpv. 1 CPP; fra le

altre STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

3.

Nell’allegato di

motivazione, l’appellante precisa di non contestare le operazioni di cassa

rimproveratele in quanto tali; respinge per contro in maniera decisa l’ipotesi accusatoria

per la quale lei si sarebbe appropriata del denaro e che lo abbia

intenzionalmente fatto per procacciare a sé o a terzi un indebito profitto. Secondo

la sua tesi, ci troveremmo qui al massimo di fronte ad una semplice diminuzione

del patrimonio del datore di lavoro senza l’effettiva appropriazione degli

averi da parte sua, cosa che non configura reato. Dalla lettura delle

osservazioni è pure evidente che a detta della prevenuta, le rettifiche delle

operazioni non sono state da lei effettuate con l’intento di poi disporre di

contante in eccedenza da poter tranquillamente prelevare in un secondo tempo

senza che nessuno se ne accorgesse, ma sono il frutto di normali errori,

rispettivamente procedure, che nulla hanno di illecito.

Partendo da questa presa di

posizione, pertanto, si può dare per acquisito l’accertamento del giudice di

prime cure in merito a tali rielaborazioni:

“Le

transazioni interrotte attribuibili a AP 1 dai filmati riguardano operazioni

per fr. 85.40, fr. 9.90, fr. 131.70, fr. 59.70, fr. 108.30 e fr. 50.80,

compiute nel mese di maggio 2014, e per fr. 62.60, fr. 53.80, fr. 56.70, fr. 34.70,

fr. 36.20, fr. 105.50, fr. 124.30, fr. 174.90, fr. 194.50 e fr. 98.30 nel mese

di giugno 2014.

Tali

importi risultano sensibilmente superiori ai “buchi” serali di cassa “normali”

(per il teste __________ le nuove casse non conducevano a risultati diversi rispetto

alle precedenti), mediamente di fr. 10.-, eccezionalmente superiori ai fr.

20.

-. Per tacere che, come l’esperienza insegnava, in alcune sere il saldo

avrebbe potuto essere positivo.

Sia

come sia, gli atti evidenziano come alla cassa 401, in due mesi, fossero state

fatte operazioni “d’interruzione” per fr. 4'837.80.” (sentenza impugnata,

consid. 10, pag. 13).

4.

Sulla motivazione

all’origine delle frequenti correzioni contabili di cassa, il Pretore ha

concluso per l’intenzione dell’imputata di creare un’eccedenza di contante,

escludendo errori involontari dovuti alla nuova tipologia di apparecchi:

“Se

è vero che l’istruttoria ha dato riscontri del fatto che le casse touch screen

provocassero maggiore possibilità di errore nel “tipaggio”, ancora ciò non

spiega le (tanto) frequenti operazioni di interruzione delle transazioni

effettuate dall’imputata.

AP 1 ha

dipinto una situazione di assoluto caos, sul mezzogiorno, con continui sbagli

nel “tipaggio”, clienti che pagavano più del dovuto, altri che invece pagavano

meno, altri ancora che si accorgevano al tavolo e tornavano a reclamare, così

che “avendo incassato di più, aprivo la cassa con una combinazione di tasti e

restituivo la differenza”.

Sennonché

__________, gerente del ristorante, ha dichiarato di non aver notato

particolari differenze dopo l’introduzione delle nuove casse e che mancanze

superiori ai CHF 50.- si registravano una o due volte al mese. Di più, egli ha

definito esagerata la situazione sul mezzogiorno descritta dall’imputata, che a

suo dire ben conosceva i prezzi dei piatti e poteva correggere subito eventuali

errori. Anche la teste __________, ex cassiera, ha indicato come vi fosse in

media, da parte di clienti, una sola reclamazione al mese per errori di

“tipaggio”.

Che vi fossero tanti errori in cassa come

pretende l’imputata sembra così rimanere sua affermazione, anche perché alcuni

di quelli che gli vengono opposti esulano dagli orari di punta e quindi dalla

pretesa pressione. Difficile poi credere che AP 1 abbia retto una situazione,

con continui errori e reclamazioni di clienti, che non favoriva di certo la

positiva immagine del ristorante __________, cui lei ha sempre dichiarato di

tenere moltissimo, tanto da costituire la ratio del proprio agire.

Per

tacere che per restituire i soldi di troppo, a scontrino già emesso, bastava

l’apertura di cassa e non anche, prima, la digitazione dei tasti per

l’interruzione della transazione, come invece faceva l’imputata, la quale,

inizialmente, quando ancora non sapeva quanto gli inquirenti avevano appurato e

avrebbero potuto appurare, ha motivato le frequenti aperture di cassa in modi

diversi, dicendo fossero (solo) dovute alle richieste di cambio moneta da parte

dei colleghi e poi a sbagli nel “tipaggio”. Unicamente quando confrontata a

certe risultanze, AP 1 ha infine avanzato l’argomentazione del pareggio delle

differenze di cassa per “creare” soldi non contabilizzati al fine di coprire i

“buchi” (in sé “normali”, entro cifre minime) con frequenti operazioni

giornaliere volte al pareggio dei conti.

E’

quindi essa medesima che,

alla fin fine, ha smentito che la causa degli ammanchi di cassa potesse essere

davvero, almeno in tale entità, dovuta alle difficoltà di “tipaggio”. Gli

“errori” che qui contano, insomma, erano voluti, non causati dalla sensibilità

dei tasti delle casse registratrici. Tant’è che le anomalie sono state

riscontrate, in netta maggioranza in proporzione alle operazioni effettuate,

alla cassa 401, proprio quella in maggior uso all’imputata.

E’

altrettanto indubbio che con il sistema da lei messo in atto, AP 1 incassasse,

alla fine della giornata, più di quanto veniva fatturato, creando un surplus

di cui non rimanevano tracce.”

(sentenza

impugnata, consid. 10 pagg. 12-13).

5.

AP 1 ha sostenuto in

arringa di primo grado che effettivamente, infastidita dal fatto che con

l’introduzione delle casse nuove con touch screen vi erano errori frequenti che

portavano a disavanzi costanti, aveva deciso di fare in modo che questi

ammanchi non risultassero più, annullando alcuni scontrini in modo da coprire i

buchi giornalieri. A suo dire avrebbe agito con fini altruistici, a favore

della ditta e dei colleghi, per far quadrare i risultati di cassa. Quindi senza

alcuna intenzione di appropriarsi del denaro o di darlo a terzi. Si sarebbe

trattato, perciò, di un comportamento sbagliato, ma con tutt’al più delle

conseguenze sul piano del diritto civile, non invece con risvolti di natura

penale.

Pur non essendo una motivazione

decisiva per la presente sentenza, non si può mancare di osservare come questo argomento

risulti già di per sé poco credibile se solo si tien conto che è stato proposto,

sì, nel primo verbale, ma soltanto in seconda battuta, una volta preso atto

dell’esistenza della prova inconfutabile che la prevenuta non si era limitata a

stornare operazioni errate, ma aveva de facto cancellato delle compravendite di

vivande regolarmente concluse con il pagamento da parte del cliente e

l’eventuale restituzione del resto dovutogli.

Se fosse stato come lei

sostiene, l’imputata ne avrebbe parlato immediatamente agli agenti, poiché non

vi sarebbe stato nulla da nascondere e, anzi, avrebbe dato un senso logico al

suo agire.

Al primo interrogatorio,

invece, ha inizialmente sostenuto tutt’altro e meglio che aveva sbagliato a registrare

i prodotti e che apriva la cassa per cambiare del denaro ai colleghi di lavoro

che avevano bisogno di moneta per il caffè (PG del 20 agosto 2014, AI 1, pag.

5). Solo una volta che le è stato fatto notare che dai filmati non si vedeva

alcun cambio di denaro, è emersa questa versione (PG del 20 agosto 2014, AI 1,

pag. 5).

6.

Scendendo nei

dettagli, in occasione della sua seconda deposizione, ella ha sostenuto che al

mattino, preparando le casse per la giornata, quando vedeva che il giorno prima

vi era stato un ammanco in negativo (“per importi che variavano dai fr. 20.-

ai fr. 100.-“), prendeva dal fondo cassa della 401 il corrispettivo e

pareggiava i conti. Nel corso della giornata, poi, recuperava il denaro

annullando le transazioni (PG del 22 agosto 2014, RPG, doc. 3, pag. 5 e 6).

Questa giustificazione è stata riaffermata anche al verbale seguente (PG

dell’11 settembre 2014, RPG, doc. 4, pag. 5 seg.). Tuttavia, messa a confronto

con i dati nel frattempo recuperati dalla AC 1 e costatato che, se da un lato

le differenze di cassa erano state piuttosto limitate nel periodo in questione,

dall’altro, gli importi degli annullamenti (che si ricorda essere sensibilmente

superiori a quanto prospettato con il DA) sono stati considerevoli, l’imputata

non ha saputo fornire alcuna spiegazione (PG dell’11 settembre 2014, RPG, doc.

4, pag. 7 seg.).

In realtà, le schede contabili

in atti smentiscono completamente le asserzioni di AP 1 circa la connessione

tra gli ammanchi dovuti ad errori delle cassiere e gli annullamenti di alcuni

pagamenti da lei operati (allegati a PG AP 1 dell’11 settembre 2014, RPG doc.

4).

In effetti l’ammontare delle

transazioni attribuite ed attribuibili con certezza alla procedente - fr.

85.

, fr. 9.90, fr. 131.70, fr. 59.70, fr. 108.30 e fr. 50.80, compiute nel

mese di maggio 2014, e fr. 62.60, fr. 53.80, fr. 56.70, fr. 34.70, fr. 36.20,

fr. 105.50, fr. 124.30, fr. 174.90, fr. 194.50 e fr. 98.30 nel mese di giugno

2014.

- è decisamente superiore a quello degli ammanchi di cassa mediamente

riscontrati in quei periodi (di norma fr. 5.-/10.- e raramente sopra di fr.

20.

-, cfr., oltre alle tabelle in atti, VI __________ del 29 agosto 2014, RPG,

doc. 6; VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Una disparità così evidente tra

gli importi scredita pesantemente la versione fornita dall’imputata e

costituisce un pesante indizio a suo carico.

7.

Alla stessa stregua,

quindi contro la tesi difensiva, va interpretato il fatto che nel periodo delle

vacanze di AP 1, dal 26 luglio al 3 agosto 2014, non si sono verificate né

mancanze di cassa particolari, né anomalie. La cosa mal si concilia con quanto da

lei sostenuto, poiché se fosse stato vero che i buchi venivano colmati grazie

agli annullamenti di alcune operazioni, in questo periodo, nel quale lei

evidentemente non ha potuto attuare questo escamotage contabile per pareggiare

i conti, si sarebbero dovuti riscontrare degli ammanchi considerevoli. Confrontata

dagli inquirenti con queste obiezioni, nemmeno in questo caso AP 1 ha saputo fornire

una spiegazione ed è rimasta silente (PG dell’11 settembre 2014, RPG, doc. 4,

pag. 10).

L’argomentazione del difensore per

il quale la diminuzione di sbagli è da ricondurre al periodo di ferie

generalizzato, nel quale la città si svuota, non può essere seguita. In effetti

si tratta di un’affermazione generica, avanzata senza neppure tentare di

portare una prova a suo sostegno. Non è per nulla scontato, né fatto notorio,

che dal 26 luglio al 3 agosto 2014 la città si sia svuotata e, soprattutto, il numero

di clienti del ristorante sia diminuito. Potrebbe benissimo essere che, anche a

fronte di un numero maggiore di lavoratori in ferie, l’esercizio pubblico di _____

abbia avuto, come probabile, una frequentazione analoga a quella dei mesi

precedenti, già solo per l’aumento dei turisti. Inoltre, se il problema delle

errate manipolazioni fosse davvero stato così grave e cronico, si sarebbe

palesato anche a fronte di una frequentazione ridotta, pur con le dovute

proporzioni.

8.

Neppure il movente che

AP 1 sostiene essere stato all’origine del suo agire, cioè l’aver voluto compensare

gli ammanchi di cassa perché la infastidivano può essere considerato plausibile.

In primo luogo perché è stato assodato che le differenze di cassa erano una

componente del lavoro normale e già preventivata dal suo datore di lavoro (“voglio

anche precisare che per differenza di + o – fr. 20.- non vi sono problemi per

la chiusura contabile in quanto il sistema è già programmato in tal senso.”

PG __________ del 29 agosto 2014, RPG, doc. 6, pag. 7). In secondo luogo perché

è del tutto illogico che una dipendente, seppur con il ruolo di responsabile

delle casse, si assuma il rischio di essere licenziata, commettendo nella

migliore delle ipotesi una crassa violazione dei suoi doveri contrattuali,

manipolando le casse per evitare delle differenze tra quanto registrato e il

denaro effettivamente rimasto, per le quali nessuno dei superiori le avrebbe

creato dei problemi.

Questo vale, a

maggior ragione, se all’origine degli inconvenienti vi era l’introduzione dei

nuovi apparecchi, che comportava un periodo di rodaggio delle cassiere e che

quindi giustificava in maniera oggettiva l’insorgere degli errori.

Già solo per queste

considerazioni, non è possibile credere che l’imputata abbia agito per

compensare le perdite dovute ad errori di registrazione di cassa delle varie

operazioni di pagamento della merce da parte dei clienti.

Di riflesso si può concludere

che AP 1 ha mentito per coprire delle frodi da lei commesse ai danni del suo

datore di lavoro.

I prelievi dalla cassaforte

9.

Come appurato dagli

inquirenti e ammesso dall’appellante, è corretto ritenere che lei prima

conteggiava la merce, poi annullava lo scontrino, incassava ugualmente il

denaro aprendo il cassetto e restituiva l’eventuale resto al cliente (vedi

descrizione fornita dal responsabile della sicurezza __________, __________, PG

del 20 agosto 2014, RPG, doc. 5, pag. 4). Pure indiscutibile e non contestato è

che in quei frangenti la donna non ha mai sottratto fisicamente tale denaro in

esubero nonostante già a quel punto, non essendo l’operazione contabilizzata,

per la società titolare del ristorante non risultava esistere da nessuna parte.

Le appropriazioni vere e

proprie sono quindi avvenute in un secondo momento. Secondo l’accusa, ciò si

sarebbe verificato quando il denaro si trovava ormai nella cassaforte.

Il punto cardine, fattualmente,

è quindi l’accertamento del destino del denaro.

Partendo dal presupposto che AP

1.

ha ammesso di aver sempre saputo che le casse erano sorvegliate dalle

telecamere - anche perché erano ben visibili a tutti e presenti da tempo (VI AP

1.

in verb. dib. di primo grado, pag. 1; VI __________ in verb. dib. di primo

grado, pag. 1) - risulta essere sensato il fatto che l’appellante non abbia

effettuato il prelievo dei soldi alla postazione, essendovi la certezza che

ogni suo gesto sarebbe stato ripreso. A questo va aggiunto che il rischio di

essere vista da altre persone (colleghi, superiori, clienti), oltre che di

essere ripresa in flagrante dai filmati, era elevato.

Il locale cassaforte, per

contro, era molto più discreto e, checché ne dica la prevenuta, nessuno dei

dipendenti era stato informato dalla direzione della presenza di una telecamera

nascosta (VI __________ in verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Dai filmati in atti, si può

notare in maniera molto chiara che in almeno due occasioni l’accusata, sola nella

stanza, apre la cassaforte, si appropria di alcune banconote e se ne parte in

tutta fretta. Il tutto in orari a ridosso della fine del suo turno lavorativo

(timbrata al massimo di un paio di minuti e qualche secondo dopo).

Nel

video “ufficio rist. 3” si nota, dall’orario 15:35:40 in poi, l’accusata, con

in mano la propria borsetta personale aperta, rientrare nel locale dal quale era

uscita poco prima e riaprire in tutta fretta la cassaforte per prelevare delle

banconote che poi, partendo, sempre velocemente, piega nella sua mano destra;

mano che, mentre esce dal campo della telecamera, si muove in direzione

dell’apertura della borsetta, come per inserirvele.

Anche

nel video “ufficio rist. 4” si nota una scena analoga: dall’orario 14:58:40, la

prevenuta apre la cassaforte, preleva delle banconote, la richiude

immediatamente e se ne parte frettolosamente, ripiegando in 4 la cartamoneta

nella sua mano.

E’

evidente che per consegnare da lì a pochi secondi del denaro a delle colleghe o

dei colleghi che poi dovranno riutilizzarlo ponendolo nelle casse (sua versione

formulata in PG dell’11 settembre 2014, RPG, doc. 4, pag. 9), completamente

aperto, non si giustifica in alcun modo il fatto di piegare in 4 le banconote

prelevate dalla cassaforte. Le stesse, logica vuole, avrebbero dovuto essere

consegnate completamente aperte, cioè nello stato in cui si trovavano quando

sono state prese, o al massimo piegate in due. Il fatto di piegarle in 4 è

indizio, pesante, della volontà di renderle meno visibili, sia quando sono in

mano, sia quando poi vengono celate nella borsetta, o in altri posti. Il

comportamento è, dunque, indiziante dell’intenzione di appropriarsene.

La

teoria del prelievo delle banconote per essere date a colleghi o clienti è pure

fortemente indebolita dall’orario in cui ciò è avvenuto: pochissimi minuti, uno

o due al massimo, prima della timbratura dell’uscita. Questo dato oggettivo

(l’ipotizzata mancata sincronizzazione resta una mera affermazione della

difesa), assommato alle distanze da percorrere per andare sino alle casse,

rispettivamente all’apparecchio per la timbratura, indebolisce ulteriormente il

dire dell’imputata, poiché molto difficilmente avrebbe avuto il tempo materiale

di fare tutto quanto asserisce aver fatto.

Tutti

gli indizi convergenti, assommati all’illogicità delle giustificazioni portate

dall’appellante per le sue malversazioni di cassa, permettono di accertare che AP

1.

ha agito facendo in modo di creare ad arte delle eccedenze occulte di denaro,

da poter asportare in un secondo tempo e tenere per sé.

E’ dunque accertato che

l’imputata si è appropriata del denaro prelevandolo dalla cassaforte.

In merito alla quantificazione

del provento di reato, calcolato sulla base del principio in dubio pro reo con

riferimento alle sole operazioni di storno attribuibili alla prevenuta con

sicurezza, non sono state sollevate contestazioni puntuali. Essendo i ragionamenti

del primo giudice condivisibili, esso viene confermato in fr. 1'202.90. In

effetti è corretto considerare che, non trovando gli annullamenti dei pagamenti

alcuna seria giustificazione se non nell’intenzione di poi appropriarsi del

corrispondente denaro, il totale di quanto indebitamente sottratto corrisponde

al totale delle operazioni stornate.

Carta

regalo __________

10.

Con la sentenza

impugnata, AP 1 è stata pure condannata per aver caricato una carta __________

con fr. 200.- senza versare il corrispettivo importo in cassa.

Il primo giudice ha così

sostanziato la sua decisione:

“L’accusa di aver caricato una carta regalo __________

per fr. 200.- senza versare il corrispettivo in cassa si basa su un filmato

agli atti che evidenzia come al momento dello “striscio” della carta regalo da

parte dell’imputata, sola alla cassa, nessuna persona pare in attesa di

ricevere la carta o i soldi.

AP 1

ha motivato si trattasse di una delle carte regalo che la __________ dava in

parziale pagamento ai propri dipendenti per aver lavorato ad eventi speciali e

che poi il dipendente, non interessato (quali “i cuochi, di solito

frontalieri”), chiedeva a lei di riconvertire in denaro.

Va

detto innanzitutto che nel video che la riprende mentre “striscia” la carta, non

si vede, a non averne dubbio, l’imputata consegnare soldi a qualcuno, né ancor

meno depositarne in cassa.

Poi,

il teste __________ ha chiarito in aula che per caricare delle carte regalo per

sé, l’operazione doveva essere effettuata alla presenza di un altro dipendente.

Egli,

gerente del ristorante __________ da lunga data, non ha tuttavia ricordato che

in certe occasioni i dipendenti potessero essere remunerati con carte regalo.

Nemmeno l’ex cassiera __________ sapeva che ciò potesse avvenire. Neppure,

ancora, i due hanno saputo riferire di altri dipendenti che chiedessero il

cambio delle carte che verebbero [recte: avrebbero] ricevuto con del contante.

Quanto,

insomma, di nuovo sarebbe successo solo a AP 1, che nemmeno in questo caso, a

fronte di evidenze, è riuscita a dare una spiegazione convincente.

Ne

consegue che va confermata la condanna per appropriazione indebita come a

decreto d’accusa.” (sentenza impugnata,

consid. 12 pag. 15).

11.

Nel suo appello l’imputata

non ha speso una parola in merito alla questione specifica della carta __________,

così come avvenuto già al processo in Pretura penale.

12.

L’accusa per

questi fatti è partita da una dichiarazione di __________, responsabile della

sicurezza dei AC 1, con cui ha comunicato di aver notato che il 2 maggio 2014 AP

1.

ha caricato, alle 08:56, una carta regalo __________ con fr. 200.- senza

mettere il corrispettivo in cassa. In seguito, proprio alla postazione dove ha

lavorato lei, sono stati effettuati annullamenti di cassa per fr. 161.20. La

tessera regalo, dopo essere stata caricata, è stata subito messa in borsetta

dalla prevenuta e, in seguito, è stata poi utilizzata (PG __________ del 20

agosto 2014, RPG doc. 5, pag. 6). Egli ha pure puntualizzato che al personale

non è consentito caricarsi da soli queste carte.

Sulla

scorta di quanto scritto dal primo giudice e di questa deposizione, ritenuto

che una volta di più AP 1 non risulta credibile, è possibile accertare che la

donna ha caricato per sé ed utilizzato una carta regalo per fr. 200.-, cercando

di nascondere la cosa con degli annullamenti di operazioni di cassa per circa

fr. 160.-, atto che, nelle modalità con cui è stato commesso, configura il

reato di appropriazione indebita.

13.

Giusta l’art. 138

cifr.1 cpv.2 CP si rende colpevole di appropriazione indebita “chiunque

indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali

affidatigli“.

Due sono gli elementi oggettivi del reato: l’esistenza di valori

patrimoniali affidati all’autore e l’impiego dei medesimi a profitto proprio o

di un terzo.

Elemento soggettivo è l’intenzionalità che deve però essere

caratterizzata dalla volontà di procacciare a sé o a terzi un profitto

indebito.

Il reato è caratterizzato dal rapporto di fiducia che sussiste tra

la vittima e l’autore per cui quest’ultimo è in possesso dei valori, in genere

per una finalità specifica ad esempio per conservarli (DTF 120 IV 278 consid.2,

118.

IV 34 consid.2b). L’appropriazione indebita é realizzata dalla violazione

del rapporto di fiducia, al momento in cui l’autore decide di utilizzare i

valori detenuti in modo difforme dalle istruzioni ricevute (DTF 129 IV 259

consid.2.2.1).

Una

cosa o un valore patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente li ha ricevuti

con l’obbligo di farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo

particolare con l’impegno di custodirli, amministrarli o consegnarli

(cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar,

Strafgesetzbuch II, 3 ed., art. 138, n. 40 e ivi citata giurisprudenza).

Un

tale obbligo si può fondare su un accordo esplicito o tacito (cfr. DTF 120 IV

117, 119).

L’affidamento

ai sensi dell’articolo di legge in oggetto comporta quindi tre elementi ben

definiti:

- anzitutto

l’autore deve aver ricevuto la cosa o il valore patrimoniale in modo tale da

poterne disporre;

- in

secondo luogo il possesso, rispettivamente potere dell’autore di disporre del

bene esclude quello dell’avente diritto;

- infine

il trasferimento del possesso, rispettivamente potere di disporre del bene

dall’avente diritto all’autore del reato è fondato su un obbligo di

restituzione al primo, rispettivamente di consegna dello stesso in suo nome a

terze persone (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138,

n. 46).

La

concessione del semplice accesso ad una cosa, ad esempio attraverso la consegna

di una chiave, non è assimilabile ad un affidamento (cfr. Marcel Alexander

Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 74; ad es. DTF 80 IV 151, 153,

chiave di un deposito; OGer ZH, 29 agosto 1955, ZR 1956, nr. 33, chiave di una

cassaforte).

Inoltre,

secondo la dottrina dominante, affinché si possa parlare di bene affidato, è

necessario che l’avente diritto abbia ceduto in maniera completa il possesso

sullo stesso e non possa più disporne. Di conseguenza il mero co-possesso

dell’autore unitamente all’avente diritto non è sufficiente: in simili

situazioni il reo, appropriandosi della cosa, priva del possesso il legittimo

proprietario e commette un furto.

Il

Tribunale federale, per contro, ha ammesso la possibilità di condanna ai sensi

dell’art. 138 CPS della persona che si impossessa di un bene che possiede

congiuntamente al proprietario, se il suo diritto sulla stessa è di pari

livello di quello di quest’ultimo; se invece vi è subordinato, entra in linea

di considerazione il furto (cosiddetta “Schwerpunkttheorie”, cfr. Marcel

Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 84).

14.

Accertato che

l’imputata ha commesso le manipolazioni di cassa per potersi poi appropriare

del denaro dopo averlo depositato in cassaforte, gli elementi oggettivi e

soggettivi del reato sono realizzati.

E’ incontestabile

che l’aver escogitato una simile procedura sia espressione di intenzionalità

per dolo diretto.

Neppure

per quanto concerne invece il caricamento della tessera regalo vi sono problemi

particolari che possano mettere in dubbio la realizzazione della fattispecie.

La

condanna decretata dalla Pretura penale è quindi confermata e l’appello

respinto.

15.

La pena, alquanto

mite, non espressamente contestata da AP 1, appare adeguata alle peculiarità

del caso in disamina e può essere confermata.

Essa

tiene già conto della violazione del principio di celerità riscontrabile già

solo per il fatto che la decisione motivata è stata intimata 10 mesi dopo il

dibattimento nonostante la fattispecie non comporti difficoltà particolari

(art. 84 cpv. 4 CPP in rel. con art. 5 cpv. 1 CPP, art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1

CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54, consid. 3.3.1;

DTF 124 I 139, consid. 2a). La riduzione che si impone va a compensare

quella erroneamente fatta dal primo giudice per l’incensuratezza della

prevenuta, che notoriamente ha effetto neutro sulla pena.

16.

Il rinvio dell’AP al

compentente foro civile per le pretese di indennizzo deve essere confermato già

solo nel rispetto del divieto della reformatio in peius.

Non si riconoscono

indennità.

17.

Avendo la sentenza di

primo grado trovato conferma in questa sede, viene ratificata la suddivisione

degli oneri processuali ivi sancita.

In

considerazione dell’esito del procedimento, gli oneri processuali del giudizio

d’appello, di complessivi fr. 1'200.-, sono posti integralmente a carico della

procedente soccombente.

L’istanza

di indennizzo, da intendere ai sensi dell’art. 429 CPP, va respinta di conseguenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 10, 76 segg., 80 segg., 84, 126, 348 segg., 379

segg., 398 segg. CPP

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU

e 14 cpv. 2 patto ONU II;

12, 34 segg., 42 segg., 47

segg., 138 cifra 1, 172ter CP

nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle

indennità, gli art. 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

2. Di conseguenza,

2.1. AP 1 è dichiarata

autrice colpevole di

ripetuta appropriazione

indebita, per essersi

a __________, presso AC 1, in

più occasioni, nel periodo maggio 2014 - luglio 2014, indebitamente appropriata

di valori patrimoniali a lei affidati, per un importo complessivo pari ad

almeno CHF 1'402.90, e meglio, come descritto al punto n. 1 del DA 1252/2015

del 23 marzo 2015 a suo carico.

2.2. AP 1 è condannata

2.2.1. alla pena pecuniaria di

5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 400.- (quattrocento);

2.2.1.1. L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.2.2. al pagamento di una

multa di fr. 100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 2 (due) giorni;

2.2.3. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 920.-

(novecentoventi) per il procedimento di primo grado;

3. Non si assegnano

indennità ex art. 429 CPP.

4. L’accusatrice privata AC 1

è rinviata al competente foro civile per le pretese di medesima natura.

5. Gli oneri

processuale dell’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

1’000.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr.

1'200.-

sono

posti integralmente a carico dell’appellante

6. Intimazione a:

7. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di

revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.