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Decisione

17.2017.82

Far valere il diritto all'indennitâ dopo una rinuncia validamente espressa non è compatibile con il divieto di venire contra factum proprium e con abuso di diritto

21 aprile 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. AP 1 ha interposto tempestiva opposizione al decreto d’accusa.

C. Nel corso del dibattimento di primo grado, con dichiarazione resa a

verbale, l’avv. dott. DI 1, difensore dell’imputato, dopo averne chiesto

l’assoluzione, ha dichiarato di rinunciare all’attribuzione di indennità giusta

l’art. 429 cpv. 1 lett a CPP.

D. Con sentenza 30 settembre 2015, il Giudice della pretura penale lo

ha riconosciuto autore colpevole di denuncia mendace per i fatti addebitatigli

dal procuratore pubblico e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote

giornaliere di fr. 30.- cadauna (per complessivi fr. 300.-), sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due (2) anni, e al pagamento degli

oneri processuali.

E. Nella dichiarazione d’appello inoltrata contro tale sentenza, AP 1 –

che chiedeva il suo proscioglimento – è tornato sui suoi passi relativamente

all’indennità ex art 429 cpv 1 lett a CPP postulando il riconoscimento di

un’indennità di fr. 38'691.- per spese di patrocinio (per la prima e la seconda

istanza) e fr. 4’641.- per i costi della perizia da lui fatta allestire.

F. Con sentenza 24 ottobre 2016, la scrivente Corte ha confermato il

giudizio di primo grado, ha respinto l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP ed

ha posto a carico del condannato gli oneri processuali di primo e secondo

grado.

G. Accogliendo il ricorso inoltrato da AP 1, il TF, con sentenza 23

febbraio 2017, lo ha prosciolto dall’imputazione di denuncia mendace e, dopo

avergli assegnato fr. 3'000.- per ripetibili di sede federale, ha rinviato gli

atti a questa sede per il giudizio sull’indennità ex art. 429 CPP.

Considerato

In diritto 1.

Conformemente all’art. 429 cpv. 1 lett. a, se è pienamente o parzialmente

assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha

diritto, in particolare, ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un

adeguato esercizio dei suoi diritti processuali ( vedi, sulla natura causale

della responsabilità dello Stato, fra gli altri, Messaggio concernente

l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1231;

SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009,

n. 1804, pag. 829; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

2° edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 6 ad art. 429 CPP; GRIESSER in:

Donatsch/Hansjakob/Lieber (curatori) Kommentar zur schweizerischen

Strafprozessordnung, 2° edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 2 ad art. 429

CPP; WEHRENBERG /FRANK in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), basler

Kommentar , Schweizerische Strafprozessordnung, 2° edizione Basilea 2014, n. 6

ad art. 429 CPP; MINI IN: Bernasconi et al., Codice svizzero di procedura

penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1 ad art. 429 CPP; JOE

PITTELOUD, Code de procèdure penale suisse, Dike Verlag AG, 2012, pag. 885,

nota 1340).

2. Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP TI, anche

secondo il diritto processuale penale svizzero lo Stato assume le spese per un

patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della

complessitâ del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di

lavoro e, di conseguenza, l’onorario dell’avvocato erano giustificati

(Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit. ad art. 429 CPP, n. 5;Grieser, op. cit.

ad art. 429 CPP, n. 4; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 CPP, n.

13; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 CPP,

n. 3)

3. Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene

verificata la congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito

dall’art. 21 cpv. 2 LAVV (del 13 febbraio 2013, RL 3.2.1.1, identico nel suo

tenore all’art. 15a cpv. 2 vLAvv del 16 settembre 2002, in vigore dal 1.

gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo

l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa),

secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità e all’importanza del caso,

al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale e

alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito e alla sua

prevedibilità.

Sulla scorta

di tali principi, questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti a una

regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto

mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile

a una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è

stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto

penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con la

particolaritâ del caso (sentenza della Camera dei ricorsi penali inc. 60.2010.119

del 10 novembre 2010 e inc. 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

La

remunerazione oraria viene fissata prendendo come base, per i casi che non

presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art.

12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007

4. Delle spese si riconoscono quelle effettive e necessarie

cagionate dal procedimento penale, applicando (così come in precedenza la CRP)

per analogia i principi di cui all’art. 3 TOA (del 7 dicembre 1984) secondo

cui, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi

e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da

questi cagionate, quali in particolare, le note e fatture pagate a terzi e a

uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno,

pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici

(posta, telefono ecc.). L’avvocato ha, inoltre, diritto al rimborso dei

seguenti importi:

a) fino

a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto

b) fr. 5.- per ogni pagina

originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni

copia, qualunque sia il

metodo di riproduzione;

c) fr.

1.- al km per le trasferte con la propria automobile.

(cfr., fra gli altri, sentenza della Corte di

appello e revisione penale, inc. 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6 e

inc. 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012, consid. 1.b.3).

5. L’imputato assolto può rinunciare all’indennizzo. La rinuncia deve,

tuttavia, essere chiara e comprensibile. Inoltre, essa

deve essere il frutto di una decisione consapevole (cioè, presa con cognizione

di causa) e libera, e meglio manifestamente priva di inammissibili pressioni

(cfr. Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in Code de procédure pénale suisse,

Commentaire romand,2011, n. 29 ad art. 429 CPP, STF 5.6.2012 in 1b_635/2011).

Secondo la dottrina più autorevole, un’indennità

alla quale si è rinunciato non può più essere fatta valere in uno stadio

ulteriore della procedura (cfr. Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2. Auflage ad art. 429, pag. 3227 nota 31b). Dello stesso

avviso la nostra massima Corte secondo la quale far valere il proprio diritto

all’indennità in una fase successiva ad una rinuncia validamente espressa non è

compatibile con il divieto di “venire contra factum proprium” e quello

dell’abuso di diritto (cfr. STF in 1B_635/2011 consid. 3.3 e 3.4, cfr. anche

CRP 60.2011.285 del 7 ottobre 2011 e dottrina ivi citata).

La

rinuncia del 30 settembre 2015

6. La rinuncia in questione appare conforme alla giurisprudenza (STF

5.6.2012 in 1B_635/2011) essendo senz’altro frutto di una decisione libera e

consapevole. L’imputato era, già allora,

patrocinato da un avvocato – che, lo si ricorda, è chiamato unicamente a

tutelare gli interessi dell'imputato (cfr. art. 128 CPP) - navigato e di lunga

esperienza, anche in ambito penale. Nemmeno può essere sostenuto che si trattasse

di rinuncia condizionata e, quindi, non valida: l’assoluzione dell’imputato

(richiamata nel testo registrato a verbale) altro non è, infatti, che il

presupposto del diritto all’indennità ex art 429 CPP (senza di essa, non poteva

esserci un’indennità cui rinunciare).

Richiamate

sempre la dottrina e la giurisprudenza citate, una rinuncia, validamente

espressa così come lo è stato dinanzi al giudice di prime cure (cfr. verbale

del dibattimento del 30 settembre 2015), non può più essere rimessa in discussione

in ulteriori stadi (secondo o terzo grado) della procedura. Ne deriva, quindi,

che per la procedura di primo grado AP 1 non ha diritto ad indennità ex art.

429 CPP.

Gli

onorari nei differenti gradi di giudizio

7. Con motivazione di appello del 29 settembre 2016 AP 1 chiedeva un

indennizzo, per spese di procedura di I e II grado, pari a fr. 43'332.-, ossia fr.

38'691.- ai sensi del doc. AA (onorario avv. dott DI 1) + fr. 4'641.- ai sensi

del doc. BB (onorario studio d’ingegneria __________________). La pretesa per

onorario del difensore (prestazioni d’appello incluse) è stata, poi, ridotta a fr.

35'000.- con nota manoscritta del medesimo (doc. AA).

Nell’ambito

del ricorso in materia penale al Tribunale Federale del 1. dicembre 2016, AP1

ha chiesto, a titolo di pretese ex art. 429 CPP, l’importo di fr. 43'332.-.

Ritenuto

come egli abbia richiamato a titolo di prova per questa sua pretesa il già

menzionato doc. AA (cf. ricorso in materia penale 1. dicembre 2016, pag. 44), è

ovvio che il ritorno, per le due procedure cantonali, alla cifra originaria è

frutto di una svista: è, infatti, proprio il documento chiamato a sostanziare

la richiesta che prova che essa ammonta a fr. 35.000.- e non a fr. 38'691.-.

Il dispendio orario per il primo e il secondo

grado di giudizio

8. Dalla nota di onorario prodotta (doc. AA) non risulta il numero di ore

che il difensore ha consacrato alla difesa dell’imputato. Dividendo l’importo

esposto per il primo e il secondo grado per la tariffa oraria usuale (fr. 280.-),

risulta che il patrocinatore ha, in concreto, fatturato 114 ore di lavoro. Si

tratta di un numero di ore che questa corte ritiene eccessivo, tenuto conto del

fatto che il caso non presentava particolari difficoltà né in fatto né in

diritto. Le imputazioni formulate nel decreto d’accusa non richiedevano, infatti,

né l’approfondimento di complesse questioni giuridiche, né l’analisi di

voluminosi atti d’inchiesta. Il legale, intervenuto dopo l’emanazione del

decreto d’accusa, non ha nemmeno dovuto assistere il proprio cliente durante

interrogatori di polizia o dinanzi al procuratore pubblico.

Tenuto conto

di questi limiti, ricordato che il dibattimento di primo grado è durato 3 ore e

10 minuti, e considerata una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del

mandato il dispendio orario complessivo necessario ad una ragionevole difesa va

ridotto da 114 ore a 40 ore. Ore queste che, ripartite sulle due procedure

cantonali (Pretura penale e Corte di appello), permettono, in ragione di 20 ore

per grado di giudizio, di garantire, da parte di un avvocato sperimentato, una

più che corretta, regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato.

Per singolo

grado di giudizio l’onorario ammonta, quindi, a fr. 5'600.- (fr. 280.- x 20

ore)

prestazioni

legali

onorario

9. Considerata la rinuncia all’indennità per la procedura di primo grado

(cfr. consid. 5 e 6), gli onorari nei singoli gradi di giudizio (cfr. consid.

7) e il dispendio orario riconosciuto (cfr. consid. 8), l’onorario (spese e IVA

escluse) che questa Corte riconosce a Hirad Houshmand ex art. 429 cpv. 1 lett a

CPP ammonta a fr. 5'600.-.

Spese

10. Le spese esposte dal patrocinatore di AP 1 (cf. doc. AA) vengono

riconosciute con la sola eccezione dell’importo fatturato per l’apertura dell’incarto

che va ridotto dai fr. 100.- esposti a fr. 50.-. Ne deriva che, a questo

titolo, all’appellante vengono riconosciuti fr. 775.50.

IVA

11. L’IVA , da calcolarsi all’8% sulle prestazioni riconosciute, ammonta a

fr. 510,04 (8% di 6'375.50 fr. [5'600.- + 775.50])

interessi

moratori

12. Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali

del CO e, pertanto, essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1

CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso

concreto, dall’introduzione, in data 29 settembre 2016, dell’istanza ex art 429

cpv 1 lett a CPP (cfr. motivazione ex art. 406 cpv. 3 CPP del 29.09.2016)

prestazioni

dello studio d’ingegneria __________ SA

13. Accanto alle spese per la difesa di fiducia, la persona prosciolta

può chiedere il risarcimento dei costi assunti per eventuali perizie di parte,

nella misura in cui siano state rilevanti ai fini del giudizio (Grieser, op. cit.,

n. 2 ad art. 429 CPP, Mini, op. cit., pag. 794, n. 5).

L’appellante

ha postulato il versamento di fr. 4'641.- (Doc. BB.) per lo studio d’ingegneria

__________ SA che si è occupato di rilevazioni di natura tecnica in relazione

con l’incidente della circolazione all’origine del presente procedimento

penale. In modo particolare, si tratta del disegno dei tracciati dei

protagonisti, del cronometraggio dei percorsi, del calcolo delle distanze e

della documentazione fotografica.

Trattandosi

di una perizia di parte, l’onorario della nota in esame può essere riconosciuto

solo nella misura in cui il lavoro svolto dal perito sia stato rilevante ai

fini del giudizio.

Valutate le

considerazioni che hanno portato il TF ad accogliere il ricorso e pronunciare

l’assoluzione di Houshmand, questa Corte non ritiene che le prestazioni svolte

dallo studio d’ingegneria __________ abbiano svolto un ruolo rilevante.

Fondamentalmente, l’alta Corte ha assolto Houshmand con un ragionamento scevro

da qualsivoglia constatazione di natura tecnica come quelle che lo studio

d’ingegneria __________ ha potuto fornire e che risultano dalla nota di

onorario del 24 settembre 2015 (cf. doc. BB). Ne segue che l’onorario del

perito non può essere riconosciuto.

conclusione

14. In conclusione, le pretese d’indennizzo formulate da AP 1 ai sensi

dell’art. 429 CPP sono ammesse, IVA inclusa, limitatamente a fr. 6'885.- oltre

interessi del 5% a far tempo dal 29 settembre 2016

tasse e

spese di giustizia

15. La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 200.-. (per

complessivi fr. 800.-) sono poste a carico del qui appellante, parzialmente

soccombente, in ragione di 5/6 e per il resto a carico dello Stato.

Per

questi motivi

visti gli art. 398 e segg, 429 e

segg CPP

nonché,

sulle spese e ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è parzialmente accolto.

Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 6'885.-,

oltre interessi al 5% su fr. 6'885.- a partire dal 29 settembre 2016

Considerandi

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono poste a carico di AP 1 in ragione di 5/6 e per

il rimanente a carico dello Stato.

3.

Intimazione a:

-

-

-

4.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.