17.2017.82
Far valere il diritto all'indennitâ dopo una rinuncia validamente espressa non è compatibile con il divieto di venire contra factum proprium e con abuso di diritto
21 aprile 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.82
Locarno
21 aprile 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Mauro Trentini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 5 ottobre 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 30 settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 25 maggio 2016)
richiamata la sentenza 23 febbraio 2017 del Tribunale
federale
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto A. Con decreto d’accusa del 18 marzo 2014, il procuratore pubblico ha
riconosciuto AP 1 autore colpevole di denuncia mendace (art. 303 CP), per avere
dichiarato nel verbale di polizia che __________, il 21 ottobre 2012, lo aveva
investito con l’autovettura provocandogli lesioni intenzionali gravi,
subordinatamente semplici, quando in realtà era stato lui ad urtare
intenzionalmente il veicolo.
Fatti
B. AP 1 ha interposto tempestiva opposizione al decreto d’accusa.
C. Nel corso del dibattimento di primo grado, con dichiarazione resa a
verbale, l’avv. dott. DI 1, difensore dell’imputato, dopo averne chiesto
l’assoluzione, ha dichiarato di rinunciare all’attribuzione di indennità giusta
l’art. 429 cpv. 1 lett a CPP.
D. Con sentenza 30 settembre 2015, il Giudice della pretura penale lo
ha riconosciuto autore colpevole di denuncia mendace per i fatti addebitatigli
dal procuratore pubblico e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote
giornaliere di fr. 30.- cadauna (per complessivi fr. 300.-), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due (2) anni, e al pagamento degli
oneri processuali.
E. Nella dichiarazione d’appello inoltrata contro tale sentenza, AP 1 –
che chiedeva il suo proscioglimento – è tornato sui suoi passi relativamente
all’indennità ex art 429 cpv 1 lett a CPP postulando il riconoscimento di
un’indennità di fr. 38'691.- per spese di patrocinio (per la prima e la seconda
istanza) e fr. 4’641.- per i costi della perizia da lui fatta allestire.
F. Con sentenza 24 ottobre 2016, la scrivente Corte ha confermato il
giudizio di primo grado, ha respinto l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP ed
ha posto a carico del condannato gli oneri processuali di primo e secondo
grado.
G. Accogliendo il ricorso inoltrato da AP 1, il TF, con sentenza 23
febbraio 2017, lo ha prosciolto dall’imputazione di denuncia mendace e, dopo
avergli assegnato fr. 3'000.- per ripetibili di sede federale, ha rinviato gli
atti a questa sede per il giudizio sull’indennità ex art. 429 CPP.
Considerato
In diritto 1.
Conformemente all’art. 429 cpv. 1 lett. a, se è pienamente o parzialmente
assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha
diritto, in particolare, ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un
adeguato esercizio dei suoi diritti processuali ( vedi, sulla natura causale
della responsabilità dello Stato, fra gli altri, Messaggio concernente
l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1231;
SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009,
n. 1804, pag. 829; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
2° edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 6 ad art. 429 CPP; GRIESSER in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (curatori) Kommentar zur schweizerischen
Strafprozessordnung, 2° edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 2 ad art. 429
CPP; WEHRENBERG /FRANK in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), basler
Kommentar , Schweizerische Strafprozessordnung, 2° edizione Basilea 2014, n. 6
ad art. 429 CPP; MINI IN: Bernasconi et al., Codice svizzero di procedura
penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1 ad art. 429 CPP; JOE
PITTELOUD, Code de procèdure penale suisse, Dike Verlag AG, 2012, pag. 885,
nota 1340).
2. Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP TI, anche
secondo il diritto processuale penale svizzero lo Stato assume le spese per un
patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della
complessitâ del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di
lavoro e, di conseguenza, l’onorario dell’avvocato erano giustificati
(Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit. ad art. 429 CPP, n. 5;Grieser, op. cit.
ad art. 429 CPP, n. 4; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 CPP, n.
13; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 CPP,
n. 3)
3. Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene
verificata la congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito
dall’art. 21 cpv. 2 LAVV (del 13 febbraio 2013, RL 3.2.1.1, identico nel suo
tenore all’art. 15a cpv. 2 vLAvv del 16 settembre 2002, in vigore dal 1.
gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo
l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa),
secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità e all’importanza del caso,
al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale e
alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito e alla sua
prevedibilità.
Sulla scorta
di tali principi, questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti a una
regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto
mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile
a una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è
stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto
penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con la
particolaritâ del caso (sentenza della Camera dei ricorsi penali inc. 60.2010.119
del 10 novembre 2010 e inc. 60.2010.189 del 12 novembre 2010).
La
remunerazione oraria viene fissata prendendo come base, per i casi che non
presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art.
12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007
4. Delle spese si riconoscono quelle effettive e necessarie
cagionate dal procedimento penale, applicando (così come in precedenza la CRP)
per analogia i principi di cui all’art. 3 TOA (del 7 dicembre 1984) secondo
cui, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi
e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da
questi cagionate, quali in particolare, le note e fatture pagate a terzi e a
uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno,
pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici
(posta, telefono ecc.). L’avvocato ha, inoltre, diritto al rimborso dei
seguenti importi:
a) fino
a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto
b) fr. 5.- per ogni pagina
originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni
copia, qualunque sia il
metodo di riproduzione;
c) fr.
1.- al km per le trasferte con la propria automobile.
(cfr., fra gli altri, sentenza della Corte di
appello e revisione penale, inc. 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6 e
inc. 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012, consid. 1.b.3).
5. L’imputato assolto può rinunciare all’indennizzo. La rinuncia deve,
tuttavia, essere chiara e comprensibile. Inoltre, essa
deve essere il frutto di una decisione consapevole (cioè, presa con cognizione
di causa) e libera, e meglio manifestamente priva di inammissibili pressioni
(cfr. Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand,2011, n. 29 ad art. 429 CPP, STF 5.6.2012 in 1b_635/2011).
Secondo la dottrina più autorevole, un’indennità
alla quale si è rinunciato non può più essere fatta valere in uno stadio
ulteriore della procedura (cfr. Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2. Auflage ad art. 429, pag. 3227 nota 31b). Dello stesso
avviso la nostra massima Corte secondo la quale far valere il proprio diritto
all’indennità in una fase successiva ad una rinuncia validamente espressa non è
compatibile con il divieto di “venire contra factum proprium” e quello
dell’abuso di diritto (cfr. STF in 1B_635/2011 consid. 3.3 e 3.4, cfr. anche
CRP 60.2011.285 del 7 ottobre 2011 e dottrina ivi citata).
La
rinuncia del 30 settembre 2015
6. La rinuncia in questione appare conforme alla giurisprudenza (STF
5.6.2012 in 1B_635/2011) essendo senz’altro frutto di una decisione libera e
consapevole. L’imputato era, già allora,
patrocinato da un avvocato – che, lo si ricorda, è chiamato unicamente a
tutelare gli interessi dell'imputato (cfr. art. 128 CPP) - navigato e di lunga
esperienza, anche in ambito penale. Nemmeno può essere sostenuto che si trattasse
di rinuncia condizionata e, quindi, non valida: l’assoluzione dell’imputato
(richiamata nel testo registrato a verbale) altro non è, infatti, che il
presupposto del diritto all’indennità ex art 429 CPP (senza di essa, non poteva
esserci un’indennità cui rinunciare).
Richiamate
sempre la dottrina e la giurisprudenza citate, una rinuncia, validamente
espressa così come lo è stato dinanzi al giudice di prime cure (cfr. verbale
del dibattimento del 30 settembre 2015), non può più essere rimessa in discussione
in ulteriori stadi (secondo o terzo grado) della procedura. Ne deriva, quindi,
che per la procedura di primo grado AP 1 non ha diritto ad indennità ex art.
429 CPP.
Gli
onorari nei differenti gradi di giudizio
7. Con motivazione di appello del 29 settembre 2016 AP 1 chiedeva un
indennizzo, per spese di procedura di I e II grado, pari a fr. 43'332.-, ossia fr.
38'691.- ai sensi del doc. AA (onorario avv. dott DI 1) + fr. 4'641.- ai sensi
del doc. BB (onorario studio d’ingegneria __________________). La pretesa per
onorario del difensore (prestazioni d’appello incluse) è stata, poi, ridotta a fr.
35'000.- con nota manoscritta del medesimo (doc. AA).
Nell’ambito
del ricorso in materia penale al Tribunale Federale del 1. dicembre 2016, AP1
ha chiesto, a titolo di pretese ex art. 429 CPP, l’importo di fr. 43'332.-.
Ritenuto
come egli abbia richiamato a titolo di prova per questa sua pretesa il già
menzionato doc. AA (cf. ricorso in materia penale 1. dicembre 2016, pag. 44), è
ovvio che il ritorno, per le due procedure cantonali, alla cifra originaria è
frutto di una svista: è, infatti, proprio il documento chiamato a sostanziare
la richiesta che prova che essa ammonta a fr. 35.000.- e non a fr. 38'691.-.
Il dispendio orario per il primo e il secondo
grado di giudizio
8. Dalla nota di onorario prodotta (doc. AA) non risulta il numero di ore
che il difensore ha consacrato alla difesa dell’imputato. Dividendo l’importo
esposto per il primo e il secondo grado per la tariffa oraria usuale (fr. 280.-),
risulta che il patrocinatore ha, in concreto, fatturato 114 ore di lavoro. Si
tratta di un numero di ore che questa corte ritiene eccessivo, tenuto conto del
fatto che il caso non presentava particolari difficoltà né in fatto né in
diritto. Le imputazioni formulate nel decreto d’accusa non richiedevano, infatti,
né l’approfondimento di complesse questioni giuridiche, né l’analisi di
voluminosi atti d’inchiesta. Il legale, intervenuto dopo l’emanazione del
decreto d’accusa, non ha nemmeno dovuto assistere il proprio cliente durante
interrogatori di polizia o dinanzi al procuratore pubblico.
Tenuto conto
di questi limiti, ricordato che il dibattimento di primo grado è durato 3 ore e
10 minuti, e considerata una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del
mandato il dispendio orario complessivo necessario ad una ragionevole difesa va
ridotto da 114 ore a 40 ore. Ore queste che, ripartite sulle due procedure
cantonali (Pretura penale e Corte di appello), permettono, in ragione di 20 ore
per grado di giudizio, di garantire, da parte di un avvocato sperimentato, una
più che corretta, regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato.
Per singolo
grado di giudizio l’onorario ammonta, quindi, a fr. 5'600.- (fr. 280.- x 20
ore)
prestazioni
legali
onorario
9. Considerata la rinuncia all’indennità per la procedura di primo grado
(cfr. consid. 5 e 6), gli onorari nei singoli gradi di giudizio (cfr. consid.
7) e il dispendio orario riconosciuto (cfr. consid. 8), l’onorario (spese e IVA
escluse) che questa Corte riconosce a Hirad Houshmand ex art. 429 cpv. 1 lett a
CPP ammonta a fr. 5'600.-.
Spese
10. Le spese esposte dal patrocinatore di AP 1 (cf. doc. AA) vengono
riconosciute con la sola eccezione dell’importo fatturato per l’apertura dell’incarto
che va ridotto dai fr. 100.- esposti a fr. 50.-. Ne deriva che, a questo
titolo, all’appellante vengono riconosciuti fr. 775.50.
IVA
11. L’IVA , da calcolarsi all’8% sulle prestazioni riconosciute, ammonta a
fr. 510,04 (8% di 6'375.50 fr. [5'600.- + 775.50])
interessi
moratori
12. Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali
del CO e, pertanto, essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1
CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso
concreto, dall’introduzione, in data 29 settembre 2016, dell’istanza ex art 429
cpv 1 lett a CPP (cfr. motivazione ex art. 406 cpv. 3 CPP del 29.09.2016)
prestazioni
dello studio d’ingegneria __________ SA
13. Accanto alle spese per la difesa di fiducia, la persona prosciolta
può chiedere il risarcimento dei costi assunti per eventuali perizie di parte,
nella misura in cui siano state rilevanti ai fini del giudizio (Grieser, op. cit.,
n. 2 ad art. 429 CPP, Mini, op. cit., pag. 794, n. 5).
L’appellante
ha postulato il versamento di fr. 4'641.- (Doc. BB.) per lo studio d’ingegneria
__________ SA che si è occupato di rilevazioni di natura tecnica in relazione
con l’incidente della circolazione all’origine del presente procedimento
penale. In modo particolare, si tratta del disegno dei tracciati dei
protagonisti, del cronometraggio dei percorsi, del calcolo delle distanze e
della documentazione fotografica.
Trattandosi
di una perizia di parte, l’onorario della nota in esame può essere riconosciuto
solo nella misura in cui il lavoro svolto dal perito sia stato rilevante ai
fini del giudizio.
Valutate le
considerazioni che hanno portato il TF ad accogliere il ricorso e pronunciare
l’assoluzione di Houshmand, questa Corte non ritiene che le prestazioni svolte
dallo studio d’ingegneria __________ abbiano svolto un ruolo rilevante.
Fondamentalmente, l’alta Corte ha assolto Houshmand con un ragionamento scevro
da qualsivoglia constatazione di natura tecnica come quelle che lo studio
d’ingegneria __________ ha potuto fornire e che risultano dalla nota di
onorario del 24 settembre 2015 (cf. doc. BB). Ne segue che l’onorario del
perito non può essere riconosciuto.
conclusione
14. In conclusione, le pretese d’indennizzo formulate da AP 1 ai sensi
dell’art. 429 CPP sono ammesse, IVA inclusa, limitatamente a fr. 6'885.- oltre
interessi del 5% a far tempo dal 29 settembre 2016
tasse e
spese di giustizia
15. La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 200.-. (per
complessivi fr. 800.-) sono poste a carico del qui appellante, parzialmente
soccombente, in ragione di 5/6 e per il resto a carico dello Stato.
Per
questi motivi
visti gli art. 398 e segg, 429 e
segg CPP
nonché,
sulle spese e ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è parzialmente accolto.
Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 6'885.-,
oltre interessi al 5% su fr. 6'885.- a partire dal 29 settembre 2016
Considerandi
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 800.-
sono poste a carico di AP 1 in ragione di 5/6 e per
il rimanente a carico dello Stato.
3.
Intimazione a:
-
-
-
4.
Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.