17.2017.90
Patente di guida straniera non valida. Intimazione da parte della polizia del divieto di circolazione fino all'ottenimento di una patente di guida valida. Assenza di carattere formatore dell'avviso di
18 maggio 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.90
Locarno
18 maggio 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Yasmine Dellagana-Sabry, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 4 luglio 2016 presentato da
AP 1,
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 22 giugno 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 9 marzo 2017)
richiamata la dichiarazione di appello 4 aprile 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto:
Fatti
A. L’11 marzo 2015, in
occasione di un controllo in territorio di Camorino, la polizia cantonale ha
constatato che AP 1, cittadino italiano residente in Italia, era alla guida di
un veicolo a motore nonostante la patente di guida italiana non fosse più
valida dal 9 aprile 2014.
Dopo essere stato sentito,
AP 1 è stato diffidato dal condurre veicoli a motore sul territorio elvetico.
Questa l’annotazione fatta al riguardo nel verbale di polizia:
“
Prendo atto che
da subito e fino l’ottenimento di una patente di guida valida non sono più
autorizzato a condurre nessun tipo di veicolo a motore in Svizzera e nel
principato del Liechtenstein.” (verbale PS 11.03.2015, pag. 4, inc. 81.2015.331
pretura penale, Al 9)
Per quest’infrazione (guida
senza autorizzazione), il 4 maggio 2015 è stato emanato un DA con cui a AP 1 è
stata inflitta una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni) di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- l’una e una multa di
fr. 700.-.
Questo DA è passato,
incontestato, in giudicato.
B. Tornando ai fatti, si
ha che, subito dopo essere stato fermato dalla polizia e diffidato nei termini
riportati, AP 1 si è rivolto alle competenti autorità italiane che gli hanno
rilasciato la conferma di validità della sua patente di guida con decisione
notificata all’interessato il 18 marzo 2015 (allegato 3 ad AI 1).
C. Successivamente, con
scritto datato 25 marzo 2015, l’Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione ha informato AP 1 che, a causa dei fatti per cui era stato fermato
dalla polizia il 11 marzo precedente, nei suoi confronti era stato avviato un
procedimento amministrativo e gli ha assegnato un termine per la presentazione
di osservazioni.
In calce a tale scritto, è
stato poi, annotato quanto segue:
“
le confermiamo
il divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero e del principato
del Liechtenstein intimatole dalla polizia sino a decisione contraria della
scrivente autorità” (allegato ad AI 4)
Va detto che lo scritto
non è firmato e non risulta essere stato inviato per raccomandata.
D. Cinque giorni dopo,
il 30 marzo 2015, a Bellinzona, AP 1 è stato controllato dalla polizia mentre
stava per mettersi alla guida del suo motoveicolo. Alla richiesta degli agenti
di esibire la licenza di condurre, egli ha presentato il documento italiano
datato 18 marzo 2015 (“ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della
patente di guida”).
Sentito il 6 aprile
Considerandi
successivo, all’agente che gli chiedeva se aveva letto lo scritto della Sezione
della circolazione di cui s’è appena detto, AP 1 ha risposto quanto segue:
“
Si, l’ho letta,
ma non avevo capito che non ero più autorizzato a condurre fino a decisione
dell’Ufficio giuridico. Dal momento che ero in possesso del documento “ricevuta
dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida” e della patente di
guida italiana appena rinnovata, mi sentivo in regola per poter condurre
nuovamente i veicoli per la categoria A e B” (allegato 2 ad AI 1, pag. 2).”
e. Con decisione 1. aprile 2015, richiamati gli art.
16b cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LCStr, 33 cpv. 1 e 45 cpv. 1 OAC, l’Ufficio
giuridico della Sezione della circolazione ha pronunciato nei confronti di AP 1
il divieto di condurre veicoli a motore per la durata di 1 mese (punto 1. della
decisione) ed ha stabilito che il divieto aveva effetto a partire dall’11 marzo
2015.
(cioè, a partire dal giorno del primo controllo di polizia) e validità
sino al 10 aprile 2015 incluso (cfr. decisione allegata ad AI 4).
F. Al termine degli
accertamenti che hanno fatto seguito al secondo controllo di polizia (quello
del 30 marzo 2015), nei confronti di AP 1 è stato emanato, il 10 agosto 2015,
un secondo DA in cui egli veniva dichiarato autore colpevole di guida senza
autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr in rel. con l’art. 45 cpv. 1
OAC) e condannato alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.-
ciascuna – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni – e alla
multa di fr. 900.- (prevedendone, in caso di mancato pagamento, la sostituzione
con una pena detentiva di 9 giorni).
La pena proposta in questo
DA era da considerarsi totalmente aggiuntiva a quella di cui al DA 4 maggio
2015.
di cui s’è detto in initio.
AP 1 ha presentato
opposizione contro questo decreto d’accusa.
G. Il 1. aprile 2016, a
seguito di un incidente avvenuto nel gennaio 2016, nei confronti di AP 1 è stato
emanato, questa volta dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione,
un terzo DA in cui egli veniva dichiarato autore colpevole di infrazione
alle norme della circolazione per non avere prestato la dovuta attenzione
al campo stradale e per avere circolato a velocità inadeguata alle particolari
condizioni del fondo stradale e avere perso la padronanza del veicolo (art. 26,
31.
cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cpv. 1 LCStr nonché dagli art. 3 cpv. 1 e 4 cpv. 1
ONC). Per questa infrazione egli è stato condannato al pagamento di una multa
di fr. 300.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena
detentiva di 3 giorni).
Anche contro questo DA AP
1.
ha interposto tempestiva opposizione.
H. Dopo avere confermati
i citati DA (in data 19 agosto 2015, rispettivamente, 15 aprile 2016), il
procuratore pubblico e l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione hanno trasmesso gli atti
alla
Pretura penale che ha, poi, decretato la riunione dei procedimenti e che, dopo
il dibattimento tenutosi il 22 giugno 2016, ha dichiarato AP 1 autore colpevole
di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr) e di infrazione alle
norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) e lo ha condannato – a titolo
di pena totalmente aggiuntiva a quella inflitta con DA 4 maggio 2015 – alla
pena pecuniaria di 7 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (sospesa
condizionalmente, con un periodo di prova di 2 anni), alla multa di fr. 250.-
(da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva di 9
giorni) e al pagamento di tasse e spese.
I. La motivazione
scritta del giudizio è stata intimata soltanto il 9 marzo 2017, cioè dopo quasi
9.
mesi dalla conclusione del dibattimento con comunicazione orale del
Dispositivo
dispositivo.
Contro la sentenza della
Pretura penale, AP 1 ha interposto appello con tempestivo annuncio.
Dopo avere ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, il prevenuto ha confermato la sua
intenzione di impugnare la condanna con dichiarazione d’appello del 4 aprile
2017, con cui egli ha chiarito di non contestare la condanna per infrazione
alle norme della circolazione, ma di chiedere il proscioglimento dall’accusa di
guida senza autorizzazione e – di conseguenza – di essere condannato solamente
ad una multa quantificata in fr. 200.-. Egli ha pure chiesto che gli oneri
processuali siano posti a carico dello Stato.
L. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 CPP, viste le motivazioni dettagliate dell’impugnativa
sviluppate nella dichiarazione di appello, con decreto 5 aprile 2017, la
presidente della scrivente Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe
stato trattato in procedura scritta ed ha assegnato al procuratore pubblico,
alla Sezione della circolazione e alla giurisdizione inferiore un termine di 20
giorni per la presentazione di eventuali osservazioni (art. 390 cpv. 2 CPP).
M. Con scritto 12 aprile
2017, il PP ha chiesto la reiezione dell’appello senza sollevare particolari
osservazioni.
Con scritto 19 aprile
2017, il giudice di primo grado si è limitato a rimettersi al giudizio della
Corte.
La Sezione della
circolazione è, invece, rimasta silente.
Considerato
In
diritto:
1. Visto l’oggetto
dell’impugnativa, si osserva che il dispositivo n. 2 della sentenza di primo
grado (condanna per infrazione semplice alla LCStr, art. 90 cpv. 1 LCStr) è
passato incontestato in giudicato.
L’appello
2. Nelle sue
argomentazioni difensive, l’appellante sostiene che non sono dati i presupposti
del reato di guida senza autorizzazione: da un lato, perché egli ignorava, al
momento dei fatti rimproverati, l’esistenza dello scritto 25 marzo 2015,
dall’altro, perché tale scritto non può essere considerato come una decisione e
non ha, dunque, alcun effetto giuridico (doc. CARP III, dichiarazione di
appello 4.4.2017, pag. 3 e seg.).
3. Giusta l’art. 95
cpv. 1 lett. b LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per
allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o
non riconosciuta.
Dal profilo oggettivo, il
reato presuppone che l’autore conduca un veicolo a motore sul territorio
svizzero nonostante la relativa licenza gli sia stata rifiutata, revocata o non
riconosciuta (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur
la circulation routière, Berna 2007, ad art. 95 LCStr, n. 70; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz,
Bundesgerichtspraxis, Zurigo/San Gallo 2011, ad art. 95 LCStr, n. 11).
Per “licenza di condurre” ai sensi dell’art. 95 LCStr s’intende la decisione
amministrativa resa dall’autorità in merito al diritto di guidare e non il
documento che ne legittima l’esercizio (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr,
n. 70).
La decisione che sancisce il rifiuto o il mancato riconoscimento di una licenza
di condurre o che ne ordina la revoca non può essere riesaminata dal giudice
penale né dal profilo dell’opportunità, né da quello dell’adeguatezza e neppure
da quello della legalità, a meno che sia inficiata da un vizio tanto grave da
comportarne la nullità (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 78; cfr., per
analogia con l’art. 292 CP, anche DTF 114 IV 159; DTF 88 IV 118 consid. 1). È
sufficiente constatare che una decisione sia stata validamente emanata, che sia
esecutiva e che non sia stata rispettata, affinché gli elementi costitutivi
oggettivi dell’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr siano adempiuti (Jeanneret, op.
cit., ad art. 95 LCStr, n. 78).
Dal profilo soggettivo,
l’autore deve aver preso conoscenza della decisione che sancisce la revoca
della sua licenza di condurre e, ciononostante, essersi messo alla guida di un
veicolo a motore (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 79 e seg.).
In applicazione dell’art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr, anche la negligenza è
punibile (DTF 117 IV 302 consid. 3.b.bb, Jeanneret, op. cit.,
ad art. 95 LCStr, n. 79; Weissenberger, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 12).
4. L’art. 5 lett. b
Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale
sulla circolazione stradale dispone che la polizia cantonale è competente per
far sottoscrivere (e meglio, ad intimare) il divieto di circolazione su
territorio svizzero alle persone in possesso della licenza di condurre
straniera fino a decisione contraria da parte dell’autorità amministrativa,
ovvero l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (art. 4 lett. a
punto 3 Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione
federale sulla circolazione stradale).
Come si può desumere
dall’art. 45 cpv. 1 OAC, il divieto di far uso della licenza di condurre
straniera è assimilabile ad una revoca (Jeanneret, op. cit., ad
art. 95 LCStr, n. 72). Pertanto, condurre un veicolo dopo che un tale
divieto è stato comunicato, realizza i presupposti dell’art. 95 cpv. 1 lett. b
LCStr (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad
art. 95 LCStr, n 1.2).
5. In
concreto, gli agenti di polizia non hanno intimato a AP 1, come previsto
dall’art. 5 lett. b del regolamento citato al consid. precedente, il divieto di
circolazione su territorio svizzero fino a decisione contraria da parte
dell’autorità amministrativa. Gli hanno, in realtà, intimato, come risulta
dal verbale citato al punto A. di questo giudizio, il divieto di circolare “fino
all’ottenimento di una patente di guida valida”.
Ne deriva, in applicazione
del principio della buona fede, che AP 1, ricevuta la conferma di validità
della patente italiana – quindi, a partire dal 18 marzo 2015 – poteva ritenersi
(di nuovo) legittimato a condurre veicoli a motori in Svizzera.
6. Certo, sulla base delle
dichiarazioni da lui rese agli inquirenti il 06.04.2015, si può ritenere
accertato – nonostante non ci sia un invio per posta raccomandata – che, prima
del suo secondo controllo, egli aveva ricevuto lo scritto datato 25.03.2015
agli atti.
Lo scritto 25.03.2015 può,
tuttavia, fondare validamente un’estensione temporale del divieto intimato a AP
1 dagli agenti di polizia in calce al verbale 11 marzo 2015 soltanto se esso
può essere interpretato come una decisione (pur se cautelare) avente tale
contenuto e validamente emanata.
In realtà così non è.
All’evidenza, lo scritto
in questione è una semplice notifica di avvio di procedimento amministrativo
con l’assegnazione di un termine per la presentazione di osservazioni.
Tanto è vero che esso non
è neppure sottoscritto così come consente l’art. 3 lett. c del Regolamento
sulle deleghe di competenze decisionali soltanto per le decisioni
individuali emanate in grande numero tramite procedure informatizzate.
Relativamente al divieto
di circolazione, tale scritto non ha nessun carattere formatore (cioè, nessun
carattere di decisione, cfr. art. 2 LPAmm, art. 5 PA). Semplicemente, lo
scritto richiama – e, pleonasticamente, conferma – il divieto di circolazione
già intimato in precedenza dagli agenti di polizia ai sensi dell’art. 5 del
citato regolamento.
Sennonché, come visto, in
concreto, al divieto di circolare intimato a AP 1 è stata data una durata
diversa da quella prevista dal Regolamento citato (e, praticamente, più breve).
Se di ciò avesse preso
atto, l’autorità amministrativa avrebbe potuto correggere l’errore degli agenti
emanando una decisione cautelare (art 4.a.3 Regolamento della legge cantonale
di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale Reg e
art. 3 lett b del regolamento sulle deleghe di competenza).
Ma dell’errore degli
agenti nessuno ha preso atto e, così, l’autorità amministrativa si è limitata
ad inviare la comunicazione standardizzata – non sottoscritta e per posta
semplice – che viene normalmente inviata per dare avvio alla procedura
amministrativa dopo l’intimazione ad opera della polizia del divieto di
circolare ai sensi del già citato art. 5 lett. b Regolamento della legge
cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale.
7. In queste condizioni,
ricordato che la decisione 1. aprile 2015 dell’Ufficio giuridico della Sezione
della circolazione non può fondare alcuna condanna poiché, indipendentemente
dal suo effetto retroattivo, è stata emanata posteriormente ai fatti in
discussione, AP 1 va assolto dall’imputazione di guida nonostante la revoca.
L’appello è, pertanto, su
questo punto, da accogliere.
8. Avuto riguardo alla sua condanna per l’infrazione semplice alla
LCStr, e tenuto conto della violazione del principio di celerità (un periodo di
9 mesi per la motivazione scritta del giudizio è, non solo irrispettoso
dell’art. 84 cpv. 4 CPP, ma manifestamente eccessivo avuto riguardo alle
circostanze del caso specifico, che non presenta particolari difficoltà), la
multa inflittagli dal primo giudice (fr. 250.-) va ridotta a fr. 200.- (DTF 130
IV 54 consid. 3.3.1; 124 I 139 consid. 2a; 117 IV 124 consid. 4d; STF dell’8
giugno 2006,6S.37/2006, consid. 2.1.2).
Spese
9. Visto l’esito del
procedimento (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP), gli oneri processuali di primo
grado sono così ripartiti:
- fr. 500.- (tassa
per la motivazione scritta) e fr. 250.- a carico
dello Stato;
- fr. 250.- a
carico del condannato
Gli oneri processuali del
presente giudizio, consistenti in fr. 800.- per la tassa di giustizia e di fr.
200.- a titolo di spese, sono integralmente a carico dello Stato (art. 428 cpv.
1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli
art. 5, 6, 10, 76 segg., 80, 81, 82, 84
cpv. 4, 379 segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP;
42 ss, 106 CP;
54 cpv. 3, 90 cpv. 1 e 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;
45
cpv. 1 OAC;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, ricordato
che in assenza di impugnazione il dispositivo n. 2 della sentenza appellata è
passato in giudicato,
1.1. AP 1 è assolto
dall’imputazione di guida senza autorizzazione.
1.2. Per l’infrazione
(semplice) alla LCStr, AP 1 è condannato, a valere quale pena totalmente
aggiuntiva a quella inflittagli in data 4 maggio 2015 dal Ministero pubblico
(art. 49 cpv. 2 CP): alla multa di fr. 200.- (duecento) che, in caso di mancato
pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art.
106 cpv. 2 CP).
2. Gli
oneri processuali di primo grado, consistenti in tasse e spese giudiziarie di
complessivi fr. 1’000.-, sono posti a carico di AP 1 nella misura di fr. 250.-
e per il resto a carico dello Stato.
3. Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
-
tassa di giustizia fr. 800.-
-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono
posti integralmente a carico dello Stato.
4. Intimazione
a:
-
-
-
5. Comunicazione
a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente la
segretaria
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art.115 LTF.