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Decisione

17.2017.90

Patente di guida straniera non valida. Intimazione da parte della polizia del divieto di circolazione fino all'ottenimento di una patente di guida valida. Assenza di carattere formatore dell'avviso di

18 maggio 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’11 marzo 2015, in

occasione di un controllo in territorio di Camorino, la polizia cantonale ha

constatato che AP 1, cittadino italiano residente in Italia, era alla guida di

un veicolo a motore nonostante la patente di guida italiana non fosse più

valida dal 9 aprile 2014.

Dopo essere stato sentito,

AP 1 è stato diffidato dal condurre veicoli a motore sul territorio elvetico.

Questa l’annotazione fatta al riguardo nel verbale di polizia:

Prendo atto che

da subito e fino l’ottenimento di una patente di guida valida non sono più

autorizzato a condurre nessun tipo di veicolo a motore in Svizzera e nel

principato del Liechtenstein.” (verbale PS 11.03.2015, pag. 4, inc. 81.2015.331

pretura penale, Al 9)

Per quest’infrazione (guida

senza autorizzazione), il 4 maggio 2015 è stato emanato un DA con cui a AP 1 è

stata inflitta una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni) di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- l’una e una multa di

fr. 700.-.

Questo DA è passato,

incontestato, in giudicato.

B. Tornando ai fatti, si

ha che, subito dopo essere stato fermato dalla polizia e diffidato nei termini

riportati, AP 1 si è rivolto alle competenti autorità italiane che gli hanno

rilasciato la conferma di validità della sua patente di guida con decisione

notificata all’interessato il 18 marzo 2015 (allegato 3 ad AI 1).

C. Successivamente, con

scritto datato 25 marzo 2015, l’Ufficio giuridico della Sezione della

circolazione ha informato AP 1 che, a causa dei fatti per cui era stato fermato

dalla polizia il 11 marzo precedente, nei suoi confronti era stato avviato un

procedimento amministrativo e gli ha assegnato un termine per la presentazione

di osservazioni.

In calce a tale scritto, è

stato poi, annotato quanto segue:

le confermiamo

il divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero e del principato

del Liechtenstein intimatole dalla polizia sino a decisione contraria della

scrivente autorità” (allegato ad AI 4)

Va detto che lo scritto

non è firmato e non risulta essere stato inviato per raccomandata.

D. Cinque giorni dopo,

il 30 marzo 2015, a Bellinzona, AP 1 è stato controllato dalla polizia mentre

stava per mettersi alla guida del suo motoveicolo. Alla richiesta degli agenti

di esibire la licenza di condurre, egli ha presentato il documento italiano

datato 18 marzo 2015 (“ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della

patente di guida”).

Sentito il 6 aprile

Considerandi

successivo, all’agente che gli chiedeva se aveva letto lo scritto della Sezione

della circolazione di cui s’è appena detto, AP 1 ha risposto quanto segue:

Si, l’ho letta,

ma non avevo capito che non ero più autorizzato a condurre fino a decisione

dell’Ufficio giuridico. Dal momento che ero in possesso del documento “ricevuta

dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida” e della patente di

guida italiana appena rinnovata, mi sentivo in regola per poter condurre

nuovamente i veicoli per la categoria A e B” (allegato 2 ad AI 1, pag. 2).”

e. Con decisione 1. aprile 2015, richiamati gli art.

16b cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LCStr, 33 cpv. 1 e 45 cpv. 1 OAC, l’Ufficio

giuridico della Sezione della circolazione ha pronunciato nei confronti di AP 1

il divieto di condurre veicoli a motore per la durata di 1 mese (punto 1. della

decisione) ed ha stabilito che il divieto aveva effetto a partire dall’11 marzo

2015.

(cioè, a partire dal giorno del primo controllo di polizia) e validità

sino al 10 aprile 2015 incluso (cfr. decisione allegata ad AI 4).

F. Al termine degli

accertamenti che hanno fatto seguito al secondo controllo di polizia (quello

del 30 marzo 2015), nei confronti di AP 1 è stato emanato, il 10 agosto 2015,

un secondo DA in cui egli veniva dichiarato autore colpevole di guida senza

autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr in rel. con l’art. 45 cpv. 1

OAC) e condannato alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.-

ciascuna – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni – e alla

multa di fr. 900.- (prevedendone, in caso di mancato pagamento, la sostituzione

con una pena detentiva di 9 giorni).

La pena proposta in questo

DA era da considerarsi totalmente aggiuntiva a quella di cui al DA 4 maggio

2015.

di cui s’è detto in initio.

AP 1 ha presentato

opposizione contro questo decreto d’accusa.

G. Il 1. aprile 2016, a

seguito di un incidente avvenuto nel gennaio 2016, nei confronti di AP 1 è stato

emanato, questa volta dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione,

un terzo DA in cui egli veniva dichiarato autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione per non avere prestato la dovuta attenzione

al campo stradale e per avere circolato a velocità inadeguata alle particolari

condizioni del fondo stradale e avere perso la padronanza del veicolo (art. 26,

31.

cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cpv. 1 LCStr nonché dagli art. 3 cpv. 1 e 4 cpv. 1

ONC). Per questa infrazione egli è stato condannato al pagamento di una multa

di fr. 300.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena

detentiva di 3 giorni).

Anche contro questo DA AP

1.

ha interposto tempestiva opposizione.

H. Dopo avere confermati

i citati DA (in data 19 agosto 2015, rispettivamente, 15 aprile 2016), il

procuratore pubblico e l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione hanno trasmesso gli atti

alla

Pretura penale che ha, poi, decretato la riunione dei procedimenti e che, dopo

il dibattimento tenutosi il 22 giugno 2016, ha dichiarato AP 1 autore colpevole

di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr) e di infrazione alle

norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) e lo ha condannato – a titolo

di pena totalmente aggiuntiva a quella inflitta con DA 4 maggio 2015 – alla

pena pecuniaria di 7 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (sospesa

condizionalmente, con un periodo di prova di 2 anni), alla multa di fr. 250.-

(da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva di 9

giorni) e al pagamento di tasse e spese.

I. La motivazione

scritta del giudizio è stata intimata soltanto il 9 marzo 2017, cioè dopo quasi

9.

mesi dalla conclusione del dibattimento con comunicazione orale del

Dispositivo

dispositivo.

Contro la sentenza della

Pretura penale, AP 1 ha interposto appello con tempestivo annuncio.

Dopo avere ricevuto la

motivazione scritta della pronuncia, il prevenuto ha confermato la sua

intenzione di impugnare la condanna con dichiarazione d’appello del 4 aprile

2017, con cui egli ha chiarito di non contestare la condanna per infrazione

alle norme della circolazione, ma di chiedere il proscioglimento dall’accusa di

guida senza autorizzazione e – di conseguenza – di essere condannato solamente

ad una multa quantificata in fr. 200.-. Egli ha pure chiesto che gli oneri

processuali siano posti a carico dello Stato.

L. In applicazione

dell’art. 406 cpv. 1 CPP, viste le motivazioni dettagliate dell’impugnativa

sviluppate nella dichiarazione di appello, con decreto 5 aprile 2017, la

presidente della scrivente Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe

stato trattato in procedura scritta ed ha assegnato al procuratore pubblico,

alla Sezione della circolazione e alla giurisdizione inferiore un termine di 20

giorni per la presentazione di eventuali osservazioni (art. 390 cpv. 2 CPP).

M. Con scritto 12 aprile

2017, il PP ha chiesto la reiezione dell’appello senza sollevare particolari

osservazioni.

Con scritto 19 aprile

2017, il giudice di primo grado si è limitato a rimettersi al giudizio della

Corte.

La Sezione della

circolazione è, invece, rimasta silente.

Considerato

In

diritto:

1. Visto l’oggetto

dell’impugnativa, si osserva che il dispositivo n. 2 della sentenza di primo

grado (condanna per infrazione semplice alla LCStr, art. 90 cpv. 1 LCStr) è

passato incontestato in giudicato.

L’appello

2. Nelle sue

argomentazioni difensive, l’appellante sostiene che non sono dati i presupposti

del reato di guida senza autorizzazione: da un lato, perché egli ignorava, al

momento dei fatti rimproverati, l’esistenza dello scritto 25 marzo 2015,

dall’altro, perché tale scritto non può essere considerato come una decisione e

non ha, dunque, alcun effetto giuridico (doc. CARP III, dichiarazione di

appello 4.4.2017, pag. 3 e seg.).

3. Giusta l’art. 95

cpv. 1 lett. b LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una

pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per

allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o

non riconosciuta.

Dal profilo oggettivo, il

reato presuppone che l’autore conduca un veicolo a motore sul territorio

svizzero nonostante la relativa licenza gli sia stata rifiutata, revocata o non

riconosciuta (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur

la circulation routière, Berna 2007, ad art. 95 LCStr, n. 70; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz,

Bundesgerichtspraxis, Zurigo/San Gallo 2011, ad art. 95 LCStr, n. 11).

Per “licenza di condurre” ai sensi dell’art. 95 LCStr s’intende la decisione

amministrativa resa dall’autorità in merito al diritto di guidare e non il

documento che ne legittima l’esercizio (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr,

n. 70).

La decisione che sancisce il rifiuto o il mancato riconoscimento di una licenza

di condurre o che ne ordina la revoca non può essere riesaminata dal giudice

penale né dal profilo dell’opportunità, né da quello dell’adeguatezza e neppure

da quello della legalità, a meno che sia inficiata da un vizio tanto grave da

comportarne la nullità (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 78; cfr., per

analogia con l’art. 292 CP, anche DTF 114 IV 159; DTF 88 IV 118 consid. 1). È

sufficiente constatare che una decisione sia stata validamente emanata, che sia

esecutiva e che non sia stata rispettata, affinché gli elementi costitutivi

oggettivi dell’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr siano adempiuti (Jeanneret, op.

cit., ad art. 95 LCStr, n. 78).

Dal profilo soggettivo,

l’autore deve aver preso conoscenza della decisione che sancisce la revoca

della sua licenza di condurre e, ciononostante, essersi messo alla guida di un

veicolo a motore (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 79 e seg.).

In applicazione dell’art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr, anche la negligenza è

punibile (DTF 117 IV 302 consid. 3.b.bb, Jeanneret, op. cit.,

ad art. 95 LCStr, n. 79; Weissenberger, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 12).

4. L’art. 5 lett. b

Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale

sulla circolazione stradale dispone che la polizia cantonale è competente per

far sottoscrivere (e meglio, ad intimare) il divieto di circolazione su

territorio svizzero alle persone in possesso della licenza di condurre

straniera fino a decisione contraria da parte dell’autorità amministrativa,

ovvero l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (art. 4 lett. a

punto 3 Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione

federale sulla circolazione stradale).

Come si può desumere

dall’art. 45 cpv. 1 OAC, il divieto di far uso della licenza di condurre

straniera è assimilabile ad una revoca (Jeanneret, op. cit., ad

art. 95 LCStr, n. 72). Pertanto, condurre un veicolo dopo che un tale

divieto è stato comunicato, realizza i presupposti dell’art. 95 cpv. 1 lett. b

LCStr (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad

art. 95 LCStr, n 1.2).

5. In

concreto, gli agenti di polizia non hanno intimato a AP 1, come previsto

dall’art. 5 lett. b del regolamento citato al consid. precedente, il divieto di

circolazione su territorio svizzero fino a decisione contraria da parte

dell’autorità amministrativa. Gli hanno, in realtà, intimato, come risulta

dal verbale citato al punto A. di questo giudizio, il divieto di circolare “fino

all’ottenimento di una patente di guida valida”.

Ne deriva, in applicazione

del principio della buona fede, che AP 1, ricevuta la conferma di validità

della patente italiana – quindi, a partire dal 18 marzo 2015 – poteva ritenersi

(di nuovo) legittimato a condurre veicoli a motori in Svizzera.

6. Certo, sulla base delle

dichiarazioni da lui rese agli inquirenti il 06.04.2015, si può ritenere

accertato – nonostante non ci sia un invio per posta raccomandata – che, prima

del suo secondo controllo, egli aveva ricevuto lo scritto datato 25.03.2015

agli atti.

Lo scritto 25.03.2015 può,

tuttavia, fondare validamente un’estensione temporale del divieto intimato a AP

1 dagli agenti di polizia in calce al verbale 11 marzo 2015 soltanto se esso

può essere interpretato come una decisione (pur se cautelare) avente tale

contenuto e validamente emanata.

In realtà così non è.

All’evidenza, lo scritto

in questione è una semplice notifica di avvio di procedimento amministrativo

con l’assegnazione di un termine per la presentazione di osservazioni.

Tanto è vero che esso non

è neppure sottoscritto così come consente l’art. 3 lett. c del Regolamento

sulle deleghe di competenze decisionali soltanto per le decisioni

individuali emanate in grande numero tramite procedure informatizzate.

Relativamente al divieto

di circolazione, tale scritto non ha nessun carattere formatore (cioè, nessun

carattere di decisione, cfr. art. 2 LPAmm, art. 5 PA). Semplicemente, lo

scritto richiama – e, pleonasticamente, conferma – il divieto di circolazione

già intimato in precedenza dagli agenti di polizia ai sensi dell’art. 5 del

citato regolamento.

Sennonché, come visto, in

concreto, al divieto di circolare intimato a AP 1 è stata data una durata

diversa da quella prevista dal Regolamento citato (e, praticamente, più breve).

Se di ciò avesse preso

atto, l’autorità amministrativa avrebbe potuto correggere l’errore degli agenti

emanando una decisione cautelare (art 4.a.3 Regolamento della legge cantonale

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale Reg e

art. 3 lett b del regolamento sulle deleghe di competenza).

Ma dell’errore degli

agenti nessuno ha preso atto e, così, l’autorità amministrativa si è limitata

ad inviare la comunicazione standardizzata – non sottoscritta e per posta

semplice – che viene normalmente inviata per dare avvio alla procedura

amministrativa dopo l’intimazione ad opera della polizia del divieto di

circolare ai sensi del già citato art. 5 lett. b Regolamento della legge

cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale.

7. In queste condizioni,

ricordato che la decisione 1. aprile 2015 dell’Ufficio giuridico della Sezione

della circolazione non può fondare alcuna condanna poiché, indipendentemente

dal suo effetto retroattivo, è stata emanata posteriormente ai fatti in

discussione, AP 1 va assolto dall’imputazione di guida nonostante la revoca.

L’appello è, pertanto, su

questo punto, da accogliere.

8. Avuto riguardo alla sua condanna per l’infrazione semplice alla

LCStr, e tenuto conto della violazione del principio di celerità (un periodo di

9 mesi per la motivazione scritta del giudizio è, non solo irrispettoso

dell’art. 84 cpv. 4 CPP, ma manifestamente eccessivo avuto riguardo alle

circostanze del caso specifico, che non presenta particolari difficoltà), la

multa inflittagli dal primo giudice (fr. 250.-) va ridotta a fr. 200.- (DTF 130

IV 54 consid. 3.3.1; 124 I 139 consid. 2a; 117 IV 124 consid. 4d; STF dell’8

giugno 2006,6S.37/2006, consid. 2.1.2).

Spese

9. Visto l’esito del

procedimento (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP), gli oneri processuali di primo

grado sono così ripartiti:

- fr. 500.- (tassa

per la motivazione scritta) e fr. 250.- a carico

dello Stato;

- fr. 250.- a

carico del condannato

Gli oneri processuali del

presente giudizio, consistenti in fr. 800.- per la tassa di giustizia e di fr.

200.- a titolo di spese, sono integralmente a carico dello Stato (art. 428 cpv.

1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli

art. 5, 6, 10, 76 segg., 80, 81, 82, 84

cpv. 4, 379 segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP;

42 ss, 106 CP;

54 cpv. 3, 90 cpv. 1 e 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;

45

cpv. 1 OAC;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, ricordato

che in assenza di impugnazione il dispositivo n. 2 della sentenza appellata è

passato in giudicato,

1.1. AP 1 è assolto

dall’imputazione di guida senza autorizzazione.

1.2. Per l’infrazione

(semplice) alla LCStr, AP 1 è condannato, a valere quale pena totalmente

aggiuntiva a quella inflittagli in data 4 maggio 2015 dal Ministero pubblico

(art. 49 cpv. 2 CP): alla multa di fr. 200.- (duecento) che, in caso di mancato

pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art.

106 cpv. 2 CP).

2. Gli

oneri processuali di primo grado, consistenti in tasse e spese giudiziarie di

complessivi fr. 1’000.-, sono posti a carico di AP 1 nella misura di fr. 250.-

e per il resto a carico dello Stato.

3. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 800.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’000.-

sono

posti integralmente a carico dello Stato.

4. Intimazione

a:

-

-

-

5. Comunicazione

a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente la

segretaria

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art.115 LTF.