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Decisione

17.2017.97

Guida in stato di inattitudine.perdita di controllo dopo turbosiesta.sopravvalutazione delle capacitâ di recupero

25 agosto 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Cadenazzo il 3 dicembre 2015,

reato

previsto dall’art. 91 cpv. 2 lett. b) LCStr.

2. infrazione

alle norme della circolazione

per

avere, circolando nello stato psico-fisico sufferito, negligentemente perso la

padronanza di guida fuoriuscendo così dal campo stradale sulla sua destra,

cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva ed un paletto ivi

esistente e terminando infine la corsa nella sottostante scarpata,

avvenuti a Cadenazzo il 3 dicembre 2015,

reato

previsto dall’art. 90 cpv. 1 LCStr, in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 2 LCStr.; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

e

ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 anni, di 30 aliquote giornaliere da fr. 190.–,

corrispondenti a complessivi fr. 5'700.–, come pure alla multa di fr. 1’000.–

(da trasformarsi, in caso di mancato pagamento, in una pena sostitutiva

detentiva di 10 giorni), nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di

complessivi fr. 300.– (AI 5).

Contro

il suddetto decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

B. Statuendo

previo dibattimento il 6 dicembre 2016, il giudice della Pretura penale ha

confermato le imputazioni proposte dal procuratore pubblico e ha condannato

l’imputato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 140.– cadauna

(corrispondenti a complessivi fr. 2'100.–), sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di anni 2, così come al pagamento di una multa di fr. 400.–

(da trasformarsi, in caso di mancato pagamento, in una pena sostitutiva

detentiva di 3 giorni), nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle

spese per complessivi fr. 1'050.–.

C. Contro

la sentenza della Pretura penale, il 27 febbraio 2016 l’imputato ha

tempestivamente annunciato appello (CARP I).

Ricevuta

la motivazione scritta della pronuncia, ha poi confermato la sua intenzione di

impugnare la sentenza con dichiarazione d’appello del 3 aprile 2017 (CARP III),

precisando di aggravarsi contro l’intera sentenza di primo grado, ovvero contro

i dispositivi 1 (dichiarazione di colpevolezza per guida in stato di

inattitudine e infrazione alle norme della circolazione), 2 (condanna alla pena

pecuniaria ed alla multa) e 3 (condanna al pagamento delle spese procedurali).

Egli ha quindi postulato il proscioglimento da entrambi i capi d’imputazione e

l’accoglimento dell’istanza d’indennizzo ove chiede che lo Stato sia tenuto a

versargli un’indennità ex art. 429 CPP di fr. 3'129.85, a copertura delle spese

di patrocinio; il tutto con tasse e spese a carico dello Stato.

L’appellante

non ha presentato istanze probatorie.

D. Il

procedimento d’appello si è svolto in forma scritta, previo espresso consenso

del procuratore pubblico e dell’imputato.

Il

23 maggio 2017 AP 1 ha presentato le proprie motivazioni scritte dell’appello,

riconfermando le richieste di giudizio già presentate con la dichiarazione

d’appello, mentre il giudice della Pretura penale e il procuratore pubblico

hanno rinunciato a formulare osservazioni, quest’ultimo postulando comunque la

conferma del primo giudizio.

Considerandi

in diritto:

L’imputato

1.

Sulla

vita di AP 1 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. 1

della sentenza impugnata, qui riprodotto per intero:

L’imputato AP 1, cittadino italiano residente ad

Ascona, è nato a Magenta (IT) __________ 1976. Laureatosi in chimica

farmaceutica dopo avere frequentato le università di Pavia (IT) e Novara (IT),

egli si è quindi trasferito in Svizzera trovando un impiego presso la __________

di Biasca, in seno alla quale ha lavorato per una decina di anni. Successivamente

l’imputato ha dato avvio ad una nuova attività fondando la ditta di consulenze

in ambito farmaceutico __________ Suisse) Sagl, con sede a Locarno e di cui è

uno dei tre soci. Il suo reddito mensile netto, secondo quanto da lui

dichiarato in aula, corrisponde a ca. CHF 8'000.-.

Sul piano

personale il signor AP 1, incensurato, è coniugato e ha due figli di cinque e

due anni.

(sentenza

impugnata, consid. 1, pag. 2-3)

Inchiesta

e sentenza impugnata

2.

Questo

procedimento trae origine da un incidente della circolazione stradale, avvenuto

attorno alla 01:00 del 3 dicembre 2015 in territorio di Cadenazzo e

precisamente in Via Monte Ceneri, che ha visto protagonista – unico –

l’imputato. Oltre agli accertamenti di polizia, l’inchiesta consta unicamente

dell’interrogatorio di AP 1 del 3 dicembre 2015 (AI 1). Egli è poi stato

sentito nel corso del dibattimento in Pretura penale. Gli atti fanno stato di

quanto segue;

- la

sera del 1. dicembre 2015, AP 1 si coricava alle ore 22:00 in un albergo vicino

a Francoforte. Si svegliava poi la mattina del 2 dicembre 2015 alle ore 07:00

per affrontare una giornata di lavoro. La sera rientrava da Francoforte e

atterrava alla Malpensa alle ore 23:30 (verbale interrogatorio imputato del 3

dicembre 2015, pag. 2 e 4, AI 1; verbale del dibattimento/interrogatorio

dell’imputato del 23 febbraio 2017, pag. 1);

- poco

dopo la mezzanotte, si metteva alla guida dell’autovettura marca Mercedes –

Benz C220 Blue Tec, targata TI __________, partendo da Malpensa, per fare rientro

al proprio domicilio di Ascona (verbale interrogatorio imputato del 3 dicembre

2015, pag. 2, AI 1);

- verso

le 00:45 del 3 dicembre 2015, sentendo “la stanchezza che cresceva”,

egli decideva di effettuare una pausa presso il distributore Agip sito sulla

strada del Monte Ceneri. Dopo una siesta di ca. 10-15 minuti e dopo essersi

sgranchito le gambe riprendeva, quindi, la strada verso casa (verbale

interrogatorio imputato del 3 dicembre 2015, pag. 2, AI 1; verbale

interrogatorio imputato del 23 febbraio 2017, pag. 1);

- trascorsi

pochi minuti, giunto all’altezza del ristorante __________, egli

“perdeva

il controllo del proprio veicolo, cominciando a circolare sul prato situato a

destra della carreggiata. In seguito urtava con la parte anteriore la

protezione laterale, oltrepassava il riale senza toccare terra ed infine

cozzava con la parte anteriore del veicolo con il terreno, roteando il veicolo

di 180 gradi e terminando la corsa”

(rapporto

di polizia, pag. 1, AI 1);

- uscito

indenne dall’incidente, AP 1 allertava telefonicamente la polizia, che giungeva

sul posto poco dopo e lo sottoponeva alla prova etanografica con risultato di

0.00

per mille. Giungeva in seguito anche un’autoambulanza che lo accompagnava

al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona. Dopo i controlli

del caso, l’imputato veniva dimesso il mattino stesso del 3 dicembre 2015

(verbale interrogatorio imputato del 3 dicembre 2015, pag. 3, AI 1).

3.

Al

dibattimento in Pretura penale l’imputato ha dichiarato:

“Ero

convintissimo di essere in una condizione che potesse garantirmi il controllo

della situazione. Di fatto, cinque o sei minuti dopo la ripartenza, mi sono

spento senza che vi fosse una mezza avvisaglia simile a quella che poco prima

mi aveva indotto a fermarmi. Ho ripreso conoscenza quando ero già dentro la

scarpata. (…). Non sono riuscito a dare una spiegazione a quanto accaduto, e

meglio alla causa dell’uscita di strada. Né prima né dopo i fatti, mi è

capitato di “spegnermi” così improvvisamente come mi è successo lì. Non mi sono

sottoposto a controlli medici specifici dopo che ero stato all’ospedale quella

notte”.

(verbale

interrogatorio imputato del 23 febbraio 2015, pag. 1-2)

4.

In

tale “spegnimento” dell’imputato il primo giudice ravvede un colpo di

sonno, come del resto confermato dallo stesso AP 1: “all’improvviso, a causa

di un colpo di sonno, cominciavo a invadere il prato situato a destra della

carreggiata” (verbale d’interrogatorio 3 dicembre 2015, pag. 2; sentenza

impugnata, consid. 5, pag. 6). Ugualmente indizianti uno stato d’affaticamento

sono, poi, la lunga giornata lavorativa e il rientro in aereo da Francoforte,

con atterraggio a Malpensa alle 23:30, senza dimenticare la cinquantina di

chilometri in auto percorsi sino al momento dell’incidente. Per il primo

giudice va altresì ritenuta la stanchezza che l’imputato ha percepito, e che lo

ha indotto a fermarsi, ma anche il breve spazio temporale tra la sosta e la

ripresa del viaggio con conseguente incidente, nonché l’“assenza di altre

spiegazioni dell’accaduto” (ibidem).

Fermatosi

alla stazione di servizio AGIP del Monte Ceneri, per aver avvertito stanchezza,

AP 1 ha dichiarato di essersi appisolato per una quindicina di minuti o poco

più. Sgranchitosi le gambe dopo il risveglio, egli ha valutato di essere in

grado di riprendere il viaggio, come del resto già più volte successogli in

passato (verbale del dibattimento/interrogatorio dell’imputato del 23 febbraio

2017, pag. 1). Sulla scorta di tali constatazioni, il primo giudice perviene a

ritenere quanto segue:

Ciò

posto, deve trovare qui applicazione quanto ricordato dalla Corte di appello e

di revisione penale (recte Corte di cassazione e revisione penale, ndr.) nella

sentenza n. 17.2009.56 del 23 aprile 2010 (consid. 2.4), secondo cui:

non si vede come un colpo di sonno, specialmente in una persona sana (quale il

ricorrente si definisce, cfr. verbale del dibattimento, pag. 3), possa

dissociarsi da uno stato di spossatezza.

Certo, AP 1 ha riferito di avere valutato, dopo la breve

sosta all’area di servizio di Monteceneri, di essere in grado di riprendere il

viaggio, rispettivamente di essere stato in quel momento convinto di trovarsi

in una condizione atta a garantire il controllo della situazione. Quanto

avvenuto di lì a pochissimo (“cinque o sei minuti dopo la ripartenza”; verbale

d’interrogatorio 23 febbraio 2017, pag. 1) ha tuttavia dimostrato che così non

era e che egli, in buona fede ma comunque negligentemente, ha commesso un

errore di valutazione, sopravvalutando le proprie capacità di recupero senza

scorgere il pericolo, poi manifestatosi, di essere sopraffatto dalla stanchezza

una volta ripartito (cfr. del resto il suo verbale d’interrogatorio 3 dicembre

2015, pag. 3 in fine).

Il

signor AP 1 si è insomma rimesso alla guida del suo veicolo in uno stato di

inattitudine “per altri motivi”, realizzando così il reato previsto dall’art.

91.

cpv. 2 lett. b) LCStr.

Diritto

5.

A

AP 1 è imputata la violazione degli art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr e 90 cpv. 1

LCStr, i.r.c. art. 31 cpv. 1 e 2 LCStr.

a) L’art.

91.

cpv. 2 LCStr punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà con una

concentrazione qualificata di alcol nel sangue (lett. a) o conduce un veicolo a

motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi (lett. b). Fra gli altri

motivi che causano un’inabilità alla guida vi è lo stato di spossatezza

(Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation

routière, Basilea 2015; n. 2.4. ad art. 91; Jeanneret, Les dispositions pénales

de la LCR, Berna 2007, n. 36 ad art. 91; Weissenberger, Kommentar zum

Strassenverkehrsgesetz, Zurigo/San Gallo 2011, n. 54 ad art. 91).

Il

reato di guida in stato di inattitudine (art. 91 LCStr) può stare in concorso

con quello di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 LCStr)

(Bussy/Rusconi/Jeanneret/ Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 6.2. ad art. 91;

Jeanneret, op. cit., n. 144 ad art. 91, Giger, Komm. SVG, Zurigo 2008, n. 40 ad

art. 91; Weissenberger, op. cit., n.32 ad art. 91, sentenza CARP inc.

17.2016.11

del 2 aprile 2016 consid. 7).

b) Giusta

l’art. 90 cpv. 1 LCStr è punito con la multa chiunque contravviene alle norme

della circolazione. La norma è concepita come delitto formale (“Tätigkeitsdelikt”,

“délit formel”): la violazione di una regola della circolazione è punibile

indipendentemente dalle conseguenze effettive o possibili dell’infrazione.

Pertanto, l’autore è punibile anche se il suo comportamento non ha causato un

pericolo concreto (Janneret, op. cit., n. 17 ad art. 90 LCStr;

Bussy/Rusconi/Jeanneret/ Kuhn/Mizel/Müller, op. cit, n. 3.4 ad art. 90 LCStr).

c) Sul

piano soggettivo, tanto per l’art. 91 cpv. 1 LCStr, quanto per l’art. 90 cpv. 1

LCStr, sono puniti, non solo l’intenzione (compreso il dolo eventuale), ma

anche la negligenza (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 31 e 33 ad art. 90 e n. 83 ad

art. 91).

d)

Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente

padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di

prudenza.

Questa

regola è precisata dall’art. 3 cpv. 1 prima frase ONC secondo cui il conducente

deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. L’attenzione

richiesta al conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente

ai pericoli che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni

materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che egli, in presenza

di un pericolo, ne azioni immediatamente i comandi e lo faccia in modo

appropriato alle circostanze. Secondo la giurisprudenza, anche una

disattenzione involontaria di circa un secondo costituisce una colpa (DTF 100

IV 279).

Quanto

all’inattitudine alla guida, l’art. 31 cpv. 2 LCStr dispone che le persone che

sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi

non hanno le attitudini fisiche o psichiche per guidare un veicolo a motore,

durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono

guidare.

e) Chi,

trovandosi alla guida di un veicolo a motore, è colto da sintomi di sonnolenza

ha l’obbligo di fermarsi immediatamente, dovendo sapere che proseguendo alla

guida si troverà a circolare in condizioni atte a diminuire sensibilmente le

sue facoltà, implicanti un alto rischio d’addormentamento. Tra i sintomi

d'affaticamento (conosciuti da tutti) si annoverano: disturbi agli occhi e alla

vista, perdita di tono muscolare, apatia, bocca secca, sudorazione alle mani,

così come la sensazione di mancamento tipica del colpo di sonno.

L’autore

che ha coscienza di questi sintomi caratteristici difficilmente potrà

contestare di avere parimenti coscienza della sua inidoneità alla guida ex art.

31.

cpv. 2 LCStr (Fahrni/Heimgartner, Basler Kommentar SVG, Basilea 2014, n. 28

ad art. 91 LCStr; Yvan Jenneret, op. cit., n. 87 ad art. 91 LCStr). Deve,

perciò, essere ammessa la realizzazione del presupposto soggettivo del reato

nei casi in cui l’autore ha coscienza di queste situazioni e dei sintomi di

pericolo ma, ciò nonostante, si mette la volante o non interrompe la guida (Y.

Jeanneret, op. cit., n. 83 e 87 ad art. 91 LCStr).

Soltanto

nei casi in cui l’autore non poteva avvertire i segnali di pericolo né

prevedere il colpo di sonno (cioè, non aveva né avrebbe dovuto avere

consapevolezza dei fattori che inficiavano la sua capacità di guida), il reato

non è realizzato (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 87ad art. 91; JdT 1992, pag. 706

n. 33; sentenza CCRP inc. 17.2009.56, consid. 3.1).

Appello

6.

Dissentendo

dall’opinione del primo giudice, l’appellante ritiene che l’improvviso e

imprevedibile “spegnimento”, all’origine dell’incidente, non è

assimilabile al classico colpo di sonno. È vero che egli, giunto nei pressi del

passo del Monte Ceneri, ha percepito stanchezza, ciò che lo ha indotto a fermarsi

per una “turbosiesta” di una quindicina di minuti. Procedendo in

tal modo, egli non ha fatto altro che attenersi scrupolosamente alle

raccomandazioni delle associazioni che si occupano di circolazione e sicurezza

stradale, che invitano l’automobilista che accusa stanchezza a fermarsi per una

breve siesta (TCS, UPI, FSR, CSS, cfr. www.turbosiesta.ch). Risvegliatosi e

sentendosi riposato ha poi ripreso il viaggio. Proprio il breve spazio

temporale intercorso tra la sosta, la ripresa del viaggio e l’incidente sta a

indicare come, in concreto, non si possa parlare di colpo di sonno, bensì di

altra causa.

a) Sulla

scorta di un parere rilasciato dal Prof. Dr. __________, direttore del Centro

di __________ dell’Università di Basilea, l’appellante attribuisce la causa

dell’incidente alla cosiddetta “inerzia del sonno” (“Schlaftrunkenheit”), fenomeno

rientrante nei disturbi del sonno. Secondo il citato parere, tale fenomeno

provoca uno stato di rallentamento psicomotorio, con diminuita capacità

cognitiva e senso di disorientamento nel tempo e nello spazio, insorgente dopo

ogni risveglio, indipendentemente dal momento della giornata o della notte e

dalle fasi del sonno. Più lunga è la durata del sonno (o del pisolino), più

lungo è lo stato di “inerzia del sonno”, che può protrarsi dai 10 ai 60

minuti. Approfondite ricerche di medicina del sonno hanno dimostrato che l’”inerzia

del sonno” dopo un pisolino è associata ad un aumentato rischio di

micro-addormentamento (“Mikroschlaf”) e colpi di sonno (“Schlafattacken”).

Il Prof. __________ spiega poi che questo fenomeno è conosciuto da pochi

ricercatori e medici che si occupano di problematiche del sonno. È perciò un

fenomeno sottovalutato, tanto che le varie campagne sulla sicurezza stradale

(vedi ad es. www.turbosiesta.ch),

nemmeno lo menzionano. Così stando le cose, l’imputato non poteva essere

cosciente della sua esistenza. Per contro, era cosciente dei rischi in cui si

incorre mettendosi alla guida dopo una lunga giornata di lavoro e proprio per

questo, attenendosi alle indicazioni delle campagne ufficiali di prevenzione,

si è fermato per la “turbosiesta”. Il Prof __________ chiude il suo

breve referto negando (“ich denke nicht”) che nella circostanza a AP 1

sia imputabile un agire negligente (lettera/parere del Prof. __________ del 15

maggio 2017, doc. B annesso alla motivazione scritta dell’appello, CARP IX).

b) A

mente della difesa, sarebbero così spiegate, per di più su base scientifica, le

ragioni della perdita di padronanza del veicolo occorsa all’imputato nelle

prime ore del 3 dicembre 2015. Le spiegazioni del Prof __________ si riflettono

perfettamente con ciò che l’imputato ha sempre dichiarato, cioè di non aver

avuto avvisaglie, trovandosi in uno “stato fisiologico” improvviso

(parificabile a un malore), imprevedibile, impercepibile e non governabile. Per

la difesa, quindi, AP 1 va prosciolto sia dall’imputazione di guida in stato di

inattitudine, sia conseguentemente da quella di infrazione alle norme della

circolazione (motivazione scritta dell’appello, pag. 7, CARP IX).

7.

Gli

argomenti difensivi non convincono.

L’imputato è stato

molto chiaro davanti agli inquirenti:

“Verso

le 00:45 sentivo la stanchezza che cresceva. Motivo per cui decidevo di

effettuare una pausa presso il distributore di benzina Agip situato al culmine

del Monte Ceneri. La pausa era durata all’incirca 15-20 minuti.

(…)

All’improvviso, a causa di un colpo di sonno, cominciavo ad invadere il prato

situato a destra della carreggiata (…)” (verbale

interrogatorio imputato del 3 dicembre 2015, pag. 3, AI 1)

Rispondendo

all’interrogante che gli chiedeva se, dopo la breve siesta, si sentiva abile di

mettersi nuovamente alla guida, egli affermava:

“A

mio modo di vedere alla partenza mi sentivo riposato, ma come si è dimostrato

dopo non avevo effettuato una pausa sufficiente”

(ibidem).

Altrettanto

chiaro egli è stato davanti al giudice della Pretura penale. Dopo avere

premesso di ritenersi persona sana (“oggi come lo ero allora”) e di non

assumere medicamenti, AP 1 ha confermato di essersi fermato sul Ceneri poiché

si sentiva stanco, “così come mi era capitato di fare tante altre volte”. Ha

poi soggiunto:

“mi

sono appisolato per una quindicina di minuti, forse un po’ di più. Mi sono

svegliato, sono sceso dall’auto per sgranchirmi le gambe e ho valutato che ero

in grado di riprendere il viaggio. Anche in passato, quando mi ero fermato, non

mi fermavo per un tempo in sé maggiore. Ciò bastava per riprendermi e

ripartire; non mi è mai successo niente.

(verbale del dibattimento/interrogatorio dell’imputato

del 23 febbraio 2017, pag. 1).

8.

È

quindi assodato, per sua stessa ammissione, che AP 1 è giunto nei pressi del

passo del Monte Ceneri in uno stato di affaticamento, avendone avvertito i sintomi

tipici, subentrati con la guida notturna, l’ora tarda facente seguito ad una

lunga giornata di lavoro a Francoforte e al rientro la sera stessa in aereo a

Milano Malpensa, nonché alla percorrenza di una cinquantina di chilometri in

auto, partendo a mezzanotte circa dall’aeroporto di Malpensa sino passo del

Monte Ceneri.

9.

Nelle

descritte circostanze, la fermata per effettuare la “turbosiesta” non

doveva rappresentare, per AP 1, semplicemente un rinnovato ricorso a questa

speciale pausa, che in passato gli aveva più volte consentito di riprendere e

portare a termine indenne il viaggio. L’interruzione del viaggio costituiva

bensì un obbligo, derivante dall’insorto stato di inidoneità alla guida (cfr.

sopra, consid. 6e). È pacifico, infatti che se egli, una volta colto dai

sintomi caratteristici della stanchezza, avesse deciso di proseguire, anziché

fermarsi per la “turbosiesta”, saremmo in presenza dell’elemento

volitivo che gli costerebbe l’imputazione di violazione intenzionale dell’art.

91.

cpv. 2 lett. b LCStr (Yvan Janneret, op. cit., ad art. 91 LCStr, n. 87).

Essendosi fermato, egli sfugge perciò a tale ipotesi.

10.

In

disamina è qui, invece, la fase successiva che si situa al momento che, terminata

la breve siesta, dopo essersi sgranchito le gambe e aver “valutato” di

sentirsi in grado di ripartire (“ero convintissimo di essere in una

condizione che potesse garantirmi il controllo della situazione”, cfr.

sopra, consid. 4), AP 1 ha deciso di rimettersi alla guida incorrendo, di lì a

qualche minuto, nello “spegnimento” cagione della perdita di padronanza

del veicolo e del conseguente incidente.

a) Per

la Corte questo “spegnimento” è diretta conseguenza di un colpo di

sonno, alla cui base vi è un errore di valutazione – indubbiamente commesso in

buona fede, ma altrettanto negligentemente – che ha indotto l’imputato a

sopravvalutare le proprie capacità di recupero, senza scorgere il pericolo, poi

manifestatosi, di essere sopraffatto dalla stanchezza una volta ripartito. In

tal senso, vanno interamente condivise le conclusioni del primo giudice

(sentenza impugnata, consid. 6, pag. 7).

b) Certo,

il colpo di sonno alla guida, può rivelarsi di origine fortuita, alla pari di

un malore improvviso. Ma ciò può avvenire solo se il sonno è di tipo patologico

e sopraggiunge senza sintomi premonitori e per un’infermità che non poteva aver

dato segni in passato. Ne restano esclusi, quindi, i soggetti consapevoli della

loro patologia, espostisi colposamente al pericolo di addormentamento (cfr. www.laleggepertutti.it/43100_incidente-per-colpo-di-sonno-alla-guida).

AP

1.

ha dichiarato di essersi più volte, in passato, sentito stanco mentre si

trovava alla guida, a seguito di che si è sempre fermato per una breve

pausa-siesta, riprendendo poi il viaggio sino a destinazione senza problemi

(sopra, consid. 8). Tale affermazione sconfessa l’ipotesi difensiva – dedotta

dalla lettera/parere del Prof. __________ – dell’insorgenza di un’inerzia del

sonno, spiegata come fenomeno rientrante nei disturbi patologici del sonno.

Manca, del resto, ogni diagnosi al riguardo, né l’imputato si è premurato, dopo

l’incidente, di sottoporsi a specifici controlli medici atti ad accertare la

presenza di siffatta patologia (verbale del dibattimento/ interrogatorio

dell’imputato del 23 febbraio 2017 pag. 2). E questo, sebbene nella campagna

promossa dall’Upi, dal TCS e da altri enti “Sonnolenza? Fai subito una

turbosiesta” sia espressamente raccomandato “di non sottovalutare i

problemi di sonno e chiedere consiglio al proprio medico” (cfr. www.bfu.ch/it/

consulenza/prevenzione-infortuni/circolazione-stradale/capacità-di-guida-ridotta/

stanchezza-al-volante/stanchezza-al-volante).

11.

È

quindi accertato che all’origine dell’incidente del 3 dicembre 2015 vi è un

colpo di sonno fisiologico (non patologico), dovuto allo stato di affaticamento

dell’imputato che, per un errore negligente di valutazione, si è rimesso alla

guida del suo veicolo in uno stato di inattitudine, realizzando così il reato

previsto dall’art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr.

12.

Il

reato di guida in stato di inattitudine (art. 91 LCStr) può stare in concorso

con quello di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 LCStr)

(Bussy/Rusconi/Jeanneret, op. cit., n. 6.2. ad art. 91; Yvan Jeanneret, op.

cit., n. 144 ad art. 91, Giger, Komm. SVG, Zurigo 2008, n. 40 ad art. 91,

Weissenbergen, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, n. 32 ad art. 91).

In

concreto, è pacifico che il colpo di sonno accusato da AP 1 è all’origine della

perdita di padronanza del veicolo, tradottasi, sul piano penale, nella

realizzazione dell’infrazione di cui all’art. 31 LCStr, contravvenzione

rettamente imputatagli nel decreto d’accusa, appunto in concorso con il delitto

dell’art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr.

13.

Quanto

alla colpa e alla pena, la Corte non ha ragione di discostarsi dalle

considerazioni e conclusioni dei primi giudici (sentenza impugnata, consid. 9,

pag. 8), qui integralmente condivise e richiamate (art. 82 cpv. 4 CP).

14.

Dato

l’esito dell’appello, le tasse e le spese di entrambe le sedi processuali vanno

a carico di AP 1, che si vede di contestualmente respinta la richiesta di

indennità ex art. 429 CP.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 26 cpv. 1, 27, cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 90 cpv. 1, 91

cpv. 2 lett. b)

LCStr,

398.

e segg. CPP

nonché, sulle spese e sulle

ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello

presentato da AP 1 è respinto.

Di conseguenza:

1.1

AP

1.

è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1

guida

in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr),

1.1.2

infrazione

alle norme della circolazione (art 90 cpv. 1),

per

i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 560/2016 dell’8 febbraio 2016.

2.

AP

1.

è condannato:

2.1

alla

pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote da fr. 140.– (cento quaranta)

cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'100.– (duemilacento);

2.2

alla

multa di fr. 400.– (quattrocento) che, in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita da una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

2.3

L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni

3.

Gli

oneri processuali del procedimento di primo grado di complessivi fr. 1'050.–

(millecinquanta) sono posti a carico del condannato.

4.

La

richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP, a titolo di risarcimento per le spese

di entrambi i gradi di giudizio, è respinta.

5.

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr. 1'200.00

sono posti a carico di AP 1

6.

Intimazione

a:

-

-

-

7.

Comunicazione a:

- Pretura penale,

6501.

Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501.

Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali

sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e

incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art.115 LTF.