17.2017.97
Guida in stato di inattitudine.perdita di controllo dopo turbosiesta.sopravvalutazione delle capacitâ di recupero
25 agosto 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.97+148
Locarno
11 settembre 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Mauro Trentini, vicecancelliere
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 27 febbraio 2017 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 23 febbraio 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 16 marzo 2017)
richiamata la dichiarazione di appello 3 aprile 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto
in
fatto: A. Con decreto d’accusa DA __________ dell’8
febbraio 2016 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
1. guida in
stato di inattitudine
per
avere condotto l’autovettura Mercedes Targata TI __________ essendo in stato di
spossatezza,
Fatti
avvenuti a Cadenazzo il 3 dicembre 2015,
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 2 lett. b) LCStr.
2. infrazione
alle norme della circolazione
per
avere, circolando nello stato psico-fisico sufferito, negligentemente perso la
padronanza di guida fuoriuscendo così dal campo stradale sulla sua destra,
cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva ed un paletto ivi
esistente e terminando infine la corsa nella sottostante scarpata,
avvenuti a Cadenazzo il 3 dicembre 2015,
reato
previsto dall’art. 90 cpv. 1 LCStr, in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2 LCStr.; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
e
ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 3 anni, di 30 aliquote giornaliere da fr. 190.–,
corrispondenti a complessivi fr. 5'700.–, come pure alla multa di fr. 1’000.–
(da trasformarsi, in caso di mancato pagamento, in una pena sostitutiva
detentiva di 10 giorni), nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di
complessivi fr. 300.– (AI 5).
Contro
il suddetto decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Statuendo
previo dibattimento il 6 dicembre 2016, il giudice della Pretura penale ha
confermato le imputazioni proposte dal procuratore pubblico e ha condannato
l’imputato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 140.– cadauna
(corrispondenti a complessivi fr. 2'100.–), sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di anni 2, così come al pagamento di una multa di fr. 400.–
(da trasformarsi, in caso di mancato pagamento, in una pena sostitutiva
detentiva di 3 giorni), nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese per complessivi fr. 1'050.–.
C. Contro
la sentenza della Pretura penale, il 27 febbraio 2016 l’imputato ha
tempestivamente annunciato appello (CARP I).
Ricevuta
la motivazione scritta della pronuncia, ha poi confermato la sua intenzione di
impugnare la sentenza con dichiarazione d’appello del 3 aprile 2017 (CARP III),
precisando di aggravarsi contro l’intera sentenza di primo grado, ovvero contro
i dispositivi 1 (dichiarazione di colpevolezza per guida in stato di
inattitudine e infrazione alle norme della circolazione), 2 (condanna alla pena
pecuniaria ed alla multa) e 3 (condanna al pagamento delle spese procedurali).
Egli ha quindi postulato il proscioglimento da entrambi i capi d’imputazione e
l’accoglimento dell’istanza d’indennizzo ove chiede che lo Stato sia tenuto a
versargli un’indennità ex art. 429 CPP di fr. 3'129.85, a copertura delle spese
di patrocinio; il tutto con tasse e spese a carico dello Stato.
L’appellante
non ha presentato istanze probatorie.
D. Il
procedimento d’appello si è svolto in forma scritta, previo espresso consenso
del procuratore pubblico e dell’imputato.
Il
23 maggio 2017 AP 1 ha presentato le proprie motivazioni scritte dell’appello,
riconfermando le richieste di giudizio già presentate con la dichiarazione
d’appello, mentre il giudice della Pretura penale e il procuratore pubblico
hanno rinunciato a formulare osservazioni, quest’ultimo postulando comunque la
conferma del primo giudizio.
Considerandi
in diritto:
L’imputato
1.
Sulla
vita di AP 1 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. 1
della sentenza impugnata, qui riprodotto per intero:
L’imputato AP 1, cittadino italiano residente ad
Ascona, è nato a Magenta (IT) __________ 1976. Laureatosi in chimica
farmaceutica dopo avere frequentato le università di Pavia (IT) e Novara (IT),
egli si è quindi trasferito in Svizzera trovando un impiego presso la __________
di Biasca, in seno alla quale ha lavorato per una decina di anni. Successivamente
l’imputato ha dato avvio ad una nuova attività fondando la ditta di consulenze
in ambito farmaceutico __________ Suisse) Sagl, con sede a Locarno e di cui è
uno dei tre soci. Il suo reddito mensile netto, secondo quanto da lui
dichiarato in aula, corrisponde a ca. CHF 8'000.-.
Sul piano
personale il signor AP 1, incensurato, è coniugato e ha due figli di cinque e
due anni.
(sentenza
impugnata, consid. 1, pag. 2-3)
Inchiesta
e sentenza impugnata
2.
Questo
procedimento trae origine da un incidente della circolazione stradale, avvenuto
attorno alla 01:00 del 3 dicembre 2015 in territorio di Cadenazzo e
precisamente in Via Monte Ceneri, che ha visto protagonista – unico –
l’imputato. Oltre agli accertamenti di polizia, l’inchiesta consta unicamente
dell’interrogatorio di AP 1 del 3 dicembre 2015 (AI 1). Egli è poi stato
sentito nel corso del dibattimento in Pretura penale. Gli atti fanno stato di
quanto segue;
- la
sera del 1. dicembre 2015, AP 1 si coricava alle ore 22:00 in un albergo vicino
a Francoforte. Si svegliava poi la mattina del 2 dicembre 2015 alle ore 07:00
per affrontare una giornata di lavoro. La sera rientrava da Francoforte e
atterrava alla Malpensa alle ore 23:30 (verbale interrogatorio imputato del 3
dicembre 2015, pag. 2 e 4, AI 1; verbale del dibattimento/interrogatorio
dell’imputato del 23 febbraio 2017, pag. 1);
- poco
dopo la mezzanotte, si metteva alla guida dell’autovettura marca Mercedes –
Benz C220 Blue Tec, targata TI __________, partendo da Malpensa, per fare rientro
al proprio domicilio di Ascona (verbale interrogatorio imputato del 3 dicembre
2015, pag. 2, AI 1);
- verso
le 00:45 del 3 dicembre 2015, sentendo “la stanchezza che cresceva”,
egli decideva di effettuare una pausa presso il distributore Agip sito sulla
strada del Monte Ceneri. Dopo una siesta di ca. 10-15 minuti e dopo essersi
sgranchito le gambe riprendeva, quindi, la strada verso casa (verbale
interrogatorio imputato del 3 dicembre 2015, pag. 2, AI 1; verbale
interrogatorio imputato del 23 febbraio 2017, pag. 1);
- trascorsi
pochi minuti, giunto all’altezza del ristorante __________, egli
“perdeva
il controllo del proprio veicolo, cominciando a circolare sul prato situato a
destra della carreggiata. In seguito urtava con la parte anteriore la
protezione laterale, oltrepassava il riale senza toccare terra ed infine
cozzava con la parte anteriore del veicolo con il terreno, roteando il veicolo
di 180 gradi e terminando la corsa”
(rapporto
di polizia, pag. 1, AI 1);
- uscito
indenne dall’incidente, AP 1 allertava telefonicamente la polizia, che giungeva
sul posto poco dopo e lo sottoponeva alla prova etanografica con risultato di
0.00
per mille. Giungeva in seguito anche un’autoambulanza che lo accompagnava
al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona. Dopo i controlli
del caso, l’imputato veniva dimesso il mattino stesso del 3 dicembre 2015
(verbale interrogatorio imputato del 3 dicembre 2015, pag. 3, AI 1).
3.
Al
dibattimento in Pretura penale l’imputato ha dichiarato:
“Ero
convintissimo di essere in una condizione che potesse garantirmi il controllo
della situazione. Di fatto, cinque o sei minuti dopo la ripartenza, mi sono
spento senza che vi fosse una mezza avvisaglia simile a quella che poco prima
mi aveva indotto a fermarmi. Ho ripreso conoscenza quando ero già dentro la
scarpata. (…). Non sono riuscito a dare una spiegazione a quanto accaduto, e
meglio alla causa dell’uscita di strada. Né prima né dopo i fatti, mi è
capitato di “spegnermi” così improvvisamente come mi è successo lì. Non mi sono
sottoposto a controlli medici specifici dopo che ero stato all’ospedale quella
notte”.
(verbale
interrogatorio imputato del 23 febbraio 2015, pag. 1-2)
4.
In
tale “spegnimento” dell’imputato il primo giudice ravvede un colpo di
sonno, come del resto confermato dallo stesso AP 1: “all’improvviso, a causa
di un colpo di sonno, cominciavo a invadere il prato situato a destra della
carreggiata” (verbale d’interrogatorio 3 dicembre 2015, pag. 2; sentenza
impugnata, consid. 5, pag. 6). Ugualmente indizianti uno stato d’affaticamento
sono, poi, la lunga giornata lavorativa e il rientro in aereo da Francoforte,
con atterraggio a Malpensa alle 23:30, senza dimenticare la cinquantina di
chilometri in auto percorsi sino al momento dell’incidente. Per il primo
giudice va altresì ritenuta la stanchezza che l’imputato ha percepito, e che lo
ha indotto a fermarsi, ma anche il breve spazio temporale tra la sosta e la
ripresa del viaggio con conseguente incidente, nonché l’“assenza di altre
spiegazioni dell’accaduto” (ibidem).
Fermatosi
alla stazione di servizio AGIP del Monte Ceneri, per aver avvertito stanchezza,
AP 1 ha dichiarato di essersi appisolato per una quindicina di minuti o poco
più. Sgranchitosi le gambe dopo il risveglio, egli ha valutato di essere in
grado di riprendere il viaggio, come del resto già più volte successogli in
passato (verbale del dibattimento/interrogatorio dell’imputato del 23 febbraio
2017, pag. 1). Sulla scorta di tali constatazioni, il primo giudice perviene a
ritenere quanto segue:
Ciò
posto, deve trovare qui applicazione quanto ricordato dalla Corte di appello e
di revisione penale (recte Corte di cassazione e revisione penale, ndr.) nella
sentenza n. 17.2009.56 del 23 aprile 2010 (consid. 2.4), secondo cui:
…
non si vede come un colpo di sonno, specialmente in una persona sana (quale il
ricorrente si definisce, cfr. verbale del dibattimento, pag. 3), possa
dissociarsi da uno stato di spossatezza.
Certo, AP 1 ha riferito di avere valutato, dopo la breve
sosta all’area di servizio di Monteceneri, di essere in grado di riprendere il
viaggio, rispettivamente di essere stato in quel momento convinto di trovarsi
in una condizione atta a garantire il controllo della situazione. Quanto
avvenuto di lì a pochissimo (“cinque o sei minuti dopo la ripartenza”; verbale
d’interrogatorio 23 febbraio 2017, pag. 1) ha tuttavia dimostrato che così non
era e che egli, in buona fede ma comunque negligentemente, ha commesso un
errore di valutazione, sopravvalutando le proprie capacità di recupero senza
scorgere il pericolo, poi manifestatosi, di essere sopraffatto dalla stanchezza
una volta ripartito (cfr. del resto il suo verbale d’interrogatorio 3 dicembre
2015, pag. 3 in fine).
Il
signor AP 1 si è insomma rimesso alla guida del suo veicolo in uno stato di
inattitudine “per altri motivi”, realizzando così il reato previsto dall’art.
91.
cpv. 2 lett. b) LCStr.
Diritto
5.
A
AP 1 è imputata la violazione degli art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr e 90 cpv. 1
LCStr, i.r.c. art. 31 cpv. 1 e 2 LCStr.
a) L’art.
91.
cpv. 2 LCStr punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà con una
concentrazione qualificata di alcol nel sangue (lett. a) o conduce un veicolo a
motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi (lett. b). Fra gli altri
motivi che causano un’inabilità alla guida vi è lo stato di spossatezza
(Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation
routière, Basilea 2015; n. 2.4. ad art. 91; Jeanneret, Les dispositions pénales
de la LCR, Berna 2007, n. 36 ad art. 91; Weissenberger, Kommentar zum
Strassenverkehrsgesetz, Zurigo/San Gallo 2011, n. 54 ad art. 91).
Il
reato di guida in stato di inattitudine (art. 91 LCStr) può stare in concorso
con quello di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 LCStr)
(Bussy/Rusconi/Jeanneret/ Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n. 6.2. ad art. 91;
Jeanneret, op. cit., n. 144 ad art. 91, Giger, Komm. SVG, Zurigo 2008, n. 40 ad
art. 91; Weissenberger, op. cit., n.32 ad art. 91, sentenza CARP inc.
17.2016.11
del 2 aprile 2016 consid. 7).
b) Giusta
l’art. 90 cpv. 1 LCStr è punito con la multa chiunque contravviene alle norme
della circolazione. La norma è concepita come delitto formale (“Tätigkeitsdelikt”,
“délit formel”): la violazione di una regola della circolazione è punibile
indipendentemente dalle conseguenze effettive o possibili dell’infrazione.
Pertanto, l’autore è punibile anche se il suo comportamento non ha causato un
pericolo concreto (Janneret, op. cit., n. 17 ad art. 90 LCStr;
Bussy/Rusconi/Jeanneret/ Kuhn/Mizel/Müller, op. cit, n. 3.4 ad art. 90 LCStr).
c) Sul
piano soggettivo, tanto per l’art. 91 cpv. 1 LCStr, quanto per l’art. 90 cpv. 1
LCStr, sono puniti, non solo l’intenzione (compreso il dolo eventuale), ma
anche la negligenza (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 31 e 33 ad art. 90 e n. 83 ad
art. 91).
d)
Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente
padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di
prudenza.
Questa
regola è precisata dall’art. 3 cpv. 1 prima frase ONC secondo cui il conducente
deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. L’attenzione
richiesta al conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente
ai pericoli che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni
materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che egli, in presenza
di un pericolo, ne azioni immediatamente i comandi e lo faccia in modo
appropriato alle circostanze. Secondo la giurisprudenza, anche una
disattenzione involontaria di circa un secondo costituisce una colpa (DTF 100
IV 279).
Quanto
all’inattitudine alla guida, l’art. 31 cpv. 2 LCStr dispone che le persone che
sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi
non hanno le attitudini fisiche o psichiche per guidare un veicolo a motore,
durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono
guidare.
e) Chi,
trovandosi alla guida di un veicolo a motore, è colto da sintomi di sonnolenza
ha l’obbligo di fermarsi immediatamente, dovendo sapere che proseguendo alla
guida si troverà a circolare in condizioni atte a diminuire sensibilmente le
sue facoltà, implicanti un alto rischio d’addormentamento. Tra i sintomi
d'affaticamento (conosciuti da tutti) si annoverano: disturbi agli occhi e alla
vista, perdita di tono muscolare, apatia, bocca secca, sudorazione alle mani,
così come la sensazione di mancamento tipica del colpo di sonno.
L’autore
che ha coscienza di questi sintomi caratteristici difficilmente potrà
contestare di avere parimenti coscienza della sua inidoneità alla guida ex art.
31.
cpv. 2 LCStr (Fahrni/Heimgartner, Basler Kommentar SVG, Basilea 2014, n. 28
ad art. 91 LCStr; Yvan Jenneret, op. cit., n. 87 ad art. 91 LCStr). Deve,
perciò, essere ammessa la realizzazione del presupposto soggettivo del reato
nei casi in cui l’autore ha coscienza di queste situazioni e dei sintomi di
pericolo ma, ciò nonostante, si mette la volante o non interrompe la guida (Y.
Jeanneret, op. cit., n. 83 e 87 ad art. 91 LCStr).
Soltanto
nei casi in cui l’autore non poteva avvertire i segnali di pericolo né
prevedere il colpo di sonno (cioè, non aveva né avrebbe dovuto avere
consapevolezza dei fattori che inficiavano la sua capacità di guida), il reato
non è realizzato (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 87ad art. 91; JdT 1992, pag. 706
n. 33; sentenza CCRP inc. 17.2009.56, consid. 3.1).
Appello
6.
Dissentendo
dall’opinione del primo giudice, l’appellante ritiene che l’improvviso e
imprevedibile “spegnimento”, all’origine dell’incidente, non è
assimilabile al classico colpo di sonno. È vero che egli, giunto nei pressi del
passo del Monte Ceneri, ha percepito stanchezza, ciò che lo ha indotto a fermarsi
per una “turbosiesta” di una quindicina di minuti. Procedendo in
tal modo, egli non ha fatto altro che attenersi scrupolosamente alle
raccomandazioni delle associazioni che si occupano di circolazione e sicurezza
stradale, che invitano l’automobilista che accusa stanchezza a fermarsi per una
breve siesta (TCS, UPI, FSR, CSS, cfr. www.turbosiesta.ch). Risvegliatosi e
sentendosi riposato ha poi ripreso il viaggio. Proprio il breve spazio
temporale intercorso tra la sosta, la ripresa del viaggio e l’incidente sta a
indicare come, in concreto, non si possa parlare di colpo di sonno, bensì di
altra causa.
a) Sulla
scorta di un parere rilasciato dal Prof. Dr. __________, direttore del Centro
di __________ dell’Università di Basilea, l’appellante attribuisce la causa
dell’incidente alla cosiddetta “inerzia del sonno” (“Schlaftrunkenheit”), fenomeno
rientrante nei disturbi del sonno. Secondo il citato parere, tale fenomeno
provoca uno stato di rallentamento psicomotorio, con diminuita capacità
cognitiva e senso di disorientamento nel tempo e nello spazio, insorgente dopo
ogni risveglio, indipendentemente dal momento della giornata o della notte e
dalle fasi del sonno. Più lunga è la durata del sonno (o del pisolino), più
lungo è lo stato di “inerzia del sonno”, che può protrarsi dai 10 ai 60
minuti. Approfondite ricerche di medicina del sonno hanno dimostrato che l’”inerzia
del sonno” dopo un pisolino è associata ad un aumentato rischio di
micro-addormentamento (“Mikroschlaf”) e colpi di sonno (“Schlafattacken”).
Il Prof. __________ spiega poi che questo fenomeno è conosciuto da pochi
ricercatori e medici che si occupano di problematiche del sonno. È perciò un
fenomeno sottovalutato, tanto che le varie campagne sulla sicurezza stradale
(vedi ad es. www.turbosiesta.ch),
nemmeno lo menzionano. Così stando le cose, l’imputato non poteva essere
cosciente della sua esistenza. Per contro, era cosciente dei rischi in cui si
incorre mettendosi alla guida dopo una lunga giornata di lavoro e proprio per
questo, attenendosi alle indicazioni delle campagne ufficiali di prevenzione,
si è fermato per la “turbosiesta”. Il Prof __________ chiude il suo
breve referto negando (“ich denke nicht”) che nella circostanza a AP 1
sia imputabile un agire negligente (lettera/parere del Prof. __________ del 15
maggio 2017, doc. B annesso alla motivazione scritta dell’appello, CARP IX).
b) A
mente della difesa, sarebbero così spiegate, per di più su base scientifica, le
ragioni della perdita di padronanza del veicolo occorsa all’imputato nelle
prime ore del 3 dicembre 2015. Le spiegazioni del Prof __________ si riflettono
perfettamente con ciò che l’imputato ha sempre dichiarato, cioè di non aver
avuto avvisaglie, trovandosi in uno “stato fisiologico” improvviso
(parificabile a un malore), imprevedibile, impercepibile e non governabile. Per
la difesa, quindi, AP 1 va prosciolto sia dall’imputazione di guida in stato di
inattitudine, sia conseguentemente da quella di infrazione alle norme della
circolazione (motivazione scritta dell’appello, pag. 7, CARP IX).
7.
Gli
argomenti difensivi non convincono.
L’imputato è stato
molto chiaro davanti agli inquirenti:
“Verso
le 00:45 sentivo la stanchezza che cresceva. Motivo per cui decidevo di
effettuare una pausa presso il distributore di benzina Agip situato al culmine
del Monte Ceneri. La pausa era durata all’incirca 15-20 minuti.
(…)
All’improvviso, a causa di un colpo di sonno, cominciavo ad invadere il prato
situato a destra della carreggiata (…)” (verbale
interrogatorio imputato del 3 dicembre 2015, pag. 3, AI 1)
Rispondendo
all’interrogante che gli chiedeva se, dopo la breve siesta, si sentiva abile di
mettersi nuovamente alla guida, egli affermava:
“A
mio modo di vedere alla partenza mi sentivo riposato, ma come si è dimostrato
dopo non avevo effettuato una pausa sufficiente”
(ibidem).
Altrettanto
chiaro egli è stato davanti al giudice della Pretura penale. Dopo avere
premesso di ritenersi persona sana (“oggi come lo ero allora”) e di non
assumere medicamenti, AP 1 ha confermato di essersi fermato sul Ceneri poiché
si sentiva stanco, “così come mi era capitato di fare tante altre volte”. Ha
poi soggiunto:
“mi
sono appisolato per una quindicina di minuti, forse un po’ di più. Mi sono
svegliato, sono sceso dall’auto per sgranchirmi le gambe e ho valutato che ero
in grado di riprendere il viaggio. Anche in passato, quando mi ero fermato, non
mi fermavo per un tempo in sé maggiore. Ciò bastava per riprendermi e
ripartire; non mi è mai successo niente.
(verbale del dibattimento/interrogatorio dell’imputato
del 23 febbraio 2017, pag. 1).
8.
È
quindi assodato, per sua stessa ammissione, che AP 1 è giunto nei pressi del
passo del Monte Ceneri in uno stato di affaticamento, avendone avvertito i sintomi
tipici, subentrati con la guida notturna, l’ora tarda facente seguito ad una
lunga giornata di lavoro a Francoforte e al rientro la sera stessa in aereo a
Milano Malpensa, nonché alla percorrenza di una cinquantina di chilometri in
auto, partendo a mezzanotte circa dall’aeroporto di Malpensa sino passo del
Monte Ceneri.
9.
Nelle
descritte circostanze, la fermata per effettuare la “turbosiesta” non
doveva rappresentare, per AP 1, semplicemente un rinnovato ricorso a questa
speciale pausa, che in passato gli aveva più volte consentito di riprendere e
portare a termine indenne il viaggio. L’interruzione del viaggio costituiva
bensì un obbligo, derivante dall’insorto stato di inidoneità alla guida (cfr.
sopra, consid. 6e). È pacifico, infatti che se egli, una volta colto dai
sintomi caratteristici della stanchezza, avesse deciso di proseguire, anziché
fermarsi per la “turbosiesta”, saremmo in presenza dell’elemento
volitivo che gli costerebbe l’imputazione di violazione intenzionale dell’art.
91.
cpv. 2 lett. b LCStr (Yvan Janneret, op. cit., ad art. 91 LCStr, n. 87).
Essendosi fermato, egli sfugge perciò a tale ipotesi.
10.
In
disamina è qui, invece, la fase successiva che si situa al momento che, terminata
la breve siesta, dopo essersi sgranchito le gambe e aver “valutato” di
sentirsi in grado di ripartire (“ero convintissimo di essere in una
condizione che potesse garantirmi il controllo della situazione”, cfr.
sopra, consid. 4), AP 1 ha deciso di rimettersi alla guida incorrendo, di lì a
qualche minuto, nello “spegnimento” cagione della perdita di padronanza
del veicolo e del conseguente incidente.
a) Per
la Corte questo “spegnimento” è diretta conseguenza di un colpo di
sonno, alla cui base vi è un errore di valutazione – indubbiamente commesso in
buona fede, ma altrettanto negligentemente – che ha indotto l’imputato a
sopravvalutare le proprie capacità di recupero, senza scorgere il pericolo, poi
manifestatosi, di essere sopraffatto dalla stanchezza una volta ripartito. In
tal senso, vanno interamente condivise le conclusioni del primo giudice
(sentenza impugnata, consid. 6, pag. 7).
b) Certo,
il colpo di sonno alla guida, può rivelarsi di origine fortuita, alla pari di
un malore improvviso. Ma ciò può avvenire solo se il sonno è di tipo patologico
e sopraggiunge senza sintomi premonitori e per un’infermità che non poteva aver
dato segni in passato. Ne restano esclusi, quindi, i soggetti consapevoli della
loro patologia, espostisi colposamente al pericolo di addormentamento (cfr. www.laleggepertutti.it/43100_incidente-per-colpo-di-sonno-alla-guida).
AP
1.
ha dichiarato di essersi più volte, in passato, sentito stanco mentre si
trovava alla guida, a seguito di che si è sempre fermato per una breve
pausa-siesta, riprendendo poi il viaggio sino a destinazione senza problemi
(sopra, consid. 8). Tale affermazione sconfessa l’ipotesi difensiva – dedotta
dalla lettera/parere del Prof. __________ – dell’insorgenza di un’inerzia del
sonno, spiegata come fenomeno rientrante nei disturbi patologici del sonno.
Manca, del resto, ogni diagnosi al riguardo, né l’imputato si è premurato, dopo
l’incidente, di sottoporsi a specifici controlli medici atti ad accertare la
presenza di siffatta patologia (verbale del dibattimento/ interrogatorio
dell’imputato del 23 febbraio 2017 pag. 2). E questo, sebbene nella campagna
promossa dall’Upi, dal TCS e da altri enti “Sonnolenza? Fai subito una
turbosiesta” sia espressamente raccomandato “di non sottovalutare i
problemi di sonno e chiedere consiglio al proprio medico” (cfr. www.bfu.ch/it/
consulenza/prevenzione-infortuni/circolazione-stradale/capacità-di-guida-ridotta/
stanchezza-al-volante/stanchezza-al-volante).
11.
È
quindi accertato che all’origine dell’incidente del 3 dicembre 2015 vi è un
colpo di sonno fisiologico (non patologico), dovuto allo stato di affaticamento
dell’imputato che, per un errore negligente di valutazione, si è rimesso alla
guida del suo veicolo in uno stato di inattitudine, realizzando così il reato
previsto dall’art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr.
12.
Il
reato di guida in stato di inattitudine (art. 91 LCStr) può stare in concorso
con quello di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 LCStr)
(Bussy/Rusconi/Jeanneret, op. cit., n. 6.2. ad art. 91; Yvan Jeanneret, op.
cit., n. 144 ad art. 91, Giger, Komm. SVG, Zurigo 2008, n. 40 ad art. 91,
Weissenbergen, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, n. 32 ad art. 91).
In
concreto, è pacifico che il colpo di sonno accusato da AP 1 è all’origine della
perdita di padronanza del veicolo, tradottasi, sul piano penale, nella
realizzazione dell’infrazione di cui all’art. 31 LCStr, contravvenzione
rettamente imputatagli nel decreto d’accusa, appunto in concorso con il delitto
dell’art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr.
13.
Quanto
alla colpa e alla pena, la Corte non ha ragione di discostarsi dalle
considerazioni e conclusioni dei primi giudici (sentenza impugnata, consid. 9,
pag. 8), qui integralmente condivise e richiamate (art. 82 cpv. 4 CP).
14.
Dato
l’esito dell’appello, le tasse e le spese di entrambe le sedi processuali vanno
a carico di AP 1, che si vede di contestualmente respinta la richiesta di
indennità ex art. 429 CP.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 26 cpv. 1, 27, cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 90 cpv. 1, 91
cpv. 2 lett. b)
LCStr,
398.
e segg. CPP
nonché, sulle spese e sulle
ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1.
L’appello
presentato da AP 1 è respinto.
Di conseguenza:
1.1
AP
1.
è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1
guida
in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr),
1.1.2
infrazione
alle norme della circolazione (art 90 cpv. 1),
per
i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 560/2016 dell’8 febbraio 2016.
2.
AP
1.
è condannato:
2.1
alla
pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote da fr. 140.– (cento quaranta)
cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'100.– (duemilacento);
2.2
alla
multa di fr. 400.– (quattrocento) che, in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita da una pena detentiva di 3 (tre) giorni.
2.3
L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni
3.
Gli
oneri processuali del procedimento di primo grado di complessivi fr. 1'050.–
(millecinquanta) sono posti a carico del condannato.
4.
La
richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP, a titolo di risarcimento per le spese
di entrambi i gradi di giudizio, è respinta.
5.
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 1'200.00
sono posti a carico di AP 1
6.
Intimazione
a:
-
-
-
7.
Comunicazione a:
- Pretura penale,
6501.
Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501.
Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali
sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e
incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art.115 LTF.