17.2018.108
Grave infrazione alle norme della circolazione stradale per non aver rispettato la priorità da destra ed aver, così, urtato un ciclista
29 aprile 2019Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2018.108+109
Locarno
29 aprile 2019/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretaria:
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente per statuire sugli appelli presentati
AP 1
il 25 maggio 2018 da
PC 1., (AP)
rappr. dall’avv. PR 1,
contro la sentenza emanata il 17
maggio 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata
il 5 giugno 2018) nei confronti di
IM 1,
rappr. dall’avv. DI 2,
esaminati gli atti;
ritenuto che: A. Con decreto d’accusa n. __________
dell’11 gennaio 2017, la PP ha dichiarato IM 1 autore colpevole di
grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere, in
data 13.05.2015 a __________, violando gravemente le norme della circolazione,
cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui e meglio, circolando in via
__________, alla guida del veicolo __________, targato __________, a una
velocità di 23-25 Km/h, omesso di prestare la dovuta attenzione all’avvicinarsi
all’intersezione con __________ (prioritaria), pur avendo già incrociato dei
ciclisti, e pur notando dei veicoli parcheggiati che ne ostruivano la
visibilità, e quindi di adattare la velocità alle circostanze con la
conseguenza che non si avvide del sopraggiungere del ciclista PC 1 (__________),
urtandolo con la conseguenza che quest’ultimo riportò le lesioni attestate
nella cartella medica agli atti.
e ne ha proposto la
condanna alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna -
pena sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni - alla multa di fr.
1'000.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento colpevole, con la pena
detentiva di 10 giorni), al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e
delle spese giudiziarie di fr. 7'870.-.
L’ AP è stato rinviato al
competente foro per le pretese di natura civile.
B. Preso
atto dell’opposizione presentata il 16 gennaio 2017 dal prevenuto, il PP ha
confermato ex art 356 cpv. 1 CPP il DA e, il 18 gennaio successivo, ha
trasmesso gli atti alla Pretura penale.
C. Dopo
il dibattimento, con giudizio 17 maggio 2018, il giudice della Pretura penale
ha prosciolto IM 1, gli ha assegnato un’indennità ex art. 429 CPP di fr.
2'000.- ed ha posto a carico dello Stato la tassa e le spese di giustizia
(complessivi fr. 8'620.-).
D. Con
scritti 23 e 25 maggio 2018, la PP e l’AP hanno annunciato di voler interporre
appello contro la sentenza della Pretura penale 17 maggio 2018.
Tale annuncio è stato
tempestivamente confermato con dichiarazioni d’appello 6 e 25 giugno 2018, con
cui la PP e l’AP hanno chiesto la conferma del DA, con conseguente annullamento
dell’indennità ex art 429 CPP assegnata a IM 1.
E. Con
l’accordo delle parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta. Nel suo
allegato 15 ottobre 2018, l’AP ha ribadito le richieste già avanzate con la
dichiarazione ed ha, nel contempo, postulato un indennizzo per spese e onorari
(art. 433 CPP) pari a fr. 3'481.15.
La PP ha presentato il suo
allegato il 24 ottobre 2018. In esso ha ribadito e ampiamente motivato – con
argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito – la sua richiesta di
conferma del DA.
Il 26 ottobre 2018 la
Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi al
giudizio di codesta Corte.
F. Il 13 novembre 2018 IM
1 ha presentato le sue osservazioni agli appelli, postulando, con la conferma
della sentenza impugnata, la sua assoluzione.
Alle sue osservazoni
nessuno ha replicato.
Considerato
in fatto e in diritto:
1. I fatti alla base
di questo procedimento sono stati ricostruiti come segue dal pretore:
“
Fatti
I fatti di cui
alla presente vertenza si sono realizzati all’incrocio tra via __________ e via
__________ a __________ alle ore 20.20 del 13 maggio 2015.
Si tratta di una
zona residenziale contraddistinta da strade bidirezionali senza la possibilità
d’incrocio.
IM 1, al volante
della sua autovettura, stava percorrendo la via __________ quando, giunto
all’incrocio con via __________, ha urtato un bambino che, in sella alla sua
bicicletta, stava immettendosi su via __________. Il ragazzo viaggiava sulla
parte sinistra della sua strada, così che una volta superato l’angolo con
l’incrocio, si è trovato davanti il veicolo dell’imputato (posizione AI 18 foto
2, 3, 4)”
(sentenza
impugnata, consid. 1., pag 2).
In un’altra parte della
sentenza, il pretore ha, poi, ancora precisato che il ciclista “proveniva in
contromano” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 4).
a. I fatti così come
indicati non sono contestati dal PP.
Lo sono invece dall’AP che
sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, mentre si immetteva
da via __________ in via __________, egli circolava sul lato destro della carreggiata
e, quindi, non ha assolutamente né tagliato la curva, né viaggiato in
contromano:
“
La perizia
tecnica in atti (…) snatura i fatti quando pretende che il ciclista avrebbe
tagliato la curva, immettendosi cioè su via __________ circolando completamente
alla sua sinistra: anche le fotografie allegate alla perizia mostrano senza
ombra di dubbio che una simile traiettoria era resa impraticabile dalla già
ricordata presenza di due autovetture posteggiate sul lato sinistro di via __________
nel senso di marcia del ciclista: questi ha materialmente potuto utilizzare
solo e soltanto l’ideale carreggiata destra della via __________” (CARP XIV,
pag. 3).
Questa versione dell’AP è
contestata dall’imputato che sostiene che, mentre stava transitando “più che
lentamente” su via __________, “improvvisamente si vedeva dinnanzi il
ciclista PC 1 che transitava tutto a sinistra della sua corsia e non sulla
destra come doveva” (CARP XVIII pag. 3).
b. Per le motivazioni di
cui si dirà in seguito, questo giudizio potrebbe far astrazione
dall’accertamento della porzione di carreggiata (destra o sinistra) su cui il
ciclista viaggiava.
Le considerazioni che
seguono sono, dunque, fatte a titolo abbondanziale.
c. Va, dapprima,
osservato che la precisazione secondo cui il bambino “transitava tutto a
sinistra della sua corsia e non sulla destra come doveva” non compare né
nel primo né nel secondo interrogatorio dell’imputato. Ciò sorprende, visto
come la questione non fosse di poco conto. O, comunque, non lo fosse per lui
visto che essa è il punto focale della tesi difensiva.
La tesi fa la sua
apparizione soltanto al dibattimento di primo grado dove IM 1 ha detto di non
essere riuscito a fermarsi in tempo perché il ragazzo “è sbucato dietro una __________
posteggiata abusivamente”, vettura cui “era proprio attaccato” tanto
che “ha tagliato la curva” (verbale di interrogatorio dell’imputato,
pretura penale, pag. 2).
In queste condizioni, le
dichiarazioni dell’imputato non possono bastare a sorreggere l’accertamento
secondo cui, davvero, il ciclista ha “tagliato la curva” poiché
viaggiava spostato a sinistra.
Questo a maggior ragione
se si considera anche che l’affermazione dell’imputato secondo cui l’impatto
con il ciclista è avvenuto quando già la sua macchina era ferma (allegato ad AI
6, IM 1 13.05.2015, pag. 3; verbale di interrogatorio dell’imputato, pretura
penale, pag. 2) è categoricamente smentita dal perito (cfr. all. ad AI 20, pag.
36). Circostanza, questa, che non può non porre una pesantissima ipoteca sulla
credibilità delle sue dichiarazioni nella misura in cui, insieme alla loro
evoluzione di cui s’è appena detto, essa dimostra come IM 1 abbia dato ai fatti
una lettura troppo autobenevola.
d. Nemmeno la perizia
basta a sorreggere l’accertamento secondo cui il ragazzo viaggiava
completamente spostato sulla sinistra, quindi in contromano.
In effetti, __________ si
è limitato a dire che:
“
la bicicletta è
passata dal piccolo varco rimasto aperto tra lo sbarramento ed il bordo della
strada alla sua sinistra. Questo ha con ogni verosimiglianza influito sulla
traiettoria tenuta dal ciclista nell’immettersi nell’intersezione” (all. ad AI
20, pag. 57).
Da quest’affermazione, non
si può certamente dedurre l’accertamento secondo cui il ragazzino viaggiava
completamente sulla sua sinistra.
A ciò si aggiunge quanto
segue.
E’ vero che, come si
evince anche dalla foto no. 6 a pag. 11 della perizia __________, il giovane
ciclista è sicuramente passato, per percorrere la prima parte di via __________
in direzione di via __________, dal piccolo passaggio lasciato dallo
sbarramento posato in via __________ e, quindi, forzatamente, transitando sul
lato sinistro della carreggiata di quest’ultima via. Tuttavia, dalle foto no. 54
e 55 (pag. 39 e 40 della perizia __________) si evince anche che, a causa delle
due vetture posteggiate, uscendo dalla strettoia, il bambino ha dovuto necessariamente
spostarsi sulla sua destra. Appare, così, impossibile che lui abbia affrontato
la curva per immettersi su via __________ praticamente addossato ad una di tali
vetture come ha raccontato, al pretore, l’imputato. Del resto, questa ipotesi è
sconfessata dalla posizione di collisione accertata dal perito (cfr immagine n.
55, pag 40) da cui si deduce che, in realtà, il ragazzino ha affrontato
l’incrocio senza “tagliare la curva”: pur se non si può dire che egli
viaggiasse nella zona centrale dello slargo (ben visibile sulle diverse foto in
atti), ben si può accertare che egli era piuttosto lontano dalle vetture
posteggiate.
2. Per il resto, sui
fatti va ricordato che:
-
la via __________ è una strada ubicata in un quartiere residenziale,
bidirezionale senza possibilità di incrocio (è larga ca 3,50 metri) su cui vige
il divieto d’accesso nelle due direzioni, con l’eccezione per servizio a
domicilio, velocipedi e ciclomotori;
-
la via __________, a un certo punto, interseca con via __________ cui deve
precedenza;
-
l’imputato (che non abita in quella via) vi circolava la sera del 13 maggio
2015 per far visita a un’amica che – stando alle sue prime dichiarazioni (all.
ad AI 6, IM 1 13.05.2015, pag. 2) – abita al numero __________ di via __________
(anche se, va detto, che, al dibattimento di primo grado, ha modificato tale
sua dichiarazione affermando che stava “andando a prendere una collega”
che abita “oltre il luogo dell’incidente e sempre sulla via __________”
[verbale di interrogatorio dell’imputato, pretura penale, pag. 1]);
-
la visibilità era buona e le condizioni stradali ideali (fondo asciutto e
strada pianeggiante);
-
IM 1 viaggiava alla velocità compresa fra i 23/25 km/h “sia negli ultimi
istanti della fase di avvicinamento che al momento della collisione” (all.
ad AI 20, pag. 58);
-
l’AP, nella fase di avvicinamento al punto d’urto e fino alla collisione,
viaggiava alla velocità di 13-15 km/h (cfr. all. ad AI 20, pagg. 56 e 58);
-
prima della collisione – avvenuta alle ore 20:20 - IM 1 aveva già incrociato
dei ciclisti;
-
all’imbocco di Via __________ erano posteggiate due vetture che ostacolavano
la visuale di IM 1 (cfr. all. ad AI 6, IM 1 13.05.2015, pag. 3) impedendogli
qualsiasi visione su Via __________, in particolare impedendogli di scorgere se
un qualsiasi utente della strada (automobile, ciclista o pedone) stava per
immettersi, in provenienza da tale via, su Via __________ (come detto,
debitrice della precedenza).
3. Va ancora precisato
che il fatto che, a causa di un cantiere (che, tuttavia, IM 1 non vedeva),
parte di via __________ fosse chiusa al traffico non toglie il diritto di
priorità a chi la percorreva. Il cantiere – arretrato rispetto all’inizio di
via __________ - non impediva né l’accesso alla prima parte di tale via né
l’uscita da via __________ su Via __________ (si veda, a questo proposito,
l’immagine no. 4 a pag. 10 della perizia __________).
Ci si trova, dunque,
sempre alla presenza di un incrocio, con precedenza da destra: la via __________
rimaneva creditrice della precedenza per rapporto alla via __________.
4. Va, poi, ricordata
la dinamica del sinistro così come ricostruita dal perito:
“
Considerando che
negli ultimi 1-2 secondi prima della collisione i protagonisti viaggiassero a
velocità costante (23-25 km/h per l’automobile, rispettivamente 13/15 km/h per
la bicicletta), circa 1,5 secondi prima dell’urto la vettura si trovava a 9-10
metri dal punto d’urto mentre la bicicletta distava circa 5-6 metri dallo
stesso luogo.
A detta del
protagonista IM 1, egli stava circolando particolarmente spostato sulla propria
destra – e a velocità ridotta – in quanto aveva appena incrociato un altro
ciclista.
Il reciproco avvistamento in tale frangente era impedito dalla presenza dei
veicoli posteggiati. Tale turbativa permane anche quando manca un secondo alla
collisione.
La visuale
reciprca tra i due protagonisti si manifesta indicativamente 0.7/0.8 secondi
prima dell’urto. (…)
Quando mancano 3
secondi alla collisione, la bicicletta ha da poco superato la strettoia dovuta
alla chiusura di via __________ e si sta avvicinando alla __________
posteggiata alla sua sinistra, accingendosi a girarle attorno. La sua distanza
dal punto d’urto è di circa 11-12 metri ed avanza a circa 13-15 km/h.
__________ si
trova nel frattempo ad una ventina di metri dal punto d’urto con un’andatura di
circa 23-25 km/h.
Un secondo più
tardi il ciclista si trova appaiato al fianco della __________ posteggiata e
prosegue a 13-15 km/h, indicativamente a 7-8 metri dal punto d’urto.
L’automobilista
nello stesso frangente si trova a 13-14 m dal punto d’urto ed avanza ancora a
23-25 km/h.
Tra i due
protagonisti non sussiste visuale reciproca.
Quando manca un
secondo alla collisione, la bicicletta è a 3-4 m dal punto d’urto, e si trova
tra la __________ e la __________ posteggiate.
__________, nel
medesimo momento, è a 6-7 m dal punto d’urto: tra i due protagnisti non c’è possibilità
di reciproco avvistamento.
La possibilità di
reciproco avvistamento tra i protagonisti si manifesta quando mancano 0.7-0.8
secondi alla collisione.
Il protagonista IM
1 riconosce la situazione di pericolo e reagisce. Il breve intervallo non permette
all’automobilista di attivare i freni prima della collisione.
L’urto ha quindi
luogo con la vettura che circola ancora a 23-25 km/h mentre la bicicletta avanza
a 13-15 km/h.
L’automobilista
attiva concretamente i freni solo qualche decimo di secondo dopo l’impatto,
fermandosi poco più avanti (…)
Considerando un
tempo di un secondo per riconoscere il pericolo e reagire, il protagonista IM 1
avrebbe potuto arrestare completamente la sua vettura prima del punto di
collisione unicamente se la sua velocità non fosse stata superiore a 13-14 km/h
(…) “(all. ad AI 20 pagg. 46, 48, 50, 51, 53, 55; cfr. anche, le conclusioni
peritali a pag. 58).
5. a. Giusta l’art.
31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in
modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
Per
l’art. 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle
circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come
anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei
punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente
deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la
visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a
livello. In questo contesto, l’art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle norme della
circolazione stradale (ONC) precisa che il conducente deve circolare alla
velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con
altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio
visibile.
Questa disposizione obbliga il
conducente ad adeguare la sua velocità in modo da potersi arrestare prima
dell’impatto con eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata all’interno del
suo spazio visibile (“Anhalten vor bereits vorhandenen und sichtbaren
Hindernissen”). La norma dispone anche che il conducente adegui la sua velocità
in funzione degli ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili
(“Hindernisse mit denen gerechnet werden muss”). Il conducente deve, pertanto,
tenere conto di quelle situazioni in cui degli ostacoli potrebbero apparire
improvvisamente nel suo spazio visibile (“hindernisträchtige Situationen”),
laddove la possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in
ragione di circostanze particolari (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
CS CR, 4° ed., Basilea, 2015, ad art. 32 LCStr, n. 1.26; sentenza CARP
17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1.
ottobre 2009 consid. 3.3.b.).
Il
disposto qui in discussione risulta infranto ove l’automobilista rispetta i
limiti, ma non adatta la velocità alle circostanze quando queste ne impongono
un’ulteriore riduzione (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.1). E’,
infatti, consentito circolare alla velocità massima autorizzata soltanto se le
condizioni della strada, del traffico e della visibilità sono favorevoli (STF
4A_76/2009 del 6 aprile 2009, consid. 3.3).
b. Giusta l’art. 36 cpv.
Considerandi
2.
LCStr, alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da
destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la
precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro
disciplinamento mediante segnali o ordini della polizia.
La
precedenza da destra costituisce una regola generale ed elementare della
circolazione stradale (cfr. S. Medauer, Strassenverkehrsgesetz, Basler
Kommentar ad art. 36 LCStr, nota 2, pag. 660 e DTF 102 IV 259, consid. 2). La
norma viene concretizzata dall’art. 14 cpv. 1 ONC giusta la quale chi è tenuto
a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli
deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi
prima dell'intersezione.
Dottrina
e giurisprudenza hanno cristallizzato alcuni principi relativi alla precedenza
da destra.
Tra questi, quello secondo
cui chi è titolare del diritto di precedenza da destra lo ha in linea di
principio sull’intersezione completa delle strade intersecanti (“Dem
Berechtigten steht das Vortrittsrecht grundsätzlich auf der ganzen
Verweigungsfläche”). In altre parole, il titolare dispone di un diritto di
precedenza che si estende su tutta la carreggiata, rispettivamente larghezza,
della strada con diritto di precedenza (“nicht nur auf seiner Fahrspur, sondern
auf der ganzen Fahrbahn bzw. Breite der vortrittsberechtigten Strasse”) (cfr. P. Weissenberger, Art. 36 Einspuren und Vortritt, Kommentar
Strassenverkehrgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura,
Dike Verlag 2015, note da 32 a 35 e giurisprudenza ivi citata).
Questo
principio ha, secondo la nostra massima Corte, il sopravvento su quello
dell’affidamento (cfr. STF 6B_299/2011 del 1° settembre 2011, consid. 3.3).
Un
altro principio, sostenuto da una lunga e costante giurisprudenza della nostra
massima Corte, è quello secondo cui, negli incroci privi di visuale, chi è
debitore della precedenza deve avanzare a tentoni (langsamen Hineintasten).
Questa regola si applica sempre, anche nei casi in cui la visibilità di chi
deve concedere la priorità è ostacolata o annullata da muri, piante,
automobili, neve, ecc..: in simili casi, bisogna avanzare a tentoni, fintanto
che si possa acquisire una vista chiara e libera su tutto quanto può
sopraggiungere da destra. E’ in questi casi assolutamente proibito avanzare
alla cieca ma occorre, in sostanza, avanzare pianissimo, a spizzichi e bocconi
sino a quando si possa scorgere (e farsi scorgere da) veicoli prioritari,
anticipare quanto sta per succedere e reagire di conseguenza (cfr. P.
Weissenberger, Art. 36 Einspuren und Vortritt, Kommentar Strassenverkehrgesetz
und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Dike Verlag 2015,
note 40 e segg. e giurisprudenza ivi citata; STF 6B_746/2007 del 29 febbraio
2008, consid. 1.1.1.;6S_457/2004 del 21 marzo 2005, consid. 2.3 e la
giurisprudenza ivi citata).
6.
Avuto riguardo a
quest’ultimo principio, la soluzione del caso è evidente.
L’automobilista era
debitore della precedenza a chi giungeva da via __________. Visto che la sua
visuale su tale strada – come detto, prioritaria – era impedita, fra l’altro,
dalle due vetture posteggiate, egli avrebbe dovuto, prima dell’incrocio,
diminuire al massimo la sua velocità e procedere a tentoni sino al punto che
gli avrebbe garantito di vedere quel che succedeva su quella via.
Il
fatto che, su via __________, la velocità massima consentita era di 50 km/h è
del tutto irrilevante per i motivi indicati al punto a. del considerando
precedente: ritenuto la totale assenza di visuale sulla strada cui doveva la precedenza,
la velocità di 23-25 km/h tenuta da IM 1 era totalmente inadeguata alle
circostanze concrete.
Si
fosse comportato ossequiando l’art. 36 cpv. 2 LCStr – avesse cioè adottato un
avanzamento a tentoni (con una velocità massima indicata dal perito in 13/14
km/h [all. ad AI 20, pag. 58]) – IM 1 avrebbe potuto evitare di investire il
giovane ciclista.
Altrettanto
irrilevante è, per le ragioni indicate al punto b. del considerando precedente,
la posizione del ciclista: non soltanto perché chi è creditore del diritto di
precedenza lo è su tutta l’ampiezza della carreggiata e non soltanto perché il
TF ha già avuto modo di precisare che, in ogni caso, questo principio è
prioritario rispetto a quello dell’affidamento, ma anche perché solo chi si è
comportato secondo le regole può invocare tale principio (DTF 120 IV 252,
consid. 2d; 100 IV 186, consid. 3). E IM 1 non lo ha fatto, avendo egli violato
crassamente il suo obbligo di procedere a tentoni, adattando di conseguenza la
sua velocità.
7.
Essendo chiaro che
la norma che stabilisce, in caso di incrocio di due strade secondarie, la
priorità da destra è una norma elementare e fondamentale della LCStr (cfr. S.
Medauer, Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar ad art. 36 LCStr, nota 2,
pag. 660 e DTF 102 IV 259, consid. 2) e che l’altro presupposto applicativo è
certamente dato (lo dimostra l’avvenuta collisione e le sue conseguenze), forza
è concludere che, violandola, IM 1 si è reso autore colpevole di grave
infrazione alla LCStr (art. 90 cpv. 2 LCStr) secondo cui è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque violando
gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (sul tema, cfr Bussy/Rusconi/Jeanneret/
Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4° edizione,
Basilea 2015, ad art. 90 LCStr, no. 41; Jeanneret, Les dispositions pénales de
la loi sur la circulation routière, Berne 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19; DTF
119.
V 241, consid. 3.d.aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid.
2a; DTF 142 IV 93 consid. 3.1; DTF 131 IV 133, consid.
3.2
e rinvii; STF dell’8 gennaio 2008 6B_718/2007, consid. 3.3; Jeanneret, op.
cit., ad art. 90 LCStr, no. 37 segg; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
op. cit. ad art. 90 LCStr, no. 4.1 e 4.3)
8.
Non ne andrebbe
diversamente nemmeno se si volesse valutare la fattispecie facendo astrazione
dalle regole sulla precedenza nel caso di incrocio di due srade secondarie.
Il teatro dell’incidente è
una zona residenziale, nella periferia di __________. Le strade percorse dai
due protagonisti dell’incidente sono tipicamente strade di quartiere, che
servono unicamente gli abitanti di quelle vie (vedi il divieto di accesso su
via __________ di cui s’è detto e le foto in atti) e che diventano, in quel
periodo dell’anno e a quell’ora, spazi di aggregazione e di gioco. Fra i giochi
più praticati in quei momenti vi è la bicicletta.
Ora, quand’anche si
volesse considerare (come ha fatto il pretore) che il ragazzo non ha rispettato
una o più norme della circolazione, la responsabilità della collisione
andrebbe, comunque, addebitata all’imputato che non ha adattato la velocità
alla totale assenza di visuale sulla via che stava per incrociare, ritenuto
come, nelle circostanze descritte, l’eventualità dell’uscita improvvisa di un
bambino in bicicletta (o di un pedone o di bambini che corrono) non poteva
dirsi imprevedibile e come, perciò, egli non potesse avvalersi del principio
dell’affidamento (che, notoriamente, non può, salvo casi eccezionali, essere
invocato per quanto attiene al comportamento adottato dai bambini e dalle
persone anziane; cfr DTF 115 IV 239, consid. 2.; 129 IV 282 consid. 2.2 e 3.).
Ne deriva che IM 1 deve
essere dichiarato autore colpevole del reato che gli è stato imputato.
9.
Chi
commette una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art.
90.
cpv. 2 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria.
La pena proposta con il DA
appare pienamente rispettosa dei criteri di cui all’art. 47 CP (DTF 136 IV 55,
consid. 5.4) ritenuto come la colpa di IM 1 appaia, sia dal profilo oggettivo
che soggettivo, come mediamente grave (cfr. STF 1C_218/2009 del 26 novembre 2009).
Essa viene, perciò, confermata.
Altrettanto confermata è
la sua sospensione condizionale.
Pure confermata – in
applicazione del divieto di reformatio in pejus – è la determinazione del
periodo di prova in due anni anche se il fatto che IM 1 ha già subito altre
condanne in materia di LCStr avrebbe potuto giustificare la determinazione di
un periodo di prova più lungo.
Tasse spese e indennità
10.
Visto
l’esito dell’appello gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr.
9'120.-, come pure quelli di appello per complessivi fr. 1'200.-, sono posti a
carico di IM 1.
11.
PC 1 ha chiesto un
indennizzo per spese legali per la prima e la seconda istanza pari a fr.
3'481.15. L’importo è adeguato alle difficoltà del caso e all’impegno
lavorativo profuso dal suo patrocinatore: esso viene, perciò, posto a carico
(art. 433 CPP) di IM 1.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cpv. 2 LCStr, 4
cpv. 1 ONC, 47 CPS, 82 cpv. 4, 398 e segg, 429, 433 CPP
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara
e pronuncia:
1.
Gli
appelli sono accolti.
Di
conseguenza
1.1
IM
1.
è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione
per avere, in data 13 maggio 2015 a __________,
circolando su via __________ alla guida del veicolo __________, targato __________,
a una velocitâ di 23-25 km/h, omesso di prestare la dovuta attenzione
nell’avvicinarsi all’intersezione con via __________ (prioritaria), pur avendo
già incrociato dei ciclisti e nonostante la presenza di veicoli parcheggiati
che ne ostruivano la visibilità, e quindi di adattare la velocità alle
circostanze con la conseguenza che non si avvide del sopraggiungere del
ciclista PC 1 (__________), urtandolo e con la conseguenza che quest’ultimo
riportò le lesioni attestate nella cartella medica agli atti;
1.2
IM 1 è condannato alla
pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci)
cadauna, per un totale di fr. 7'700.- (settemilasettecento);
1.2.1
l’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di 2 (due) anni;
1.3
alla
multa di fr. 1'000.- (mille), da sostituirsi, in caso di mancato pagamento per
colpa, con la pena detentiva di giorni 10 (dieci).
2.
La
tassa e le spese di giustizia di primo grado, per complessivi fr. 9'120.-
(novemilacentoventi), sono a carico di IM 1.
3.
Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di IM
1.
4.
IM
1.
rifonderà a PC 1., quale indennizzo per le spese di patrocinio per la prima e
la seconda istanza, l’importo di
fr. 3'481.15.
5.
Intimazione
a:
6.
Comunicazione
a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il
ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art.115 LTF.