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Decisione

17.2018.124

Omicidio colposo. Posizione di garante ed imprevidenza colpevole

29 maggio 2019Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

4 marzo 2013, __________ - dipendente della __________ - ha perso la vita a

seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere nel quale erano in

corso dei lavori di sottostruttura, costeggianti la strada cantonale, in

territorio di __________.

B. Per

la sua morte, il PP ha ritenuto IM 2, IM 1 e AP 1 autori colpevoli, a diverso

titolo, di omicidio colposo.

A AP 1, che al momento del sinistro era capocantiere, il

PP, con decreto d’accusa n. __________ del 29 marzo 2017, ha rimproverato di

avere:

in data __________ a __________, presso il

cantiere denominato “__________”, nella sua qualità di capocantiere della ditta

di costruzioni __________, con il compito di coordinare e predisporre dei

lavori di scavo, omettendo di adottare le necessarie misure di protezione,

rispettivamente di sicurezza sul cantiere, contribuito a cagionare, per

negligenza, la morte del collega operaio __________,

e meglio, procedendo ad

un lavoro di scavo in trincea per una lunghezza di circa 32 metri, senza tener

conto della presenza di un muro in sasso a bordo scavo, la cui quota d’appoggio

sul terreno risultava per lunghe tratte più alta di quella del fondo scavo

(altezze variabili da 50 cm a 75 cm)

omesso di predisporre la

messa in sicurezza della zona di lavoro, ovvero di dare le disposizioni utili

ad impedire l’esecuzione di tappe di scavo troppo elevate (lunghe),

rispettivamente richiedere l’esecuzione di adeguate misure di contenimento,

quale ad esempio un’adeguata puntellazione del muro,

provocando così il

cedimento del terreno e quindi il crollo del muro che ha investito __________,

causandogli lesioni tali da provocarne la pressoché immediata morte.

Contestualmente,

ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote

giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

1'800.- (milleottocento), da porsi al beneficio della sospensione condizionale

con un periodo di prova di 2 (due) anni, nonché alla multa di fr. 300.-

(trecento) ed al pagamento della tassa di giustizia per fr. 200.- (duecento) e

delle spese giudiziarie per fr. 300.- (trecento).

C. Statuendo

sulle opposizioni interposte ai decreti d’accusa, in esito al pubblico

dibattimento (tenutosi il 24 e 25 aprile 2018) il presidente della Pretura

penale ha:

- prosciolto IM 2

e IM 1 dall’imputazione di omicidio colposo per i fatti loro imputati,

rispettivamente con i DA n. __________ e n. __________ del __________;

- dichiarato AP 1

autore colpevole di omicidio colposo, e meglio per avere:

in data __________ a __________, presso il

cantiere denominato “__________”, nella sua qualità di capocantiere della ditta

di costruzioni __________, con il compito di coordinare e predisporre dei

lavori di scavo, omettendo di adottare le necessarie misure di protezione, rispettivamente

di sicurezza sul cantiere, contributo a cagionare, per negligenza, la morte del

collega operaio __________, e meglio, procedendo ad un lavoro di scavo in

trincea per una lunghezza di circa 32 metri, senza tener conto della presenza

di un muro in sasso a bordo scavo, la cui quota d’appoggio sul terreno

risultava per lunghe tratte più alta di quelle del fondo scavo (altezze

variabili da 50 cm a 75 cm) omesso di predisporre la messa in sicurezza della

zona di lavoro, ovvero di dare le disposizione utili ad impedire l’esecuzione

di tappe di scavo troppo elevate (lunghe), rispettivamente richiedere

l’esecuzione di adeguate misure di contenimento, quale ad esempio un’adeguata

puntellazione del muro, provocando così il cedimento del terreno e quindi il

crollo del muro che ha investito __________, causandogli lesioni tali da

provocarne la pressoché immediata morte,

condannandolo

alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta)

cadauna, per un totale di fr. 1'800.- (milleottocento), la cui esecuzione è

stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. AP 1 è,

altresì, stato condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di

complessivi fr. 1'550.-.

D. Avverso

la sentenza 25 aprile 2018 (intimata il 28 giugno 2018), AP 1 ha

tempestivamente annunciato appello (CARP I), confermando la propria volontà con

dichiarazione 19 luglio 2018 (CARP III). Ha precisato di impugnare l’intera

sentenza di primo grado, postulando il proprio proscioglimento da ogni accusa

ed ha protestato tasse e spese di giudizio di prima sede e di appello.

E. Al pubblico dibattimento di appello, tenutosi il 23

maggio 2019, l’imputato ha chiesto il proprio proscioglimento dall’accusa di

omicidio colposo, e l’accollo allo Stato di spese e tasse giudiziarie di prima

e di seconda istanza.

Il PP

non ha preso parte al pubblico dibattimento e con scritto 22 maggio 2019 ha

chiesto la conferma della condanna pronunciata nei confronti di AP 1 in prima

sede (CARP XIV).

ritenuto, in

fatto e in diritto

l’imputato

1. Sulla vita di AP 1, sulla sua formazione e sul suo percorso

professionale si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il consid.

1 della sentenza impugnata:

“1.

AP 1 è nato a __________

il __________. È padre di due figli, entrambi a suo carico nonostante

maggiorenni. Egli ha così descritto il suo iter scolastico e professionale:

“Dopo

le scuole dell’obbligo ho seguito i corsi di muratore in Italia. Circa 35 anni

fa ho iniziato la scuola di muratore, ottenendo il diploma di muratore dopo 3

anni di corsi. Ho poi lavorato per 10 anni per un’impresa di costruzioni di

Como in qualità di muratore specializzato. Ho nel contempo ottenuto la

qualifica di capo-cantiere, dopo aver superato degli esami specifici al termine

di 3 anni di scuola. Se ben ricordo ho ottenuto il diploma di capo-cantiere nel

__________. Nel __________ ho iniziato a lavorare in Svizzera per conto della __________

di __________. Ero stato assunto in qualità di muratore qualificato. Considerata

la mia esperienza, 4 o 5 anni dopo, sarà stato nel __________, sono diventato

capo-cantiere, ma senza seguire un corso specifico. Sono stato “nominato” dal

titolare a seguito della mia esperienza professionale e degli anni di servizio”

(cfr. verbale d'interrogatorio __________, pag. 2; allegato 2 all’AI 35). Nel

suo ruolo di capocantiere egli si occupava in particolare di “gestire il

personale nonché controllare i cantieri” (cfr. verbale d'interrogatorio 4 marzo

2013, pag. 2; allegato 2 all’AI 35). Ha lavorato per la __________ __________

fino al __________, data in cui è rimasto a sua volta vittima di un infortunio

sul lavoro. Da allora percepisce dalla ____ un’indennità mensile di fr. __________.-.”

(sentenza impugnata, consid. 1).

i

rapporti contrattuali e le due fasi dei lavori di sottostruttura

Considerandi

2.

a Con

il contratto di appalto sottoscritto il __________, la __________ (in seguito: __________)

ha commissionato alla __________ (in seguito: __________) lavori di

sottostruttura per la posa delle condutture per il gasdotto, dalla stazione __________

di __________ fino __________. Sulla stessa tratta, sempre per la posa delle

proprie tubazioni, a __________ si è in un secondo momento aggregata la __________ (__________)

__________ (in seguito: __________).

__________

di __________ ha funto da direzione dei lavori (in seguito: __________)

generale per questa prima fase (cfr. all. 7 ad all. 15 ad AI 35; all. 17 ad AI

35, pag. 3).

2.

b. Al

più tardi sul finire del __________, la __________ e la __________ (cfr. “__________”,

AI 129) si sono accordate per il proseguimento dei lavori sino alla cabina

elettrica sita in zona __________.

A

fine gennaio __________, IM 1, che seguiva la direzione lavori di un analogo

cantiere in zona __________, dopo aver ricevuto da __________ il progetto della

citata estensione, ha invitato __________ a valutare la possibilità di

procedere ad un prolungamento analogo (cfr. all. ad AI 131; all. 17 ad AI 35, pagg.

3-4).

Per

la seconda parte del tracciato - e meglio sino alla zona __________ (cfr. “__________”

del __________, AI 129) - è quindi stata __________ ad aggiungersi ad __________

(cfr. “__________” del __________, AI 129). Sempre con riferimento a __________,

la direzione lavori per il prolungamento è stata affidata allo __________ (cfr.

AI 113, pag. 3).

2.

c. Sulla

scorta di quanto concordato con __________ e __________, il __________ __________

ha inoltrato la richiesta volta ad ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione

del prolungamento, specificando che l’opera avrebbe compreso la posa della

nuova tubazione __________ e tubazione del gas, che la durata dei lavori sul

cantiere era prevista __________, che la ditta responsabile della segnaletica

era la __________, che il responsabile di quest’ultima era __________ e che

responsabile __________ era IM 1 (cfr. all. ad AI 129).

I lavori di

sottostruttura sulla tratta fino alla cabina in zona __________ sono, quindi,

iniziati __________ (cfr. all. ad AI 129). La squadra della __________ che era

operativa sul cantiere in questione era composta da AP 1, in qualità di

capocantiere, __________, quale manovratore, __________ e __________, manovali.

l’incidente e le

conclusioni peritali

3.

Il

__________, alle ore __________, il muretto a ridosso del quale la squadra

stava scavando si è spaccato ed è crollato, riversandosi all’interno della

trincea di scavo su una lunghezza di 32 metri e travolgendo mortalmente __________

(deceduto sul posto a causa del violento traumatismo al capo da impatto con

corpi contundenti, cfr. AI 18, pag. 8). Quest’ultimo si trovava nello scavo, di

cui stava livellando il fondo, unitamente al collega __________, riuscito, da

parte sua, ad uscire dalla fossa prima del crollo del muro (cfr. AI 35, pag. 5;

all. 1 ad AI 35, pagg. 3-4; all. 9 ad AI 35, pag. 4).

4.

Questo

lo stato del cantiere costatato dal perito, __________, dopo l’incidente:

“Il

giorno dell’incidente, il __________, l’impresa stava ultimando lo scavo della

trincea su una tratta di circa 30 metri, necessario per la posa delle condotte __________

e del tubo gas __________ lungo la via __________ nel Comune di __________

all’incirca all’altezza dello stabile __________.

La

trincea di scavo aveva una larghezza di circa 1.20/1.30 metri e una profondità

variabile di circa 1.10-1.20 m sotto la quota superiore del campo stradale. Sul

lato verso la roggia e a filo dello scavo vi era un muro con altezza di circa

85.

cm dal livello del piano stradale. Una prima tratta di 3/5 metri era già

stata eseguita venerdì __________.

Il

crollo del muro è avvenuto a scavo della trincea praticamente quasi ultimato

innescato da un meccanismo di rottura che ha avuto origine all’inizio dei 30 m

di scavo provocando, per trascinamento, il crollo di tutta la tratta.” (AI 37,

pag. 6).

5.

Il

perito ha così individuato la causa del crollo del muro nello scavo:

-

“Il crollo è stato causato dal cedimento del terreno di sottofondazione,

conseguente allo scavo in trincea eseguito a quote di fondo scavo più basse

rispetto alla quota di sotto fondazione del muro, che ha comportato quindi una

riduzione drastica della capacità portante del terreno su cui appoggiava il

muro.” (AI 37, pag. 7);

-

“Il muro è ceduto a seguito della riduzione drastica della superficie di

scivolamento dovuto all’intaglio al piede e quindi alla mancanza del

sufficiente attrito per contrastare l’azione di trascinamento dovuto al peso

del muro.” (AI 37, pag. 7);

-

“Determinante per il crollo è il fatto che la tappa di scavo al piede del muro

era troppo lunga (30 metri). Senza adeguata puntellazione si sarebbe potuto

eseguire una tappa di scavo di un massimo di 1.25/1.50 metri di lunghezza.” (AI

37, pag. 8);

-

“L’impresa non venne informata sufficientemente e in modo adeguato sulle

effettive difficoltà e pericoli inerenti questi tipi di lavori. Un capo

cantiere con la necessaria esperienza e formazione si sarebbe subito accorto

che il lavoro non si poteva e non si doveva fare in quel modo, comunicandolo al

direttore dei lavori.” (AI 37, pag. 8);

- “La causa del crollo è quindi da

imputare all’esecuzione di uno scavo in trincea senza le adeguate misure di

sicurezza necessarie, vista la presenza del muro di sasso, sul bordo scavo, e

il cui piede di fondazione risultava, su tratte importanti, al di sopra (di

circa 50-75 cm) dal fondo della quota di scavo necessario per la posa delle

condotte __________ e del __________.” (AI 37, pagg. 8-9);

-

“L’assenza di un piano esecutivo da parte dei progettisti che indicasse come

doveva essere eseguito lo scavo in trincea e che tenesse conto della presenza

di un muro a bordo scavo con intaglio al piede, ha indotto l’impresa a

procedere di sua iniziativa. Quest’ultima avrebbe dovuto chiedere alla

Direzione lavori e far presente la particolare situazione di precarietà

esistente.” (AI 37, pag. 10);

-

“L’impresa (…) ha impiegato personale tecnico senza la necessaria formazione ed

esperienza per questi tipi di lavori e non si è quindi resa conto delle

difficoltà e dei pericoli. Oppure s’è fidata troppo dei risultati positivi

sperimentati nelle precedenti tratte eseguite.” (AI 37, pag. 10).

Sentito

dal PP il 20 gennaio 2015, il perito ha, poi, precisato quanto di seguito:

“Mi viene chiesto se il

cassonetto/bauletto, così come era stato concepito e messo in pratica aveva una

funzione contenitiva. Certo, aumentava la zona di attrito.” “(…) una volta

posato il bauletto __________ poteva considerarsi in sicurezza” (AI 79, pag. 5 e

pag. 7);

“A

domanda dell’__________ a sapere se la posa del bauletto così come indicato

dall’IM 1, può essere considerata misura di sicurezza sufficiente per

contrastare il piede del muro, rispondo che per me sarebbe stato già

sufficiente porre il bauletto a livello della sottofondazione del muro. Certo

che con un contrasto di 20 cm, sarebbe amentata la stabilità del piede del

muro. A quel punto un [recte: un’] apertura dello scavo di 50 metri, una volta

posati i bauletti, era per me in sicurezza.” (AI 79, pag. 7).

omicidio colposo

6.

L'art. 117 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni

o con una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.

Giusta l'art. 12

cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per

un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o

non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le

precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni

personali.

La negligenza

presuppone così l’adempimento di due condizioni: da un lato, l’autore deve aver

violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale di diligenza

istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi comportamento che espone a

pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni involontarie. Un

comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere

di prudenza quando l’autore, considerate la sua formazione e le sue capacità,

avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui (sentenza del

Tribunale federale 6B_437/2008 consid. 2 del 24 luglio 2009; DTF 135 IV 56 consid.

2.

; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1;

129.

IV 282 consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13

consid. 7a/bb; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29).

Per determinare i

limiti del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole,

nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore, avrebbe

potuto prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi - questione

esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata se l’autore non è un

esperto dal quale ci si poteva aspettare di più - e, se del caso, quali misure

poteva adottare per evitare la realizzazione dell’evento dannoso.

Per determinare

precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle

disposizioni emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti

(DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3;

129.

IV 119 consid. 2.1)

Inoltre,

perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere

colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate

le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza

di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1).

Un reato di evento

(come quello di omicidio colposo) implica di regola un’azione. Una commissione

per omissione è prospettabile laddove con la sua passività l’autore disattende

un obbligo di agire (art. 11 CP).

Quest’onere deve

derivare da una posizione di garante (“status giuridico” riprendendo i termini

dell’art. 11 cpv. 2 CP): l’autore deve trovarsi in una situazione che gli

impone di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro

pericoli sconosciuti che possono minacciare tali beni (obbligo di protezione),

o di impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei

beni indeterminati (obbligo di controllo; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1), cosicché gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato

rivolto se avesse commesso attivamente il reato

(DTF 141 IV 249 consid. 1.1 p.

251.

s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.; STF 6B_315/2016 del 1° novembre

2016.

consid. 4.1;6B_614/2014 del 1° dicembre 2014 consid. 1). Gli obblighi

giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un contratto, da una

comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di un rischio, art.

11.

cpv. 2 CP.

7.

Stabilire

l’esistenza di un comportamento colpevole contrario ad un dovere di prudenza e

la morte di una persona tuttavia non basta: la condotta dell’imputato e le

lesioni della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e

adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c).

Sussiste un

rapporto di causalità naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se

quest’ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non

può essere tralasciato senza che pure l’evento verificatosi venga meno; non è

tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell’evento (STF

6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4, pag. 7; DTF 115 IV 199 consid. 5b e

rinvii).

La causalità

naturale deve essere anche adeguata: è necessario stabilire se il comportamento

dell’agente fosse idoneo, secondo l’andamento ordinario delle cose e

l’esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento simile a

quello in concreto realizzatosi. Soltanto a queste condizioni si può affermare

che l’evento verificatosi fosse prevedibile da parte dell’agente (DTF 130

IV 17 consid. 3.2, pag. 10, 127 IV 61 consid. 2d, pag. 65, 126 IV 13 consid.

7a/bb, pag. 17). La causalità adeguata è una questione di diritto che

l’autorità di seconda istanza ed il Tribunale federale esaminano con pieno

potere cognitivo (DTF 121 IV 207 consid. 2a pag. 213 e rinvii).

Nell’analisi del

nesso di causalità occorre tenere in considerazione il fatto che spesso chi

lavora su un cantiere lo fa affidando dei compiti a colleghi o subordinati. In

simili evenienze l’imputabilità dei loro atti o delle loro omissioni, e quindi

la punibilità di chi ha loro demandato determinate mansioni, deve essere

soppesata applicando il noto principio dell’affidamento sviluppato inizialmente

in ambito di circolazione stradale (STF 6B_437/2008 consid. 3.4 del 24 luglio

2009). In caso di divisione orizzontale del lavoro, quindi, ogni lavoratore

deve poter legittimamente contare, in mancanza di elementi che indichino il

contrario, sul fatto che il suo collega rispetti i propri doveri (Roth, Le

droit pénal face au risque et à l’accident individuels, 1987, pag. 88 e segg.;

Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a ed., n. 38 ad art. 11; sentenza

del Tribunale federale 6B_675/2007 consid. 2.2.2.1 del 20 giugno 2008).

8.

Oltre alla

prevedibilità dell’evento va infine considerata la sua evitabilità. Attraverso

il concetto di causalità ipotetica, occorre valutare se in caso di

comportamento corretto dell’agente l’evento non si sarebbe verificato. Ciò

presuppone, in base alla giurisprudenza, perlomeno un alto grado di

probabilità, per cui non basta la semplice possibilità che, in caso di

comportamento conforme ai doveri di prudenza, fosse evitabile: in questo senso

l’evento è imputabile all’agente soltanto se, qualora quest’ultimo si fosse

ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza,

l’evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF

6B_517/2009 del 3 novembre 2009, consid. 3.3.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e

rinvii, 118 IV 130 consid. 6a).

le modalità di

scavo e l’andamento del cantiere fino al __________

9.

Si rileva,

innanzitutto, che per il cantiere relativo alla seconda tratta non vi erano né

capitolati, né piani esecutivi, né erano state organizzate riunioni di

cantiere. In relazione a __________, in buona sostanza, l’unica documentazione

inerente l’estensione dei lavori è il progetto di massima __________ (cfr. all.

ad AI 129). Per __________, agli atti si trova il progetto esecutivo del __________

comprensivo delle successive modifiche.

Solo in base a

quanto dichiarato dalle persone verbalizzate è, quindi, possibile stabilire

quali fossero le modalità di lavoro che dovevano essere adottate sul cantiere

per l’esecuzione del proseguimento.

10.

Come rilevato

dai primi giudici (cfr. sentenza impugnata, consid. 3.), qualche giorno prima

dell’inizio del cantiere relativo alla seconda tratta si è svolto un sopralluogo

- del quale, pure, non vi è alcun verbale - alla presenza dell’appellante,

dell’IM 1, di __________ (padre di IM 2), di __________ (__________) e di __________

(__________).

Dalle dichiarazioni

rese in merito a tale incontro da IM 1, __________ e AP 1 risulta che quel

giorno erano state discusse le modalità di scavo e conseguente posa di

tubazioni e bauletti.

In merito, __________

ha infatti dichiarato che:

“(…) l’avanzamento dello scavo sarebbe

dovuto avvenire con le medesime modalità precedenti [ndr. relative alla prima

tratta]. Per la precisione in blocchi da 10 metri. Doveva avvenire uno scavo

del terreno, ai piedi filo muro, per 10 metri o poco più (siccome i nostri tubi

misurano 10 metri). Dopo lo scavo, si posavano i 4 tubi, poi si doveva

casserare lato autostrada. Successivamente veniva gettato il calcestruzzo in

modo tale che si veniva a creare un bauletto delle dimensioni di 50x50 cm. Il

bauletto sarebbe anche servito da consolidamento al muro.

Dopo

il primo blocco di 10 metri, dopo il consolidamento del bauletto, avrebbero

eseguito i successivi 10 metri, però lo scavo rimaneva aperto per permettere la

posa dei tubi __________. Raggiunti 40 o 50 metri __________ posava il loro

tubo, composta da stanghe di 12 metri.

Preciso

che volendo sia i tubi di __________ che quello della __________ possono essere

tagliati in pezzi più corti, però il tutto porta via tempo siccome poi vanno

nuovamente saldati assieme, operazione che dura all’incirca un’ora a saldatura.

Una

volta che vengono raggiunti circa 40 o 50 metri, a dipendenza dell’apertura

dello scavo con il corrispettivo bauletto di __________ che serviva da

consolidamento al muro, la __________ posava il tubo del Gas, eseguiva varie

saldature e successivamente provvedeva al riempimento con sabbia, come da

prescrizione della __________. Lo scavo veniva poi tutto ricoperto, per quei 40

o 50 metri rimasti aperti. A quel punto l’operazione di avanzamento sarebbe poi

ripartita.” (all. 17 ad AI 35, pag. 4),

ciò che ha trovato

conferma anche in quanto riferito da IM 1 (cfr. all. 5 ad AI 35, pag. 4) e,

soprattutto, da AP 1 che, dopo avere detto di quanto deciso in quella riunione:

“(…) In questa riunione si è discusso

delle modalità. Mi sono state date le dimensioni dello scavo, si è deciso di

fare la posa a tratte, ogni 10 metri con il bauletto della __________ e man

mano che si prosegue con lo scavo si posano anche i tubi della __________”

(all. 1 ad AI 35, pag. 4),

così ha specificato

le modalità di intervento della propria squadra sul cantiere:

“(…) Di solito facevamo una tratta di

circa 30 - 40 metri alla volta, per una questione di esigenze e meglio per la

saldatura del tubo del gas __________. Infatti i tubi della __________, come

pure quelli della __________, sono di 10 metri. Ma risulta più comodo saldare

quelli della __________ all’esterno, 3 o 4 tubi assieme, per poi posarli nello

scavo. Preciso che la saldatura viene fatta sul posto, all’esterno. Dunque lo

scavo è andato avanti a 30 metri alla volta.

Si

parte scavando con l’escavatore tutti i 30 metri. Nel frattempo si procedeva

alla posa dei 4 tubi dell’__________. Preciso che ogni tubo ha una lunghezza di

10.

metri. Dopo la posa dei tubi __________ venivano rinfiancati con del beton.

Dunque

i blocchi di cemento venivano posati ogni 10 metri, poi a lato si metteva il

tubo della __________ (che non necessita di cemento).” (all. 1 ad AI 35, pag.

3).

Il succedersi delle

citate operazioni su tratte di 10 metri trova riscontro pure nelle

dichiarazioni rese da __________ (cfr. all. 9 ad AI 35, pag. 2) e da __________

(cfr. all. 5 all’AI 35, pag. 5; all. 6 all’AI

35, pag. 3).

11.

Tale modalità

di prosecuzione del lavoro ed alternanza di fasi è, pure, confermata dai

rapporti di lavoro della __________, agli atti. Da tale documentazione, risulta

che i lavori sulla seconda tratta sono

iniziati __________ con l’installazione del cantiere e lo sgombero dell’asfalto

lungo il marciapiede esistente (cfr. all. ad AI 129). Sono proseguiti,

alternando di volta in volta fasi di scavo a posa delle tubazioni __________,

casseratura e posa dei bauletti __________ (trattasi di strutture in cemento

che rifiancano i tubi __________, cfr. all. 1 ad AI 35, pag. 3), posa dei tubi

del gas, posa di sabbia, riempimento dello scavo, taglio dell’asfalto e così

via sino al __________ (cfr. all. ad AI 129).

12.

Contrariamente

a quanto asserito in occasione del primo dibattimento dall’appellante, che ha

dichiarato:

“Per

quanto riguarda l’estensione nessuno stabiliva quanti metri in lunghezza

bisognava scavare. Si arrivava la mattina e si andava avanti con lo scavo.”

(verbale di interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pag. 2),

le modalità di

scavo erano, quindi, state stabilite nei termini sopradescritti prima

dell’inizio dei lavori sulla seconda tratta, erano state rispettate fino al __________

e non consistevano nel mero continuare a scavare da dove si era arrivati il

giorno precedente.

12.

a. Nel corso del

dibattimento di appello, la difesa ha riproposto la tesi secondo cui, in

estrema sintesi, l’imputato non poteva prevedere il franamento del muro visto

che, sulla precedente tratta dei lavori, si erano già eseguiti degli scavi lunghi

anche fino a 50 metri (cfr. verbale dibattimentale appello, pag. 3), senza

procedere alla posa dei tubi e, quindi, dei bauletti in cemento.

La tesi difensiva non

può essere condivisa per i motivi indicati al consid 13.2 della sentenza

impugnata che qui si richiama ex art 82 cpv. 4 CPP:

“Egli non può poi sottrarsi alle proprie

responsabilità invocando i fortuiti risultati ottenuti nel tratto di scavo

precedente e sostenendo genericamente che già in passato si erano eseguiti

scavi di quella portata senza problemi di sorta.

In primo luogo, va rilevato che, sulla

scorta di alcune fotografie in atti che riprendono il manufatto dal versante

posteriore rispetto alla strada cantonale (segnatamente la foto n. 2

all’allegato 1 e la foto n. 1 all’allegato 2, di cui al verbale

d'interrogatorio IM 1 del __________; cfr. allegato 15 all’AI 35), il muretto

risultava ben più alto, ragion per cui v’è da credere che non si sia dovuto

scavare a una quota più bassa rispetto alle fondamenta. Inoltre, dai medesimi

scatti, si evince che il marciapiede tra la strada cantonale e l’area di scavo

era molto più ampio, tant’è che vi sono predisposti dei parcheggi laterali. In

queste condizioni è avvenuta la visita sul cantiere __________ di __________,

ispettore della __________ __________ allorquando era in corso la precedente

tratta di 130 metri compresa tra la stazione __________ e l’intersezione (cfr.

planimetria allegata al verbale d'interrogatorio __________; allegato 18 all’AI

35). In tale frangente, più volte richiamato dagli operai giacché l’ispettore

non avrebbe avuto nulla da ridire sulle modalità di procedere, lo scavo avrebbe

raggiunto in alcuni punti una profondità di poco superiore a 1.50 metri;

inoltre __________ avrebbe rassicurato l’ispettore circa la presenza di

puntellazioni di sicurezza, che avrebbe da poco smantellato per permettere il

riempimento dello scavo (cfr. verbale, pag. 2, righe 27-29): ora,

indipendentemente dall’effettiva posa di puntellazioni, è evidente che la

situazione era diversa da quella che ci occupa.

Ad

ogni buon conto, al di là dell’assunto dell’imputato – e, invero, di una (sola)

dichiarazione in tal senso di __________, rimasta tuttavia vaga e imprecisa (“è

già successo, in passato, che sulla tratta di nostra competenza si procedesse

per scavi di oltre 10 metri di lunghezza, questo prima del confezionamento del

bauletto di cemento”; cfr. verbale d'interrogatorio __________, pag. 6

righe 12-14; allegato 5 all’AI 35) - non vi sono riscontri probatori oggettivi

in tal senso. Al contrario, le dichiarazioni dell’imputato, il quale, tra

l’altro, ha sempre taciuto l’assenza di tubi di __________, sono smentite sia

dalle chiare e convergenti dichiarazioni degli altri operai circa le modalità

seguite, che prevedevano tappe di scavo di 10 metri per favorire la posa dei

tubi __________ e la successiva realizzazione del bauletto, sia dai rapporti di

lavoro giornalieri in atti (cfr. AI 129). (…)” (sentenza impugnata, consid.

13.2

, pagg. 16-17).

l’avanzamento

del cantiere tra il __________ ed il __________

13.

Dal rapporto

di lavoro n. 15 risulta che venerdì __________ la squadra composta da AP 1, __________,

__________ e __________ ha continuato lo “(…) scavo per posa tubazione gas e

bauletto __________” (cfr. all. ad AI 129) per 10 metri oltre il punto in

cui era stato posato l’ultimo bauletto (cfr. all. 2 ad AI 35, pag. 4; all. 9 ad

AI 35, pag. 3).

Per il giorno

dell’incidente mortale, agli atti non figura alcun rapporto di lavoro. Quanto

fatto dalla squadra il __________ è, quindi, unicamente ricostruibile sulla

base delle dichiarazioni di AP 1, __________ (arrivato sul posto solo poco

prima di mezzogiorno, cfr. all. 5 ad AI 35, pag. 2) e __________.

14.

AP 1 ha

dichiarato che quel lunedì la squadra ha ripreso il lavoro da dove era arrivata

il precedente venerdì, e meglio da 10 metri oltre l’ultimo bauletto in cemento.

Nel corso della

mattinata - assente __________ - è stato AP 1 a manovrare l’escavatore,

proseguendo lo scavo per 10 metri. Verso mezzogiorno, la trincea misurava

quindi circa 20 metri a contare dal punto in cui era stato posato l’ultimo

bauletto (cfr. all. 2 ad AI 35, pag. 4; all. 9 ad AI 35, pag. 3).

Nel corso del

pomeriggio, __________ ha poi scavato per ulteriori 10 metri (cfr. all. 5 ad AI

35, pag. 5).

La trincea, di

complessivi 30 metri abbondanti, era sprovvista dei tubi __________: erano

finiti - circostanza nota a AP 1 sin dal __________ (cfr. verbale di

interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pag. 2) - e i nuovi sarebbero

stati consegnati mercoledì __________ (cfr. all. 5 ad AI 35, pag. 5; all. 6,

pag. 4; all. 17 ad AI 35, pag. 5). In assenza di tubi __________, nello scavo

non erano, quindi, neppure stati posati i bauletti in cemento.

15.

Come risulta

sia dal referto peritale che dalle dichiarazioni rese dal perito innanzi al PP,

determinante per il crollo del muro che ha portato alla morte di __________ è

stato il fatto che la tappa di scavo, eseguita a quote di fondo scavo più basse

- con altezze variabili tra i 50 ed i 75 cm - rispetto alla quota di

sottofondazione, era troppo lunga e che nessun elemento - una puntellazione o

la posa dei bauletti - contrastava l’azione di trascinamento dovuta al peso del

muro (cfr. supra consid. 5).

Ritenuto che le

modalità di scavo adottate dalla squadra il __________ ed il __________ si

differenziano sia da quanto concordato prima dell’inizio dei lavori che da

quanto fatto __________ si impone di determinare chi ha deciso di procedere

allo scavo nei modi che hanno portato al crollo del muro.

la posizione di

garante e le istruzioni di AP 1

16.

La pubblica

accusa, con DA n. __________ del 29 marzo 2017 (cfr. supra consid. B), ha

proposto la condanna del prevenuto poiché garante nella sua qualità di “capocantiere

della ditta di costruzioni __________, con il compito di coordinare e

predisporre dei lavori di scavo”.

16.

a. Giusta l’art.

11.

cpv. 2 CP, è garante e, quindi, può commettere un reato per omissione, colui

che è tenuto ad agire - per impedire l’esposizione a pericolo o la lesione di

un bene giuridico protetto - in ragione del suo status giuridico, in

particolare in virtù della legge, di un contratto,

di una comunità di rischi liberamente accettata o della creazione di un rischio.

16.

b. Al

momento dei fatti, AP 1 era un muratore diplomato con oltre __________ anni di

esperienza sui cantieri, __________ circa dei quali come capocantiere.

Già

muratore specializzato in seno ad un’impresa di costruzioni comasca, prima di

essere assunto alle dipendenze della __________, egli aveva, infatti, ottenuto,

dopo 3 anni di corsi ed il superamento di esami specifici, la qualifica di

capocantiere (nel periodo __________). Dal __________ è stato impiegato dalla __________,

dapprima in qualità di muratore qualificato, quindi quale capocantiere (__________),

senza aver frequentato altri corsi specifici per ottenere tale mansione (cfr.

supra consid. 1). Egli ha precisato che tale funzione si raggiunge in base

all’esperienza professionale (cfr. all. 1 ad AI 35, pag. 2).

16.

c. Il compito di AP

1.

presso la __________ consisteva, com’egli stesso ha indicato, nella gestione

del personale e nel controllo dei cantieri, oltre che nel coordinamento dei

lavori sul cantiere in cui è avvenuto il sinistro che ha portato alla morte di __________

(cfr. all. 1 ad AI 35, pagg. 2-3).

16.

d. Emerge dagli

atti che la modalità di esecuzione dello scavo adottata dalla squadra il __________,

difforme rispetto a quanto fatto sino a quel momento, è stata decisa dal qui

appellante.

16.

d.1. Questa circostanza risulta dalle deposizioni degli altri

operai attivi, quel giorno, sul cantiere:

“Da parte mia, giunto sul cantiere, ho

chiesto a AP 1 cosa fare. Lui mi ha risposto di continuare a scavare poiché non

vi erano più tubi.” (__________, all. 6 ad AI 35, pag. 4),

“Nella sua qualità di capocantiere le

disposizioni le dava AP 1. (…) E’ stato AP1 a dare le indicazioni per

proseguire lo scavo.” __________, all. 9 ad AI 35, pagg. 3-4).

16.

d.2. Lo stesso AP 1 lo ha ammesso a ben due riprese durante

l’inchiesta:

“(…) da come avevamo scavato fino a quel

punto, visto il terreno e il muro che non avevano mai dato segni di cedimento,

ho deciso di andare avanti senza ulteriori sicurezze, non vedendo pericoli.”

(all.1 ad AI 35, pag. 4),

“(…)

io ho dato le indicazioni” (all. 2 ad AI 35, pag. 4).

Non modifica questo

accertamento, la parziale retromarcia fatta da AP 1 davanti al pretore: “non

ero io a decidere le modalità di scavo” (cfr. verbale di interrogatorio

dell’imputato, Pretura penale, pag. 2). Vero è che il modo di procedere da

seguire era stato deciso prima dell’inizio del secondo cantiere (cfr. supra consid.

10.

e dichiarazioni di __________, IM 1, __________ e __________, oltre che da

quelle dello stesso AP 1). Vero è, però, anche che - dopo che per quel cantiere

la squadra aveva sempre operato nel rispetto delle modalità prestabilite (cfr.

supra consid. 11) - è stato AP 1 a decidere e ordinare alla squadra di

procedere diversamente, in particolare di continuare lo scavo senza le

necessarie misure di sicurezza.

16.

e. Quel giorno,

quindi, per quanto risulta dagli atti, AP 1 ha autonomamente ordinato ai membri

della squadra di cui era a capo di continuare a scavare senza adottare le

misure necessarie a garantire la tenuta del muro. Egli - gerarchicamente

superiore agli altri operai (STF 6B_748/2010 del 23 dicembre 2010, consid.

4.3.1

) - ha, così, ordinato che la propria squadra scavasse per oltre 30 metri

senza la posa dei bauletti che avrebbero funto da contrasto al peso del muro.

Dando l’ordine di

proseguire con lo scavo ha agito in dispregio delle modalità concordate prima

dell’apertura del cantiere su cui è avvenuto il sinistro. Ma non solo.

Lasciando che lo scavo continuasse – senza la posa dei bauletti – per oltre 30

metri, AP 1 ha oggettivamente creato una situazione di rischio (DTF 109 IV 15,

consid. 2a; STF 6B_419/2012 del 16 ottobre 2012, consid. 2.3 e 6B_1016/2009

dell’11 febbraio 2010).

AP 1 era, quindi,

garante non solo in ragione della sua posizione di capocantiere, ma anche e

soprattutto ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 lett. d CP.

16.

f. E’ evidente che AP 1 ha sottovalutato la gravità di tale

rischio (indicativo, in tal senso, è il fatto che egli stesso ha partecipato

allo scavo): egli non ha, evidentemente, percepito che uno scavo più profondo

delle fondazioni del muro costituiva un pericolo concreto per la propria

squadra, né ha compreso che il rischio di crollo, in assenza di elementi di

sostegno, andava aumentando di pari passo all’allungarsi della trincea.

Questa negligenza

gli è, però, imputabile, ritenuto che qualsiasi persona ragionevole, nella

medesima situazione e con attitudini analoghe alle sue, avrebbe previsto,

almeno in grandi linee, il corso degli eventi ed adottato, quindi, le misure

atte ad evitare il prodursi del sinistro letale.

17.

Dato anche, con evidenza, il nesso causale fra la

negligenza e il decesso di __________, AP 1 va dichiarato autore colpevole di

omicidio colposo.

commisurazione

della pena

18.

Per

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto

precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6

consid. 6.1; 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1 e 2.2.2;6B_585/2008 del 19 giugno

2009.

consid. 3.5;6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008,

consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2;6B_14/2007 del 17

aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti).

19.

AP

1.

risponde di omicidio colposo, reato per cui è comminata una pena detentiva

sino a 3 anni o una pena pecuniaria.

In

concreto, la leggerezza commessa da AP 1, costata la vita a __________, è da

considerarsi comunque di una certa gravità, in specie tenuto conto del fatto

che il qui appellante è un professionista, con una lunga esperienza sui

cantieri, come muratore, dapprima, e come capocantiere in seguito.

Considerato,

da un lato, che sull’appellante non pesano precedenti penali, dall’altro, che

dai fatti sono comunque, ad oggi, trascorsi oltre sei anni, questa Corte

ritiene che la pena inflitta in primo grado, pari a 60 (sessanta) aliquote

giornaliere da fr. 30.- (trenta) l’una, sia adeguata alla colpa dell’appellante.

Congrua è anche la durata della sospensione condizionale dell’esecuzione della

pena decisa dai primi giudici.

tassazione

della nota d’onorario del difensore d’ufficio

20.

Il difensore d’ufficio di AP 1, DI 2, ha prodotto la sua

nota d’onorario 22 maggio 2019 relativa al procedimento d’appello che espone

complessivi fr. 2'924.10, di cui fr. 2'610.- di onorario (corrispondenti a 14

ore e 30 minuti di lavoro, a fr. 180.- l’ora), fr. 105.- di spese, oltre

all’IVA (cfr. doc. dib. appello 1).

Eccezion fatta per la posta relativa alla durata del

dibattimento, indicata in complessvi 240 minuti e qui ricalcolata in un’ora,

conformemente al tempo effettivo, l’onorario esposto è adeguato al lavoro

svolto e commisurato a quanto avrebbe fatto un difensore mediamente esperto ed

è, quindi, interamente approvato.

La nota professionale dell’DI 2 è

pertanto approvata per complessivi fr. 2'345.95, di cui fr. 2’070.- di

onorario, fr. 105.- di spese e fr. 170.95 di IVA.

Visto l’esito dell’appello, in caso di ritorno a

miglior fortuna, AP 1 dovrà risarcire allo Stato l’importo di fr. 2'345.95

corrispondente a quanto anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).

spese

21.

Visto l’esito dell’appello dell’imputato, in applicazione

dell’art. 428 cpv. 3 CPP, gli oneri processuali del procedimento di prima sede

rimangono interamente a carico del condannato.

Pure

gli oneri processuali relativi all’appello sono posti interamente a suo carico.

Per

questi motivi,

visti gli art. 10, 76 segg., 80 segg.,

84, 135, 348 segg., 379 segg., 398 e segg. CPP

34, 42, 47, 117 CP

nonché, sulle

spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia

1.

L’appello

di AP 1 è respinto.

2.

Di

conseguenza,

2.1

AP 1 è

dichiarato autore colpevole di omicidio colposo,

per avere, il __________, a __________,

presso il cantiere denominato “__________”, nella sua qualità di capocantiere

della ditta di costruzioni __________, con il compito di coordinare e

predisporre lavori di scavo,

cagionato

per negligenza la morte di __________,

in

particolare, procedendo ad un lavoro di scavo in trincea per una lunghezza di

32.

metri, omesso di adottare le necessarie misure di protezione,

rispettivamente di sicurezza, provocando così il cedimento del terreno e quindi

il crollo del muro che ha investito __________, causandone la morte pressoché

immediata.

2.2

AP 1 è condannato:

2.2.1

alla pena

pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 1’800.- (milleottocento);

2.2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2.2

al pagamento

della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, di complessivi fr. 1'550.-

(millecinquecentocinquanta), per il procedimento di primo grado.

3.

La nota professionale per la

procedura d’appello dell’DI 2 è approvata per

- onorario fr. 2'070.00

- spese fr.

105.00

- IVA 7.7% fr.

170.95

fr.

2'345.95

e

posta a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

3.1

Contro

questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

3.2

La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza

Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del pres

Per la Corte di appello e di

revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81.

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.