17.2018.128
Lesioni semplici per aver colpito l'avversario al volto con un pugno
2 aprile 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2018.128
Locarno
2 aprile 2019/ms
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Andrea Ermotti
segretaria:
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 11 giugno 2018 da
AP 1
rappr. DI 1DI 2
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 30 maggio 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata l’11 luglio 2018)
richiamata la dichiarazione di appello del 30 luglio 2018 e
la conseguente motivazione scritta del 29 novembre 2018;
esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Il __________, in
occasione di un torneo amatoriale di calcio presso il centro sportivo di __________,
AP 1 (qui di seguito: AP 1) ePC 1, che giocavano in squadre diverse, hanno
avuto un diverbio.
Verso la fine di una partita caratterizzata da contrasti piuttosto
energici tra i due giocatori, a seguito di un fallo da dietro compiuto da AP 1
su PC 1, quest’ultimo si è avvicinato all’avversario con fare minaccioso e ha
tentato di colpirlo con una testata, mancandolo. AP 1, che aveva schivato la
testata, ha reagito colpendo al volto con un pugno PC 1
che è caduto a terra.
B. PC 1 è stato portato
al pronto soccorso dell’ospedale __________ di __________, dove gli è stata
diagnosticata una frattura completa pluriframmentaria delle pareti anteriore,
mediale e superiore del seno mascellare di sinistra con abbassamento del piano
orbitario, oltre che una frattura delle ossa nasali e del setto nasale. Il __________,
è stato sottoposto a __________ a un intervento chirurgico volto al
riposizionamento e alla fissazione interna dell’osso zigomatico sul lato sinistro
e al riposizionamento dell’osso nasale chiuso.
PC 1 è stato dichiarato inabile al lavoro al 100 % per il periodo
compreso tra il __________ e il __________.
C. Con decreto d’accusa
n. __________ del 22 giugno 2017, la Procuratrice pubblica ha ritenuto AP 1 autore colpevole di lesioni semplici (art.
123 cpv. 1 CP):
“per
avere, il __________, a __________ presso il campo di calcio, durante una
partita amichevole, eccedendo i limiti della legittima difesa, intenzionalmente
cagionato un danno al corpo di PC 1 colpendolo con un pugno al volto,
provocandogli così una contusione all’emivolto sinistro con frattura completa
pluriframmentaria delle pareti anteriore, mediale e superiore del seno
mascellare di sinistra con abbassamento del piano orbitario nonché la frattura
delle ossa nasali e del setto nasale come attestato nel certificato medico
dell’Ospedale regionale di __________ del __________”
e ne ha proposto la condanna alla pena
pecuniaria – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni
– di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna e alla multa di fr. 200.-,
nonché al pagamento degli oneri processuali.
L’AP PC 1 è stato rinviato al competente foro civile per le sue
pretese di tale natura.
D. Contro il DA AP 1 ha
sollevato tempestiva opposizione.
Il dibattimento di primo grado ha avuto luogo il 30 maggio 2018
davanti alla Pretura penale di Bellinzona, in presenza dell’imputato, del suo
difensore e dell’AP PC 1. Il Procuratore pubblico, con lettera del 28 giugno
2017, aveva, infatti, dichiarato di rinunciare a
intervenire al pubblico dibattimento, postulando al contempo la conferma
del decreto d’accusa impugnato.
E. Concluso il
dibattimento, il pretore ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni
semplici per i fatti descritti nel DA e lo ha condannato alla pena pecuniaria –
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni – di 10 aliquote
giornaliere da fr. 30.- ciascuna (corrispondenti a complessivi
fr. 300.-) e alla multa di fr. 200.-. Le tasse e le spese giudiziarie sono
state poste a carico di AP 1.
F. Contro la sentenza
della Pretura penale, AP 1 ha presentato tempestivamente annuncio d’appello e,
dopo averne ricevuto la motivazione scritta, ha depositato, il 30 luglio 2018,
la dichiarazione d’appello (CARP III) in cui ha
chiesto il suo proscioglimento e la conseguente messa a carico dello Stato di
tasse, spese di giustizia e disborsi.
G. L’8
novembre 2018, visto il consenso delle parti alla procedura scritta, la
Presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per
presentare la motivazione scritta della dichiarazione d’appello. In essa,
inoltrata tempestivamente, l’appellante ha ribadito le richieste formulate
nella dichiarazione d’appello, invocando in particolare l’applicazione degli
articoli 15 CP e, in subordine, 16 cpv. 2 CP.
H. Con
scritto 3 dicembre 2018, il pretore ha comunicato di non avere particolari
osservazioni da formulare. Sempre senza formulare osservazioni, con scritto 10
dicembre 2018, il PP ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. L’AP
non si è pronunciato.
considerato in diritto
1. Presentato
dall’imputato (art. 382 cpv. 1 CPP) e diretto contro una sentenza di primo
grado che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP), l’appello è
ammissibile, essendo stato inoltrato nelle forme richieste (art. 385 cpv. 1 CPP
cum art. 406 CPP) e nei termini legali (art. 399 CPP).
Considerandi
2.
Col gravame, AP 1
non contesta né di avere cagionato un danno al corpo dell’AP sferrandogli un
pugno in faccia, né che questo configuri oggettivamente e soggettivamente il
reato prospettato nel decreto d’accusa e confermato dal pretore nel giudizio
impugnato, ammettendolo esplicitamente. La realizzazione del reato dal profilo
oggettivo e soggettivo è, del resto, pacifica,
alla luce delle conseguenze fisiche riportate dall’accusatore privato e
descritte nel DA e atteso che é certo che, almeno per dolo eventuale,
l’appellante ha accettato questo risultato come conseguenza del pugno assestato
all’avversario.
È, invece, oggetto di discussione
l’illiceità del comportamento adottato da AP 1, che chiede di essere prosciolto
dall’accusa di lesioni semplici in applicazione dell’art. 15 CP o, in
via subordinata, 16 cpv. 2 CP.
3.
a. Gli art. 15 e 16 CP prevedono quanto segue:
Art. 15 CP – Legittima difesa esimente
Ognuno ha il diritto di respingere in
modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta
di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
Art. 16 CP – Legittima difesa
discolpante
1.
Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della
legittima difesa secondo l’articolo 15, il giudice attenua la pena.
2.
Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile
eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.
b. Secondo la giurisprudenza relativa all’art. 15 CP, la
legittima difesa presuppone un’aggressione ingiusta, ovvero un comportamento
volto a ledere un bene giuridicamente protetto, o la minaccia di un’aggressione
ingiusta, ovvero il rischio che la suddetta lesione si realizzi (sentenze del
Tribunale federale [qui di seguito: STF]6B_1171/2017 del 12 aprile 2018
consid. 3.1 e 6B_130/2017 del 27 febbraio 2018 consid. 3.1). La situazione di
legittima difesa presuppone un attacco incombente o già in corso (STF
6B_1171/2017 del 12 aprile 2018 consid. 3.1;6B_600/2014 del 23 gennaio 2015
consid. 5.1;6B_632/2011 del 19 marzo 2012 consid. 2.1), ma non concluso (STF
6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1). Questa condizione non è realizzata
se l’attacco è cessato o se non sono dati ancora i presupposti perché si realizzi
(STF 6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1).
Come indicato dal testo di legge tramite l’espressione «in modo
adeguato», la difesa deve poi apparire proporzionata all’insieme delle
circostanze del caso concreto. In particolare, vanno presi in considerazione la
gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i mezzi di
difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati impiegati (DTF 136
IV 49 consid. 3.2; STF 6B_873/2018 del 15 febbraio 2019 consid. 1.1.3;
6B_130/2017 del 27 febbraio 2018 consid. 3.1;6B_889/2013 del 17 febbraio 2014
consid. 2.1;6B_632/2011 del 19 marzo 2012 consid. 2.1). Questi ultimi devono
essere il meno dannosi possibile per l’aggressore, fermo restando che essi
devono comunque permettere di allontanare efficacemente il pericolo incombente
(STF 6B_130/2017 del 27 febbraio 2018 consid. 3.1 e i numerosi rinvii). Gli
effetti dell’atto difensivo devono parimenti essere presi in considerazione
(DTF 99 IV 187; STF 6B_130/2017 del 27 febbraio 2018 consid. 3.1). La difesa è
da considerarsi eccessiva quando è diretta non tanto o non solamente a
proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire
l’autore dell’attacco (STF 6B_1171/2017 del 12 aprile 2018 consid. 3.1 e
6B_130/2017 del 27 febbraio 2018 consid. 3.1).
c. Per quanto
riguarda l’art. 16 cpv. 2 CP, la giurisprudenza costante del Tribunale federale
considera che l’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole (in precedenza
andava esente da pena, cf. art. 33 cpv. 2 seconda frase vCP) soltanto se
l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa
preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e
le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come in caso di
omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che
dev’essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge non
precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve trovare l’autore; non è
necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell’animo esatta
dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere una certa importanza. Spetta
al giudice valutare se, nel caso concreto, l’eccitazione o lo sbigottimento
erano tali da giustificare l’applicazione dell’art. 16 cpv. 2 CP, nonché determinare
se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo
stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo
quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo (DTF 102 IV 1 consid.
3b; STF 6B_873/2018 del 15 febbraio 2019 consid. 1.1.3;6B_889/2013 del 17
febbraio 2014 consid. 3.1;6B_257/2012 del 22 aprile 2013 consid. 5.2). Non è,
comunque, necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è
sufficiente che le circostanze giustifichino il proscioglimento. Malgrado la
formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere
d’apprezzamento (DTF 102 IV 1 consid. 3b; STF 6B_873/2018 del 15 febbraio 2019
consid. 1.1.3).
4.
L’appellante
sostiene, in primo luogo, di aver reagito d’istinto per difendersi in seguito
alla testata (non andata a segno) dell’AP, allo scopo
di porre fine all’attacco. La sua azione di difesa, volta a difendere un bene
giuridico (la sua integrità fisica) di valore uguale a quello
danneggiato dall’azione stessa (l’integrità fisica dell’accusatore privato),
sarebbe dunque adeguata ai sensi di legge. A mente dell’imputato, l’illiceità
del fatto contestatogli (il pugno) verrebbe, dunque, a cadere in applicazione
dell’art. 15 CP (motivazione scritta, pag. 5-7).
a. Va in primo luogo
osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure (cfr.
sentenza impugnata, p. 4), la reazione difensiva dell'appellante è intervenuta
quando l'attacco dell'AP era ancora in corso. Malgrado il fatto che la
testata di quest'ultimo non fosse andata a buon fine (perché l'insorgente
l'aveva schivata), niente, nella situazione concreta, lasciava presagire che,
se non fosse stato colpito, l’aggressore - che si era rialzato, adirato, dopo
aver subito un fallo da dietro da parte dell'avversario, andandogli poi
incontro con fare minaccioso - avrebbe cessato il suo attacco. Data la rapidità
con la quale si è svolta la scena e la quasi contemporaneità dei due gesti in
causa (la testata e il pugno), non si può che concludere che, quando l'imputato
ha colpito l'AP, l'aggressione era ancora in atto. Propendere per la soluzione
opposta significherebbe pretendere che l’aggredito aspetti (e schivi) un secondo
gesto di violenza (nuova testata o altro) prima di
potersi difendere invocando l'art. 15 CP, ciò che è difficilmente concepibile.
b. Quanto precede non conduce tuttavia al proscioglimento
dell'imputato in applicazione dell'art. 15 CP, come da questi richiesto.
Infatti, malgrado l'assodata situazione di legittima difesa nella quale
si trovava l'appellante, la sua reazione è andata ben oltre il necessario e non
risulta, quindi, adeguata alle circostanze ai sensi della norma in questione.
L’aggredito disponeva di altri mezzi per difendersi, meno dannosi di un pugno
al volto. Per evitare di essere colpito, egli avrebbe potuto, ad esempio,
allontanare l’aggressore con una spinta o colpirlo in una parte del corpo meno
sensibile e delicata. Ma sono soprattutto le gravi conseguenze del colpo
assestato all’accusatore privato che escludono l’applicazione dell’art. 15 CP
al caso di specie. Sebbene vada concesso all’appellante che il pugno non
risulta essere stato sferrato per vendetta – come dimostra anche il fatto che,
quando l’avversario è crollato a terra, l’insorgente non lo ha più colpito –
l’interessato ha ciò non di meno colpito il proprio aggressore in modo talmente
violento da farlo cadere a terra e causargli le
pesanti lesioni riportate nel certificato medico del __________ ed esposte più
sopra. Un tale gesto, alla luce dell’insieme delle circostanze concrete,
risulta eccessivo e non può essere considerato proporzionato (cfr. supra
consid. 3.2). Ciò che esclude l’applicazione dell’art. 15 CP.
La sentenza impugnata va dunque, su questo punto, confermata.
5.
L’insorgente
afferma, inoltre, che, nella “denegata ipotesi” in cui si dovesse concludere
per un eccesso di legittima difesa e, dunque, per la non applicabilità
dell’art. 15 CP, andrebbe applicato l’art. 16 cpv. 2 CP poiché - sostiene –
egli ha agito in uno stato di scusabile eccitazione o sbigottimento, la cui
causa preponderante risiede nella testata che l’AP ha cercato di assestargli
(motivazione scritta, pag. 7-9). L’appellante insiste, inoltre, sul fatto che
la “rabbia agonistica” a cui fa riferimento la sentenza impugnata va ascritta
principalmente al comportamento dell’AP che si è reso colpevole di parecchi
falli (anche a danno di altri giocatori) nel corso della giornata sportiva ed
é, quindi, stato “il protagonista delle tensioni” (motivazione scritta, pag.
8).
Come la precedente, anche questa tesi difensiva non può che essere
scartata. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, infatti, ambedue i
protagonisti della vicenda hanno contribuito ad alzare la tensione prima del
diverbio. La testimonianza del responsabile del gruppo sportivo è a tal
proposito inequivocabile e, in quanto fornita da una terza persona non
implicata nei fatti, assume un peso preponderante rispetto alle affermazioni
dell’insorgente:
“devo
fare una premessa, probabilmente i due si erano già scontrati con contrasti un
po’ duri sul campo. Devo dire che all’interno del gruppo la regola che ci siamo
dati è di giocare in modo più corretto possibile. Loro quel giorno invece se le
stavano dando, inteso in ambito sportivo, voglio dire reciprocamente si
facevano dei falli duri. A un certo punto c’è stato l’ennesimo contrasto duro
[...]. Se posso dire la mia sono due deficienti. Entrambi sapevano che non si
gioca così” (AI 12, pag. 2-3).
Essendo, quindi, assodato che l’imputato ha contribuito, con il
suo comportamento sul campo da gioco, ad alzare la tensione (emotiva e
nervosa), e considerato come l’aggressione da parte dell’AP
sia intervenuta in risposta a un fallo da dietro compiuto
dall’appellante ai suoi danni, il
preteso stato di eccitazione o sbigottimento nel quale si trovava l’insorgente
al momento di colpire al volto il proprio aggressore – quand’anche assodato -
non potrebbe in nessun caso essere considerato come scusabile ai sensi
dell'art. 16 cpv. 2 CP (a tal proposito, cf. supra consid. 3.3). Ciò a maggior
ragione poiché la serietà del danno alla salute causato dall’autore impone una
valutazione severa delle condizioni di applicazione dell’art. 16 cpv. 2
CP da parte dell’autorità giudicante (cfr. supra consid. 3.3; si veda anche, in
tal senso, STF 6B_889/2013 del 17 febbraio 2014 consid. 3.2).
Anche su questo punto, dunque, l’appello va respinto.
6.
Sulla commisurazione
della pena, si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le
considerazioni del pretore. La pena da lui stabilita va, tuttavia, diminuita in
applicazione dell’art. 16 cpv. 1CP. Ciò che viene fatto rinunciando ad aggiungere,
alla pena pecuniaria, la multa.
7.
Confermata
è, infine, la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di
prova di 2 anni.
8.
Gli oneri
processuali di prima sede rimangono a carico di AP 1.
Quelli di seconda sede seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1
CPP) e sono posti a carico dell’appellante in ragione di 9/10.
Lo Stato verserà all’appellante fr 100.- a titolo di indennità
(ridotta) ex art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art.
80 cpv. 2 e 398 segg. CPP,
15, 16, 42 segg., 47 segg., 106 e 123 CP, nonché, sulle spese, l’art. 428 cpv.
1 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, AP 1:
1.1.1. é
dichiarato autore colpevole di lesioni semplici
per avere, il __________, a __________
presso il campo di calcio, colpito PC 1 con un pugno al volto, provocandogli le
lesioni attestate nel certificato medico dell’Ospedale regionale di __________
del __________.
1.1.2. è condannato: alla pena
pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, per
un totale di fr. 300.- (trecento);
1.1.3. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.2. È confermata
l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come decisa in prima
sede.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- spese fr. 200.-
fr. 1000.-
sono posti a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e per il
resto a carico dello Stato che verserà all’appellante fr 100.- a titolo di
indennità ex art. 429 cpv. 1 lett a CPP.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.