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Decisione

17.2018.128

Lesioni semplici per aver colpito l'avversario al volto con un pugno

2 aprile 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il __________, in

occasione di un torneo amatoriale di calcio presso il centro sportivo di __________,

AP 1 (qui di seguito: AP 1) ePC 1, che giocavano in squadre diverse, hanno

avuto un diverbio.

Verso la fine di una partita caratterizzata da contrasti piuttosto

energici tra i due giocatori, a seguito di un fallo da dietro compiuto da AP 1

su PC 1, quest’ultimo si è avvicinato all’avversario con fare minaccioso e ha

tentato di colpirlo con una testata, mancandolo. AP 1, che aveva schivato la

testata, ha reagito colpendo al volto con un pugno PC 1

che è caduto a terra.

B. PC 1 è stato portato

al pronto soccorso dell’ospedale __________ di __________, dove gli è stata

diagnosticata una frattura completa pluriframmentaria delle pareti anteriore,

mediale e superiore del seno mascellare di sinistra con abbassamento del piano

orbitario, oltre che una frattura delle ossa nasali e del setto nasale. Il __________,

è stato sottoposto a __________ a un intervento chirurgico volto al

riposizionamento e alla fissazione interna dell’osso zigomatico sul lato sinistro

e al riposizionamento dell’osso nasale chiuso.

PC 1 è stato dichiarato inabile al lavoro al 100 % per il periodo

compreso tra il __________ e il __________.

C. Con decreto d’accusa

n. __________ del 22 giugno 2017, la Procuratrice pubblica ha ritenuto AP 1 autore colpevole di lesioni semplici (art.

123 cpv. 1 CP):

“per

avere, il __________, a __________ presso il campo di calcio, durante una

partita amichevole, eccedendo i limiti della legittima difesa, intenzionalmente

cagionato un danno al corpo di PC 1 colpendolo con un pugno al volto,

provocandogli così una contusione all’emivolto sinistro con frattura completa

pluriframmentaria delle pareti anteriore, mediale e superiore del seno

mascellare di sinistra con abbassamento del piano orbitario nonché la frattura

delle ossa nasali e del setto nasale come attestato nel certificato medico

dell’Ospedale regionale di __________ del __________”

e ne ha proposto la condanna alla pena

pecuniaria – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni

– di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna e alla multa di fr. 200.-,

nonché al pagamento degli oneri processuali.

L’AP PC 1 è stato rinviato al competente foro civile per le sue

pretese di tale natura.

D. Contro il DA AP 1 ha

sollevato tempestiva opposizione.

Il dibattimento di primo grado ha avuto luogo il 30 maggio 2018

davanti alla Pretura penale di Bellinzona, in presenza dell’imputato, del suo

difensore e dell’AP PC 1. Il Procuratore pubblico, con lettera del 28 giugno

2017, aveva, infatti, dichiarato di rinunciare a

intervenire al pubblico dibattimento, postulando al contempo la conferma

del decreto d’accusa impugnato.

E. Concluso il

dibattimento, il pretore ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni

semplici per i fatti descritti nel DA e lo ha condannato alla pena pecuniaria –

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni – di 10 aliquote

giornaliere da fr. 30.- ciascuna (corrispondenti a complessivi

fr. 300.-) e alla multa di fr. 200.-. Le tasse e le spese giudiziarie sono

state poste a carico di AP 1.

F. Contro la sentenza

della Pretura penale, AP 1 ha presentato tempestivamente annuncio d’appello e,

dopo averne ricevuto la motivazione scritta, ha depositato, il 30 luglio 2018,

la dichiarazione d’appello (CARP III) in cui ha

chiesto il suo proscioglimento e la conseguente messa a carico dello Stato di

tasse, spese di giustizia e disborsi.

G. L’8

novembre 2018, visto il consenso delle parti alla procedura scritta, la

Presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per

presentare la motivazione scritta della dichiarazione d’appello. In essa,

inoltrata tempestivamente, l’appellante ha ribadito le richieste formulate

nella dichiarazione d’appello, invocando in particolare l’applicazione degli

articoli 15 CP e, in subordine, 16 cpv. 2 CP.

H. Con

scritto 3 dicembre 2018, il pretore ha comunicato di non avere particolari

osservazioni da formulare. Sempre senza formulare osservazioni, con scritto 10

dicembre 2018, il PP ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. L’AP

non si è pronunciato.

considerato in diritto

1. Presentato

dall’imputato (art. 382 cpv. 1 CPP) e diretto contro una sentenza di primo

grado che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP), l’appello è

ammissibile, essendo stato inoltrato nelle forme richieste (art. 385 cpv. 1 CPP

cum art. 406 CPP) e nei termini legali (art. 399 CPP).

Considerandi

2.

Col gravame, AP 1

non contesta né di avere cagionato un danno al corpo dell’AP sferrandogli un

pugno in faccia, né che questo configuri oggettivamente e soggettivamente il

reato prospettato nel decreto d’accusa e confermato dal pretore nel giudizio

impugnato, ammettendolo esplicitamente. La realizzazione del reato dal profilo

oggettivo e soggettivo è, del resto, pacifica,

alla luce delle conseguenze fisiche riportate dall’accusatore privato e

descritte nel DA e atteso che é certo che, almeno per dolo eventuale,

l’appellante ha accettato questo risultato come conseguenza del pugno assestato

all’avversario.

È, invece, oggetto di discussione

l’illiceità del comportamento adottato da AP 1, che chiede di essere prosciolto

dall’accusa di lesioni semplici in applicazione dell’art. 15 CP o, in

via subordinata, 16 cpv. 2 CP.

3.

a. Gli art. 15 e 16 CP prevedono quanto segue:

Art. 15 CP – Legittima difesa esimente

Ognuno ha il diritto di respingere in

modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta

di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

Art. 16 CP – Legittima difesa

discolpante

1.

Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della

legittima difesa secondo l’articolo 15, il giudice attenua la pena.

2.

Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile

eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.

b. Secondo la giurisprudenza relativa all’art. 15 CP, la

legittima difesa presuppone un’aggressione ingiusta, ovvero un comportamento

volto a ledere un bene giuridicamente protetto, o la minaccia di un’aggressione

ingiusta, ovvero il rischio che la suddetta lesione si realizzi (sentenze del

Tribunale federale [qui di seguito: STF]6B_1171/2017 del 12 aprile 2018

consid. 3.1 e 6B_130/2017 del 27 febbraio 2018 consid. 3.1). La situazione di

legittima difesa presuppone un attacco incombente o già in corso (STF

6B_1171/2017 del 12 aprile 2018 consid. 3.1;6B_600/2014 del 23 gennaio 2015

consid. 5.1;6B_632/2011 del 19 marzo 2012 consid. 2.1), ma non concluso (STF

6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1). Questa condizione non è realizzata

se l’attacco è cessato o se non sono dati ancora i presupposti perché si realizzi

(STF 6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1).

Come indicato dal testo di legge tramite l’espressione «in modo

adeguato», la difesa deve poi apparire proporzionata all’insieme delle

circostanze del caso concreto. In particolare, vanno presi in considerazione la

gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i mezzi di

difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati impiegati (DTF 136

IV 49 consid. 3.2; STF 6B_873/2018 del 15 febbraio 2019 consid. 1.1.3;

6B_130/2017 del 27 febbraio 2018 consid. 3.1;6B_889/2013 del 17 febbraio 2014

consid. 2.1;6B_632/2011 del 19 marzo 2012 consid. 2.1). Questi ultimi devono

essere il meno dannosi possibile per l’aggressore, fermo restando che essi

devono comunque permettere di allontanare efficacemente il pericolo incombente

(STF 6B_130/2017 del 27 febbraio 2018 consid. 3.1 e i numerosi rinvii). Gli

effetti dell’atto difensivo devono parimenti essere presi in considerazione

(DTF 99 IV 187; STF 6B_130/2017 del 27 febbraio 2018 consid. 3.1). La difesa è

da considerarsi eccessiva quando è diretta non tanto o non solamente a

proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire

l’autore dell’attacco (STF 6B_1171/2017 del 12 aprile 2018 consid. 3.1 e

6B_130/2017 del 27 febbraio 2018 consid. 3.1).

c. Per quanto

riguarda l’art. 16 cpv. 2 CP, la giurisprudenza costante del Tribunale federale

considera che l’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole (in precedenza

andava esente da pena, cf. art. 33 cpv. 2 seconda frase vCP) soltanto se

l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa

preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e

le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come in caso di

omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che

dev’essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge non

precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve trovare l’autore; non è

necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell’animo esatta

dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere una certa importanza. Spetta

al giudice valutare se, nel caso concreto, l’eccitazione o lo sbigottimento

erano tali da giustificare l’applicazione dell’art. 16 cpv. 2 CP, nonché determinare

se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo

stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo

quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo (DTF 102 IV 1 consid.

3b; STF 6B_873/2018 del 15 febbraio 2019 consid. 1.1.3;6B_889/2013 del 17

febbraio 2014 consid. 3.1;6B_257/2012 del 22 aprile 2013 consid. 5.2). Non è,

comunque, necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è

sufficiente che le circostanze giustifichino il proscioglimento. Malgrado la

formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere

d’apprezzamento (DTF 102 IV 1 consid. 3b; STF 6B_873/2018 del 15 febbraio 2019

consid. 1.1.3).

4.

L’appellante

sostiene, in primo luogo, di aver reagito d’istinto per difendersi in seguito

alla testata (non andata a segno) dell’AP, allo scopo

di porre fine all’attacco. La sua azione di difesa, volta a difendere un bene

giuridico (la sua integrità fisica) di valore uguale a quello

danneggiato dall’azione stessa (l’integrità fisica dell’accusatore privato),

sarebbe dunque adeguata ai sensi di legge. A mente dell’imputato, l’illiceità

del fatto contestatogli (il pugno) verrebbe, dunque, a cadere in applicazione

dell’art. 15 CP (motivazione scritta, pag. 5-7).

a. Va in primo luogo

osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure (cfr.

sentenza impugnata, p. 4), la reazione difensiva dell'appellante è intervenuta

quando l'attacco dell'AP era ancora in corso. Malgrado il fatto che la

testata di quest'ultimo non fosse andata a buon fine (perché l'insorgente

l'aveva schivata), niente, nella situazione concreta, lasciava presagire che,

se non fosse stato colpito, l’aggressore - che si era rialzato, adirato, dopo

aver subito un fallo da dietro da parte dell'avversario, andandogli poi

incontro con fare minaccioso - avrebbe cessato il suo attacco. Data la rapidità

con la quale si è svolta la scena e la quasi contemporaneità dei due gesti in

causa (la testata e il pugno), non si può che concludere che, quando l'imputato

ha colpito l'AP, l'aggressione era ancora in atto. Propendere per la soluzione

opposta significherebbe pretendere che l’aggredito aspetti (e schivi) un secondo

gesto di violenza (nuova testata o altro) prima di

potersi difendere invocando l'art. 15 CP, ciò che è difficilmente concepibile.

b. Quanto precede non conduce tuttavia al proscioglimento

dell'imputato in applicazione dell'art. 15 CP, come da questi richiesto.

Infatti, malgrado l'assodata situazione di legittima difesa nella quale

si trovava l'appellante, la sua reazione è andata ben oltre il necessario e non

risulta, quindi, adeguata alle circostanze ai sensi della norma in questione.

L’aggredito disponeva di altri mezzi per difendersi, meno dannosi di un pugno

al volto. Per evitare di essere colpito, egli avrebbe potuto, ad esempio,

allontanare l’aggressore con una spinta o colpirlo in una parte del corpo meno

sensibile e delicata. Ma sono soprattutto le gravi conseguenze del colpo

assestato all’accusatore privato che escludono l’applicazione dell’art. 15 CP

al caso di specie. Sebbene vada concesso all’appellante che il pugno non

risulta essere stato sferrato per vendetta – come dimostra anche il fatto che,

quando l’avversario è crollato a terra, l’insorgente non lo ha più colpito –

l’interessato ha ciò non di meno colpito il proprio aggressore in modo talmente

violento da farlo cadere a terra e causargli le

pesanti lesioni riportate nel certificato medico del __________ ed esposte più

sopra. Un tale gesto, alla luce dell’insieme delle circostanze concrete,

risulta eccessivo e non può essere considerato proporzionato (cfr. supra

consid. 3.2). Ciò che esclude l’applicazione dell’art. 15 CP.

La sentenza impugnata va dunque, su questo punto, confermata.

5.

L’insorgente

afferma, inoltre, che, nella “denegata ipotesi” in cui si dovesse concludere

per un eccesso di legittima difesa e, dunque, per la non applicabilità

dell’art. 15 CP, andrebbe applicato l’art. 16 cpv. 2 CP poiché - sostiene –

egli ha agito in uno stato di scusabile eccitazione o sbigottimento, la cui

causa preponderante risiede nella testata che l’AP ha cercato di assestargli

(motivazione scritta, pag. 7-9). L’appellante insiste, inoltre, sul fatto che

la “rabbia agonistica” a cui fa riferimento la sentenza impugnata va ascritta

principalmente al comportamento dell’AP che si è reso colpevole di parecchi

falli (anche a danno di altri giocatori) nel corso della giornata sportiva ed

é, quindi, stato “il protagonista delle tensioni” (motivazione scritta, pag.

8).

Come la precedente, anche questa tesi difensiva non può che essere

scartata. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, infatti, ambedue i

protagonisti della vicenda hanno contribuito ad alzare la tensione prima del

diverbio. La testimonianza del responsabile del gruppo sportivo è a tal

proposito inequivocabile e, in quanto fornita da una terza persona non

implicata nei fatti, assume un peso preponderante rispetto alle affermazioni

dell’insorgente:

“devo

fare una premessa, probabilmente i due si erano già scontrati con contrasti un

po’ duri sul campo. Devo dire che all’interno del gruppo la regola che ci siamo

dati è di giocare in modo più corretto possibile. Loro quel giorno invece se le

stavano dando, inteso in ambito sportivo, voglio dire reciprocamente si

facevano dei falli duri. A un certo punto c’è stato l’ennesimo contrasto duro

[...]. Se posso dire la mia sono due deficienti. Entrambi sapevano che non si

gioca così” (AI 12, pag. 2-3).

Essendo, quindi, assodato che l’imputato ha contribuito, con il

suo comportamento sul campo da gioco, ad alzare la tensione (emotiva e

nervosa), e considerato come l’aggressione da parte dell’AP

sia intervenuta in risposta a un fallo da dietro compiuto

dall’appellante ai suoi danni, il

preteso stato di eccitazione o sbigottimento nel quale si trovava l’insorgente

al momento di colpire al volto il proprio aggressore – quand’anche assodato -

non potrebbe in nessun caso essere considerato come scusabile ai sensi

dell'art. 16 cpv. 2 CP (a tal proposito, cf. supra consid. 3.3). Ciò a maggior

ragione poiché la serietà del danno alla salute causato dall’autore impone una

valutazione severa delle condizioni di applicazione dell’art. 16 cpv. 2

CP da parte dell’autorità giudicante (cfr. supra consid. 3.3; si veda anche, in

tal senso, STF 6B_889/2013 del 17 febbraio 2014 consid. 3.2).

Anche su questo punto, dunque, l’appello va respinto.

6.

Sulla commisurazione

della pena, si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le

considerazioni del pretore. La pena da lui stabilita va, tuttavia, diminuita in

applicazione dell’art. 16 cpv. 1CP. Ciò che viene fatto rinunciando ad aggiungere,

alla pena pecuniaria, la multa.

7.

Confermata

è, infine, la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di

prova di 2 anni.

8.

Gli oneri

processuali di prima sede rimangono a carico di AP 1.

Quelli di seconda sede seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1

CPP) e sono posti a carico dell’appellante in ragione di 9/10.

Lo Stato verserà all’appellante fr 100.- a titolo di indennità

(ridotta) ex art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art.

80 cpv. 2 e 398 segg. CPP,

15, 16, 42 segg., 47 segg., 106 e 123 CP, nonché, sulle spese, l’art. 428 cpv.

1 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, AP 1:

1.1.1. é

dichiarato autore colpevole di lesioni semplici

per avere, il __________, a __________

presso il campo di calcio, colpito PC 1 con un pugno al volto, provocandogli le

lesioni attestate nel certificato medico dell’Ospedale regionale di __________

del __________.

1.1.2. è condannato: alla pena

pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, per

un totale di fr. 300.- (trecento);

1.1.3. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.2. È confermata

l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come decisa in prima

sede.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- spese fr. 200.-

fr. 1000.-

sono posti a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e per il

resto a carico dello Stato che verserà all’appellante fr 100.- a titolo di

indennità ex art. 429 cpv. 1 lett a CPP.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.