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Decisione

17.2018.130

Prosciolto dall'imputazione di guida in stato di inattitudine in virtù del principio in dubio pro reo. Colpevole di guida nonostanze la revoca della licenza

11 giugno 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dall’art. 91 cpv. 2 lett. a) e dall’art. 95 cpv. 1 lett. b) LCStr

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 60

aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

1'800.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di 4 anni.

B. Preso atto dell’opposizione presentata con scritto 6

marzo 2017 dal prevenuto, il procuratore pubblico ha confermato ex art. 356

cpv. 1 CPP il DA ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

C. Dopo il

dibattimento, con sentenza 9 aprile 2018, il giudice della Pretura penale ha

dichiarato AP 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di guida

nonostante la revoca della licenza per i fatti descritti nel DA, gli ha

inflitto la pena in esso proposta e lo ha, inoltre, condannato al pagamento

delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 850.-.

D. Il 19 aprile

2018 AP 1 ha annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Pretura

penale 9 aprile 2018 (cfr. CARP I). Dopo avere ricevuto la motivazione scritta

della pronuncia, con dichiarazione d’appello 25 luglio 2018 (cfr. CARP IV),

l’imputato ha postulato:

- in via principale, il suo integrale proscioglimento nonché

il riconoscimento di fr. 2'200.- a titolo di indennità di primo grado e delle spese

sostenute nel procedimento di secondo grado;

- in via subordinata, una sostanziale riduzione della pena e

del periodo di prova applicato alla sua sospensione condizionale.

E. L’imputato

non ha acconsentito allo svolgimento dell’appello con procedura scritta (cfr.

CARP IX). Pertanto, è stato indetto il pubblico dibattimento cui il PP non ha

presenziato.

Alla sua

conclusione, l’appellante ha chiesto:

- in

via principale, il proprio integrale proscioglimento e il pieno riconoscimento

della sua istanza ex art. 429 CPP;

- in via

subordinata, una sostanziale riduzione della pena e del periodo di prova

applicato alla sua sospensione condizionale.

Considerato

in

fatto e in diritto:

precedenti

penali e amministrativi

1. AP

1 ha subìto, in passato, due condanne penali, sempre in relazione alla LCStr:

- DA __________:

infrazione grave alle norme della circolazione ex art. 90 cpv. 2 vLCStr e guida

in stato di inattitudine (concentrazione qualificata di alcool) ex art. 91 cpv.

1 e 2 vLCStr, con condanna alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di

fr. 30.- cadauna, sospesa condizionale per un periodo di prova di 4 anni;

- DA __________:

infrazione grave alle norme della circolazione ex art. 90 cpv. 2 LCStr con

condanna alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna

(pena unica in relazione alla sentenza del __________) (cfr. doc. dib. primo

grado 1 e AI 2).

a. Con

risoluzione __________, la Sezione della circolazione ha revocato

all’appellante la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 15

(quindici) mesi (cfr. doc. dib. appello 1). __________, la medesima autorità ha

nuovamente revocato a AP 1 la licenza di condurre veicoli a motore, ma questa

volta a tempo indeterminato e con effetto immediato. Infine, il __________ gli

è stata revocata la licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo

(cfr. AI 6).

i

Considerandi

2.

I fatti -

non contestati salvo un’ininfluente divergenza sulla qualificazione di uno

degli alcolici suppostamente ingeriti da AP 1 (Whisky o Cognac) e di cui si

dirà, se necessario, in seguito - sono ben presto esposti.

a.

La sera del __________ l’imputato

ha frequentato alcuni bar del basso Malcantone in compagnia di alcuni amici

bevendo, secondo le sue stesse dichiarazioni, 3-4 bicchieri di birra. Verso le

02:00 del __________, mentre stava rincasando con il proprio ciclomotore marca __________,

all’altezza del paese di __________, AP 1 è stato aggredito da due persone che

lo hanno ripetutamente colpito alla testa ed alla schiena e derubato. A seguito

di tale aggressione, egli ha riportato un trauma cranico, svariate fratture

(dei processi trasversi di T9, T10 e T 11, costali della IX e X costa destra,

nonché della parete anteriore del seno frontale, del bordo e del tetto dell’orbita

a destra con emoseno frontale a destra), ferite lacerocontuse frontali, è stato

ricoverato all’Ospedale __________ per due giorni ed è stato dichiarato inabile

sino al __________ (cfr. lettera d’uscita __________, all. ad AI 1). Dal

prelievo del sangue, effettuato la mattina del __________ alle ore 04:10,

l’imputato è risultato avere un tasso alcolemico di almeno 1,32 g/kg (cfr. all.

ad AI 1).

b. Nell’ambito dell’allestimento della perizia di idoneità

alla guida (esperita il 10 marzo 2016), AP 1 ha dichiarato che quella sera,

subito dopo l’aggressione di cui è stato vittima, aveva bevuto un fondo di

whisky, poiché era in stato di shock (doc. dib. 6, pag. 6, Pretura penale).

Egli ha ribadito tale circostanza, specificando che si trattava di cognac, sia

in occasione dell’interrogatorio dibattimentale di primo grado (cfr. verbale di

interrogatorio, Pretura penale), che dinnanzi a questa Corte (cfr. verb. dib.

appello, pag. 2).

c. La sera del __________, AP 1 era anche privo della

necessaria licenza di condurre. Licenza, la sua, che gli era stata revocata,

come visto sopra, a tempo indeterminato con decisione __________ dalla Sezione

della circolazione di Camorino (cfr. all. ad AI 6).

Appello

3.

Con

l’impugnativa, l’appellante chiede in via principale di essere prosciolto

integralmente dall’imputazione di guida in stato di inattitudine e di guida

nonostante la revoca della licenza.

4.

Giusta

l’art. 91 cpv. 2 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria segnatamente chiunque conduce un veicolo a motore in stato

di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcool nel sangue.

a. In

applicazione dell’art. 55 cpv. 6 LCStr, all’art. 1 dell’ordinanza concernente i

valori limite di alcolemia nella circolazione stradale, è stato stabilito che

un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso

alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcool nel sangue dello

0,5 per mille o più (lett. a); se presenta una concentrazione di alcool nell’alito

pari o superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria respirata (lett. b)

oppure se ha nell’organismo una quantità di alcool che determina la

concentrazione nel sangue di cui alla lettera a (lett. c).

b. Giusta, in

fine, l’art. 2 dell’ordinanza concernente i valori limite di alcolemia nella

circolazione stradale sono considerate qualificate una concentrazione di alcool

nel sangue pari o superiore allo 0.8 per mille (lett. a), rispettivamente una

concentrazione di alcool nell’alito pari o superiore a 0,4 milligrammi per

litro di aria respirata (lett. b).

c. Dal profilo

soggettivo il reato di guida in stato di inattitudine non presuppone solo

l’intenzione potendo essere commesso anche per negligenza (art. 100 cpv. 1

LCStr).

consumo

di alcool

5.

L’appellante

rimprovera al giudice di prime cure di non avere considerato, per stabilire il

suo tasso alcolemico al momento dell’incidente, la quantità di alcool da lui

assorbita una volta rincasato dopo l’aggressione (cfr. CARP IV).

6.

In occasione

del verbale di polizia del __________ il prevenuto

ha dichiarato:

“il __________ verso le 21 circa, sono

uscito di casa e con il mio motorino ho raggiunto il bocciodromo che si trova

sulla strada che da __________ porta a __________. (…) Presso questo ristorante

ho solamente sorbito una/due birre. Verso mezzanotte o poco dopo, ho raggiunto

il bar __________ (...). anche qui ho bevuto un paio di birre.” (cfr. verbale

di interrogatorio di polizia del __________, pag. 2, righe da 26 a 37).

Risentito

il __________, egli, rispondendo al proprio patrocinatore, ha sostanzialmente

ribadito la sua versione, aggiungendo che si trattava di tre birrette, da 0,3

litri ciascuna:

“(…) la sera dei fatti a __________ ho

bevuto al massimo 3 birre da 0.3 litri. Quando sono arrivato all’ospedale avevo

bevuto al massimo 3 birrette nell’arco di tutta la sera. Durante il giorno non

ho bevuto nulla” (cfr. verbale del 25 agosto 2015, pag. 9, rr. 38-41, doc.

dibattimento di primo grado 4),

ed

ha detto di non sapersi spiegare il risultato del test alcoolemico fattogli

all’ospedale e il cui risultato (1.57 ‰) gli era stato sottoposto dagli inquirenti.

Soltanto

molto più in là nel tempo, al perito che valutava la sua idoneità alla guida, AP

1.

ha raccontato che quel risultato era stato influenzato/determinato da un

(solo allora ricordato) fondo di whisky ingerito dopo l’incidente a causa dello

shock.

Versione

che è stata ribadita al Pretore cui ha precisato che il “fondo di whisky”

era, in realtà, “un terzo o un quarto di

una bottiglia di cognac” (cfr. verbale di

interrogatorio del 9 aprile 2018, pag. 1, incarto Pretura Penale).

7.

La prima Corte non ha ritenuto credibile AP 1, segnatamente poiché sarebbe

poco convincente il fatto ch’egli si è ricordato solo a distanza di quasi tre

anni dagli accadimenti di avere bevuto un superalcolico dopo essere stato

aggredito ed aver fatto rientro al proprio domicilio (cfr. consid. 7.3,

sentenza impugnata).

Tale

conclusione non può essere condivisa poiché non tiene conto della pesante

aggressione di cui AP 1 è stato vittima quella sera e delle sue conseguenze, in

particolare dello stato confusionale generato dalle botte subite e dalle

lesioni ad esse conseguenti.

Non

va dimenticato che, in occasione dell’interrogatorio del __________, AP 1

ricordava ben poco dei momenti in cui è avvenuta l’aggressione e di quanto

accaduto in seguito, tanto da non sapere fornire né i connotati dei propri

aggressori né dire in quanti essi fossero, né se avesse o meno perso

conoscenza, né da dove fosse giunto il primo colpo, né chi abbia, in seguito,

chiamato l’ambulanza (cfr. doc. dib. 3 primo grado, pag. 2-3).

I

ricordi di AP 1 non erano limpidi neppure in occasione del verbale di

interrogatorio del __________, allorquando ha dichiarato di non ricordare “(…)

nulla, se non che sono tornata [recte: tornato] a casa ancora indossando il

casco ma senza visiera (…) non ricordo questi dettagli. Non so dare nessuna

informazioni [recte: informazione] in merito all’aggressione” (doc.

dib. 4, primo grado, pag. 11).

Ciò

ritenuto, risulta ben credibile che l’iniziale silenzio di AP 1 sul suo consumo

di alcool dopo l’aggressione sia dovuto, appunto, alla confusione da essa

generata. In questo senso, il fatto che egli ne abbia parlato per la prima

volta nel colloquio del __________ esperito nell’ambito della perizia di

idoneità alla guida (e, peraltro, quindi a neanche un anno dai fatti [e non

tre, come considerato dal Pretore]) non è un elemento atto a inficiarne la

credibilità.

Detto,

poi, che, per il resto, le dichiarazioni dell’appellante su quanto consumato

prima dell’aggressione sono sempre state lineari e coerenti e danno, tutte,

atto di un consumo di 3-4 birre da 0.3 litri sull’arco di tutta la serata,

occorre dare per accertato, in applicazione del principio in dubio pro reo,

che, effettivamente, egli ha consumato, una volta giunto a casa dopo

l’aggressione, la quantità di alcol da lui indicata.

8.

Agli

atti difetta l’accertamento di quello che sarebbe stato il tasso alcolemico di AP

1.

prima di rientrare al proprio domicilio e sorbire del cognac (o whisky, poco

importa, la gradazione alcolica dei due alcolici è del tutto paragonabile).

Ne

segue che non si può affermare, in virtù del principio in dubio pro reo,

che AP 1, il __________, abbia condotto il ciclomotore __________, targato __________, in stato di ebrietà, con una concentrazione qualificata di

alcool nel sangue.

Su

questo punto l’appello è pertanto accolto.

guida

nonostante la revoca della licenza

9.

Giusta l’art. 95 cpv. 1 lett b LCStr è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo

a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre

gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta.

L’art. 95 LCStr è

stato introdotto nell’ambito del pacchetto “Via sicura”. I cpv. 1 e 2 sono dei

delitti mentre i cpv. 3 e 4 delle contravvenzioni (cfr. P. Weissenberger,

Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz. Mit Änderungen nach Via sicura., Dike verlag AG,

pag. 1; Adrian Bussmann, Basler Kommentar strassenverkehrsgesetz ad art. 95,

note 10 e segg, pag. 1704).

10.

In questo

contesto, l’appellante postula la sua assoluzione sostenendo come la

risoluzione 8 luglio 2013 sarebbe inficiata da un grave errore - e meglio

l’indicazione dell’art. 33 cpv.1 OAC in luogo dell’art. 33 cpv. 4 OAC a valere

quale base legale della misura amministrativa – nonché dall’assenza di

motivazione relativa alle categorie speciali G e M e come, perciò, il suo

mancato rispetto non possa costituire valido presupposto per l’infrazione che

gli viene imputata (cfr. dichiarazione di appello del 25 luglio 2018, pag. 4,

nota 4) e comporterebbe l’annullabilità del provvedimento.

a. La

decisione che sancisce il rifiuto o il mancato riconoscimento di una licenza di

condurre o che ne ordina la revoca non può essere riesaminata dal giudice

penale né dal profilo dell’opportunità, né da quello dell’adeguatezza né da

quello della legalità. Il solo caso in cui il giudice penale non è legato da una

decisione di natura amministrativa è quello in cui essa è inficiata da un vizio

tanto grave da comportarne la nullità (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr,

n. 78; cfr., per analogia con l’art. 292 CP, anche DTF 114 IV 159; DTF 88 IV

118.

consid. 1).

I

principali motivi di nullità sono l'incompetenza dell'autorità e le gravi

irregolarità procedurali. Le carenze di contenuto comportano, per contro, la

nullità solamente in casi eccezionali (cfr. STF 1C_173/2013 del 30 agosto 2013,

consid. 2.3 e richiami; DTF 138 III 49 E. 4.4.3; 132 II 21 E. 3.1 pag. 27 con

riferimenti; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II Les actes

administratifs et leur contrôle, ediz. 2011, pagg. 370-374).

Atti

amministrativi affetti da un vizio non sono, quindi, di regola, nulli ma

soltanto impugnabili, nelle ordinarie vie ricorsuali, di fronte alle autorità

competenti entro i termini previsti. In assenza d'impugnazione, l'atto

amministrativo (per ipotesi) viziato è da considerarsi valido (cfr. Kommentar

zum Strassenverkehrsgesetz, Philippe Weissenberger, art. 27 SVG, pag. 187- 189,

DTF 128 IV 184, 99 IV 164).

Nel caso di

specie, l’indicazione dell’art. 33 cpv. 1 OAC in luogo del 33 cpv. 4 OAC non

costituisce di tutta evidenza un vizio grave al punto da provocare la nullità

della risoluzione. Nemmeno lo è la lamentata mancata motivazione.

b. La Difesa di AP 1 ha, in estrema sintesi, sostenuto che la

revoca __________ non concerneva tutte le categorie menzionate dall’art. 3 OAC,

in particolare che essa non concerneva i ciclomotori, cioè i veicoli analoghi

al motorino condotto dal qui appellante.

La censura non ha

pregio. Contrariamente alla risoluzione __________, che durante il periodo di

revoca della licenza di condurre autorizzava l’istante alla guida delle

categorie speciali G e M (cfr. doc. dib. appello 1), __________ la Sezione

della circolazione non ha, infatti, concesso alcuna eccezione (cfr. doc. dib.

appello 2, all. ad AI 6).

La revoca __________

era, quindi, estesa a tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali.

Al momento dei fatti, AP 1 non era, dunque, autorizzato a condurre alcun

veicolo.

Pienamente

condivise da questa Corte sono, pertanto, le conclusioni a cui è giunto il

giudice di prime cure qui riprodotte ex art. 82 cpv. 4 CPP

“(…)

In quanto revoca di sicurezza la stessa era quindi estesa anche ai ciclomotori

di cui alla categoria speciale M, come quello condotto dall’imputato il giorno

dei fatti. La suddetta decisione della Sezione della circolazione era

d’altronde chiara al riguardo, indicando che “a AP 1 “…è revocata la licenza di

condurre veicoli a motore” e ritenuto che, a differenza della precedente

decisione del __________, non era più espressamente indicato che la guida delle

categorie speciali G e M era autorizzata durante il periodo di revoca (cfr. AI

1.

verbale PS AP 1 17.12.2015, allegato A).” (cfr sentenza appellata,

Dispositivo

dispositivo 8.5, pag. 7).

c. Ricordato, poi, che la decisione __________ è

stata validamente emanata, che era esecutiva e che non era stata rispettata,

forza è concludere che gli elementi costitutivi oggettivi dell’art. 95 cpv. 1

lett. b LCStr sono adempiuti (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 78).

11. L’appellante

sostiene, infine, che gli era impossibile riconoscere, nella citata decisione,

un divieto assoluto di circolazione (esteso, quindi, anche al motorino).

a. Questa

Corte ritiene pertinenti conclusioni del giudice di prime cure qui riprese ex

art. 82 cpv. 4 CPP

“(…)

La difesa di AP 1 ha invocato a titolo sussidiario l’esistenza di un errore sull’illiceità

ai sensi dell’art. 21 CP. I presupposti di tale disposto sono adempiuti quando

l'agente crede, al momento in cui viene perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162

consid. 3), di non aver fatto alcunché d'illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1;

STF 5.9.2000, inc.6S.390/2000). Ignorare il carattere illecito di un dato

comportamento è indispensabile, ma non sufficiente per poter beneficiare

dell’errore di diritto: l’agente deve aver avuto anche delle ragioni

sufficienti per credere di agire nella legalità (STF 27.11.2006, inc.

6S.428/2006, consid. 3.1), ritenuto che ci si deve in ogni caso attendere da

ognuno che, in caso di dubbio, s’informi presso l’autorità competente (CARP

2.2.2015, inc. 17.2014.106; Thalmann, Commentario romando ad art. 21 CP, N.

19).

Nel

caso concreto – ricordato come ad ogni modo nell’ambito dell’art. 95 cpv. 1

lett. b LCStr l’errore sull’illiceità può configurarsi molto difficilmente

vista la natura del reato (cfr. CARP 2.2.2015, inc. 17.2014.106) – è evidente

che le condizioni dell’art. 21 CP non sono realizzate.

Come

già indicato più sopra, la decisione __________ della Sezione della

circolazione, posteriore di quasi tre anni a quella precedente in cui

all’imputato veniva comunque concesso di condurre ciclomotori malgrado il periodo

di revoca, non prevedeva alcuna eccezione in tal senso. L’imputato, visto che

reputava ancora in essere la decisione del 2010, che infatti custodiva nel suo

borsellino nell’intento di esibirla all’uopo, avrebbe in ogni caso dovuto

informarsi direttamente presso la Sezione della circolazione alfine di chiarire

l’estensione della nuova decisione di revoca, cosa che egli non ha fatto.

Egli,

per contro, secondo le sue stesse dichiarazioni, quando ha ricevuto la

decisione di revoca __________ non si è nemmeno preoccupato di leggerla bene in

tutti i suoi punti limitandosi a supporre – e, come detto, senza procedere ad

alcuna verifica – di essere ancora autorizzato a condurre il suo ciclomotore

sulla base di una decisione vecchia di tre anni ed evidentemente sorpassata

(verbale di interrogatorio dibattimentale, pag. 2).

L’agire

dell’imputato, se non addirittura intenzionale, costituisce in ogni caso una

crassa negligenza del tutto evitabile e l’art. 21 CP non è pertanto

applicabile” (cfr. sentenza appellata, considerando 8.7, pag. 8)

Ne

segue che, adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato, AP 1 va

dichiarato autore colpevole del reato di cui all’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.

Commisurazione

della pena

12. In via

subordinata l’appellante contesta la commisurazione della pena ad opera del

giudice di prime cure chiedendo che essa venga sostanzialmente ridotta.

a. Per

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto

precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione (DTF 136 IV 55 consid. 5.7).

b. Dal

profilo oggettivo, la colpa di AP 1 è almeno mediamente grave, ritenuto ch’egli

ha ripetutamente condotto il proprio ciclomotore nonostante la revoca della

licenza sull’arco di ben due anni.

Dal punto di vista soggettivo, non giova alla posizione di AP 1

l’asserita difficoltà negli spostamenti dovuta alla complicata raggiungibilità

del suo luogo di domicilio. Da __________, infatti, il trasporto pubblico verso

__________ (e da lì verso __________) è garantito durante tutta la settimana. AP

1 poteva quindi spostarsi, mantenere i contatti sociali e fare la spesa senza

difficoltà con l’ausilio dei mezzi pubblici. Non aveva alcuna necessità di

infrangere, nuovamente, le norme della circolazione stradale.

Venendo

alle circostanze personali dell’autore, aggrava la sua colpa il fatto che egli,

da anni ormai, persevera nell’adozione di comportamenti illeciti, dimostrando,

così, dispregio delle norme della circolazione.

Adeguata alla sua colpa è, quindi, la pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote.

c. L’importo

dell’aliquota calcolato dal primo giudice non presta il fianco a critiche:

“In

considerazione del reddito netto mensile di fr. 1’592.- percepito dall’imputato

e ritenuta la deduzione forfettaria, stabilita in concreto nella misura del

25%, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dalla

dottrina (deduzione forfettaria del 20-30% a seconda dell’entità del reddito;

cfr. CCRP 13.04.2010, inc. n. 17.2009.50, consid. 4.2.c e riferimenti), si

perviene alla quantificazione dell’aliquota giornaliera in fr. 30.-.” (consid.

9.2. sentenza impugnata).

13. Generosa – ma non modificabile in forza del divieto

della reformatio in pejus - è la sospensione condizionale della pena. Immune da

critiche è la determinazione del periodo di prova in 4 anni, visti i precedenti

del condannato.

Indennità

per spese di patrocinio

14. Conformemente

all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il

procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto, in

particolare, ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato

esercizio dei suoi diritti (sulla necessità di patrocinio e la congruità del

lavoro svolto dal patrocinatore: Griesser,

Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 429, n. 4, pag. 2452;

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo

2013, ad art. 429, n. 7, pag. 844-845; Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar,

StPO, Basilea 2014, ad art. 429, n. 13, pag. 3218; Riklin, Schweizerische

Strafprozessordnung, Zurigo 2014, ad art. 429, n. 3).

Per

stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la

congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 21

cpv. 2 LAVV (del 13 febbraio 2013, RL 3.2.1.1, identico nel suo tenore all’art.

15a cpv. 2 vLAvv del 16 settembre 2002, in vigore dal 1. gennaio 2008,

disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con

effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa), secondo cui

l’avvocato ha riguardo alla complessità e all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua

responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito e alla sua prevedibilità.

a. Sulla

scorta di tali principi, questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti a

una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto

mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile

a una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è

stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto

penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con la

particolarità del caso (sentenza della Camera dei ricorsi penali inc.

60.2010.119 del 10 novembre 2010 e inc. 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

La

remunerazione oraria viene fissata prendendo come base, per i casi che non

presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art.

12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007 (la CRP, fondandosi su una decisione del

CdM del 2001, applicava un importo base di fr. 250.-) per l’avvocato e di fr.

120.- per il praticante.

Delle

spese si riconoscono quelle effettive e necessarie cagionate dal

procedimento penale, applicando (così come in precedenza la CRP) per analogia i

principi di cui all’art. 3 TOA (del 7 dicembre 1984) secondo cui, oltre agli

onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da

lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate,

quali in particolare, le note e fatture pagate a terzi e a uffici pubblici per

il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto

fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono

ecc.). L’avvocato ha, inoltre, diritto al rimborso dei seguenti importi:

a)

fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto

b) fr. 5.- per

ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per

ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione;

c)

fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile.

(cfr.,

fra gli altri, sentenza della CARP, inc. 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid.

6 e inc. 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012, consid. 1.b.3).

b. La difesa di fiducia del qui appellante è stata

assunta dallo Studio __________. L’__________ ha prodotto le note d’onorario12

dicembre 2018 e 29 aprile 2019, a valere quale istanza di indennizzo ai sensi

dell’art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP.

Relativamente

al procedimento di appello, sono esposti complessivi fr. 2'894.052, di cui fr.

2'650.- di onorario (corrispondenti a 3 ore di lavoro a fr. 450.- l’ora per

quanto svolto dall’__________ e 6 ore e 30 minuti a fr. 200.- l’ora per quanto

svolto dalla __________) e fr. 40.- di spese, oltre all’IVA (cfr. doc. dib.

appello 3).

Per

la procedura di primo grado, sono esposti fr. 4'500.- di onorario e fr. 267.-

di spese, oltre all’IVA (cfr. doc. dib. appello 3).

c. La

nota 12 dicembre 2018 dà atto di un onorario di complessivi fr. 4'500.-

riferito ad un elenco di prestazioni che non permette a questa Corte né di

comprendere la tariffa oraria applicata, né la durata della singola

prestazione, né chi, tra avvocato e praticante, l’abbia svolta. Non è quindi

possibile procedere ad un raffronto tra quanto fatturato e gli atti.

Le

prestazioni indicate nella nota vanno dunque ponderate attraverso una

valutazione che prescinde necessariamente da un esame preciso e puntuale delle

singole voci figuranti nell’allegato A alla nota.

Per

la procedura di primo grado viene, quindi, riconosciuto un onorario di fr.

2'683.35, pari a 9 ore e 35 minuti di lavoro a fr. 280.- l’ora. Ciò tenuto

conto della durata del primo dibattimento (3 ore e 35 minuti), cui sono state

aggiunte un’ora di trasferta e 5 ore supplementari a valere per i colloqui con il

cliente, la preparazione del dibattimento, la redazione dell’arringa, la

lettura della sentenza e l’allestimento dell’annuncio di appello.

Le

spese sono quindi riconosciute in fr. 268.35, conformemente all’art. 6 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili e l’IVA in fr. 227.20.

La

nota 12 dicembre 2018 è, quindi, adattata in fr. 2'683.35 di onorario, fr.

268.35 di spese e fr. 227.20 di IVA, per complessivi fr. 3'178.85.

d. Per

la nota 29 aprile 2019, va, innanzitutto, rilevato che può essere riconosciuto

una sola volta il tempo esposto per le stesse prestazioni sia dall’__________

sia dalla __________, non essendo necessarie, per il ragionevole svolgimento

del mandato, le prestazioni cumulate di avvocato e praticante. Per quanto

riguarda la tariffa oraria, inoltre, la difficoltà della causa non giustifica

un aumento della tariffa base (fr. 280.-, rispettivamente fr. 120.-, all’ora).

- per la posta “23.04.2019

Incontro con Cliente”, è riconosciuta un’ora di lavoro, pari a fr. 280.-.

- per la posta “25.04.2019

Redazione arringa difensiva e preparazione al processo”, ritenuto che le

considerazioni esposte dalla difesa in appello ricalcano sostanzialmente quelle

di primo grado, il dispendio orario indicato esposto è eccessivo. Sono, quindi,

riconosciute due ore di lavoro, pari a fr. 560.-.

- per la posta “29.04.2019

Partecipazione al dibattimento”, viene riconosciuta un’ora di lavoro, pari

a fr. 280.-, cui viene aggiunta un’ora e mezza di trasferta (Lugano-Locarno e

ritorno), per totali fr. 700.-.

La

nota 29 aprile 2019 è quindi adattata in fr. 1'820.- di onorario, fr. 40.- di

spese e fr. 143.20 di IVA, per complessivi fr. 2'003.20.

e. Tenuto

conto della soccombenza del gravame presentato da AP 1, con esito positivo per

la sola imputazione di guida in stato di inattitudine, l’istanza di indennizzo

è accolta nella misura di 1/2, per complessivi fr. 2'591.05. Per il resto è

respinta.

Tasse e spese

15. Visto l’esito

dell’appello gli oneri processuali di primo grado (di complessivi fr. 850.-)

sono posti a carico dello Stato in ragione di fr. 725.- (di cui fr. 600.- per

la tassa di motivazione e fr. 125.- per le altre tasse e spese) e per fr. 125.-

a carico di AP 1.

Gli oneri

processuali di appello per complessivi fr. 800.- sono posti in ragione di ½ a

carico dello Stato e per il resto a carico di AP 1.

Per questi motivi,

visti gli art. 16a-16d, 55 cpv. 6, 91

cpv. 2 lett. a), 95 cpv. 1 lett. b) LCStr,

3, 33 OAC,

12, 21, 34, 42, 47

CPS,

77, 80, 82 cpv. 4,

84, 379 e segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP

nonché, sulle

spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

1.1. AP 1 è prosciolto

dall’accusa di guida in stato di inattitudine.

1.2. AP 1 è

dichiarato autore colpevole di

guida nonostante

la revoca della licenza

per

avere, a __________, __________ e altre imprecisate località, nel periodo da __________,

ripetutamente condotto un ciclomotore nonostante fosse in revoca della licenza

di condurre a seguito della decisione __________ della competente autorità

amministrativa.

Di conseguenza:

1.3. AP 1 è

condannato alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr.

30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta);

1.4. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di 4 (quattro) anni;

1.5. la tassa di

giustizia e le spese di primo grado sono poste a carico dello Stato in ragione

di fr. 725.- (settecentoventicinque) e per fr. 125.- (centoventicinque) a

carico di AP 1.

.

2. Gli oneri

processuali di appello, consistenti in:

tassa

di giustizia fr. 700.-

spese

complessive fr. 100.-

fr.

800.-

sono

posti a carico dello Stato in ragione di ½ e per il resto sono carico

di AP 1.

3. L’istanza di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a)

CPP di AP 1 è accolta limitatamente a fr. 2'591.05. Per il

resto è respinta.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

Per la Corte di appello e di

revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.