17.2018.130
Prosciolto dall'imputazione di guida in stato di inattitudine in virtù del principio in dubio pro reo. Colpevole di guida nonostanze la revoca della licenza
11 giugno 2019Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2018.130+145
Locarno
11 giugno 2019/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Francesca Lepori Colombo
segretario:
Christiana Lepori, vicecancelliera
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 19 aprile 2018 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 9 aprile 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 4 luglio 2018)
richiamata la dichiarazione di appello 25 luglio 2018;
esaminati gli atti;
ritenuto
ritenuto che: A. Con decreto d’accusa n. __________
del __________, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di
guida
in stato di inattitudine
per
avere, il __________, tra __________ e __________, condotto il ciclomotore
marca __________, targato __________, in stato di ebrietà con una
concentrazione qualificata di alcool nel sangue (min. 1.32 g/kg - max 1.95
g/kg), come risulta dal Rapporto di analisi - Etanolemia del __________, agli
atti.
guida
nonostante la revoca della licenza
per
avere, a __________, __________ e altre imprecisate località, nel periodo da __________
al __________, ripetutamente condotto un ciclomotore nonostante fosse in revoca
della necessaria licenza di condurre a seguito della decisione del __________
della competente autorità amministrativa
Fatti
avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dall’art. 91 cpv. 2 lett. a) e dall’art. 95 cpv. 1 lett. b) LCStr
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
1'800.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di 4 anni.
B. Preso atto dell’opposizione presentata con scritto 6
marzo 2017 dal prevenuto, il procuratore pubblico ha confermato ex art. 356
cpv. 1 CPP il DA ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
C. Dopo il
dibattimento, con sentenza 9 aprile 2018, il giudice della Pretura penale ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di guida
nonostante la revoca della licenza per i fatti descritti nel DA, gli ha
inflitto la pena in esso proposta e lo ha, inoltre, condannato al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 850.-.
D. Il 19 aprile
2018 AP 1 ha annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Pretura
penale 9 aprile 2018 (cfr. CARP I). Dopo avere ricevuto la motivazione scritta
della pronuncia, con dichiarazione d’appello 25 luglio 2018 (cfr. CARP IV),
l’imputato ha postulato:
- in via principale, il suo integrale proscioglimento nonché
il riconoscimento di fr. 2'200.- a titolo di indennità di primo grado e delle spese
sostenute nel procedimento di secondo grado;
- in via subordinata, una sostanziale riduzione della pena e
del periodo di prova applicato alla sua sospensione condizionale.
E. L’imputato
non ha acconsentito allo svolgimento dell’appello con procedura scritta (cfr.
CARP IX). Pertanto, è stato indetto il pubblico dibattimento cui il PP non ha
presenziato.
Alla sua
conclusione, l’appellante ha chiesto:
- in
via principale, il proprio integrale proscioglimento e il pieno riconoscimento
della sua istanza ex art. 429 CPP;
- in via
subordinata, una sostanziale riduzione della pena e del periodo di prova
applicato alla sua sospensione condizionale.
Considerato
in
fatto e in diritto:
precedenti
penali e amministrativi
1. AP
1 ha subìto, in passato, due condanne penali, sempre in relazione alla LCStr:
- DA __________:
infrazione grave alle norme della circolazione ex art. 90 cpv. 2 vLCStr e guida
in stato di inattitudine (concentrazione qualificata di alcool) ex art. 91 cpv.
1 e 2 vLCStr, con condanna alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di
fr. 30.- cadauna, sospesa condizionale per un periodo di prova di 4 anni;
- DA __________:
infrazione grave alle norme della circolazione ex art. 90 cpv. 2 LCStr con
condanna alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna
(pena unica in relazione alla sentenza del __________) (cfr. doc. dib. primo
grado 1 e AI 2).
a. Con
risoluzione __________, la Sezione della circolazione ha revocato
all’appellante la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 15
(quindici) mesi (cfr. doc. dib. appello 1). __________, la medesima autorità ha
nuovamente revocato a AP 1 la licenza di condurre veicoli a motore, ma questa
volta a tempo indeterminato e con effetto immediato. Infine, il __________ gli
è stata revocata la licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo
(cfr. AI 6).
i
Considerandi
2.
I fatti -
non contestati salvo un’ininfluente divergenza sulla qualificazione di uno
degli alcolici suppostamente ingeriti da AP 1 (Whisky o Cognac) e di cui si
dirà, se necessario, in seguito - sono ben presto esposti.
a.
La sera del __________ l’imputato
ha frequentato alcuni bar del basso Malcantone in compagnia di alcuni amici
bevendo, secondo le sue stesse dichiarazioni, 3-4 bicchieri di birra. Verso le
02:00 del __________, mentre stava rincasando con il proprio ciclomotore marca __________,
all’altezza del paese di __________, AP 1 è stato aggredito da due persone che
lo hanno ripetutamente colpito alla testa ed alla schiena e derubato. A seguito
di tale aggressione, egli ha riportato un trauma cranico, svariate fratture
(dei processi trasversi di T9, T10 e T 11, costali della IX e X costa destra,
nonché della parete anteriore del seno frontale, del bordo e del tetto dell’orbita
a destra con emoseno frontale a destra), ferite lacerocontuse frontali, è stato
ricoverato all’Ospedale __________ per due giorni ed è stato dichiarato inabile
sino al __________ (cfr. lettera d’uscita __________, all. ad AI 1). Dal
prelievo del sangue, effettuato la mattina del __________ alle ore 04:10,
l’imputato è risultato avere un tasso alcolemico di almeno 1,32 g/kg (cfr. all.
ad AI 1).
b. Nell’ambito dell’allestimento della perizia di idoneità
alla guida (esperita il 10 marzo 2016), AP 1 ha dichiarato che quella sera,
subito dopo l’aggressione di cui è stato vittima, aveva bevuto un fondo di
whisky, poiché era in stato di shock (doc. dib. 6, pag. 6, Pretura penale).
Egli ha ribadito tale circostanza, specificando che si trattava di cognac, sia
in occasione dell’interrogatorio dibattimentale di primo grado (cfr. verbale di
interrogatorio, Pretura penale), che dinnanzi a questa Corte (cfr. verb. dib.
appello, pag. 2).
c. La sera del __________, AP 1 era anche privo della
necessaria licenza di condurre. Licenza, la sua, che gli era stata revocata,
come visto sopra, a tempo indeterminato con decisione __________ dalla Sezione
della circolazione di Camorino (cfr. all. ad AI 6).
Appello
3.
Con
l’impugnativa, l’appellante chiede in via principale di essere prosciolto
integralmente dall’imputazione di guida in stato di inattitudine e di guida
nonostante la revoca della licenza.
4.
Giusta
l’art. 91 cpv. 2 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria segnatamente chiunque conduce un veicolo a motore in stato
di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcool nel sangue.
a. In
applicazione dell’art. 55 cpv. 6 LCStr, all’art. 1 dell’ordinanza concernente i
valori limite di alcolemia nella circolazione stradale, è stato stabilito che
un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso
alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcool nel sangue dello
0,5 per mille o più (lett. a); se presenta una concentrazione di alcool nell’alito
pari o superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria respirata (lett. b)
oppure se ha nell’organismo una quantità di alcool che determina la
concentrazione nel sangue di cui alla lettera a (lett. c).
b. Giusta, in
fine, l’art. 2 dell’ordinanza concernente i valori limite di alcolemia nella
circolazione stradale sono considerate qualificate una concentrazione di alcool
nel sangue pari o superiore allo 0.8 per mille (lett. a), rispettivamente una
concentrazione di alcool nell’alito pari o superiore a 0,4 milligrammi per
litro di aria respirata (lett. b).
c. Dal profilo
soggettivo il reato di guida in stato di inattitudine non presuppone solo
l’intenzione potendo essere commesso anche per negligenza (art. 100 cpv. 1
LCStr).
consumo
di alcool
5.
L’appellante
rimprovera al giudice di prime cure di non avere considerato, per stabilire il
suo tasso alcolemico al momento dell’incidente, la quantità di alcool da lui
assorbita una volta rincasato dopo l’aggressione (cfr. CARP IV).
6.
In occasione
del verbale di polizia del __________ il prevenuto
ha dichiarato:
“il __________ verso le 21 circa, sono
uscito di casa e con il mio motorino ho raggiunto il bocciodromo che si trova
sulla strada che da __________ porta a __________. (…) Presso questo ristorante
ho solamente sorbito una/due birre. Verso mezzanotte o poco dopo, ho raggiunto
il bar __________ (...). anche qui ho bevuto un paio di birre.” (cfr. verbale
di interrogatorio di polizia del __________, pag. 2, righe da 26 a 37).
Risentito
il __________, egli, rispondendo al proprio patrocinatore, ha sostanzialmente
ribadito la sua versione, aggiungendo che si trattava di tre birrette, da 0,3
litri ciascuna:
“(…) la sera dei fatti a __________ ho
bevuto al massimo 3 birre da 0.3 litri. Quando sono arrivato all’ospedale avevo
bevuto al massimo 3 birrette nell’arco di tutta la sera. Durante il giorno non
ho bevuto nulla” (cfr. verbale del 25 agosto 2015, pag. 9, rr. 38-41, doc.
dibattimento di primo grado 4),
ed
ha detto di non sapersi spiegare il risultato del test alcoolemico fattogli
all’ospedale e il cui risultato (1.57 ‰) gli era stato sottoposto dagli inquirenti.
Soltanto
molto più in là nel tempo, al perito che valutava la sua idoneità alla guida, AP
1.
ha raccontato che quel risultato era stato influenzato/determinato da un
(solo allora ricordato) fondo di whisky ingerito dopo l’incidente a causa dello
shock.
Versione
che è stata ribadita al Pretore cui ha precisato che il “fondo di whisky”
era, in realtà, “un terzo o un quarto di
una bottiglia di cognac” (cfr. verbale di
interrogatorio del 9 aprile 2018, pag. 1, incarto Pretura Penale).
7.
La prima Corte non ha ritenuto credibile AP 1, segnatamente poiché sarebbe
poco convincente il fatto ch’egli si è ricordato solo a distanza di quasi tre
anni dagli accadimenti di avere bevuto un superalcolico dopo essere stato
aggredito ed aver fatto rientro al proprio domicilio (cfr. consid. 7.3,
sentenza impugnata).
Tale
conclusione non può essere condivisa poiché non tiene conto della pesante
aggressione di cui AP 1 è stato vittima quella sera e delle sue conseguenze, in
particolare dello stato confusionale generato dalle botte subite e dalle
lesioni ad esse conseguenti.
Non
va dimenticato che, in occasione dell’interrogatorio del __________, AP 1
ricordava ben poco dei momenti in cui è avvenuta l’aggressione e di quanto
accaduto in seguito, tanto da non sapere fornire né i connotati dei propri
aggressori né dire in quanti essi fossero, né se avesse o meno perso
conoscenza, né da dove fosse giunto il primo colpo, né chi abbia, in seguito,
chiamato l’ambulanza (cfr. doc. dib. 3 primo grado, pag. 2-3).
I
ricordi di AP 1 non erano limpidi neppure in occasione del verbale di
interrogatorio del __________, allorquando ha dichiarato di non ricordare “(…)
nulla, se non che sono tornata [recte: tornato] a casa ancora indossando il
casco ma senza visiera (…) non ricordo questi dettagli. Non so dare nessuna
informazioni [recte: informazione] in merito all’aggressione” (doc.
dib. 4, primo grado, pag. 11).
Ciò
ritenuto, risulta ben credibile che l’iniziale silenzio di AP 1 sul suo consumo
di alcool dopo l’aggressione sia dovuto, appunto, alla confusione da essa
generata. In questo senso, il fatto che egli ne abbia parlato per la prima
volta nel colloquio del __________ esperito nell’ambito della perizia di
idoneità alla guida (e, peraltro, quindi a neanche un anno dai fatti [e non
tre, come considerato dal Pretore]) non è un elemento atto a inficiarne la
credibilità.
Detto,
poi, che, per il resto, le dichiarazioni dell’appellante su quanto consumato
prima dell’aggressione sono sempre state lineari e coerenti e danno, tutte,
atto di un consumo di 3-4 birre da 0.3 litri sull’arco di tutta la serata,
occorre dare per accertato, in applicazione del principio in dubio pro reo,
che, effettivamente, egli ha consumato, una volta giunto a casa dopo
l’aggressione, la quantità di alcol da lui indicata.
8.
Agli
atti difetta l’accertamento di quello che sarebbe stato il tasso alcolemico di AP
1.
prima di rientrare al proprio domicilio e sorbire del cognac (o whisky, poco
importa, la gradazione alcolica dei due alcolici è del tutto paragonabile).
Ne
segue che non si può affermare, in virtù del principio in dubio pro reo,
che AP 1, il __________, abbia condotto il ciclomotore __________, targato __________, in stato di ebrietà, con una concentrazione qualificata di
alcool nel sangue.
Su
questo punto l’appello è pertanto accolto.
guida
nonostante la revoca della licenza
9.
Giusta l’art. 95 cpv. 1 lett b LCStr è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo
a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre
gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta.
L’art. 95 LCStr è
stato introdotto nell’ambito del pacchetto “Via sicura”. I cpv. 1 e 2 sono dei
delitti mentre i cpv. 3 e 4 delle contravvenzioni (cfr. P. Weissenberger,
Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz. Mit Änderungen nach Via sicura., Dike verlag AG,
pag. 1; Adrian Bussmann, Basler Kommentar strassenverkehrsgesetz ad art. 95,
note 10 e segg, pag. 1704).
10.
In questo
contesto, l’appellante postula la sua assoluzione sostenendo come la
risoluzione 8 luglio 2013 sarebbe inficiata da un grave errore - e meglio
l’indicazione dell’art. 33 cpv.1 OAC in luogo dell’art. 33 cpv. 4 OAC a valere
quale base legale della misura amministrativa – nonché dall’assenza di
motivazione relativa alle categorie speciali G e M e come, perciò, il suo
mancato rispetto non possa costituire valido presupposto per l’infrazione che
gli viene imputata (cfr. dichiarazione di appello del 25 luglio 2018, pag. 4,
nota 4) e comporterebbe l’annullabilità del provvedimento.
a. La
decisione che sancisce il rifiuto o il mancato riconoscimento di una licenza di
condurre o che ne ordina la revoca non può essere riesaminata dal giudice
penale né dal profilo dell’opportunità, né da quello dell’adeguatezza né da
quello della legalità. Il solo caso in cui il giudice penale non è legato da una
decisione di natura amministrativa è quello in cui essa è inficiata da un vizio
tanto grave da comportarne la nullità (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr,
n. 78; cfr., per analogia con l’art. 292 CP, anche DTF 114 IV 159; DTF 88 IV
118.
consid. 1).
I
principali motivi di nullità sono l'incompetenza dell'autorità e le gravi
irregolarità procedurali. Le carenze di contenuto comportano, per contro, la
nullità solamente in casi eccezionali (cfr. STF 1C_173/2013 del 30 agosto 2013,
consid. 2.3 e richiami; DTF 138 III 49 E. 4.4.3; 132 II 21 E. 3.1 pag. 27 con
riferimenti; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II Les actes
administratifs et leur contrôle, ediz. 2011, pagg. 370-374).
Atti
amministrativi affetti da un vizio non sono, quindi, di regola, nulli ma
soltanto impugnabili, nelle ordinarie vie ricorsuali, di fronte alle autorità
competenti entro i termini previsti. In assenza d'impugnazione, l'atto
amministrativo (per ipotesi) viziato è da considerarsi valido (cfr. Kommentar
zum Strassenverkehrsgesetz, Philippe Weissenberger, art. 27 SVG, pag. 187- 189,
DTF 128 IV 184, 99 IV 164).
Nel caso di
specie, l’indicazione dell’art. 33 cpv. 1 OAC in luogo del 33 cpv. 4 OAC non
costituisce di tutta evidenza un vizio grave al punto da provocare la nullità
della risoluzione. Nemmeno lo è la lamentata mancata motivazione.
b. La Difesa di AP 1 ha, in estrema sintesi, sostenuto che la
revoca __________ non concerneva tutte le categorie menzionate dall’art. 3 OAC,
in particolare che essa non concerneva i ciclomotori, cioè i veicoli analoghi
al motorino condotto dal qui appellante.
La censura non ha
pregio. Contrariamente alla risoluzione __________, che durante il periodo di
revoca della licenza di condurre autorizzava l’istante alla guida delle
categorie speciali G e M (cfr. doc. dib. appello 1), __________ la Sezione
della circolazione non ha, infatti, concesso alcuna eccezione (cfr. doc. dib.
appello 2, all. ad AI 6).
La revoca __________
era, quindi, estesa a tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali.
Al momento dei fatti, AP 1 non era, dunque, autorizzato a condurre alcun
veicolo.
Pienamente
condivise da questa Corte sono, pertanto, le conclusioni a cui è giunto il
giudice di prime cure qui riprodotte ex art. 82 cpv. 4 CPP
“(…)
In quanto revoca di sicurezza la stessa era quindi estesa anche ai ciclomotori
di cui alla categoria speciale M, come quello condotto dall’imputato il giorno
dei fatti. La suddetta decisione della Sezione della circolazione era
d’altronde chiara al riguardo, indicando che “a AP 1 “…è revocata la licenza di
condurre veicoli a motore” e ritenuto che, a differenza della precedente
decisione del __________, non era più espressamente indicato che la guida delle
categorie speciali G e M era autorizzata durante il periodo di revoca (cfr. AI
1.
verbale PS AP 1 17.12.2015, allegato A).” (cfr sentenza appellata,
Dispositivo
dispositivo 8.5, pag. 7).
c. Ricordato, poi, che la decisione __________ è
stata validamente emanata, che era esecutiva e che non era stata rispettata,
forza è concludere che gli elementi costitutivi oggettivi dell’art. 95 cpv. 1
lett. b LCStr sono adempiuti (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 78).
11. L’appellante
sostiene, infine, che gli era impossibile riconoscere, nella citata decisione,
un divieto assoluto di circolazione (esteso, quindi, anche al motorino).
a. Questa
Corte ritiene pertinenti conclusioni del giudice di prime cure qui riprese ex
art. 82 cpv. 4 CPP
“(…)
La difesa di AP 1 ha invocato a titolo sussidiario l’esistenza di un errore sull’illiceità
ai sensi dell’art. 21 CP. I presupposti di tale disposto sono adempiuti quando
l'agente crede, al momento in cui viene perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162
consid. 3), di non aver fatto alcunché d'illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1;
STF 5.9.2000, inc.6S.390/2000). Ignorare il carattere illecito di un dato
comportamento è indispensabile, ma non sufficiente per poter beneficiare
dell’errore di diritto: l’agente deve aver avuto anche delle ragioni
sufficienti per credere di agire nella legalità (STF 27.11.2006, inc.
6S.428/2006, consid. 3.1), ritenuto che ci si deve in ogni caso attendere da
ognuno che, in caso di dubbio, s’informi presso l’autorità competente (CARP
2.2.2015, inc. 17.2014.106; Thalmann, Commentario romando ad art. 21 CP, N.
19).
Nel
caso concreto – ricordato come ad ogni modo nell’ambito dell’art. 95 cpv. 1
lett. b LCStr l’errore sull’illiceità può configurarsi molto difficilmente
vista la natura del reato (cfr. CARP 2.2.2015, inc. 17.2014.106) – è evidente
che le condizioni dell’art. 21 CP non sono realizzate.
Come
già indicato più sopra, la decisione __________ della Sezione della
circolazione, posteriore di quasi tre anni a quella precedente in cui
all’imputato veniva comunque concesso di condurre ciclomotori malgrado il periodo
di revoca, non prevedeva alcuna eccezione in tal senso. L’imputato, visto che
reputava ancora in essere la decisione del 2010, che infatti custodiva nel suo
borsellino nell’intento di esibirla all’uopo, avrebbe in ogni caso dovuto
informarsi direttamente presso la Sezione della circolazione alfine di chiarire
l’estensione della nuova decisione di revoca, cosa che egli non ha fatto.
Egli,
per contro, secondo le sue stesse dichiarazioni, quando ha ricevuto la
decisione di revoca __________ non si è nemmeno preoccupato di leggerla bene in
tutti i suoi punti limitandosi a supporre – e, come detto, senza procedere ad
alcuna verifica – di essere ancora autorizzato a condurre il suo ciclomotore
sulla base di una decisione vecchia di tre anni ed evidentemente sorpassata
(verbale di interrogatorio dibattimentale, pag. 2).
L’agire
dell’imputato, se non addirittura intenzionale, costituisce in ogni caso una
crassa negligenza del tutto evitabile e l’art. 21 CP non è pertanto
applicabile” (cfr. sentenza appellata, considerando 8.7, pag. 8)
Ne
segue che, adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato, AP 1 va
dichiarato autore colpevole del reato di cui all’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.
Commisurazione
della pena
12. In via
subordinata l’appellante contesta la commisurazione della pena ad opera del
giudice di prime cure chiedendo che essa venga sostanzialmente ridotta.
a. Per
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto
precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i
moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione (DTF 136 IV 55 consid. 5.7).
b. Dal
profilo oggettivo, la colpa di AP 1 è almeno mediamente grave, ritenuto ch’egli
ha ripetutamente condotto il proprio ciclomotore nonostante la revoca della
licenza sull’arco di ben due anni.
Dal punto di vista soggettivo, non giova alla posizione di AP 1
l’asserita difficoltà negli spostamenti dovuta alla complicata raggiungibilità
del suo luogo di domicilio. Da __________, infatti, il trasporto pubblico verso
__________ (e da lì verso __________) è garantito durante tutta la settimana. AP
1 poteva quindi spostarsi, mantenere i contatti sociali e fare la spesa senza
difficoltà con l’ausilio dei mezzi pubblici. Non aveva alcuna necessità di
infrangere, nuovamente, le norme della circolazione stradale.
Venendo
alle circostanze personali dell’autore, aggrava la sua colpa il fatto che egli,
da anni ormai, persevera nell’adozione di comportamenti illeciti, dimostrando,
così, dispregio delle norme della circolazione.
Adeguata alla sua colpa è, quindi, la pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote.
c. L’importo
dell’aliquota calcolato dal primo giudice non presta il fianco a critiche:
“In
considerazione del reddito netto mensile di fr. 1’592.- percepito dall’imputato
e ritenuta la deduzione forfettaria, stabilita in concreto nella misura del
25%, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dalla
dottrina (deduzione forfettaria del 20-30% a seconda dell’entità del reddito;
cfr. CCRP 13.04.2010, inc. n. 17.2009.50, consid. 4.2.c e riferimenti), si
perviene alla quantificazione dell’aliquota giornaliera in fr. 30.-.” (consid.
9.2. sentenza impugnata).
13. Generosa – ma non modificabile in forza del divieto
della reformatio in pejus - è la sospensione condizionale della pena. Immune da
critiche è la determinazione del periodo di prova in 4 anni, visti i precedenti
del condannato.
Indennità
per spese di patrocinio
14. Conformemente
all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il
procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto, in
particolare, ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato
esercizio dei suoi diritti (sulla necessità di patrocinio e la congruità del
lavoro svolto dal patrocinatore: Griesser,
Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 429, n. 4, pag. 2452;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo
2013, ad art. 429, n. 7, pag. 844-845; Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar,
StPO, Basilea 2014, ad art. 429, n. 13, pag. 3218; Riklin, Schweizerische
Strafprozessordnung, Zurigo 2014, ad art. 429, n. 3).
Per
stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la
congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 21
cpv. 2 LAVV (del 13 febbraio 2013, RL 3.2.1.1, identico nel suo tenore all’art.
15a cpv. 2 vLAvv del 16 settembre 2002, in vigore dal 1. gennaio 2008,
disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con
effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa), secondo cui
l’avvocato ha riguardo alla complessità e all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua
responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito e alla sua prevedibilità.
a. Sulla
scorta di tali principi, questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti a
una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto
mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile
a una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è
stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto
penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con la
particolarità del caso (sentenza della Camera dei ricorsi penali inc.
60.2010.119 del 10 novembre 2010 e inc. 60.2010.189 del 12 novembre 2010).
La
remunerazione oraria viene fissata prendendo come base, per i casi che non
presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art.
12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007 (la CRP, fondandosi su una decisione del
CdM del 2001, applicava un importo base di fr. 250.-) per l’avvocato e di fr.
120.- per il praticante.
Delle
spese si riconoscono quelle effettive e necessarie cagionate dal
procedimento penale, applicando (così come in precedenza la CRP) per analogia i
principi di cui all’art. 3 TOA (del 7 dicembre 1984) secondo cui, oltre agli
onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da
lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate,
quali in particolare, le note e fatture pagate a terzi e a uffici pubblici per
il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto
fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono
ecc.). L’avvocato ha, inoltre, diritto al rimborso dei seguenti importi:
a)
fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto
b) fr. 5.- per
ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per
ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione;
c)
fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile.
(cfr.,
fra gli altri, sentenza della CARP, inc. 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid.
6 e inc. 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012, consid. 1.b.3).
b. La difesa di fiducia del qui appellante è stata
assunta dallo Studio __________. L’__________ ha prodotto le note d’onorario12
dicembre 2018 e 29 aprile 2019, a valere quale istanza di indennizzo ai sensi
dell’art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP.
Relativamente
al procedimento di appello, sono esposti complessivi fr. 2'894.052, di cui fr.
2'650.- di onorario (corrispondenti a 3 ore di lavoro a fr. 450.- l’ora per
quanto svolto dall’__________ e 6 ore e 30 minuti a fr. 200.- l’ora per quanto
svolto dalla __________) e fr. 40.- di spese, oltre all’IVA (cfr. doc. dib.
appello 3).
Per
la procedura di primo grado, sono esposti fr. 4'500.- di onorario e fr. 267.-
di spese, oltre all’IVA (cfr. doc. dib. appello 3).
c. La
nota 12 dicembre 2018 dà atto di un onorario di complessivi fr. 4'500.-
riferito ad un elenco di prestazioni che non permette a questa Corte né di
comprendere la tariffa oraria applicata, né la durata della singola
prestazione, né chi, tra avvocato e praticante, l’abbia svolta. Non è quindi
possibile procedere ad un raffronto tra quanto fatturato e gli atti.
Le
prestazioni indicate nella nota vanno dunque ponderate attraverso una
valutazione che prescinde necessariamente da un esame preciso e puntuale delle
singole voci figuranti nell’allegato A alla nota.
Per
la procedura di primo grado viene, quindi, riconosciuto un onorario di fr.
2'683.35, pari a 9 ore e 35 minuti di lavoro a fr. 280.- l’ora. Ciò tenuto
conto della durata del primo dibattimento (3 ore e 35 minuti), cui sono state
aggiunte un’ora di trasferta e 5 ore supplementari a valere per i colloqui con il
cliente, la preparazione del dibattimento, la redazione dell’arringa, la
lettura della sentenza e l’allestimento dell’annuncio di appello.
Le
spese sono quindi riconosciute in fr. 268.35, conformemente all’art. 6 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili e l’IVA in fr. 227.20.
La
nota 12 dicembre 2018 è, quindi, adattata in fr. 2'683.35 di onorario, fr.
268.35 di spese e fr. 227.20 di IVA, per complessivi fr. 3'178.85.
d. Per
la nota 29 aprile 2019, va, innanzitutto, rilevato che può essere riconosciuto
una sola volta il tempo esposto per le stesse prestazioni sia dall’__________
sia dalla __________, non essendo necessarie, per il ragionevole svolgimento
del mandato, le prestazioni cumulate di avvocato e praticante. Per quanto
riguarda la tariffa oraria, inoltre, la difficoltà della causa non giustifica
un aumento della tariffa base (fr. 280.-, rispettivamente fr. 120.-, all’ora).
- per la posta “23.04.2019
Incontro con Cliente”, è riconosciuta un’ora di lavoro, pari a fr. 280.-.
- per la posta “25.04.2019
Redazione arringa difensiva e preparazione al processo”, ritenuto che le
considerazioni esposte dalla difesa in appello ricalcano sostanzialmente quelle
di primo grado, il dispendio orario indicato esposto è eccessivo. Sono, quindi,
riconosciute due ore di lavoro, pari a fr. 560.-.
- per la posta “29.04.2019
Partecipazione al dibattimento”, viene riconosciuta un’ora di lavoro, pari
a fr. 280.-, cui viene aggiunta un’ora e mezza di trasferta (Lugano-Locarno e
ritorno), per totali fr. 700.-.
La
nota 29 aprile 2019 è quindi adattata in fr. 1'820.- di onorario, fr. 40.- di
spese e fr. 143.20 di IVA, per complessivi fr. 2'003.20.
e. Tenuto
conto della soccombenza del gravame presentato da AP 1, con esito positivo per
la sola imputazione di guida in stato di inattitudine, l’istanza di indennizzo
è accolta nella misura di 1/2, per complessivi fr. 2'591.05. Per il resto è
respinta.
Tasse e spese
15. Visto l’esito
dell’appello gli oneri processuali di primo grado (di complessivi fr. 850.-)
sono posti a carico dello Stato in ragione di fr. 725.- (di cui fr. 600.- per
la tassa di motivazione e fr. 125.- per le altre tasse e spese) e per fr. 125.-
a carico di AP 1.
Gli oneri
processuali di appello per complessivi fr. 800.- sono posti in ragione di ½ a
carico dello Stato e per il resto a carico di AP 1.
Per questi motivi,
visti gli art. 16a-16d, 55 cpv. 6, 91
cpv. 2 lett. a), 95 cpv. 1 lett. b) LCStr,
3, 33 OAC,
12, 21, 34, 42, 47
CPS,
77, 80, 82 cpv. 4,
84, 379 e segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP
nonché, sulle
spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
1.1. AP 1 è prosciolto
dall’accusa di guida in stato di inattitudine.
1.2. AP 1 è
dichiarato autore colpevole di
guida nonostante
la revoca della licenza
per
avere, a __________, __________ e altre imprecisate località, nel periodo da __________,
ripetutamente condotto un ciclomotore nonostante fosse in revoca della licenza
di condurre a seguito della decisione __________ della competente autorità
amministrativa.
Di conseguenza:
1.3. AP 1 è
condannato alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr.
30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta);
1.4. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di 4 (quattro) anni;
1.5. la tassa di
giustizia e le spese di primo grado sono poste a carico dello Stato in ragione
di fr. 725.- (settecentoventicinque) e per fr. 125.- (centoventicinque) a
carico di AP 1.
.
2. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
tassa
di giustizia fr. 700.-
spese
complessive fr. 100.-
fr.
800.-
sono
posti a carico dello Stato in ragione di ½ e per il resto sono carico
di AP 1.
3. L’istanza di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a)
CPP di AP 1 è accolta limitatamente a fr. 2'591.05. Per il
resto è respinta.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
Per la Corte di appello e di
revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.