17.2018.151
Carenza di legittimazione del PP sull'impugnazione delle pretese civili degli AP
3 settembre 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2018.151
Locarno
3 settembre 2018/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Chiarella Rei-Ferrari e Matteo Tavian
segretario:
Mattia Cogliati, vicecancelliere
nella
procedura d’appello avviata con annuncio del 7 dicembre 2017, confermata con
dichiarazione d’appello del 15 giugno 2018 dal
PP 1
e con dichiarazione d’appello incidentale presentata il 29
giugno 2018 da
AP 2
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata il 6
dicembre 2017 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di IM 1(motivazione
scritta intimata il 15 giugno 2018)
esaminati gli atti;
ritenuto in fatto che
Fatti
A. Con sentenza del 6
dicembre 2017, la Corte delle assise criminali di Locarno ha prosciolto IM 1
dalle imputazioni di ripetuta coazione sessuale, sfruttamento dello stato di
bisogno e ripetuta pornografia (sentenza impugnata, punto 1 del dispositivo,
pag. 231).
Conseguentemente, le istanze di risarcimento degli accusatori
privati PC 1e PC 2sono state respinte (disp. n. 3 della sentenza impugnata,
pag. 231).
B. Dopo l’annuncio
tempestivamente presentato, ricevuta la motivazione scritta, il 15 giugno 2018
il PP ha inviato a questa Corte la dichiarazione d’appello (art. 399 cpv. 3 e 4
CPP). Fra i vari dispositivi impugnati dal PP, vi è anche il no 3, cioè quello
con cui sono state respinte le pretese di indennizzo degli AP (CARP doc. II).
All’appello della pubblica accusa si è aggiunto, il 29 giugno
2018, quello – di natura incidentale – di AP 2 che, impugnando il dispositivo
n. 2 del giudizio di primo grado, chiede che l’importo assegnatogli a titolo di
indennizzo ex art. 429 CPP venga considerevolmente aumentato (CARP inc.
17.2018.125 doc. I)
ritenuto in diritto
1. Giusta l’art. 403
cpv. 1 CPP, il tribunale d’appello decide in procedura scritta se entrare nel
merito dell’appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere
che: l’annuncio o la dichiarazione d’appello è tardiva o inammissibile (lett.
a), l’appello è inammissibile giusta l’art. 398 (lett. b), non sono dati i
presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere (lett. c).
Fra le condizioni generali di ammissibilità dell’appello giusta la
lett. a del citato disposto vi è anche la legittimazione a ricorrere (STF
6B_362/2012 del 29.10.2012 consid. 5.2; Eugster, in Basler Kommentar StPO, 2a
ed. 2014, n. 3 ad art. 403 CPP; Schmid,
Handbuch des schweizerischen Prozessrechts, 2a ed. 2013, n. 1558 pag. 698; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 4 ad art. 403 CPP; Hug/Scheidegger, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung,
2a ed. 2014, n. 8 ad art. 403 CPP).
Considerandi
2.
L’art
381.
CPP prevede che il MP può ricorrere a favore o a pregiudizio dell’imputato
o condannato. Ne consegue che la pubblica accusa non deve giustificare
l’esistenza di un interesse effettivo – essendo esso considerato dato già solo
dal principio della verità materiale, che regge la sua azione – e può
intervenire qualora ritenga che la sentenza non rispetti il diritto penale
materiale o formale (Lieber, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung,
2a ed. 2014, n. 2 ad art. 122 CPP; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed. 2005, n. 19 pag. 473).
Considerato, invece, come l’azione civile abbia un carattere
particolarmente personale e sia retta da una massima strettamente dispositiva (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 2 e 4a ad
art. 122 CPP; Dolge, in Basler
Kommentar StPO, 2a ed. 2014, n. 22 e 51 ad art. 122 e n. 5 ad art. 123 CPP), il
Ministero pubblico – che è estraneo al rapporto di diritto civile esistente tra
l’accusatore privato e l’autore del danno – non è legittimato ad impugnare i
Dispositivo
dispositivi che regolano le pretese civili (DTF 139 IV 199 consid. 4; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 2 ad art.
381 CPP; Lieber, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung,
2a ed. 2014, n. 5 ad art. 381 CPP; cfr. anche Ziegler/Keller,
in Basler Kommentar StPO, 2a ed. 2014, n. 3 ad art. 381 CPP).
3. Ne
discende che contro il punto 3 del dispositivo della sentenza di primo grado,
la Pubblica accusa non è legittimata a ricorrere. In tale misura, il suo
appello va, pertanto, dichiarato inammissibile e la Corte non entrerà nel
merito dello stesso.
Per questi
motivi,
visti gli art. 80 segg., 84, 379 segg.,
381, 398 segg. e 403 cpv. 1 lett. a CPP;
nonché, sulle spese, l’art. 428 e la LTG
pronuncia: 1. Nella misura in cui
impugna il dispositivo n. 3 della sentenza del 6 dicembre 2017 della
Corte delle assise criminali di Locarno, riguardante la reiezione delle pretese
civili degli accusatori privati, l’appello presentato dalla PP AP 1 è inammissibile.
2. Gli oneri
processuali sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e
contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.