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Decisione

17.2018.151

Carenza di legittimazione del PP sull'impugnazione delle pretese civili degli AP

3 settembre 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con sentenza del 6

dicembre 2017, la Corte delle assise criminali di Locarno ha prosciolto IM 1

dalle imputazioni di ripetuta coazione sessuale, sfruttamento dello stato di

bisogno e ripetuta pornografia (sentenza impugnata, punto 1 del dispositivo,

pag. 231).

Conseguentemente, le istanze di risarcimento degli accusatori

privati PC 1e PC 2sono state respinte (disp. n. 3 della sentenza impugnata,

pag. 231).

B. Dopo l’annuncio

tempestivamente presentato, ricevuta la motivazione scritta, il 15 giugno 2018

il PP ha inviato a questa Corte la dichiarazione d’appello (art. 399 cpv. 3 e 4

CPP). Fra i vari dispositivi impugnati dal PP, vi è anche il no 3, cioè quello

con cui sono state respinte le pretese di indennizzo degli AP (CARP doc. II).

All’appello della pubblica accusa si è aggiunto, il 29 giugno

2018, quello – di natura incidentale – di AP 2 che, impugnando il dispositivo

n. 2 del giudizio di primo grado, chiede che l’importo assegnatogli a titolo di

indennizzo ex art. 429 CPP venga considerevolmente aumentato (CARP inc.

17.2018.125 doc. I)

ritenuto in diritto

1. Giusta l’art. 403

cpv. 1 CPP, il tribunale d’appello decide in procedura scritta se entrare nel

merito dell’appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere

che: l’annuncio o la dichiarazione d’appello è tardiva o inammissibile (lett.

a), l’appello è inammissibile giusta l’art. 398 (lett. b), non sono dati i

presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere (lett. c).

Fra le condizioni generali di ammissibilità dell’appello giusta la

lett. a del citato disposto vi è anche la legittimazione a ricorrere (STF

6B_362/2012 del 29.10.2012 consid. 5.2; Eugster, in Basler Kommentar StPO, 2a

ed. 2014, n. 3 ad art. 403 CPP; Schmid,

Handbuch des schweizerischen Prozessrechts, 2a ed. 2013, n. 1558 pag. 698; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 4 ad art. 403 CPP; Hug/Scheidegger, in

Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung,

2a ed. 2014, n. 8 ad art. 403 CPP).

Considerandi

2.

L’art

381.

CPP prevede che il MP può ricorrere a favore o a pregiudizio dell’imputato

o condannato. Ne consegue che la pubblica accusa non deve giustificare

l’esistenza di un interesse effettivo – essendo esso considerato dato già solo

dal principio della verità materiale, che regge la sua azione – e può

intervenire qualora ritenga che la sentenza non rispetti il diritto penale

materiale o formale (Lieber, in

Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung,

2a ed. 2014, n. 2 ad art. 122 CPP; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed. 2005, n. 19 pag. 473).

Considerato, invece, come l’azione civile abbia un carattere

particolarmente personale e sia retta da una massima strettamente dispositiva (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,

Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 2 e 4a ad

art. 122 CPP; Dolge, in Basler

Kommentar StPO, 2a ed. 2014, n. 22 e 51 ad art. 122 e n. 5 ad art. 123 CPP), il

Ministero pubblico – che è estraneo al rapporto di diritto civile esistente tra

l’accusatore privato e l’autore del danno – non è legittimato ad impugnare i

Dispositivo

dispositivi che regolano le pretese civili (DTF 139 IV 199 consid. 4; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 2 ad art.

381 CPP; Lieber, in

Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung,

2a ed. 2014, n. 5 ad art. 381 CPP; cfr. anche Ziegler/Keller,

in Basler Kommentar StPO, 2a ed. 2014, n. 3 ad art. 381 CPP).

3. Ne

discende che contro il punto 3 del dispositivo della sentenza di primo grado,

la Pubblica accusa non è legittimata a ricorrere. In tale misura, il suo

appello va, pertanto, dichiarato inammissibile e la Corte non entrerà nel

merito dello stesso.

Per questi

motivi,

visti gli art. 80 segg., 84, 379 segg.,

381, 398 segg. e 403 cpv. 1 lett. a CPP;

nonché, sulle spese, l’art. 428 e la LTG

pronuncia: 1. Nella misura in cui

impugna il dispositivo n. 3 della sentenza del 6 dicembre 2017 della

Corte delle assise criminali di Locarno, riguardante la reiezione delle pretese

civili degli accusatori privati, l’appello presentato dalla PP AP 1 è inammissibile.

2. Gli oneri

processuali sono posti a carico dello Stato.

3. Intimazione a:

-

-

-

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e

contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.