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Decisione

17.2018.175

Sorpasso a destra in autostrada, condanna per grave infrazione alle norme della circolazione, assenza di circolazione in colonne parallele e specificazione della giurisprudenza in materia. Confermata

9 ottobre 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decreto d’accusa

n. __________ (DA) il Procuratore pubblico ha ritenuto AP1 autore colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione

per

avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la

sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________,

effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due antistanti

vetture;

e ne ha proposto la

condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni, di 30 aliquote giornaliere da fr. 770.- cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 23'100.-, alla multa di fr. 2’000.- e al pagamento delle spese

e tasse di giustizia per complessivi fr. 300.-.

Contro il DA AP1 ha

inoltrato tempestiva opposizione.

B. Dopo il dibattimento,

con sentenza del 5 settembre 2018, il pretore, statuendo sull’opposizione, ha

confermato l’imputazione, ma ha:

- ridotto la pena

pecuniaria a 20 aliquote giornaliere,

- ridotto l’ammontare

della singola aliquota a fr. 720.-,

- ridotto il periodo di

prova a 2 anni,

- ridotto la multa a fr.

1'200.-.

Il pretore ha, infine, posto a

carico di AP1 gli oneri processuali di complessivi fr. 1’050.-.

C. Con

annuncio d’appello 13 settembre 2018, AP1 ha annunciato la sua volontà di

appellare che ha tempestivamente confermato con dichiarazione di appello 22 ottobre

2018, con la quale ha impugnato l’intera sentenza postulando il suo

proscioglimento, l’attribuzione di un’indennità per i costi di

patrocinio sostenuti e l’accollo allo Stato di spese e tasse di giudizio.

Contestualmente alla

dichiarazione d’appello, l’imputato ha formulato un’istanza probatoria che è

stata respinta.

D. A causa

del rifiuto dell’appellante di trattare l’appello in procedura scritta, il

24 settembre 2019 si è tenuto il pubblico dibattimento cui il PP non ha

partecipato.

A conclusione del suo intervento, DI1 ha chiesto l’assoluzione

del suo cliente dalle accuse di infrazione alle norme della circolazione e

postulato il riconoscimento di un’equa indennità per spese di patrocinio, da

fissarsi secondo il prudente giudizio della Corte.

in fatto e in diritto:

1. La

sentenza di primo grado

Il

pretore, nella sentenza impugnata, ha ritenuto non sussistessero dubbi

sul fatto che, nel primo pomeriggio del _________, AP1 ha effettuato il

superamento sulla destra in autostrada di due vetture che procedevano lungo la

corsia di sorpasso.

Per giungere a questa

conclusione, egli si è basato sulle dichiarazioni degli agenti AG1 e AG2 che ha

ritenuto chiare e convergenti, avvalorate dal fatto che al dibattimento i due

sono stati sentiti come testi e, quindi, esposti a conseguenze penali e

amministrative in caso di false dichiarazioni e, in parte, supportate anche

dalle dichiarazioni dello stesso imputato che ha, sin da subito, ammesso di

avere superato sulla destra perlomeno un veicolo (il furgoncino tipo

“Fiorino”).

Aggiungendo,

poi, come lo stesso AP1 abbia dichiarato che l’autofurgone

dinnanzi a lui gli ostruiva la visuale su quanto aveva davanti (egli non poteva

- quindi - nemmeno scorgere altri automobilisti che sarebbero potuti rientrare

sulla corsia di destra proprio mentre egli eseguiva la manovra vietata), il

pretore ha dichiarato AP1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della

circolazione per i fatti descritti nel DA.

Considerandi

2.

Le contestazioni

dell’appellante

2.1

L’appellante contesta

di:

- aver superato sulla destra

due veicoli, asserendo che fosse solo uno (VI AP1 5.9.2018, all. a verb. dib.

di primo grado);

- essere rientrato sulla

corsia di sinistra dopo il sorpasso, asserendo di essere rimasto su quella di destra

fino al momento del fermo.

2.2

Le dichiarazioni dei

due agenti sul numero di veicoli superati dal ricorrente, chiare e convergenti,

sono rimaste lineari e costanti per tutto il procedimento, venendo ancora

riconfermate al dibattimento di primo grado (rapporto di constatazione

29.11

, p. 2; VI AP1 23.11.2016, p. 4; VI teste AG1 5.9.2018, all. a verb.

dib. di primo grado; VI teste AG2 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado).

I due affermano con assoluta certezza che i veicoli sorpassati sulla destra da AP1

erano due, e l’agente AG1 ne ha anche descritto le caratteristiche:

“davanti all’____ vi erano due vetture. Direttamente

davanti una vettura tipo Fiorino e davanti a questa un’auto di colore scuro”

(VI teste AG1 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado).

Va, inoltre, rilevato che

i due agenti avevano una migliore visuale rispetto all’imputato, che per sua

stessa ammissione aveva la visibilità frontale completamente ostruita dal

“Fiorino” (VI AP1 23.11.2016, p. 4) e

che, perciò, ha potuto scorgere il secondo veicolo che si trovava dinnanzi al

“Fiorino” solo durante la manovra di sorpasso (a destra) o, in seguito,

mediante gli specchietti retrovisori. Non si ravvisano, inoltre, motivi per

dubitare della loro parola.

Del resto, le dichiarazioni dei

due testi sono, pure, supportate dalla descrizione fatta dallo stesso

ricorrente del comportamento del “Fiorino” nei momenti precedenti il sorpasso:

che questo veicolo abbia rallentato, poi frenato, poi frenato di nuovo, e,

infine, proseguito a velocità ridotta (VI AP1 23.11.2016, p. 3) è, infatti,

indicativo del fatto che questo veicolo era preceduto da un altro che circolava

a una velocità inferiore e ne influenzava, pertanto, l’andatura, rendendola

irregolare. Ciò che, quindi, conferma il fatto che AP1 ha sorpassato a destra

non una, bensì due vetture.

Va, pertanto, confermato

che AP1 ha sorpassato sulla destra due autovetture.

2.3

Entrambi gli agenti

hanno dichiarato di aver visto AP1 rientrare sulla corsia di sinistra dopo il

sorpasso. Quest’ultimo è stato poi da loro affiancato poco dopo mentre si

trovava, però, sulla corsia di destra. Nessuno dei due ha saputo descrivere il

momento in cui sarebbe passato da quella di sorpasso a quella di destra, e ciò

benché uno dei due affermi di aver sempre “tenuto d’occhio l’auto del AP1”

(VI teste AG2 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado, p. 1). Pertanto, non

potendosi, su questo punto, ricostruire la dinamica con sufficiente certezza,

in ossequio al principio in dubio pro reo, va ritenuta la versione più

favorevole all’imputato, ovvero quella per cui, dopo il sorpasso, egli è

rimasto sulla carreggiata di destra, come da lui sempre dichiarato.

3.

In diritto,

l’appellante sostiene che quello che ha fatto non è un sorpasso a destra

punibile bensì un semplice superamento, in sé lecito.

3.1

Chiunque, violando

gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la

sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 90 cpv. 2 LCStr).

Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa

e contraria (art. 100 cpv. 1 LCStr).

Dal profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l'autore

disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così

in serio pericolo la sicurezza del traffico

(DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; STF 8 gennaio 2008

6B_718/2007, consid. 3.3; Jeanneret, Les dispositions pénales de

la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19

segg., pag. 43 segg.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,

Commentaire, Losanna 2015, ad art. 90 LCStr, n. 4.4, pag. 899). È

sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta (erhöhten abstrakten

Gefahr), che presuppone la possibilità imminente di una messa in pericolo

concreta o di un infortunio (DTF 142 IV 93 c. 3.1, JdT 2016 I p. 146, 148;

Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 4.1).

Soggettivamente, l’autore deve avere consapevolmente adottato un

comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della

circolazione, oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve avere

assunto un comportamento palesemente negligente (DTF 142 IV 93 c. 3.1 e rinvii,

JdT 2016 I p. 146, 148; STF 6B_718/2007 c. 3.3; Jeanneret, op. cit., ad art. 90

LCStr, n. 4.1 e 4.3).

Ai

sensi dell’art. 35 cpv. 1 LCStr i veicoli incrociano a destra e

sorpassano a sinistra. Questa norma vieta, pertanto, il sorpasso a

destra degli utenti antistanti. Secondo la giurisprudenza del TF, vi è sorpasso

quando un veicolo che circola più velocemente ne raggiunge un altro che procede

più lentamente nella stessa direzione, lo affianca e continua la propria corsa

dinanzi allo stesso. Affinché si configuri un sorpasso non è, pertanto,

necessario che il veicolo che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra

(DTF 142 IV 93 c. 3.2, JdT 2016 I p. 146, 148; 133 II 58 c. 4, JdT 2007 I 530;

126.

IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; STF 29 marzo 2007 6A.94/2006

consid. 3.1).

Il divieto di sorpasso a destra costituisce una regola

fondamentale della sicurezza stradale la cui violazione comporta, di principio,

una messa in pericolo considerevole del traffico, con un rischio elevato di

incidenti. Si tratta, perciò, di un’infrazione oggettivamente grave. Chi

circola in autostrada deve poter contare sul fatto di non venire repentinamente

sorpassato a destra. Il sorpasso a destra in autostrada, dove si circola a

velocità elevate, rappresenta una messa in pericolo astratta accresciuta (erhöhten

abstrakten Gefahr) degli altri utenti della strada (DTF 142 IV 93 c. 3.2 e

rinvii, JdT 2016 I p. 146, 148; 126 IV 192 c. 3;

STF 6B_227/2015 del 23 luglio 2015 c. 1.3.2;1C_201/2014 del 20 febbraio 2015

c. 3.5).

3.2

Il divieto di sorpasso

a destra è suscettibile di deroghe.

L’art. 8 cpv. 3 frase 1

ONC prevede, in generale, che nella circolazione in colonne parallele e,

all’interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima

direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non

si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a

veicoli. Giusta l’art. 8 cpv. 3 frase 2 ONC è, in ogni caso, vietato sorpassare

a destra con manovre di uscita e di rientro (cfr. anche DTF 133 II 58 consid.

4; 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 considd. 2 e 3; STF 6B_211/2011 del 1°

giugno 2011 consid. 2.3).

L’art. 36 cpv. 5 ONC

indica, in riferimento alle autostrade e alle semi-autostrade, i casi in cui i

conducenti possono avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli; tra essi vi

è quello della circolazione in colonne parallele (lett. a). Come recentemente

precisato dal TF, si ha circolazione in colonne parallele quando sulla corsia

di sinistra (o centrale) la densità del traffico è tale per cui, su di essa, i

veicoli non possono, di fatto, circolare più velocemente di quelli che si

trovano sulla corsia normale, dimodoché le loro velocità sono pressoché le

stesse (DTF 142 IV 93 consid. 4.2.1, JdT 2016 I p. 146, 152).

Nel caso concreto, sia

l’imputato (VI AP1 23.11.2016, p. 4 r. 6; 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo

grado) che gli agenti di polizia hanno dichiarato che, in quel momento, il

traffico era scorrevole. Ciò esclude che vi fosse una situazione di

circolazione in colonne parallele. Ritenuto, inoltre, come la manovra sia avvenuta

su un normale tratto autostradale, vanno escluse le deroghe relative ai tratti

di preselezione, accelerazione e decelerazione, così come quelle applicabili

all’interno delle località. Infine, avendo il ricorrente dapprima adattato la

sua velocità al veicolo che lo precedeva, frenando e facendogli i “bilux” (VI AP1

23.11

, p. 3 r. 35; 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado; 24.9.2019,

verb. dib. di appello), per sorpassarlo a destra non può che avere attivamente

accelerato, come peraltro chiaramente dichiarato dagli agenti nel loro rapporto

di constatazione, dovendosi così pertanto escludere l’ipotesi di un superamento

passivo.

3.3

Come visto sopra

(consid. 3.1), secondo il TF, affinché si configuri un sorpasso non è

necessario che il veicolo che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra.

Per cui, in concreto, quanto fatto dal ricorrente configura in ogni caso un

sorpasso a destra. Sempre secondo il TF, in autostrada, questo comportamento

occasiona di principio una messa in pericolo astratta accresciuta degli altri

utenti della strada. Non ne va diversamente per il caso in esame. Il ricorrente

ha effettuato la sua manovra illecita malgrado il veicolo che lo precedeva gli

ostruisse la visuale su ciò che vi era davanti e stesse procedendo in modo

irregolare, alternando frenate a rallentamenti (VI AP1 23.11.2016, p. 4).

Circostanze, queste, che avrebbero dovuto imporre all’appellante una

particolare prudenza alla guida, una riduzione della velocità e un’attenzione

accresciuta, anziché portarlo a superare sulla destra due veicoli (DTF 126 IV

192.

c. 3). Dal fatto che gli agenti di polizia abbiano precisato che con la sua

manovra nessuno è stato messo in pericolo, non si può dedurre l'assenza di una

messa in pericolo astratta accresciuta, ma tutt'al più l'assenza di una messa

in pericolo concreta (STF 6B_590/2017 c. 5.4).

Si rileva infine che

l’ipotesi dello stato di necessità, che il ricorrente sembrava evocare al

dibattimento di appello, non merita particolare approfondimento, posto che

egli, in quella situazione, avrebbe potuto (recte: dovuto) comportarsi

come detto poc’anzi.

Soggettivamente, il ricorrente

ha dichiarato di aver agito intenzionalmente (VI AP1 23.11.2016, pag. 4) e, in

circostanze come quelle appena descritte, non può che averlo fatto consapevole

di stare adottando un comportamento senza riguardi.

3.4

Ne deriva che AP1 deve

essere dichiarato autore colpevole di grave infrazione

alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, e il

suo appello respinto.

Commisurazione della

pena

4.

La

pena pronunciata dal pretore, peraltro nemmeno contestata nella sua

commisurazione (nella sua arringa, il difensore si è limitato a definire troppo

severa la pena stabilita nel DA), non appare certo eccessivamente severa:

pertanto, ricordato anche il divieto di reformatio in pejus, essa va

confermata.

5.

Gli oneri processuali

d’appello seguono la soccombenza e sono posti interamente a carico

dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP), così come quelli della prima sede (art.

428.

cpv. 3 CPP).

6.

La richiesta di

indennizzo ex art. 429 CPP del ricorrente è respinta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

artt. 10, 76 e segg., 80 e segg., 379 segg.,

398 segg., 422 e segg., 429 e 436 CPP;

42 e segg. e 106

CP;

35 cpv. 1, 90 cpv. 2 e 100 cpv. 1 LCStr;

8 e 36 cpv. 5 ONC;

nonché, sulle spese, gli artt.

423, 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli artt. 429 e 436 CPP

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP1 è dichiarato

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere,

circolando con la vettura __________, effettuato una pericolosa manovra di

sorpasso sulla destra di due antistanti vetture.

1.2. AP1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 720.- cadauna, per un totale di fr.

14’400.-;

1.2.2. alla multa di fr.

1'200.- (milleduecento) che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con

una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

2. Non si assegnano

indennità ex art. 429 CPP.

3. Gli oneri

processuali di primo grado, consistenti in spese e tasse giudiziarie per

complessivi fr. 1’050.-, sono posti a carico dell’appellante.

4. Gli oneri

processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr.

1'200.-

sono posti a carico dell’appellante.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.