17.2018.175
Sorpasso a destra in autostrada, condanna per grave infrazione alle norme della circolazione, assenza di circolazione in colonne parallele e specificazione della giurisprudenza in materia. Confermata
9 ottobre 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2018.175
Locarno
9 ottobre 2019/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 13 settembre 2018 da
AP1
rappr. da DI1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 5 settembre 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 3 ottobre 2018)
richiamata la dichiarazione di appello 22 ottobre 2018;
esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Con decreto d’accusa
n. __________ (DA) il Procuratore pubblico ha ritenuto AP1 autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione
per
avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________,
effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due antistanti
vetture;
e ne ha proposto la
condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni, di 30 aliquote giornaliere da fr. 770.- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 23'100.-, alla multa di fr. 2’000.- e al pagamento delle spese
e tasse di giustizia per complessivi fr. 300.-.
Contro il DA AP1 ha
inoltrato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento,
con sentenza del 5 settembre 2018, il pretore, statuendo sull’opposizione, ha
confermato l’imputazione, ma ha:
- ridotto la pena
pecuniaria a 20 aliquote giornaliere,
- ridotto l’ammontare
della singola aliquota a fr. 720.-,
- ridotto il periodo di
prova a 2 anni,
- ridotto la multa a fr.
1'200.-.
Il pretore ha, infine, posto a
carico di AP1 gli oneri processuali di complessivi fr. 1’050.-.
C. Con
annuncio d’appello 13 settembre 2018, AP1 ha annunciato la sua volontà di
appellare che ha tempestivamente confermato con dichiarazione di appello 22 ottobre
2018, con la quale ha impugnato l’intera sentenza postulando il suo
proscioglimento, l’attribuzione di un’indennità per i costi di
patrocinio sostenuti e l’accollo allo Stato di spese e tasse di giudizio.
Contestualmente alla
dichiarazione d’appello, l’imputato ha formulato un’istanza probatoria che è
stata respinta.
D. A causa
del rifiuto dell’appellante di trattare l’appello in procedura scritta, il
24 settembre 2019 si è tenuto il pubblico dibattimento cui il PP non ha
partecipato.
A conclusione del suo intervento, DI1 ha chiesto l’assoluzione
del suo cliente dalle accuse di infrazione alle norme della circolazione e
postulato il riconoscimento di un’equa indennità per spese di patrocinio, da
fissarsi secondo il prudente giudizio della Corte.
in fatto e in diritto:
1. La
sentenza di primo grado
Il
pretore, nella sentenza impugnata, ha ritenuto non sussistessero dubbi
sul fatto che, nel primo pomeriggio del _________, AP1 ha effettuato il
superamento sulla destra in autostrada di due vetture che procedevano lungo la
corsia di sorpasso.
Per giungere a questa
conclusione, egli si è basato sulle dichiarazioni degli agenti AG1 e AG2 che ha
ritenuto chiare e convergenti, avvalorate dal fatto che al dibattimento i due
sono stati sentiti come testi e, quindi, esposti a conseguenze penali e
amministrative in caso di false dichiarazioni e, in parte, supportate anche
dalle dichiarazioni dello stesso imputato che ha, sin da subito, ammesso di
avere superato sulla destra perlomeno un veicolo (il furgoncino tipo
“Fiorino”).
Aggiungendo,
poi, come lo stesso AP1 abbia dichiarato che l’autofurgone
dinnanzi a lui gli ostruiva la visuale su quanto aveva davanti (egli non poteva
- quindi - nemmeno scorgere altri automobilisti che sarebbero potuti rientrare
sulla corsia di destra proprio mentre egli eseguiva la manovra vietata), il
pretore ha dichiarato AP1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione per i fatti descritti nel DA.
Considerandi
2.
Le contestazioni
dell’appellante
2.1
L’appellante contesta
di:
- aver superato sulla destra
due veicoli, asserendo che fosse solo uno (VI AP1 5.9.2018, all. a verb. dib.
di primo grado);
- essere rientrato sulla
corsia di sinistra dopo il sorpasso, asserendo di essere rimasto su quella di destra
fino al momento del fermo.
2.2
Le dichiarazioni dei
due agenti sul numero di veicoli superati dal ricorrente, chiare e convergenti,
sono rimaste lineari e costanti per tutto il procedimento, venendo ancora
riconfermate al dibattimento di primo grado (rapporto di constatazione
29.11
, p. 2; VI AP1 23.11.2016, p. 4; VI teste AG1 5.9.2018, all. a verb.
dib. di primo grado; VI teste AG2 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado).
I due affermano con assoluta certezza che i veicoli sorpassati sulla destra da AP1
erano due, e l’agente AG1 ne ha anche descritto le caratteristiche:
“davanti all’____ vi erano due vetture. Direttamente
davanti una vettura tipo Fiorino e davanti a questa un’auto di colore scuro”
(VI teste AG1 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado).
Va, inoltre, rilevato che
i due agenti avevano una migliore visuale rispetto all’imputato, che per sua
stessa ammissione aveva la visibilità frontale completamente ostruita dal
“Fiorino” (VI AP1 23.11.2016, p. 4) e
che, perciò, ha potuto scorgere il secondo veicolo che si trovava dinnanzi al
“Fiorino” solo durante la manovra di sorpasso (a destra) o, in seguito,
mediante gli specchietti retrovisori. Non si ravvisano, inoltre, motivi per
dubitare della loro parola.
Del resto, le dichiarazioni dei
due testi sono, pure, supportate dalla descrizione fatta dallo stesso
ricorrente del comportamento del “Fiorino” nei momenti precedenti il sorpasso:
che questo veicolo abbia rallentato, poi frenato, poi frenato di nuovo, e,
infine, proseguito a velocità ridotta (VI AP1 23.11.2016, p. 3) è, infatti,
indicativo del fatto che questo veicolo era preceduto da un altro che circolava
a una velocità inferiore e ne influenzava, pertanto, l’andatura, rendendola
irregolare. Ciò che, quindi, conferma il fatto che AP1 ha sorpassato a destra
non una, bensì due vetture.
Va, pertanto, confermato
che AP1 ha sorpassato sulla destra due autovetture.
2.3
Entrambi gli agenti
hanno dichiarato di aver visto AP1 rientrare sulla corsia di sinistra dopo il
sorpasso. Quest’ultimo è stato poi da loro affiancato poco dopo mentre si
trovava, però, sulla corsia di destra. Nessuno dei due ha saputo descrivere il
momento in cui sarebbe passato da quella di sorpasso a quella di destra, e ciò
benché uno dei due affermi di aver sempre “tenuto d’occhio l’auto del AP1”
(VI teste AG2 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado, p. 1). Pertanto, non
potendosi, su questo punto, ricostruire la dinamica con sufficiente certezza,
in ossequio al principio in dubio pro reo, va ritenuta la versione più
favorevole all’imputato, ovvero quella per cui, dopo il sorpasso, egli è
rimasto sulla carreggiata di destra, come da lui sempre dichiarato.
3.
In diritto,
l’appellante sostiene che quello che ha fatto non è un sorpasso a destra
punibile bensì un semplice superamento, in sé lecito.
3.1
Chiunque, violando
gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 90 cpv. 2 LCStr).
Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa
e contraria (art. 100 cpv. 1 LCStr).
Dal profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l'autore
disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così
in serio pericolo la sicurezza del traffico
(DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; STF 8 gennaio 2008
6B_718/2007, consid. 3.3; Jeanneret, Les dispositions pénales de
la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19
segg., pag. 43 segg.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Commentaire, Losanna 2015, ad art. 90 LCStr, n. 4.4, pag. 899). È
sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta (erhöhten abstrakten
Gefahr), che presuppone la possibilità imminente di una messa in pericolo
concreta o di un infortunio (DTF 142 IV 93 c. 3.1, JdT 2016 I p. 146, 148;
Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 4.1).
Soggettivamente, l’autore deve avere consapevolmente adottato un
comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della
circolazione, oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve avere
assunto un comportamento palesemente negligente (DTF 142 IV 93 c. 3.1 e rinvii,
JdT 2016 I p. 146, 148; STF 6B_718/2007 c. 3.3; Jeanneret, op. cit., ad art. 90
LCStr, n. 4.1 e 4.3).
Ai
sensi dell’art. 35 cpv. 1 LCStr i veicoli incrociano a destra e
sorpassano a sinistra. Questa norma vieta, pertanto, il sorpasso a
destra degli utenti antistanti. Secondo la giurisprudenza del TF, vi è sorpasso
quando un veicolo che circola più velocemente ne raggiunge un altro che procede
più lentamente nella stessa direzione, lo affianca e continua la propria corsa
dinanzi allo stesso. Affinché si configuri un sorpasso non è, pertanto,
necessario che il veicolo che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra
(DTF 142 IV 93 c. 3.2, JdT 2016 I p. 146, 148; 133 II 58 c. 4, JdT 2007 I 530;
126.
IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; STF 29 marzo 2007 6A.94/2006
consid. 3.1).
Il divieto di sorpasso a destra costituisce una regola
fondamentale della sicurezza stradale la cui violazione comporta, di principio,
una messa in pericolo considerevole del traffico, con un rischio elevato di
incidenti. Si tratta, perciò, di un’infrazione oggettivamente grave. Chi
circola in autostrada deve poter contare sul fatto di non venire repentinamente
sorpassato a destra. Il sorpasso a destra in autostrada, dove si circola a
velocità elevate, rappresenta una messa in pericolo astratta accresciuta (erhöhten
abstrakten Gefahr) degli altri utenti della strada (DTF 142 IV 93 c. 3.2 e
rinvii, JdT 2016 I p. 146, 148; 126 IV 192 c. 3;
STF 6B_227/2015 del 23 luglio 2015 c. 1.3.2;1C_201/2014 del 20 febbraio 2015
c. 3.5).
3.2
Il divieto di sorpasso
a destra è suscettibile di deroghe.
L’art. 8 cpv. 3 frase 1
ONC prevede, in generale, che nella circolazione in colonne parallele e,
all’interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima
direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non
si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a
veicoli. Giusta l’art. 8 cpv. 3 frase 2 ONC è, in ogni caso, vietato sorpassare
a destra con manovre di uscita e di rientro (cfr. anche DTF 133 II 58 consid.
4; 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 considd. 2 e 3; STF 6B_211/2011 del 1°
giugno 2011 consid. 2.3).
L’art. 36 cpv. 5 ONC
indica, in riferimento alle autostrade e alle semi-autostrade, i casi in cui i
conducenti possono avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli; tra essi vi
è quello della circolazione in colonne parallele (lett. a). Come recentemente
precisato dal TF, si ha circolazione in colonne parallele quando sulla corsia
di sinistra (o centrale) la densità del traffico è tale per cui, su di essa, i
veicoli non possono, di fatto, circolare più velocemente di quelli che si
trovano sulla corsia normale, dimodoché le loro velocità sono pressoché le
stesse (DTF 142 IV 93 consid. 4.2.1, JdT 2016 I p. 146, 152).
Nel caso concreto, sia
l’imputato (VI AP1 23.11.2016, p. 4 r. 6; 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo
grado) che gli agenti di polizia hanno dichiarato che, in quel momento, il
traffico era scorrevole. Ciò esclude che vi fosse una situazione di
circolazione in colonne parallele. Ritenuto, inoltre, come la manovra sia avvenuta
su un normale tratto autostradale, vanno escluse le deroghe relative ai tratti
di preselezione, accelerazione e decelerazione, così come quelle applicabili
all’interno delle località. Infine, avendo il ricorrente dapprima adattato la
sua velocità al veicolo che lo precedeva, frenando e facendogli i “bilux” (VI AP1
23.11
, p. 3 r. 35; 5.9.2018, all. a verb. dib. di primo grado; 24.9.2019,
verb. dib. di appello), per sorpassarlo a destra non può che avere attivamente
accelerato, come peraltro chiaramente dichiarato dagli agenti nel loro rapporto
di constatazione, dovendosi così pertanto escludere l’ipotesi di un superamento
passivo.
3.3
Come visto sopra
(consid. 3.1), secondo il TF, affinché si configuri un sorpasso non è
necessario che il veicolo che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra.
Per cui, in concreto, quanto fatto dal ricorrente configura in ogni caso un
sorpasso a destra. Sempre secondo il TF, in autostrada, questo comportamento
occasiona di principio una messa in pericolo astratta accresciuta degli altri
utenti della strada. Non ne va diversamente per il caso in esame. Il ricorrente
ha effettuato la sua manovra illecita malgrado il veicolo che lo precedeva gli
ostruisse la visuale su ciò che vi era davanti e stesse procedendo in modo
irregolare, alternando frenate a rallentamenti (VI AP1 23.11.2016, p. 4).
Circostanze, queste, che avrebbero dovuto imporre all’appellante una
particolare prudenza alla guida, una riduzione della velocità e un’attenzione
accresciuta, anziché portarlo a superare sulla destra due veicoli (DTF 126 IV
192.
c. 3). Dal fatto che gli agenti di polizia abbiano precisato che con la sua
manovra nessuno è stato messo in pericolo, non si può dedurre l'assenza di una
messa in pericolo astratta accresciuta, ma tutt'al più l'assenza di una messa
in pericolo concreta (STF 6B_590/2017 c. 5.4).
Si rileva infine che
l’ipotesi dello stato di necessità, che il ricorrente sembrava evocare al
dibattimento di appello, non merita particolare approfondimento, posto che
egli, in quella situazione, avrebbe potuto (recte: dovuto) comportarsi
come detto poc’anzi.
Soggettivamente, il ricorrente
ha dichiarato di aver agito intenzionalmente (VI AP1 23.11.2016, pag. 4) e, in
circostanze come quelle appena descritte, non può che averlo fatto consapevole
di stare adottando un comportamento senza riguardi.
3.4
Ne deriva che AP1 deve
essere dichiarato autore colpevole di grave infrazione
alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, e il
suo appello respinto.
Commisurazione della
pena
4.
La
pena pronunciata dal pretore, peraltro nemmeno contestata nella sua
commisurazione (nella sua arringa, il difensore si è limitato a definire troppo
severa la pena stabilita nel DA), non appare certo eccessivamente severa:
pertanto, ricordato anche il divieto di reformatio in pejus, essa va
confermata.
5.
Gli oneri processuali
d’appello seguono la soccombenza e sono posti interamente a carico
dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP), così come quelli della prima sede (art.
428.
cpv. 3 CPP).
6.
La richiesta di
indennizzo ex art. 429 CPP del ricorrente è respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
artt. 10, 76 e segg., 80 e segg., 379 segg.,
398 segg., 422 e segg., 429 e 436 CPP;
42 e segg. e 106
CP;
35 cpv. 1, 90 cpv. 2 e 100 cpv. 1 LCStr;
8 e 36 cpv. 5 ONC;
nonché, sulle spese, gli artt.
423, 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli artt. 429 e 436 CPP
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP1 è dichiarato
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere,
circolando con la vettura __________, effettuato una pericolosa manovra di
sorpasso sulla destra di due antistanti vetture.
1.2. AP1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 720.- cadauna, per un totale di fr.
14’400.-;
1.2.2. alla multa di fr.
1'200.- (milleduecento) che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. L’esecuzione della
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. Non si assegnano
indennità ex art. 429 CPP.
3. Gli oneri
processuali di primo grado, consistenti in spese e tasse giudiziarie per
complessivi fr. 1’050.-, sono posti a carico dell’appellante.
4. Gli oneri
processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr.
200.-
fr.
1'200.-
sono posti a carico dell’appellante.
5. Intimazione a:
6. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.