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Decisione

17.2018.229

Trascuranza degli obblighi di mantenimento. Parziale proscioglimento dell'imputato

9 novembre 2020Italiano27 min

esecutiva in Svizzera con decisione del 02 giugno 2015 della Pretura ________________,

Source ti.ch

Incarto n.

17.2018.229

17.2020.265

Locarno

9 novembre 2020/cv

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 24 ottobre 2018 da

AP1

rappr. dall'avv. DI1

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 16 ottobre 2018 dalla Corte delle assise correzionali di

Locarno (motivazione scritta intimata il 14 dicembre 2018)

richiamata la dichiarazione di appello 21 dicembre 2018;

esaminati

gli atti;

ritenuto che: A. Con decreto d’accusa n.

1561/2015 del 20 aprile 2015 il procuratore pubblico ha ritenuto AP1 autore

colpevole di:

“1. lesioni

semplici

per avere, il

28 agosto 2014 a __________, cagionato un danno al corpo e alla salute di __________,

in specie per averlo colpito al volto con una testata e provocandogli in questo

modo una ferita lacero contusa al labbro superiore, attestata dal certificato

medico 28.08.2014 della __________ (Dr. med. __________) agli atti;

2. diffamazione

per avere, il

28 agosto 2014 a __________, in presenza di terze persone, segnatamente di __________

e di __________, incolpato o perlomeno reso sospetto __________ di condotta

disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione, in

specie per avere, nell’ambito di una discussione sorta per futili motivi,

proferito ad alta voce la frase “ti piacciono ancora i ragazzini?”

fatti

Fatti

avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti: dagli artt. 123 cifra 1 CP e art. 173 cifra 1 CP;”

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote

giornaliere da fr. 30.- ciascuna sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 4 anni, alla multa di fr. 250.- (con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3

giorni) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie per

complessivi fr. 200.-. Non ha prospettato la revoca della sospensione

condizionale della precedente pena pecuniaria di 30 aliquote per il reato di

minaccia, passata in giudicato il 2 febbraio 2015 e sospesa per 3 anni (AI 8),

ma ne ha proposto il prolungamento del periodo di prova di 1 anno.

Poi, con DA n. 70/2016 del 1. marzo 2016, lo ha ritenuto autore

colpevole di:

“ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere,

nel periodo 14 settembre 2010 a tutt’oggi, a __________ e in altre imprecisate

località, benché avesse i mezzi per farlo, ripetutamente omesso di prestare ai

figli __________ e __________, e per essi alla madre __________ che ne detiene

la custodia, gli alimenti stabiliti con “l’Ordonnance de non conciliation du

Tribunal _____________________” del 14 settembre 2010 (EURO 150.- mensili per

ciascun figlio, da versare anticipatamente entro il 2 di ogni mese), dichiarata

esecutiva in Svizzera con decisione del 02 giugno 2015 della Pretura ________________,

così da essere in arretrato per un importo pari ad almeno EURO 19'200.-;

fatti

avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto: dall'art. 217 cpv. 1 CP;”,

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 100 aliquote

giornaliere da fr. 40.- ciascuna (con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, essa sarà sostituita con la pena detentiva di 100 giorni) e al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie per complessivi

fr. 200.-.

B. L’imputato ha

interposto tempestive opposizioni a entrambi i DA.

Il PP li ha quindi confermati,

e i procedimenti sono stati riuniti e deferiti alla Corte delle assise

correzionali di Locarno (doc. TPC 13). In occasione del dibattimento di primo

grado, tenutosi il 16 ottobre 2018, il PP ha

chiesto la conferma di entrambi i DA (con l’eccezione dell’imputazione di

diffamazione, prescritta) e la condanna dell’imputato a una pena ferma (con

eventuale rinuncia all’inflizione della multa), postulando inoltre la revoca

della sospensione condizionale della precedente pena pecuniaria di 30 aliquote

per il reato di minaccia, ritenendo per lui una prognosi sfavorevole.

C. Esperito

il dibattimento, con sentenza 16 ottobre 2018 AP1 è stato dichiarato autore

colpevole di:

“ripetuta

trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere, nel periodo 14 settembre 2010 – 31

dicembre 2015, a __________, a __________

(__________)

e in altre imprecisate località, ripetutamente omesso di prestare ai figli __________

e __________, e per essi alla madre __________ che ne detiene la custodia, gli

alimenti stabiliti con “l’Ordonnance de non conciliation du Tribunal _______________”

del 14 settembre 2010, di Euro 150 mensili per ciascun figlio, per un importo

complessivo di almeno Euro 18.600;”,

mentre è stato invece prosciolto dalle imputazioni di lesioni

semplici e diffamazione di cui al DA 1561/2015. Di conseguenza, è stato

condannato alla pena pecuniaria - sospesa per un periodo di prova di 3 anni -

di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna. Non è stata revocata la

sospensione condizionale della pena pecuniaria per il reato di minaccia, ma il

periodo di prova è stato prolungato di 1 anno. La tassa di giustizia di fr.

1'500.- (con motivazione scritta) e le spese procedurali di fr. 1'858.40 sono

state poste per metà a carico del condannato e per metà a carico dello Stato.

D.

AP1

ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere

ricevuto la motivazione scritta della sentenza, ha confermato tale volontà con

dichiarazione 21 dicembre 2018, con la quale ha impugnato i dispositivi 1.1

(condanna per ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento), 3

(commisurazione della pena) e 4 (durata della sospensione condizionale),

postulando il suo proscioglimento e l’accollo allo Stato di tasse e spese

giudiziarie del procedimento d’appello.

E. Ne discende che,

incontestati, i dispositivi n. 2 (proscioglimenti), 5 (proroga di 1 anno del

periodo di prova della precedente condanna), 7 e 7.1 (spese per la difesa

d’ufficio e nota professionale) della sentenza impugnata sono passati in

giudicato.

F. Il 3

aprile 2019 l’appellante ha formulato un’istanza probatoria, che è stata

respinta.

G. Con il consenso delle parti, l’appello è stato svolto in procedura

scritta. Pervenuta a questa Corte, la motivazione scritta dell’imputato è stata

trasmessa alle parti e alla prima Corte per le osservazioni, alle quali è

seguito un ulteriore scambio di allegati scritti. Delle diverse argomentazioni

si dirà, per quanto necessario, in seguito.

considerando

Considerandi

Vita e

precedenti penali dell’imputato

1.1

Sulla

vita di AP1 si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto

indicato al considerando 1 della sentenza impugnata (pag. 7-9).

1.2

Dall’estratto

aggiornato del suo casellario giudiziale (CARP XXIX), risulta un precedente

penale (art. 369 cpv. 7 CP): con sentenza passata in giudicato il 2.2.2015, è

stato condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 120.-

cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al

pagamento di una multa di fr. 700.-, per il reato di minaccia.

I fatti e l’inchiesta

2.

In questa sede, ci

si può limitare ad una sintesi dei fatti necessari per il giudizio. Per il

resto, si rimanda (ex art. 82 cpv. 4 CPP) agli atti istruttori citati e ai

consid. 3 e 4 della sentenza di primo grado (pag. 9-19).

2.1

PC1 (AP) si è unita in matrimonio con AP1 il _________ 2000 in Italia.

Dalla loro unione sono nati 2 figli, __________ nel __________ e __________ nel

__________.

L’8 febbraio 2008 l’AP ha dato avvio dinanzi alla Pretura

di ____________ ad un’azione a tutela dell’unione coniugale. Durante l’udienza

del 27 febbraio 2008 le parti hanno concordato che la custodia dei figli

sarebbe stata affidata alla madre e che l’imputato le avrebbe corrisposto

mensilmente la pigione dell’appartamento adibito a studio medico che locava al

di lei padre. L’appartamento in oggetto, così come quello in cui AP1 vive e

quello che affittava ad una sua amica, erano originariamente del padre della

moglie, che li ha poi donati alla figlia, e quest’ultima ne ha in seguito

ceduto gratuitamente l’usufrutto a vita al marito. L’accordo prevedeva che il

padre avrebbe versato la pigione (di fr. 4'750.- mensili) direttamente a un

avvocato, che l’avrebbe poi riversata (dedotti interessi e ammortamento) all’AP

(AI 1, doc. 2). Con sentenza 19 ottobre 2009, il pretore ha confermato il

predetto assetto contributivo, specificandone il titolo e la suddivisione: fr.

900.- quale contributo di mantenimento per ognuno dei due figli e fr. 634.-

quale contributo di mantenimento per la moglie (AI 1, doc. 3).

2.2

L’AP si è poi trasferita

in Francia con i due figli, dove ha promosso un’azione di divorzio. Il 14

settembre 2010 si è tenuta un’udienza di conciliazione, alla quale erano

presenti lei, il suo patrocinatore, AP1, il suo patrocinatore e un interprete.

La moglie ha chiesto 400 euro mensili

di contributo per i figli, AP1 ne ha offerti 300. Con l’Ordonnance de

non conciliation 14.9.2010, il Tribunal __________________,

basandosi sulle dichiarazioni delle parti per i rispettivi redditi (1'000 euro

dichiarati da AP1 e 600 dall’AP), ha fissato quale misura provvisionale un

contributo di mantenimento di 300 euro (150 per figlio), da versare

anticipatamente per il 2 di ogni mese alla residenza della moglie fino alla

loro maggiore età e oltre, fintanto che resteranno a suo carico (AI 1, doc. 4).

2.3

Adito

da AP1, con decisione 31 gennaio 2014 (AI 1, doc. 6) il Tribunal __________________

ha respinto la sua richiesta di sospendere il contributo di 300 euro a

fronte del riversamento delle pigioni, assegnando però un termine alla moglie

per giustificare le sue entrate, che non aveva quantificato.

Chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto da AP1 avverso la

sopracitata decisione, con sentenza 26 marzo 2015 (AI 13) la Cour d’appel

____________

ha constatato l’assenza di trasparenza della moglie e il

suo mancato rispetto dell’ingiunzione di giustificare le sue entrate. Tuttavia,

ha concluso che se ne sarebbe tenuto conto a tempo debito, e che, intanto, il

contributo di 300 euro restava confermato. Nel mentre, e meglio

alla fine di febbraio 2014, AP1 ha ottenuto la sfratto del padre della moglie

dall’appartamento adibito a studio medico che gli locava. Con la fine della

locazione, da marzo 2014, è terminato il riversamento delle pigioni - a titolo di

contributo di mantenimento per moglie e figli - all’AP.

2.4

Il 9 settembre 2014 l’AP ha intentato

una procedura esecutiva nei confronti dell’imputato, volta ad ottenere il

pagamento di quanto stabilito nell’assetto pretorile (cessato con la fine della

locazione) e quello dei 300 euro mensili dell’Ordonnance

de non

conciliation per il periodo da settembre 2010 ad

agosto 2014. La PP ha quindi sospeso il procedimento penale in attesa

dell’esito della procedura esecutiva. Questa si è conclusa con la sentenza

26.5.2015

della CEF (AI 16), che ha respinto l’eccezione di compensazione

sollevata dall’imputato e ha pertanto rigettato definitivamente la sua

opposizione per le esecuzioni relative ai 300 euro dell’accordo francese,

mentre per il contributo pretorile ha stabilito che fosse divenuto privo

d’oggetto dal momento in cui la locazione dello studio medico era cessata (pag.

7).

Nuovamente adito dal ricorrente, con decisione 22.1.2016 il Tribunal

___________________ ha respinto

- per incompetenza - la richiesta di AP1 di rendere inutilizzabile

in Svizzera l’Ordonnance de non conciliation e quella di sospendere il

contributo di 300 euro, per l’assenza di cambiamenti rispetto al momento in cui

era stata emanata la precedente decisione della Cour d’appel.

2.5

L’imputato ha versato 300

euro mensili al suo legale in Francia per i mesi di ottobre, novembre e

dicembre 2015, che non sono stati riversati all’AP poiché a suo dire egli non

conosceva il suo numero di conto. Il

29.

gennaio 2016 AP1 ha effettuato il primo versamento di 300 euro direttamente

alla moglie. Il 5 febbraio 2016, il secondo, ma dal 1° febbraio 2016 l’Ufficio esecuzioni ha disposto il pignoramento

dell’integralità della rendita SUVA dell’imputato (AI 26, doc. 3), fino a completo

pagamento degli arretrati oggetto della procedura esecutiva.

2.6

Il Pretore di _________,

adito dall’AP, con sentenza 24 maggio 2018 ha deciso che il contributo fissato

con l’assetto pretorile del 27 febbraio 2008 (fr. 634.- mensili alla moglie e fr.

900.- mensili per figlio) restava in vigore fino alla crescita in giudicato

della sentenza di divorzio o fino a una decisione di modifica/soppressione da

parte del giudice del divorzio (all. a doc. TPC 21). L’imputato ha appellato

detto giudizio, ottenendo parzialmente ragione con sentenza 18 luglio 2019

della prima Camera civile del Tribunale d’appello (motiv. scritta imputato,

doc. A, pag. 13-14). Quanto qui d’interesse, è che, nella citata sentenza, la

ICCA ha stabilito che - diversamente da quanto aveva ritenuto il pretore - il

contributo per i figli di 300 euro mensili fissato con l’Ordonnance de non

conciliation, siccome verteva sul medesimo oggetto ed era posteriore,

sostituiva (e dunque, sopprimeva) il contributo pretorile di fr. 900.- per

figlio, mentre restava in vigore quello per la moglie di fr. 634.- mensili.

2.7

Infine, con sentenza 9

dicembre 2019, il Tribunal ____________ ha pronunciato il divorzio

(motiv. scritta imputato, doc. B) e, in estrema sintesi, è stato:

-

revocato a AP1 l’usufrutto a vita sugli immobili dell’AP;

-

ordinato all’AP di pagare un risarcimento per torto morale a AP1;

-

confermato il contributo mensile di 300 euro a favore dell’AP per i due figli.

Il reato di trascuranza degli obblighi di

mantenimento (art. 217 CP)

3.

L'art. 217 cpv. 1 CP

punisce, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni con una

pena pecuniaria, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono

imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere i mezzi per farlo.

Per determinare se l'accusato ha rispettato o meno gli obblighi di

mantenimento, non basta constatare l'esistenza di un obbligo di mantenimento

previsto dal diritto di famiglia, ma è anche necessario determinarne

l'estensione. Secondo il cosiddetto metodo indiretto, se il contributo è stato

stabilito da una decisione civile o da una convenzione validamente conclusa

secondo le regole del diritto civile, il giudice penale ne è vincolato e non

può riesaminarne la fondatezza né la portata (DTF 106 IV 36; 74 IV 159; Corboz,

Les infractions en droit suisse, 3 ed., n. 12 ad art. 217 CP; Donatsch,

Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. edizione, Zurigo 2004, pag.

6.

e segg.). Una tale decisione o convenzione facilita in questo

senso l’accertamento dei fatti e la prova dell’intenzionalità (DTF 128 IV 86,

c. 2). Una decisione di misure provvisionali è sufficiente (DTF 136 IV 122, c.

2.3). L'obbligo di mantenimento è violato, dal profilo oggettivo, quando

il debitore non fornisce al creditore integralmente e tempestivamente la

prestazione di mantenimento che egli deve in virtù del diritto di famiglia

(Corboz, op. cit., vol. I, n. 14 ad art. 217 CP). Il reato presuppone che

l’autore abbia i mezzi per adempiere il proprio obbligo. Non occorre che egli

abbia i mezzi sufficienti per onorare integralmente la prestazione ma è

sufficiente che egli possa versare di più di quanto effettivamente pagato (DTF

114.

IV 124 consid. 3b). Il debitore non può adempiere al proprio obbligo

contributivo in altro modo: egli non può, per esempio, liberarsi pagando

direttamente i debiti del creditore (DTF 106 IV 37) né può versare i contributi

su un conto aperto per il figlio di cui il genitore che ne detiene la custodia

non può disporre (SJ 1995 519).

Dal profilo soggettivo, l’art. 217 CP presuppone l’intenzionalità

dell’autore su tutti gli elementi oggettivi del reato. Egli deve, dunque,

essere consapevole della portata del suo obbligo di mantenimento e del fatto

che gli è possibile ossequiarlo almeno in parte ma, ciononostante, avere la

volontà di non rispettarlo almeno parzialmente. L’autore che conosce

l’esistenza della sentenza civile che fissa il contributo e ha sufficienti

ragioni per ammettere che gli è opponibile, è reputato essere a conoscenza del

suo obbligo (DTF 70 IV 166). Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 70 IV 166;

Corboz, op. cit., vol. I, n. 30 ad art. 217 CP).

Il contributo

4.

Imputato dal DA, è

il mancato pagamento dal 14 settembre 2010 al 1° marzo 2016 del contributo di

300.

euro mensili stabilito dall’Ordonannce de non conciliation

del 14 settembre 2010 (decisione

civile emanata dal Tribunal ____________________, all. 4 a AI 1).

Il giudice penale, come visto sopra (consid. 3), deve attenersi

alle decisioni civili esecutive per determinare l’esistenza e l’estensione di

un obbligo di mantenimento, senza riesaminarne la fondatezza o la portata.

4.1

Che il ricorrente

avesse i mezzi necessari per far fronte al contributo stabilito dall’Ordonnance

de non conciliation, oltre ad emergere dagli atti (doc. TPC 12), è incontestato:

“D: Era

dunque in grado di far fronte al pagamento degli alimenti in favore dei suoi

figli visto che erano di Euro 300.-, considerato in più che non doveva

corrispondere degli oneri locativi?

R: Sì e li ho sempre pagati.” (VI AP1, all. a verb. dib. di primo grado).

Il periodo di trascuranza

4.2

La

prima Corte ha confermato l’imputazione del DA 70/2016 per il periodo 14

settembre 2010 – 31 dicembre 2015.

L’AP chiede la conferma integrale del primo giudizio, sostenendo

che - a prescindere dalle motivazioni addotte dal ricorrente e dalle sentenze

civili agli atti - AP1 non ha mai voluto pagare i contributi pur sapendo di

doverlo fare.

L’accusa, dopo aver preso atto della decisione 18 luglio 2019

della ICCA, prodotta dalla difesa con la motivazione scritta dell’appello

(quale doc. A), ha circoscritto l’imputazione al periodo 1° marzo 2014 – 31

dicembre 2015.

La difesa chiede invece il proscioglimento integrale, sostenendo

che il contributo è stato:

- pagato per

compensazione fino a fine febbraio 2014;

- non pagato da

marzo 2014 a fine agosto 2015, ma senza la consapevolezza da parte di AP1 di

stare violando i suoi obblighi di mantenimento, poiché riteneva di aver pagato

molto più del dovuto nei 4 anni precedenti e gli appariva quindi legittimo

continuare a compensare nel periodo successivo;

- pagati da

settembre 2015, versandoli sul conto del suo legale francese e in seguito su un

conto Svizzero dell’AP.

Nella sua motivazione scritta,

la difesa ha inoltre precisato di chiedere, in via subordinata, la conferma

dell’imputazione limitatamente al periodo marzo 2014 – agosto 2015, con

conseguente condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr.

30.- cadauna, sospesa per un periodo di prova di 2 anni.

Considerati i cambiamenti intervenuti nel tempo e le

relative differenti motivazioni sollevate dal ricorrente, si impone una suddivisone

del periodo di trascuranza imputato dal DA.

14.9.2010

– 28.2.2014: quando venivano riversate

le pigioni

4.2.1

Per AP1, il

contributo di 300 euro dell’Ordonnance de non conciliation aveva sostituito quello dell’assetto pretorile, e il

riversamento della pigione non era quindi più dovuto. Pertanto, siccome non

poteva non continuare a corrisponde quest’ultimo (visto che l’inquilino versava

i soldi a un avvocato che li riversava poi all’AP), egli riteneva che questo -

in quanto superiore - compensava i 300 euro che non versava:

“nel periodo

01.

settembre 2010 – 28 febbraio 2014 io ho pagato, versando i soldi ricevuti

dalla pigione. […] Nella sentenza del 14 settembre 2010 Francese, questo

accordo [quello pretorile, n.d.r.] veniva annullato, mentre io dovevo pagare

solo Euro 300.- mensili” (AI 23).

Dopo svariate peripezie giudiziarie in Svizzere e in Francia (che

non occorre qui ripercorrere), la ICCA, con decisione 18 luglio 2019, gli ha

infine dato ragione: il contributo per i figli di 300 euro dell’Ordonnance

de non conciliation 14.9.2010 sostitutiva quello di fr. 1'800.-

dell’assetto pretorile 27.2.2008 (motiv. scritta d’appello, doc. A pag. 14).

Ne discende che, essendo stato pagato il contributo di fr. 1'800.-

fino a febbraio 2014 compreso (ovvero finché lo studio medico era locato),

all’AP i 300 euro mensili imputati dal DA pervenivano. Mancando pertanto un

elemento oggettivo del reato, per questo periodo egli va prosciolto.

I.3.2014 – 30.9.2015: dalla fine del riversamento delle pigioni

al primo versamento al legale francese dell’imputato

4.2.2

Interrogato

dal PP il 28 gennaio 2016 (AI 23), AP1 ha ammesso di non avere corrisposto

all’AP alcunché da marzo 2014 a ottobre 2015 poiché aspettava una decisione

francese che cambiasse la situazione:

“L'interrogante mi chiede se io

ho pagato i contributi di mantenimento di Euro 300.- mensili nel periodo marzo

2014.

(dopo la disdetta della pigione) fino oggi?

No, io non l'ho fatto. O

meglio, è da ottobre 2015 che io pago e i soldi li verso sul conto del mio legale in Francia. Per

l'esattezza io ho pagato ottobre - novembre – dicembre 2015. Gennaio 2016 sto

aspettando, perché l'Avv. __________ mi ha detto non me li versi qui.

È vero che da marzo 2014 a

ottobre 2015 io non ho pagato il

contributo di mantenimento, ma questo è perché io ero in attesa della

decisione francese.”,

“L'interrogante mi contesta che

la sentenza CEF del 26 giugno 2015 rigetta l'opposizione sul totale di 300 Euro

mensili dal 1 settembre 2010 ad agosto 2014 (data dell'esecuzione) e quindi

trova molto strano il fatto che io l'abbia pagato come sostengo e mi invita a

determinarmi in merito.

lo non so cosa dire, ho seguito

le indicazioni dei miei legali, soprattutto in Francia. […] Nel periodo marzo

2014.

- ottobre 2015 io non ho pagato

perché ero in attesa della

decisione francese.”.

Non occorre dilungarsi per evidenziare come la

natura dei contributi provvisionali sia quella di regolare i rapporti

provvisoriamente, fino alla decisione di divorzio. Fintanto che questa non

viene emanata, o, rispettivamente, finché una decisione esecutiva non li

modifica, vanno pagati così come stabiliti (art. 276 cpv. 2 CPC; DTF 129 III 61

c. 2). Non pagarli nell’attesa di decisioni successive, li priverebbe della

loro ragion d’essere. Certo, si potrebbe dare atto della mancanza di

trasparenza dell’AP, che non ha fornito ai giudici francesi gli elementi per

determinare le sue reali entrate, ma d’altronde nemmeno l’imputato ha fatto di

meglio, omettendo di dichiarare parte dei suoi redditi (cfr. all. A e E a doc.

TPC 6).

In ogni caso, quanto qui d’interesse, è che AP1

sapeva di dover pagare il contributo francese (AI 23 e all. 1 a Vdib TPC) e

disponeva dei mezzi necessari, ma ha scelto di non farlo, nella speranza che

una futura decisione cambiasse la situazione.

Si rileva che, diversamente da quanto sostenuto

dalla difesa in sede di replica, nella sentenza 18 luglio 2019 la ICCA ha

ammesso la compensazione sollevata da AP1 (poiché non contestata dall’AP)

relativamente ai contributi a protezione dell’unione coniugale, ovvero quelli

destinati alla moglie, di fr. 634.- mensili (consid. 13 della sentenza citata,

pag. 14), e non in relazione al contributo per i figli, di fr. 900.- mensili

cadauno, oggetto del presente procedimento.

Pertanto, per questo periodo, il reato è adempiuto

nei suoi elementi tanto oggettivi quanto soggettivi. E meglio, intenzionalmente.

I.10.2015 – 31.12.2015: i versamenti al suo

legale francese

4.2.3

Sempre

nel verbale d’interrogatorio del 28 gennaio 2016 (AI 23), l’imputato ha

dichiarato che:

“io non dispongo ancora oggi del numero di

conto di mia moglie, in modo tale da versargli i soldi. Pertanto, io li verso

su un conto dell'Avv. __________ (il mio Avvocato francese).

L'Avv. __________ rileva che la sua

patrocinata desidera che i versamenti vengano effettuati sul conto bancario

intestato al suo studio. Cosa a cui AP1 si oppone.”

“Da ottobre 2015 (dopo che ho visto la

sentenza francese) a dicembre 2015 io ho versato i soldi al mio Avvocato

francese. Gennaio 2016 io sono in attesa del conto Iban francese di mia

moglie.”

“L'interrogante mi contesta comunque che in

realtà non si può dire che io ho versato i contributi di mantenimento neanche

da ottobre 2015 a dicembre 2015, dal momento che io ho versato questi soldi al

mio Avvocato in Francia e dunque non sono entrati nella sfera di influenza di

mia moglie e mi invita a determinarmi in merito.

lo li ho pagati.

L'interrogante mi chiede

se il mio

Avvocato in Francia ha versato i soldi a mia moglie.

No non l'ha fatto

perché non ha il suo numero di conto.”.

All’imputato non poteva che apparire evidente che i

contributi versati nelle mani di un proprio avvocato che non li riversa alla

moglie, non sono pagati. Formalmente, per il fatto che dovevano essere versati

anticipatamente entro il 2 di ogni mese alla residenza della moglie (come

stabilito dall’Ordonnance de non conciliation), materialmente, perché

quest’ultima non poteva disporne (SJ 1995 519). Vane le

argomentazioni difensive per le quali era colpa della moglie che si rendeva

irreperibile, poiché, anche ammesso - e non concesso, insegnando l’esperienza

della vita che chi i soldi li deve ricevere ha tutto l’interesse a far sapere

dove versarli - che così fosse, l’imputato aveva un’alternativa molto pratica a

sua disposizione: versarli all’avvocato della moglie, che conosceva sin dagli

inizi della procedura civile (ciò che avrebbe avuto sicuramente più senso che

versarli al proprio). Le motivazioni addotte dal ricorrente per cui ha asserito

di non volerlo fare, sono ben lontane dal convincere:

“lo mi oppongo al versamento del contributo di

mantenimento sul conto intestato allo Studio Legale __________ perché i miei

legali ieri svizzeri e francesi hanno parlato tra di loro e stanno cercando una

soluzione che possa soddisfare tutti.”,

“L'interrogante mi chiede perché io non verso

il contributo di mantenimento al patrocinatore di mia moglie in Svizzera?

Perché il procedimento è in Francia. Si deve svolgere

tutto in Francia, il divorzio”

(AI 23).

Pertanto, anche per questo periodo, il reato è

adempiuto nei suoi elementi oggettivi e soggettivi. E meglio, intenzionalmente.

I.1.2016 – I.3.2016

4.2.4

Posto

il divieto di reformatio in peius, ci si esime dal valutare l’eventuale

sussistenza del reato anche per questo periodo.

Commisurazione della pena

5.

Sulla commisurazione

della pena si richiama, oltre all’art. 47 CP e alla DTF 136 IV 55 consid. 5.4,

il consid. 8.1 della sentenza impugnata (pag. 27-29).

6.

a. Complessivamente, AP1

risponde del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento per il periodo

da marzo 2014 a dicembre 2015 (compresi).

b. La sua

colpa non può essere banalizzata, ma va comunque tenuto conto del fatto che ha

delinquito in un periodo relativamente breve.

Tutto ben

ponderato, e considerato anche il tempo trascorso dai fatti, ritenuto che, per

quanto consta, da allora AP1 ha dato prova di buona condotta, adeguata alla sua

colpa è la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere.

c. In

considerazione della sua situazione economica (doc. TPC 6), la singola aliquota

viene fissata in fr. 30.-.

7.

La sospensione

condizionale della pena, non fosse altro che per il divieto di reformatio in

peius, va pronunciata. Anche il periodo di prova di 3 anni deciso dalla

prima Corte è adeguato, considerato che AP1 ha commesso (in parte) il reato per

cui viene oggi condannato durante il periodo di prova della precedente condanna

di cui si è detto al consid. 1.2 supra.

Tasse e spese

8.

A fronte dei

proscioglimenti pronunciati in primo grado e in appello, gli oneri processuali

della prima sede sono posti per 1/4 a carico del ricorrente e per il resto a

carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

8.1

Le spese per la difesa

d’ufficio dell’imputato nel procedimento di primo grado, per complessivi fr.

3'940.79, sono poste a carico dello Stato, con l’obbligo per AP1 di rimborsarle

in ragione di 1/4 non appena le sue condizioni economiche glielo

permetteranno (artt. 135 cpv. 4-5, 422 cpv. 2 lett. a e 428 cpv. 3 CPP).

9.

Gli oneri

processuali d’appello seguono la soccombenza e sono posti a carico

dell’appellante in ragione di 1/4, mentre per il resto sono a carico dello

Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

10.

La nota per le prestazioni

in appello dell’avv. DI1, difensore d’ufficio di AP1, appare adeguata al lavoro

svolto ed è integralmente accolta. Vengono pertanto riconosciuti fr. 3'521.80

(IVA compresa).

Non appena le sue condizioni economiche glielo

permetteranno, AP1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato 1/4 di tale

importo (art. 135 cpv. 4-5).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 6, 10, 77, 80 e segg., 135, 348

e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 422 e segg. CPP,

42 e segg. e 47 e segg., 97 e segg. e 217 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente,

il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente

accolto.

Di

conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 2, 5, 7 e 7.1 della sentenza di primo

grado sono passati in giudicato,

1.1.

AP1 è dichiarato autore colpevole di ripetuta trascuranza degli

obblighi di mantenimento

per

avere, nel periodo 1° marzo 2014 - 31 dicembre 2015, a __________, a __________

e in altre imprecisate località, ripetutamente omesso di prestare ai figli __________

e __________, e per essi alla loro madre __________ che ne detiene la custodia,

gli alimenti stabiliti con l’Ordonnance de non conciliation du Tribunal _____________________

del 14 settembre 2010, di euro 150 mensili per ciascun figlio, per un importo

complessivo di euro 6’600,

così come precisato nei

considerandi.

1.2.

AP1 è condannato:

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta)

cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento);

1.2.2. l’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)

anni.

1.3.

AP1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta trascuranza degli obblighi di

mantenimento di cui al DA 70/2016 limitatamente ai periodi 14 settembre 2010 –

28 febbraio 2014 e 1° gennaio 2016 – 1° marzo 2016.

2.1. Gli

oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr.

1’858.40, sono posti per 1/4 a carico di AP1 e per il resto a carico dello

Stato.

2.2. Le spese per la difesa

d’ufficio dell’imputato nel procedimento di primo grado, di complessivi fr.

3'940.79, sono poste a carico dello Stato, con l’obbligo per AP1 di rimborsarle

in ragione di 1/4 non appena le sue condizioni economiche glielo

permetteranno (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti per 1/4 a carico di

AP1, mentre per il resto sono a carico dello Stato.

4. Per

le sue prestazioni nella procedura di appello, all’avv. DI1, difensore

d’ufficio di AP1, vengono riconosciuti 3'047.40 di onorario, fr. 222.60 di

spese e fr. 251.80 di IVA (7.7%), per un totale di fr. 3'521.80.

4.1. La

richiesta di pagamento deve essere inviata dal difensore all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia,

Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente

dispositivo e la nota d’onorario.

4.2. Contro

la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla

notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

4.3. Non

appena le sue condizioni glielo permetteranno, AP1 sarà tenuto a rimborsare

allo Stato 1/4 di quanto da questo anticipato per la sua difesa in appello

(art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).

Per la

Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.