17.2018.229
Trascuranza degli obblighi di mantenimento. Parziale proscioglimento dell'imputato
9 novembre 2020Italiano27 min
esecutiva in Svizzera con decisione del 02 giugno 2015 della Pretura ________________,
Source ti.ch
Incarto n.
17.2018.229
17.2020.265
Locarno
9 novembre 2020/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 24 ottobre 2018 da
AP1
rappr. dall'avv. DI1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 16 ottobre 2018 dalla Corte delle assise correzionali di
Locarno (motivazione scritta intimata il 14 dicembre 2018)
richiamata la dichiarazione di appello 21 dicembre 2018;
esaminati
gli atti;
ritenuto che: A. Con decreto d’accusa n.
1561/2015 del 20 aprile 2015 il procuratore pubblico ha ritenuto AP1 autore
colpevole di:
“1. lesioni
semplici
per avere, il
28 agosto 2014 a __________, cagionato un danno al corpo e alla salute di __________,
in specie per averlo colpito al volto con una testata e provocandogli in questo
modo una ferita lacero contusa al labbro superiore, attestata dal certificato
medico 28.08.2014 della __________ (Dr. med. __________) agli atti;
2. diffamazione
per avere, il
28 agosto 2014 a __________, in presenza di terze persone, segnatamente di __________
e di __________, incolpato o perlomeno reso sospetto __________ di condotta
disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione, in
specie per avere, nell’ambito di una discussione sorta per futili motivi,
proferito ad alta voce la frase “ti piacciono ancora i ragazzini?”
fatti
Fatti
avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti: dagli artt. 123 cifra 1 CP e art. 173 cifra 1 CP;”
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote
giornaliere da fr. 30.- ciascuna sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 4 anni, alla multa di fr. 250.- (con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3
giorni) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie per
complessivi fr. 200.-. Non ha prospettato la revoca della sospensione
condizionale della precedente pena pecuniaria di 30 aliquote per il reato di
minaccia, passata in giudicato il 2 febbraio 2015 e sospesa per 3 anni (AI 8),
ma ne ha proposto il prolungamento del periodo di prova di 1 anno.
Poi, con DA n. 70/2016 del 1. marzo 2016, lo ha ritenuto autore
colpevole di:
“ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere,
nel periodo 14 settembre 2010 a tutt’oggi, a __________ e in altre imprecisate
località, benché avesse i mezzi per farlo, ripetutamente omesso di prestare ai
figli __________ e __________, e per essi alla madre __________ che ne detiene
la custodia, gli alimenti stabiliti con “l’Ordonnance de non conciliation du
Tribunal _____________________” del 14 settembre 2010 (EURO 150.- mensili per
ciascun figlio, da versare anticipatamente entro il 2 di ogni mese), dichiarata
esecutiva in Svizzera con decisione del 02 giugno 2015 della Pretura ________________,
così da essere in arretrato per un importo pari ad almeno EURO 19'200.-;
fatti
avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto: dall'art. 217 cpv. 1 CP;”,
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 100 aliquote
giornaliere da fr. 40.- ciascuna (con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, essa sarà sostituita con la pena detentiva di 100 giorni) e al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie per complessivi
fr. 200.-.
B. L’imputato ha
interposto tempestive opposizioni a entrambi i DA.
Il PP li ha quindi confermati,
e i procedimenti sono stati riuniti e deferiti alla Corte delle assise
correzionali di Locarno (doc. TPC 13). In occasione del dibattimento di primo
grado, tenutosi il 16 ottobre 2018, il PP ha
chiesto la conferma di entrambi i DA (con l’eccezione dell’imputazione di
diffamazione, prescritta) e la condanna dell’imputato a una pena ferma (con
eventuale rinuncia all’inflizione della multa), postulando inoltre la revoca
della sospensione condizionale della precedente pena pecuniaria di 30 aliquote
per il reato di minaccia, ritenendo per lui una prognosi sfavorevole.
C. Esperito
il dibattimento, con sentenza 16 ottobre 2018 AP1 è stato dichiarato autore
colpevole di:
“ripetuta
trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere, nel periodo 14 settembre 2010 – 31
dicembre 2015, a __________, a __________
(__________)
e in altre imprecisate località, ripetutamente omesso di prestare ai figli __________
e __________, e per essi alla madre __________ che ne detiene la custodia, gli
alimenti stabiliti con “l’Ordonnance de non conciliation du Tribunal _______________”
del 14 settembre 2010, di Euro 150 mensili per ciascun figlio, per un importo
complessivo di almeno Euro 18.600;”,
mentre è stato invece prosciolto dalle imputazioni di lesioni
semplici e diffamazione di cui al DA 1561/2015. Di conseguenza, è stato
condannato alla pena pecuniaria - sospesa per un periodo di prova di 3 anni -
di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna. Non è stata revocata la
sospensione condizionale della pena pecuniaria per il reato di minaccia, ma il
periodo di prova è stato prolungato di 1 anno. La tassa di giustizia di fr.
1'500.- (con motivazione scritta) e le spese procedurali di fr. 1'858.40 sono
state poste per metà a carico del condannato e per metà a carico dello Stato.
D.
AP1
ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere
ricevuto la motivazione scritta della sentenza, ha confermato tale volontà con
dichiarazione 21 dicembre 2018, con la quale ha impugnato i dispositivi 1.1
(condanna per ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento), 3
(commisurazione della pena) e 4 (durata della sospensione condizionale),
postulando il suo proscioglimento e l’accollo allo Stato di tasse e spese
giudiziarie del procedimento d’appello.
E. Ne discende che,
incontestati, i dispositivi n. 2 (proscioglimenti), 5 (proroga di 1 anno del
periodo di prova della precedente condanna), 7 e 7.1 (spese per la difesa
d’ufficio e nota professionale) della sentenza impugnata sono passati in
giudicato.
F. Il 3
aprile 2019 l’appellante ha formulato un’istanza probatoria, che è stata
respinta.
G. Con il consenso delle parti, l’appello è stato svolto in procedura
scritta. Pervenuta a questa Corte, la motivazione scritta dell’imputato è stata
trasmessa alle parti e alla prima Corte per le osservazioni, alle quali è
seguito un ulteriore scambio di allegati scritti. Delle diverse argomentazioni
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
considerando
Considerandi
Vita e
precedenti penali dell’imputato
1.1
Sulla
vita di AP1 si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto
indicato al considerando 1 della sentenza impugnata (pag. 7-9).
1.2
Dall’estratto
aggiornato del suo casellario giudiziale (CARP XXIX), risulta un precedente
penale (art. 369 cpv. 7 CP): con sentenza passata in giudicato il 2.2.2015, è
stato condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 120.-
cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al
pagamento di una multa di fr. 700.-, per il reato di minaccia.
I fatti e l’inchiesta
2.
In questa sede, ci
si può limitare ad una sintesi dei fatti necessari per il giudizio. Per il
resto, si rimanda (ex art. 82 cpv. 4 CPP) agli atti istruttori citati e ai
consid. 3 e 4 della sentenza di primo grado (pag. 9-19).
2.1
PC1 (AP) si è unita in matrimonio con AP1 il _________ 2000 in Italia.
Dalla loro unione sono nati 2 figli, __________ nel __________ e __________ nel
__________.
L’8 febbraio 2008 l’AP ha dato avvio dinanzi alla Pretura
di ____________ ad un’azione a tutela dell’unione coniugale. Durante l’udienza
del 27 febbraio 2008 le parti hanno concordato che la custodia dei figli
sarebbe stata affidata alla madre e che l’imputato le avrebbe corrisposto
mensilmente la pigione dell’appartamento adibito a studio medico che locava al
di lei padre. L’appartamento in oggetto, così come quello in cui AP1 vive e
quello che affittava ad una sua amica, erano originariamente del padre della
moglie, che li ha poi donati alla figlia, e quest’ultima ne ha in seguito
ceduto gratuitamente l’usufrutto a vita al marito. L’accordo prevedeva che il
padre avrebbe versato la pigione (di fr. 4'750.- mensili) direttamente a un
avvocato, che l’avrebbe poi riversata (dedotti interessi e ammortamento) all’AP
(AI 1, doc. 2). Con sentenza 19 ottobre 2009, il pretore ha confermato il
predetto assetto contributivo, specificandone il titolo e la suddivisione: fr.
900.- quale contributo di mantenimento per ognuno dei due figli e fr. 634.-
quale contributo di mantenimento per la moglie (AI 1, doc. 3).
2.2
L’AP si è poi trasferita
in Francia con i due figli, dove ha promosso un’azione di divorzio. Il 14
settembre 2010 si è tenuta un’udienza di conciliazione, alla quale erano
presenti lei, il suo patrocinatore, AP1, il suo patrocinatore e un interprete.
La moglie ha chiesto 400 euro mensili
di contributo per i figli, AP1 ne ha offerti 300. Con l’Ordonnance de
non conciliation 14.9.2010, il Tribunal __________________,
basandosi sulle dichiarazioni delle parti per i rispettivi redditi (1'000 euro
dichiarati da AP1 e 600 dall’AP), ha fissato quale misura provvisionale un
contributo di mantenimento di 300 euro (150 per figlio), da versare
anticipatamente per il 2 di ogni mese alla residenza della moglie fino alla
loro maggiore età e oltre, fintanto che resteranno a suo carico (AI 1, doc. 4).
2.3
Adito
da AP1, con decisione 31 gennaio 2014 (AI 1, doc. 6) il Tribunal __________________
ha respinto la sua richiesta di sospendere il contributo di 300 euro a
fronte del riversamento delle pigioni, assegnando però un termine alla moglie
per giustificare le sue entrate, che non aveva quantificato.
Chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto da AP1 avverso la
sopracitata decisione, con sentenza 26 marzo 2015 (AI 13) la Cour d’appel
____________
ha constatato l’assenza di trasparenza della moglie e il
suo mancato rispetto dell’ingiunzione di giustificare le sue entrate. Tuttavia,
ha concluso che se ne sarebbe tenuto conto a tempo debito, e che, intanto, il
contributo di 300 euro restava confermato. Nel mentre, e meglio
alla fine di febbraio 2014, AP1 ha ottenuto la sfratto del padre della moglie
dall’appartamento adibito a studio medico che gli locava. Con la fine della
locazione, da marzo 2014, è terminato il riversamento delle pigioni - a titolo di
contributo di mantenimento per moglie e figli - all’AP.
2.4
Il 9 settembre 2014 l’AP ha intentato
una procedura esecutiva nei confronti dell’imputato, volta ad ottenere il
pagamento di quanto stabilito nell’assetto pretorile (cessato con la fine della
locazione) e quello dei 300 euro mensili dell’Ordonnance
de non
conciliation per il periodo da settembre 2010 ad
agosto 2014. La PP ha quindi sospeso il procedimento penale in attesa
dell’esito della procedura esecutiva. Questa si è conclusa con la sentenza
26.5.2015
della CEF (AI 16), che ha respinto l’eccezione di compensazione
sollevata dall’imputato e ha pertanto rigettato definitivamente la sua
opposizione per le esecuzioni relative ai 300 euro dell’accordo francese,
mentre per il contributo pretorile ha stabilito che fosse divenuto privo
d’oggetto dal momento in cui la locazione dello studio medico era cessata (pag.
7).
Nuovamente adito dal ricorrente, con decisione 22.1.2016 il Tribunal
___________________ ha respinto
- per incompetenza - la richiesta di AP1 di rendere inutilizzabile
in Svizzera l’Ordonnance de non conciliation e quella di sospendere il
contributo di 300 euro, per l’assenza di cambiamenti rispetto al momento in cui
era stata emanata la precedente decisione della Cour d’appel.
2.5
L’imputato ha versato 300
euro mensili al suo legale in Francia per i mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2015, che non sono stati riversati all’AP poiché a suo dire egli non
conosceva il suo numero di conto. Il
29.
gennaio 2016 AP1 ha effettuato il primo versamento di 300 euro direttamente
alla moglie. Il 5 febbraio 2016, il secondo, ma dal 1° febbraio 2016 l’Ufficio esecuzioni ha disposto il pignoramento
dell’integralità della rendita SUVA dell’imputato (AI 26, doc. 3), fino a completo
pagamento degli arretrati oggetto della procedura esecutiva.
2.6
Il Pretore di _________,
adito dall’AP, con sentenza 24 maggio 2018 ha deciso che il contributo fissato
con l’assetto pretorile del 27 febbraio 2008 (fr. 634.- mensili alla moglie e fr.
900.- mensili per figlio) restava in vigore fino alla crescita in giudicato
della sentenza di divorzio o fino a una decisione di modifica/soppressione da
parte del giudice del divorzio (all. a doc. TPC 21). L’imputato ha appellato
detto giudizio, ottenendo parzialmente ragione con sentenza 18 luglio 2019
della prima Camera civile del Tribunale d’appello (motiv. scritta imputato,
doc. A, pag. 13-14). Quanto qui d’interesse, è che, nella citata sentenza, la
ICCA ha stabilito che - diversamente da quanto aveva ritenuto il pretore - il
contributo per i figli di 300 euro mensili fissato con l’Ordonnance de non
conciliation, siccome verteva sul medesimo oggetto ed era posteriore,
sostituiva (e dunque, sopprimeva) il contributo pretorile di fr. 900.- per
figlio, mentre restava in vigore quello per la moglie di fr. 634.- mensili.
2.7
Infine, con sentenza 9
dicembre 2019, il Tribunal ____________ ha pronunciato il divorzio
(motiv. scritta imputato, doc. B) e, in estrema sintesi, è stato:
-
revocato a AP1 l’usufrutto a vita sugli immobili dell’AP;
-
ordinato all’AP di pagare un risarcimento per torto morale a AP1;
-
confermato il contributo mensile di 300 euro a favore dell’AP per i due figli.
Il reato di trascuranza degli obblighi di
mantenimento (art. 217 CP)
3.
L'art. 217 cpv. 1 CP
punisce, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni con una
pena pecuniaria, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono
imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere i mezzi per farlo.
Per determinare se l'accusato ha rispettato o meno gli obblighi di
mantenimento, non basta constatare l'esistenza di un obbligo di mantenimento
previsto dal diritto di famiglia, ma è anche necessario determinarne
l'estensione. Secondo il cosiddetto metodo indiretto, se il contributo è stato
stabilito da una decisione civile o da una convenzione validamente conclusa
secondo le regole del diritto civile, il giudice penale ne è vincolato e non
può riesaminarne la fondatezza né la portata (DTF 106 IV 36; 74 IV 159; Corboz,
Les infractions en droit suisse, 3 ed., n. 12 ad art. 217 CP; Donatsch,
Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. edizione, Zurigo 2004, pag.
6.
e segg.). Una tale decisione o convenzione facilita in questo
senso l’accertamento dei fatti e la prova dell’intenzionalità (DTF 128 IV 86,
c. 2). Una decisione di misure provvisionali è sufficiente (DTF 136 IV 122, c.
2.3). L'obbligo di mantenimento è violato, dal profilo oggettivo, quando
il debitore non fornisce al creditore integralmente e tempestivamente la
prestazione di mantenimento che egli deve in virtù del diritto di famiglia
(Corboz, op. cit., vol. I, n. 14 ad art. 217 CP). Il reato presuppone che
l’autore abbia i mezzi per adempiere il proprio obbligo. Non occorre che egli
abbia i mezzi sufficienti per onorare integralmente la prestazione ma è
sufficiente che egli possa versare di più di quanto effettivamente pagato (DTF
114.
IV 124 consid. 3b). Il debitore non può adempiere al proprio obbligo
contributivo in altro modo: egli non può, per esempio, liberarsi pagando
direttamente i debiti del creditore (DTF 106 IV 37) né può versare i contributi
su un conto aperto per il figlio di cui il genitore che ne detiene la custodia
non può disporre (SJ 1995 519).
Dal profilo soggettivo, l’art. 217 CP presuppone l’intenzionalità
dell’autore su tutti gli elementi oggettivi del reato. Egli deve, dunque,
essere consapevole della portata del suo obbligo di mantenimento e del fatto
che gli è possibile ossequiarlo almeno in parte ma, ciononostante, avere la
volontà di non rispettarlo almeno parzialmente. L’autore che conosce
l’esistenza della sentenza civile che fissa il contributo e ha sufficienti
ragioni per ammettere che gli è opponibile, è reputato essere a conoscenza del
suo obbligo (DTF 70 IV 166). Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 70 IV 166;
Corboz, op. cit., vol. I, n. 30 ad art. 217 CP).
Il contributo
4.
Imputato dal DA, è
il mancato pagamento dal 14 settembre 2010 al 1° marzo 2016 del contributo di
300.
euro mensili stabilito dall’Ordonannce de non conciliation
del 14 settembre 2010 (decisione
civile emanata dal Tribunal ____________________, all. 4 a AI 1).
Il giudice penale, come visto sopra (consid. 3), deve attenersi
alle decisioni civili esecutive per determinare l’esistenza e l’estensione di
un obbligo di mantenimento, senza riesaminarne la fondatezza o la portata.
4.1
Che il ricorrente
avesse i mezzi necessari per far fronte al contributo stabilito dall’Ordonnance
de non conciliation, oltre ad emergere dagli atti (doc. TPC 12), è incontestato:
“D: Era
dunque in grado di far fronte al pagamento degli alimenti in favore dei suoi
figli visto che erano di Euro 300.-, considerato in più che non doveva
corrispondere degli oneri locativi?
R: Sì e li ho sempre pagati.” (VI AP1, all. a verb. dib. di primo grado).
Il periodo di trascuranza
4.2
La
prima Corte ha confermato l’imputazione del DA 70/2016 per il periodo 14
settembre 2010 – 31 dicembre 2015.
L’AP chiede la conferma integrale del primo giudizio, sostenendo
che - a prescindere dalle motivazioni addotte dal ricorrente e dalle sentenze
civili agli atti - AP1 non ha mai voluto pagare i contributi pur sapendo di
doverlo fare.
L’accusa, dopo aver preso atto della decisione 18 luglio 2019
della ICCA, prodotta dalla difesa con la motivazione scritta dell’appello
(quale doc. A), ha circoscritto l’imputazione al periodo 1° marzo 2014 – 31
dicembre 2015.
La difesa chiede invece il proscioglimento integrale, sostenendo
che il contributo è stato:
- pagato per
compensazione fino a fine febbraio 2014;
- non pagato da
marzo 2014 a fine agosto 2015, ma senza la consapevolezza da parte di AP1 di
stare violando i suoi obblighi di mantenimento, poiché riteneva di aver pagato
molto più del dovuto nei 4 anni precedenti e gli appariva quindi legittimo
continuare a compensare nel periodo successivo;
- pagati da
settembre 2015, versandoli sul conto del suo legale francese e in seguito su un
conto Svizzero dell’AP.
Nella sua motivazione scritta,
la difesa ha inoltre precisato di chiedere, in via subordinata, la conferma
dell’imputazione limitatamente al periodo marzo 2014 – agosto 2015, con
conseguente condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr.
30.- cadauna, sospesa per un periodo di prova di 2 anni.
Considerati i cambiamenti intervenuti nel tempo e le
relative differenti motivazioni sollevate dal ricorrente, si impone una suddivisone
del periodo di trascuranza imputato dal DA.
14.9.2010
– 28.2.2014: quando venivano riversate
le pigioni
4.2.1
Per AP1, il
contributo di 300 euro dell’Ordonnance de non conciliation aveva sostituito quello dell’assetto pretorile, e il
riversamento della pigione non era quindi più dovuto. Pertanto, siccome non
poteva non continuare a corrisponde quest’ultimo (visto che l’inquilino versava
i soldi a un avvocato che li riversava poi all’AP), egli riteneva che questo -
in quanto superiore - compensava i 300 euro che non versava:
“nel periodo
01.
settembre 2010 – 28 febbraio 2014 io ho pagato, versando i soldi ricevuti
dalla pigione. […] Nella sentenza del 14 settembre 2010 Francese, questo
accordo [quello pretorile, n.d.r.] veniva annullato, mentre io dovevo pagare
solo Euro 300.- mensili” (AI 23).
Dopo svariate peripezie giudiziarie in Svizzere e in Francia (che
non occorre qui ripercorrere), la ICCA, con decisione 18 luglio 2019, gli ha
infine dato ragione: il contributo per i figli di 300 euro dell’Ordonnance
de non conciliation 14.9.2010 sostitutiva quello di fr. 1'800.-
dell’assetto pretorile 27.2.2008 (motiv. scritta d’appello, doc. A pag. 14).
Ne discende che, essendo stato pagato il contributo di fr. 1'800.-
fino a febbraio 2014 compreso (ovvero finché lo studio medico era locato),
all’AP i 300 euro mensili imputati dal DA pervenivano. Mancando pertanto un
elemento oggettivo del reato, per questo periodo egli va prosciolto.
I.3.2014 – 30.9.2015: dalla fine del riversamento delle pigioni
al primo versamento al legale francese dell’imputato
4.2.2
Interrogato
dal PP il 28 gennaio 2016 (AI 23), AP1 ha ammesso di non avere corrisposto
all’AP alcunché da marzo 2014 a ottobre 2015 poiché aspettava una decisione
francese che cambiasse la situazione:
“L'interrogante mi chiede se io
ho pagato i contributi di mantenimento di Euro 300.- mensili nel periodo marzo
2014.
(dopo la disdetta della pigione) fino oggi?
No, io non l'ho fatto. O
meglio, è da ottobre 2015 che io pago e i soldi li verso sul conto del mio legale in Francia. Per
l'esattezza io ho pagato ottobre - novembre – dicembre 2015. Gennaio 2016 sto
aspettando, perché l'Avv. __________ mi ha detto non me li versi qui.
È vero che da marzo 2014 a
ottobre 2015 io non ho pagato il
contributo di mantenimento, ma questo è perché io ero in attesa della
decisione francese.”,
“L'interrogante mi contesta che
la sentenza CEF del 26 giugno 2015 rigetta l'opposizione sul totale di 300 Euro
mensili dal 1 settembre 2010 ad agosto 2014 (data dell'esecuzione) e quindi
trova molto strano il fatto che io l'abbia pagato come sostengo e mi invita a
determinarmi in merito.
lo non so cosa dire, ho seguito
le indicazioni dei miei legali, soprattutto in Francia. […] Nel periodo marzo
2014.
- ottobre 2015 io non ho pagato
perché ero in attesa della
decisione francese.”.
Non occorre dilungarsi per evidenziare come la
natura dei contributi provvisionali sia quella di regolare i rapporti
provvisoriamente, fino alla decisione di divorzio. Fintanto che questa non
viene emanata, o, rispettivamente, finché una decisione esecutiva non li
modifica, vanno pagati così come stabiliti (art. 276 cpv. 2 CPC; DTF 129 III 61
c. 2). Non pagarli nell’attesa di decisioni successive, li priverebbe della
loro ragion d’essere. Certo, si potrebbe dare atto della mancanza di
trasparenza dell’AP, che non ha fornito ai giudici francesi gli elementi per
determinare le sue reali entrate, ma d’altronde nemmeno l’imputato ha fatto di
meglio, omettendo di dichiarare parte dei suoi redditi (cfr. all. A e E a doc.
TPC 6).
In ogni caso, quanto qui d’interesse, è che AP1
sapeva di dover pagare il contributo francese (AI 23 e all. 1 a Vdib TPC) e
disponeva dei mezzi necessari, ma ha scelto di non farlo, nella speranza che
una futura decisione cambiasse la situazione.
Si rileva che, diversamente da quanto sostenuto
dalla difesa in sede di replica, nella sentenza 18 luglio 2019 la ICCA ha
ammesso la compensazione sollevata da AP1 (poiché non contestata dall’AP)
relativamente ai contributi a protezione dell’unione coniugale, ovvero quelli
destinati alla moglie, di fr. 634.- mensili (consid. 13 della sentenza citata,
pag. 14), e non in relazione al contributo per i figli, di fr. 900.- mensili
cadauno, oggetto del presente procedimento.
Pertanto, per questo periodo, il reato è adempiuto
nei suoi elementi tanto oggettivi quanto soggettivi. E meglio, intenzionalmente.
I.10.2015 – 31.12.2015: i versamenti al suo
legale francese
4.2.3
Sempre
nel verbale d’interrogatorio del 28 gennaio 2016 (AI 23), l’imputato ha
dichiarato che:
“io non dispongo ancora oggi del numero di
conto di mia moglie, in modo tale da versargli i soldi. Pertanto, io li verso
su un conto dell'Avv. __________ (il mio Avvocato francese).
L'Avv. __________ rileva che la sua
patrocinata desidera che i versamenti vengano effettuati sul conto bancario
intestato al suo studio. Cosa a cui AP1 si oppone.”
“Da ottobre 2015 (dopo che ho visto la
sentenza francese) a dicembre 2015 io ho versato i soldi al mio Avvocato
francese. Gennaio 2016 io sono in attesa del conto Iban francese di mia
moglie.”
“L'interrogante mi contesta comunque che in
realtà non si può dire che io ho versato i contributi di mantenimento neanche
da ottobre 2015 a dicembre 2015, dal momento che io ho versato questi soldi al
mio Avvocato in Francia e dunque non sono entrati nella sfera di influenza di
mia moglie e mi invita a determinarmi in merito.
lo li ho pagati.
L'interrogante mi chiede
se il mio
Avvocato in Francia ha versato i soldi a mia moglie.
No non l'ha fatto
perché non ha il suo numero di conto.”.
All’imputato non poteva che apparire evidente che i
contributi versati nelle mani di un proprio avvocato che non li riversa alla
moglie, non sono pagati. Formalmente, per il fatto che dovevano essere versati
anticipatamente entro il 2 di ogni mese alla residenza della moglie (come
stabilito dall’Ordonnance de non conciliation), materialmente, perché
quest’ultima non poteva disporne (SJ 1995 519). Vane le
argomentazioni difensive per le quali era colpa della moglie che si rendeva
irreperibile, poiché, anche ammesso - e non concesso, insegnando l’esperienza
della vita che chi i soldi li deve ricevere ha tutto l’interesse a far sapere
dove versarli - che così fosse, l’imputato aveva un’alternativa molto pratica a
sua disposizione: versarli all’avvocato della moglie, che conosceva sin dagli
inizi della procedura civile (ciò che avrebbe avuto sicuramente più senso che
versarli al proprio). Le motivazioni addotte dal ricorrente per cui ha asserito
di non volerlo fare, sono ben lontane dal convincere:
“lo mi oppongo al versamento del contributo di
mantenimento sul conto intestato allo Studio Legale __________ perché i miei
legali ieri svizzeri e francesi hanno parlato tra di loro e stanno cercando una
soluzione che possa soddisfare tutti.”,
“L'interrogante mi chiede perché io non verso
il contributo di mantenimento al patrocinatore di mia moglie in Svizzera?
Perché il procedimento è in Francia. Si deve svolgere
tutto in Francia, il divorzio”
(AI 23).
Pertanto, anche per questo periodo, il reato è
adempiuto nei suoi elementi oggettivi e soggettivi. E meglio, intenzionalmente.
I.1.2016 – I.3.2016
4.2.4
Posto
il divieto di reformatio in peius, ci si esime dal valutare l’eventuale
sussistenza del reato anche per questo periodo.
Commisurazione della pena
5.
Sulla commisurazione
della pena si richiama, oltre all’art. 47 CP e alla DTF 136 IV 55 consid. 5.4,
il consid. 8.1 della sentenza impugnata (pag. 27-29).
6.
a. Complessivamente, AP1
risponde del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento per il periodo
da marzo 2014 a dicembre 2015 (compresi).
b. La sua
colpa non può essere banalizzata, ma va comunque tenuto conto del fatto che ha
delinquito in un periodo relativamente breve.
Tutto ben
ponderato, e considerato anche il tempo trascorso dai fatti, ritenuto che, per
quanto consta, da allora AP1 ha dato prova di buona condotta, adeguata alla sua
colpa è la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere.
c. In
considerazione della sua situazione economica (doc. TPC 6), la singola aliquota
viene fissata in fr. 30.-.
7.
La sospensione
condizionale della pena, non fosse altro che per il divieto di reformatio in
peius, va pronunciata. Anche il periodo di prova di 3 anni deciso dalla
prima Corte è adeguato, considerato che AP1 ha commesso (in parte) il reato per
cui viene oggi condannato durante il periodo di prova della precedente condanna
di cui si è detto al consid. 1.2 supra.
Tasse e spese
8.
A fronte dei
proscioglimenti pronunciati in primo grado e in appello, gli oneri processuali
della prima sede sono posti per 1/4 a carico del ricorrente e per il resto a
carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).
8.1
Le spese per la difesa
d’ufficio dell’imputato nel procedimento di primo grado, per complessivi fr.
3'940.79, sono poste a carico dello Stato, con l’obbligo per AP1 di rimborsarle
in ragione di 1/4 non appena le sue condizioni economiche glielo
permetteranno (artt. 135 cpv. 4-5, 422 cpv. 2 lett. a e 428 cpv. 3 CPP).
9.
Gli oneri
processuali d’appello seguono la soccombenza e sono posti a carico
dell’appellante in ragione di 1/4, mentre per il resto sono a carico dello
Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
10.
La nota per le prestazioni
in appello dell’avv. DI1, difensore d’ufficio di AP1, appare adeguata al lavoro
svolto ed è integralmente accolta. Vengono pertanto riconosciuti fr. 3'521.80
(IVA compresa).
Non appena le sue condizioni economiche glielo
permetteranno, AP1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato 1/4 di tale
importo (art. 135 cpv. 4-5).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli artt. 6, 10, 77, 80 e segg., 135, 348
e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 422 e segg. CPP,
42 e segg. e 47 e segg., 97 e segg. e 217 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente,
il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 2, 5, 7 e 7.1 della sentenza di primo
grado sono passati in giudicato,
1.1.
AP1 è dichiarato autore colpevole di ripetuta trascuranza degli
obblighi di mantenimento
per
avere, nel periodo 1° marzo 2014 - 31 dicembre 2015, a __________, a __________
e in altre imprecisate località, ripetutamente omesso di prestare ai figli __________
e __________, e per essi alla loro madre __________ che ne detiene la custodia,
gli alimenti stabiliti con l’Ordonnance de non conciliation du Tribunal _____________________
del 14 settembre 2010, di euro 150 mensili per ciascun figlio, per un importo
complessivo di euro 6’600,
così come precisato nei
considerandi.
1.2.
AP1 è condannato:
1.2.1. alla
pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta)
cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento);
1.2.2. l’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni.
1.3.
AP1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta trascuranza degli obblighi di
mantenimento di cui al DA 70/2016 limitatamente ai periodi 14 settembre 2010 –
28 febbraio 2014 e 1° gennaio 2016 – 1° marzo 2016.
2.1. Gli
oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr.
1’858.40, sono posti per 1/4 a carico di AP1 e per il resto a carico dello
Stato.
2.2. Le spese per la difesa
d’ufficio dell’imputato nel procedimento di primo grado, di complessivi fr.
3'940.79, sono poste a carico dello Stato, con l’obbligo per AP1 di rimborsarle
in ragione di 1/4 non appena le sue condizioni economiche glielo
permetteranno (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).
3. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti per 1/4 a carico di
AP1, mentre per il resto sono a carico dello Stato.
4. Per
le sue prestazioni nella procedura di appello, all’avv. DI1, difensore
d’ufficio di AP1, vengono riconosciuti 3'047.40 di onorario, fr. 222.60 di
spese e fr. 251.80 di IVA (7.7%), per un totale di fr. 3'521.80.
4.1. La
richiesta di pagamento deve essere inviata dal difensore all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente
dispositivo e la nota d’onorario.
4.2. Contro
la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla
notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
4.3. Non
appena le sue condizioni glielo permetteranno, AP1 sarà tenuto a rimborsare
allo Stato 1/4 di quanto da questo anticipato per la sua difesa in appello
(art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).
Per la
Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.