17.2018.234
Infrazione alle norme della circolazione (incidente). Arbitrio e proscioglimento dell'imputato. Definizione di arbitrio
9 settembre 2019Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2018.234
Locarno
9 settembre 2019/ms
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione
della circolazione
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 19 novembre 2018 da
AP 1
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 16 novembre 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 20 dicembre 2018)
richiamata la dichiarazione di appello 9 gennaio 2019;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con
DA n. 1035711/1 del 12 luglio 2018, la Sezione della circolazione ha ritenuto
AP1 autore colpevole di
infrazione
alle norme della circolazione
per
avere, il 21 aprile 2018 a __________, con il veicolo __________ perso la
padronanza di guida nell’affrontare una curva piegante alla sua sinistra e
cadendo,
e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 100.- e al
pagamento delle spese e tasse di giustizia, per complessivi fr. 90.-.
Contro il decreto d’accusa AP1 ha inoltrato tempestiva
opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza 16 novembre 2018, il
pretore, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione ma, a fronte
delle conseguenze dell’incidente e avuto riguardo all’esiguità della colpa, ha
mandato il condannato esente da pena ex art. 54 CP. A AP1 è, dunque, stata
accollata la sola tassa di giustizia -
di fr. 300.-, senza spese - e solo in caso di richiesta di motivazione scritta.
Non sono state assegnate
indennità.
C. Con annuncio
d’appello del 19 novembre 2018, AP1 ha annunciato la sua volontà di appellare che
ha confermato, dopo l’intimazione della sentenza motivata (20 dicembre 2018),
con dichiarazione scritta di appello del 9 gennaio 2019 in cui ha postulato:
- il suo proscioglimento da ogni accusa,
- l’accollo allo Stato di spese e tasse di giudizio e
un’indennità per i costi di patrocinio di prima sede e della sede di appello,
nella misura in cui questo verrà accolto.
D. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, l’appello è stato trattato in procedura
scritta.
Delle argomentazioni sviluppate dalle parti diremo, per quanto
occorra, in seguito.
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado
concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere
unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei
fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non
possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di
piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in Codice svizzero di
procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,
ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013,
ad art. 398, n. 12, pag. 778 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in
cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una
violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la
nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta
dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag.
743; Kistler Vianin in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar,
op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779).
L’arbitrio è dato solo se, nel suo accertamento, il primo
giudice ha misconosciuto manifestamente il senso e la portata di un mezzo di
prova, ha omesso senza valido motivo di tenere conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure ha
ammesso o ha negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di
causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137
Fatti
I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3
pagg. 4 e 5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e
sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_527/2011 del 22
dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011).
Per essere arbitraria la decisione del primo giudice non deve
essere solo discutibile o criticabile, ma è necessario che sia insostenibile
nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag.
211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 129 I 173 consid.
3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Il giudice - che deve sempre apprezzare le prove in modo globale e
non puntuale - non incorre, invece, in arbitrio né quando accerta i fatti
deducendoli, in modo sostenibile, da elementi e indizi convergenti che, se
presi singolarmente, risultano tutti o in parte insufficienti né quando li
accerta fondandosi su argomenti che, pur essendo in parte fragili, giustificano in modo sostenibile la convinzione a
cui è giunto (STF 6B_275/2015 del 22 giugno 2016, consid. 2.1;6B_563/2014 del
10 luglio 2015, consid. 1.1).
Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti
al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali
cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler
Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP; Hug/Scheidegger,
in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014,
n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di
accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia dell’arbitrio viziante
tale accertamento - va sollevata e motivata in modo preciso (STF 6B_933/2017
del 17 gennaio 2018, consid. 2.1;6B_1271/2015 del 29 giugno 2016, consid.
2.1).
Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione
impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per
quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. Nemmeno è sufficiente
far valere nuovamente le proprie ragioni, contestare i fatti ammessi dal primo
giudice o ridiscutere il modo in cui sono stati accertati come se si trattasse
di motivare un appello destinato a un'autorità munita di libera cognizione (STF
6B_1271/2015 del 29 giugno 2016, consid. 2.1). È, invece, necessario dimostrare,
in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento dei fatti
svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro
contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo
urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1
consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1;
129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa
unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3). In
particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve
essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF
135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217
consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
2. La sentenza di primo
grado
2.1. Nella sentenza
impugnata, il pretore ha ritenuto quanto segue:
“
In
concreto, l’imputato ha affermato che il giorno dei fatti era la prima volta
che prendeva il motoveicolo e che fino a quel giorno percorreva il tratto di
strada in questione in automobile. Egli ha inoltre asserito che era a
conoscenza dell’avvallamento presente sulla carreggiata, poiché lo aveva già
notato nei giorni precedenti, percorrendo usualmente quella strada per recarsi
al lavoro e per tornare al suo domicilio. Così stando le cose, egli non poteva
non tenere conto che la carreggiata era in imperfette condizioni. Per suo
stesso dire, l’anomalia era presente da più tempo e non costituiva dunque
neppure una situazione inattesa. Percorrendo il tratto stradale in questione
quotidianamente, avrebbe dovuto conformarsi al difetto stradale, peraltro non
di particolare gravità.
Aggiungasi che, nella descritta situazione cognitiva, anche
la velocità di 40 km/h dichiarata dall’imputato, ma sulla quale non vi è
certezza, non appare adeguata alle condizioni della strada.” (consid. 6 della
sentenza impugnata).
Mentre sul nesso di causalità tra l’anomalia del
manto stradale e l’incidente della circolazione in oggetto, si è così espresso:
“
Per
quanto concerne il nesso di causalità si rileva che lo stato della strada ha
senz’altro avuto un ruolo nell’infortunio, perché ha contribuito ad aumentare
il rischio di caduta, ma non tale da eludere la sua adeguatezza. Le cause
principali della perdita di padronanza sono infatti da ricercare nella velocità
inadeguata e nella disattenzione da parte dell’imputato che non gli hanno
permesso di adeguare il suo modo di guidare alle seppur particolari condizioni
della carreggiata. A dimostrazione che le condizioni del campo stradale non
possono essere viste come il motivo scatenante che mette in secondo piano gli
altri, vi è che pur trattandosi di una strada molto trafficata non risulta che
vi sia stata tutta una serie di incidenti quel giorno o in altri giorni e ciò a
comprova che il difetto, seppur esistente, non era grave.” (consid. 7 della
sentenza impugnata).
3.
Gli atti
3.1. Il materiale
probatorio agli atti di questo procedimento è così composto:
- rapporto di polizia
7.6.2018, nel quale sono di particolare rilevanza ai fini del giudizio le
considerazioni degli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro, le
dichiarazioni rilasciate dall’imputato in occasione del suo interrogatorio
31.5.2018 e la documentazione fotografica allegata;
- verbale di
interrogatorio dell’imputato nel dibattimento di primo grado;
- fotografia del
difetto stradale prodotta dall’imputato al dibattimento di primo grado.
3.2. Per
determinare l’importanza dell’affossamento del manto stradale, a causa del
quale il ricorrente afferma di essere rovinato a terra, si impone un’analisi
del materiale probatorio agli atti, da cui non ci si può discostare in assenza
di valide e oggettive motivazioni, pena cadere nell’essenza della definizione
di arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale.
Le prime dichiarazioni dell’imputato, riportate nel verbale di
interrogatorio 31.5.2018, descrivono così i fatti:
“
Mi ricordo che
Considerandi
circolavo in __________ in direzione di __________ a una velocità non superiore
ai 40 km/h. Una volta giunto all’altezza del __________, dopo aver iniziato ad
affrontare una curva piegante a sinistra (in salita), a causa di un
avvallamento al centro della mia corsia, lo sterzo si girava bruscamente e per
detto motivo perdevo il controllo del motoveicolo. A causa di ciò, rovinavo al
suolo (…)
D1. Secondo lei la caduta a cosa è da ricondurre?
R1. Come detto sopra, è dovuta all’avvallamento presente al centro
della mia corsia. Ricordo bene di averlo notato appena affrontata la curva ma
purtroppo essendo presente su tutta la larghezza, non mi è stato possibile fare
altro
D2. Lei aveva notato se vi era un’area di cantiere in zona o qualche
cartello segnalante l’avvallamento?
R2. Assolutamente no. La strada era libera da tutto.”
Al dibattimento di primo grado, il ricorrente ha poi
confermato la sua versione dei fatti. Egli ha inoltre prodotto una fotografia
dell’avvallamento in questione, definendolo come segue:
“
consisteva
in un taglio della corsia da me percorsa per una lunghezza di circa 3 metri.
Detto avvallamento raggiungeva una profondità di una decina di centimetri.
Indico sulla fotografia, con una freccia, la mia direzione di marcia”
Nel rapporto di polizia 7.6.2018 gli agenti
intervenuti sul luogo del sinistro hanno descritto la dinamica nel seguente
modo:
“
Da parte nostra
non vi è stata alcuna possibilità di vedere la posizione finale assunta dal
veicolo, questo perché il mezzo meccanico era già stato spostato da altri
utenti. Sul posto nessuno si annunciava quale teste. Sul fondo stradale nessuna
traccia rilevabile. In base alla versione resa dal protagonista, come pure
sulla scorta della nostra constatazione, l’incidente viene così riassunto:
AP1 circolava a bordo del proprio scooter di marca __________
immatricolato
__________ da __________ in direzione di __________. Una volta giunto
all’altezza del __________, in territorio di __________, nell’affrontare una
curva piegante a sinistra, molto probabilmente a causa dell’avvallamento
presente al centro della corsia, perdeva il controllo del proprio mezzo
meccanico, rovinando così al suolo.
A seguito della rovinosa caduta, AP1 veniva soccorso dai militi di
Ticino Soccorso e in seguito tradotto presso il __________ per quanto del
caso”.
In aggiunta, essi hanno formulato le seguenti osservazioni:
“
Da come si è
subito notato in loco e da come si evince dalla documentazione fotografica, al
centro della carreggiata vi era un grande avvallamento dovuto ad una
sistemazione provvisoria dell’asfalto. Inoltre si precisa che nella zona in questione
non vi era un cantiere presente come pure nessun cartello indicante l’anomalia
del campo stradale.
Effettivamente il transito sopra tale avvallamento causava un
importante e brusco movimento dei veicoli in transito.
Vista la dinamica del sinistro, molto probabilmente la caduta è da
attribuire all’avvallamento e non ad una manovra errata del conducente”.
Dalla documentazione fotografica allegata al rapporto 7.6.2018, si
evince un difetto del manto stradale.
Dalla fotografia prodotta dall’imputato al dibattimento di primo
grado (di migliore qualità della prima) si evince un difetto del manto stradale
corrispondente alla descrizione resa dall’imputato e dagli agenti di polizia,
con un solco ben visibile.
Questi gli atti.
4.
Le
considerazioni di questa Corte
4.1
Le
dichiarazioni dell’imputato e quelle degli agenti di polizia intervenuti sul
luogo del sinistro sono chiare, convergenti, e confermate dalla documentazione
fotografica agli atti.
A fronte di questi elementi, valutati nella loro globalità, non si può che giungere
all’incontrovertibile conclusione che il difetto del manto stradale è la causa
dell’improvvisa perdita di controllo del motoveicolo condotto da AP1, che ne ha
comportato la caduta.
Decidere diversamente significherebbe
disattendere in modo manifesto il senso e la rilevanza di tutti gli elementi
probatori agli atti, che non possono che far concludere che il difetto del
manto stradale era importante, nel senso che era atto a compromettere la
stabilità di un motoveicolo in transito, come peraltro chiaramente indicato
dagli agenti di polizia nel rapporto 7.6.2018:
“
Effettivamente
il transito sopra tale avvallamento causava un importante e brusco movimento
dei veicoli in transito” (pag. 2).
Ciò che, infatti, collima perfettamente con la dinamica descritta
dall’imputato nel suo primo verbale di interrogatorio 31.5.2018:
“
a causa di un
avvallamento al centro della mia corsia, lo sterzo si girava bruscamente e per
detto motivo perdevo il controllo del motoveicolo” (pag. 3 rigg. 6-8).
4.2
L’appellante solleva,
dunque, a ragione la censura d’arbitrio per la divergente valutazione del pretore,
che vorrebbe invece attribuire la causa del sinistro alla velocità eccessiva e
alla disattenzione del ricorrente. Ciò che non solo non emerge dagli atti, ma
vi si pone in netto contrasto, risultando pertanto manifestamente insostenibile.
E ciò poiché:
- la velocità
alla quale circolava il motoveicolo in quel tratto non è stata oggetto di
rilevazioni, e va pertanto ritenuta quella dichiarata dal ricorrente, ovvero una
velocità uguale o inferiore ai 40 km/h (verbale di interrogatorio dell’imputato
31.5.2018
pag. 3). Velocità che appare senz’altro adeguata per affrontare una
curva di tali ampiezza d’angolo - superiore ai 90° - e larghezza di carreggiata
(cfr. prima pagina della documentazione fotografica allegata al rapporto di polizia
7.6
) su un tratto di strada in cui il limite è di 50 km/h (rapporto di polizia
7.6.2018
pag. 1);
- nulla indica
una disattenzione del ricorrente nell’affrontare la curva. Anzi, dalle
dichiarazioni dell’imputato, sulle quali bisogna giocoforza fondare la
valutazione, non essendoci altri elementi agli atti propri a fornire
indicazioni in proposito, emerge il contrario. Nel suo verbale di
interrogatorio 31.5.2018, a pag. 3, egli ha affermato di essere caduto a causa
dell’avvallamento, di ricordare bene di averlo notato appena affrontata la
curva ma purtroppo essendo presente su tutta la larghezza non gli è stato
possibile fare altro, di essere assolutamente sicuro che non vi fossero né
cantieri né segnaletica sulla strada (circostanza, quest’ultima, poi confermata
anche dagli agenti di polizia [rapporto di polizia 7.6.2018 pag. 2]).
Quanto sopra deve portare a ritenere
che, nell’affrontare la curva, il ricorrente fosse attento alla guida.
4.3
Va
infine rilevato che le affermazioni del pretore per cui il ricorrente avrebbe
dichiarato di aver già notato l’avvallamento nei giorni precedenti e per cui
non vi sarebbero stati altri incidenti in quei giorni, non trovano alcun
riscontro negli atti.
5.
Tutto ciò
considerato, l'apprezzamento del materiale probatorio operato dal pretore è
manifestamente insostenibile e denota, anche nel suo risultato, gli estremi
dell’arbitrio.
6.
Visto quanto sopra, l’appello
deve essere accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e il
ricorrente prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della
circolazione.
7.
Visto l’esito del
giudizio, gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado (art.
428.
cpv. 3 CPP) e al presente giudizio sono posti a carico dello Stato (art.
428.
cpv. 1 CPP).
8.
L’accoglimento
dell’appello impone l’assegnazione a AP1 - che ne ha fatto richiesta - di
un’indennità per le spese di patrocinio di prima e seconda sede (artt. 429 cpv.
1.
lett. a e 436 CPP). L’appellante non l’ha quantificata. Ci si esime dal
richiedere una completazione delle richieste di giudizio poiché, per il lavoro
svolto, appare adeguato un importo complessivo di fr. 1’400.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
artt. 10 cpv. 2, 80, 81, 398 e segg. e 429 CPP,
31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cpv. 1
LCStr,
3 cpv. 1 ONC,
47 e segg., 54 e 103 CP,
nonché, sulle spese, gli artt. 422 e segg. CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza,
1.1. AP1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione di cui al DA
n. 1035711/1 del 12 luglio 2018.
2. Gli oneri
processuali relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 300.-,
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).
3. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr.
600.-
sono a
carico dello Stato, che rifonderà a AP1 fr.
1’400.- a titolo di indennità per le spese di patrocinio di prima e seconda
sede (artt. 429 cpv. 1 lett. a e 436 CPP).
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.