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Decisione

17.2018.234

Infrazione alle norme della circolazione (incidente). Arbitrio e proscioglimento dell'imputato. Definizione di arbitrio

9 settembre 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3

pagg. 4 e 5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e

sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_527/2011 del 22

dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011).

Per essere arbitraria la decisione del primo giudice non deve

essere solo discutibile o criticabile, ma è necessario che sia insostenibile

nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag.

211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 129 I 173 consid.

3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Il giudice - che deve sempre apprezzare le prove in modo globale e

non puntuale - non incorre, invece, in arbitrio né quando accerta i fatti

deducendoli, in modo sostenibile, da elementi e indizi convergenti che, se

presi singolarmente, risultano tutti o in parte insufficienti né quando li

accerta fondandosi su argomenti che, pur essendo in parte fragili, giustificano in modo sostenibile la convinzione a

cui è giunto (STF 6B_275/2015 del 22 giugno 2016, consid. 2.1;6B_563/2014 del

10 luglio 2015, consid. 1.1).

Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti

al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali

cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op.

cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler

Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP; Hug/Scheidegger,

in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014,

n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di

accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia dell’arbitrio viziante

tale accertamento - va sollevata e motivata in modo preciso (STF 6B_933/2017

del 17 gennaio 2018, consid. 2.1;6B_1271/2015 del 29 giugno 2016, consid.

2.1).

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione

impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per

quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. Nemmeno è sufficiente

far valere nuovamente le proprie ragioni, contestare i fatti ammessi dal primo

giudice o ridiscutere il modo in cui sono stati accertati come se si trattasse

di motivare un appello destinato a un'autorità munita di libera cognizione (STF

6B_1271/2015 del 29 giugno 2016, consid. 2.1). È, invece, necessario dimostrare,

in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento dei fatti

svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro

contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo

urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1

consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1;

129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3). In

particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve

essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF

135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217

consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

2. La sentenza di primo

grado

2.1. Nella sentenza

impugnata, il pretore ha ritenuto quanto segue:

In

concreto, l’imputato ha affermato che il giorno dei fatti era la prima volta

che prendeva il motoveicolo e che fino a quel giorno percorreva il tratto di

strada in questione in automobile. Egli ha inoltre asserito che era a

conoscenza dell’avvallamento presente sulla carreggiata, poiché lo aveva già

notato nei giorni precedenti, percorrendo usualmente quella strada per recarsi

al lavoro e per tornare al suo domicilio. Così stando le cose, egli non poteva

non tenere conto che la carreggiata era in imperfette condizioni. Per suo

stesso dire, l’anomalia era presente da più tempo e non costituiva dunque

neppure una situazione inattesa. Percorrendo il tratto stradale in questione

quotidianamente, avrebbe dovuto conformarsi al difetto stradale, peraltro non

di particolare gravità.

Aggiungasi che, nella descritta situazione cognitiva, anche

la velocità di 40 km/h dichiarata dall’imputato, ma sulla quale non vi è

certezza, non appare adeguata alle condizioni della strada.” (consid. 6 della

sentenza impugnata).

Mentre sul nesso di causalità tra l’anomalia del

manto stradale e l’incidente della circolazione in oggetto, si è così espresso:

Per

quanto concerne il nesso di causalità si rileva che lo stato della strada ha

senz’altro avuto un ruolo nell’infortunio, perché ha contribuito ad aumentare

il rischio di caduta, ma non tale da eludere la sua adeguatezza. Le cause

principali della perdita di padronanza sono infatti da ricercare nella velocità

inadeguata e nella disattenzione da parte dell’imputato che non gli hanno

permesso di adeguare il suo modo di guidare alle seppur particolari condizioni

della carreggiata. A dimostrazione che le condizioni del campo stradale non

possono essere viste come il motivo scatenante che mette in secondo piano gli

altri, vi è che pur trattandosi di una strada molto trafficata non risulta che

vi sia stata tutta una serie di incidenti quel giorno o in altri giorni e ciò a

comprova che il difetto, seppur esistente, non era grave.” (consid. 7 della

sentenza impugnata).

3.

Gli atti

3.1. Il materiale

probatorio agli atti di questo procedimento è così composto:

- rapporto di polizia

7.6.2018, nel quale sono di particolare rilevanza ai fini del giudizio le

considerazioni degli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro, le

dichiarazioni rilasciate dall’imputato in occasione del suo interrogatorio

31.5.2018 e la documentazione fotografica allegata;

- verbale di

interrogatorio dell’imputato nel dibattimento di primo grado;

- fotografia del

difetto stradale prodotta dall’imputato al dibattimento di primo grado.

3.2. Per

determinare l’importanza dell’affossamento del manto stradale, a causa del

quale il ricorrente afferma di essere rovinato a terra, si impone un’analisi

del materiale probatorio agli atti, da cui non ci si può discostare in assenza

di valide e oggettive motivazioni, pena cadere nell’essenza della definizione

di arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale.

Le prime dichiarazioni dell’imputato, riportate nel verbale di

interrogatorio 31.5.2018, descrivono così i fatti:

Mi ricordo che

Considerandi

circolavo in __________ in direzione di __________ a una velocità non superiore

ai 40 km/h. Una volta giunto all’altezza del __________, dopo aver iniziato ad

affrontare una curva piegante a sinistra (in salita), a causa di un

avvallamento al centro della mia corsia, lo sterzo si girava bruscamente e per

detto motivo perdevo il controllo del motoveicolo. A causa di ciò, rovinavo al

suolo (…)

D1. Secondo lei la caduta a cosa è da ricondurre?

R1. Come detto sopra, è dovuta all’avvallamento presente al centro

della mia corsia. Ricordo bene di averlo notato appena affrontata la curva ma

purtroppo essendo presente su tutta la larghezza, non mi è stato possibile fare

altro

D2. Lei aveva notato se vi era un’area di cantiere in zona o qualche

cartello segnalante l’avvallamento?

R2. Assolutamente no. La strada era libera da tutto.”

Al dibattimento di primo grado, il ricorrente ha poi

confermato la sua versione dei fatti. Egli ha inoltre prodotto una fotografia

dell’avvallamento in questione, definendolo come segue:

consisteva

in un taglio della corsia da me percorsa per una lunghezza di circa 3 metri.

Detto avvallamento raggiungeva una profondità di una decina di centimetri.

Indico sulla fotografia, con una freccia, la mia direzione di marcia”

Nel rapporto di polizia 7.6.2018 gli agenti

intervenuti sul luogo del sinistro hanno descritto la dinamica nel seguente

modo:

Da parte nostra

non vi è stata alcuna possibilità di vedere la posizione finale assunta dal

veicolo, questo perché il mezzo meccanico era già stato spostato da altri

utenti. Sul posto nessuno si annunciava quale teste. Sul fondo stradale nessuna

traccia rilevabile. In base alla versione resa dal protagonista, come pure

sulla scorta della nostra constatazione, l’incidente viene così riassunto:

AP1 circolava a bordo del proprio scooter di marca __________

immatricolato

__________ da __________ in direzione di __________. Una volta giunto

all’altezza del __________, in territorio di __________, nell’affrontare una

curva piegante a sinistra, molto probabilmente a causa dell’avvallamento

presente al centro della corsia, perdeva il controllo del proprio mezzo

meccanico, rovinando così al suolo.

A seguito della rovinosa caduta, AP1 veniva soccorso dai militi di

Ticino Soccorso e in seguito tradotto presso il __________ per quanto del

caso”.

In aggiunta, essi hanno formulato le seguenti osservazioni:

Da come si è

subito notato in loco e da come si evince dalla documentazione fotografica, al

centro della carreggiata vi era un grande avvallamento dovuto ad una

sistemazione provvisoria dell’asfalto. Inoltre si precisa che nella zona in questione

non vi era un cantiere presente come pure nessun cartello indicante l’anomalia

del campo stradale.

Effettivamente il transito sopra tale avvallamento causava un

importante e brusco movimento dei veicoli in transito.

Vista la dinamica del sinistro, molto probabilmente la caduta è da

attribuire all’avvallamento e non ad una manovra errata del conducente”.

Dalla documentazione fotografica allegata al rapporto 7.6.2018, si

evince un difetto del manto stradale.

Dalla fotografia prodotta dall’imputato al dibattimento di primo

grado (di migliore qualità della prima) si evince un difetto del manto stradale

corrispondente alla descrizione resa dall’imputato e dagli agenti di polizia,

con un solco ben visibile.

Questi gli atti.

4.

Le

considerazioni di questa Corte

4.1

Le

dichiarazioni dell’imputato e quelle degli agenti di polizia intervenuti sul

luogo del sinistro sono chiare, convergenti, e confermate dalla documentazione

fotografica agli atti.

A fronte di questi elementi, valutati nella loro globalità, non si può che giungere

all’incontrovertibile conclusione che il difetto del manto stradale è la causa

dell’improvvisa perdita di controllo del motoveicolo condotto da AP1, che ne ha

comportato la caduta.

Decidere diversamente significherebbe

disattendere in modo manifesto il senso e la rilevanza di tutti gli elementi

probatori agli atti, che non possono che far concludere che il difetto del

manto stradale era importante, nel senso che era atto a compromettere la

stabilità di un motoveicolo in transito, come peraltro chiaramente indicato

dagli agenti di polizia nel rapporto 7.6.2018:

Effettivamente

il transito sopra tale avvallamento causava un importante e brusco movimento

dei veicoli in transito” (pag. 2).

Ciò che, infatti, collima perfettamente con la dinamica descritta

dall’imputato nel suo primo verbale di interrogatorio 31.5.2018:

a causa di un

avvallamento al centro della mia corsia, lo sterzo si girava bruscamente e per

detto motivo perdevo il controllo del motoveicolo” (pag. 3 rigg. 6-8).

4.2

L’appellante solleva,

dunque, a ragione la censura d’arbitrio per la divergente valutazione del pretore,

che vorrebbe invece attribuire la causa del sinistro alla velocità eccessiva e

alla disattenzione del ricorrente. Ciò che non solo non emerge dagli atti, ma

vi si pone in netto contrasto, risultando pertanto manifestamente insostenibile.

E ciò poiché:

- la velocità

alla quale circolava il motoveicolo in quel tratto non è stata oggetto di

rilevazioni, e va pertanto ritenuta quella dichiarata dal ricorrente, ovvero una

velocità uguale o inferiore ai 40 km/h (verbale di interrogatorio dell’imputato

31.5.2018

pag. 3). Velocità che appare senz’altro adeguata per affrontare una

curva di tali ampiezza d’angolo - superiore ai 90° - e larghezza di carreggiata

(cfr. prima pagina della documentazione fotografica allegata al rapporto di polizia

7.6

) su un tratto di strada in cui il limite è di 50 km/h (rapporto di polizia

7.6.2018

pag. 1);

- nulla indica

una disattenzione del ricorrente nell’affrontare la curva. Anzi, dalle

dichiarazioni dell’imputato, sulle quali bisogna giocoforza fondare la

valutazione, non essendoci altri elementi agli atti propri a fornire

indicazioni in proposito, emerge il contrario. Nel suo verbale di

interrogatorio 31.5.2018, a pag. 3, egli ha affermato di essere caduto a causa

dell’avvallamento, di ricordare bene di averlo notato appena affrontata la

curva ma purtroppo essendo presente su tutta la larghezza non gli è stato

possibile fare altro, di essere assolutamente sicuro che non vi fossero né

cantieri né segnaletica sulla strada (circostanza, quest’ultima, poi confermata

anche dagli agenti di polizia [rapporto di polizia 7.6.2018 pag. 2]).

Quanto sopra deve portare a ritenere

che, nell’affrontare la curva, il ricorrente fosse attento alla guida.

4.3

Va

infine rilevato che le affermazioni del pretore per cui il ricorrente avrebbe

dichiarato di aver già notato l’avvallamento nei giorni precedenti e per cui

non vi sarebbero stati altri incidenti in quei giorni, non trovano alcun

riscontro negli atti.

5.

Tutto ciò

considerato, l'apprezzamento del materiale probatorio operato dal pretore è

manifestamente insostenibile e denota, anche nel suo risultato, gli estremi

dell’arbitrio.

6.

Visto quanto sopra, l’appello

deve essere accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e il

ricorrente prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della

circolazione.

7.

Visto l’esito del

giudizio, gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado (art.

428.

cpv. 3 CPP) e al presente giudizio sono posti a carico dello Stato (art.

428.

cpv. 1 CPP).

8.

L’accoglimento

dell’appello impone l’assegnazione a AP1 - che ne ha fatto richiesta - di

un’indennità per le spese di patrocinio di prima e seconda sede (artt. 429 cpv.

1.

lett. a e 436 CPP). L’appellante non l’ha quantificata. Ci si esime dal

richiedere una completazione delle richieste di giudizio poiché, per il lavoro

svolto, appare adeguato un importo complessivo di fr. 1’400.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

artt. 10 cpv. 2, 80, 81, 398 e segg. e 429 CPP,

31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cpv. 1

LCStr,

3 cpv. 1 ONC,

47 e segg., 54 e 103 CP,

nonché, sulle spese, gli artt. 422 e segg. CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza,

1.1. AP1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione di cui al DA

n. 1035711/1 del 12 luglio 2018.

2. Gli oneri

processuali relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 300.-,

sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr.

600.-

sono a

carico dello Stato, che rifonderà a AP1 fr.

1’400.- a titolo di indennità per le spese di patrocinio di prima e seconda

sede (artt. 429 cpv. 1 lett. a e 436 CPP).

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.