17.2018.238
Condannato per ripetuto furto, falsità in documenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti Assistenza riabilitativa e norme di condotta
7 marzo 2020Italiano30 min
i dispositivi n. 1., 3., 4., 6., 8., 9. e 10 di tale giudizio.
Source ti.ch
Incarto n.
17.2018.238
17.2019.62
Locarno
7 marzo 2020/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Francesca Lepori Colombo
segretario:
Damiano Salvini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 15 ottobre 2018 da
AP 1
DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 4 ottobre 2018 dalla Corte delle assise correzionali di __________
(motivazione scritta intimata il 27 dicembre 2018)
richiamata la dichiarazione di appello 17 gennaio 2019;
esaminati gli atti;
ritenuto
A. Con sentenza 4
ottobre 2018, la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato AP
1 autore colpevole di:
1.1. ripetuto
furto
per avere, nel periodo gennaio
2014/22.6.2017, ad __________, __________, __________, __________ e altre
località, per procacciarsi un indebito profitto e alfine di appropriarsene,
ripetutamente sottratto 150 scatole da 30 pastiglie ciascuna di
Zolpidem/Stilnox, 1 pastiglia di Zolpidem e 1 scatola da 5 fiale di Dormicum;
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, nel periodo 4.10.2015/22.6.2017, ad __________, __________, __________
e altre località, consumato un imprecisato quantitativo di pastiglie di
Zolpidem/Stilnox;
1.3. falsità
in documenti
per avere, nel periodo
11.9.2017/19.9.2017, ad __________ e __________, alfine di procacciarsi un
indebito profitto, formato e fatto uso, a scopo d’inganno presso una farmacia,
di una falsa ricetta in suo favore asseritamente emessa dal suo terapeuta onde
acquistare 1 scatola di Stilnox da 10 milligrammi;
e lo ha condannato alla pena detentiva di 10 mesi (disp. n. 3.1.),
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (disp. n. 4.),
nonché al pagamento di una multa di fr. 500.- (disp. n. 3.2.), della tassa di
giustizia di fr. 3'000.- e delle spese procedurali (disp. n. 9.).
La Corte di primo grado ha, inoltre, imposto a AP 1, quale norma
di condotta (art. 94 CP), l’obbligo di sottomettersi a controlli tossicologici
regolari e a sorpresa, nonché di seguire un trattamento
psichiatrico/psicoterapeutico e farmacologico presso un terapeuta di sua fiducia
(disp. n. 6.) e, ordinato, per il controllo del rispetto di tale norma,
l’assistenza riabilitativa (art. 93 CP).
La prima Corte ha, invece, prosciolto AP 1 dalle seguenti
imputazioni:
2.1. ripetuto
furto di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente a 98 scatole da 30
pastiglie ciascuna di Zolpidem/Stilnox;
2.2. infrazione
alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.
B. Questa sentenza è
stata tempestivamente impugnata da AP 1: prima, con annuncio d’appello 15
ottobre 2018 (CARP I) e, poi, con dichiarazione 17 gennaio 2019 (CARP IV) con
cui ha confermato la sua intenzione di impugnare
Fatti
i dispositivi n. 1., 3., 4., 6., 8., 9. e 10 di tale giudizio.
C. In assenza di
impugnazione, i dispositivi
- 2.
(proscioglimento dall’imputazione di ripetuto furto di cui al punto 1. dell’AA
limitatamente a 98 scatole da 30 pastiglie ciascuna di Zolpidem/Stilnox);
- 5. (non
revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta a AP 1 con
DA 30.09.2013 e prolungamento del periodo di prova di 18 mesi) e
-
7. (confisca di “tutto quanto in sequestro”),
sono passati in giudicato.
D. Con istanza
probatoria 8 aprile 2019 (CARP IX), AP 1 ha chiesto l’edizione degli atti
dell’inchiesta amministrativa effettuata dall’OBV nel periodo compreso fra il
1. gennaio e il 30 giugno 2017, l’edizione delle ordinazioni di Stilnox
eseguite in altri reparti dell’OBV, rispetto a quello in cui egli lavorava, e
concernenti il periodo fra il 1. gennaio e il 30 giugno 2017, nonché
l’audizione del dr. med.TE 1. L’istanza è stata accolta, con decisione del 14
novembre 2019, limitatamente all’audizione del dr. med. TE 1 (CARP XII).
E. Il pubblico
dibattimento si è tenuto il 13 dicembre 2019, in assenza della pubblica accusa.
A conclusione del suo intervento, il patrocinatore di AP 1 ha chiesto
l’accoglimento dell’appello, e meglio:
- in via
principale, l’integrale proscioglimento del suo assistito (ex art. 19 cpv. 1
CP);
- in via subordinata, l’assoluzione del suo assistito
dall’imputazione di furto, falsità in documenti e contravvenzione alla LStup
per assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati imputati;
- in via ancor più subordinata, l’applicazione
dell’art. 19 cpv. 2 CP e il riconoscimento delle attenuanti specifiche del
sincero pentimento e del lungo tempo trascorso, postulando una pena contenuta
in 15 aliquote giornaliere sospese condizionalmente;
- l’annullamento del dispositivo n. 10 della sentenza
di primo grado;
- l’annullamento del dispositivo n. 6 della sentenza
impugnata;
- l’attribuzione di tasse e spese di giustizia allo
Stato;
- l’accoglimento dell’istanza ex art. 429 CPP
(doc. dib. d’appello 2).
Considerato
in fatto e in diritto
Vita e precedenti penali dell’appellante
1. AP 1 è nato il 21
marzo 1988 a __________. È attinente di __________ ed è attualmente domiciliato
ad __________. Per il vissuto dell’appellante, si rinvia integralmente a quanto
indicato nella sentenza di primo grado con la precisazione che, in occasione
del dibattimento di secondo grado, AP 1 - dopo aver confermato la correttezza
delle indicazioni contenute nella sentenza impugnata - ha precisato quanto
segue:
“
[…] adesso ho ripreso la mia attività di
infermiere, lavoro presso la clinica __________ di __________. Ho iniziato
questo nuovo lavoro da metà maggio. Lavoro al 100%. Faccio ancora i turni e
questo non mi crea più alcun problema. Sono ritornato a vivere ad __________
con il mio compagno. Ho risolto i miei problemi di salute. Continuo ad essere
in cura dal dottor TE 1: la frequenza delle visite dipende in sostanza dalle
mie necessità, anche se non lascio trascorrere più di un paio di mesi tra l’una
e l’altra, anche se non ne sento in modo urgente la necessità” (verbale dib.
d’appello, pag. 2).
Considerandi
2.
AP 1 ha un
precedente penale: infatti, con DA 30 settembre 2013 è stato dichiarato autore
colpevole di guida in stato d’inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr) e infrazione
alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) e condannato alla pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da franchi 90.- ciascuna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al pagamento della
multa di fr. 1'000.- (AI 4).
3.
I fatti rimproverati
dalla pubblica accusa a AP 1 sono stati in larga misura ammessi tanto nel corso
della procedura preliminare, quanto dinanzi alla giurisdizione inferiore.
La prima Corte - fondandosi, in particolare, sulle sue ammissioni -
ha accertato che AP 1:
- ha sottratto,
nel periodo gennaio 2014 - 22 giugno 2017, 150 scatole di Zolpidem/Stilnox, una
pastiglia di Zolpidem e una scatola da 5 fiale di Dormicum (consid. 4.1 e 6.1
della sentenza impugnata e relativi rinvii);
- si è procurato
tali medicamenti per farne personalmente uso e non per alienarli, consumando,
di conseguenza, un imprecisato quantitativo di pastiglie di Zolpidem/Stilnox
(consid. 4.2, 4.3, 6.2 e 6.3 della sentenza impugnata e relativi rinvii);
- per assicurarsi
il proprio consumo, ha formato e fatto uso di una ricetta, sottratta
precedentemente - in bianco - al dr. med. TE 1 e, da lui, poi compilata e
firmata (consid. 4.4 e 6.4 della sentenza impugnata e relativi rinvii).
4.
Questi accertamenti
(che trovano puntuale riscontro negli atti e sono, dunque, fatti propri anche
da questa Corte) non sono contestati dall’appellante che postula il suo
proscioglimento, non per non aver commesso i fatti, ma - oltre che, in via
principale, a motivo di una sua pretesa irresponsabilità - poiché non sarebbero
dati i presupposti dei reati che gli sono imputati (CARP XVI, pag. 7).
furto (art. 139 n. 1 CP)
5.
Giusta l’art. 139 n.
1.
CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
5.1
Nel proprio intervento dibattimentale, la difesa ha
contestato che, in concreto, vi è stato un atto di sottrazione, in
quanto AP 1 avrebbe già esercitato il possesso sui medicamenti in questione,
avendo libero accesso ai locali ove essi erano stipati. Per questo motivo, a
mente della difesa, la condotta di AP 1 non sarebbe sussumibile nell’art. 139
CP, bensì costituirebbe un’appropriazione, non prospettata dalla pubblica
accusa.
La tesi difensiva non è condivisibile.
5.1.1
Per
essere considerato possessore ai sensi del diritto penale, e quindi per
trovarsi in una situazione di fatto nella quale non è giuridicamente
realizzabile un atto di sottrazione, l’interessato deve disporre di una certa
libertà di azione nei confronti della cosa; la volontà di un semplice
ausiliario del possesso non è sufficiente (STPF del 15 gennaio 2009, inc. n.
SK.2007.31, consid. 6.2; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer
Teil I, Berna 2010, pag. 323 N 76). Fra gli ausiliari del possesso va, in
particolare, annoverato il lavoratore dipendente - ruolo che ricopriva AP 1
all’epoca dei fatti - il quale, di principio, non diviene possessore dei beni
del suo datore di lavoro, se questi gli vengono semplicemente messi a
disposizione per svolgere la sua attività professionale (Steinauer, Les droits
réels I, Berna 2007, n. 205).
Operando un pacifico ragionamento a fortiori ratione,
se un dipendente non diviene possessore nemmeno degli strumenti di lavoro che
gli vengono messi a disposizione dal suo datore di lavoro, a maggior ragione
egli non può essere considerato possessore dei beni del suo datore di lavoro a
cui ha semplicemente accesso in virtù dal rapporto d’impiego, come
manifestamente sono i medicamenti di un nosocomio o di un servizio di assistenza
e cura a domicilio per un infermiere dipendente di simili istituti di cura.
Stando così le cose, non vi è dubbio che l’accertato agire di AP 1 ha, in
primis, determinato un’interruzione del possesso, esercitato sui farmaci dai
suoi ex datori di lavoro, costituendo, quindi, una sottrazione ai sensi
dell’art. 139 CP e, dunque, un furto.
5.2
La difesa ha inoltre sostenuto che concretamente non è
stato realizzato un indebito profitto ai sensi dell’art. 139 CP. A torto, come
già rettamente rilevato dalla prima Corte nella motivazione della sentenza
impugnata, a cui si rimanda integralmente ex art. 82 cpv. 4 CPP:
“
basti ricordare
come questa nozione [quella di indebito profitto - n.d.r.] non comprenda solo
il valore economico/patrimoniale di una determinata cosa ma anche il suo valore
d’utilizzo (DTF 111 IV 74 consid. 1), elemento sicuramente realizzato nella
presente fattispecie visto e considerato come, agendo come ha agito, AP 1 ha
potuto procurarsi e assumere dei farmaci, senza comunque pagarli e/o perlomeno
corrispondere la relativa franchigia assicurativa, a cui, altrimenti, non
avrebbe mai potuto accedere” (sentenza impugnata, consid. 7.2).
Una scatola da 30 pastiglie di
Stilnox ha un valore di fr. 16.45 (AI 2, pag. 3; scheda Stilnox Tab di compendium.ch),
con la conseguenza che AP 1 ha consumato questi farmaci, senza corrispondere
alcun corrispettivo, per un valore di almeno fr. 2'467.50.
Dispositivo
5.3. Per questi motivi la
tesi difensiva non può trovare accoglimento: AP 1 è, dunque, autore colpevole
del reato di furto (ripetuto).
contravvenzione alla LStup (art. 19a n. 1)
6. Giusta l’art. 19a n.
1 LStup, chiunque, senza essere autorizzato,
consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione
giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la
multa.
6.1. Giusta l’art. 2a LStup, il Dipartimento federale
dell’interno tiene un elenco degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei
precursori e dei coadiuvanti chimici, fondandosi di norma sulle raccomandazioni
delle organizzazioni internazionali competenti. Lo Zolpidem, diffuso commercialmente
anche con il nome di Stilnox, è annoverato nel suddetto elenco ed è dunque uno
stupefacente ai sensi della legge (allegati 1 e 3 della OEStup-DFI).
6.2. AP 1, in sede d’appello, non ha contestato di aver
consumato tale sostanza, bensì di sapere che lo Zolpidem è considerato
uno stupefacente ai sensi della legge (art. 13 CP; DTF 129 IV 238, consid. 3.2).
Al riguardo, il primo giudice ha rettamente respinto la tesi difensiva,
argomentando come segue:
“
[…] la Corte non
ha motivo per non credere che nell’ambito della sua formazione professionale AP
1 sia stato più che diligentemente informato su quelle che sono le sostanze
psicotrope e cosa ciò giuridicamente significhi, rispettivamente perché se i
medicamenti qui in esame non fossero stati degli stupefacenti - in questo senso
si rinvia all’all. 1 dell’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti,
delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici - né il
loro acquisto né il loro successivo controllo in ospedale rispettivamente in
clinica sarebbe stato sottoposto, come è invece il caso, ad una rigida
procedura” (consid. 7.3. della sentenza impugnata, pag. 17).
Le argomentazioni a cui si è appena rimandato (art. 82 cpv. 4 CPP), volte a fare luce sulla
presenza dell’elemento soggettivo, muovendo in particolare dalle specifiche
competenze dell’appellante - di formazione infermiere -, risultano chiare e
pertinenti e sono già di per sé sufficienti a sconfessare l’azzardata tesi
difensiva, secondo cui AP 1, pur sapendo di essere dipendente dalla sostanza
sottratta (AI6, pag. 2; verbale dib. d’appello;
doc. n 28, allegato E, inc. TPC), non la ritenesse uno stupefacente dal
profilo giuridico.
6.3. Il reato di cui
all’art. 19a LStup è, pertanto, adempiuto dal profilo soggettivo, poiché AP 1 -
a fronte della sua formazione da infermiere, considerata la manifesta
impossibilità di reperire lo Zolpidem senza prescrizione medica e visto che i
farmaci venivano custoditi in modo rigoroso all’interno delle strutture
sanitarie - non poteva certamente non sapere che i medicamenti da lui sottratti
erano degli stupefacenti, con la conseguenza che non è incorso in alcun errore.
AP 1 è, dunque, autore colpevole della contravvenzione in
questione.
falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP)
7. Per l'art. 251 n. 1 CP commette falsità in
documenti ed è punito con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, al fine di nuocere al
patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento
vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano
autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare
in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o
fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento.
7.1. Il reato presuppone una contraffazione a scopo di
inganno e di indebito profitto. L’art. 251 CP reprime innanzitutto la
falsificazione di un documento (falso materiale), che si ha “lorsque une
personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur
apparent” (DTF 132 IV 57, consid. 5.1). L’art. 251 CP esige che il
documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, cioè uno
scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e, quindi,
destinato a provare il fatto falso; occorre quindi che lo scritto in questione
abbia una certa forza probatoria (sentenza CARP del 15 luglio 2013, inc. n. 17.2013.23,
consid. 7).
8. In occasione del
dibattimento di primo grado, la difesa ha contestato che il foglio per ricette
in questione possa essere qualificato come un documento ai sensi dell’art. 110
n. 4 CP, richiamando a sostegno di questa tesi una comunicazione dell’Istituto
svizzero per gli agenti terapeutici dell’8 novembre 2017, concernente i nuovi moduli di ricette per la prescrizione medica di
stupefacenti.
9. Il primo giudice,
sulla censura sollevata dalla difesa, si è espresso come segue:
“
in diritto è
innegabile come un foglio di un ricettario medico sia un doc. ai sensi
dell’art. 110 n. 4 CP (in questo senso si rinvia anche solo alla sentenza non
pubblicata del TF 6P.6/2007 - 6S.22/2007 del 4.5.2007 consid. 9) mentre il
richiamo ai nuovi moduli di ricette per la prescrizione medica di stupefacenti
(doc. TPC 28 doc. C) appare inconsistente già solo perché il depositato
estratto dell’istituto svizzero per gli agenti terapeutici ha valenza solo dal
15.11.2017 (doc. TPC 28 doc. C), quindi dopo i fatti qui in esame (pto. 3
dell’AA e doc. TPC 1).
(...)
per contestare il fondamento di quest’ultima censura basti
semplicemente richiamare quanto sopra esposto nel consid. 7.2, senza altresì
dimenticare come se fosse riuscito nel suo illecito intento l’imputato avrebbe
indebitamente ottenuto e usato un medicamento che il Dr. Med. TE 1 mai gli
avrebbe prescritto” (consid. 7.4. e 7.5. della sentenza impugnata, pag. 17).
Le argomentazioni a cui si è appena rimandato (art. 82 cpv. 4 CPP) giungono alla conclusione corretta.
Benché la giurisprudenza citata dal primo giudice (STF 6P.6/2007 -
6S.22/2007 del 4.5.2007) tratti una fattispecie
diversa, ove il reato di cui all’art. 251 CP è stato commesso sulle
prescrizioni (ordonnances) dal medico
medesimo, resosi dunque responsabile di aver prodotto un falso ideologico, la
stessa è pertinente anche per il caso concreto. In termini generali, infatti,
un falso ideologico è di principio un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP,
provvisto, in aggiunta al falso materiale, di un valore probatorio accresciuto
proprio in relazione a ciò che è falso (DTF 123 IV 20, consid. 2c; sentenza
CARP del 30 maggio 2012, inc. n. 17.2011.88, consid. 18). Di riflesso, una
prescrizione medica - e, dunque, il foglio di un ricettario medico su cui essa
è scritta - potendo essere oggetto di un falso ideologico, costituisce alla
base un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP. E ciò tanto ai sensi della
giurisprudenza citata, quando secondo la dottrina
(Depuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire CP,
Basilea 2012, pag. 600).
10. Il reato di cui
all’art. 251 n. 1 CP è, pertanto, adempiuto anche dal profilo oggettivo e
l’appello, sul punto, va di conseguenza respinto.
AP 1 è, dunque, autore colpevole del reato in questione.
imputabilità
11. Secondo l’art. 19 cpv.
1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne
il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione (cpv. 1).
12. Secondo la difesa,
l’appellante va prosciolto ex art. 19 cpv. 1 CP.
Il primo giudice ha respinto questa tesi difensiva, sostenendo
quanto segue (art. 82 cpv. 4 CPP):
“
il richiamato
documento del 2.10.2018 del Dr. TE 1 (doc. TPC 28 doc. H) non afferma
minimamente quello che l’accusato vorrebbe sorprendentemente far credere. Da
nessuna parte è infatti sostenuta l’applicabilità dell’art. 19 cpv. 1 CP ma
solo che “il paziente ha sviluppato un quadro depressivo grave con sintomi
psicotici in buona parte provocato dall’assunzione incontrollata delle Z-Drugs
con probabile” - e quindi non certo - “influsso” - e quindi non totale
negazione - “sulla sua capacità di determinarsi correttamente di fronte agli
impulsi” (doc. TPC 28 doc. H)” (consid. 7.1 della sentenza impugnata, pag. 16).
Tale argomentazione è del tutto condivisibile. Nonostante sia
indubbio che AP 1 soffrisse di dipendenza da farmaci (avendolo in primis lui
stesso dichiarato; AI6, pag. 2, e comunque risultando chiaramente dagli atti; doc. n 28, allegato E, inc. TPC), ciò non è di
per sé manifestamente sufficiente a concludere “qu'il
était irresponsable au moment d'agir” (STF 6B_822/2018 del 7
dicembre 2018, consid. 1.3; art. 19 cpv. 1 CP).
Se così fosse, significherebbe che l’appellante, ininterrottamente e/o comunque
ad ogni commissione, nel corso del periodo da gennaio 2014 a settembre 2017,
non è mai stato capace di valutare il carattere illecito di ciò che faceva o
non è mai stato in grado di agire secondo tale valutazione.
Tale tesi - peraltro mai sostenuta
nemmeno dal suo stesso medico curante - non trova, però, alcun supporto
probatorio.
12.1. Nemmeno al dibattimento d’appello il dr.
med. TE 1 è giunto sino a supportare la pretesa dell’appellante. Anche in
quell’occasione, infatti, lo psichiatra ha parlato di una capacità di agire
ragionevolmente limitata e non annientata dalla dipendenza di cui
il suo paziente soffriva:
“
potrei dire che
la capacità di agire del signor AP 1 conformemente alla sua corretta
valutazione della realtà era limitata in modo medio” (verb. dib. d’appello,
pag. 4).
13. Ne discende che l’applicazione dell’art. 19 cpv. 1 CP non entra in
linea di conto. Tuttalpiù, in virtù delle dichiarazioni del dr. med. TE 1,
dell’accertata dipendenza da farmaci dell’appellante, desumibile tanto dalle
dichiarazioni dell’imputato, quanto dal contenuto della perizia del Centro
peritale per le assicurazioni sociali (doc. n 28, allegato E, inc. TPC), può
trovare spazio, come si dirà in seguito, un’attenuazione della pena ex art. 19
cpv. 2 CP (come, peraltro, già ritenuto dal primo giudice).
commisurazione della pena
14. Richiamati
gli art. 139 n. 1 e 251 n. 1 CP e art. 19a n. 1 LStup, per
la commisurazione della pena si fa riferimento all’art. 47 CP, i cui criteri
sono stati efficacemente spiegati nella DTF 136 IV 55, consid. 5.4.
15. AP 1 deve rispondere
di:
- ripetuto furto
ex art. 139 cifra 1 CP, per cui è prevista una pena detentiva sino a cinque
anni o una pena pecuniaria;
- falsità in
documenti ex art. 251 n. 1 CP, per cui è prevista una pena detentiva sino a
cinque anni o una pena pecuniaria;
- contravvenzione
alla LStup ex art. 19a n. 1 LStup, per cui è prevista la multa.
a. Con riferimento al
reato di furto, dal profilo oggettivo la colpa di AP 1 va considerata media.
L’art. 139 CP è un reato a tutela del patrimonio. Nonostante l’appellante abbia
leso il patrimonio altrui per un importo tutto sommato ridotto (circa fr. 2'500.-;
AI 2, pag. 3; scheda Stilnox Tab di
compendium.ch), egli ha tuttavia ripetutamente adottato un comportamento
contra legem nell’arco di un periodo relativamente lungo (gennaio
2014/22.6.2017), peraltro a danno dei suoi ex datori di lavoro, infrangendo,
così, anche il suo obbligo di diligenza e fedeltà. Dal profilo soggettivo,
tuttavia, la sua colpa è mitigata dalla chiara presenza di una scemata
imputabilità di grado medio - che ha un influsso
diretto sulla colpa, prima ancora che sulla pena (DTF 136 IV 55, consid. 5.5) -, attestata dal
dr. TE 1 (verbale dib. d’appello, pag. 4) e suggerita dal contenuto della perizia del Centro peritale per le assicurazioni
sociali (doc. n 28, allegato E, inc. TPC), che ha in parte inciso sulla libertà
di AP 1 di decidere se rispettare o meno quanto previsto dalla legge.
L’appellante, caduto in una dipendenza da farmaci, non avrebbe verosimilmente
ottenuto da alcun professionista continue prescrizioni di sostanza
stupefacente, pari alle quantità sottratte. Di conseguenza, la colpa globale
dell’autore, si attesta fra il grado lieve e il grado medio.
b. Con riferimento al
reato di falsità in documenti, dal profilo oggettivo la colpa di AP 1 va
considerata media. L’art. 251 CP e in generale i reati previsti
dal titolo XI del CP, “protègent la confiance
qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de
preuve” (DTF 132 IV 59, consid. 5.1). Se da un lato l’autore
ha falsificato una ricetta del dr. TE 1, infrangendo così il rapporto di fiducia
notoriamente esistente fra medico e paziente, impiegandola poi fraudolentemente
per procurarsi una scatola di Stilnox, il tutto si è limitato a un episodio
soltanto. Dal profilo soggettivo, poi, il grado medio della colpa è anche in
questo caso mitigato dalla presenza di una scemata imputabilità di grado medio,
che ha in parte inciso sulla libertà di AP 1 di
decidere se rispettare o meno quanto previsto dalla legge. Di conseguenza la
colpa globale dell’autore, si attesta fra il grado lieve e il grado medio.
c. Con riferimento alla
contravvenzione LStup, essendosi AP 1 limitato a consumare personalmente la
sostanza precedentemente sottratta, nell’ambito di un’accertata dipendenza da
farmaci, la sua colpa non può che essere considerata lieve.
Attenuanti specifiche invocate dalla difesa
16. La difesa,
subordinatamente alla richiesta di proscioglimento, ha postulato una riduzione
della pena inflitta in primo grado, chiedendo l’applicazione dell’art. 48 lett.
d e/o e CP (verbale dib. d’appello, pag. 7; CARP IV), in parte
già riconosciute dalla giurisdizione inferiore.
Questa Corte non ritiene tuttavia dati né i presupposti
dell’attenuante del sincero pentimento (art. 48 lett. d CP), né quelli
dell’attenuante del lungo tempo trascorso (art. 48 lett. e CP).
Concludere che AP 1 ha dimostrato sincero pentimento - dato ai sensi della norma quando il reo adotta un comportamento
particolare, disinteressato e meritevole (STF 6B_614/2009 del 10 agosto 2009,
consid. 1.2) - non è possibile già solamente per il fatto che la
riparazione intervenuta è andata a beneficio solamente di uno dei danneggiati,
l’EOC, e non anche degli altri, non essendo peraltro nemmeno intervenuta
spontaneamente, essendo stato l’EOC stesso a domandare il risarcimento del
danno (arringa di primo grado; sentenza impugnata, pag. 5). Lo stesso dicasi
per l’attenuante del lungo tempo trascorso. AP 1 si è reso penalmente
responsabile di commissioni ripetute, l’ultima risalente al 19 settembre 2017.
Ciò ha come conseguenza che i fatti più lontani
nel tempo non possono essere sanzionati meno severamente in virtù dell’art. 48
lett. e CP, poiché in concreto difetta la condizione della buona condotta
susseguente al reato. Mentre, dal 19 settembre 2019, ossia da quando AP 1 ha
iniziato a tenere buona condotta, al giorno del presente giudizio, non sono
ancora trascorsi i 2/3 della prescrizione in relazione a nessun dei tre reati
in disamina, così come imposto dalla giurisprudenza (STF 6B_1206/2017 del 26
aprile 2018, consid. 2.3).
17. Secondo l’art. 49 cpv.
1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può,
tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.
Nel caso in disamina, l’art. 49 cpv. 1 CP trova applicazione per i
reati di ripetuto furto e falsità in documenti, mentre non trova applicazione
per la contravvenzione alla LStup, dovendo quindi, per questo reato, infliggere
una multa ad hoc (DTF 102 IV 242, consid. II.5).
18. Gli art. 139 e 251 CP
lasciano al giudice la possibilità di pronunciare una pena detentiva o una pena
pecuniaria. La scelta del genere di sanzione da
infliggere al condannato dipende dalla sua adeguatezza, dai suoi effetti sul
condannato e sulla sua situazione sociale, nonché dalla sua efficacia da un
punto di vista preventivo. Nell’ambito della piccola criminalità - come in
concreto - la sanzione principale resta la pena pecuniaria (art. 34 CP), mentre
per la criminalità media vanno considerate tanto la pena pecuniaria, quanto la
pena detentiva (sentenza CARP del 18 giugno 2019, inc. n. 17.2018.106, consid. 17).
18.1. Non vi sono agli atti elementi che permettono di
concludere che per AP 1 - che, sin qui, si era reso responsabile di un solo
illecito legato alla circolazione stradale - una pena pecuniaria non sarebbe
adeguata, cioè non basterebbe a dissuaderlo dal delinquere nuovamente.
Tuttavia, la colpa globale del condannato non permette di fissare una pena
complessiva circoscritta nel limite di 180 aliquote giornaliere, posto
dall’attuale art. 34 CP, entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Ciononostante,
essendo i fatti occorsi prima dell’entrata in vigore della revisione del
diritto sanzionatorio e siccome il diritto precedente diritto era certamente
più favorevole al reo, permettendogli più facilmente di evitare una pena
detentiva in virtù della maggiore estensione edittale della pena pecuniaria
(fino a 360 aliquote), va tutt’ora considerata la cornice edittale precedente
(sentenza CARP del 18 giugno 2019, inc.
n. 17.2018.106, consid. 17). Tutto
ponderato, la pena base, in applicazione dell’art. 47 in rel. con l’art. 49
cpv. 1 CP e visto l’art. 19 cpv. 2 CP, è dunque fissata in 210 aliquote
giornaliere.
18.2. A questo
punto, vanno considerate - a ponderazione in senso attenuante o aggravante
della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten): va, cioè,
tenuto conto della sua vita anteriore, della reputazione, della situazione
personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,
rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso
del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita
(DTF 136 IV 55 consid. 5; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010
del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009
consid. 3.5). Nel caso concreto rivestono particolare rilevanza in senso
attenuante la presa di coscienza dei fatti e la collaborazione con le autorità
penali (AI 3 e 6; verbale dib. d’appello), nonché il fatto
che AP 1 ha comunque parzialmente riparato il danno inflitto al patrimonio
altrui.
18.3. In esito,
questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 180
aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna (calcolata su un’entrata mensile
lorda di fr. 5'300.-; doc. dib. d’appello 1), per un totale di fr. 21’600.-.
19. La sospensione
condizionale della pena (art. 42 e segg. CP) va senz’altro concessa già solo in
applicazione del divieto della reformatio in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP). Si
rileva, inoltre, che essa è fondata nel merito poiché, a fronte della presa di coscienza dei fatti e della ritrovata stabilità personale e
professionale dell’autore, tenuta sotto controllo dalla terapia con il dr. TE 1
tutt’ora in corso (verb. dib. d’appello), una pena ferma non sembra necessaria per trattenere l’autore dal
commettere nuovi crimini o delitti.
Non essendovi motivi per andare oltre il minimo previsto dalla
legge, la durata del relativo periodo di prova viene fissata in due anni.
20. Oltre a una pena
sospesa condizionalmente, può essere inflitta una multa ai sensi dell’art. 106
CP (art. 42 cpv. 4 CP) quando ciò appare necessario per sanzionare - in
un’ottica di prevenzione generale e speciale - adeguatamente ed in modo
tangibile la colpa del condannato (STF 6B_756/2018 del 15 novembre 2018,
consid. 2.2.; 6B_835/2018 dell’8 novembre 2018, consid. 3.2).
In concreto, sulla base di quanto precede, non vi sono elementi
che permettano di concludere che una pena aggiuntiva sia necessaria.
21. Come detto, la colpa
di AP 1 in relazione alla contravvenzione alla LStup è lieve. Inoltre, anche in
questo caso, va considerata - a ponderazione in senso attenuante
- la presenza delle summenzionate circostanze personali. In esito, risulta
dunque adeguata una multa circoscritta di fr. 500.-, peraltro già pronunciata
in primo grado.
assistenza riabilitativa ex art. 93 CP e norma di condotta ex
art. 94 CP
22. La difesa ha chiesto
di non impartire a AP 1 alcuna norma di condotta e, di riflesso, di non
ordinare un’assistenza riabilitativa accompagnatoria.
Il contenuto delle norme di condotta adottate dalla
prima Corte (segnatamente: l’obbligo di sottomettersi a dei controlli
tossicologici regolari e a sorpresa, nonché di seguire un trattamento
psichiatrico/psicoterapeutico e farmacologico presso un terapeuta di sua
fiducia) equivale, in parte, al percorso che l’appellante sta già
spontaneamente portando avanti con il dr. med. TE 1 (verbale dib.
d’appello, pag. 2). Ciò circoscrive profondamente l’invasività
delle misure. Inoltre, siccome è l’appellante stesso a sostenere che la terapia
costituisce uno strumento idoneo a rispondere alle sue necessità (verbale
dib. d’appello, pag. 2), non si può fare altro che ritenere che
la stessa debba obbligatoriamente procedere.
In un simile scenario, la conferma delle misure
ordinate dalla prima Corte, per un periodo equivalente alla quello di
sospensione della pena (ovvero due anni; art. 44 cpv. 2 CP), non può che
confortare e sostenere la prognosi.
Occorre, tuttavia, limitare la norma di condotta
relativa alla terapia da seguire al solo “trattamento psichiatrico”
ritenuto che il contenuto di tale trattamento non può essere determinato dal
giudice: in altre parole, sarà il medico a definire, secondo le necessità del
paziente, se esso deve essere limitato al solo trattamento psicoterapico o se,
invece, a questo va affiancato un trattamento farmacologico.
Pertanto, anche su questo punto, l’appello va
respinto.
spese e indennità
23. Visto l’esito del
giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP), le spese procedurali relative all’appello di AP
1, ammontanti a fr. 1'200.- (fr. 1'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di
altri disborsi), sono poste a carico dell’appellante nella misura di 1/2, e per
il resto sono a carico dello Stato.
23.1. L’integralità delle
spese procedurali di prima istanza, pari a fr. 3'901.55, restano a carico
dell’appellante, essendo state confermate le condanne.
24. All’appellante non
viene assegnata alcuna indennità ex art. 429 CPP, in quanto non è intervenuto
né un proscioglimento, né un abbandono. La relativa istanza è pertanto
respinta. Tuttavia, ex art. 436 cpv. 2 CPP, avendo
ottenuto una pena meno severa, l’appellante ha diritto a una congrua indennità
per le spese sostenute in seconda istanza, quantificata in concreto
nell’importo onnicomprensivo di fr. 800.-.
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 19, 34, 44, 47, 48,
49, 93, 94, 106, 139 n. 1, 251 n. 1 CP;
19a n. 1 LStup;
80, 81, 84, 348
segg., 379 segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP;
nonché, sulle
spese, gli art. 422 e segg. CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i
dispositivi n. 2, 5 e 7 della sentenza di primo grado sono passati in
giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarato autore
colpevole di:
1.1.1. ripetuto
furto
per avere, nel periodo gennaio
2014/22.6.2017, ad __________, __________, __________, __________ e altre
località, per procacciarsi un indebito profitto e alfine di appropriarsene,
ripetutamente sottratto 150 scatole da 30 pastiglie ciascuna di
Zolpidem/Stilnox, 1 pastiglia di Zolpidem e 1 scatola da 5 fiale di Dormicum;
1.1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, nel periodo 4.10.2015/22.6.2017, ad __________, __________, __________
e altre località, consumato un imprecisato quantitativo di pastiglie di
Zolpidem/Stilnox;
1.1.3. falsità
in documenti
per avere, nel periodo
11.9.2017/19.9.2017, ad __________ e __________, alfine di procacciarsi un
indebito profitto, formato e fatto uso, a scopo d’inganno presso una farmacia,
di una falsa ricetta in suo favore asseritamente emessa dal suo terapeuta onde
acquistare 1 scatola di Stilnox da 10 milligrammi.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
180 (centottanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, per
un totale di fr. 21'600.- (ventunomila seicento), da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
1.2.1.1. la pena pecuniaria è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.2.2. alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), da sostituirsi, in caso di mancato pagamento per colpa, con una
pena detentiva di 5 (cinque) giorni.
1.3. A AP 1 è fatto
obbligo, per un periodo di prova di 2 (due) anni, di attenersi alle seguenti
norme di condotta:
- sottomettersi a controlli tossicologici regolari e a sorpresa;
- seguire un trattamento psichiatrico presso un terapeuta di sua
fiducia.
1.3.1. È disposta
un’assistenza riabilitativa di 2
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.