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Decisione

17.2018.238

Condannato per ripetuto furto, falsità in documenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti Assistenza riabilitativa e norme di condotta

7 marzo 2020Italiano30 min

i dispositivi n. 1., 3., 4., 6., 8., 9. e 10 di tale giudizio.

Source ti.ch

Incarto n.

17.2018.238

17.2019.62

Locarno

7 marzo 2020/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Francesca Lepori Colombo

segretario:

Damiano Salvini, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 15 ottobre 2018 da

AP 1

DI 1

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 4 ottobre 2018 dalla Corte delle assise correzionali di __________

(motivazione scritta intimata il 27 dicembre 2018)

richiamata la dichiarazione di appello 17 gennaio 2019;

esaminati gli atti;

ritenuto

A. Con sentenza 4

ottobre 2018, la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato AP

1 autore colpevole di:

1.1. ripetuto

furto

per avere, nel periodo gennaio

2014/22.6.2017, ad __________, __________, __________, __________ e altre

località, per procacciarsi un indebito profitto e alfine di appropriarsene,

ripetutamente sottratto 150 scatole da 30 pastiglie ciascuna di

Zolpidem/Stilnox, 1 pastiglia di Zolpidem e 1 scatola da 5 fiale di Dormicum;

1.2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, nel periodo 4.10.2015/22.6.2017, ad __________, __________, __________

e altre località, consumato un imprecisato quantitativo di pastiglie di

Zolpidem/Stilnox;

1.3. falsità

in documenti

per avere, nel periodo

11.9.2017/19.9.2017, ad __________ e __________, alfine di procacciarsi un

indebito profitto, formato e fatto uso, a scopo d’inganno presso una farmacia,

di una falsa ricetta in suo favore asseritamente emessa dal suo terapeuta onde

acquistare 1 scatola di Stilnox da 10 milligrammi;

e lo ha condannato alla pena detentiva di 10 mesi (disp. n. 3.1.),

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (disp. n. 4.),

nonché al pagamento di una multa di fr. 500.- (disp. n. 3.2.), della tassa di

giustizia di fr. 3'000.- e delle spese procedurali (disp. n. 9.).

La Corte di primo grado ha, inoltre, imposto a AP 1, quale norma

di condotta (art. 94 CP), l’obbligo di sottomettersi a controlli tossicologici

regolari e a sorpresa, nonché di seguire un trattamento

psichiatrico/psicoterapeutico e farmacologico presso un terapeuta di sua fiducia

(disp. n. 6.) e, ordinato, per il controllo del rispetto di tale norma,

l’assistenza riabilitativa (art. 93 CP).

La prima Corte ha, invece, prosciolto AP 1 dalle seguenti

imputazioni:

2.1. ripetuto

furto di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente a 98 scatole da 30

pastiglie ciascuna di Zolpidem/Stilnox;

2.2. infrazione

alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

B. Questa sentenza è

stata tempestivamente impugnata da AP 1: prima, con annuncio d’appello 15

ottobre 2018 (CARP I) e, poi, con dichiarazione 17 gennaio 2019 (CARP IV) con

cui ha confermato la sua intenzione di impugnare

Fatti

i dispositivi n. 1., 3., 4., 6., 8., 9. e 10 di tale giudizio.

C. In assenza di

impugnazione, i dispositivi

- 2.

(proscioglimento dall’imputazione di ripetuto furto di cui al punto 1. dell’AA

limitatamente a 98 scatole da 30 pastiglie ciascuna di Zolpidem/Stilnox);

- 5. (non

revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta a AP 1 con

DA 30.09.2013 e prolungamento del periodo di prova di 18 mesi) e

-

7. (confisca di “tutto quanto in sequestro”),

sono passati in giudicato.

D. Con istanza

probatoria 8 aprile 2019 (CARP IX), AP 1 ha chiesto l’edizione degli atti

dell’inchiesta amministrativa effettuata dall’OBV nel periodo compreso fra il

1. gennaio e il 30 giugno 2017, l’edizione delle ordinazioni di Stilnox

eseguite in altri reparti dell’OBV, rispetto a quello in cui egli lavorava, e

concernenti il periodo fra il 1. gennaio e il 30 giugno 2017, nonché

l’audizione del dr. med.TE 1. L’istanza è stata accolta, con decisione del 14

novembre 2019, limitatamente all’audizione del dr. med. TE 1 (CARP XII).

E. Il pubblico

dibattimento si è tenuto il 13 dicembre 2019, in assenza della pubblica accusa.

A conclusione del suo intervento, il patrocinatore di AP 1 ha chiesto

l’accoglimento dell’appello, e meglio:

- in via

principale, l’integrale proscioglimento del suo assistito (ex art. 19 cpv. 1

CP);

- in via subordinata, l’assoluzione del suo assistito

dall’imputazione di furto, falsità in documenti e contravvenzione alla LStup

per assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati imputati;

- in via ancor più subordinata, l’applicazione

dell’art. 19 cpv. 2 CP e il riconoscimento delle attenuanti specifiche del

sincero pentimento e del lungo tempo trascorso, postulando una pena contenuta

in 15 aliquote giornaliere sospese condizionalmente;

- l’annullamento del dispositivo n. 10 della sentenza

di primo grado;

- l’annullamento del dispositivo n. 6 della sentenza

impugnata;

- l’attribuzione di tasse e spese di giustizia allo

Stato;

- l’accoglimento dell’istanza ex art. 429 CPP

(doc. dib. d’appello 2).

Considerato

in fatto e in diritto

Vita e precedenti penali dell’appellante

1. AP 1 è nato il 21

marzo 1988 a __________. È attinente di __________ ed è attualmente domiciliato

ad __________. Per il vissuto dell’appellante, si rinvia integralmente a quanto

indicato nella sentenza di primo grado con la precisazione che, in occasione

del dibattimento di secondo grado, AP 1 - dopo aver confermato la correttezza

delle indicazioni contenute nella sentenza impugnata - ha precisato quanto

segue:

[…] adesso ho ripreso la mia attività di

infermiere, lavoro presso la clinica __________ di __________. Ho iniziato

questo nuovo lavoro da metà maggio. Lavoro al 100%. Faccio ancora i turni e

questo non mi crea più alcun problema. Sono ritornato a vivere ad __________

con il mio compagno. Ho risolto i miei problemi di salute. Continuo ad essere

in cura dal dottor TE 1: la frequenza delle visite dipende in sostanza dalle

mie necessità, anche se non lascio trascorrere più di un paio di mesi tra l’una

e l’altra, anche se non ne sento in modo urgente la necessità” (verbale dib.

d’appello, pag. 2).

Considerandi

2.

AP 1 ha un

precedente penale: infatti, con DA 30 settembre 2013 è stato dichiarato autore

colpevole di guida in stato d’inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr) e infrazione

alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) e condannato alla pena

pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da franchi 90.- ciascuna, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al pagamento della

multa di fr. 1'000.- (AI 4).

3.

I fatti rimproverati

dalla pubblica accusa a AP 1 sono stati in larga misura ammessi tanto nel corso

della procedura preliminare, quanto dinanzi alla giurisdizione inferiore.

La prima Corte - fondandosi, in particolare, sulle sue ammissioni -

ha accertato che AP 1:

- ha sottratto,

nel periodo gennaio 2014 - 22 giugno 2017, 150 scatole di Zolpidem/Stilnox, una

pastiglia di Zolpidem e una scatola da 5 fiale di Dormicum (consid. 4.1 e 6.1

della sentenza impugnata e relativi rinvii);

- si è procurato

tali medicamenti per farne personalmente uso e non per alienarli, consumando,

di conseguenza, un imprecisato quantitativo di pastiglie di Zolpidem/Stilnox

(consid. 4.2, 4.3, 6.2 e 6.3 della sentenza impugnata e relativi rinvii);

- per assicurarsi

il proprio consumo, ha formato e fatto uso di una ricetta, sottratta

precedentemente - in bianco - al dr. med. TE 1 e, da lui, poi compilata e

firmata (consid. 4.4 e 6.4 della sentenza impugnata e relativi rinvii).

4.

Questi accertamenti

(che trovano puntuale riscontro negli atti e sono, dunque, fatti propri anche

da questa Corte) non sono contestati dall’appellante che postula il suo

proscioglimento, non per non aver commesso i fatti, ma - oltre che, in via

principale, a motivo di una sua pretesa irresponsabilità - poiché non sarebbero

dati i presupposti dei reati che gli sono imputati (CARP XVI, pag. 7).

furto (art. 139 n. 1 CP)

5.

Giusta l’art. 139 n.

1.

CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

5.1

Nel proprio intervento dibattimentale, la difesa ha

contestato che, in concreto, vi è stato un atto di sottrazione, in

quanto AP 1 avrebbe già esercitato il possesso sui medicamenti in questione,

avendo libero accesso ai locali ove essi erano stipati. Per questo motivo, a

mente della difesa, la condotta di AP 1 non sarebbe sussumibile nell’art. 139

CP, bensì costituirebbe un’appropriazione, non prospettata dalla pubblica

accusa.

La tesi difensiva non è condivisibile.

5.1.1

Per

essere considerato possessore ai sensi del diritto penale, e quindi per

trovarsi in una situazione di fatto nella quale non è giuridicamente

realizzabile un atto di sottrazione, l’interessato deve disporre di una certa

libertà di azione nei confronti della cosa; la volontà di un semplice

ausiliario del possesso non è sufficiente (STPF del 15 gennaio 2009, inc. n.

SK.2007.31, consid. 6.2; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer

Teil I, Berna 2010, pag. 323 N 76). Fra gli ausiliari del possesso va, in

particolare, annoverato il lavoratore dipendente - ruolo che ricopriva AP 1

all’epoca dei fatti - il quale, di principio, non diviene possessore dei beni

del suo datore di lavoro, se questi gli vengono semplicemente messi a

disposizione per svolgere la sua attività professionale (Steinauer, Les droits

réels I, Berna 2007, n. 205).

Operando un pacifico ragionamento a fortiori ratione,

se un dipendente non diviene possessore nemmeno degli strumenti di lavoro che

gli vengono messi a disposizione dal suo datore di lavoro, a maggior ragione

egli non può essere considerato possessore dei beni del suo datore di lavoro a

cui ha semplicemente accesso in virtù dal rapporto d’impiego, come

manifestamente sono i medicamenti di un nosocomio o di un servizio di assistenza

e cura a domicilio per un infermiere dipendente di simili istituti di cura.

Stando così le cose, non vi è dubbio che l’accertato agire di AP 1 ha, in

primis, determinato un’interruzione del possesso, esercitato sui farmaci dai

suoi ex datori di lavoro, costituendo, quindi, una sottrazione ai sensi

dell’art. 139 CP e, dunque, un furto.

5.2

La difesa ha inoltre sostenuto che concretamente non è

stato realizzato un indebito profitto ai sensi dell’art. 139 CP. A torto, come

già rettamente rilevato dalla prima Corte nella motivazione della sentenza

impugnata, a cui si rimanda integralmente ex art. 82 cpv. 4 CPP:

basti ricordare

come questa nozione [quella di indebito profitto - n.d.r.] non comprenda solo

il valore economico/patrimoniale di una determinata cosa ma anche il suo valore

d’utilizzo (DTF 111 IV 74 consid. 1), elemento sicuramente realizzato nella

presente fattispecie visto e considerato come, agendo come ha agito, AP 1 ha

potuto procurarsi e assumere dei farmaci, senza comunque pagarli e/o perlomeno

corrispondere la relativa franchigia assicurativa, a cui, altrimenti, non

avrebbe mai potuto accedere” (sentenza impugnata, consid. 7.2).

Una scatola da 30 pastiglie di

Stilnox ha un valore di fr. 16.45 (AI 2, pag. 3; scheda Stilnox Tab di compendium.ch),

con la conseguenza che AP 1 ha consumato questi farmaci, senza corrispondere

alcun corrispettivo, per un valore di almeno fr. 2'467.50.

Dispositivo

5.3. Per questi motivi la

tesi difensiva non può trovare accoglimento: AP 1 è, dunque, autore colpevole

del reato di furto (ripetuto).

contravvenzione alla LStup (art. 19a n. 1)

6. Giusta l’art. 19a n.

1 LStup, chiunque, senza essere autorizzato,

consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione

giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la

multa.

6.1. Giusta l’art. 2a LStup, il Dipartimento federale

dell’interno tiene un elenco degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei

precursori e dei coadiuvanti chimici, fondandosi di norma sulle raccomandazioni

delle organizzazioni internazionali competenti. Lo Zolpidem, diffuso commercialmente

anche con il nome di Stilnox, è annoverato nel suddetto elenco ed è dunque uno

stupefacente ai sensi della legge (allegati 1 e 3 della OEStup-DFI).

6.2. AP 1, in sede d’appello, non ha contestato di aver

consumato tale sostanza, bensì di sapere che lo Zolpidem è considerato

uno stupefacente ai sensi della legge (art. 13 CP; DTF 129 IV 238, consid. 3.2).

Al riguardo, il primo giudice ha rettamente respinto la tesi difensiva,

argomentando come segue:

[…] la Corte non

ha motivo per non credere che nell’ambito della sua formazione professionale AP

1 sia stato più che diligentemente informato su quelle che sono le sostanze

psicotrope e cosa ciò giuridicamente significhi, rispettivamente perché se i

medicamenti qui in esame non fossero stati degli stupefacenti - in questo senso

si rinvia all’all. 1 dell’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti,

delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici - né il

loro acquisto né il loro successivo controllo in ospedale rispettivamente in

clinica sarebbe stato sottoposto, come è invece il caso, ad una rigida

procedura” (consid. 7.3. della sentenza impugnata, pag. 17).

Le argomentazioni a cui si è appena rimandato (art. 82 cpv. 4 CPP), volte a fare luce sulla

presenza dell’elemento soggettivo, muovendo in particolare dalle specifiche

competenze dell’appellante - di formazione infermiere -, risultano chiare e

pertinenti e sono già di per sé sufficienti a sconfessare l’azzardata tesi

difensiva, secondo cui AP 1, pur sapendo di essere dipendente dalla sostanza

sottratta (AI6, pag. 2; verbale dib. d’appello;

doc. n 28, allegato E, inc. TPC), non la ritenesse uno stupefacente dal

profilo giuridico.

6.3. Il reato di cui

all’art. 19a LStup è, pertanto, adempiuto dal profilo soggettivo, poiché AP 1 -

a fronte della sua formazione da infermiere, considerata la manifesta

impossibilità di reperire lo Zolpidem senza prescrizione medica e visto che i

farmaci venivano custoditi in modo rigoroso all’interno delle strutture

sanitarie - non poteva certamente non sapere che i medicamenti da lui sottratti

erano degli stupefacenti, con la conseguenza che non è incorso in alcun errore.

AP 1 è, dunque, autore colpevole della contravvenzione in

questione.

falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP)

7. Per l'art. 251 n. 1 CP commette falsità in

documenti ed è punito con una pena detentiva

sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, al fine di nuocere al

patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento

vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano

autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare

in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o

fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento.

7.1. Il reato presuppone una contraffazione a scopo di

inganno e di indebito profitto. L’art. 251 CP reprime innanzitutto la

falsificazione di un documento (falso materiale), che si ha “lorsque une

personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur

apparent” (DTF 132 IV 57, consid. 5.1). L’art. 251 CP esige che il

documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, cioè uno

scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e, quindi,

destinato a provare il fatto falso; occorre quindi che lo scritto in questione

abbia una certa forza probatoria (sentenza CARP del 15 luglio 2013, inc. n. 17.2013.23,

consid. 7).

8. In occasione del

dibattimento di primo grado, la difesa ha contestato che il foglio per ricette

in questione possa essere qualificato come un documento ai sensi dell’art. 110

n. 4 CP, richiamando a sostegno di questa tesi una comunicazione dell’Istituto

svizzero per gli agenti terapeutici dell’8 novembre 2017, concernente i nuovi moduli di ricette per la prescrizione medica di

stupefacenti.

9. Il primo giudice,

sulla censura sollevata dalla difesa, si è espresso come segue:

in diritto è

innegabile come un foglio di un ricettario medico sia un doc. ai sensi

dell’art. 110 n. 4 CP (in questo senso si rinvia anche solo alla sentenza non

pubblicata del TF 6P.6/2007 - 6S.22/2007 del 4.5.2007 consid. 9) mentre il

richiamo ai nuovi moduli di ricette per la prescrizione medica di stupefacenti

(doc. TPC 28 doc. C) appare inconsistente già solo perché il depositato

estratto dell’istituto svizzero per gli agenti terapeutici ha valenza solo dal

15.11.2017 (doc. TPC 28 doc. C), quindi dopo i fatti qui in esame (pto. 3

dell’AA e doc. TPC 1).

(...)

per contestare il fondamento di quest’ultima censura basti

semplicemente richiamare quanto sopra esposto nel consid. 7.2, senza altresì

dimenticare come se fosse riuscito nel suo illecito intento l’imputato avrebbe

indebitamente ottenuto e usato un medicamento che il Dr. Med. TE 1 mai gli

avrebbe prescritto” (consid. 7.4. e 7.5. della sentenza impugnata, pag. 17).

Le argomentazioni a cui si è appena rimandato (art. 82 cpv. 4 CPP) giungono alla conclusione corretta.

Benché la giurisprudenza citata dal primo giudice (STF 6P.6/2007 -

6S.22/2007 del 4.5.2007) tratti una fattispecie

diversa, ove il reato di cui all’art. 251 CP è stato commesso sulle

prescrizioni (ordonnances) dal medico

medesimo, resosi dunque responsabile di aver prodotto un falso ideologico, la

stessa è pertinente anche per il caso concreto. In termini generali, infatti,

un falso ideologico è di principio un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP,

provvisto, in aggiunta al falso materiale, di un valore probatorio accresciuto

proprio in relazione a ciò che è falso (DTF 123 IV 20, consid. 2c; sentenza

CARP del 30 maggio 2012, inc. n. 17.2011.88, consid. 18). Di riflesso, una

prescrizione medica - e, dunque, il foglio di un ricettario medico su cui essa

è scritta - potendo essere oggetto di un falso ideologico, costituisce alla

base un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP. E ciò tanto ai sensi della

giurisprudenza citata, quando secondo la dottrina

(Depuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire CP,

Basilea 2012, pag. 600).

10. Il reato di cui

all’art. 251 n. 1 CP è, pertanto, adempiuto anche dal profilo oggettivo e

l’appello, sul punto, va di conseguenza respinto.

AP 1 è, dunque, autore colpevole del reato in questione.

imputabilità

11. Secondo l’art. 19 cpv.

1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne

il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione (cpv. 1).

12. Secondo la difesa,

l’appellante va prosciolto ex art. 19 cpv. 1 CP.

Il primo giudice ha respinto questa tesi difensiva, sostenendo

quanto segue (art. 82 cpv. 4 CPP):

il richiamato

documento del 2.10.2018 del Dr. TE 1 (doc. TPC 28 doc. H) non afferma

minimamente quello che l’accusato vorrebbe sorprendentemente far credere. Da

nessuna parte è infatti sostenuta l’applicabilità dell’art. 19 cpv. 1 CP ma

solo che “il paziente ha sviluppato un quadro depressivo grave con sintomi

psicotici in buona parte provocato dall’assunzione incontrollata delle Z-Drugs

con probabile” - e quindi non certo - “influsso” - e quindi non totale

negazione - “sulla sua capacità di determinarsi correttamente di fronte agli

impulsi” (doc. TPC 28 doc. H)” (consid. 7.1 della sentenza impugnata, pag. 16).

Tale argomentazione è del tutto condivisibile. Nonostante sia

indubbio che AP 1 soffrisse di dipendenza da farmaci (avendolo in primis lui

stesso dichiarato; AI6, pag. 2, e comunque risultando chiaramente dagli atti; doc. n 28, allegato E, inc. TPC), ciò non è di

per sé manifestamente sufficiente a concludere “qu'il

était irresponsable au moment d'agir” (STF 6B_822/2018 del 7

dicembre 2018, consid. 1.3; art. 19 cpv. 1 CP).

Se così fosse, significherebbe che l’appellante, ininterrottamente e/o comunque

ad ogni commissione, nel corso del periodo da gennaio 2014 a settembre 2017,

non è mai stato capace di valutare il carattere illecito di ciò che faceva o

non è mai stato in grado di agire secondo tale valutazione.

Tale tesi - peraltro mai sostenuta

nemmeno dal suo stesso medico curante - non trova, però, alcun supporto

probatorio.

12.1. Nemmeno al dibattimento d’appello il dr.

med. TE 1 è giunto sino a supportare la pretesa dell’appellante. Anche in

quell’occasione, infatti, lo psichiatra ha parlato di una capacità di agire

ragionevolmente limitata e non annientata dalla dipendenza di cui

il suo paziente soffriva:

potrei dire che

la capacità di agire del signor AP 1 conformemente alla sua corretta

valutazione della realtà era limitata in modo medio” (verb. dib. d’appello,

pag. 4).

13. Ne discende che l’applicazione dell’art. 19 cpv. 1 CP non entra in

linea di conto. Tuttalpiù, in virtù delle dichiarazioni del dr. med. TE 1,

dell’accertata dipendenza da farmaci dell’appellante, desumibile tanto dalle

dichiarazioni dell’imputato, quanto dal contenuto della perizia del Centro

peritale per le assicurazioni sociali (doc. n 28, allegato E, inc. TPC), può

trovare spazio, come si dirà in seguito, un’attenuazione della pena ex art. 19

cpv. 2 CP (come, peraltro, già ritenuto dal primo giudice).

commisurazione della pena

14. Richiamati

gli art. 139 n. 1 e 251 n. 1 CP e art. 19a n. 1 LStup, per

la commisurazione della pena si fa riferimento all’art. 47 CP, i cui criteri

sono stati efficacemente spiegati nella DTF 136 IV 55, consid. 5.4.

15. AP 1 deve rispondere

di:

- ripetuto furto

ex art. 139 cifra 1 CP, per cui è prevista una pena detentiva sino a cinque

anni o una pena pecuniaria;

- falsità in

documenti ex art. 251 n. 1 CP, per cui è prevista una pena detentiva sino a

cinque anni o una pena pecuniaria;

- contravvenzione

alla LStup ex art. 19a n. 1 LStup, per cui è prevista la multa.

a. Con riferimento al

reato di furto, dal profilo oggettivo la colpa di AP 1 va considerata media.

L’art. 139 CP è un reato a tutela del patrimonio. Nonostante l’appellante abbia

leso il patrimonio altrui per un importo tutto sommato ridotto (circa fr. 2'500.-;

AI 2, pag. 3; scheda Stilnox Tab di

compendium.ch), egli ha tuttavia ripetutamente adottato un comportamento

contra legem nell’arco di un periodo relativamente lungo (gennaio

2014/22.6.2017), peraltro a danno dei suoi ex datori di lavoro, infrangendo,

così, anche il suo obbligo di diligenza e fedeltà. Dal profilo soggettivo,

tuttavia, la sua colpa è mitigata dalla chiara presenza di una scemata

imputabilità di grado medio - che ha un influsso

diretto sulla colpa, prima ancora che sulla pena (DTF 136 IV 55, consid. 5.5) -, attestata dal

dr. TE 1 (verbale dib. d’appello, pag. 4) e suggerita dal contenuto della perizia del Centro peritale per le assicurazioni

sociali (doc. n 28, allegato E, inc. TPC), che ha in parte inciso sulla libertà

di AP 1 di decidere se rispettare o meno quanto previsto dalla legge.

L’appellante, caduto in una dipendenza da farmaci, non avrebbe verosimilmente

ottenuto da alcun professionista continue prescrizioni di sostanza

stupefacente, pari alle quantità sottratte. Di conseguenza, la colpa globale

dell’autore, si attesta fra il grado lieve e il grado medio.

b. Con riferimento al

reato di falsità in documenti, dal profilo oggettivo la colpa di AP 1 va

considerata media. L’art. 251 CP e in generale i reati previsti

dal titolo XI del CP, “protègent la confiance

qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de

preuve” (DTF 132 IV 59, consid. 5.1). Se da un lato l’autore

ha falsificato una ricetta del dr. TE 1, infrangendo così il rapporto di fiducia

notoriamente esistente fra medico e paziente, impiegandola poi fraudolentemente

per procurarsi una scatola di Stilnox, il tutto si è limitato a un episodio

soltanto. Dal profilo soggettivo, poi, il grado medio della colpa è anche in

questo caso mitigato dalla presenza di una scemata imputabilità di grado medio,

che ha in parte inciso sulla libertà di AP 1 di

decidere se rispettare o meno quanto previsto dalla legge. Di conseguenza la

colpa globale dell’autore, si attesta fra il grado lieve e il grado medio.

c. Con riferimento alla

contravvenzione LStup, essendosi AP 1 limitato a consumare personalmente la

sostanza precedentemente sottratta, nell’ambito di un’accertata dipendenza da

farmaci, la sua colpa non può che essere considerata lieve.

Attenuanti specifiche invocate dalla difesa

16. La difesa,

subordinatamente alla richiesta di proscioglimento, ha postulato una riduzione

della pena inflitta in primo grado, chiedendo l’applicazione dell’art. 48 lett.

d e/o e CP (verbale dib. d’appello, pag. 7; CARP IV), in parte

già riconosciute dalla giurisdizione inferiore.

Questa Corte non ritiene tuttavia dati né i presupposti

dell’attenuante del sincero pentimento (art. 48 lett. d CP), né quelli

dell’attenuante del lungo tempo trascorso (art. 48 lett. e CP).

Concludere che AP 1 ha dimostrato sincero pentimento - dato ai sensi della norma quando il reo adotta un comportamento

particolare, disinteressato e meritevole (STF 6B_614/2009 del 10 agosto 2009,

consid. 1.2) - non è possibile già solamente per il fatto che la

riparazione intervenuta è andata a beneficio solamente di uno dei danneggiati,

l’EOC, e non anche degli altri, non essendo peraltro nemmeno intervenuta

spontaneamente, essendo stato l’EOC stesso a domandare il risarcimento del

danno (arringa di primo grado; sentenza impugnata, pag. 5). Lo stesso dicasi

per l’attenuante del lungo tempo trascorso. AP 1 si è reso penalmente

responsabile di commissioni ripetute, l’ultima risalente al 19 settembre 2017.

Ciò ha come conseguenza che i fatti più lontani

nel tempo non possono essere sanzionati meno severamente in virtù dell’art. 48

lett. e CP, poiché in concreto difetta la condizione della buona condotta

susseguente al reato. Mentre, dal 19 settembre 2019, ossia da quando AP 1 ha

iniziato a tenere buona condotta, al giorno del presente giudizio, non sono

ancora trascorsi i 2/3 della prescrizione in relazione a nessun dei tre reati

in disamina, così come imposto dalla giurisprudenza (STF 6B_1206/2017 del 26

aprile 2018, consid. 2.3).

17. Secondo l’art. 49 cpv.

1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può,

tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

Nel caso in disamina, l’art. 49 cpv. 1 CP trova applicazione per i

reati di ripetuto furto e falsità in documenti, mentre non trova applicazione

per la contravvenzione alla LStup, dovendo quindi, per questo reato, infliggere

una multa ad hoc (DTF 102 IV 242, consid. II.5).

18. Gli art. 139 e 251 CP

lasciano al giudice la possibilità di pronunciare una pena detentiva o una pena

pecuniaria. La scelta del genere di sanzione da

infliggere al condannato dipende dalla sua adeguatezza, dai suoi effetti sul

condannato e sulla sua situazione sociale, nonché dalla sua efficacia da un

punto di vista preventivo. Nell’ambito della piccola criminalità - come in

concreto - la sanzione principale resta la pena pecuniaria (art. 34 CP), mentre

per la criminalità media vanno considerate tanto la pena pecuniaria, quanto la

pena detentiva (sentenza CARP del 18 giugno 2019, inc. n. 17.2018.106, consid. 17).

18.1. Non vi sono agli atti elementi che permettono di

concludere che per AP 1 - che, sin qui, si era reso responsabile di un solo

illecito legato alla circolazione stradale - una pena pecuniaria non sarebbe

adeguata, cioè non basterebbe a dissuaderlo dal delinquere nuovamente.

Tuttavia, la colpa globale del condannato non permette di fissare una pena

complessiva circoscritta nel limite di 180 aliquote giornaliere, posto

dall’attuale art. 34 CP, entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Ciononostante,

essendo i fatti occorsi prima dell’entrata in vigore della revisione del

diritto sanzionatorio e siccome il diritto precedente diritto era certamente

più favorevole al reo, permettendogli più facilmente di evitare una pena

detentiva in virtù della maggiore estensione edittale della pena pecuniaria

(fino a 360 aliquote), va tutt’ora considerata la cornice edittale precedente

(sentenza CARP del 18 giugno 2019, inc.

n. 17.2018.106, consid. 17). Tutto

ponderato, la pena base, in applicazione dell’art. 47 in rel. con l’art. 49

cpv. 1 CP e visto l’art. 19 cpv. 2 CP, è dunque fissata in 210 aliquote

giornaliere.

18.2. A questo

punto, vanno considerate - a ponderazione in senso attenuante o aggravante

della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten): va, cioè,

tenuto conto della sua vita anteriore, della reputazione, della situazione

personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,

rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso

del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita

(DTF 136 IV 55 consid. 5; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009

consid. 3.5). Nel caso concreto rivestono particolare rilevanza in senso

attenuante la presa di coscienza dei fatti e la collaborazione con le autorità

penali (AI 3 e 6; verbale dib. d’appello), nonché il fatto

che AP 1 ha comunque parzialmente riparato il danno inflitto al patrimonio

altrui.

18.3. In esito,

questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 180

aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna (calcolata su un’entrata mensile

lorda di fr. 5'300.-; doc. dib. d’appello 1), per un totale di fr. 21’600.-.

19. La sospensione

condizionale della pena (art. 42 e segg. CP) va senz’altro concessa già solo in

applicazione del divieto della reformatio in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP). Si

rileva, inoltre, che essa è fondata nel merito poiché, a fronte della presa di coscienza dei fatti e della ritrovata stabilità personale e

professionale dell’autore, tenuta sotto controllo dalla terapia con il dr. TE 1

tutt’ora in corso (verb. dib. d’appello), una pena ferma non sembra necessaria per trattenere l’autore dal

commettere nuovi crimini o delitti.

Non essendovi motivi per andare oltre il minimo previsto dalla

legge, la durata del relativo periodo di prova viene fissata in due anni.

20. Oltre a una pena

sospesa condizionalmente, può essere inflitta una multa ai sensi dell’art. 106

CP (art. 42 cpv. 4 CP) quando ciò appare necessario per sanzionare - in

un’ottica di prevenzione generale e speciale - adeguatamente ed in modo

tangibile la colpa del condannato (STF 6B_756/2018 del 15 novembre 2018,

consid. 2.2.; 6B_835/2018 dell’8 novembre 2018, consid. 3.2).

In concreto, sulla base di quanto precede, non vi sono elementi

che permettano di concludere che una pena aggiuntiva sia necessaria.

21. Come detto, la colpa

di AP 1 in relazione alla contravvenzione alla LStup è lieve. Inoltre, anche in

questo caso, va considerata - a ponderazione in senso attenuante

- la presenza delle summenzionate circostanze personali. In esito, risulta

dunque adeguata una multa circoscritta di fr. 500.-, peraltro già pronunciata

in primo grado.

assistenza riabilitativa ex art. 93 CP e norma di condotta ex

art. 94 CP

22. La difesa ha chiesto

di non impartire a AP 1 alcuna norma di condotta e, di riflesso, di non

ordinare un’assistenza riabilitativa accompagnatoria.

Il contenuto delle norme di condotta adottate dalla

prima Corte (segnatamente: l’obbligo di sottomettersi a dei controlli

tossicologici regolari e a sorpresa, nonché di seguire un trattamento

psichiatrico/psicoterapeutico e farmacologico presso un terapeuta di sua

fiducia) equivale, in parte, al percorso che l’appellante sta già

spontaneamente portando avanti con il dr. med. TE 1 (verbale dib.

d’appello, pag. 2). Ciò circoscrive profondamente l’invasività

delle misure. Inoltre, siccome è l’appellante stesso a sostenere che la terapia

costituisce uno strumento idoneo a rispondere alle sue necessità (verbale

dib. d’appello, pag. 2), non si può fare altro che ritenere che

la stessa debba obbligatoriamente procedere.

In un simile scenario, la conferma delle misure

ordinate dalla prima Corte, per un periodo equivalente alla quello di

sospensione della pena (ovvero due anni; art. 44 cpv. 2 CP), non può che

confortare e sostenere la prognosi.

Occorre, tuttavia, limitare la norma di condotta

relativa alla terapia da seguire al solo “trattamento psichiatrico”

ritenuto che il contenuto di tale trattamento non può essere determinato dal

giudice: in altre parole, sarà il medico a definire, secondo le necessità del

paziente, se esso deve essere limitato al solo trattamento psicoterapico o se,

invece, a questo va affiancato un trattamento farmacologico.

Pertanto, anche su questo punto, l’appello va

respinto.

spese e indennità

23. Visto l’esito del

giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP), le spese procedurali relative all’appello di AP

1, ammontanti a fr. 1'200.- (fr. 1'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di

altri disborsi), sono poste a carico dell’appellante nella misura di 1/2, e per

il resto sono a carico dello Stato.

23.1. L’integralità delle

spese procedurali di prima istanza, pari a fr. 3'901.55, restano a carico

dell’appellante, essendo state confermate le condanne.

24. All’appellante non

viene assegnata alcuna indennità ex art. 429 CPP, in quanto non è intervenuto

né un proscioglimento, né un abbandono. La relativa istanza è pertanto

respinta. Tuttavia, ex art. 436 cpv. 2 CPP, avendo

ottenuto una pena meno severa, l’appellante ha diritto a una congrua indennità

per le spese sostenute in seconda istanza, quantificata in concreto

nell’importo onnicomprensivo di fr. 800.-.

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 19, 34, 44, 47, 48,

49, 93, 94, 106, 139 n. 1, 251 n. 1 CP;

19a n. 1 LStup;

80, 81, 84, 348

segg., 379 segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP;

nonché, sulle

spese, gli art. 422 e segg. CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i

dispositivi n. 2, 5 e 7 della sentenza di primo grado sono passati in

giudicato,

1.1. AP 1 è dichiarato autore

colpevole di:

1.1.1. ripetuto

furto

per avere, nel periodo gennaio

2014/22.6.2017, ad __________, __________, __________, __________ e altre

località, per procacciarsi un indebito profitto e alfine di appropriarsene,

ripetutamente sottratto 150 scatole da 30 pastiglie ciascuna di

Zolpidem/Stilnox, 1 pastiglia di Zolpidem e 1 scatola da 5 fiale di Dormicum;

1.1.2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, nel periodo 4.10.2015/22.6.2017, ad __________, __________, __________

e altre località, consumato un imprecisato quantitativo di pastiglie di

Zolpidem/Stilnox;

1.1.3. falsità

in documenti

per avere, nel periodo

11.9.2017/19.9.2017, ad __________ e __________, alfine di procacciarsi un

indebito profitto, formato e fatto uso, a scopo d’inganno presso una farmacia,

di una falsa ricetta in suo favore asseritamente emessa dal suo terapeuta onde

acquistare 1 scatola di Stilnox da 10 milligrammi.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

180 (centottanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, per

un totale di fr. 21'600.- (ventunomila seicento), da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

1.2.1.1. la pena pecuniaria è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.2.2. alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), da sostituirsi, in caso di mancato pagamento per colpa, con una

pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

1.3. A AP 1 è fatto

obbligo, per un periodo di prova di 2 (due) anni, di attenersi alle seguenti

norme di condotta:

- sottomettersi a controlli tossicologici regolari e a sorpresa;

- seguire un trattamento psichiatrico presso un terapeuta di sua

fiducia.

1.3.1. È disposta

un’assistenza riabilitativa di 2

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.