17.2018.33
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4 aprile 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2018.33
Locarno
4 aprile 2018/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente,
Giovanni Celio e Francesca Lepori-Colombo
segretaria:
Giovanna Chiesi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il
7 febbraio 2018 da
IS 1
e
contro il decreto di accusa n. 3843/2013 del
12 settembre 2013
emanato nei suoi confronti dal
Ministero pubblico di Lugano
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A.
Con decreto d’accusa n. 3843/2013 del 12 settembre 2013, il procuratore
pubblico PP 1 ha ritenuto IS 1 autrice colpevole di ripetuta diffamazione, di
ripetuta ingiuria e di abuso di impianti di telecomunicazioni, tutti reati
commessi ai danni di PC 1, e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di
30 aliquote giornaliere da fr. 400.-, per complessivi fr. 12'000.-, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento di
una multa di fr. 500.-, nonché di tasse e spese per totali fr. 200.-.
Fatti
I fatti oggetto del decreto si
sono svolti il 2 maggio 2010 rispettivamente il 27 settembre ed il 5 ottobre
2012.
In data 23 settembre 2013 l’imputata ha interposto
opposizione al decreto.
Con decisione del 2 aprile 2014 della Pretura penale
(inc. 81.2013.2014), il giudice, avendo costatato che la prevenuta, nonostante
regolare citazione, non è comparsa al dibattimento fissato per la stessa data,
ha stralciato dai ruoli il procedimento penale ed ha dichiarato definitivo il
decreto d’accusa.
Contro la decisione di stralcio, IS 1 ha formulato
reclamo alla Camera dei reclami penali, in data 22 aprile 2014. In esito a
questa procedura, la CRP, con sentenza del 18 agosto 2014 (inc. 60.2014.156),
ha respinto il reclamo, caricando la tassa di giustizia e le spese alla
procedente.
Adito dalla condannata, il TF, con sentenza 14
novembre 2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso (STF 6B_945/2014).
B. Il 6
febbraio 2018, IS 1 ha chiesto la revisione del decreto d’accusa n. 3843/2013
del 12 settembre 2013 argomentando che prima della sua crescita in giudicato
sarebbe intervenuta la prescrizione quadriennale dell’azione penale per i reati
contro l’onore accaduti il 2 maggio 2010.
A suo avviso, la crescita in
giudicato del decreto d’accusa è intervenuta il 25 novembre 2014 (AI 1, doc.
C), quindi dopo il 2 maggio 2014 che ha sancito la prescrizione dell’azione
penale per i reati del 2010.
Per i fatti del 2012, per
contro, la procedente chiede di accertare la nullità assoluta del decreto,
poiché reso il violazione del suo diritto di potersi confrontare con chi
l’accusa (art. 32 cpv. 2 Cost. e art. 6 par. 3 lett. d CEDU).
C. Con osservazioni del 21 febbraio 2018, PC 1 ha postulato che l’istanza
venga dichiarata irricevibile in ordine e respinta nel merito, con protesta di
tasse, spese e ripetibili.
Egli ha innanzitutto
contestato la sussistenza di validi motivi che permettano di entrare nel merito
dell’istanza, poiché le giustificazioni addotte non rientrano nel novero di
quelle dell’art. 410 CPP.
In secondo luogo, l’istanza è
tardiva, poiché introdotta ben oltre il termine di 90 giorni dalla venuta a
conoscenza dei motivi di revisione. In effetti essa giunge a oltre tre anni
dalla sentenza del TF e dal passaggio in giudicato del decreto d’accusa.
Inoltre, anche nel merito,
egli ritiene che la revisione sia da respingere. La sentenza della Pretura
penale con cui la procedura di fronte ad essa è stata stralciata dai ruoli ed è
stato stabilito che il decreto d’accusa è divenuto definitivo, costituisce a
tutti gli effetti una sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP.
Il presupposto è solo quello che in un secondo tempo non venga formulata una
richiesta di nuovo giudizio ai sensi dell’art. 368 CPP. La prescrizione
dell’azione penale è dunque da considerare estinta.
A questo aggiunge che la
tematica della prescrizione è già stata trattata dalla CRP e dal TF, sicché
costituisce res iudicata.
Infine, l’asserita
argomentazione di una violazione della CEDU è pure da rigettare, non essendovi
traccia del fatto che il procedimento sfociato nel decreto d’accusa sarebbe
stato viziato da una violazione dei diritti fondamentali dell’imputata. Non
trova dunque applicazione l’art. 410 cpv. 2 CPP.
Comunque sia, IS 1 ha avuto la
possibilità di presentare istanze probatorie, ma non lo ha fatto, limitandosi a
trasmettere istanze di rinvio.
D. Il PP, con allegato del 27 febbraio 2018, ha eccepito la tardività
dell’istanza di revisione, precisando innanzitutto che il passaggio in
giudicato del decreto non è alla data del timbro ivi apposto, ma a quella della
sua emanazione (art. 437 cpv. 2 CPP).
In ogni caso, la sentenza di
prima istanza ha estinto la prescrizione ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP.
Infine, i motivi posti alla
base dell’istanza esulano da quelli dell’art. 410 CPP.
E. Il 26 marzo 2018, l’istante ha prodotto delle contro osservazioni
spontanee ed il 28 marzo seguente un ulteriore allegato denominato
“integrazione”, con i quali ha contestato con veemenza le argomentazioni di
controparte.
Tra le altre cose, ha eccepito
che il decreto di stralcio possa essere considerato una decisone ai sensi
dell’art. 97 cpv. 3 CP.
Considerandi
in diritto 1.
a. Giusta l'art. 410 cpv. 1 CPP, chi è aggravato da una sentenza
passata in giudicato, da un decreto di accusa, da una decisione giudiziaria
successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia
di misure può chiederne la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di
prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una
punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure
la condanna della persona assolta (lett. a), se la decisione contraddice in
modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti
(lett. b) oppure se, nell'ambito di un altro procedimento penale, risulta che
un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione;
a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato e, se il
procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro
modo (lett. c).
La
revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può
essere chiesta se:
a. la Corte europea dei
diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva che la CEDU o i suoi
Protocolli sono stati violati;
b. un'indennità non è
atta a compensare le conseguenze della violazione; e
c. la revisione è
necessaria per porre fine alla violazione.
L’elenco
dei motivi di revisione che si ritrova nei cpv. 1 e 2 dell’art. 410 CPP è
sostanzialmente esaustivo.
A
questi si aggiungono quello della scoperta di un motivo di ricusazione dei
giudici avvenuta dopo la chiusura del procedimento, art. 60 cpv. 3 CPP, e, per
gli stranieri quanto sancito dall’art. 214 cpv. 1 lett. b CPP risp. 36 cifra 1
lett. b della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (RS 0.191.02,
art. 36 e 214).
b. L’istanza
di revisione deve essere presentata entro 90 giorni da quando l’interessato è
venuto a conoscenza della decisione in questione.
c. La
revisione è un mezzo di ricorso sussidiario che non può supplire un mezzo di
ricorso non esperito (Messaggio, pag. 1221; Mini in: Bernasconi et al.,
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 2
ad art. 410; Schmid, Schweizerische Strafprozessordung, 2 ed., n. 2 ad art.
410; Riedo/Fiolka/Niggli, Strafprozessrecht, Basilea 2011, n. 2940, pag. 458;
Heer in Basler Kommentar, StPO, 2 ed., n. 10 ad art. 410).
È
generalmente riconosciuto che l’istituto della revisione non può servire a
rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, ad
aggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione,
oppure introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di
primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72,
consid. 2.2; Heer, in op. cit., n. 42 ad art. 410 CPP). In
simili casi vi è, infatti, un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2
lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna (cfr., per i DA, DTF 130 IV 72
consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del
20.
giugno 2011, consid. 11.3).
2.
In concreto, va rilevato che la prescrizione dell’azione penale non
rientra tra i motivi di revisione previsti dalla legge.
Di conseguenza l’istanza è, relativamente a questo punto, irricevibile.
3.
L’argomentazione,
tuttavia, andrebbe respinta anche nel merito.
Giusta l’art. 97 cpv. 3 CP, se
prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una
sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
In effetti, un decreto
d’accusa passato in giudicato costituisce una sentenza di prima istanza
(Zurbrügg, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 ed., ad. art. 97, n. 59; DTF
133.
IV 112 consid. 9.4.3).
Anche un giudizio in
contumacia costituisce una sentenza di prima istanza, con la condizione
risolutiva che, in un secondo tempo, non venga introdotta una richiesta di
nuovo giudizio (art. 368 CCP; cfr. Zurbrügg, op. cit., ad. art. 97, n. 63).
In
caso di opposizione a decreto d’accusa, se l’opponente ingiustificatamente non
compare al dibattimento né si fa rappresentare, l’opposizione è considerata
ritirata, art. 356 cpv. 4 CPP. A questa procedura non si applicano le
disposizioni della contumacia dell’art. 366 segg. CPP (Ricklin, Basler
Kommentar, StPO, 2 ed., ad art. 356, n. 5).
La
sentenza della pretura penale del 2 aprile 2014 ha statuito in merito al
passaggio in giudicato del decreto d’accusa. Essa non costituisce un mero
decreto di stralcio della procedura. A seguito di tale decisione il decreto
d’accusa è diventato effettivo, a far tempo dalla data della sua emissione.
Ad
ogni buon conto, al più tardi con la sentenza della Pretura penale, che vale
come tale ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP, il decreto d’accusa è passato in
giudicato, divenendo anch’esso sentenza di primo grado ai sensi della norma in
oggetto, per cui la prescrizione dell’azione penale si è estinta.
Ciò
posto, va poi ricordato che la questione della prescrizione era già stata
sottoposta alla CRP (doc. CARP IV), che con la sua decisione del 18 agosto 2014
(inc. 60.2014.156) già aveva concluso in tal senso, e poi al TF. In tal modo
essa ha assunto valore di res iudicata.
4.
IS 1 chiede parallelamente una revisione del decreto d’accusa in
oggetto sostenendo che lo stesso sia stato viziato da una grave violazione dei
suoi diritti fondamentali, tutelati dalla CEDU.
Ora, affinché una simile
richiesta possa venire accolta, è indispensabile che la Corte europea
dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva che la CEDU o i suoi
Protocolli sono stati violati, che un'indennità non sia atta a compensare le
conseguenze della violazione e che la revisione sia necessaria per porre fine
alla violazione (art. 410 cpv. 2 CPP).
Nel
caso specifico, già la prima di queste imprescindibili condizioni non è
realizzata: la violazione della CEDU nel caso specifico non è stata attestata
da alcuna decisione della Corte europea.
Anche
a prescindere da ciò, non si può omettere di rilevare come, nella procedura di
primo grado, il giudice della Pretura penale abbia concesso alla prevenuta, con
ordinanza del 23 gennaio 2014, la possibilità di presentare istanze probatorie
(doc. CARP III, all. 3). In quell’occasione, ella avrebbe potuto chiedere il
confronto con l’accusatore privato, cosa che non ha fatto. Si tratta di scelte
strategiche ben precise che non possono poi essere utilizzate per lamentare la
mancata possibilità di controinterrogare il denunciante, soprattutto quando ad
effettuarle è un avvocato di professione come IS 1.
5.
L’istanza
6.
febbraio 2018 è, infine, tardiva. In effetti, essa è stata formulata ad oltre
tre anni dalla sentenza 14 novembre 2014 del Tribunale federale, ad oltre tre
anni e mezzo dalla data della rivendicata prescrizione dell’azione penale (2
maggio 2014) e ad oltre tre anni e 9 mesi dalla sentenza della Pretura penale
che avrebbe leso i diritti fondamentali dell’accusata.
6.
In
applicazione dell’art. 428 cpv. 1 CPP, la tassa e le spese di giustizia sono
poste a carico di IS 1 che indennizzer l’AP PC 1con un importo di fr. 750.- a
copertura delle spese legali necessarie per la presentazione delle sue
osservazioni.
All’istante non si riconoscono indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 97 CP
81, 356, 398
e segg., 410, 428 e 433 CPP
nonché sulle
spese e sulle ripetibili l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, l’istanza è respinta.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dell’istante che verserà fr.
750.- all’AP PC 1 a titolo di risarcimento delle spese di patrocinio.
3. A IS 1 non sono
riconosciute indennità.
4. Intimazione a:
-
-
-
(rappr. AP PC 1)
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.