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Decisione

17.2018.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 aprile 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti oggetto del decreto si

sono svolti il 2 maggio 2010 rispettivamente il 27 settembre ed il 5 ottobre

2012.

In data 23 settembre 2013 l’imputata ha interposto

opposizione al decreto.

Con decisione del 2 aprile 2014 della Pretura penale

(inc. 81.2013.2014), il giudice, avendo costatato che la prevenuta, nonostante

regolare citazione, non è comparsa al dibattimento fissato per la stessa data,

ha stralciato dai ruoli il procedimento penale ed ha dichiarato definitivo il

decreto d’accusa.

Contro la decisione di stralcio, IS 1 ha formulato

reclamo alla Camera dei reclami penali, in data 22 aprile 2014. In esito a

questa procedura, la CRP, con sentenza del 18 agosto 2014 (inc. 60.2014.156),

ha respinto il reclamo, caricando la tassa di giustizia e le spese alla

procedente.

Adito dalla condannata, il TF, con sentenza 14

novembre 2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso (STF 6B_945/2014).

B. Il 6

febbraio 2018, IS 1 ha chiesto la revisione del decreto d’accusa n. 3843/2013

del 12 settembre 2013 argomentando che prima della sua crescita in giudicato

sarebbe intervenuta la prescrizione quadriennale dell’azione penale per i reati

contro l’onore accaduti il 2 maggio 2010.

A suo avviso, la crescita in

giudicato del decreto d’accusa è intervenuta il 25 novembre 2014 (AI 1, doc.

C), quindi dopo il 2 maggio 2014 che ha sancito la prescrizione dell’azione

penale per i reati del 2010.

Per i fatti del 2012, per

contro, la procedente chiede di accertare la nullità assoluta del decreto,

poiché reso il violazione del suo diritto di potersi confrontare con chi

l’accusa (art. 32 cpv. 2 Cost. e art. 6 par. 3 lett. d CEDU).

C. Con osservazioni del 21 febbraio 2018, PC 1 ha postulato che l’istanza

venga dichiarata irricevibile in ordine e respinta nel merito, con protesta di

tasse, spese e ripetibili.

Egli ha innanzitutto

contestato la sussistenza di validi motivi che permettano di entrare nel merito

dell’istanza, poiché le giustificazioni addotte non rientrano nel novero di

quelle dell’art. 410 CPP.

In secondo luogo, l’istanza è

tardiva, poiché introdotta ben oltre il termine di 90 giorni dalla venuta a

conoscenza dei motivi di revisione. In effetti essa giunge a oltre tre anni

dalla sentenza del TF e dal passaggio in giudicato del decreto d’accusa.

Inoltre, anche nel merito,

egli ritiene che la revisione sia da respingere. La sentenza della Pretura

penale con cui la procedura di fronte ad essa è stata stralciata dai ruoli ed è

stato stabilito che il decreto d’accusa è divenuto definitivo, costituisce a

tutti gli effetti una sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP.

Il presupposto è solo quello che in un secondo tempo non venga formulata una

richiesta di nuovo giudizio ai sensi dell’art. 368 CPP. La prescrizione

dell’azione penale è dunque da considerare estinta.

A questo aggiunge che la

tematica della prescrizione è già stata trattata dalla CRP e dal TF, sicché

costituisce res iudicata.

Infine, l’asserita

argomentazione di una violazione della CEDU è pure da rigettare, non essendovi

traccia del fatto che il procedimento sfociato nel decreto d’accusa sarebbe

stato viziato da una violazione dei diritti fondamentali dell’imputata. Non

trova dunque applicazione l’art. 410 cpv. 2 CPP.

Comunque sia, IS 1 ha avuto la

possibilità di presentare istanze probatorie, ma non lo ha fatto, limitandosi a

trasmettere istanze di rinvio.

D. Il PP, con allegato del 27 febbraio 2018, ha eccepito la tardività

dell’istanza di revisione, precisando innanzitutto che il passaggio in

giudicato del decreto non è alla data del timbro ivi apposto, ma a quella della

sua emanazione (art. 437 cpv. 2 CPP).

In ogni caso, la sentenza di

prima istanza ha estinto la prescrizione ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP.

Infine, i motivi posti alla

base dell’istanza esulano da quelli dell’art. 410 CPP.

E. Il 26 marzo 2018, l’istante ha prodotto delle contro osservazioni

spontanee ed il 28 marzo seguente un ulteriore allegato denominato

“integrazione”, con i quali ha contestato con veemenza le argomentazioni di

controparte.

Tra le altre cose, ha eccepito

che il decreto di stralcio possa essere considerato una decisone ai sensi

dell’art. 97 cpv. 3 CP.

Considerandi

in diritto 1.

a. Giusta l'art. 410 cpv. 1 CPP, chi è aggravato da una sentenza

passata in giudicato, da un decreto di accusa, da una decisione giudiziaria

successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia

di misure può chiederne la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di

prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una

punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure

la condanna della persona assolta (lett. a), se la decisione contraddice in

modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti

(lett. b) oppure se, nell'ambito di un altro procedimento penale, risulta che

un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione;

a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato e, se il

procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro

modo (lett. c).

La

revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può

essere chiesta se:

a. la Corte europea dei

diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva che la CEDU o i suoi

Protocolli sono stati violati;

b. un'indennità non è

atta a compensare le conseguenze della violazione; e

c. la revisione è

necessaria per porre fine alla violazione.

L’elenco

dei motivi di revisione che si ritrova nei cpv. 1 e 2 dell’art. 410 CPP è

sostanzialmente esaustivo.

A

questi si aggiungono quello della scoperta di un motivo di ricusazione dei

giudici avvenuta dopo la chiusura del procedimento, art. 60 cpv. 3 CPP, e, per

gli stranieri quanto sancito dall’art. 214 cpv. 1 lett. b CPP risp. 36 cifra 1

lett. b della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (RS 0.191.02,

art. 36 e 214).

b. L’istanza

di revisione deve essere presentata entro 90 giorni da quando l’interessato è

venuto a conoscenza della decisione in questione.

c. La

revisione è un mezzo di ricorso sussidiario che non può supplire un mezzo di

ricorso non esperito (Messaggio, pag. 1221; Mini in: Bernasconi et al.,

Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 2

ad art. 410; Schmid, Schweizerische Strafprozessordung, 2 ed., n. 2 ad art.

410; Riedo/Fiolka/Niggli, Strafprozessrecht, Basilea 2011, n. 2940, pag. 458;

Heer in Basler Kommentar, StPO, 2 ed., n. 10 ad art. 410).

È

generalmente riconosciuto che l’istituto della revisione non può servire a

rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, ad

aggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione,

oppure introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di

primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72,

consid. 2.2; Heer, in op. cit., n. 42 ad art. 410 CPP). In

simili casi vi è, infatti, un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2

lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna (cfr., per i DA, DTF 130 IV 72

consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del

20.

giugno 2011, consid. 11.3).

2.

In concreto, va rilevato che la prescrizione dell’azione penale non

rientra tra i motivi di revisione previsti dalla legge.

Di conseguenza l’istanza è, relativamente a questo punto, irricevibile.

3.

L’argomentazione,

tuttavia, andrebbe respinta anche nel merito.

Giusta l’art. 97 cpv. 3 CP, se

prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una

sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

In effetti, un decreto

d’accusa passato in giudicato costituisce una sentenza di prima istanza

(Zurbrügg, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 ed., ad. art. 97, n. 59; DTF

133.

IV 112 consid. 9.4.3).

Anche un giudizio in

contumacia costituisce una sentenza di prima istanza, con la condizione

risolutiva che, in un secondo tempo, non venga introdotta una richiesta di

nuovo giudizio (art. 368 CCP; cfr. Zurbrügg, op. cit., ad. art. 97, n. 63).

In

caso di opposizione a decreto d’accusa, se l’opponente ingiustificatamente non

compare al dibattimento né si fa rappresentare, l’opposizione è considerata

ritirata, art. 356 cpv. 4 CPP. A questa procedura non si applicano le

disposizioni della contumacia dell’art. 366 segg. CPP (Ricklin, Basler

Kommentar, StPO, 2 ed., ad art. 356, n. 5).

La

sentenza della pretura penale del 2 aprile 2014 ha statuito in merito al

passaggio in giudicato del decreto d’accusa. Essa non costituisce un mero

decreto di stralcio della procedura. A seguito di tale decisione il decreto

d’accusa è diventato effettivo, a far tempo dalla data della sua emissione.

Ad

ogni buon conto, al più tardi con la sentenza della Pretura penale, che vale

come tale ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP, il decreto d’accusa è passato in

giudicato, divenendo anch’esso sentenza di primo grado ai sensi della norma in

oggetto, per cui la prescrizione dell’azione penale si è estinta.

Ciò

posto, va poi ricordato che la questione della prescrizione era già stata

sottoposta alla CRP (doc. CARP IV), che con la sua decisione del 18 agosto 2014

(inc. 60.2014.156) già aveva concluso in tal senso, e poi al TF. In tal modo

essa ha assunto valore di res iudicata.

4.

IS 1 chiede parallelamente una revisione del decreto d’accusa in

oggetto sostenendo che lo stesso sia stato viziato da una grave violazione dei

suoi diritti fondamentali, tutelati dalla CEDU.

Ora, affinché una simile

richiesta possa venire accolta, è indispensabile che la Corte europea

dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva che la CEDU o i suoi

Protocolli sono stati violati, che un'indennità non sia atta a compensare le

conseguenze della violazione e che la revisione sia necessaria per porre fine

alla violazione (art. 410 cpv. 2 CPP).

Nel

caso specifico, già la prima di queste imprescindibili condizioni non è

realizzata: la violazione della CEDU nel caso specifico non è stata attestata

da alcuna decisione della Corte europea.

Anche

a prescindere da ciò, non si può omettere di rilevare come, nella procedura di

primo grado, il giudice della Pretura penale abbia concesso alla prevenuta, con

ordinanza del 23 gennaio 2014, la possibilità di presentare istanze probatorie

(doc. CARP III, all. 3). In quell’occasione, ella avrebbe potuto chiedere il

confronto con l’accusatore privato, cosa che non ha fatto. Si tratta di scelte

strategiche ben precise che non possono poi essere utilizzate per lamentare la

mancata possibilità di controinterrogare il denunciante, soprattutto quando ad

effettuarle è un avvocato di professione come IS 1.

5.

L’istanza

6.

febbraio 2018 è, infine, tardiva. In effetti, essa è stata formulata ad oltre

tre anni dalla sentenza 14 novembre 2014 del Tribunale federale, ad oltre tre

anni e mezzo dalla data della rivendicata prescrizione dell’azione penale (2

maggio 2014) e ad oltre tre anni e 9 mesi dalla sentenza della Pretura penale

che avrebbe leso i diritti fondamentali dell’accusata.

6.

In

applicazione dell’art. 428 cpv. 1 CPP, la tassa e le spese di giustizia sono

poste a carico di IS 1 che indennizzer l’AP PC 1con un importo di fr. 750.- a

copertura delle spese legali necessarie per la presentazione delle sue

osservazioni.

All’istante non si riconoscono indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 97 CP

81, 356, 398

e segg., 410, 428 e 433 CPP

nonché sulle

spese e sulle ripetibili l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, l’istanza è respinta.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- spese complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dell’istante che verserà fr.

750.- all’AP PC 1 a titolo di risarcimento delle spese di patrocinio.

3. A IS 1 non sono

riconosciute indennità.

4. Intimazione a:

-

-

-

(rappr. AP PC 1)

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.