17.2018.48
Tardività dell'annuncio di appello. appello inammissibile
31 agosto 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2018.48
Locarno
31 agosto 2018/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Francesca Verda Chiocchetti e Francesca Lepori Colombo
segretario:
Mattia Cogliati, vicecancelliere
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata il 20 gennaio 2018 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 29 dicembre 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 7 febbraio 2018)
e ora chiamata a decidere in merito
alla tempestività dell’avvio della procedura
esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Con DA 4308/2016, del 19 settembre 2016, il PP PP 1 ha ritenuto AP 1
autrice colpevole di ripetuta diffamazione e ne ha proposto la condanna alla
pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna, corrispondenti
a complessivi fr. 3'000.- (pena questa sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni), al pagamento della multa di fr. 200.- nonché delle tasse
e spese giudiziarie.
Dopo
l’opposizione presentata dall’accusata il 26 settembre 2016, il DA è stato
confermato dal PP (art 356 cpv. 1 CPP) e gli atti sono stati trasmessi alla
Considerandi
Pretura penale dove si è tenuto, il 18 dicembre 2017, il pubblico dibattimento.
Al termine
della discussione, il giudice ha comunicato di non poter deliberare
immediatamente. Le parti - cui il giudice aveva prospettato una nuova
convocazione - hanno rinunciato alla comunicazione in pubblico
dibattimento del dispositivo della sentenza.
Il giudice li ha, quindi,
informati che il dispositivo sarebbe stato loro notificato per iscritto dopo la
deliberazione (verb. dib. di primo grado, pag. 4).
B. Il
21.
dicembre 2017, __________, coniuge dell’appellante, ha presentato a questa
Corte uno scritto in cui contestava la modalità di comunicazione del
Dispositivo
dispositivo della sentenza non ancora emesso, intitolando tale scritto con: “Oggetto:
appello all’incarto 81.2016.538 (…)”.
C. Il dispositivo del giudizio di primo grado - con cui AP 1 è stata
dichiarata autrice colpevole di ripetuta diffamazione e condannata alla pena
pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 130.- cadauna, pena sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, al pagamento della multa di fr. 300.-
nonché delle tasse e spese giudiziarie - è stato intimato alle parti il 29
dicembre 2017 (sentenza impugnata, dispositivo punti 1 e 2, pag. 3).
D. Con scritto 20 gennaio 2018, AP 1 ha comunicato a questa Corte la
sua intenzione di impugnare il giudizio pretorile (CARP, doc. I).
E. La sentenza motivata è stata intimata alle parti il 7 febbraio 2018 e
notificata a AP 1 il 10 febbraio 2018 (Pretura penale, doc. 36).
F. Il 26 febbraio 2018, la Pretura penale ha trasmesso a questa Corte
l’incarto completo.
G. Il 19 aprile 2018, questa Corte, in applicazione dell’art. 403 cpv. 2
CPP, ha intimato lo scritto 20 gennaio 2018 al PP, agli accusatori privati e
alla Pretura penale, fissando loro un termine per esprimersi sulla tempestività
dell’avvio della procedura d’appello e, quindi, sull’entrata nel merito
dell’impugnativa (CARP, doc. III).
H. Con scritti del 23 aprile 2018, il PP, il Pretore e un AP hanno, in
sostanza, sostenuto l’intempestività dell’avvio della procedura d’appello e
chiesto che il gravame venga dichiarato irricevibile (CARP, doc. IV-VI).
I. Le prese di posizione di cui sopra sono state intimate, per eventuali
osservazioni, a AP 1 che, dopo avere chiesto e ottenuto una proroga del termine
che le era stato impartito, ha reagito con lo scritto 20 luglio 2018 che, come
si vedrà, non ha il pregio della chiarezza (CARP, doc. VIII e XI).
1. L’appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni
dalla comunicazione della sentenza (e meglio, del suo dispositivo), per scritto
oppure oralmente con immediata registrazione di tale volontà nel verbale del
dibattimento, nel caso in cui chi intende ricorrere lo manifesta immediatamente
dopo la comunicazione orale della sentenza (art. 399 cpv. 1 CPP; Eugster, in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2° ed., 2014, ad art.
399, n. 1, nota 2 a piè di pagina, pag. 3007; Vianin, in: Commentaire romand,
Code de procédure pénale, 1° ed., 2011, ad art. 399, n. 2, pag. 1781; Mini, in:
Commentario CPP, 1° ed., 2010, ad art. 399 CPP, n. 2, pag. 744; Hug, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
2° ed., 2014, ad art. 399 CPP, n. 5, pag. 1927).
La parte che
ha annunciato l’appello deve, poi, confermare e precisare tale sua volontà con
una dichiarazione scritta di appello che deve giungere al tribunale di secondo
grado entro venti giorni dalla notificazione della sentenza motivata (cpv. 3).
Il Tribunale
federale, in DTF 138 IV 157 (che ha confermato la decisione 6B_444/2011 del
20.10.2011), ha, poi, precisato che, qualora il giudice proceda direttamente
alla notificazione della sentenza motivata – ovvero, rinunci a comunicare
precedentemente, oralmente o per scritto, il suo dispositivo - l'annuncio di
appello giusta l'art. 399 cpv. 1 CPP diventa superfluo. In questo caso, è
sufficiente presentare dichiarazione di appello davanti alla giurisdizione di
appello entro il termine di venti giorni (e non di dieci come all'art. 399 cpv.
1 CPP; DTF 138 IV 157 consid. 2.2.) dalla notifica della sentenza.
2. Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a
deliberazione conclusa (art. 84 cpv. 1 CPP). Il cpv. 3 di detto disposto
precisa che, se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi
provvede appena possibile e comunica il suo giudizio in un nuovo dibattimento.
Tuttavia, le parti possono rinunciare alla comunicazione pubblica del
dispositivo della sentenza (art. 84 cpv. 3 CPP): in questo caso, la notifica
del dispositivo alle parti avviene nelle modalità indicate all’art. 85 CPP
(Schmid, op. cit., 2° ed. 2013, ad art. 84 n. 4, pag. 146; Macaluso/Toffel,
Commentaire romand, op. cit., 1°ed. 2011, ad. art. 84 n. 12 segg. pag. 307 seg.).
2.1. In applicazione dell’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga
altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali – da notificarsi al
domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (art. 87 cpv. 1
CPP) – rivestono la forma scritta.
La notificazione
è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta,
segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La
notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal
destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa
economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le
autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente
al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).
2.2. Secondo l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP - disposizione che ha codificato la
giurisprudenza precedente (STF 6B_314/2012 del 18.2.2013 consid. 1.2.) - la
notificazione è pure considerata avvenuta, tra l’altro, in caso di invio
postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna
infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.
2.3. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la presunzione
di notifica dell’atto al termine dei sette giorni di giacenza della
raccomandata non può essere modificata nemmeno nei casi in cui la Posta
permetta di ritirarla in un termine più lungo (per esempio, a seguito di una
richiesta da parte del destinatario): gli accordi tra il cliente e la Posta non
possono, quindi, derogare all’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP.
Conseguentemente,
nel caso in cui il destinatario chieda all’ufficio postale di conservare la
lettera oltre il termine usuale dei 7 giorni, l’invio raccomandato è reputato
notificato non al momento del ritiro effettivo ma all’ultimo giorno del normale
termine di giacenza (STF 6B_463/2014 del 18 settembre 2014 consid. 1.1; DTF 127
I 31 consid. 2a/aa; STF 6B_2398/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.5).
2.4. Una persona deve inoltre attendersi una notificazione quando c’è una
procedura in corso che la concerne: questa circostanza impone alle parti di
comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrive,
segnatamente, che esse devono fare in modo che le decisioni inerenti alla
procedura possano essere loro notificate. Questo dovere procedurale sorge con
l’apertura del procedimento penale e perdura durante tutto il suo svolgimento
(STF 6B_314/2012 del 18.2.2013, consid. 1.3.1.; Schmid, StPO Praxiskommentar,
2° ed., 2013, ad art. 85 CPP, n. 9, pag. 148; Brüschweiler, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 85 CPP, n. 6, pag. 423).
2.5. Infine, l’onere della prova per la notifica delle decisioni incombe, di
principio, alle autorità (STF 6B_465/2012 del 12.9.2012, consid. 5.3.).
Tuttavia, contrariamente a tale onere della prova, per gli invii raccomandati
vi è la (confutabile) presunzione che l’ufficio postale abbia correttamente
inserito l’avviso di raccomandata nella buca lettere del destinatario e che la
data della notifica sia registrata correttamente (STF 6B_463/2014 del 18.09.2014,
consid. 2.2, STF 6B_314/2012 del 18.2.2013, consid. 1.4.1.; Arquint, in: Basler
Kommentar, op. cit., ad art. 85 CPP, n. 11, pag. 577; Brüschweiler, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 85 CPP, n. 7, pag. 424).
3. Giusta l’art. 90 cpv. 1 CPP, i termini la cui decorrenza dipende da una
notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo.
L’art. 91
cpv. 1 CPP prevede che il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto
presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno.
Ai sensi
dell’art. 93 CPP, vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie
tempestivamente un atto procedurale o non compare a un’udienza. Il motivo
dell’inosservanza è irrilevante (Riedo, in: Basler Kommentar, op. cit. ad art.
93, n. 5, pag. 581; Stoll, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 93 CPP, n.
2, pag. 340; Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 93,
n. 2, pag. 448; Galliani/Marcellini, in: Commentario CPP, op. cit., ad art. 93
CPP, n. 2, pag. 206).
nel caso
concreto
4. Lo scritto del 21
dicembre 2017 di __________ (coniuge dell’appellante) non è stato considerato
da questa Corte quale annuncio d’appello, sia (e principalmente) perché
prematuro – posto che il giudice di prime cure non aveva ancora deliberato -
sia perché __________ – in assenza di una valida procura - non poteva
validamente rappresentare la moglie.
5. Come visto, il 29
dicembre 2017 la Pretura penale ha intimato alle parti il (solo) dispositivo
della sentenza (senza le motivazioni).
Ritenuto come si possa
prescindere dall’annuncio d’appello solo ed unicamente nel caso in cui il
giudice di prime cure intimi direttamente la sentenza già motivata (DTF 138 IV
157, consid. 2) e che ciò non è avvenuto in concreto, lo scritto del 20 gennaio
deve essere interpretato quale annuncio di appello (benché indirizzato
all’autorità sbagliata).
Esso può, dunque, essere
ritenuto tempestivo unicamente se presentato entro dieci giorni dalla notifica
del dispositivo della sentenza.
6. Secondo il www.posta.ch/trackandtrace
informazioni inerenti al recapito n. 98.41.902926.00319241 R Svizzera, il
dispositivo del giudizio di primo grado è stato spedito venerdì 29 dicembre
2017. Martedì 2 gennaio 2018, l’ufficio postale ha avvisato AP 1 della
raccomandata con scadenza al 9 gennaio 2018. Nonostante lunedì 8 gennaio 2018
l’insorgente abbia chiesto e ottenuto il prolungamento del termine di ritiro
fino al 3 marzo 2018, la raccomandata è stata ritirata sabato 13 gennaio 2018.
7. Considerata la
giurisprudenza sopra indicata (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa)
il termine di dieci giorni per presentare l’annuncio di appello contro il
giudizio 29 dicembre 2017 ha iniziato a decorrere il 9 gennaio 2018, cioè
l’ultimo giorno di giacenza utile della raccomandata. Il termine è, pertanto,
scaduto il 19 gennaio 2018.
8. Che l’annuncio di
appello sia stato consegnato alla posta il 20 gennaio 2018 è confermato sia dalla
stessa insorgente sia dal tracciamento www.posta.ch/trackandtrace
(informazioni inerenti al recapito n. 98.00.991701.00360189 R Svizzera) che
documenta la consegna della raccomandata all’ufficio postale di __________ il
sabato 20 gennaio 2018. L’annuncio di appello è, pertanto, tardivo.
9. Nello scritto 18
giugno 2018 e, poi, nelle osservazioni del 20 luglio 2018, __________ ha, fra
l’altro, citato l’art. 94 CPP. Quand’anche si volesse ritenere che, con il
riferimento a tale disposto, ella volesse presentare un’istanza di restituzione
dei termini (ex art 94 CPP), essa andrebbe, comunque, dichiarata irricevibile
nella misura in cui, pur applicando la massima diligenza nella lettura, non si
riesce a scorgere, nelle confuse argomentazioni sviluppate dalla scrivente,
quale sia il motivo che le avrebbe impedito di rispettare il termine per
l’annuncio d’appello (sull’obbligo di motivazione come condizione formale per
l’entrata in materia dellistanza: STF 6B_1074/2015 del 19 novembre 2015,
consid. 3.1.1; STF 6B_722/2014 del 17 dicembre 2014, consid. 2.1; Riedo, in: Basler Kommentar, op.cit., 2° ed. 2014, ad art. 94 CPP, n. 68,
pag. 639; Stoll, in: Commentaire romand, op. cit., 1° ed., 2011, ad art. 94, n.
12, pag. 345).
Per questi motivi,
visti gli art. 82, 84 cpv. 3, 85, 87, 89 segg., 90
cpv. 1, 91 cpv. 1, 93, 94, 399, 351 cpv. 3, 403 cpv. 2 e 3 CPP;
nonché, sulle spese, l’art. 428
CPP e la LTG,
pronuncia:
1. L’appello di AP 1
del 20 gennaio 2018 è inammissibile.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 300.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 500.-
sono posti a
carico di AP 1.
3. Intimazione a:
-
4. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.