17.2018.85
Diffamazione (art. 173 CP), appello parzialmente accolto
27 settembre 2018Italiano17 min
Source ti.ch
__________
Incarto n.
17.2018.85
Locarno
27 settembre 2018/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Francesca Verda Chiocchetti e Francesca Lepori Colombo
segretaria:
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 13 marzo 2018 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti l’8 marzo 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 20 aprile 2018)
richiamata la dichiarazione di appello 4 maggio 2018;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza
8 marzo 2018 la Pretura penale di Bellinzona ha dichiarato AP 1 autore
colpevole di diffamazione per avere,
a
__________, in data 15 gennaio 2016, (…) , pubblicando sul blog del sito __________
tramite lo pseudonimo “__________” il commento “PC 1, fiduciaria tipica del
sottobosco __________, con il business maggiori di creare evasione -in effetti
frode- fiscale e tener coda ad ogni tipo di faccendiere d’oltre confine”, reso
sospetta PC 1 di condotta disonorevole
e lo ha
condannato alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna,
pena sospesa per due anni ed al pagamento delle tasse e spese giudiziarie.
B. Il 13
marzo 2018, AP 1 ha presentato annuncio di appello (CARP I). Ricevuta la
motivazione del giudizio di primo grado, il 4 maggio 2018 ha tempestivamente
trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello, chiedendo di essere
prosciolto da ogni accusa e di addossare le spese alla controparte (CARP III).
In assenza di impugnazione, il dispositivo n. 3 (relativo al rinvio
dell’accusatrice privata al foro civile) è passato in giudicato.
C. Con
scritto 13 giugno 2018, questa Corte ha chiesto alle parti il consenso per la
trattazione dell’appello in procedura scritta, precisando che in difetto di
accordo manifestato entro il termine di dieci giorni, l’appello sarebbe stato
trattato in procedura orale (CARP V). Mentre il patrocinatore dell’accusatrice
privata ha acconsentito (CARP VII), il Procuratore pubblico e l’imputato non
hanno risposto.
D. Il 23 luglio il PP ha comunicato la sua
intenzione di non partecipare al dibattimento (CARP XIII), cosa che in data 20
luglio 2018 ha fatto anche l’AP PC 1per il tramite del proprio legale (CARP
XII). In tale missiva essa ha altresì postulato che l’imputato sia dichiarato
autore colpevole di diffamazione, con la condanna alla pena ritenuta adeguata
da questa Corte. Con riferimento a un suo scritto 6 febbraio 2018 inoltrato
alla Pretura penale, ha inoltre chiesto che AP 1 sia condannato al pagamento in
suo favore di un’indennità per torto morale pari a fr. 500.- e ad una
partecipazione alle spese di patrocinio per fr. 2'046.30.
E. Il
pubblico dibattimento si è tenuto l’11 settembre 2018.
A conclusione del suo intervento, l’appellante ha
chiesto di essere integralmente prosciolto, precisando di rinunciare a
qualsiasi indennità ex art. 429 CP.
Considerato:
L’imputato
1. AP 1, nato a __________ il __________, vi è domiciliato ed è
incensurato. Da circa quattro anni è proprietario di una piccola azienda che si
occupa di eseguire __________. Negli ultimi sei mesi, da
questa attività percepisce circa fr. 2'000.- netti mensili, mentre in passato
il suo reddito si aggirava intorno ai fr. 2'600.- netti. Egli provvede al
sostentamento della moglie, senza attività lucrativa, e della figlia di nove
anni. A suo carico sono stati recentemente emessi dei precetti esecutivi dalla
cassa malati, per un totale di fr. 2'000.- (verb. dib., pag. 4).
Fatti
I fatti
2. Il 15
gennaio 2016 sul giornale online “__________” è apparso un articolo dal titolo
“__________ __________: «__________?»”.
Il portale faceva riferimento a un’interrogazione di
alcuni consiglieri comunali di __________, finalizzata a chiarire il ruolo di PC
1 __________ nella nomina del fratello quale __________.
Nel blog di
commento all’articolo sono stati pubblicati vari contributi. Tra questi, alle
ore 11.33, il testo seguente a firma “__________”:
“__________,
fiduciaria tipica del sottobosco __________, con il business maggiore di creare
evasione -in effetti frode- fiscale e tener coda ad ogni tipo di faccendiere
d’oltre confine.
Poi
si salta sul carro della lega per farsi pubblicità, agendo da e per pro
saccoccia e non certo per i contribuenti”
Si tratta
della risposta all’intervento di un altro utente, denominato “__________”,
che aveva scritto:
“Inutile
dare addosso alla __________ (si sa com’è fatta)… La responsabilità sta nella
comunità __________ che permette questi malandazzi”.
3. La
ricerca effettuata tramite polizia – in conseguenza alla querela presentata da PC
1 – ha permesso di individuare il titolare dell’utenza “__________” in AP 1.
4. Interrogato,
AP 1 ha riconosciuto di avere aperto l’account a nome “__________” e di essere
l’autore del commento indicato al punto 2 (verb. dib. 11.09.18 pag. 3 ; verb. polizia 06.06.2016 pag. 2;).
Considerandi
5.
L’art.
173.
CP protegge l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere una
persona d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti.
Secondo il
Tribunale Federale, la protezione dell’onore garantita dal diritto penale è più
limitata per rapporto alla protezione dell’onore garantita dal diritto civile
(art. 28 e seguenti CC); il diritto penale protegge unicamente il diritto della
persona alla considerazione morale non il suo diritto alla considerazione
sociale (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l’adulte, 2014, pag. 188 n. 535a, DTF 129 III 715, 122 IV 311,
119.
IV 44), limitandosi il diritto penale a garantire il diritto al rispetto
che risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona interessata al
disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.11; 132 IV 112
consid. 2.1). Sfuggono alla protezione penale, per contro, quelle espressioni
che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una
persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa
ha di se stessa (STF 6B_600/2007 del 22.02.2008 consid. 2.1; CCRP inc.
17.2007.30
del 02.09.2009 consid. 3a e rinvii).
Se
un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una
questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima le
attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione
oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le
attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119 IV 47 consid. 2a; Franz Riklin in BK, Strafrecht II, 2013,
vor Art. 173, n. 28 ss.). Trattandosi di uno scritto,
l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni
utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge
dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono, dunque, essere valutate
asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si
inseriscono (DTF 128 IV 60 consid. 1e; Bernard Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. 1, 2010, ad art. 173 n. 42 con richiami giurisprudenziali).
L’intenzionalità
deve riferirsi all’affermazione diffamante; il dolo eventuale è sufficiente.
Non è, invece, necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore
sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore
della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite (Riklin,
op.cit., ad art. 173 n. 7-8; Corboz, op.cit., ad art. 173 n. 48-50). Per la
diffamazione occorre, ulteriormente, che l’autore abbia avuto l’intenzione di
comunicare l’informazione a terzi (CARP 17.2014.198 del 13.05.2015 pag. 16
consid. 9.1).
L’art. 173
CP (diffamazione) si distingue dall’art. 177 CP (ingiuria) in quanto riferibile
unicamente ad allegazioni di fatto e non semplicemente a un giudizio di valore
(Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2011, pag. 362 n. 1195; DTF 117 IV
29.
consid. 2c, 92 IV 98 consid. 4).
L’art. 173
cpv. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena
se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure
dimostra di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova
della buona fede).
La prova
liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o divulgato le
affermazioni lesive dell’onore senza che queste fossero giustificate da un
interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente
nell’intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita
privata o alla vita di famiglia (art. 173 cpv. 3 CP). I due requisiti – mancato
interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza – devono
incorrere cumulativamente. Ciò significa che l’autore va ammesso alla prova
della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si
sia prefisso di fare della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3) oppure nel caso
in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l’affermazione lesiva,
egli non aveva intenzione di fare prevalentemente della maldicenza.
La prova
della buona fede si distingue dalla prova della verità. Per stabilirne
l’ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione
diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui l’autore disponeva
all’epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi potesse in buona
fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona fede non può,
dunque, fondarsi su elementi sconosciuti all’autore all’epoca della sua
dichiarazione. Incombe all’imputato provare gli elementi di cui disponeva in
quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà,
poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché l’autore potesse
credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta
invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 consid. 3b, Corboz op.cit., ad
art. 173, n. 75).
Il contenuto
e l’estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui
l’accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto
inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro esse sono
minori, se l’accusato ha un interesse degno di protezione, come ad esempio nel
caso di colui che indirizza all’autorità penale una lamentela o una denuncia o
che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208
consid. 3b).
Cautela
particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie
asserzioni in un’ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151
consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118 consid. 2a). In questi casi,
l’accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni di
terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b). Il fatto che sia difficile per l’accusato
verificare un’informazione o ottenere delle prove non è circostanza da
diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui
fondare un’affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi
esternazione (DTF 105 IV 120, 92 IV 98 consid. 4, Corboz, op.cit., ad art. 173,
n. 83).
Scritto 20 luglio 2018 AP PC 1
6.
Come
visto, con la missiva in questione l’AP, per il tramite del proprio legale –
oltre a postulare l’imputato venga dichiarato autore colpevole di diffamazione
- ha altresì domandato, con riferimento all’istanza 6 febbraio 2018 inoltrata
alla Pretura penale e disattesa dal primo giudice, che AP 1 sia condannato al
pagamento in suo favore di un’indennità per torto morale pari a fr. 500.- e ad
una partecipazione alle spese di patrocinio per fr. 2'046.30.
Quest’ultima
richiesta si riferisce chiaramente al procedimento di prima sede, sicché non
può essere trattata come istanza di indennizzo e di torto morale per la
procedura di appello. Si tratta, infatti, di una richiesta di riforma del
giudizio pretorile. Tuttavia, essa è intempestiva dato che al momento in cui è
stata formulata (20 luglio 2018) era già ampiamente scaduto anche il termine
per proporre appello incidentale. Ne consegue che il dispositivo n. 3 della
sentenza impugnata è passato in giudicato.
L’appello
7.
L’imputato
sostiene, anzitutto, che al consid. 5 della sentenza di prima sede il Pretore
penale gli avrebbe attribuito delle affermazioni che egli non avrebbe mai
formulato, ossia che da quanto affermato in sede di interrogatorio di prima
istanza sarebbero state omesse le parole “ai suoi occhi”. Egli afferma, poi, di
essersi limitato ad elencare fatti veritieri, a suo dire supportati durante il
dibattimento di prima istanza da ampi riscontri oggettivi. AP 1 sottolinea,
altresì, di non aver mai asserito o anche solo lasciato intendere che PC 1
abbia agito, nella sua attività di fiduciaria o in quella politica, in modo
contrario alla legislazione svizzera e sottolinea che, invece, con lo scritto
incriminato, aveva voluto segnalare “un’evidente dicotomia fra il credo
divulgato dall’organizzazione politica alla quale PC 1 appartiene e quanto da
lei messo in pratica” (dichiarazione di appello; verb. dib. 11.09.2018 pag.
3.
seg.).
8.
Sebbene sia vero che, in ambito politico, la lesione contro l’onore
protetto penalmente è ammessa con ritegno, nel concreto va considerato come, ad
una lettura oggettiva, la frase incriminata (“__________, fiduciaria tipica
del sottobosco __________, con il business maggiore di creare evasione -in
effetti frode- fiscale e tener coda ad ogni tipo di faccendiere d’oltre confine”)
vada ben oltre l’opposizione politica.
L’articolo –
in margine al quale l’imputato si è espresso - concerneva il ruolo di PC 1
nella nomina del fratello quale capotecnico comunale, mentre le esternazioni
dell’imputato si sono chiaramente estese oltre l’oggetto in discussione,
assurgendo a critica personale: inserendo PC 1 nel “sottobosco __________”
e precisando che la sua attività principale consiste nel “tener la coda ad
ogni tipo di faccendiere d’oltre confine”,
creando “evasione-in effetti-frode fiscale” , AP 1 ha qualificato PC 1
di persona dedita a traffici illeciti.
Ricordato
che determinante al fine di valutare la rilevanza penale di esternazioni non è
cosa l’autore dello scritto incriminato ha voluto dire, bensì come un lettore
medio, non prevenuto, poteva o doveva intenderle (CARP 12.01.2015 inc.
17.2015
/171), va precisato quanto segue:
- usata, come
in concreto, in senso figurato, la parola “sottobosco” indica l'insieme
delle persone che vivono ai margini di un'attività o di un'organizzazione,
talvolta traendone illeciti guadagni o benefici o, detto diversamente, che
operano a proprio vantaggio, prosperando generalmente in modo illecito o
irregolare, all'ombra di istituzioni, di personalità o di ambienti influenti;
- la parola “faccendiere”
indica chi si dà da fare in intrighi e in affari poco onesti (Vocabolario
Treccani nella versione online; cfr. anche loZingarelli 2011 e Devoto-Oli 1990)
e significativo è che il Dizionario dei sinonimi e contrari da, appunto come
termine con significato contrario al faccendiere , “gentiluomo, persona
onesta”.
Ciò
ritenuto, è evidente come l’affermazione incriminata – che rafforza il
riferimento alle attività illecite insito nella parola “sottobosco” con
l’aggiunta del “tener la coda ad ogni tipo di faccendiere d’oltre confine”,
creando “evasione -in effetti frode- fiscale” – supera quello che è
lecito in un dibattito politico nella misura in cui, con essa, di PC 1 non
viene criticata l’attività politica bensì la moralità e l’onestà personale, con
particolare riferimento, non all’ambito politico, ma a quello professionale.
A nulla muta
quanto indicato da AP 1 nell’appello e ribadito al dibattimento, ossia che
nella frase incriminata non è stato indicato a chiare lettere che PC 1 ha agito
in violazione della legislazione svizzera. Anzitutto, tale mancanza di
precisazione non è di aiuto alla posizione dell’imputato, ma semmai ben
evidenzia che il lettore medio una tale differenza non poteva farla. Per tacere
del fatto che anche affermare, come indicato al dibattimento di prima sede, che
“buona parte di clienti italiani (…) si appoggiano alle fiduciarie svizzere (…)
per «ottimizzare» la propria situazione fiscale” e che l’evasione fiscale è
perseguibile penalmente in Italia mentre in Svizzera no (verb. 06.03.2018 pag.
1) non riduce la gravità delle esternazioni incriminate e di cui si è detto
sopra. Invero, affermare il concorso nella violazione di una normativa italiana
è altrettanto grave che sostenere un agire illegale secondo quanto stabilito
dal diritto svizzero. Tanto più che nemmeno si può escludere, in una simile
ipotesi, che la persona sia poi perseguita in Italia. Non va dimenticato, poi,
che nel testo pubblicato vi è il riferimento a “frode”, nonché a “ogni tipo di faccendiere
d’oltre confine” preceduto dalla congiunzione “e”, sicché il lettore medio non
poteva che intendere che l’attività professionale di PC 1 comprendesse l’aiuto
e il sostegno a reati più ampi dell’evasione fiscale.
Va
evidenziato, altresì, che, nel caso concreto, l’imputato nemmeno potrebbe
avvalersi della giurisprudenza che impone di valutare con riserbo gli attacchi
perpetrati nell’ambito del dibattito politico, dato che egli non ha partecipato
in modo corretto a questo dibattito, nascondendo la sua identità dietro uno
pseudonimo (STF 6B_88/2017 del 20.04.2017 consid. 2.4).
Nella
fattispecie, poi, non sussistono palesemente le prove liberatorie della verità
e della buona fede. Malgrado l’appellante si dica convinto di aver apportato
ampi riscontri oggettivi della veridicità delle sue affermazioni, egli si è in
realtà limitato ad asserire quanto testé riportato sull’attività esercitata, a
suo dire, di regola dai fiduciari in Ticino, nonché – con rinvio allo scopo
sociale, indicato a Registro di commercio, della ditta di cui PC 1 è
amministratrice unica – a dichiarare in maniera apodittica che, secondo lui,
l’accusatrice privata “fa esattamente il lavoro che fanno gli altri fiduciari”,
dato che “sarebbe irragionevole supporre il contrario” (verb. 06.03.2018 pag. 2;
v. anche verb. dib. 11.09.2018 pag. 3).
Si tratta di
mere opinioni personali sprovviste della benché minima valenza probatoria.
Infine, data
la gravità delle esternazioni formulate nel blog, l’imputato era senz’altro
consapevole che esse potevano nuocere all’onore della persona offesa.
Ciononostante le ha proferite.
In
definitiva, sono dati tutti i requisiti per confermare l’imputazione prevista
all’art. 173 CP.
La pena
9.
Il primo giudice ha condannato l’imputato
alla pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, per
complessivi fr. 500.-. Tenuto conto del grado ridotto di colpa del condannato
che, pur se consapevole della natura dello scritto, risponde, in sostanza, per
la reazione di un attimo, la pena va ridotta a tre aliquote giornaliere il cui
ammontare va, a sua volta, ridotto, vista la sua non certamente rosea
situazione finanziaria, a fr. 30.- ciascuna (art. 49 cpv. 1 e 2 CP).
Confermata
è, invece, la sospensione condizionale della pena pecuniaria.
Gli
oneri processuali di prima istanza
10.
Gli oneri processuali di primo grado
restano a carico dell’imputato, così come deciso dal Pretore penale.
Le spese
giudiziarie di seconda sede
11.
Visto il
grado di accoglimento dell’appello, gli oneri processuali di questa sede vanno
posti per 4/5 a carico dell’imputato e, per il resto, a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 76 e segg., 80 e
segg., 398 e segg., 405 CPP; 34, 42, 47 e 50 173 CP
nonché,
sulle spese, l’art. 426, 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
2. Di
conseguenza,
ricordato
che, in assenza di impugnazione, il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è
passato in giudicato,
2.1 AP 1 è
dichiarato autore colpevole di diffamazione (art. 173 CP) per avere, il 15
gennaio 2016, pubblicato sul blog del sito __________ tramite lo pseudonimo “__________”
il commento “__________, fiduciaria tipica del sottobosco __________, con il
business maggiori di creare evasione -in effetti frode- fiscale e tener coda ad
ogni tipo di faccendiere d’oltre confine”.
2.2 AP 1 è
condannato:
2.2.1 alla pena
pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 90.- (novanta);
2.2.1.1 l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2.2 al
pagamento della tassa di giustizia e alle spese giudiziarie, di complessivi fr.
1'000.- (mille), per il procedimento di primo grado.
3. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.