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Decisione

17.2018.85

Diffamazione (art. 173 CP), appello parzialmente accolto

27 settembre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti

2. Il 15

gennaio 2016 sul giornale online “__________” è apparso un articolo dal titolo

“__________ __________: «__________?»”.

Il portale faceva riferimento a un’interrogazione di

alcuni consiglieri comunali di __________, finalizzata a chiarire il ruolo di PC

1 __________ nella nomina del fratello quale __________.

Nel blog di

commento all’articolo sono stati pubblicati vari contributi. Tra questi, alle

ore 11.33, il testo seguente a firma “__________”:

“__________,

fiduciaria tipica del sottobosco __________, con il business maggiore di creare

evasione -in effetti frode- fiscale e tener coda ad ogni tipo di faccendiere

d’oltre confine.

Poi

si salta sul carro della lega per farsi pubblicità, agendo da e per pro

saccoccia e non certo per i contribuenti”

Si tratta

della risposta all’intervento di un altro utente, denominato “__________”,

che aveva scritto:

“Inutile

dare addosso alla __________ (si sa com’è fatta)… La responsabilità sta nella

comunità __________ che permette questi malandazzi”.

3. La

ricerca effettuata tramite polizia – in conseguenza alla querela presentata da PC

1 – ha permesso di individuare il titolare dell’utenza “__________” in AP 1.

4. Interrogato,

AP 1 ha riconosciuto di avere aperto l’account a nome “__________” e di essere

l’autore del commento indicato al punto 2 (verb. dib. 11.09.18 pag. 3 ; verb. polizia 06.06.2016 pag. 2;).

Considerandi

5.

L’art.

173.

CP protegge l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere una

persona d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti.

Secondo il

Tribunale Federale, la protezione dell’onore garantita dal diritto penale è più

limitata per rapporto alla protezione dell’onore garantita dal diritto civile

(art. 28 e seguenti CC); il diritto penale protegge unicamente il diritto della

persona alla considerazione morale non il suo diritto alla considerazione

sociale (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la

protection de l’adulte, 2014, pag. 188 n. 535a, DTF 129 III 715, 122 IV 311,

119.

IV 44), limitandosi il diritto penale a garantire il diritto al rispetto

che risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona interessata al

disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.11; 132 IV 112

consid. 2.1). Sfuggono alla protezione penale, per contro, quelle espressioni

che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una

persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa

ha di se stessa (STF 6B_600/2007 del 22.02.2008 consid. 2.1; CCRP inc.

17.2007.30

del 02.09.2009 consid. 3a e rinvii).

Se

un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una

questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima le

attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione

oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le

attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119 IV 47 consid. 2a; Franz Riklin in BK, Strafrecht II, 2013,

vor Art. 173, n. 28 ss.). Trattandosi di uno scritto,

l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni

utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge

dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono, dunque, essere valutate

asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si

inseriscono (DTF 128 IV 60 consid. 1e; Bernard Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. 1, 2010, ad art. 173 n. 42 con richiami giurisprudenziali).

L’intenzionalità

deve riferirsi all’affermazione diffamante; il dolo eventuale è sufficiente.

Non è, invece, necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore

sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore

della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite (Riklin,

op.cit., ad art. 173 n. 7-8; Corboz, op.cit., ad art. 173 n. 48-50). Per la

diffamazione occorre, ulteriormente, che l’autore abbia avuto l’intenzione di

comunicare l’informazione a terzi (CARP 17.2014.198 del 13.05.2015 pag. 16

consid. 9.1).

L’art. 173

CP (diffamazione) si distingue dall’art. 177 CP (ingiuria) in quanto riferibile

unicamente ad allegazioni di fatto e non semplicemente a un giudizio di valore

(Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2011, pag. 362 n. 1195; DTF 117 IV

29.

consid. 2c, 92 IV 98 consid. 4).

L’art. 173

cpv. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena

se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure

dimostra di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova

della buona fede).

La prova

liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o divulgato le

affermazioni lesive dell’onore senza che queste fossero giustificate da un

interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente

nell’intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita

privata o alla vita di famiglia (art. 173 cpv. 3 CP). I due requisiti – mancato

interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza – devono

incorrere cumulativamente. Ciò significa che l’autore va ammesso alla prova

della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si

sia prefisso di fare della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3) oppure nel caso

in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l’affermazione lesiva,

egli non aveva intenzione di fare prevalentemente della maldicenza.

La prova

della buona fede si distingue dalla prova della verità. Per stabilirne

l’ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione

diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui l’autore disponeva

all’epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi potesse in buona

fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona fede non può,

dunque, fondarsi su elementi sconosciuti all’autore all’epoca della sua

dichiarazione. Incombe all’imputato provare gli elementi di cui disponeva in

quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà,

poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché l’autore potesse

credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta

invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 consid. 3b, Corboz op.cit., ad

art. 173, n. 75).

Il contenuto

e l’estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui

l’accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto

inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro esse sono

minori, se l’accusato ha un interesse degno di protezione, come ad esempio nel

caso di colui che indirizza all’autorità penale una lamentela o una denuncia o

che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208

consid. 3b).

Cautela

particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie

asserzioni in un’ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151

consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118 consid. 2a). In questi casi,

l’accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni di

terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b). Il fatto che sia difficile per l’accusato

verificare un’informazione o ottenere delle prove non è circostanza da

diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui

fondare un’affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi

esternazione (DTF 105 IV 120, 92 IV 98 consid. 4, Corboz, op.cit., ad art. 173,

n. 83).

Scritto 20 luglio 2018 AP PC 1

6.

Come

visto, con la missiva in questione l’AP, per il tramite del proprio legale –

oltre a postulare l’imputato venga dichiarato autore colpevole di diffamazione

- ha altresì domandato, con riferimento all’istanza 6 febbraio 2018 inoltrata

alla Pretura penale e disattesa dal primo giudice, che AP 1 sia condannato al

pagamento in suo favore di un’indennità per torto morale pari a fr. 500.- e ad

una partecipazione alle spese di patrocinio per fr. 2'046.30.

Quest’ultima

richiesta si riferisce chiaramente al procedimento di prima sede, sicché non

può essere trattata come istanza di indennizzo e di torto morale per la

procedura di appello. Si tratta, infatti, di una richiesta di riforma del

giudizio pretorile. Tuttavia, essa è intempestiva dato che al momento in cui è

stata formulata (20 luglio 2018) era già ampiamente scaduto anche il termine

per proporre appello incidentale. Ne consegue che il dispositivo n. 3 della

sentenza impugnata è passato in giudicato.

L’appello

7.

L’imputato

sostiene, anzitutto, che al consid. 5 della sentenza di prima sede il Pretore

penale gli avrebbe attribuito delle affermazioni che egli non avrebbe mai

formulato, ossia che da quanto affermato in sede di interrogatorio di prima

istanza sarebbero state omesse le parole “ai suoi occhi”. Egli afferma, poi, di

essersi limitato ad elencare fatti veritieri, a suo dire supportati durante il

dibattimento di prima istanza da ampi riscontri oggettivi. AP 1 sottolinea,

altresì, di non aver mai asserito o anche solo lasciato intendere che PC 1

abbia agito, nella sua attività di fiduciaria o in quella politica, in modo

contrario alla legislazione svizzera e sottolinea che, invece, con lo scritto

incriminato, aveva voluto segnalare “un’evidente dicotomia fra il credo

divulgato dall’organizzazione politica alla quale PC 1 appartiene e quanto da

lei messo in pratica” (dichiarazione di appello; verb. dib. 11.09.2018 pag.

3.

seg.).

8.

Sebbene sia vero che, in ambito politico, la lesione contro l’onore

protetto penalmente è ammessa con ritegno, nel concreto va considerato come, ad

una lettura oggettiva, la frase incriminata (“__________, fiduciaria tipica

del sottobosco __________, con il business maggiore di creare evasione -in

effetti frode- fiscale e tener coda ad ogni tipo di faccendiere d’oltre confine”)

vada ben oltre l’opposizione politica.

L’articolo –

in margine al quale l’imputato si è espresso - concerneva il ruolo di PC 1

nella nomina del fratello quale capotecnico comunale, mentre le esternazioni

dell’imputato si sono chiaramente estese oltre l’oggetto in discussione,

assurgendo a critica personale: inserendo PC 1 nel “sottobosco __________”

e precisando che la sua attività principale consiste nel “tener la coda ad

ogni tipo di faccendiere d’oltre confine”,

creando “evasione-in effetti-frode fiscale” , AP 1 ha qualificato PC 1

di persona dedita a traffici illeciti.

Ricordato

che determinante al fine di valutare la rilevanza penale di esternazioni non è

cosa l’autore dello scritto incriminato ha voluto dire, bensì come un lettore

medio, non prevenuto, poteva o doveva intenderle (CARP 12.01.2015 inc.

17.2015

/171), va precisato quanto segue:

- usata, come

in concreto, in senso figurato, la parola “sottobosco” indica l'insieme

delle persone che vivono ai margini di un'attività o di un'organizzazione,

talvolta traendone illeciti guadagni o benefici o, detto diversamente, che

operano a proprio vantaggio, prosperando generalmente in modo illecito o

irregolare, all'ombra di istituzioni, di personalità o di ambienti influenti;

- la parola “faccendiere”

indica chi si dà da fare in intrighi e in affari poco onesti (Vocabolario

Treccani nella versione online; cfr. anche loZingarelli 2011 e Devoto-Oli 1990)

e significativo è che il Dizionario dei sinonimi e contrari da, appunto come

termine con significato contrario al faccendiere , “gentiluomo, persona

onesta”.

Ciò

ritenuto, è evidente come l’affermazione incriminata – che rafforza il

riferimento alle attività illecite insito nella parola “sottobosco” con

l’aggiunta del “tener la coda ad ogni tipo di faccendiere d’oltre confine”,

creando “evasione -in effetti frode- fiscale” – supera quello che è

lecito in un dibattito politico nella misura in cui, con essa, di PC 1 non

viene criticata l’attività politica bensì la moralità e l’onestà personale, con

particolare riferimento, non all’ambito politico, ma a quello professionale.

A nulla muta

quanto indicato da AP 1 nell’appello e ribadito al dibattimento, ossia che

nella frase incriminata non è stato indicato a chiare lettere che PC 1 ha agito

in violazione della legislazione svizzera. Anzitutto, tale mancanza di

precisazione non è di aiuto alla posizione dell’imputato, ma semmai ben

evidenzia che il lettore medio una tale differenza non poteva farla. Per tacere

del fatto che anche affermare, come indicato al dibattimento di prima sede, che

“buona parte di clienti italiani (…) si appoggiano alle fiduciarie svizzere (…)

per «ottimizzare» la propria situazione fiscale” e che l’evasione fiscale è

perseguibile penalmente in Italia mentre in Svizzera no (verb. 06.03.2018 pag.

1) non riduce la gravità delle esternazioni incriminate e di cui si è detto

sopra. Invero, affermare il concorso nella violazione di una normativa italiana

è altrettanto grave che sostenere un agire illegale secondo quanto stabilito

dal diritto svizzero. Tanto più che nemmeno si può escludere, in una simile

ipotesi, che la persona sia poi perseguita in Italia. Non va dimenticato, poi,

che nel testo pubblicato vi è il riferimento a “frode”, nonché a “ogni tipo di faccendiere

d’oltre confine” preceduto dalla congiunzione “e”, sicché il lettore medio non

poteva che intendere che l’attività professionale di PC 1 comprendesse l’aiuto

e il sostegno a reati più ampi dell’evasione fiscale.

Va

evidenziato, altresì, che, nel caso concreto, l’imputato nemmeno potrebbe

avvalersi della giurisprudenza che impone di valutare con riserbo gli attacchi

perpetrati nell’ambito del dibattito politico, dato che egli non ha partecipato

in modo corretto a questo dibattito, nascondendo la sua identità dietro uno

pseudonimo (STF 6B_88/2017 del 20.04.2017 consid. 2.4).

Nella

fattispecie, poi, non sussistono palesemente le prove liberatorie della verità

e della buona fede. Malgrado l’appellante si dica convinto di aver apportato

ampi riscontri oggettivi della veridicità delle sue affermazioni, egli si è in

realtà limitato ad asserire quanto testé riportato sull’attività esercitata, a

suo dire, di regola dai fiduciari in Ticino, nonché – con rinvio allo scopo

sociale, indicato a Registro di commercio, della ditta di cui PC 1 è

amministratrice unica – a dichiarare in maniera apodittica che, secondo lui,

l’accusatrice privata “fa esattamente il lavoro che fanno gli altri fiduciari”,

dato che “sarebbe irragionevole supporre il contrario” (verb. 06.03.2018 pag. 2;

v. anche verb. dib. 11.09.2018 pag. 3).

Si tratta di

mere opinioni personali sprovviste della benché minima valenza probatoria.

Infine, data

la gravità delle esternazioni formulate nel blog, l’imputato era senz’altro

consapevole che esse potevano nuocere all’onore della persona offesa.

Ciononostante le ha proferite.

In

definitiva, sono dati tutti i requisiti per confermare l’imputazione prevista

all’art. 173 CP.

La pena

9.

Il primo giudice ha condannato l’imputato

alla pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, per

complessivi fr. 500.-. Tenuto conto del grado ridotto di colpa del condannato

che, pur se consapevole della natura dello scritto, risponde, in sostanza, per

la reazione di un attimo, la pena va ridotta a tre aliquote giornaliere il cui

ammontare va, a sua volta, ridotto, vista la sua non certamente rosea

situazione finanziaria, a fr. 30.- ciascuna (art. 49 cpv. 1 e 2 CP).

Confermata

è, invece, la sospensione condizionale della pena pecuniaria.

Gli

oneri processuali di prima istanza

10.

Gli oneri processuali di primo grado

restano a carico dell’imputato, così come deciso dal Pretore penale.

Le spese

giudiziarie di seconda sede

11.

Visto il

grado di accoglimento dell’appello, gli oneri processuali di questa sede vanno

posti per 4/5 a carico dell’imputato e, per il resto, a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 76 e segg., 80 e

segg., 398 e segg., 405 CPP; 34, 42, 47 e 50 173 CP

nonché,

sulle spese, l’art. 426, 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

2. Di

conseguenza,

ricordato

che, in assenza di impugnazione, il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è

passato in giudicato,

2.1 AP 1 è

dichiarato autore colpevole di diffamazione (art. 173 CP) per avere, il 15

gennaio 2016, pubblicato sul blog del sito __________ tramite lo pseudonimo “__________”

il commento “__________, fiduciaria tipica del sottobosco __________, con il

business maggiori di creare evasione -in effetti frode- fiscale e tener coda ad

ogni tipo di faccendiere d’oltre confine”.

2.2 AP 1 è

condannato:

2.2.1 alla pena

pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 90.- (novanta);

2.2.1.1 l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2.2 al

pagamento della tassa di giustizia e alle spese giudiziarie, di complessivi fr.

1'000.- (mille), per il procedimento di primo grado.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.