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Decisione

17.2018.94

Grave infrazione alle norme della circolazione stradale, superamento del limite di velocità di 36 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto limitato a 100km/h, visibilità di un segnale,

19 dicembre 2018Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

Alle ore 00:03 del 16 febbraio 2016,

mentre viaggiava in direzione sud alla guida della vettura targata __________

sull’autostrada A2, al km 2.350 in territorio di __________ AP 1 è incorso in

un controllo di velocità. Con apparecchio Traffic Observer LMS-14 (S.-Mr.

90612-1508-A-0141, METAS 432780-0, unità di controllo, Traffic Observer

TO-MCU-14, S.-Nr. 90612-1508-A-0141, Scanner laser [LMS-14], Traffic Observer

LMS 511-10900S02, S.-Nr. 15341139: AI 1, certificato di verificazione allegato

al rapporto di costatazione) è stata rilevata una velocità di 136 km/h – pari a

140 km/h dedotto il margine di tolleranza – a fronte del limite massimo di

velocità di 100 km/h (AI 1, rapporto di costatazione).

L’infrazione è stata rilevata durante un

controllo di polizia senza posto di blocco in condizioni di traffico normale e

con fondo stradale asciutto (AI 1, rapporto di constatazione).

4. Le

dichiarazioni dell’imputato

4.1. In occasione dell’interrogatorio di polizia 18 marzo 2016

(AI 1), AP 1 ha ammesso di essere stato alla guida del predetto veicolo nelle

circostanze di tempo e di luogo summenzionate. Proveniva da __________ e si

stava recando al proprio domicilio a __________.

Quando l’interrogante gli ha contestato

che procedeva a 136 Km/h laddove il limite era di 100 Km/h, ha preso posizione

come segue: “Contesto con rinvio all’allegato l’adeguatezza del limite e

l’accertamento dell’eccesso”. Nell’allegato menzionato, per quanto qui di

interesse, AP 1 si è limitato a contestare l’applicazione del margine di

tolleranza in soli 4 km/h anziché i 6 km/h auspicati. A sostegno di tale

richiesta ha altresì asserito di aver circolato a una velocità che egli,

tramite l’accessorio tempomat presente sulla sua vettura, aveva impostato a 120

km/h, velocità che d’altra parte avrebbe riscontrato guardando il tachimetro al

momento del flash del radar. Ha quindi concluso che “l’attendibilità di un

rilevamento preciso al millimetro è quindi relativa”. Egli ha soggiunto che si

trattava di un radar in funzione da pochi mesi e che in pochissimo tempo aveva

fatto una “strage” di automobilisti, così come riportato dai media, a

dimostrazione, sempre a suo dire, dell’inadeguatezza del limite di velocità

fissato in quel tratto di autostrada.

Quando gli è stato chiesto se sapesse e

se avesse percepito quale fosse il limite su quel tratto, ha risposto:

“ Conoscevo il limite, avevo inserito il tempomat su 120 km/h

visto che l’autostrada era deserta e il fondo stradale perfetto. Non riesco a

spiegarmi il perché della velocità accertata”.

4.2. Al dibattimento dinanzi alla Pretura penale, tenutosi il 14

marzo 2018, l’imputato ha dichiarato:

“ Io sapevo che sul ponte vi era un apparecchio di controllo

della velocità e sapevo anche che vi era un cartello di possibile limitazione

di velocità a messaggio variabile. Mi è già accaduto, passando di giorno, di

vedere che quel cartello indicava un limite di 100 km/h o di altre velocità,

soprattutto quando vi erano dei tir incolonnati. Il tratto che precede questo

cartello è un tratto ove vige la velocità ordinaria”.

“ Anche quella sera adattavo la mia velocità con il tempomat

«a bottone». Ritengo di avere passato il tratto dove c’è lo svincolo a 100 km/h

e di avere aumentato il tempomat dal momento in cui c’era il cartello di fine

limite. Con il senno di poi posso dire che, verosimilmente, invece di premere

due tacchette fino ai 120 km/h, per la sensibilità dell’apparecchio forse ne ho

schiacciate di più. Quando sono arrivato in prossimità del cartello di cui

stiamo parlando, ero pronto a ridurre la velocità. Quel cartello in alto,

tuttavia non l’ho visto perché era invisibile. L’ho ritenuto spento. Poteva ben

esserlo, ritenuto che non era un orario di punta. Di conseguenza non ho

modificato il tempomat che avevo disposto poco prima. Io circolavo sulla corsia

di destra, come indica la fotografia del radar”.

4.3. Al dibattimento d’appello 30 ottobre 2018, l’appellante ha

asserito:

“ (…) come già affermato in occasione di un

precedente interrogatorio, quando il flash è scattato io me ne sono accorto e

immediatamente ho guardato il tachimetro che ho visto indicare 120 km/h. per un

certo periodo ho quindi contestato la velocità accertata. Dopo che ho visto

tutte le misurazione (recte: misurazioni) effettuate prendo atto che la velocità

era effettivamente quella di 140 km/h. Ho altri motivi per oppormi alla

sanzione, ma sulla velocità mi sono rassegnato a riconoscerla.

(…)

Non ho mai preso alcuna multa. Quella sera stavo rientrando da un dibattito

televisivo ad __________. Non avevo alcuna fretta, come invece accertato dal

Pretore. Scendevo da __________ con strada perfetta, traffico assente, a

mezzanotte e mezza circa. Sapevo che c’era un radar in quella zona; lo sanno

tutti perché nei primi sei mesi ha inflitto 8 milioni di fr. di multe.

Sapevo

che il cartello di limitazione della velocità in quel punto fosse a messaggio

variabile, perché già l’avevo visto con il limite di 100 e di 80 km/h e forse

anche bianco, spento, ma non ne sono sicuro. Il cartello di limitazione della

velocità deve farsi vedere, non sono io che devo cercarlo. Quella sera scendevo

sulla corsia di destra, convinto di andare a 120 km/h, con i fari

anabbaglianti, come si deduce dalla foto scattata dal radar. Secondo quello che

ho poi ricostruito, quando mi sono avvicinato al posto dove c’è la limitazione

di velocità, il faro di destra che ha una profondità superiore del 50% rispetto

a quello di sinistra perchè ha un angolo di 15°, ha illuminato, dicevo 4, ma in

realtà prima ce n’è un altro, 5 cartelli catarifrangenti, posti sulla destra ad

altezza d’uomo. Il cartello di limitazione della velocità è sul piantone in

altro, 5m sopra la strada, sulla sinistra per chi circola sulla corsia di

destra, e io non l’ho visto. Con gli accertamenti che ho fatto dopo dico che

era assolutamente invisibile, sia perché non illuminato, ma non poteva esserlo

dai fari, sia perché quel cartello, 5m in alto a sinistra è a quell’ora e in

quelle circostanza in concorrenza con cinque cartelli, ammettiamone anche 4,

posti sulla destra ad altezza d’uomo, catarifrangenti che ti abbagliano. Quindi

al buio, a 120 km/h circolando sulla corsia di destra, non lo si può vedere.

(…)

io non mi capacito di essere andato a 140 km/h, avevo il tempomat e non è

possibile. Dopo il tratto di __________ dove la velocità è a 100 km/h c’è il

limite libero e quindi posso andare a 120 km/h. Dal 100 ho quindi messo il

tempomat sul 120 km/h e non è possibile che andassi a 140. La sentenza del

Pretore mi ha irritato perché in diversi punti mi dà del bugiardo. __________ mi

ha spiegato che a lui era già successo e che il tastino per regolare il

tempomat è microscopico, basta schiacciarlo un poco più forte per farlo

scattare di 20 e non di 10 km/h. Mi ha quindi detto che probabilmente l’ho

schiacciato per andare al 120 ma in realtà sono passato a 140, ciò che ritengo

possibile. Ma non si tratta di una mia spiegazione, come indicato dal Pretore,

bensì di una spiegazione fornitami da __________.”

(VI DIB 30 ottobre

2018, p. 3)

Alla domanda volta a sapere se non

avesse avuto la percezione di circolare a 140 Km/h ha risposto:

“ Evidentemente no, ma su un’autostrada

deserta, di notte, la percezione della differenza tra 120 km/h e 140 km/h non è

così lampante, evidente, come quando c’è traffico o come di giorno quando hai

dei punti di riferimento. Di sicuro non me sono accorto e tutta la mia storia

automobilistica lo dimostra; se me ne fossi accorto avrei ridotto.” (VI DIB 30

ottobre 2018, p. 3).

5. L’appello

In seconda istanza l’imputato non

contesta quindi più di aver circolato a 140 km/h nel tratto indicato nell’atto

di accusa, essendosi, come egli stesso ha dichiarato rassegnato a riconoscere

che stesse circolando a quella velocità (cfr. consid. 4.3).

Come già in primo grado, l’appellante,

nel rimandare, per quanto concerne la propria arringa d’appello, a quanto

postulato in prima istanza ed ai propri scritti di data 9 maggio e 6 luglio

2018, contesta, invece, la validità della limitazione della velocità a 100 km/h.

A suo dire il limite da prendere in considerazione su quel segmento di strada

dovrebbe essere quello di 120 km/h generalmente valido in autostrada. Egli

reputa, inoltre, che non sia realizzato il presupposto soggettivo della grave

infrazione alle norme della circolazione. I singoli motivi di appello sono

trattati qui di seguito.

6. In

sede di dibattimento di secondo grado, l’appellante ha sollevato dubbi sulla

validità, a fini processuali, di un documento agli atti, ossia della lettera del

13 febbraio 2018 (contenuta nel fascicolo doc. 13 di prima istanza).

Al riguardo si è così espresso:

“ Nel decreto sulle prove del Pretore del

25.01 non vi è traccia di quanto dice questa lettera, abbiamo già visto che si

tratta di una lettera interna, chi l’abbia prodotta io non lo so. Il 27.02 di

sicuro la lettera non era prodotta, perché io ho chiesto alla Pretura di

inviarmi l’incarto e questa lettera non c’era. Il dibattimento si è svolto il

14.03, e il 27.02 questa lettera non c’era. Io non so chi l’ha prodotta. Ma la

cosa più grave, è che è stata acquisita senza una decisione formale. È un

mistero, ma, tornando alla mia lamentela iniziale, questa lettera avrebbe

dovuto essermi contestata.

Quindi,

in sintesi, è una lettera interna di un funzionario di polizia al capitano, non

è una lettera ufficiale, perché interna e con una sola firma, è stata acquisita

in modo irrito, mai mi è stata opposta, per la verità io manco ricordo di

averla vista, eppure (recte: eppure è) l’argomento principale, praticamente

esclusivo usato dal Pretore per accertare la visibilità del cartello, senza

consultare le risultanze del grafico da me prodotto e delle mie conclusioni.”

(VI DIB 30 ottobre

2018, p. 7).

L’appellante ha nondimeno rinunciato

espressamente (“fossi in quest’aula come difensore, avrei sollevato una

questione pregiudiziale chiedendo l’estromissione di questa lettera ai sensi

dell’art. 339 cpv. 2 lett. d. Tuttavia non la sollevo e lascio alla Corte la

facoltà di valutare questa lettera”, VI DIB 30 ottobre 2018, p. 6) a

sollevare le relativa eccezione pregiudiziale.

La questione può rimanere indecisa, posto

che questa Corte non ha ritenuto rilevante, ai fini della presente decisione,

la lettera in questione.

7. La

perizia

7.1. In occasione del dibattimento di secondo grado,

l’appellante ha affermato che un segnale “Va comunque rispettato, anche se

nullo, su questo non ci piove” (VI DIB 30 ottobre 2018, p. 6). Nel richiamare

la sua arringa di prima istanza, l’appellante ha contestato la validità, in

loco, di un segnale con limite di velocità di 100 km/h. A suo dire, e meglio

come risulta dalla testé citata arringa, non risulterebbe che esso sia fondato

su una perizia, sicché si tratterebbe di una deroga ingiustificata alla

velocità massima consentita di 120 km/h. Dovendo dunque vigere il limite

generale di 120 Km/h, circolando a 136 km/h (già dedotto il limite di

tolleranza) avrebbe effettuato un superamento di soli 16 km/h – e non di 36

km/h – del limite determinante. Non avrebbe così raggiunto il fatidico

superamento del limite tollerabile sancito dalla giurisprudenza, nella fattispecie

si tratterrebbe di infrazione semplice. Ciò che giustifica, a detta

dell’imputato, la condanna alla sola multa.

7.2. Giusta l’art. 32 cpv. 3 LCStr la velocità massima stabilita

dal Consiglio federale può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti

di strada, dall'autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il

Consiglio federale può prevedere eccezioni. L’art. 108 cpv. 4 OSStr stabilisce

che prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità si

procede a una perizia (art. 32 cpv. 3 LCStr) per chiarire se il provvedimento è

necessario (cpv. 2), opportuno oppure se sono da preferire altre misure.

Occorre esaminare in particolar modo se il provvedimento può essere limitato

alle ore di punta.

La decisione sulla velocità massima

consentita costituisce un atto di natura amministrativa. Se tale atto è stato

emanato senza il preventivo allestimento della perizia prescritta dalla legge,

è inficiato da un vizio.

Atti amministrativi affetti da un vizio

non sono tuttavia, di regola, nulli. Semplicemente, l’eventuale vizio avrebbe

dovuto e potuto essere sollevato nelle ordinarie vie ricorsuali, di fronte alle

autorità competenti entro i termini previsti. In assenza d'impugnazione, l'atto

amministrativo viziato diviene valido (cfr. Kommentar zum

Strassenverkehrsgesetz, Philippe Weissenberger, art. 27 SVG, pag. 187- 189, DTF

128 IV 184, 99 IV 164).

La nullità di un atto amministrativo –

che può, invece, essere fatta valere sempre ed in ogni procedura – va ammessa

soltanto se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

- il vizio è

particolarmente grave (cfr. Bussy/Rusconi; CS

CR Commenté, n. 3.7.1.2.1.7 ad art. 32 LCR, DTF 113 IV 123);

- esso è

riconoscibile manifestamente o quanto meno agevolmente;

- la certezza

del diritto non verrebbe a essere seriamente compromessa nel caso in cui la

nullità fosse ammessa (DTF 104 Ia 176

consid. c, 99 Ia 135

consid. 4 e richiami; Grisel,

Traité de droit admnistratif, ed. 1984, BGE 113 IV 123 S. 125 vol. I, pag. 418 e 422).

7.3. Va detto, anzitutto, che il Pretore penale a torto fonda il

proprio ragionamento sulla presumibile esistenza di una perizia a partire dal fatto

che nell’“approvazione/decisione” dell’USTRA, datata 28 giugno 2006, si

faccia riferimento a diversa documentazione tecnica. Infatti, con l’atto in

questione sono stati rivisti unicamente limiti che non concernono quello

vigente al km 2.350 di cui alla presente fattispecie (v. doc. 14, pag. 2 del

documento in questione). Quanto al riferimento del primo giudice alla tabella

che egli reputa costituire la pag. 4 dell’atto testé menzionato, oltre al fatto

che non porta tale numerazione e nemmeno in tale atto vi è un rinvio alla

medesima, si tratta semplicemente di uno schema riassuntivo delle limitazioni

vigenti.

Dagli atti di causa emerge, invece, che

la controversa limitazione di velocità sull’autostrada N2 tra Chiasso e Bissone

(in ambedue le direzioni, nord/sud, sud/nord) poggia su una decisione del 4

dicembre 1980 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (doc. 14 Pretura

penale, all. 2), autorità competente, ai sensi della normativa allora in

vigore, per quanto concerne le autorizzazioni delle misure di riduzione ed

aumento della velocità massima sulle strade nazionali (art. 32 cpv. 3 vLCStr).

Infatti, vi è che il km 2.350 – dove è

istallato il radar in cui è incappato l’appellante – è compreso nel tratto

autostradale oggetto della medesima. Ciò emerge dall’art. 1 cpv. 1 lett. b)

quarta frase della decisione in questione, che indica il punto di partenza dei

limiti di velocità massima a scalare dai previgenti 120, a 100, a 80, a 60 e,

da ultimo, a 40 km/h. La decorrenza del primo di questi limiti, e quindi la

vigenza del limite massimo di 100 km/h, si situa secondo il disposto citato a “ca.

500 metri prima del raccordo di Chiasso”. Ritenuto che il raccordo indicato

occupa da circa il km 1.900 a poco più del km 2.300 (CARP XVI, schema

sinottico, dettaglio tratto di autostrada A2, dal km 2.830 ca. sino al km 1.330

ca.), il limite, proveniente da nord, è situato circa al km 2.800.

Non risulta che questa decisione sia

stata impugnata entro il termine stabilito dalla legge. Essa è, dunque, da

ritenersi passata in giudicato.

7.4. Quo all’allestimento di una previa perizia atta a fondare

la deroga al limite massimo di velocità di 120 km/h, va precisato che la

medesima era prevista anche ai sensi della normativa vigente al 1° gennaio 1980

(art. 32 cpv. 4 vLCStr).

Ora, dal carteggio processuale non

emerge la conferma che la decisione del 1980, di cui si è detto sopra, sia

stata preceduta dall’allestimento di una perizia. In ogni caso, ha ragione il

Pretore penale laddove precisa che quand’anche la decisione fosse stata emanata

in assenza di un referto peritale, essa non sarebbe nulla, non essendo in

presenza di un vizio particolarmente grave.

È, infatti, palese che in quel preciso

tratto stradale, a ridosso della dogana, la circolazione delle automobili ad

alta velocità è fonte di rischi particolari, a causa, in particolare, della

frequente formazione di colonne, dovute

all’intenso traffico che occupa quotidianamente

quel tratto autostradale e all’attività doganale stessa, che può anche causare la formazione inaspettata di colonne in

qualsiasi momento, indipendentemente dall'intensità di traffico. A conferma del fatto che una velocità superiore ai 100 Km/h non sarebbe adatta alle

caratteristiche della strada, vi è pure l’ammissione dell’imputato, che in sede

di interrogatorio dinanzi al Pretore penale ha affermato che gli era già

accaduto, prima del rilevamento radar, di vedere il cartello in questione

segnalare, oltre al limite di 100 km/h, “altre velocità, soprattutto quando

vi erano dei tir incolonnati” (pag. 1). Accostando la sua affermazione a

quella di una colonna di automezzi pesanti, non vi è chi non veda che si

trattava di un abbassamento del limite di 100 km/h. Per tacere del fatto che

l’ufficiale responsabile della gendarmeria stradale, rispondendo a uno scritto

dell’appellante medesimo, ha spiegato che il segnale in questione è l’unico che

riduce la velocità da 120 a 100 km/h. Egli ha asserito che in caso di

necessità, per esempio colonne, può essere impostato con un limite di 80 km/h

(doc. 2 allegato all’arringa di prima sede).

D’altronde, la serie di diminuzioni della velocità di cui al citato

articolo della decisione 4 dicembre 1980 (“100/80/60/40 km/h”) è

eloquente sul fatto che ha il chiaro scopo di garantire la sicurezza in

relazione, segnatamente, alla vicinanza con la dogana e il raccordo N 53 di “Chiasso”.

Per tacere che tale articolo si inserisce in una decisione ove tutte le

limitazioni indicate concernono tratti in prossimità di uscite ed entrate in

galleria, nonché raccordi autostradali, ossia situazioni di particolare pericolo.

In definitiva, nella fattispecie la

decisione in merito alla deroga del limite

massimo di velocità è stata emessa dall’autorità competente, per chiari motivi

di sicurezza, senza che risulti essere stata impugnata. In queste condizioni

non è, dunque, ravvisabile un vizio particolarmente grave. Per i medesimi

motivi nemmeno soccorre la tesi difensiva il richiamo, nell’arringa di prima

istanza, alla STF 6B_700/2015 del 14 settembre 2016.

7.5. Rinviando all’arringa di primo grado, l’appellante sostiene,

inoltre, che durante le ore notturne il segnale non avrebbe motivo di indicare

una velocità di 100 km/h, non trattandosi di un orario di punta. Tuttavia, è

evidente che la peculiarità del tratto in questione comporta rischi accresciuti

anche nelle ore notturne, ove, anche in presenza di traffico meno intenso,

restano la dogana, con la sua attività personale, e la presenza di un

importante svincolo, comprendente due uscite ed un’entrata autostradali,

seguito da un’uscita per i tir sita in prossimità del valico.

7.6. Persino se si volesse ammettere l'esistenza di un vizio

procedurale particolarmente grave, bisognerebbe ancora considerare il principio

secondo cui la nullità di un atto amministrativo viziato non deve compromettere

la certezza del diritto (DTF 104 Ia 177 consid. c e richiami).

La certezza del diritto riveste una

grande importanza nella circolazione stradale. Questo principio trae origine

dall’assunto di cui all’art 26 cpv.1 LCStr, giusta il quale ciascuno nella

circolazione deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo

per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Il

conducente che è a conoscenza dell’irregolarità di un segnale stradale non può,

dunque, attraverso una sua inosservanza mettere in pericolo gli altri utenti

che confidano nello status giuridico (cfr. Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz,

Philippe Weissenberger, art. 27 SVG, pag. 187, DTF 128 IV 184 consid. 4.2; 99

IV 164, consid. 6).

Di conseguenza, una limitazione della

velocità affetta da vizi non può essere considerata nulla se questa nullità non

è riconoscibile per ogni utente della strada. In questi casi sussiste un

eminente interesse pubblico a che i conducenti si attengano alla disciplina del

traffico così come essa risulta dalla segnaletica. L'inosservanza da parte di

alcuni di un segnale di cui si eccepisce la nullità può infatti comportare

pericoli particolari per altri. Chi confida nella validità di un limite di

velocità segnalato, rischia di valutare erroneamente la velocità di altri

utenti della strada che non lo rispettano. Questo può comportare reazioni

erronee atte a produrre gravi incidenti della circolazione (cfr. DTF 113 IV 123

e ivi indicata sentenza inedita della Corte di cassazione del Tribunale

federale del 9 novembre 1986 nella causa S.Z.).

7.7. Per tutti questi motivi, il limite di velocità massimo di 100

km/h contestato dall’appellante, è da ritenersi valido.

8. L’indicazione

del limite di 100 km/h

8.1. L’appellante sostiene di non aver visto il segnale di 100

km/h. In particolare, afferma che essendo “a messaggio variabile” lo

stesso era “spento”. A suo dire, ciò non può essere escluso già solo

perché l’art. 108 cpv. 4 OSStr prevede che nel fissare una deroga a una

limitazione generale della velocità occorre esaminare in particolar modo se il

provvedimento può essere limitato alle ore di punta.

8.2. La tesi dell’imputato è smentita dalle sue stesse dichiarazioni

iniziali. Come indicato sopra, in occasione dell’interrogatorio dinanzi alla

polizia – avvenuto il 18 marzo 2016 (AI 1), ossia a poco più di un mese dal

rilevamento radar in questione – AP 1 non ha affermato di non aver visto il

limite di 100 km/h, ma ha solamente contestato l’adeguatezza di tale

limitazione nonché la sua velocità. Ha altresì dichiarato a chiare lettere di

essere a conoscenza di tale limite (“Conoscevo il limite”) e di aver inserito

il tempomat su 120 km/h visto che l’autostrada era deserta e il fondo stradale

perfetto. Ancora una volta, si è poi limitato alla questione della velocità

rilevata dal radar (“Non riesco a spiegarmi il perché della velocità

accertata”).

È solo dinanzi al Pretore penale che ha

addotto di non aver visto la limitazione in questione e di aver ritenuto il

cartello spento. Tale affermazione non può dunque che essere frutto di

un’elaborazione dei fatti operata a posteriori dall’appellante, com’egli ha del

resto riconosciuto in occasione dell’interrogatorio dibattimentale:

“Il

cartello di limitazione della velocità è sul piantone in alto, 5m sopra la

strada, sulla sinistra per chi circola sulla corsia di destra, e io non l’ho

visto. Con gli accertamenti che ho fatto dopo dico che era assolutamente

invisibile, sia perché non illuminato, ma non poteva esserlo dai fari, sia

perché quel cartello, 5m in alto a sinistra è a quell’ora e in quelle

circostanza in concorrenza con cinque cartelli, ammettiamone anche 4, posti

sulla destra ad altezza d’uomo, catarifrangenti che ti abbagliano. Quindi al

buio, a 120 km/h circolando sulla corsia di destra, non lo si può vedere.”

(VDIB 30 ottobre 2018,

p. 3).

8.3. A ciò si aggiunga che l’ufficiale responsabile della

gendarmeria stradale, rispondendo a uno scritto dell’appellante medesimo, ha

spiegato che il segnale in questione è l’unico che riduce la velocità da 120 a

100 km/h. L’appellante ha asserito che in caso di necessità, per esempio

colonne, può essere impostato con un limite di 80 km/h (doc. 2 allegato

all’arringa di prima sede). Non vi è per contro alcun riferimento alla

possibilità di un’impostazione, per esempio nelle ore notturne, al limite

generale di 120 km/h.

8.4. Va detto, poi, che al contrario di quanto reputato

dall’appellante, il segnale in questione non poteva essere “spento”. Infatti, la normativa attualmente in vigore prevede che

tutti i segnali a prisma (come quello inerente al caso concreto) non hanno più

un’illuminazione ma una pellicola riflettente (segnaletica a messaggio

variabile a prisma, descrizione tecnica, doc. 13 Pretura penale).

8.5. In definitiva, si può dire che il limite di 100 km/h era, a

non averne dubbio, in vigore al momento dei fatti contestati dall’imputato. Il

Pretore penale ha quindi fondato a ragione la sua decisione su una velocità

massima consentita di 100 km/h. Ne discende che anche su questo punto il

gravame dev'essere respinto.

9. La

visibilità del segnale di limitazione di velocità

9.1. Come

già dinanzi al primo giudice, l’appellante afferma che il segnale di 100 km/h

non era visibile e che, quindi, in quel tratto stradale il limite di velocità

non poteva che essere di 120 km/h. In primo luogo, sostiene che non sarebbe

posizionato conformemente alle norme vigenti in materia di segnaletica

stradale. L’imputato afferma, poi, che il medesimo non sarebbe neppure visibile

transitando in loco alla velocità di 120 km/h nelle ore del buio notturno.

9.2. Anche tale tesi difensiva collide con le dichiarazioni

dell’imputato medesimo e di cui si è detto sopra (consid. 8.2). Già solo per

questo motivo non può essere seguita. Ad ogni buon conto, a titolo

abbondanziale va comunque evidenziato quanto segue.

9.2.1. Per quanto attiene al posizionamento del segnale in

questione, dal carteggio processuale emerge che è situato in alto, al centro

della carreggiata (doc. 13 della Pretura penale, documentazione fotografica, e

doc. 6 prodotto in sede di arringa di primo grado).

L’appellante afferma che esso avrebbe

dovuto essere, invece, sul lato destro della strada, che vi sarebbero dovuti

essere almeno due uleriori segnali indicanti la limitazione in questione e che

sul montante sarebbero presenti troppi segnali con indicazioni diverse, che

penalizzerebbero la visibilità della limitazione di velocità.

Il posizionamento in questione è,

anzitutto, conforme all’art. 6 della Convenzione sulla segnaletica stradale,

normativa parzialmente citata, peraltro, anche dall’imputato dinnanzi al primo

giudice, seppure nella precedente versione rispetto a quella in vigore. Tale

normativa prevede, infatti, che il segnale può essere posizionato in alto sopra

la carreggiata.

Neppure l’interpretazione dell’intero

art. 103 cpv 1 OSStr fornita dall’appellante nel corso del dibattimento di

appello (cfr. VDIB 30 ottobre 2018, p. 6) soccorre la sua tesi. In tale

occasione, egli ha indicato che la possibilità di appendere un cartello al di

sopra della carreggiata sarebbe subordinata alla condizione che si tratti della

ripetizione di un cartello precedentemente collocato sul bordo destro della

strada. La norma in esame, tuttavia, dice altro. Infatti, come correttamente

indicato dal primo giudice, tale disposto legale prevede che i segnali

sono collocati sul bordo destro della strada, ma possono essere appesi al di

sopra della carreggiata, come nel caso concreto, non subordinando questa

eventualità ad una precedente indicazione posta sulla destra della carreggiata

(segnatamente art. 103 cpv. 1 OSStr “Possono essere ripetuti sul lato

sinistro, appesi al di sopra della carreggiata, (…)”. Ne consegue che la

collocazione del segnale in questione è conforme alla regolamentazione in

materia.

L’art. 101 cpv. 6 OSStr, anch’esso

citato dall’appellante in sede di arringa di primo grado e ripreso in appello,

prevede che sul medesimo montante possono essere affissi fino a tre segnali.

Nel caso concreto, questa Corte rileva che, oltre a quello indicante la

limitazione di massimi 100 km/h, i cartelli posizionati sul montante sono due,

non tre come già preteso dall’appellante, né quattro, come dal medesimo

ritenuto in sede di dibattimento d’appello (v. doc. 4 dell’arringa di prima

sede). Innanzitutto, quanto affisso sotto al segnale di divieto di sorpasso per

gli autocarri, e meglio la durata di tale divieto – perdurante sino in

prossimità del valico doganale –, non può che costituire, ai sensi dell’art.

101 cpv. 7 OSStr, un’informazione complementare, presentandosi, conformemente

alla norma testé indicata, come un’indicazione di colore nero figurante su un

cartello rettangolare bianco al di sotto del segnale rappresentato. Per quanto

riguarda, poi, il paletto rifrangente indicato nel corso del dibattimento di

appello dall’AP 1 a valere quale quarto cartello concorrente (VDIB 30 ottobre

2018, p. 6), questo non costituisce un segnale ai sensi della normativa in

esame e non fa, oltretutto, parte del supporto cui è affisso il cartello

indicante il limite di 100 km/h.

In definitiva, dagli atti non risulta

che la concorrenza di segnali sollevata dall’imputato sia contraria alla normativa

vigente e, quindi, sia tale da impedire la visibilità del cartello indicante il

limite massimo di velocità.

Sulla necessità, asserita

dall’appellante, di dover ripetere il segnale di limitazione di velocità, in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP si rinvia alle esaurienti motivazioni

indicate nel giudizio di prima istanza (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 7).

9.2.2. L’appellante sostiene, altresì, che il cartello, a suo dire

spento, non era raggiungibile dai fari della sua auto e quindi non visibile.

Va evidenziato, in primo luogo, che come

già detto il segnale non ha un’illuminazione propria. D’altronde, non vi è una

necessità in tal senso. Infatti, la normativa attualmente in vigore prevede che

tutti i segnali a prisma (come quello in esame) non hanno più un’illuminazione

ma una pellicola riflettente R3 (doc. 2 allegato all’arringa di primo grado).

Quanto al doc. 8 prodotto dinanzi al

primo giudice, nel medesimo non è indicato l’autore. In occasione del

dibattimento di seconda sede, alla domanda volta a sapere di chi trattasi,

l’imputato si è limitato ad asserire l’autore “(…) è un ingegnere al quale

io ho chiesto di calcolarmi queste cose” (VDIB 30.10.2018, p. 5). Ne

discende che in assenza di tali indicazioni e della prova delle competenze dell’estensore,

non si può valutare l’attendibilità di quanto indicato nel documento.

L’appellante sostiene che si tratta di

semplici calcoli oggettivi, sicché non sarebbe necessario conoscerne l’autore.

Per i motivi che seguono tale argomentazione cade, tuttavia, nel vuoto.

Va evidenziato, in primo luogo, che nel

disegno è indicata un’altezza del bordo inferiore del segnale a 5.10 m rispetto

alla carreggiata, mentre in sede di arringa di primo grado l’imputato ha

affermato che tale distanza è di 5 m per poi, al dibattimento di secondo grado,

indicare che 5 m sarebbe la distanza tra la carreggiata e il centro del

cartello (VDIB 30 ottobre 2018, p. 7). In tale occasione, l’appellante ha

altresì dichiarato che il capitano __________ della Polizia gli avrebbe riferito

che tale cartello si troverebbe “a 5 m, ma di sicuro è almeno a 4.5 m.”

(VDIB 30 ottobre 2018, p. 3). Ciò che è chiaro, è che per stessa ammissione

dell’imputato tale segnaletica è sicuramente posizionata in maniera conforme a

quanto previsto all’art. 103 cpv. 3 OSStr, secondo cui se i segnali sono

sospesi al di sopra della carreggiata il bordo inferiore dei medesimi deve

trovarsi a un’altezza di almeno 4.50 m.

A livello trigonometrico, poi, con la

formula utilizzata nel disegno del documento si calcola qual è la distanza che

il veicolo deve avere dal cartello affinché il fascio di luce dei fari giunga a

massimi 5.10 m di altezza dalla carreggiata (x = 16.42 m). Per determinare se

il fascio di luce dei fari poteva raggiungere il cartello, avrebbe dovuto

invece essere calcolata l’altezza che lo stesso fascio poteva raggiungere con

un angolo di 15° a 50 m dal medesimo cartello, variabile quest’ultima parimenti

indicata sullo schema.

Infatti, da un semplice calcolo

matematico risulta che da una distanza di 50.00 m dal segnale, con un angolo di

illuminazione di 15°, il fascio di luce raggiungerebbe un’altezza di 13.40

metri – ben al di sopra, quindi, anche dei 5.10 m. Altezza, quella appena

indicata, che peraltro raddoppia se si considera una distanza di 100 m (pari

alla distanza minima su cui i fari di profondità devono illuminare

sufficientemente la carreggiata ex art. 74 OETV). Per tacere del fatto che,

prendendo in considerazione un’altezza dei fari rispetto alla carreggiata di

0.70 m come indicato nello schema dell’appellante, per raggiungere l’altezza di

5 metri sarebbe addirittura sufficiente un angolo di illuminazione di 4.92°.

In definitiva, lo schema omette di

indicare che prima delle distanze ottenute nel doc. 8, il fascio di luce

colpisce in pieno il cartello rifrangente, come risulta sia dal calcolo appena

esposto, sia dalle fotografie prodotte in prima sede dallo stesso appellante e

di cui si dirà in seguito.

Venendo, poi, al tempo di percorrenza

durante il quale il segnale sarebbe visibile transitando in loco alla velocità

di 120 Km/h, lo stesso sarebbe pari a 1.5 secondi su un tratto di strada di 50

m e di 3 secondi su un tratto di 100 m. Ciò risulta da una semplice operazione

matematica. A titolo meramente abbondanziale e volendo fugare ogni dubbio in

merito alla percettibilità per tempo del segnale, questa Corte pone poi in

evidenza che anche circolando a 136 km/h, l’appellante poteva vedere il segnale

per un intervallo di 1.32 secondi su un tratto di 50 m e per 2.65 secondi su

100 m. Per tacere del fatto che quand’anche la visibilità del segnale si

riducesse a un secondo, anche in un simile lasso di tempo vige l’obbligo per il

conducente di rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (DTF

100 IV 279, consid. 2c; CARP sentenza n. 17.2017.97 del 25 agosto 2017, consid.

5d).

Infine, il riferimento dell’appellante

alla STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 non giova alla sua tesi difensiva. In

quel giudizio, si tratta di una fattispecie che nulla ha a che vedere con la

presente, dato che l’automobilista aveva sostenuto di non essersi accorto di

aver superato il limite di velocità massima a causa della propria tensione

emotiva.

9.2.3. Infine, la visibilità del segnale anche nelle ore notturne

emerge dalle fotografie versate agli atti dallo stesso imputato (doc. 6

prodotto con l’arringa di prima sede), scattate in condizioni analoghe a quelle

del momento in cui egli era incappato nel radar, e meglio al buio notturno, con

fondo asciutto e in assenza di traffico. A nulla muta che la foto n. 3 lasci

appena intravvedere il segnale. Infatti, come correttamente evidenziato dal

primo giudice (sentenza impugnata, consid. 8.2, pag. 8 seg.), in tale frangente

l’autovettura si trova quasi a ridosso del cartello in questione, sicché

l’imputato aveva tutto il tempo, come emerge dalle foto n. 1 e 2, di accorgersi

della limitazione. A ciò si aggiunga che la qualità di tale foto sembra essere

inferiore a quella delle precedenti (vedi linee parallele più larghe rispetto a

quelle precedenti).

9.2.4. Quanto alle dichiarazioni prodotte al dibattimento di primo

grado dal qui appellante (doc. 3), questa Corte non può che confermare le

pertinenti argomentazioni del primo giudice, alle quali in applicazione

dell’art. 82 cpv. 4 CPP nuovamente si rinvia (sentenza impugnata, consid. 8.2,

pag. 9).

10. Il

margine di sicurezza

Sebbene l’appellante in questa sede non

abbia contestato l’applicazione del margine di tolleranza pari a 4Km/h, a

titolo abbondanziale va rilevato quanto segue. Nella fattispecie l’apparecchio

utilizzato è provvisto della tecnologia laser. Ciò risulta dal certificato di

verificazione dell’apparecchio in questione (AI 1, certificato di verificazione

allegato al rapporto di costatazione). Giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. b n. 2

dell’Ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della

circolazione stradale, per gli apparecchi di misurazione tramite laser, nel

caso di rilevamenti di velocità comprese tra i 101 ed i 150 km/h dalla velocità

misurata arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina devono essere

dedotti 4 km/h. Ne consegue la correttezza della deduzione del margine di

sicurezza di 4 km/h apportata alla velocità rilevata di 140 km/h. La velocità

determinante alla quale circolava l’imputato nel momento del rilevamento radar

al km 2.350 è quindi pari a 136 km/h.

11. L’infrazione

grave ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr

L’art. 90 cpv. 2 LCStr, punisce con una

pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando

gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la

sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

11.1. L’art. 90 cpv. 2 LCStr descrive una forma qualificata

d’infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua

realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo

consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della

circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per

gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi

sur la circulation routière (LCR), ed. 2007, n. 19 seg. ad art. 90 LCStr).

Nell’ambito del superamento dei limiti

di velocità, il Tribunale federale ha stabilito delle regole precise al fine di

garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte, il caso è

oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete

(segnatamente, dalle buone condizioni di circolazione o dall’eccellente

reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore) – quando il

superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle

località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e

di 35 km/h o più sulle autostrade (STF 6B_1028/2008 del 16 aprile 2009, consid.

2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b, 126 II 202 consid. 1a; 124

Considerandi

II 259 consid. 2b; 124 II 475 consid. 2a).

La

conseguenza di tale schematismo è quella di ammettere l’esistenza di una messa

in pericolo accresciuta unicamente in funzione del superamento della velocità

consentita; se la velocità massima è superata secondo quanto sopra, vi è una

tale messa in pericolo anche in presenza di condizioni di circolazione

ottimali, come nel caso concreto (Jeanneret, op. cit., n. 28-29 ad art. 90

LCStr; v. anche STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 2 e DTF 132 II 234,

consid. 3.1). Cionondimeno secondo una recente sentenza del Tribunale federale

(STF 6B_24/2017 del 13 novembre 2017), in circostanze eccezionali può essere

esclusa l’applicazione del caso grave per il solo superamento del limite

d’eccesso di velocità. Ciò significa che il giudice non è esonerato dall’esame

di eventuali circostanze eccezionali e specifiche atte a giustificare

l’esclusione dell’applicazione del principio menzionato. Trattasi tuttavia di

casi rari e in particolare quando la limitazione della velocità non ha come

oggetto la sicurezza stradale, essendo solo temporanea, oppure volta ad altri

fini, come, per esempio, ragioni ecologiche legate alla troppo elevata presenza

di polveri fini nell’aria.

11.2

Nella

fattispecie, il superamento del limite di velocità consentito è pari a 36 km/h.

La riduzione a 100 km/h del limite di velocità massima non è una misura

semplicemente provvisoria, tant’è che è in vigore da oltre trent’anni. Sebbene

sia regolata da un cartello a informazione variabile, come illustrato (sopra,

consid. 9.2.2) non è da considerarsi derogabile in favore di un innalzamento a

120.

km/h. Essa è infatti legata alle peculiarità del segmento stradale sulla

quale vige e, quindi, a considerazioni in punto alla sicurezza della

circolazione. Non vi è chi non veda, poi, che d’un lato vi è l’imminenza di un

importante raccordo, dall’altro sussiste, in loco, il rischio

accresciuto della presenza di colonne in ragione del valico doganale. A nulla

muta il fatto che l’appellante circolasse durante le ore notturne e, meglio,

alle ore. 00.03. La vicinanza con il raccordo in questione e la dogana è tale

da non poter ragionevolmente escludere la formazione di colonne anche a

quell’ora della notte. Nel caso concreto non esiste, in definitiva, alcun

elemento particolare tale da escludere il pericolo astratto insito nella

velocità largamente eccessiva di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr.

11.3

Dal

profilo soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr è realizzata

quando l’autore ha adottato un comportamento senza riguardi o gravemente

contrario alle regole della circolazione oppure, in caso di infrazione commessa

per negligenza, ha assunto un comportamento palesemente negligente (STF

1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre

2008, consid. 2.3; STF 6B_718/2007 dell’8 gennaio 2008, consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; DTF

126.

II 206 consid. 1a; Jeanneret, op. cit., n. 37 segg. ad art. 90 LCStr). Quanto più è grave la violazione delle norme della

circolazione dal profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che

l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al

proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo 2012, consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del

5.

luglio 2012, consid. 2.1; Jeanneret, op. cit., n. 43 ad art. 90 LCStr).

Anche per quanto concerne il

riconoscimento dell’aspetto soggettivo del reato, in materia di eccessi di velocità

la giurisprudenza del Tribunale federale ha adottato lo stesso schematismo già

evocato in relazione ai presupposti oggettivi: quando il superamento del limite

massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave (quale, ad

esempio, un superamento del limite di 100 km/h di 38 km/h o più), esso è, di

regola, pure costituivo di una crassa negligenza (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio

2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF

1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 126 II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f;

cfr. anche Jeanneret, op. cit., n. 46 segg. ad art. 90 LCStr). A tal proposito, anche una disattenzione momentanea può

essere sufficiente (DTF 131 IV 133

consid. 3.2 e rinvii).

Un’eccezione a tale schematismo può

entrare in considerazione solamente ove risulti, per esempio, che il conducente

aveva seri motivi per ritenere di non trovarsi più – o non ancora – nella zona

in cui vigeva tale limite (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF

1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre

2008, consid. 2.3; DTF 126 II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f).

Una grave negligenza può realizzarsi

anche quando l'autore, violando i propri doveri di prudenza, non ha preso in

considerazione la messa in pericolo degli altri utenti della strada, agendo

quindi in modo inconsapevolmente negligente. In simili casi, la negligenza

grave è data, quando l'inosservanza del pericolo per gli altri utenti della

strada si basa su una mancanza di prudenza, segnatamente su un comportamento

senza riguardo verso beni giuridici altrui e pertanto particolarmente

riprovevole (DTF 131 IV 133, consid. 3.2 e rinvii). Nei casi

di negligenza incosciente, non si può concludere che la fattispecie soggettiva

è adempiuta semplicemente perché è data quella oggettiva. Occorre piuttosto

determinare, sulla base dell'insieme delle circostanze, se l'ignoranza di un

segnale o di una situazione di pericolo è riconducibile a un'assenza di

riguardo o meno. Più la violazione delle norme della circolazione stradale è

oggettivamente grave, più facilmente occorre riconoscere, nella misura in cui

non esistano particolari indizi di segno contrario, la mancanza di prudenza

dell'autore (sentenza 6S.11/2002 del 20 marzo 2002 consid. 3a).

11.4

Nella fattispecie, la zona in cui è stato effettuato il

controllo di velocità era ed è familiare all’appellante, che ha da subito

ammesso di aver visto, prima dei fatti incriminati, il segnale indicare proprio

la limitazione di velocità contestategli in questa sede. Alla luce delle

motivazioni di cui ai considerandi precedenti (ai quali si rinvia) è altresì

inconferente il rinvio dell’imputato alla STF 6B_165/2015 del 1.06.2016 e

l’argomentazione concernente l’asserita scarsa chiarezza dei segnali stradali o

di altri elementi che avrebbero potuto indurre il conducente in errore.

Parimenti ininfluente ai fini del giudizio è il rinvio alla STF 1C_172/2017 del

24.04

, che tratta di un caso in cui un conducente si era trovato in uno

stato di tensione emotiva, dato che il qui appellante non ha nemmeno mai

sollevato una tale evenienza. Nemmeno esclude l’esistenza dell’elemento

soggettivo la sua tesi secondo cui non si sarebbe accorto del superamento di

velocità a causa di un asserito errore nell’impostare il tempomat (arringa di

prima sede pag. 3 in fondo). Ciò già solo perché la velocità deve essere costantemente monitorata dal guidatore mediante

il tachimetro, non potendo egli fare affidamento sul

semplice inserimento di detto tempomat. Ne

consegue che nella fattispecie non sussiste alcuna circostanza suscettibile di

escludere la colpa dell’appellante.

11.5

Alla luce di quanto suesposto, sono adempiuti i presupposti

oggettivi e soggettivi dell’infrazione di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr.

12.

La

commisurazione della pena

12.1

Chi commette una grave infrazione alle norme della

circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr è punito con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice

sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di

pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti.

Il cpv. 4 di questa norma prevede che

oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena

pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106.

12.2

In

concreto, il superamento del limite di velocità commesso dall’imputato – pari a

36.

km – non è trascurabile. Si può quindi considerare che la lesione del bene

protetto sia di una certa gravità. In

relazione all’aspetto soggettivo, l’appellante ha, come visto, agito con

grossolana negligenza.

Dal suo comportamento processuale, non

emergono, poi, elementi attenuanti, ritenuto che egli ha reiteratamente negato

le sue colpe. Se è vero che negare è un diritto di ogni imputato, è anche vero

che un simile atteggiamento equivale ad una mancata assunzione di

responsabilità ed esclude, pertanto, la concessione di “sconti” di pena.

Attenuante non è nemmeno il fatto che il fosse incensurato, fattore che ha, nell’ambito della commisurazione della

pena, un effetto neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6).

Visto quanto precede, questa Corte

conferma la pena di 12 aliquote giornaliere inflitta dal primo giudice.

Sebbene non oggetto di puntuali

contestazioni, deve invece essere ridotto l’ammontare della singola aliquota da

fr. 480.- a fr 410.-, in considerazione del fatto che occorre tenere in

considerazione anche la circostanza che la coniuge dell’appellante non

percepisce alcun reddito ed è quindi a suo carico (doc. 18 di prima istanza,

estratto fiscale; v. anche VI DIB 30 ottobre 2018, p. 2).

La sanzione può essere posta al

beneficio della sospensione condizionale non sussistendo una prognosi negativa

ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP. Questa Corte ritiene giustificato fissare un

periodo di prova di 2 anni e assortire la pena pecuniaria sospesa con una multa

aggiuntiva.

La multa, fissata in prima sede in fr.

1'000.-, va parimenti proporzionalmente ridotta a fr. 900.- in modo da essere

adeguata alla situazione finanziaria dell’imputato e rispettare la soglia del

20.

% della pena di base (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).

Confermata è, infine, l’entità della

pena detentiva sostitutiva fissata in 3 giorni (cfr. al riguardo DTF 134 IV 60

consid. 7.3.3 secondo cui nel caso di multe aggiuntive ad una pena pecuniaria,

il fattore di conversione corrisponde all’importo dell’aliquota giornaliera;

cfr., nello stesso senso, anche Heimgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht I,

Basilea 2013, 3a edizione, ad art. 106 n. 16).

13.

Richiesta

di indennizzo ex art. 429 CPP

Visto l’esito dell’appello, la domanda

di indennità ex art 429 CPP formulata dall’appellante in sede di dibattimento

di secondo grado dev’essere respinta (inc. 17.2018.102).

14.

Tassa

di giustizia e spese di secondo grado

In esito al presente giudizio,

l’imputato è in massima parte soccombente, beneficiando unicamente di una

leggera riduzione di pena relativa all’ammontare delle singole aliquote e, di

conseguenza, della multa. Per questa unica ragione – attinente non

all’imputazione, né alla colpa – la Corte ritiene di addossare tasse e spese

del procedimento di seconda istanza in ragione di 9/10 all’appellante e, per il

resto, a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi

visti gli

art. 90 cpv. 2 LCStr, in relazione con gli artt. 26 cpv.

1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 3 LCStr, 4 vLCStr, 4a cpv. 1 lett. c) e cpv. 5 ONC,

22 cpv. 1, 101 cpv. 6, 103 cpv.

1, 2 e 3, 108 cifra 4 OSStr, 6 della Convenzione sulla segnaletica stradale,

34, 42, 44, 47 e segg. e 106

CP,

80, 81, 84, 348 e segg., 379 e

segg., 398 e segg., nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la

LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. L’AP 1 è dichiarato

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere,

il 16 febbraio 2016, a __________ (sull’autostrada A2, in direzione sud, al km

2.350), cagionando un grave pericolo per la sicurezza altrui, circolato a bordo

della vettura targata __________ alla velocità di 136 Km/h (dedotto il margine

di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il

vigente limite di 100 Km/h.

1.2. L’appellante è

condannato:

1.2.1. Alla pena pecuniaria di

12 (dodici) aliquote giornaliere da fr. 410.- (quattrocentodieci) cadauna, per

un totale di fr. 4'920.- (quattromilanovecentoventi);

1.2.2. Alla multa di fr. 900.-

(novecento) che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita da una pena

detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.4. Gli oneri processuali

del procedimento di primo grado rimangono a carico del qui appellante.

1.3. Gli oneri processuali

di appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e, per il

resto, a carico dello Stato.

2. Intimazione a:

3. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.