17.2019.125
Accoglimento dell'appello dell'imputato, prosciglimento dall'imputazione di ricettazione per un garagista che ha comprato un auto sottratta: secondo le circostanze, gli é imputabile solo una negligenza, e non un dolo. Veicolo rivendicato da più parti
10 agosto 2020Italiano20 min
commerciante d’auto da circa 20 anni, AP 1 - nato nel ____ ed incensurato - è titolare
Source ti.ch
Incarto n.
17.2019.125
17.2020.171
Locarno
10 agosto 2020/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Chiarella Rei-Ferrari e Francesca Lepori Colombo
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 27 dicembre 2018 da
AP 1
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 21 dicembre 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 13 maggio 2019)
richiamata la dichiarazione di appello 17 maggio 2019;
esaminati gli atti;
ritenuto:
A. Con DA n. 2940/2017
il procuratore pubblico ha messo in stato d’accusa AP 1 siccome lo ha ritenuto
colpevole di ricettazione (art. 160 cpv. 1 CP) per avere,
“nel corso del mese di
novembre 2013, acquistato una cosa che sapeva o doveva presumere ottenuta da un
terzo mediante un reato contro il patrimonio, viste le modalità e le
circostanze d’acquisto, e meglio per avere, dopo che __________, alias __________,
si era presentato presso il rivenditore __________
SA, da lui gestito, allo scopo di proporgli l’acquisto di una vettura
proveniente dall’Italia, accettato di entrare in affari con lui, concludendo
l’acquisto del veicolo __________, no. telaio __________, considerato che:
[
la vendita è stata conclusa a
contanti nei pressi del parcheggio del __________ di __________, mentre
solitamente le vendite avvengono presso il rivenditore;
[
il veicolo è stato acquistato ad
un prezzo di Euro 13'000.00, pari a circa CHF 16'400.00, mentre al valore di
mercato una vettura di questo tipo era valutata in circa CHF 36'044.00 (cfr.
Eurotaxglass2s), considerato peraltro che anche l’ufficio doganale ha
contestato l’importo indicato sulla fattura in quanto troppo basso;
[
il veicolo è stato acquistato
nonostante la documentazione a lui presentata appariva chiaramente falsa,
ritenuto che la stessa riportava dei numeri di immatricolazione e il numero di
targa diversi all’interno del medesimo documento, rispettivamente lo stesso era
stampato in maniera non allineata
[
il veicolo è stato acquistato
senza che l’imputato avesse alcuna conoscenza sul conto del venditore e sulla
provenienza del veicolo stesso;
ritenuto che il veicolo è
risultato essere denunciato in quanto oggetto di reato patrimoniale in Italia”.
B. Con sentenza 21
dicembre 2018, il pretore ha confermato l’imputazione contenuta nel DA ed ha
condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna
- pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni - e alla
multa di fr. 300.-. Lo ha, inoltre, condannato al pagamento di tasse e spese di
giustizia e a versare fr. 2'000.- all’AP PC1 quale indennità ex art. 433 CPP. Ha,
inoltre, disposto il dissequestro e la restituzione della __________ all’AP e
il suo rinvio al foro civile per le ulteriori pretese.
C. AP 1 ha
immediatamente annunciato di voler appellare il giudizio pretorile ed ha
confermato tale volontà con dichiarazione 17 maggio 2019: con la sua
assoluzione, egli chiede l’annullamento di ogni dispositivo, il dissequestro
del veicolo in favore di ______________e il rimborso delle spese legali di
prima e seconda sede. L’istanza probatoria formulata l’8 luglio 2019
è stata respinta.
D. Con il consenso delle parti, l’appello è stato
svolto in procedura scritta. Pervenuta a questa Corte, la motivazione scritta
dell’imputato è stata trasmessa alle parti e alla prima Corte per le
osservazioni. Il PP ha chiesto la conferma del primo giudizio, così come -
oltre al rimborso delle spese legali - l’AP PC1. Delle
diverse argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerando,
in fatto:
Fatti
1. Attivo come
commerciante d’auto da circa 20 anni, AP 1 - nato nel ____ ed incensurato - è titolare
del Garage ______________di __________.
a. Il 21 novembre 2013,
un tale __________ lo chiama per offrirgli l’acquisto della sua __________
usata, proveniente dall’Italia, con circa 14'000 km, al prezzo di 17'000 euro,
poi ridotto a 15'000 euro.
Interessato, AP 1 chiede di vedere la vettura che, come da
accordi, il pomeriggio seguente gli viene portata - non da __________ ma da
tale __________ (che dice di essere l’autista di __________) - al Garage __________.
AP 1 la prova, verifica il telaio e si dice che potrebbe essere un buon affare,
poiché, controllando sul sito di compravendita di auto “autoscout24”, aveva
stimato di poter rivendere la __________ per fr. 28'000.-. Così ________ telefona
a __________, e gli passa AP 1 per concludere l’affare. Dopo un tira e molla,
i due si accordano per la cifra di euro 13'000 con consegna quello stesso
pomeriggio.
Queste le condizioni aggiuntive:
- radiazione
della vettura dal PRA italiano (che viene concessa solo se il veicolo è privo
di vincoli o gravami quali leasing, pignoramenti o ipoteche) per definitiva
esportazione: si tratta di una condizione posta, su consiglio di un amico
italiano, da AP 1;
- pagamento a
contanti: condizione posta da __________ che dice di necessitare di immediata
liquidità (circostanza confermata anche da _______, AI 828 p. 13) siccome ha “Equitalia
alle calcagna”.
b. Il giorno stesso, 22
novembre 2013, AP 1 si reca in banca, preleva fr. 16'400.- (l’equivalente di
euro 13'000) e, accompagnato da un conoscente, va al __________ dove, ad
attenderlo, trova _________che gli consegna il veicolo stargato e i seguenti
documenti:
- il contratto
per la vendita della __________, nel quale figurano __________ come venditore e
______________come acquirente,
- una procura
firmata da __________ che autorizza __________ a effettuare la consegna e a
ricevere il denaro,
- la fotocopia
della patente di guida italiana di ________,
- una ricevuta
attestante il pagamento del prezzo,
- il certificato
di proprietà del veicolo (PRA),
- la carta di
circolazione del veicolo (radiato per “definitiva esportazione in altro
paese UE”),
- le fotocopie
della carta d’identità di __________ e della sua tessera del codice fiscale
(AI 119 e
allegati, VI AP 1 all. a verb. dib. di primo grado).
c. La transazione va a
buon fine: viene firmato il contratto e rilasciata una ricevuta.
Contestualmente, __________ chiede a AP 1 se è interessato anche
all’acquisto di una _______. Il lunedì seguente, 25 novembre 2013, a AP 1 vengono
inviate le foto della ___, unitamente alla “visura PRA” del veicolo (formulario
contenente i dati tecnici, il proprietario, ev. ipoteche, ecc.).
d. Il giorno dopo, 26
novembre 2013,
AP 1 porta la ________, per le pratiche di sdoganamento,
all’ispettorato doganale, dove nessuno rileva anomalie nei documenti, e il
veicolo viene regolarmente importato.
Unico piccolo intoppo nelle operazioni di sdoganamento: preso atto
della valutazione EuroTax (fr. 31'718.- dedotta l’IVA), i funzionari doganali,
dopo discussione con AP 1 , fissano, per lo sdoganamento, il valore del veicolo
in fr 30.000.- (e non in base al prezzo d’acquisto di fr. 16'400.-, AI 119).
e. Il giorno stesso (26
novembre 2013) la ___ viene portata per essere visionata a AP 1 che, visto il
prezzo richiesto (euro 30’000.-), pensa di poter fare un altro buon affare.
Ancora una volta, oltre agli usuali documenti (libretto di
circolazione, contratto scritto, ricevuta attestante il pagamento del prezzo)
richiesto è il certificato di radiazione dal PRA.
Tuttavia, visto l’importo, AP 1 pretende di pagare il prezzo
concordato con un versamento bancario.
L’opposizione di __________ a questo modo di pagamento
insospettisce AP 1 che, utilizzando i dati del _______ di cui disponeva, fa
fare delle verifiche ad alcuni conoscenti italiani che, dopo due giorni (il 28
novembre) gli comunicano che i dati del libretto di circolazione non
corrispondono a quelli dell’ACI (Automobile club italiano), e meglio, che il
veicolo risulta essere di proprietà di una società di leasing.
f. AP 1 chiama,
quindi, __________ per dirgli della scoperta e, quindi, del suo disinteresse
per l’affare.
Poi, fa effettuare le medesime verifiche per la __________ appena
acquistata ottenendo lo stesso risultato: l’auto non risulta di proprietà di __________
bensì di un’altra società di leasing.
2. Il 3 dicembre AP 1
denuncia alla polizia quanto avvenuto e consegna agli inquirenti la
documentazione in suo possesso e i 3 numeri telefonici di __________.
a. Sentito la prima
volta come AP, riconosce __________ in una fotografia che gli viene mostrata.
Il 13 agosto 2014, viene nuovamente sentito, ma questa volta come
imputato. In quest’occasione, AP 1 viene informato dagli inquirenti:
- che __________ __________
è, in realtà, __________ ed è coinvolto in una vasta operazione di polizia
legata a un traffico internazionale di veicoli rubati,
- che la polizia
scientifica ha stabilito che il certificato di proprietà della vettura e la
carta di circolazione sono contraffatti.
Confrontato, poi, con alcune circostanze che, secondo gli
inquirenti, avrebbero dovuto fungere da campanelli d’allarme (stampata della
licenza di circolazione non parallela col supporto, errore su una pagina,
esportazione verso un altro “paese UE” e prezzo molto basso), AP 1 - che
afferma di non essere solito a comprare auto dall’estero avendo comprato solo
una Jeep dall’Italia, nel 2012 - dice di non aver dato peso ai “difetti
grafici” dei documenti e rileva che il prezzo non l’ha insospettito poiché
gli è capito di guadagnare ben di più da una singola rivendita (AI 814).
b. Interrogato, __________
ha fornito dichiarazioni sostanzialmente uguali a quelle di AP 1, seppur più
confuse. Ha inoltre riferito che il garage __________ gli è stato indicato da __________
(AI 496 pp. 9 e 10; AI 828 pp. 13 e 14).
c. __________ ha, in un
primo tempo, ammesso di aver indicato lui il garage (AI 567 p. 11). Quattro
mesi dopo lo ha negato (AI 823.3 p. 10).
3. Il DA di cui
trattasi è il risultato dell’inchiesta appena riassunta.
in diritto:
Considerandi
4.
Vi è ricettazione
quando l’autore acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad
alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un
reato contro il patrimonio.
La ricettazione è sanzionata dall’art. 160 CP con la pena
detentiva sino a cinque anni o con la pena pecuniaria.
a. Dal profilo oggettivo, l’autore del reato a monte
della ricettazione deve essere un terzo; la cosa oggetto del reato
può essere un bene mobile o immobile (il cui valore economico non è rilevante);
sono esclusi i crediti in generale e il denaro scritturale in particolare
(Stratenwerth/Jenny/ Bommer BT I § 20 N 4; Hurtado Pozo PS § 54 N 1557). La
cosa deve, inoltre, essere stata ottenuta da una precedente infrazione
patrimoniale.
Il comportamento tipico che viene
punito è l’acquisto, l’occultamento e l’aiuto alla negoziazione di una cosa proveniente
da un reato (cfr. CARP 17.2016.34 c. 7).
b. Dal profilo
soggettivo, la ricettazione è un reato che presuppone l’intenzionalità.
L’autore non deve soltanto compiere intenzionalmente l’atto di ricettazione ma
deve anche essere consapevole dell’origine delittuosa dell’oggetto ricettato.
Il dolo eventuale è, tuttavia, sufficiente. L’autore deve, dunque, avere almeno
accettato l’eventualità che l’oggetto dell’atto di ricettazione provenga da un
reato contro il patrimonio commesso da un terzo. Ciò è il caso quando le
circostanze suggeriscono il sospetto di una sua provenienza delittuosa (STF
6B_728/2010 c. 2.2; DTF 129 IV 230 c. 5.3.2; 119 IV 242 c. 2b), ad esempio,
quando uno sconosciuto vende oggetti preziosi ad un prezzo particolarmente
basso (STF 6B_728/2010 c. 2; SJ 1982, pag. 177 e segg.) oppure quando si
acquista un telefono cellulare ad un prezzo approssimativamente quattro volte
inferiore a quello a nuovo senza chiedere né spiegazioni sui motivi di un
prezzo così favorevole né nome e indirizzo al venditore (STF 6S.406/2003 c. 2).
Chi agisce, invece, per negligenza, non commette reato (artt. 12
cpv. 1 e 160 CP).
5.
In concreto, non vi
è discussione sugli elementi oggettivi del reato di ricettazione che sono
pacificamente dati, essendo la __________ acquistata dal ricorrente il provento
di un reato patrimoniale commesso da un terzo (cfr. sentenze all. a verb. dib.
di primo grado). Contestato è il presupposto soggettivo. In sintesi, secondo la
tesi accusatoria, le circostanze in cui si è svolta la compravendita, il prezzo
molto inferiore al valore dell’auto, la richiesta di pagamento a contanti e la
qualità della documentazione ricevuta non potevano non essere valutati da AP 1
come indizianti della provenienza illecita della vettura.
AP 1 sostiene, invece, di non avere avuto alcun dubbio e che,
tutt’al più, gli può essere rimproverata una negligenza.
a. Giusta l’art. 12 CP,
commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e
volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il
realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).
La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di
dolo eventuale (DTF 133 IV 9 c. 4; STF 6B_691/2014 c. 2.2), che è dato laddove
l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno,
agisce prendendo in considerazione e accettandolo (pur senza desiderarlo)
l’evento nel caso in esso cui si realizzi (DTF 137 IV 1 c. 4.2.3; 135 IV 152 c.
2.3.2).
Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui
che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo
comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore
non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le
sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP). Se, per un'imprevidenza
colpevole, l'autore agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non
si realizzi, vi è negligenza cosciente, e non dolo.
Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può
rivelarsi delicato poiché, in entrambi i casi, l'autore ritiene possibile che
l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_662/2011 c. 4.1; 6B_621/2010
c. 5.2).
La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può,
quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse
consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta
di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV
58.
c. 8.4; STF 6B_621/2010 c. 5.2). La differenza si opera quindi al livello
della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 c. 4.1; 133 IV 9 c. 4.1). La
probabilità della realizzazione dell’evento deve essere di un grado elevato
perché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 c.
4.2.5; STF 6B_519/2007 c. 3.1) e, nel dubbio, va ritenuta solo una negligenza,
poiché, essendo una questione di fatto, trova applicazione il principio in
dubio pro reo (DTF 128 I 177 c. 2.2; art. 10 cpv. 3 CPP).
Altri elementi rivelatori possono essere il movente dell'autore e
il modo nel quale egli ha agito (DTF 135 IV 12 c. 2.3.3; 133 IV 1 c. 4.6).
b. Per l’accusa, AP 1
sapeva o doveva presumere che la __________ era provento di reato poiché:
- il prezzo è
stato pagato a contanti;
- la consegna
della vettura è avvenuta presso il __________ e non, come normalmente, presso
il rivenditore;
- il veicolo è
stato venduto per fr. 16'400.-, mentre la valutazione EuroTax comprensiva di
IVA era di fr. 36'044.- (tanto che l’ufficio doganale aveva contestato
l’importo della fattura in quanto troppo basso);
- la
documentazione “appariva chiaramente falsa”;
- egli non conosceva
né il venditore né la provenienza del veicolo.
b.1. La tesi accusatoria è
suggestiva soltanto in apparenza per i seguenti motivi:
- non è vero che
la documentazione consegnata a AP 1 fosse “chiaramente falsa”: ci fosse
stata questa “manifesta falsità”, gli ispettori doganali non avrebbero
effettuato lo sdoganamento della vettura. Mal si vede come si possa pretendere
da un rivenditore, per quanto d’esperienza, una capacità di individuare dei
falsi superiore a quella di un funzionario doganale;
- il pagamento a
contanti non è, in sé, indiziante di un affare losco: in particolare, esso non
è inusuale nella compravendita di auto usate;
- la consegna del
veicolo in un luogo diverso dal garage di __________ non è un elemento di
sospetto: si trattava, in sostanza, di un incontro a metà strada;
- il prezzo,
seppur conveniente, non era ancora tale da indiziare la provenienza illecita
del veicolo, a maggior ragione se si considera che il venditore diceva di aver
bisogno di immediata liquidità poiché aveva “Equitalia alle calcagna”:
la circostanza, cioè la necessità di trovare in fretta un acquirente,
giustificava un prezzo inferiore al valore di mercato. Peraltro, il fatto che AP
1.
in dogana abbia protestato contro l’utilizzo della valutazione EuroTax per la
pratica di sdoganamento (ottenendone così una diminuzione il giorno seguente,
da fr. 31'718.- a 30'000.-) indizia la sua buona fede: colui che sa (o sospetta
fortemente) di stare sdoganando un veicolo rubato e munito di documenti falsi,
non si metterebbe a discutere su un dettaglio (che gli farebbe risparmiare un
importo irrisorio sulla tassa) mettendo, così, a rischio il buon esito
dell’operazione;
- alla non
conoscenza del venditore e della provenienza del veicolo, AP 1 ha cercato di
rimediare con la richiesta della documentazione di cui s’è detto, in
particolare con la richiesta di avere un documento attestante la radiazione
della vettura dal PRA italiano.
Infine, va rilevato che l’ipotesi del dolo non si consolida nemmeno
considerando il movente: non è, infatti, ragionevole ipotizzare che il titolare
- da oltre 20 anni - di un garage si presterebbe a pagare oltre fr. 20'000.-
(tutto compreso) per un veicolo che sa o sospetta essere sottratto, munito di
documenti falsi (peraltro nemmeno perfettamente falsificati), accollandosi
tutti i rischi dell’importazione in Svizzera, dell’immatricolazione, del
collaudo e della rivendita, per guadagnare fr. 7'000.-. Tanto più che l’anno
precedente aveva tratto il medesimo profitto dall’acquisto (e rivendita) di
un’auto perfettamente in regola (all. a AI 814).
In sintesi, a AP 1 può, tutt’al più, essere rimproverata una
negligenza.
Ma non un dolo, pur se solo eventuale.
Dolo che, del resto, è chiaramente escluso se si considera il suo comportamento
subito dopo l’acquisto. Quando per la __________ __________ rifiuta di essere
pagato tramite versamento bancario, AP 1 si insospettisce e fa fare delle
ricerche, scoprendo così che la __________ è di una società di leasing.
Rifiutato l’acquisto, fa fare le stesse ricerche anche per il veicolo già
acquistato: quando scopre che anch’esso appartiene, in realtà, a una società di
leasing, si reca in polizia portando tutta la documentazione, denunciando i
venditori e fornendo i numeri di telefono in suo possesso. Se, al momento della
compravendita, si fosse accomodato all’idea di stare acquistando un veicolo
rubato, una volta ricevutane la conferma si sarebbe quantomeno accontentato
dell’avvenuta operazione, che era ormai cosa fatta, posto che l’importazione in
Svizzera - ovvero la fase probabilmente più rischiosa - era avvenuta senza
problemi ed egli aveva già trovato un acquirente che aveva anche versato fr.
12'000.- di anticipo. O peggio, avrebbe cercato di comprare la __________ ad un
prezzo inferiore, forte della sua origine illecita. Non si sarebbe certo recato
in polizia a sporgere denuncia, come ha fatto, facendo sfumare la rivendita per
la quale aveva già ricevuto un cospicuo acconto e sequestrare il veicolo per
cui aveva appena pagato oltre fr. 20'000.-.
b.2. In accoglimento
dell’appello, dunque, AP 1 va prosciolto.
6.
Giusta l’art. 267
cpv. 4 e 5 CPP, quando più persone avanzano pretese su oggetti o valori
patrimoniali da dissequestrare e la situazione giuridica non è chiara, quanto
in sequestro va attribuito a una di esse impartendo alle altre un termine per
promuovere azione al foro civile.
Soltanto se il termine scade inutilizzato, è possibile consegnare
l'oggetto o il valore patrimoniale alla persona indicata nella decisione.
Quando, invece, il termine è utilizzato, l’oggetto sarà consegnato a dipendenza
della decisione del giudice civile.
L’attribuzione (provvisoria) di quanto in sequestro va fatta
ispirandosi alle regole del diritto civile: in primo luogo, entra, quindi, in
considerazione l'attribuzione al possessore, che, in virtù dell'art. 930 CC, è
presunto proprietario. Se tuttavia esistono chiare indicazioni contrarie,
l'assegnazione deve avvenire a favore della persona maggiormente legittimata,
effettuando unicamente un esame prima facie dei rapporti di diritto di
civile. Con l'attribuzione provvisoria vengono, infatti, solo determinati i
ruoli delle parti in un eventuale successivo processo civile, senza
pregiudicare la decisione del relativo giudice (STF 1B_298/2014 c. 3; 6B_2/2012
c. 8.4; 1B_270/2012 c. 2.2 e 4.3).
6.1
In concreto, sulla __________
avanzano pretese sia l’appellante che l’AP e la situazione giuridica non è
sufficientemente chiara da permettere un’assegnazione definitiva: il fatto che
la buona fede del ricorrente non sia stata smentita dal profilo penale, ancora
non implica che la proprietà del veicolo gli spetti da quello civile, che ha
regole proprie, segnatamente in caso di negligenza (cfr. in proposito, tra le
altre, DTF 113 II 397).
Pertanto, in applicazione dell’art. 267 cpv. 5 CPP:
- all’AP viene
assegnato un
termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato di questo
giudizio per inoltrare la causa civile di rivendicazione al foro competente;
- la __________
viene dissequestrata e assegnata provvisoriamente a __________, ritenuto che la
vettura le sarà consegnata soltanto a scadenza infruttuosa del termine di cui
sopra.
In caso di avvio, nel termine, della causa di rivendicazione, la
vettura sarà consegnata all’avente diritto designato dal pretore.
7.
A fronte del
proscioglimento dell’appellante, la richiesta di risarcimento dell’AP deve
essere respinta.
8.
Visto l’esito del
giudizio, le tasse e le spese di primo e secondo grado sono a carico dello Stato
(art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
9.
All’imputato, che ne
ha fatto richiesta, viene assegnata un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP
di fr. 5'301.40 (cfr. CARP III).
10.
Per il resto, le parti
sono rinviate al competente foro civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli artt. 10, 76-84, 267, 352 e segg.,
398 e segg., 406, 426 e segg. CPP,
12, 34, 42, 47 e segg., 70, 160 CP,
e, sulle spese di giustizia e di patrocinio, l’art. 433 CPP e la
LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
accolto.
Di conseguenza,
1.1. AP 1 è prosciolto
dall’imputazione di ricettazione di cui al DA n. 2940/2017 del 1. giugno
2017.
2. L’autovettura __________
(n. di telaio __________, reperto n. __________) viene dissequestrata e
assegnata provvisoriamente a __________ SA, ritenuto che la vettura le sarà
consegnata soltanto a scadenza infruttuosa del termine per l’inoltro della
causa di rivendicazione. In caso di avvio, nel termine, della causa di
rivendicazione, la vettura sarà consegnata all’avente diritto designato dal pretore.
2.1. A PC1 viene assegnato
un termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio per
inoltrare la causa civile di rivendicazione al foro competente.
3. La pretesa di
risarcimento di PC1 è respinta.
4. Le parti sono rinviate
al competente foro civile per ogni ulteriore pretesa.
5. Gli oneri
processuali relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 950.-,
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).
6. Gli oneri
processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
1'000.00
- altri disborsi fr.
200.00
fr.
1'200.00
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a AP 1 fr.
5'301.40 a titolo di indennità per spese di patrocinio (artt. 429 cpv. 1 lett.
a e 436 CPP).
7. Intimazione a:
8. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.