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Decisione

17.2019.130

Accertamento dei fatti, valutazione di una chiamata in correità. Appello accolto, imputata prosciolta dalle imputazioni di assassinio e denuncia mendace

8 ottobre 2020Italiano246 min

quindi richiamata dalla centrale: “…..Ma si non vev… ma si no voi venite qui lui mi

Source ti.ch

AP 1AP 1AS 5

Incarto n.

17.2019.130

17.2020.290+291

Locarno

8 ottobre 2020/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Chiarella Rei-Ferrari

assessori giurati:

AS 1 (supplente)

AS 2

AS 3

AS 4

AS 5

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 16 aprile 2019 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata il

15 aprile 2019 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta

intimata il 17 maggio 2019) nei suoi confronti e nei confronti di IM 1

richiamata la dichiarazione di appello 3 giugno 2019;

ritenuto che:

A. con atto d’accusa ACC 11/2019

del 15 gennaio 2019 il procuratore pubblico ha imputato a:

[A.] IM

1 e AP 1

1. assassinio

per

avere,

agendo

in correità tra loro,

in

data 19.07.2016, a __________, presso l’abitazione della vittima

con

particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità

particolarmente perversi, ucciso intenzionalmente †VITT 1, ex

moglie di IM 1, nonché madre dei propri figli PC 1(__________) e PC 2(__________),

Ø consistendo il movente e scopo perversi nella soppressione

dell’obbligo di mantenimento mensile di complessivi CHF 3'400 nella misura di

CHF 3’000 a favore dell’ex moglie †VITT 1 e nella misura di CHF 400 del di lui figlio PC 1.,

Ø consistendo le modalità particolarmente perverse nello stordire la

vittima offrendole dell’alcool, nell’afferrarla quindi al collo, comprimendole

con il pollice la regione anteriore del collo, al di sotto della cartilagine

cricoide, perdendo di conseguenza la vittima i sensi, indi, mettendola a terra

sulla schiena, continuando a premere con le dita su tale zona, sino a assenza

di percezione del polso radiale, indi trasportandola, ancora viva, nella stanza

ai piedi del letto, dove sul braccio destro praticava, con un taglierino alcuni

tagli al polso destro, al fine di simulare un suicidio,

e

meglio,

dopo

aver ricevuto la decisione supercautelare del 08.06.2016 della Pretura di

distretto di __________ di trattenuta dal salario pari a CHF 3'400 a valere

quale titolo di contributi alimentari,

AP 1

esercitando pressioni sul marito IM 1 in specie sulla necessità di trovare una

soluzione affinché questo contributo venisse soppresso, diversamente lei

sarebbe tornata in __________, sapendo come il marito non avrebbe mai

sopportato di vivere senza di lei, instillando quindi l’idea che in __________

avrebbero trovato un sicario, indicando quindi AP 1, all’obiezione del marito

che in __________ non ve ne fossero, che il sicario doveva farlo lui e che lei

lo avrebbe supportato,

pianificando

quindi entrambi come fare affinché non si “lasciassero tracce”, optando per la

stimolazione (tramite massaggio) di strutture nervose presenti nel collo che

regolano la funzionalità cardiaca deprimendola

e per la simulazione di

un suicidio mediante taglio delle vene, visto lo stato depressivo e di

alcolista della vittima,

indi

in data 19.07.2016, sfruttando la circostanza che il figlio era partito per __________

per qualche giorno, IM 1 acquistando una bottiglia di vino,

recandosi

presso l’abitazione dell’ex moglie, dopo aver preparato in precedenza in uno

zaino tutto l’occorrente, ovvero guanti in lattice, taglierino, stracci e

liquido per pulire,

facendo

bere la vittima nel mentre discutevano,

afferrandola

poi al collo e comprimendole con il

pollice la regione anteriore del collo, al di sotto della cartilagine cricoide,

perdendo di conseguenza la vittima i sensi, indi, mettendola a terra sulla

schiena, continuando a premere con le dita su tale zona, sino a assenza di

percezione del polso radiale, indi trasportandola ancora viva, nella stanza ai

piedi del letto, dove sul braccio destro praticava, con un taglierino alcuni

tagli al polso destro, al fine di simulare un suicidio,

ucciso

intenzionalmente †VITT 1,

pulendo

poi IM 1 il pavimento della sala, le maniglie e il tavolo,

rientrando

infine a casa a __________, dove l’attendeva la moglie AP 1, trovandola, alla

comunicazione del risultato “soddisfatta, trasmettendo una sensazione di

entusiasmo”,

bruciando

ancora la stessa sera IM 1 lo zaino nel camino esterno,

mentre

il giorno successivo AP 1 provvedeva, sempre nel camino esterno, a bruciare i

vestiti usati dal marito,

venendo

infine rinvenuta †VITT 1, dal figlio PC 1, il 21.07.2016 priva di vita;

fatti

Fatti

avvenuti :nelle circostanze di luogo

e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 112 CPS;

[B.] AP 1,

singolarmente

2. denuncia

mendace (tentata e consumata)

per

avere,

denunciato

all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che

sapeva innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,

e

meglio,

a __________,

in data 25.03.2018 chiamando la Polizia Cantonale, dichiarando “Per favore

venite qui, mio marito… Via… ehmmm via __________°, per favore veloce!”,

venendo

quindi richiamata dalla centrale: “…..Ma si non vev… ma si no voi venite qui lui mi

uccide sicuro, …

….Mi

mette mani addosso…”

e

ancora,

a __________

in medesima data, nel corso del verbale dinnanzi alla Polizia Cantonale che la

vedeva quale accusatrice privata/imputata, dichiarato contrariamente al vero:

“mi ha solo afferrato al petto.

Successivamente quando sapevo che la Polizia era arrivata volevo uscire

dall’appartamento, avevo aperto la porta principale ma lui l’ha rinchiusa

chiudendomi dentro la mano sinistra……mi ha anche detto che mi avrebbe ucciso”

a __________

in data 29 giugno 2018, nel corso del verbale del Ministero Pubblico d’arresto

e dichiarando in particolare che il marito la minacciava di morte e anche “E poi mi ha detto che se avessi raccontato a qualcuno

questa cosa, mi avrebbe ucciso.

Io mi sono spaventata e tremavo e non immaginavo che

lui arrivasse ad uccidere. E poi mi aveva detto che se lo avessi raccontato mi

avrebbe a sua volta ucciso. E mi ha detto che sarei dovuta rimanere sempre con

lui per sempre”

provocato

l’apertura di un procedimento penale contro IM 1 per minaccia, lesioni semplici

e vie di fatto,

nonché,

a __________,

in data 13 luglio 2018, durante il verbale al Ministero Pubblico, dichiarando

che il marito la costringeva a rapporti sessuali:

che litigava, lui urlava. Diceva che

ero sua moglie, che dovevo dormire con lui altrimenti andava all’Ufficio stranieri,

dicendo che mi avrebbe denunciato.

Mi viene chiesto in che senso mi

avrebbe denunciato e io rispondo che

preciso che lui mi diceva che mi avrebbero tolto il permesso e sarei dovuta

tornare in __________. E poi mi diceva che mi avrebbe ucciso. Insomma, tutto

insieme.

Mi viene chiesto ogni quanto

succedevano questi litigi, e io rispondo che magari io riuscivo a dormire accanto a lui due

giorni, poi capivo internamente che non ce l’avrei più fatta. Glielo dicevo,

gli dicevo che non potevo stare vicino a lui, ma lui continuava a rispondermi

che ero comunque sua moglie e dovevo fare quello che diceva lui

Mi viene chiesto se lui ha

esercitato violenza su di me, e io rispondo di no, è stata una violenza psichica. Non mi ha mai

picchiato.

Mi viene chiesto se dovevo

semplicemente dormire con lui, o dovevo accontentarlo e io rispondo che non sempre dovevo avere dei rapporti con lui, ma è

successo.

Questi rapporti non erano voluti, “IM

1 ha visto questo”. Nel senso che io non volevo, IM 1 lo capiva perché piangevo

quasi. Io capivo che dovevo concedermi, altrimenti lui mi avrebbe ucciso.

ADR che io piangevo dopo, non durante l’atto…”

tentato

di provocare contro IM 1 l’apertura di un procedimento penale per violenza

carnale, non riuscendo nel suo intento;

fatti

avvenuti: nelle circostanze di luogo

e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 303 CPS;

[C.] IM 1,

singolarmente

3. infrazione

alla LF sulle armi e sulle munizioni

per

avere, senza diritto,

a __________/__________,

in data 4.07.2016 alienato 3 fucili (e una baionetta), in specie 3 moschetti 31

marca 31 Schmidt Rubin K31 cal 7.5 X 55 al negozio “__________” di __________,

sprovvisto della patente di commercio per armi da fuoco;

fatti

avvenuti: nelle circostanze di luogo

e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 33 cifra 1 LArm.

B. Il processo di primo

grado si è tenuto davanti alla Corte delle assise criminali nelle date 8, 9 e

15 aprile 2019;

1. Con l’accordo delle

parti, il presidente ha così modificato l’atto d’accusa:

- l’imputazione di cui al punto 3 è di denuncia

mendace e non denuncia mendace tentata e consumata;

- viene

aggiunta, al punto 1, per AP 1, l’ipotesi alternativa di istigazione

all’assassinio ai sensi dell’art. 112 CP, in relazione all’art. 24 cpv. 1 CP;

Considerandi

2.

In esito al

dibattimento, con sentenza 15 aprile 2019 (sentenza motivata intimata il 17

maggio 2019), la Corte delle assise criminali ha dichiarato:

- IM

1.

autore colpevole di assassinio (in correità con AP 1), lo ha prosciolto

dall’imputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni (punto 3

dell’AA) e, a fronte di una richiesta di pena di 14 anni formulata dalla

pubblica accusa, lo ha condannato – ritenuti uno stato di scemata imputabilità

e il sincero pentimento – alla pena detentiva di 16 anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto e ha, inoltre, ordinato nei suoi confronti un trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena;

- AP

1.

autrice colpevole di assassinio (in correità con IM 1) e di denuncia mendace

per i fatti del 29 giugno e del 13 luglio 2018, l’ha prosciolta

dall’imputazione di denuncia mendace limitatamente ai fatti del 25 marzo 2018 e

l’ha condannata alla pena detentiva a vita, da dedursi il carcere preventivo

sofferto;

- ha

inoltre condannato IM 1 ed AP 1 “in solido nella misura di ½ ciascuno”,

al pagamento delle seguenti indennità:

- a

PC 2 fr. 35'000.00 a titolo di indennità per torto morale;

- a

PC 1 fr. 35'000.00 a titolo di indennità per torto morale;

- a

PC 3fr. 25'000.00 a titolo di indennità per torto morale e fr. 11'677.80 a

titolo di risarcimento danni;

- a

PC 2, PC 1 ed PC 3 fr. 22'268.00 “a titolo di risarcimento danni”,

da versare allo Stato del Cantone Ticino, in quanto beneficiari di gratuito

patrocinio.

C. La sentenza della

Corte delle assise criminali è stata tempestivamente impugnata da AP 1 con

annuncio 16 aprile 2019 e dichiarazione di appello 3 giugno 2019, con cui

l’appellante dichiara di impugnare i dispositivi 1 e 2 (chiedendo il

proscioglimento dalle imputazioni di assassinio e di denuncia mendace), il

dispositivo 5.2 (relativo alla pena inflittale dai primi giudici), il

dispositivo 6 (relativo alle indennità cui è stata condannata), il dispositivo

7.

(relativo alla reiezione della sua istanza di indennizzo) e il dispositivo 10

(relativo alla condanna al pagamento di tasse e spese di primo grado).

D. La citata sentenza di

primo grado è stata tempestivamente impugnata anche da IM 1 con annuncio 17

aprile 2019 e dichiarazione di appello 7 giugno 2019, con cui l’appellante

dichiara di impugnare il dispositivo 1 (chiedendo la derubricazione del reato

da assassinio a omicidio intenzionale), il dispositivo 5.1 (chiedendo una

riduzione della pena detentiva a 7 anni, subordinatamente, in ogni caso una

sensibile riduzione), il dispositivo 6.4 (chiedendo l’annullamento del “risarcimento

danni” a favore degli AP da versare allo Stato) e il dispositivo 10

(chiedendo una diversa ripartizione interna di tasse e spese di primo grado

poste in solido a carico dei condannato, in ragione di 1/3 a suo carico e di

2/3 a carico di AP 1).

Con scritto 27 novembre 2019, IM 1 ha, tuttavia, dichiarato di

ritirare il suo appello. Il procedimento è, quindi, stato stralciato con

decisione del 3 dicembre 2019.

E. In assenza di

impugnazione, i dispositivi n. 1, nella misura in cui riguarda IM 1, 3, 4, 5.1,

6.

nella misura in cui riguarda IM 1, 8, 9, 10, nella misura in cui riguarda IM

1, 11, 12 sono passati in giudicato.

F. Con istanza

probatoria del 23 agosto 2019, AP 1 ha chiesto l’acquisizione agli atti di

tutte le fotografie eventualmente scattate in occasione dell’esame autoptico

eseguito in data 23 luglio 2016 da parte della dr.ssa __________, nonché

l’audizione del dott. __________ e della dott. __________, estensori della

perizia di parte da lei commissionata e prodotta al dibattimento di primo

grado.

L’istanza è stata accolta nella misura in cui le fotografie

scattate in occasione dell’esame autoptico sono state acquisite agli atti il 28

gennaio 2020 e l’istante ha potuto visionarle in data 5 febbraio 2020. Alla

richiesta di audizione dei periti di parte, invece, la difesa ha rinunciato con

il suo scritto del 3 giugno 2020.

G. Il dibattimento di

appello era stato fissato per i giorni 3-5 marzo 2020.

H. Con istanza

probatoria presentata il 23 febbraio 2020, la difesa di AP 1 ha chiesto che le

conversazioni chat in __________ fra l’imputata e altre persone fossero

tradotte integralmente. A seguito dell’istanza, il dibattimento di appello è

stato, quindi, annullato ed è stata indetta un’udienza preliminare il 4 marzo

2020.

In esito all’udienza, dopo discussione, l’istanza probatoria è

stata evasa nel senso che alla difesa è stato assegnato un termine per

verificare i messaggi agli atti e comunicare alla Corte di quali chiedesse la

traduzione. Ciò che la difesa ha fatto con scritto del 30 aprile 2020.

La traduttrice è stata nominata e incaricata della traduzione il

26.

maggio 2020.

I. Il pubblico

dibattimento è stato nuovamente indetto e si è tenuto i giorni 8, 9, 29, 30

settembre e 1. ottobre 2020.

Nella fase della discussione:

- la difesa

dell’appellante AP 1 ha chiesto il suo proscioglimento da ogni imputazione e

l’integrale accoglimento dell’istanza di indennizzo da lei presentata;

- la PP e la

patrocinatrice degli AP hanno chiesto la reiezione dell’appello e la conferma

della sentenza di primo grado.

Il pubblico dibattimento è stato riaperto l’8 ottobre 2020, per la

comunicazione orale del dispositivo della sentenza.

ritenuto

in via preliminare

1.

La Difesa ha

censurato – oltre al ritardo con cui è stato permesso alla sua patrocinata di

contattare la sua ambasciata e di ottenere, così, un difensore di fiducia – la

qualità delle traduzioni sostenendo che la loro imprecisione è all’origine di

molte di quelle che sono state ritenute dichiarazioni imprecise e/o

contraddittorie della sua patrocinata. Patrocinata che, dal canto suo, ha

sostenuto che, in particolare nei primi interrogatori,

“nessuno mi

ascoltava”

tanto che poi “si vede che hanno scritto quello che

volevano” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 43) e che alcune sue

dichiarazioni sono il frutto di pressioni di cui è stata vittima.

avviso alla rappresentanza estera competente

[1.] a. L’art. 214 cpv. 1 CPP

prevede, tra l’altro, che, se una persona è arrestata provvisoriamente o posta

in carcerazione preventiva o di sicurezza, l’autorità penale competente ne

avvisa immediatamente, se l’interessato lo domanda, la rappresentanza estera

competente (lett. b). Tale diritto del cittadino straniero arrestato è ancorato

nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, in

vigore per la Svizzera dal 19 marzo 1967 (RS 0.191.02), il cui art. 36 cifra 1

lett. b indica, fra l’altro, che, a domanda dell’interessato, le autorità

competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza indugio il posto

consolare dello Stato d’invio allorché, nella sua circoscrizione consolare, un

cittadino di questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di

detenzione preventiva o d’ogni altra forma di detenzione.

L’avviso deve, dunque, essere trasmesso dall’autorità “immediatamente”,

rispettivamente “senza indugio”, ciò che, secondo la dottrina, va

interpretato di caso in caso, ma non dovrebbe comunque eccedere, sia

nell’ottica del CPP che in quella del diritto internazionale, il termine

massimo di 48 ore dal momento dell’arresto, vale a dire lo stesso termine entro

il quale il PP deve presentare l’istanza di carcerazione al giudice dei

provvedimenti coercitivi (cfr. Albertini/Armbruster,

in Basler Kommentar StPO, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 214 CPP e nota n. 14).

AP 1 è stata arrestata il 28 giugno 2018. Subito sentita dalla

polizia e informata dei suoi diritti, ha espressamente dichiarato di volere che

l’ambasciata __________ venisse avvisata del suo arresto (PS 28.06.2018 AP 1

all. 28 a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 3). È poi stata sentita dalla PP il

giorno seguente, nel verbale della persona arrestata, alla fine del quale le è

stato nuovamente chiesto se volesse che la rappresentanza diplomatica del suo

paese di origine venisse avvertita del suo arresto e lei ha, nuovamente,

risposto di volere che venisse avvisata la sua ambasciata (AI 109 PP 29.06.2018

AP 1, pag. 34).

Dagli atti risulta che l’ambasciata __________ è stata avvisata

con scritto della PP soltanto il 9 luglio 2018 (AI 128), ossia ben 11 giorni

dopo l’arresto di AP 1. L’avviso è, dunque, manifestamente tardivo.

Se è vero che l’autorità penale può rinunciare all’avviso di cui

all’art. 214 cpv. 1 CPP, qualora lo scopo dell’istruzione lo imponga (cpv. 2;

cfr. su una tale posticipazione, Albertini/Armbruster,

in Basler Kommentar StPO, 2a ed. 2014, n. 9 seg. ad art. 214 CPP), in concreto

non si intravedono motivi – né la PP ne ha addotti – per cui un avviso

immediato alla rappresentanza consolare ____ avrebbe potuto in qualche modo

mettere a rischio gli scopi istruttori. All’evidenza non si tratta, quindi, di

un caso di applicazione del cpv. 2, bensì di una violazione dell’esigenza di

immediatezza di cui al cpv. 1 dell’art. 214 CPP. Tuttavia, ritenuto l’esito del

presente procedimento, nonché il fatto che AP 1 ha ancora personalmente richiesto,

in data 17 luglio 2018, un colloquio con il console __________ (AI 157) e che

la sezione consolare dell’ambasciata __________ si è manifestata per la prima

volta presso il ministero pubblico il 24 luglio 2018 (AI 170), si può

concludere che l’appellante non ha subito pregiudizi sostanziali nei suoi

diritti di difesa a causa della tardività dell’avviso, per cui si rende

superfluo attardarsi oltre sulle eventuali conseguenze dell’indubitabile

ritardo con cui la PP ha agito.

la PP non ascolta AP 1?

[1.] b. È ben possibile che,

durante l’inchiesta, l’appellante abbia avuto la sensazione di non essere

ascoltata. Che così fosse, o meglio che la convinzione della PP della sua

colpevolezza fosse impermeabile a tutto quel che lei poteva dire, emerge dalla semplice

lettura dei verbali ed è provato, per esempio, dal fatto che,

nell’interrogatorio del 29 novembre 2018, nonostante lei si fosse continuamente

sin lì (e anche dopo) detta estranea alla decisione di uccidere e alla sua

messa in atto, la PP se ne esce con la seguente affermazione:

“PP: Ma, signora, a me è

sorto un po’ un dubbio… però… è un mio dubbio… Le chiedo di prendere posizione.

Non è che dopo aver… lei con IM 1 pensato… quello che è stato pensato nel 2016

e poi eseguito da IM 1 nel 2016… ovvero uccidere la moglie… la seconda fase del

suo piano era… visto che comunque andava già da uno psichiatra il IM 1… era

rimasto a casa per malattia dal lavoro… per problemi psichici… non è che lei

riferendo… questi comportamenti poco consoni in un contesto, in fondo di

dolore, sperava di metterlo in clinica potendo quindi beneficiare dello

stipendio di IM 1 senza avercelo tra le scatole, quindi a casa?

DI 1: non ho capito la domanda, PP… È una domanda o è una

sua constatazione?

PP: le ho fatto una… la mia constatazione che… se per

caso non è che, pensato quello che hanno pensato… con IM 1… poi quello che IM 1

ha eseguito… la seconda parte del piano della signora era, visto che IM 1 era

un po’ deboluccio di nervi, visto che quindi stava a casa per malattia di nervi,

e visto che se gli danno il riconoscimento della malattia di nervi lo stipendio

scorre [ndr: non chiaro] lo stesso, ma stando a casa il IM 1 se lo

doveva sopportare… se il suo piano finale non era prevedere di mandarlo in una

bella clinica psichiatrica…

T: sta chiedendo: questo è il mio piano?

DI 1: sì, secondo la procuratrice la domanda è…

PP: no… è un’ipotesi… non ho detto che è così…

DI 1: no… scusa… le è sorto il dubbio, dice…

PP: eh eh eh sì è un mio dubbio non è che per caso…

DI 1: è un suo dubbio, il secondo… la seconda parte del

piano che ha fatto lei era di mettere… di avere l’opinione o l’idea di mettere

poi IM 1 in clinica così lei prendeva i soldi…

PP: … i soldi senza doversi sopportare… senza dover

sopportare IM 1 a casa…

AP 1: come potevo sapere…

DI 1: rispondi alla domanda, questa è la domanda di prima [ndr:

non chiaro], era il suo piano questo, signora?

AP 1: ma no! Che piano!” (AI 327 PP 29.11.2018 AP 1, pag. 13

(righe 24-31); video 00001 minuto 34:39 – 38:10 ca.)

E occorre osservare, qui, che il “dubbio”, l’“ipotesi”

presentata come tale dalla PP il 29 novembre 2018 ha origini lontane

nell’inchiesta e persiste – nonostante tragga manifestamente origine (come

giustamente rilevato dalla difesa di AP 1) da un accertamento errato – anche

oltre questo verbale di novembre, fino al verbale finale del 10 gennaio 2019

(AI 391).

b.1. Già in occasione del

verbale di polizia del 24 maggio 2018, in cui viene sentita come testimone, a AP

1.

viene contestato che, dagli accertamenti esperiti, risulta che il 23 luglio

2016.

lei avrebbe “contattato la moglie di __________, collega di lavoro di IM

1, alla quale avevo spiegato che la sua ex moglie era morta ed ero preoccupata

perché quest’ultimo continuava insistentemente a ridere nonostante il contesto

drammatico”. Richiesta di prendere posizione, AP 1 (in seguito: AP 1)

risponde di non ricordare (PS 24.05.2018 AP 1 all. 25 a

RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 7). E ha ben ragione, AP 1, di non ricordare

l’episodio oggetto della contestazione, perché, come si vedrà, esso (per lo

meno, così come le è stato contestato) non è mai avvenuto.

La fonte ritenuta dalla PP è una nota del 25 luglio 2016 inserita

daTE 1, capo di IM 1, nell’incarto professionale di quest’ultimo, acquisito

agli atti dagli inquirenti nell’AI 35. La nota, o meglio la parte di essa che

qui interessa, recita così:

“Giovedì 21 luglio 2016 la ex

moglie di IM 1 si toglie la vita tagliandosi le vene. 72 ore più tardi, dopo

averla insistentemente cercata, il figlio minorenne si reca a casa trovando il

cadavere della madre. IM 1 viene convocato per il riconoscimento della salma.

Telefono della compagna __________

alla moglie di __________ sabato 23 luglio:

La compagna di IM 1 spiega quanto

successo. Si rivolge alla moglie di __________ con grosse preoccupazioni legate

al comportamento strano di IM 1, continua insistentemente a ridere in un

contesto drammatico. […] __________, 25.07.2016, TE 1” (AI 35, classificatore

“Personalvertraulich”, allegato 120 [secondo la lista “spulcio”] in separazione

3)

Ma il suo contenuto, come anche si vedrà, per molti aspetti non è

esatto. Gli inquirenti, tuttavia, in quel momento non lo sanno ancora.

b.2. La nota viene, quindi,

fatta propria dalla PP che la completa estrapolandone la “seconda fase del

piano” (ossia l’idea di far ricoverare IM 1 in clinica, che però non era

ancora stata denominata così) e la ripropone a AP 1, nel frattempo arrestata e

posta in carcerazione preventiva da ormai una quindicina di giorni, nel verbale

del 13 luglio 2018:

“Mi viene chiesto perché il 23

luglio 2016 ho chiamato la moglie di __________ dicendo che ho grosse

preoccupazioni legate al comportamento strano di IM 1 che continuava

insistentemente a ridere in un contesto drammatico.

R: non mi ricordo, non mi ricordo

neanche di averla chiamata. È successo due anni fa.

Mi viene chiesto se IM 1 rideva

insistentemente in un contesto drammatico, o se piuttosto non era un inizio di

tentativo verso una moglie di un collega di lavoro per mettere in clinica IM 1.

R: non mi ricordo.

Mi viene chiesto se ho mai

pensato che era una buona cosa che IM 1 fosse ricoverato in una clinica e io

rispondo di no, non l’ho mai

pensato.” (AI 143 PP 13.07.2018 AP

1, pag. 8 seg.)

AP 1 – che, anche qui, come già con la polizia il 24 maggio 2018,

risponde di non ricordare la telefonata contestatale – nega, anche, di aver

avuto un simile piano.

A questo punto la “moglie” di __________ e TE 1 non erano

ancora stati sentiti. Neanche la PP, quindi, poteva ancora sapere che il

contenuto della contestazione era errato.

b.3. In seguito, vengono –

finalmente – sentiti anche TE 1 eTE 2.

Il primo, confrontato con la sua nota del 25 luglio 2016, non fa

altro che confermare di avere avuto le informazioni finite nella nota da __________,

che gli avrebbe raccontato della telefonata della “compagna” di IM 1 a

sua “moglie” (PS 07.08.2018 TE 1 all. 63 a RPG

07.01.2019, AI 381, pag. 8).

Grazie al verbale di TE 2, invece, si può, innanzitutto, chiarire

che questa non è la moglie di __________, bensì la sua compagna e che entrambi

sapevano bene, sin dalla primavera del 2016, che AP 1 e IM 1 si erano sposati (PS 11.09.2018 TE 2 all. 65 a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 3

seg.). TE 2 spiega, poi, che la notizia della morte di VITT 1 non le era stata

data da AP 1 nel corso di una telefonata (telefonata che, appunto, non è mai

avvenuta), bensì da IM 1 in un’occasione in cui lui ed AP 1 avevano reso visita

a lei e a __________ (si era a luglio 2016) e che lei si era messa a ridere a

causa dell’“espressione normale” con cui IM 1 aveva detto “è morta”,

appena arrivato con AP 1 a casa della coppia. Poi, confrontata con la nota di TE

1, ha confermato quanto appena riferito, spiegando che la nota era errata:

“Questa nota non è corretta e

precisa. Io non ho parlato con AP 1 al telefono ma personalmente a casa mia con

entrambi. È stato IM 1 a dirmi che la sua ex moglie era morta. Corrisponde però

che io parlando con il mio compagno, che probabilmente ha riportato quanto

detto a TE 1, gli avev[o] detto che IM 1 era strano perché ha raccontato il

fatto rimanendo sempre in piedi senza sedersi. Questo per circa mezzora. Non

sembrava rattristato e nemmeno soffrire per quanto accaduto. Non ricordo bene,

ma nel contesto di una mia domanda, aveva risposto ridendo. Nonostante mi

sforzi non ricordo più che domanda era” (PS 11.09.2018 TE 2 all. 65 a RPG

07.01.2019, AI 381, pag. 4)

È, quindi, TE 2 che ha trovato IM 1 strano in occasione del

racconto della morte della ex moglie e che ne ha parlato con il compagno, __________.

Questi ha riferito al capo (TE 1) ciò che – sbagliando – aveva capito e

ritenuto di quel che la compagna gli aveva detto. TE 1, a sua volta, ha

consegnato nella famosa nota ciò che – sbagliando pure lui – aveva capito e

ritenuto di quanto raccontatogli da __________. L’effetto “telefono senza fili”

insomma. E la poca accuratezza della nota è illustrata anche dal fatto che

essa, come visto, ha fatto diventare AP 1 la “compagna __________” di IM

1.

e TE 2 la “moglie di __________”.

Ben si capisce, dunque, che AP 1 non ricordasse una telefonata mai

avvenuta e che fosse anche piuttosto sorpresa di fronte alla contestazione di

tutta una questione (ossia la stranezza di IM 1 al momento del racconto della

morte della ex moglie) che, in realtà, era nata e si era sviluppata fra TE 2, __________

e TE 1, e alla quale lei, AP 1, era totalmente estranea.

b.4. Il 29 novembre 2018,

quindi, nonostante l’audizione di TE 2 abbia mostrato come la testimone avesse

– in modo chiaro, logico e coerente – smentito l’unica fonte (ossia la nota 25

luglio 2016 di TE 1) su cui poggiava l’ipotesi in questione, la PP torna a

contestarla, in modo invero sorprendente, all’imputata, come visto sopra (AI

327.

PP 29.11.2018 AP 1, pag. 13 [righe 24-31]; video 00001 minuto 34:39 – 38:10

ca.).

E si nota che nel medesimo verbale la PP contesta a AP 1 di aver

avuto dei “comportamenti collusivi” per aver chiamato TE 2 subito dopo

essere stata sentita in polizia il 24 maggio 2018 (AI 327 PP 29.11.2018 AP 1,

pag. 12-13; Video 00001, min. 23:50 – 34:36 ca.; cfr., per la trascrizione di

tutto il passo, infra consid. 1.d, pag. 17 segg.):

“subito dopo essere stata

interrogata in polizia, lei telefona, scrive alla TE 2 e le chiede di riferire

quelle cose lì… e le ho letto quello che ha detto la TE 2… ha capito adesso? le

chiedo perché questi comportamenti… cullosivi…” (AI 327 Video 00001 min.

29:10-29:34)

“La polizia le chiede di spiegare

cos’era la storia del 2016 in cui lei aveva riportato a questa signora che IM 1

parlava, rideva in contesti drammatici… lei risponde: non ricordo. Però cosa fa

subito dopo esser stata interrogata in polizia, contatta la TE 2.” (AI 327

Video 00001 min. 31:18-31:42)

quando, in realtà, dalle dichiarazioni di TE 2 (PS

11.09.2018

TE 2 all. 65 a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 5) e dai pochi

messaggi scambiati fra le due il 24 e il 27 maggio 2018 (messaggi peraltro contestati

alla testimone) si evince chiaramente che non è stata AP 1 a chiamarla né a

iniziare gli scambi di messaggi, bensì la TE 2, perché era preoccupata:

attribuire a AP 1 in quel frangente una qualche intenzione collusiva equivale,

quindi, a un’evidente esagerazione, quando non a una distorsione della realtà.

b.5. E l’ipotesi della “seconda

parte del piano” trova la sua via – e neanche più in forma particolarmente

ipotetica – anche nel verbale finale del 10 gennaio 2019, dove la PP inserisce,

in mezzo alle tante altre, senza neppure chiedere una presa di posizione

dell’imputata, la seguente contestazione:

“Mi viene contestato che era mia

intenzione di far apparire IM 1, dopo gli avvenuti fatti del 19.07.2016, come

una persona “matta”, con problemi psichici poiché se così fosse stato poteva

venir chiuso in una struttura continuando a percepire lo stipendio.

Si richiama la nota d’incarto

personale di lavoro di IM 1 indicata dal tenente colonnello TE 1, il

25.07.2016, e relativo verbale PG del 07.08.2018 […]” (AI

391.

PP 10.01.2019 AP 1, pag. 100-101)

Dove, si noterà, si richiamano la famosa nota di TE 1 – il cui

contenuto, ormai, si sa che è errato – e la sua audizione che, si è visto, non

fornisce alcun ulteriore elemento sul tema, mentre viene completamente ignorata

l’audizione di TE 2

Evidente, dunque, in questo esempio, l’ostinazione con cui la PP

ha portato avanti le sue tesi nonostante le risultanze degli atti. E, quindi, è

comprensibile la sensazione dell’imputata secondo cui nulla di quel che andava

a suo favore veniva preso in considerazione. Sensazione che lei ha tradotto con

un “non sono ascoltata” e “tanto voi scrivete quello che volete”.

pressioni?

[1.] c. Per contro, già solo

sulla scorta del decreto di non luogo a procedere emesso dal PG __________ in

data 11 gennaio 2019 (doc. dib. di appello n. 6), si può ben escludere che,

durante l’inchiesta, siano state esercitate pressioni (ai sensi degli art. 140

seg. CPP) a danno dell’imputata.

incomprensioni e traduzioni

[1.] d. Che, durante

l’inchiesta, ci siano stati problemi di comunicazione fra i diversi attori è

certo. In parte, questi problemi sembrano da attribuire alla tecnica

d’interrogatorio scelta dalla PP che, spesso, si risolveva nella contestazione

di una serie (a volte, molto lunga) di messaggi alla cui conclusione

l’interrogata dichiarava – e non senza ragione – di non capire quale fosse la

domanda cui doveva rispondere. Altre volte i problemi erano, certamente, da

attribuire ad errori o imprecisioni nella traduzione. Lo dimostra (oltre a

quanto si annoterà in seguito), per esempio, il fatto che nel verbale 28 giugno

2018.

si legge che AP 1 ha dichiarato di non sapere che IM 1 (di seguito: solo IM

1) aveva due figli (PS 28.06.2018 AP 1 all. 28 a RPG

07.01.2019, AI 381, pag. 4: “se io avessi saputo che IM 1 […] aveva

un sacco di debiti e due figli, non avrei lasciato la __________”). L’assurdità

della cosa dimostra che la verbalizzazione è frutto di un errore verosimilmente

da attribuire alla dinamica, già di per sé complicata, dell’interrogatorio

mediato da un’interprete: non è, infatti, ipotizzabile che AP 1 – che ha sempre

raccontato che ad averla colpita favorevolmente tanto da convincerla a sposarlo

era proprio il fatto che i due figli vivessero con lui, e non con la madre –

abbia, alla polizia, detto una cosa tanto assurda (peraltro, subito corretta il

giorno successivo, AI 109 PP 29.06.2018 AP 1, pag. 6).

Di come la questione linguistica (o meglio la scelta degli inquirenti

di considerare, dei messaggi, soltanto le parti che loro ritenevano rilevanti,

e che poi ha originato l’istanza probatoria presentata il 23 febbraio 2020)

abbia complicato questa inchiesta è testimone – tanto per fare un altro esempio

– l’errore di comprensione del significato di un sms scritto da AP 1 al marito

che è stato inteso dalla PP come se AP 1 cercasse di stimolare il marito ad

essere “più maschio” (a portare i pantaloni):

“Mi viene contestato tuttavia il

fatto che il messaggio che segue io sollecito sul fatto che IM 1 portava i

pantaloni e gli chiedo nuovamente degli annunci”. Risposta: “non so cosa

significhi quel messaggio” (AI

109.

PP 29.06.2018 AP 1, pag. 17)

quando, in realtà, si verrà, poi, a scoprire che il vero

significato del messaggio era: “IM 1 hai fatto l’annuncio per vendere i

pantaloni di __________?” (messaggio 20.03.2016 ore 10:14:24, in doc. dib.

n. 3).

Altri problemi devono essersi verificati durante gli

interrogatori: basti pensare a quell’esortazione fatta da AP 1 alla traduttrice

all’inizio dell’interrogatorio del 13 luglio 2018 (“chiedo all’interprete di

fare il suo lavoro e di tradurre bene, non come l’altra volta” (AI 143 PP 13.07.2018 AP 1, pag. 2) che è stata verbalizzata ma,

curiosamente, non indagata.

Vi è, poi, che la visione della videoregistrazione del confronto e

la lettura della sua trascrizione evidenziano alcune criticità, alcuni problemi

di comprensione, causati in parte già da questioni “ambientali” (molti

partecipanti, divisi in due locali con collegamento audio non ottimale) ma

anche dal modo di formulare le domande da parte della PP (spesso lunghe,

articolate e, a volte, difficili da comprendere) tanto che spesso – e non a

torto – l’imputata chiede quale sia la domanda posta. Basta, sul tema, rilevare

che già la prima domanda rivolta, in quell’occasione, a AP 1 ha richiesto – per

essere più o meno compresa – una serie di botta e risposta in cui sono

intervenuti i diversi attori e che occupano ben due pagine di trascrizione (AI 265 trascrizione di PP 28.09.2018 confronto IM 1/AP 1, pag.

15.

e 16).

Criticità vengono, poi, evidenziate dalla visione delle altre

videoregistrazioni: al di là delle competenze specifiche dell’interprete (non

diplomata), la comprensione reciproca era certamente resa difficoltosa dalla

“complessità” delle domande della PP che dovevano, dapprima, essere comprese

dall’interprete (esercizio, a volte, non facile), quel che l’interprete aveva

compreso della domanda andava, poi, tradotto e la traduzione di quel che

l’interprete aveva compreso della domanda della PP andava, poi, recepita e

compresa dall’interrogata la cui risposta doveva, poi, a sua volta, essere

compresa dall’interprete che, di seguito, doveva tradurla in italiano e così

via. Come detto, il processo – di per sé sempre laborioso e delicato – era, in

concreto, reso ancor più difficoltoso dalle modalità in cui l’interrogatorio

veniva svolto, non a caso (e non a torto), in un momento dell’interrogatorio

del 29 novembre 2018, AP 1 sbotta in un (significativo) “che minestrone”

(AI 327 PP 29.11.2018 AP 1, video 00001 min. 27:20 ca.,

cfr. doc. dib. di appello n. 8 perizia 13.04.2020 n. 3 e doc. dib. di appello

n. 11 PP 29.11.2018 AP 1, pag. 14, dove l’espressione ____

viene resa così: “è una specie di pastone [nel senso di un casino

(traduzione letterale: porridge)]”).

Ecco alcuni esempi di domande problematiche dal punto di vista

della loro comprensione:

“PP: Ma non capisco ancora

che da un lato lei non è tranquilla, da un lato cerca di dire a PC 1 che non

c’entra niente, all’amica dice che lui doveva sposare un’altra donna, non lei,

che era tutta colpa sua… e poi cerca anche di influenzare, in data 29 maggio,

la TE 2… AP 1 mi diceva che la polizia avrebbe dovuto contattarmi perché il IM

1, dopo la morte dell’ex moglie, era strano. E io gli dicevo guarda che non

c’entro niente, mica l’ho frequentato dopo la morte dell’ex moglie…

T: chiede di ripetere, per favore

PP: Lei passa il tempo dall’arresto del IM 1… prima questo

grande sconforto un po’ con tutti, sto male, è colpa mia, piange, alla fine

dice che si impicca, eccetera eccetera eccetera… cerca di influenzare un po’ PC

1.

dicendo: “ma, il papà non ha fatto niente”. Poi dopo lei viene sentita in

polizia il 24 maggio, le viene chiesto perché in polizi… eh… a suo tempo aveva

detto che il IM 1 faceva delle risate vacu… eh.. ehm… a sbalzo… e perché

l’aveva detto alla moglie del suo capo… e s’è risentita questa cosa in polizia

che le viene chiesta… lei scrive esattamente il 29 maggio, quindi poco dopo

alla… no, scrive prima… eh… scrive alla moglie del… questo capo che si chiama TE

2.

che doveva poi riferire del fatto che IM 1 era strano dopo la morte della

moglie…

T: ma eh… riferire… doveva riferire questa moglie

polizia o AP 1?

PP: eh… TE 2 doveva riferire

(ndr.: AP 1 e T discutono… AP 1

non capisce…)

PP: perché fa questa telefonata con la TE 2?

AP 1: io non capito… la domanda… non ho capito cosa…

PP: allora, signora… allora prima tenta di influenzare PC

1.

quando IM 1 viene arrestato perché gli dice guarda che il papà è innocente…

AP 1: io ho già spiegato

PP: ok, le sto facendo il riassunto, d’accordo signora?

se ascolta forse può anche capire… Le dico che quindi tenta di influenzarlo… le

dico quello che è il mio pensiero, quello che le contesto, che è quello che

devo contestarle, d’accordo? Per prendere posizione… quindi prima contatta PC 1

il 3 e il 4 maggio dice il papà è innocente, vieni da me, parliamo, cosa t’hanno

chiesto, eccetera eccetera… sii uomo eccetera eccetera… fa un po’ la disperata

con l'amica __________ dicendo che è tutta colpa sua, alle figlie dice ora mi

ammazzo è tutta colpa mia, siamo in questa situazione… poi passa un po’ il

tempo, viene sentita in polizia, il 24 maggio…

AP 1: io?

PP: sì, lei viene sentita il 24, il 25 maggio,

dall’ispettrice __________, che le chiedono un po’ alcune cose sul IM 1 e

quant’altro e le chiedono soprattutto il perché lei aveva riferito a una

signora, che era la moglie del datore… del __________… che IM 1, subito dopo la

morte della ex moglie era strano, rideva in contesti strani… e lei dice…

AP 1: chi lei?

PP: Lei, lei, AP 1, risponde in polizia non ricordo

AP 1: no, io ho detto che io non ricordo che ho chiamato TE

2.

e…

PP: Esatto… ascolti! mi faccia finire, io ho detto e lei

ha risposto non ricordo

AP 1: sì

PP: mmh, però, subito dopo essere stata interrogata in

polizia, lei telefona, scrive alla TE 2 e le chiede di riferire quelle cose lì…

e le ho letto quello che ha detto la TE 2… ha capito adesso? le chiedo perché

questi comportamenti… cullosivi…

T: io ho scritto alla signora… io ho scritto a questa

signora e l’ha chiesto se l’hanno chiamato in polizia.

PP: esatto, infatti… e lei de... AP 1 mi diceva che la

polizia avrebbe dovuto contattarmi perché il IM 1 dopo la moglie dell’ex moglie

era strano… e la… la TE 2 le risponde io non c’entro nulla non… IM 1 non l’ho

frequentato dopo la morte dell’ex moglie

(parlano AP 1 e T…)

AP 1: lei (indica T), penso non… non ha capito giusto

T: eh… possiamo ripetere?

PP: allora, signora…

T: iniziando, mi scusi, iniziando…

PP: Io le sto un po’ contestando che lei nei giorni

dell’arresto del IM 1… vuoi ha cercato un po’ di influenzare PC 1, o di sapere…

…cosa avessero riportato a PC 1, cosa PC 1 sapessero, cosa PC 1 aveva detto

alla polizia, perché glielo chiede espressamente… Poi viene interrogata lei

dalla polizia. La polizia le chiede di spiegare cos’era la storia del 2016 in

cui lei aveva riportato a questa signora che IM 1 parlava, rideva in contesti

drammatici… lei risponde: non ricordo. Però cosa fa subito dopo esser stata

interrogata in polizia, contatta la TE 2.

AP 1: sì

PP: ecco, questo, a mio modo di vedere è un po’ un

atteggiamento collusivo e le chiedo perché!

AP 1: io ho solo chiesto…

T: se l’hanno chiamata, se l’hanno chiamata in polizia…

Io ho… Io ho solo… ho telefonato a quella signora solo per chiedere se l’hanno

chiamata in polizia.

PP: no, dopo ci parla anche

AP 1: di cosa?

PP: del fatto che IM 1 dopo la morte era strano…

AP 1: no, non è vero.

PP: non ci parla, ok… Perché aveva chiesto… (ndr:

rivolgendosi all’isp. __________:) se era stata chiamata… la verbalizzante

mi contesta se però io ci parlo anche e le chiedo anche della ci… della

questione che IM 1 era strano... e rispondo che non è vero…

PP: Signora perché aveva chiesto a PC 1 di dirgli cosa

aveva detto alla procuratrice, alla polizia, cosa era stato chiesto?

AP 1: io ho già risposto a questa domanda.

PP: allora facciamo che ho l’elzheimer e non mi ricordo

cosa mi ha risposto…

AP 1: procuratrice non può essere elzheimer…

PP: inizia anche prima del dovuto…

AP 1: mi avvalgo della facoltà di non rispondere.

T: lei sta chiedendo eh… quando esattamente quella

signora dice che queste parole erano dette da AP 1

PP: eh… durante la telefonata quando si sono sentite dopo

lo scambio di sms…

DI 1: se lo dice a verbale, è questa la domanda…

PP: sì sì

T: e questo è successo dopo interr… dopo che lei era qua

PP: certo.

DI 1: va bene così, tanto è una questione… perché c’è il

verbale e leggeremo poi il verbale

PP: ma era presente, credo…

DI 1: ero presente, certo” (AI 327 PP 29.11.2018 AP 1, pag.

12-13;

Video 00001, min. 23:50 – 34:36 ca.; n.d.r: è in seguito che

la PP esterna il suo “dubbio” sulla seconda parte del piano)

“PP: Signora, le chiedo di

dirmi anche se sempre per fare un po’ di luce sulle varie dichiarazioni… volevo

sapere, lei cosa provava per il fatto che si dovessero prorogare gli alimenti

all’ex moglie e le ricordo quello che lei ha dichiarato nei suoi verbali:

allora il 24 maggio…

n.d.r: segue una pagina

abbondante fitta e scritta in piccolo che corrisponde a 10 minuti di lettura,

per ritornare alla domanda:

PP: Allora, mi può spiegare com’è che si sentiva, quindi

con la storia… ah sì che la… c’era una possibilità che potesse migliorare la

cosa e che VITT 1 iniziasse a lavorare, idea che le aveva dato un’amica…

allora, in definitiva come si sentiva con la questione che c’era arrivato

questi alimenti che questi alimenti… andavano gioco forza pagati anche perché

poi sarebbero stati detratti definitivamente dallo stipendio… qui, nel verbale

di arresto siamo un po’ scocciata… nel primo verbale reso, invece, sembrava che

manco fosse… si fosse accorta che ci fossero gli alimenti da pagare, ma che

addirittura stavate bene a _____. Allora qual è delle due

AP 1: mi avvalgo facoltà non rispondere.” (AI 327 PP

29.11.2018

AP 1, pag. 38-40; Video 00004 min. 12:15 – 22:15)

“T: sta form… sta

formulando… dice che non capisco niente per questa medicina che… che prendo…

ancora una volta

PP: eh vabbè, va bene, “non capisco niente per la

medicina che sto assumendo”. Allora l’ultima volta, signora, lei aveva capito

che IM 1, per tutte queste pressioni, per i debiti, per i debiti che lei gli

ricordava, per le fatture che gli inviava, per le richieste di risolvere, di

chiamare il datore di lavoro, per le richieste di trovare un lavoro, per tutte

le… di vendere la casa, di risolvere la questione per esempio della Swica, di

risolvere la questione della… dell’immobiliare, di affittare una nuova

appartamento, eh… di telefonare per la scuola di… di __________, di telefonare

a spostare il dentista, di telefonare qua, di telefonare là, di che non voleva

più vedere PC 2 nel… eh… che non voleva più vedere PC 2… qua su e giù… si

sentiva da questa situazione schiac-cia-to come lui ha detto “avevo un nodo,

un’infelicità”…

T: questo ha detto lui

PP: Sì! Ho capito, la mia domanda è se lei aveva capito che

lui si sentiva così.

AP 1: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.

PP: A completezza delle dichiarazioni di IM 1, io

richiamo tutte le chat intercorse da almeno a partire … marzo 2016 sino al

luglio 2016, quindi marzo, aprile, maggio, giugno, luglio… cinque mesi, in cui

lei sostanzialmente, quasi giornalmente, poi non le ho copiate tutte, sollecita

IM 1… anche queste verranno trovate nella loro interezza nel rapporto

d’inchiesta. Preciso che queste, tra IM 1 ed AP 1, visto che era per la maggior

parte erano in italiano, non sono state tradotte dalla signora, ma sono state

tradotte con il Google translate per dove non si capiva ma la maggior parte

sono in italiano. Se poi ci fossero dei problemi evidentemente, posso sempre

provvedere, ma le produrrò… ve le farò avere dopo che… vengano… quindi per

esempio lei scrive… sono prese dal telefono di IM 1 perché le sue non c’erano…

(AI 391 PP 10.01.2019 AP 1, pag. 9; video 00001 min. 00:00 – 03.23)

n.d.r: da qui in poi la PP legge

messaggi, per circa un’ora e un quarto (verbale pag. 9-69!):

video 00001 min. 03.23 – 29:39

(fine)

video 00002 min. 00:00 – 45:01

(tutto)

video 00003 min. 00:00 – 07:00

PP: Mi viene quindi contestato come da queste chat e da

quello che riferisco subito a __________ si capisce come il mio solo interesse

era i soldi, risolvere la situazione, pretendere da IM 1, anche che lavorasse

mentre lui in vacanza, mentre a IM 1… eh… e s… sapendo che IM 1 fa di tutto,

scrivo alla mia amica __________ che IM 1 non fa niente, mentre all’amica __________

dipingo tutto un’altra situazione, faccio la leggera, priva di preoccupazioni,

cercando di convincerla a raggiungermi in __________, ché saremmo state molto

bene insieme.

Mi viene quindi fatto prendere atto

se confermo… se convengo che io per mesi, sia quando ero in __________ che

quando ero in __________, sollecitavo IM 1, sollecitavo IM 1, lo comandavo, gli

facevo credere che non sarei tornata in __________ quando ero in __________,

gli facevo credere di amarlo, mentre alla mia amica __________, con la quale

sembra che io abbia uno strettissimo legame, continuo a esternare la mia

insofferenza verso IM 1, verso il figlio, verso il debito con la moglie… cioè

più che debito, scusi, alimenti, di come non sopporto vivere a __________, che

troveremo un’altra casa per la figlia, perché ha trovato lavoro a __________,

che non posso più vivere lì, che non sopporto di non avere soldi…

Ha capito? Quello che si evince dai

messaggi…

T: Qual è la domanda?

PP: Se avesse ascoltato… la domanda l’avrebbe capita… va

bene, la rileggo… eh…

__________: Vuole che la rileggo io?

PP: Mi viene chiesto quindi se convengo che io per mesi,

sia quando in __________ che quando ero in __________, sollecitavo IM 1, lo

comandavo, gli facevo credere che non sarei tornato in __________ quando ero in

__________, ritardavo il rientro, gli facevo credere di amarlo, mentre alla mia

amica __________, con la quale sembra che io abbia uno strettissimo ra… ra…

legame, continuo a esternare la mia insofferenza verso IM 1, verso il figlio,

verso gli alimenti a favore della moglie, che non sopporto di vivere a __________,

che troveremo un’altra casa per la… perché la figlia ha trovato un lavoro a __________,

che non posso più vivere lì, che non sopporto di non avere soldi.

Adesso gliel’ho letta una seconda

volta la domanda, l’ha capita? Gliela può… ha capito cosa intendo?

T: ha detto che ha capito

PP: ha capito?

AP 1: mi avvalgo della facoltà di non rispondere” (AI 391

PP 10.01.2019 AP 1, pag. 69; video 00003 min. 07:00 – min. 12:10 ca.)

Detto questo, visto l’esito del presente giudizio, il tema non

necessita di ulteriori approfondimenti, se non un ultimo, relativo al verbale

finale.

interrogatorio finale

[1.] e.

e.1. Per dirla con le

parole del messaggio concernente il CPP, l’interrogatorio finale “serve in

primo luogo a fare il punto in modo chiaro e sintetico sui capi d’accusa e a

sentire a questo proposito il parere dell’imputato” (pag. 1173 del

messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21

dicembre 2005).

Altrimenti detto, lo scopo dell’interrogatorio finale è quello di

“verificare la posizione conclusiva dell’imputato al termine degli

accertamenti, consentendogli di pronunciarsi in piena conoscenza di causa sulle

risultanze istruttorie, contribuendo alla decisione di merito del magistrato

inquirente e facilitando l’impostazione dibattimentale da parte del tribunale”

(John Noseda in: Codice Svizzero

di procedura penale CPP – Commentario, ed. 2010, n. 1 ad art. 317 CPP).

Esso non deve, quindi, “limitarsi ad una ripetizione automatica

di verbali già resi, ma deve costituire un momento di sintesi, di

chiarezza, di verifica critica delle eventuali contraddizioni, lacune o

imprecisioni delle risultanze finora assunte” (John Noseda in: Codice Svizzero di procedura penale CPP –

Commentario, ed. 2010, n. 1 ad art. 317 CPP, sott. del red.).

Non per nulla la dottrina rinvia, per i contenuti

dell’interrogatorio finale, all’art. 325 cpv. 1 lett. f-g CPP: ciò che conferma

come esso debba rispondere ai requisiti di sintesi e chiarezza (cfr. Steiner, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 317 CPP; Landshut/Bosshard, in

Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung

(StPO), 2a edizione 2014, n. 6 ad art. 317 CPP).

e.2. È ben evidente che

l’interrogatorio finale agli atti (cfr. AI 391 PP 10.01.2019 AP 1)

non consente di perseguire lo scopo per cui questo strumento è stato voluto dal

legislatore.

Già solo (si fa per dire) perché esso si compone di 107 pagine:

ciò che, di per sé, è palesemente in contrasto con il concetto di sintesi. A

maggior ragione, se si considera che, in concreto, le imputazioni addebitate a AP

1.

erano solo due, non particolarmente complesse dal profilo fattuale e il

materiale probatorio raccolto non propriamente ricco.

L’assenza di organicità, di indicazioni succinte e precise

relativamente ai fatti alla base delle imputazioni contestate alla donna, unita

alla ripetizione di paginate e paginate di chat (quelle consecutive sono ben

60, da pag. 9 a pag. 69, intercalate da pochissime considerazioni della PP),

non può, poi, ragionevolmente, aver consentito all’imputata di pronunciarsi con

cognizione di causa sulle risultanze istruttorie. Del resto, le dichiarazioni

di AP 1 in esso contenute si contano sulle dita di una mano: non solo o non

tanto perché, qua e là, si è avvalsa della facoltà di non rispondere ma,

soprattutto, perché, per pagine intere, la sua opinione/presa di posizione non

è nemmeno richiesta. Eppure, l’interrogatorio finale, dovrebbe,

prioritariamente, servire proprio a questo: sentire il parere dell’imputato

rispetto alle risultanze istruttorie.

fatti

2.

IM 1 e VITT 1 (di

seguito: solo VITT 1) si sono sposati nel dicembre 1993. Dalla loro unione sono

nati i figli PC 2, il 3 settembre 1996, ed PC 1, il 18 gennaio 1999.

Nel 2014, IM 1 ha deciso di lasciare la moglie.

Lo ha deciso – ha detto – a causa dei debiti che lei aveva

accumulato. Richiesto di spiegare in cosa consistessero i debiti – cioè, in che

cosa la prima moglie avesse scialacquato i soldi che lui guadagnava – IM 1 non

è stato in grado di fornire alcuna spiegazione: si è limitato a dire che la

donna non pagava le fatture “tant’è che ne avevo trovate nascoste anche

all’interno dell’armadio”

e che gli aveva semplicemente detto che

“non si riusciva ad arrivare alla fine del mese”

(PS

03.05.2018

IM 1 all. a rapporto di arresto provvisorio 04.05.2018, AI 1, pag.

3; cfr, anche AI 18 PP 04.05.2018 IM 1, pag. 5: “non pagava le fatture, non

so perché facesse così”).

Ricordato, poi, che lo stesso IM 1 ha affermato che “VITT 1 non

spendeva molto per lei, non spendeva in vestiti, non facevamo tante vacanze”

(AI 18 PP 04.05.2018 IM 1, pag. 7), è difficile credere – come preteso da IM 1

(cfr., per es., PS 18.05.2019 IM 1 all. 12 a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 4

dove, fra l’altro, dice “VITT 1 ha fatto ripiombare la famiglia in nuove

difficoltà finanziarie”; cfr. anche AI 83 PP 13.06.2018 PC 3, pag. 5 dove

il padre di VITT 1 dichiara che l’ex-genero gli aveva detto che “mia figlia

aveva accumulato debiti per circa CHF 50'000.”) – che la situazione

debitoria della famiglia (nella convenzione di divorzio, i debiti, oltre a

quelli ipotecari, sono quantificati in circa fr. 50'000.-) fosse (tutta) da

attribuire alla moglie. Non ha da essere spiegato che, da solo, il preteso

mancato tempestivo pagamento delle fatture non è atto a creare una tale

situazione debitoria (ma, tutt’al più, a fondare l’obbligo al pagamento di

interessi di ritardo). Nemmeno può essere preteso che tale situazione fosse da

addebitare al costo degli alcoolici di cui VITT 1 (perlomeno, in alcuni

periodi) abusava.

Ne segue che il reale motivo per cui – nonostante il buono

stipendio del marito – la famiglia IM 1 “non arrivava alla fine del mese”

e, perciò, accumulava debiti non è stato chiarito.

Una ricostruzione volta ad accertare la causa di questi debiti

sarebbe stata opportuna poiché avrebbe aiutato anche a meglio definire le

diverse sfaccettature delle persone coinvolte.

La pubblica accusa non ha ritenuto di doverla ordinare, preferendo

aderire acriticamente alla versione – in sé poco credibile poiché insufficiente

a spiegare la situazione – di IM 1.

Pertanto, qui, l’unica conclusione che si può trarre è che non è

possibile stabilire chi, davvero, sia all’origine dei debiti familiari (cioè,

chi spendeva più di quanto si potesse permettere).

Ciò nonostante, quel che è certo è che IM 1 ha sempre addossato

tutta la responsabilità di questa situazione alla prima moglie.

Sul tema, va ancora annotato che, già nel suo primo verbale, agli

inquirenti IM 1 ha detto di avere lasciato la gestione delle finanze familiari

nelle mani della moglie anche dopo avere saputo delle fatture rimaste impagate

perché “non mi piaceva la contabilità” (PS 03.05.2018 IM 1 all. a

rapporto di arresto provvisorio 04.05.2018, AI 1, pag. 4). Dunque, nonostante

sapesse dei problemi della moglie (depressione e abuso di sostanze alcoliche di

cui era perfettamente consapevole almeno dal 2010; AI 18 PP 04.05.2018 IM 1,

pag. 5) e nonostante sapesse “che non si arrivava alla fine del mese”, IM

1, per comodità, perché non gli piaceva la contabilità, si è disinteressato

della questione.

Salvo, poi, chiamarla a motivazione della sua – successiva – decisione

di por fine al suo matrimonio.

Va aggiunto che IM 1 non si è fatto scrupolo nemmeno di comunicare

tale sua decisione alla moglie via sms in ottobre 2014, mentre lei era degente

presso la Clinica __________ a __________ (cfr. PS 07.05.2018 PC 2 all. 43 a

RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 4; AI 90 PP 21.06.2018 IM 1 pag. 2 seg.).

Ciò detto, è opportuno annotare che, in quel periodo, IM 1 non

stava soffrendo per la fine del matrimonio. Neppure passava il suo tempo libero

a riflettere sui motivi del fallimento di un matrimonio durato quasi 20 anni.

Molto più prosaicamente, si dedicava a cercare, in internet, una donna con cui

sostituire quella – malata – che si era deciso a lasciare: o meglio, come lui

stesso aveva detto al figlio, si era messo a cercare “una bella __________”:

“adesso mi trovo una bella __________

su internet” (AI 89 PP 20.06.2018 PC 1, pag. 4).

3.

In questa sua

ricerca, IM 1 si imbatte ben presto (si era in ottobre/novembre 2014) in AP 1

con cui inizia, da subito, un fitto scambio di messaggi (AI 88 PP 19.06.2018 PC

2, pag. 4). La donna, evidentemente, gli è piaciuta da subito: infatti, senza

dar tempo al tempo, già a dicembre dello stesso anno, la invita a raggiungerlo

in __________. AP 1 acconsente e, da sola (cioè, senza le figlie), arriva nel

nostro paese per un soggiorno di pochi giorni nel periodo delle feste

natalizie.

In quell’occasione, IM 1 le presenta la madre e i figli.

Ma non solo. Le regala il classico anello e le chiede di sposarlo

(verb. dib. di appello pag. 3; AI 90 PP 21.06.2018 IM 1, pag. 3; PS 28.06.2018 AP

1.

all. 28 a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 3 seg.; AI 109 PP 29.06.2018 AP 1,

pag. 5).

Non le dice, però, che lui è ancora sposato con VITT 1.

a. Già su questo –

banale – tema, IM 1 non è stato trasparente con gli inquirenti. Infatti, il 10

luglio 2018 dice di essere sicuro di avere parlato del suo stato civile a AP 1

già in occasione del suo primo soggiorno in Svizzera, anche se, poi, aggiunge

(quasi a parare future contestazioni) di non sapere se ci sia, però, stato un

fraintendimento dovuto alla lingua (AI135, pag 16, righe 26-28). È solo al

primo dibattimento che ammette di averle nascosto di essere ancora sposato (“so

che non gliel’ho detto subito, ma più in là nel tempo”, verb. dib. di primo

grado, all. 1, pag. 5). E che sia così – cioè che lui non glielo abbia detto

subito – è certo: in caso contrario, AP 1 non sarebbe giunta in Svizzera, a

febbraio, con le carte necessarie per il matrimonio.

b. AP 1 accetta la proposta

di matrimonio.

Interessanti sono le rispettive motivazioni. Lui decide di

sposarla perché il suo viso gli è piaciuto tanto da dire di essersene

innamorato alla sola vista delle foto (AI 90 PP 21.06.2018 IM 1,

pag. 3). O, forse, lo ha fatto per ripicca verso VITT 1 come dice, il 4 maggio

2018, agli inquirenti che gli chiedono come mai ha cercato subito una nuova

compagna: “io volevo che lei (n.d.r: VITT 1) prendesse rabbia del fatto che

avevo trovato AP 1” (AI 18 PP 04.05.2018 IM 1, pag. 8).

Lei, invece, decide di accettare la proposta di matrimonio perché

pensa che IM 1 sia una persona seria e responsabile, visto che i figli vivono

con lui – e non con la madre – e visto che tiene a regolarizzare subito la loro

relazione con il matrimonio (AI 109 PP 29.06.2018 AP 1, pag. 5).

4.

Convinta che nulla

osti al matrimonio, AP 1 decide di lasciare definitivamente la __________.

Liquida tutto quel che ha, chiede le carte per il matrimonio, lascia il lavoro

e l’appartamento e, nel febbraio 2015, parte con le due figlie alla volta della

Svizzera (PS 24.05.2018 AP 1, all. 25 a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 6; PS

28.06.2018

AP 1, all. 28 a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 4; AI 90 PP 21.06.2018 IM

1, pag. 4).

Se, appena giunte in Ticino, le figlie di AP 1 possono, da subito,

frequentare le scuole, diverso è, evidentemente, il discorso per il matrimonio.

E IM 1 è, qui, costretto a dire a AP 1 che, in realtà, lui è ancora sposato.

Così, per cercare di farla rimanere oltre la scadenza del visto

turistico, IM 1, a nome della madre, chiede all’Ufficio stranieri un permesso

di soggiorno per AP 1 come badante: per questo, non esita a spingere la madre a

mentire alla polizia (e meglio, a farle dichiarare che aveva conosciuto AP 1

durante una sua degenza all’__________ di __________ e che, in quell’occasione,

lei le propose i suoi servizi).

a. Detto per inciso, in

questo procedimento, con gli inquirenti cercherà, poi, di addossare la

responsabilità di quella richiesta alla sua stessa madre (“l’idea di questa

storia è stata di mia madre”,

“mai avrei scritto all’ufficio

stranieri di mia iniziativa una cosa non vera”; AI 90 PP 21.06.2018 IM 1,

pag. 4 seg.) e, poi, cambiando versione, ad un’amica della madre (“l’idea di

assumerla come badante l’ha avuta un’amica di mia madre”, AI

135.

PP 10.07.2018 IM 1, pag. 18).

5.

Tornando ad inizio

2015, si ha che il tentativo di ottenere in modo fraudolento il permesso di

soggiorno non va a buon fine. Perciò, alla scadenza del visto turistico (fine

aprile 2015), AP 1, con le figlie, deve far rientro in __________ (PS

28.06.2018

AP 1 all. 28 a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 4 segg.; PS 24.05.2018 AP

1.

all. 25 a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 6).

Il progetto di entrambi è di ricongiungersi al più presto in

Svizzera.

a. Nel frattempo, IM 1

invia all’amica del denaro per permetterle di sistemarsi in qualche modo: lo si

ricorda, in __________, AP 1 non aveva più nulla, avendo liquidato tutto ad

inizio 2015 credendo di potere subito sposare IM 1 e rimanere in Svizzera.

Si scoprirà che, almeno in parte, IM 1 usa dei soldi prelevati dal

conto della figlia PC 2 (sms fra IM 1 e PC 1 del 01.07.2015, in annesso RR,

classificatore 15, a RPG 07.01.2019, AI 381).

Per scrupolo, va detto che nulla agli atti permette di accertare

che, di questa meschinità, AP 1 abbia mai saputo qualcosa o men che meno che

lei ne fosse all’origine.

b. Agli atti vi sono dei

messaggi in cui AP 1 e/o le di lei figlie chiedono a IM 1 se, come e quando

sarebbero potute tornare in Svizzera e gli manifestano il loro desiderio di

farlo. C’è chi ha voluto vedere in questi messaggi una sorta di pressione, un

tentativo di mantenere vivo l’interesse di IM 1 e ottenere, così, che, davvero,

lui si adoperasse per farle tornare. L’interpretazione appare viziata da un pregiudizio

di fondo. Da un lato, l’interesse di IM 1 era ben vivo e non necessitava di

essere puntellato (lui si dichiarava perdutamente innamorato e pronto a fare

tutto per l’amata). D’altra parte, è ben comprensibile e legittimo che chi,

fidandosi delle assicurazioni di IM 1, aveva lasciato tutto quel che aveva per

vivere con lui gli chieda – una volta costretta a rientrare in patria con le

pive nel sacco – lumi sul futuro e sulle sue intenzioni così da potere, se del

caso, riorganizzare la propria vita. Altrettanto legittimo è che lo faccia con

una certa insistenza: la precarietà non piace, infatti, a nessuno (cfr., per

esempio, messaggi citati in AI 273 PP 17.10.2018 __________, pag. 6-8 e 9-13).

c. Ma nello stesso

senso c’è altro. Convinta sin da subito della natura manipolatrice di AP 1, già

nell’interrogatorio del 29 giugno 2018 (cioè, quello

dell’arresto; AI 109), la PP le rimprovera di essersi – nei messaggi del 22-24

aprile 2016 (che non riprende) – lamentata con IM 1 “per indurre un po’ di

tenerezza”:

“Mi viene fatto prendere atto di

come poi lo rendo partecipe sulla lungaggine e fatica di fare il viaggio e di

come sono malconci i bus in __________ (cfr. messaggi del 22-24 aprile 2016).

R: è vero, è stato lui a chiederlo.

Mi viene chiesto se non era

piuttosto per il fatto che volevo indurre un po' di tenerezza a IM 1 e io

rispondo di no. Dopo 500 km in bus

dopo aver preso l’aereo potevo essere stanca” (AI 109 PP 29.06.2018 AP 1, pag. 19).

La contestazione evidenzia come la lettura degli atti sia stata

unidirezionale e viziata da una convinzione pregressa: non ha da essere

spiegato che, come poi ha replicato l’interessata, sarebbe ben legittimo

provare stanchezza dopo un viaggio simile ed altrettanto legittimo sarebbe

parlarne con la persona con cui si vive.

Ciò detto, si ha che, in realtà, nei molti messaggi che i due si

sono scambiati in quei 2/3 giorni, AP 1 non si lamenta mai se non all’inizio (o

meglio, dopo 4 ore), con un breve accenno ad un mal di testa e poi – volendo

essere critici (perché i suoi sms, anche in questi momenti, sono più un resoconto

che non una lamentela) – con il racconto di un guasto al bus su cui viaggiava e

dell’attesa del taxi per poter arrivare a destinazione. Ma tutto questo nel

contesto di un lunghissimo scambio di messaggi – sollecitati sempre da IM 1 che

le diceva continuamente di scrivergli dandogli notizie del viaggio mentre lei,

spesso, lo esortava a dormire – che ha riempito molte e molte pagine del doc.

dib. n. 3 (da pag. 283 a pag. 322).

Dunque, nessuna lamentela. Ma solo un resoconto – sollecitato più

e più volte da IM 1 – del suo viaggio.

Trovare in questi sms una volontà manipolatrice di AP 1 significa

andare oltre – senza che ci sia nulla di oggettivo a giustificarlo – il loro

(banalissimo) significato oggettivo.

6.

AP 1 e le figlie

tornano in Svizzera, per rimanervi, nell’agosto successivo.

IM 1 le va a prendere all’aeroporto con una nuova automobile, una

BMW X3, che aveva acquistato (d’occasione, in leasing) il 25 giugno precedente

(all. 79 a RPG 07.01.2019, AI 381).

Quando (come si vedrà più avanti) inizia a percorrere la via –

come visto, per lui abituale – di addossare agli altri la responsabilità delle

sue azioni, IM 1 sostiene di avere acquistato questa vettura perché così voleva

AP 1. Infatti, dal “la BMW X3 in leasing l’ho presa nel giugno 2015 perché

piaceva ad AP 1, le piacevano le macchine alte”

del 21 giugno 2018 (AI 90 PP 21.06.2018 IM 1, pag.

8) si passa ad un – ben diverso poiché contiene un’attribuzione di

responsabilità – “l’ho acquistata per assecondare AP 1”:

“voglio dire che io la BMW X3 l’ho

acquistata per assecondare AP 1 e anche per far colpo su di lei.” (AI135 PP

10.07.2018, pag. 17)

Senza rilevare il (significativo) cambiamento di versione fra i

due verbali, ancora una volta, si è voluto credere acriticamente alle

dichiarazioni di IM 1 (cfr. AI 109, pag. 8 e 9 in cui la PP cerca di

sostanziare il dire di IM 1 chiedendo ad AP 1 se le piace la BMW oppure la

sentenza di primo grado, consid. 57 pag. 81) e, con ciò, concludere che anche

l’acquisto della vettura (superfluo e poco accorto, vista la situazione

debitoria di IM 1) fosse da ricondurre ad un capriccio della donna cui lui non

ha saputo resistere.

L’interpretazione non regge.

Non solo perché, come si vedrà, il materiale raccolto dalla

pubblica accusa (quasi solo sms) descrive una AP 1 piuttosto preoccupata della

situazione familiare e desiderosa di contenere le spese. Non solo perché, nei

messaggi scambiati fra i due durante la separazione (AP 1, lo si ricorda, era

in __________ da fine aprile ad agosto 2015) non si trovano richieste della

donna in tal senso. Ma soprattutto perché le dichiarazioni di IM 1 sono

sconfessate da quelle del figlio PC 1 che dice che era il padre a volere “il

macchinone”, che era “un suo orgoglio” averlo, perché tutti i

suoi colleghi ce l’avevano:

“era anche un suo orgoglio perché

tutti i suoi colleghi avevano il ‘macchinone’” (AI 89 PP 20.06.2018 PC 1 pag.

5).

Che, poi, nella decisione di acquistare la BMW abbia pesato anche

il desiderio di far colpo su AP 1 (cui, effettivamente, piacevano le BMW) è

probabile. Ma questo ancora non significa che AP 1 abbia, in qualche modo,

chiesto o insistito affinché lui procedesse a quell’acquisto.

7.

Oltre al fatto di

essere ancora sposato, quando le chiede di raggiungerlo in Svizzera, IM 1

nasconde a AP 1 anche la sua situazione debitoria.

Sarà lei a dovere a poco a poco scoprire che la situazione

finanziaria dell’uomo che credeva le avrebbe garantito un futuro migliore non

era quella che il “macchinone” con cui in agosto del 2015 era andato a

prenderla all’aeroporto sembrava indicare. Scoprirà man mano che i soldi non

bastavano ad arrivare alla fine del mese. E lui le dirà dei suoi debiti

soltanto a spizzichi, quando, in sostanza, non lo poteva più nascondere.

a. È opportuno

sottolineare che, nemmeno su questo tema, IM 1 ha saputo rendere dichiarazioni

lineari e costanti.

Il 18 maggio 2018, alla polizia dice di averglielo detto, anche se

AP 1 gli rinfaccerebbe sempre il contrario, e aggiunge che probabilmente doveva

esserci stato un problema di comunicazione dovuto alla lingua. Non specifica

esattamente quando glielo avrebbe detto, ma dal contesto e dalla scusa della

lingua, sembra abbastanza chiaramente lasciare intendere di averla informata

dei suoi debiti sin dall’inizio (PS 18.05.2019 IM 1 all. 12 a RPG 07.01.2019, AI

381, pag. 6).

In seguito, il 1. settembre 2018, a domanda del difensore di AP 1,

ammette che inizialmente non le aveva detto della sua situazione finanziaria.

Nemmeno qui, tuttavia, riesce ad essere preciso sul momento in cui l’avrebbe

informata (AI 227 PP 01.09.2018 IM 1, pag. 9).

Nel confronto del 28 settembre 2018, poi, conferma di non

averglielo detto subito (durante il primo, breve soggiorno per le feste

2014/2015) e aggiunge che gli sembra di non averla informata nemmeno durante i

tre mesi del secondo soggiorno, cioè quello da febbraio ad aprile 2015 (AI 265

trascrizione di PP 28.09.2018 confronto IM 1/AP 1, pag. 27-28).

Il 7 novembre 2018, dopo che gli viene ricordato quel che aveva

detto il 18 maggio 2018, dice di avere informato AP 1 dopo l’agosto 2015 (AI

300.

PP 07.11.2018 IM 1, pag. 16, cfr. video 00005 min. 12:00 ca. PP: “da

agosto via” IM 1: “Sì”).

Al dibattimento di primo grado, invece, cambia nuovamente versione

sostenendo che gli sembra che AP 1 “l’abbia saputo la seconda volta che è

venuta in Svizzera, quando è stata qui 3 mesi tra febbraio e aprile 2015”

(verb. dib. di primo grado, all. 1, pag. 6).

b. Diversamente dal

marito, AP 1 ha costantemente dichiarato di aver saputo dei debiti solo poco

prima del matrimonio (celebrato nel febbraio 2016), e meglio di avere avuto una

visione più o meno completa della situazione solo dopo l’arrivo di una lettera

in cui erano elencati una serie di debiti di IM 1, che lei si era fatta

tradurre da un’amica e, a seguito della quale, finalmente, lui le aveva

illustrato la situazione (AI 381, pag. 4; AI 109 pag. 8; AI 327, pag. 42; all.

1.

al verb. dib. di primo grado, pag. 28). E ha anche sempre sostenuto – in modo

del tutto ragionevole e, perciò, credibile – che, se lo avesse saputo quando

ancora era in __________, cioè se avesse avuto piena contezza della situazione

finanziaria di IM 1, avrebbe rinunciato al trasferimento in Svizzera con le

figlie (PS 28.06.2018 AP 1 all. 28 a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 4; AI 109 PP

29.06.2018

AP 1, pag. 12; verb. dib. di primo grado, all. 1, pag. 27),

spiegando proprio che “io non avrei voluto neanche essergli di peso, anche

perché io avevo già due figlie” (AI 109 PP 29.06.2018 AP 1, pag. 13).

Le dichiarazioni di AP 1 sono, nella loro sostanza, confermate da

quelle della figlia __________: pur se la ragazza ha mostrato qualche

confusione sui tempi e pur se quel che dice non può essere preso alla lettera

(avuto riguardo alla sua età), dalle sue dichiarazioni si evince che, se la

madre aveva (ben presto dopo il loro trasferimento in Svizzera) capito che non

si navigava nell’oro perché “vedeva le fatture in casa”, è soltanto ai

tempi del matrimonio (lei dice: due mesi dopo) che IM 1 le ha detto “che

aveva un sacco di debiti” (PS 09.05.2018 __________ all. 45 a RPG

07.01.2019, AI 381, pag. 3 e 5).

Vero è che il 3 gennaio 2016 AP 1, in un messaggio inviato a IM 1,

già parla di “pagare il debito di Berna” e che, in uno scambio di

messaggi del 17 dicembre 2015, lei e la figlia __________ già parlano di

cercare uomini più ricchi e con meno “problemi”. Non è, però, dato

sapere quanto e cosa AP 1, in quei momenti, sapesse del “debito di __________”

o della situazione finanziaria di IM 1 in generale.

Sicuramente – poiché ciò è conforme al normale andamento delle

cose – AP 1 matura solo progressivamente, con l’andare del tempo, la

consapevolezza della reale situazione finanziaria del marito, tanto è vero che,

ancora il 5 marzo 2016, lei gli scrive rimproverandolo perché aveva scoperto

un’altra cosa in relazione ai debiti che il marito le aveva nascosto:

AP 1: “Che cosa è questa fattura

che è arrivata? Tu devi pagare così tanti soldi?” (ore 10.26.12)

IM 1: “Noi ci stiamo tutto bene,

10'000 franchi da __________, il resto vendendo la casa adesso, siate paziente”

(ore 10.29.37)

AP 1: “Bisogna pagare ancora

6'000?” (ore 10.35.27)

AP 1: “16'202 bisogna ancora

pagare?” (ore 10.36.07)

AP 1: “A noi non rimarranno soldi

per la ristrutturazione e mobili” (ore 10.36.38)

IM 1: “Abbiate pazienza, tutto si

risolve” (ore 10.38.06)

AP 1: “Niente si risolve. Noi siamo

poveracci, noi non possiamo comprare l'altra casa” (ore 10.41.02)

AP 1: “Troppi debiti” (ore

10.47.28)

IM 1: “Finirà questa sofferenza,

promess[o]” (ore 10.51.25)

AP 1: “Come?” (ore 10.51.49)

AP 1: “Mi hai detto che era rimasto

pagare 13'000 a __________. Ancora rimane il debito molto grande, perché di

nuovo mi hai detto una bugia?” (ore 11.07.59:; sott. del red)

IM 1: “Io non potevo ricordarmi,

quanto era il dannato debito, chiedo scusa ancora una volta” (ore 11.09.59) [doc.

dib. n. 3; chat del 5.3.2016].

La dichiarazione di AP 1 secondo cui IM 1 le dice dei debiti (e

sicuramente non in modo esaustivo) soltanto poco prima del matrimonio, in

particolare dopo che lei gli mostra quel foglio (probabilmente un attestato

dell’UE) che l’amica le aveva tradotto è, dunque, del tutto credibile.

Se ne deve, dunque, dedurre che anche su questo tema IM 1 ha

mentito: prima a AP 1, poi, durante l’inchiesta, agli inquirenti.

8.

Il 21 dicembre 2015,

il matrimonio tra IM 1 e VITT 1 viene sciolto per divorzio ed è omologata la

convenzione stipulata il 13 ottobre 2015 dai coniugi (che vivevano già separati

dal novembre 2014). Convenzione che, tra l’altro, prevede che IM 1 è debitore

di un contributo alimentare mensile complessivo di fr. 3'400.- (fr. 3'000.- per

l’ex-moglie e fr. 400.- per il figlio PC 1) e stabilisce, in caso di mancato

pagamento o pagamento parziale per due mesi consecutivi, la possibilità di

trattenuta di salario diretta a carico del debitore (doc. 3-5 all. a PS 18.05.2018

IM 1 all. 12 a RPG 07.01.2019, AI 381).

a. Nonostante –

probabilmente per poter arrivare presto al divorzio – abbia sottoscritto la

convenzione, IM 1 non ha mai accettato l’idea di dover versare un contributo,

in particolare all’ex-moglie. Il 6 luglio 2015, IM 1 aveva parlato al dott. __________

delle sue difficoltà nel far fronte agli alimenti (“la circostanza di

versare gli alimenti non gli faceva piacere, mi ha detto che non sapeva come

fare”; AI 70 PP 30.05.2018 dott. __________, pag. 3).

b. La sua avversione a

contribuire al mantenimento di quella che, ormai, per lui, non rappresentava

altro che un fastidio aveva radici profonde. Infatti, già nel 2014, IM 1

costringeva la moglie quasi a elemosinare, scusandosene, il versamento di un

po’ di soldi. Emblematico è questo scambio di messaggi fra i due (ancora)

coniugi risalente a inizio novembre 2014 (cioè, a un periodo in cui AP 1 era

semplicemente un bel viso in internet):

03.11.2014

11:08:56

VITT

1.

Ciao come sta[i]?

Avrei bisogno che tu mi spedisca un po’ di soldi per

piacere.

Grazie

03.11.2014

11:30:56

IM

1.

·

Mandami

le co[o]rdinate bancarie

03.11.2014

13:42:02

VITT

1.

Questo è il mio numero di conto

Fammi sapere quando li invii e quanto metti

Grazie

Ciao

03.11.2014

13:44:56

VITT

1.

Ti ripeto l’ultimo numero

04.11.2014

11:25:55

IM

1.

·

Ciao soldi ok

500.

fr. sul tuo conto.

04.11.2014

11:26:30

VITT

1.

Grazie mille

Ciao

25.11.2014

08:25:43

VITT

1.

·

Ciao mi potresti

mettere soldi sul conto per favore

grazie

E

fammi sapere quanti

Buona

giornata

25.11.2014

08:28:22

IM

1.

·

Ok

25.11.2014

10:47:32

IM

1.

·

Siamo

chiamati dalla pretura di __________ “mercoledi 17 dicembre 2014 alle ore

14:15

25.11.2014

10:52:53

VITT

1.

·

Si

Sì la mia avvocatessa mi ha avvisata

26.11.2014

14:50:00

VITT

1.

·

Scusa,

mi hai per caso messo i soldi sul conto

26.11.2014

16:17:13

IM

1.

·

Fatto

26.11.2014

16:17:45

VITT

1.

·

E

quanto hai versato per favore

26.11.2014

16:31:26

IM

1.

·

Quanto

basta

26.11.2014

16:32:09

VITT

1.

·

E

scusa quanto sarebbe

(in AI 86 messaggi fra IM 1 e VITT

1)

Quel “quanto basta” scritto in risposta ad una moglie che,

scusandosi, chiede “quanto hai versato, per favore” raggela.

Il tono e i contenuti – sprezzanti e autoritari – dei messaggi di IM

1.

non necessitano di commenti: basta dire che essi evidenziano la sua profonda

avversione nei confronti di un obbligo alimentare di cui – per usare un

eufemismo – non comprende il senso. Altrettanto evidentemente, con la sua

freddezza, questo scambio evidenzia che, per lui, VITT 1 era, già allora, solo

un fastidio.

c. Del resto, poco

dopo, nella risposta 17 dicembre 2014 all’istanza di misure a protezione

dell’unione coniugale presentata l’11 novembre 2014 dalla moglie, IM 1

chiedeva, oltre all’attribuzione in uso esclusivo dell’abitazione coniugale

(dove intendeva abitare con i figli), l’integrale reiezione della richiesta

della moglie di un contributo alimentare a suo carico (“si chiede che ognuno

dei coniugi provveda al proprio mantenimento”). Non ha da essere spiegato

da quali sentimenti IM 1 era animato quando ha preteso che la moglie – malata e

senza alcuna attività lavorativa extra-casalinga – venisse lasciata, da subito,

senza alcun supporto economico e senza un luogo dove vivere. Quando, cioè,

pretendeva che la moglie venisse lasciata in mezzo ad una strada e senza un soldo

(in AI 36, incarto pretura __________).

d. Che il tema degli

alimenti alla moglie ossessionasse sin dall’inizio IM 1 risulta anche dalle

dichiarazioni del dott. __________ (lo psichiatra da cui era in cura) che ha

dichiarato che, già ad ottobre 2014, l’uomo, oltre a lamentarsi per avere

dovuto vendere la baita di __________ per far fronte ai debiti accumulati –

diceva lui – dalla moglie (AI 52 PP 16.05.2018 dott. __________, pag. 3), si

lamentava ripetutamente della prospettiva di doverle versare metà della sua

busta paga:

“IM 1 “non digeriva” (sue testuali

parole) che metà del suo stipendio andasse alla moglie” (AI 52 PP 16.05.2018

dott. __________, pag. 3)

E che IM 1 non abbia fatto tesoro del tempo per cercare di capire

il senso di quell’obbligo alimentare lo dimostra il fatto che, un anno più

tardi, ancora il 9 novembre 2015, diceva allo stesso specialista che, se AP 1

non avesse ottenuto il permesso di rimanere in Svizzera, lui se ne sarebbe

andato definitivamente dal nostro Paese, non tanto (o non solo) perché non

poteva vivere senza il nuovo amore, ma “pur di non passare i soldi alla

ex-moglie” (AI 52 PP 16.05.2018 dott. __________, pag. 4). Interessante,

poi, notare che il dott. __________ ha tenuto a precisare che, quando gli

parlava della questione alimenti, “IM 1 appariva piuttosto anaffettivo anche

nei confronti dell’attuale compagna” (AI 52 PP 16.05.2018 dott. __________,

pag. 4).

9.

Tornando al dicembre

2015.

e ai mesi successivi, si ha che a __________ la situazione della nuova “famiglia

allargata” – composta da IM 1, AP 1, il figlio di lui (PC 2 lascia __________

per __________ negli ultimi mesi del 2015) e le due figlie di lei – non era

delle più rosee. Infatti, in un calcolo prudenzialmente ridotto all’osso, il

fabbisogno mensile minimo della famiglia si attestava sui fr. 5'910.- (minimo

vitale LEF [importo base per conviventi di fr. 1'700.- aumentato di fr. 600.-

per ciascuna figlia e di fr. 200.- per PC 1, considerando il contributo di fr.

400.- già dovuto a suo favore], cui si aggiungono l’onere ipotecario mensile

[fr. 1'000.-], i premi minimi per l’assicurazione malattia [fr. 1'500.-] e la

rata mensile per il leasing della nota BMW [fr. 310.-]).

Se a questi si aggiungono i fr. 3'400.- di contributo alimentare

mensile, si arriva ad un importo (fr. 9'310.-) che è già superiore al salario

(pur buono) percepito da IM 1. Infatti, anche considerando gli stipendi

effettivamente percepiti (cioè, gli importi base aumentati delle diverse

variabili indennità), le entrate di IM 1 nel 2015 hanno superato i fr. 9'000.-

soltanto in due occasioni e i fr. 8'000.- soltanto in altre due occasioni,

mentre, da gennaio a luglio 2016, solo due volte hanno superato (ma di poco)

fr. 8'000.- e, infine, a giugno e luglio erano inferiori a fr. 7'000.- (cfr. AI

42, estratti conto IM 1 presso Banca __________; cfr., anche, doc. 13 all. a PS

18.05.2019

IM 1 all. 12 a RPG 07.01.2019, AI 381).

Se ne deriva, quindi, il quadro di una situazione difficile, in

cui le entrate non coprivano le spese fisse minime. E questa situazione non era

certamente addebitabile a AP 1 o a sue pretese spese/esigenze esagerate.

10.

Contrariamente

all’assunto accusatorio, dagli atti risulta che AP 1 ha cercato di far fronte a

questa situazione rimboccandosi le maniche.

Certo, per lei – priva di formazione specifica e inserita in un

contesto regionale periferico economicamente sfavorito – non era facile trovare

un lavoro. Tuttavia, da quanto risulta dagli atti, lei da subito si è data da

fare per cercare un’occupazione.

Significativo del modo in cui AP 1 ha reagito alla situazione è,

fra gli altri, lo scambio di messaggi fra AP 1 e IM 1 del 18 dicembre 2015 (in

doc. dib. n. 3). I coniugi parlano del viaggio previsto per l’indomani a __________:

AP 1 dice a IM 1 (che propone un’uscita di più giorni) che ci rimarranno solo

un giorno così da risparmiare i soldi dell’albergo; propone alternative più

vicine e meno costose (passeggiate a __________ o __________); chiede il costo

della benzina necessaria per arrivare a __________ e, alla notizia che il costo

si aggira sugli 80.- fr., dice che, allora, al mattino, lei preparerà a casa

dei panini così da risparmiare i soldi del ristorante (sms 18.12.2015 ore

19:57:53; 20:00:28; 20:02:56).

Dopo questa discussione in cui la donna ha dimostrato di essere

tutto fuorché una capricciosa spendacciona, poco più in là nella serata, AP 1

riceve la notizia secondo cui TE 2 (si tratta, come si è visto in precedenza [consid.

1.b.3, pag. 12 seg.] di TE 2, la compagna di __________, collega di lavoro di IM

1) le ha trovato un lavoro e che, per questo, deve presentarsi l’indomani alle

10:00 presso l’albergo __________ di __________ (sms 18.12.2015, ore 22:01:45).

Senza esitazione, AP 1 annulla il previsto viaggio a __________ (che, in

requisitoria, la PP, dimostrando di non avere letto correttamente gli atti, le

ha opposto come una delle molte manifestazioni dei suoi capricci) e scrive al

marito:

“sarò molto contenta se mi

assumono” (sms 22:04:02)

“andiamo a dormire. Buonanotte

amore mio. IM 1 andrà tutto bene, bisogna solo registrare il matrimonio

immediatamente e pagare tutti i debiti” (sms 22:07:27)

L’episodio è confermato anche dal messaggio con cui, il giorno

successivo, AP 1 dice all’amica __________ che il viaggio era stato annullato

perché, appunto, quel mattino aveva avuto un colloquio di lavoro: “ho avuto

un colloquio, domani devo lavorare. Per il momento faccio la prova. Dopo il 26

inizio a lavorare” (CARP LIX, conversazione n. 6 AP 1-__________). Di quel

lavoro presso l’albergo __________ di __________ si fa menzione anche nel

verbale del 28 giugno 2018, dove AP 1 ha dichiarato che quanto da lei

guadagnato era servito per pagare le fatture della famiglia (PS 28.06.2018 AP 1

all. 28 a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 9).

La PP non ha, evidentemente, memorizzato né gli sms né la

dichiarazione di AP 1.

11.

a. Alcuni sms agli atti

– in particolare, alcuni scambiati con l’amica e la figlia (sono quelli citati

a pag. 355 del giudizio di primo grado) – evidenziano che, nel gennaio 2016, AP

1, proprio a causa della difficile situazione finanziaria, non faceva propriamente

dei salti di gioia all’idea del matrimonio e che, già in quel periodo, si

guardava attorno per cercare altri uomini. O meglio, per cercarne di più

agiati.

La cosa non sorprende se solo si pon mente al fatto che quel che

ha spinto AP 1 ad accettare di sposare IM 1 non era tanto un irresistibile

sentimento amoroso quanto la convinzione di avere trovato un uomo “serio e

responsabile”, cioè un uomo che potesse garantire a lei e alle figlie una

vita più agiata di quella che conducevano al loro paese.

Pertanto, in quest’ottica, è del tutto logico che la scoperta che

la situazione di IM 1 non era proprio quella che lei aveva creduto che fosse

abbia fatto vacillare la sua decisione di sposarlo e l’abbia spinta a cercare

delle alternative.

Chi ha i piedi al caldo potrà facilmente giudicare male AP 1 (così

come le molte altre donne che, con identiche aspettative e per identici motivi,

lasciano i loro paesi d’origine per sposare uomini svizzeri di cui sanno poco,

se non nulla).

Ma quel che è certo è che questo non la rende, necessariamente, la

donna capricciosa, egoista, piena di esigenze e totalmente priva di scrupoli al

punto da essere capace di spingere ad uccidere “per una manicure” che la

pubblica accusa e la rappresentante degli AP hanno voluto descrivere.

b. È anche vero che,

alla fine, AP 1 si è decisa a sposare IM 1 perché per lei e le figlie quel

matrimonio era l’unica via per ottenere il permesso di rimanere in Svizzera.

E ancora una volta, la cosa non sorprende poiché è nella logica

delle molte situazioni di questo tipo.

c. Agli inquirenti e,

poi, anche ai primi giudici AP 1 ha detto che, almeno per un certo periodo, lei

ha amato IM 1.

Si è voluto vedere in quest’affermazione una delle tante bugie

della donna.

Questa Corte ha, al riguardo, un’opinione diversa.

Non solo per quel che si legge in un sms che, in tempi non

sospetti, lei ha inviato all’amica __________:

“io lo amavo molto, fino a quando

non è saltata fuori la bugia riguardo i suoi debiti” (sms 16.6.2016, ore 8:32)

Non solo, o non tanto, perché lei si è fatta tatuare (dalla figlia

__________) su un piede/gamba il nome “IM 1” (cfr. AI 265 trascrizione

di PP 28.09.2018 confronto IM 1/AP 1, pag. 22; AI135 pag 20) o perché in

molte conversazioni chat quel che lei scrive sembra evidenziare, perlomeno,

dell’affetto nei confronti del marito.

Per esempio, numerose sono le conversazioni via sms in cui lei lo

esorta a mangiare, ad avere cura di lui durante le giornate al lavoro e in cui

si informa di come gli sta andando il lavoro. Fra tutte, si cita il seguente

scambio di messaggi del 10.01.2016 (con inizio alle ore 09:17):

AP 1: Buongiorno IM 1, hai

dimenticato prendere soldi per pranzo. Tu verrai?

IM 1: Ciao, no, questo è normale

AP 1: No

AP 1: Cosa mangerai per pranzo?

AP 1: Perché non hai preso i soldi?

AP 1: Niente di buono

AP 1: Io non capisco

AP 1: Adesso vieni a casa per

favore

IM 1: Noi non abbiamo soldi

AP 1: Ho lasciato per te i soldi

sul tavolo

AP 1: Perché non li hai presi?

AP 1: Tu sei come un bambino (…)

AP 1: Vieni a casa per prendere i

soldi

AP 1: Tu non puoi essere affamato

24.

ore

AP 1 Tu verrai a casa? (cfr. mess.

in doc. dib. n. 3)

Ma anche e soprattutto perché si può definire amore anche quel

sentimento che si prova per la persona cui ci si affida e cui si delega il compito

di assicurarci una vita migliore. Certo. Non si tratta né di amor cortese né di

amour fou. Ma può essere, pur sempre, una forma di sentimento.

d. Così, con motivazioni

diverse, forse poco nobili (per calcolo, l’una, e perché lei aveva un bel viso,

l’altro), nel febbraio 2016, AP 1 e IM 1 si sposano.

12.

Facendo un passo

indietro, è importante segnalare che, già il 10 gennaio 2016, in una

conversazione via sms in cui si lamenta di non poter dare a AP 1 e alle sue

figlie tutto quel che loro meritano, IM 1 dice che la soluzione è “sparare”.

Visto il contesto, è evidente che (contrariamente a quanto da lui preteso al

dibattimento di primo grado), con quello “sparare”, IM 1 non si riferiva

ad un suo suicidio: infatti, la sua morte non avrebbe certamente migliorato la

situazione di AP 1 e delle figlie che lui si disperava di non poter trattare

nel modo dovuto. Evidentemente, quello “sparare” non poteva che essere

riferito all’ormai ex-moglie: perché la sua morte avrebbe azzerato il suo

obbligo alimentare così che il suo stipendio sarebbe tornato nella sua

esclusiva disposizione.

IM 1 a AP 1, il 10.1. 2016, ore

18.27:43: “Irresponsabile, uomo irresponsabile, senza testa, ma da me

c’è, per trovare subito una soluzione”

AP 1 a IM 1, il 10.1.2016, ore

18.28.05: “Quale soluzione?”

IM 1 a AP 1, il 10.1.2016, ore

18.29.10: “Sparare” (sott. del red)

AP 1 a IM 1, il10.1.2016, ore

18.29.27: “Chi”

AP 1 a IM 1, il 10.1.2016, ore

18.35.54: “IM 1 non pensare di questo!” (sott. del red)

(…)

IM 1 a AP 1, il 10.1.2016, ore

18.39.30

“Impossibile non pensare di questo, come noi viviamo? Come fare felici

__________ e __________? Come posso farlo?”

AP 1 a IM 1, il 10.1.2016, ore

18.40.16: “Perché non ci hai pensato prima?”

IM 1 a AP 1, il 10.1.2016, ore

18.44.13): “Io non lo so, io ero egoista, io volevo semplicemente che voi tutte

da me, ho pensato solo al nostro amore, c’era desiderio per vivere con voi”

(doc. dib. n. 3).

Interessante è annotare che, allo “sparare” di IM 1, AP 1

risponde immediatamente con un “IM 1 non pensare di questo”. La reazione

non è propriamente tipica della donna senza scrupoli e disposta a tutto pur di

soddisfare i propri capricci descritta dalla pubblica accusa.

13.

Nemmeno dopo il

matrimonio, la situazione migliora. Anzi. La vita della famiglia allargata

continua, così, fra mille difficoltà, nel costante tentativo – sempre destinato

al fallimento – di far quadrare i conti.

[13.] a. Secondo la pubblica

accusa, che si fonda sull’AI 380, era AP 1 a tenere la contabilità di casa e a

decidere quali conti pagare. Così come presentata, la circostanza è fuorviante.

Dapprima, perché definire i fogli manoscritti che compongono l’AI

380.

una contabilità familiare è dar loro una dignità che, in realtà, non hanno.

In quei fogli, AP 1 – che, arrivata da poco in Svizzera, cercava di capire una

realtà che, ancora, le era estranea – altro non ha fatto che annotare, come

poteva e riusciva (cioè, malamente) le fatture che mensilmente arrivavano a

casa:

“La PP mi ricorda che sono stati trovati dei fogli con

dei conti scritti con la mia scrittura. Mi mostra l’AI 380 relativo al 2016.

Confermo che quei fogli sono stati scritti da me. Li ho scritti per capire

quali erano le nostre spese: mi facevo gli appunti per capire” (verb. dib. di

appello, pag. 5).

Dare un significato diverso a quei fogli significa stravolgerne il

senso.

Come da lei dichiarato, AP 1 cerca di capire quali fossero le

spese cui la famiglia doveva far fronte. Lo fa annotando gli importi delle

fatture che arrivano a casa e, poi, fotografando le fatture e inviando le foto

al marito per avere spiegazioni. Ecco solo alcuni esempi fra i tanti in atti:

AP 1: Cos’è? (ore 11.15.12)

Manda foto a IM 1:

IM 1: Oggi telefono in banca (ore

12.01.02)

AP 1: Cos’è? Di nuovo una sorpresa?

(ore 12.01.34)

AP 1: Hai preso un credito? (ore

12.02.10)

IM 1: No, questo sarà ammortamento

(ore 12.02.41)

AP 1: Come? Io non capisco (ore

12.02.58)

IM 1: Questa è una chiusura annuale

dei conti (ore 12.03.56)

AP 1: È scritto che bisogna pagare

1847.

fino al 31.12.2015 (ore 12.04.27)

IM 1: Non deve essere pagato (ore

12.04.36)

AP 1: Allora perché è arrivata la

fattura? Hai telefonato in banca? (ore 12.04.59)

IM 1: Sì, oggi telefono subito (ore

12.05.40) [chat del 30 dicembre 2015; doc. dib. n. 3].

AP 1: Cosa è? (ore 10.20.02)

Manda foto a IM 1:

IM 1: Tassa (ore 10.21.31)

AP 1: Quanto bisogna pagare? (ore

10.22.08)

AP 1: Noi abbiamo pagato tutte le

fatture! (ore 10.22.17) [Chat del 19 febbraio 2016; doc. dib. n. 3)

Dopo aver mandato al marito

delle foto:

AP 1: Cosa questo? (ore 13.02.12)

IM 1: Ho telefonato, apre alle 1400

(ore 13.38.32)

AP 1: Cosa questo? (ore 14.36.09)

IM 1: Per pagare affitto a

Bellissima, ho telefonato ma non risponde nessuno, continuo a provare (ore

14.37.34)

IM 1: Puoi buttare via questa

fattura (ore 14.59.06)

AP 1: ok (ore 15.49.37)

AP 1: Per fortuna (ore 14.49.47)

IM 1: Ti amo troppo AP 1 (ore

15.51.05) [chat del 22 giugno 2017; AI 225 PP 30.08.2018 AP 1, pag. 4 e 5]

AP 1: IM 1 hai mangiato? (ore

12.21.55)

Dopo aver mandato foto al

marito:

AP 1: Arrivato questo (ore

12.22.07)

AP 1: Cosa! (ore 12.47.16)

AP 1: ? (ore 12.47.18)

IM 1: Dicono che non possiamo

cambiare cassa malati fino a quando non paghiamo tutto (ore 12.57.49)

AP 1: Ah ok (ore 12.58.02) Chat del

20.

settembre 2017; AI 225 PP 30.08.2018 AP 1, pag. 22]

Dopo aver mandato foto al

marito:

AP 1: Cassa malati cosa? (ore

13.27.09)

IM 1: Solita fattura mensile (ore

13.27.45) [chat del 14 giugno 2017, AI 225 PP 30.08.2018 AP 1, pag. 3]

Dopo aver mandato foto al

marito:

AP 1: Cosa questo? (ore 11.05.46)

IM 1: Tranquilla niente da pagare

(ore 11.11.32)

AP 1: Cosa questo? (ore 11.11.44)

AP 1: Hai mangiato IM 1? (ore

12.35.57)

IM 1: Si si e tu? (ore 12.40.05)

[chat del 7 agosto 2017, AI 225 PP 30.08.2018 AP 1, pag. 10]

La semplice lettura di questi messaggi dimostra come la tesi di AP

1.

in grado di tenere la contabilità e di decidere autonomamente che cosa pagare

e cosa no sia del tutto insostenibile. Certo, AP 1 sollecitava il marito

sottoponendogli – ma non solo nel 2016, anche negli anni successivi – le

fatture che arrivavano a casa. Ma lo faceva per farsi spiegare di cosa si

trattava e che cosa bisognava farne. Era lui – non lei – a decidere che cosa

andava fatto con le diverse fatture.

[13.] b. Secondo la tesi

accusatoria, AP 1 – donna esigente e piena di capricci – ha, da subito dopo il

suo arrivo, subissato il marito di pretese e di richieste che lui, innamorato

com’era, cercava ad ogni costo di accontentare.

La realtà che emerge dagli atti è diversa.

b.1. Lo stesso IM 1 aveva,

inizialmente, detto che AP 1 non aveva particolari pretese e che a __________ –

cioè, nel periodo che qui interessa – conducevano una vita semplice (PS

18.05.2019

IM 1 all. 12 a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 7). Che AP 1 non avesse

particolari pretese è, poi, confermato anche da PC 1 – il figlio di IM 1 – che

ha dichiarato agli inquirenti di non avere mai assistito a scene in cui AP 1

“reclamasse di volere più soldi o regali da mio padre”

(AI 89

PP 20.06.2018 PC 1, pag. 5).

Del resto, che le pretese di AP 1 non fossero tali da portare un

uomo alla disperazione risulta in modo lampante da alcuni messaggi in atti. In

particolare da uno in cui, nel corso del 2016, AP 1 appare felice di avere

comprato per sé dei pantaloni da 10 € e, per il marito, delle camicie che

costavano 9 €. Oppure da una chat del 2017, in cui la donna dice al marito, che

insiste, di non volere più comprare le scarpe nuove per sé perché i soldi non

bastano a pagare una fattura appena arrivata:

“Ho comprato a IM 1 delle

bellissime camicie a 9 euro e per me i pantaloni da 10 euro. Perché spendere i

soldi in vestiti?” (mess. a __________ del 10.04.2016, ore 19.57, CARP LIX,

conversazione n. 6 AP 1-__________)

Dopo aver mandato foto al

marito.

AP 1: Come? (ore 9.59.32)

AP 1: abbiamo calculato ieri (ore

9.59.48)

IM 1: Non so, non abbiamo calcolato

__________, i 100 fr. e altri 100 dei due pagamenti (ore 10.01.02)

AP 1: Ah, sì (ore 10.01.27)

AP 1: E cosa fare? (ore 10.01.39)

AP 1: Non compro scrape (ore

10.31.39)

IM 1: Andiamo stasera a comprare le

scarpe (ore 10.01.53)

IM 1: Certo che si (ore 10.02.10)

AP 1: Ma nooooo (ore 10.02.25)

IM 1: Si certo bisogna (ore

10.02.38)

AP 1: Vado con scrape aperti __________

(ore 10.02.46)

IM 1: Alle 16.00 finisco di

lavorare e ci troviamo a __________ così compri le scarpe (pre 10.04.04)

AP 1: Noooo (ore 10.04.18)

IM 1: Sì si così ho deciso (ore

10.04.33)

AP 1: Non sappiamo anche quanti

soldi altra carta (ore 10.04.42)

IM 1: Non preoccuparti (ore

10.04.59)

AP 1: Come? (ore 10.05.29)

AP 1: Sempre (ore 10.05.32) [Chat

del 26 giugno 2017; AI 225 PP 30.08.2018 AP 1, pag. 5 e 6]

Non ha da essere spiegato che le donne fatali, quelle che portano

alla rovina gli infelici che cadono sotto le loro grinfie, non si accontentano

di pantaloni da 10 € e neppure rinunciano all’acquisto di un paio di scarpe

perché i soldi non bastano.

b.1.1. Va, qui, annotato che,

dando ancora una volta prova di una convinzione talmente granitica da essere

aprioristica di essere confrontata ad una donna pesantemente manipolatrice, la

PP ha contestato a AP 1 il messaggio in cui lei resiste al marito che la spinge

a comprare le scarpe e, poi, quello che verrà citato qui (del 5 luglio 2017)

rimproverandola di avere, con essi, mentito al marito mostrandogli lucciole per

lanterne. I punti significativi dello scambio di messaggi del 5 luglio 2017

sono i seguenti:

AP 1: e dopo andiamo con __________

un centro commerciale (ore 20:06:07)

IM 1: Cosa dovete comperare? (ore

20:06:31)

AP 1: Regalo per te (ore 20:13:45)

(…)

AP 1: Per __________ papà e nonna

da i soldi per comprare regalo (ore 20:14:41)

AP 1: Anche (ore 20:14:46)

AP 1: e per __________ (ore

20:14:50)

(…)

IM 1: E per te cosa comperi? (ore

20.15.51)

AP 1: Niente (ore 10.15.59)

IM 1: Noooooooo!!!!!!!!! (ore

20.16.09)

IM 1: “Devi comprare qualcosa amore

mio!!!” (ore 20.16.28)

AP 1: Siiiii (ore 20.16.36)

AP 1: Niente (ore 20.16.37)

IM 1: Bisogna (ore 20.16.38).” (AI

225.

PP 30.08.2018 AP 1, pag. 7 seg. [cfr. anche classificatore 6, annesso D

a RPG 07.01.2019, AI 381])

Come detto, la PP ha visto in questo messaggio una manipolazione

di AP 1 (le dice che lei “intorta” il marito):

“La verbalizzante mi fa prendere atto come intorto IM 1,

rispondendo alla domanda su cosa dovessimo comprare, “un regalo per te”,

facendo finta di non voler niente per me”

(…)” (AI 225 PP 30.08.2018 AP 1, pag. 7, cfr. anche, pag. 5 dove la PP aveva già

detto, a proposito del messaggio sulle scarpe, che AP 1 fa “finta di non

volere regali da parte di IM 1.”)

Non così questa Corte in assenza di elementi che impongano – o

perlomeno, suggeriscano – di interpretare quel che AP 1 scriveva in modo

contrario al suo significato letterale e oggettivo.

Del resto, il piano per cui AP 1 – secondo l’ipotesi della PP –

mostrava al marito lucciole per lanterne dicendogli che non voleva regali

quando, invece, li voleva è, per questa Corte, rimasto misterioso.

b.2. Per sostanziare la

tesi di AP 1 talmente esigente da portare l’innamoratissimo marito al gesto

estremo di uccidere si è anche fatto riferimento al regalo di compleanno (il

diciottesimo) per la figlia __________ e ad un corso di equitazione per l’altra

figlia. Ancora una volta a torto. Gli atti ci spiegano, infatti, che, per il

primo, AP 1 ha messo a pegno una sua catenina mentre che, per pagare il corso,

ha chiesto un prestito all’amica:

“__________ […]: Che regalo hai

fatto alla bambina per i suoi 18 anni? […]

AP 1, 14.31: Quello che voleva lei,

ho dato in pegno una catenina che mi aveva regalato la nonna.” (CARP LIX, conversazione n. 6 AP 1-__________, 29 giugno 2016

ore 14:31).

“AP 1, 3 luglio, 10.08: __________,

ho un favore da chiederti, mi potresti prestare 300.- franchi? Mi servono molto

adesso. Mercoledì andiamo in Italia dal dentista, bisogna pagare il campus

equestre e la lascio là una settimana e devo mettere almeno 100 Fr sulla carta.

Se riesco a vendere qualcosa prima, te li pago prima e andremo insieme in

Italia a far la spesa. Se non puoi, non mi offendo. Mi vergogno a chiederti i

soldi, ma sono arrivata a questo…”

“AP 1, 7 luglio, 6.59: __________

ciao, come stai? Ieri abbiamo portato __________ a scuola in Italia presso la

scuola equestre, l’ho pagata grazie a te.” (CARP

LIX, conversazione n. 6 AP 1-__________, 3 luglio 2016 ore 10:08/18.23 e 7 luglio

2016.

ore 6:59)

b.3. Ma non solo gli sms e

le dichiarazioni dei IM 1 e PC 1. Anche quel che per la PP è la contabilità

della famiglia, l’AI 380, esclude che AP 1 avesse pretese particolari. Infatti,

le uniche spese riconducibili a AP 1 che vi si ritrovano sono quelle del premio

per l’assicurazione malattia e del corso di italiano. Quindi, non propriamente

spese voluttuarie e/o capricci di una donna viziata ed esigente.

b.4. Sempre per sostanziare

la sua tesi di un povero disgraziato spolpato da una donna senza scrupoli, la

PP, nel suo intervento al dibattimento di appello, ha teatralmente citato,

attribuendola a IM 1, una frase del tipo “che cosa devo fare ancora per te?”.

Ancora una volta, la PP ha letto male gli atti.

È vero che, in una chat con la moglie (dell’11 giugno 2016), IM 1

ad un certo punto scrive “cosa devo fare ancora?”. Ma il significato di

quella frase non è quello ritenuto dalla PP. Non è un IM 1 sfinito, esasperato

dalle continue richieste e dai continui capricci della moglie, che sbotta in un

“cosa devo fare ancora, oltre a quello che ho già fatto per te?”. È

un più prosaico IM 1 che racconta alla moglie (che, peraltro, si preoccupa per

lui e lo esorta a mangiare) di avere fatto, quel giorno, una serie di cose e

che, con quel “cosa devo fare ancora”, le chiede in sostanza se ha

dimenticato qualche commissione o incombenza:

AP 1: Negozio responde a te?

Anticvariato (ore 15.56.32)

IM 1: Un negozio ha scritto che non

interessa (ore 15.58.00

[Qui, verosimilmente, stavano

vendendo qualche oggetto per tirar dentro un po' di soldi.]

AP 1: Tu telefonato tua mama? (ore

17.36.24)

IM 1: Si adesso tutto okay (ore

17.58.36)

AP 1: Mama come? Cosa dice? (ore

18.07.55).

IM 1: Subito arrabbiata e dopo

tutto bene (ore 19.37.49)

AP 1: Bene (ore 19.38.04)

AP 1: Tu hai mangato?? (ore

19.38.12)

IM 1: Ho inviato i documenti

all’hotel per __________ (ore 19.38.41)

IM 1: No no non ho tempo (ore

19.38.52)

AP 1: Grazie (ore 19.38.53)

AP 1: Mangiiiii (ore 19.39.06)

IM 1: Cosa devo fare ancora?

(ore 19.39.09)

AP 1: Mangi (ore 19.39.46)

IM 1: No non tempo (ore 19.39.55)

IM 1: Sto facendo documenti per

avvocato (ore 19.40.30)

AP 1: Mangi prima (ore 19.40.53)

IM 1: Tu hai mangiato? (ore

19.41.13)

AP 1: Tost (ore 19.43.27)

IM 1: Troppo poco!!! (ore 19.44.20)

AP 1: Tu mangi veloce (ore

19.44.56)

IM 1: Stai tranquilla amore mio

(ore 19.45.22)

AP 1: Hai mangato? (ore 21.04.37)

IM 1: No no sto finendo con

compiuter” (ore 21.05.33)

AP 1: Dopo mangi? (ore 21.06.18)

[doc. dib. n. 3, chat 11.6.2016, sott. del red.]

b.5. Va ancora detto, qui,

che, durante l’inchiesta, la PP ha anche rimproverato all’imputata di avere

messo in atto una strategia volta a far saltare i pranzi al marito così che,

poi, lei avrebbe potuto spendere per sé i soldi risparmiati affamando il marito.

Lo avrebbe fatto continuando a scrivere al marito degli sms con richieste di

denaro proprio nelle ore dedicate alla pausa pranzo:

“Mi viene quindi fatto prendere

atto che con il mio modo di fare, sollecitando richieste di denaro induco IM 1

a saltare il pranzo come già successo nel 2016 per risparmiare soldi. Soldi che

poi IM 1 avrebbe potuto destinare a me” (AI 225 PP 30.08.2018 AP 1, pag. 18).

Non si può nascondere che anche questa tesi ha sorpreso la Corte.

L’ha sorpresa perché – precisato che la scelta di scrivere al marito durante la

pausa può legittimamente essere interpretata come la corretta preoccupazione di

non disturbare il marito durante le ore di lavoro – essa appare in contrasto

evidente con i molti messaggi in cui l’imputata gli chiede se ha mangiato e,

quando ne ha risposta negativa, lo incita a farlo. Fra i tanti, alcuni sono

citati anche nello stesso verbale del 30 agosto 2018:

AP 1: Mangi adesso? (ore 11.41.28)

IM 1: no no (ore 11.46.05)

AP 1: Perché? (ore 11.46.16)

AP 1: Mangi per favore (ore

11.46.20)

AP 1: Non fai arrabbiarmi (ore

11.46.27)

AP 1: Hai mangiato? (ore 12.23.30)

(AI 225 PP 30.08.2018 AP 1, pag. 24)

AP 1: Bene, IM 1 mi invia sms

adesso, vado ebanking controllo tutto (ore 11.31.55)

IM 1: Okay (ore 11.40.00)

AP 1: Mangi oggi (ore 11.42.07)

IM 1 manda “Login e-banking

Complemento alla password __________” (ore 11.42.32)

AP 1: Adesso guardò, grazie (ore

11.42.32)

AP 1: Mangi (ore 11.42.35)

IM 1: Sì sì (ore 11.42.40)

AP 1: Menomale (ore 11.42.59)

(AI 225 PP 30.08.2018 AP 1, pag. 33)

Ma – andando oltre il loro contenuto – a questi messaggi, la PP fa

seguire la seguente contestazione:

“Mi viene chiesto se il conto

bancario poteva permettere che IM 1 mangiasse” (AI 225 PP 30.08.2018 AP 1, pag. 33).

E, nella stessa linea, alla citazione dello scambio di messaggi

del 19 ottobre 2017, in cui, circa 4 ore dopo avere ringraziato il marito per

averle lasciato 20.- fr., AP 1 gli chiede se ha mangiato e ne ha risposta

negativa (AI 225, pag. 27), la PP fa seguire la seguente sorprendente domanda:

“La verbalizzante mi chiede come

mi sentivo che IM 1 non mangiava per darmi i soldi” (AI 225 PP 30.08.2018 AP 1, pag. 27)

Ribadito che non si può, pena l’arbitrio, fare astrazione dai

molti messaggi in cui AP 1 si mostra preoccupata dal fatto che il marito non

mangia e lo esorta a farlo, ci si chiede (ma è un dettaglio) da dove si possa

trarre la convinzione che quei 20.- fr. lasciati alla moglie fossero il prezzo

del suo digiuno.

14.

Tornando al 2016, è

certo che la situazione della famiglia preoccupava AP 1. E molto. Che di questa

sua preoccupazione abbia parlato più volte con il marito, a volte dichiarandosi

stanca e sfiduciata è altrettanto certo. Ma non la si può certamente biasimare

per questo.

Nessuno con un minimo di sale in zucca avrebbe vissuto

spensieratamente una vita in cui i soldi non bastavano per arrivare alla fine

del mese.

Detto ciò, quel che emerge dagli atti è che AP 1 continuava nel

2016.

a cercare una soluzione. E la soluzione – volendo fare astrazione

dall’idea latente (ma sempre presente) di trovare un altro uomo, più ricco di IM

1.

– era il lavoro.

Lo stesso IM 1 ha detto che, non solo a __________, ma già quando

ancora erano a __________, lei cercava un lavoro. Ma non solo. Sono testimoni di

questa ricerca, oltre all’annullamento del viaggio a __________ (di cui già s’è

detto), anche numerosi messaggi. Ne citiamo solo alcuni relativi al 2016:

- l’08.05.2016 (ore 10:27) AP 1

scrive a __________: “Lavoro, lavoro, __________, devo trovarlo urgentemente.

C’è mancanza di soldi totale, ed io ancora ho iniziato a fare i denti per le

mie figlie”

- l’08.05.2016 ore 10:38 a __________:

“Si, ora non mi interessa che tipo di lavoro, capisco la nostra situazione…”

- il 16 giugno 2016 a __________

ore 8:19: “Ho deciso di non contare più su di lui, imparerò a fare le unghie e

magari qualcosa d’altro farò, mi hanno proposto di farlo”

- il 18 giugno 2016 ore 15:50 a __________ “Mi sono trovata un’occupazione

e qualche guadagno extra”. “Ho capito che non posso contare su di lui”

- il 29 giugno 2016, parlando con __________

del permesso, scrive: “cosa dà permesso? Sveta devo ancora vivere con questo

scemo per 5 anni, se Dio mi aiuta troverò il lavoro ed allora …..”

- il 5 luglio 2016 ore 21:11 a __________:

“Io penso quando imparo a fare le unghie, inizio a conoscere la gente e fare le

unghie, le cose andranno meglio”

(CARP LIX, conversazione n. 6 AP 1-__________)

a. Gli atti ci dicono,

anche, che AP 1 era convinta che la soluzione dei problemi finanziari passasse,

non solo attraverso la ricerca di un’occupazione per lei, ma anche attraverso

la ricerca di un secondo lavoro per il marito e, poi, di un lavoretto estivo

per PC 1 (cfr. supra, mess. 29.04.2016 ore 19:56 [doc. dib. n. 3];

messaggio 16.06.2016 ore 07:53 a Sveta [CARP LIX, conversazione n. 6 AP 1-__________]).

Ma nemmeno questa sua convinzione la rende una donna particolarmente

deprecabile o avida: chiunque, in quella situazione (in cui non c’erano spese

da diminuire) avrebbe pensato ad incrementare le entrate. E per questo, di

alternative (lecite) ad un aumento dell’impegno lavorativo non ce n’erano.

b. Nonostante le buone

intenzioni, AP 1 il lavoro non lo trova. La cosa non sorprende, visto che la

donna non aveva particolari qualifiche professionali e visto che la __________

non è fra le zone del Cantone in cui vi è un’ampia e variegata offerta di posti

di lavoro.

Anche il progetto di mettersi in proprio come estetista richiede

tempo (anche solo perché, prima, bisogna seguire dei corsi).

Evidentemente perché l’inattività le pesa e il bisogno è grande, AP

1.

inizia una piccola attività in proprio: si mette a confezionare ravioli per

poi venderli. Non si sa se e quanto questa attività abbia fruttato. Sta di

fatto che, in essa, AP 1 si è impegnata (cfr. mess. 18.06.2016 in cui racconta

all’amica __________ che sta preparando 8 kg di ravioli che il marito poi

venderà [o cercherà di vendere] ai colleghi e altri 3 kg prenotati da due

famiglie; cfr., pure, mess. del 21.06.2016 in cui scrive, sempre all’amica, che

ha fatto ravioli per tutto il giorno, mentre il marito se ne stava

tranquillamente sul divano, e i messaggi del 09.07.2016, sempre a __________,

in cui scrive che sta preparando i ravioli su ordinazione per i conoscenti

della nonna, CARP LIX, conversazione n. 6 AP 1-__________).

15.

a. Fra i numerosi

messaggi che i coniugi si scambiavano – evidentemente, quello era il loro modo

di comunicare durante le assenze da casa di lui – ve n’è uno che è importante

segnalare qui. Non solo o non tanto perché anche da questo messaggio si

comprende che la ricerca di un lavoro per AP 1 era, ormai, un tema ricorrente.

Quanto perché IM 1 ripropone (come già in gennaio) l’uccisione della moglie

come soluzione ai problemi, al che AP 1 risponde “no, no”, cerca di

calmarlo e gli dice che la soluzione ai loro problemi è, in realtà, quella di “cercare

lavora per me per PC 1 anche”:

IM 1 - ore 19:46.20 - =>Oggi brutto

giorno

AP 1 - ore 19:46.53 => domani si

può andare avanti con __________ scuderie open day

AP 1 - ore 19.47.13 => Perché

giorno brutto?

IM 1 - ore 19:48.56 => Sono

molto triste

AP 1 – ore 19:49.96 =>

Percheeeeee?

IM 1 – ore 19:50.03 => Vorrei

uccidere quella donna

AP 1 – ore 19:50:17 => Io

prenderò il posto di lavoro?

AP 1 – ore 19:50:35 => No no

(n.d.r.: non può che riferirsi all’affermazione del marito di voler uccidere

quella donna)

AP 1 – ore 19:50:53 => Forsi

adesso invalid?

IM 1 – ore 19:52:17 => Sto

cercando un lavoro per te, oggi ho chiesto a diverse persone, guardo su tutti i

giornali

AP 1- ore 19:52:46 => Ok. Bene

amore

AP 1- ore 19:53:02 => Adesso io

voglio dormire

IM 1 – ore 19:53:18 => Sto

impazzendo, non dormo più di notte

AP 1- ore 19:53:28 => Buonanotte

IM 1 amore mio

IM 1 – ore 19:53:46 => Si bene

dormi tranquilla

AP 1- ore 19:53:50 => Perché?

Tuc tuc?

AP 1- ore 19:54:06 =>

Dormiiiiiiii

IM 1 – ore 19:54:07 => Buona

notte amore mio

AP 1 – ore 19:54:17 => Perche tu

no?

AP 1 – ore 19:54:33 => Non dorme

notte tu Perché?

IM 1 – ore 19:54:52 => Penso

penso penso penso

AP 1 – ore 19:55:24 => Cosa?

AP 1 – ore 19.55:33 => Cosa

pensi?

IM 1 – ore 19:55:56 => Come

uscire da questa situazione

AP 1 -. Ore 19:56:33 =>Cercare

lavora per me per PC 1 anche (messaggi del 29.04.2016 fra AP 1 e IM 1, doc.

dib. n. 3, pag. 376-378; sott. del red)

b. Agli inquirenti, AP 1

ha raccontato che il marito spesso le diceva di odiare l’ex-moglie a causa dei

debiti che aveva fatto e che, quando vedeva le fatture che arrivavano,

altrettanto spesso perdeva il controllo. Capitava, in questi impeti di rabbia,

che buttasse le fatture per terra dicendo di voler uccidere l’ex-moglie (cfr.

verb. dib. di primo grado, all. 1, pag. 36). E ha aggiunto che lei, credendo

fossero di quelle cose che si dicono così, tanto per sfogarsi in un momento di

rabbia, non lo aveva mai preso sul serio.

Non è stata creduta (cfr. sentenza impugnata, consid. 444, pag.

364). A torto.

Si tratta, in realtà, di dichiarazioni del tutto verosimili.

Che IM 1 non digerisse di dover dare una fetta consistente del suo

salario all’ex-moglie è certo. Altrettanto certo è che lui, davvero, odiava la

prima moglie tanto che lo ha confessato persino alla perita (AI 197 perizia __________

02.08.2018, pag. 11). Che lui pensasse di ucciderla è, pure, certo, tanto è

vero che è arrivato persino a mettere per iscritto tale suo pensiero. Quindi,

non sorprende che lo ripetesse quando l’arrivo di qualche fattura gli riportava

alla mente la sua difficile situazione finanziaria di cui lui riteneva che la

prima moglie fosse l’unica responsabile.

Non vi è, poi, motivo per non credere a AP 1 quando dice che lei

non pensava che, dicendo quell’enormità, IM 1 parlasse sul serio. Del resto, la

sua reazione ai messaggi di gennaio e aprile sorregge questa sua affermazione:

anche lì, all’esternazione del proposito di uccidere, lei ha reagito,

certamente dicendo no no, ma, poi, cercando semplicemente di calmare il marito.

Certo, il senno di poi ci dice che lei aveva torto.

Ma del senno di poi …

16.

a. Secondo la tesi

accusatoria, a AP 1 dava estremamente fastidio che il marito dovesse ogni mese

versare alla ex-moglie il contributo alimentare.

Certamente, vista la situazione, AP 1 non faceva salti di gioia al

pensiero. Lo ha ammesso lei stessa (cfr., fra gli altri, verb. dib. di appello,

pag. 5) e c’è almeno un messaggio in cui sfoga con l’amica __________ un

momento di evidente frustrazione al riguardo in modo estremamente irriguardoso

e volgare. Tuttavia – ha detto anche al dibattimento di appello – visto che

quell’obbligo c’era, si doveva cercare di pagare.

Che quello fosse davvero il suo atteggiamento è, pure, confortato

dai messaggi che AP 1 scambiava con il marito in cui non risultano particolari

sue lamentele riguardo al citato onere alimentare. Ma non solo. Anche PC 1 –

che, certo, non parteggia per lei (poiché la reputa, in qualche modo,

responsabile del cambiamento d’atteggiamento del padre nei suoi confronti) – ha

detto che:

“AP 1 personalmente a me non ha mai

fatto pesare la questione degli alimenti che mio padre doveva a mia madre” (AI

89.

PP 20.06.2018 PC 1, pag. 4)

b. Ad un certo punto, IM

1.

ha sostenuto che se lui, nel 2016, non ha fatto fronte in modo regolare al

suo obbligo contributivo, la

sua inadempienza era da

“ricondurre

a quello che diceva AP 1 sugli alimenti”

(AI 90 PP

21.06.2018

IM 1, pag. 10 seg.). Sulla scorta di queste dichiarazioni, la

PP ha preteso che, già in questo periodo, era AP 1 a decidere, come per le

altre fatture, se e quanto versare a VITT 1 il contributo alimentare e che era

lei a spingerlo a non pagarlo.

Sull’idiosincrasia di IM 1 nei confronti dell’obbligo contributivo

e sulla tesi accusatoria di AP 1 dirigista quanto ai pagamenti da fare o non

fare già s’è detto (cfr. consid. 8, pag. 32-35, risp. consid. 13.a, pag. 40-41)

e non ci si ripete.

Ci si limita, qui, a rilevare che la documentazione bancaria in

atti smentisce IM 1 e, indirettamente, conferma che quel che AP 1 ha dichiarato

al riguardo non è lontano dalla verità visto che essa attesta che, da quando

lei si è trasferita definitivamente in Svizzera, il contributo è stato quasi

sempre regolarmente pagato (con la sola eccezione di febbraio 2016 e aprile

2016, mesi in cui, da quanto risulta in particolare dal doc. dib. n. 3 pag.

240, 241 e 245, nonché dalle sue stesse dichiarazioni [AI 89 PP 20.06.2018 PC 1,

pag. 4], PC 1 viveva con loro a __________; cfr., anche, AI 74 PP 01.06.2018

pag. 4, in cui l’avv. __________ dichiara che, nel suo incarto, c’è “della

documentazione relativa agli estratti bancari di IM 1 in cui viene messo in

evidenza i versamenti degli alimenti alla moglie, e ancora una dichiarazione di

AP 1 e PC 1 in cui si precisa la circostanza che durante la settimana il figlio

dormiva a __________”), o meglio è stato pagato con maggiore regolarità e

completezza che non nel periodo precedente (AI 42, estratti conto IM 1 __________).

c. Nel mese di maggio

2016, invece, il contributo non è versato.

Il motivo di questo mancato pagamento non è stato indagato: la PP,

infatti, si è accontentata della (solita) attribuzione di responsabilità a AP 1

(che suona, più o meno così: “se non ho pagato, è per quel che AP 1 pensava

del contributo”, cfr. AI 90 PP 21.06.2018 IM 1, pag.

10.

seg.; AI 383 PP 08.01.2019 IM 1, pag. 20).

Ciò detto, si ha che, il 7 giugno 2016, fondandosi sulla

convenzione di divorzio di cui s’è detto sopra, la patrocinatrice di VITT 1

chiede – ottenendolo già in via supercautelare (inaudita altera parte)

l’8 giugno 2016 (AI 36, separatore A: atti della Pretura di __________) –

l’ordine al datore di lavoro di IM 1 di trattenere, dal suo stipendio,

l’importo dovuto e di versarlo direttamente alla creditrice.

L’udienza per la discussione della misura, in un primo tempo

fissata per l’8 luglio 2016 (AI 36), viene rinviata al 27 luglio 2016 (a causa

del cambiamento di patrocinatore di IM 1) e, poi, al 24 agosto 2016 (a causa di

un impedimento della patrocinatrice di VITT 1; AI 74, pag. 3; AI 36, separatore

A: atti della Pretura di __________).

L’avv. __________ ha dichiarato che, il 19 luglio 2016, aveva

saputo dal cliente che, sin lì, l’ordine di trattenuta non aveva ancora

prodotto alcun effetto e che il motivo di ciò non era chiaro (AI 74 PP 01.06.2018

avv. __________, pag. 5). Quel che, invece, si sa è che, il 24 giugno 2016, dal

conto di IM 1 sono nuovamente partiti fr. 3'000.- indirizzati all’ex-moglie

(anche in quel mese, PC 1 viveva a __________).

17.

Non si hanno notizie

di eventi particolari successi dopo l’8 giugno e/o durante la prima quindicina

di luglio 2016.

I messaggi che i due coniugi si scambiano non indicano altro se

non la continuazione della vita precedente: in sostanza, il solito tran tran

caratterizzato dalle solite difficoltà finanziarie.

L’unica novità è che i coniugi hanno deciso di lasciare __________

per trasferirsi a __________ (dove, non senza ragione, AP 1 pensa di poter

trovare maggiori occasioni di lavoro) e stanno vendendo dei mobili e delle

suppellettili. Non si sa se lo fanno perché ritengono che, nel nuovo

appartamento, non serviranno più o se, invece, lo fanno per racimolare un po’

di soldi.

a. Va detto che si è

molto ricamato su uno scambio di messaggi fra i coniugi del 7 luglio 2016

sostenendo, in estrema sintesi, che esso attestasse il fatto che, in quel

periodo, i due coniugi stavano architettando l’uccisione di VITT 1, o meglio il

fatto che la paternità (o maternità) di quell’idea fu di AP 1. Ecco i messaggi

incriminati:

AP 1 16:05:46: Sedia lasciamo, c'è una idea

IM 1 18:25:22: Quale buona idea?

AP 118:26:43: Dopo

IM 1 18:27:35: Okey

(mess. 07.07.2016, doc. dib. n. 3)

Detto che (come si vedrà in seguito) sul significato di questi

messaggi (in particolare, di quel “c’è una idea”), IM 1 ha detto tutto e

il contrario di tutto, si ha che non è possibile sostenere che “l’idea”

di cui scrive AP 1 sia quella di uccidere (come sembra fare la PP in AI 90 PP 21.06.2018 IM 1, pag. 18, righe 46-47) senza

stravolgere, non solo il senso letterale, ma anche quello che deriva dal

contesto in cui questi messaggi sono scritti. Come detto, in quel periodo, i

coniugi IM 1 e AP 1 preparavano il trasloco e, evidentemente in vista della

nuova casa, si liberavano di mobili che non servivano e ne cercavano altri.

Questo messaggio è, in realtà, da mettere in relazione con quello del 4 luglio

2016.

in cui AP 1 scriveva “non abbiamo comprato sedia”: l’idea di AP 1

si riferiva, evidentemente, alla possibilità di rinunciare alla sedia che, 3

giorni prima, non avevano comprato (“sedia lasciamo”).

b. In sintesi, dunque,

non c’è agli atti nulla di oggettivo da cui emerga che, in quel periodo, AP 1

stesse, in qualche modo, convincendo il marito a fare quel che poi ha fatto.

18.

a. Il martedì 19 luglio

2016, IM 1 termina il turno di lavoro di 24 ore alle 7:15 del mattino (PS

18.05.2019

IM 1 all. 12 a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 15 e all. doc 11). Da __________

parte per __________ dove, con inizio alle 7:45, vede lo psichiatra __________

per una consultazione che viene dedicata, secondo gli appunti del medico, ai

suoi problemi economici in relazione al pagamento degli alimenti all’ex moglie:

“la causa attuale”

– annota il medico in cartella – “è

peggiorata”, il paziente “dentro sta malissimo, deve trovare una

soluzione con l’ex moglie” e dice “morisse lei non gli dispiacerebbe,

sarebbe un sollievo” (AI 64, cartella medica dr. __________).

b. Nel pomeriggio, alle

14:00, IM 1 vede, a __________, il suo avvocato con cui (nuovamente) affronta

il tema del contributo alimentare (per l’ex moglie e per il figlio) e della

trattenuta salariale per sentirsi dire che, almeno nell’immediato, non vi è

altra possibilità se non quella di cercare di convincere l’ex-moglie a

rinunciare a una parte delle sue pretese. Al che IM 1 risponde “che se era

questo che doveva fare, l’avrebbe fatto e sarebbe passato in serata dalla

moglie [recte la ex moglie]” per parlarle (AI 74 PP 01.06.2018 avv. __________,

pag. 5).

c. Non è possibile

accertare che cosa IM 1 abbia fatto e dove sia stato nelle ore fra

l’appuntamento con lo psichiatra e quello con l’avvocato e, poi, nel tempo

intercorso (ma indefinito) fra il colloquio con l’avvocato (terminato alle

15:00) e la visita all’ex moglie: non vi sono, agli atti, elementi oggettivi

utili a tale scopo e non si può, in nessun modo (come si vedrà meglio in

seguito), contare né sulla memoria né sulla trasparenza di IM 1.

Va ancora osservato, al riguardo, che il messaggio delle ore

16:14:22, con cui IM 1 risponde “__________” a AP 1 che alle 16:13:55 gli

chiedeva dove fosse, potrebbe lasciar supporre che egli fosse dall’amico __________,

ma, senza la conferma di quest’ultimo (PS 17.05.2018 __________ all. 52 a RPG

07.01.2019, AI 381, pag. 4 e 5 seg.) o di altro elemento oggettivo a sostegno,

non è possibile considerare tale circostanza come certa, ritenuto come non si

possa escludere che nel citato messaggio IM 1 abbia mentito alla moglie.

d. Quel che si sa è che,

quel giorno, in un momento imprecisato, IM 1 è effettivamente andato

dall’ex-moglie e che l’ha uccisa.

19.

Il corpo senza vita di

VITT 1 viene scoperto il 21 luglio 2016 da PC 1 che, preoccupato poiché la

mamma non rispondeva più ai suoi messaggi/alle sue telefonate, ha anticipato il

suo rientro dall’__________ dove trascorreva una vacanza a casa della sorella.

Arrivato a casa della madre, trova la porta aperta – o meglio, “chiusa

dall’esterno ma in maniera non corretta perché la maniglia andava sollevata per

poterla chiudere” (AI 89 PP 20.06.2018 PC 1, pag. 7) – lo schermo della tv

acceso e le finestre spalancate. In camera, distesa fra il letto e la parete,

vede la madre con accanto una pozza di un liquido rosso che, dapprima, crede

sia del vino (PS 21.07.2016 PC 1, in AI 1, pag. 2).

Spaventato, telefona al padre che lo raggiunge dopo una decina di

minuti.

Poi viene avvisata la polizia che immediatamente interviene.

a. Mentre gli

inquirenti esaminano il cadavere, IM 1 è sul terrazzo con il figlio PC 1.

Questi – cui la madre, due giorni prima, aveva scritto un messaggio (l’ultimo)

in cui si diceva stupita della visita dell’ex-marito – gli dice che lui ha

qualcosa a che fare con la morte della madre. Lui, quasi indignato, gli chiede

come può pensare una cosa simile di suo padre:

“mentre la polizia era in una

stanza di mamma, noi ci trovavamo sul balcone, io gli ho detto che c’entrava

qualcosa e lui mi ha detto di non dire certe cose contro tuo padre” (AI 89 PP

20.06.2018

PC 1, pag. 7)

L’indignazione del padre non convince il ragazzo che, pochi giorni

dopo, il 28 luglio 2016, al suo medico (dott. __________) dice di temere che il

padre sia coinvolto nella morte della madre (“mi aveva fatto un discorso

sulle bottiglie, sui due bicchieri e sulla porta aperta, cose che lo

disturbavano e lui si domandava se il padre fosse stato in casa. Il figlio

sostanzialmente temeva che fosse stato il padre”; AI 70 PP 30.05.2018 dott.

__________, pag. 6 seg.).

Nonostante l’invito del medico, però, PC 1 non vuole parlare dei

suoi timori/sospetti alla polizia. Nemmeno vuole che sia il medico a farlo per

lui (AI 70 PP 30.05.2018 dott. __________, pag. 7).

Anche PC 2 ha dei sospetti di cui parla con il fratello e anche

con la polizia che, però, le dice di lasciar perdere (AI 88 PP

19.06.2018

PC 2, pag. 9-10; PS 07.05.2018 PC 2 all. 43 a RPG 07.01.2019,

AI 381, pag. 5-6 e 7).

b. Il cadavere presenta

un lungo e profondo taglio sul braccio destro.

Il medico legale parla di 3 tagli al polso che poi si riuniscono

in uno solo che corre, parallelamente all’asse maggiore, per circa 14 cm, sul

lato interno del braccio (relazione medico-legale 06.08.2016, pag. 4 [in AI

3]).

In realtà, più che di un taglio, si tratta di uno squarcio: il

braccio è tagliato sino all’osso, sono recisi anche i muscoli interossei e i

due lembi sono fra loro divaricati.

Inoltre, secondo il medico legale, parallelamente a questo, vi è

un altro taglio (“soluzione di continuo lineare, a margini netti regolari ed

angoli acuti”) lunga circa 8 cm che “interessa cute, sottocute e tessuto

muscolare” (questo taglio non è ben visibile sulle foto).

Il corpo presenta, inoltre, alcune ecchimosi (nella regione

mammaria, al ginocchio destro e alla coscia sinistra).

Come detto, il corpo è a terra, supino (così almeno risulta dalle

foto e dall’AI 3, anche se, nell’all. 4 al rapporto di costatazione 12.09.2016

[in AI 3], si dice che è sdraiato bocconi), fra il letto e il muro, quasi

costretto in uno spazio di soli 90 cm. Il braccio squarciato (quello destro)

non è allungato accanto al tronco ma rialzato, con l’avambraccio piegato di

modo che la mano destra raggiunge la spalla destra.

Il taglierino (sul cui manico è stato, poi [nel 2018] ritrovato

del DNA maschile; AI 111 Rapporto di analisi 27 giugno 2018) è a terra,

nell’angolo formato dal braccio piegato.

Non c’è nessun biglietto d’addio.

c. Oltre al figlio PC 1

che, sentito alla presenza del padre, dice che la madre non aveva mai

manifestato intenti suicidi, gli inquirenti interrogano l’ex-marito che, fra

l’altro, racconta di essersi presentato a casa della moglie – che non vedeva

dai tempi della separazione – un paio di giorni prima, “senza avvisare”

perché voleva regolare con lei, senza avvocati, la questione del contributo

(PS 26.07.2016 IM 1 all. 7 al rapporto di costatazione 12.09.2016 [in AI 3],

pag. 3).

Gli inquirenti sentono anche __________, che frequentava VITT 1 da

circa due mesi. L’amico si dice “incredulo” per quanto successo:

sottolinea che VITT 1, nelle ultime settimane, era “contenta” e “tranquilla”

e che “l’unica cosa che la disturbava era l’aspetto finanziario in cui si

trovava a seguito del divorzio” (PS 22.07.2016 __________ all. 6 al rapporto

di costatazione 12.09.2016 [in AI 3], pag. 2 e 3).

d. Nonostante le

evidenze problematiche di cui s’è appena detto (porta chiusa malamente

dall’esterno, posizione del cadavere, particolarità della lesione riscontrata,

assenza di un biglietto d’addio, testimonianze raccolte), sorprendentemente gli

inquirenti – senza neppure accertare se (come, effettivamente, era) la morta

fosse destrorsa – archiviano il caso come un suicidio sulla scorta, in estrema

sintesi, del parere della dott. __________ che, dopo avere rilevato che “il

decesso della donna fu conseguenza di uno shock emorragico per molteplici

lesioni (almeno 4) da taglio riportate al polso destro (n.d.r: in realtà,

come detto, la zona tagliata va ben oltre il polso)”, ha concluso che si è

trattato “di un gesto di natura suicida”

(relazione definitiva 10

settembre 2016, in AI 3).

Sorprende, anche, la discussione del caso fatta dalla dott. __________

a pag. 7 del suo rapporto 6 agosto 2016 (relazione provvisoria, in AI 3): non

soltanto perché brevissima, ma, in particolare, sorprende l’opinione secondo

cui le “lesioni al polso”

sono da considerarsi autoinferte “per

le caratteristiche e la localizzazione” (come detto, più che il polso, è

buona parte dell’avambraccio ad essere stato sezionato in una zona

particolarmente sensibile e dolorosa poiché particolarmente innervata).

Sorprende l’opinione del medico legale perché caratteristiche e localizzazione

sembrano a questa Corte tutt’altro che tipiche di un suicidio: si tratta,

infatti, del taglio, particolarmente profondo, dell’avambraccio (e non del

polso) destro in una persona destrorsa che viene ritrovata stesa in una

posizione strana (il braccio tagliato in alto) e in un luogo (a terra, fra il

letto e il muro) che non appare essere quello che normalmente viene scelto da

chi intende suicidarsi.

Se a ciò si aggiunge che la donna non solo non aveva mai

manifestato intenti suicidi, ma stava vivendo un periodo di serenità offuscato

solo dai problemi finanziari e che proprio colui che era all’origine di tale

situazione le aveva fatto, inopinatamente, visita il giorno della sua morte,

sembra davvero strano che agli inquirenti non sia nemmeno balenata l’idea che

fosse necessario, almeno, fare qualche atto di inchiesta supplementare.

e. In ogni caso, così è

stato e il 25 luglio 2016 viene dato il nullaosta per la sepoltura/la

cremazione del cadavere (all. 8 al Rapporto di costatazione 12.09.2016 [in AI

3]).

Interessante è notare che l’unica preoccupazione di IM 1 in quei

giorni è di fare in modo di non doversi accollare nessuna spesa. Ce lo dice il

padre della sua vittima, PC 3 e ce lo conferma il figlio PC 1:

“[…] io sono salito in __________ e

sono andato direttamente a casa della nonna paterna […] posso dire che IM 1 era

stato un grande attore. Per prima cosa si è sincerato che io mi preoccupassi

delle spese del funerale, dello sgombero dell’appartamento e del tinteggio […]

mi aveva fatto effetto la circostanza che non aveva neanche messo un fiore al

funerale di mia figlia” (AI 83 PP 13.06.2018 PC 3, pag. 5 e 6; cfr., anche, AI

89.

PP 20.06.2018 PC 1, pag. 8 dove PC 1 dice che il padre “aveva organizzato

le cose pratiche avendo subito messo in chiaro con mio nonno che sarebbe stato

lui a dover pagare”)

20.

Dopo quasi due anni da

questi fatti, a fine marzo 2018, IM 1 – che accompagna regolarmente AP 1 a

Melide siccome lei frequenta la chiesa ortodossa che lì ha sede – decide di

approfittare del tempo d’attesa (la moglie seguiva la messa ortodossa) per

confessarsi nella vicina chiesa cattolica. Si decide a farlo perché –

racconterà poi agli inquirenti – da “almeno un anno” sente “un peso”

dentro, ha “dei sensi di colpa”. A don __________ – dice lui –

racconta quello che ha fatto alla ex-moglie “senza entrare troppo nei

dettagli”

(PS 03.05.2018 IM 1 all. a rapporto di arresto provvisorio

04.05.2018, AI 1, pag. 7).

Leggermente diversa la versione del sacerdote che racconta che, se

è vero che IM 1 non è sceso in dettagli, gli dice, comunque, di aver ucciso,

avvelenandola, l’ex moglie e di averlo fatto poiché gli alimenti erano troppo

alti e lui non riusciva più a pagarli. Alla contestazione dell’interrogante, il

sacerdote dice di essere sicuro che IM 1 gli dice di averla avvelenata: forse –

precisa don __________ – usa, in aggiunta, l’espressione “l’ho addormentata”,

ma dice, espressamente, di averla avvelenata (AI 51, PP 15.05.2018 don __________,

pag. 3).

a. Agli inquirenti IM 1

nega di aver parlato di veleno e abbozza la spiegazione – fatta propria dai

primi giudici, che vi aggiungono che don __________ poteva essere scosso a

causa del carattere della confessione che stava raccogliendo (cfr. sentenza

impugnata, consid. 424, pag. 349) – secondo cui l’utilizzo del verbo “addormentare”

ha indotto in errore il confessore (AI 300 PP 07.11.2018 IM 1, pag. 7).

Ma per credere che sia così bisogna andare oltre le chiare e inequivocabili

dichiarazioni di don __________.

E non c’è alcuna ragione per farlo.

Don __________ è un prete giovane, molto impegnato anche in campo

sociale e, inoltre, attivo nel mondo della comunicazione, ritenuto come egli

conduca regolarmente una trasmissione televisiva imperniata sulla fede nella

vita quotidiana. Egli è, senz’altro, una persona lucida e, altrettanto

certamente, perfettamente in grado di comprendere, senza stravolgerle, le

confessioni dei fedeli, per quanto gravose. Non c’è, perciò, alcun motivo per

sostenere che, quando afferma di essere sicuro di aver sentito parlare di

veleno, egli sia stato vittima di una confusione. Né ve n’è per ritenere che,

addirittura, egli abbia qualche ragione per mentire o per arroccarsi,

testardamente, su un errore di dichiarazione. E ciò, a differenza di IM 1 che,

per mentire, ragioni ne ha o ne trova.

Del resto, la spiegazione della confusione è già piuttosto

inverosimile in sé: non si vede, infatti, perché l’utilizzo del verbo “addormentare”

dovrebbe favorire un fraintendimento in relazione all’uso di un veleno

piuttosto che a un’altra modalità di uccisione.

La conclusione è, dunque, che IM 1 ha necessariamente, e per

l’ennesima volta, mentito. Ha mentito al prete in confessione oppure ha mentito

agli inquirenti raccontando di come ha ucciso (vedi infra).

b. Nell’interrogatorio

del 4 maggio 2018, IM 1 ricama e dà un senso più religioso (prima, parla solo

di un peso dentro) alla sua confessione: dice di avere voluto confessarsi per “liberarmi

la coscienza verso Dio”, “perché volevo liberarmi, dicendolo ad una

persona che ha il segreto confessionale”, perché “questo peso continuava

ad angosciarmi” (AI 18 PP 04.05.2018 IM 1, pag. 16). Aggiunge, però, che “don

Italo ha detto che se volevo liberare la mia coscienza nei confronti di Dio ed

arrivare al suo cospetto, l’unica strada era di confessare” (AI 18, pag.

17).

Don __________, dal canto suo, dice di aver avuto l’impressione

che IM 1 fosse “molto turbato”, che provasse “un grande rimorso”

e che volesse “sfogarsi”. Conferma di avere detto a IM 1 che occorreva

che si costituisse (“per trovare la pace l’unica soluzione era di

costituirsi”) e che lui, da questa sua esortazione, rimase sorpreso (AI 51,

PP 15.05.2018 don __________, pag. 4 e 6).

Aggiunge di avergli ribadito la necessità di costituirsi nel loro

secondo incontro (quello del 31 marzo 2018) quando IM 1 va da lui insieme a AP

1.

(AI 51, pag. 5-6).

E si nota, qui, che IM 1 nel verbale di polizia del 3 maggio 2018

aveva espressamente dichiarato di aver avuto un solo colloquio con don __________

(PS 03.05.2018 IM 1 all. a rapporto di arresto provvisorio 04.05.2018, AI 1,

pag. 7), ciò che conferma, ancora una volta e anche su questo tema, la sua

inaffidabilità.

21.

IM 1 impiega più di un

mese per dar seguito all’esortazione del sacerdote: è, infatti, solo verso le

18:30 del 3 maggio 2018 che si presenta presso la gendarmeria di __________ per

confessare (PS 03.05.2018, all. a rapporto di arresto provvisorio 04.05.2018, AI

1, pag. 3).

AP 1 – che sa quel che il marito vuole fare – lo accompagna con la

macchina: non lo incoraggia né lo trattiene dal farlo, gli dice solo di “raccontare

semplicemente quello che avevo fatto” (AI 300 PP 07.11.2018 IM

1, pag. 21; verb. dib. di primo grado, all. 1, pag. 16 seg. e pag. 49).

a. Spiegando i motivi

del suo costituirsi, IM 1 dice di avere vissuto, nel mese che ha fatto seguito

alla sua confessione in chiesa, una serie di cose brutte – rapporti difficili

con la moglie, problemi finanziari, lista nera delle casse malati – che lo

hanno “buttato giù” (PS 03.05.2018 IM 1 all. a rapporto di

arresto provvisorio 04.05.2018, AI 1, pag. 8). Poi, il giorno seguente

spiega che quel che, davvero, lo ha convinto a costituirsi è il fatto che Don __________

gli ha detto che, per liberarsi la coscienza, l’unica strada è quella di

confessare e aggiunge di avere pensato che gli rimanevano solo due alternative:

“o di suicidarmi saltando dalla diga della __________, oppure di confessare”

(AI 18 PP 04.05.2018 IM 1, pag. 17).

b. IM 1, insomma, si è

costituito perché sperava, compiendo questo passo, di stare meglio. Tant’è che,

con la perita psichiatrica, dopo averle raccontato che “non mi aspettavo che

mi dicesse di costituirmi” e che “se mi avesse assolto mi bastava così,

ma lui mi ha detto che non poteva assolvermi”, si dice risentito con don __________

perché il suo consiglio – che lui ha seguito – non ha dato gli effetti sperati:

lui, infatti, non si sentiva affatto meglio (AI 197, perizia __________, pag.

12).

22.

a. Sentito dalla

polizia il 3 maggio 2018, IM 1 racconta di essere andato, il 19 luglio 2016, a

casa dell’ex-moglie. Lì, seduti al “tavolo dove si mangia” hanno

iniziato a discutere, bevendo, entrambi, del vino che lui aveva portato con sé.

La discussione, inizialmente tranquilla, sul tema degli alimenti “è

degenerata perché non è stato trovato un accordo”. Quindi, essendo seduti

lei a capo del tavolo e lui al suo fianco, l’ha afferrata al collo e le ha “schiacciato

con un dito dove c’è la gola, sotto il pomo d’adamo perché so essere un punto

debole” (spiega di avere imparato quella mossa durante la sua formazione da

pompiere e da sanitario) e così la donna, senza reagire perché aveva bevuto ed

“era già ubriaca”, è svenuta ed è caduta a terra. Allora le ha premuto

ancora la gola, dopo aver indossato i guanti, fino a quando, secondo lui, a una

verifica del polso, non dava più segni di vita (PS 03.05.2018 IM 1 all. a

rapporto di arresto provvisorio 04.05.2018, AI 1, pag. 5 seg.).

In seguito – continua – dopo una decina di minuti, l’ha trascinata

“sulla schiena”

in camera, messa di fianco al letto, supina, “come

alibi, per inscenare la sua morte, per mascherare quello che avevo fatto”,

e le ha tagliato il polso – uno solo, non ricorda se il destro o il sinistro –

con il taglierino che si era portato nello zaino (PS 03.05.2018 IM 1 all. a

rapporto di arresto provvisorio 04.05.2018, AI 1, pag. 6).

b. Sentito dalla PP il

giorno seguente, modifica il suo racconto: la discussione non è più solo “degenerata”

ma è “andata un po’ su di giri” tanto che “sono volate parole grosse,

insulti, da parte di entrambi”. Ma non solo. IM 1 – che, il giorno

prima, alla polizia aveva detto che lui l’aveva presa per il collo

approfittando del fatto che erano seduti vicini – alla PP

racconta una

scena diversa: dice che lui e la moglie si sono messi le mani addosso. Dice,

infatti, che

“dopo siamo arrivati alle mani. Ricordo che è iniziato

tutto con uno spintonamento”. Non ricorda, però, chi avesse iniziato, ossia

chi avesse spintonato chi (AI 18 PP 04.05.2018 IM 1, pag. 12). Salvo poi

modificare un’altra volta la sua versione poco dopo, dicendo che, resosi conto

che VITT 1 si irrigidiva sulle sue posizioni e che non sarebbe riuscito a

convincerla, “mi sono alterato, non ci ho più visto”, ma che “non ci

sono stati spintonamenti” (AI 18 PP 04.05.2018 IM 1, pag. 13). E si nota

che nel resto dell’inchiesta IM 1 non ha più parlato di colluttazioni, con

spintonamenti o meno, ma al massimo di un’alterazione di entrambi (cfr. verb.

dib. di primo grado, all. 1, pag. 14).

Per quanto riguarda le modalità dell’omicidio in senso stretto,

alla PP ripete sostanzialmente quanto aveva riferito alla polizia, ossia che

l’ha “presa per il collo schiacciando sotto il pomo d’Adamo” finché VITT

1.

non è svenuta ed è caduta dalla sedia sul pavimento, che lei “non ha avuto

reazioni, anche perché era mezza ubriaca”, e che, quando lei era a terra,

lui si è rimesso a premerle lo stesso punto sotto il pomo d’Adamo (AI 18 PP

04.05.2018

IM 1, pag. 13). Dice di averla, quindi, trascinata per le braccia

fino alla camera da letto e, preso il taglierino, “ho preso la mano quella

più vicino al letto (la mano destra) e ho tagliato” (AI 18 PP 04.05.2018 IM

1, pag. 14). E questo, mentre il giorno precedente diceva di non ricordare

quale polso avesse tagliato.

Se, con riferimento alla simulazione del suicidio con il taglio

delle vene, nel verbale precedente si era espresso in forma dubitativa sulla

premeditazione:

“Non so dire se l’avessi già

pensato prima o se l’idea mi fosse venuta sul momento […] solitamente non giro

con taglierino. Avevo preparato lo zaino con il taglierino prima di arrivare a

casa di mia moglie [recte della mia ex moglie] ma non sapevo ancora se

l’avrei usato e in caso positivo come l’avrei usato.” (PS 03.05.2018 IM 1 all. a rapporto di arresto

provvisorio 04.05.2018, AI 1, pag. 6)

con la PP nega di aver pensato in precedenza di inscenare il

suicidio con il taglierino (che, dice contraddicendo le dichiarazioni del

giorno prima, stava abitualmente nello zaino) e i guanti e aggiunge:

“io avevo tanti pensieri, preciso

però che il taglierino l’avevo sempre nello zaino […] ribadisco che il suicidio

l’ho pensata sul momento” (AI 18 PP 04.05.2018 IM 1, pag. 11 e 14)

c. Il 21 giugno 2016

cambia ancora e radicalmente versione: dichiara di aver già pensato prima a “come

fare ad ucciderla e quindi ad usare il taglierino per essere sicuro che morisse

oltre che per camuffare il tutto come un suicidio” (AI 90 PP 21.06.2018 IM

1, pag. 19).

In seguito, torna a dire che il taglio delle vene era soltanto per

simulare il suicidio e non per assicurarsi che la vittima morisse, perché,

secondo lui, dopo la mossa al collo era già morta (verb. dib. di primo grado,

all.1, pag. 15).

Né ha più riproposto il tentativo di farlo passare come un’idea

avuta sul momento, anche perché ha iniziato – in modo molto variabile, come si

vedrà – ad attribuirla a AP 1.

Per il resto, le modalità descritte dell’omicidio, ossia la mossa

al collo per tramortire/uccidere la vittima e il taglio delle vene per

assicurarne la morte/simulare il suicidio sono state mantenute da IM 1 per il

resto dell’inchiesta e anche al dibattimento di primo grado.

23.

Il metodo della

pressione al collo descritto da IM 1 desta più di una perplessità.

a. In un primo tempo,

con le sue considerazioni medico legali del 10 luglio 2018 (AI 134), la dr.ssa __________

ha indicato che nella letteratura medica è teoricamente ammessa la possibilità

che la stimolazione di ricettori nervosi presenti nel collo – nota come

stimolazione del nervo vago – possa provocare, per riflesso, un arresto

cardiaco immediato e improvviso e che tale stimolazione possa essere effettuata

senza necessità di applicare una pressione energica e, dunque, senza che ne

rimangano segni clinici evidenti (AI 134 considerazioni medico legali

10.07.2018, pag. 7 seg.). Quindi – senza avere, tuttavia, minimamente

tematizzato la localizzazione del punto preciso in cui andrebbe applicata la

pressione per ottenere l’effetto indicato, né il punto in cui, in concreto, IM

1.

ha detto di aver premuto – ha concluso che “l’analisi dei dati a

disposizione indica come possibile, ma non scientificamente dimostrabile, un

eventuale omicidio della donna posto in essere con le modalità narrate dal Sig.

IM 1.” (AI 134 considerazioni medico legali 10.07.2018, pag. 8).

b. Al dibattimento di

primo grado, la difesa di AP 1 ha prodotto una perizia medico-legale di parte

redatta dal dott. __________ e dalla dott.ssa __________ sulla base degli atti

(doc. dib. 10 perizia medicolegale di parte 14.03.2019).

I periti di parte indicano che il massaggio del seno carotideo ha

lo scopo di stimolare una reazione del sistema parasimpatico (nervo vago) che

rallenta il battito cardiaco. Aggiungono che tale stimolo può causare sincopi

(perdite di conoscenza) transitorie e, in rarissimi casi, la morte per arresto

cardiaco. Specificano, tuttavia, che il punto in cui va applicata la pressione

– ossia il seno carotideo, preferibilmente sul lato destro, dove vi è un maggiore

sviluppo dell’innervazione vagale – si trova, appunto, sul lato, poco sotto

l’angolo della mandibola e non sotto il pomo d’Adamo, dove IM 1 sostiene di

aver premuto. I periti concludono, dunque, che è inverosimile ciò che ha

riferito IM 1, ossia che la vittima abbia perso conoscenza a seguito di una

pressione da lui esercitata sotto il pomo d’Adamo e, ancor più, che la

ripetizione della pressione – sempre come da lui riferito – quando la vittima

era già a terra incosciente ne abbia causato la morte (doc. dib. 10 perizia

medicolegale di parte 14.03.2019, pag. 7 seg.). Che VITT 1 fosse già morta

quando IM 1 le ha aperto il polso è, peraltro, già escluso dalle risultanze

autoptiche oggettive: da un lato, le caratteristiche delle lesioni al polso ne

escludono una provocazione post mortem e, dall’altro, il fatto che la

vittima si sia completamente dissanguata indica che doveva esserci attività

cardiaca e pressione nei vasi (cfr. AI 134 considerazioni medico legali

10.07.2018, pag. 3 seg.).

c. A seguito della

perizia medico-legale di parte, la dott.ssa __________ ha preso posizione con

le sue “considerazioni medico legali” dell’8 aprile 2019 (doc. dib. 11

considerazioni medico legali 08.04.2019), in cui, alle obiezioni riguardanti la

localizzazione del punto di compressione, risponde sostanzialmente con due

ipotesi: nella prima afferma che, ritenuta la distanza tra i due punti, “in

un massaggio effettuato a 3 dita a livello della cartilagine tracheale

(ndr. il punto indicato da IM 1, sotto il pomo d’Adamo) è possibile che un

dito possa giungere lateralmente a stimolare il seno carotideo” (doc. dib.

11.

considerazioni medico legali 08.04.2019, pag. 2 seg.), nella seconda

sostiene che “non possono essere esclusi neppure movimenti attivi della

donna che possono aver determinato uno spostamento delle dita dell’uomo dal

punto originale di pressione pensato dall’uomo (scudo tracheale) e quello

dell’effettiva compressione (si sta sempre parlando di distanze nell’ordine di

pochi centimetri)” (doc. dib. 11 considerazioni medico legali 08.04.2019,

pag. 3). Conclude, quindi, in modo sensibilmente più prudente rispetto alle sue

considerazioni medico legali del 10 luglio 2018 (dove, si è visto, riteneva

possibile, seppur non scientificamente dimostrabile, un omicidio “posto in

essere con le modalità narrate dal Sig. IM 1”), ribadendo “come

possibile, ma non scientificamente dimostrabile, un eventuale omicidio della

donna posto in essere determinando dapprima una perdita di coscienza della

donna mediante riflesso nervoso vagale e successivamente producendo una lesione

dei vasi del polso destro determinanti uno shock emorragico acuto letale”

(doc. dib. 11 considerazioni medico legali 08.04.2019, pag. 4).

d. Tutto ciò ritenuto, è

evidente che non si può credere che IM 1 abbia tramortito/ucciso VITT 1 nel

modo da lui descritto. Credergli significherebbe, infatti, ammettere – contro

ogni logica e ragionevolezza – che lui, convinto a torto di ottenere l’effetto

desiderato premendo in modo mirato sotto il pomo d’Adamo e convinto (poiché

l’ha ribadito e finanche mostrato) di avere effettivamente premuto quel punto,

sia andato, per puro caso e senza rendersene conto, a premere e

stimolare il punto che, sì, è suscettibile di provocare il riflesso vagale di

cui sopra (una distanza di 3-5 cm significa che non si tratta di due punti

propriamente uno accanto all’altro) e che, così facendo, e ripetendo la manovra

errata alla vittima a terra, le abbia provocato una sincope, tanto immediata da

impedirne una qualsiasi reazione, e sufficiente, poi, a permettergli con agio

di aprirle il polso in modo che si dissanguasse.

Di fronte a tale pesante inverosimiglianza del racconto, forza è

concludere, dunque, che anche qui IM 1 ha mentito sull’andamento dei fatti.

Si nota che anche la spiegazione da lui abbozzata per giustificare

l’assenza di reazioni, ossia che VITT 1 fosse ubriaca, è smentita dalle

risultanze oggettive. Dall’esame tossicologico emerge, infatti, che la

concentrazione di alcol rilevata – anche volendo ignorare l’eventualità che

essa potrebbe essere falsata e risultare più elevata a causa di fenomeni

putrefattivi in corso – non è sufficiente “a compromettere in modo

importante le capacità psico-fisiche di una persona che abusa di alcol anche in

presenza di antidepressivi a concentrazione terapeutica” (rapporto

complementare IACT 02.07.2018 pag. 4-6 e 8, all. ad AI 134 considerazioni

medico legali 10.07.2018), come peraltro rilevato anche dai periti di parte

(doc. dib. 10 perizia medicolegale di parte 14.03.2019, pag. 6).

Tuttavia, gli inquirenti non hanno avuto le stesse perplessità di

questa Corte. E la questione non è stata oggetto di ulteriori approfondimenti.

24.

Ciò detto, si ha che,

ad un certo punto dell’inchiesta, IM 1 tira in ballo AP 1 attribuendole – come

vedremo – un ruolo sempre più decisivo sia nella presa di decisione di uccidere

VITT 1 sia nella definizione delle modalità di quell’uccisione.

La PP gli crede e, alla fine dell’inchiesta, emana un atto

d’accusa in cui imputa, oltre a dei reati minori, quello di assassinio ad

entrambi. Al dibattimento di primo grado chiede, per IM 1, la pena detentiva di

14.

anni. Per AP 1, l’ergastolo.

La Corte delle assise criminali segue l’impostazione dell’AA.

Tuttavia, se ad AP 1 infligge l’ergastolo così come richiesto dalla PP, a IM 1 –

per cui la PP aveva chiesto 14 anni di pena detentiva – infligge la pena di 16

anni.

25.

La tesi

accusatoria è fondata sulla chiamata di correo fatta da IM 1.

a. La

chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il confidente, anche

altre persone. Come ogni confessione – e, in generale, come ogni dichiarazione

di una parte –, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non

una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non

libera (STF 6B_163/2013 del 17.09.2013 consid. 3.2; REP 1990, 353, consid. VI1;

1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e

coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un

tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della

revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 seg.; cfr., per il

diritto italiano, Manzini, Trattato

di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, pag. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto

processuale penale), pag. 26).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice

può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo

rigorosamente logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da

solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più

modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono

condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un

valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108

(1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 07.05.2003 consid. 2.2;

6P.218/2006 del 30.03.2007 consid. 3.9).

Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo

va valutata dal giudice – al pari di qualsiasi altra dichiarazione di una parte

– con particolare rigore metodologico ritenuto che ad essa va data maggiore

o minore valenza indiziante a seconda della sua linearità e costanza nel tempo,

del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità

intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e della

verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa

nonché della generale credibilità di quest’ultimo verificata in funzione della

sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro indizio,

poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni nel senso

che il giudice – valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità

– deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una

narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e,

perciò, sia da essi confortata (STF 6P.218/2006 del 30.03.2007 consid. 3.4.3; 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2-1.3.2; REP 1990, 353, consid. VI 1.; 1980, 192, consid. 3; REP 146, 147,

consid. 4; cfr., per il diritto italiano, Manzini, op. cit., p.

420-425).

b. Dunque, così come è

per ogni altra dichiarazione fatta da una parte, anche la chiamata in correità

può costituire un valido supporto probatorio soltanto se supera l’esame di

credibilità. E, in estrema sintesi, per valutarne la credibilità, vanno

esaminati i seguenti aspetti:

- se proviene da

persona che gode, perlomeno, di una certa credibilità generale verificata in

funzione della sua personalità e della sua storia personale;

- se è

disinteressata;

- se è univoca,

lineare e costante;

- se è

intrinsecamente coerente, cioè ha una logica interna ed è in sé verosimile, nel

senso che la storia raccontata è aderente alle caratteristiche dei protagonisti

e delle situazioni in cui agiscono;

- se è vestita,

cioè è supportata – o, perlomeno, non contraddetta – da elementi esterni.

credibilità generale di IM 1

26.

a. Che persona è il IM

1.

che ci viene restituito dagli atti?

IM 1:

- è quell’uomo

che riesce ad addossare alla prima moglie l’integrale responsabilità della

disastrata situazione economica familiare dimenticando che è stato lui, per

comodità, a lasciare nelle mani di lei l’intera gestione delle finanze

familiari nonostante fosse consapevole delle sue fragilità e delle sue

malattie;

- è quell’uomo

che non si fa scrupolo a comunicare alla moglie la sua intenzione di divorziare

quando lei è ricoverata in clinica e, inoltre, lo fa via sms;

- è l’uomo che,

alla prima moglie che gli chiede se ha versato il contributo alimentare,

risponde, con evidente disprezzo, che le ha versato “quanto basta”;

- è

quell’uomo che ha, sostanzialmente, chiesto al pretore (che doveva decidere

sull’istanza di protezione dell’unione coniugale presentata dalla moglie) di

mettere in mezzo ad una strada e di lasciare senza mezzi la donna – malata –

con cui aveva condiviso la vita negli ultimi 20 anni;

- è l’uomo che,

alle 13:20 di quel 19 luglio 2016, quando già aveva in mente di andare ad

uccidere la moglie, spedisce al figlio un video di gattini (messaggi 19.07.2016

dalle ore 13:20:32-13:25:17, in annesso RR, classificatore 15, a RPG

07.01.2019, AI 381);

- è l’uomo che

riesce ad uccidere la prima moglie perché non vuole pagarle gli alimenti e a

programmare la cosa in modo che il suo cadavere venga scoperto dal figlio e

che, poi, dirà che, sì, per il ragazzo sarebbe stato uno choc ma “che, però,

poi passa” (AI 197, perizia __________, pag. 11) salvo, poi, il 10 luglio

2016, addossare la responsabilità di quella scelta a AP 1 (“riconosco che è

stato uno choc per PC 1. Tuttavia, dal momento che io ero robotizzato dalla mia

ex-moglie AP 1”; AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag. 14);

- è l’uomo la cui

unica preoccupazione, dopo la scoperta del cadavere, è quella di dire al

suocero (cui ha appena ucciso la figlia) che deve essere lui ad accollarsi le

spese del funerale così come quelle dello sgombero e del ritinteggio

dell’appartamento della morta (AI 83 PP 13.06.2018 PC 3, pag. 5);

- è l’uomo che, 9

giorni dopo aver ucciso la moglie, alla visita del 28 luglio 2016, al suo

medico si limita a fare un breve cenno – estremamente banale (dice il medico) –

alla morte della moglie per poi concentrarsi e parlare esclusivamente dei suoi

problemi di lavoro (AI 70 PP 30.05.2018 dott. __________, pag. 4);

- è quel padre

che, dopo avere prelevato dei soldi dal suo conto (cfr. mess. del 01.07.2015

fra IM 1 e il figlio), averla allontanata in malo modo da casa e dopo averle

ucciso la madre, nell’ottobre 2016, vuole ridurre la figlia PC 2 alla legittima

(file “bozza disposizioni.pdf” creato il 19.10.2016, contenuto nella copia

dell’analisi forense del contenuto del computer Notebook Toshiba Satellite

C870-1FH di IM 1, in annesso B a RPG 07.01.2019, AI 381);

- è quel padre

che, per ben due anni dopo l’uccisione della ex-moglie, ha vissuto più o meno

allegramente la sua vita lasciando che i suoi due figli pensassero che la loro

madre si era suicidata senza nemmeno preoccuparsi di lasciare loro due parole

di commiato.

b. Su questa falsariga

si potrebbe continuare con altri esempi, ma è più utile chiedersi se IM 1 è, in

generale, uno cui si può attribuire una generale credibilità. Se è una persona

che ha dimostrato di avere, nella sua vita, generalmente detto la verità.

La risposta che gli atti danno a questa domanda è negativa. In

realtà, quel che emerge dall’incarto è che IM 1 è una persona usa a mentire.

Ecco alcuni esempi:

- ha mentito a AP

1.

sul suo stato civile e, poi, sempre sul tema, anche agli inquirenti;

- le ha mentito

sulle sue condizioni finanziarie e, poi, sulla questione anche agli inquirenti;

- ha mentito

all’Ufficio stranieri e, poi, agli inquirenti sia affermando che AP 1 avrebbe

lavorato come badante, sia facendo credere che la richiesta emanava da sua madre

e, poi, ancora, da un’amica;

- ha mentito più

volte al suo datore di lavoro (cfr. PS 07.08.2018 TE 1 all. 63 a

RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 7);

- ha mentito al

figlio che, dopo avere scoperto il cadavere della madre, gli ha chiesto se lui

fosse coinvolto nella sua morte e lo ha fatto colorando la sua negazione di

indignazione: infatti, subito dopo il ritrovamento del cadavere, sul balcone,

mentre la polizia era nella camera da letto, a PC 1 che gli chiedeva se lui

c’entrasse qualcosa con la morte della madre, IM 1 risponde con un teatrale “non

dire certe cose contro tuo padre” (AI 89 PP 20.06.2018 PC 1, pag. 7);

- ha mentito agli

inquirenti che avrebbero dovuto indagare sulla morte dell’ex-moglie;

- dopo avere

ucciso l’ex-moglie, ha vissuto nella menzogna per quasi due anni;

- ha mentito

raccontando del modo in cui ha tramortito/ucciso la ex-moglie.

IM 1 è persona che non solo è capace di mentire.

Ma è anche capace di vestire le sue menzogne in modo da renderle

credibili. Esemplificativo è, al riguardo, l’allestimento di un falso

certificato di morte della moglie AP 1 – usando come modello quello di VITT 1 –

per poter disdire, senza dover pagare nulla, una vacanza (AI 135

PP 10.07.2018 IM 1, pag. 18; cfr. falso atto di morte, file “Scansione 22

feb 2017, 16.57.pdf” creato il 22.02.2017, contenuto nella copia dell’analisi

forense del contenuto del computer Notebook Toshiba Satellite C870-1FH di IM 1,

in annesso B a RPG 07.01.2019, AI 381).

c. Insomma, già questi

pochi esempi disegnano il quadro di una persona che sa mentire e mente, che ha

vissuto cercando di non impegnarsi granché, incapace di un minimo gesto di

solidarietà persino nei confronti dei familiari che, per il suo piacere, per il

suo star bene, non esita ad abbandonare (con modalità che testimoniano di una

totale incapacità di empatia; vedasi, al riguardo, l’annuncio via sms della sua

decisione di divorziare), a mollarli come fossero calzini vecchi.

La tesi accusatoria è che lo ha fatto perché era manovrato da AP 1.

Ma non era manovrato da AP 1 nei lunghi anni in cui si è

disinteressato completamente della moglie in estrema difficoltà.

Non era manovrato da AP 1 quando, durante la degenza della moglie,

si è messo a cercare in internet una bella __________ che la potesse

sostituire.

E non lo era nemmeno quando ha spedito l’sms alla moglie

ricoverata in clinica.

Se, in quel periodo, da qualcosa era manovrato, IM 1 lo era dal

proprio egoismo.

È stato sostenuto che IM 1 era influenzato da AP 1 quando ha

allontanato i figli.

Forse. O forse no. E, in ogni caso, il padre era lui. Era a lui

che incombeva di proteggere e aiutare i figli. Troppo facile – e sessista –

dire che la responsabilità era della nuova moglie.

Se lui li ha allontanati, è perché il suo piacere di quel momento

non li comprendeva.

Quindi, ancora una volta, IM 1 si è dimostrato una persona egoista

che, per il proprio piacere, non esita a calpestare i legami più sacri. E che

non esita, per giustificare se stesso, ad addossare le proprie responsabilità

agli altri.

Forza è, dunque, concludere che, per quanto attiene alla sua

credibilità generale, IM 1 è uno che, per i suoi comodi, non esita a mentire. E

che, se si impegna, riesce anche a mentire bene.

27.

Fatta questa premessa

sulla persona di IM 1 e sulla sua credibilità generale, occorre valutare la

chiamata in quanto tale.

27.1

disinteressata?

a. È stato detto che IM

1.

ha confessato perché non riusciva più a sopportare il peso di quel che aveva

fatto.

Gli atti non sembrano sostanziare questa tesi.

Lui stesso ha detto alla perita giudiziaria che, se il prete cui

si era rivolto gli avesse dato l’assoluzione, non si sarebbe costituito (AI

197, perizia __________, pag. 12).

Ma non solo. Le ha detto anche di essere arrabbiato perché il

prete gli aveva detto che, se si fosse costituito, sarebbe stato meglio, mentre

lui non stava meglio per niente (sconfessando, così, quel che aveva detto agli

inquirenti il 18 maggio 2018, PS 18.05.2019 IM 1 all. 12 a RPG 07.01.2019, AI

381, pag. 2).

E, quindi, in sostanza, era arrabbiato perché non aveva ottenuto,

dall’essersi costituito, il vantaggio che credeva di ottenere.

Quindi, ancora una volta, IM 1 ha agito per egoismo.

Non può, poi, essere dimenticato che, alla prima Corte, IM 1 ha

detto di avere fatto “una scemata” (verb. dib. di primo grado, pag. 34).

Ora, come si può credere che sia davvero pentito quell’uomo che

definisce l’uccisione barbara della madre dei propri figli come “una scemata”?

a.1. La Difesa –

poggiandosi sul fatto che PC 2, con email del 19 aprile 2018, aveva chiesto

all’Istituto cantonale di patologia informazioni su come ottenere copia dei

risultati dell’autopsia esperita sulla madre (email 19.04.2018 a __________,

contenuto nella copia dell’analisi forense del contenuto del cellulare di PC 2,

in annesso B a RPG 07.01.2019, AI 381) – ha ipotizzato che, in realtà, IM 1 si

è costituito perché in qualche modo spinto dai figli o per anticipare una loro

denuncia.

La tesi avrebbe meritato ulteriori accertamenti, ritenuta, in

particolare, la curiosa coincidenza temporale fra la richiesta di PC 2 (che, lo

si ricorda, arriva a quasi due anni dalla morte della madre) e la confessione

di IM 1.

b. Detto del significato

del suo essersi costituito, occorre valutare se la chiamata in correità di IM 1

può essere definita disinteressata.

La risposta è negativa.

In estrema sintesi, alla fine, IM 1 ha attribuito il ruolo di

mente alla moglie e ha riservato per sé il ruolo di semplice esecutore. Anzi,

si è attribuito un ruolo ancor minore: quello della marionetta, del robot nelle

mani di un’abile manipolatrice.

Non è necessario spiegare che, presentando così le cose, lui non

era più il consapevole omicida e la sua responsabilità penale (e morale)

diminuiva di molto.

Certo, da solo, il carattere interessato della chiamata non basta

a toglierle credibilità.

Ma è un elemento che va considerato.

E non negato. E che va valutato considerando che, per IM 1,

ribaltare sugli altri le sue responsabilità è un’abitudine (cfr. supra, fra

i tanti, consid. 26).

27.2

la chiamata è lineare,

univoca e costante?

Al dibattimento d’appello, la PP ha sostenuto che IM 1 ha, sì, un

po’ “pasticciato” ma che nel loro nucleo, sul tema centrale le sue

dichiarazioni sono, non solo costanti, ma “granitiche”.

Non è così.

[27.2.] a. su quello che la PP

chiama “nucleo” delle dichiarazioni

a.1. Dapprima, IM 1 dice di

avere fatto tutto da solo, di non avere detto a nessuno quello che voleva fare

e nega espressamente che la moglie abbia avuto un qualunque ruolo

nell’uccisione di VITT 1 (PS 18.05.2019 IM 1 all. 12 a RPG 07.01.2019, AI 381,

pag. 9, dove, rispondendo agli inquirenti che gli chiedono se AP 1 ha avuto un

ruolo nell’uccisione, dichiara che “assolutamente lei non ha fatto nulla,

non sapeva nemmeno che quel giorno, il 19.07.2016 mi sarei incontrato con VITT

1.

[…] non mi ha suggerito e nemmeno mi ha mai chiesto o ordinato di

uccidere la VITT 1”).

Ed è quel che ribadisce all’inizio dell’interrogatorio del

21.

giugno 2018 (“AP 1 quello che ho fatto l'ha

saputo o il giorno stesso o il giorno successivo”; AI

90.

PP 21.06.2018 IM 1, pag.

2) e che ripete verso la fine, dopo una nutrita serie di contestazioni

che riguardano AP 1 (“ADR che ribadisco che l'idea l'ho avuta io. AP 1 mi ha

messo si sotto pressione (n.d.r.: per i soldi che mancavano) ma non mi ha mai

suggerito di uccidere la mia ex moglie”; pag. 19). Poi,

proprio prima della conclusione di quel verbale (siamo a pag. 20 su 21), dopo

avere ribadito ancora una volta di “avere deciso tutto da solo”, quasi

repentinamente, in seguito a una domanda rimasta misteriosa poiché non

verbalizzata (“ADR”), IM 1 cambia direzione e comincia – per

usare le parole usate dalla PP nel suo intervento – a lasciare la strada

vecchia per la nuova.

Strada che, però, ancora non sa bene quale sia davvero.

Perché qui inizia a dire che AP 1 “ha condiviso quello che

volevo fare” e che “mi ha

fatto capire che mi sarebbe stata

accanto” (AI 90 PP 21.06.2018 IM 1, pag. 20).

Si tratta di affermazioni nuove e, anche, poco chiare.

Avrebbe, perciò, dovuto essere chiarito sia il motivo del

cambiamento di versione che il reale e concreto significato di tali nuove

dichiarazioni.

Purtroppo, il chiarimento non è stato fatto.

Ciò detto, si ha, però, che, qui, IM 1 dice che AP 1 ha, soltanto,

“condiviso” quello che ancora era un piano solo suo (“quello che

volevo fare”) e che gli ha “fatto capire” (ma come non sappiamo

perché non gli è stato chiesto) che gli sarebbe stata accanto.

Siamo, dunque, concettualmente ben lontani da quella versione con

cui dipingerà AP 1 come la mente e lui come il semplice braccio che lei

manovrava a suo piacimento.

a.2. Nel verbale

successivo, quello del 10 luglio 2018, subito, la seconda sorpresa per il

lettore.

IM 1 inizia il verbale dicendo che “l’idea è stata di AP 1”

(AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag. 2).

È chiaro, quindi, che, contrariamente alla sorprendente tesi della

PP, non c’è costanza nelle dichiarazioni di IM 1.

Non c’è perché lui passa dal “AP 1 non c’entra assolutamente

nulla”, al “AP 1 ha condiviso quel che volevo fare e mi ha fatto capire

che mi sarebbe stata accanto” al “l’idea è stata di AP 1”.

Già solo fin qui, IM 1 ha già cambiato versione per ben tre volte.

Prima, nessun coinvolgimento e AP 1 non sapeva nulla.

Poi, io (“in quei due giorni”) le ho detto cosa volevo fare,

lei lo ha condiviso e mi ha fatto capire che mi sarebbe stata accanto.

Poi, ancora, l’idea era di AP 1.

In questo verbale (quello del 10 luglio 2018) IM 1 comincia,

anche, a sviluppare la tesi della sua sottomissione.

Lo fa iniziando con un quasi timido “io ero sempre un po’

sottomesso a AP 1, era lei che portava i pantaloni” (pag. 2, righe 17 e

18).

Poi passa a raccontare che AP 1, dopo la trattenuta di salario,

gli dice che bisogna trovare una soluzione, che questa soluzione è uccidere VITT

1.

e che non c’è altra via possibile: “era l’unico modo a suo dire”

(righe 32 -35).

E dice che è in questo contesto, cioè dopo la trattenuta di

salario, che AP 1 gli parla del “sicario” dicendo che, in __________, la

questione verrebbe presto risolta ricorrendo ad un omicida a pagamento.

Prosegue dicendo che “visto che non eravamo in __________, a

quel punto io mi sono detto che avrei parlato ancora con l’avvocato, poi con VITT

1.

e poi avrei fatto io da sicario” (pag. 2, righe 37-38).

Più in là, dice che “la struttura” (“in che maniera e

chi ha costruito lo scenario”) è “farina

del sacco di AP 1”

(pag. 4, righe 27 e 28).

Poi dice che l’idea di come uccidere (con la pressione sul collo)

era sua e che quella di mascherare l’omicidio da suicidio era, invece, un’idea

comune (pag. 4, righe 36 e 37).

Poi, però, torna un po’ sui suoi passi dicendo di essere sicuro

che l’idea della pressione al collo era sua, ma di non ricordare esattamente

come fosse nata l’idea del suicidio: lui presume che sia stata una cosa comune ma

non ha ricordi precisi (pag. 4, righe 41-43).

Poi, torna ancora indietro per dire, con sicurezza, che “il

piano dell’omicidio è stato pensato da AP 1” (pag. 5, righe 31-33), che

l’idea “di tagliarle le vene per simulare il suicidio” l’ha avuta AP 1

(pag. 5, riga 33) mentre lui si è limitato “a far presente la

questione del collo, che si poteva addormentare senza lasciare traccia”

(pag. 5, righe 31-33 [sott. del red.]).

Più in là ancora, ma sempre nello stesso verbale (pag. 11), un

nuovo cambio di versione. Tutto teso a sminuire le sue responsabilità. Come

aveva iniziato a fare con quel quasi timido “io ho solo fatto presente la

questione del collo” con cui, evidentemente, cercava di dire che il suo

ruolo nell’elaborazione del piano non era più un ruolo paritario: perché lui si

è limitato a “far presente” la questione del collo.

Ma non solo. Dice – e questa è del tutto nuova – che, dopo avere

sentito AP 1 parlare di sicari, lui “si è bloccato”, perché la parola

sicario non gli era piaciuta, “perché significava assoldare una persona per

uccidere”. E aggiunge che, allora, AP 1 lo tranquillizza dicendogli “che

ci avrebbe pensato lei a pensare qualcosa, a mettere insieme qualcosa”

(pag. 11, righe 37-40).

E, così, arriva a sostenere che, alcuni giorni dopo (una settimana

o 10 giorni prima dei fatti), è stata AP 1 a dirgli che “aveva pensato”

– lei e non più lui (come, invece, aveva detto a pag. 2 dello stesso verbale) –

“che potessi uccidere io VITT 1” (pag. 11, righe 42 e 43). E, quindi,

lui è nuovamente “scioccato perché non è una cosa normale uccidere una

persona”.

Ma AP 1 lo sprona dicendogli “ti aiuto io, ci penso io

come fare” (pag. 11, righe 43-44). E aggiunge:

“in pratica, lei

aveva già deciso. Lei faceva quindi la mente, io ero il robot che eseguivo. Io

dovevo fare quello che voleva lei” (pag. 11, righe 44-46).

Quindi, non solo tra un verbale e l’altro, ma addirittura nello

stesso verbale, vi è un crescendo: il piano – che inizialmente era stato

elaborato insieme – diventa un’idea esclusiva di AP 1 e lui non si offre più

spontaneamente di prendere il posto del sicario che non c’è, ma è AP 1 a dirgli

di avere pensato che deve essere lui a uccidere.

Ma non solo.

Improvvisamente, lui – che già in gennaio aveva scritto in un

messaggio “sparare” e, poi, in aprile ne aveva scritto un altro in cui

diceva chiaramente di voler uccidere VITT 1 – si descrive come un povero essere

innocente, rimasto scioccato al solo sentire pronunciare la parola sicario.

Ma non basta.

Aggiunge di essersi dovuto adattare a quel che la moglie aveva già

deciso: perché AP 1 era la mente e lui il robot. Quindi, quella leggera

sottomissione (“io ero sempre un po’ sottomesso a AP 1, era lei che portava

i pantaloni”) di pag. 2 di quello stesso verbale diventa, 9 pagine più in

là, “io ero il robot che eseguiva”.

E, per dare un po’ di consistenza a quel suo nuovo “essere

scioccato”, IM 1 aggiunge che AP 1 ha dovuto spronarlo – perché lui non

voleva – dicendogli ripetutamente che uccidere VITT 1 era l’unica

soluzione e di non preoccuparsi, perché avrebbe pensato a tutto lei: “ci

penso io e metto a posto io tutto” (pag. 11, riga 48).

E questo – aggiunge IM 1 tanto per continuare a togliersi un po’

di responsabilità – “mi tranquillizzava, in quanto lei sarebbe stata la

mente e io l’esecutore” (riga 49, pag. 5).

a.3. Saltando il confronto

(avvenuto il 28.09.2018), perché lì si è solo fatto un breve cenno al ruolo di AP

1.

nell’ideazione ed elaborazione del piano (e di questo si dirà in seguito), e

passando direttamente al verbale del 7 novembre 2018 (AI 300), il primo in cui

si riprende a parlare di come l’uccisione di VITT 1 era stata preparata, si ha

che, in quell’occasione, IM 1 è, per usare un eufemismo, molto meno loquace e

anche meno fantasioso di quanto era stato in luglio.

E dice delle cose preoccupantemente diverse da quelle di cui s’è

appena discusso.

Fra tutte, si cita il seguente passaggio (il verbale è

videoregistrato):

“PP: ma voi avevate già deciso? (…)

però quel giorno mi avevate detto che avevate già deci… che era già in

programma che sarebbe stata uccisa la VITT 1

IM 1: Non era in programma. Però

era … diciamo da trovare una soluzione. Bisognava trovare una soluzione.

PP: Ma magari il termine programma

forse non è corretto. Si era già discusso di uccidere VITT 1…

IM 1: (ndr.: dopo qualche

esitazione) Sì. Sarà campato nell’aria

PP: cosa intende con “campato

nell’aria”?

IM 1: Eh facendo le diverse

valutazioni, valutando le possibilità che c’erano diciamo di discutere sul

ridimensionare il contributo sarà campato anche nell’aria che c’era

quella possibilità lì…” (AI 300 PP

07.11.2018

IM 1, video 00000 minuti

32-38)

Dunque, in novembre 2018, AP 1 che continua a dirgli che non ci

sono alternative all’uccisione di VITT 1, AP 1 che elabora il piano, che gli

dice che è lui a dovere uccidere e che costruisce lo scenario del finto

suicidio viene sostituita da un “l’uccisione di VITT 1 non era in programma”,

c’era solo “da trovare una soluzione”.

Il piano omicida, lo scenario costruito da AP 1 viene sostituito

da un “valutando le possibilità che c’erano diciamo di discutere sul

ridimensionare il contributo sarà campato anche nell’aria che c’era

quella possibilità lì”.

Poi, più in là nel verbale – che è tutto una sequela di “non

ricordo” – alla PP che, riprendendo le sue dichiarazioni del luglio

precedente, gli chiede in che modo era stato deciso che lui avrebbe dovuto

prendere il posto del sicario, IM 1 risponde con un (preoccupante) “AP 1 me

lo aveva fatto capire”

(pag. 13 righe 35-38).

La dichiarazione preoccupa: non solo perché questo “me lo aveva

fatto capire” sostituisce il precedente “AP 1 mi ha detto che aveva

pensato che potessi uccidere io VITT 1” (AI 135 PP 10.07.2018

IM 1, pag. 11, righe 42-43) che, a sua volta, aveva preso il posto del “io

mi sono detto che […] avrei fatto io da sicario” (AI 135, pag. 2,

riga 38) e, quindi, costituisce un nuovo cambio di versione. Ma anche perché,

poi, a IM 1 non viene chiesto di spiegare in che modo lei glielo avesse (per

ipotesi) fatto capire.

Continuando la lettura del verbale, sembra di poter concludere che

IM 1 sostenga di averlo capito perché “AP 1 a parole mi diceva che bene o

male una soluzione bisognava trovarla” (AI 300, pag. 13, righe 43-44). Se

dovesse essere davvero così, si tratterebbe, all’evidenza, di un ennesimo

cambio di versione: AP 1 non gli ripeteva, dunque, più che doveva uccidere VITT

1.

ma gli diceva semplicemente che bisognava trovare una soluzione. Ciò che è ben

diverso!

Certo, poi, IM 1 risponde alla PP di avere ucciso perché era “robotizzato

da AP 1, l’ho fatto perché dovevo farlo” (AI 300, pag. 20, riga 9). Ma

l’affermazione – fatta per dimostrare che lui non è cattivo, cosi come in

precedenza (AI135, pag.14, righe 23-24) l’aveva già usata per dimostrare come

lui non fosse responsabile dello shock causato ad PC 1 dalla scoperta della

madre morta – non basta a cancellare la realtà delle dichiarazioni da lui rese

in precedenza.

a.4. Nel verbale dell’8

gennaio 2019, alla PP che gli chiede se conferma “di non avere pensato da

solo, ma che sia stato un pensiero comune quello di uccidere la mia ex moglie”,

IM 1 risponde “lo confermo al 100%. Certo per amore avrei fatto qualsiasi

cosa” (AI 383 PP 08.01.2019 IM 1, pag. 27, righe

28-30).

Dunque, qui, IM 1 torna alla versione di un progetto comune, nato

dopo l’accenno di AP 1 ad un sicario.

E aggiunge che lui, prima che AP 1 gli parlasse del sicario, mai

aveva pensato di uccidere l’ex moglie (pag. 27, righe 31-33).

Ma è un fatto certo che qui IM 1 mente: ce lo dice

l’sms di gennaio 2016 in cui scrive che la soluzione è “sparare” e

quello del 29 aprile 2016, in cui, più esplicitamente ancora, scrive: “vorrei

uccidere quella donna”.

Poi, in quel verbale, dopo essere stato assistito

dall’interrogante – è da lei, infatti, che, dopo aver detto una cosa ben

diversa “eh.. è un pensiero… beh.. è una cosa che… è pensata…

ma non… non realizzabile, diciamo”, riceve

l’assist “sì, ho capito, ma l’ha detto tanto per dire…” (AI 300, Video 00004 min. 04:00 ca. a min. 05:00 ca.; per l’intera

trascrizione del passo, cfr. infra consid. 27.2.b.1.4, pag. 83 seg.)

– nel tentativo di convincere della sua buona fede dicendo che quel che aveva

scritto in quel messaggio era “una cosa tanto per dire”, IM 1 continua –

modificando così per l’ennesima volta la sua versione – dichiarando che è in

relazione a quel messaggio (e non più come aveva detto prima, alla trattenuta

di salario) che AP 1 ha parlato del sicario (pag. 27, righe 35-39; per maggiori

dettagli sulla questione delle tempistiche e per una trascrizione del passo

videoregistrato, cfr. infra consid. 27.2.b.1.4, pag. 83

seg.).

In seguito, rispondendo alla PP, dice che era stato lui a pensare

sia alla pressione al collo che al taglio delle vene e, poi, dice di non

ricordare: “rispondo che io avevo pensato ad entrambe le cose però ora sono

in confusione” (pag. 27 righe 41-44).

Dunque, qui non c’è più la descrizione di un’AP 1 che ha fatto

tutto.

C’è un qualcosa che non è molto chiaro. Un IM 1 che si lascia

sfuggire di essere stato lui a pensare a tutto (alla pressione sul collo e al

taglio dei polsi) e che, poi, dice di essere confuso. Un IM 1 che, poi,

conferma quel che gli dice la PP (e cioè, che la decisione di uccidere fu

comune) ma aggiunge che per amore lui avrebbe fatto tutto.

Un IM 1 che alla PP che gli chiede perché AP 1 gli ha chiesto di

uccidere VITT 1, risponde che “era per soddisfare le sue esigenze” (pag.

37.

righe 15-16).

Dimenticando che era stato lui stesso a dire, in uno dei primi

verbali, che a __________ la donna non aveva particolari esigenze e che

conducevano una vita semplice.

Il men che si possa dire è che, davvero, in questo verbale la

confusione regnava sovrana.

a.5. Al dibattimento di

primo grado, l’essere robotizzato di luglio e settembre 2018 ridiventa un

essere “abbastanza sottomesso” (verb. dib. di primo grado, all. 1, pag.

7). Poi, cambiando nuovamente versione rispetto a gennaio, IM 1 dice che AP 1

gli parla del sicario in concomitanza con la trattenuta di salario (pag. 9 e

10). E torna a dire (pag. 9, 10 e 11) che l’idea di uccidere fu di AP 1

(quindi, non più comune, come in gennaio aveva dichiarato).

Torna a parlare delle sue resistenze all’idea (pag. 10).

Dice – modificando ancora le sue versioni – che l’idea per cui lui

doveva essere l’esecutore materiale era un’idea comune e torna a ricordare che

l’idea della pressione al collo fu sua mentre quella del taglio delle vene fu

di AP 1 (pag. 12), cioè quello che a novembre non ricordava.

[27.2.] b. Ma non è solo su quello

che la PP ha chiamato “il nucleo” delle sue dichiarazioni che IM 1 cambia

versione. Lo fa anche sul resto. E se – sempre per usare le parole della PP – è

vero che “pasticcia”, è soprattutto vero che lo fa in modo da minare

totalmente la sua credibilità.

b.1. IM 1 cambia versione

sulle tempistiche, sui momenti in cui lui e AP 1 avrebbero discusso

dell’uccisione di VITT 1.

b.1.1. Il 10 luglio 2018 dice

che l’idea di uccidere, con l’evocazione del sicario da parte di AP 1, è stata

espressa a seguito della trattenuta del salario (AI 135 PP

10.07.2018

IM 1, pag. 2, dove impropriamente si parla di “pignoramento”

del salario), ovvero a ridosso dell’8 giugno 2016.

Al che la PP, ricordandogli i messaggi del 7 luglio 2016 in cui AP

1.

scriveva “Sedia lasciamo, c’è una idea”, gli chiede se non abbia

discusso della cosa nei giorni prima dell’omicidio e lui – dopo aver detto di

non ricordare il messaggio, ma di credere proprio che “l’idea”

riportatavi fosse quella di uccidere VITT 1 (come facesse a crederlo, visto che

non ricordava il messaggio, rimane un mistero) – risponde ancora, a una domanda

non verbalizzata, di non ricordare quando ha parlato con AP 1 dell’omicidio (AI

135.

PP 10.07.2018 IM 1, pag. 2 seg.).

E subito dopo, alla PP che gli contesta delle dichiarazioni di AP

1.

e gli dice che lui deve averne sicuramente parlato con lei, ribadisce ancora

una volta: “Voglio però dire che non mi ricordo il momento in cui ho parlato

con AP 1.” (AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag. 3).

Poco più avanti (a pag. 5), dopo una breve sospensione del

verbale, gli viene chiesto nuovamente di spiegare le tempistiche delle

discussioni con AP 1 su come uccidere VITT 1 e lui, dai “non ricordo” di

poco prima, inizia ad adattare il suo racconto a quanto gli viene contestato.

Separa il “boom” della trattenuta – che diventa soltanto “la prima

tappa” – e posticipa l’idea del sicario a “una o due settimane prima”

per metterla attivamente in relazione con l’“idea” del messaggio del 7

luglio contestatogli dalla PP. Afferma, tuttavia, di non ricordare esattamente

cosa si siano detti:

“[…] ne abbiamo parlato una o due

settimane prima. La prima tappa è stata il pignoramento del salario, il “boom”.

Poi c’è stata l’idea di AP 1, che credo proprio sia da ricondurre ai messaggi

del 07 luglio 2016 che mi ha letto la verbalizzante. AP 1 ha detto di trovare

un sicario, io ero stupito in quanto a me non sembrava una cosa normale

uccidere una persona. Da lì abbiamo iniziato a discutere, ma non ricordo

esattamente cosa ci siamo detti.” (AI 135

PP 10.07.2018 IM 1, pag. 5)

In seguito (a pag. 11), gli viene ricordato – ancora una volta –

che il 7 luglio 2016 viene inviato il messaggio “sedia lasciamo, c’è un’idea”

e IM 1 cerca allora di perfezionare l’adattamento di cui sopra alle

contestazioni della PP, apportando qualche aggiustamento ai riferimenti

temporali e fornendo nuovi dettagli, sia temporali che di contenuto (AI 135 PP

10.07.2018

IM 1, pag. 11 seg.), che prima aveva detto non ricordare. L’idea del

sicario è posta, quindi, 10-15 giorni prima dei fatti (pag. 11 righe 30-31),

poi “una settimana o 10 giorni prima dai fatti AP 1 mi ha detto che aveva

pensato che potessi uccidere io AP 1 [recte VITT 1]” (pag. 11 righe

42-43) e ancora “un paio di giorni prima dell’omicidio, AP 1 mi ha detto che

‘aveva pensato come fare. Però non dobbiamo lasciare nessun segno’. […]”

(pag. 12 righe 3-4).

Dall’iniziale assenza di ricordi sul momento in cui avrebbe

parlato con AP 1 dell’uccisione di VITT 1, IM 1, dunque, passa ora a una

dettagliata suddivisione in 3 tappe distinte, anzi 4, contando anche il “boom”

iniziale: la prima, appunto, il “boom” della decisione pretorile dell’8

giugno; la seconda, la comunicazione dell’idea del sicario, 10-15 giorni prima

dell’omicidio; la terza, quando AP 1 gli dice che avrebbe dovuto farlo lui, “una

settimana o 10 giorni prima”; la quarta, la discussione sulle modalità di

esecuzione, un paio di giorni prima.

b.1.2. Nel confronto del 28

settembre 2018, dopo essere tornato a mettere genericamente in relazione l’idea

del sicario con la decisione di trattenuta del salario dell’8 giugno 2016 (pag.

5), apportando una nuova variazione al suo racconto, pone la discussione sulle

modalità di esecuzione – non più un “paio di giorni prima dell’omicidio”

(come aveva detto in luglio) – ma a 10/15 giorni prima dell’omicidio:

“I: Ma di come e quando

avrebbe, sarebbe stata uccisa la moglie, ne avevate parlato? Com’è che è nata

sta cosa? Che poi lei va a casa della moglie e visto che la moglie non cambia

idea le mette le mani al collo, tradotto in parole molto…

IM 1: Ma ne abbiamo

parlato… diciamo dieci giorni prima, dieci…

I: Mmm, mmm.

IM 1. Quindici giorni prima

ne aveve… ne avevamo discusso e… le modalità di… come eseguire il gesto.” (AI

265.

trascrizione di PP 28.09.2018 confronto IM 1/AP 1, pag. 6)

b.1.3. Il 7 novembre 2018 (AI

300), IM 1 torna, per ben due volte, a posticipare la discussione sul sicario a

7-10 giorni prima del 19 luglio (pag. 4 e pag. 8).

Non può, qui, non essere rilevato che è con estremo stupore e

preoccupazione che si è dovuto prendere atto, visionando la videoregistrazione

del verbale, che per giungere alla prima risposta (pag. 4):

Mi viene chiesto quanto

tempo prima degli avvenuti fatti (19.7.2016) sia emersa la parola sicario e io rispondo che sarà venuta fuori 7-10

giorni prima. (AI 300 PP 07.11.2018 IM 1,

pag. 4)

è stato necessario l’aiuto del suo avvocato cui la PP, vedendo IM

1.

in evidente difficoltà, ha chiesto di fare “un disegnino della

linea del tempo” (video 00000, minuto 37:00 ca.)!!!

Detto che, nel video, non si vede il “disegnino della linea del

tempo” né si vede che cosa l’avvocato indichi su tale “linea” (che IM

1.

guarda più volte), si ha che non è necessario spiegare come la tecnica di

interrogatorio messa in atto non sia delle più canoniche.

Per giungere alla seconda risposta verbalizzata, invece (pag. 8):

Mi viene chiesto quanto

tempo prima con AP 1 si era parlato del sicario e io rispondo 7-10 giorni prima del 19.07.2016. Si

tratta di una cosa che ricordo. (AI 300 PP 07.11.2018 IM 1, pag. 8 righe 38-39)

vi è tutto un passo, non verbalizzato, dal minuto 16:45 al minuto

22:00 del video 00002, in cui la PP, poi coadiuvata dagli interventi dell’DI 2,

compie una serie di tentativi per capire che cosa IM 1 ricordi o non ricordi. E

in quei frangenti, IM 1 giunge addirittura a dichiarare, a più riprese, di non

ricordare la questione del sicario né le discussioni fra lui ed AP 1 in

generale (!!!).

Quindi viene, per così dire, “socraticamente” condotto a

riacquisire la memoria sufficiente ad affermare, poi, nuovamente che si era

parlato del sicario una settimana/10 giorni prima, salvo aggiungere “come è

già stato detto” e non, come invece verbalizzato, “Si tratta di una cosa

che ricordo”.

In seguito, il dialogo socratico prosegue e IM 1 giunge,

nuovamente con l’ausilio della linea del tempo disegnata dal suo difensore, a

piazzare la discussione con AP 1 sulle modalità di esecuzione dell’omicidio, “un

paio di giorni prima”. E nemmeno questa seconda parte, né il suo punto di

arrivo, sono stati verbalizzati.

La trascrizione di questo passo viene qui riportata nella sua

integralità dal minuto 16:45 al minuto 22:00 ca. (video 00002):

PP:

Allora IM 1, lei ha detto che AP 1 ha parlato di sicario, poi a confronto, nel

corso dell’inchiesta aveva spiegato di cosa più o meno avete parlato, giusto?

Sorge spontaneo chiederle, IM 1, come fa a ricordarlo se non ricorda il resto

IM

1: eh dipende… che cosa…

PP:

quello che ha discusso con AP 1 e cosa poi doveva succedere. (ndr.: lui

sembra non capire) Mi spiego meglio. Allora lei ha fatto… lei ha raccontato

un po’ com’era la situazione prima di arrivare a quel giorno… mm?

IM

1: (ndr.: annuisce)

PP:

e ha parlato del sicario, ha detto della questione del non lasciare tracce, del

far sembrare un suicidio. Quello che ha fatto lei e quello che in teoria aveva

pensato l’AP 1… ok. Come faccio a – è una domanda che devo farla – questo, per,

visto che non ricorda cosa è successo il 19 tranne il momento dell’omicidio,

quello che lei mi ha detto che ha detto l’AP 1 eccetera eccetera… lo ricorda?

non lo ricorda? com’è questa situazione qui?

IM

1: mm, diciamo… non ricordo

PP:

cosa non ricorda?

IM

1: non ricordo… tutto quello che gli ho detto…

PP:

non quello… tutto quello che gli ha detto ma la questione che AP 1 ha detto del

sicario e la questione del… quello del… del suici… suicidio non suicidio,

quelle cose che ha detto…

IM

1: sì…

PP:

le ricorda o non le ricorda?

IM

1: non le ricordo

PP:

come non le ricorda?

IM

1: eh, non ricordo (minuto 18:53)

DI

2: non è che deve ricordare quando gliel’ha dette…

DI

1: scusa… però… scusatemi…

DI

2: non che deve ricordare quando gliele ha dette e tutto il discorso… ma la

questione del sicario…

IM

1: mm

DI

2: ok.. se l’ha raccontata, perché l’ha raccontata? Perché si ricorderà che a

un certo punto la AP 1 le ha parlato di sicario. Questo è giusto? Se lo ricorda

che ad un certo punto la AP 1 ha parlato di sicario?

IM

1: sì…

DI

2: cioè… se no, come avrebbe potuto dirlo…

IM

1.

sì… sì, no, certo… certo…

DI

2: a un certo punto la AP 1 ha parlato di sicario. Ha questo ricordo della AP 1

che dice “da noi avrebbero… l’avrebbero già risolta con un sicario”

IM

1: esatto… esatto…

PP:

quindi quello c’è il ricordo…

IM

1: quello c’è il ricordo, sì…

DI

1: scusate… possiamo dirgli “quanto se lo ricorda?” quando è che gli è venuto

in mente questo aspetto?

IM

1: eh…

PP:

in che senso?

DI

1: quando si è ricordato di questo, del sicario

PP:

non è che se l’è ricordato, quello non…

DI

2: scusa ma se ha spiegato che… all’inizio ha detto, non so se è stato

verbalizzato, ma all’inizio ha detto ho fatto per proteggerla, cioè… non c’era

un punto… [incomprensibile] l’ha sempre saputo che…

PP:

appunto non è che se l’è ricordato... avvocato non… non cavalchiamo delle cose…

lui ha semp… lui ha protetto e poi ha detto…

DI

1: scusate, una domanda: quando avete fatto questa discussione sul sicario? se

lo ricorda?

IM

1: sì un… una settimana 10 giorni prima

PP:

ok

IM

1: come è già stato detto…

PP:

e il discorso che lei avrebbe premuto qui… e… e AP 1 aveva detto che doveva

sembrare un suicidio… quindi lo ricorda?

IM

1: sì…

PP:

ok. E questo, per rapporto al sicario, quando è avvenuto? più o meno… Per

rapporto a quando AP 1 dice del sicario…

IM

1: (ndr.: tace, sembra non capire)

DI

2.

(ndr.: con il foglietto della linea del tempo): sempre la linea del

tempo… qui AP 1 le dice... ha iniziato a introdurre il tema del sicario, no…

IM

1: sì…

DI

2: e qui c’è l’omicidio…

PP:

poi arriviamo al 19 luglio

DI

2: qua in mezzo devono esserci le discussioni sulla modalità, su come avreste

fatto

IM

1: sì…

DI

2: allora, provi a collocarla qua dentro…

PP:

quanto tempo prima… due giorni prima... subito dopo…

IM

1: un paio di giorni prima…

PP:

ok… e questa cosa… cosa?

DI

1: no, non aveva sentito (ndr.: l’avv. __________)…

PP:

ah… e di questa cosa lei si ricorda…

IM

1: sì… (minuto 21:56)

(AI

300, video 00002, minuti 16:45 – 22:00 ca.)

In seguito, a pag. 13 del verbale, alla domanda come fosse stato

stabilito che il sicario sarebbe stato lui, risponde che è successo alcuni

giorni prima:

Mi viene chiesto come era stato

stabilito che il sicario sarei stato io

e io rispondo che è successo alcuni giorni prima del 19.07.2016. (AI 300 PP 07.11.2018 IM 1, pag. 13 righe

32-33)

ciò che costituisce un’ulteriore modifica rispetto a quanto aveva

affermato in precedenza, ossia che qualche giorno prima si sarebbero discusse

le modalità di esecuzione, mentre la decisione che sarebbe stato lui ad

uccidere doveva risalire a “una settimana o 10 giorni prima” (cfr. AI

135.

PP 10.07.2018 IM 1, pag. 11).

b.1.4. L’8 gennaio 2019 (si è

al verbale finale, a pag. 27), alla PP che gli dice che nel messaggio di aprile

2016.

lui scriveva che avrebbe voluto vedere morta la sua ex moglie (nel

messaggio del 29 aprile 2016 ore 19:50:03, per l’esattezza, aveva scritto “vorrei

uccidere quella donna”), IM 1 risponde, secondo quanto verbalizzato, che si

trattava di una cosa detta tanto per dire ma non da mettere in pratica, e che AP

1, invece, l’aveva presa sul serio e che da lì ha iniziato a parlargli del

sicario. Ciò implica una nuova, considerevole modifica del suo racconto, ossia

l’anticipazione del discorso sul sicario addirittura a più di un mese prima

della decisione di trattenuta del salario dell’8 giugno.

La verbalizzante mi

ricorda che nel mese di aprile 2016 a AP 1 avevo scritto che avrei voluto

vedere la mia ex moglie morta

e io rispondo che era un pensiero, nel senso una cosa detta tanto per dire ma

non da mettere in pratica. È stata una cosa tanto per dire.

AP 1 invece l’aveva presa sul serio

e da lì ha iniziato a parlarmi del sicario. (AI 383 PP 08.01.2019 IM 1, pag.

27)

Si osserva, qui, che la tesi dei primi giudici, secondo cui la PP,

con l’intervento non verbalizzato “sì però quando glielo dice AP 1 non

diventa più tanto per dire” avrebbe compiuto e fatto compiere a IM 1,

confondendolo, un salto temporale da aprile a giugno/luglio, per cui la sua

risposta non costituirebbe un’anticipazione del discorso sul sicario (sentenza

impugnata, consid. 412 pag. 342), non può essere condivisa. In primo luogo

perché essa parte necessariamente dall’assunto che sia certo che

le discussioni sull’omicidio ci siano state e siano iniziate dopo la decisione

della trattenuta, ciò che invece fa proprio parte delle cose da accertare. In

secondo luogo, se è sufficiente un’osservazione della PP – che nella sua ottica

dovrebbe essere errata – a fargli cambiare versione in modo sostanziale, ciò

ben illustra che IM 1 racconta e modula i fatti a seconda di quanto gli viene

detto dall’interrogante e, pertanto, evidenzia la sua conseguente fondamentale

inattendibilità. Infine, con la sua risposta IM 1 mostra, comunque, di

riallacciarsi a quanto precede: dicendo, infatti, che AP 1 “l’aveva presa

sul serio”, non può che riferirsi alla cosa che lui aveva scritto in aprile

e che gli era stata, appunto, contestata.

Qui di seguito si riporta la trascrizione del passo

in questione (Video 00004 minuto 04:00 ca. a minuto 05:00 ca.) in cui è

palese il modo in cui IM 1 modula e modifica le sue risposte in funzione di

quanto gli viene detto:

IM 1: che ho scritto io?

PP: che ha scritto lei… questo

pensiero…

IM 1: eh.. è un pensiero… beh.. è

una cosa che… è pensata… ma non… non realizzabile, diciamo

PP: sì, ho capito, ma l’ha detto

tanto per dire…

IM 1: eh sì, esatto

PP: … era una cosa che aveva già

pensato…

IM 1: no, era una cosa che ho de...

ho scritto tanto per dire…

PP: … e che quindi vi siete

semplicemente ritrovati tutti e due a discutere di come era meglio ucciderla?

IM 1: no… eh... è stato una cosa

tanto per dire…

PP: Sì però quando glielo dice AP 1

non diventa più tanto per dire

IM 1: dopo lei l’ha presa sul…

diciamo sul… sul… l’ha presa sul serio… e da lì ha cominciato a parlare del

sicario

dove, peraltro, alla contestazione del messaggio IM

1.

risponde che era un “pensiero”, una cosa “pensata ma non

realizzabile”, ciò che è un concetto sensibilmente diverso da quanto

aggiunto subito dopo su suggerimento (con la consueta domanda disgiuntiva,

contenente le varie opzioni di risposta) della PP, ossia che si trattava di “una

cosa tanto per dire”.

b.1.5. Durante il dibattimento

di primo grado, a contestazione delle diverse versioni rese quanto al momento

in cui era stata fatta la discussione sul sicario, IM 1 torna a piazzarla 10/15

giorni prima (verb. dib. di primo grado, all. 1, pag. 10). Poi, al presidente

che gli fa notare che la “decisione di pignoramento” (meglio, la

decisione sulla trattenuta del salario) è di più di un mese prima, risponde

cercando di salvare capra e cavoli:

“Confermo che l’idea è conseguenza

della decisione del Pretore, ma poi la discussione è stata fatta effettivamente

10/15 giorni prima dei fatti.” (verb.

dib. di primo grado, all. 1, pag. 10)

Confrontato, poi, con quanto da lui dichiarato nel verbale del 9

gennaio 2019, in cui faceva risalire la discussione addirittura ad aprile 2016,

risponde semplicemente di non ricordare quel dettaglio e conferma che AP 1

avrebbe iniziato a parlare del sicario solo dopo la decisione del Pretore (verb. dib. di primo grado, all. 1, pag. 10).

E poi, ancora, confrontato con le diverse versioni rese sul

momento della discussione delle modalità dell’omicidio, per non sbagliare

risponde:

“Sempre negli ultimi 10 giorni.

Forse gli ultimi dettagli sono stati discussi negli ultimi giorni.” (verb. dib. di primo grado, all. 1, pag. 13)

b.2. Neppure raccontando di

quanto successo durante la giornata del 19 luglio 2016, prima dell’omicidio, IM

1.

può vantare una qualche costanza e credibilità.

b.2.1. Al riguardo, nel

verbale del 10 luglio 2018 (AI 135), a pag. 12, IM 1 dice che si era procurato

il “kit” composto da zaino, guanti e alcol, qualche giorno prima, ma che i

guanti li aveva già a casa (righe 11-12); dice di non ricordare di essere

andato dallo psichiatra e che la cosa gliel’ha dovuta ricordare la

verbalizzante (righe 19-20), mentre ricorda di non essersi sentito con AP 1

quando si era recato dall’amico __________ (righe 31-32).

b.2.2. Durante il confronto

del 28 settembre 2018, IM 1 dà una prima, breve descrizione della giornata del

19.

luglio 2016:

“Succede che prendiamo una

decisione e approfittando dell’assenza di PC 1 e… che era in… in vacanza dal

nonno… il giorno stesso sono andato ancora dall’avvocato, dal mio avvocato a

parlare con… con lui se si poteva trovare una soluzione, ma lui in pratica mi

ha detto che non… di soluzione non ce n’erano e quindi sono andato a parlare

con la mia ex moglie VITT 1 […]” (AI 265 trascrizione di PP 28.09.2018

confronto IM 1/AP 1, pag. 5 seg.)

Più avanti, risponde a una serie di domande dell’DI 1 su quanto

successo durante quella giornata (AI 265 trascrizione di PP 28.09.2018

confronto IM 1/AP 1, pag. 29-30): dice di avere imboccato l’autostrada a __________,

di essere andato prima di tutto a fare fisioterapia, poi alle due del

pomeriggio gli sembra di essere andato dall’avvocato a __________. E poi da __________

a __________. A richiesta, conferma “direttamente a __________”. Ma poi

gli viene chiesto se non sia andato da un amico e risponde “Da un amico, sì,

esatto, sì, mi sono fermato dall’amico anche sì” e – dimenticando che gli

era stato chiesto, con esito positivo, di confermare la versione secondo cui da

__________ era andato direttamente a __________ – spiega che non lo aveva

menzionato perché non gli era venuto in mente subito. A domanda abbozza un

orario per la visita dell’amico (verso le tre, tre e mezza) e una durata (…una

mezzoretta). Racconta di aver parlato del più e del meno con questo amico e di

non avergli detto, uscendo, che sarebbe andato dalla sua ex moglie, né di

essere stato, prima, dall’avvocato. Quindi, aggiunge che dalla sua ex moglie

sarà arrivato verso le quattro, quattro e mezza e che, visto che era

alcolizzata, aveva pensato di portarle come presente una bottiglia di vino. Per

poi descrivere il tragitto dalla casa dell’amico a quella della ex moglie,

dicendo di aver “fatto da __________ a __________”, di aver “attraversato”.

Poi, a pag. 31, la PP gli fa notare che, rispondendo all’DI 1,

aveva detto di essere andato dal fisioterapista. E lui “Sì.” Poi la PP

gli ricorda che, in realtà, era andato dallo psichiatra e non dal fisioterapista.

E lui:

“IM 1: Sì, eh, sì, sì ho detto?

PP: Ha detto fisioterapista.

IM 1: Ah, allora ho sbagliato.

PP: Ha sbagliato?

IM 1: Sì, ho sbagliato.

PP: Ha detto lo psichiatra?

IM 1: Psichiatra, sì.

PP: Mmm.

IM 1: Sì, no, ho sbagliato.

PP: Si ricorda che allo psichiatra

aveva detto “sarebbe bello che alla mia moglie venisse il cancro come alla

sorella”? Qualcosa del genere.

IM 1: No.

PP: No.

IM 1: Non ricordo, no.”

Poi, ancora, a pag. 32, all’DI 1 che gli domanda: “IM 1, quando

lei va dal suo amico __________ lei entra con lo zaino o senza zaino?”, lui

risponde “Senza zaino.”

b.2.3. Nelle prime pagine del

verbale del 7 novembre 2018 (AI 300, pag. 2-4), della giornata del 19 luglio, IM

1.

dice di ricordare come era vestito. Si noti, comunque, che, per ricordare,

non ha dovuto far altro che scegliere fra le due varianti che la PP gli ha

letto, quella del verbale del 3 maggio e quella del verbale di polizia del 18

maggio 2018. Per la cronaca, “dopo averci ripensato”, ha optato per la

seconda.

Per il resto, non ricorda praticamente nulla: non ricorda di

essere andato dallo psichiatra né dall’avvocato. E questo preoccupa molto

poiché al confronto – si osserva – raccontava ancora dell’avvocato come parte

integrante della sua narrazione, dicendo di esserci andato per cercare ancora

una soluzione alternativa lo stesso giorno ed essendo stato lui a dirgli che

non ce n’erano (v. supra).

Non ricorda di essere andato dal suo amico __________ (nel video

00000.

dal minuto 05:40 al minuto 09:00 ca., dice che probabilmente è una

deduzione perché gli era stato contestato il messaggio in cui scriveva di

essere a __________). E anche qui, si nota, al riguardo, che della visita all’__________

in altri verbali aveva già parlato positivamente come di un ricordo: per es.

nel confronto del 28 settembre 2018 ha addirittura risposto all’DI 1 di esserci

entrato senza zaino! (pag. 32) e nel verbale del 10 luglio 2016 aveva detto di

non essersi sentito con AP 1 quando vi si era recato (pag. 12).

Non ricorda, poi, che aveva il turno di lavoro dalle 07:15 del 20

luglio fino alle 07:15 del 21 luglio. Né ricorda cosa abbia fatto tutta la

mattinata dopo lo psichiatra fino alle 14:00, ora dell’appuntamento con

l’avvocato. Deduce di non essere andato a casa né prima né dopo lo psichiatra.

Si rileva, poi, che, al minuto 10:48 ca. (video 00000), dopo aver

risposto più volte a domande in cui la PP gli chiedeva se il suo ricordo fosse

nitido (per es. sui vestiti che indossava), dichiara di non conoscere il

significato del termine “nitido”:

“PP: è un ricordo nitido?

IM 1: Sì.

PP: ma sa cosa significa “nitido”?

IM 1: no…”

Poi, dal minuto 39:15 ca. del video 00000, la PP gli chiede quando

ha preso lo zainetto per recarsi da VITT 1 e lui risponde quella mattina stessa

(benché fin lì avesse detto che non era tornato a casa dopo il lavoro) prima di

andare dallo psichiatra (di cui peraltro prima non ricordava nulla). E alla PP

che gli sta chiedendo “però le cose nello zainetto… quindi… per pulire…”

risponde anticipandola: “Quando le ho preparate?” PP: “Eh…” IM 1:

“Il giorno prima” (dimenticando che il giorno prima aveva il turno di 24

ore), per poi rispondere alla PP che gli chiede se sia una deduzione: “sinceramente…

è una deduzione… sinceramente parlando…”.

Poi la PP prosegue: “lei dall’avvocato sta un’ora, al

pomeriggio, ok?” e lui “Sì” (anche se neanche si ricordava di essere

stato dall’avvocato). E alla domanda su cosa abbia fatto dopo l’avvocato, dice

di non essere andato a casa, ma non ricorda, va per (sicura) deduzione perché

non sta a spendere benzina per tornare a __________. Quindi non ricorda né di

aver scritto il messaggio con cui diceva di essere a __________ né di esserci

stato, a __________ (pag. 4-5).

Poco, più avanti, ancora a pag. 5 /video 00001 min. 00:00, a

contestazione di una ricostruzione sulle dichiarazioni di PC 1 e sulle sue

secondo cui verso le ore 1800 era sicuramente da VITT 1 e alle ore 1830 c’è

stata l’ultima chiamata dal cellulare di VITT 1 al suo, dice di ricordare la

password del telefono di AP 1, ma non di averlo preso in mano.

Dice di ricordare di essere stato da VITT 1 (almeno quello!) e

alla domanda se si ricordi in quale parte della giornata ci sia stato, risponde

nel tardo pomeriggio. Poi, però, alla domanda della PP se sia solo perché gli è

appena stato detto delle 1800/1830 o se sia perché si ricorda, risponde che no,

in realtà non ricorda e che ha risposto così perché gliel’ha detto lei (min.

01:40 ca.).

Poi, alle pag. 5-7 (video 00001 minuto 02:05 fino al min. 15:40)

si ritorna sulla tappa dall’amico __________ e gli si contestano le sue

dichiarazioni del verbale del 18 maggio 2018 (quando diceva di non ricordare),

del verbale del 26 luglio 2016 (quando aveva detto di esserci andato dopo

essere stato da VITT 1) e di quello del 10 luglio 2018 (quando aveva detto di

esserci andato). Lui appare alquanto confuso, dice che se sta nel verbale sarà

così, ossia ci sarà andato, ma non ricorda. Comunque, dice di esserci stato

prima (di andare da VITT 1) e non dopo, ma non sa spiegare perché dovrebbe

essere così.

Ai min. 08:45 – 11:00 gli viene contestato quanto da lui detto al

confronto (in particolare, rispondendo all’DI 1) e poi (min. 11:00) gli viene

chiesto come abbia fatto a rispondere a quelle domande se non si ricorda nulla

e lui: “ma già che ho risposto che sono entrato senza zaino… è strano…”

(min. 11:06). Richiesto di spiegare perché all’DI 1 e alla PP abbia descritto

questa cosa dell’amico, risponde “Perché… sono andato per intuizione anche

lì…” e poi ancora “per intuizione e da quello che è saltato fuori dall’indagine…”

(min. 11:35 e min. 12:50 ca.), quindi, di nuovo, se ha detto che è andato

dall’amico è per deduzione da quello che gli era stato contestato o detto (min.

14:30).

E già qui va rilevato che il fatto che IM 1 in questo verbale non

ricordi praticamente nulla e che, tuttavia, abbia più volte positivamente

riferito numerosi elementi descrittivi e di dettaglio (per esempio le varie

risposte date all’DI 1 in occasione del confronto) getta una luce preoccupante

su tutti gli altri verbali in cui aveva riportato elementi di dettaglio che non

potevano essere oggetto di deduzione o “intuizioni”.

Proseguendo, a pag. 7 (min. 16:00) gli viene chiesto quando abbia

visto AP 1 quel giorno e lui risponde al mattino, perché dopo il lavoro

sicuramente è andato a casa a cambiarsi prima dello psichiatra, perché mica va

in giro in divisa (e questo, nonostante avesse sempre detto di esserci andato

direttamente dopo il lavoro, dallo psichiatra).

E poi alla PP che gli dice “…e non sa dire quando ha preparato

lo zaino…”, risponde “appunto, come ho detto, lo zaino l’avrò preparato

il giorno prima” (min. 18:15 ca.).

A pag. 8 (minuto 15:00 ca., video 00002), alla domanda

(verbalizzata in modo impreciso: se l’avvocato gli avesse detto, durante il

colloquio, che non c’era margine per ridurre gli alimenti, righe 31-32): “A AP

1.

l’aveva detto che l’avvocato aveva detto che non c’era spazio… l’esito

dell’incontro con l’avvocato?” lui risponde “quel giorno lì? Non

ricordo.”

A pag. 9 in fondo (min. 36:20 ca.), la PP gli chiede se si ricorda

che cosa gli abbia detto l’avvocato quel giorno (anche questa domanda è

verbalizzata in modo impreciso: di che cosa lui abbia parlato con l’avvocato,

righe 46-47) e lui risponde di no, nonostante la visita presso l’avvocato e il

suo responso negativo su eventuali soluzioni alternative fossero state, in

precedenza, riferite da IM 1 come parte integrante del suo racconto (come già

osservato sopra). Però risponde su come si sentiva andando da VITT 1: che era

agitato (non agitatissimo, come verbalizzato alla riga 49) e che una soluzione

doveva trovarla, in una maniera o nell’altra una soluzione doveva portarla a

casa (min. 37:20 ca.).

b.2.4. Nel verbale finale

dell’8 gennaio 2019, gli viene chiesto se ricorda quando ha preparato lo

zainetto e lui risponde che non lo ricorda (AI 383 PP 08.01.2019 IM 1, pag. 27

righe 49-50), dopo che nel verbale del 7 novembre 2018 aveva detto più volte di

averlo preparato il giorno prima dell’uccisione, che si trattasse di deduzioni

o no, che fosse di fatto congruente con il turno di 24 ore o no.

Più avanti, a pag. 34, a domanda se il 19 luglio 2016 si sia

fermato a comprare una bottiglia di vino prima di andare dalla sua ex moglie,

risponde di ricordare questo dettaglio, di aver comprato del vino bianco

all’Agip (AI 383 PP 08.01.2019 IM 1, pag. 34).

b.2.5. Al dibattimento di

primo grado, infine, torna a ricordare – dopo averlo ricordato, scordato,

dedotto e di nuovo scordato – di essersi procurato il giorno prima il

necessario per uccidere VITT 1 e conferma di essersi presentato da lei con una

bottiglia di vino (verb. dib. di primo grado, all. 1, pag. 14).

b.3. Anche raccontando di

quanto successo la sera del 19 luglio 2016, dopo l’omicidio, IM 1 fornisce una

serie di versioni diverse, contraddittorie e intercalate da vuoti di memoria e

da disinvolte deduzioni, che rendono la sua attendibilità sostanzialmente

nulla.

b.3.1. Nel verbale del 21

giugno 2018 (AI 90), a pag. 19, IM 1 non ricorda se AP 1 sapesse, la sera del

19.

luglio, quello che lui stava facendo, mentre lui bruciava le cose:

“La verbalizzante mi chiede se AP

1.

sapeva, quando ho bruciato zaino e guanti, dopo aver ucciso mia moglie, era

al corrente di quanto stessi facendo posto come AP 1 sapeva quello che avevo

fatto e rispondo che non ricordo.” (AI 90 PP 21.06.2018 IM 1, pag. 19)

Poi, alla pagina seguente, alla PP che gli dice che quel giorno AP

1.

gli aveva mandato meno sms del solito (“solo uno” secondo la PP che,

però, sbaglia) e dei messaggi sul camino il giorno dopo, risponde:

“Non ricordo se AP 1 sapeva

che avrei ucciso mia moglie quel giorno. È vero che quando ho bruciato le cose,

cosa che ho fatto il 19.07.2016 e non il 20.07.2016, AP 1 sapeva quello che

stavo facendo, per questo non c’era”. (AI 90 PP 21.06.2018 IM 1, pag. 20)

Non gli viene, purtroppo, chiesto di chiarire cosa volesse dire

con quel “per questo non c’era”.

b.3.2. Nel successivo

interrogatorio (quello del 10 luglio 2018), IM 1 sembra avere dei ricordi

diversi e più dettagliati:

“Quando sono uscito dalla casa di VITT

1.

non ero sporco di sangue. I guanti li avevo messi nello zaino e mi sono

diretto verso casa a __________. AP 1 mi stava aspettando, saranno state le

20:00, quando l’ho vista le ho raccontato i fatti. Non mi ricordo che avessimo

poi fatto niente di particolare.” (AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag. 6)

Poi la PP – dimenticando che IM 1 aveva detto che era stato lui a

bruciare le cose – gli chiede quando abbiano (lui ed AP 1) bruciato i suoi

vestiti e lui risponde di averli bruciati quel giorno:

“Mi viene chiesto quando abbiamo

bruciato i miei vestiti, e io rispondo che è vero, credo di averli bruciati

quello stesso giorno.” (AI 135 PP

10.07.2018

IM 1, pag. 6)

La PP allora gli contesta delle dichiarazioni di AP 1 e gli scambi

di messaggi del giorno seguente fra lui e il figlio PC 1, sul momento del suo

ritorno, e fra lui ed AP 1, sull’accensione del camino, ma lui continua a dire

di aver bruciato lui:

“La verbalizzante mi contesta

che quindi i vestiti non sono stati bruciati il 19 luglio, bensì il 20 luglio

da AP 1.

R: ribadisco che ho bruciato io i

vestiti, e non AP 1. Forse i messaggi si riferiscono ad accendere il camino per

bruciare qualcosa.”

(AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag.

6)

Dopo che la PP gli ha contestato nuovamente delle dichiarazioni di

AP 1, le date dei suoi turni di lavoro e gli scambi di messaggi, cambia

versione, dicendo che il 19 luglio non ha bruciato nulla, che avrebbe dovuto

farlo al prossimo congedo, e ribadisce di aver bruciato lui le cose:

“[…] dopo averci riflettuto,

vedendo gli atti posso dire che il 19 luglio effettivamente non ho bruciato

nulla. Avrei dovuto bruciare lo zainetto che conteneva le cose che ho usato al

prossimo congedo, che era previsto il 21 luglio alle 07:15. Ribadisco però le

cose le ho bruciate io.” (AI 135

PP 10.07.2018 IM 1, pag. 7)

La PP insiste, quindi, con le contestazioni e IM 1, dopo aver

detto

“non lo so spiegare, non capisco” (AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag. 7)

dichiara ancora:

“[…] voglio dire alla

verbalizzante che io mi ricordo che appena sono arrivato a casa dopo aver

ucciso VITT 1, io ho bruciato subito lo zainetto nel camino esterno. Non

rimaneva niente.” (AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag. 8)

per, poi, a ulteriore “contestazione” della PP, passare a

rispondere con una nuova versione in cui coinvolge AP 1 nell’operazione (e

questo dopo avere più volte ribadito che le cose le aveva bruciate da solo):

“La verbalizzante mi contesta

che non sono credibile, in quanto è evidente che il 20 luglio è stato bruciato

qualche cosa d’altro.

R: rispondo che oltre allo zaino,

dovevo bruciare anche i vestiti e le scarpe. Probabilmente il camino non era

abbastanza grande per bruciare tutto in una sola volta. È quindi possibile che

io avessi bruciato il 19 subito lo zaino, mentre i vestiti e le scarpe sono

stati bruciati successivamente.

L’idea era quindi di bruciarli nei

giorni successivi visto che PC 1 sarebbe tornato dopo una settimana. Tuttavia,

visto il suo rientro anticipato, ho chiesto a AP 1 di bruciarli il 20 luglio,

visto che io stavo lavorando.” (AI

135.

PP 10.07.2018 IM 1, pag. 8)

A pag. 12, a domanda non verbalizzata (ADR) risponde:

“ADR che la questione di

bruciare i vestiti e lo zaino è stata un po’ un’improvvisata, ci è venuta

spontanea.” (AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag. 12)

E si noti che dopo aver sempre parlato al singolare per quanto

riguarda il fatto di bruciare i vestiti (nonostante la prima domanda della PP

fosse rivolta a sapere quando avessero – entrambi – bruciato i vestiti, v. supra),

anche nell’ultima versione quando aveva introdotto la novità che – sempre lui –

aveva chiesto a AP 1 di bruciarli il giorno seguente, ora passa all’improvviso

al plurale: è a entrambi che sarebbe venuta spontanea la riferita “improvvisata”.

Alla pagina seguente, poi, aggiunge nuovi dettagli su cosa AP 1

gli avrebbe detto al suo rientro:

“ADR che quando sono tornato a casa dopo aver ucciso VITT 1, AP

1.

mi ha chiesto ‘come era andata’. Mi ha inizialmente chiesto come era

andata dall’Avvocato, poi come era andata da VITT 1. E poi mi ha chiesto ‘se

avevo fatto l’atto o no’”. (AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag. 13)

Quindi, gli viene fatta fare una sorta di ricapitolazione:

“ADR che quindi la sera del

19.

luglio, appena arrivato, ho bruciato nel caminetto lo zaino con i guanti e

l’alcool e gli stracci con i quali avevo pulito l’urina, la maniglia dentro

l’appartamento.

Il giorno successivo AP 1 ha quindi

bruciato i vestiti che indossavo. Vestiti che avevo lasciato nella stalla di

fronte a casa nostra, questo AP 1 lo sapeva perché gliel’avevo detto io che li

avevo portati lì. Non so se gliel’avevo detto alla sera o il giorno 20 luglio.”

(AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag. 13 seg.)

in cui aggiunge un ulteriore, nuovo dettaglio, ossia che aveva

lasciato i vestiti da bruciare nella stalla di fronte a casa loro. Dettaglio

che sorprende – si nota già qui – nella sua plasticità e nel fatto che poi non

ritornerà più, di fronte a un IM 1 che non ricorderà più gran parte dei

dettagli raccontati e che, anzi, tornerà a dire di aver bruciato tutto lui

quella stessa sera del 19 luglio.

Stimolato ancora nel suo momento narrativo, IM 1 non avrà, però,

altri dettagli da aggiungere. Dirà di pensare di aver mangiato insieme con AP 1

quella sera, ma di non ricordarlo, e di non pensare proprio, “visto anche

quello che era successo prima”, di aver avuto un rapporto sessuale con lei:

“Mi viene chiesto se il 19

luglio, al mio rientro, io e AP 1 abbiamo mangiato insieme e io rispondo

che penso di sì, non mi ricordo.

ADR che non penso proprio che avessimo avuto un rapporto

sessuale quella sera, visto anche quello che era successo prima.” (AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag. 14)

b.3.3. Al confronto del 28

settembre 2018, il racconto del rientro a casa la sera del 19 luglio 2016 è

assai diverso poiché, improvvisamente, ricorda una serie di (altri) dettagli di

quel che AP 1 gli avrebbe detto:

“PP: E quindi lei fa questa cosa

qui e torna a casa dopo?

IM 1: Torno a casa, sì.

PP: E cosa dice a AP 1?

IM 1: Eh che è andato tutto a

posto… è andato tutto a posto e niente…

PP: E AP 1 cosa dice a questo

punto? Cosa le risponde?

IM 1: Lei mi risponde appunto che

non pensava che io riuscissi a fare una cosa del genere.

PP: Mmm, mmm, che… perché già prima

le diceva che non pensava che lei sarebbe capace?

IM 1: Già prima mi diceva sì… mi

diceva che non ero capace.” (AI 265

trascrizione di PP 28.09.2018 confronto IM 1/AP 1, pag. 7)

Poi, a pag. 8, anche grazie alla fotografia che gli viene mostrata

dalla PP, conferma di aver bruciato lo zainetto nel camino esterno. Quindi, non

senza qualche difficoltà, gli si fa elencare il contenuto dello zainetto, che

con esso era stato bruciato.

Dopodiché (a pag. 9-10), si assiste a una serie di domande e

risposte in cui IM 1 tendenzialmente non fa altro che rispondere ripetendo ciò

che gli viene detto con la domanda o parte della domanda. Dice di essere

rientrato verso le 8 di sera (rispondendo a una domanda disgiuntiva con cui la

PP gli proponeva diverse opzioni: “tarda sera”, “notte notte”, “otto

o nove di sera”), conferma che bruciare lo zaino è la prima cosa che ha

fatto, che AP 1 era dentro casa quando lui bruciava le cose nel camino e che

lei sapeva cosa lui stesse facendo. Poi devono essergli ricordati i vestiti, e

allora racconta che sono stati bruciati il giorno dopo. Dice che, se ben

ricorda, voleva farli bruciare a lei, ma lei gli dice che doveva farlo lui il

giorno dopo. “E poi invece cosa succede?” gli chiede la PP. E lui: “E

poi invece succede che li brucia lei.” La PP gli chiede ancora “Perché

qual è l’imprevisto?” IM 1 non riesce a rispondere compiutamente (“L’imprevisto

sarebbe stato che se… diciamo…”). La PP cerca di aiutarlo. L’DI 1

interviene chiedendo di lasciar continuare lui, perché, a suo giudizio, lo si

sta guidando alle risposte, invano. Ritornano, quindi, alle domande e IM 1

risponde affermativamente alla domanda della PP “I vestiti li ha bruciati AP

1?”. Alla domanda seguente, invece, perché li abbia bruciati AP 1 e non

lui, risponde di non ricordare.

Allora è di nuovo la PP a dovergli ricordare la questione del

rientro anticipato del figlio PC 1, al che IM 1 cerca addirittura di correggere

il suggerimento, in modo invero improbabile, per dare l’impressione che sia lui

a ricordare in modo autonomo.

Poi, la serie di domande e risposte in cui IM 1 non fa che

confermare o ripetere ciò che gli è ricordato con le domande continua:

“I: Si ricorda che […] aveva

scoperto che l’PC 1 tornava prima?

IM 1: Sì. No, non tornava prima, ma

è tornato prima perché non… poteva più comunicare con sua madre.

I: Ecco, in questo senso.

IM 1: Allora eh… è tornato prima.

I: Ok. Poi si ricorda che io le ho

contestato che una volta che PC 1 le diceva di tornare pri… che tor… che

sarebbe rientrato prima lei scrive all’AP 1 di accendere il camino.

IM 1: Sì.

I: È giusto?

IM 1: Il… Il messaggio?

I: Sì, sì.

IM 1: Il messaggio, sì, giusto.

I: È giusto e quindi è AP 1 che

brucia i vestiti?

IM 1: Brucia i vestiti.

I: Cosa che avrebbe però dovuto

fare lei?

IM 1: Cosa che avrei dovuto fare

io, sì.

I: Lei lavorava il venti?

IM 1: Lavoravo il venti, sì.

I: Il ventuno no.

IM 1: Il ventuno no.” (AI 265

trascrizione di PP 28.09.2018 confronto IM 1/AP 1, pag. 10)

Poi gli viene chiesto se quella sera al rientro fosse sporco di

sangue e lui risponde “no assolutamente”, “no, niente, non potevo già

uscire dal palazzo dove abitava la mia ex-moglie, non potevo uscire sporco.”

(AI 265 trascrizione di PP 28.09.2018 confronto IM 1/AP 1, pag.

10.

seg.).

Più avanti, a pag. 26, oltre a confermare di aver bruciato lo

zainetto nel camino esterno e ad affermare di non aver potuto bruciare lui i

vestiti dopo il lavoro perché faceva il “ventiquattro ore”, ha anche

detto, e ripetuto, di non ricordare se AP 1 piangesse quella sera dopo il

racconto dei fatti.

b.3.4. Nel verbale seguente,

il 7 novembre 2018 (AI 300) – verbale in cui si è già visto, non ricorda quasi

nulla –, a pag. 7/ video 00001 minuto 18:35, IM 1 dice che, uscito

dall’appartamento di VITT 1, va a casa a __________ e, a domanda della PP, dice

di ricordarlo. Poi dice di ricordare anche di aver raccontato a AP 1 quello che

era successo, quindi la PP gli chiede “e poi cosa fa?” e lui dice di non

ricordare più nient’altro.

Allora la PP gli deve ricordare (min. 19:45) “lo zaino…” e

lui “ah… eh… brucio lo zaino…” PP: “questo lo ricorda o cosa…” IM

1: “sì…” PP: “questo l’ha sempre detto” IM 1: “sì.. sì sì sì…”.

Poi, su richiesta della PP, riconferma che ricorda

di aver parlato con AP 1 e di aver bruciato lo zaino, che queste non sono

deduzioni, per il resto non ricorda nient’altro.

Più avanti, però, continua con l’opera di drammatizzazione –

abbozzata al verbale precedente con quel “mi ha detto che non pensava che ne

sarei stato capace” – delle reazioni di AP 1 alla notizia dell’avvenuta

uccisione. Se, in un primo tempo, non ricordava pressoché nulla di quel che

aveva fatto con AP 1 (nemmeno se avesse mangiato) e, poi, invece ricordava solo

quella frase (“pensava che non ne sarei stato capace”) e nemmeno se lei

piangesse o no, qui IM 1 dà libero sfogo alla fantasia.

Ad un certo punto (video 00002 minuto 22:10)/pag. 8 seg.), dopo

che gli viene contestato che, nel confronto, aveva detto di non

ricordare se AP 1 piangesse quando lui era rientrato e le aveva raccontato i

fatti, la PP aggiunge “Lei ricorda però di averglielo detto che aveva ucciso

la moglie, giusto?” e lui risponde “sì” e, con l’aiuto del suo

avvocato che lo rinfresca, dice “cosa succede? succede che le racconto

l’esito del fatto”, allora la PP gli chiede “lì in quel momento AP 1

piange o non piange…” e lui “no...”.

La PP: “non la vede piangere… quello lo ricorda…”

e lui: “noo… anzi, ha avuto come un… una sensazione di soddisfazione”

PP: “me lo può spiegare meglio?” IM 1: “Eh… diciamo… è rimasta

piuttosto che… è rimasta piuttosto soddisfatta… diciamo… contenta… che ho

risolto la situazione in questa maniera… si capisce?” Poi interviene l’isp.

__________ (min. 23:40 ca.): “Insomma ti ha dato un bacio…ti ha dato una

carezza… com’è che l’ha esternato?” IM 1: “no bom… un bacio una carezza

no ma… niente…” __________: “un sorriso?” IM 1: “eh… sì… una

sensazione di… di di… entusiasmo…” PP: “E lei come si è sentito quando

ha visto AP 1, virgolettato, soddisfatta?” IM 1: “bom i… io…, ero ancora

un po’… diciamo… scioccato no?... io ero ancora un po’ scioccato, quindi nnn…

non è che…emanavo soddisfazione… diciamo… di felicità. Ero ancora turbato.”

(24:45 ca.)

Ciò che è stato verbalizzato del passo è:

“Mi viene chiesto se ho

detto a AP 1, una volta arrivato a casa a __________, quanto accaduto a VITT 1

e io rispondo che le avevo detto dell’esito e ricordo che AP 1 non piangeva

anzi aveva avuto un senso di soddisfazione, nel senso che era rimasta piuttosto

soddisfatta, contenta che avevo risolto la situazione in questa maniera. AP 1

mi aveva trasmesso una sensazione di entusiasmo. Io ero ancora un po’ scioccato

quindi non è che emanassi soddisfazione, senso di felicità; ero ancora

turbato.” (AI 300 PP 07.11.2018 IM 1,

pag. 8 seg.)

b.3.5. Sul rientro a casa la

sera del 19 luglio e su quanto detto con AP 1, nel verbale finale dell’8

gennaio 2019 (AI 383), a pag. 28, dopo lettura degli estratti del

confronto AI 265, pag. 7 e dell’AI 300 del 07.11.2018 pag. 8 seg. (cfr. supra)

viene verbalizzato quanto segue:

“Mi viene chiesto di prender

posizione in merito e io rispondo che AP 1 non piangeva e non mi aveva

detto che non dovevo farlo. Si vedeva che era soddisfatta.

Si rinvia al minuto 17:05 della

registrazione audio filmata.

Ho ricordo della soddisfazione di AP

1.

che pensava che non ce l’avrei fatta.” (AI

383.

PP 08.01.2019 IM 1, pag. 28)

Dalla verbalizzazione scritta non risulta minimamente quanto si

può, invece, vedere fra il minuto 14:28 e il minuto 19:40 (video 00004) della

videoregistrazione (il laconico rinvio al minuto 17:05 non appare, invero,

sufficiente):

IM 1 dice che il rientro a casa e ciò che si era

detto con AP 1 non lo ricorda.

Allora la PP gli chiede “Allora perché mi ha

risposto che ricordo che AP 1 non piangeva e aveva un senso di soddisfazione, IM

1?” E lui: “no.. c’aveva un senso di soddisfazione sicuramente… ma… ehhh”.

Poi il suo avvocato e la PP cercano di salvare la cosa in qualche

modo, e anche lui ci prova a ruota dicendo che aveva capito il rientro mentre

era in auto.

Quindi, dopo che la PP gli ha ricordato quello che avevano detto e

non avevano detto lui e anche AP 1 negli altri verbali, finalmente risponde “no,

non m’ha detto… non piangeva… non m’ha detto che non dovevo farlo, quello

sicuramente” PP: “che lei… che AP 1 non piangeva quando gliel’ha detto”

IM 1: “non piangeva, no” PP: “e perché mi ha parlato di senso di

soddisfazione?” IM 1: “Eh, perché si vedeva che era… soddisfatta”.

Poi il suo avvocato interviene e gli ricorda: “Questa scena se la ricorda…

il [incomprensibile: il “credo”?] non l’avresti fa… non ce

l’avresti fatta… questo se lo ricorda che gliel’ha detto… questa scena qui che…”

IM 1: “Sì… sì sì…” DI 2: “di questo ha ricordo…” IM 1: “Sì…”

Anche qui, si commenta da sé l’attendibilità di un IM 1 che nel

verbale del 10 luglio 2018 raccontava tutta una serie di dettagli su ciò che

era successo al suo rientro e su cosa AP 1 gli avesse detto e chiesto, che nel

verbale di confronto del 28 settembre 2018 non ricordava se AP 1 piangesse o

no, che il 7 novembre si è visto in che modo abbia racquistato memoria del

fatto che AP 1, non solo non piangeva, ma addirittura manifestava “una

sensazione di entusiasmo”, e, ancora, che nel verbale finale dice di non

ricordare nulla del rientro a casa e fa sudare sette camicie al suo difensore e

alla PP che, di nuovo, gli devono ricostituire la memoria.

Più avanti, a pag. 35, a contestazione del seguente estratto:

AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag. 6:

Quando sono uscito dalla casa di VITT

1.

non ero sporco di sangue. I guanti li avevo messi nello zaino e mi sono

diretto verso casa a __________. AP 1 mi stava aspettando, saranno state le

20:00, quando l’ho vista le ho raccontato i fatti. Non mi ricordo che avessimo

poi fatto niente di particolare.

e di un altro estratto dello stesso verbale (su quanto era durato

l’atto e su ciò che aveva pulito dopo, AI 135 pag. 5),

risponde:

“Queste cose me le ricordo e le

confermo.”

Mi viene chiesto se confermo di

aver poi bruciato lo zaino nel camino esterno dell’abitazione di __________ e io rispondo di sì.

Mi viene quindi nuovamente

contestato che io chiedo a PC 1 il 20 a che ora torna, e poi scrivo a AP 1 di

accendere il camino [messaggi

contestati]

Questo dettaglio non lo ricordavo.

Io il giorno dopo i fatti non avevo bruciato nulla siccome lavoravo e per deduzione

era stata AP 1 a bruciare il resto.

Mi viene chiesto se io abbia

bruciato altre cose dopo gli avvenuti fatti e io rispondo di no. Io ricordo di aver bruciato tutto quando sono

arrivato a casa.” (AI 383 PP

08.01.2019

IM 1, pag. 35)

Fra i minuti 39:45 e 42:15 del video 00004 la frase verbalizzata “e

per deduzione era stata AP 1 a bruciare il resto” non è stata pronunciata.

Essa risulta, peraltro, anche in una certa contraddizione con quanto

verbalizzato di seguito, ossia che IM 1 ricorda di aver bruciato tutto quando è

arrivato a casa, ma tant’è.

Nel filmato si nota come IM 1 faccia un po’ di confusione fra

deduzione e ricordo, dice di dedurre, ma poi ricorda di aver bruciato tutto. La

PP e il suo difensore, poi, cercano di condurlo, aiutarlo a ricordare che i

vestiti non li aveva bruciati lui e li aveva lasciati da bruciare a AP 1, ma

senza successo: lui, infatti, persiste a dire che ricorda di aver bruciato

tutto lui subito, in una volta sola la sera stessa (e aggiunge anche “io mi

ricordo che li ho bruciati io i vestiti… ho bruciato tutto… quello mi ricordo…

che ho bruciato tutto”).

b.3.6. Al dibattimento di

primo grado, alla domanda su che cosa avesse riferito a AP 1 al rientro,

risponde in modo estremamente vago:

Il presidente mi chiede di spiegare

cosa ho riferito a mia moglie una volta rincasato:

R: Le ho raccontato cosa è

successo, com’era andata la giornata, il risultato della giornata.

ADR che non le ho raccontato i dettagli. Non ricordo se

le ho detto del vino. (verb. dib. di primo grado, all. 1, pag. 15)

Quindi, alla domanda su quale fosse la reazione di AP 1 alla

notizia dell’uccisione di VITT 1, risponde che per lei era un sollievo e che

l’aveva vista soddisfatta. E, tuttavia, aggiunge di non ricordare se lei gli

abbia detto qualcosa:

Il presidente mi chiede di

indicare qual è stata la reazione di AP 1 alla notizia che avevo ucciso VITT 1.

R: Per lei era un sollievo. L’ho

vista soddisfatta. Non ricordo se mi ha detto qualcosa. (verb. dib. di primo

grado, all. 1, pag. 15)

Poi, a domanda risponde che non era sporco di sangue perché aveva

i guanti:

Il presidente mi chiede se ero

sporco di sangue.

R: No, perché avevo i guanti in

lattice. (verb. dib. di primo grado, all. 1, pag. 15)

Passando alla questione delle cose bruciate dopo l’omicidio, IM 1

ripropone l’ultima versione, secondo cui è stato lui da solo a bruciare tutto,

zainetto con il suo contenuto e vestiti, la sera stessa. Poi, alla

contestazione della sua dichiarazione nel verbale del 10 luglio 2018 (AI 135,

pag. 14), secondo cui è stata AP 1 a bruciare i vestiti il giorno seguente,

ripete che, da quel che ricorda, ha bruciato tutto lui lo stesso giorno.

Il presidente mi chiede se ho

bruciato qualcosa il giorno stesso.

R: Da quello che ricordo, ho

bruciato tutto io nel camino la sera stessa.

Il presidente mi chiede di

spiegare perché il 20 luglio 2016 ho scritto a mia moglie di accendere il

camino e che era meglio “fare oggi”.

R: Non riesco a capirlo nemmeno io

questo messaggio.

Il presidente mi chiede di

indicare cosa è stato bruciato e se mia moglie mi ha aiutato in tale

operazione.

R: Mia moglie non mi ha aiutato. Io

ho bruciato lo zaino con dentro gli stracci e tutto, così come pure i vestiti.

Il presidente mi chiede se confermo

la mia dichiarazione secondo cui “il giorno successivo AP 1 ha quindi

bruciato i vestiti che indossavo” (AI 135, p. 14)

R: Da quello che ricordo, ho

bruciato tutto io il giorno dei fatti. (verb. dib. di primo grado, all. 1, pag.

15)

Non gli sono stati contestati, invece, dettagli riferiti nel

medesimo verbale del 10 luglio 2018, come il fatto di aver lasciato i vestiti

da bruciare nella stalla di fronte, dichiarato alla stessa pag. 14 del verbale,

o il fatto che il camino non fosse sufficientemente grande per bruciare tutto

insieme con la conseguente richiesta a AP 1 di bruciare il rimanente il giorno

seguente, visto il rientro anticipato del figlio e il suo turno di lavoro fino

alla mattina del 21 luglio. Secondo questa Corte, si tratta, tuttavia, di dettagli

che sono significativi della tendenza preoccupante – e già più volte rilevata –

di IM 1 all’impiego della creatività per colmare vuoti di memoria o rispondere

a necessità, per così dire, procedurali.

[27.2.] c. I primi giudici sono

andati oltre le molte incongruenze e le modifiche di versione di IM 1 poiché le

hanno ritenute essere “verosimilmente almeno in parte riconducibili ai

limiti linguistico/intellettivi che l’imputato ha palesato anche nel corso del

pubblico dibattimento” (sentenza impugnata, consid. 414, pag 345).

L’opinione non è condivisa da questa Corte.

IM 1 ha concluso la scolarità obbligatoria senza problemi. E

altrettanto senza problemi ha concluso una formazione professionale. Ha, poi,

sempre lavorato in ambiti (cfr. sentenza impugnata, consid. 2 e 3, pag. 47-54)

in cui erano richieste capacità intellettive certamente non inferiori alla

norma e in cui, peraltro, gli sono stati affidati compiti di responsabilità (è

stato, per esempio, responsabile di piazze di tiro e, poi, capo-pompiere).

Inoltre, agli atti si trovano alcuni suoi scritti (per es., email del 3 agosto

2016.

inviato all’__________, in all. 78 a RPG 07.01.2019, AI 381, e lettera

scritta dal carcere a AP 1, non datata, acquisita agli atti il 2 luglio 2018,

AI 115) dai quali emergono capacità linguistiche certamente non inferiori alla

norma: in essi, IM 1 esprime, infatti, con termini perfettamente adeguati e

corretti il suo pensiero.

Del resto, se si dovesse pensare il contrario – se si dovesse,

cioè, ritenere che IM 1 non è in grado di esprimersi con cognizione di causa –

la credibilità delle sue dichiarazioni non ne uscirebbe rafforzata. Al

contrario.

credibilità intrinseca ed elementi esterni

27.3

Ci si potrebbe fermare

qui poiché quanto appena evidenziato, cioè la totale assenza di univocità e di

costanza nelle dichiarazioni di IM 1, basta a concludere per la loro totale

inattendibilità. Ma c’è di più.

Le dichiarazioni di IM 1, e meglio la sua chiamata in correità non

è credibile poiché, oltre a non essere né univoca né costante, non ha alcuna

credibilità intrinseca ed è sconfessata da una serie di elementi esterni.

a. IM 1, ad un certo

punto dell’inchiesta, ha raccontato che AP 1 gli ha chiesto di uccidere VITT 1 “per

soddisfare le sue esigenze […] per le sue cose estetiche” (AI 383 PP 08.01.2019 IM 1, pag. 37). Richiesto di specificare quali

fossero queste esigenze, queste “sue cose estetiche”, IM 1 ha

detto

“la AP 1 tutti i mesi voleva fare

le unghie, le ciglia e i capelli,” (AI 383, pag. 37, righe 15-17; cfr. anche

pag. 19 righe 24-25).

La dichiarazione lascia basiti. Perché IM 1, qui, sostiene che AP

1.

lo ha convinto ad uccidere la prima moglie per una seduta mensile

(comprensiva di manicure e ciglia) dal parrucchiere. Credere a IM 1 significa,

dunque, credere che AP 1 lo ha spinto ad uccidere la prima moglie per potersi

permettere, ogni mese, un trattamento che costerà – volendo esagerare – un paio

di centinaia di franchi.

Si possono immaginare moventi banali.

Ma è ben difficile immaginare che, alle nostre latitudini, si

possa, a freddo, pianificare un’uccisione e assumersene i rischi – che non sono

pochi - per una cifra così irrisoria.

È ben difficile immaginare – e, perciò, credere – che, alle nostre

latitudini, si possa uccidere “per una manicure” come ha detto, nel suo

intervento al dibattimento d’appello, la rappresentante degli AP.

b. Dal canto suo, al

dibattimento d’appello, la PP ha cercato di dimostrare che, in realtà, le

esigenze di AP 1 andavano oltre quelle descritte da IM 1. Ha cercato di

dimostrare che AP 1 è una donna senza scrupoli, cui non piace lavorare ma piace

la bella vita. E che, per questo, spendeva e spandeva allegramente, senza

curarsi delle difficoltà del suo povero marito. E che voleva poter continuare a

farlo. E che, per questo, non voleva che il marito dovesse continuare a pagare

il contributo alimentare alla ex moglie.

Ma, come visto, gli atti non ci restituiscono quell’immagine di AP

1.

Quel che, in realtà, risulta dagli atti è l’immagine di una

AP 1 parsimoniosa.

Lo stesso IM 1, prima di lasciarsi sedurre dalla tentazione di

sfuggire alle proprie responsabilità addossandole alla seconda moglie (così

come già aveva fatto con la prima), aveva detto che, a __________, cioè nel

periodo precedente l’omicidio (quello che ci interessa), AP 1 non aveva

pretese e che lì conducevano una vita semplice e modesta. Come visto sopra,

questa immagine di EleAP 1na, oltre che dalle dichiarazioni del figlio di IM 1,

è confermata dagli elementi oggettivi in atti (cfr., supra, consid. 10 e

13.b): l’immagine di AP 1 che gli atti ci restituiscono non è, certamente,

quella di una “femme fatale”, che spreme i portafogli degli uomini che

cadono sotto le sue grinfie come fossero limoni. Quel tipo di donna non compra

pantaloni da 10 € e, soprattutto, non se ne compiace raccontandolo all’amica e

concludendo con un “perché spendere soldi in vestiti?”. E neppure

rinuncia alle scarpe nuove perché i soldi non bastano a pagare le fatture.

E non sono gli acquisti di vestiti da H&M (una volta, per

fr. 338.80) e neppure quelli da Zara (una volta per fr. 119.80)

citati dalla PP nel suo intervento (e di cui c’è una traccia agli atti) a

cambiare la situazione così come disegnata dagli atti: i due negozi, peraltro,

non sono “boutiques”, come li ha definiti la PP. Sono grandi magazzini.

Gli atti ci indicano, anche, che AP 1 per la manicure non spendeva

la cifra che abbiamo ipotizzato prima. Ma se la faceva fare quando poteva in

Italia, a __________, perché lì costava 15 Euro (cfr. mess. del 12 giugno 2016

ore 10:05 a __________).

Quanto alla BMW cui si è fatto cenno per sostanziare la tesi di

una AP 1 vogliosa di lusso, è, come visto (cfr. supra, consid. 6),

sempre il figlio della vittima, PC 1, a spiegare che quell’acquisto è stato

un’iniziativa di IM 1 precedente all’arrivo di AP 1:

“ADR che mio padre aveva

acquistato in leasing una BMW X3 e questo lo aveva fatto per quando arrivava AP

1, ora non ricordo esattamente il periodo ma mi sembra che fosse inizio estate

2015, avevo finito la scuola. Non saprei dire se era la macchina che piaceva ad

AP 1, era anche un suo orgoglio perché i suoi colleghi avevano tutti il

“macchinone” (AI 89 PP 20.06.2018 PC 1, pag. 5)

Dunque, IM 1 ha comprato la BMW in leasing – peggiorando la sua

situazione finanziaria già allora disastrata – non per adeguarsi ad una

richiesta di AP 1. Lo ha fatto perché la BMW era “un suo orgoglio perché i

suoi colleghi avevano tutti il ‘macchinone’ ”. Che non si possa

escludere (o che sia anche verosimile), come visto, che, nella decisione di

procedere all’acquisto, un po’ abbia pesato anche il desiderio di impressionare

la nuova compagna non basta – e di lunga – ad attribuire a lei un ruolo di

motore. Farlo significa travisare il senso degli atti.

Nemmeno è possibile sostenere che AP 1 spendeva i soldi del marito

per acquistare il surplus alle figlie: già s’è detto del regalo per i 18 anni

della figlia e del corso di equitazione per l’altra figlia (vedi supra,

consid. 13.b.2, pag. 44).

Infine, gli atti smentiscono anche la tesi di un’AP 1 lazzarona,

di un’AP 1 che passava le sue giornate nell’ozio. Al contrario, essi ci

restituiscono l’immagine di una donna che, confrontata con una difficile

situazione finanziaria, prima cerca di comprenderne gli estremi, chiede al

marito spiegazioni su ogni singola fattura che arriva, cerca di contenere le

spese (esemplare, al riguardo, è lo scambio di messaggi sul programmato viaggio

a __________), anche opponendosi al marito che, invece, si dimostra più

propenso a spendere (vedi, al riguardo, lo scambio di messaggi sulle già citate

scarpe dove lui insiste e cerca di convincere AP 1, che si oppone, ad

acquistarle oppure lo scambio di messaggi riguardo al regalo per __________ dove

lui cerca di convincere AP 1, che non vuole, ad acquistare qualcosa per sé; AI

225.

pag. 7 e 8) e, soprattutto, manifestando il desiderio di lavorare e

ricordando al marito (anche quando lui parlava di “sparare”) che l’unico

modo per risolvere la situazione è il lavoro. Quanto ampiamente discusso in

precedenza, prova che, soprattutto da inizio 2016, per lei la ricerca di un

lavoro era un chiodo fisso.

Certo. Gli atti dicono anche che AP 1 avrebbe voluto che il marito

cercasse un secondo lavoro (un lavoro part time) e che anche PC 1 cercasse un

lavoretto da fare durante l’estate. Ma come rimproverarla, vista la situazione

oggettivamente difficile in cui versava la famiglia?

Evidente, dunque, che questi elementi di fatto – certi – non

dipingono l’immagine di una donna piena di pretese ma piuttosto quella di una

donna che, preoccupata per la difficile situazione della famiglia, cercava, per

quel che poteva, un modo per porvi rimedio.

Che AP 1 non abbia trovato un lavoro stabile a __________ non

sorprende e non può certo esserle addebitato. Ma che lei cercasse davvero di

lavorare, è anche confermato dal fatto che – come risulta dagli atti – non

trovando un lavoro dipendente, AP 1 si era ingegnata e si era messa a preparare

in casa dei ravioli che, poi, vendeva anche a conoscenti della madre di IM 1.

Già da quanto sin qui evidenziato deriva che – oltre a non essere

né disinteressata, né univoca e neppure costante – la chiamata in correità di IM

1.

non ha nemmeno una credibilità intrinseca. Non ce l’ha perché i comportamenti

e i moventi attribuiti a AP 1 non risultano congruenti con il ritratto che di

lei gli atti ci danno.

Perché una donna che è contenta di comprarsi dei pantaloni da 10

Euro, che resiste al marito che insiste dicendogli che no, che le scarpe nuove

non le vuole perché i soldi non bastano, una donna che cerca un lavoro e, non

trovandolo, si ingegna a preparare in casa dei ravioli da vendere non ha le

caratteristiche di quell’ipotetica donna avida e senza scrupoli, concentrata

unicamente sui suoi capricci che, sola, potrebbe essere la protagonista della

storia raccontata da IM 1.

c. Ma non è solo per

questo che la chiamata di correo non ha una credibilità intrinseca.

Non ce l’ha anche perché essa è incompatibile con quanto risulta

da molti sms in atti.

Fosse vero che lei, dopo l’sms di aprile e/o dopo la trattenuta di

salario di inizio giugno 2016, stava convincendo il marito che l’unica

soluzione ai loro problemi era l’uccisione di VITT 1, non avrebbe scritto

all’amica __________, il 16 giugno 2016, lamentandosi perché il marito,

nonostante i suoi solleciti, non stava cercando un lavoro part-time e

concludendo che, ormai “ho deciso di non fare affidamento su mio marito,

imparerò a fare le unghie e ho un’altra proposta qui, starò per conto mio. E lo

lascio vivere come vuole” (mess. 16.06.2016, ore 8:19, citato in AI 383

pag. 17).

E nemmeno, qualche giorno dopo, avrebbe scritto all’amica che le

faceva notare che il marito poltriva sul divano mentre lei faceva i lavori di

casa, che “fa niente. Verrà il mio tempo, andrò via da lui e poi lui

piangerà di nuovo. Non lo dirò che sono andata da un altro uomo. Glielo dirà

che sono stufa di tutto e che me ne vado in __________” (16.06.2016,

ore 18:36).

Fosse vera la storia di IM 1, AP 1 non avrebbe iniziato, il 18

giugno 2016, l’attività di confezione e vendita di ravioli (“tutto il giorno

che sto preparando i ravioli per la vendita, ieri ho pensato tanto come

sopravvivere e mi è venuta in mente questa idea, e dal mattina che preparo i

ravioli per venderli, di sera portano via tutto. Ecco __________, lui è

contento che io mi sto impegnando per trovare una via d’uscita”; mess.

18.06.2016, ore 13:45), ma sarebbe rimasta comodamente in panciolle, aspettando

la messa in esecuzione del piano omicida.

O, infine (ma si potrebbe continuare), fosse stata davvero

l’ideatrice del piano e IM 1 il burattino nelle sue mani, non avrebbe scritto,

quello stesso 19 luglio 2016 (probabilmente, quando il marito già aveva ucciso

la ex moglie), a __________:

“Devo cercare un lavoro appena

ci trasferiamo”

“Stanca di vivere senza soldi”

(CARP LIX, conversazione n. 6 AP 1-__________)

Fosse stata correa del marito, fosse stata la moglie che aveva

convinto il marito a mettere in atto quella che lei gli proponeva come unica

soluzione (e, cioè, l’uccisione di VITT 1), AP 1, quel giorno, non avrebbe

sentito la pressante necessità di lavorare. Sarebbe stata tranquilla. Perché

avrebbe saputo che, quello stesso giorno, il marito stava risolvendo tutti i

loro problemi con l’uccisione della moglie.

Invece, ancora quel giorno, AP 1 ripete quel che va dicendo da

tempo. Dice di voler trovare al più presto un lavoro. Perché è stanca di vivere

senza soldi.

Questa sua manifestazione di intenti – ripetuta nella serata di

quel 19 luglio 2016 – sconfessa la chiamata in correità perché non è congruente

con la storia raccontata da IM 1.

d. Ma, soprattutto, la

chiamata in correità non è credibile perché la tesi di una AP 1, non solo

compartecipe ma addirittura prima responsabile dell’uccisione di VITT 1, cozza

irrimediabilmente con il fatto che è stata lei ad accompagnare IM 1 in polizia

quando lui ha deciso di confessare.

Lo ha fatto consapevolmente.

Lei sapeva che cosa il marito andava a fare in polizia.

E che cosa – questa donna che lo avrebbe indotto ad uccidere –

dice al marito durante il viaggio? Gli dice di dire quello che ha fatto.

Ora, se davvero fosse stata la donna che, manipolandolo, ha

convinto il marito ad uccidere la moglie, AP 1 non lo avrebbe fatto andare in

polizia.

Ma lo avrebbe, ancora una volta, manipolato, convincendolo a non

costituirsi.

Perché solo se il marito si tiene lontano dalla polizia, la moglie

correa può stare tranquilla. Perché – e sembra strano doverlo spiegare –

l’omicida che confessa rappresenta un serio, serissimo pericolo per il suo

correo.

Invece, AP 1 – che, pure, si dice scioccata, ma non dalla paura di

essere arrestata, ma da quella di dover tornare in __________ (“mi sono

detta, ‘è la fine, adesso lo manderanno in prigione e noi torneremo in __________,

i bambini non potranno finire le scuole’ ”; cfr. verb. dib. di primo grado,

all. 1, pag. 49) – non trattiene il marito.

Anzi. Gli dice di dire quello che ha fatto.

“AP 1 mi aveva detto di raccontare

semplicemente quello che avevo fatto” (AI 300 PP 07.11.2018 IM 1, pag.

21)

Ma c’è di più.

AP 1, dopo l’arresto del marito, rimane in Svizzera.

Certo. Cerca di sapere cosa succede. Ma quale moglie non lo

farebbe?

Però, non scappa. Rimane qui.

Fosse stata colei che aveva convinto il marito ad uccidere, fosse

stata un’assassina, AP 1 se ne sarebbe andata dal nostro Paese a gambe levate.

Non lo ha fatto.

Questo suo avere accompagnato il marito a confessare, il suo

dirgli di dire quello che aveva fatto, il suo successivo rimanere nel nostro

Paese sono elementi – certi – che depongono a gran voce per la sua estraneità

ai fatti.

d.1. Appare

opportuno osservare ancora, qui, che IM 1 ha più volte dichiarato che AP 1, in

occasione di discussioni e litigi, lo minacciava di denunciarlo se lui avesse cercato

di divorziare da lei (cfr. AI 90 PP 21.06.2018 IM 1, pag. 20; AI

197.

perizia __________ pag. 12; AI 300 PP 07.11.2018 IM 1, pag. 21; verb. dib.

di primo grado, all. 1, pag. 16). AP 1 lo ha negato (cfr. AI 109 PP 29.06.2018 AP

1, pag. 27). Dovesse essere vera la circostanza indicata da IM 1 – ed AP 1

avesse mentito perché preoccupata di non peggiorare la sua immagine di fronte

alla PP –, ciò costituirebbe un ulteriore elemento a favore dell’estraneità ai

fatti di lei. Nessuno – e tantomeno chi (come preteso dall’ipotesi accusatoria)

abbia ricoperto il ruolo principale e preponderante nei fatti – si sognerebbe,

infatti, di ventilare una denuncia come minaccia o ricatto anche solo

minimamente sensato nei confronti del correo. Poiché ciò equivarrebbe, in sostanza,

a una suicidale (per colui che voglia farla franca) autodenuncia.

Dovesse, invece, essere falso quanto dichiarato da IM 1, si

tratterebbe dell’ennesima menzogna – volta a dipingersi ancora una volta come

“vittima” di un’AP 1 dedita, quindi, non solo alla manipolazione ma anche alla

coartazione – che confermerebbe, ancora una volta, la sua assoluta

inaffidabilità.

e. Ma c’è di più.

La chiamata in correità non è credibile anche perché la versione

di IM 1 secondo cui il piano elaborato da AP 1 prevedeva che l’uccisione (mediante

la famigerata “pressione al collo”) venisse camuffata da suicidio con il

“taglio delle vene/dei polsi”

non è congruente con quel che lui

ha fatto. Non solo, o non tanto perché, come visto, la versione della “pressione

al collo” non è credibile. Quanto, e soprattutto, perché IM 1 non ha

tagliato i polsi della vittima (ma la parte interna dell’avambraccio

destro) e perché il taglio praticato nel braccio della vittima e il suo

posizionamento così come descritto sopra non corrispondono – e di lunga – alla

situazione che, nell’immaginario collettivo, viene collegata ad un suicidio per

dissanguamento (taglio di entrambi i polsi [e non del braccio] con il suicida

sdraiato in luoghi diversi). Evidentemente, quando l’ha praticato, il taglio

aveva uno scopo diverso da quello che lui ha voluto dargli nella sua chiamata

in correità.

f. Oltre a questo, gli

atti ci dicono che IM 1 non aveva bisogno di nessuna spinta per fare quello che

ha fatto.

Come visto (cfr. supra, consid. 8), è sin dai primi tempi

della separazione che lui non voleva dare alcunché alla moglie. In particolare,

le dichiarazioni dei suoi medici ci dicono che quello era il suo chiodo fisso: IM

1.

non ha mai capito il motivo per cui lui, ogni mese, dovesse dare metà del suo

stipendio alla moglie. Non lo ha mai capito e non ha mai accettato di doverlo

fare.

Certo, viste le oggettive difficoltà finanziarie, anche AP 1

avrebbe preferito che quell’onere mensile non ci fosse. Ma gli atti ci dicono

che lei non era ossessionata dal tema: significativa, al riguardo, è la

dichiarazione di PC 1 secondo cui AP 1 non gli ha mai fatto pesare

quell’obbligo contributivo. E, in più, lei è la donna che in aprile 2016 –

quello stesso aprile in cui lui scriveva di voler uccidere la moglie – ha

scritto al marito, che si lamentava di non poterle garantire gli agi che meritava,

il seguente messaggio:

“si pagherà i soldi alla moglie e governare e viviamo in debito poveri”

(29.04.2016 16:08:21)

Invece, a non volere pagare il contributo alimentare

all’ex-moglie, ad essere ossessionato da quell’onere – al punto di farlo diventare

tema quasi esclusivo dei suoi colloqui con i medici (e questo da subito dopo la

separazione) – era lui.

Era IM 1. Non AP 1 (cfr. supra, consid. 8).

E gli atti dicono anche che a voler spendere e spandere, era lui.

Non AP 1.

Perché è stato lui, “per un suo orgoglio” a comprare in

leasing il macchinone, nonostante fosse già oberato dai debiti (sempre fatti da

lui, i debiti, non da AP 1).

Ed era sempre lui, IM 1 a manifestare propositi omicidi.

Lo ha fatto in quel sms di aprile 2016: “vorrei uccidere quella

donna”.

Certo. Lui ha detto che quel messaggio non va preso alla lettera.

Non è così.

Letto alla luce della sua idiosincrasia verso l’obbligo alimentare

che gli era stato imposto, alla luce del fatto che al suo medico IM 1 aveva

detto che la morte della moglie lo avrebbe fatto contento e, poi, alla luce del

fatto che lui ha, davvero, ucciso quella donna la cui morte lo avrebbe fatto

contento, quel sms diventa l’esternazione di una volontà di uccidere.

E che questa volontà sia una volontà autonoma, una volontà di IM 1

e non di una marionetta nelle mani di AP 1 ce lo confermano gli sms – già

citati – in cui lui esterna una volontà omicida e lei lo dissuade.

28.

a. Tornando al 19

luglio 2016, le dichiarazioni di IM 1 non permettono di stabilire se – e, se

del caso, in che momento della giornata – lui, prima di andare da VITT 1, ha

fatto tappa a __________: come visto sopra, lui lo esclude salvo per cambiarsi

d’abito, prima di andare dallo psichiatra (quindi, si sarebbe trattato di una

brevissima sosta, dopo le 7:15, così da poter essere in tempo all’appuntamento

con il medico, a __________, alle 7:45).

L’accertamento è arduo anche con le dichiarazioni di AP 1 che

sembra dire che, quel giorno, lui è tornato a __________ ma situa questo

ritorno in un momento in cui esso non può essere avvenuto: infatti, nell’AI 109

dice che il marito, quel giorno, è a casa alle 14:00 ma così non può essere

poiché alle 14:00 IM 1 è dall’avvocato (cfr. AI 74, pag. 4 e 5 in cui l’avv. __________,

a mano della sua nota spese, dice che IM 1 si è presentato puntuale

all’appuntamento delle 14:00 e che l’incontro è durato un’ora) e poco prima,

alle 13:42:08 (doc. dib. n. 3, pag. 606), lui le manda un messaggio con cui le

chiede di inviargli la foto di alcuni documenti che vuole mostrare all’avvocato

e lei esegue con una serie di messaggi (alle 13:47:59, 13:47:59, 13:48:23,

13:48:31, 13:48:46, 13:48:57, 13:49:09, 13:49:26, 13:49:31, 13:49:42, 13:49:56,

13:50:04, 13:50:36, 13:50:38, classificatore 6, annesso D a RPG 07.01.2019, AI

381, pag. 132-134) per, poi, alle 13:50:46 chiedergli: “fogli banca sono

tutti?” e riceverne risposta positiva alle 13:50:58 e alle 13:51:06 (cfr.

classificatore 6, annesso D a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 134-135). Considerato,

poi, che IM 1 rimane con l’avvocato per un’ora (cfr. AI 74 pag. 4 e 5) e che,

in seguito, nel pomeriggio (alle 14:31:28, alle 16:13:46 e alle 16:13:55) vi

sono degli sms di lei che gli chiede come sta e dove si trova (doc. dib. n. 3,

pag. 606), è certo che quel che è scritto in quel verbale non può essere

ritenuto.

O AP 1 si è sbagliata e confonde il giorno. O la dichiarazione

verbalizzata è frutto di un errore di traduzione o di un fraintendimento del

verbalizzante.

b. Sempre in quel

verbale, si legge che, alle 14:00, IM 1 dice a AP 1 di avere intenzione di

uccidere l’ex-moglie, che lei lo supplica di non farlo ma è tutto inutile

poiché lui le risponde che “ormai aveva preso questa decisione e che non

potevo fargli cambiare idea” (AI 109, pag. 29). Rilevato che, poi, AP 1

dirà di essere stata fraintesa (del resto, in entrata dell’interrogatorio

successivo chiederà espressamente all’interprete “di fare il suo lavoro e di

tradurre bene, non come l’altra volta” (AI 143, pag. 2), la dichiarazione

verbalizzata sorprende già solo perché è in palese contraddizione con una

immediatamente successiva: “ma io non

pensavo che avrebbe ucciso sua moglie perché lui era molto tranquillo e non

credevo che lo facesse veramente”

(AI 109, pag. 29).

Non deve essere spiegato che se AP 1 ha pensato che il marito ha

detto quella cosa – come aveva fatto in altre occasioni (vedi supra,

consid. 15) – tanto per dire (perché il suo atteggiamento tranquillo

sconfessava le sue parole), ben difficilmente si sarebbe messa a supplicarlo di

non farlo.

Ancora una volta, dunque, la cosa potrebbe essere ricondotta ad un

errore di traduzione o a un fraintendimento o al ben ipotizzabile clima

dell’interrogatorio (la lettura di questo verbale, così come di altri atti,

evidenzia, infatti, come la PP si fosse graniticamente convinta della

colpevolezza della donna e interpretasse ogni cosa a suo sfavore, cfr., per

esempio, sms “c’è un’idea” di cui s’è detto) per cui AP 1 ha ritenuto di

dovere (inventando) dire qualcosa (quel suo “supplicare”) che evidenziasse

la sua estraneità all’uccisione.

Ricordato, poi, quanto indicato sui tempi al considerando

precedente, appare evidente che quanto verbalizzato alle righe da 33 a 39 di

pag. 29 dell’AI109 non può essere preso alla lettera.

Avuto riguardo all’insieme delle circostanze di cui s’è detto, va

ritenuto certo che quel colloquio non è avvenuto nel pomeriggio del 19 luglio

2016.

È, peraltro, altamente inverosimile che quella conversazione sia avvenuta

al mattino, nel brevissimo lasso di tempo in cui IM 1 dice di essere rientrato

per cambiarsi d’abito.

Detto della sua collocazione temporale, non si può che ritenere

che si è trattato di un colloquio sulla falsariga di quelli di cui già s’è

detto, con un IM 1 che – in un momento rimasto indefinito – dice delle cose che

vengono interpretate come uno sfogo e che, perciò, non vengono prese seriamente

dalla sua interlocutrice.

Ciò ritenuto, non ci sono elementi che possano fondare

l’accertamento secondo cui AP 1, nella giornata del 19 luglio 2016, sapeva che

il marito era intenzionato a uccidere l’ex-moglie.

E, mutatis mutandis, analoghe considerazioni valgono anche

per la lettera 7 luglio 2018 (AI 137), scritta in un momento di evidente stress

(la carcerazione preventiva lo è, in ogni caso) che l’ha, probabilmente,

indotta a ricostruire ricordi anche sbagliati (vedi, per esempio, quando parla

degli sms delle 14:31 e delle 16:13 di quel 19.07.2016 dicendo di averli

scritti perché “era buio” e, perciò, lei era preoccupata oppure quando

dice che, quel giorno, IM 1 ha lavorato fino alle 12:00) nella speranza di

riuscire a convincere la PP della sua estraneità ai fatti e di essere, così,

scarcerata.

c. È certo che, alla

sera del 19 luglio 2016, quando rientra a casa dopo avere ucciso VITT 1, IM 1

racconta a AP 1 quel che aveva fatto.

c.1. Lei dice di essersi

spaventata alla notizia, di essere salita in camera e di avere visto il marito

che bruciava qualcosa nel camino interno (in realtà, una pigna).

A fronte di IM 1 che, invece, in una delle sue tante versioni,

racconta che AP 1 era rimasta soddisfatta alla notizia e che i panni e lo zaino

lui li aveva bruciati nel camino esterno (e, poi, anche lei l’aveva aiutato a

bruciarli), nessuno le ha creduto.

A torto.

A sostenere le dichiarazioni di AP 1 vi è che la polizia scientifica

ha davvero ritrovato nella pigna dei resti di bottoni (AI 382, foto 27 e

relativo commento). E vi è l’accertamento secondo cui, davvero, la pigna è ben

visibile dalla scala che porta alle camere da letto. Cioè, la pigna è ben

visibile dal posto dove AP 1 ha detto di essere quando ha visto il marito

bruciare qualcosa (cfr. verb. dib. di appello, pag. 7).

D’altro lato, che lei si sia spaventata alla notizia è ben

verosimile. Ma non solo.

A conferma di questa sua paura vi è, agli atti, il seguente sms

che, benché successivo ai fatti (è del 19.03.2017), è illuminante sul timore

che IM 1 incuteva alla moglie e sulla ragione di questo timore:

“AP 1: Già ho detto che tu mi

spavento (14.56.18)

IM 1: Perché (ore 14.56.43)

AP 1: Tu sai perché (ore 14.56.59)

IM 1: Perché (ore 14.57.16)

AP 1: Sai (ore 14.57.32)

AP 1: Perché hai fatto con lei (ore

14.57.43)

AP 1: Ho paura io adesso (ore

14.57.50)” (doc. dib. n. 3; cfr. anche sms del 31.07.2016, ore 20:24:04 di AP 1

a IM 1: “Il tuo rapporto con me diventa peggio ogni giorno.”)

c.2. AP 1 ha detto di avere

visto, quella sera, del sangue sulle braccia/sulla camicia del marito.

Non è stata creduta. Non lo è stata verosimilmente perché IM 1 ha

detto che lui non era macchiato di sangue. Ora, anche volendo fare astrazione

dal fatto che, come visto, la credibilità generale di IM 1 non è propriamente

un dogma, se davvero non ci fosse stata nessuna macchia, perché bruciare la

camicia? Perché bruciare tutto?

c.2.1. Si è detto anche che AP

1.

non è credibile poiché su questo punto ha dato più versioni. Non è così. Se è

vero che sul tema ci sono verbalizzazioni diverse, esse sono, evidentemente da

addebitare a problemi di comprensione/traduzione. In effetti, nell’AI 109 le “mani

sporche di sangue” sono subito ridimensionate – “aveva le mani sporche

di sangue e io mi ero spaventata, o meglio i polsi” – tanto da evidenziare

subito che il primo concetto (“le mani sporche di sangue”) era frutto di

un errore (di chi non si sa). E, così, in seguito. L’errore e la sua correzione

si ripresentano uguali nell’AI 211: le “mani coperte di sangue” (pag. 2,

riga 22) diventano di nuovo, subito, “il sangue era sulle braccia

(nell’avambraccio) e non sulle mani” (pag. 22, riga 28). Evidentemente,

qualcosa ha continuato a non funzionare nella comunicazione fra interrogata e

interprete (o forse anche, nel triangolo comunicativo

interrogante/interrogata/interprete). Del resto, al dibattimento di primo

grado, l’interprete ha dato atto che “in __________ c’è una parola, ‘ruka’,

che significa sia mano che braccio” (verb. dib. di primo grado, all. 1,

pag. 55).

Ragionevole e credibile, dunque, la spiegazione data da AP 1

secondo cui lei non ha mai detto (o voluto dire) che IM 1 aveva le mani sporche

di sangue, ma soltanto che aveva un po’ di sangue (un rivolo / una goccia)

sull’avambraccio / sul polso della camicia.

d. La PP ha, poi,

sostenuto che proprio il fatto che IM 1 ha raccontato tutto alla moglie prova

che il piano di uccidere era comune. Altrimenti – ha detto – perché IM 1

avrebbe dovuto dirglielo?

Quella che la PP propone non è, però, l’unica spiegazione che si

può dare a questa comunicazione. Di spiegazione ce n’è almeno un’altra. Ed è

quella che, al contrario di quella proposta dalla PP, si inserisce

perfettamente nel quadro che della vicenda ci danno gli atti. Ed è quella che

ha dato lo stesso IM 1 a don __________, il prete cui lui si era rivolto e cui

dobbiamo il fatto che IM 1 si sia costituito. A questo prete, IM 1 aveva

raccontato:

“di avere detto a AP 1 di avere

ucciso VITT 1 per lei, per tenerla più legata a sé” (AI 51, PP 15.05.2018 don __________, pag. 4 e 5)

E questa spiegazione è la stessa che AP 1 ha dato agli inquirenti

aggiungendo che, subito, lui le ha detto che, se avesse parlato, avrebbe fatto

la stessa fine:

“si, è vero che IM 1 mi aveva detto

quella sera che l’aveva uccisa, dicendomi che l’aveva fatto per me. E poi mi ha

detto che se avessi raccontato a qualcuno questa cosa, mi avrebbe ucciso. […] E

mi ha detto che sarei dovuta rimanere sempre con lui per sempre.” (AI 109 PP 29.06.2018 AP 1, pag. 31; cfr. anche, fra gli altri, verb. dib. di primo

grado, all. 1, pag. 39 e 43 seg.; verb. dib. di appello, pag. 7).

e. AP 1 ha detto che –

nonostante fosse rimasta inorridita e spaventata alla notizia – non ha

denunciato il marito perché si era convinta che non sarebbe stata creduta

(credeva che la sua parola di straniera non avrebbe pesato quanto quella del

marito, cittadino svizzero che lavorava per l’esercito) e che, poi, per lei

(viste le minacce del marito per costringerla al silenzio) sarebbe stato

peggio.

Quello fatto da AP 1 non è un pensiero inverosimile e, perciò, il

motivo di questo suo silenzio non va forzatamente – come è stato fatto –

ricercato altrove. Infatti, il pensiero di AP 1 è lo stesso che ha fatto Don __________:

“io non avevo consigliato a AP 1 di

denunciare il marito, perché non l’avrebbero creduta, sarebbe stata la parola

di lei contro quella di lui” (AI

51, PP 15.05.2018 don __________, pag. 6)

Ed è altrettanto verosimile che, oltre alla convinzione di non

essere creduta, AP 1 sia stata trattenuta dal rivolgersi alla polizia dalla

paura che, poi, il marito avrebbe messo in atto la sua minaccia.

f. È vero che, agli

atti, ci sono alcuni sms che sembrano indicare che, nei mesi successivi

all’uccisione, la vita della coppia correva su binari di apparente normalità

(si vedrà, poi, che quell’apparente normalità non è durata a lungo) e che,

quindi, AP 1 si è accomodata alla situazione.

È anche vero che AP 1 ha sostenuto che quel suo accomodarsi era

(quasi) solo apparente (cfr. verb. dib. di appello, pag. 8; AI

327.

PP 29.11.2018 AP 1, pag. 30) e, comunque, obbligato dalla sua

condizione di sostanziale precarietà nel nostro Paese che lei, soprattutto

nell’interesse delle figlie, non voleva lasciare (e, quindi, per lei era vitale

non esporsi all’eventualità di perdere il permesso).

Sia quel che sia, questo suo essersi successivamente accomodata

non la rende correa del marito.

29.

Ciò detto, questa

Corte deve concludere la sua disamina con la constatazione – obbligata – che la

pubblica accusa non ha fatto fronte al proprio onere probatorio: non ha, cioè,

raccolto prove sufficienti a dichiarare AP 1 autrice colpevole di assassinio.

Non lo ha fatto perché la chiamata in correità di IM 1 – per i

motivi illustrati – non è credibile.

AP 1 deve, dunque, essere assolta dall’imputazione di assassinio e

il suo appello, su questo punto, accolto.

denuncia mendace

30.

I

primi giudici hanno riconosciuto AP 1 autrice colpevole anche di denuncia

mendace per aver dichiarato a verbale dinnanzi al PP il 29 giugno 2018 (AI 109

PP 29.06.2018 AP 1, pag. 31), che IM 1, al suo ritorno a casa la sera del 19

luglio 2016, l’aveva minacciata di morte nel caso in cui avesse raccontato a

qualcuno ciò che lui aveva fatto, nonché per aver dichiarato a verbale dinnanzi

al PP il 13 luglio 2018 (AI 143 PP 13.07.2018 AP 1, pag. 3), che IM 1 la costringeva

a rapporti sessuali.

Anche questa pronuncia è stata impugnata da AP 1.

30.1

Dall’imputazione

relativa alle minacce di morte, AP 1 va assolta semplicemente ricordando i

precedenti accertamenti, e meglio che:

- l’imputata non

ha né voluto né pianificato insieme al marito l’uccisione di VITT 1;

- IM 1, al suo

rientro a __________ la sera del 19 luglio 2016, ha raccontato alla moglie quel

che aveva appena fatto accompagnando questa rivelazione con la minaccia secondo

cui, se lei avesse parlato a qualcuno della cosa, le avrebbe fatto fare la stessa

fine di VITT 1

e ricordando che alle negazioni di IM 1 (vista la sua

attendibilità pressoché nulla sia in generale, sia, in particolare, su quanto

accaduto la sera del 19 luglio 2016 al suo rientro a casa) non può essere

concesso alcun credito.

30.2

Relativamente alla

seconda parte dell’imputazione, il discorso è leggermente più articolato e

parte dalla contestualizzazione delle dichiarazioni rilasciate da AP 1 nel

verbale del 13 luglio 2018 – e a lei imputate come denuncia mendace – con

quelle immediatamente precedenti e immediatamente seguenti, per meglio renderne

il significato:

Mi viene chiesto di precisare

come mi sentivo quindi dopo il 19.07.2016 e come ho vissuto i mesi successivi.

R: io stavo molto male e soffrivo.

Avevo sempre paura di lui (IM 1).

Mi viene chiesto perché avevo

paura, e io rispondo che lui mi aveva

minacciato di uccidermi se avessi detto qualcosa a qualcuno. Nel senso, se

avessi detto che IM 1 aveva ucciso sua moglie.

Mi viene chiesto di spiegare

come era la vita quotidiana fra me e IM 1 in questo momento.

R: io volevo andare a dormire nella

stanza di __________ (nella sua stanza c’era un letto e un divano letto), ma IM

1.

non me l’ha permesso.

ADR che __________ viveva in quella stanza nel 2016, io

volevo condividere la stanza con lei.

Mi viene chiesto di precisare

come IM 1 non mi ha permesso di andare a dormire nella stanza di __________, e

io rispondo

che litigava, lui urlava. Diceva

che ero sua moglie, che dovevo dormire con lui altrimenti andava all’Ufficio

stranieri, dicendo che mi avrebbe denunciato.

Mi viene chiesto in che senso mi

avrebbe denunciato e io rispondo che

preciso che lui mi diceva che mi avrebbero tolto il permesso e sarei dovuta

tornare in __________. E poi mi diceva che mi avrebbe ucciso. Insomma, tutto

insieme.

Mi viene chiesto ogni quanto

succedevano questi litigi, e io rispondo che magari io riuscivo a dormire accanto a lui due giorni, poi capivo

internamente che non ce l’avrei più fatta. Glielo dicevo, gli dicevo che non

potevo stare vicino a lui, ma lui continuava a rispondermi che ero comunque sua

moglie e dovevo fare quello che diceva lui

Mi viene chiesto se lui ha

esercitato violenza su di me, e io rispondo di no, è stata una violenza psichica. Non mi ha mai picchiato.

Mi viene chiesto se dovevo

semplicemente dormire con lui, o dovevo accontentarlo e io rispondo che non sempre dovevo avere dei rapporti con lui, ma

è successo.

Questi rapporti non erano voluti, “IM

1.

ha visto questo”. Nel senso che io non volevo, IM 1 lo capiva perché piangevo

quasi. Io capivo che dovevo concedermi, altrimenti lui mi avrebbe ucciso.

ADR che io piangevo dopo, non durante l’atto.

Mi viene chiesto se IM 1 mi

aveva minacciato prima dell’atto, e io rispondo di no. Questo io lo capivo, capivo che se non facevo

così lui dopo mi avrebbe minacciato.

Mi viene chiesto quindi se si

trattavano di minacce continue, o IM 1 mi ha minacciato solamente il 19 luglio

2016?

R: IM 1 mi minacciava quando er[a]

arrabbiato, quando qualcosa non andava come voleva lui. (AI 143 PP 13.07.2018 AP 1, pag. 2 seg.)

30.2.1

È certo che, al di là

dell’apparente normalità che, come si è detto, ha fatto seguito all’uccisione,

il rapporto dei i coniugi IM 1 si è ben presto incrinato. Che così fosse è

stato confermato dallo stesso IM 1 che ha riferito che AP 1 aveva paura di lui

e che non voleva più vivere con lui a causa dell’omicidio da lui commesso (cfr.

AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag. 8 e 19). Eloquente al riguardo è, per esempio,

anche quanto IM 1 ha dichiarato nel verbale di confronto:

“Ma… il matrimonio è andato bene

ancora qualche mese, qualche mese andava… è andata ancora bene e dopo AP 1

penso che ha cominciato a pensare che io ero… un killer, che… che io ero un… un

assassino che… e… il… il lato affettivo ha cominciato un po’ a calare.” (AI 265 trascrizione di PP 28.09.2018

confronto IM 1/AP 1, pag. 10)

Sul momento in cui i problemi hanno iniziato a manifestarsi, IM 1

è, ancora una volta, tutt’altro che costante. Passa dal

“negli ultimi mesi” (PS 18.05.2019 IM 1 all. 12 a RPG

07.01.2019, AI 381, pag. 17) a un “negli ultimissimi mesi […] solo

molto recentemente e non prima” (AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag. 8), salvo

poi, nello stesso verbale, dire che “il primo anno [ndr.: dopo la morte

di VITT 1] è stato un matrimonio d’amore normale. E dopo sono iniziati i

problemi […]” (AI 135 PP 10.07.2018 IM 1, pag. 19), ciò che equivale ad

anticipare non di poco l’inizio dei problemi, almeno a luglio 2017. Nel già

citato verbale di confronto cambia ancora, anticipando ulteriormente a “qualche

mese” dopo l’omicidio (AI 265 trascrizione di PP 28.09.2018

confronto IM 1/AP 1, pag. 10). Al dibattimento di primo grado, cambia di nuovo

versione in modo considerevole posticipando agli “ultimi 2-3 mesi prima

dell’arresto” e ancora “pochi mesi prima dell’arresto” (verb.

dib. di primo grado, all. 1, pag. 16).

È però un fatto che già il 19 marzo 2017 vi è uno scambio di

messaggi fra i coniugi che ben mostra le tensioni fra i due e il fatto che AP 1

avesse paura del marito sia per il comportamento da lui tenuto sia per

l’omicidio che aveva commesso.

19.

marzo 2017

14:27:37

AP

1.

Tu

sempre litiga con me

14:27:42

AP

1.

Gia

stamatina

14:27:49

AP

1.

Questo

normale?

14:45:08

AP

1.

Perche

tu fai nervoso?

14:45:29

AP

1.

Perche

urla sempre ?

14:45:53

IM

1.

Perché

non sei più AP 1 che ho conosciuto

14:46:04

AP

1.

Non

e vero

14:46:21

IM

1.

Stai

tranquilla

14:46:56

AP

1.

Non

posso

14:46:59

AP

1.

Tu

sai

14:47:21

IM

1.

Io

non so so cosa vuoi?

14:47:37

AP

1.

Vorrei

fare tutto Bene

14:47:56

AP

1.

Come

prima

14:48:06

IM

1.

Anche

io, ho provato!!!

14:48:32

AP

1.

Solo

ieri

14:49:02

IM

1.

Allora

dimmi quanto tempo hai bisogno

14:49:14

AP

1.

Io

non so

14:49:33

AP

1.

Ma

credo Che tutto Bene Ancora

14:49:47

IM

1.

Okey

allora ci vediamo stasera, stai tranquilla

14:49:52

AP

1.

Come

prima

14:49:58

AP

1.

Non

posso

14:50:00

AP

1.

Vero

14:50:19

AP

1.

IM

1.

io ti paura adesso

14:50:24

AP

1.

Non

so Perche

14:50:56

AP

1.

Perche

tu Arabiato da me

14:52:13

IM

1.

Perché

sei cambiata, volevo sedurti (sedurre) Ieri, ho cercato di ritornare come

prima, ho capito!! Hai bisogno di più tempo

14:52:40

AP

1.

Ma

non fai piu cosi

14:52:56

AP

1.

Non

hai paura di me

14:53:16

AP

1.

Perche

Ho paura

14:53:50

IM

1.

Vorrei

che ritorni AP 1, affettuosa, come prima

14:54:14

AP

1.

Io

Provo

14:54:18

AP

1.

Anche

tu

14:54:40

AP

1.

Aiuta

mi

14:55:35

IM

1.

Ieri

ti ho chiesto due volte se mi amavi ancora, hai sempre risposto NO!!

Come

posso aiutarti

14:55:59

AP

1.

Non

e vero

14:56:18

AP

1.

Gia

ha detto Che tu mi spavento

14:56:43

IM

1.

Perché

14:56:59

AP

1.

Tu

sai Perche

14:57:16

IM

1.

Perché?

14:57:32

AP

1.

Sai

14:57:43

AP

1.

Perche

hai fatto con lei

14:57:50

AP

1.

Ho

paura io adesso

14:58:58

IM

1.

No

non devi avere paura!!

Tu

lo sai che ti amo troppo, invece tu no

14:59:36

IM

1.

Anche

quando sei arrabbiata con me

(doc. dib. n. 3)

In un messaggio del 4 aprile 2017 (13:40:07), poi, IM 1 appare,

sì, supplichevole e contrito, ma da ciò che scrive per scusarsi risulta

chiaramente che le tensioni della sera precedente non dovevano certamente

essere state da poco ed emerge anche che, fra le cose dette in quell’occasione,

doveva esserci stata anche, in qualche modo, la minaccia della revoca dei

permessi di soggiorno “non dovete pensare che un giorno vi posso mandare via”:

“Sono sincero!!

Non vivo più senza di te, vi voglio

troppo bene.

Scusami, scusami tanto per certe

parole che ti ho detto ieri sera, la maggior parte delle parole non le credevo

neanche io. Ti prometto che farò di tutto per non farti soffrire, non mi piace

assolutamente vederti soffrire. Vi ho fatto del male e di questo parlerà anche

a __________, voglio che pensate che con me siete al sicuro e non dovete

pensare che un giorno vi posso mandare via, vi amo troppo, anche nei momenti di

rabbia non riesco a non amarvi, e certe parole che ho detto ieri sera non le

credevo nemmeno io. Ti prometto che quello che è successo ieri sera non

succederà più!

Io voglio vivere con voi ma non

dovete avere paura di me, mi fate sentire un mostro (una persona brutta,

terribile), io sono sempre stata una persona sempre molto buona con tutti, e

chi mi conosce lo può confermare.

Da subito sono pronto a cambiare e a

non farti più soffrire. Odio vederti soffrire amore mio.

Adesso devo andare, scusatemi

ancora. Ti amo”

(doc. dib. n. 3, mess. 04.04.2017,

13:40:07)

Ritenuto, poi, come sia del tutto normale che le tensioni in una coppia

si manifestino a fasi, che si alternino momenti acuti e altri momenti di

relativa tranquillità, e che non sempre ne rimanga necessariamente traccia

negli scambi di messaggi sul cellulare, non è in alcun modo significativo di

alcunché il fatto che si trovino molti messaggi in cui la coppia dialoga

normalmente su questioni quotidiane e correnti.

IM 1 conferma, anche, che era diventato geloso, in particolare da

quando era tornato a lavorare ad inizio del 2017, che gli dava fastidio che AP

1.

si allontanasse da lui, che non gli dicesse con chi usciva e non gli facesse

vedere il telefono (cfr. AI 223 PP 28.08.2018 IM 1, pag. 2-3; AI 265

trascrizione di PP 28.09.2018 confronto IM 1/AP 1, pag. 11-12). Tanto che aveva

iniziato anche ad appostarsi e a seguirla quando usciva (cfr. AI 243 PP

24.09.2018

PC 1, pag. 32).

IM 1 ha anche confermato che per “la parte sessuale” con,

o, meglio, da parte di AP 1 “non si collaborava più” (AI 265

trascrizione di PP 28.09.2018 confronto IM 1/AP 1, pag. 11), che a lui non

andava bene che “i rapporti sessuali erano diminuiti e siamo arrivati a

vivere come due amici” e che, perciò, si era rivolto allo studio

dell’avvocato __________ per farsi confermare che, in caso di divorzio, AP 1

sarebbe dovuta rientrare in __________ con le figlie e che aveva mostrato la

risposta dell’avvocato alla moglie “affinché magari le cose tra noi

migliorassero e che lei si impegnasse a essere una moglie” (PS 18.05.2019 IM

1.

all. 12 a RPG 07.01.2019, AI 381, pag. 17), ciò che ha ribadito ancora, e in

modo ancora più esplicito, in un verbale successivo: “Quando sono andato

dall’avvocato __________ era anche per metterla sull’attenti, di tirarsi

insieme, di tornare la moglie che era.” (AI 223 PP 28.08.2018 IM 1, pag.

6).

30.2.2

In questo contesto non

si può certo escludere, anzi appare plausibile che le pressioni di IM 1 siano

state percepite da AP 1 come una violenza psichica e che, quindi, vi siano

stati dei rapporti sessuali da lei non voluti e accettati solo a causa di dette

pressioni e che IM 1 ne fosse stato ben consapevole o che, quanto meno, AP 1

abbia avuto motivo di ritenere che lui ne fosse consapevole.

30.2.3

Al riguardo, va ancora

osservato che i primi giudici hanno accertato che “la coppia ha intrattenuto

per un certo periodo rapporti consensuali con reciproco soddisfacimento e che,

in una seconda fase, la donna si negava al marito” (sentenza impugnata,

consid. 506 pag. 399) e per fondare le pretese di esaustività di tale

accertamento si riferiscono genericamente allo “scambio di messaggi tra i AP

1.

e IM 1, in cui, tra le altre cose, la moglie manda al marito fotografie

seminuda e immagini hot” e riportano una serie di stralci (questi, per lo

meno, corredati da riferimenti) di conversazioni chat fra i coniugi (sentenza

impugnata, consid. 380 pag. 323-325) e fra AP 1 e un’amica (sentenza impugnata,

consid. 381 pag. 325).

Questo accertamento non può essere condiviso.

In primo luogo, le “fotografie seminuda e immagini hot” che

AP 1 avrebbe mandato al marito, in realtà, si riducono a ben poca cosa: un paio

(due) di fotografie scattate su una spiaggia che la ritraggono in costume da

bagno, nonché una serie di immagini e di video inoltrati fra i quali ve ne sono

alcuni dai contenuti umoristici/goliardici in relazione al sesso o ad aspetti

legati alla sessualità – sul gusto dei quali si potrebbe certamente discutere,

ma ciò non è compito di questa Corte – come ne circolano in gran quantità in

internet e sui social media. Nulla più.

Per quel che riguarda, poi, i messaggi scambiati fra AP 1 e IM 1

da cui si dovrebbe evincere il “reciproco soddisfacimento” dei coniugi

per i rapporti sessuali, si osserva quanto segue.

Nello scambio del 10 aprile 2017, si vede chiaramente che chi

esprime, in modo entusiastico, la sua soddisfazione post coitum è IM 1. AP

1.

non si sbottona per niente, gli scrive “buongiorno amore mio”, gli

manda qualche emoticon a forma di bacio e un’immagine con un augurio di “buon

lunedì”.

Nello scambio del 27 aprile 2017, poi, AP 1 sta parlando del

pranzo di lui, prima, e della cena, poi, e si vede che è lui che pensa al

sesso: “Ti desidero sempre” e “Pensavo scrivevi facciamo din din

[ndr: sesso]” quando lei gli aveva scritto “Stasera facciamo parmigiano?”

Nello scambio del 4 luglio 2017, parlano di baci e se ne inviano a

parole e con qualche emoticon, nulla più.

Riguardo allo scambio del 14 luglio 2017, si capisce dal contesto

che il giorno precedente i due devono aver avuto un litigio e quasi non si sono

scritti, ma AP 1 tenta di ricomporre la situazione (già il 13 luglio alle ore

20:46 AP 1 gli scrive “Basta litigarsi”), poi nel pomeriggio del 14

luglio gli scrive ancora (e qui inizia lo scambio citato) chiedendogli come

stia e lui, rispondendole sarcasticamente “benissimo”, le invia una foto

in riva al lago con delle persone lontano sullo sfondo, al che lei sembra

cercare di ristabilire un dialogo inviandogli una serie di messaggi dal tono

fra il piccato/geloso e lo scherzoso riguardo alla foto.

Nello scambio del 30 agosto 2017, infine, ancora una volta è lui

che manifesta la sua soddisfazione per il rapporto sessuale della sera

precedente, mentre lei rimane piuttosto sul vago.

Ora, questa serie di scambi di messaggi non permette minimamente

di trarre alcuna conclusione sulla disposizione di AP 1 riguardo ai (due)

rapporti sessuali menzionati – che lui ne sia stato estremamente soddisfatto e

appagato non significa certo che sia stato necessariamente così anche per lei –

né, a maggior ragione, riguardo ad altri rapporti sessuali non menzionati nei

messaggi.

Quanto allo scambio di messaggi del 29 dicembre 2017 con la sua

amica __________, in cui, dopo aver descritto un periodo in cui la relazione

con IM 1 sembra essere stata particolarmente tesa, AP 1 le scrive “Almeno

con il sesso non pretende” e “Non dormiamo da molto tempo.” (CARP doc. LIX), si noterà che nemmeno in questo caso si può concludere

alcunché, se non che, in primo luogo, si tratta di una conferma del fatto che AP

1.

non voleva avere dei rapporti sessuali con il marito e che, in secondo luogo,

deve essere effettivamente trascorso un periodo (che non è, però, definito

quanto alla sua durata), in cui sembrerebbe che i due coniugi non abbiano avuto

rapporti sessuali. Ma ciò non implica in alcun modo che quelli precedenti siano

stati da lei desiderati, né permette di escludere che successivamente le

pretese del marito in ambito sessuale siano ricominciate.

30.2.4

Da quanto precede

discende, dunque, che AP 1 va prosciolta anche da questa seconda imputazione di

denuncia mendace.

sequestri

31.

Visto l’esito del

procedimento e l’integrale proscioglimento di AP 1, va ordinato il dissequestro

di tutto quanto a lei sequestrato (cfr. atto di accusa ACC 11/2019 del

15.01.2019, pag. 5 seg.).

pretese civili e spese legali degli AP

32.

Visto l’esito del

procedimento e il suo integrale proscioglimento, AP 1 non può essere condannata

al pagamento delle pretese civili degli AP, per cui esse vanno respinte.

Altrettanto ne è di qualsiasi pretesa degli AP ex art. 433 CPP nei

suoi confronti, tanto più che essi sono al beneficio del gratuito patrocinio,

per cui non avrebbero avuto, in ogni caso, alcun titolo per pretendere un

indennizzo ex art. 433 CPP (cfr. STF 6B_505/2014 del 17.02.2015 consid. 4; STF

6B_234/2013 dell’08.07.2013 consid. 5; DTF 138 IV 205 consid. 1 per il caso

analogo della difesa d’ufficio dell’imputato che esclude un indennizzo ex art.

429.

cpv. 1 lett. a CPP), ciò che, peraltro, neppure hanno fatto, contrariamente

a quanto sembra essere stato ritenuto dai primi giudici.

spese procedurali

33.

I primi

giudici hanno posto a carico di AP 1 (in solido con il coimputato e

ripartizione interna di 1/2 ciascuno) l’integralità delle spese procedurali di

primo grado di complessivi fr. 57'228.05.

Visto il suo integrale proscioglimento, AP 1 non può essere

condannata al pagamento delle spese procedurali e la quota di 1/2 che la

concerneva sarà posta integralmente a carico dello Stato.

34.

Visto l’esito del

presente procedimento, le spese procedurali di appello sono poste integralmente

a carico dello Stato.

spese per il gratuito patrocinio degli AP in procedura di

appello

35.

Con la sua nota del 28

settembre 2020 (doc. dib. di appello n. 17), prodotta in sostituzione della

nota del 7 settembre 2020 (doc. dib. di appello n. 10), la patrocinatrice degli

AP ha esposto, per la procedura di appello, onorari (alla tariffa oraria di

fr. 180.-) di fr. 8'163 più spese di fr. 304, includendo soltanto

i primi tre giorni di dibattimento. In relazione alla presente procedura,

l’importo esposto appare eccessivo. La Corte ritiene adeguata una retribuzione

calcolata in 4 ore di preparazione e 5 giorni di dibattimento, calcolati, con

un certo agio, come costituiti da 8 ore in media (compresi tempi di agio e di

trasferta), alla tariffa oraria di fr. 180.-, per un totale di fr. 7'920.-,

oltre a spese al 6% arrotondate a fr. 500.- e alle spese di trasferta

calcolate in fr. 360.- (che per, una svista, non sono state conteggiate

nel dispositivo consegnato alle parti). Il relativo punto del dispositivo va,

pertanto, corretto in questo senso.

istanza di indennizzo ex art. 429

36.

Con istanza di

indennizzo dell’8 settembre 2020 (doc. dib. di appello n. 9), AP 1 ha chiesto

la rifusione delle spese di patrocinio per la procedura di primo grado e per il

procedimento di appello di complessivi fr. 180'445.40 (in cui sono inclusi

i primi due giorni di dibattimento), nonché la riparazione del torto morale per

il carcere preventivo subito, da calcolarsi in ragione di fr. 200.- al

giorno, oltre interessi del 5% dal giorno successivo alla scarcerazione.

36.1

L’importo richiesto a

titolo di spese di patrocino è comprovato dalle note del 5 aprile 2019 e del 7

settembre 2020 che indicano onorari di fr. 101'490.67 alla tariffa oraria

di fr. 280.-, oltre a spese e IVA per la procedura di primo grado,

rispettivamente onorari di fr. 61'231.33 alla tariffa oraria di

fr. 280.-, oltre a spese e IVA per il procedimento di appello.

La Corte ha ritenuto l’importo richiesto congruo e proporzionato

alle prestazioni fornite dalla difesa, così come alla difficoltà e alle

implicazioni del caso. Esso viene, pertanto, ammesso così come esposto e

completato con i tre giorni restanti del dibattimento di appello. I tre giorni

di dibattimento vengono calcolati, con un certo agio, come costituiti da 8 ore

in media (compresi tempi di agio e di trasferta), per un totale di

fr. 6'720.- di onorari, spese di fr. 672.-, nonché IVA di fr. 569.20,

per complessivi fr. 7'961.20.

A AP 1 vengono, pertanto, rifusi complessivi fr. 188'406.60 a

titolo di indennizzo per spese di patrocinio (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

36.2

Per quanto riguarda la

riparazione del torto morale per il carcere preventivo subito, non vi è motivo

di discostarsi dall’importo richiesto di fr. 200.- per giorno di

detenzione subito, ritenute, in particolare, la gravità delle accuse, prima, e

della condanna, poi, che ha, certamente, reso ancor più difficile la permanenza

in carcere e la durezza delle condizioni di detenzione (AP 1 ha trascorso la

detenzione per oltre un anno in regime speciale), che ne compensano ampiamente

la durata, che invece permetterebbe, di principio, di ridurre l’importo

giornaliero (cfr. STF 6B_111/2012 del 15.05.2012 consid. 4.2; 6B_1052/2014 del

22.12.2015

consid. 2.1).

AP 1 è stata privata della libertà dal 28 giugno 2018 all’8

ottobre 2020, ossia durante 834 giorni, compreso nel computo il giorno

dell’arresto.

La riparazione del torto morale (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP)

riconosciuto a AP 1 ammonta, pertanto, a fr. 166'800.- oltre interessi del

5% dal 9 ottobre 2020.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 76 segg., 80 segg., 84, 132

segg., 136 segg., 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II,

12, 24, 112, 303 CP,

nonché, sulle spese, gli art. 422 segg., 426, 428 CPP e la LTG, e,

sulle indennità, gli art. 429, 433 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria

per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

di AP 1 è integralmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1 nella misura in cui riguarda IM 1, 3, 4, 5.1, 6 nella misura in

cui riguarda IM 1, 8, 9 nella misura in cui riguarda IM 1, 10 nella misura in

cui riguarda IM 1, 11, 12 della sentenza del 15 aprile 2019 della Corte delle

assise criminali sono passati in giudicato,

ricordato, in particolare, che AP 1 è stata prosciolta

dall’imputazione di denuncia mendace di cui al punto 2 dell’atto di accusa,

limitatamente ai fatti avvenuti il 25 marzo 2018 a __________,

1.1. AP

1 è prosciolta da ogni imputazione.

1.2. AP

1 è immediatamente scarcerata.

1.3. Le

pretese degli AP nei confronti di AP 1 sono respinte.

1.4. La tassa di giustizia

e le spese del procedimento di primo grado concernenti AP 1 sono poste

integralmente a carico dello Stato.

1.5. È ordinato il

dissequestro di tutto quanto sequestrato a AP 1 (cfr. atto di accusa ACC

11/2019 del 15.01.2019, pag. 5 seg.).

2. Per le sue

prestazioni relative alla procedura di appello, RAAP, patrocinatrice d’ufficio

degli AP, vengono riconosciuti:

- onorario fr. 7'920.00

- spese fr. 860.00

- IVA (7.7%) fr. --

Totale

fr. 8'780.00

che sono posti a carico dello

Stato.

2.1. La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del

presente dispositivo e la nota d’onorario.

2.2. Contro

la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

3. L’istanza

di indennizzo presentata da AP 1 è integralmente accolta.

Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino

rifonderà a AP 1, a titolo di indennità ex art. 429 CPP:

3.1. l’importo

di fr. 188'406.60 a titolo di risarcimento delle

4. Intimazione a:

5. Comunicazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.