17.2019.131
Condannato per infrazione alla LArm, in parte tentata
5 maggio 2020Italiano19 min
aprile 2019, confermando l’imputazione di cui al decreto d’accusa n__________ del Ministero pubblico, il giudice della
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Incarto n.
17.2019.131+225
Locarno
5 maggio 2020/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Damiano Salvini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 7 maggio 2019 da
AP 1
rappr. dal DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 29 aprile 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 20 maggio 2019)
richiamata la dichiarazione di appello 11 giugno 2019;
esaminati gli atti;
ritenuto che
Fatti
A. Con sentenza 29
aprile 2019, confermando l’imputazione di cui al decreto d’accusa n__________ del Ministero pubblico, il giudice della
Pretura penale ha dichiarato AP 1 colpevole di infrazione alla LArm, giusta
l’art. 33 cpv. 1 lett. a,
“per avere, nel corso del mese di
febbraio del 2018, ad __________ e in altre imprecisate località del Cantone
Ticino, acquistato tramite il sito internet wish.com e importato in Svizzera,
tramite una consegna postale proveniente dalla Malesia, un bastone telescopico
in materiale plastico di colore nero, senza essere al beneficio della
necessaria autorizzazione d’importazione.” (disp. n. 1 della sentenza
impugnata, pag. 6),
e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere
da fr. 90.- cadauna, la cui esecuzione è stata condizionalmente sospesa per un
periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 200.- e al pagamento di
tasse e spese di giustizia.
B. Concluso il
procedimento di primo grado, la sentenza è stata tempestivamente impugnata in
ossequio a quanto disposto dall’art. 399 cpv. 1 e 2 CPP: nella dichiarazione 19
agosto 2019, AP 1 ha precisato di appellare l’intero giudizio della Pretura
penale.
C. Con il consenso delle
parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta.
Nella motivazione 17 agosto 2019, AP 1 - rimproverando al giudice
di primo grado di essere giunto a una conclusione “da ritenersi
manifestamente errata” sia su questioni di fatto che di diritto - ha
postulato, in via principale, il suo proscioglimento, ha chiesto il
riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP di prima e seconda sede pari a
fr. 7'210.- (fr. 3'090.- per il primo grado e fr. 4'120.- per l’appello) e che
le spese procedurali vengano poste a carico dello Stato. In via subordinata, ha
chiesto di venire dichiarato autore colpevole di infrazione tentata alla LArm,
con una conseguente riduzione della pena.
D. Né la Pretura penale
né il Ministero pubblico hanno formulato osservazioni alla motivazione scritta,
rimettendosi al giudizio di questa Corte.
considerando
Considerandi
in fatto e in diritto
1.
AP 1 è nato a __________
il __________, è __________, incensurato e lavora come __________ (AI3,
allegato 1, pag. 1-2; verb. dib. di primo grado, pag. 2).
2.
Nel corso del mese
di febbraio 2018, AP 1 ha acquistato, tramite il portale online wish.com, un “retractable
Stick”, ovvero un bastone telescopico, al prezzo ribassato di fr. 9.- (AI3,
allegati 1 e 4). Ha dichiarato di averlo:
“[…] comandato da Wish per
curiosità, per scherzo, non sapendo come prima cosa che fosse vietato e
considerato un’arma visto che era in plastica. Per me era un gioco e l’ho
comprato senza un motivo particolare, visto il prezzo di CHF 9.-” (AI3,
allegato 1, pag. 2).
Non ha precisato né di che cosa fosse curioso né a chi volesse
fare il non meglio precisato scherzo. Non lo ha fatto nemmeno al dibattimento
di primo grado dove ha detto di avere:
“[…] pensato che [il bastone
telescopico - n.d.r.] servisse per un travestimento […] [p]er scherzo, per
carnevale o qualcosa del genere” (verbale d’interrogatorio di primo grado, pag.
1)
Anche qui, l’affermazione è rimasta incompleta ritenuto come AP 1
non abbia fornito alcun dettaglio in merito alla (sostanzialmente nuova)
versione del travestimento di carnevale: non è, quindi, dato sapere quale
travestimento - a mente dell’appellante - si comporrebbe anche di un bastone
telescopico.
Al pretore AP 1 ha, poi, aggiunto di non avere
“[…] letto la descrizione. Se non
sbaglio, in grassetto vi era presente un titolo “sport”” (Ibidem, pag. 1).
Ciò detto, AP 1 non ha né preteso né spiegato se e come egli è
stato eventualmente fuorviato dall’indicata categoria “sport” presente
sulla pagina web del prodotto. Al pretore AP 1 ha semplicemente dichiarato di
avere dedotto dal prezzo basso la convinzione che l’oggetto fosse un “gioco”
(AI3, allegato 1, pag. 2):
“[…] dato il prezzo basso doveva
essere un giocattolo” (verbale d’interrogatorio di primo grado, pag. 1)
3.
La richiesta di
proscioglimento si fonda essenzialmente sull’asserita assenza d’intenzionalità
al momento dell’ordinazione del bastone telescopico, dettata da un errore sulla
sua qualifica giuridica di arma (dunque, su un errore sui fatti ex art.
13.
CP; CARP IX, pagg. 17-18; DTF 129 IV 238, consid. 3.2; STF 6B_1059/2015 del
5.
aprile 2016, consid. 3.3.2).
Per contro, non è contestato che l’oggetto acquistato sul web sia
effettivamente un’arma ai sensi della LArm (CARP IX, pagg. 15-16). A ragione. Un
bastone telescopico rientra senza dubbio nella definizione dei dispositivi
concepiti per ferire le persone, di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm.
4.
Giusta l’art. 13
cpv. 1 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle
circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è
favorevole. Una supposizione erronea dei fatti non va tuttavia ammessa alla
leggera dal giudice e spetta a colui che intende prevalersene provare le
circostanze di fatto che hanno ingenerato in lui l’errore (DTF 93 IV 81;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, pag. 60, par. 1.4).
a. Assume, dunque, in
concreto, un ruolo centrale la valutazione dell’attendibilità delle
dichiarazioni dell’appellante.
Analogamente all’iter da adottare in presenza di versioni
discordanti rese da soggetti diversi, anche in questo caso a risultare
rilevanti sono la linearità e la costanza nel tempo delle deposizioni, la loro
logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi
esterni in grado di supportarle (STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010, consid.
1.2).
b. Quanto dichiarato da AP
1.
in occasione dei suoi due interrogatori, oltre a non essere oggettivamente
lineare e costante, non è neppure logico e verosimile.
Ammesso e non concesso che l’appellante volesse, in realtà,
acquistare un finto bastone telescopico, una replica per bambini, dunque un
giocattolo e non lo strumento reale, confrontato in sede di primo
interrogatorio con l’oggetto acquistato (un’arma a tutti gli effetti), AP 1
avrebbe dovuto quantomeno esprimere un certo stupore appurando che aveva di
fronte un dispositivo manifestamente concepito per ferire le persone. E invece
alcuna reazione del genere è stata espressa, a conferma del fatto che
l’appellante si è trovato confrontato esattamente con l’oggetto desiderato.
Inoltre, nemmeno il prezzo basso poteva suggerire all’imputato che
si trattasse di un giocattolo, poiché egli sapeva perfettamente - per sua
stessa ammissione - che su wish.com vengono offerti prodotti a prezzi
stracciati rispetto a quelli praticati dalla concorrenza locale, tant’è che è
stato lui stesso ad aver candidamente dichiarato di aver acquistato anche una
(vera) presa universale a fr. 2.-, in questo caso, però, senza minimamente
prendere in conto o pensare che si trattasse di un giocattolo o di un oggetto
fittizio:
“[t]utti gli articoli su wish.com
hanno un prezzo alto che è sempre ribassato. Anche la presa l’ho pagata fr. 2”
(verbale d’interrogatorio di primo grado, pag. 2);
“[è] un sito conosciuto direi da
tutti, dove si possono comprare diversi articoli o gadget a poco prezzo” (AI3,
allegato 1, pag. 2).
c. Nel suo primo interrogatorio,
l’appellante si è limitato ad affermare di non sapere che il bastone
telescopico ordinato da wish.com fosse vietato e considerato un’arma e ciò “visto
che era in plastica” (AI3, allegato 1, pag. 2). Che AP 1 abbia seriamente creduto,
senza dubitarne, che il bastone telescopico non fosse un’arma per il solo fatto
della sua composizione (informazione appresa, secondo l’appellante, leggendo la
descrizione del prodotto) è una tesi che, oltre a risultare di per sé non
logica e verosimile, è sconfessata dagli atti.
c.1. In primo luogo, nella
schermata del portale wish.com di cui all’AI3 (allegato 4), riconosciuta e
sottoscritta dall’imputato, non vi è alcuna indicazione sui materiali di cui è
composto l’oggetto, quanto piuttosto l’indicazione che il bastone telescopico
può essere impiegato anche come “window breaker” (spacca finestra) e,
nei commenti sottostanti, è pure riportato che esso è “fedele alla foto,
molto robusto e di buona fattura”. Ne deriva che la sola impressione che si
deduce da tale descrizione è che l’oggetto in vendita è un’arma a tutti gli
effetti.
c.2. L’appellante ha
sostenuto - al primo dibattimento e nella motivazione dell’appello - di non
avere affatto letto, prima di procedere all’acquisto, la descrizione del
prodotto:
“[n]o, non ho letto la
descrizione.” (verbale d’interrogatorio di primo grado, pag. 1);
“[l]e immagini ben testimoniano la
strategia adottata da questa piattaforma di e-commerce [wish.com - n.d.r.], che
mira in pratica a togliere all’utente il tempo per ragionare, stimolando
continuamente l’acquisto della merce, da effettuarsi il più rapidamente
possibile.” (CARP IX, pag. 3).
Se così fosse - per logica - AP 1, a prescindere da quello che
(non) avrebbe trovato indicato nella descrizione, non avrebbe potuto comunque
concludere alcunché in merito alla natura del prodotto. In altri termini, non
avrebbe potuto venire fuorviato da informazioni mai lette e dunque mai apprese.
Avendo, tuttavia, sostenuto prima di aver letto la descrizione
(AI3, allegato 1, pag. 2) e poi di non averlo fatto (verbale d’interrogatorio
di primo grado, pag. 1), le dichiarazioni di AP 1 non sono, già solo per
questo, credibili.
c.3. Nella motivazione
scritta si legge, in particolare, che l’appellante è stato indotto in errore
dal fatto che il bastone telescopico era catalogato, su wish.com, fra gli
attrezzi sportivi (di principio esclusi dal campo di applicazione della Larm;
forumpoenale 6/2008, pag. 351).
Al riguardo, non si può non rilevare la stranezza della situazione
in cui l’appellante - pur avendo dichiarato di non aver letto la descrizione
del prodotto - comunque ricorderebbe tale fuorviante indicazione (verbale
d’interrogatorio di primo grado, pag. 1).
Ma, in ogni caso, la tesi difensiva risulta poco credibile nella
misura in cui AP 1 non ha mai messo in relazione il suo preteso errore con
questo aspetto (segnatamente: il bastone telescopico descritto come un attrezzo
sportivo), ma ha semplicemente dichiarato di aver creduto che il prodotto
acquistato sul web non fosse un’arma “visto che era di plastica” (AI3,
allegato 1, pag. 2), circostanza di cui avrebbe, peraltro, preso conoscenza
leggendo una descrizione (che non fa menzione di tale circostanza) che, poi,
invece, ha detto di non avere nemmeno letto (verbale d’interrogatorio di primo
grado, pag. 1).
5.
La difesa ha
sollevato anche altri elementi che, a suo avviso, sosterrebbero la tesi
dell’errore sui fatti e/o comunque sconfesserebbero la tesi di un agire
intenzionale di AP 1.
a. Avvisato
dall’autorità doganale e da La Posta che l’oggetto ordinato era un’arma e
l’importazione necessitava di un’autorizzazione (AI 1; doc. dib. di primo grado
n. 12, allegato doc. 1), l’imputato non ha reagito in alcun modo. Secondo la
difesa, questa (non) reazione confermerebbe la presenza dell’asserito errore
sui fatti: egli, colto di sorpresa e accortosi solamente a quel momento di aver
ordinato un’arma, non avrebbe risposto “così che l’invio venisse rispedito
al mittente”, manifestando “chiaramente la sua volontà di estraniarsi
dai fatti” (CARP IX, pag. 9). A fronte di quanto precede, tuttavia, il solo
fatto che AP 1 non abbia né risposto né contestato alcunché, evidentemente non
dimostra e tanto meno suggerisce quanto preteso dall’appellante. Sul punto la
tesi difensiva non può quindi essere seguita.
b. Nella propria
motivazione scritta l’appellante ha inoltre sostenuto che “gli utenti di
Wish partono dal presupposto che le merci acquistabili dalla Svizzera siano
anche conformi alle disposizioni di legge vigenti, allo stesso modo in cui […]
un individuo che si reca a fare la spesa alla Migros o alla Coop non si
aspetterebbe di correre il rischio di comprare un oggetto vietato per legge.”
(CARP IX, pagg. 10-11). Premesso che in questa sede conta unicamente il punto
di vista (concreto) dell’appellante e non quello (ipotetico) di tutti gli
utenti di wish.com, il parallelismo descritto dalla difesa è azzardato. Migros
e Coop sono due società cooperative con sede in Svizzera, i cui negozi sono
fisicamente situati sul territorio nazionale, nei quali la clientela acquista i
prodotti. Prodotti che, contrariamente a quelli di wish.com, si trovano già
materialmente in Svizzera al momento dell’acquisto, sugli scaffali delle
filiali. In simili circostanze, il consumatore - di principio - può sì partire
dal presupposto che quanto direttamente offertogli sia liberamente
commerciabile nel nostro Paese. Il portale wish.com, invece, vende prodotti più
che verosimilmente localizzati all’estero (generalmente in Cina, secondo
l’appellante; AI 3, allegato 1, pag. 2) che, una volta ordinati, vengono poi
spediti (e, quindi, importati) in Svizzera. Già solamente questa lampante
differenza oggettiva impedisce di credere che l’appellante si sentisse davvero
- come sostiene - nella medesima situazione soggettiva di quando fa la spesa al
“supermercato sotto casa”. A maggior ragione se si considera che, come detto,
il prodotto ordinato in concreto su wish.com era inequivocabilmente descritto
come un’arma e che AP 1 - per sua stessa ammissione - sapeva perfettamente che
sarebbe giunta dall’altra parte del mondo. Pertanto, anche su questo punto, la
tesi difensiva non può essere seguita.
6.
In definitiva,
poiché le dichiarazioni di AP 1 risultano complessivamente non attendibili, non
vi è spazio per ammettere la presenza di un errore sui fatti ai sensi dell’art.
13.
cpv. 1 CP. Risultando chiaro dal sito la natura del bastone telescopico, va
accertato che egli ha consapevolmente acquistato un’arma.
L’appello, su questo punto, va pertanto respinto.
7.
La difesa, in via
subordinata, ha postulato il riconoscimento di un’infrazione alla LArm solo tentata
e non consumata, poiché - in sostanza - l’appellante “non è in realtà mai entrato in possesso del bastone in plastica, poiché
lo stesso è stato sequestrato dalle autorità doganali primo [recte:
prima] che potesse effettivamente entrare e circolare sul territorio
elvetico” (motivazione scritta, pag. 17).
a. Il tentativo, art.
22.
CP, è dato quando l'autore realizza tutti gli elementi soggettivi
dell'infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza che siano
adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113, consid. 1.4.2). Il
tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è
però sufficiente (STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012, consid. 1.1.1).
b. L’acquisto (Erwerb) e
l’introduzione sul territorio svizzero (Verbringen in das schweizerische
Staatsgebiet) - nozione, quest'ultima, che comprende l'importazione (Einfuhr)
(Bopp/Jendis, in: Facincani/Sutter, Waffengesetz (WG), Zurigo 2017, art. 5 LArm
N 3) - rappresentano elementi oggettivi dell’infrazione di cui all’art. 33 cpv.
1.
lett. a LArm.
b.1. L’acquisto di un’arma
ai sensi della LArm è consumato nel momento in cui l’acquirente esercita su di
essa un potere effettivo (tatsächliche Herrschaftsgewalt), senza che un terzo
lo eserciti a sua volta (DTF 143 IV 347, consid. 3.4; Bopp/Jendis, in: Facincani/Sutter, Waffengesetz (WG), Zurigo 2017,
art. 5 LArm N 12).
b.2. L’importazione
di un’arma è, per logica, consumata quando l’oggetto entra in territorio
svizzero. Ciò è il caso anche quando, come in concreto, l’arma è fermata in una
dogana svizzera poiché questa è, per definizione, situata in territorio
svizzero (cfr. STF 6S.380/2004 dell’11 gennaio 2006, consid. 3.4.3, in cui,
decidendo di un caso di stupefacenti, il TF ha confermato che l’importazione [Einfuhr]
è non soltanto consumata [vollendet] ma anche compiuta [beendet] con il
sequestro in dogana della merce vietata).
b.3. Nel caso concreto, è
accertato che l’appellante ha ordinato via internet il bastone telescopico, lo
ha pagato con la sua carta di credito e se l’è fatto spedire dalla Malesia al
suo domicilio ad __________. L’arma non è, tuttavia, giunta a destinazione a
causa dell’intervento dell’Amministrazione federale delle dogane che, dopo
avere intercettato l’invio, ha denunciato il caso al MP (AI1-3 e relativi
allegati). Va dunque
concluso che l’infrazione alla LArm è tentata limitatamente all’acquisto, ma si
è consumata relativamente all'importazione.
L’appello, su questo punto, va pertanto accolto solo in parte.
commisurazione della pena
8.
Richiamato l’art. 33
cpv. 1 lett. a LArm in rel. con l’art. 333 CP, per la commisurazione della pena
si fa riferimento all’art. 47 CP i cui criteri sono stati efficacemente
spiegati nella DTF 136 IV 55, consid. 5.4.
a. La parziale
derubrica a tentativo del reato di cui AP 1 risponde non impone né permette una
riduzione della pena che gli è stata inflitta dal pretore. Essa, infatti, è, di
per sé particolarmente generosa: non può, infatti, essere preteso che 5
aliquote giornaliere colpiscano in modo adeguato la colpa di chi introduce nel
nostro Paese un’arma la cui pericolosità non ha da essere dimostrata e che,
pertanto, è, in sé, atta a mettere a repentaglio, in modo non banale, la
sicurezza di terzi. Se è vero che la lesione del bene protetto dalla norma (STF
6B_864/2015 del 1° novembre 2016, consid. 3.1) non si è realizzata - e che di
questo bisogna tener conto ad attenuazione della colpa dell’autore - è anche
vero che in ciò AP 1 non ha alcun merito, ritenuto come esso vada attribuito
esclusivamente all’operato delle autorità doganali. Ciò ritenuto, nonostante la
condanna a un reato in parte tentato, è solo in applicazione del divieto della
reformatio in pejus che viene, in questa sede, confermata la pena decisa dal
pretore.
b. Non essendoci
elementi per ritenere che sia intervenuto un miglioramento o un peggioramento
della condizione personale ed economica del condannato, l’ammontare della
singola aliquota va mantenuta a fr. 90.-, come deciso in primo grado.
9.
Anche per il divieto
della reformatio in pejus, deve essere confermata pure la sospensione
condizionale della pena, con un periodo di prova di due anni.
10.
Oltre a una pena
sospesa condizionalmente, può essere inflitta una multa ai sensi dell’art. 106
CP (art. 42 cpv. 4 CP) quando ciò appare necessario per sanzionare - in
un’ottica di prevenzione generale e speciale - adeguatamente ed in modo
tangibile la colpa del condannato (STF 6B_756/2018 del 15 novembre 2018,
consid. 2.2.; 6B_835/2018 dell’8 novembre 2018, consid. 3.2). Ciò è
segnatamente il caso qualora l’autore del reato - come in concreto - non ha
mostrato ravvedimento nel corso del processo (sentenza CARP del 12 dicembre
2012, inc. n. 17.2011.86, consid. 8.3). AP 1, ancora in sede d’appello, per
sottrarsi alle proprie evidenti responsabilità, ha deciso di trincerarsi dietro
a tesi difensive complessivamente forzate, dimostrando, in questo modo, di non aver
capito la gravità del suo operato. Per questo motivo, si ritiene di dovere
confermare la pronuncia di una multa accessoria. A questo proposito, la giurisprudenza
ha precisato che rivestendo tale multa un mero carattere accessorio, in linea
di principio il suo limite massimo va fissato non oltre al 20% dell’importo
della pena principale (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4; 134 IV 60, consid. 7.3.3),
con la conseguenza che l’importo viene ridotto da fr. 200.- a fr. 90.-.
11.
Seppure con il proprio
appello il condannato abbia impugnato anche il dispositivo n. 3 della sentenza
pretorile (CARP III), relativo alla confisca e alla distruzione del bastone
telescopico, sul punto non è mai stata avanzata alcuna pretesa.
Indipendentemente da ciò, l’oggetto in questione - un dispositivo appositamente
concepito per ferire le persone ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm
- va chiaramente confiscato e distrutto ex art. 69 CP, come già deciso dal
primo giudice.
spese procedurali e indennità
12.
Visto l’esito del
giudizio, le spese procedurali relative all’appello, ammontanti a fr. 1'200.-
(fr. 1'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disborsi), sono poste a
carico dell’appellante nella misura di 9/10, e per il resto sono a carico dello
Stato.
a. L’integralità delle
spese procedurali di prima istanza, pari a fr. 950.-, restano a carico
dell’appellante, essendo stata confermata la condanna.
b. All’appellante non
viene assegnata alcuna indennità ex art. 429 CPP, in quanto non è intervenuto
né un proscioglimento, né un abbandono. Tuttavia, ritenuto come il suo appello
sia stato parzialmente accolto, gli spetta una indennità (art. 436 cpv. 2 CPP),
ridotta, per le spese di patrocinio di seconda istanza, che viene fissata in
fr. 300.-.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 22, 34, 42, 47, 49, 106, 333 CP;
5,
33.
cpv. 1 lett. a LArm;
80,
81, 84, 348 segg., 379 segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP;
nonché,
sulle spese, gli art. 422 e segg. CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1.
L’appello è
parzialmente accolto.
1.1
AP 1 è dichiarato autore
colpevole di:
infrazione alla LArm, in parte
tentata
per avere, nel corso del mese di
febbraio del 2018, ad __________ e in altre imprecisate località del Cantone
Ticino, tentato di acquistare e importato in Svizzera un bastone telescopico in
materiale plastico, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione.
1.2
AP 1 è condannato:
1.2.1
alla pena pecuniaria di
5.
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, per un totale di
fr. 450.- (quattrocentocinquanta);
1.2.1.1
la pena pecuniaria è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.2.2
alla multa di fr. 90.-
(franchi), da sostituirsi, in caso di mancato pagamento per colpa, con una pena
detentiva di 1 (un) giorno.
2.
È ordinata la
confisca e la distruzione del sequestrato bastone telescopico in materiale
plastico, colore nero, n. di serie ZL 2014 3 0077992.9 (rep. n. 61322, inc. n.
24051).
3.
A AP 1 non è
riconosciuta alcuna indennità ex art. 429 CPP in relazione alla procedura di
primo grado.
4.
Le spese procedurali
di prima istanza di fr. 950.- rimangono a carico del condannato.
5.
Le spese procedurali
dell'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono poste a carico dell’appellante nella misura di 9/10 e per il
resto sono a carico dello Stato che verserà a AP 1 un’indennità di fr. 300.- ex
art. 436 cpv. 2 CPP.
6.
Intimazione a:
7.
Comunicazione a:
Per la
Corte di appello e di revisione penale
La
presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali,
contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla
competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e
incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art. 115 LTF.