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Decisione

17.2019.131

Condannato per infrazione alla LArm, in parte tentata

5 maggio 2020Italiano19 min

aprile 2019, confermando l’imputazione di cui al decreto d’accusa n__________ del Ministero pubblico, il giudice della

Source ti.ch

Incarto n.

17.2019.131+225

Locarno

5 maggio 2020/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Damiano Salvini, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 7 maggio 2019 da

AP 1

rappr. dal DI 1

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 29 aprile 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione

scritta intimata il 20 maggio 2019)

richiamata la dichiarazione di appello 11 giugno 2019;

esaminati gli atti;

ritenuto che

Fatti

A. Con sentenza 29

aprile 2019, confermando l’imputazione di cui al decreto d’accusa n__________ del Ministero pubblico, il giudice della

Pretura penale ha dichiarato AP 1 colpevole di infrazione alla LArm, giusta

l’art. 33 cpv. 1 lett. a,

“per avere, nel corso del mese di

febbraio del 2018, ad __________ e in altre imprecisate località del Cantone

Ticino, acquistato tramite il sito internet wish.com e importato in Svizzera,

tramite una consegna postale proveniente dalla Malesia, un bastone telescopico

in materiale plastico di colore nero, senza essere al beneficio della

necessaria autorizzazione d’importazione.” (disp. n. 1 della sentenza

impugnata, pag. 6),

e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere

da fr. 90.- cadauna, la cui esecuzione è stata condizionalmente sospesa per un

periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 200.- e al pagamento di

tasse e spese di giustizia.

B. Concluso il

procedimento di primo grado, la sentenza è stata tempestivamente impugnata in

ossequio a quanto disposto dall’art. 399 cpv. 1 e 2 CPP: nella dichiarazione 19

agosto 2019, AP 1 ha precisato di appellare l’intero giudizio della Pretura

penale.

C. Con il consenso delle

parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta.

Nella motivazione 17 agosto 2019, AP 1 - rimproverando al giudice

di primo grado di essere giunto a una conclusione “da ritenersi

manifestamente errata” sia su questioni di fatto che di diritto - ha

postulato, in via principale, il suo proscioglimento, ha chiesto il

riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP di prima e seconda sede pari a

fr. 7'210.- (fr. 3'090.- per il primo grado e fr. 4'120.- per l’appello) e che

le spese procedurali vengano poste a carico dello Stato. In via subordinata, ha

chiesto di venire dichiarato autore colpevole di infrazione tentata alla LArm,

con una conseguente riduzione della pena.

D. Né la Pretura penale

né il Ministero pubblico hanno formulato osservazioni alla motivazione scritta,

rimettendosi al giudizio di questa Corte.

considerando

Considerandi

in fatto e in diritto

1.

AP 1 è nato a __________

il __________, è __________, incensurato e lavora come __________ (AI3,

allegato 1, pag. 1-2; verb. dib. di primo grado, pag. 2).

2.

Nel corso del mese

di febbraio 2018, AP 1 ha acquistato, tramite il portale online wish.com, un “retractable

Stick”, ovvero un bastone telescopico, al prezzo ribassato di fr. 9.- (AI3,

allegati 1 e 4). Ha dichiarato di averlo:

“[…] comandato da Wish per

curiosità, per scherzo, non sapendo come prima cosa che fosse vietato e

considerato un’arma visto che era in plastica. Per me era un gioco e l’ho

comprato senza un motivo particolare, visto il prezzo di CHF 9.-” (AI3,

allegato 1, pag. 2).

Non ha precisato né di che cosa fosse curioso né a chi volesse

fare il non meglio precisato scherzo. Non lo ha fatto nemmeno al dibattimento

di primo grado dove ha detto di avere:

“[…] pensato che [il bastone

telescopico - n.d.r.] servisse per un travestimento […] [p]er scherzo, per

carnevale o qualcosa del genere” (verbale d’interrogatorio di primo grado, pag.

1)

Anche qui, l’affermazione è rimasta incompleta ritenuto come AP 1

non abbia fornito alcun dettaglio in merito alla (sostanzialmente nuova)

versione del travestimento di carnevale: non è, quindi, dato sapere quale

travestimento - a mente dell’appellante - si comporrebbe anche di un bastone

telescopico.

Al pretore AP 1 ha, poi, aggiunto di non avere

“[…] letto la descrizione. Se non

sbaglio, in grassetto vi era presente un titolo “sport”” (Ibidem, pag. 1).

Ciò detto, AP 1 non ha né preteso né spiegato se e come egli è

stato eventualmente fuorviato dall’indicata categoria “sport” presente

sulla pagina web del prodotto. Al pretore AP 1 ha semplicemente dichiarato di

avere dedotto dal prezzo basso la convinzione che l’oggetto fosse un “gioco”

(AI3, allegato 1, pag. 2):

“[…] dato il prezzo basso doveva

essere un giocattolo” (verbale d’interrogatorio di primo grado, pag. 1)

3.

La richiesta di

proscioglimento si fonda essenzialmente sull’asserita assenza d’intenzionalità

al momento dell’ordinazione del bastone telescopico, dettata da un errore sulla

sua qualifica giuridica di arma (dunque, su un errore sui fatti ex art.

13.

CP; CARP IX, pagg. 17-18; DTF 129 IV 238, consid. 3.2; STF 6B_1059/2015 del

5.

aprile 2016, consid. 3.3.2).

Per contro, non è contestato che l’oggetto acquistato sul web sia

effettivamente un’arma ai sensi della LArm (CARP IX, pagg. 15-16). A ragione. Un

bastone telescopico rientra senza dubbio nella definizione dei dispositivi

concepiti per ferire le persone, di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm.

4.

Giusta l’art. 13

cpv. 1 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle

circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è

favorevole. Una supposizione erronea dei fatti non va tuttavia ammessa alla

leggera dal giudice e spetta a colui che intende prevalersene provare le

circostanze di fatto che hanno ingenerato in lui l’errore (DTF 93 IV 81;

Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, pag. 60, par. 1.4).

a. Assume, dunque, in

concreto, un ruolo centrale la valutazione dell’attendibilità delle

dichiarazioni dell’appellante.

Analogamente all’iter da adottare in presenza di versioni

discordanti rese da soggetti diversi, anche in questo caso a risultare

rilevanti sono la linearità e la costanza nel tempo delle deposizioni, la loro

logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi

esterni in grado di supportarle (STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010, consid.

1.2).

b. Quanto dichiarato da AP

1.

in occasione dei suoi due interrogatori, oltre a non essere oggettivamente

lineare e costante, non è neppure logico e verosimile.

Ammesso e non concesso che l’appellante volesse, in realtà,

acquistare un finto bastone telescopico, una replica per bambini, dunque un

giocattolo e non lo strumento reale, confrontato in sede di primo

interrogatorio con l’oggetto acquistato (un’arma a tutti gli effetti), AP 1

avrebbe dovuto quantomeno esprimere un certo stupore appurando che aveva di

fronte un dispositivo manifestamente concepito per ferire le persone. E invece

alcuna reazione del genere è stata espressa, a conferma del fatto che

l’appellante si è trovato confrontato esattamente con l’oggetto desiderato.

Inoltre, nemmeno il prezzo basso poteva suggerire all’imputato che

si trattasse di un giocattolo, poiché egli sapeva perfettamente - per sua

stessa ammissione - che su wish.com vengono offerti prodotti a prezzi

stracciati rispetto a quelli praticati dalla concorrenza locale, tant’è che è

stato lui stesso ad aver candidamente dichiarato di aver acquistato anche una

(vera) presa universale a fr. 2.-, in questo caso, però, senza minimamente

prendere in conto o pensare che si trattasse di un giocattolo o di un oggetto

fittizio:

“[t]utti gli articoli su wish.com

hanno un prezzo alto che è sempre ribassato. Anche la presa l’ho pagata fr. 2”

(verbale d’interrogatorio di primo grado, pag. 2);

“[è] un sito conosciuto direi da

tutti, dove si possono comprare diversi articoli o gadget a poco prezzo” (AI3,

allegato 1, pag. 2).

c. Nel suo primo interrogatorio,

l’appellante si è limitato ad affermare di non sapere che il bastone

telescopico ordinato da wish.com fosse vietato e considerato un’arma e ciò “visto

che era in plastica” (AI3, allegato 1, pag. 2). Che AP 1 abbia seriamente creduto,

senza dubitarne, che il bastone telescopico non fosse un’arma per il solo fatto

della sua composizione (informazione appresa, secondo l’appellante, leggendo la

descrizione del prodotto) è una tesi che, oltre a risultare di per sé non

logica e verosimile, è sconfessata dagli atti.

c.1. In primo luogo, nella

schermata del portale wish.com di cui all’AI3 (allegato 4), riconosciuta e

sottoscritta dall’imputato, non vi è alcuna indicazione sui materiali di cui è

composto l’oggetto, quanto piuttosto l’indicazione che il bastone telescopico

può essere impiegato anche come “window breaker” (spacca finestra) e,

nei commenti sottostanti, è pure riportato che esso è “fedele alla foto,

molto robusto e di buona fattura”. Ne deriva che la sola impressione che si

deduce da tale descrizione è che l’oggetto in vendita è un’arma a tutti gli

effetti.

c.2. L’appellante ha

sostenuto - al primo dibattimento e nella motivazione dell’appello - di non

avere affatto letto, prima di procedere all’acquisto, la descrizione del

prodotto:

“[n]o, non ho letto la

descrizione.” (verbale d’interrogatorio di primo grado, pag. 1);

“[l]e immagini ben testimoniano la

strategia adottata da questa piattaforma di e-commerce [wish.com - n.d.r.], che

mira in pratica a togliere all’utente il tempo per ragionare, stimolando

continuamente l’acquisto della merce, da effettuarsi il più rapidamente

possibile.” (CARP IX, pag. 3).

Se così fosse - per logica - AP 1, a prescindere da quello che

(non) avrebbe trovato indicato nella descrizione, non avrebbe potuto comunque

concludere alcunché in merito alla natura del prodotto. In altri termini, non

avrebbe potuto venire fuorviato da informazioni mai lette e dunque mai apprese.

Avendo, tuttavia, sostenuto prima di aver letto la descrizione

(AI3, allegato 1, pag. 2) e poi di non averlo fatto (verbale d’interrogatorio

di primo grado, pag. 1), le dichiarazioni di AP 1 non sono, già solo per

questo, credibili.

c.3. Nella motivazione

scritta si legge, in particolare, che l’appellante è stato indotto in errore

dal fatto che il bastone telescopico era catalogato, su wish.com, fra gli

attrezzi sportivi (di principio esclusi dal campo di applicazione della Larm;

forumpoenale 6/2008, pag. 351).

Al riguardo, non si può non rilevare la stranezza della situazione

in cui l’appellante - pur avendo dichiarato di non aver letto la descrizione

del prodotto - comunque ricorderebbe tale fuorviante indicazione (verbale

d’interrogatorio di primo grado, pag. 1).

Ma, in ogni caso, la tesi difensiva risulta poco credibile nella

misura in cui AP 1 non ha mai messo in relazione il suo preteso errore con

questo aspetto (segnatamente: il bastone telescopico descritto come un attrezzo

sportivo), ma ha semplicemente dichiarato di aver creduto che il prodotto

acquistato sul web non fosse un’arma “visto che era di plastica” (AI3,

allegato 1, pag. 2), circostanza di cui avrebbe, peraltro, preso conoscenza

leggendo una descrizione (che non fa menzione di tale circostanza) che, poi,

invece, ha detto di non avere nemmeno letto (verbale d’interrogatorio di primo

grado, pag. 1).

5.

La difesa ha

sollevato anche altri elementi che, a suo avviso, sosterrebbero la tesi

dell’errore sui fatti e/o comunque sconfesserebbero la tesi di un agire

intenzionale di AP 1.

a. Avvisato

dall’autorità doganale e da La Posta che l’oggetto ordinato era un’arma e

l’importazione necessitava di un’autorizzazione (AI 1; doc. dib. di primo grado

n. 12, allegato doc. 1), l’imputato non ha reagito in alcun modo. Secondo la

difesa, questa (non) reazione confermerebbe la presenza dell’asserito errore

sui fatti: egli, colto di sorpresa e accortosi solamente a quel momento di aver

ordinato un’arma, non avrebbe risposto “così che l’invio venisse rispedito

al mittente”, manifestando “chiaramente la sua volontà di estraniarsi

dai fatti” (CARP IX, pag. 9). A fronte di quanto precede, tuttavia, il solo

fatto che AP 1 non abbia né risposto né contestato alcunché, evidentemente non

dimostra e tanto meno suggerisce quanto preteso dall’appellante. Sul punto la

tesi difensiva non può quindi essere seguita.

b. Nella propria

motivazione scritta l’appellante ha inoltre sostenuto che “gli utenti di

Wish partono dal presupposto che le merci acquistabili dalla Svizzera siano

anche conformi alle disposizioni di legge vigenti, allo stesso modo in cui […]

un individuo che si reca a fare la spesa alla Migros o alla Coop non si

aspetterebbe di correre il rischio di comprare un oggetto vietato per legge.”

(CARP IX, pagg. 10-11). Premesso che in questa sede conta unicamente il punto

di vista (concreto) dell’appellante e non quello (ipotetico) di tutti gli

utenti di wish.com, il parallelismo descritto dalla difesa è azzardato. Migros

e Coop sono due società cooperative con sede in Svizzera, i cui negozi sono

fisicamente situati sul territorio nazionale, nei quali la clientela acquista i

prodotti. Prodotti che, contrariamente a quelli di wish.com, si trovano già

materialmente in Svizzera al momento dell’acquisto, sugli scaffali delle

filiali. In simili circostanze, il consumatore - di principio - può sì partire

dal presupposto che quanto direttamente offertogli sia liberamente

commerciabile nel nostro Paese. Il portale wish.com, invece, vende prodotti più

che verosimilmente localizzati all’estero (generalmente in Cina, secondo

l’appellante; AI 3, allegato 1, pag. 2) che, una volta ordinati, vengono poi

spediti (e, quindi, importati) in Svizzera. Già solamente questa lampante

differenza oggettiva impedisce di credere che l’appellante si sentisse davvero

- come sostiene - nella medesima situazione soggettiva di quando fa la spesa al

“supermercato sotto casa”. A maggior ragione se si considera che, come detto,

il prodotto ordinato in concreto su wish.com era inequivocabilmente descritto

come un’arma e che AP 1 - per sua stessa ammissione - sapeva perfettamente che

sarebbe giunta dall’altra parte del mondo. Pertanto, anche su questo punto, la

tesi difensiva non può essere seguita.

6.

In definitiva,

poiché le dichiarazioni di AP 1 risultano complessivamente non attendibili, non

vi è spazio per ammettere la presenza di un errore sui fatti ai sensi dell’art.

13.

cpv. 1 CP. Risultando chiaro dal sito la natura del bastone telescopico, va

accertato che egli ha consapevolmente acquistato un’arma.

L’appello, su questo punto, va pertanto respinto.

7.

La difesa, in via

subordinata, ha postulato il riconoscimento di un’infrazione alla LArm solo tentata

e non consumata, poiché - in sostanza - l’appellante “non è in realtà mai entrato in possesso del bastone in plastica, poiché

lo stesso è stato sequestrato dalle autorità doganali primo [recte:

prima] che potesse effettivamente entrare e circolare sul territorio

elvetico” (motivazione scritta, pag. 17).

a. Il tentativo, art.

22.

CP, è dato quando l'autore realizza tutti gli elementi soggettivi

dell'infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza che siano

adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113, consid. 1.4.2). Il

tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è

però sufficiente (STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012, consid. 1.1.1).

b. L’acquisto (Erwerb) e

l’introduzione sul territorio svizzero (Verbringen in das schweizerische

Staatsgebiet) - nozione, quest'ultima, che comprende l'importazione (Einfuhr)

(Bopp/Jendis, in: Facincani/Sutter, Waffengesetz (WG), Zurigo 2017, art. 5 LArm

N 3) - rappresentano elementi oggettivi dell’infrazione di cui all’art. 33 cpv.

1.

lett. a LArm.

b.1. L’acquisto di un’arma

ai sensi della LArm è consumato nel momento in cui l’acquirente esercita su di

essa un potere effettivo (tatsächliche Herrschaftsgewalt), senza che un terzo

lo eserciti a sua volta (DTF 143 IV 347, consid. 3.4; Bopp/Jendis, in: Facincani/Sutter, Waffengesetz (WG), Zurigo 2017,

art. 5 LArm N 12).

b.2. L’importazione

di un’arma è, per logica, consumata quando l’oggetto entra in territorio

svizzero. Ciò è il caso anche quando, come in concreto, l’arma è fermata in una

dogana svizzera poiché questa è, per definizione, situata in territorio

svizzero (cfr. STF 6S.380/2004 dell’11 gennaio 2006, consid. 3.4.3, in cui,

decidendo di un caso di stupefacenti, il TF ha confermato che l’importazione [Einfuhr]

è non soltanto consumata [vollendet] ma anche compiuta [beendet] con il

sequestro in dogana della merce vietata).

b.3. Nel caso concreto, è

accertato che l’appellante ha ordinato via internet il bastone telescopico, lo

ha pagato con la sua carta di credito e se l’è fatto spedire dalla Malesia al

suo domicilio ad __________. L’arma non è, tuttavia, giunta a destinazione a

causa dell’intervento dell’Amministrazione federale delle dogane che, dopo

avere intercettato l’invio, ha denunciato il caso al MP (AI1-3 e relativi

allegati). Va dunque

concluso che l’infrazione alla LArm è tentata limitatamente all’acquisto, ma si

è consumata relativamente all'importazione.

L’appello, su questo punto, va pertanto accolto solo in parte.

commisurazione della pena

8.

Richiamato l’art. 33

cpv. 1 lett. a LArm in rel. con l’art. 333 CP, per la commisurazione della pena

si fa riferimento all’art. 47 CP i cui criteri sono stati efficacemente

spiegati nella DTF 136 IV 55, consid. 5.4.

a. La parziale

derubrica a tentativo del reato di cui AP 1 risponde non impone né permette una

riduzione della pena che gli è stata inflitta dal pretore. Essa, infatti, è, di

per sé particolarmente generosa: non può, infatti, essere preteso che 5

aliquote giornaliere colpiscano in modo adeguato la colpa di chi introduce nel

nostro Paese un’arma la cui pericolosità non ha da essere dimostrata e che,

pertanto, è, in sé, atta a mettere a repentaglio, in modo non banale, la

sicurezza di terzi. Se è vero che la lesione del bene protetto dalla norma (STF

6B_864/2015 del 1° novembre 2016, consid. 3.1) non si è realizzata - e che di

questo bisogna tener conto ad attenuazione della colpa dell’autore - è anche

vero che in ciò AP 1 non ha alcun merito, ritenuto come esso vada attribuito

esclusivamente all’operato delle autorità doganali. Ciò ritenuto, nonostante la

condanna a un reato in parte tentato, è solo in applicazione del divieto della

reformatio in pejus che viene, in questa sede, confermata la pena decisa dal

pretore.

b. Non essendoci

elementi per ritenere che sia intervenuto un miglioramento o un peggioramento

della condizione personale ed economica del condannato, l’ammontare della

singola aliquota va mantenuta a fr. 90.-, come deciso in primo grado.

9.

Anche per il divieto

della reformatio in pejus, deve essere confermata pure la sospensione

condizionale della pena, con un periodo di prova di due anni.

10.

Oltre a una pena

sospesa condizionalmente, può essere inflitta una multa ai sensi dell’art. 106

CP (art. 42 cpv. 4 CP) quando ciò appare necessario per sanzionare - in

un’ottica di prevenzione generale e speciale - adeguatamente ed in modo

tangibile la colpa del condannato (STF 6B_756/2018 del 15 novembre 2018,

consid. 2.2.; 6B_835/2018 dell’8 novembre 2018, consid. 3.2). Ciò è

segnatamente il caso qualora l’autore del reato - come in concreto - non ha

mostrato ravvedimento nel corso del processo (sentenza CARP del 12 dicembre

2012, inc. n. 17.2011.86, consid. 8.3). AP 1, ancora in sede d’appello, per

sottrarsi alle proprie evidenti responsabilità, ha deciso di trincerarsi dietro

a tesi difensive complessivamente forzate, dimostrando, in questo modo, di non aver

capito la gravità del suo operato. Per questo motivo, si ritiene di dovere

confermare la pronuncia di una multa accessoria. A questo proposito, la giurisprudenza

ha precisato che rivestendo tale multa un mero carattere accessorio, in linea

di principio il suo limite massimo va fissato non oltre al 20% dell’importo

della pena principale (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4; 134 IV 60, consid. 7.3.3),

con la conseguenza che l’importo viene ridotto da fr. 200.- a fr. 90.-.

11.

Seppure con il proprio

appello il condannato abbia impugnato anche il dispositivo n. 3 della sentenza

pretorile (CARP III), relativo alla confisca e alla distruzione del bastone

telescopico, sul punto non è mai stata avanzata alcuna pretesa.

Indipendentemente da ciò, l’oggetto in questione - un dispositivo appositamente

concepito per ferire le persone ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm

- va chiaramente confiscato e distrutto ex art. 69 CP, come già deciso dal

primo giudice.

spese procedurali e indennità

12.

Visto l’esito del

giudizio, le spese procedurali relative all’appello, ammontanti a fr. 1'200.-

(fr. 1'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disborsi), sono poste a

carico dell’appellante nella misura di 9/10, e per il resto sono a carico dello

Stato.

a. L’integralità delle

spese procedurali di prima istanza, pari a fr. 950.-, restano a carico

dell’appellante, essendo stata confermata la condanna.

b. All’appellante non

viene assegnata alcuna indennità ex art. 429 CPP, in quanto non è intervenuto

né un proscioglimento, né un abbandono. Tuttavia, ritenuto come il suo appello

sia stato parzialmente accolto, gli spetta una indennità (art. 436 cpv. 2 CPP),

ridotta, per le spese di patrocinio di seconda istanza, che viene fissata in

fr. 300.-.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 13, 22, 34, 42, 47, 49, 106, 333 CP;

5,

33.

cpv. 1 lett. a LArm;

80,

81, 84, 348 segg., 379 segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP;

nonché,

sulle spese, gli art. 422 e segg. CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello è

parzialmente accolto.

1.1

AP 1 è dichiarato autore

colpevole di:

infrazione alla LArm, in parte

tentata

per avere, nel corso del mese di

febbraio del 2018, ad __________ e in altre imprecisate località del Cantone

Ticino, tentato di acquistare e importato in Svizzera un bastone telescopico in

materiale plastico, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione.

1.2

AP 1 è condannato:

1.2.1

alla pena pecuniaria di

5.

(cinque) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, per un totale di

fr. 450.- (quattrocentocinquanta);

1.2.1.1

la pena pecuniaria è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.2.2

alla multa di fr. 90.-

(franchi), da sostituirsi, in caso di mancato pagamento per colpa, con una pena

detentiva di 1 (un) giorno.

2.

È ordinata la

confisca e la distruzione del sequestrato bastone telescopico in materiale

plastico, colore nero, n. di serie ZL 2014 3 0077992.9 (rep. n. 61322, inc. n.

24051).

3.

A AP 1 non è

riconosciuta alcuna indennità ex art. 429 CPP in relazione alla procedura di

primo grado.

4.

Le spese procedurali

di prima istanza di fr. 950.- rimangono a carico del condannato.

5.

Le spese procedurali

dell'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono poste a carico dell’appellante nella misura di 9/10 e per il

resto sono a carico dello Stato che verserà a AP 1 un’indennità di fr. 300.- ex

art. 436 cpv. 2 CPP.

6.

Intimazione a:

7.

Comunicazione a:

Per la

Corte di appello e di revisione penale

La

presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali,

contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla

competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e

incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art. 115 LTF.