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Decisione

17.2019.138

Prosciolto dal reato di diffamazione (art. 173 CP). Prova liberatoria della buona fede

20 agosto 2020Italiano14 min

2019 (CARP I) e, poi, con dichiarazione 14 giugno 2019 (CARP III), con cui l’appellante

Source ti.ch

Incarto n.

17.2019.138+

17.2020.156

Locarno

20 agosto 2020/cv

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Damiano Salvini, vicecancelliere

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello

avviata con annuncio del 15 aprile 2019 da

AP 1

(AP)

rappr. da RAP 1

contro la sentenza emanata l’11

aprile 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di

IM 1,

rappr. da DI 1

richiamata la dichiarazione di appello 14 giugno 2019;

esaminati gli atti;

ritenuto che

Fatti

A. Con decreto d’accusa __________

del 28 marzo 2018, il MP ha ritenuto IM 1 autore colpevole di diffamazione

(art. 173 CP),

“per

avere, il 30 ottobre 2017, a __________ e in altre imprecisate località del

Cantone Ticino, comunicando con terzi, incolpato o reso sospetto AP 1 di

condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla di lui

reputazione, segnatamente scritto e pubblicato sul giornale __________ un

editoriale in cui affermava “__________ a __________ aveva preso una camera nel

miglior albergo _______ presentando un documento contraffatto. Ma era stato

smascherato dai carabinieri”, fatti di cui non è stato in grado di dimostrare

la veridicità”.

B. Con sentenza 11

aprile 2019, la Pretura penale ha pronunciato il suo proscioglimento, ritenendo

che

“l’imputato

[ha] apportato la prova della sua buona fede” (sentenza impugnata, pag.11,

consid. 9.2).

C. La sentenza è stata

tempestivamente impugnata dall’AP AP 1: prima, con annuncio d’appello 15 aprile

2019 (CARP I) e, poi, con dichiarazione 14 giugno 2019 (CARP III), con cui l’appellante

- impugnando l’intero giudizio - ha chiesto la condanna di IM 1, il

riconoscimento di un’indennità ex art. 433 CPP e che l’autore gli versi fr.

100.- a titolo di torto morale. Ha, infine, protestato “tasse, spese e

ripetibili”.

D. Ottenuto il consenso

delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta, con decreto 30 aprile

2020, la presidente di questa Corte ha assegnato a AP 1 un termine di 20 giorni

per presentare la relativa motivazione (CARP XIV).

a. Con motivazione

18 maggio 2020, AP 1 ha confermato le richieste di cui alla propria

dichiarazione d’appello, quantificando le spese legali da lui sostenute in fr.

2'240.15 (CARP XV, allegato 2). Delle relative argomentazioni si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

b. Con osservazioni 22,

rispettivamente 25 maggio 2020, la Pretura penale e il MP hanno comunicato di

non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi ambedue al

giudizio di questa Corte (CARP XVII e XVIII).

c. Con risposta 3

giugno 2020, IM 1 ha chiesto che l’appello venga respinto, che l’indennità di

fr. 2'000.- decisa in prima istanza sia confermata e che, per il processo

d’appello, gliene venga assegnata una ulteriore di fr. 1'333.50 (CARP XIX). Delle

relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

E. Con decreto 4 giugno 2020 la presidente di questa

Corte ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni per presentare

un’eventuale replica (CARP XX).

a. Con replica 24

giugno 2020, l’appellante si è riconfermato nella propria posizione (CARP XXI),

presentando ulteriori argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

b. Con duplica 17 luglio

2020, IM 1 ha sostanzialmente ribadito la propria posizione (CARP XXIII). Delle

relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

In fatto e in diritto

1. IM 1, classe __________,

è un giornalista de “__________” di __________, attualmente in pensione. Vive

in __________, è coniugato ed è padre di un figlio, __________, nato nel __________.

Dispone di un’entrata mensile netta di euro __________ e non ha

alcun obbligo di mantenimento.

Considerandi

2.

Nel corso della sua

carriera di cronista giudiziario, iniziata nel 1974, IM 1 ha fra l’altro

stretto una collaborazione con il quotidiano ticinese “__________”, sul quale,

saltuariamente, ancora scrive degli articoli.

Il 30 ottobre 2017 “__________” ha pubblicato un pezzo di IM 1

intitolato “__________ rilasciato, evita l’estradizione”, concernente l’arresto

(e il successivo rilascio)

di AP 1, avvenuto in __________, nel Comune di __________,

ad opera dei carabinieri del comando provinciale di __________, sulla scorta di

un mandato di cattura internazionale emanato nel 2015 dall’autorità giudiziaria

__________ nell’ambito di un caso di riciclaggio (AI 1; opposizione al DA

10.04.2018

e relativo complemento, con allegati; doc. Pretura penale n. 7 e

relativi allegati).

3.

IM 1, riferendo

sulle circostanze dell’arresto, ha in particolare riportato sul quotidiano

quanto segue:

“AP

1.

a __________ aveva preso una camera nel miglior albergo ______ presentando un

documento contraffatto. Ma era stato smascherato dai carabinieri” (DA n. 1199/2018 del 28 marzo 2018).

Si tratta, senza dubbio, di esternazioni che rientrano nel campo

di applicazione dell’art. 173 CP, dal momento in cui dipingono AP 1,

quantomeno, come un soggetto coinvolto in reati di falso.

4.

Il 7 novembre 2017, AP

1.

ha querelato IM 1 per diffamazione, con riferimento alle due frasi di cui

sopra, sostenendo in particolare:

“[è]

certamente vero che sono tuttora oggetto di procedimenti, ai quali non mi sono

mai sottratto, di cui contesto fermamente il fondamento. Che però, io circoli e

legittimi con documento falso e mi goda la vita nei migliori alberghi

(lasciando intendere che ciò avvenga grazie ai frutti dei reati prospettati) è

una falsità che lede il mio onore”.

Querela poi sfociata, al termine dell’inchiesta, nel DA n.

1199/2018 del 28 marzo 2018.

5.

Secondo il primo

giudice, IM 1 ha addotto la prova della buona fede e, per questo, la ha

prosciolto (sentenza impugnata, consid. 9.2).

5.1

Giusta l’art. 173 cifra 2 e 3 CP, il colpevole non

incorre in nessuna pena se prova di aver detto o divulgato cose vere oppure di

aver avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (cifra 2). Egli,

tuttavia, non è ammesso alla prova liberatoria ed è punibile se le imputazioni

sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse

pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare

della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla

vita di famiglia (cifra 3).

5.1.1

Per negare l’ammissione

dell’autore alla prova liberatoria, i due requisiti dettati dalla norma -

mancato interesse pubblico o altro motivo sufficiente, da un lato, e prevalente

intenzione di fare della maldicenza, dall’altro - devono ricorrere

cumulativamente (DTF 132 IV 112, consid. 3.1, 116 IV 31, consid. 3, 101 IV 292,

consid. 2; STF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). Il giudice esamina

d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova liberatoria sono

adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola

(DTF 132 IV 112, consid. 3.1).

È manifesto che la pubblicazione su “__________” della notizia

dell’arresto di un cittadino italo-svizzero (domiciliato a __________ e

ricercato dal 2015), in forza di un mandato di cattura internazionale, nonché

del suo successivo rilascio a fronte dell’impossibilità di estradarlo in __________,

fosse in concreto giustificata.

Altrettanto indiscusso,

poi, che IM 1 - giornalista di professione - non avesse alcuna intenzione di

fare della maldicenza su AP 1, che peraltro nemmeno conosceva personalmente (AI

5, allegato 1, pag. 4)

Ciò posto, il giornalista va senz’altro ammesso alla prova

liberatoria.

5.1.2

Per stabilire se i fatti

sono stati esternati in buona fede occorre porsi al momento in cui ha avuto

luogo la comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di

cui l'autore disponeva all'epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché

questi potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della

buona fede non può dunque fondarsi su elementi sconosciuti all'autore all'epoca

della sua dichiarazione. Incombe all'accusato provare gli elementi di cui

disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il

giudice dovrà poi apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché

l'autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò

che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 149, consid. 3b; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed., Berna 2010, art.

173.

CP N 75).

La prova della buona fede è riconosciuta quando l'autore dimostra

di aver compiuto i passi necessari che si potevano da lui esigere, secondo le

circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle

sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi

di aver creduto alla veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente

esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua

esattezza (DTF 124 IV 149, consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato

secondo le circostanze e la situazione personale dell'autore (DTF 104 IV 16,

consid. 4b).

Il contenuto e l'estensione del dovere di verifica è valutato

esaminando i motivi per cui l'accusato si è espresso in modo diffamatorio: se

questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più

severe. Per contro, esse sono minori se l'accusato ha un interesse degno di

protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza all'autorità

penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una

procedura giudiziaria (DTF 116 IV 205, consid. 3b).

Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga

le proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF

124.

IV 149, consid. 3b e rinvii). In questi casi, l'accusato non può confidare

ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 149, consid. 3b e rinvii;

sentenza CCRP 16 agosto 2000, inc. 17.2000.1, consid. 4).

Nel caso in esame IM 1, prima di procedere il 30 ottobre 2017, di

concerto con la redazione de “__________”, alla pubblicazione dell’articolo

relativo all’arresto di AP 1 a __________, ha svolto le verifiche seguenti:

“[c]ome

mia abitudine da giornalista pensionato ho scorso vari giornali e fra questi

leggendo la __________ del 29 settembre 2017 ho appreso la notizia dell’arresto

di AP 1 a __________. Di conseguenza ho contattato direttamente i Carabinieri

di questa località per avere conferma della notizia. Gli stessi mi hanno

confermato papale papale quanto scritto sul giornale di __________. In altre

parole mi hanno detto che quanto riportato dall’articolo corrispondeva al

comunicato stampa da loro rilasciato. A questo punto, provenendo la notizia da

una fonte ufficiale, non ho effettuato ulteriori verifiche. […] Sul momento non

ho chiesto l’invio del comunicato stampa, l’ho fatto solo in un secondo tempo

dopo aver saputo di essere stato denunciato.” (verbale d’interrogatorio

dibattimentale di primo grado, pag. 1).

Il citato articolo del 29 settembre 2018, prodotto da IM 1 al MP

il 16 aprile 2018, riportava quanto segue:

“[l]’uomo

[AP 1 - n.d.r.] […] è stato bloccato all’interno di un noto hotel del_______

[…] L’uomo fino ad oggi aveva potuto eludere i controlli grazie all’utilizzo di

documenti che riportavano luoghi di nascita diversi ma gli accertamenti

approfonditi scattati questa volta hanno consentito di identificarlo e trarlo

in arresto.” (istanza di complemento istruttorio 16.04.2018 e relativo

allegato).

Il richiamato comunicato stampa del 29 settembre 2017 dei

carabinieri, anch’esso prodotto al MP dal giornalista il 16 aprile 2018, in

effetti riporta esattamente quanto scritto dalla testata palermitana, così come

IM 1 ha dichiarato gli era stato confermato dai carabinieri medesimi nel corso

delle verifiche che hanno preceduto la pubblicazione del 30 ottobre 2017:

“[i]

carabiniari di __________ - __________ __________ - hanno appena arrestato, all’interno di un rinomato

hotel ______, il __________enne latitante AP 1 […] L’uomo, fino ad oggi aveva

potuto eludere i controlli grazie all’utilizzo di documenti che riportavano

luoghi di nascita diversi ma gli accertamenti approfonditi scattati questa

volta hanno consentito di identificarlo e trarlo in arresto.” (istanza di

complemento istruttorio 16.04.2018 e relativo allegato).

Il contenuto dell’articolo e del comunicato stampa, evidentemente,

indicano che AP 1 è riuscito a sottrarsi all’arresto grazie all’impiego di “documenti

che riportavano luoghi di nascita diversi”. Ora, qualsiasi persona - in

buona fede -, sulla scorta di quanto indicato dalla stessa autorità esecutrice

dell’arresto, avrebbe concluso che AP 1 fosse munito di (almeno) un documento

di legittimazione falso, oppure, come letteralmente scritto da IM 1 su “__________”,

di un “documento contraffatto”, poiché - evidentemente - il luogo di

nascita di una persona non può che essere uno soltanto.

Inoltre, considerato che IM 1 si è direttamente rivolto, seppure

telefonicamente, ai carabinieri per ricevere informazioni sull’arresto, non gli

si può di certo rimproverare di non aver esperito tutto quanto da lui si poteva

attendere per sincerarsi dell’esattezza della notizia pubblicata.

5.2

Per tutte queste

ragioni la tesi dell’appellante, secondo cui - in particolare - IM 1, non

avrebbe, da un lato, intrapreso tutto quanto era in suo potere per verificare

l’esattezza di quanto riportato e avrebbe, dall’altro, tratto una deduzione

totalmente arbitraria sulla scorta delle sommarie informazioni reperite (CARP

XV, pagg. 12 e 14), non può essere seguita.

L’appello presentato, dunque, va respinto e il giornalista

prosciolto.

Indennità ex art. 433 CPP e azione civile

6.

Visto l’esito

dell’appello e considerato il proscioglimento di IM 1, entrambe le richieste di

AP 1 sono respinte.

Indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP

7.

Secondo l’art. 436

cpv. 1 CPP, le pretese d’indennizzo e di riparazione del torto morale

nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 e segg. CPP.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è

pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è

abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai

fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, ossia -

generalmente - per la copertura delle spese di patrocinio.

7.1

Nel caso in esame IM 1

ha chiesto complessivi fr. 3'333.50 d’indennità di prima e seconda istanza,

così suddivisi:

- un forfait di

fr. 2'000.- per la procedura preliminare e il procedimento di primo grado;

- fr. 1'333.50

per il processo d’appello, per circa 5 ore di lavoro e le spese.

Considerato che l’accusa mossa a IM 1 è di diffamazione a mezzo

stampa e che spettava al giornalista addurre la prova liberatoria, il dispendio

temporale complessivo di circa 11 ore esposto dal difensore di fiducia, va

considerato senz’altro adeguato e l’istanza, di conseguenza, integralmente

accolta.

7.2

In considerazione del fatto che la procedura

d’appello è stata promossa solo dall’AP AP 1 (integralmente soccombente), le

spese di patrocinio di IM 1 per la procedura d’appello (fr. 1'333.50), in

applicazione dei principi ricordati in DTF 139 IV 45, sono poste a carico dell’accusatore privato (art.

428, 432 e 436 CPP).

Quelle di prima istanza, di fr.

2'000.-, invece, sono sopportate dallo Stato.

Oneri processuali

8.

Visto l'esito del procedimento, gli oneri processuali

di primo grado, pari a fr. 600.-, restano a carico dello Stato.

9.

Gli oneri processuali d’appello di fr. 1'000.- (fr.

800.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disporsi) vengono, invece,

posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 173

CP,

3 e segg., 80 e segg., 84 e segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP;

nonché, su tasse e spese, gli art. 422 e segg. CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

1.1 IM 1 è prosciolto dall’imputazione

di diffamazione (art. 173 CP) per i fatti di cui al decreto d’accusa n.

1199/2018 del 28 marzo 2018.

2. L’istanza di

indennizzo ex art. 433 CPP di AP 1 è respinta.

3. L’azione civile di AP

1 è respinta.

4. A IM 1 è

riconosciuta un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 2'000.- per la procedura di primo grado.

5. Gli oneri

processuali di prima istanza di fr. 600.- restano a carico dello Stato.

6. Gli oneri

processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1 che rifonderà

a IM 1 l’importo di fr. 1’333.50, a titolo d’indennità per le spese di

patrocinio della procedura d’appello.

7. Intimazione a:

8. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.