17.2019.138
Prosciolto dal reato di diffamazione (art. 173 CP). Prova liberatoria della buona fede
20 agosto 2020Italiano14 min
2019 (CARP I) e, poi, con dichiarazione 14 giugno 2019 (CARP III), con cui l’appellante
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Incarto n.
17.2019.138+
17.2020.156
Locarno
20 agosto 2020/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Damiano Salvini, vicecancelliere
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 15 aprile 2019 da
AP 1
(AP)
rappr. da RAP 1
contro la sentenza emanata l’11
aprile 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di
IM 1,
rappr. da DI 1
richiamata la dichiarazione di appello 14 giugno 2019;
esaminati gli atti;
ritenuto che
Fatti
A. Con decreto d’accusa __________
del 28 marzo 2018, il MP ha ritenuto IM 1 autore colpevole di diffamazione
(art. 173 CP),
“per
avere, il 30 ottobre 2017, a __________ e in altre imprecisate località del
Cantone Ticino, comunicando con terzi, incolpato o reso sospetto AP 1 di
condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla di lui
reputazione, segnatamente scritto e pubblicato sul giornale __________ un
editoriale in cui affermava “__________ a __________ aveva preso una camera nel
miglior albergo _______ presentando un documento contraffatto. Ma era stato
smascherato dai carabinieri”, fatti di cui non è stato in grado di dimostrare
la veridicità”.
B. Con sentenza 11
aprile 2019, la Pretura penale ha pronunciato il suo proscioglimento, ritenendo
che
“l’imputato
[ha] apportato la prova della sua buona fede” (sentenza impugnata, pag.11,
consid. 9.2).
C. La sentenza è stata
tempestivamente impugnata dall’AP AP 1: prima, con annuncio d’appello 15 aprile
2019 (CARP I) e, poi, con dichiarazione 14 giugno 2019 (CARP III), con cui l’appellante
- impugnando l’intero giudizio - ha chiesto la condanna di IM 1, il
riconoscimento di un’indennità ex art. 433 CPP e che l’autore gli versi fr.
100.- a titolo di torto morale. Ha, infine, protestato “tasse, spese e
ripetibili”.
D. Ottenuto il consenso
delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta, con decreto 30 aprile
2020, la presidente di questa Corte ha assegnato a AP 1 un termine di 20 giorni
per presentare la relativa motivazione (CARP XIV).
a. Con motivazione
18 maggio 2020, AP 1 ha confermato le richieste di cui alla propria
dichiarazione d’appello, quantificando le spese legali da lui sostenute in fr.
2'240.15 (CARP XV, allegato 2). Delle relative argomentazioni si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
b. Con osservazioni 22,
rispettivamente 25 maggio 2020, la Pretura penale e il MP hanno comunicato di
non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi ambedue al
giudizio di questa Corte (CARP XVII e XVIII).
c. Con risposta 3
giugno 2020, IM 1 ha chiesto che l’appello venga respinto, che l’indennità di
fr. 2'000.- decisa in prima istanza sia confermata e che, per il processo
d’appello, gliene venga assegnata una ulteriore di fr. 1'333.50 (CARP XIX). Delle
relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
E. Con decreto 4 giugno 2020 la presidente di questa
Corte ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni per presentare
un’eventuale replica (CARP XX).
a. Con replica 24
giugno 2020, l’appellante si è riconfermato nella propria posizione (CARP XXI),
presentando ulteriori argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
b. Con duplica 17 luglio
2020, IM 1 ha sostanzialmente ribadito la propria posizione (CARP XXIII). Delle
relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
In fatto e in diritto
1. IM 1, classe __________,
è un giornalista de “__________” di __________, attualmente in pensione. Vive
in __________, è coniugato ed è padre di un figlio, __________, nato nel __________.
Dispone di un’entrata mensile netta di euro __________ e non ha
alcun obbligo di mantenimento.
Considerandi
2.
Nel corso della sua
carriera di cronista giudiziario, iniziata nel 1974, IM 1 ha fra l’altro
stretto una collaborazione con il quotidiano ticinese “__________”, sul quale,
saltuariamente, ancora scrive degli articoli.
Il 30 ottobre 2017 “__________” ha pubblicato un pezzo di IM 1
intitolato “__________ rilasciato, evita l’estradizione”, concernente l’arresto
(e il successivo rilascio)
di AP 1, avvenuto in __________, nel Comune di __________,
ad opera dei carabinieri del comando provinciale di __________, sulla scorta di
un mandato di cattura internazionale emanato nel 2015 dall’autorità giudiziaria
__________ nell’ambito di un caso di riciclaggio (AI 1; opposizione al DA
10.04.2018
e relativo complemento, con allegati; doc. Pretura penale n. 7 e
relativi allegati).
3.
IM 1, riferendo
sulle circostanze dell’arresto, ha in particolare riportato sul quotidiano
quanto segue:
“AP
1.
a __________ aveva preso una camera nel miglior albergo ______ presentando un
documento contraffatto. Ma era stato smascherato dai carabinieri” (DA n. 1199/2018 del 28 marzo 2018).
Si tratta, senza dubbio, di esternazioni che rientrano nel campo
di applicazione dell’art. 173 CP, dal momento in cui dipingono AP 1,
quantomeno, come un soggetto coinvolto in reati di falso.
4.
Il 7 novembre 2017, AP
1.
ha querelato IM 1 per diffamazione, con riferimento alle due frasi di cui
sopra, sostenendo in particolare:
“[è]
certamente vero che sono tuttora oggetto di procedimenti, ai quali non mi sono
mai sottratto, di cui contesto fermamente il fondamento. Che però, io circoli e
legittimi con documento falso e mi goda la vita nei migliori alberghi
(lasciando intendere che ciò avvenga grazie ai frutti dei reati prospettati) è
una falsità che lede il mio onore”.
Querela poi sfociata, al termine dell’inchiesta, nel DA n.
1199/2018 del 28 marzo 2018.
5.
Secondo il primo
giudice, IM 1 ha addotto la prova della buona fede e, per questo, la ha
prosciolto (sentenza impugnata, consid. 9.2).
5.1
Giusta l’art. 173 cifra 2 e 3 CP, il colpevole non
incorre in nessuna pena se prova di aver detto o divulgato cose vere oppure di
aver avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (cifra 2). Egli,
tuttavia, non è ammesso alla prova liberatoria ed è punibile se le imputazioni
sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse
pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare
della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla
vita di famiglia (cifra 3).
5.1.1
Per negare l’ammissione
dell’autore alla prova liberatoria, i due requisiti dettati dalla norma -
mancato interesse pubblico o altro motivo sufficiente, da un lato, e prevalente
intenzione di fare della maldicenza, dall’altro - devono ricorrere
cumulativamente (DTF 132 IV 112, consid. 3.1, 116 IV 31, consid. 3, 101 IV 292,
consid. 2; STF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). Il giudice esamina
d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova liberatoria sono
adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola
(DTF 132 IV 112, consid. 3.1).
È manifesto che la pubblicazione su “__________” della notizia
dell’arresto di un cittadino italo-svizzero (domiciliato a __________ e
ricercato dal 2015), in forza di un mandato di cattura internazionale, nonché
del suo successivo rilascio a fronte dell’impossibilità di estradarlo in __________,
fosse in concreto giustificata.
Altrettanto indiscusso,
poi, che IM 1 - giornalista di professione - non avesse alcuna intenzione di
fare della maldicenza su AP 1, che peraltro nemmeno conosceva personalmente (AI
5, allegato 1, pag. 4)
Ciò posto, il giornalista va senz’altro ammesso alla prova
liberatoria.
5.1.2
Per stabilire se i fatti
sono stati esternati in buona fede occorre porsi al momento in cui ha avuto
luogo la comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di
cui l'autore disponeva all'epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché
questi potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della
buona fede non può dunque fondarsi su elementi sconosciuti all'autore all'epoca
della sua dichiarazione. Incombe all'accusato provare gli elementi di cui
disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il
giudice dovrà poi apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché
l'autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò
che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 149, consid. 3b; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed., Berna 2010, art.
173.
CP N 75).
La prova della buona fede è riconosciuta quando l'autore dimostra
di aver compiuto i passi necessari che si potevano da lui esigere, secondo le
circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle
sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi
di aver creduto alla veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente
esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua
esattezza (DTF 124 IV 149, consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato
secondo le circostanze e la situazione personale dell'autore (DTF 104 IV 16,
consid. 4b).
Il contenuto e l'estensione del dovere di verifica è valutato
esaminando i motivi per cui l'accusato si è espresso in modo diffamatorio: se
questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più
severe. Per contro, esse sono minori se l'accusato ha un interesse degno di
protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza all'autorità
penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una
procedura giudiziaria (DTF 116 IV 205, consid. 3b).
Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga
le proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF
124.
IV 149, consid. 3b e rinvii). In questi casi, l'accusato non può confidare
ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 149, consid. 3b e rinvii;
sentenza CCRP 16 agosto 2000, inc. 17.2000.1, consid. 4).
Nel caso in esame IM 1, prima di procedere il 30 ottobre 2017, di
concerto con la redazione de “__________”, alla pubblicazione dell’articolo
relativo all’arresto di AP 1 a __________, ha svolto le verifiche seguenti:
“[c]ome
mia abitudine da giornalista pensionato ho scorso vari giornali e fra questi
leggendo la __________ del 29 settembre 2017 ho appreso la notizia dell’arresto
di AP 1 a __________. Di conseguenza ho contattato direttamente i Carabinieri
di questa località per avere conferma della notizia. Gli stessi mi hanno
confermato papale papale quanto scritto sul giornale di __________. In altre
parole mi hanno detto che quanto riportato dall’articolo corrispondeva al
comunicato stampa da loro rilasciato. A questo punto, provenendo la notizia da
una fonte ufficiale, non ho effettuato ulteriori verifiche. […] Sul momento non
ho chiesto l’invio del comunicato stampa, l’ho fatto solo in un secondo tempo
dopo aver saputo di essere stato denunciato.” (verbale d’interrogatorio
dibattimentale di primo grado, pag. 1).
Il citato articolo del 29 settembre 2018, prodotto da IM 1 al MP
il 16 aprile 2018, riportava quanto segue:
“[l]’uomo
[AP 1 - n.d.r.] […] è stato bloccato all’interno di un noto hotel del_______
[…] L’uomo fino ad oggi aveva potuto eludere i controlli grazie all’utilizzo di
documenti che riportavano luoghi di nascita diversi ma gli accertamenti
approfonditi scattati questa volta hanno consentito di identificarlo e trarlo
in arresto.” (istanza di complemento istruttorio 16.04.2018 e relativo
allegato).
Il richiamato comunicato stampa del 29 settembre 2017 dei
carabinieri, anch’esso prodotto al MP dal giornalista il 16 aprile 2018, in
effetti riporta esattamente quanto scritto dalla testata palermitana, così come
IM 1 ha dichiarato gli era stato confermato dai carabinieri medesimi nel corso
delle verifiche che hanno preceduto la pubblicazione del 30 ottobre 2017:
“[i]
carabiniari di __________ - __________ __________ - hanno appena arrestato, all’interno di un rinomato
hotel ______, il __________enne latitante AP 1 […] L’uomo, fino ad oggi aveva
potuto eludere i controlli grazie all’utilizzo di documenti che riportavano
luoghi di nascita diversi ma gli accertamenti approfonditi scattati questa
volta hanno consentito di identificarlo e trarlo in arresto.” (istanza di
complemento istruttorio 16.04.2018 e relativo allegato).
Il contenuto dell’articolo e del comunicato stampa, evidentemente,
indicano che AP 1 è riuscito a sottrarsi all’arresto grazie all’impiego di “documenti
che riportavano luoghi di nascita diversi”. Ora, qualsiasi persona - in
buona fede -, sulla scorta di quanto indicato dalla stessa autorità esecutrice
dell’arresto, avrebbe concluso che AP 1 fosse munito di (almeno) un documento
di legittimazione falso, oppure, come letteralmente scritto da IM 1 su “__________”,
di un “documento contraffatto”, poiché - evidentemente - il luogo di
nascita di una persona non può che essere uno soltanto.
Inoltre, considerato che IM 1 si è direttamente rivolto, seppure
telefonicamente, ai carabinieri per ricevere informazioni sull’arresto, non gli
si può di certo rimproverare di non aver esperito tutto quanto da lui si poteva
attendere per sincerarsi dell’esattezza della notizia pubblicata.
5.2
Per tutte queste
ragioni la tesi dell’appellante, secondo cui - in particolare - IM 1, non
avrebbe, da un lato, intrapreso tutto quanto era in suo potere per verificare
l’esattezza di quanto riportato e avrebbe, dall’altro, tratto una deduzione
totalmente arbitraria sulla scorta delle sommarie informazioni reperite (CARP
XV, pagg. 12 e 14), non può essere seguita.
L’appello presentato, dunque, va respinto e il giornalista
prosciolto.
Indennità ex art. 433 CPP e azione civile
6.
Visto l’esito
dell’appello e considerato il proscioglimento di IM 1, entrambe le richieste di
AP 1 sono respinte.
Indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP
7.
Secondo l’art. 436
cpv. 1 CPP, le pretese d’indennizzo e di riparazione del torto morale
nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 e segg. CPP.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è
pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è
abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai
fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, ossia -
generalmente - per la copertura delle spese di patrocinio.
7.1
Nel caso in esame IM 1
ha chiesto complessivi fr. 3'333.50 d’indennità di prima e seconda istanza,
così suddivisi:
- un forfait di
fr. 2'000.- per la procedura preliminare e il procedimento di primo grado;
- fr. 1'333.50
per il processo d’appello, per circa 5 ore di lavoro e le spese.
Considerato che l’accusa mossa a IM 1 è di diffamazione a mezzo
stampa e che spettava al giornalista addurre la prova liberatoria, il dispendio
temporale complessivo di circa 11 ore esposto dal difensore di fiducia, va
considerato senz’altro adeguato e l’istanza, di conseguenza, integralmente
accolta.
7.2
In considerazione del fatto che la procedura
d’appello è stata promossa solo dall’AP AP 1 (integralmente soccombente), le
spese di patrocinio di IM 1 per la procedura d’appello (fr. 1'333.50), in
applicazione dei principi ricordati in DTF 139 IV 45, sono poste a carico dell’accusatore privato (art.
428, 432 e 436 CPP).
Quelle di prima istanza, di fr.
2'000.-, invece, sono sopportate dallo Stato.
Oneri processuali
8.
Visto l'esito del procedimento, gli oneri processuali
di primo grado, pari a fr. 600.-, restano a carico dello Stato.
9.
Gli oneri processuali d’appello di fr. 1'000.- (fr.
800.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disporsi) vengono, invece,
posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli artt. 173
CP,
3 e segg., 80 e segg., 84 e segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP;
nonché, su tasse e spese, gli art. 422 e segg. CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
1.1 IM 1 è prosciolto dall’imputazione
di diffamazione (art. 173 CP) per i fatti di cui al decreto d’accusa n.
1199/2018 del 28 marzo 2018.
2. L’istanza di
indennizzo ex art. 433 CPP di AP 1 è respinta.
3. L’azione civile di AP
1 è respinta.
4. A IM 1 è
riconosciuta un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 2'000.- per la procedura di primo grado.
5. Gli oneri
processuali di prima istanza di fr. 600.- restano a carico dello Stato.
6. Gli oneri
processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1 che rifonderà
a IM 1 l’importo di fr. 1’333.50, a titolo d’indennità per le spese di
patrocinio della procedura d’appello.
7. Intimazione a:
8. Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.