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Decisione

17.2019.173

Non vi è appropriazione indebita, per assenza di valori patrimoniali affidati, quando il denaro viene dato come pagamento in una compravendita

26 ottobre 2020Italiano18 min

consid. da 2 a 9 della sentenza impugnata (pag. 3-7). In estrema sintesi, _______

Source ti.ch

Incarto n.

17.2019.173+

17.2020.212

Locarno

26 ottobre 2020/cv

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 21 febbraio 2019 da

AP1

rappr. dall'avv. DI 1

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 20 febbraio 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona

(motivazione scritta intimata il 1. luglio 2019)

richiamata la dichiarazione di appello 4 luglio 2019;

esaminati gli atti;

ritenuto che A. Con DA n. ________ dell’_______,

il PG ha messo in stato d’accusa AP1 siccome lo ha ritenuto colpevole di appropriazione indebita (art. 138 cifr. 1 cpv.

2 CP) per avere,

a _________ e in altre

imprecisate località _________ in poi, intenzionalmente indebitamente impiegato

a profitto ________ (di cui era socio e gerente con diritto di firma

individuale) la somma di CHF 40'000.00 che aveva bonificato il 31 gennaio 2014

sul conto intestato alla prefata società presso la ________ affinché venisse

riscattato il contratto di leasing della vettura _________ (matricola: ______

), oggetto del “contratto di compravendita a rate” sottoscritto il _____________;”

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote

giornaliere da fr. 110.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni, alla multa di fr. 3’000.- (da sostituirsi, in caso di mancato

pagamento, con la pena detentiva di 30 giorni) e al pagamento di tasse e spese

di giustizia per complessivi fr. 800.-, rinviando l’AP PC1 al foro civile.

B. A seguito

dell’opposizione interposta dall’imputato e dopo il pubblico dibattimento tenutosi

il 20 febbraio 2019, il giudice supplente della Pretura penale, con

sentenza del medesimo giorno, ha confermato l’imputazione del DA, condannando AP1:

- alla pena pecuniaria

(sospesa per 2 anni) di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna;

- alla multa di fr. 1'000.-

(con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarebbe stata sostituita

con 12 giorni di pena detentiva);

-

a versare all’AP fr. 5'307.- a titolo di indennizzo ex art. 433 cpv. 1 lett.

a CPP;

-

al pagamento di tasse e spese di giustizia in ragione di fr. 1'375.-, mentre

in ragione di fr. 250.- sono state addossate all’AP, che è stato rinviato al

foro civile per le ulteriori pretese.

C. Contro detto

giudizio, AP1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello

e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta, ha confermato tale volontà con

dichiarazione 4 luglio 2019, precisando di impugnare l’intera sentenza e

chiedendo:

-

in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata e il suo

proscioglimento;

-

in via subordinata, di prescindere dalla punizione ex art. 53 CP;

-

l’esenzione da tutte le spese giudiziarie, l’annullamento di qualsiasi

indennizzo all’AP e la rifusione delle spese legali di prima e seconda sede.

D. Con il consenso delle

parti, l’appello è stato svolto in procedura scritta. Pervenuta a

questa Corte, la motivazione scritta dell’imputato è stata trasmessa alle parti

e alla prima Corte per le osservazioni. Il PG ha chiesto la conferma del primo

giudizio, così come - oltre al rimborso delle spese legali - l’AP PC1. Delle diverse argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

Considerando,

in fatto:

Fatti

1. AP1, nato nel ____

ed incensurato, è socio e gerente di ______ Sagl, società che si occupa della

compravendita di veicoli e della gestione di un’officina.

a. Sui fatti si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i

consid. da 2 a 9 della sentenza impugnata (pag. 3-7). In estrema sintesi, _______

Sagl (e per essa, AP1) ha stipulato con l’AP PC1 un “contratto di

compravendita a rate” il 26 agosto 2013, con il quale l’AP acquistava

“in data odierna” una _______. Il pagamento è stato previsto con la

cessione della “vecchia” _______ di PC1 (valutata in fr. 75'000.-), il

versamento di fr 35'000.- subito, e poi, entro il 31 gennaio 2014, di ulteriori

fr. 40'000.- a saldo.

L’AP era consapevole del fatto che la ________ che

acquistava era gravata da un leasing stipulato da _______ Sagl con una società

di credito, e dunque che non ne sarebbe diventato proprietario malgrado la

firma del contratto di compravendita (VI PC1, AI 3 pag. 3).

Nel contratto non è stato previsto nulla né sulle

modalità d’estinzione di questo leasing né sulla data in cui l’effettivo

passaggio di proprietà sarebbe dovuto avvenire (AI 1/B), posto che l’acquirente ha potuto disporre da subito dell’auto (VC PC1-AP1,

AI 17 pag. 9) e che, nel frattempo, _______ Sagl si faceva carico di

assicurazione e tassa di circolazione (VI PC1, AI 3 pag. 3).

L’accusa di appropriazione indebita poggia sul fatto

che AP1 (agendo per _____ Sagl), ha usato i fr. 40'000.- ricevuti, a saldo del

prezzo di compravendita, il 31 gennaio 2014, per le attività di compravendita

della sua società.

E questo mentre era ancora in essere il leasing

sulla vettura per circa fr. 105'000.-, che è stato poi estinto il 2 maggio 2014

grazie a un prestito fatto a ______ Sagl dal padre di AP1 così che, il 6 maggio

2014, la vettura è stata immatricolata a nome di PC1 (AI 3/L).

b. Dibattute, sui fatti, sono essenzialmente le questioni a sapere se vi

era un accordo:

-

per cui la _______ avrebbe dovuto essere immatricolata a nome dell’AP appena

fatto l’ultimo pagamento, ovvero al più tardi il 31 gennaio 2014;

-

per cui ______ Sagl avrebbe dovuto usare l’ultima rata di fr. 40'000.- per

estinguere il leasing.

b.1.

AP1 ha dapprima sostenuto che, siccome aveva già pagato

targhe e assicurazione fino a fine giugno 2014, era stato l’AP stesso a

chiedergli di lasciare l’auto intestata a nome della società fino a quella data

(VI AP1, all. 2 a AI 5 pag. 2 e 4). Poi, a marzo, siccome l’AP ha ricevuto

un’offerta imperdibile dal suo assicuratore se targava subito il veicolo, ne ha

chiesto l’intestazione a breve (VI AP1, AI 7 pag. 5-6). In seguito ha

dichiarato che l’accordo è stato preso quando ha prospettato all’AP la sua intenzione di pagare l’assicurazione fino a fine giugno (VC PC1-AP1,

AI 17 pag. 3). Infine, al primo dibattimento ha dichiarato che non era mai

stata stabilita una data precisa per il trapasso di proprietà, e l’accordo era

che, una volta pagato l’intero prezzo, il riscatto del leasing sarebbe avvenuto

quando voleva PC1. Quando poi ha ricevuto l’ultima rata di fr. 40'000.-, con PC1

non era stato concordato né il momento del riscatto del leasing né un utilizzo

particolare di quell’ultima rata: le discussioni sono iniziate in aprile 2014

quando, a inizio mese, PC1 gli ha detto di voler diventare proprietario della

vettura, e così lui 30 giorni dopo ha estinto il leasing e gli ha trapassato la

proprietà (VI AP1, all. a verb. dib. di primo grado pag. 1).

b.2. L’AP PC1 sostiene che lui e AP1 erano d’accordo che l’auto

sarebbe rimasta immatricolata a nome di ______ Sagl dopo la firma del contratto

ma lui avrebbe potuto subito disporne, tuttavia, si erano “accordati

verbalmente” sul fatto che, una volta effettuato l’ultimo pagamento, l’auto

doveva essere immatricolata a suo nome, mentre il fatto che “con il mio

ultimo pagamento di CHF 40'000.- lui avrebbe provveduto, per il tramite della _____

Sagl, a estinguere il leasing” era “sottinteso”. Ha, in seguito,

dichiarato che verso marzo AP1 gli aveva chiesto di poter tenere l’auto

intestata alla società fino a fine giugno 2014, visto che tanto gli aveva già

pagato assicurazione e targhe, ma lui non ha acconsentito e lì sono iniziate le

discussioni (all. 4 a AI 5 pag. 3 e AI 3). Confrontato con la versione di AP1

secondo cui sarebbe stato lui stesso a chiedere di posticipare l’intestazione

della vettura a fine giugno 2014, ha affermato che a novembre/dicembre 2013 AP1

gli aveva detto di voler pagare assicurazione e targhe per l’anno nuovo (non

ricordando se per tutto l’anno o fino a fine giugno) e lui non ha “eccepito

alcunché, anzi la sua proposta mi permetteva di utilizzare la vettura a gennaio

2014 per poi pagare l’ultima rata di CHF 40'000.00 a fine gennaio 2014”;

cionondimeno, e a prescindere da questo accordo, il trapasso doveva avvenire a

fine gennaio 2014, con il pagamento dell’ultima rata (VC PC1-AP1, AI 17 pag.

3).

c. Agli atti, vi sono degli scambi

e-mail tra AP1 e l’AP:

-

il 24 marzo l’AP chiede a AP1 una copia della carta grigia perché “la _______

mi fa un’offerta super se targo subito! Grazie in anticipo saluti.” e il 2

aprile AP1 risponde che “come discusso in data odierna

ti confermo che entro il 30 aprile 2014 provvederò ad immatricolarti la tua _______________________.

Ti aspetto domani per il caffè.”;

-

seguono scambi mail sulle gomme che AP1 si sta procurando per l’AP;

-

il 23 aprile AP1 informa l’AP sulla tempistica per la fornitura delle gomme

e poi sul fatto che “Entro il 28 aprile mi entreranno sul conto corrente

banca oltre fr. 100'000.- e immediatamente provvederò al saldo leasing”,

quindi l’AP gli chiede quando pensa di targarla perché deve vedere “se il

certificato a Camorino è ancora valido”;

-

il 30 aprile vi è un ultimo scambio in cui AP1 comunica all’AP che quel giorno

avrebbe fatto il pagamento e gli dice di avvisare l’assicuratore che lunedì o

massimo martedì targherà l’auto e di fargli controllare che l’attestato sia

ancora valido, alche l’AP gli risponde che informerà la sua assicurazione e gli

confermerà se il certificato è ancora valido (cfr. AI 1/D, 1/E e 9).

d. Quanto in atti non permette di ritenere che le parti si fossero

accordate sul fatto che il veicolo doveva essere immatricolato a nome di PC1 al

momento dell’ultimo pagamento, ovvero al più tardi il 31 gennaio 2014. Anzi, lo

scambio di mail suggerisce un discorso ancora in essere, e non una tempistica

precisa che AP1 si era precedentemente impegnato a rispettare. Se così non

fosse, non vi sarebbe una prima mail solo il 23 aprile, con cui l’AP si limita

a manifestare l’intenzione di immatricolare il veicolo a suo nome, peraltro

solo perché la ________ gli fa “un’offerta super” se procede subito. Tantomeno

vi sono elementi per ritenere che vi fosse un preciso accordo – tacito o

espresso – su un obbligo da parte di AP1 di utilizzare l’ultima rata per

estinguere il leasing. È pertanto in tal senso che i fatti vanno accertati, non

fosse altro che in ossequio al principio in dubio pro reo.

in

diritto:

Considerandi

2.

a. Giusta l’art. 138 cifr.1 cpv.2 CP si rende colpevole di

appropriazione indebita “chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di

un terzo valori patrimoniali affidatigli”. Due sono gli elementi oggettivi del

reato: l’esistenza di valori patrimoniali affidati all’autore e l’impiego dei

medesimi a profitto proprio o di un terzo. Elemento soggettivo è

l’intenzionalità che deve però essere caratterizzata dalla volontà di

procacciare a sé o a terzi un profitto indebito. Il reato è caratterizzato dal

rapporto di fiducia che sussiste tra la vittima e l’autore per cui quest’ultimo

è in possesso dei valori, in genere per una finalità specifica ad esempio per

conservarli (DTF 120 IV 278 consid. 2, 118 IV 34 consid. 2b). L’appropriazione

indebita è realizzata dalla violazione del rapporto di fiducia, al momento in

cui l’autore decide di utilizzare i valori detenuti in modo difforme dalle

istruzioni ricevute (DTF 129 IV 259 consid.2.2.1).

Una cosa o

un valore patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente li ha ricevuti con

l’obbligo di farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo

particolare con l’impegno di custodirli, amministrarli o consegnarli (cfr.

Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3

ed., art. 138, n. 40 e ivi citata giurisprudenza). Un tale obbligo si può

fondare su un accordo esplicito o tacito (cfr. DTF 120 IV 117, 119).

Sul concetto di affidamento, giova richiamare per il

caso concreto quanto riportato in CARP 17.2017.31

consid. 8b:

Nella disamina

degli elementi costitutivi del reato, il concetto di cosa affidata, cioè

l’esistenza o meno di una situazione di affidamento, assume un’importanza

centrale. Per costante giurisprudenza, non vi è affidamento nel senso

dell’art. 138 cpv. 1 CP laddove il versamento di una somma di denaro

costituisce una “datio in solutum”, nel senso che l’autore riceve questa somma

di denaro per sé, in contropartita di una prestazione da lui effettuata o da

effettuare (sentenza del Tribunale federale 6B_785/2009 del 23 febbraio

2010.

consid. 2.3; DTF 133 IV 21 consid. 7.2; sentenza CCRP inc. 17.2009.11 del

19.

agosto 2009, consid. 4). Per citare alcuni esempi, non è stata ammessa

l’appropriazione indebita, in assenza di affidamento, nel caso di un paziente

che non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza

e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256), così come nel caso di

un albergatore che incassava, con le prestazioni alberghiere, la tassa di

soggiorno e non ne riversava l’ammontare equivalente al Comune (DTF 106 IV

355). Non affidati – poiché ricevuti per sé – sono stati ritenuti gli acconti

che il locatore riceve dal locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la

pigione della sublocazione (DTF 73 IV 170) e ancora le deduzioni sul salario

effettuate dal datore di lavoro e non riversate agli assicuratori (DTF 117 IV

78; sentenza CCRP inc. 17.2009.11 del 19 agosto 2009, consid. 4; per una

casistica più completa: Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a

edizione, Basilea 2013, ad 138 n. 50 e segg.).

La casistica proposta da Niggli/Riedo annovera la già citata sentenza

6B_785/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 2.3 (ad art. 138 CP, n. 62), ove il

Tribunale federale ha negato, per assenza valori patrimoniali affidati,

l’esistenza di un’appropriazione indebita, in un caso del tutto simile a quello

di specie. Imputato era, in quel caso, l’amministratore di una società anonima

che gestiva un’agenzia di viaggi in difficoltà finanziarie. Egli aveva proposto

ai suoi clienti una gita sul Lago di Garda con viaggio e pernottamenti. Non

aveva però fatto fronte alle prestazioni promesse, ma utilizzato i soldi dei

pagamenti anticipati dei clienti per coprire i debiti della società in

decozione.

Analoga situazione era approdata sui tavoli della CCRP, che parimenti

aveva escluso l’affidamento nel caso di un socio gerente di una Sagl, attiva

nel settore della carpenteria metallica, che aveva ricevuto un acconto per la

costruzione di una tettoia, da lui utilizzato per pagare i debiti della sua

Sagl, poi fallita (sentenza CCRP inc. 17.2009.11 del 19 agosto 2009).”.

b. Nel giudizio

impugnato è stato ritenuto che i fr. 40'000.- fossero stati affidati poiché,

siccome l’acquirente sapeva che la vettura era gravata da leasing, questi si

aspettava che, qualora al momento di quell’ultimo versamento, il leasing non

fosse ancora estinto (rispettivamente se il venditore non aveva, in quel

momento, già di suo la liquidità sufficiente per farlo), quei soldi venissero

utilizzati a tale scopo. Circostanza, questa, che non poteva essere ignorata da

AP1. Il danno, invece, consisteva nella messa in pericolo per la pretesa

dell’AP, poiché, se AP1 non avesse pagato delle rate del leasing, vi era la

possibilità che l’istituto di credito ritirasse il veicolo.

L’accusa e l’AP condividono il giudizio pretorile e ne chiedono la

conferma, con conseguente reiezione dell’appello.

Secondo la difesa, invece, i fr. 40'000.- non erano affidati allo

scopo di estinguere il leasing, bensì erano un mero pagamento del prezzo, di

cui un venditore è libero di disporre, avendo quale unico obbligo quello di fornire

la controprestazione. In proposito, rileva che non vi è stato nessun diverso

accordo tra le parti, e cita DTF 133 IV 30. Per il resto, contesta l’esistenza

di un danno, di uno scopo di indebito di profitto e ritiene la vicenda

meramente civile.

c. Il contratto

stipulato tra _______ Sagl e l’AP (AI 1/B) è a tutti gli

effetti una compravendita ex art. 184 e segg. CO (come riporta l’intestazione

stessa del contratto) in cui l’AP doveva pagare il prezzo e _____ Sagl (e per

essa, AP1) cedere la proprietà dell’auto. La somma di fr. 40'000.- oggetto

dell’imputazione costituiva parte del prezzo d’acquisto, null’altro: gli atti

non fanno stato di disposizioni per un suo diverso utilizzo, ovvero che tra i

due stipulanti sia venuto in essere un accordo che prevedesse, da parte di ______

Sagl, l’obbligo di utilizzare quel denaro per estinguere il leasing. Che l’AP

nutrisse o meno un’aspettativa in tal senso, nulla cambia: basti pensare al

caso sopracitato (consid. 2a) in cui il TF ha negato che vi fosse affidamento

per dei pagamenti anticipati per una gita, poi utilizzati dalla società per

coprire i suoi debiti. L’importo pagato dall’AP è quindi diventato di proprietà

di ______ Sagl, che poteva pertanto disporne liberamente. Un eventuale ritardo

nell’adempimento della controprestazione non poteva che costituire, se del

caso, un’inadempienza contrattuale di tipo civile.

d. Mancando l’elemento

oggettivo dell’affidamento, non occorre esaminare l’eventuale sussistenza degli

altri elementi costitutivi del reato, e AP1 deve essere prosciolto

dall’imputazione di appropriazione indebita.

3.

L’AP PC1 non avanza

pretese di dritto civile ma chiede la rifusione delle spese di patrocinio ex

art. 433 CPP. Visto l’esito del procedimento, l’istanza va respinta.

4.

a. Considerato l’esito

del procedimento, tasse e spese di primo grado consistenti in complessivi fr.

1'625.- sono poste a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

b. Parimenti ne va di

tasse e spese d’appello (art. 428 cpv. 1 CPP).

5.

a. AP1 ha chiesto

un’indennità per spese di patrocinio di prima sede ex art. 429 cpv. 1 lett. a

CPP di fr. 3'750.- oltre IVA (ovvero complessivi fr. 4'038.75 inclusa l’IVA al

7.7%). Visto l’esito del procedimento e considerata, oltre alla preparazione

necessaria, la presenza a un verbale d’interrogatorio e al primo dibattimento,

la cifra appare adeguata al lavoro svolto e la richiesta viene quindi

integralmente accolta.

b. Quale indennità per i

costi di patrocinio d’appello, AP1 ha chiesto fr. 3'360.- di onorario e fr.

560.- di spese, più IVA. Considerato l’esito del procedimento, il tipo di

procedura (scritta), la natura del caso, le motivazioni già avanzate dinanzi

all’istanza precedente e il lavoro svolto per l’appello, si giustifica di

riconoscere un’indennità forfetaria per costi di patrocinio ex art. 429 cpv. 1

lett. a e 436 cpv. 1 CPP di fr. 2'500.- IVA inclusa (7.7%).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 6, 10, 76-84, 139, 267, 348 e

segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 422 e segg., 429, 433 e 436 CPP,

138 CP,

e, sulle

spese di giustizia e le ripetibili, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP1 è accolto.

Di

conseguenza,

1.1. AP1 è prosciolto

dall’imputazione di appropriazione indebita.

2. La richiesta di indennità

ex art. 433 CPP dell’AP PC1 è respinta.

3. Gli oneri processuali

del procedimento di primo grado consistenti in complessivi fr. 1'625.- sono

posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

4. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP1, a titolo di

indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’importo di fr. 4'038.75 (IVA

inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura di

primo grado.

5. Gli oneri processuali

d'appello, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 1'000.00

- altri

disborsi fr. 200.00

fr.

1'200.00

sono posti a

carico dello Stato.

6. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP1, a titolo di

indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’importo di fr. 2'500.- (IVA

inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura

d’appello.

7. Intimazione a:

8. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.