17.2019.2
Istanza di revisione respinta: le condizioni di applicazione del test etilometrico non costituiscono un fatto nuovo ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP
15 aprile 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2019.2
Locarno
15 aprile 2019/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretaria:
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il
3 gennaio 2019 da
AP 1
contro il decreto d’accusa n. __________ emanato nei suoi
confronti il __________ dal procuratore pubblico PP 1,
esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Con decreto d’accusa
n. __________ del __________, il procuratore pubblico ha dichiarato IS 1 autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto
l’autovettura __________ targata __________ in stato di ubriachezza, così come
risultava dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0.65
mg/l) e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45
aliquote giornaliere da fr. 130.00 ciascuna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 1'100.00 e
al pagamento di tassa e spese di giustizia per complessivi fr 400.-.
In assenza di opposizione, il
decreto d’accusa è passato in giudicato.
B. Il __________ IS 1 ha
presentato istanza di revisione postulando, in estrema sintesi, il suo
proscioglimento, la restituzione di quanto pagato per tassa e spese di
giustizia e multa, il rimborso delle spese sostenute e il versamento di un
importo non definito a risarcimento del torto morale subito.
Quale motivo di revisione l’istante sostiene, in estrema
sintesi, di non avere saputo, all’epoca dei fatti, che la procedura di
accertamento dell’ebrietà non era stata condotta, nel suo caso, in modo
corretto poiché non gli era stato permesso, nonostante le sue esplicite
richieste in tal senso, di risciacquare la bocca prima di effettuare i test
alcolemici (CARP I). Sostiene, poi, di avere saputo che il protocollo
dell’analisi alcolemica prevede un preventivo risciacquo soltanto nel dicembre
2018 quando, guardando una puntata di “Filo diretto” (trasmissione pomeridiana
di RSI1), ha visto una dimostrazione pratica dell’esame dell’alito (effettuata
da un agente della polizia cantonale) in cui è stato messo in evidenza che un
preventivo risciacquo della bocca può ridurre notevolmente il risultato dell’esame.
Il mancato risciacquo è stato – continua l’istante – nel
suo caso particolarmente penalizzante poiché egli soffre di “disturbi
post-prandiali” che gli causano “continui rigurgiti gastro-esofagei, con
conseguente reflusso del bolo alimentare nella cavità orale”, per cui “a
maggior ragione (…) il risciacquo della bocca avrebbe influenzato il risultato”:
avesse potuto risciacquare la bocca prima del test alcolemico – conclude - il
test avrebbe dato risultati ben diversi da quello recepito nel DA (CARP I e V).
C. Con osservazioni del __________,
il Procuratore pubblico, considerando non adempiuto il presupposto della novità
sui fatti o di mezzi di prova anteriori alla decisione incriminata, ha chiesto
di respingere l’istanza di revisione (CARP III).
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta l’art. 410
cpv. 1 lett. a CPP chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un
decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione
emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la
revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla
decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente
più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della
persona assolta.
a) Per giustificare una
domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e
rilevanti.
Un fatto o mezzo di prova
è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando
non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222;
Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione 2011, n. 2093; DTF 130
IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid.
2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a).
Un fatto o un mezzo di
prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo
all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia
esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222;
Piquerez/Macaluso, op. cit., nota 2093 e seg.; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF
6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).
I fatti o i
mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una
significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena
(Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla
base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo
stato di fatto, un’assoluzione o un giudizio sensibilmente più favorevole o
meno favorevole al condannato oppure la condanna dell’imputato assolto
(Piquerez/Macaluso, Traité de procédure pénale suisse, 3a ed. 2011, n. 2095, pag. 680-681; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ed. 2013, n. 1596 seg., pag. 715 seg.; DTF
122.
IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B_407/2015 del 17 luglio 2015 consid.
3; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre
2007.
consid. 4). La revisione va ammessa se una tale modifica della sentenza
impugnata risulta almeno verosimile (DTF 116 IV 353 consid. 4e; STF 6B_407/2015
del 17 luglio 2015 consid. 3; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid.
1.3
).
b) È generalmente
riconosciuto che l’istituto della revisione non può servire a rimettere
continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, ad aggirare
disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a
introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo
grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid.
2.
; Heer, in Basler Kommentar, StPO, 2a ed. 2014, n. 42 ad art. 410 CPP). In simili
casi vi è, in effetti, un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2
lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.
Il Tribunale federale ha, in
particolare, già avuto modo di osservare – e di confermare tale giurisprudenza
a più riprese – che una domanda di revisione diretta contro un decreto d’accusa
deve essere considerata abusiva se essa si fonda su fatti che l’istante
conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere
e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una
semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16
gennaio 2015; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF
6B_581/2014 del 15 agosto2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile
2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).
Per contro, una domanda di
revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti
che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di
cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo
(DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF
6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15
agosto2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3;
STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).
Il Tribunale federale rileva
che l’abuso di diritto va ammesso con circospezione e che occorre esaminare nel
caso concreto e secondo le circostanze se l’istanza di revisione sia volta ad
aggirare le vie legali ordinarie (STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid.
1.3.3
in fine).
La dottrina e la giurisprudenza
menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di
circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di
padronanza del veicolo, che, dopo la scadenza del termine di opposizione,
apprende che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri
incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque
sur l’ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72
consid. 2.3).
2.
In concreto,
quand’anche si dovesse ammettere che l’istante non ha potuto risciacquare la
bocca prima di essere sottoposto agli accertamenti etilometrici preliminari,
l’istanza di revisione andrebbe respinta per più motivi.
a. Dapprima, perché le
concrete condizioni di applicazione del test etilometrico non possono
costituire un fatto nuovo ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP: esse erano
perfettamente note al qui istante già solo per il semplice fatto che egli vi ha
partecipato.
Già soltanto per il fatto
che nessuno può prevalersi dell’ignoranza della legge, nemmeno può costituire
un fatto nuovo ai sensi del citato disposto la pretesa difformità rispetto alla
procedura stabilita dalle ordinanze applicabili delle concrete condizioni
applicative del test.
b. Poi, perché, sin
dall’epoca dei fatti, all’istante era perfettamente nota l’importanza del
risciacquo di cui lamenta l’assenza visto che è egli stesso a sostenere di
avere più volte chiesto agli agenti di poter risciacquare la bocca. Non è
rilevante il fatto che egli riteneva importante il risciacquo a causa del
riflusso esofageo che lo affliggeva. Quel che conta, è che egli riteneva
fondamentale per un corretto risultato dell’esame etilometrico che venisse
effettuato un preventivo risciacquo (al punto da richiederlo ripetutamente).
Nulla gli avrebbe, quindi, impedito di far valere l’assenza di tale - per lui
fondamentale - risciacquo nelle sedi opportune. Non averlo fatto deriva da una
sua scelta che egli non può rimettere in discussione ora.
c. Ma, anche volendo
fare astrazione dalle considerazioni che precedono, l’istanza andrebbe respinta
poiché il mancato risciacquo non ha avuto alcuna incidenza sul risultato
dell’esame che è stato ritenuto per il DA.
Infatti, emerge
chiaramente dagli atti che l’istante è stato condannato esclusivamente per il
grado alcolemico risultante dall’accertamento etilometrico probatorio,
effettuato alle ore 00:36. Tale accertamento è stato effettuato in conformità
alle condizioni regolate dall’art. 11a OCCS. A differenza degli
etilometri precursori, infatti, l’etilometro probatorio è in grado di rilevare
la concentrazione di alcol nell'aria espirata in modo così preciso e affidabile
che il suo esito è il solo ad acquistare valenza probatoria in sede giudiziale
(Comunicato stampa USTRA del 13.09.2016, Il test etilometrico avrà valore probatorio). Perciò, nel caso
di misurazioni effettuate con etilometri probatori non è necessario, come per
quelli precursori, né un tempo di attesa di 20 minuti né il risciacquo della
bocca (art. 11 cpv. 1 OCCS) (Commenti alla modifica dell’ordinanza sul
controllo della circolazione stradale (OCCS, RS 741.013), articolo 11a,
Capoverso 1).
L’esame con l’etilometro
probatorio può essere effettuato dopo un tempo d’attesa di almeno 10 minuti
(art. 11a cpv. 1 OCCS) ed è in grado di riconoscere eventuali tracce di alcol
nel cavo orale (Commenti alla modifica dell’ordinanza sul controllo della
circolazione stradale (OCCS, RS 741.013), Articolo 11a, Capoverso 1). Se
l’etilometro probatorio dovesse rilevare la presenza di alcol in bocca, occorre
attendere altri 5 minuti prima di effettuare la misurazione (art. 11a cpv. 2
OCCS). Ne risulta un tempo di attesa complessivo di almeno 15 minuti che è
considerato di norma sufficiente per l’eliminazione dell’alcol dal cavo orale.
Il risciacquo della bocca diventa pertanto superfluo (Commenti alla modifica
dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS, RS 741.013),
Articolo 11a, Capoverso 2).
Nel caso in esame, gli
atti dimostrano che l’accertamento è iniziato 36 minuti dopo il fermo e che non
è stata rilevata alcuna presenza di alcol in bocca. In particolare, risulta
dalla ricevuta dell’etilometro probatorio che la misurazione di 0.65 mg/L è
stata accertata alle ore 00:37:06 (AI 1). Ne discende che, da un lato i pretesi
effetti dell’asserita patologia non sono stati, in concreto, riscontrati e,
d’altro lato, visto il tempo trascorso tra l’inizio dell’accertamento e la
misurazione finale, il test sarebbe comunque attendibile.
3.
L’istanza di
revisione deve, dunque, essere respinta.
Viste le particolarità del
caso, non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 81, 87, 410 segg. CPP
91.
cpv. 2 lett. a LCStr.
10,
10a, 11, 11a OCCS
nonché, sulle spese e
sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente la
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.