Lexipedia

Decisione

17.2019.209

Atti sessuali con persone incapaci di discernimento e inette a resistere (in una clinica psichiatrica). Appelli di un AP e del PP contro l'assoluzione dell'imputato; definizione della teoria dell'"ipotesi zero" nella valutazione della credibilità (TF). Conferma dell'assoluzione

16 febbraio 2021Italiano81 min

Come quando ha dovuto prendere posizione sulle dichiarazioni del collega _______________

Source ti.ch

Incarto n.

17.2019.209+210

17.2020.214+255

17.2020.257

Locarno

16 febbraio 2021/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Angelo Olgiati, giudice presidente,

Chiarella Rei-Ferrari e Attilio Rampini

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

per statuire nella procedura

d’appello avviata con annunci d’appello del 3 giugno 2019 del procuratore

pubblico e del 6 giugno 2019 dell’accusatrice privata ACP, patrocinata

dall’avv. DI2, confermati con dichiarazioni di appello entrambe del 3 settembre

2019 avverso la sentenza del 3 giugno 2019, motivazione intimata il 22 agosto

2019, della Corte delle assise criminali, emessa nell’ambito del procedimento

penale nei confronti di

IM1

rappr. da DI1

esaminati gli atti;

riassunto del

procedimento: A. Il 14

aprile 2017 il procuratore pubblico ha emesso un atto d’accusa nei confronti di

IM1, accusandolo dei seguenti reati (doc. TPC 1):

1. atti

sessuali con persone incapaci di discernimento e inette a resistere

per avere,

nel periodo compreso tra il 17.02.2015 e il

01.06.2015,

a _________,

conoscendone e sfruttandone l’incapacità di

discernimento e l’inettitudine

a resistere,

ripetutamente commesso atti analoghi alla

congiunzione carnale con ACP, nonché per essersi congiunto carnalmente con ACP2,

e meglio, per avere,

presso il reparto protetto (cure acute) della

Clinica psichiatrica ____________,

conoscendone, vista la professione di infermiere che

svolgeva nel reparto, e sfruttandone l’incapacità di discernimento dovuta agli

scompensi psichici che hanno condotto al ricovero di entrambe, rispettivamente

l’inattitudine [recte: inettitudine]

a resistere

provocata loro dalle importanti terapie medicamentose che ricevevano,

segnatamente sapendo che ACP soffriva di un disturbo

schizzoaffettivo di tipo misto con fasi di eccitamento maniacale e

disinibizione sessuale, e che ACP2 soffriva di un disturbo affettivo bipolare e

di altri disturbi di personalità,

1.1 in una

imprecisata notte nel periodo compreso tra il 17.02.2015 e il 29.04.2015,

raggiungendo la paziente ACP nella sua camera, dove quest’ultima era sdraiata,

sveglia, sul letto, sollevando la casacca del camice mostrandole il proprio

pene in erezione (sotto i pantaloni), toccandogli quindi ACP con la mano il

pene, conducendola poi nel bagno della camera e lì facendosi praticare un

rapporto orale, tenendole nel mentre una mano sulla testa accompagnandola così

nei movimenti, compiuto un atto analogo alla congiunzione carnale con ACP;

1.2 in una

imprecisata notte nel periodo compreso tra il 17.02.2015 e il 29.04.2015,

raggiungendo la paziente ACP nella sala fumatori del reparto protetto, quindi

spegnendo la luce affinché nessuno potesse vederli, facendosi praticare un

rapporto orale, compiuto un atto analogo alla congiunzione carnale con ACP;

1.3 in una

imprecisata notte nel periodo compreso tra il 15.04.2015 e il 29.04.2015, dopo

che ACP aveva lamentato di avere mal di schiena, dicendole di andare in camera,

lasciandole intendere che l’avrebbe raggiunta per farle un massaggio,

trovandola quindi sdraiata, prona, sul letto e quindi impossibilitata a

discernere il di lui comportamento dato che si trovava fuori dal suo campo visivo,

dopo averle abbassato le mutande, penetrandola con le dita in vagina e

nell’ano, masturbandola, conducendola poi nel bagno della camera, facendosi lì

praticare un rapporto orale, tenendole nel mentre la propria mano sulla testa

accompagnandola così nei movimenti, compiuto atti analoghi alla congiunzione

carnale con ACP;

1.4 in

un’imprecisata notte nel periodo compreso tra il 22.05.2015 e il 01.06.2015,

raggiungendo la paziente ACP2 nella sua camera da letto, dapprima

chiacchierando con lei, applicandole una crema sul corpo e massaggiandola,

consumando poi un rapporto sessuale completo, compiuto in tal modo la

congiunzione carnale con ACP2;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di tempo e luogo indicate;

reato previsto:

dall’art. 191 CP;

subordinatamente al punto 1

2. atti

sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate

per avere,

nel periodo compreso tra il 17.02.2015 e il

01.06.2015,

a _________,

quale infermiere del reparto protetto (cure acute)

della Clinica psichiatrica ____________,

dove ACP e ACP2 erano degenti a causa di importanti

scompensi psichici,

profittando del rapporto di dipendenza instauratosi

tra lui e le pazienti, visto che all’interno di predetto reparto le vittime

erano seguite in tutto e per tutto dal personale curante dal quale dipendevano

anche per le più piccole necessità, divenendo quindi egli figura di riferimento

fondamentale nella quotidianità delle vittime,

senza che le pazienti manifestassero il proprio

dissenso a ragione del summenzionato rapporto di dipendenza e del loro stato di

salute psichico, ACP soffriva infatti di un disturbo schizzoaffettivo di tipo

misto con fasi di eccitamento maniacale e disinibizione sessuale, mentre ACP2 soffriva

di un disturbo affettivo bipolare e di altri disturbi di personalità,

indotto ACP e ACP2 a commettere atti sessuali con

lui come indicato ai punti 1.1-1.4 del presente AA;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di tempo e luogo indicate;

reato previsto:

dall’art. 192 CP;

B. Il

pubblico dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali si è tenuto il

28 maggio 2019. Il 3 giugno 2019 l’istanza precedente ha dato lettura del

dispositivo della sentenza con cui ha assolto IM1 da ogni imputazione, gli ha

riconosciuto un indennizzo di fr. 160'520.- a carico del Cantone Ticino, ha

respinto l’istanza di risarcimento dell’accusatrice privata ACP, ha posto la

tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese procedurali a carico dello Stato e

ha, infine, accollato allo Stato le spese per la difesa d’ufficio e quelle per

il patrocinio dell’accusatrice privata ACP. Le motivazioni della sentenza sono

state intimate il 22 agosto 2019.

C. Il procuratore

pubblico e l’accusatrice privata ACP hanno annunciato appello il 3

rispettivamente 6 giugno 2019. Ricevuta la motivazione della sentenza, hanno

entrambe formulato dichiarazione di appello il 3 settembre 2019.

Fatti

I due appelli sono stati trattati in procedura scritta.

ACP2, anch’ella costituitasi accusatrice privata, non ha impugnato

la sentenza.

D. Motivando il proprio

appello il 25 giugno 2020, il procuratore pubblico ha innanzitutto evidenziato

che nel caso in esame occorre dipartirsi dalle due vittime, confrontarsi con il

loro quadro clinico, conoscere la loro personalità e tenere presente che esse,

contrariamente alla regola, non sono “vittime che hanno vissuto gli abusi

sessuali in maniera traumatica poiché non consenzienti” (pag. 3).

Il magistrato inquirente ha poi suddiviso l’appello “in due

distinte parti”, e meglio separando i fatti che concernono ACP da quelli

riguardanti ACP2.

a) Per ciò che attiene a

ACP il procuratore pubblico ha sottolineato quanto segue:

- la

paziente era alla costante ricerca del sesso, lo proponeva continuamente, era

focalizzata sui coiti orali e ha continuato per i mesi di degenza a proporre

coiti orali non solo all’imputato bensì anche a diversi colleghi di

quest’ultimo;

- contrariamente

a quanto indicato nel giudizio impugnato (consid. 10.1), non è affatto vero che

tutti i colleghi e responsabili hanno riferito che ACP diceva di avere

praticato sesso orale ai vari curanti. Alcuni hanno dichiarato che ella

proponeva (non che aveva praticato) del sesso orale al personale curante; altri

hanno indicato che la paziente andava dicendo di avere praticato dei coiti

orali unicamente al qui imputato; una minima parte ha riferito che ACP

sosteneva di avere praticato del sesso orale a vari curanti: ma le

dichiarazioni di questa “chiara minoranza” non sono neppure concordi

(appello, pag. 15);

- la

verità è che ACP durante la sua degenza al reparto protetto, a causa della sua

ipersessualità, ha proposto a più curanti di praticare loro del sesso

orale ma ha sempre detto loro che solo con l’imputato vi erano effettivamente

stati degli atti sessuali;

- è

per questo che nel diario giornaliero della paziente non si trovano annotazioni

relative a queste affermazioni di ACP: c’era infatti il problema del nome da

annotare “che era sempre e solo uno, quello di IM1” (pag. 16);

- sebbene

pressoché tutto il personale curante della clinica abbia dichiarato che le

esternazioni di ACP avrebbero dovuto essere annotate nel diario giornaliero,

ciò non è in realtà avvenuto. Il motivo risiede nel fatto che i colleghi

dell’imputato “hanno dichiarato di non averlo mai creduto colpevole”. Ed

“ecco perché in seguito alcuni di loro, ossia principalmente quelli che

avevano lavorato più a stretto contatto con il qui imputato, hanno dichiarato

che ACP raccontava di pratiche sessuali con tutti i curanti. La tutela a quel

punto non serviva più solo a IM1, ma anche a loro stessi che non avevano dato

ascolto a ACP, una paziente che aveva esplicitamente detto loro cosa le era

accaduto e a cui loro avevano deciso di non credere” (pag. 16);

- è

nel periodo successivo all’uscita dal reparto protetto, quando cioè stava

meglio, che ACP “ha cominciato a riconoscere, seppur timidamente, quanto

successo con il qui imputato come un abuso”;

- molte

delle affermazioni dell’imputato possono essere qualificate come “fumose”.

Come quando ha dovuto prendere posizione sulle dichiarazioni del collega _______________

che si era detto perplesso per il fatto che l’imputato gli aveva riferito di

essersi preso cura di ACP in modo approfondito, curandone l’igiene in modo

completo, e meglio in un modo che _______________ha considerato eccessivo;

- l’imputato

ha inizialmente definito normale il rapporto con ACP, per poi

qualificarlo – invece – di conflittuale, specie nel senso di più

conflittuale rispetto a quello che la ACP aveva con gli altri curanti.

Ma, secondo il

procuratore pubblico, “la verità è che non c’era alcun rapporto

conflittuale, anzi!”: la paziente “si era presa una cotta per IM1”

(pag. 20);

- nondimeno,

quando poi ACP ha iniziato a stare meglio, si è resa conto che “quanto

successo con l’infermiere” era “una cosa che non doveva succedere, che a

ben vedere lui aveva abusato di lei”;

- non

è corretto sostenere che l’accusatrice privata abbia fatto confusione con il

numero e l’ordine degli abusi, rispettivamente che non sia stata in grado di

descrivere alcuni di essi. Tanto più che è solo durante l’interrogatorio di

confronto che le è stato chiesto di fare delle precisazioni, il che non

significa affatto – come invece ritenuto dalla Corte delle assise criminali –

che l’accusatrice privata sia inattendibile. Peraltro, nel corso del secondo

interrogatorio, “dopo aver raccontato i primi due episodi, tra

l’interrogante e

ACP sono sorte alcune incomprensioni” (pag. 23). I

giudici precedenti hanno interpretato questa situazione come una carenza di

spontaneità dell’accusatrice privata ma in realtà è stata l’interrogante a

confondersi;

- è

vero che nel corso dell’ultima audizione ACP ha parlato di quattro episodi ma è

anche vero che ella aveva riferito di quattro episodi già nel corso della sua

prima audizione. “Questo per dire che le sue dichiarazioni non mancano di

linearità o costanza, semplicemente, una volta che le è stato chiesto di

spiegare nel dettaglio ogni singolo episodio, si è resa conto che di fatto gli

stessi erano tre e non quattro. Ad averla probabilmente (anzi sicuramente)

confusa è il fatto che uno degli episodi, ovvero l’ultimo, è composto da due

atti; la masturbazione in camera prima e il coito orale in bagno dopo”

(pag. 25);

- l’accusatrice

privata non ha del tutto compreso quanto stava succedendo, specie con

riferimento alla prima parte dell’ultimo episodio, siccome “bombata di

medicamenti”;

- sempre

con riferimento all’ultimo episodio, è vero che l’accusatrice privata ha

dapprima raccontato – nel suo primo interrogatorio e nella prima parte del

secondo – che l’imputato indossava dei guanti per poi dirsi non più così sicura

di questa circostanza: ma questa insicurezza emerge unicamente dopo le

incomprensioni sorte con l’interrogante nella seconda parte del secondo

interrogatorio che hanno mandato nel pallone ACP;

- non

vi è contraddizione nelle dichiarazioni dell’accusatrice privata, in base alle

quali da un lato ella ha “provocato sessualmente” l’imputato, aspetto

questo che il procuratore pubblico considera essere “emerso in modo chiaro e

lampante e nessuno l’ha mai messo in discussione” (pag. 27), mentre

dall’altro in un paio di episodi è stato l’imputato a prendere l’iniziativa;

- non

ci sono vere contraddizioni nemmeno tra quanto dichiarato da ACP e quanto

riferito da ACP2. È segnatamente ben possibile che ACP – dopo avere appreso da

una terza persona che ACP2 aveva chiesto a quest’ultima se fosse a conoscenza

dell’identità dell’infermiere che si faceva praticare sesso orale (pag. 28) –

abbia poi deciso di parlare di questo tema direttamente con ACP2;

- ACP

si è confidata dapprima con la madre poi con la cugina, in seguito con una

collaboratrice del servizio __________ e, da ultimo, con il proprio psichiatra.

Contrariamente a quanto evidenziato nel giudizio oggetto di appello, non vi

sono state contraddizioni particolari e inoltre non è per nulla evidente

attribuire eventuali imprecisioni nelle dichiarazioni dei confidenti proprio a

ACP anziché a loro stessi. Comprensibile inoltre che l’accusatrice privata, con

certuni, non abbia voluto entrare troppo nei dettagli o che siano stati questi

ultimi a riportarne semplicemente un sunto;

- le

dichiarazioni delle persone con cui l’accusatrice privata si è confidata,

specie quelle della collaboratrice di ____________, vanno inoltre lette

tenendo presente che “ACP era contraria alla penetrazione digitale in vagina

e nell’ano, mentre era favorevole ai rapporti orali. Beninteso queste volontà

sono riferite al momento dei fatti. Questo, evidentemente, non esclude che con

il senno di poi, a distanza di mesi e dopo essere uscita dalla fase acuta della

sua malattia, ella si sia resa conto che in quel momento non fosse in grado di

formulare le sue volontà […]. ACP ha quindi sì parlato di non

essere stata consenziente, ma questa è una considerazione che fa a posteriori,

dopo essersi resa conto che le sue volontà al momento dei fatti erano alterate”;

- l’imputato

sapeva benissimo che quantomeno fino a mezzanotte nessun altro curante avrebbe

varcato la soglia del reparto protetto. Inoltre egli “non temeva neppure di venir

scoperto da altri pazienti nella misura in cui in quel reparto per la notte

venivano pesantemente sedati e sapeva perfettamente di poter sfruttare il loro

stato di salute mentale per sostenere che non erano credibili” (pag. 34);

- ACP

stessa ha dichiarato che “quando io non sto bene, non bisogna far troppo

affidamento su quello che dico”. Per contro quando sta bene non ha

difficoltà a distinguere la realtà da cio che è frutto “dei suoi deliri

riconducibili alla sua malattia” (pag. 35).

Non è condivisibile

l’opinione dei primi giudici, secondo cui l’accusatrice privata abbia mantenuto

un ricordo distorto della realtà, tanto più che le sue dichiarazioni hanno

trovato riscontri oggettivi, ovvero: i) è risultata corretta

l’affermazione dell’accusatrice privata secondo cui in occasione dell’ultimo

episodio divideva la stanza con una paziente di 81 anni; ii) risulta

anche da due annotazioni nel diario giornaliero che l’accusatrice privata

soffriva di mal di schiena, e ciò malgrado l’imputato abbia in un primo tempo

dichiarato che quando ACP lamentava dolori alla schiena le venivano date delle

pastiglie, per poi invece riferire, in un interrogatorio successivo, di non

ricordare che l’accusatrice privata avesse mal di schiena. Anche la descrizione

della sala fumatori e del locale infermieri fatta dall’accusatrice privata

confermano, secondo la pubblica accusa, la correttezza delle sue dichiarazioni,

così come il fatto che avesse praticato il karaté, circostanza confermata

dall’imputato.

Sempre secondo il

procuratore pubblico, “riscontri oggettivi a sostegno della bontà delle

dichiarazioni rese da ACP” vi sono anche su “questioni marginali”

(pag. 39), come il tipo di ambulanza con cui l’accusatrice privata è stata

trasportata alla clinica ____________, il continuo cambio di terapia che le

prescriveva il dr. _____, nonché il fatto che durante i suoi precedenti

ricoveri in altre strutture psichiatriche ACP aveva sì avuto rapporti sessuali,

ma con altri pazienti non con un curante;

- ACP

è credibile e, del resto, anche il medico dr. _______________, prima di

segnalare il caso all’autorità, aveva verificato la credibilità della sua

paziente;

- l’imputato

non è stato altrettanto sincero. Ha mentito, ad esempio, e ne dà atto il

verbale di arresto, già al momento del fermo, dando prova che quando serve non

si fa scrupoli a mentire anche quando le conseguenze sono contenute. Così ha

dichiarato l’imputato: “Prendo atto che al momento del fermo, mi era stato

domandato se avevo con me il mio telefono cellulare. Io ho risposto di no anche

se così non era. Mi viene chiesto come mai. Visto che c’era il capo”.

IM1 è inoltre stato

sconfessato dai suoi colleghi non solo con riferimento al rapporto che egli

aveva con l’accusatrice privata ma anche in relazione alle pretese minacce che

egli riceveva da quest’ultima e di cui in realtà nessuno ha mai parlato. Non

vero sarebbe inoltre che ACP avrebbe proposto di praticare del sesso orale

anche al personale femminile. L’imputato ha inoltre mentito quando ha detto di

essere quasi sicuro di avere annotato nel diario della paziente quando la ACP

riferiva di avere avuto dei contatti sessuali con dei colleghi.

Ecco perché – ha

concluso il magistrato inquirente – “è difficile parlare di credibilità di IM1

”;

- ACP

non ha mai vissuto come un trauma quanto successo con l’imputato. I suoi

sentimenti non erano negativi, di vergogna, di senso di colpa o di

inadeguatezza. ACP, così come ACP2, “avevano – quantomeno in generale –

voglia di fare quello che hanno fatto con IM1”, per cui è stupefacente la

considerazione fatta dall’istanza precedente, secondo cui “non emerge

all’evidenza un minimo decadimento dello stato di salute della vittima compatibile

con gli abusi denunciati, soprattutto se si considera che nemmeno dopo due

settimane dall’ultimo abuso imputato nell’atto di accusa, ACP, anziché

peggiorare, è migliorata, passando in sezione aperta” (pag. 41).

b) Per quanto riguarda

la fattispecie concernente ACP2, il procuratore pubblico ha evidenziato

quanto segue:

- ACP2,

a differenza di ACP, non soffriva di ipersessualità. Era a tratti seduttiva.

Fra i suoi disturbi vi era “il volersi sposare e il creare con estrema

facilità dei legami”, per riprendere le parole della psichiatra dr.

_________________, ciò che secondo il procuratore pubblico spiega “perché

sia entrata subito in sintonia con il qui imputato e con quest’ultimo abbia,

sebbene l’avesse appena conosciuto, consumato un rapporto sessuale completo”

(pag. 43);

- fosse

dipeso da lei, ACP2 non avrebbe voluto che venisse aperto un procedimento

penale contro l’imputato. Ella non ha vissuto in modo traumatico il rapporto

sessuale avuto con lui. Non ha quindi ritenuto di dovere fornire maggiori dettagli

intimi, posto come a suo avviso non fosse successo alcunché di male. Appena ha

capito che la vicenda poteva avere risvolti penali per l’imputato, ACP2 ha

deciso di non volere più partecipare attivamente al procedimento penale e ha

revocato lo svincolo dal segreto professionale, concesso in un primo tempo al

personale sanitario della clinica ____________;

- molte

delle dichiarazioni dell’accusatrice privata sono state confermate da riscontri

oggettivi, quali il fatto che ella faceva fatica a dormire e che l’imputato le

faceva compagnia, essendo risultato che effettivamente IM1 “in quel periodo

ha fatto tre notti su cinque turni nel reparto protetto”;

- anche

con riferimento a ACP2, l’imputato ha dimostrato di essere abile ma incostante

e non lineare nell’adattare le proprie dichiarazioni;

- ACP2

era talvolta disinibita. L’imputato ha dichiarato di non avere mai notato

questo aspetto e di non averlo per tale motivo registrato nel diario

giornaliero. Il procuratore pubblico ha tuttavia soggiunto al riguardo che “sono

a tutti note le sue dichiarazioni in merito all’averla notata (e apprezzata)

quando indossava una vestaglia trasparente” (pag. 44);

- il

fatto che l’imputato e l’accusatrice privata abbiano lungamente parlato è

dimostrato anche dal fatto che IM1 ha riferito durante l’inchiesta molte

informazioni su ACP2, considerato che egli ha effettuato solo cinque turni

durante il periodo in cui la paziente era nel reparto protetto;

- anche

ACP2 ha annunciato appello. Lo ha ritirato unicamente perché non è riuscita a

prepararsi con il proprio legale come auspicava e per ragioni di salute;

- anche

una terza donna, __________________ha subito molestie dall’imputato: il fatto

che ella non abbia sporto querela non significa che quanto ha dichiarato non

sia vero.

Soggiungendo, infine, che tanto ACP quanto ACP2 erano incapaci di

discernimento, il magistrato inquirente ha sottolineato che tutti gli elementi

oggettivi e soggettivi del reato di atti sessuali con persone incapaci di

discernimento o inette a resistere ex art. 191 CP sono adempiuti, in via

subordinata ex art. 192 CP.

Il procuratore pubblico chiede pertanto che IM1 venga condannato

alla pena detentiva di 2 anni e 9 mesi, di cui 6 mesi da espiare e i restanti

27 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre

all’interdizione dall’esercizio della professione di infermiere per un periodo

di cinque anni.

E. Anche ACP, si è già

accennato, ha impugnato la sentenza della Corte delle assise criminali. Nella

motivazione, oltre a chiedere un indennizzo di fr. 34'351.- per spese legali,

ha postulato un’indennità di fr. 10'000.- per torto morale. Per ciò che attiene

alla richiesta di ritenere l’imputato colpevole dei reati di cui è accusato,

ACP ha evidenziato quanto segue:

- ha

premesso che nei toni e nei contenuti del giudizio impugnato emerge un

immeritato disprezzo nei suoi confronti;

- nel

caso in esame è inutile e sbagliato attardarsi sui concetti di violenza

rispettivamente di assenza o meno di consenso. L’accusatrice privata “voleva

praticare rapporti orali all’imputato (come anche ad altri uomini) e di questo

non ne faceva mistero. A causa della sua patologia era desiderosa “di fare

pompini” e l’imputato non ha fatto altro che approfittarsi di questa situazione

di estrema vulnerabilità […], convinto (e non sbagliava) che,

anche qualora ACP avesse parlato, nessuno le avrebbe creduto” (pag. 5);

- contrariamente

a quanto indicato nella sentenza appellata, non risulta che tutti i colleghi

dell’imputato si siano espressi in modo estremamente positivo su di lui e

neppure che tutti ne avessero un’ottima opinione;

- il

cambio di versione dell’imputato sulla natura del suo rapporto con ACP –

definito dapprima un “normale rapporto tra infermiere e paziente” per

poi, invece, essere qualificato di “rapporto conflittuale” – è dettato

dal chiaro ed evidente bisogno dell’infermiere di potere sostenere che

l’accusatrice privata ce l’avesse con lui, inventandosi così la storia dei

rapporti sessuali in reparto. Accortosi poi che dall’inchiesta non era emersa alcuna

particolare conflittualità, ha mitigato i toni al dibattimento davanti alla

prima Corte, riferendo di un rapporto “piuttosto conflittuale”;

- l’affermazione

dell’imputato, secondo cui a volte, prima di arrivare al lavoro, il personale

curante – con riferimento ai comportamenti di ACP – si chiedeva “oggi a chi

tocca?”, può avere un solo significato, ovvero che il comportamento

dell’accusatrice privata era uguale con tutti i curanti;

- l’accusatrice

privata si era presa una cotta per l’imputato;

- dall’istruttoria

è emerso che l’imputato ha avuto comportamenti più gentili con ACP rispetto

alle altre pazienti. “Non risulta infatti che IM1 abbia tagliato le unghie

ad altre pazienti o abbia aiutato loro a togliere i segni di una lacunosa

igiene personale, o ancora non risulta che l’imputato abbia eseguito l’igiene

completa ad altre pazienti” (pag. 11);

- il

fatto che l’imputato abbia dichiarato di non provare la benché minima

attrazione nei riguardi dell’accusatrice privata “ancora non esclude la

commissione di reati di natura sessuale, soprattutto laddove l’abuso consiste

nel farsi praticare coiti orali e praticare penetrazioni vaginali e anali con

le dita (ma non senza l’utilizzo dei guanti)” (pag. 11 e 12);

- anziché

cercare contraddizioni ovunuqe, va capito che a distanza di mesi tra

un’audizione e l’altra “fossero insorti nell’accusatrice privata sentimenti

nuovi, diversi e forse anche contrastanti, senza però che rend[a]no

o possano rendere meno credibile la presunta vittima” (pag. 13);

- il

fatto di non avere raccontato in modo identico gli avvenimenti alle quattro

persone con cui si è confidata ancora non significa che l’accusatrice privata

non sia credibile;

- non

è vero che l’accusatrice privata ha fatto confusione con il numero e l’ordine

degli abusi e che non è riuscita a descriverli. Piuttosto, la verità è che

nella prima audizione non le sono state rivolte domande di dettaglio, ragione

per cui nel successivo interrogatorio di confronto è stato chiesto a ACP di

essere più precisa. Inoltre, durante il confronto, dopo che l’accusatrice

privata aveva ripercorso con precisione i primi due abusi subiti, è poi stata “involontariamente

indotta in confusione dall’interrogante, ciò che appare lampante dalla

videoregistrazione” (pag. 16);

- non

è vero che tutti i colleghi e i responsabili dell’imputato hanno

riferito che l’accusatrice privata diceva di avere praticato sesso orale

a più curanti. Così, ____________ (AI 45), __________ (AI 65), ____________ (AI

81), ______________ (AI 82), _____________ (AI 89), __________ (AI 102),

__________ (AI 112) hanno riferito che la ACP raccontava di avere praticato

coiti orali solo a IM1;

- la

ragione per cui queste esternazioni di ACP non sono state annotate nel diario

giornaliero risiede nel fatto che avrebbe dovuto essere indicato che esse erano

rivolte proprio e unicamente nei confronti dell’imputato;

- nel

periodo in cui l’accusatrice privata era nel reparto protetto non ha mai parlato

di abusi, siccome non era ancora cosciente di quanto effettivamente subito. È

una volta trasferita nel reparto aperto, quando cioè stava meglio, che ACP ha

cominciato a comprendere la portata degli avvenimenti e a raccontare a tutto il

reparto;

- l’imputato

ha mentito e non è credibile. Si pensi alle versioni sul tema di avere eseguito

l’igiene completa alla paziente ACP;

- la

Corte precedente ha accertato i fatti in modo inesatto anche con riferimento

alla figura di curante denominata “notte jolly”;

- lo

stesso dicasi per l’accertamento secondo cui ACP e ACP2 sarebbero amiche, ciò

che non emerge dagli atti. Né sussiste prova che sia stata la ACP2 a riferire

alla ACP di avere anch’ella subito degli abusi sessuali;

- non

è vero che agli inquirenti ACP ha riferito una versione dei fatti parzialmente

differente rispetto a quella raccontata alla madre, al medico dr. ________,

alla cugina e alla collaboratrice della ____________;

- se

qualcuno era confuso durante l’interrogatorio di confronto, questi “non era

l’AP ma l’interrogante che ha comprensibilmente messo ACP in una situazione di

grande agitazione (come si può vedere dalla videoregistrazione agli atti)”

(appello, pag. 26);

- le

dichiarazioni di ACP sono “logiche e compatibili con il corso ordinario

delle cose” anche con riferimento all’ultimo episodio, quando l’accusatrice

privata dapprima chiede all’imputato di smetterla di masturbarla con le dita

(trattandosi di atto mai richiesto o proposto, né voluto bensì solo subìto) per

poi nondimeno eseguirgli poco dopo un coito orale, atto “che ricercava

continuamente” (pag. 28). Comprensibile è anche il fatto che la vittima

abbia raccontato più in dettaglio gli avvenimenti che non le sono piaciuti

(quelli legati, appunto, alla masturbazione non voluta) rispetto a quelli (i

coiti orali) vissuti senza trauma;

- ACP

è una vittima speciale. Sul fatto che l’imputato indossasse dei guanti al

momento di penetrarla, l’accusatrice privata si è detta non più sicura nel

corso del secondo interrogatorio ma ciò è dovuto al fatto che “ACP era

veramente in forte agitazione e quindi aveva paura di sbagliare”;

- non

vi è contraddizione tra le dichiarazioni di ACP e quelle di ACP2 in merito alla

modalità di apprendimento da parte della prima di quanto capitato alla seconda;

- neppure

vi è contraddizione nei racconti che l’accusatrice privata ha fatto alle

persone con le quali si è confidata, ovvero alla mamma, alla cugina,

all’operatrice di ____________ e al proprio psichiatra;

- l’imputato

aveva tutto il tempo per agire indisturbato, ben sapendo che il collega “notte

jolly” non sarebbe arrivato nel reparto protetto prima di mezzanotte. Il

fatto che egli sia stato descritto come persona pignola, scrupolosa, attenta

alle regole, ansiosa in caso di eventi inaspettati, di certo non esclude l’attuazione

di reati, contrariamente a quanto ritenuto dalla prima Corte;

- non

è vero che ACP ha riferito in modo generico “di avere praticato rapporti

orali ad altri curanti” (pag. 37);

Ritenuto in fatto

e considerato

in diritto:

Considerandi

Vita dell’imputato

1.

Per quanto attiene

alla vita dell’imputato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia al

consid. 1 della decisione impugnata.

Basterà qui ricordare che IM1 ha iniziato la propria attività come

infermiere nella clinica ____________ il 1° marzo 2013. Il 1° gennaio 2014 ha

iniziato a lavorare nel reparto protetto della clinica.

Avvio delle indagini e circostanze dell’arresto

2.

Anche a questo

riguardo, e giusta l’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia al consid. III/6. e 7. della

sentenza appellata (pag. 44 ss.).

In questa sede è sufficiente rammentare che la segnalazione che ha

dato il via all’inchiesta è stata fatta dal dr. _______________, medico

psichiatra di ACP.

Situazione giuridica e accertamento dei fatti

3.

3.1

Il Tribunale federale

ha già avuto modo di ricordare che in caso di reati in ambito sessuale, molto

spesso il giudice dispone unicamente delle dichiarazioni della vittima

contrapposte a quelle del presunto autore (STF 6B_233/2010 del 6 maggio 2010

consid. 1.3).

Per ricercare la verità materiale, ha sottolineato l’Alta Corte,

non è tanto determinante la credibilità generale della persona interrogata, nel

senso di una duratura qualità personale, quanto piuttosto l'attendibilità della

dichiarazione concreta rilasciata dalla persona (STF 6B_1051/2019 del 9 aprile

2020.

consid. 4.2; STF 6B_1094/2017 dell’11 giugno 2019 consid. 3.1; STF 6B_41/2013

del 25 luglio 2013 cons. 3.2, con rivio alla DTF 133 I 33 consid. 4.3 pag. 45).

L'esame di questa attendibilità rientra innanzitutto tra i compiti

del giudice che deve verificare, appunto, l’attendibilità delle concrete

dichiarazioni delle persone coinvolte nei fatti.

3.2

Più in dettaglio, ha

ancora ricordato il Tribunale federale (STF 6B_331/2020 del 7 luglio 2020

consid. 1.2 con numerosi rinvii), siccome è importante per reperire la verità,

l’attendibilità della dichiarazione concreta viene verificata mediante

un’analisi metodica del suo contenuto per stabilire se le affermazioni riferite

a un determinato avvenimento provengono da un’effettiva esperienza vissuta

della persona che rilascia la dichiarazione. Affinché una dichiarazione possa

essere considerata attendibile, essa deve essere verificata in particolare

circa la presenza di elementi di realtà (Realitätskriterien) nonché,

inversamente, circa la mancanza di segnali di fantasia (Phantasiesignalen).

È decisivo stabilire se la persona che fa la dichiarazione, considerate le

circostanze, le sue capacità intellettuali e i motivi, potrebbe rilasciare una

tale dichiarazione anche senza una reale esperienza vissuta (auch ohne

realen Erlebnishintergrund, même sans un véritable contexte expérientiel).

In modo metodico, l’analisi viene eseguita in maniera che il

risultato complessivo – ottenuto nell’ambito di una procedura fondata su

un’ipotesi di partenza e attraverso l’analisi del contenuto (caratteristische

immanenti alla dichiarazione, cosiddette caratteristiche reali, ossia Realkennzeichen)

e la valutazione della genesi della dichiarazione come pure del suo ulteriore

sviluppo – viene verificato circa fonti di errore e viene analizzata la

competenza personale della persona che rilascia la dichiarazione.

In questo contesto, il punto di partenza è che la dichiarazione

non è fondata nella realtà, e solo se questa supposizione (detta Nullhypothese,

ipotesi zero), sulla base dei criteri di realtà accertati, non regge più, viene

concluso che la dichiarazione corrisponde a un’esperienza reale e che è vera

(STF 6B_331/2020 del 7 luglio 2020 consid. 1.2 con numerosi rinvii).

3.3

Più motivi possono essere

alla base di una dichiarazione non vera: può trattarsi di una dichiarazione

consapevolmente falsa ma si può anche essere confrontati con affermazioni

autosuggestive o influenzate da elementi esterni (autosuggestive oder

fremdsuggerierte Angaben: Oberholzer,

Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, n. 991).

Nell’ambito dell’analisi del contenuto di una concreta

dichiarazione sulla base di criteri di realtà (Realkriterien), si tratta

segnatamente di analizzare la consistenza logica, la ricchezza quantitativa di

dettagli, i collegamenti spazio-temporali, la descrizione di dettagli insoliti

e di avvenimenti psichici, l’alleggerimento della posizione dell’accusato come

pure indicazioni specifiche del reato. Le dichiarazioni sono inoltre da

verificare per ciò che attiene alla loro costanza e occorre effettuare un

paragone tra dichiarazioni fatte in tempi diversi sulla medesima fattispecie (Oberholzer, op. cit., n. 992).

4.

Applicando queste

modalità di analisi al caso concreto ed esaminando dapprima quanto dichiarato

dall’accusatrice privata appellante, si possono fare le considerazioni

seguenti:

4.1

Nel corso del primo

interrogatorio, vale a dire quello videoregistrato del 21 agosto 2015 (AI 2),

l’accusatrice privata appellante si è dapprima soffermata sulle circostanze che

hanno preceduto e condotto al suo ricovero nella clinica ____________ nel

gennaio 2015. In proposito ha riferito che, uscita dal suo appartamento, a

casa, aveva sentito dalle scale del palazzo una donna che si lamentava e aveva

visto un abitante del medesimo palazzo che scendeva di corsa con dei panni da

lavare. L’accusatrice privata gli è allora corsa dietro, convinta che fosse in

corso un maltrattamento. “L’ho un po’ aggredito con l’atteggiamento, col mio

modo di parlare”, ha riferito; l’interlocutore comunque non si è

spaventato, era tranquillo e le ha risposto che doveva tornare “dalle sue

creature”. Non avendo egli figli, l’accusatrice privata è uscita dal

palazzo e ha chiamato la polizia. A detta dell’appellante vi era anche odore di

nafta o benzina nell’edificio. Ha gridato aiuto, mettendosi sdraiata davanti

alla porta di casa. In seguito sono arrivate la polizia e l’ambulanza, con cui

è stata trasportata dapprima all’ospedale La Carità e da lì poi alla clinica

____________.

Richiesta dall’interrogante se si fosse trattato del suo primo

ricovero in una clinica psichiatrica, l’accusatrice privata ha risposto di no,

che è da quando aveva vent’anni che spesso è stata ricoverata (dagli atti

risultano otto ricoveri alla clinica psichiatrica di Mendrisio e uno in quella

di Castelrotto). Fra l’altro ha soggiunto, ricordando la circostanza che

all’età di vent’anni alla clinica ____________ aveva svolto un periodo di

apprendistato, che “mi son detta, i miei problemi psichiatrici sono iniziati

un po’ dalla ____________”.

Richiesta di spiegare il termine “disinibita”, che sembra

essere stato utilizzato dall’accusatrice privata prima dell’inizio della

videoregistrazione, ha risposto di “essere disinibita a livello di

atteggiamento verso i maschi”, comunque che “non faccio niente” e

che “sono allegra”, “ho un atteggiamento che mi sento bella” e

anche “brillante”. Disinibita, ha poi precisato, “nel senso che sono

più predisposta ad accettare degli approcci”.

Sul tema va detto sin d’ora che dalle dichiarazioni di molti

curanti, sentiti nel corso dell’istruttoria, è emerso un concetto di disinibita

dai contorni ben più ampi rispetto a quanto riferito dall’accusatrice privata:

un continuo proporre di eseguire sesso orale, un non raro girovagare seminuda

(quando non nuda) nel reparto, nonché la necessità per il personale di evitare

che l’accusatrice privata avesse rapporti sessuali con altri pazienti.

Con riferimento

all’imputato, l’accusatrice privata ha indicato che “credo che gli son piaciuta

subito anche quando ero piena di paura all’inizio, quando ero indifesa”,

soggiungendo che “una volta mi ha tagliato le unghie, mi ha trattato come

una bambola”, ad esempio “avevo il segno di un anello del mio ex e era

lì con l’alcol che mi tirava via il segno, perché lasciava il rame, non era

d’argento”. “Mi elogiava sul fatto che io faccio il karatè e ha fatto

anche lui il karatè”, evidenziando con la mimica che “allora sta cosa”,

appunto quella della comune pratica del karatè, è stata eccessivamente enfatizzata

dall’imputato.

In questa descrizione, quello che l’accusatrice privata non

riferisce è che, come indicato da non pochi curanti e ripreso in particolare

anche nell’appello del procuratore pubblico, era in realtà l’accusatrice

privata che si era innamorata dell’imputato.

L’appellante ha poi riferito che “tante volte quando io non sto

bene, non bisogna fare troppo affidamento su quello che dico”, passando poi

– senza esplicitarlo – al tema degli atti che avrebbe subito e dicendo che “a

mia mamma glielo avevo detto ma lei non ci credeva. Dopo gliel’ho ancora detto”

e la mamma “guardandomi bene ha capito che ero sincera e da lì lei è esplosa

di rabbia, dicendo che no, queste cose non devono succedere. Perché, se non era

per mia mamma, io lasciavo andare, però mia mamma mi ha fatto ragionare”.

Con riferimento

all’imputato ha indicato che “non si merita neanche più di esercitare il suo

mestiere, perché probabilmente chissà [con] quante persone lo ha già

fatto, magari non son neanche la prima, perché lui ci sguazza dentro a quel

laboratorio protetto, perché lì arriva dentro di tutto”.

L’accusatrice privata ha poi evidenziato di portare avanti il

procedimento “in favore delle donne e dei più deboli”, con ciò

intendendo dire di volere evitare che avvenimenti come quelli che sostiene

essere capitati a lei non accadano a persone incapaci poi di segnalare siffatti

episodi. Ha soggiunto che IM1 “era molto paterno” e “però intanto

succedevano quelle cose”.

Quando il discorso è stato portato dall’interrogante sugli atti di

natura sessuale, l’accusatrice privata ha dapprima evidenziato che “io più

che altro non ho sofferenza che ho dentro di me, più che altro rabbia”.

Rabbia, ha continuato, “perché è una cosa ingiusta”.

“Praticamente quando

gli andava, pretendeva dei rapporti orali che avvenivano sempre o nel bagno o

nella sala fumatori a luce spenta e poi una volta, l’ultimo abuso che ho

subìto, praticamente faceva la notte, io ero in camera con una signora anziana

di 81 anni che aveva problemi di demenza”. Sempre a riguardo dell’ultimo

episodio, l’accusatrice privata ha riferito che aveva mal di schiena, siccome

aveva continuato a camminare su e giù per il corridoio del reparto protetto. Ha

comunicato questo suo dolore all’imputato il quale le ha risposto di entrare in

camera e che sarebbe arrivato. L’accusatrice privata ha riferito di avere

pensato che l’infermiere sarebbe arrivato per farle un massaggio alla schiena.

Prima di passare alla descrizione dei successivi avvenimenti, l’appellante ha

sostenuto che “probabilmente lo dovrò rivedere”, soggiungendo che “purtroppo

mi dispiace”.

Riprendendo il discorso

dell’”ultimo abuso avvenuto, invece di farmi i massaggi è passato subito

nelle mie parti intime, coi guanti, non so perché aveva su i guanti, e mi ha

messo le dita dentro nel, non riesco a dirlo”, per poi completare la frase

dicendo “davanti e dietro coi guanti” e precisando che “ero a pancia

sul letto” e che “oltretutto c’era ‘sta signora anziana che mi dormiva

da parte”. Alla domanda se questi accadimenti siano stati gli ultimi, ha

risposto “poi di nuovo è avvenuto il rapporto orale dopo che mi ha toccato

nelle parti intime”, sempre quella stessa sera, concludendo che “dopo da

lì più niente”.

Alla domanda se l’interruzione di queste pratiche fosse avvenuta

perché l’accusatrice privata è stata trasferita nel reparto aperto o se,

invece, l’imputato si fosse fermato di suo, l’appellante ha dapprima risposto

di non sapere il motivo, soggiungendo però poi “perché il giorno dopo al

dottor _____, che era il medico che mi curava e che quasi mi fa crepare, gli

ho detto quello che è avvenuto e lui mi fa “io non ci credo”. E questo

infermiere mi fa “Öh, ma sei maggiorenne, non fare la bambina””. Alla

domanda se al reparto chiuso “sei sempre stata sotto medicamenti”,

l’appellante ha risposto “sì, sempre”.

Sul tema dei coiti orali,

è stata l’interrogante a iniziare il discorso affermando che “se ho capito

bene, lui pretendeva da te dei coiti orali, che avvenivano nella sala fumatori

al buio, quindi mi viene da pensare cosa? alla sera, non so?”. “Sì

quando faceva la notte”, ha risposto l’accusatrice privata. L’interrogante

ha allora chiesto: “Nella sala fumatori non entrava nessuno a fumare?”.

“No, no erano tutti a dormire”, ha risposto l’accusatrice privata,

soggiungendo che “sapeva ben lui quando era il momento opportuno, che non

c’erano pericoli”.

Il dialogo è poi proseguito nel modo seguente (I = interrogante;

AP = accusatrice privata appellante):

“I: Altre volte, invece,

nella tua camera, nel bagno mi hai detto. Cos’è un bagno in comune?

AP: È un bagno con la

doccia.

I: Ma è comune o è nella

tua camera?

AP. È comune. Ah no, no è

nella mia camera. Ogni camera aveva la sua doccia.

I: Quindi era nella tua

camera.

AP: Sì

I: E anche lì non c’era il

problema o la paura che entrasse qualcun altro, qualche altro infermiere?

AP: Ma io penso che lui, che lui gli faceva piacere il pericolo.

Era un po’ una sfida.”

In seguito l’accusatrice privata ha dapprima indicato che “non

è che mi obbligava” per poi rispondere che nei ricoveri a Mendrisio non le

era mai capitato qualcosa del genere con degli infermieri, e aggiungendo di

avere sentito che lo ha fatto anche con un’altra persona, anche lei paziente e

disinibita di nome ACP2 e che, immagina, “gliel’ha messo in bocca anche a

lei”.

Successivamente l’interrogatorio, addentrandosi nei comportamenti

rimproverati all’imputato, è continuato così:

“I: Ma lui a te faceva

qualcosa?

AP: Eh, la prima volta ero

a letto, è arrivato lì e si è alzato su la cosa e ho visto che ce l’aveva duro.

I: Cosa si è alzato su?

AP: Ho visto che ce

l’aveva duro. Si intravedeva.

I: Ma cosa aveva alzato

su?

AP: La cosa.

I: Ma cosa?

AP: Come si chiama, il

camice.

I: Ah, okay. Il sopra.

AP: Si intravvedeva, io

ero a letto.

I: Ah, ti ha proprio fatto

vedere tirando su il sopra del camice.

AP: E mi ha messo la mia

mano lì.

I: Ah, te l’ha fatto

sentire.”

L’accusatrice privata, rispondendo alle successive domande, ha poi

precisato che non vi sono mai stati rapporti completi e che, intanto che lei

gli praticava il coito orale, l’imputato le prendeva la testa.

Ha poi ribadito, così richiesta dall’interrogante, che il

toccamento nelle parti intime è avvenuto solo una volta, l’ultima volta.

Alla domanda circa la frequenza con cui l’imputato faceva “questo

tipo di richieste”, l’accusatrice privata ha dapprima chiesto “Il

rapporto orale?” e, alla replica affermativa dell’interrogante (“Sì”),

l’accusatrice privata, ha risposto: “Ma, alla fine, è successo quattro volte”.

“I: Quindi, una volta al

mese da quando sei stata su?

AP: Boh.

I: Potrebbero essere di

più di quattro o meno di quattro?

AP: Più di …, no quattro.

Perché penso che a un certo momento ha avuto anche un po’ paura, perché io le

dicevo… io dicevo agli infermieri. Io le dico le cose (e ride). Io l’ho detto:

ho fatto un pompino al, al, all’IM1. Nessuno mi credeva”.

Restando nel contesto del numero di atti che sarebbero avvenuti,

questa Corte sottolinea che la stessa accusatrice privata – per essere certa

che il quesito che le veniva posto riguardasse i rapporti orali – lo ha chiesto

all’interlocutrice. Ottenuta risposta affermativa, l’appellante ha nondimeno

risposto – invero non senza una certa esitazione – che i rapporti orali sarebbero

stati quattro, quando invece nella segnalazione i rapporti orali risultavano

essere tre. Nemmeno si può facilmente giustificare questo errore, inglobando il

toccamento nelle parti intime, visto che il tema era, come appena detto,

limitato ai rapporti orali. Evidente poi che il toccamento delle parti intime,

siccome sarebbe avvenuto immediatamente prima dell’ultimo rapporto orale, non

incideva sulla frequenza temporale delle richieste del convenuto.

L’interrogatorio è poi ripreso soffermandosi qualche istante sul

fatto che l’appellante aveva riferito degli avvenimenti anche a un infermiere

che conosceva dall’infanzia, il quale l’avrebbe invitata a chiarire la

situazione direttamente con il collega infermiere, e che la clinica

____________ “perciò è un puttanaio in quel posto lì. Loro sanno e non fanno

un cavolo”.

Per quanto attiene all’imputato, ha riferito che “lui è furbo,

era furbo”, aggiungendo poi che “era molto severo”.

Nella fase finale dell’interrogatorio, al rientro da una breve

interruzione, è stato chiesto all’accusatrice privata se avesse mai detto

all’imputato: “No, non voglio farlo”.

L’accusatrice privata ha risposto di no.

L’interrogante ha poi

chiesto: “Quando lui eiaculava, dove lo faceva?”

A questa domanda, l’accusatrice privata ha dapprima fatto silenzio

per qualche istante e scosso leggermente il capo, abbozzando una sorta di

sorriso. All’interrogante che le chiedeva: “Ingoio?”, ha risposto “Sì”

e in seguito:

“I: Lo sperma lo ingoiavi?

AP: No, mi diceva di sputarlo. Però una volta è successo che non

m’ha detto niente e m’è andato in gola. Quasi mi veniva da vomitare.”

Soggiungendo poi di pensare che questa cosa sia successa l’ultima volta, “se no

lui mi faceva sputare sempre”.

L’appellante si è definita

durante la degenza, “un tornado, un ciclone” e che “mi arrabbiavo

facilmente” soprattutto quando si sentiva presa in giro. Ha poi soggiunto:

“Guarda che io questo infermiere lo disturbavo anche, per dire, lo

provocavo. E dopo a volte lui non voleva. Era diventato un rapporto un po’

strano.”

“I: Lo provocavi a parole

o anche a fatti? Cioè, in qualche modo lo toccavi?

AP: Ma, lui era contento

(e ride). Il problema è che io avevo le voglie, che secondo me erano dovute un

po’ ai medicamenti che prendevo. Sentivo che i medicamenti che mi davano mi

facevano venire voglia. Quello che è successo tra me e lui, alla fine è vero

sono adulta e tutto però pensandoci su bene non doveva capitare perché doveva

essere più forte di me e farmi capire. Infatti una notte m’ha presa anche per

il collo ma non mi ricordo più per cosa. Non girava nessuno. M’ha preso per il

collo. Probabilmente l’ho tirato fuori dagli stracci.

I: Ma tu lo stuzzicavi

anche a livello sessuale?

AP: Ma io rompevo le

balle. Ma sì.

I: Ma, appunto, toccandolo

o verbalmente, solo a parole?

AP: Ma no, mi mettevo lì.

Facevo la stupida.

I: Non riesco a capire se

solo a parole o anche se lo toccavi sulle parti intime.

AP: No, no no. Neanche a

parole, l’atteggiamento.

I: Cioè l’atteggiamento

fisico?

AP: Sì.”

Ha soggiunto di non avere ricordi di avvenimenti particolari nei

giorni in cui, durante la degenza alla clinica ____________, era in camera da

sola.

Ha concluso ribadendo che la denuncia non l’ha fatta solo per sé

bensì affinché avvenimenti del genere non succedano più.

4.2

Durante

l’interrogatorio di confronto (mediante video) tra l’accusatrice privata ACP e

l’imputato del 19 ottobre 2015 (AI 103 e AI 107), l’appellante ha dapprima

ricordato che nel primo mese/mese e mezzo circa da quando era stata ricoverata nel

reparto protetto della clinica ____________ è stata molto male ed era

fortemente sedata. Di quel periodo, sostanzialmente, non ha ricordi se non che

è stato un momento buio.

Per quanto attiene al periodo successivo, quando ha riferito di

avere cominciato a stare un po’ meglio, l’accusatrice privata ha dapprima

ricordato che l’imputato si prendeva cura di lei, che una volta le ha tagliato

le unghie, le metteva la crema in faccia, menzionando nuovamente che le ha

tolto con l’alcol la ruggine dall’anello di fidanzamento. L’imputato era molto

gentile con lei.

4.2.1

Passando agli

avvenimenti rimproverati all’imputato, l’appellante ha riferito quanto segue:

“Una sera, io ero a

letto e lui era da parte a me, da una parte del letto. Si è tirato su il camice

e avevo visto che c’aveva un’erezione e dopo praticamente gli ho fatto un

rapporto orale e quando lui è venuto mi ha detto di sputare nel lavandino il

liquido. E queste cose sono avvenute in quattro momenti diversi, perciò, tre

sono stati i rapporti orali e una volta io gli avevo detto che avevo mal di

schiena e ero in stanza con una donna anziana, ero sdraiata sulla pancia e lui

è arrivato e mi ha tolto le mutande e mi ha messo due dita nella vagina e due

dita nell’ano con i guanti di plastica, con i guanti. Solo che quando sono

successe queste cose io, sinceramente, non le vedevo come una cosa grave, poi è

anche un po’ la mia malattia, […] a volte capita che sono disinibita

sessualmente, provoco e tutto. E poi ero anche attratta da IM1 perché mi faceva

sentire importante, mi elogiava sul fatto che ero una karateka come lui, mi

trattava meglio, insomma. Però se io sono qui a parlare, a denunciare questa

cosa è perché, dal momento che adesso sto un po’ meglio, mi sono resa conto che

quello che è successo in quella struttura è sbagliato, perché io […] ero

paziente […]. Dal momento che ero fuori di testa. Se non ci arrivavo io

doveva arrivarci lui. Non dovevan succedere ‘ste cose perché l’IM1 doveva

essere mio angelo custode non, non so come chiamare.

Cioè, io non sono, non

ho rancori verso, cioè, nel senso, sono adulta e tutto però è giusto che quel

che, che…, mi mancano un po’ le parole perché non è facile di parlare di ‘ste

cose così, [in mezzo ad]

altra gente. Però è giusto che, che si

mettano a posto ‘ste cose. Io sinceramente, col passare del tempo, nel senso,

io spero che, cioè, non ho rancori. Perché comunque ti ho sempre voluto bene,

però, questa cosa, ne ho parlato col mio psichiatra e mi ha resa attenta sul

fatto, sul fatto che queste cose non devono accadere. Bon, non so più cosa

dire. Mi dispiace per il …”.

Ha poi soggiunto:

“Cioè, non è che provo

odio verso questa persona, però, ho sentito anche che è successa con altre

persone, allora cioè ‘sto fatto di accapparrarsi qualcuno, di elogiarlo e

tutto, per farsi fare delle cose non è, non è giusto”.

Venendo specificamente al primo episodio rimproverato

all’imputato, è stato chiesto all’appellante se ricordava se in quel momento

dividesse la camera con qualcuno. “Non mi ricordo, mi sa di no. Non mi

ricordo, non credo”, è stata la risposta.

Richiesta di dire se, dopo che l’imputato aveva sollevato il

camice, sia successo qualcosa di particolare, ha risposto:

“AP: Mi sembra che

gliel’ho toccato.

I: Gliel’hai toccato di

tua spontanea volontà?”

AP: Non mi ricordo”.

Appurato che sotto il

camice l’imputato aveva i pantaloni bianchi, l’interrogatorio è così

proseguito:

“AP: Siamo andati in

bagno.

I: Siete andati in bagno.

Chi ha detto cosa?

AP: Penso tutti e due.

I: Siete andati in bagno…

AP: E gli ho fatto un

rapporto orale.

I: Mah, tu cosa indossavi

in quel momento, ti ricordi?

AP: No.

I: Con cosa dormivi non lo

sai, di solito?

AP: Mah, non so neanche se

era di notte o sera, notte o… penso che era ancora chiaro.”

E in seguito:

“I: I pantaloni, è lui che

si è tolto qualcosa, glieli hai tolti tu?

AP: Lui.

I: Sono stati abbassati,

sono stati tolti, ecco questo genere di dettagli? Se ti ricordi.

AP: Penso tutti e due.

I: In che senso?

AP: Sinceramente proprio i

dettagli-dettagli non me li ricordo. Penso lui.”

Alla domanda relativa alla posizione dell’accusatrice privata

durante il rapporto orale, ha risposto: “In ginocchio”.

E successivamente, sempre in relazione a quei frangenti:

“I: Intanto che gli

praticavi il coito orale, lui faceva qualcosa? Diceva qualcosa?

AP: No (scuotendo anche il

capo).

I: Non diceva niente?

AP: Non mi ricordo, no.”

L’interrogante ha allora reiterato la domanda se l’imputato “Faceva

qualcosa?”, precisando poi “Su di te?”, domanda alla quale in realtà

l’accusatrice privata aveva risposto di no, scuotendo anche il capo, pochi

secondi prima. L’accusatrice privata, tentennando, così ha risposto:

“Penso che mi, mi,

aveva la testa, la mano sulla mia testa”.

“I: Teneva la mano ferma o

la muoveva?

AP: Ferma.

I: Ti muoveva la testa?

AP: La prima volta no.”

L’interrogante, con riferimento al rapporto orale in questione, ha

poi chiesto all’appellante:

“Non ti ricordi se questo atto te l’ha chiesto lui, ti sei

proposta tu, è stata una cosa automatica?”

L’accusatrice privata ha ribadito che, sostanzialmente, si è

trattato di una “cosa automatica”. Ha poi soggiunto: “Lui aveva

voglia”. L’interrogatorio è così proseguito:

“I: E tu?

AP: E, ero in un momento

che avevo appunto ‘sto problema della disinibizione, che avevo ‘sti impulsi

sessuali. Non so se era dovuto ai medicamenti o cosa. Avevo bisogno”.

Così richiesta, la paziente ha risposto di non avere ricordi di

contatti avvenuti tra lei e l’imputato prima che quest’ultimo venisse vicino al

suo letto con il pene già in erezione.

E in seguito, a proposito della fase immediatamente successiva

all’eiaculazione:

“I: E in questo momento

lui dice …?

AP: Di sputare.

I: Ti dice di sputare. Di

sputare dove?

AP: Non m’ha detto nel

lavandino o nel bagno. Io ho sputato nel lavandino.”

È poi stato chiesto se l’imputato si sia lavato oppure no e

l’accusatrice privata ha risposto: “No, che io abbia visto, no”.

Alla domanda se l’imputato

avesse “detto qualcosa dopo?”, ha risposto: “Non mi ricordo. Era

sempre gentile con me”, soggiungendo poi: “Anche se sono successe ‘ste

cose. Che non sono giuste”.

L’accusatrice privata ha poi iniziato a parlare sua sponte,

indicando che “il tutto è successo sull’arco di non so quanti mesi”,

indicando che comunque lei a volte provocava con il suo atteggiamento

l’imputato, il quale dal profilo professionale era, a suo avviso, forse uno dei

migliori, per quanto poteva capirne, e che con lui ogni tanto scherzavano, “alludendo

magari al sesso”.

4.2.2

L’interrogante è poi

passata al secondo episodio. L’interrogatorio si è sviluppato nel modo

seguente:

“I: Allora, poi abbiamo

questa, quest’altra volta dove è successo qualcosa nel locale fumatori. Puoi

raccontarci questo episodio nel locale fumatori?

AP: È che è avvenuto anche

lì un rapporto orale. Ha spento la luce e gli ho fatto un rapporto orale.

I: Ma c’è stata prima una

comunicazione tra di voi? Verbale piuttosto che fisica? Cioè, ti ricordi se tu

in questo locale fumatori eri dentro da sola…”

La formulazione finale della domanda è stata interrotta

dall’accusatrice privata che ha risposto:

“AP: Non c’era nessuno,

dormivan tutti. E lui faceva la notte.”

L’interrogante ha allora ricordato all’accusatrice privata che

quest’ultima aveva riferito che l’imputato “è un bravo infermiere ma anche

furbo, nel senso che prima verificava che tutti dormissero”, per poi chiederle:

“I: E quindi, non ti

ricordi se eri già dentro tu nel locale fumatori?

AP: no, ci siam messi

d’accordo.”

Annuendo poi l’appellante alla frase dell’interrogante: “Ah, vi

siete messi d’accordo prima”.

Rientrando da una breve pausa durante l’interrogatorio, tuttavia,

l’accusatrice privata ha specificato che non è “che ci siamo messi d’accordo”,

bensì che “c’era un momento tranquillo e allora …”, soggiungendo, in

sintesi, di non ricordare.

Ha poi precisato – su indicazione dell’interrogante, che le

ricordava che “quindi nel locale fumatori lui spegneva” alludendo alla luce –

che appunto la luce l’aveva spenta l’imputato.

Quel che emerge in questo contesto è sicuramente una confusione da

parte dell’accusatrice privata sulla fase iniziale di quello che è il secondo

avvenimento rimproverato all’imputato e che sarebbe avvenuto nella sala

fumatori. L’accusatrice privata non è stata in grado di indicare come mai

entrambi avrebbero finito per trovarsi in quella sala, mutando l’incipit di

quegli accadimenti. Ad un certo momento ha poi ancora riferito: “Anzi,

adesso che ci penso, siamo entrati dentro nella sala fumatori, dopo lui ha

spento la luce e dopo è avvenuto il fatto. Non che ci siam messi d’accordo.”

Di un intervenuto accordo, invece, aveva parlato – come visto sopra – poco

prima.

E in seguito ha aggiunto: “Forse ero andata lì a fumare una

sigaretta, non mi ricordo più”. Facendo intendere, con quest’ultima frase,

che lei si trovasse già nella sala, altro che “siamo entrati dentro nella

sala fumatori”.

In sintesi, il men che si possa dire è che non vi è stata

chiarezza nella spiegazione su come i due si sarebbero trovati nella sala

fumatori (in un primo tempo l’accusatrice privata ha parlato di un accordo con

l’imputato poi, invece, lo ha negato) e come sarebbero entrati (in un primo

tempo il racconto è che “siamo entrati dentro nella sala fumatori” poi,

invece, spunta la versione secondo cui, forse, l’accusatrice privata si era

recata lì per fumare).

A proposito della posizione, all’interno della sala fumatori, in

cui sarebbe avvenuto il rapporto orale, vale a dire a ridosso dell’entrata, si

riporta qui di seguito lo stralcio dell’interrogatorio:

“I: Quindi anche la

posizione in cui effettuare questo, questo coito orale era stata scelta da lui.

AP: Ma, scelta, non lo so.

I: Beh, indicata?

AP: Indicata… Non mi

ricordo neanche più con chi stavo in camera, perché ne ho cambiati talmente

tanti di persone.”

Quest’ultima risposta

dell’accusatrice privata non ha un nesso con la domanda, a meno di

interpretarla nel senso (l’unico logico che appare a questa Corte) che

l’appellante intendesse dire che non si ricordava più chi aveva deciso di

mettersi subito dopo la porta della sala fumatori, così come nemmeno ricorda

con chi condivideva la stanza.

Richiesta di dire se le modalità del coito orale nella sala

fumatori siano state le medesime di quelle del primo episodio, l’appellante ha

risposto che l’imputato le teneva la testa e gliela muoveva. A eiaculazione

avvenuta, ella sarebbe corsa nel bagno della sua camera per sputare lo sperma.

4.2.3

L’interrogante ha poi

inteso vertere l’interrogatorio sul terzo episodio, introducendolo con la

frase:

I: Poi c’è un altro

avvenimento.

L’accusatrice privata ha allora chiesto: “Questo siamo a tre?”,

soggiungendo poi: “Penso che quello del locale fumatori era il terzo”.

A mente di questa Corte, l’episodio del locale fumatori era

manifestamente il secondo. Vero è che l’accusatrice privata aveva accennato e

introdotto, nell’ambito della trattazione del primo episodio, anche elementi

dell’ultimo in ordine cronologico (quello in cui l’imputato le avrebbe messo

due dita nella vagina e nell’ano, per poi farsi fare un rapporto orale), ciò

che potrebbe averla confusa. O, ancora, potrebbe avere suddiviso in due episodi

i primi avvenimenti (avvicinamento al letto con il pene in erezione da un lato,

successivo rapporto orale nel bagno della camera dall’altro), così che – poi –

il rapporto orale nel locale fumatori le risultasse il terzo.

Una certa confusione in tal senso è continuata per un po’ nel

corso dell’interrogatorio, ma l’accusatrice privata è riuscita in seguito a

ribadire quanto già aveva espresso, e cioè:

“Ehm, la prima volta te

l’ho già raccontata, che arriva in camera con l’erezione e si fa ‘sto rapporto

orale. Poi, un’altra volta nella sala fumatori. E poi l’ultima volta che

appunto, dopo che mi tocca, anche lì gli faccio un rapporto orale”.

Con riferimento all’ultimo episodio l’appellante ha riferito di

avere ad un certo punto detto “basta, basta” all’imputato che le aveva

messo le dita nella vagina e nell’ano. Dopo di che, lei gli ha fatto un rapporto

orale in bagno, rapporto che sarebbe venuto “in automatico, non so,

spontaneo”.

Il giorno dopo ha riferito l’accadimento al dr. _____, ma questi

non le ha creduto.

L’appellante ha soggiunto, su domanda relativa a “quella sera”,

ovvero all’ultimo episodio:

“Era sera. Era già

buio. Penso eran già le dieci perché la mia compagna di stanza dormiva. Era una

signora di 81 anni. Che io c’avevo paura di quella signora”, dato che ogni

tanto “aveva uno sguardo cattivo”, “poverina”.

Richiesta di dire se abbia mai minacciato l’imputato di farlo

licenziare, l’accusatrice privata ha risposto di no.

Quanto alla sua posizione durante il rapporto orale nella sala

fumatori, ha risposto che lei era in ginocchio.

Alla domanda del difensore dell’imputato circa il motivo per cui,

con riferimento all’ultimo episodio in ordine cronologico, quando è entrata in

stanza, ha pensato che l’imputato l’avrebbe raggiunta per farle un massaggio,

l’appellante così ha (per la prima volta) risposto:

AP: “Perché me l’ha detto”, precisando: “Io gli ho detto che avevo

mal di schiena e lui mi ha detto che arrivava a farmi un massaggio”.

Nel corso del primo interrogatorio, l’accusatrice privata aveva

invece dichiarato di essersi lamentata per il mal di schiena e che l’imputato

le aveva risposto che l’avrebbe raggiunta in camera (“vai dentro in camera

che arrivo”), pensando la paziente pertanto che l’infermiere le avrebbe

fatto un massaggio ma non che l’infermiere le avrebbe esplicitamente risposto

di andare in camera e che l’avrebbe raggiunta per farle un massaggio.

Sempre su domanda del difensore, l’appellante ha risposto di avere

nondimeno praticato un rapporto orale all’imputato, poco dopo il “basta,

basta” da lei pronunciato per fargli interrompere il suo movimento con le

dita nella vagina e nell’ano, siccome ciò le è venuto “automatico”, “non

so neanch’io il perché”, “è avvenuto così”, nessuno lo ha proposto.

Ha poi aggiunto di avere fatto anche, in un’altra occasione, un

massaggio ai piedi all’imputato, circostanza che quest’ultimo ha negato.

Nella parte finale del confronto, così invitata dalla sua

patrocinatrice, l’accusatrice privata ha ribadito che quanto da lei riferito

corrisponde alla verità.

4.2.4

A proposito di ACP2,

l’appellante ha riferito che un’altra signora, di cui non ricorda il nome, le

ha chiesto:

“Tu sai chi è

quell’infermiere che, cioè mi ha detto, sai che c’è una qui che un infermiere

le ha messo il pisello in bocca, sai chi è? E dopo io ho pensato a IM1, visto

che... E appunto è questa ACP2”.

L’appellante ha poi riferito l’avvenimento seguente:

“Una sera, per caso,

passavo giù dal primo piano, stavo andando in sala fumatori, e sento nella

stanza 105 una persona che ansimava. E questa persona che ansimava si chiama _______,

che è una donna turca sulla cinquantina che ha un problema, c’ha un neurone in

meno, no. Però non, e praticamente c’era la lucina verde ed è uscito fuori

l’infermiere che si chiama _______, però non saprei dire che cognome ha. E

sentivo ‘sta, ‘sta _______ che, che ansimava, come se stesse facendo un atto

sessuale, no.”

5.

5.1

Durante l’inchiesta,

l’imputato è stato interrogato dieci volte (AI 22 allegato 1, AI 24, AI 61, AI

79, AI 87, AI 96, AI 104, AI 106, AI 108, AI 127), undici se si comprende l’interrogatorio

davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 28).

Egli ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento, ragione per cui –

evidentemente – non ha riferito alcuna circostanza relativa agli avvenimenti

rimproveratigli, siccome nella sua ottica non sono mai avvenuti.

Con specifico riferimento a questa sua tesi di fondo, ovvero la

propria innocenza, l’imputato è stato certamente costante.

5.2

Esaminando più in

dettaglio le sue dichiarazioni, emerge che nel suo primo interrogatorio (del 27

agosto 2015, AI 22 allegato 1), l’imputato ha definito l’accusatrice privata

appellante, specie nei primi periodi del suo ricovero e quando aveva degli

scompensi, come “molto aggressiva” e ciò “anche perché aveva

praticato karatè per parecchi anni, questo a suo dire. Era una ragazza robusta.

Aveva un pugno e calcio forte”. Ha poi soggiunto che “durante la notte,

ricordo che lei dormiva ma quando si svegliava era impulsiva al momento. Era

aggressiva verbalmente, veniva in infermeria, sbatteva la porta e dovevi dargli

quello che voleva lei”, precisando che “quando ACP dormiva era perché

assumeva le terapie. Capitava però che non dormisse per tutta notte”.

Sempre in

quell’interrogatorio ha riferito “che io con ACP non ho avuto problemi

particolari, anzi” e che “quando stava bene era una persona eccezionale”.

L’indomani (VI del 28.08.2015, AI 24) l’imputato, sempre con

riferimento al tipo di rapporto con l’accusatrice privata, lo ha definito “un

normale rapporto tra infermiere e paziente. Era come già detto un rapporto

abbastanza conflittuale visto l’aggressività di ACP”.

Di casi in cui l’appellante “era arrabbiata con me” ve ne

sono stati, ha riferito l’imputato (AI 61, pag. 14).

Nell’interrogatorio del 23 settembre 2015 (AI 79) l’imputato ha

dichiarato che “ACP mi provocava e mi punzecchiava molto spesso. Anche con

me vi era un rapporto conflittuale” (pag. 9) e, così richiesto, ha indicato

che “il rapporto che ACP aveva con me era più conflittuale di quello che

aveva con loro”, alludendo ai colleghi _______, _____ e al dr. _____.

Che, nel corso dei suoi interrogatori, vi sia stata una certa

evoluzione in senso peggiorativo nella descrizione che l’imputato ha fatto del

rapporto tra lui e l’accusatrice privata appellante è innegabile. Ma si tratta

di un’evoluzione che non può essere tacciata di menzognera. Infatti, l’insieme

delle dichiarazioni del personale curante ha fra l’altro fatto emergere, e non

poteva evidentemente non essere così, che nel reparto protetto venivano

ricoverati i pazienti con le problematiche maggiori. Persone spesso ricoverate

in modo coatto, suscettibili di creare un potenziale pericolo per sé stesse e

per gli altri. In questa ottica, la definzione di “normale rapporto tra

infermiere e paziente” fatta dall’imputato nel primo verbale d’interrogatorio

va contestualizzata al reparto in cui lavorava, nel senso di interpretarla come

un normale rapporto tra infermiere e paziente in un quadro difficile, con

pazienti la cui cura è impegnativa e i cui atteggiamenti possono essere

altalenanti. L’accusatrice privata appellante non faceva eccezione, anzi. Lei

stessa, s’è detto, si è definita un tornado, un ciclone. Per dirla con le

parole dell’infermiera ______________ (AI 78, pag. 9), “era una paziente

molto difficile”, la quale “dall’essere triste passava repentinamente

all’essere felice, da uno stato tranquillo poteva cominciare a gridare di colpo”

(AI 78, pag. 10).

In un tale contesto non deve sorprendere né far pensare a

costruzioni menzognere la descrizione che l’imputato ha fatto del suo rapporto

con l’accusatrice privata appellante durante il suo successivo interrogatorio,

quello del 1° ottobre 2015 (AI 87, pag. 12):

“R che il nostro rapporto era conflittuale durante tutto il periodo

della degenza anche se alcuni giorni tutto andava liscio. Era un rapporto

caratterizzato da alti e bassi, si alternavano giorni in cui tra di noi vi era

la pace e riuscivamo anche a parlare a giorni in cui era impossibile dialogare

con lei”.

Del resto, che di fatto vi fosse anche una componente conflittuale

nel rapporto infermiere-paziente, connessa e derivante dai momenti in cui si

manifestavano maggiormente gli effetti della malattia, è compatibile con

atteggiamenti quali quello che, per fare solo un esempio, si può leggere nel

diario giornaliero del 6 marzo 2015 alle ore 12:30 (AI 10 classificatore 4)

relativo all’accusatrice privata appellante:

“Pz

si alimenta per pranzo; appare emotivamente tesa, delirante, logorroica fino ad

arrivare ad essere aggressiva verbalmente e minacciosa nei confronti del

personale infermieristico e di altri pazienti”.

O, qualche ora dopo (15:45):

“Pz

angosciata, delirante con tematiche persecutorie ed aggressiva verbalmente

verso il personale e gli altri degenti. Agitata ed aggressiva nei confronti

degli operatori e verso gli altri degenti. […]

Pz.

agitata ed aggressiva nel confronto degli operatori e verso gli altri degenti. Angosciata

e delirante nel pensiero.”

O, sempre quale esempio, il diario giornaliero del 12 aprile 2015

ore 22.10, in cui si può fra l’altro leggere:

“[Pz] a tratti provocatoria e minacciosa nei confronti del personale”.

Così il 16 aprile 2015 ore 22:40:

“Pz appare nervosa e minacciosa, discute con la pz della camera 126,

poi improvvisamente inizia ad urlare ed entra nella camera 123 insultando la pz

presente in stanza a suo avviso colpevole di voler uccidere gli altri pz. Viene

accompagnata fuori dalla stanza, permane delirante, aggressiva verbalmente e

continua ad urlare”.

Anche a maggio 2015 (il 9 e il 10 maggio: classeur 10), il

personale curante della clinica ____________ ha dovuto adottare delle misure

restrittive della libertà nei confronti dell’accusatrice privata, consistenti

in una medicazione forzata con iniezione.

È ben immaginabile che il rapporto fosse ambivalente, a tratti

normale a tratti conflittuale o finanche molto conflittuale, a dipendenza del

momento e meglio a dipendenza della presenza o meno delle ripercussioni che la

malattia di cui soffriva l’accusatrice privata scatenava su di lei.

Del resto, e specularmente, questa situazione lascia capire perché

anche l’accusatrice privata abbia a sua volta fornito un quadro dell’imputato

non sempre univoco, definendolo sia “molto paterno” sia anche che “era

molto severo”. V’è da credere che i due tratti dell’infermiere dipendessero

dal comportamento della paziente: in generale, gentilezza (tratto riferito

anche da non pochi colleghi di lavoro) ma anche severità quando si trattava di

contenere comportamenti sopra le righe (“[IM1] l’ha sempre ripresa quando

andava fatto in particolare quando essa era particolarmente provocatoria e

disinibita”: VI ______________, infermiere che ha terminato la sua attività

alla clinica ____________ a fine maggio 2015, AI 89).

E di momenti in cui l’accusatrice privata era aggressiva sia verso

il personale sia verso altri pazienti ha parlato segnatamente anche

l’infermiere _______________(AI 58 pag. 8).

5.3

È vero che l’imputato

ha riferito anche avvenimenti che, in realtà, non si sono verificati. Come

quando, nel primo interrogatorio, ha detto a proposito dell’accusatrice privata

appellante:

“Credo, se ricordo, abbiamo dovuto chiamare più volte la polizia per

somministrarle la terapia intramuscolare”

circostanza che, invece, non risulta essere mai accaduta.

Ma, al di là comunque

della cautela posta dall’imputato in quella sua affermazione (“credo”, “se

ricordo”, e vi è da ritenere che questa frase doveva in realtà essere “se

ricordo bene”), quel che di sicuro risulta è che, con riferimento

all’appellante, in più occasioni gli infermieri avevano dovuto chiamare il

medico di guardia, dato che “avevano difficoltà nel gestirla oppure anche

solo perché necessitavano di un supporto” (VI dr. med.

______________________, AI 102 pag. 3, che ha funto anche da medico di

guardia).

Se lo scopo dell’informazione era quello di sottolineare le

difficoltà nel gestire la paziente, il riferimento all’intervento della polizia

era senz’altro errato ma è comunque vero, invece, che per gestire la paziente

spesso gli infermieri dovevano fare capo al medico di guardia.

Su altre affermazioni dell’imputato si possono nutrire dubbi, come

quella secondo cui egli non avrebbe badato se sotto la vestaglia trasparente di

ACP2 fosse visibile la biancheria intima. Ma si tratta, in ogni caso, di

elementi non decisivi, ove appena si consideri che l’imputato aveva

espressamente dichiarato che ACP2 gli piaceva, che a suo avviso aveva un bel

corpo e che gli piacevano i suoi piedi.

Anche nel riferire di ciò che egli raccontava alla moglie in

relazione ai pazienti della clinica ____________, l’imputato ha verosimilmente

riportato durante gli interrogatori una versione minimalista rispetto alla

realtà. Ma concludere da questo che, allora, egli è colpevole dei comportamenti

contenuti nell’atto di accusa, costituisce un passo del tutto eccessivo che

questa Corte non compie.

E nemmeno, esaminando la tesi opposta, qualora sia vero che

l’imputato ha raccontato ben poco alla moglie dell’accusatrice privata

appellante, questo ancora non significa che egli abbia voluto in tal modo

sottacere l’intero o parte del complesso dei fatti che li riguardavano, e

quindi quelli poi confluiti nell’atto di accusa, potendo trovare altrettanto

ragionevole sostegno, in questo quasi silenzio dell’imputato circa

l’accusatrice privata nei discorsi domestici, la tesi che, almeno a casa, viste

le energie professionali che la situazione richiedeva sul posto di lavoro,

specie nel reparto protetto, l’imputato volesse evitare temi lavorativi quando

era con la famiglia.

5.4

Con riferimento, poi,

all’aiuto che l’imputato ha dato in un’occasione all’accusatrice privata

appellante nella cura dell’igiene personale, l’infermiere ha riferito di avere

ricevuto istruzione in tal senso da parte del suo superiore, l’infermiera

______________, responsabile del primo piano e del reparto protetto della

clinica ____________.

Dagli atti non emergono elementi contrari a questa spiegazione

fornita dall’imputato e, inoltre, è risultato che non sempre era possibile

disporre di personale femminile per la cura dell’igiene delle pazienti (VI dr.

med. ____________, AI 75 pag. 6). Pertanto, il fastidio che potrebbe avere

provato o non provato l’infermiere _______________per avere l’imputato eseguito

quanto sollecitato dalla capo reparto e l’intensità o meno di uno scambio di

vedute sul tema che egli ha avuto con l’imputato, non permettono di trarre

alcuna conclusione in merito ai fatti rimproverati a IM1 nell’atto di accusa.

5.5

Infine, è sostenibile

l’affermazione secondo cui nella clinica ____________ vi era una discrepanza

tra quello che, in teoria, avrebbe dovuto venire segnato nel diario giornaliero

del singolo paziente e quanto, invece, veniva annotato nella pratica.

Ma questa Corte non ha elementi concreti per fondare il

convincimento che dietro a questa prassi ci sia il recondito e specifico scopo

di coprire l’imputato. Anche perché, al di là delle annotazioni o meno nel

diario giornaliero, un maggiore coinvolgimento di IM1 nelle mire a sfondo

sessuale dell’accusatrice privata appellante rispetto agli altri curanti è

emerso – ancorché con sfumature diverse – nel corso degli interrogatori di

questi ultimi (vi si ritornerà più avanti), per cui non v’è ragione di

ipotizzare un disegno di copertura da parte dei colleghi dell’imputato o di

ipotizzare un disegno di autocopertura di questo o quel collega.

6.

6.1

La descrizione degli

avvenimenti (confluiti nell’atto di accusa) fatta dall’accusatrice privata non

è sempre stata costante, se si compara il primo interrogatorio videoregistrato

con il secondo, ossia quello a confronto con l’imputato.

6.1.1

Così, con riferimento

al primo episodio, durante il primo interrogatorio l’appellante ha riferito che

– dopo che l’imputato si era avvicinato al suo letto, alzando il camice in modo

che si intravvedesse il pene in erezione – l’infermiere “mi ha messo la mia

mano lì”.

Durante l’interrogatorio di confronto, la paziente si è limitata –

rispondendo alla domanda dell’interrogante – a dire: “Mi sembra che gliel’ho

toccato” e alla domanda se questo toccamento sia avvenuto “di tua spontanea

volontà”, ha risposto di non ricordare.

Alla

domanda su che cosa indossasse in quel momento, ha risposto – come già si è

accennato – di non rammentarlo (quesito che non era stato posto nel primo

interrogatorio), né di ricordare con quali indumenti dormisse di solito e soggiungendo:

“Mah, non so neanche se era di notte o sera, notte o… penso che era ancora

chiaro”.

Quest’ultima dichiarazione ha suscitato non poche perplessità

nella Corte. Anche a volere collocare questo episodio (che, tuttavia, sarebbe

il primo in ordine cronologico) nel mese di aprile 2015 (ma in realtà non vi è

alcuna prova al riguardo, anzi: la stessa accusatrice privata ha riferito che “il

tutto è successo sull’arco di non so quanti mesi” e l’atto di accusa

colloca al 29 aprile 2015 il limite temporale entro il quale sarebbero avvenuti

tutti gli episodi concernenti l’appellante), l’eventualità evidenziata dalla

paziente che potesse essere ancora chiaro significa che l’episodio sarebbe

avvenuto prima della conclusione del turno del pomeriggio (turno, infatti, che

finisce alle ore 22, orario in cui in aprile è certamente buio), quando gli

infermieri nel reparto protetto erano sempre in due, ciò che rende alquanto

ardito e ben poco credibile il compimento di un atto del genere.

Nel primo interrogatorio, poi, l’accusatrice privata ha riferito

che intanto che lei praticava all’infermiere il coito orale, l’imputato le

prendeva la testa. Durante l’interrogatorio di confronto, sempre con

riferimento al primo episodio, la paziente ha risposto di no, scuotendo anche

la testa, alla domanda se durante il coito orale “lui faceva qualcosa? diceva

qualcosa?”. Ribadita la domanda se l’imputato “Faceva qualcosa?”, precisando

poi “Su di te?”, l’accusatrice privata ha risposto: “Penso che mi, mi, aveva la

testa, la mano sulla mia testa”, non mostrandosi quindi più così sicura.

6.1.2

Il secondo episodio è

stato trattato più in dettaglio solo nel corso dell’interrogatorio di

confronto, mentre nel primo interrogatorio era stato toccato solo a tratti,

senza entrare nei particolari, ragione per cui non possono evidentemente

esservi contraddizioni rispetto a precedenti dichiarazioni dell’accusatrice

privata.

Quel che è emerso durante l’interrogatorio di confronto, e come

già accennato in precedenza (consid. 4.2.2), è che l’accusatrice privata non ha

saputo riferire come mai lei e l’imputato si sarebbero trovati nella sala

fumatori.

Inizialmente ha dichiarato

che lei e l’infermiere si sarebbero messi d’accordo prima. Rientrando da una

pausa dell’interrogatorio, ha invece dichiarato che non si erano messi

d’accordo, bensì che “c’era un momento tranquillo e allora…”.

Successivamente ha ventilato una terza ipotesi: “Forse ero andata lì a

fumare una sigaretta, non mi ricordo più”.

6.1.3

Con riferimento, poi,

all’ultimo episodio, quel che risulta di non facile comprensione per la Corte è

il fatto che, malgrado l’agire dell’infermiere nelle parti intime

dell’accusatrice privata sia stato interrotto da un “basta, basta” da

parte di quest’ultima, ella gli abbia poi nondimeno praticato, immediatamente

dopo, un coito orale.

Pur considerando la malattia dell’accusatrice privata, è

quantomeno strano che la paziente – che si aspettava a suo dire un massaggio

alla schiena e che non risulta avere gradito l’operato ascritto all’infermiere,

tantomeno per il fatto che aveva dei guanti – abbia poi subito praticato, in “automatico”

per riprendere la sua espressione, del sesso orale all’imputato.

Anche il fatto che nel primo interrogatorio l’accusatrice privata

abbia detto, con riferimento alla fase immediatamente precedente l’ultimo

episodio, che l’imputato ha risposto “vai dentro in camera che arrivo”

alle lamentele della paziente sui dolori alla schiena, mentre nel secondo

interrogatorio l’appellante ha dichiarato che era stato proprio l’imputato a

dirle che sarebbe venuto in camera sua a farle un massaggio alla schiena, non

ha rafforzato nella Corte il convincimento di un racconto privo di elementi

difformi dalla realtà.

7.

Ma al di là delle

discrepanze riscontrate nei racconti dell’accusatrice privata, vi è nella Corte

il dubbio – dopo analisi e valutazione di tutti i mezzi probatori agli atti –

che l’insieme delle concrete dichiarazioni dell’accusatrice privata riferite

agli episodi oggetto dell’atto di accusa non abbia il suo fondamento nella

realtà. E ciò, malgrado il fatto che, ad esempio, la singola circostanza

secondo cui l’accusatrice privata appellante abbia per un certo periodo

condiviso la propria stanza con una paziente di 81 anni sia vera (AI 95) e la

riferisca nel contesto di un episodio, e malgrado il fatto che, di per sé, è

anche emerso che un infermiere che svolgeva il turno di notte nel reparto

protetto della clinica ____________ era, specie nella prima parte del turno, da

solo, visto che il collega soprannominato “notte jolly” raggiungeva il

reparto protetto in maniera più fissa solo attorno a mezzanotte.

Il dubbio sorge a prescindere dalla dichiarazione della stessa

appellante, secondo cui “tante volte quando io non sto bene, non bisogna

fare troppo affidamento su quello che dico”. E a prescindere anche dal

fatto che la mamma dell’accusatrice privata (che di sicuro ha influito non poco

nella scelta della figlia di segnalare i fatti, come poi avverrà tramite il dr.

________) ha riferito che, a proposito dei racconti della figlia sugli abusi

dell’infermiere, “queste dichiarazioni di mia figlia sono sempre avvenute

quando era scompensata” (AI 43, pag. 4).

7.1

L’infermiere

____________ ha riferito (AI 57, pag. 9):

“Accadeva inoltre che [ACP] dicesse di aver fatto qualcosa di sessuale con un

collega nel corso dei turni precedenti.

Quando

riportava di queste cose parlava prevalentemente del collega signor IM1. Altre

persone che venivano da lei citate erano il collega assistente di cura __________

o ancora il dottor _____”.

soggiungendo poi che

“non parlava solo e unicamente di un collega specifico”.

Il collega infermiere

_______________ha fra l’altro dichiarato (AI 58, pag. 10) di ricordare che

l’accusatrice privata

“diceva: ho fatto un pompino a quell’infermiere piuttosto che ad un

altro”

affermando poi:

“Personalmente ho sentito che diceva di aver fatto un pompino a certi

infermieri del reparto e anche a certi medici. Tra questi infermieri vi ero

anch’io”

e ribadendo che:

“sull’arco del suo ricovero mi ha detto un paio di volte di aver fatto

un pompino a qualcuno, sia pazienti che curanti”.

7.2

________________,

infermiera, si è così espressa (AI 59 pag. 13):

“ADR

che dal lato sessuale ACP mi ha detto direttamente che faceva sesso con i

colleghi. Dipendeva chi c’era di notte. Se c’era ________, ____, _____ o IM1. ACP

mi diceva quindi che faceva sesso o rapporti orali a tutti questi colleghi.

ADR

che capitava che alla mattina ACP mi dicesse per esempio “questa notte ho fatto

un pompino a ________” e effettivamente quella notte lavorava il collega.

Questo lo ha fatto anche con gli altri colleghi citati.”

evidenziando che (pag. 14):

“era un continuo”.

7.3

L’infermiera

_____________ (AI 60, pag. 10) ha riferito che l’accusatrice privata

appellante,

“nel corso del suo ricovero raccontava, giornalmente, di pratiche

sessuali che lei aveva fatto nei confronti dei curanti”

e che

“I

suoi riferimenti al sesso e a pratiche sessuali compiute erano giornalieri e

non riferiti unicamente al mio collega IM1.

Poi

è accaduto che ACP è stata spostata nel Reparto aperto e lì ha iniziato a

raccontare di questi atti sessuali, come se fossero stati reali.

Preciso

anche che ACP diceva cose assurde.”

Soggiungendo che (pag. 11):

“aveva anche quando stava bene aveva delle idee fisse su certi aspetti.

Tra

questi il fatto che fosse stat[a] rinchiusa nel sotterraneo, fatto certo non vero. O ancora

continuava a ripetere di aver fatto i pompini al dr. _____ e a IM1.”

Anche ___________ (AI 89) ha riferito, a meno di un suo ricordo

errato, del dottor _____, di cui non ha ricordato il nome (comunque è lui il

medico che non lavorava più alla clinica ____________ al momento

dell’interrogatorio di ___________), precisando comunque che erano cose sentite

durante le consegne e che lui aveva sentito dire:

“Di

lei ricordo, ma credo che già lo sappiate, che riferiva spesso a tutti di avere

avuto dei rapporti sessuali con IM1. Lo ripeteva ciclicamente. Se non mi

sbaglio è capitato che riferisse la stessa cosa rispetto al suo medico curante.

Non ricordo ora il nome ma credo non lavori più lì.

Personalmente

però posso dire che a me, personalmente, ACP non ha mai parlato di questi

rapporti con IM1. Io so di queste cose solo per il tramite delle consegne

operative.

ADR

che non mi pare che ACP riferisse di avere avuto rapporti sessuali con altri

dei miei allora colleghi di lavoro. Se non vado errato parlava solo di IM1 e

forse di questo dottore. Sempre e solo per sentito dire però”.

7.4

Che l’imputato fosse

al centro delle tematiche sessuali dell’accusatrice privata (anche se non era

l’unico) è accertato. Il dottor ______________, ma anche l’infermiera

____________, hanno riferito che la paziente si era innamorata dell’imputato

(AI 65 pag. 9) e __________ ha evidenziato che “io in ogni caso la storia

dei pompini la associo subito a IM1 e non a altri curanti o pazienti. A me

viene in mente solo IM1” (pag. 10).

7.5

Il dottor ___________,

medico psichiatra e psicoterapeuta nella clinica ____________, ha fra l’altro

riferito quanto segue (AI 75), soffermandosi dapprima sul tipo di disturbo

dell’accusatrice privata appellante (pag. 5 e 6):

“Si

tratta di un disturbo schizoaffettivo molto grave che comprende appunto una

parte psicotica che comporta allucinazioni sia visive, sia uditive, sia

cenestesiche (fisiche), deliri persecutori di ordine sessuale. Vi è poi la

parte affettiva che comporta l’umore, il tono dell’umore è elevato, la paziente

è sovente logorroica, insonne e si manifestano delle disinibizioni sessuali.

[…]

aveva

allucinazioni uditive, visive e anche di tipo mistico. Era convinta di venir

uccisa durante il ricovero o anche che altri pazienti venissero uccisi, ricordo

che diceva durante i suoi deliri che nelle cantine della clinica vi erano delle

stanze adibite a mattatoio, o ancora che all’interno della clinica avvenivano

degli stupri.

ADR

che non ha mai detto di essere stata oggetto di questi stupri.”

Al dottor ________ è stata in seguito posta una domanda molto

importante, che viene qui riportata (pag. 7):

“A

domanda […] se i pazienti una volta stabilizzati ricordano il delirio

rispettivamente prendono coscienza che di delirio si trattava e non di realtà,

rispondo che dipende da paziente a paziente. Taluni dopo pochi giorni dal

delirio ne prendono coscienza e si distaccano dallo stesso, altri invece no e

vi è una convinzione del delirio nonostante lo stesso sia terminato.

ADR

che per quanto concerne la paziente ACP non posso esprimermi in merito a un suo

ritorno in contatto con la realtà in modo costante, in quanto durante il

ricovero vi sono stati in varie occasioni dei momenti di delirio, per rapporto

ai quali i momenti di stabilità erano di durata inferiore e non

sufficientemente lunghi per comprendere se aveva o meno preso coscienza di aver

vissuto una fase delirante”.

Anche il medico psichiatra ________________ ha riferito che (AI

81, pag. 4):

“ACP tante volte diceva cose palesemente in contrasto con la realtà

come quando raccontava di essere stata condotta in un bunker della clinica e lì

di essere stata picchiata”.

7.6

L’insieme delle

risultanze istruttorie esaminate nel contesto del caso concreto e delle

dichiarazioni concrete delle parti lasciano nella Corte, come già detto, il

dubbio che le dichiarazioni dell’accusatrice privata appellante non trovino

fondamento nella realtà e questa conclusione non viene ribaltata dal solo fatto

che il dr. _______________, inoltrando la segnalazione, ha ritenuto che la

malattia dell’accusatrice privata appellante non è più attiva (“Ho potuto

escludere che vi fosse ancora un’attività della malattia”: AI 50, pag. 5).

Contrapposta a questa affermazione del dr. ________, indipendentemente dal

fatto che contro di lui sia poi stato aperto un procedimento penale per reati

contro l’integrità sessuale, vi è quella del dr. _________, riferita in

precedenza, secondo cui vi sono pazienti che nonostante la conclusione della

fase delirante continuano a essere convinti che sia realtà.

8.

Neppure torna di

ausilio alle parti appellanti la circostanza che, quantomeno ad un certo

momento, tre pazienti hanno accusato l’imputato.

Al proposito, infatti, già si è detto della valutazione delle

dichiarazioni dell’accusatrice privata qui appellante.

Quanto a quelle di ACP2, nella videoregistrazione (che corrisponde

al suo unico interrogatorio), ella ha parlato finanche di quattro rapporti

sessuali completi avuti con l’imputato (non vi ha creduto nemmeno la pubblica

accusa che imputa a IM1 un episodio), ciò che mina alla radice la sua

credibilità, senza che vi sia spazio per non credere al verificarsi di tre

rapporti sessuali mentre invece, improvvisamente e senza un solido motivo,

occorrerebbe credere al rapporto sessuale oggetto dell’atto di accusa.

Questo convincimento della Corte non cambia semplicemente perché

l’accusatrice privata ACP2 può avere riferito correttamente il nome della

paziente con cui ha condiviso la stanza nella clinica ____________.

Concorre a ulteriormente corroborare il convincimento della Corte

anche la giusta affermazione della pubblica accusa che, correttamente, nel

formulare una domanda all’imputato ha evidenziato che (AI 127 pag. 9):

“ACP2

non è stata in grado di essere precisa sul numero di rapporti sessuali che

avrebbe avuto con il sottoscritto, inizialmente si è espressa al singolare poi

li ha indicati in 2, 3 o 4 aggiungendo di non ricordare nel dettaglio i fatti

in quanto quando si trovava nel reparto protetto assumeva molti farmaci che

avevano delle conseguenze sulla sua memoria”.

Senza dimenticare il fatto che ACP2 è stata degente nel reparto

protetto (dove sostiene sarebbero avvenuti i rapporti sessuali completi) dal

tardo pomeriggio del 22 maggio al 1° giugno 2015 attorno alle ore 14, quando è

stata trasferita al secondo piano (AI classificatore 6). In questo periodo, dal

22.

al 27 maggio 2015 ha condiviso la camera con un’altra paziente mentre poi

dal 27 maggio al 1° giugno 2015 era in camera da sola (AI 95). ACP2ha riferito

che “siamo finiti a letto”, con ciò dovendosi intendere – in mancanza di

altri elementi e considerato che dall’insieme dell’incarto non risulta che il

reparto protetto abbia avuto, anche solo per certi periodi, stanze vuote – che

il/i rapporto/i sia(no) avvenuto/i nella sua camera.

Pertanto, a meno di sostenere che il/i rapporto/i sessuale/i

sia(no) avvenuto/i in presenza della compagna di stanza (tesi alquanto poco

plausibile), prendendo in considerazione il periodo in cui ACP2 era in camera

da sola, l’imputato ha effettuato un solo turno di notte, dal 31 maggio al 1°

giugno 2015 (AI classificatore 10, documento “Turni 1° piano gennaio-agosto

2015). Opinare che in quella notte sia avvenuto un numero di rapporti che

l’accusatrice privata nemmeno ricorda (“Mah, due tre volte… anche quattro”:

AI 47, pag. 5), è una tesi che questa Corte non fa propria.

E l’esito non cambia per il fatto che l’imputato ha riconosciuto

che l’accusatrice privata gli piaceva, a differenza dell’accusatrice privata

appellante: tra il ritenere una persona bella, attraente, con un bel fisico e

avere con lei una volta un rapporto sessuale (o “due, tre volte, anche

quattro”) c’è un abisso.

Infine, con riferimento alle dichiarazioni di ____________, che peraltro

non sono oggetto del procedimento (AI 151), è vero che quella paziente ha

riconosciuto l’imputato fra otto altre persone ma nemmeno è risultato con

sufficiente certezza che sia stato IM1 ad occuparsi dell’elettrocardiogramma a

quella paziente, nel cui contesto sarebbe avvenuto il toccamento del seno

(bensì, piuttosto, l’infermiere ____________: AI 112, pag. 11: “Mi viene

sottoposto l’allegato E. Trattasi dell’elettrocardiogramma della paziente _________i.

Il nome della paziente l’ho scritto io. Riconosco la mia scrittura. A questo

punto penso di poter affermare di aver io stesso fatto questo esame”).

Per tacere della circostanza che quel giorno la paziente non stava

affatto bene, ritenuto che il suo arrivo alla clinica ____________ era dovuto

al fatto che, nella notte, a casa, aveva svegliato il marito dicendogli di

sentirsi incinta (nonostante non avesse da tempo rapporti con il marito) e

dicendogli altresì di credere che stesse piovendo dal soffitto e che sentiva

delle voci.

9.

Riassumendo, l’esame

e la valutazione delle risultanze istruttorie, in primis le dichiarazioni delle

parti ma poi anche l’insieme delle altre emergenze probatorie, non permettono

alla Corte di staccarsi dalla cosiddetta ipotesi zero di cui si è detto

al consid. 3.2.

In altre parole, al termine di un’oggettiva valutazione delle

prove, rimane nella Corte il dubbio, non meramente astratto e teorico bensì

serio e che non può venire dissipato (nicht zu unterdrückende Zweifel:

STF 6B_1094/2017 dell’11 giugno 2019 consid. 2.3), che le versioni delle

accusatrici private non abbiano fondamento nella realtà e di questo

insormontabile dubbio deve beneficiare l’imputato (sul tema in dubio pro reo

si veda da ultimo DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3, pag. 348 e

anche Hans Wiprächtiger, Neuer Tatbestand

für sexuelle Handlungen ohne Konsens?, in AJP 2020 pag. 929 s.).

10.

Ne

segue in ultima analisi che, per ciò che attiene alle imputazioni di cui

all’atto di accusa in esame, tanto l’appello del procuratore pubblico quanto

quello dell’accusatrice privata devono essere respinti.

Risarcimenti

11.

L’istanza precedente,

nel giudizio impugnato (pag. 108 ss.), ha dapprima ricordato i criteri che

presiedono alla concessione di un indennizzo e di una riparazione del torto

morale.

Passando poi al caso concreto (pag. 110 ss.), la prima Corte ha

accordato all’imputato:

- fr.

8'700.- per il salario che avrebbe percepito qualora non fosse stato detenuto

(fr. 4'350.- x 2 mesi);

- fr.

21'750.- corrispondenti al salario di 5 mesi (fr. 4'350.- x 5 mesi), lasso di

tempo che la prima Corte ha considerato necessario per trovare un qualsivoglia

posto di lavoro, “anche diverso da quello sanitario” (sentenza impugnata, pag.

111);

- fr.

64'600.- corrispondenti alla differenza tra il salario percepito prima

dell’arresto e quello che avrebbe ipoteticamente potuto percepire in Italia

(quantificato in € 1'000, parificati a fr. 1'120.-), moltiplicata questa

differenza per 20 mensilità;

- fr.

12'400.- quale indennità per ingiusta carcerazione (fr. 200.-x 62 giorni);

- fr.

1'500.- quale ulteriore posta di riprazione del torto morale riferita alla

durata del procedimento penale.

12.

Per motivi non del

tutto chiari a questa Corte, l’istanza precedente ha posto a carico del Cantone

Ticino e a favore dell’imputato un indennizzo di fr. 146'620.- per il danno

economico patito e di fr. 13'900.- quale riparazione del torto morale, per

complessivi fr. 160'520.-.

Il totale delle poste riconosciute dai primi giudici, ricordate

qui sopra al consid. 11, conduce tuttavia a un importo di fr. 95'050.- per il

danno economico e, correttamente, a fr. 13'900.- per la riprazione del torto

morale, per complessivi fr. 108'950.-.

È ipotizzabile che la differenza sia riconducibile a quanto

l’imputato ha chiesto come indennizzo per il periodo dal novembre 2017 al

maggio 2019, ossia fr. 51'570.-.

Tuttavia quest’ultima posta di danno non può essere riconosciuta,

non essendo accertato che, dopo avere trovato lavoro in Italia nel novembre

2017, l’imputato avrebbe voluto lavorare in Svizzera: “Non so se vorrei

tornare in Svizzera, non credo dopo tutto quello che è successo”,

soggiungendo che “Avevo anche l’intenzione di andare a lavorare in istituto

con mia moglie” (VDIB TPC pag. 5). Del resto, è a giusta ragione che

l’imputato non ha chiesto di estendere la differenza dei due salari anche sino

al presente giudizio di appello.

13.

Inoltre, a mente di

questa Corte, le poste risarcitorie di fr. 21'750.- e di fr. 64'600.- accordate

dall’istanza precedente devono comunque essere modificate.

Infatti, un lasso di tempo di cinque mesi per trovare un posto di

lavoro da parte di un cittadino italiano (come l’imputato), specie nel ramo

sanitario in cui vi è notoriamente carenza di infermieri, anche in Italia,

appare eccessivo, a prescindere dal fatto che durante l’interrogatorio

dibattimentale in prima istanza, l’imputato ha dichiarato di avere dato lui la

disdetta dal rapporto di lavoro che lo legava alla clinica ____________ (“non

ho più potuto chiedere la disoccupazione in quanto mi ero licenziato dal lavoro”)

e che in seguito “in Italia non ho cercato un lavoro in quanto volevo

aspettare di finire il processo” (pag. 5).

Un lasso di tempo di tre mesi appare adeguato, così come adeguato

appare il fatto di imputare in seguito il salario effettivamente percepito in

Italia dall’imputato quale infermiere, ossia € 1'326 al mese, parificabili

(utilizzando il tasso di cambio applicato dalla prima istanza) a fr. 1'485.-,

salario che avrebbe potuto percepire dal quarto mese successivo alla

scarcerazione.

In termini numerici, avrebbe potuto guadagnare, tra febbraio 2016

e il 20 novembre 2017 (giorno in cui ha effettivamente iniziato a lavorare nel

nuovo posto di lavoro: doc. E allegato all’istanza di indennizzo) fr. 1'485.- x

21,66 mesi = fr. 32'175.-.

Continuando a lavorare alla clinica ____________, avrebbe invece

guadagnato nello stesso periodo: fr. 4'350.- x 21.66 mesi = fr. 94'250.-.

Ne deriva una perdita di guadagno, tra il 1° febbraio 2016 e il

giorno in cui ha iniziato a lavorare in Italia (20 novembre 2017) di fr.

62'075.-.

14.

In conclusione,

l’indennizzo a favore dell’imputato risulta il seguente:

- fr.

8'700.- per il salario perso durante la carcerazione;

- fr.

13'050.- salario per tre mesi (ricerca posto di lavoro nel periodo inizio

novembre 2015 - fine gennaio 2016);

- fr.

62'075.- perdita di guadagno nel periodo 1° febbraio 2016 sino al 20 novembre

2017;

- fr.

12'400.- quale indennità per ingiusta carcerazione (fr. 200.-x 62 giorni);

- fr.

1'500.- quale ulteriore posta di riparazione del torto morale riferita alla

durata del procedimento penale.

TOTALE: fr. 97'725.-

15.

Considerato l’esito

del procedimento, l’istanza di risarcimento presentata dall’accusatrice privata

ACP non può trovare accoglimento.

16.

Visto l’esito, i

dispositivi n. 5, 5.1 del giudizio impugnato, relativi alle spese per la difesa

d’ufficio dell’imputato e l’ammontare indicato al dispositivo n. 5.1, sono

confermati.

I punti 6 e 6.1 del giudizio impugnato non sono oggetto di

appello.

17.

La tassa di giustizia

e le spese del procedimento di primo e di secondo grado sono a carico dello

Stato.

18.

La nota professionale

del 14 agosto 2020 dell’avv. DI1 viene riconosciuta in complessivi fr. 4'756.-,

l’aliquota IVA ammontando al 7.7% e non all’8% come indicato dal difensore, dal

1° gennaio 2018.

Alla patrocinatrice d’ufficio dell’accusatrice privata ACP, per la

procedura di appello, viene riconosciuto un importo complessivo di fr. 5'000.-,

importo consono al dispendio di tempo che la pratica comportava.

Per questi

motivi,

visti gli

artt. 191 e 192 CP,

6, 10, 135, 138, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 422,

429.

e 436 CPP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1.1

L’appello

del procuratore pubblico è parzialmente accolto.

1.2

L’appello

dell’accusatrice privata ACP è respinto.

Di conseguenza:

2.

IM1 è prosciolto

dalle imputazioni di cui all’atto d’accusa n. 61/2017 del 14 aprile 2017.

3.

Lo Stato del Cantone

Ticino verserà a IM1 un’indennità di fr. 97'725.-, di cui fr. 83'825.- a titolo

di risarcimento ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP e fr. 13’900.- a titolo di

riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.

4.

L’istanza di

risarcimento presentata dall’accusatrice privata ACP è respinta.

5.

Le spese per la

difesa d’ufficio di primo e secondo grado di IM1 sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota d’onorario

dell’avv. DI1 per la procedura d’appello è approvata per:

- onorario fr. 4'050.-

- spese fr. 366.-

- IVA (7.7%) fr. 340.-

Totale

fr. 4’756.-

5.2

Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla

notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

5.3

La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del

presente dispositivo.

6.

Le spese per il

gratuito patrocinio di primo e secondo grado dell’accusatrice privata ACP sono

sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DI2 per la procedura d’appello è approvata per:

- onorario fr. 4'450.-

- spese fr. 192.-

- IVA (7.7%) fr. 358.-

Totale

fr. 5’000.-

6.2

Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla

notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

6.3

La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del

presente dispositivo.

7.

Gli

oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 2'393.60, sono posti a

carico dello Stato.

8.

Gli

oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2'000.-

b) altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono posti a carico dello Stato.

9.

Per

l’appello dell’accusatrice privata ACP, non si prelevano né tasse né spese.

10.

Intimazione a:

11.

Comunicazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.