17.2019.209
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento e inette a resistere (in una clinica psichiatrica). Appelli di un AP e del PP contro l'assoluzione dell'imputato; definizione della teoria dell'"ipotesi zero" nella valutazione della credibilità (TF). Conferma dell'assoluzione
16 febbraio 2021Italiano81 min
Come quando ha dovuto prendere posizione sulle dichiarazioni del collega _______________
Source ti.ch
Incarto n.
17.2019.209+210
17.2020.214+255
17.2020.257
Locarno
16 febbraio 2021/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Angelo Olgiati, giudice presidente,
Chiarella Rei-Ferrari e Attilio Rampini
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
per statuire nella procedura
d’appello avviata con annunci d’appello del 3 giugno 2019 del procuratore
pubblico e del 6 giugno 2019 dell’accusatrice privata ACP, patrocinata
dall’avv. DI2, confermati con dichiarazioni di appello entrambe del 3 settembre
2019 avverso la sentenza del 3 giugno 2019, motivazione intimata il 22 agosto
2019, della Corte delle assise criminali, emessa nell’ambito del procedimento
penale nei confronti di
IM1
rappr. da DI1
esaminati gli atti;
riassunto del
procedimento: A. Il 14
aprile 2017 il procuratore pubblico ha emesso un atto d’accusa nei confronti di
IM1, accusandolo dei seguenti reati (doc. TPC 1):
1. atti
sessuali con persone incapaci di discernimento e inette a resistere
per avere,
nel periodo compreso tra il 17.02.2015 e il
01.06.2015,
a _________,
conoscendone e sfruttandone l’incapacità di
discernimento e l’inettitudine
a resistere,
ripetutamente commesso atti analoghi alla
congiunzione carnale con ACP, nonché per essersi congiunto carnalmente con ACP2,
e meglio, per avere,
presso il reparto protetto (cure acute) della
Clinica psichiatrica ____________,
conoscendone, vista la professione di infermiere che
svolgeva nel reparto, e sfruttandone l’incapacità di discernimento dovuta agli
scompensi psichici che hanno condotto al ricovero di entrambe, rispettivamente
l’inattitudine [recte: inettitudine]
a resistere
provocata loro dalle importanti terapie medicamentose che ricevevano,
segnatamente sapendo che ACP soffriva di un disturbo
schizzoaffettivo di tipo misto con fasi di eccitamento maniacale e
disinibizione sessuale, e che ACP2 soffriva di un disturbo affettivo bipolare e
di altri disturbi di personalità,
1.1 in una
imprecisata notte nel periodo compreso tra il 17.02.2015 e il 29.04.2015,
raggiungendo la paziente ACP nella sua camera, dove quest’ultima era sdraiata,
sveglia, sul letto, sollevando la casacca del camice mostrandole il proprio
pene in erezione (sotto i pantaloni), toccandogli quindi ACP con la mano il
pene, conducendola poi nel bagno della camera e lì facendosi praticare un
rapporto orale, tenendole nel mentre una mano sulla testa accompagnandola così
nei movimenti, compiuto un atto analogo alla congiunzione carnale con ACP;
1.2 in una
imprecisata notte nel periodo compreso tra il 17.02.2015 e il 29.04.2015,
raggiungendo la paziente ACP nella sala fumatori del reparto protetto, quindi
spegnendo la luce affinché nessuno potesse vederli, facendosi praticare un
rapporto orale, compiuto un atto analogo alla congiunzione carnale con ACP;
1.3 in una
imprecisata notte nel periodo compreso tra il 15.04.2015 e il 29.04.2015, dopo
che ACP aveva lamentato di avere mal di schiena, dicendole di andare in camera,
lasciandole intendere che l’avrebbe raggiunta per farle un massaggio,
trovandola quindi sdraiata, prona, sul letto e quindi impossibilitata a
discernere il di lui comportamento dato che si trovava fuori dal suo campo visivo,
dopo averle abbassato le mutande, penetrandola con le dita in vagina e
nell’ano, masturbandola, conducendola poi nel bagno della camera, facendosi lì
praticare un rapporto orale, tenendole nel mentre la propria mano sulla testa
accompagnandola così nei movimenti, compiuto atti analoghi alla congiunzione
carnale con ACP;
1.4 in
un’imprecisata notte nel periodo compreso tra il 22.05.2015 e il 01.06.2015,
raggiungendo la paziente ACP2 nella sua camera da letto, dapprima
chiacchierando con lei, applicandole una crema sul corpo e massaggiandola,
consumando poi un rapporto sessuale completo, compiuto in tal modo la
congiunzione carnale con ACP2;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di tempo e luogo indicate;
reato previsto:
dall’art. 191 CP;
subordinatamente al punto 1
2. atti
sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate
per avere,
nel periodo compreso tra il 17.02.2015 e il
01.06.2015,
a _________,
quale infermiere del reparto protetto (cure acute)
della Clinica psichiatrica ____________,
dove ACP e ACP2 erano degenti a causa di importanti
scompensi psichici,
profittando del rapporto di dipendenza instauratosi
tra lui e le pazienti, visto che all’interno di predetto reparto le vittime
erano seguite in tutto e per tutto dal personale curante dal quale dipendevano
anche per le più piccole necessità, divenendo quindi egli figura di riferimento
fondamentale nella quotidianità delle vittime,
senza che le pazienti manifestassero il proprio
dissenso a ragione del summenzionato rapporto di dipendenza e del loro stato di
salute psichico, ACP soffriva infatti di un disturbo schizzoaffettivo di tipo
misto con fasi di eccitamento maniacale e disinibizione sessuale, mentre ACP2 soffriva
di un disturbo affettivo bipolare e di altri disturbi di personalità,
indotto ACP e ACP2 a commettere atti sessuali con
lui come indicato ai punti 1.1-1.4 del presente AA;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di tempo e luogo indicate;
reato previsto:
dall’art. 192 CP;
B. Il
pubblico dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali si è tenuto il
28 maggio 2019. Il 3 giugno 2019 l’istanza precedente ha dato lettura del
dispositivo della sentenza con cui ha assolto IM1 da ogni imputazione, gli ha
riconosciuto un indennizzo di fr. 160'520.- a carico del Cantone Ticino, ha
respinto l’istanza di risarcimento dell’accusatrice privata ACP, ha posto la
tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese procedurali a carico dello Stato e
ha, infine, accollato allo Stato le spese per la difesa d’ufficio e quelle per
il patrocinio dell’accusatrice privata ACP. Le motivazioni della sentenza sono
state intimate il 22 agosto 2019.
C. Il procuratore
pubblico e l’accusatrice privata ACP hanno annunciato appello il 3
rispettivamente 6 giugno 2019. Ricevuta la motivazione della sentenza, hanno
entrambe formulato dichiarazione di appello il 3 settembre 2019.
Fatti
I due appelli sono stati trattati in procedura scritta.
ACP2, anch’ella costituitasi accusatrice privata, non ha impugnato
la sentenza.
D. Motivando il proprio
appello il 25 giugno 2020, il procuratore pubblico ha innanzitutto evidenziato
che nel caso in esame occorre dipartirsi dalle due vittime, confrontarsi con il
loro quadro clinico, conoscere la loro personalità e tenere presente che esse,
contrariamente alla regola, non sono “vittime che hanno vissuto gli abusi
sessuali in maniera traumatica poiché non consenzienti” (pag. 3).
Il magistrato inquirente ha poi suddiviso l’appello “in due
distinte parti”, e meglio separando i fatti che concernono ACP da quelli
riguardanti ACP2.
a) Per ciò che attiene a
ACP il procuratore pubblico ha sottolineato quanto segue:
- la
paziente era alla costante ricerca del sesso, lo proponeva continuamente, era
focalizzata sui coiti orali e ha continuato per i mesi di degenza a proporre
coiti orali non solo all’imputato bensì anche a diversi colleghi di
quest’ultimo;
- contrariamente
a quanto indicato nel giudizio impugnato (consid. 10.1), non è affatto vero che
tutti i colleghi e responsabili hanno riferito che ACP diceva di avere
praticato sesso orale ai vari curanti. Alcuni hanno dichiarato che ella
proponeva (non che aveva praticato) del sesso orale al personale curante; altri
hanno indicato che la paziente andava dicendo di avere praticato dei coiti
orali unicamente al qui imputato; una minima parte ha riferito che ACP
sosteneva di avere praticato del sesso orale a vari curanti: ma le
dichiarazioni di questa “chiara minoranza” non sono neppure concordi
(appello, pag. 15);
- la
verità è che ACP durante la sua degenza al reparto protetto, a causa della sua
ipersessualità, ha proposto a più curanti di praticare loro del sesso
orale ma ha sempre detto loro che solo con l’imputato vi erano effettivamente
stati degli atti sessuali;
- è
per questo che nel diario giornaliero della paziente non si trovano annotazioni
relative a queste affermazioni di ACP: c’era infatti il problema del nome da
annotare “che era sempre e solo uno, quello di IM1” (pag. 16);
- sebbene
pressoché tutto il personale curante della clinica abbia dichiarato che le
esternazioni di ACP avrebbero dovuto essere annotate nel diario giornaliero,
ciò non è in realtà avvenuto. Il motivo risiede nel fatto che i colleghi
dell’imputato “hanno dichiarato di non averlo mai creduto colpevole”. Ed
“ecco perché in seguito alcuni di loro, ossia principalmente quelli che
avevano lavorato più a stretto contatto con il qui imputato, hanno dichiarato
che ACP raccontava di pratiche sessuali con tutti i curanti. La tutela a quel
punto non serviva più solo a IM1, ma anche a loro stessi che non avevano dato
ascolto a ACP, una paziente che aveva esplicitamente detto loro cosa le era
accaduto e a cui loro avevano deciso di non credere” (pag. 16);
- è
nel periodo successivo all’uscita dal reparto protetto, quando cioè stava
meglio, che ACP “ha cominciato a riconoscere, seppur timidamente, quanto
successo con il qui imputato come un abuso”;
- molte
delle affermazioni dell’imputato possono essere qualificate come “fumose”.
Come quando ha dovuto prendere posizione sulle dichiarazioni del collega _______________
che si era detto perplesso per il fatto che l’imputato gli aveva riferito di
essersi preso cura di ACP in modo approfondito, curandone l’igiene in modo
completo, e meglio in un modo che _______________ha considerato eccessivo;
- l’imputato
ha inizialmente definito normale il rapporto con ACP, per poi
qualificarlo – invece – di conflittuale, specie nel senso di più
conflittuale rispetto a quello che la ACP aveva con gli altri curanti.
Ma, secondo il
procuratore pubblico, “la verità è che non c’era alcun rapporto
conflittuale, anzi!”: la paziente “si era presa una cotta per IM1”
(pag. 20);
- nondimeno,
quando poi ACP ha iniziato a stare meglio, si è resa conto che “quanto
successo con l’infermiere” era “una cosa che non doveva succedere, che a
ben vedere lui aveva abusato di lei”;
- non
è corretto sostenere che l’accusatrice privata abbia fatto confusione con il
numero e l’ordine degli abusi, rispettivamente che non sia stata in grado di
descrivere alcuni di essi. Tanto più che è solo durante l’interrogatorio di
confronto che le è stato chiesto di fare delle precisazioni, il che non
significa affatto – come invece ritenuto dalla Corte delle assise criminali –
che l’accusatrice privata sia inattendibile. Peraltro, nel corso del secondo
interrogatorio, “dopo aver raccontato i primi due episodi, tra
l’interrogante e
ACP sono sorte alcune incomprensioni” (pag. 23). I
giudici precedenti hanno interpretato questa situazione come una carenza di
spontaneità dell’accusatrice privata ma in realtà è stata l’interrogante a
confondersi;
- è
vero che nel corso dell’ultima audizione ACP ha parlato di quattro episodi ma è
anche vero che ella aveva riferito di quattro episodi già nel corso della sua
prima audizione. “Questo per dire che le sue dichiarazioni non mancano di
linearità o costanza, semplicemente, una volta che le è stato chiesto di
spiegare nel dettaglio ogni singolo episodio, si è resa conto che di fatto gli
stessi erano tre e non quattro. Ad averla probabilmente (anzi sicuramente)
confusa è il fatto che uno degli episodi, ovvero l’ultimo, è composto da due
atti; la masturbazione in camera prima e il coito orale in bagno dopo”
(pag. 25);
- l’accusatrice
privata non ha del tutto compreso quanto stava succedendo, specie con
riferimento alla prima parte dell’ultimo episodio, siccome “bombata di
medicamenti”;
- sempre
con riferimento all’ultimo episodio, è vero che l’accusatrice privata ha
dapprima raccontato – nel suo primo interrogatorio e nella prima parte del
secondo – che l’imputato indossava dei guanti per poi dirsi non più così sicura
di questa circostanza: ma questa insicurezza emerge unicamente dopo le
incomprensioni sorte con l’interrogante nella seconda parte del secondo
interrogatorio che hanno mandato nel pallone ACP;
- non
vi è contraddizione nelle dichiarazioni dell’accusatrice privata, in base alle
quali da un lato ella ha “provocato sessualmente” l’imputato, aspetto
questo che il procuratore pubblico considera essere “emerso in modo chiaro e
lampante e nessuno l’ha mai messo in discussione” (pag. 27), mentre
dall’altro in un paio di episodi è stato l’imputato a prendere l’iniziativa;
- non
ci sono vere contraddizioni nemmeno tra quanto dichiarato da ACP e quanto
riferito da ACP2. È segnatamente ben possibile che ACP – dopo avere appreso da
una terza persona che ACP2 aveva chiesto a quest’ultima se fosse a conoscenza
dell’identità dell’infermiere che si faceva praticare sesso orale (pag. 28) –
abbia poi deciso di parlare di questo tema direttamente con ACP2;
- ACP
si è confidata dapprima con la madre poi con la cugina, in seguito con una
collaboratrice del servizio __________ e, da ultimo, con il proprio psichiatra.
Contrariamente a quanto evidenziato nel giudizio oggetto di appello, non vi
sono state contraddizioni particolari e inoltre non è per nulla evidente
attribuire eventuali imprecisioni nelle dichiarazioni dei confidenti proprio a
ACP anziché a loro stessi. Comprensibile inoltre che l’accusatrice privata, con
certuni, non abbia voluto entrare troppo nei dettagli o che siano stati questi
ultimi a riportarne semplicemente un sunto;
- le
dichiarazioni delle persone con cui l’accusatrice privata si è confidata,
specie quelle della collaboratrice di ____________, vanno inoltre lette
tenendo presente che “ACP era contraria alla penetrazione digitale in vagina
e nell’ano, mentre era favorevole ai rapporti orali. Beninteso queste volontà
sono riferite al momento dei fatti. Questo, evidentemente, non esclude che con
il senno di poi, a distanza di mesi e dopo essere uscita dalla fase acuta della
sua malattia, ella si sia resa conto che in quel momento non fosse in grado di
formulare le sue volontà […]. ACP ha quindi sì parlato di non
essere stata consenziente, ma questa è una considerazione che fa a posteriori,
dopo essersi resa conto che le sue volontà al momento dei fatti erano alterate”;
- l’imputato
sapeva benissimo che quantomeno fino a mezzanotte nessun altro curante avrebbe
varcato la soglia del reparto protetto. Inoltre egli “non temeva neppure di venir
scoperto da altri pazienti nella misura in cui in quel reparto per la notte
venivano pesantemente sedati e sapeva perfettamente di poter sfruttare il loro
stato di salute mentale per sostenere che non erano credibili” (pag. 34);
- ACP
stessa ha dichiarato che “quando io non sto bene, non bisogna far troppo
affidamento su quello che dico”. Per contro quando sta bene non ha
difficoltà a distinguere la realtà da cio che è frutto “dei suoi deliri
riconducibili alla sua malattia” (pag. 35).
Non è condivisibile
l’opinione dei primi giudici, secondo cui l’accusatrice privata abbia mantenuto
un ricordo distorto della realtà, tanto più che le sue dichiarazioni hanno
trovato riscontri oggettivi, ovvero: i) è risultata corretta
l’affermazione dell’accusatrice privata secondo cui in occasione dell’ultimo
episodio divideva la stanza con una paziente di 81 anni; ii) risulta
anche da due annotazioni nel diario giornaliero che l’accusatrice privata
soffriva di mal di schiena, e ciò malgrado l’imputato abbia in un primo tempo
dichiarato che quando ACP lamentava dolori alla schiena le venivano date delle
pastiglie, per poi invece riferire, in un interrogatorio successivo, di non
ricordare che l’accusatrice privata avesse mal di schiena. Anche la descrizione
della sala fumatori e del locale infermieri fatta dall’accusatrice privata
confermano, secondo la pubblica accusa, la correttezza delle sue dichiarazioni,
così come il fatto che avesse praticato il karaté, circostanza confermata
dall’imputato.
Sempre secondo il
procuratore pubblico, “riscontri oggettivi a sostegno della bontà delle
dichiarazioni rese da ACP” vi sono anche su “questioni marginali”
(pag. 39), come il tipo di ambulanza con cui l’accusatrice privata è stata
trasportata alla clinica ____________, il continuo cambio di terapia che le
prescriveva il dr. _____, nonché il fatto che durante i suoi precedenti
ricoveri in altre strutture psichiatriche ACP aveva sì avuto rapporti sessuali,
ma con altri pazienti non con un curante;
- ACP
è credibile e, del resto, anche il medico dr. _______________, prima di
segnalare il caso all’autorità, aveva verificato la credibilità della sua
paziente;
- l’imputato
non è stato altrettanto sincero. Ha mentito, ad esempio, e ne dà atto il
verbale di arresto, già al momento del fermo, dando prova che quando serve non
si fa scrupoli a mentire anche quando le conseguenze sono contenute. Così ha
dichiarato l’imputato: “Prendo atto che al momento del fermo, mi era stato
domandato se avevo con me il mio telefono cellulare. Io ho risposto di no anche
se così non era. Mi viene chiesto come mai. Visto che c’era il capo”.
IM1 è inoltre stato
sconfessato dai suoi colleghi non solo con riferimento al rapporto che egli
aveva con l’accusatrice privata ma anche in relazione alle pretese minacce che
egli riceveva da quest’ultima e di cui in realtà nessuno ha mai parlato. Non
vero sarebbe inoltre che ACP avrebbe proposto di praticare del sesso orale
anche al personale femminile. L’imputato ha inoltre mentito quando ha detto di
essere quasi sicuro di avere annotato nel diario della paziente quando la ACP
riferiva di avere avuto dei contatti sessuali con dei colleghi.
Ecco perché – ha
concluso il magistrato inquirente – “è difficile parlare di credibilità di IM1
”;
- ACP
non ha mai vissuto come un trauma quanto successo con l’imputato. I suoi
sentimenti non erano negativi, di vergogna, di senso di colpa o di
inadeguatezza. ACP, così come ACP2, “avevano – quantomeno in generale –
voglia di fare quello che hanno fatto con IM1”, per cui è stupefacente la
considerazione fatta dall’istanza precedente, secondo cui “non emerge
all’evidenza un minimo decadimento dello stato di salute della vittima compatibile
con gli abusi denunciati, soprattutto se si considera che nemmeno dopo due
settimane dall’ultimo abuso imputato nell’atto di accusa, ACP, anziché
peggiorare, è migliorata, passando in sezione aperta” (pag. 41).
b) Per quanto riguarda
la fattispecie concernente ACP2, il procuratore pubblico ha evidenziato
quanto segue:
- ACP2,
a differenza di ACP, non soffriva di ipersessualità. Era a tratti seduttiva.
Fra i suoi disturbi vi era “il volersi sposare e il creare con estrema
facilità dei legami”, per riprendere le parole della psichiatra dr.
_________________, ciò che secondo il procuratore pubblico spiega “perché
sia entrata subito in sintonia con il qui imputato e con quest’ultimo abbia,
sebbene l’avesse appena conosciuto, consumato un rapporto sessuale completo”
(pag. 43);
- fosse
dipeso da lei, ACP2 non avrebbe voluto che venisse aperto un procedimento
penale contro l’imputato. Ella non ha vissuto in modo traumatico il rapporto
sessuale avuto con lui. Non ha quindi ritenuto di dovere fornire maggiori dettagli
intimi, posto come a suo avviso non fosse successo alcunché di male. Appena ha
capito che la vicenda poteva avere risvolti penali per l’imputato, ACP2 ha
deciso di non volere più partecipare attivamente al procedimento penale e ha
revocato lo svincolo dal segreto professionale, concesso in un primo tempo al
personale sanitario della clinica ____________;
- molte
delle dichiarazioni dell’accusatrice privata sono state confermate da riscontri
oggettivi, quali il fatto che ella faceva fatica a dormire e che l’imputato le
faceva compagnia, essendo risultato che effettivamente IM1 “in quel periodo
ha fatto tre notti su cinque turni nel reparto protetto”;
- anche
con riferimento a ACP2, l’imputato ha dimostrato di essere abile ma incostante
e non lineare nell’adattare le proprie dichiarazioni;
- ACP2
era talvolta disinibita. L’imputato ha dichiarato di non avere mai notato
questo aspetto e di non averlo per tale motivo registrato nel diario
giornaliero. Il procuratore pubblico ha tuttavia soggiunto al riguardo che “sono
a tutti note le sue dichiarazioni in merito all’averla notata (e apprezzata)
quando indossava una vestaglia trasparente” (pag. 44);
- il
fatto che l’imputato e l’accusatrice privata abbiano lungamente parlato è
dimostrato anche dal fatto che IM1 ha riferito durante l’inchiesta molte
informazioni su ACP2, considerato che egli ha effettuato solo cinque turni
durante il periodo in cui la paziente era nel reparto protetto;
- anche
ACP2 ha annunciato appello. Lo ha ritirato unicamente perché non è riuscita a
prepararsi con il proprio legale come auspicava e per ragioni di salute;
- anche
una terza donna, __________________ha subito molestie dall’imputato: il fatto
che ella non abbia sporto querela non significa che quanto ha dichiarato non
sia vero.
Soggiungendo, infine, che tanto ACP quanto ACP2 erano incapaci di
discernimento, il magistrato inquirente ha sottolineato che tutti gli elementi
oggettivi e soggettivi del reato di atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere ex art. 191 CP sono adempiuti, in via
subordinata ex art. 192 CP.
Il procuratore pubblico chiede pertanto che IM1 venga condannato
alla pena detentiva di 2 anni e 9 mesi, di cui 6 mesi da espiare e i restanti
27 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre
all’interdizione dall’esercizio della professione di infermiere per un periodo
di cinque anni.
E. Anche ACP, si è già
accennato, ha impugnato la sentenza della Corte delle assise criminali. Nella
motivazione, oltre a chiedere un indennizzo di fr. 34'351.- per spese legali,
ha postulato un’indennità di fr. 10'000.- per torto morale. Per ciò che attiene
alla richiesta di ritenere l’imputato colpevole dei reati di cui è accusato,
ACP ha evidenziato quanto segue:
- ha
premesso che nei toni e nei contenuti del giudizio impugnato emerge un
immeritato disprezzo nei suoi confronti;
- nel
caso in esame è inutile e sbagliato attardarsi sui concetti di violenza
rispettivamente di assenza o meno di consenso. L’accusatrice privata “voleva
praticare rapporti orali all’imputato (come anche ad altri uomini) e di questo
non ne faceva mistero. A causa della sua patologia era desiderosa “di fare
pompini” e l’imputato non ha fatto altro che approfittarsi di questa situazione
di estrema vulnerabilità […], convinto (e non sbagliava) che,
anche qualora ACP avesse parlato, nessuno le avrebbe creduto” (pag. 5);
- contrariamente
a quanto indicato nella sentenza appellata, non risulta che tutti i colleghi
dell’imputato si siano espressi in modo estremamente positivo su di lui e
neppure che tutti ne avessero un’ottima opinione;
- il
cambio di versione dell’imputato sulla natura del suo rapporto con ACP –
definito dapprima un “normale rapporto tra infermiere e paziente” per
poi, invece, essere qualificato di “rapporto conflittuale” – è dettato
dal chiaro ed evidente bisogno dell’infermiere di potere sostenere che
l’accusatrice privata ce l’avesse con lui, inventandosi così la storia dei
rapporti sessuali in reparto. Accortosi poi che dall’inchiesta non era emersa alcuna
particolare conflittualità, ha mitigato i toni al dibattimento davanti alla
prima Corte, riferendo di un rapporto “piuttosto conflittuale”;
- l’affermazione
dell’imputato, secondo cui a volte, prima di arrivare al lavoro, il personale
curante – con riferimento ai comportamenti di ACP – si chiedeva “oggi a chi
tocca?”, può avere un solo significato, ovvero che il comportamento
dell’accusatrice privata era uguale con tutti i curanti;
- l’accusatrice
privata si era presa una cotta per l’imputato;
- dall’istruttoria
è emerso che l’imputato ha avuto comportamenti più gentili con ACP rispetto
alle altre pazienti. “Non risulta infatti che IM1 abbia tagliato le unghie
ad altre pazienti o abbia aiutato loro a togliere i segni di una lacunosa
igiene personale, o ancora non risulta che l’imputato abbia eseguito l’igiene
completa ad altre pazienti” (pag. 11);
- il
fatto che l’imputato abbia dichiarato di non provare la benché minima
attrazione nei riguardi dell’accusatrice privata “ancora non esclude la
commissione di reati di natura sessuale, soprattutto laddove l’abuso consiste
nel farsi praticare coiti orali e praticare penetrazioni vaginali e anali con
le dita (ma non senza l’utilizzo dei guanti)” (pag. 11 e 12);
- anziché
cercare contraddizioni ovunuqe, va capito che a distanza di mesi tra
un’audizione e l’altra “fossero insorti nell’accusatrice privata sentimenti
nuovi, diversi e forse anche contrastanti, senza però che rend[a]no
o possano rendere meno credibile la presunta vittima” (pag. 13);
- il
fatto di non avere raccontato in modo identico gli avvenimenti alle quattro
persone con cui si è confidata ancora non significa che l’accusatrice privata
non sia credibile;
- non
è vero che l’accusatrice privata ha fatto confusione con il numero e l’ordine
degli abusi e che non è riuscita a descriverli. Piuttosto, la verità è che
nella prima audizione non le sono state rivolte domande di dettaglio, ragione
per cui nel successivo interrogatorio di confronto è stato chiesto a ACP di
essere più precisa. Inoltre, durante il confronto, dopo che l’accusatrice
privata aveva ripercorso con precisione i primi due abusi subiti, è poi stata “involontariamente
indotta in confusione dall’interrogante, ciò che appare lampante dalla
videoregistrazione” (pag. 16);
- non
è vero che tutti i colleghi e i responsabili dell’imputato hanno
riferito che l’accusatrice privata diceva di avere praticato sesso orale
a più curanti. Così, ____________ (AI 45), __________ (AI 65), ____________ (AI
81), ______________ (AI 82), _____________ (AI 89), __________ (AI 102),
__________ (AI 112) hanno riferito che la ACP raccontava di avere praticato
coiti orali solo a IM1;
- la
ragione per cui queste esternazioni di ACP non sono state annotate nel diario
giornaliero risiede nel fatto che avrebbe dovuto essere indicato che esse erano
rivolte proprio e unicamente nei confronti dell’imputato;
- nel
periodo in cui l’accusatrice privata era nel reparto protetto non ha mai parlato
di abusi, siccome non era ancora cosciente di quanto effettivamente subito. È
una volta trasferita nel reparto aperto, quando cioè stava meglio, che ACP ha
cominciato a comprendere la portata degli avvenimenti e a raccontare a tutto il
reparto;
- l’imputato
ha mentito e non è credibile. Si pensi alle versioni sul tema di avere eseguito
l’igiene completa alla paziente ACP;
- la
Corte precedente ha accertato i fatti in modo inesatto anche con riferimento
alla figura di curante denominata “notte jolly”;
- lo
stesso dicasi per l’accertamento secondo cui ACP e ACP2 sarebbero amiche, ciò
che non emerge dagli atti. Né sussiste prova che sia stata la ACP2 a riferire
alla ACP di avere anch’ella subito degli abusi sessuali;
- non
è vero che agli inquirenti ACP ha riferito una versione dei fatti parzialmente
differente rispetto a quella raccontata alla madre, al medico dr. ________,
alla cugina e alla collaboratrice della ____________;
- se
qualcuno era confuso durante l’interrogatorio di confronto, questi “non era
l’AP ma l’interrogante che ha comprensibilmente messo ACP in una situazione di
grande agitazione (come si può vedere dalla videoregistrazione agli atti)”
(appello, pag. 26);
- le
dichiarazioni di ACP sono “logiche e compatibili con il corso ordinario
delle cose” anche con riferimento all’ultimo episodio, quando l’accusatrice
privata dapprima chiede all’imputato di smetterla di masturbarla con le dita
(trattandosi di atto mai richiesto o proposto, né voluto bensì solo subìto) per
poi nondimeno eseguirgli poco dopo un coito orale, atto “che ricercava
continuamente” (pag. 28). Comprensibile è anche il fatto che la vittima
abbia raccontato più in dettaglio gli avvenimenti che non le sono piaciuti
(quelli legati, appunto, alla masturbazione non voluta) rispetto a quelli (i
coiti orali) vissuti senza trauma;
- ACP
è una vittima speciale. Sul fatto che l’imputato indossasse dei guanti al
momento di penetrarla, l’accusatrice privata si è detta non più sicura nel
corso del secondo interrogatorio ma ciò è dovuto al fatto che “ACP era
veramente in forte agitazione e quindi aveva paura di sbagliare”;
- non
vi è contraddizione tra le dichiarazioni di ACP e quelle di ACP2 in merito alla
modalità di apprendimento da parte della prima di quanto capitato alla seconda;
- neppure
vi è contraddizione nei racconti che l’accusatrice privata ha fatto alle
persone con le quali si è confidata, ovvero alla mamma, alla cugina,
all’operatrice di ____________ e al proprio psichiatra;
- l’imputato
aveva tutto il tempo per agire indisturbato, ben sapendo che il collega “notte
jolly” non sarebbe arrivato nel reparto protetto prima di mezzanotte. Il
fatto che egli sia stato descritto come persona pignola, scrupolosa, attenta
alle regole, ansiosa in caso di eventi inaspettati, di certo non esclude l’attuazione
di reati, contrariamente a quanto ritenuto dalla prima Corte;
- non
è vero che ACP ha riferito in modo generico “di avere praticato rapporti
orali ad altri curanti” (pag. 37);
Ritenuto in fatto
e considerato
in diritto:
Considerandi
Vita dell’imputato
1.
Per quanto attiene
alla vita dell’imputato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia al
consid. 1 della decisione impugnata.
Basterà qui ricordare che IM1 ha iniziato la propria attività come
infermiere nella clinica ____________ il 1° marzo 2013. Il 1° gennaio 2014 ha
iniziato a lavorare nel reparto protetto della clinica.
Avvio delle indagini e circostanze dell’arresto
2.
Anche a questo
riguardo, e giusta l’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia al consid. III/6. e 7. della
sentenza appellata (pag. 44 ss.).
In questa sede è sufficiente rammentare che la segnalazione che ha
dato il via all’inchiesta è stata fatta dal dr. _______________, medico
psichiatra di ACP.
Situazione giuridica e accertamento dei fatti
3.
3.1
Il Tribunale federale
ha già avuto modo di ricordare che in caso di reati in ambito sessuale, molto
spesso il giudice dispone unicamente delle dichiarazioni della vittima
contrapposte a quelle del presunto autore (STF 6B_233/2010 del 6 maggio 2010
consid. 1.3).
Per ricercare la verità materiale, ha sottolineato l’Alta Corte,
non è tanto determinante la credibilità generale della persona interrogata, nel
senso di una duratura qualità personale, quanto piuttosto l'attendibilità della
dichiarazione concreta rilasciata dalla persona (STF 6B_1051/2019 del 9 aprile
2020.
consid. 4.2; STF 6B_1094/2017 dell’11 giugno 2019 consid. 3.1; STF 6B_41/2013
del 25 luglio 2013 cons. 3.2, con rivio alla DTF 133 I 33 consid. 4.3 pag. 45).
L'esame di questa attendibilità rientra innanzitutto tra i compiti
del giudice che deve verificare, appunto, l’attendibilità delle concrete
dichiarazioni delle persone coinvolte nei fatti.
3.2
Più in dettaglio, ha
ancora ricordato il Tribunale federale (STF 6B_331/2020 del 7 luglio 2020
consid. 1.2 con numerosi rinvii), siccome è importante per reperire la verità,
l’attendibilità della dichiarazione concreta viene verificata mediante
un’analisi metodica del suo contenuto per stabilire se le affermazioni riferite
a un determinato avvenimento provengono da un’effettiva esperienza vissuta
della persona che rilascia la dichiarazione. Affinché una dichiarazione possa
essere considerata attendibile, essa deve essere verificata in particolare
circa la presenza di elementi di realtà (Realitätskriterien) nonché,
inversamente, circa la mancanza di segnali di fantasia (Phantasiesignalen).
È decisivo stabilire se la persona che fa la dichiarazione, considerate le
circostanze, le sue capacità intellettuali e i motivi, potrebbe rilasciare una
tale dichiarazione anche senza una reale esperienza vissuta (auch ohne
realen Erlebnishintergrund, même sans un véritable contexte expérientiel).
In modo metodico, l’analisi viene eseguita in maniera che il
risultato complessivo – ottenuto nell’ambito di una procedura fondata su
un’ipotesi di partenza e attraverso l’analisi del contenuto (caratteristische
immanenti alla dichiarazione, cosiddette caratteristiche reali, ossia Realkennzeichen)
e la valutazione della genesi della dichiarazione come pure del suo ulteriore
sviluppo – viene verificato circa fonti di errore e viene analizzata la
competenza personale della persona che rilascia la dichiarazione.
In questo contesto, il punto di partenza è che la dichiarazione
non è fondata nella realtà, e solo se questa supposizione (detta Nullhypothese,
ipotesi zero), sulla base dei criteri di realtà accertati, non regge più, viene
concluso che la dichiarazione corrisponde a un’esperienza reale e che è vera
(STF 6B_331/2020 del 7 luglio 2020 consid. 1.2 con numerosi rinvii).
3.3
Più motivi possono essere
alla base di una dichiarazione non vera: può trattarsi di una dichiarazione
consapevolmente falsa ma si può anche essere confrontati con affermazioni
autosuggestive o influenzate da elementi esterni (autosuggestive oder
fremdsuggerierte Angaben: Oberholzer,
Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, n. 991).
Nell’ambito dell’analisi del contenuto di una concreta
dichiarazione sulla base di criteri di realtà (Realkriterien), si tratta
segnatamente di analizzare la consistenza logica, la ricchezza quantitativa di
dettagli, i collegamenti spazio-temporali, la descrizione di dettagli insoliti
e di avvenimenti psichici, l’alleggerimento della posizione dell’accusato come
pure indicazioni specifiche del reato. Le dichiarazioni sono inoltre da
verificare per ciò che attiene alla loro costanza e occorre effettuare un
paragone tra dichiarazioni fatte in tempi diversi sulla medesima fattispecie (Oberholzer, op. cit., n. 992).
4.
Applicando queste
modalità di analisi al caso concreto ed esaminando dapprima quanto dichiarato
dall’accusatrice privata appellante, si possono fare le considerazioni
seguenti:
4.1
Nel corso del primo
interrogatorio, vale a dire quello videoregistrato del 21 agosto 2015 (AI 2),
l’accusatrice privata appellante si è dapprima soffermata sulle circostanze che
hanno preceduto e condotto al suo ricovero nella clinica ____________ nel
gennaio 2015. In proposito ha riferito che, uscita dal suo appartamento, a
casa, aveva sentito dalle scale del palazzo una donna che si lamentava e aveva
visto un abitante del medesimo palazzo che scendeva di corsa con dei panni da
lavare. L’accusatrice privata gli è allora corsa dietro, convinta che fosse in
corso un maltrattamento. “L’ho un po’ aggredito con l’atteggiamento, col mio
modo di parlare”, ha riferito; l’interlocutore comunque non si è
spaventato, era tranquillo e le ha risposto che doveva tornare “dalle sue
creature”. Non avendo egli figli, l’accusatrice privata è uscita dal
palazzo e ha chiamato la polizia. A detta dell’appellante vi era anche odore di
nafta o benzina nell’edificio. Ha gridato aiuto, mettendosi sdraiata davanti
alla porta di casa. In seguito sono arrivate la polizia e l’ambulanza, con cui
è stata trasportata dapprima all’ospedale La Carità e da lì poi alla clinica
____________.
Richiesta dall’interrogante se si fosse trattato del suo primo
ricovero in una clinica psichiatrica, l’accusatrice privata ha risposto di no,
che è da quando aveva vent’anni che spesso è stata ricoverata (dagli atti
risultano otto ricoveri alla clinica psichiatrica di Mendrisio e uno in quella
di Castelrotto). Fra l’altro ha soggiunto, ricordando la circostanza che
all’età di vent’anni alla clinica ____________ aveva svolto un periodo di
apprendistato, che “mi son detta, i miei problemi psichiatrici sono iniziati
un po’ dalla ____________”.
Richiesta di spiegare il termine “disinibita”, che sembra
essere stato utilizzato dall’accusatrice privata prima dell’inizio della
videoregistrazione, ha risposto di “essere disinibita a livello di
atteggiamento verso i maschi”, comunque che “non faccio niente” e
che “sono allegra”, “ho un atteggiamento che mi sento bella” e
anche “brillante”. Disinibita, ha poi precisato, “nel senso che sono
più predisposta ad accettare degli approcci”.
Sul tema va detto sin d’ora che dalle dichiarazioni di molti
curanti, sentiti nel corso dell’istruttoria, è emerso un concetto di disinibita
dai contorni ben più ampi rispetto a quanto riferito dall’accusatrice privata:
un continuo proporre di eseguire sesso orale, un non raro girovagare seminuda
(quando non nuda) nel reparto, nonché la necessità per il personale di evitare
che l’accusatrice privata avesse rapporti sessuali con altri pazienti.
Con riferimento
all’imputato, l’accusatrice privata ha indicato che “credo che gli son piaciuta
subito anche quando ero piena di paura all’inizio, quando ero indifesa”,
soggiungendo che “una volta mi ha tagliato le unghie, mi ha trattato come
una bambola”, ad esempio “avevo il segno di un anello del mio ex e era
lì con l’alcol che mi tirava via il segno, perché lasciava il rame, non era
d’argento”. “Mi elogiava sul fatto che io faccio il karatè e ha fatto
anche lui il karatè”, evidenziando con la mimica che “allora sta cosa”,
appunto quella della comune pratica del karatè, è stata eccessivamente enfatizzata
dall’imputato.
In questa descrizione, quello che l’accusatrice privata non
riferisce è che, come indicato da non pochi curanti e ripreso in particolare
anche nell’appello del procuratore pubblico, era in realtà l’accusatrice
privata che si era innamorata dell’imputato.
L’appellante ha poi riferito che “tante volte quando io non sto
bene, non bisogna fare troppo affidamento su quello che dico”, passando poi
– senza esplicitarlo – al tema degli atti che avrebbe subito e dicendo che “a
mia mamma glielo avevo detto ma lei non ci credeva. Dopo gliel’ho ancora detto”
e la mamma “guardandomi bene ha capito che ero sincera e da lì lei è esplosa
di rabbia, dicendo che no, queste cose non devono succedere. Perché, se non era
per mia mamma, io lasciavo andare, però mia mamma mi ha fatto ragionare”.
Con riferimento
all’imputato ha indicato che “non si merita neanche più di esercitare il suo
mestiere, perché probabilmente chissà [con] quante persone lo ha già
fatto, magari non son neanche la prima, perché lui ci sguazza dentro a quel
laboratorio protetto, perché lì arriva dentro di tutto”.
L’accusatrice privata ha poi evidenziato di portare avanti il
procedimento “in favore delle donne e dei più deboli”, con ciò
intendendo dire di volere evitare che avvenimenti come quelli che sostiene
essere capitati a lei non accadano a persone incapaci poi di segnalare siffatti
episodi. Ha soggiunto che IM1 “era molto paterno” e “però intanto
succedevano quelle cose”.
Quando il discorso è stato portato dall’interrogante sugli atti di
natura sessuale, l’accusatrice privata ha dapprima evidenziato che “io più
che altro non ho sofferenza che ho dentro di me, più che altro rabbia”.
Rabbia, ha continuato, “perché è una cosa ingiusta”.
“Praticamente quando
gli andava, pretendeva dei rapporti orali che avvenivano sempre o nel bagno o
nella sala fumatori a luce spenta e poi una volta, l’ultimo abuso che ho
subìto, praticamente faceva la notte, io ero in camera con una signora anziana
di 81 anni che aveva problemi di demenza”. Sempre a riguardo dell’ultimo
episodio, l’accusatrice privata ha riferito che aveva mal di schiena, siccome
aveva continuato a camminare su e giù per il corridoio del reparto protetto. Ha
comunicato questo suo dolore all’imputato il quale le ha risposto di entrare in
camera e che sarebbe arrivato. L’accusatrice privata ha riferito di avere
pensato che l’infermiere sarebbe arrivato per farle un massaggio alla schiena.
Prima di passare alla descrizione dei successivi avvenimenti, l’appellante ha
sostenuto che “probabilmente lo dovrò rivedere”, soggiungendo che “purtroppo
mi dispiace”.
Riprendendo il discorso
dell’”ultimo abuso avvenuto, invece di farmi i massaggi è passato subito
nelle mie parti intime, coi guanti, non so perché aveva su i guanti, e mi ha
messo le dita dentro nel, non riesco a dirlo”, per poi completare la frase
dicendo “davanti e dietro coi guanti” e precisando che “ero a pancia
sul letto” e che “oltretutto c’era ‘sta signora anziana che mi dormiva
da parte”. Alla domanda se questi accadimenti siano stati gli ultimi, ha
risposto “poi di nuovo è avvenuto il rapporto orale dopo che mi ha toccato
nelle parti intime”, sempre quella stessa sera, concludendo che “dopo da
lì più niente”.
Alla domanda se l’interruzione di queste pratiche fosse avvenuta
perché l’accusatrice privata è stata trasferita nel reparto aperto o se,
invece, l’imputato si fosse fermato di suo, l’appellante ha dapprima risposto
di non sapere il motivo, soggiungendo però poi “perché il giorno dopo al
dottor _____, che era il medico che mi curava e che quasi mi fa crepare, gli
ho detto quello che è avvenuto e lui mi fa “io non ci credo”. E questo
infermiere mi fa “Öh, ma sei maggiorenne, non fare la bambina””. Alla
domanda se al reparto chiuso “sei sempre stata sotto medicamenti”,
l’appellante ha risposto “sì, sempre”.
Sul tema dei coiti orali,
è stata l’interrogante a iniziare il discorso affermando che “se ho capito
bene, lui pretendeva da te dei coiti orali, che avvenivano nella sala fumatori
al buio, quindi mi viene da pensare cosa? alla sera, non so?”. “Sì
quando faceva la notte”, ha risposto l’accusatrice privata. L’interrogante
ha allora chiesto: “Nella sala fumatori non entrava nessuno a fumare?”.
“No, no erano tutti a dormire”, ha risposto l’accusatrice privata,
soggiungendo che “sapeva ben lui quando era il momento opportuno, che non
c’erano pericoli”.
Il dialogo è poi proseguito nel modo seguente (I = interrogante;
AP = accusatrice privata appellante):
“I: Altre volte, invece,
nella tua camera, nel bagno mi hai detto. Cos’è un bagno in comune?
AP: È un bagno con la
doccia.
I: Ma è comune o è nella
tua camera?
AP. È comune. Ah no, no è
nella mia camera. Ogni camera aveva la sua doccia.
I: Quindi era nella tua
camera.
AP: Sì
I: E anche lì non c’era il
problema o la paura che entrasse qualcun altro, qualche altro infermiere?
AP: Ma io penso che lui, che lui gli faceva piacere il pericolo.
Era un po’ una sfida.”
In seguito l’accusatrice privata ha dapprima indicato che “non
è che mi obbligava” per poi rispondere che nei ricoveri a Mendrisio non le
era mai capitato qualcosa del genere con degli infermieri, e aggiungendo di
avere sentito che lo ha fatto anche con un’altra persona, anche lei paziente e
disinibita di nome ACP2 e che, immagina, “gliel’ha messo in bocca anche a
lei”.
Successivamente l’interrogatorio, addentrandosi nei comportamenti
rimproverati all’imputato, è continuato così:
“I: Ma lui a te faceva
qualcosa?
AP: Eh, la prima volta ero
a letto, è arrivato lì e si è alzato su la cosa e ho visto che ce l’aveva duro.
I: Cosa si è alzato su?
AP: Ho visto che ce
l’aveva duro. Si intravedeva.
I: Ma cosa aveva alzato
su?
AP: La cosa.
I: Ma cosa?
AP: Come si chiama, il
camice.
I: Ah, okay. Il sopra.
AP: Si intravvedeva, io
ero a letto.
I: Ah, ti ha proprio fatto
vedere tirando su il sopra del camice.
AP: E mi ha messo la mia
mano lì.
I: Ah, te l’ha fatto
sentire.”
L’accusatrice privata, rispondendo alle successive domande, ha poi
precisato che non vi sono mai stati rapporti completi e che, intanto che lei
gli praticava il coito orale, l’imputato le prendeva la testa.
Ha poi ribadito, così richiesta dall’interrogante, che il
toccamento nelle parti intime è avvenuto solo una volta, l’ultima volta.
Alla domanda circa la frequenza con cui l’imputato faceva “questo
tipo di richieste”, l’accusatrice privata ha dapprima chiesto “Il
rapporto orale?” e, alla replica affermativa dell’interrogante (“Sì”),
l’accusatrice privata, ha risposto: “Ma, alla fine, è successo quattro volte”.
“I: Quindi, una volta al
mese da quando sei stata su?
AP: Boh.
I: Potrebbero essere di
più di quattro o meno di quattro?
AP: Più di …, no quattro.
Perché penso che a un certo momento ha avuto anche un po’ paura, perché io le
dicevo… io dicevo agli infermieri. Io le dico le cose (e ride). Io l’ho detto:
ho fatto un pompino al, al, all’IM1. Nessuno mi credeva”.
Restando nel contesto del numero di atti che sarebbero avvenuti,
questa Corte sottolinea che la stessa accusatrice privata – per essere certa
che il quesito che le veniva posto riguardasse i rapporti orali – lo ha chiesto
all’interlocutrice. Ottenuta risposta affermativa, l’appellante ha nondimeno
risposto – invero non senza una certa esitazione – che i rapporti orali sarebbero
stati quattro, quando invece nella segnalazione i rapporti orali risultavano
essere tre. Nemmeno si può facilmente giustificare questo errore, inglobando il
toccamento nelle parti intime, visto che il tema era, come appena detto,
limitato ai rapporti orali. Evidente poi che il toccamento delle parti intime,
siccome sarebbe avvenuto immediatamente prima dell’ultimo rapporto orale, non
incideva sulla frequenza temporale delle richieste del convenuto.
L’interrogatorio è poi ripreso soffermandosi qualche istante sul
fatto che l’appellante aveva riferito degli avvenimenti anche a un infermiere
che conosceva dall’infanzia, il quale l’avrebbe invitata a chiarire la
situazione direttamente con il collega infermiere, e che la clinica
____________ “perciò è un puttanaio in quel posto lì. Loro sanno e non fanno
un cavolo”.
Per quanto attiene all’imputato, ha riferito che “lui è furbo,
era furbo”, aggiungendo poi che “era molto severo”.
Nella fase finale dell’interrogatorio, al rientro da una breve
interruzione, è stato chiesto all’accusatrice privata se avesse mai detto
all’imputato: “No, non voglio farlo”.
L’accusatrice privata ha risposto di no.
L’interrogante ha poi
chiesto: “Quando lui eiaculava, dove lo faceva?”
A questa domanda, l’accusatrice privata ha dapprima fatto silenzio
per qualche istante e scosso leggermente il capo, abbozzando una sorta di
sorriso. All’interrogante che le chiedeva: “Ingoio?”, ha risposto “Sì”
e in seguito:
“I: Lo sperma lo ingoiavi?
AP: No, mi diceva di sputarlo. Però una volta è successo che non
m’ha detto niente e m’è andato in gola. Quasi mi veniva da vomitare.”
Soggiungendo poi di pensare che questa cosa sia successa l’ultima volta, “se no
lui mi faceva sputare sempre”.
L’appellante si è definita
durante la degenza, “un tornado, un ciclone” e che “mi arrabbiavo
facilmente” soprattutto quando si sentiva presa in giro. Ha poi soggiunto:
“Guarda che io questo infermiere lo disturbavo anche, per dire, lo
provocavo. E dopo a volte lui non voleva. Era diventato un rapporto un po’
strano.”
“I: Lo provocavi a parole
o anche a fatti? Cioè, in qualche modo lo toccavi?
AP: Ma, lui era contento
(e ride). Il problema è che io avevo le voglie, che secondo me erano dovute un
po’ ai medicamenti che prendevo. Sentivo che i medicamenti che mi davano mi
facevano venire voglia. Quello che è successo tra me e lui, alla fine è vero
sono adulta e tutto però pensandoci su bene non doveva capitare perché doveva
essere più forte di me e farmi capire. Infatti una notte m’ha presa anche per
il collo ma non mi ricordo più per cosa. Non girava nessuno. M’ha preso per il
collo. Probabilmente l’ho tirato fuori dagli stracci.
I: Ma tu lo stuzzicavi
anche a livello sessuale?
AP: Ma io rompevo le
balle. Ma sì.
I: Ma, appunto, toccandolo
o verbalmente, solo a parole?
AP: Ma no, mi mettevo lì.
Facevo la stupida.
I: Non riesco a capire se
solo a parole o anche se lo toccavi sulle parti intime.
AP: No, no no. Neanche a
parole, l’atteggiamento.
I: Cioè l’atteggiamento
fisico?
AP: Sì.”
Ha soggiunto di non avere ricordi di avvenimenti particolari nei
giorni in cui, durante la degenza alla clinica ____________, era in camera da
sola.
Ha concluso ribadendo che la denuncia non l’ha fatta solo per sé
bensì affinché avvenimenti del genere non succedano più.
4.2
Durante
l’interrogatorio di confronto (mediante video) tra l’accusatrice privata ACP e
l’imputato del 19 ottobre 2015 (AI 103 e AI 107), l’appellante ha dapprima
ricordato che nel primo mese/mese e mezzo circa da quando era stata ricoverata nel
reparto protetto della clinica ____________ è stata molto male ed era
fortemente sedata. Di quel periodo, sostanzialmente, non ha ricordi se non che
è stato un momento buio.
Per quanto attiene al periodo successivo, quando ha riferito di
avere cominciato a stare un po’ meglio, l’accusatrice privata ha dapprima
ricordato che l’imputato si prendeva cura di lei, che una volta le ha tagliato
le unghie, le metteva la crema in faccia, menzionando nuovamente che le ha
tolto con l’alcol la ruggine dall’anello di fidanzamento. L’imputato era molto
gentile con lei.
4.2.1
Passando agli
avvenimenti rimproverati all’imputato, l’appellante ha riferito quanto segue:
“Una sera, io ero a
letto e lui era da parte a me, da una parte del letto. Si è tirato su il camice
e avevo visto che c’aveva un’erezione e dopo praticamente gli ho fatto un
rapporto orale e quando lui è venuto mi ha detto di sputare nel lavandino il
liquido. E queste cose sono avvenute in quattro momenti diversi, perciò, tre
sono stati i rapporti orali e una volta io gli avevo detto che avevo mal di
schiena e ero in stanza con una donna anziana, ero sdraiata sulla pancia e lui
è arrivato e mi ha tolto le mutande e mi ha messo due dita nella vagina e due
dita nell’ano con i guanti di plastica, con i guanti. Solo che quando sono
successe queste cose io, sinceramente, non le vedevo come una cosa grave, poi è
anche un po’ la mia malattia, […] a volte capita che sono disinibita
sessualmente, provoco e tutto. E poi ero anche attratta da IM1 perché mi faceva
sentire importante, mi elogiava sul fatto che ero una karateka come lui, mi
trattava meglio, insomma. Però se io sono qui a parlare, a denunciare questa
cosa è perché, dal momento che adesso sto un po’ meglio, mi sono resa conto che
quello che è successo in quella struttura è sbagliato, perché io […] ero
paziente […]. Dal momento che ero fuori di testa. Se non ci arrivavo io
doveva arrivarci lui. Non dovevan succedere ‘ste cose perché l’IM1 doveva
essere mio angelo custode non, non so come chiamare.
Cioè, io non sono, non
ho rancori verso, cioè, nel senso, sono adulta e tutto però è giusto che quel
che, che…, mi mancano un po’ le parole perché non è facile di parlare di ‘ste
cose così, [in mezzo ad]
altra gente. Però è giusto che, che si
mettano a posto ‘ste cose. Io sinceramente, col passare del tempo, nel senso,
io spero che, cioè, non ho rancori. Perché comunque ti ho sempre voluto bene,
però, questa cosa, ne ho parlato col mio psichiatra e mi ha resa attenta sul
fatto, sul fatto che queste cose non devono accadere. Bon, non so più cosa
dire. Mi dispiace per il …”.
Ha poi soggiunto:
“Cioè, non è che provo
odio verso questa persona, però, ho sentito anche che è successa con altre
persone, allora cioè ‘sto fatto di accapparrarsi qualcuno, di elogiarlo e
tutto, per farsi fare delle cose non è, non è giusto”.
Venendo specificamente al primo episodio rimproverato
all’imputato, è stato chiesto all’appellante se ricordava se in quel momento
dividesse la camera con qualcuno. “Non mi ricordo, mi sa di no. Non mi
ricordo, non credo”, è stata la risposta.
Richiesta di dire se, dopo che l’imputato aveva sollevato il
camice, sia successo qualcosa di particolare, ha risposto:
“AP: Mi sembra che
gliel’ho toccato.
I: Gliel’hai toccato di
tua spontanea volontà?”
AP: Non mi ricordo”.
Appurato che sotto il
camice l’imputato aveva i pantaloni bianchi, l’interrogatorio è così
proseguito:
“AP: Siamo andati in
bagno.
I: Siete andati in bagno.
Chi ha detto cosa?
AP: Penso tutti e due.
I: Siete andati in bagno…
AP: E gli ho fatto un
rapporto orale.
I: Mah, tu cosa indossavi
in quel momento, ti ricordi?
AP: No.
I: Con cosa dormivi non lo
sai, di solito?
AP: Mah, non so neanche se
era di notte o sera, notte o… penso che era ancora chiaro.”
E in seguito:
“I: I pantaloni, è lui che
si è tolto qualcosa, glieli hai tolti tu?
AP: Lui.
I: Sono stati abbassati,
sono stati tolti, ecco questo genere di dettagli? Se ti ricordi.
AP: Penso tutti e due.
I: In che senso?
AP: Sinceramente proprio i
dettagli-dettagli non me li ricordo. Penso lui.”
Alla domanda relativa alla posizione dell’accusatrice privata
durante il rapporto orale, ha risposto: “In ginocchio”.
E successivamente, sempre in relazione a quei frangenti:
“I: Intanto che gli
praticavi il coito orale, lui faceva qualcosa? Diceva qualcosa?
AP: No (scuotendo anche il
capo).
I: Non diceva niente?
AP: Non mi ricordo, no.”
L’interrogante ha allora reiterato la domanda se l’imputato “Faceva
qualcosa?”, precisando poi “Su di te?”, domanda alla quale in realtà
l’accusatrice privata aveva risposto di no, scuotendo anche il capo, pochi
secondi prima. L’accusatrice privata, tentennando, così ha risposto:
“Penso che mi, mi,
aveva la testa, la mano sulla mia testa”.
“I: Teneva la mano ferma o
la muoveva?
AP: Ferma.
I: Ti muoveva la testa?
AP: La prima volta no.”
L’interrogante, con riferimento al rapporto orale in questione, ha
poi chiesto all’appellante:
“Non ti ricordi se questo atto te l’ha chiesto lui, ti sei
proposta tu, è stata una cosa automatica?”
L’accusatrice privata ha ribadito che, sostanzialmente, si è
trattato di una “cosa automatica”. Ha poi soggiunto: “Lui aveva
voglia”. L’interrogatorio è così proseguito:
“I: E tu?
AP: E, ero in un momento
che avevo appunto ‘sto problema della disinibizione, che avevo ‘sti impulsi
sessuali. Non so se era dovuto ai medicamenti o cosa. Avevo bisogno”.
Così richiesta, la paziente ha risposto di non avere ricordi di
contatti avvenuti tra lei e l’imputato prima che quest’ultimo venisse vicino al
suo letto con il pene già in erezione.
E in seguito, a proposito della fase immediatamente successiva
all’eiaculazione:
“I: E in questo momento
lui dice …?
AP: Di sputare.
I: Ti dice di sputare. Di
sputare dove?
AP: Non m’ha detto nel
lavandino o nel bagno. Io ho sputato nel lavandino.”
È poi stato chiesto se l’imputato si sia lavato oppure no e
l’accusatrice privata ha risposto: “No, che io abbia visto, no”.
Alla domanda se l’imputato
avesse “detto qualcosa dopo?”, ha risposto: “Non mi ricordo. Era
sempre gentile con me”, soggiungendo poi: “Anche se sono successe ‘ste
cose. Che non sono giuste”.
L’accusatrice privata ha poi iniziato a parlare sua sponte,
indicando che “il tutto è successo sull’arco di non so quanti mesi”,
indicando che comunque lei a volte provocava con il suo atteggiamento
l’imputato, il quale dal profilo professionale era, a suo avviso, forse uno dei
migliori, per quanto poteva capirne, e che con lui ogni tanto scherzavano, “alludendo
magari al sesso”.
4.2.2
L’interrogante è poi
passata al secondo episodio. L’interrogatorio si è sviluppato nel modo
seguente:
“I: Allora, poi abbiamo
questa, quest’altra volta dove è successo qualcosa nel locale fumatori. Puoi
raccontarci questo episodio nel locale fumatori?
AP: È che è avvenuto anche
lì un rapporto orale. Ha spento la luce e gli ho fatto un rapporto orale.
I: Ma c’è stata prima una
comunicazione tra di voi? Verbale piuttosto che fisica? Cioè, ti ricordi se tu
in questo locale fumatori eri dentro da sola…”
La formulazione finale della domanda è stata interrotta
dall’accusatrice privata che ha risposto:
“AP: Non c’era nessuno,
dormivan tutti. E lui faceva la notte.”
L’interrogante ha allora ricordato all’accusatrice privata che
quest’ultima aveva riferito che l’imputato “è un bravo infermiere ma anche
furbo, nel senso che prima verificava che tutti dormissero”, per poi chiederle:
“I: E quindi, non ti
ricordi se eri già dentro tu nel locale fumatori?
AP: no, ci siam messi
d’accordo.”
Annuendo poi l’appellante alla frase dell’interrogante: “Ah, vi
siete messi d’accordo prima”.
Rientrando da una breve pausa durante l’interrogatorio, tuttavia,
l’accusatrice privata ha specificato che non è “che ci siamo messi d’accordo”,
bensì che “c’era un momento tranquillo e allora …”, soggiungendo, in
sintesi, di non ricordare.
Ha poi precisato – su indicazione dell’interrogante, che le
ricordava che “quindi nel locale fumatori lui spegneva” alludendo alla luce –
che appunto la luce l’aveva spenta l’imputato.
Quel che emerge in questo contesto è sicuramente una confusione da
parte dell’accusatrice privata sulla fase iniziale di quello che è il secondo
avvenimento rimproverato all’imputato e che sarebbe avvenuto nella sala
fumatori. L’accusatrice privata non è stata in grado di indicare come mai
entrambi avrebbero finito per trovarsi in quella sala, mutando l’incipit di
quegli accadimenti. Ad un certo momento ha poi ancora riferito: “Anzi,
adesso che ci penso, siamo entrati dentro nella sala fumatori, dopo lui ha
spento la luce e dopo è avvenuto il fatto. Non che ci siam messi d’accordo.”
Di un intervenuto accordo, invece, aveva parlato – come visto sopra – poco
prima.
E in seguito ha aggiunto: “Forse ero andata lì a fumare una
sigaretta, non mi ricordo più”. Facendo intendere, con quest’ultima frase,
che lei si trovasse già nella sala, altro che “siamo entrati dentro nella
sala fumatori”.
In sintesi, il men che si possa dire è che non vi è stata
chiarezza nella spiegazione su come i due si sarebbero trovati nella sala
fumatori (in un primo tempo l’accusatrice privata ha parlato di un accordo con
l’imputato poi, invece, lo ha negato) e come sarebbero entrati (in un primo
tempo il racconto è che “siamo entrati dentro nella sala fumatori” poi,
invece, spunta la versione secondo cui, forse, l’accusatrice privata si era
recata lì per fumare).
A proposito della posizione, all’interno della sala fumatori, in
cui sarebbe avvenuto il rapporto orale, vale a dire a ridosso dell’entrata, si
riporta qui di seguito lo stralcio dell’interrogatorio:
“I: Quindi anche la
posizione in cui effettuare questo, questo coito orale era stata scelta da lui.
AP: Ma, scelta, non lo so.
I: Beh, indicata?
AP: Indicata… Non mi
ricordo neanche più con chi stavo in camera, perché ne ho cambiati talmente
tanti di persone.”
Quest’ultima risposta
dell’accusatrice privata non ha un nesso con la domanda, a meno di
interpretarla nel senso (l’unico logico che appare a questa Corte) che
l’appellante intendesse dire che non si ricordava più chi aveva deciso di
mettersi subito dopo la porta della sala fumatori, così come nemmeno ricorda
con chi condivideva la stanza.
Richiesta di dire se le modalità del coito orale nella sala
fumatori siano state le medesime di quelle del primo episodio, l’appellante ha
risposto che l’imputato le teneva la testa e gliela muoveva. A eiaculazione
avvenuta, ella sarebbe corsa nel bagno della sua camera per sputare lo sperma.
4.2.3
L’interrogante ha poi
inteso vertere l’interrogatorio sul terzo episodio, introducendolo con la
frase:
I: Poi c’è un altro
avvenimento.
L’accusatrice privata ha allora chiesto: “Questo siamo a tre?”,
soggiungendo poi: “Penso che quello del locale fumatori era il terzo”.
A mente di questa Corte, l’episodio del locale fumatori era
manifestamente il secondo. Vero è che l’accusatrice privata aveva accennato e
introdotto, nell’ambito della trattazione del primo episodio, anche elementi
dell’ultimo in ordine cronologico (quello in cui l’imputato le avrebbe messo
due dita nella vagina e nell’ano, per poi farsi fare un rapporto orale), ciò
che potrebbe averla confusa. O, ancora, potrebbe avere suddiviso in due episodi
i primi avvenimenti (avvicinamento al letto con il pene in erezione da un lato,
successivo rapporto orale nel bagno della camera dall’altro), così che – poi –
il rapporto orale nel locale fumatori le risultasse il terzo.
Una certa confusione in tal senso è continuata per un po’ nel
corso dell’interrogatorio, ma l’accusatrice privata è riuscita in seguito a
ribadire quanto già aveva espresso, e cioè:
“Ehm, la prima volta te
l’ho già raccontata, che arriva in camera con l’erezione e si fa ‘sto rapporto
orale. Poi, un’altra volta nella sala fumatori. E poi l’ultima volta che
appunto, dopo che mi tocca, anche lì gli faccio un rapporto orale”.
Con riferimento all’ultimo episodio l’appellante ha riferito di
avere ad un certo punto detto “basta, basta” all’imputato che le aveva
messo le dita nella vagina e nell’ano. Dopo di che, lei gli ha fatto un rapporto
orale in bagno, rapporto che sarebbe venuto “in automatico, non so,
spontaneo”.
Il giorno dopo ha riferito l’accadimento al dr. _____, ma questi
non le ha creduto.
L’appellante ha soggiunto, su domanda relativa a “quella sera”,
ovvero all’ultimo episodio:
“Era sera. Era già
buio. Penso eran già le dieci perché la mia compagna di stanza dormiva. Era una
signora di 81 anni. Che io c’avevo paura di quella signora”, dato che ogni
tanto “aveva uno sguardo cattivo”, “poverina”.
Richiesta di dire se abbia mai minacciato l’imputato di farlo
licenziare, l’accusatrice privata ha risposto di no.
Quanto alla sua posizione durante il rapporto orale nella sala
fumatori, ha risposto che lei era in ginocchio.
Alla domanda del difensore dell’imputato circa il motivo per cui,
con riferimento all’ultimo episodio in ordine cronologico, quando è entrata in
stanza, ha pensato che l’imputato l’avrebbe raggiunta per farle un massaggio,
l’appellante così ha (per la prima volta) risposto:
AP: “Perché me l’ha detto”, precisando: “Io gli ho detto che avevo
mal di schiena e lui mi ha detto che arrivava a farmi un massaggio”.
Nel corso del primo interrogatorio, l’accusatrice privata aveva
invece dichiarato di essersi lamentata per il mal di schiena e che l’imputato
le aveva risposto che l’avrebbe raggiunta in camera (“vai dentro in camera
che arrivo”), pensando la paziente pertanto che l’infermiere le avrebbe
fatto un massaggio ma non che l’infermiere le avrebbe esplicitamente risposto
di andare in camera e che l’avrebbe raggiunta per farle un massaggio.
Sempre su domanda del difensore, l’appellante ha risposto di avere
nondimeno praticato un rapporto orale all’imputato, poco dopo il “basta,
basta” da lei pronunciato per fargli interrompere il suo movimento con le
dita nella vagina e nell’ano, siccome ciò le è venuto “automatico”, “non
so neanch’io il perché”, “è avvenuto così”, nessuno lo ha proposto.
Ha poi aggiunto di avere fatto anche, in un’altra occasione, un
massaggio ai piedi all’imputato, circostanza che quest’ultimo ha negato.
Nella parte finale del confronto, così invitata dalla sua
patrocinatrice, l’accusatrice privata ha ribadito che quanto da lei riferito
corrisponde alla verità.
4.2.4
A proposito di ACP2,
l’appellante ha riferito che un’altra signora, di cui non ricorda il nome, le
ha chiesto:
“Tu sai chi è
quell’infermiere che, cioè mi ha detto, sai che c’è una qui che un infermiere
le ha messo il pisello in bocca, sai chi è? E dopo io ho pensato a IM1, visto
che... E appunto è questa ACP2”.
L’appellante ha poi riferito l’avvenimento seguente:
“Una sera, per caso,
passavo giù dal primo piano, stavo andando in sala fumatori, e sento nella
stanza 105 una persona che ansimava. E questa persona che ansimava si chiama _______,
che è una donna turca sulla cinquantina che ha un problema, c’ha un neurone in
meno, no. Però non, e praticamente c’era la lucina verde ed è uscito fuori
l’infermiere che si chiama _______, però non saprei dire che cognome ha. E
sentivo ‘sta, ‘sta _______ che, che ansimava, come se stesse facendo un atto
sessuale, no.”
5.
5.1
Durante l’inchiesta,
l’imputato è stato interrogato dieci volte (AI 22 allegato 1, AI 24, AI 61, AI
79, AI 87, AI 96, AI 104, AI 106, AI 108, AI 127), undici se si comprende l’interrogatorio
davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 28).
Egli ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento, ragione per cui –
evidentemente – non ha riferito alcuna circostanza relativa agli avvenimenti
rimproveratigli, siccome nella sua ottica non sono mai avvenuti.
Con specifico riferimento a questa sua tesi di fondo, ovvero la
propria innocenza, l’imputato è stato certamente costante.
5.2
Esaminando più in
dettaglio le sue dichiarazioni, emerge che nel suo primo interrogatorio (del 27
agosto 2015, AI 22 allegato 1), l’imputato ha definito l’accusatrice privata
appellante, specie nei primi periodi del suo ricovero e quando aveva degli
scompensi, come “molto aggressiva” e ciò “anche perché aveva
praticato karatè per parecchi anni, questo a suo dire. Era una ragazza robusta.
Aveva un pugno e calcio forte”. Ha poi soggiunto che “durante la notte,
ricordo che lei dormiva ma quando si svegliava era impulsiva al momento. Era
aggressiva verbalmente, veniva in infermeria, sbatteva la porta e dovevi dargli
quello che voleva lei”, precisando che “quando ACP dormiva era perché
assumeva le terapie. Capitava però che non dormisse per tutta notte”.
Sempre in
quell’interrogatorio ha riferito “che io con ACP non ho avuto problemi
particolari, anzi” e che “quando stava bene era una persona eccezionale”.
L’indomani (VI del 28.08.2015, AI 24) l’imputato, sempre con
riferimento al tipo di rapporto con l’accusatrice privata, lo ha definito “un
normale rapporto tra infermiere e paziente. Era come già detto un rapporto
abbastanza conflittuale visto l’aggressività di ACP”.
Di casi in cui l’appellante “era arrabbiata con me” ve ne
sono stati, ha riferito l’imputato (AI 61, pag. 14).
Nell’interrogatorio del 23 settembre 2015 (AI 79) l’imputato ha
dichiarato che “ACP mi provocava e mi punzecchiava molto spesso. Anche con
me vi era un rapporto conflittuale” (pag. 9) e, così richiesto, ha indicato
che “il rapporto che ACP aveva con me era più conflittuale di quello che
aveva con loro”, alludendo ai colleghi _______, _____ e al dr. _____.
Che, nel corso dei suoi interrogatori, vi sia stata una certa
evoluzione in senso peggiorativo nella descrizione che l’imputato ha fatto del
rapporto tra lui e l’accusatrice privata appellante è innegabile. Ma si tratta
di un’evoluzione che non può essere tacciata di menzognera. Infatti, l’insieme
delle dichiarazioni del personale curante ha fra l’altro fatto emergere, e non
poteva evidentemente non essere così, che nel reparto protetto venivano
ricoverati i pazienti con le problematiche maggiori. Persone spesso ricoverate
in modo coatto, suscettibili di creare un potenziale pericolo per sé stesse e
per gli altri. In questa ottica, la definzione di “normale rapporto tra
infermiere e paziente” fatta dall’imputato nel primo verbale d’interrogatorio
va contestualizzata al reparto in cui lavorava, nel senso di interpretarla come
un normale rapporto tra infermiere e paziente in un quadro difficile, con
pazienti la cui cura è impegnativa e i cui atteggiamenti possono essere
altalenanti. L’accusatrice privata appellante non faceva eccezione, anzi. Lei
stessa, s’è detto, si è definita un tornado, un ciclone. Per dirla con le
parole dell’infermiera ______________ (AI 78, pag. 9), “era una paziente
molto difficile”, la quale “dall’essere triste passava repentinamente
all’essere felice, da uno stato tranquillo poteva cominciare a gridare di colpo”
(AI 78, pag. 10).
In un tale contesto non deve sorprendere né far pensare a
costruzioni menzognere la descrizione che l’imputato ha fatto del suo rapporto
con l’accusatrice privata appellante durante il suo successivo interrogatorio,
quello del 1° ottobre 2015 (AI 87, pag. 12):
“R che il nostro rapporto era conflittuale durante tutto il periodo
della degenza anche se alcuni giorni tutto andava liscio. Era un rapporto
caratterizzato da alti e bassi, si alternavano giorni in cui tra di noi vi era
la pace e riuscivamo anche a parlare a giorni in cui era impossibile dialogare
con lei”.
Del resto, che di fatto vi fosse anche una componente conflittuale
nel rapporto infermiere-paziente, connessa e derivante dai momenti in cui si
manifestavano maggiormente gli effetti della malattia, è compatibile con
atteggiamenti quali quello che, per fare solo un esempio, si può leggere nel
diario giornaliero del 6 marzo 2015 alle ore 12:30 (AI 10 classificatore 4)
relativo all’accusatrice privata appellante:
“Pz
si alimenta per pranzo; appare emotivamente tesa, delirante, logorroica fino ad
arrivare ad essere aggressiva verbalmente e minacciosa nei confronti del
personale infermieristico e di altri pazienti”.
O, qualche ora dopo (15:45):
“Pz
angosciata, delirante con tematiche persecutorie ed aggressiva verbalmente
verso il personale e gli altri degenti. Agitata ed aggressiva nei confronti
degli operatori e verso gli altri degenti. […]
Pz.
agitata ed aggressiva nel confronto degli operatori e verso gli altri degenti. Angosciata
e delirante nel pensiero.”
O, sempre quale esempio, il diario giornaliero del 12 aprile 2015
ore 22.10, in cui si può fra l’altro leggere:
“[Pz] a tratti provocatoria e minacciosa nei confronti del personale”.
Così il 16 aprile 2015 ore 22:40:
“Pz appare nervosa e minacciosa, discute con la pz della camera 126,
poi improvvisamente inizia ad urlare ed entra nella camera 123 insultando la pz
presente in stanza a suo avviso colpevole di voler uccidere gli altri pz. Viene
accompagnata fuori dalla stanza, permane delirante, aggressiva verbalmente e
continua ad urlare”.
Anche a maggio 2015 (il 9 e il 10 maggio: classeur 10), il
personale curante della clinica ____________ ha dovuto adottare delle misure
restrittive della libertà nei confronti dell’accusatrice privata, consistenti
in una medicazione forzata con iniezione.
È ben immaginabile che il rapporto fosse ambivalente, a tratti
normale a tratti conflittuale o finanche molto conflittuale, a dipendenza del
momento e meglio a dipendenza della presenza o meno delle ripercussioni che la
malattia di cui soffriva l’accusatrice privata scatenava su di lei.
Del resto, e specularmente, questa situazione lascia capire perché
anche l’accusatrice privata abbia a sua volta fornito un quadro dell’imputato
non sempre univoco, definendolo sia “molto paterno” sia anche che “era
molto severo”. V’è da credere che i due tratti dell’infermiere dipendessero
dal comportamento della paziente: in generale, gentilezza (tratto riferito
anche da non pochi colleghi di lavoro) ma anche severità quando si trattava di
contenere comportamenti sopra le righe (“[IM1] l’ha sempre ripresa quando
andava fatto in particolare quando essa era particolarmente provocatoria e
disinibita”: VI ______________, infermiere che ha terminato la sua attività
alla clinica ____________ a fine maggio 2015, AI 89).
E di momenti in cui l’accusatrice privata era aggressiva sia verso
il personale sia verso altri pazienti ha parlato segnatamente anche
l’infermiere _______________(AI 58 pag. 8).
5.3
È vero che l’imputato
ha riferito anche avvenimenti che, in realtà, non si sono verificati. Come
quando, nel primo interrogatorio, ha detto a proposito dell’accusatrice privata
appellante:
“Credo, se ricordo, abbiamo dovuto chiamare più volte la polizia per
somministrarle la terapia intramuscolare”
circostanza che, invece, non risulta essere mai accaduta.
Ma, al di là comunque
della cautela posta dall’imputato in quella sua affermazione (“credo”, “se
ricordo”, e vi è da ritenere che questa frase doveva in realtà essere “se
ricordo bene”), quel che di sicuro risulta è che, con riferimento
all’appellante, in più occasioni gli infermieri avevano dovuto chiamare il
medico di guardia, dato che “avevano difficoltà nel gestirla oppure anche
solo perché necessitavano di un supporto” (VI dr. med.
______________________, AI 102 pag. 3, che ha funto anche da medico di
guardia).
Se lo scopo dell’informazione era quello di sottolineare le
difficoltà nel gestire la paziente, il riferimento all’intervento della polizia
era senz’altro errato ma è comunque vero, invece, che per gestire la paziente
spesso gli infermieri dovevano fare capo al medico di guardia.
Su altre affermazioni dell’imputato si possono nutrire dubbi, come
quella secondo cui egli non avrebbe badato se sotto la vestaglia trasparente di
ACP2 fosse visibile la biancheria intima. Ma si tratta, in ogni caso, di
elementi non decisivi, ove appena si consideri che l’imputato aveva
espressamente dichiarato che ACP2 gli piaceva, che a suo avviso aveva un bel
corpo e che gli piacevano i suoi piedi.
Anche nel riferire di ciò che egli raccontava alla moglie in
relazione ai pazienti della clinica ____________, l’imputato ha verosimilmente
riportato durante gli interrogatori una versione minimalista rispetto alla
realtà. Ma concludere da questo che, allora, egli è colpevole dei comportamenti
contenuti nell’atto di accusa, costituisce un passo del tutto eccessivo che
questa Corte non compie.
E nemmeno, esaminando la tesi opposta, qualora sia vero che
l’imputato ha raccontato ben poco alla moglie dell’accusatrice privata
appellante, questo ancora non significa che egli abbia voluto in tal modo
sottacere l’intero o parte del complesso dei fatti che li riguardavano, e
quindi quelli poi confluiti nell’atto di accusa, potendo trovare altrettanto
ragionevole sostegno, in questo quasi silenzio dell’imputato circa
l’accusatrice privata nei discorsi domestici, la tesi che, almeno a casa, viste
le energie professionali che la situazione richiedeva sul posto di lavoro,
specie nel reparto protetto, l’imputato volesse evitare temi lavorativi quando
era con la famiglia.
5.4
Con riferimento, poi,
all’aiuto che l’imputato ha dato in un’occasione all’accusatrice privata
appellante nella cura dell’igiene personale, l’infermiere ha riferito di avere
ricevuto istruzione in tal senso da parte del suo superiore, l’infermiera
______________, responsabile del primo piano e del reparto protetto della
clinica ____________.
Dagli atti non emergono elementi contrari a questa spiegazione
fornita dall’imputato e, inoltre, è risultato che non sempre era possibile
disporre di personale femminile per la cura dell’igiene delle pazienti (VI dr.
med. ____________, AI 75 pag. 6). Pertanto, il fastidio che potrebbe avere
provato o non provato l’infermiere _______________per avere l’imputato eseguito
quanto sollecitato dalla capo reparto e l’intensità o meno di uno scambio di
vedute sul tema che egli ha avuto con l’imputato, non permettono di trarre
alcuna conclusione in merito ai fatti rimproverati a IM1 nell’atto di accusa.
5.5
Infine, è sostenibile
l’affermazione secondo cui nella clinica ____________ vi era una discrepanza
tra quello che, in teoria, avrebbe dovuto venire segnato nel diario giornaliero
del singolo paziente e quanto, invece, veniva annotato nella pratica.
Ma questa Corte non ha elementi concreti per fondare il
convincimento che dietro a questa prassi ci sia il recondito e specifico scopo
di coprire l’imputato. Anche perché, al di là delle annotazioni o meno nel
diario giornaliero, un maggiore coinvolgimento di IM1 nelle mire a sfondo
sessuale dell’accusatrice privata appellante rispetto agli altri curanti è
emerso – ancorché con sfumature diverse – nel corso degli interrogatori di
questi ultimi (vi si ritornerà più avanti), per cui non v’è ragione di
ipotizzare un disegno di copertura da parte dei colleghi dell’imputato o di
ipotizzare un disegno di autocopertura di questo o quel collega.
6.
6.1
La descrizione degli
avvenimenti (confluiti nell’atto di accusa) fatta dall’accusatrice privata non
è sempre stata costante, se si compara il primo interrogatorio videoregistrato
con il secondo, ossia quello a confronto con l’imputato.
6.1.1
Così, con riferimento
al primo episodio, durante il primo interrogatorio l’appellante ha riferito che
– dopo che l’imputato si era avvicinato al suo letto, alzando il camice in modo
che si intravvedesse il pene in erezione – l’infermiere “mi ha messo la mia
mano lì”.
Durante l’interrogatorio di confronto, la paziente si è limitata –
rispondendo alla domanda dell’interrogante – a dire: “Mi sembra che gliel’ho
toccato” e alla domanda se questo toccamento sia avvenuto “di tua spontanea
volontà”, ha risposto di non ricordare.
Alla
domanda su che cosa indossasse in quel momento, ha risposto – come già si è
accennato – di non rammentarlo (quesito che non era stato posto nel primo
interrogatorio), né di ricordare con quali indumenti dormisse di solito e soggiungendo:
“Mah, non so neanche se era di notte o sera, notte o… penso che era ancora
chiaro”.
Quest’ultima dichiarazione ha suscitato non poche perplessità
nella Corte. Anche a volere collocare questo episodio (che, tuttavia, sarebbe
il primo in ordine cronologico) nel mese di aprile 2015 (ma in realtà non vi è
alcuna prova al riguardo, anzi: la stessa accusatrice privata ha riferito che “il
tutto è successo sull’arco di non so quanti mesi” e l’atto di accusa
colloca al 29 aprile 2015 il limite temporale entro il quale sarebbero avvenuti
tutti gli episodi concernenti l’appellante), l’eventualità evidenziata dalla
paziente che potesse essere ancora chiaro significa che l’episodio sarebbe
avvenuto prima della conclusione del turno del pomeriggio (turno, infatti, che
finisce alle ore 22, orario in cui in aprile è certamente buio), quando gli
infermieri nel reparto protetto erano sempre in due, ciò che rende alquanto
ardito e ben poco credibile il compimento di un atto del genere.
Nel primo interrogatorio, poi, l’accusatrice privata ha riferito
che intanto che lei praticava all’infermiere il coito orale, l’imputato le
prendeva la testa. Durante l’interrogatorio di confronto, sempre con
riferimento al primo episodio, la paziente ha risposto di no, scuotendo anche
la testa, alla domanda se durante il coito orale “lui faceva qualcosa? diceva
qualcosa?”. Ribadita la domanda se l’imputato “Faceva qualcosa?”, precisando
poi “Su di te?”, l’accusatrice privata ha risposto: “Penso che mi, mi, aveva la
testa, la mano sulla mia testa”, non mostrandosi quindi più così sicura.
6.1.2
Il secondo episodio è
stato trattato più in dettaglio solo nel corso dell’interrogatorio di
confronto, mentre nel primo interrogatorio era stato toccato solo a tratti,
senza entrare nei particolari, ragione per cui non possono evidentemente
esservi contraddizioni rispetto a precedenti dichiarazioni dell’accusatrice
privata.
Quel che è emerso durante l’interrogatorio di confronto, e come
già accennato in precedenza (consid. 4.2.2), è che l’accusatrice privata non ha
saputo riferire come mai lei e l’imputato si sarebbero trovati nella sala
fumatori.
Inizialmente ha dichiarato
che lei e l’infermiere si sarebbero messi d’accordo prima. Rientrando da una
pausa dell’interrogatorio, ha invece dichiarato che non si erano messi
d’accordo, bensì che “c’era un momento tranquillo e allora…”.
Successivamente ha ventilato una terza ipotesi: “Forse ero andata lì a
fumare una sigaretta, non mi ricordo più”.
6.1.3
Con riferimento, poi,
all’ultimo episodio, quel che risulta di non facile comprensione per la Corte è
il fatto che, malgrado l’agire dell’infermiere nelle parti intime
dell’accusatrice privata sia stato interrotto da un “basta, basta” da
parte di quest’ultima, ella gli abbia poi nondimeno praticato, immediatamente
dopo, un coito orale.
Pur considerando la malattia dell’accusatrice privata, è
quantomeno strano che la paziente – che si aspettava a suo dire un massaggio
alla schiena e che non risulta avere gradito l’operato ascritto all’infermiere,
tantomeno per il fatto che aveva dei guanti – abbia poi subito praticato, in “automatico”
per riprendere la sua espressione, del sesso orale all’imputato.
Anche il fatto che nel primo interrogatorio l’accusatrice privata
abbia detto, con riferimento alla fase immediatamente precedente l’ultimo
episodio, che l’imputato ha risposto “vai dentro in camera che arrivo”
alle lamentele della paziente sui dolori alla schiena, mentre nel secondo
interrogatorio l’appellante ha dichiarato che era stato proprio l’imputato a
dirle che sarebbe venuto in camera sua a farle un massaggio alla schiena, non
ha rafforzato nella Corte il convincimento di un racconto privo di elementi
difformi dalla realtà.
7.
Ma al di là delle
discrepanze riscontrate nei racconti dell’accusatrice privata, vi è nella Corte
il dubbio – dopo analisi e valutazione di tutti i mezzi probatori agli atti –
che l’insieme delle concrete dichiarazioni dell’accusatrice privata riferite
agli episodi oggetto dell’atto di accusa non abbia il suo fondamento nella
realtà. E ciò, malgrado il fatto che, ad esempio, la singola circostanza
secondo cui l’accusatrice privata appellante abbia per un certo periodo
condiviso la propria stanza con una paziente di 81 anni sia vera (AI 95) e la
riferisca nel contesto di un episodio, e malgrado il fatto che, di per sé, è
anche emerso che un infermiere che svolgeva il turno di notte nel reparto
protetto della clinica ____________ era, specie nella prima parte del turno, da
solo, visto che il collega soprannominato “notte jolly” raggiungeva il
reparto protetto in maniera più fissa solo attorno a mezzanotte.
Il dubbio sorge a prescindere dalla dichiarazione della stessa
appellante, secondo cui “tante volte quando io non sto bene, non bisogna
fare troppo affidamento su quello che dico”. E a prescindere anche dal
fatto che la mamma dell’accusatrice privata (che di sicuro ha influito non poco
nella scelta della figlia di segnalare i fatti, come poi avverrà tramite il dr.
________) ha riferito che, a proposito dei racconti della figlia sugli abusi
dell’infermiere, “queste dichiarazioni di mia figlia sono sempre avvenute
quando era scompensata” (AI 43, pag. 4).
7.1
L’infermiere
____________ ha riferito (AI 57, pag. 9):
“Accadeva inoltre che [ACP] dicesse di aver fatto qualcosa di sessuale con un
collega nel corso dei turni precedenti.
Quando
riportava di queste cose parlava prevalentemente del collega signor IM1. Altre
persone che venivano da lei citate erano il collega assistente di cura __________
o ancora il dottor _____”.
soggiungendo poi che
“non parlava solo e unicamente di un collega specifico”.
Il collega infermiere
_______________ha fra l’altro dichiarato (AI 58, pag. 10) di ricordare che
l’accusatrice privata
“diceva: ho fatto un pompino a quell’infermiere piuttosto che ad un
altro”
affermando poi:
“Personalmente ho sentito che diceva di aver fatto un pompino a certi
infermieri del reparto e anche a certi medici. Tra questi infermieri vi ero
anch’io”
e ribadendo che:
“sull’arco del suo ricovero mi ha detto un paio di volte di aver fatto
un pompino a qualcuno, sia pazienti che curanti”.
7.2
________________,
infermiera, si è così espressa (AI 59 pag. 13):
“ADR
che dal lato sessuale ACP mi ha detto direttamente che faceva sesso con i
colleghi. Dipendeva chi c’era di notte. Se c’era ________, ____, _____ o IM1. ACP
mi diceva quindi che faceva sesso o rapporti orali a tutti questi colleghi.
ADR
che capitava che alla mattina ACP mi dicesse per esempio “questa notte ho fatto
un pompino a ________” e effettivamente quella notte lavorava il collega.
Questo lo ha fatto anche con gli altri colleghi citati.”
evidenziando che (pag. 14):
“era un continuo”.
7.3
L’infermiera
_____________ (AI 60, pag. 10) ha riferito che l’accusatrice privata
appellante,
“nel corso del suo ricovero raccontava, giornalmente, di pratiche
sessuali che lei aveva fatto nei confronti dei curanti”
e che
“I
suoi riferimenti al sesso e a pratiche sessuali compiute erano giornalieri e
non riferiti unicamente al mio collega IM1.
Poi
è accaduto che ACP è stata spostata nel Reparto aperto e lì ha iniziato a
raccontare di questi atti sessuali, come se fossero stati reali.
Preciso
anche che ACP diceva cose assurde.”
Soggiungendo che (pag. 11):
“aveva anche quando stava bene aveva delle idee fisse su certi aspetti.
Tra
questi il fatto che fosse stat[a] rinchiusa nel sotterraneo, fatto certo non vero. O ancora
continuava a ripetere di aver fatto i pompini al dr. _____ e a IM1.”
Anche ___________ (AI 89) ha riferito, a meno di un suo ricordo
errato, del dottor _____, di cui non ha ricordato il nome (comunque è lui il
medico che non lavorava più alla clinica ____________ al momento
dell’interrogatorio di ___________), precisando comunque che erano cose sentite
durante le consegne e che lui aveva sentito dire:
“Di
lei ricordo, ma credo che già lo sappiate, che riferiva spesso a tutti di avere
avuto dei rapporti sessuali con IM1. Lo ripeteva ciclicamente. Se non mi
sbaglio è capitato che riferisse la stessa cosa rispetto al suo medico curante.
Non ricordo ora il nome ma credo non lavori più lì.
Personalmente
però posso dire che a me, personalmente, ACP non ha mai parlato di questi
rapporti con IM1. Io so di queste cose solo per il tramite delle consegne
operative.
ADR
che non mi pare che ACP riferisse di avere avuto rapporti sessuali con altri
dei miei allora colleghi di lavoro. Se non vado errato parlava solo di IM1 e
forse di questo dottore. Sempre e solo per sentito dire però”.
7.4
Che l’imputato fosse
al centro delle tematiche sessuali dell’accusatrice privata (anche se non era
l’unico) è accertato. Il dottor ______________, ma anche l’infermiera
____________, hanno riferito che la paziente si era innamorata dell’imputato
(AI 65 pag. 9) e __________ ha evidenziato che “io in ogni caso la storia
dei pompini la associo subito a IM1 e non a altri curanti o pazienti. A me
viene in mente solo IM1” (pag. 10).
7.5
Il dottor ___________,
medico psichiatra e psicoterapeuta nella clinica ____________, ha fra l’altro
riferito quanto segue (AI 75), soffermandosi dapprima sul tipo di disturbo
dell’accusatrice privata appellante (pag. 5 e 6):
“Si
tratta di un disturbo schizoaffettivo molto grave che comprende appunto una
parte psicotica che comporta allucinazioni sia visive, sia uditive, sia
cenestesiche (fisiche), deliri persecutori di ordine sessuale. Vi è poi la
parte affettiva che comporta l’umore, il tono dell’umore è elevato, la paziente
è sovente logorroica, insonne e si manifestano delle disinibizioni sessuali.
[…]
aveva
allucinazioni uditive, visive e anche di tipo mistico. Era convinta di venir
uccisa durante il ricovero o anche che altri pazienti venissero uccisi, ricordo
che diceva durante i suoi deliri che nelle cantine della clinica vi erano delle
stanze adibite a mattatoio, o ancora che all’interno della clinica avvenivano
degli stupri.
ADR
che non ha mai detto di essere stata oggetto di questi stupri.”
Al dottor ________ è stata in seguito posta una domanda molto
importante, che viene qui riportata (pag. 7):
“A
domanda […] se i pazienti una volta stabilizzati ricordano il delirio
rispettivamente prendono coscienza che di delirio si trattava e non di realtà,
rispondo che dipende da paziente a paziente. Taluni dopo pochi giorni dal
delirio ne prendono coscienza e si distaccano dallo stesso, altri invece no e
vi è una convinzione del delirio nonostante lo stesso sia terminato.
ADR
che per quanto concerne la paziente ACP non posso esprimermi in merito a un suo
ritorno in contatto con la realtà in modo costante, in quanto durante il
ricovero vi sono stati in varie occasioni dei momenti di delirio, per rapporto
ai quali i momenti di stabilità erano di durata inferiore e non
sufficientemente lunghi per comprendere se aveva o meno preso coscienza di aver
vissuto una fase delirante”.
Anche il medico psichiatra ________________ ha riferito che (AI
81, pag. 4):
“ACP tante volte diceva cose palesemente in contrasto con la realtà
come quando raccontava di essere stata condotta in un bunker della clinica e lì
di essere stata picchiata”.
7.6
L’insieme delle
risultanze istruttorie esaminate nel contesto del caso concreto e delle
dichiarazioni concrete delle parti lasciano nella Corte, come già detto, il
dubbio che le dichiarazioni dell’accusatrice privata appellante non trovino
fondamento nella realtà e questa conclusione non viene ribaltata dal solo fatto
che il dr. _______________, inoltrando la segnalazione, ha ritenuto che la
malattia dell’accusatrice privata appellante non è più attiva (“Ho potuto
escludere che vi fosse ancora un’attività della malattia”: AI 50, pag. 5).
Contrapposta a questa affermazione del dr. ________, indipendentemente dal
fatto che contro di lui sia poi stato aperto un procedimento penale per reati
contro l’integrità sessuale, vi è quella del dr. _________, riferita in
precedenza, secondo cui vi sono pazienti che nonostante la conclusione della
fase delirante continuano a essere convinti che sia realtà.
8.
Neppure torna di
ausilio alle parti appellanti la circostanza che, quantomeno ad un certo
momento, tre pazienti hanno accusato l’imputato.
Al proposito, infatti, già si è detto della valutazione delle
dichiarazioni dell’accusatrice privata qui appellante.
Quanto a quelle di ACP2, nella videoregistrazione (che corrisponde
al suo unico interrogatorio), ella ha parlato finanche di quattro rapporti
sessuali completi avuti con l’imputato (non vi ha creduto nemmeno la pubblica
accusa che imputa a IM1 un episodio), ciò che mina alla radice la sua
credibilità, senza che vi sia spazio per non credere al verificarsi di tre
rapporti sessuali mentre invece, improvvisamente e senza un solido motivo,
occorrerebbe credere al rapporto sessuale oggetto dell’atto di accusa.
Questo convincimento della Corte non cambia semplicemente perché
l’accusatrice privata ACP2 può avere riferito correttamente il nome della
paziente con cui ha condiviso la stanza nella clinica ____________.
Concorre a ulteriormente corroborare il convincimento della Corte
anche la giusta affermazione della pubblica accusa che, correttamente, nel
formulare una domanda all’imputato ha evidenziato che (AI 127 pag. 9):
“ACP2
non è stata in grado di essere precisa sul numero di rapporti sessuali che
avrebbe avuto con il sottoscritto, inizialmente si è espressa al singolare poi
li ha indicati in 2, 3 o 4 aggiungendo di non ricordare nel dettaglio i fatti
in quanto quando si trovava nel reparto protetto assumeva molti farmaci che
avevano delle conseguenze sulla sua memoria”.
Senza dimenticare il fatto che ACP2 è stata degente nel reparto
protetto (dove sostiene sarebbero avvenuti i rapporti sessuali completi) dal
tardo pomeriggio del 22 maggio al 1° giugno 2015 attorno alle ore 14, quando è
stata trasferita al secondo piano (AI classificatore 6). In questo periodo, dal
22.
al 27 maggio 2015 ha condiviso la camera con un’altra paziente mentre poi
dal 27 maggio al 1° giugno 2015 era in camera da sola (AI 95). ACP2ha riferito
che “siamo finiti a letto”, con ciò dovendosi intendere – in mancanza di
altri elementi e considerato che dall’insieme dell’incarto non risulta che il
reparto protetto abbia avuto, anche solo per certi periodi, stanze vuote – che
il/i rapporto/i sia(no) avvenuto/i nella sua camera.
Pertanto, a meno di sostenere che il/i rapporto/i sessuale/i
sia(no) avvenuto/i in presenza della compagna di stanza (tesi alquanto poco
plausibile), prendendo in considerazione il periodo in cui ACP2 era in camera
da sola, l’imputato ha effettuato un solo turno di notte, dal 31 maggio al 1°
giugno 2015 (AI classificatore 10, documento “Turni 1° piano gennaio-agosto
2015). Opinare che in quella notte sia avvenuto un numero di rapporti che
l’accusatrice privata nemmeno ricorda (“Mah, due tre volte… anche quattro”:
AI 47, pag. 5), è una tesi che questa Corte non fa propria.
E l’esito non cambia per il fatto che l’imputato ha riconosciuto
che l’accusatrice privata gli piaceva, a differenza dell’accusatrice privata
appellante: tra il ritenere una persona bella, attraente, con un bel fisico e
avere con lei una volta un rapporto sessuale (o “due, tre volte, anche
quattro”) c’è un abisso.
Infine, con riferimento alle dichiarazioni di ____________, che peraltro
non sono oggetto del procedimento (AI 151), è vero che quella paziente ha
riconosciuto l’imputato fra otto altre persone ma nemmeno è risultato con
sufficiente certezza che sia stato IM1 ad occuparsi dell’elettrocardiogramma a
quella paziente, nel cui contesto sarebbe avvenuto il toccamento del seno
(bensì, piuttosto, l’infermiere ____________: AI 112, pag. 11: “Mi viene
sottoposto l’allegato E. Trattasi dell’elettrocardiogramma della paziente _________i.
Il nome della paziente l’ho scritto io. Riconosco la mia scrittura. A questo
punto penso di poter affermare di aver io stesso fatto questo esame”).
Per tacere della circostanza che quel giorno la paziente non stava
affatto bene, ritenuto che il suo arrivo alla clinica ____________ era dovuto
al fatto che, nella notte, a casa, aveva svegliato il marito dicendogli di
sentirsi incinta (nonostante non avesse da tempo rapporti con il marito) e
dicendogli altresì di credere che stesse piovendo dal soffitto e che sentiva
delle voci.
9.
Riassumendo, l’esame
e la valutazione delle risultanze istruttorie, in primis le dichiarazioni delle
parti ma poi anche l’insieme delle altre emergenze probatorie, non permettono
alla Corte di staccarsi dalla cosiddetta ipotesi zero di cui si è detto
al consid. 3.2.
In altre parole, al termine di un’oggettiva valutazione delle
prove, rimane nella Corte il dubbio, non meramente astratto e teorico bensì
serio e che non può venire dissipato (nicht zu unterdrückende Zweifel:
STF 6B_1094/2017 dell’11 giugno 2019 consid. 2.3), che le versioni delle
accusatrici private non abbiano fondamento nella realtà e di questo
insormontabile dubbio deve beneficiare l’imputato (sul tema in dubio pro reo
si veda da ultimo DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3, pag. 348 e
anche Hans Wiprächtiger, Neuer Tatbestand
für sexuelle Handlungen ohne Konsens?, in AJP 2020 pag. 929 s.).
10.
Ne
segue in ultima analisi che, per ciò che attiene alle imputazioni di cui
all’atto di accusa in esame, tanto l’appello del procuratore pubblico quanto
quello dell’accusatrice privata devono essere respinti.
Risarcimenti
11.
L’istanza precedente,
nel giudizio impugnato (pag. 108 ss.), ha dapprima ricordato i criteri che
presiedono alla concessione di un indennizzo e di una riparazione del torto
morale.
Passando poi al caso concreto (pag. 110 ss.), la prima Corte ha
accordato all’imputato:
- fr.
8'700.- per il salario che avrebbe percepito qualora non fosse stato detenuto
(fr. 4'350.- x 2 mesi);
- fr.
21'750.- corrispondenti al salario di 5 mesi (fr. 4'350.- x 5 mesi), lasso di
tempo che la prima Corte ha considerato necessario per trovare un qualsivoglia
posto di lavoro, “anche diverso da quello sanitario” (sentenza impugnata, pag.
111);
- fr.
64'600.- corrispondenti alla differenza tra il salario percepito prima
dell’arresto e quello che avrebbe ipoteticamente potuto percepire in Italia
(quantificato in € 1'000, parificati a fr. 1'120.-), moltiplicata questa
differenza per 20 mensilità;
- fr.
12'400.- quale indennità per ingiusta carcerazione (fr. 200.-x 62 giorni);
- fr.
1'500.- quale ulteriore posta di riprazione del torto morale riferita alla
durata del procedimento penale.
12.
Per motivi non del
tutto chiari a questa Corte, l’istanza precedente ha posto a carico del Cantone
Ticino e a favore dell’imputato un indennizzo di fr. 146'620.- per il danno
economico patito e di fr. 13'900.- quale riparazione del torto morale, per
complessivi fr. 160'520.-.
Il totale delle poste riconosciute dai primi giudici, ricordate
qui sopra al consid. 11, conduce tuttavia a un importo di fr. 95'050.- per il
danno economico e, correttamente, a fr. 13'900.- per la riprazione del torto
morale, per complessivi fr. 108'950.-.
È ipotizzabile che la differenza sia riconducibile a quanto
l’imputato ha chiesto come indennizzo per il periodo dal novembre 2017 al
maggio 2019, ossia fr. 51'570.-.
Tuttavia quest’ultima posta di danno non può essere riconosciuta,
non essendo accertato che, dopo avere trovato lavoro in Italia nel novembre
2017, l’imputato avrebbe voluto lavorare in Svizzera: “Non so se vorrei
tornare in Svizzera, non credo dopo tutto quello che è successo”,
soggiungendo che “Avevo anche l’intenzione di andare a lavorare in istituto
con mia moglie” (VDIB TPC pag. 5). Del resto, è a giusta ragione che
l’imputato non ha chiesto di estendere la differenza dei due salari anche sino
al presente giudizio di appello.
13.
Inoltre, a mente di
questa Corte, le poste risarcitorie di fr. 21'750.- e di fr. 64'600.- accordate
dall’istanza precedente devono comunque essere modificate.
Infatti, un lasso di tempo di cinque mesi per trovare un posto di
lavoro da parte di un cittadino italiano (come l’imputato), specie nel ramo
sanitario in cui vi è notoriamente carenza di infermieri, anche in Italia,
appare eccessivo, a prescindere dal fatto che durante l’interrogatorio
dibattimentale in prima istanza, l’imputato ha dichiarato di avere dato lui la
disdetta dal rapporto di lavoro che lo legava alla clinica ____________ (“non
ho più potuto chiedere la disoccupazione in quanto mi ero licenziato dal lavoro”)
e che in seguito “in Italia non ho cercato un lavoro in quanto volevo
aspettare di finire il processo” (pag. 5).
Un lasso di tempo di tre mesi appare adeguato, così come adeguato
appare il fatto di imputare in seguito il salario effettivamente percepito in
Italia dall’imputato quale infermiere, ossia € 1'326 al mese, parificabili
(utilizzando il tasso di cambio applicato dalla prima istanza) a fr. 1'485.-,
salario che avrebbe potuto percepire dal quarto mese successivo alla
scarcerazione.
In termini numerici, avrebbe potuto guadagnare, tra febbraio 2016
e il 20 novembre 2017 (giorno in cui ha effettivamente iniziato a lavorare nel
nuovo posto di lavoro: doc. E allegato all’istanza di indennizzo) fr. 1'485.- x
21,66 mesi = fr. 32'175.-.
Continuando a lavorare alla clinica ____________, avrebbe invece
guadagnato nello stesso periodo: fr. 4'350.- x 21.66 mesi = fr. 94'250.-.
Ne deriva una perdita di guadagno, tra il 1° febbraio 2016 e il
giorno in cui ha iniziato a lavorare in Italia (20 novembre 2017) di fr.
62'075.-.
14.
In conclusione,
l’indennizzo a favore dell’imputato risulta il seguente:
- fr.
8'700.- per il salario perso durante la carcerazione;
- fr.
13'050.- salario per tre mesi (ricerca posto di lavoro nel periodo inizio
novembre 2015 - fine gennaio 2016);
- fr.
62'075.- perdita di guadagno nel periodo 1° febbraio 2016 sino al 20 novembre
2017;
- fr.
12'400.- quale indennità per ingiusta carcerazione (fr. 200.-x 62 giorni);
- fr.
1'500.- quale ulteriore posta di riparazione del torto morale riferita alla
durata del procedimento penale.
TOTALE: fr. 97'725.-
15.
Considerato l’esito
del procedimento, l’istanza di risarcimento presentata dall’accusatrice privata
ACP non può trovare accoglimento.
16.
Visto l’esito, i
dispositivi n. 5, 5.1 del giudizio impugnato, relativi alle spese per la difesa
d’ufficio dell’imputato e l’ammontare indicato al dispositivo n. 5.1, sono
confermati.
I punti 6 e 6.1 del giudizio impugnato non sono oggetto di
appello.
17.
La tassa di giustizia
e le spese del procedimento di primo e di secondo grado sono a carico dello
Stato.
18.
La nota professionale
del 14 agosto 2020 dell’avv. DI1 viene riconosciuta in complessivi fr. 4'756.-,
l’aliquota IVA ammontando al 7.7% e non all’8% come indicato dal difensore, dal
1° gennaio 2018.
Alla patrocinatrice d’ufficio dell’accusatrice privata ACP, per la
procedura di appello, viene riconosciuto un importo complessivo di fr. 5'000.-,
importo consono al dispendio di tempo che la pratica comportava.
Per questi
motivi,
visti gli
artt. 191 e 192 CP,
6, 10, 135, 138, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 422,
429.
e 436 CPP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1.1
L’appello
del procuratore pubblico è parzialmente accolto.
1.2
L’appello
dell’accusatrice privata ACP è respinto.
Di conseguenza:
2.
IM1 è prosciolto
dalle imputazioni di cui all’atto d’accusa n. 61/2017 del 14 aprile 2017.
3.
Lo Stato del Cantone
Ticino verserà a IM1 un’indennità di fr. 97'725.-, di cui fr. 83'825.- a titolo
di risarcimento ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP e fr. 13’900.- a titolo di
riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.
4.
L’istanza di
risarcimento presentata dall’accusatrice privata ACP è respinta.
5.
Le spese per la
difesa d’ufficio di primo e secondo grado di IM1 sono sostenute dallo Stato.
5.1
La nota d’onorario
dell’avv. DI1 per la procedura d’appello è approvata per:
- onorario fr. 4'050.-
- spese fr. 366.-
- IVA (7.7%) fr. 340.-
Totale
fr. 4’756.-
5.2
Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla
notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
5.3
La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del
presente dispositivo.
6.
Le spese per il
gratuito patrocinio di primo e secondo grado dell’accusatrice privata ACP sono
sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DI2 per la procedura d’appello è approvata per:
- onorario fr. 4'450.-
- spese fr. 192.-
- IVA (7.7%) fr. 358.-
Totale
fr. 5’000.-
6.2
Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla
notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
6.3
La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del
presente dispositivo.
7.
Gli
oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 2'393.60, sono posti a
carico dello Stato.
8.
Gli
oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'000.-
b) altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti a carico dello Stato.
9.
Per
l’appello dell’accusatrice privata ACP, non si prelevano né tasse né spese.
10.
Intimazione a:
11.
Comunicazione
a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.