17.2019.240
Coazione/precetto esecutivo nei confronti di un avvocato
26 aprile 2020Italiano34 min
relativo alla costruzione della loro abitazione (mappale n. __________). Secondo
Source ti.ch
Incarto n.
17.2019.240+295
Locarno
26 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio 11 settembre 2019 e confermata con dichiarazione d’appello del 15
ottobre 2019 da
AP 1 __________
(AP)
rappr. dall’avv. RAAP 1, __________
contro la sentenza emanata il 2 settembre 2019 dalla
Pretura penale, Bellinzona nei confronti di
IM 1,
rappr. dall'avv.DF 1, __________
esaminati gli atti;
ritenuto che: A. Con decreto d’accusa n.
1982/2018 del 30 maggio 2018, il procuratore pubblico ha messo in stato
d’accusa IM 1 siccome ritenuto autore colpevole di:
tentata coazione
per avere, nel periodo compreso dal
15 settembre 2015 al 16 settembre 2015 a __________, a __________ e in altre
imprecisate località, intralciando in altro modo la sua libertà di agire,
tentato di costringere l’Avv. AP 1, a fare, omettere o tollerare un atto, e
meglio, per avere, nell’ambito di una controversia che vedeva i coniugi __________
e __________ vantare un credito di CHF 200'000.- contro la società __________,
di cui egli è presidente del Consiglio di Amministrazione, per presunti difetti
nell’edificazione dello stabile di cui al mapp. __________ pendente presso la
Pretura di Lugano, Sezione __________, il 15 settembre 2015 per ritorsione,
oltre a promuovere due esecuzioni (nr. __________) contro __________ e __________
per CHF 225'400.55 ciascuno, giustificando il credito con la fattura no.
9027/11 del 07.09.11 (CHF 14'600.55 oltre a interessi del 5% dal 07.10.2011),
spese notarili (CHF 10'800.- oltre a interessi del 5% dal 21.07.2015) e danni
da ingiusta esecuzione (CHF 200'000.- oltre a interessi del 5% dal 10.07.2015),
fatto spiccare abusivamente un precetto esecutivo (nr. 2047371) contro l’Avv. AP
1 (a titolo personale) per CHF 300'000.- (con interesse del 5% dal 10 luglio
2015) per “danni da ingiusta esecuzione”, al fine di indurlo, quale
patrocinatore dei coniugi __________ e __________, a fare in modo che questi
ultimi ritirassero a loro volta la procedura giudiziaria promossa a suo tempo
contro __________, rifiutandosi anche di ritirare l’esecuzione nonostante le
diffide del 17 settembre 2015 e del 13 aprile 2017 e benché il termine di cui
all’art. 88 cpv. 2 LEF fosse trascorso infruttuoso, non riuscendo nel suo
intento, in quanto la vittima non cedette alle pressioni subite;
Ha, quindi, proposto la condanna di IM 1 alla pena pecuniaria di
20 aliquote giornaliere da fr. 470.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr.
9'400.-) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, alla multa
di fr. 1’000.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà
sostituita con la pena detentiva di 10 giorni) e al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese giudiziarie per complessivi fr. 200.-. Non ha revocato
il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30
aliquote giornliere da fr. 1’530.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr.
45'900.-) decretata nei suoi confronti dal ministero pubblico di Lugano il 1°
ottobre 2012, ma l’ha ammonito formalmente.
B. A seguito
dell’opposizione interposta dall’imputato e dopo il pubblico dibattimento, con
sentenza 2 settembre 2019, il giudice della Pretura penale ha prosciolto
l’imputato dal reato ascrittogli, gli ha assegnato un’indennità ex art. 429
cpv. 1 lett. a CPP di fr. 1'500.- e ha posto tasse e spese a carico dello
Stato.
C. Contro la sentenza
della Pretura penale, l’AP AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler
interporre appello e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, ha confermato tale volontà con dichiarazione 15 ottobre 2019 in cui
ha precisato di impugnare integralmente la sentenza. Ha, in particolare, postulato
che IM 1 venga dichiarato autore colpevole del reato di tentata coazione per i
fatti di cui al decreto d’accusa n. 1982/2018 del 30 maggio 2018 con
conseguente condanna così come proposta nel DA.
D. Ottenuto il consenso
delle parti allo svolgimento dell’appello con procedura scritta, la Presidente
di questa Corte ha assegnato a AP 1 un termine di 20 giorni per la
presentazione della motivazione scritta della dichiarazione d’appello.
E. Con scritto 20
gennaio 2020 AP 1 ha trasmesso la motivazione scritta sulla quale, per quanto
necessario, si dirà in seguito.
Qui ci si limita a rilevare che l’AP, oltre a ribadire le
richieste già avanzate con la dichiarazione, ha chiesto che l’imputato venga
condannato:
- a pagargli fr. 5'740.- “a titolo di mancato guadagno e
rifusione spese”,
- a pagare tasse e spese per la procedura d’appello con obbligo di
rifusione di un’indennità ex art. 433 CPP (che non ha quantificato) [cfr.
motivazione scritta, pag. 13, CARP XII].
F. Sulla motivazione
scritta dell’imputato, le parti hanno avuto modo di esprimersi compiutamente.
Sulle osservazioni, rispettivamente sulle osservazioni di replica e di duplica
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
G. Con le osservazioni
di duplica l’imputato ha chiesto l’acquisizione agli atti dell’incarto relativo
alla causa pendente presso la Pretura di Lugano, l’audizione in qualità di
testi dell’avv. AP 1 e dei coniugi __________ (cfr. osservazioni di duplica
30.3.2020, pag. 2, 3 e 5, CARP XX): queste istanze probatorie sono respinte
poiché le prove di cui viene richiesta l’assunzione non sono necessarie ai fini
del giudizio.
Considerato in fatto e in diritto
vita e precedenti penali
1. IM 1 è coniugato e
padre di due figli (già maggiorenni). Commerciante, ha conseguito il diploma di
perito federale nella professione di piastrellista.
Da decenni dirige la __________ con sede a __________ - attiva nell’ambito della __________ - di cui è presidente del CdA.
Non è incensurato. Il 1° ottobre 2012 è, infatti, stato dichiarato
autore colpevole di infrazione grave alla norme della circolazione e condannato
alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 1'530.- ciascuna (sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni) e alla multa di fr. 2'000.-.
fatti
Fatti
2.a. Nel corso del 2015
l’avv. AP 1 ha assunto il mandato di rappresentare i coniugi __________
nell’ambito della vertenza dipendente dall’esecuzione del contratto d’appalto
relativo alla costruzione della loro abitazione (mappale n. __________). Secondo
i coniugi __________, infatti, la casa, presentava, diversi difetti e la __________,
che - unitamente ad altre - si era occupata di eseguire alcuni lavori, era una
delle potenziali ditte responsabili di tali difetti.
b. Al fine di
interrompere il termine di prescrizione (5 anni), il 3 luglio 2015 l’avv. AP 1,
a tutela degli interessi dei suoi clienti, ha avviato - in loro nome e per loro
conto - una procedura esecutiva per un importo di fr. 200'000.- nei confronti
delle ditte intervenute nella realizzazione dell’opera, tra cui la __________
(cfr. denuncia, pag. 2, AI 1). Il PE concernente la società riconducibile
all’imputato è del 10 luglio 2015: l’avv. AP 1 vi figura quale rappresentante
dei creditori, __________ (cfr. doc. 2 allegato alla denuncia, AI 1).
c. Il 31 luglio 2015 la
__________, rappresentata dal suo presidente e, qui imputato, IM 1, ha avviato
una domanda di esecuzione nei confronti dell’avv. AP 1 per “danni da
ingiusta esecuzione” nel contesto della pratica “__________” per fr.
300'000.- oltre interessi (cfr. doc. 1 allegato a denuncia, AI 1). Il conseguente
PE fatto notificare al legale dei coniugi __________, è del 15 settembre 2015
(cfr. doc. 3 allegato alla denuncia, AI 1).
d. Di medesima data sono
i PE fatti notificare dalla __________ a __________, rispettivamente a __________:
ciascuno per complessivi fr. 225'400.55 oltre interessi, di cui
fr. 14'600.55 con
riferimento alla “fattura no. 90277/11 del 07.09.11.”, fr. 10'800.- per “spese
notarili” e fr. 200'000.- per “danni da ingiusta esecuzione” (cfr.
doc. 4 allegato alla denuncia, AI 1).
e. Con scritto 17
settembre 2015 al suo patrocinatore, l’AP ha diffidato la __________ a ritirare
il PE spiccato nei suoi confronti (cfr. doc. 5 allegato alla denuncia).
Questa la premessa che si legge nella diffida:
“ho preso atto che la tua cliente
ha messo in atto le minacce proferite nei miei confronti” (doc. 5 allegato alla
denuncia, AI 1).
Accortosi che l’esecuzione non era stata ritirata (doc. 7 allegato
alla denuncia, AI 1), l’AP ha proceduto, il 13 aprile 2017, ad una seconda
diffida (cfr. doc. 8 allegato alla denuncia, AI 1).
f. In risposta, la __________,
per il tramite del suo avvocato, ha, dapprima, evidenziato che il PE notificato
alla sua cliente dai coniugi __________
“condiziona in modo pesantemente [recte: pesante] l’attività della mia cliente, la quale potrebbe
perdere delle commesse molto importanti”
poi, ha proposto quanto segue:
“Ti ribadisco pertanto la necessità
che i signori __________, per tua penna, ritirino il precetto esecutivo nei
confronti della ditta __________ (pure scaduto senza che sia mai stato chiesto
il rigetto), di modo che evidentemente la mia cliente ritiri il precetto
esecutivo nei tuoi confronti” (scritto 19 aprile 2017, doc. 9 allegato a
denuncia, AI 1).
dichiarazioni dell’imputato in merito al PE notificato all’AP
3.a. Sulle motivazioni alla
base della domanda di esecuzione avviata nei confronti dell’AP e sfociata nel
PE del 15 settempre 2015 per fr. 300'000.-, IM 1, interrogato dalla polizia, si
è, così espresso:
“[…] fondamentalmente il precetto è stato emanato per difendere gli
interessi commerciali della ditta che dirigo. Ossia, con un precetto esecutivo
(l’unico che ha la __________) di 200'000.- si pone un problema di dover
giustificare ogni volta all’ente deliberante i motivi di questa esecuzione.
Preciso che in questo periodo ho già dovuto più volte giustificare le origini e
i motivi di questo precetto. Va anche [ndr. detto] che la cifra è importante e proviene dall’ex sindaco di __________,
rappresentato da un noto avvocato; il che dà credibilità al precetto. A causa
di questo precetto ho probabilmente anche perso dei lavori. Non appena ne avrò
la prova evidente, procederò per vie legali a conferma del precetto e a tutela
degli interessi della ditta.
[…] Mai, nello spiccare il precetto
nei confronti dell’avv. AP 1 vi è stata l’intenzione di costringerlo a fare
chissà che che. Prova ne è che, invece della procedura esecutiva da noi
ricevuta, il nostro legale aveva proposto ma non ottenuto di sostituire questo
precetto con una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione nelle modalità che
avrebbe richiesto l’avv. AP 1. Di qui la buona fede nostra, supportata da una
perizia agli atti che scagionava al 99% già prima del precetto la __________ da
ogni responsabilità inerente i danni e difetti del cantiere __________” (VI PG
7.11.2017, pag. 2-3, allegato a AI 4).
b. L’imputato ha,
inoltre, affermato di aver vissuto il PE dei coniugi __________ nei confronti
della sua ditta come una “ritorsione bella e buona”:
“[…] quando l’avv. AP 1 ha assunto il mandato dal precedente avv. __________,
si era accorto che la causa era stata impostata male e aveva cercato di
“raddrizzarla”. In questa incombenza aveva chiesto al nostro avvocato di poter
tramutare la precedente vertenza in un altro tipo di causa che meglio tutelasse
i coniugi __________. Il nostro avvocato aveva risposto di no. Se ben ricordo è
stato proprio poco tempo dopo questo no che abbiamo ricevuto il precetto
esecutivo. A noi è parso che questa fosse una ritorsione bella e buona; a
maggior ragione se si pensa che il denunciante non ha mai voluto preparare e
tantomeno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva del precetto, senza
oltretutto tenere in considerazione il referto peritale di cui ho detto prima”
(VI PG 7.11.2017, pag. 4, allegato a AI 4).
c. Su quanto proposto
alla controparte dal patrocinatore della sua ditta con lo scritto 19 aprile
2017, IM 1 si è, così, espresso:
“Per quanto riguarda la proposta di
ritiro di entrambi i precetti, non era assolutamente per costringere l’avv. AP
1 a fare qualcosa contro voglia, ma era una proposta bonale che permetteva di
togliere il precetto alla nostra ditta che automaticamente non avrebbe più
avuto i problemi di cui ho parlato rendendo inutile il nostro precetto” (VI PG
7.11.2017, pag. 4, allegto a AI 4).
4.a. Al giudice di primo
grado IM 1 ha raccontato di aver spiccato un PE nei confronti dell’avv. AP 1
perché
“Non era possibile trovare una
soluzione. Non hanno accettato che noi rinunciassimo alla prescrizione pur di
vedersi togliere il precetto. Io non ho la prova che qualcuno non mi abbia
commissionato un lavoro a causa del precetto, ma se avrò le prove potrei
intentare a mia volta una causa contro l’avvocato” (interrogatorio 2.9.2019,
pag. 1, allegato a verb. dib. di primo grado).
Espressamente richiesto di spiegare perché contro l’avvocato, ha
risposto:
“Non mi sono sentito rispettato nei
diritti poiché la mia proposta di rinuncia alla prescrizione è stata respinta”
(interrogatorio 2.9.2019, pag. 1, allegato a verb. dib. di primo grado).
A domanda del giudice che gli chiedeva:
“Lei ritiene che l’avvocato
abbia spinto i clienti troppo nelle proprie pretese ed è per questo che ha
fatto spiccare il precetto?”
l’imputato ha risposto
“Si. Anche perché nessuna
conciliazione era possibile” (interrogatorio 2.9.2019, pag. 2, allegato a verb.
dib. di primo grado).
b. Sul motivo per cui il
PE fatto notificare all’AP fosse di importo superiore a quello fatto notificare
ai coniugi __________, rispettivamente fosse di importo superiore al danno che
questi ultimi facevano valere in causa, IM 1 ha dichiarato:
“Francamente non lo so. Non credo
vi sia dietro un gran ragionamento, semplicemente ne volevo fare uno superiore
a quello contro la mia ditta” interrogatorio 2.9.2019, pag. 2, allegato a verb.
dib. di primo grado).
l’appello
5. Con il suo appello
l’AP postula:
- che
IM 1 venga dichiarato autore colpevole del reato di tentata coazione per i
fatti di cui al decreto d’accusa n. 1982/2018 del 30 maggio 2018;
- la
sua condanna, così, come proposta nel DA;
- il
pagamento, da parte dell’imputato, di fr. 5'740.- a titolo di mancato guadagno
e rifusione spese, il carico all’imputato di tasse e spese per la procedura
d’appello con obbligo di rifusione di un’indennità ex art. 433 CPP (senza
quantificarla).
Va, qui, rilevato che la richiesta di condanna dell’imputato alla
pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 anni e al pagamento di una multa di fr. 1'000.-, è
irricevibile, ritenuto che l’AP, con il suo appello, non può esprimersi in
merito alla sanzione da infliggere, ma unicamente in merito alla colpevolezza
dell’imputato (art. 382 cpv. 2 CPP).
diritto
6.a. Si rende colpevole di
coazione ai sensi dell’art. 181 CP chiunque, usando violenza o minaccia di
grave danno contro una persona o intralciando in altro modo la sua libertà
d’agire, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.
La violenza consiste nell’uso di una forza fisica di una certa
intensità nei confronti della vittima (DTF 101 IV 42 consid. 3a).
La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente
nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda
dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa
effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a)
né che abbia la reale volontà di mettere in pratica la sua minaccia (DTF 105 IV 120 consid. 2a).
La legge esige un danno serio, vale a dire che la prospettiva
dell’inconveniente presentato come dipendente dalla volontà dell’autore deve
essere atta ad intralciare il destinatario nella sua libertà di decisione o di
azione. La questione deve essere decisa in funzione di criteri oggettivi,
partendo dal punto di vista di una persona di media sensibilità (DTF 122 IV 322
consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a).
Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire"
della vittima può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione
generale deve essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una
pressione qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave
danno, “l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare
una persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale
nella sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di
mezzi coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a
quelli espressamente menzionati dalla legge (DTF 134 IV 216 consid. 4.1 e
rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008; STF
6S.71/2003 del 26 agosto 2003 consid. 2.1; Corboz, Les infranctions en droit
suisse, Vol. I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 181 n. 15).
Secondo la
giurisprudenza, la coazione deve essere illecita. Ciò è il caso laddove il
mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al
fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per
conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni
costumi (DTF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1).
Dal profilo soggettivo il reato di coazione presuppone che
l’autore abbia agito con intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la
volontà di avvalersi di un mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare
un determinato comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è
sufficiente (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 37).
b. Il TF ha già avuto modo di stabilire che, per una
persona di media sensibilità, ricevere un precetto esecutivo per una somma di
denaro importante è, alla stregua di una denuncia penale, fonte di tormenti e
di peso psicologico, a causa degli inconvenienti derivanti dalla procedura
esecutiva in quanto tale e della prospettiva di dovere, forse, pagare l’importo
in questione. Un simile precetto esecutivo è, perciò, atto ad indurre una
persona di media sensibilità a cedere alla pressione subìta e, pertanto, ad
intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o di azione.
Certo, far notificare un precetto esecutivo quando si è legittimati ad esigere
una somma, è lecito. Per contro, usare la procedura esecutiva come mezzo di
pressione è, chiaramente abusivo e, dunque, illecito (DTF 115 IV consid. 3; STF
6B_70/2016 del 2 giugno 2016 consid. 4.3.4).
c. Il fatto che il destinatario di un’ingiunzione di
pagamento sia avvezzo agli affari, alle procedure d’incasso o, ancora, sia un
avvocato sperimentato, non è rilevante. Pure irrilevante è che il PE non abbia
che poche possibilità di impressionare un agente d’affari sperimentato,
un giornalista, un funzionario o una persona che è tutto fuorché una persona di
media sensibilità, segnatamente in ragione della sua situazione economica
favorevole o per il fatto di essere assistito da un avvocato. Anche un avvocato
può, dunque, essere vittima di un tentativo di coazione. Il criterio della
persona di media sensibilità è, infatti, oggettivo e valido per tutti,
indipendentemente dal grado di sensibilità effettivo (cfr. AnwaltsRevue, 2017,
pag. 131 – Roman Jordan, Les poursuites injustifiées: point de la situation).
d. Far notificare un
precetto esecutivo a una persona nei confronti della quale non si può avanzare
nessuna pretesa, è un’iniziativa chiaramente illecita (STF 6B_70/2016 del 2
giugno 2016 consid. 4.4). Nel caso di cui alla predetta sentenza, l’autore aveva
fatto notificare un precetto esecutivo, non alla persona con cui era in lite,
bensì al suo rappresentante legale. Il PE è, perciò, stato ritenuto privo di
qualsiasi fondamento. L’Alta Corte ha, quindi, concluso che, con questo mezzo,
l’autore intendeva dissuadere il destinatario del PE dal proseguire le
iniziative intraprese presso le autorità giudiziarie per conto del suo
mandante, rispettivamente che l’intralcio alla libertà causato dalla procedura
usata era, da un punto di vista oggettivo, lungi dall’essere leggero, poiché la
notifica di un PE è atta, per un destinatario ragionevole, ad indurlo ad
assumere un comportamento che non avrebbe assunto se avesse avuto la sua piena
libertà di decisione e di azione, e questo anche se l’ammontare del PE (in concreto
si trattava di fr. 5'000.-) può, di primo acchito, non apparire elevato. Il TF
ha, inoltre, rilevato che, in questo contesto, l’attitudine soggettiva della
vittima a resistere a una tale iniziativa non è un criterio di cui tenere conto
(STF 6B_70/2016 del 2 giugno 2016 consid. 4.4).
e. Per realizzare il
reato di coazione mediante la notifica di un precetto esecutivo, è necessario
che gli elementi seguenti siano, alternativamente, dati:
- o
il PE è illecito in sé. Questo è il caso quando l’asserito creditore non può,
in realtà, avanzare una pretesa sulla somma oggetto della procedura esecutiva
oppure quando il PE si basa su un documento falso. Per contro, non vi è
illiceità per il solo fatto che il creditore dubiti dell’esistenza del suo
credito o intervenga al solo scopo di interrompere la prescrizione. Sempre
nell’ottica dell’illiceità intrinseca al PE, può, ugualmente, realizzare il
reato di coazione il fatto di far notificare diversi PE fondati sulla medesima
causa oppure, ancora, dei PE per degli importi di fantasia;
- oppure
il PE è, in sé, lecito, poiché si basa su una causa fondata, su documenti
autentici e concerne un importo proporzionato, ma costituisce, nelle specifiche
circostanze, un mezzo di pressione abusivo.
(cfr. JdT 2019 II, p. 85-89 – Alain Macaluso, Les
actes de poursuite selon la LP peuvent-ils être constitutifs d’une contrainte
pénale?).
7.a. In
concreto, non occorre dilungarsi molto per spiegare che la __________ non
poteva vantare nessuna pretesa nei confronti dell’appellante: era stata,
infatti, convenuta in causa dai coniugi __________ (con un’azione per difetti
dipendente dal contratto d’appalto per la costruzione della loro casa) ed erano
stati questi ultimi, per ovviare all’imminente prescrizione, a far spiccare un
PE nei confronti della società.
In questo contesto, l’avv. AP 1 aveva agito, soltanto, in veste di
loro avvocato.
Ne consegue che la procedura esecutiva avviata nei confronti
dell’AP dalla __________ per volere del suo presidente e, qui, imputato, IM 1,
così come il conseguente PE fattogli notificare, sono, all’evidenza, privi di
qualsiasi fondamento: quel che l’imputato voleva non era, dunque, reclamare il
pagamento di una somma di denaro che riteneva dovuta alla società.
b. Illuminante sui
motivi alla base dell’avvio della procedura esecutiva nei confronti
dell’appellante e del conseguente PE è, a ben vedere, già, solo, la cronologia
dei fatti: la domanda di esecuzione è, infatti, del 31 luglio 2015 (cfr. doc. 1
allegato alla denuncia, AI 1), vale a dire di soli 17 giorni successiva alla
notifica del PE fatto spiccare dai coniugi __________ nei confronti della __________
per interrompere la prescrizione.
Difficile credere che, in così poco tempo (e, per di più, in piena
estate), l’imputato abbia potuto, concretamente, sperimentare, nel contesto di
appalti per la delibera di lavori, che il PE costituiva un problema.
Ma, quel che è certo, è che, la società non aveva, a quel momento,
subìto, a causa del PE, danni in ragione di fr. 300'000.-. Perché la prova -
che IM 1 ha, più volte, affermato di voler portare - relativamente
all’effettiva penalizzazione della sua ditta a causa del PE, non è, per finire,
mai giunta e, pertanto, a tutt’oggi, non vi è evidenza di danni subìti dalla
società per questo motivo. Ancora al dibattimento di primo grado, l’imputato si
è limitato a parlare di “sospetti” in relazione a lavori non attribuiti alla
sua ditta a causa del PE (cfr. interrogatorio 2.9.2019, pag. 3, allegato a
verb. dib. di primo grado). E il suo difensore ha dato atto che, in assenza di
una tale prova, il suo assistito “non ha proseguito con l’azione di
responsabilità nei confronti degli autori di questa situazione” (cfr.
osservazioni 11.2.2020, pag. 3, CARP XV).
Va, poi, rilevato che le altre ditte destinatarie di un identico
PE (cfr. doc. 2 allegato alla motivazione scritta, CARP XII) nulla hanno
intrapreso contro l’AP.
Con il che l’argomentazione secondo cui l’imputato avrebbe fatto
notificare un PE all’appellante “per difendere gli interessi commerciali
della ditta” non è credibile.
Del resto, già solo dal profilo logico, non è dato comprendere in
che modo:
- far spiccare
un PE nei confronti del legale rappresentante della parte con cui la __________
è in lite,
- per presunti
danni ipotetici (e, perciò, di certo, per pretese non esigibili)
possa essere causale alla tutela degli interessi della società.
In realtà, quanto precede, è indicativo del fatto che l’intento di
IM 1 - con l’avvio della procedura esecutiva nei confronti dell’AP (poi
sfociata nel PE) - era, evidentemente, un altro: come, d’altronde, emerge
dalla sola lettura delle sue dichiarazioni.
c. L’imputato ha,
infatti, affermato:
- di
aver vissuto il PE notificato alla sua società “come una ritorsione bella e
buona”,
- di
non essersi sentito “rispettato” nei suoi diritti “poiché la mia
proposta di rinuncia alla prescrizione è stata respinta”,
- di
non saper spiegare perché l’importo di cui al PE notificato all’AP fosse
superiore a quello di cui ai PE notificati ai coniugi __________ e, persino,
superiore al danno oggetto della causa (“Francamente non lo so”),
- che,
al riguardo, non c’era stato “un gran ragionamento” perché quel che
voleva era, semplicemente, farne “uno superiore a quello contro la mia
ditta”.
Quel che emerge, dalle sue dichiarazioni è, dunque, che egli non
aveva, proprio, digerito il PE fatto spiccare dai coniugi __________ per
interrompere la prescrizione e che aveva attribuito la «responsabilità» di
questo modo di procedere al loro patrocinatore. E non aveva digerito, nemmeno,
la decisione dei coniugi __________ (attribuendo, ancora una volta, la «responsabilità»
al loro legale) di non sostituire il PE con una dichiarazione di rinuncia alla
prescrizione, tanto da sentirsi “non rispettato” in quello che (a torto)
considerava un suo “diritto”.
Con queste sue affermazioni, l’imputato ha reso manifesto che, la
scelta di procedere in via esecutiva contro l’AP, costituiva: da un lato, una
rivalsa, un atto di rappresaglia bello e buono nei suoi confronti; d’altro lato
un mezzo per far pressione su di lui affinché ritirasse il PE a carico della __________
(solo così si spiega, infatti, quanto riferito da AP 1 sul perché di un importo
- addirittura - superiore a quello di causa).
Non modifica quanto precede (ed è, dunque, irrilevante) il fatto
che anche i coniugi __________ si sono visti recapitare un PE.
d. Che la notifica di un
PE, peraltro, di un importo non indifferente (fr. 300'000.- oltre interessi)
sia atta ad indurre chi lo riceve ad assumere un comportamento che non avrebbe
assunto se avesse avuto la sua piena libertà di decisione e di azione, è, alla
luce della giurisprudenza citata sopra, pacifico. Non modifica questa
circostanza quanto sostenuto dalla Difesa, secondo cui l’AP:
“non è certamente una persona di
sensibilità media ma è uno scafato professionista” (osservazioni 11.2.2019,
pag. 8, CARP XV).
Il TF ha, infatti, stabilito che, in questo contesto, l’attitudine
soggettiva della vittima non è un criterio di cui tenere conto (STF 6B_70/2016
del 2.6.2016 consid. 4.4). Del resto, l’assunto secondo cui l’AP sarebbe una
persona con una sensibilità inferiore alla media (“scafato professionista”)
costituisce un apprezzamento soggettivo: ed è molto difficile valutare il grado
di sensibilità di una persona caso per caso, ragione per cui la fissazione di
un criterio oggettivo lo rende valido per tutti, indipendentemente dal grado di
sensibilità effettivo (cfr. STF 6B_378/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 2.2).
e. Che l’ingiunzione di
pagamento all’appellante sia avvenuta soltanto dopo il rifiuto della
proposta di sostituire il PE con una dichiarazione di rinuncia alla
prescrizione, è ininfluente e non modifica quanto sin qui esposto. Detto che,
in ogni caso, l’AP agiva quale rappresentante legale dei coniugi __________ (e,
quindi, quale esecutore della loro volontà), in quanto indirizzato ad una
persona verso la quale la società non poteva vantare alcuna pretesa, il PE era,
comunque, illecito. Per il resto rimangono valide le argomentazioni di cui ai
considerandi che precedono.
f. Va, poi, rilevato
che la modalità con cui si ritiene di ovviare all’imminente prescrizione (mediante
una dichiarazione di rinuncia a sollevarla firmata dalla controparte, oppure
mediante un PE nei confronti di quest’ultima), è una questione che può essere,
liberamente, decisa senza che, qualora si optasse per la notifica di un PE,
rispettivamente per il mantenimento di un PE (anziché sostituirlo con una
dichiarazione di rinuncia) tale ingiunzione di pagamento debba essere ritenuta
illecita (cfr. JdT 2019 II, p. 85-89 – Alain Macaluso, Les actes de poursuite
selon la LP peuvent-ils être constitutifs d’une contrainte pénale?). Non solo:
il TF, nella sentenza 130 II 276 citata dall’appellante, ha stabilito che
l’avvocato che avvia una procedura esecutiva senza, preventivamente, chiedere
al debitore la sottoscrizione di una dichiarazione di rinuncia alla
prescrizione, non contravviene - nemmeno - all’obbligo di esercitare la
professione con cura e diligenza (DTF 130 II 270 consid. 3.3).
Insomma, contrariamente a quanto preteso
dall’imputato, la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione (per quanto, a
suo dire, costituisca la prassi) non è un diritto del debitore e, soprattutto,
la sua mancata prospettazione e/o accettazione, non comporta né l’illiceità del
PE fatto spiccare in sua sostituzione né una violazione dell’obbligo che
incombe all’avvocato ex art. 12 lett. a LLCA.
Del resto, la Difesa ha, pur, riconosciuto che
quello di sostituire la procedura esecutiva con una dichiarazione di rinuncia a
sollevare l’eccezione della prescrizione, non è, comunque, un obbligo (cfr.
osservazioni di duplica 30.3.2020, pag. 7, CARP XX).
g. Detto che la
fondatezza del PE fatto notificare dai coniugi __________ alla ditta
dell’imputato non è, comunque, oggetto della presente procedura, va rilevato
che l’argomento difensivo secondo cui esso sarebbe abusivo, anche, perché, al
momento della notifica vi era, già, agli atti della causa civile, “una
perizia […] che scagionava al 99% […] la __________ da ogni responsabilità
inerente i danni e difetti del cantiere __________” (VI PG 7.11.2017 IM 1,
pag. 2-3, allegato a AI 4) è in urto con gli atti.
Considerandi
II perito giudiziario incaricato, nell’ambito della causa civile,
di allestire una perizia in merito all’origine dei difetti, ha, infatti,
consegnato il suo referto, soltanto, nel mese di giugno 2016 (cfr. motivazione
scritta, pag. 11, CARP XII), segnatamente il 22 (cfr. allegato a verb. dib. di
primo grado). La circostanza è stata, per finire, ammessa anche dalla Difesa
(cfr. osservazioni 11.2.2019, pag. 3, CARP XV). Con il che, è ben evidente,
che, nel momento in cui i coniugi __________ hanno fatto notificare il PE alla __________,
le risultanze della perizia non erano, ancora, note.
La Difesa ha, poi, addotto che:
“Se da un lato è vero che il
precetto fatto spiccare nei confronti dell’Avv. AP 1 risale al 2015 e il
referto peritale è giunto nel 2016, non bisogna dimenticare che prima
dell’emanazione di una perizia, l’esperto effettua dei sopralluoghi, acquisisce
degli atti ed esegue tutta una serie di atti e colloqui, che già in corso di
procedura hanno fatto capire molto bene ad IM 1 che il lavoro della sua ditta
non aveva nessuna rilevanza sui danni. L’arrivo del referto è stato solamente
la conferma. Il titolare della __________ sapeva perfettamente di avere agito
(come sempre) in modo corretto e che quindi le infiltrazioni causate non erano
dovute dall’operato della sua azienda” (osservazioni di duplica 30.3.2020, pag.
3, CARP XX).
Ribadito che la questione oggetto della presente procedura non
concerne la fondatezza del PE notificato alla società dell’imputato dai coniugi
__________, quanto addotto nulla modifica, comunque, al fatto che, nel momento
in cui questi ultimi lo hanno fatto spiccare le risultanze peritali non erano
ancora state acquisite agli atti della causa civile. Quanto al mantenimento del
PE dopo la consegna del referto da parte del perito, questa Corte si limita a prendere
atto che, a tutt’oggi, la causa civile risulta, ancora, pendente, anche, nei
confronti della __________ (cfr. motivazione scritta, pag. 2, CARP XII; cfr.,
anche, osservazioni di duplica 30.3.2020, pag. 3, CARP XX).
8.
Se è ben vero che la
formulazione del DA non è, propriamente felice, nella misura in cui rimprovera
all’imputato di aver agito allo scopo di indurre l’AP, quale patrocinatore dei
coniugi __________, a fare in modo che questi ultimi ritirassero a loro volta “la
procedura giudiziaria promossa a suo tempo contro __________”, è, tuttavia,
altrettanto vero che, con il termine “procedura giudiziaria”, tutti - nessuno
escluso - hanno compreso, non già la causa pendente presso la pretura per gli
asseriti difetti della casa di proprietà __________, bensì la procedura
esecutiva nei confronti della ditta riconducibile a IM 1.
Indicativo di questo:
- la
contestazione all’imputato in occasione del suo interrogatorio davanti alla
polizia (“Dal tenore delle frasi estrapolate [ndr. da uno scritto della
Difesa] si percepisce l’intenzione di indurre l’accusatore privato a voler
fare in modo che i suoi assistiti avessero a ritirare il precetto esecutivo
emanato a nome della __________ facendo “pressione” su di lui” […] mi viene
chiesto di prendere posizione in merito”; cfr. VI PG 7.11.2017, pag. 3-4,
allegato a AI 4);
- la
risposta alla suddetta contestazione da parte di IM 1 che continua a parlare
del ritiro del PE notificato alla sua società, ciò che attesta che il tema era
questo (cfr. VI PG 7.11.2017, pag. 4, allegato a AI 4);
- la
domanda del giudice di prima sede (“Nel DA è indicato che lei intendeva
indurre l’avv. AP 1 a ritirare l’esecuzione nei confronti della sua ditta. Vero?”;
cfr. interrogatorio 2.9.2019, pag. 3, allegato a verb. dib. di primo grado);
- il
contenuto della denuncia dell’appellante, ma, anche, di tutti gli allegati suoi
e della Difesa.
Pertanto, ricordate fra le altre, la STF 6B_44/2019 del 12
settembre 2019, nonostante la formulazione non propriamente felice del DA, in
concreto non vi è una violazione del principio accusatorio, nella misura in cui
tutti, in particolare, l’imputato hanno capito quali erano i fatti che, secondo
la pubblica accusa, costituivano il reato imputato.
9.
Ne consegue che IM 1
è riconosciuto autore colpevole del reato di tentata coazione ai danni dell’AP.
L’appello dell’AP, su questo punto, è, pertanto, accolto.
commisurazione della pena
10.
Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Egli tiene conto della
vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto
che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in base alla possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione al pericolo o la lesione.
Il reato di coazione è punito, secondo l’art. 181 CP, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola
l’esecuzione della pena se una pena senza condizionale non sembra necessaria
per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
11.
In concreto, la colpa
di IM 1 non va banalizzata: ciò che qualifica negativamente il suo agire sono
le caratteristiche intrinseche al suo gesto. Ad attenuazione della sua colpa
va, comunque, tenuto conto che, nella misura in cui l’AP non si è lasciato
intimidire dalla sua manovra (poiché ha fatto opposizione al precetto e non ha
ritirato quello notificato alla sua ditta), egli risponde, solo, di un
tentativo.
Ad ogni modo, tutto ben ponderato, questa Corte ritiene adeguata
alla colpa di IM 1 la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere proposta nel
DA.
Non espressamente contestato davanti al primo giudice, l’ammontare
dell’aliquota giornaliera stabilito nel DA viene, qui, confermato.
In assenza di elementi atti a fondare la posa di una prognosi
negativa, la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente e il periodo di prova è
fissato in 3 anni (in considerazione del suo precedente, benché non specifico).
Non vi sono i motivi per ritenere che la pena pecuniaria non sia
sufficiente a punire adeguatamente la colpa di IM 1: non vi sono, dunque, i
presupposti (art. 42 cpv. 4 CP) per assortire la pena pecuniaria sospesa con
una multa.
12.
IM 1 ha commesso il
reato di cui risponde in questa sede durante il periodo di prova di cui alla
pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere inflittagli con decreto d’accusa del
ministero pubblico di data 1.10.2012. In assenza di elementi atti a fondare una
prognosi negativa, la sospensione condizionale della pena non è revocata e
l’imputato viene formalmente ammonito (art. 46 cpv. 2 CP).
pretese dell’AP
13.a. L’AP ha chiesto che
l’imputato venga condannato al pagamento di fr. 5'700.- per mancato guadagno e
di fr. 40.- per la rifusione di spese (pagate all’UE per l’espletamento delle
formalità necessarie per non dare notizia a terzi dell’esecuzione), e meglio
come da documentazione prodotta al dibattimento di primo grado (cfr. “dettaglio
prestazioni” allegato a verb. dib. di primo grado).
In sostanza, l’appellante sostiene che le ore impiegate per
partecipare al procedimento penale gli abbiano cagionato un mancato guadagno.
La pretesa va respinta in quanto l’asserito danno non è la diretta
conseguenza del reato da cui l’AP è stato leso.
Abbondanzialmente va, qui, rilevato che la richiesta andrebbe
respinta anche volendo considerarla nell’ottica dell’art. 433 cpv. 1 lett. a
CPP, poiché il citato disposto prevede un’indennità unicamente per le spese
necessarie sostenute in relazione al procedimento (analogamente all’art. 429
cpv. 1 lett. a CPP), tipicamente le spese legali: spese che l’AP, in concreto,
non ha sostenuto.
Nemmeno la spesa di fr. 40.- (pagati all’UE affinché non venisse
data a terzi la notizia dell’esecuzione) può essere riconosciuta, poiché non é
la conseguenza diretta del reato da cui l’AP è stato leso.
b. In applicazione
dell’art 433 cpv. 1 lett a CPP, IM 1 dovrà rifondere all’AP fr. 1'326.- per le
spese legali sostenute nella procedura d’appello (nella quale era patrocinato),
corrispondenti a 2/3 di fr. 1'990.- corrispondenti, a loro volta, a 6 ore di
lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.-, cui vanno aggiunti fr. 168.- di spese
calcolate col forfait del 10% e fr. 142 di IVA.
tasse e spese di giustizia
14.a. Visto l’esito
dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 950. –
sono posti integralmente a carico dell’imputato.
b. Gli oneri processuali
del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1'700.- sono posti in ragione di
1/3 a carico dell’appellante e in ragione di 2/3 a carico dell’imputato (art.
428.
cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 9, 10, 80, 84, 139, 348 e
segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 408 CPP,
22, 42, 46, 47 e 181 CP,
nonché, sulle spese, gli
art. 428, 429, 433 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello, nella
misura della sua ricevibilità, è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. IM 1 è dichiarato
autore colpevole di:
1.1.1. tentata coazione
per avere, nel mese di settembre
2015, nella sua qualità di presidente del CdA della __________, tentato di
intralciare nella sua libertà di agire l’avv. AP 1 mediante notifica del PE nr.
__________ per fr. 300'000.- (oltre interessi), allo scopo di indurlo a
ritirare il PE nr. __________. per fr. 200'000.- (oltre interessi) fatto
spiccare dai suoi mandanti, __________ e __________, nei confronti della __________
(al fine di interrompere la prescrizione) nel contesto della controversia
dipendente dall’esecuzione del contratto d’appalto per la costruzione della
loro abitazione (mappale __________)
e meglio come precisato nei considerandi;
1.2. IM 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 470.- (quattrocentosettanta) cadauna,
per un totale di fr. 9’400. - (novemilaquattrocento);
1.2.1.1. l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. Non è revocata la sospensione
condizionale della pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di cui
al decreto 1.10.2012 del ministero pubblico del Cantone Ticino, ma IM 1 viene
ammonito formalmente.
3. Gli oneri
processuali di primo grado sono posti a carico di IM 1.
4. IM 1 è altresì
condannato al pagamento all’accusatore privato, quale indennizzo giusta l’art.
433 CPP, di fr. 1'326.- per il procedimento d’appello.
5. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in
tassa di giustizia fr. 1’600.00
altri disborsi fr.
200.00
fr. 1’700.00
sono posti in ragione di 1/3 a carico dell’appellante e in ragione
di 2/3 a carico di IM 1.
6. Intimazione a:
7. Comunicazione a:
-
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.