17.2019.273
Condannato per contravvenzione alla LCStr
24 aprile 2020Italiano17 min
commisurazione della multa (di fr. 700.-) operata dal primo giudice che, oltre a
Source ti.ch
Incarto n.
17.2019.273
17.2020.12
Locarno
24 aprile 2020/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Damiano Salvini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 30 agosto 2019 da
AP 1
rappr. dal DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 20 agosto 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 21 ottobre 2019)
richiamata la dichiarazione di appello 6 novembre 2019;
esaminati gli atti;
Ritenuto che
A. Con sentenza 20 agosto 2019 AP 1 è stato dichiarato autore
colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione giusta l’art. 90
cpv. 1 LCStr in rel., in particolare, con l’art. 31 cpv. 1 LCStr, per avere:
“a __________, il 12.4.2018, perso
la padronanza del veicolo così come descritto nel decreto d’accusa.” (disp. n.
1 della sentenza impugnata),
ossia, per avere:
“[…], nell’effettuare un giro di
prova alla guida della vettura __________ targata ZH __________,
negligentemente manipolato dei pulsanti permettendo così al veicolo di perdere
aderenza ruotando di 90° per poi invadere la corsia di contromano delimitata
dalla linea di sicurezza e da una superficie vietata, cozzando infine contro la
barriera protettiva ivi esistente” (DA 13 agosto 2018 n. __________),
ed è stato condannato alla multa di fr. 700.- (disp. n. 2.1 della
sentenza impugnata) e al pagamento delle spese procedurali (disp. n. 2.2 della
sentenza impugnata).
B. Il DA 13 agosto 2018
n. __________ (erroneamente indicato, a pag. 1 del primo giudizio, DA 29 agosto
2016 n. __________) è stato confermato dal giudice di primo grado solamente dal
profilo fattuale, poiché l’accusa promossa dal MP prevedeva il reato di grave
infrazione alle norme della circolazione ex art. 90 cpv. 2 LCStr “in rel.
con gli art.
26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7
cpv. 1 ONC”.
C. La derubrica
dell’imputazione da infrazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) a contravvenzione (art.
90 cpv. 1 LCStr) è stata espressamente chiesta dalla difesa al termine del dibattimento
di primo grado:
“[i]n via ancor più subordinata [il
difensore - n.d.r.] chiede l’applicazione dell’art. 90 cpv. 1 LC[S]tr” (doc. 6,
inc. Pretura penale, pag. 3).
D. Concluso
il procedimento dinanzi alla Pretura penale, AP 1 ha
tempestivamente impugnato la sentenza di condanna ossequiando l’art. 399 CPP:
nella dichiarazione d’appello 6 novembre 2019, egli ha
precisato di impugnare l’intero giudizio di primo grado, chiedendo il
suo proscioglimento (CARP III).
E. L’appello
è stato trattato in procedura scritta.
a. Nella motivazione
del 16 gennaio 2020, AP 1 ha sostenuto la violazione del principio accusatorio,
l’assenza di una sua negligenza e ha lamentato la mancanza di un qualsiasi
accertamento relativamente al nesso causale fra quel che lui ha fatto e
l’incidente. L’appellante ha richiesto anche un’indennità ex art. 429 CPP di
fr. 5’854.85 per i costi sostenuti in prima e in seconda sede (CARP IX, pag.
10).
b. Né la
Pretura penale né il MP hanno formulato osservazioni alla
motivazione scritta, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
Considerato
in fatto e in diritto
principio accusatorio
1. L’appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia
violato il principio accusatorio, poiché:
“[n]ella presente fattispecie il
decreto d’accusa non faceva riferimento all’infrazione di perdita di padronanza
del veicolo, né nella succinta descrizione dei fatti rimproverati all’imputato,
né mediante il rinvio all’art. 31 LCStr dove tale fattispecie è prevista. Di
conseguenza, per il suo giudizio, il Giudice era
vincolato dai fatti indicati nel decreto d’accusa e non se ne poteva in alcun
modo discostare. In assenza di uno specifico reato rimproverato al qui
ricorrente, il Giudice non poteva nemmeno condannarlo.” (CARP IX, pag.
9).
a. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 CPP, un reato può essere sottoposto a
giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il MP ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice
competente. Giusta l’art. 353 cpv. 1
lett. c CPP il decreto d’accusa deve indicare i fatti contestati all’imputato.
La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze poste per l’atto d’accusa
(STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014, consid. 1.3.1) che, fra l’altro, deve
indicare i fatti contestati all’imputato in modo quanto possibile succinto, ma
preciso, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati
commessi (art. 325 cpv. 1 lett. f CPP). La descrizione precisa dei fatti
contestati all’imputato è di importanza centrale, dal momento che è questa che
definisce l’oggetto del procedimento e, di conseguenza, costituisce un
presupposto essenziale per la concretizzazione e il rispetto del principio
accusatorio (sentenza CARP del 15 settembre 2016, inc. n. 17.2016.51, consid.
1a), la cui finalità è - in particolare - quella di consentire all’imputato di
comprendere con la necessaria
precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di
essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e
preparare efficacemente la sua difesa
(STF 6B_1011/2017 del
23 luglio 2018, consid. 2.2). Il giudice è vincolato ai fatti descritti
nell'atto di accusa, ma può scostarsi dalla relativa qualificazione giuridica
(art. 350 cpv. 1 CPP), purché ne informi le parti presenti dando loro
l'opportunità di pronunciarsi (art. 344 CPP).
a.1 Se all’imputato è contestato un reato
commesso per negligenza, l’atto o il decreto d’accusa devono indicare
chiaramente in cosa consiste, a mente della pubblica accusa, l’imprevidenza
colpevole (sentenza CARP del 10 novembre 2017, inc. n. 17.2017.30, consid.
2.1).
b. Nel
DA 13 agosto 2018 la negligenza addebitata a AP 1 è stata definita nei termini
seguenti:
“negligentemente manipolato dei
pulsanti”.
Seppure generica e sintetica, l’indicazione consente di definire
sufficientemente gli addebiti mossi al conducente, poiché essa ricalca le
dichiarazioni rese da AP 1 nel corso del suo interrogatorio svolto prima che
l’accusa venisse formulata:
“ho provato a premere alcuni
pulsanti presenti sul volante [mentre si trovava alla guida del veicolo -
n.d.r.] al fine di capire a che scopo servissero […] verosimilmente ho premuto un
pulsante che ha disinserito il controllo trazione o quant’altro” (AI 4,
allegato 1, pag. 2).
In pratica, nel DA il PP si è limitato a parafrasare quanto
dichiarato dallo stesso appellante, ossia di aver premuto un pulsante, adibito
al controllo della trazione mentre si trovava alla guida del veicolo in
questione, per un giro di prova, senza tuttavia conoscerne la funzione. Quindi
- detto altrimenti - di averlo premuto “negligentemente”.
c. Il primo giudice non
si è affatto scostato dai fatti esposti dalla
pubblica accusa, poiché sono quelli che ha, prima, accertato e, poi,
ripreso nel dispositivo della sentenza impugnata (disp. n. 1). I fatti indicati
nel DA - a non averne dubbio - descrivono proprio una perdita di padronanza del
veicolo ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LCStr. Seppure il MP ha omesso di indicare
espressamente questa disposizione nel DA, il chiaro riferimento all’art. 3 cpv.
1 ONC - norma che precisa la portata del generico precetto di cui all’art. 31
cpv. 1 LCStr - impedisce manifestamente di concludere, come preteso dalla
difesa, che il DA non faccia riferimento alla perdita di padronanza del veicolo
(CARP IX, pag. 9).
d. L’imputato non si è, dunque, mai trovato
nell’impossibilità di comprendere
con la necessaria precisione quali fatti gli venivano rimproverati e a
quali pene e misure rischiava di essere condannato, nonché - soprattutto - di far valere adeguatamente
le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa.
Neppure si può concludere che il
primo giudice si è discostato dai fatti descritti nel DA.
La tesi difensiva riferita alla
violazione del principio accusatorio risulta, pertanto, priva di fondamento.
vita e precedenti penali
dell’imputato
2. AP 1 è nato a __________
il __________, è attinente di __________ ed è domiciliato a __________ in una
casa di cui è comproprietario in ragione di 1/5. È celibe ed è attualmente
impiegato presso l’azienda di famiglia attiva nel ramo edile, dove si occupa
dell’amministrazione, della contabilità e delle vendite. Dichiara un’entrata
mensile netta di circa fr. 3’000.- (verbale d’interrogatorio dibattimentale,
pag. 1).
3. Dall’estratto del
casellario giudiziale (doc. dib. di primo grado n. 1), a carico dell’appellante
risulta una condanna – inflitta con DA 29 agosto 2016 del MP del Cantone Ticino
- di 30 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, la cui esecuzione è stata
sospesa per un periodo di prova di 3 anni, e di una multa di fr. 400.-, per
guida in stato di inattitudine (concentrazione qualificata di alcol nell’alito
o nel sangue, fatti del 10 giugno 2016).
appello
4. Non
é contestato che, in data 12 aprile 2018, AP 1 si trovava alla guida della __________
targata ZH __________ (l’ultimo modello di __________ di allora) e che - dopo
la manipolazione della pulsantiera sul volante - la vettura si metteva
improvvisamente di traverso (di circa 90°), invadendo la corsia di contromano e
andando a collidere, con la parte frontale, contro la barriera protettiva
delimitante via __________, a __________ (AI 4, allegato 1, pag.
2 e allegato 3; verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2; doc. dib. di primo grado n. 5).
AP 1 ha, pure, individuato nella manipolazione di un pulsante “che
ha disinserito il controllo trazione o quant’altro” il “motivo per il
quale l’auto è sfuggita al controllo” (AI 4, allegato 1, pag.
2). Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha precisato che il pulsante da
lui premuto era il “bottone sport che si trovava sul volante” (verbale
d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2).
5. Nel suo appello, AP
1 sostiene, da un lato, che manipolare, durante la guida, la pulsantiera sul
volante per cercare di capire la funzione dei diversi pulsanti non costituisce
una negligenza e, dall’altro, che fra tale suo comportamento e l’incidente non
vi è alcun nesso.
6. Secondo l’art.
31 cpv. 1 LCStr il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza.
La portata dei doveri del
conducente è, poi, definita dall’art 3 cpv 1 ONC. Sul tema, si riporta qui, ex
art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. 7.1. della sentenza impugnata:
“[l]’art. 3 cpv. 1 ONC specifica che egli deve rivolgere
la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non deve compiere movimenti
che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre, la sua attenzione non
deve essere distratta, in particolare non lo deve essere né da apparecchi
riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.
L’attenzione richiesta dal conducente implica che egli sia in misura di reagire
prontamente ai pericoli che minacciano la vita, l’integrità corporale o i beni
materiali altrui (cfr. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Commentaire
du code suisse de la circulation routière, 4a ed. 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCStr
e rinvii). La padronanza del veicolo impone che l’automobilista sia in
condizione di azionare rapidamente i comandi del suo veicolo in movimento, così
da manovrarlo immediatamente in modo adeguato alle circostanze in presenza di
un qualsiasi pericolo (DTF 120 IV 63, consid. 2a; 103 IV 101 consid. 2.b; 76 IV
53, consid. 1).
Sempre secondo
giurisprudenza, anche una disattenzione involontaria di circa un secondo
costituisce una colpa (DTF 100 IV 279). A dipendenza delle circostanze può
essere richiesta un’accresciuta attenzione e padronanza di guida da parte di un
conducente inesperto, in particolare durante le ore di punta, in prossimità di
una fermata di un bus, quando vi sono dei lavori sulla carreggiata, quando le
condizioni della circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando
la velocità è elevata (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller op. cit., ad
art. 31 LCStr, n. 2.4).
Chi fa capo a sistemi tecnici di
assistenza alla guida (come ad esempio il sistema di rilevamento di
travalicamento di corsia o il tempomat) deve avere familiarità con il loro
funzionamento. Il conducente deve in particolare essere in grado di
padroneggiare il veicolo anche in caso di malfunzionamento di tali sistemi. Ne
consegue, sul piano penale, che il conducente non può sottrarsi alle proprie
responsabilità, sancite dagli artt. 31 cpv. 1 e 90 LCStr, avvalendosi del
sistema d’assistenza o di un’eventuale avaria dello stesso (Rusch, OGer ZH SU170056-O/U/ad: Strafrechtliche
Erfassung versagender Assistenzsysteme im Strassenverkehr, in AJP 2019
p. 134 e segg., in particolare la giurisprudenza citata nel titolo dell’articolo).”
(sentenza impugnata, consid 7.1., pagg. 5-6).
7. La tesi difensiva secondo cui
“toccare
tali pulsanti [quelli che permettono di cambiare la modalità di guida - n.d.r.]
è un atto normale nella guida dei veicoli moderni […] Non si vede quindi quale
colpa (disattenzione, errore di manipolazione o altro) possa essere imputata al
signor AP 1 in una siffatta situazione.” (CARP IX, pag. 7),
sfiora la temerarietà se solo si
pensa, non solo che AP 1 quel 24 aprile 2018 stava effettuando un giro
di prova su una vettura mai condotta in precedenza, ma soprattutto se si pensa
che egli si è messo, mentre guidava, a schiacciare comandi di cui non conosceva
la funzionalità “al fine di capire a che cosa servissero” (AI 4, allegato 1, pag. 2). Non occorrono lunghe argomentazioni
per concludere che, così facendo, l’appellante ha agito in modo negligente: un
conducente che, mentre guida un veicolo a lui sconosciuto, preme uno o più
pulsanti allo scopo di scoprirne la funzione, non soltanto distoglie la sua
attenzione dalla guida, ma assume il rischio di innescare un meccanismo che
potrebbe interferire sulla linea di guida.
8. Cade nel vuoto anche la tesi secondo cui non
vi è prova del legame fra tale manipolazione e la perdita di padronanza del
veicolo.
È, infatti, la descrizione dei momenti topici fatta dallo stesso
imputato ad evidenziare l’esistenza di tale nesso di causalità:
“[m]entre percorrevo la Via __________
in direzione nord, ad una velocità non superiore ai 50 km/h, ho provato a
premere alcuni pulsanti presenti sul volante al fine di capire a che scopo
servissero. Improvvisamente, senza che potessi reagire, l’auto si metteva di
traverso, invadendo la corsia opposta ed urtando poi violentemente con la parte
frontale il guidovia posto a sinistra rispetto alla mia direzione di marcia. Al
momento del fatto piovigginava ed il fondo stradale bagnato […] verosimilmente ho premuto un pulsante che
ha disinserito il controllo trazione o quant’altro. A proposito aggiungo che si
trattava di un veicolo di prova e tra l’altro con circa 600 Cavalli” (AI 1,
allegato 1, pag. 2);
“[c]ircolavo sulla via __________ in direzione nord ad una
velocità inferiore al limite consentito, credo che fosse 50 km/h, anche perché
davanti a me c’era un bus delle autolinee bleniesi. Visto che circolavo ad una
bassa velocità mi sono messo a guardare la macchina e ho schiacciato il bottone
sport che si trovava sul volante. Rispetto alla foto che mi viene mostrata
(pag. 8 del doc. d[i]b. 5) il bottone è quello rosso a destra. Dopo che ho
schiacciato il bottone la macchina si è girata di 90 gradi ed è andata a
sbattere contro il guard rail.
(verbale di interrogatorio dibattimentale
di primo grado, pag. 2).
Pertanto, ritenuto come la
prevedibilità di una simile conseguenza sia del tutto evidente, è condivisibile
la conclusione pretorile:
“[i]n
concreto è assodato che l’imputato ha perso la padronanza del veicolo e che,
salvo la manipolazione dei pulsanti da parte sua, non ci sono stati altri
avvenimenti esterni che hanno causato l’incidente. Facendosi distrarre dai
pulsanti (in particolare il pulsante rosso a destra del volante come da lui
precisato) e manipolandoli con leggerezza – visto che non aveva familiarità con
Fatti
i medesimi e, peraltro, neppure con il mezzo e le sue eventuali reazioni -
l’imputato ha perso il controllo dell’automobile con il risultato che si evince
dalla documentazione fotografica agli atti.” (sentenza impugnata, consid 7.2,
pag. 6)
Ne segue che l’appello, anche su
questo punto, va respinto.
9. Che
i fatti di cui al DA costituiscano un’infrazione ex art. 90 cpv. 2 LCStr (come
sostenuto dalla pubblica accusa) o una contravvenzione giusta l’art. 90 cpv. 1
LCStr (come deciso dal primo giudice), è una questione che non merita di essere
esaminata, poiché il divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP)
impedisce di optare per una più severa qualificazione giuridica (DTF 144 IV 35,
consid. 3.1.1).
10. AP 1 va dunque dichiarato autore colpevole di
contravvenzione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr), così come
deciso in primo grado.
commisurazione della pena
11. Nessun appunto può essere mosso alla
commisurazione della multa (di fr. 700.-) operata dal primo giudice che, oltre a
situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (art. 106 cpv. 1 CP), appare
più che ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106
cpv. 3 CP, specie se si considera che
l’appellante, al volante di una vettura da 600 cavalli mai guidata in
precedenza e ritirata pochi minuti prima dal concessionario per un giro di
prova, in pieno centro abitato (in via __________, a __________), si è
deliberatamente messo a premere almeno un pulsante sul volante, senza sapere a
che cosa servisse, incorrendo, così, in una negligenza di non poco conto.
spese procedurali e indennità ex
art. 429 CPP
12. Visto
l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico
di AP 1. Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr.
1’000.- (di cui fr. 800.- di tassa e fr. 200.- di spese), sono pure posti a
carico del ricorrente, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Non vengono assegnate indennità ex art. 429 CPP.
Per questi
motivi,
visti gli art. 9, 10,
80 e segg., 84 e segg., 325, 344, 350, 353, 398 e segg., 429 e segg. CPP;
31 cpv. 1, 90 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LCStr;
3 cpv. 1 ONC;
12 cpv. 3, 47 e 106 CP;
nonché, sulle spese, 422 e segg. CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di contravvenzione alle
norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr),
per avere, nell’effettuare un giro di prova alla guida della
vettura __________ targata ZH __________, negligentemente manipolato dei
pulsanti permettendo così al veicolo di perdere aderenza ruotando di 90° per
poi invadere la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e da
una superficie vietata, cozzando infine contro la barriera protettiva ivi
esistente.
1.2. AP
1 è condannato alla multa di fr.
700.- (settecento).
1.2.1. In caso di mancato pagamento, la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado,
per complessivi fr. 1’350.- (milletrecentocinquanta), sono posti a carico
dell’appellante.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono a carico dell’appellante.
3.
Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.
4.
Intimazione a:
5.
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.