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Decisione

17.2019.273

Condannato per contravvenzione alla LCStr

24 aprile 2020Italiano17 min

commisurazione della multa (di fr. 700.-) operata dal primo giudice che, oltre a

Source ti.ch

Incarto n.

17.2019.273

17.2020.12

Locarno

24 aprile 2020/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Damiano Salvini, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 30 agosto 2019 da

AP 1

rappr. dal DI 1

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 20 agosto 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona

(motivazione scritta intimata il 21 ottobre 2019)

richiamata la dichiarazione di appello 6 novembre 2019;

esaminati gli atti;

Ritenuto che

A. Con sentenza 20 agosto 2019 AP 1 è stato dichiarato autore

colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione giusta l’art. 90

cpv. 1 LCStr in rel., in particolare, con l’art. 31 cpv. 1 LCStr, per avere:

“a __________, il 12.4.2018, perso

la padronanza del veicolo così come descritto nel decreto d’accusa.” (disp. n.

1 della sentenza impugnata),

ossia, per avere:

“[…], nell’effettuare un giro di

prova alla guida della vettura __________ targata ZH __________,

negligentemente manipolato dei pulsanti permettendo così al veicolo di perdere

aderenza ruotando di 90° per poi invadere la corsia di contromano delimitata

dalla linea di sicurezza e da una superficie vietata, cozzando infine contro la

barriera protettiva ivi esistente” (DA 13 agosto 2018 n. __________),

ed è stato condannato alla multa di fr. 700.- (disp. n. 2.1 della

sentenza impugnata) e al pagamento delle spese procedurali (disp. n. 2.2 della

sentenza impugnata).

B. Il DA 13 agosto 2018

n. __________ (erroneamente indicato, a pag. 1 del primo giudizio, DA 29 agosto

2016 n. __________) è stato confermato dal giudice di primo grado solamente dal

profilo fattuale, poiché l’accusa promossa dal MP prevedeva il reato di grave

infrazione alle norme della circolazione ex art. 90 cpv. 2 LCStr “in rel.

con gli art.

26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7

cpv. 1 ONC”.

C. La derubrica

dell’imputazione da infrazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) a contravvenzione (art.

90 cpv. 1 LCStr) è stata espressamente chiesta dalla difesa al termine del dibattimento

di primo grado:

“[i]n via ancor più subordinata [il

difensore - n.d.r.] chiede l’applicazione dell’art. 90 cpv. 1 LC[S]tr” (doc. 6,

inc. Pretura penale, pag. 3).

D. Concluso

il procedimento dinanzi alla Pretura penale, AP 1 ha

tempestivamente impugnato la sentenza di condanna ossequiando l’art. 399 CPP:

nella dichiarazione d’appello 6 novembre 2019, egli ha

precisato di impugnare l’intero giudizio di primo grado, chiedendo il

suo proscioglimento (CARP III).

E. L’appello

è stato trattato in procedura scritta.

a. Nella motivazione

del 16 gennaio 2020, AP 1 ha sostenuto la violazione del principio accusatorio,

l’assenza di una sua negligenza e ha lamentato la mancanza di un qualsiasi

accertamento relativamente al nesso causale fra quel che lui ha fatto e

l’incidente. L’appellante ha richiesto anche un’indennità ex art. 429 CPP di

fr. 5’854.85 per i costi sostenuti in prima e in seconda sede (CARP IX, pag.

10).

b. Né la

Pretura penale né il MP hanno formulato osservazioni alla

motivazione scritta, rimettendosi al giudizio di questa Corte.

Considerato

in fatto e in diritto

principio accusatorio

1. L’appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia

violato il principio accusatorio, poiché:

“[n]ella presente fattispecie il

decreto d’accusa non faceva riferimento all’infrazione di perdita di padronanza

del veicolo, né nella succinta descrizione dei fatti rimproverati all’imputato,

né mediante il rinvio all’art. 31 LCStr dove tale fattispecie è prevista. Di

conseguenza, per il suo giudizio, il Giudice era

vincolato dai fatti indicati nel decreto d’accusa e non se ne poteva in alcun

modo discostare. In assenza di uno specifico reato rimproverato al qui

ricorrente, il Giudice non poteva nemmeno condannarlo.” (CARP IX, pag.

9).

a. Secondo

l'art. 9 cpv. 1 CPP, un reato può essere sottoposto a

giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il MP ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice

competente. Giusta l’art. 353 cpv. 1

lett. c CPP il decreto d’accusa deve indicare i fatti contestati all’imputato.

La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze poste per l’atto d’accusa

(STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014, consid. 1.3.1) che, fra l’altro, deve

indicare i fatti contestati all’imputato in modo quanto possibile succinto, ma

preciso, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati

commessi (art. 325 cpv. 1 lett. f CPP). La descrizione precisa dei fatti

contestati all’imputato è di importanza centrale, dal momento che è questa che

definisce l’oggetto del procedimento e, di conseguenza, costituisce un

presupposto essenziale per la concretizzazione e il rispetto del principio

accusatorio (sentenza CARP del 15 settembre 2016, inc. n. 17.2016.51, consid.

1a), la cui finalità è - in particolare - quella di consentire all’imputato di

comprendere con la necessaria

precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di

essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e

preparare efficacemente la sua difesa

(STF 6B_1011/2017 del

23 luglio 2018, consid. 2.2). Il giudice è vincolato ai fatti descritti

nell'atto di accusa, ma può scostarsi dalla relativa qualificazione giuridica

(art. 350 cpv. 1 CPP), purché ne informi le parti presenti dando loro

l'opportunità di pronunciarsi (art. 344 CPP).

a.1 Se all’imputato è contestato un reato

commesso per negligenza, l’atto o il decreto d’accusa devono indicare

chiaramente in cosa consiste, a mente della pubblica accusa, l’imprevidenza

colpevole (sentenza CARP del 10 novembre 2017, inc. n. 17.2017.30, consid.

2.1).

b. Nel

DA 13 agosto 2018 la negligenza addebitata a AP 1 è stata definita nei termini

seguenti:

“negligentemente manipolato dei

pulsanti”.

Seppure generica e sintetica, l’indicazione consente di definire

sufficientemente gli addebiti mossi al conducente, poiché essa ricalca le

dichiarazioni rese da AP 1 nel corso del suo interrogatorio svolto prima che

l’accusa venisse formulata:

“ho provato a premere alcuni

pulsanti presenti sul volante [mentre si trovava alla guida del veicolo -

n.d.r.] al fine di capire a che scopo servissero […] verosimilmente ho premuto un

pulsante che ha disinserito il controllo trazione o quant’altro” (AI 4,

allegato 1, pag. 2).

In pratica, nel DA il PP si è limitato a parafrasare quanto

dichiarato dallo stesso appellante, ossia di aver premuto un pulsante, adibito

al controllo della trazione mentre si trovava alla guida del veicolo in

questione, per un giro di prova, senza tuttavia conoscerne la funzione. Quindi

- detto altrimenti - di averlo premuto “negligentemente”.

c. Il primo giudice non

si è affatto scostato dai fatti esposti dalla

pubblica accusa, poiché sono quelli che ha, prima, accertato e, poi,

ripreso nel dispositivo della sentenza impugnata (disp. n. 1). I fatti indicati

nel DA - a non averne dubbio - descrivono proprio una perdita di padronanza del

veicolo ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LCStr. Seppure il MP ha omesso di indicare

espressamente questa disposizione nel DA, il chiaro riferimento all’art. 3 cpv.

1 ONC - norma che precisa la portata del generico precetto di cui all’art. 31

cpv. 1 LCStr - impedisce manifestamente di concludere, come preteso dalla

difesa, che il DA non faccia riferimento alla perdita di padronanza del veicolo

(CARP IX, pag. 9).

d. L’imputato non si è, dunque, mai trovato

nell’impossibilità di comprendere

con la necessaria precisione quali fatti gli venivano rimproverati e a

quali pene e misure rischiava di essere condannato, nonché - soprattutto - di far valere adeguatamente

le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa.

Neppure si può concludere che il

primo giudice si è discostato dai fatti descritti nel DA.

La tesi difensiva riferita alla

violazione del principio accusatorio risulta, pertanto, priva di fondamento.

vita e precedenti penali

dell’imputato

2. AP 1 è nato a __________

il __________, è attinente di __________ ed è domiciliato a __________ in una

casa di cui è comproprietario in ragione di 1/5. È celibe ed è attualmente

impiegato presso l’azienda di famiglia attiva nel ramo edile, dove si occupa

dell’amministrazione, della contabilità e delle vendite. Dichiara un’entrata

mensile netta di circa fr. 3’000.- (verbale d’interrogatorio dibattimentale,

pag. 1).

3. Dall’estratto del

casellario giudiziale (doc. dib. di primo grado n. 1), a carico dell’appellante

risulta una condanna – inflitta con DA 29 agosto 2016 del MP del Cantone Ticino

- di 30 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, la cui esecuzione è stata

sospesa per un periodo di prova di 3 anni, e di una multa di fr. 400.-, per

guida in stato di inattitudine (concentrazione qualificata di alcol nell’alito

o nel sangue, fatti del 10 giugno 2016).

appello

4. Non

é contestato che, in data 12 aprile 2018, AP 1 si trovava alla guida della __________

targata ZH __________ (l’ultimo modello di __________ di allora) e che - dopo

la manipolazione della pulsantiera sul volante - la vettura si metteva

improvvisamente di traverso (di circa 90°), invadendo la corsia di contromano e

andando a collidere, con la parte frontale, contro la barriera protettiva

delimitante via __________, a __________ (AI 4, allegato 1, pag.

2 e allegato 3; verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2; doc. dib. di primo grado n. 5).

AP 1 ha, pure, individuato nella manipolazione di un pulsante “che

ha disinserito il controllo trazione o quant’altro” il “motivo per il

quale l’auto è sfuggita al controllo” (AI 4, allegato 1, pag.

2). Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha precisato che il pulsante da

lui premuto era il “bottone sport che si trovava sul volante” (verbale

d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2).

5. Nel suo appello, AP

1 sostiene, da un lato, che manipolare, durante la guida, la pulsantiera sul

volante per cercare di capire la funzione dei diversi pulsanti non costituisce

una negligenza e, dall’altro, che fra tale suo comportamento e l’incidente non

vi è alcun nesso.

6. Secondo l’art.

31 cpv. 1 LCStr il conducente deve

costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi

doveri di prudenza.

La portata dei doveri del

conducente è, poi, definita dall’art 3 cpv 1 ONC. Sul tema, si riporta qui, ex

art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. 7.1. della sentenza impugnata:

“[l]’art. 3 cpv. 1 ONC specifica che egli deve rivolgere

la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non deve compiere movimenti

che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre, la sua attenzione non

deve essere distratta, in particolare non lo deve essere né da apparecchi

riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.

L’attenzione richiesta dal conducente implica che egli sia in misura di reagire

prontamente ai pericoli che minacciano la vita, l’integrità corporale o i beni

materiali altrui (cfr. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Commentaire

du code suisse de la circulation routière, 4a ed. 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCStr

e rinvii). La padronanza del veicolo impone che l’automobilista sia in

condizione di azionare rapidamente i comandi del suo veicolo in movimento, così

da manovrarlo immediatamente in modo adeguato alle circostanze in presenza di

un qualsiasi pericolo (DTF 120 IV 63, consid. 2a; 103 IV 101 consid. 2.b; 76 IV

53, consid. 1).

Sempre secondo

giurisprudenza, anche una disattenzione involontaria di circa un secondo

costituisce una colpa (DTF 100 IV 279). A dipendenza delle circostanze può

essere richiesta un’accresciuta attenzione e padronanza di guida da parte di un

conducente inesperto, in particolare durante le ore di punta, in prossimità di

una fermata di un bus, quando vi sono dei lavori sulla carreggiata, quando le

condizioni della circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando

la velocità è elevata (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller op. cit., ad

art. 31 LCStr, n. 2.4).

Chi fa capo a sistemi tecnici di

assistenza alla guida (come ad esempio il sistema di rilevamento di

travalicamento di corsia o il tempomat) deve avere familiarità con il loro

funzionamento. Il conducente deve in particolare essere in grado di

padroneggiare il veicolo anche in caso di malfunzionamento di tali sistemi. Ne

consegue, sul piano penale, che il conducente non può sottrarsi alle proprie

responsabilità, sancite dagli artt. 31 cpv. 1 e 90 LCStr, avvalendosi del

sistema d’assistenza o di un’eventuale avaria dello stesso (Rusch, OGer ZH SU170056-O/U/ad: Strafrechtliche

Erfassung versagender Assistenzsysteme im Strassenverkehr, in AJP 2019

p. 134 e segg., in particolare la giurisprudenza citata nel titolo dell’articolo).”

(sentenza impugnata, consid 7.1., pagg. 5-6).

7. La tesi difensiva secondo cui

“toccare

tali pulsanti [quelli che permettono di cambiare la modalità di guida - n.d.r.]

è un atto normale nella guida dei veicoli moderni […] Non si vede quindi quale

colpa (disattenzione, errore di manipolazione o altro) possa essere imputata al

signor AP 1 in una siffatta situazione.” (CARP IX, pag. 7),

sfiora la temerarietà se solo si

pensa, non solo che AP 1 quel 24 aprile 2018 stava effettuando un giro

di prova su una vettura mai condotta in precedenza, ma soprattutto se si pensa

che egli si è messo, mentre guidava, a schiacciare comandi di cui non conosceva

la funzionalità “al fine di capire a che cosa servissero” (AI 4, allegato 1, pag. 2). Non occorrono lunghe argomentazioni

per concludere che, così facendo, l’appellante ha agito in modo negligente: un

conducente che, mentre guida un veicolo a lui sconosciuto, preme uno o più

pulsanti allo scopo di scoprirne la funzione, non soltanto distoglie la sua

attenzione dalla guida, ma assume il rischio di innescare un meccanismo che

potrebbe interferire sulla linea di guida.

8. Cade nel vuoto anche la tesi secondo cui non

vi è prova del legame fra tale manipolazione e la perdita di padronanza del

veicolo.

È, infatti, la descrizione dei momenti topici fatta dallo stesso

imputato ad evidenziare l’esistenza di tale nesso di causalità:

“[m]entre percorrevo la Via __________

in direzione nord, ad una velocità non superiore ai 50 km/h, ho provato a

premere alcuni pulsanti presenti sul volante al fine di capire a che scopo

servissero. Improvvisamente, senza che potessi reagire, l’auto si metteva di

traverso, invadendo la corsia opposta ed urtando poi violentemente con la parte

frontale il guidovia posto a sinistra rispetto alla mia direzione di marcia. Al

momento del fatto piovigginava ed il fondo stradale bagnato […] verosimilmente ho premuto un pulsante che

ha disinserito il controllo trazione o quant’altro. A proposito aggiungo che si

trattava di un veicolo di prova e tra l’altro con circa 600 Cavalli” (AI 1,

allegato 1, pag. 2);

“[c]ircolavo sulla via __________ in direzione nord ad una

velocità inferiore al limite consentito, credo che fosse 50 km/h, anche perché

davanti a me c’era un bus delle autolinee bleniesi. Visto che circolavo ad una

bassa velocità mi sono messo a guardare la macchina e ho schiacciato il bottone

sport che si trovava sul volante. Rispetto alla foto che mi viene mostrata

(pag. 8 del doc. d[i]b. 5) il bottone è quello rosso a destra. Dopo che ho

schiacciato il bottone la macchina si è girata di 90 gradi ed è andata a

sbattere contro il guard rail.

(verbale di interrogatorio dibattimentale

di primo grado, pag. 2).

Pertanto, ritenuto come la

prevedibilità di una simile conseguenza sia del tutto evidente, è condivisibile

la conclusione pretorile:

“[i]n

concreto è assodato che l’imputato ha perso la padronanza del veicolo e che,

salvo la manipolazione dei pulsanti da parte sua, non ci sono stati altri

avvenimenti esterni che hanno causato l’incidente. Facendosi distrarre dai

pulsanti (in particolare il pulsante rosso a destra del volante come da lui

precisato) e manipolandoli con leggerezza – visto che non aveva familiarità con

Fatti

i medesimi e, peraltro, neppure con il mezzo e le sue eventuali reazioni -

l’imputato ha perso il controllo dell’automobile con il risultato che si evince

dalla documentazione fotografica agli atti.” (sentenza impugnata, consid 7.2,

pag. 6)

Ne segue che l’appello, anche su

questo punto, va respinto.

9. Che

i fatti di cui al DA costituiscano un’infrazione ex art. 90 cpv. 2 LCStr (come

sostenuto dalla pubblica accusa) o una contravvenzione giusta l’art. 90 cpv. 1

LCStr (come deciso dal primo giudice), è una questione che non merita di essere

esaminata, poiché il divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP)

impedisce di optare per una più severa qualificazione giuridica (DTF 144 IV 35,

consid. 3.1.1).

10. AP 1 va dunque dichiarato autore colpevole di

contravvenzione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr), così come

deciso in primo grado.

commisurazione della pena

11. Nessun appunto può essere mosso alla

commisurazione della multa (di fr. 700.-) operata dal primo giudice che, oltre a

situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (art. 106 cpv. 1 CP), appare

più che ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106

cpv. 3 CP, specie se si considera che

l’appellante, al volante di una vettura da 600 cavalli mai guidata in

precedenza e ritirata pochi minuti prima dal concessionario per un giro di

prova, in pieno centro abitato (in via __________, a __________), si è

deliberatamente messo a premere almeno un pulsante sul volante, senza sapere a

che cosa servisse, incorrendo, così, in una negligenza di non poco conto.

spese procedurali e indennità ex

art. 429 CPP

12. Visto

l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico

di AP 1. Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr.

1’000.- (di cui fr. 800.- di tassa e fr. 200.- di spese), sono pure posti a

carico del ricorrente, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Non vengono assegnate indennità ex art. 429 CPP.

Per questi

motivi,

visti gli art. 9, 10,

80 e segg., 84 e segg., 325, 344, 350, 353, 398 e segg., 429 e segg. CPP;

31 cpv. 1, 90 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LCStr;

3 cpv. 1 ONC;

12 cpv. 3, 47 e 106 CP;

nonché, sulle spese, 422 e segg. CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di contravvenzione alle

norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr),

per avere, nell’effettuare un giro di prova alla guida della

vettura __________ targata ZH __________, negligentemente manipolato dei

pulsanti permettendo così al veicolo di perdere aderenza ruotando di 90° per

poi invadere la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e da

una superficie vietata, cozzando infine contro la barriera protettiva ivi

esistente.

1.2. AP

1 è condannato alla multa di fr.

700.- (settecento).

1.2.1. In caso di mancato pagamento, la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado,

per complessivi fr. 1’350.- (milletrecentocinquanta), sono posti a carico

dell’appellante.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono a carico dell’appellante.

3.

Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.

4.

Intimazione a:

5.

Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81.

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.