17.2019.288
Condannato per truffa (in parte tentata), falsità in documenti (ripetuta) e falsità in certificati (ripetuta) Correità
3 agosto 2020Italiano27 min
i suoi documenti di legittimazione e una dichiarazione di __________ datata 15
Source ti.ch
Incarto n.
17.2019.288+325
17.2020.26
Locarno
3 agosto 2020/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Damiano Salvini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 19 settembre 2019 confermato con dichiarazione di appello 14
novembre 2019 dal
AP 1
e sull’appello incidentale presentato il 6 dicembre 2019 da
AP 2
rappr. dal DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 13 settembre 2019 dalla Corte delle assise correzionali di __________
(motivazione scritta intimata il 6 novembre 2019)
esaminati gli atti;
ritenuto che
A. Con decreto d’accusa
n. __________ del __________, il MP ha ritenuto AP 2 autore colpevole di:
1. truffa, in parte tentata
(art. 146 CP),
“per avere,
nel periodo 6-22 luglio 2015,
a __________, __________ ed in
altre non meglio precisate località,
agendo in correità con IM 1,
per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto,
ingannato con astuzia i dipendenti
della __________ __________, affermando cose false e dissimulando cose vere,
inducendoli ad atti pregiudizievoli per il patrimonio della società,
e meglio per avere indotto __________
a consegnare a contanti a IM 1, a __________, il 22 luglio 2015, CHF 30'000.00,
a titolo di prestito,
facendo presentare a quest’ultimo
documentazione fasulla riguardante la sua situazione personale e finanziaria,
nell’ambito di una richiesta di prestito 6 luglio 2015 di CHF 40'000.00
presentata a __________ (per il tramite di __________) da IM 1, legittimatosi
però come AP 2,
mettendo in particolare a
disposizione di IM 1, al fine di ingannare astutamente __________,
documentazione e informazioni utili riguardanti la sua persona (in particolare:
Fatti
i suoi documenti di legittimazione e una dichiarazione di __________ datata 15
dicembre 2014 attestante l’assenza di pendenze con carte di credito a lui
intestate)”,
2. falsità in documenti,
ripetuta (art. 251 CP),
“per avere,
nel luglio 2015,
a __________ e in altre non meglio
precisate località,
agendo in correità con IM 1,
formato documenti falsi e/o
alterato documenti veri al fine di commettere la truffa di cui al punto 1 del
presente decreto d’accusa, e meglio:
2.1 alterato l’estratto conto
datato 17 giugno 2015 della relazione a lui intestata presso __________,
relativo al periodo 01.01.2015-17.06.2015, e meglio aumentando l’importo delle
entrate (stipendi) provenienti dal datore di lavoro __________;
2.2 confezionato il falso scritto
datato 30 giugno 2015, con il quale __________ confermava di avere assunto AP 2
in qualità di responsabile confezionamento, falsificando la firma del datore di
lavoro;
2.3 falsificato, per il tramite di IM
1, la firma apposta sul contratto di credito in contanti 14 luglio 2015 con il
quale __________ concedeva ad AP 2 un prestito di CHF 30'000.00 (avendolo
firmato IM 1 e non AP 2);
2.4 falsificato, per il tramite di IM
1, la firma apposta sul formulario “A” datato 15 luglio 2015 (documento firmato
da IM 1 a __________, presso gli uffici di __________, facendosi passare per AP
2)”,
3. falsità in certificati,
ripetuta (art. 252 CP),
“per avere,
nel luglio 2015,
in non meglio precisate località,
agendo in correità con IM 1,
al fine di commettere la truffa di
cui al punto 1 del presente decreto d’accusa,
contraffatto i seguenti documenti
di legittimazione a lui intestati, sostituendo segnatamente la sua fotografia
con una fotografia raffigurante IM 1:
3.1 carta d’identità __________ no.
__________, rilasciata a __________ in data 11 agosto 2012;
3.2 permesso per confinanti UE/AELS
valido per tutta la Svizzera fino al 31.12.2016 (“G”) no. __________”,
e ne ha proposto la condanna alla
pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr 100.- cadauna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 2'000.- e
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.-.
B. A seguito dell’opposizione
dell’imputato al DA (AI 57), il PP ha promosso l’accusa
dinanzi alla Corte delle assise correzionali.
C. Con sentenza del 13 settembre 2019, il primo
giudice ha dichiarato AP 2 autore colpevole di falsità in documenti (art. 251
CP) e falsità in certificati (art. 252 CP; disp. n. 1), ma lo ha prosciolto dal
reato di truffa, in parte tentata (art. 146 CP; disp. n. 2), comminandogli una
pena di 120 aliquote giornaliere da fr. 20.- cadauna, sospesa condizionalmente
per 2 anni, e una multa di fr. 1'000.- (disp. n. 3 e 4).
D. Questa sentenza è stata tempestivamente
impugnata solamente dalla pubblica accusa: con annuncio d’appello 19 settembre
2019 prima (CARP I) e con dichiarazione d’appello 14 novembre 2018 poi (CARP
III), limitatamente ai dispositivi n. 2, 3.1, 3.2, 4 e 9, concernenti il
proscioglimento dall’accusa di truffa, la commisurazione della pena, nonché la
quantificazione e la suddivisione di tasse e spese.
AP 2, per contro, ha interposto appello incidentale il 6 dicembre
2019, impugnando i n. 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del dispositivo, concernenti la
condanna per falsità in documenti e falsità in
certificati, il rifiuto di un’indennità ex art. 429 CPP, nonché la
quantificazione e la suddivisione di tasse e spese (CARP V).
Il dispositivo n. 7 (sequestro
probatorio del dossier di __________; AI 12, allegato 9), è per contro passato
incontestato in giudicato.
E. Ottenuto il consenso alla trattazione degli appelli in
procedura scritta (CARP VII, VIII, IX, X) e fissato il termine per presentare
la relativa motivazione (CARP XI), il PP ha presentato il proprio allegato in
data 24 febbraio 2020 (CARP XV), mentre AP 2 il 18 febbraio 2020 (CARP XIV). È
poi seguito un secondo scambio di scritti (CARP XVI, XVIII e XIX). La pubblica
accusa domanda che AP 2 venga condannato anche per il reato di truffa,
ravvisando la presenza di un inganno astuto ai sensi dell’art. 146 CP, mentre
l’imputato chiede di essere integralmente prosciolto, oltre all’assegnazione di
un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, poiché sostiene di essere
totalmente estraneo ai fatti.
Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Considerato
in fatto e in diritto
vita e precedenti penali di AP 2
1. AP 2 è nato a __________ il __________. Dopo la
scuola dell’obbligo ha intrapreso una formazione quale perito meccanico, senza
tuttavia ultimarla. Ha così iniziato a lavorare in Svizzera all’età di 17 anni
presso la __________. Attualmente è impiegato come giardiniere in __________ e
percepisce un reddito mensile di euro 1'200.-/1'300.-. È separato e ha due
figli minorenni e per il loro mantenimento versa mensilmente euro 300.-.
AP 2 è incensurato in Svizzera,
mentre in Italia è stato condannato nel 2008 per il reato di guida in stato
d’ebrezza.
Per ulteriori dettagli sulla vita
dell’imputato, si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP al consid. 3 del giudizio
impugnato.
Considerandi
2.
Non è contestato da nessuna delle parti che __________
è stata ingannata, anche attraverso l’ausilio di documentazione falsa, e che
ciò l’ha indotta a compiere un atto pregiudizievole del proprio patrimonio,
ossia la dazione brevi manu di fr. 30'000.- in contanti a IM 1. Lo svolgimento
dei fatti è già stato peraltro accertato in via definitiva, con riferimento
alla posizione del solo IM 1, nel DA n. _______ del _______ (AI 55).
A restare litigiose sono, per
contro, la presenza di un inganno astuto ex art. 146 CP, non ammesso dal primo
giudice, ma sostenuto dalla pubblica accusa, come pure la correità di AP 2,
accertata in primo grado, ma sempre contestata dall’imputato.
l’appello principale del PP
(inganno astuto ex art. 146 CP)
3.
Con il proprio appello il PP argomenta che, in
concreto, vi è stata certamente astuzia nell’inganno,
“
in
particolare alla luce dell’utilizzo da parte dall’imputato di un’identità
fittizia e di documenti falsi” (CARP XV, pag. 3).
3.1
Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di
truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere,
oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
Perché vi sia truffa ex art. 146 CP
non basta dunque che la vittima sia stata ingannata. È necessario che sia stata
ingannata con astuzia. Secondo la giurisprudenza, vi è astuzia non solo quando
l'autore si avvale di un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una
messa in scena, ma anche laddove si limiti a fornire delle false informazioni
la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile,
oppure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o
prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù segnatamente
di un particolare rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256, consid. 4.4.3, STF
6B_645/2012 del 27 maggio 2013, consid. 2.1). Il carattere astuto non dipende
dal buon esito dell'inganno. È invece determinante sapere se l'inganno non era,
o solo difficilmente, rilevabile dalla vittima, tenuto conto dei mezzi di
verifica di cui questa disponeva e della sua situazione concreta, così come
l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 135 IV 76, consid. 5.2; STF 6B_645/2012
del 27 maggio 2013, consid. 2.1).
L'astuzia va negata, qualora la
vittima avrebbe potuto difendersi dando prova di un minimo di attenzione o
evitare l'errore con un minimo di prudenza. L'astuzia va, dunque, negata quando
la vittima è corresponsabile del danno, per non aver osservato le misure
elementari che si imponevano: in questi casi, la tutela penale decade poiché la
leggerezza della vittima è tale da relegare in secondo piano il comportamento
truffaldino dell'autore.
Soltanto eccezionalmente, quindi,
la corresponsabilità della vittima esclude la punibilità penale del truffatore.
Per determinare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di
adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come avrebbe
reagito all'inganno una persona ragionevole ed esperta, bensì occorre prendere
in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la
conosce e la sfrutta (DTF 135 IV 76, consid. 5.2 pag.; 128 IV 18, consid. 3a e
rinvii; STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013, consid. 2.1).
4.
In concreto, è manifesto che l’atto pregiudizievole
compiuto da __________ al proprio patrimonio è stato il risultato
dell’esecuzione di un piano piuttosto ben congeniato, che comprendeva il
ricorso a molteplici menzogne, a una falsa identità, all’impiego di titoli
falsi appositamente confezionati e al previo coinvolgimento di un partner
accreditato di __________ __________ (la __________), attraverso il quale è poi
stata presentata la richiesta di mutuo il 7 luglio 2015 (AI 1, AI 12 e relativi
allegati).
Non occorrono grandi argomentazioni
per concludere che, in simili circostanze, non può essere negata la presenza di
un inganno astuto.
Nemmeno interrogandosi sulle
verifiche che ci si poteva attendere da __________ in dette circostanze, si
giunge a una conclusione differente.
Innanzitutto __________, in base a
quanto previsto dal piano criminale, ha ricevuto la richiesta di mutuo per il
tramite di un suo partner accreditato, attivo da oltre vent’anni nel settore
(AI 12, allegato 10). Circostanza, questa, che suscita sicurezza e non fonda
certo il sospetto che occorra svolgere particolari verifiche, specie se si
considera che __________ aveva proprio il compito di controllare l’originalità
dei documenti (AI 53, pag. 3).
Inoltre il tutto è avvenuto in
ambito commerciale, ove, vista la mole di dossier da trattare, non è certo esigibile
che vangano svolte sistematicamente verifiche approfondite di fronte a ogni
singola richiesta di mutuo, in aggiunta a quelle ordinariamente effettuate
(come ad esempio il controllo della solvibilità del richiedente) e, dunque,
compiute anche in questo caso (AI 1 e relativi allegati).
Indipendentemente da questi
aspetti, resta il fatto che la documentazione sottoposta all’istituto di
credito da parte di IM 1 non presentava (evidenti) indizi di falso. Anzi, nel
suo complesso, appariva coerente, attendibile e ben confezionata. Ad esempio
gli importi indicati nelle false buste paga risultavano identici agli accrediti
di stipendio figuranti sui falsi estratti conto (AI 1 e relativi allegati).
Inoltre anche l’importo di fr. 5'297.50 al mese di stipendio risultava in linea
con la qualifica di responsabile del confezionamento, puntualmente indicata,
oltre che sulle finte busta paga, anche sulla falsa conferma di assunzione a
tempo indeterminato della __________ (AI 1 e relativi allegati).
Per tutte queste ragioni, non può
essere negata la presenza di un inganno astuto ai sensi dell’art. 146 CP, che
va dunque ammessa.
l’appello incidentale di AP 2
(correità)
5.
Con il proprio appello AP 2 contesta il suo
coinvolgimento nell’operazione fraudolenta materialmente commessa da IM 1 ai
danni del patrimonio di __________, poiché, a suo dire, non sarebbe mai stata
provata neppure una sua semplice connivenza con l’autore materiale: in virtù
del principio in dubio pro reo chiede, dunque, di essere proscioglimento da
ogni accusa (CARP XIV).
5.1
Giusta l’art. 139 cpv. 1
CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in
applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, in base al libero
convincimento che trae dall’intero procedimento.
Un giudizio di colpevolezza
può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili,
su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (STF 1P.166/2002 del 13 novembre 2002, consid.
3.2; 1P.333/2002 del 12 febbraio
2003, consid. 1.4).
La valutazione delle prove
in ambito penale avviene nel rispetto del principio della presunzione
d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2
patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP.
Il precetto non impone,
tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.
Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto
collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non
sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio in dubio pro
reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire,
dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili
dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (fra le ultime: STF 6B_1339/2018 del 21 febbraio 2019, consid. 2.1).
5.2
In concreto, pur mancando la prova diretta della
correità fra AP 2 e IM 1, vi sono molteplici indizi a sostegno del consapevole
coinvolgimento dell’appellante nell’operazione fraudolenta a danno di __________,
malgrado egli abbia sempre contestato i fatti che gli vengono imputati.
Innanzitutto, l’appellante ha
mentito agli inquirenti sin dal suo primo interrogatorio, peraltro su un
aspetto di per sé irrilevante in relazione ai fatti in discussione
(segnatamente: la sua avvenuta convivenza con tale __________, rispettivamente __________
__________; AI 16, allegato 1, pag. 2; AI 42, pagg. 4-5), con la conseguenza
che con ciò ha minato la sua credibilità generale.
Inoltre, la tesi dell’asserito
furto nella sua auto, esposta nel (vano) tentativo di fornire una versione dei
fatti alternativa alla correità, non convince affatto, dal momento in cui un
episodio del genere - oltre a non essere mai stato denunciato come tale (AI 1,
allegato 25, da cui risulta che il 27 luglio 2015, dunque 5 dopo la dazione del
denaro, è stato denunciato un mero smarrimento in luogo sconosciuto, peraltro dei
soli documenti di legittimazione) - non può comunque aver fornito a IM 1 tutta
la precisa documentazione necessaria per la truffa. È del tutto improbabile,
poi, che un truffatore, come si è inequivocabilmente rivelato essere IM 1, vada
alla casuale ricerca di simile documentazione utile alla commissione di questi
reati nelle auto di poveri malcapitati, dove normalmente non troverebbe
assolutamente niente del genere, poiché le autovetture non sono degli “archivi
di documenti”.
Decisive, per fondare la correità
fra i due, si rivelano però le circostanze legate alla produzione
dell’attestazione 15 dicembre 2014 di __________ a __________. Nel corso del
mese di luglio 2015 l’istituto di credito ha domandato espressamente la
produzione di tale documento al (falso) richiedente (AI 37).
Sul punto, l’istruttoria ha
permesso di accertare che quanto prontamente spedito da IM 1 a __________,
malgrado un tentativo, non andato in porto, di ottenere per tempo un nuovo
esemplare dell’attestazione di __________, è stato proprio l’esemplare
originale inviato a AP 2 nel 2014 (AI 45, 48 e 51). Tutto ciò può essere
spiegato, escludendo l’azzardata tesi del furto in auto, con la sola collaborazione - intenzionale e determinante - fra AP 2 e IM
1, volta a truffare __________ per mezzo dell’utilizzo, in parte, di
documentazione falsa di pertinenza dell’appellante, messa a disposizione del
suo correo.
Per tutte queste ragioni, va
concluso che AP 2 ha agito in correità con IM 1, alfine di ingannare
astutamente __________ nell’ambio della richiesta di un mutuo da fr. 40'000.-,
poi effettivamente concesso limitatamente all’importo di fr. 30'000.- (AI 1).
L’appello dell’imputato è, dunque,
respinto.
6.
Accertata la decisione
comune di commettere la truffa e la messa a disposizione di IM 1 dei documenti
(e delle relative informazioni) per poterla eseguire, è irrilevante stabilire se i documenti e i
certificati indicati nel DA siano stati formati e/o usati dal solo IM 1
o anche da AP 2, poiché:
- dal profilo
oggettivo, data la presenza di un contributo
essenziale alla commissione dell'infrazione (in concreto: la messa a
disposizione della propria documentazione personale a IM 1, al fine di
falsificarla e servirsene per la truffa), non
è necessario che il correo abbia effettivamente partecipato all'esecuzione
susseguente (decisione CARP del 7 aprile 2016, inc. n. 17.2015.148, consid.
21);
- dal profilo soggettivo, non è necessario che
l'autore intendesse usare personalmente i documenti falsi per ingannare,
essendo sufficiente che abbia voluto, o anche solo accettato, che un terzo ne
facesse un uso ingannevole (DTF 135 IV 12, consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8
dicembre 2011, consid. 1.3).
L’appellante è pertanto autore colpevole anche di questi reati,
manifestamente commessi allo scopo di servirsi dei titoli falsi per ingannare __________.
colpa e commisurazione della
pena
7.
Sulla
commisurazione della pena si richiama, oltre all’art. 47 CP, la DTF 136 IV 55, consid.
5.4
Per quel che riguarda il concorso di reati ex art. 49 cpv. 1 CP si
richiama, invece, la DTF 144 IV 313, consid. 1.
8.
AP 2 deve rispondere
di:
- truffa, in
parte tentata (art. 22 e 146 CP), per cui è prevista una pena detentiva sino a
cinque anni o una pena pecuniaria;
- falsità in
documenti (art. 251 CP), per cui è prevista una
pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria;
- falsità in
certificati (art. 252 CP), per cui è prevista una
pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
a. Con riferimento al
reato di truffa, dal profilo oggettivo e soggettivo la colpa di AP 2 va
considerata media. L’autore, unitamente al suo correo, ha infatti danneggiato
il patrimonio di __________ per un importo
piuttosto cospicuo (il credito concesso ammonta fr. 30'000.-, versati
integralmente a contanti nelle mani si IM 1) e lo ha fatto per puro scopo lucro, con il solo obiettivo di migliorare
la sua condizione finanziaria e non certo di supplire a problemi finanziari,
non messi peraltro in luce dall’inchiesta.
b. Con riferimento ai
reati di falsità in documenti e di falsità in certificati, dal profilo
oggettivo e soggettivo la colpa di AP 2 va considerata media. L’autore,
unitamente al suo correo, ha infatti creato ad arte documentazione falsa di
varia natura, con il solo scopo di impiegarla a scopo d’inganno nell’ambito
della truffa ai danni del patrimonio di __________.
9.
Secondo l’art. 49
cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può,
tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.
Gli art. 146, 251 e 252 CP lasciano al giudice la possibilità di
pronunciare una pena detentiva o una pena pecuniaria. La scelta del genere di sanzione da infliggere dipende dalla sua adeguatezza,
dai suoi effetti sul condannato e sulla sua situazione sociale, nonché dalla
sua efficacia da un punto di vista preventivo. Nell’ambito della piccola
criminalità - come in concreto - la sanzione principale resta la pena
pecuniaria (art. 34 CP), mentre per la criminalità media vanno considerate
tanto la pena pecuniaria, quanto la pena detentiva (sentenza CARP del 18
giugno 2019, inc. n. 17.2018.106, consid.
17).
9.1
In concreto non vi sono agli atti elementi che
permettono di concludere che per AP 2 - che, sin qui, si è reso responsabile di
un solo illecito legato alla circolazione stradale in Italia nel 2008 - una
pena pecuniaria non sarebbe adeguata, cioè non basterebbe a dissuaderlo dal
delinquere nuovamente. Tutto ponderato, tenuto conto in particolare del ruolo
determinante ma non di primo piano assunto da AP 2 nell’operazione fraudolenta,
nonché del fatto che il reato più grave, la truffa, andrebbe punito - da solo -
con una pena di 90 aliquote giornaliere, la pena base complessiva, in applicazione
dell’art. 47 in rel con l’art. 49 cpv. 1 CP, è fissata in 120 aliquote
giornaliere.
10.
A questo
punto, vanno considerate - a ponderazione in senso attenuante o aggravante
della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten): va, cioè,
tenuto conto della sua vita anteriore, della reputazione, della situazione
personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,
rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso
del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita
(DTF 136 IV 55 consid. 5; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010
del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009
consid. 3.5).
Nel caso concreto AP 2, a differenza di IM 1, non si
è sottratto al procedimento penale, dando puntualmente seguito alle citazioni
giunte da parte delle autorità, ma, negando a spada tratta l’evidenza, ha
dimostrato di non aver preso coscienza dei fatti e, di riflesso, di non avere
alcuna intenzione di risarcire il danno arrecato a __________. Va però tenuto conto della sua attuale situazione
familiare di padre separato con obblighi mensili di mantenimento.
11.
In
esito, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 2 la pena pecuniaria di
110.
aliquote giornaliere. Tenuto conto della situazione personale dell’imputato
di cui al consid. 1, l’ammontare dell’aliquota giornaliera è fissato in fr.
30.-, per un totale di fr. 3'300.-.
12.
Va poi concessa la
sospensione condizionale della pena (art. 42 e segg. CP), poiché il solo fatto
che AP 2 non abbia detto la verità in merito al suo coinvolgimento, da solo,
non è sufficiente a fondare una prognosi negativa, specie se si considera
l’assenza di precedenti specifici.
Non essendovi motivi per andare oltre il minimo previsto dalla
legge, la durata del relativo periodo di prova viene fissata in due anni.
13.
Oltre a una pena
sospesa condizionalmente, può essere inflitta una multa ai sensi dell’art. 106
CP (art. 42 cpv. 4 CP) quando ciò appare necessario per sanzionare - in
un’ottica di prevenzione generale e speciale - adeguatamente ed in modo
tangibile la colpa del condannato (STF 6B_756/2018 del 15 novembre 2018,
consid. 2.2.; 6B_835/2018 dell’8 novembre 2018, consid. 3.2). Ciò è
segnatamente il caso qualora l’autore del reato - come in concreto - non ha
mostrato ravvedimento nel corso del processo, continuando peraltro a negare
ogni sua responsabilità (sentenza CARP del 12 dicembre 2012, inc. n. 17.2011.86, consid. 8.3).
Per questo motivo, è confermata la
pronuncia di una multa aggiuntiva già decisa dal primo giudice, limitandosi
solamente a ridefinirne l’importo, a fronte dell’intervenuta riduzione della
pena principale. A questo proposito, la giurisprudenza ha precisato che
rivestendo tale multa un mero carattere accessorio, in linea di principio il
suo limite massimo va fissato non oltre al 20% dell’importo della pena
principale (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4; 134 IV 60, consid. 7.3.3). Tutto
ponderato, una multa di fr. 660.- appare
adeguata e necessaria a rendere attento l’appellante dell’esigenza di porre, in
futuro, maggiore attenzione al suo comportamento, evitando di delinquere
nuovamente.
spese procedurali, tasse e indennità
14.
Vista la conferma di
tutte le accuse, l’integralità degli oneri processuali di primo grado di fr.
4'279.25 (compresi, dunque, anche i fr. 2'000.- legati alla richiesta di
motivazione scritta del PP), sono posti a carico del condannato.
15.
Gli oneri processuali
dell’appello principale del PP, accolto, ammontanti a fr. 1'200.- (fr. 1'000.-
di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disborsi), seguono la soccombenza e
sono posti a carico di AP 2.
16.
Gli oneri processuali
dell’appello incidentale di AP 2, respinto, ammontanti a fr. 1'200.- (fr.
1'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disborsi), seguono la
soccombenza e sono parimenti posti a carico di AP 2.
17.
Vista la sua
soccombenza, a AP 2 non vengono assegnate indennità ex art. 429 CPP.
pretese di risarcimento
18.
Il rinvio dell’AP __________
al competente foro civile, deciso in primo grado, è confermato, in assenza di
appello della diretta interessata e a fronte dell’esito del presente
procedimento.
sequestro conservativo a copertura delle spese
19.
Con il proprio
appello, AP 2 domanda anche l’annullamento del sequestro conservativo di fr.
2'920.35, disposto ex art. 268 CPP dal primo giudice a copertura delle spese
(disp. n. 6 della sentenza impugnata). Tale importo era già stato posto sotto
sequestro durante la procedura preliminare (AI 14).
In concreto, visto l’esito del processo d’appello, a carico di AP
2.
vi è il pagamento di un importo di diverse migliaia di franchi (consid.
13-16).
Dagli atti non emerge che
il mantenimento di tale misura violi il divieto di intaccare il minimo
esistenziale dell’imputato e della sua famiglia ex art. 93 LEF e 268 cpv. 2 CPP
(ciò che peraltro l’imputato non ha mai nemmeno sostenuto).
Inoltre il rischio che
il debito nei confronti dello Stato resti in concreto insoluto è piuttosto
elevato, tenuto conto che AP 2, oltre a risiedere all’estero, non risulta abbia
beni in Svizzera e, in base a quanto da lui stesso dichiarato in occasione del
primo dibattimento, da diverso tempo ha anche rinunciato al suo precedente
statuto di lavoratore frontaliere.
La misura va, dunque,
senz’altro mantenuta e l’appello incidentale, anche su questo punto, va
respinto.
Per questi
motivi,
visti gli art. 22, 146, 251 e 252 CP;
80.
e segg, 84 e segg., 348
segg., 379 segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP;
nonché, sulle spese, gli art.
422.
e segg. CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello principale
del AP 1 è accolto.
2.
L’appello
incidentale di AP 2 è respinto.
3.
Di conseguenza,
ricordato che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è passato
incontestato in giudicato, AP 2 è dichiarato autore colpevole di:
3.1
truffa, in parte
tentata (art. 146 CP),
per avere,
nel periodo 6-22 luglio 2015,
a __________, __________ ed in
altre non meglio precisate località,
agendo in correità con IM 1,
per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto,
ingannato con astuzia i dipendenti
della __________, affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendoli
ad atti pregiudizievoli per il patrimonio della società,
e meglio per avere indotto __________
a consegnare a contanti IM 1, a __________, il 22 luglio 2015, CHF 30'000.00, a
titolo di prestito,
facendo presentare a quest’ultimo
documentazione fasulla riguardante la sua situazione personale e finanziaria,
nell’ambito di una richiesta di prestito 6 luglio 2015 di CHF 40'000.00
presentata a __________ (per il tramite di __________) da IM 1, legittimatosi
però come IM 1,
mettendo in particolare a
disposizione di IM 1, al fine di ingannare astutamente __________,
documentazione e informazioni utili riguardanti la sua persona (in particolare:
i suoi documenti di legittimazione e una dichiarazione di __________ datata 15
dicembre 2014 attestante l’assenza di pendenze con carte di credito a lui
intestate),
3.2
falsità in
documenti, ripetuta (art. 251 CP),
per avere,
nel periodo 01.07.2015-22.07.2015,
a __________ e in altre non meglio
precisate località,
agendo in correità con IM 1,
alfine di nuocere al patrimonio
altrui o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
formato documenti falsi e/o
alterato documenti veri, facendone uso a scopo d’inganno, alfine di commettere
la truffa, in parte tentata, di cui al disp. n. 3.1, e meglio:
- alterato l’estratto conto datato
17.
giugno 2015 della relazione __________ a lui intestata presso la __________,
relativo al periodo 01.01.2015-17.06.2015;
- formato il falso scritto datato
30.
giugno 2015, con il quale __________ confermava di avere assunto AP 2 in
qualità di responsabile confezionamento;
- falsificato la firma apposta sul
contratto di credito in contanti 14 luglio 2015 con il quale __________
concedeva ad AP 2 un prestito di CHF 30'000.00;
- falsificato la firma apposta sul
formulario “A” datato 15 luglio 2015;
3.3
falsità in
certificati, ripetuta (art. 252 CP),
per avere,
nel periodo 01.07.2015-22.07.2015,
a __________ e in non meglio
precisate località,
agendo in correità con IM 1,
alfine di migliorare la situazione
propria o altrui e facendone uso a scopo di inganno,
alfine di commettere la truffa, in
parte tentata, di cui al disp. n. 3.1,
contraffatto i seguenti documenti
di legittimazione a lui intestati, sostituendo segnatamente la sua fotografia
con una fotografia raffigurante IM 1:
- la carta d’identità italiana no. __________,
rilasciata a __________ in data 11 agosto 2012;
- il permesso per confinanti
UE/AELS valido per tutta la Svizzera fino al 31.12.2016 (“G”) no. SIMIC __________.
4.
AP 2 è condannato:
4.1
alla pena pecuniaria
di 110 (centodieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, per un
totale di fr. 3’300.- (tremilatrecento);
4.1.1
la pena pecuniaria è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
4.2
alla multa di fr.
660.- (seicentosessanta), da sostituirsi, in caso di mancato pagamento per
colpa, con una pena detentiva di 22 (ventidue) giorni.
5.
Le spese procedurali
di primo grado, consistenti in fr. 4'279.25, sono poste a carico di AP 2.
6.
Le spese procedurali
dell'appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono poste a carico di AP 2.
7.
Le spese procedurali
dell'appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono poste a carico di AP 2.
8.
Ad AP 2 non è
riconosciuta alcuna indennità ex art. 429 CPP.
9.
L’accusatrice
privata __________ è rinviata al competente foro civile per le pretese di
medesima natura.
10.
È mantenuto il
sequestro conservativo di fr. 2'920.35 a
copertura delle spese poste a carico di AP 2 e del pagamento della pena
inflittagli.
11.
Intimazione a:
12.
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.