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Decisione

17.2019.307

Grave infrazione alle norme della circolazione (167 km/h con limite a 120): appello dell'imputato condannato, accertamento dell'identità della persona che era alla guida quando il radar ha scattato la

19 luglio 2021Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con scritto datato

12 (e spedito il 13) febbraio 2018 l’imputata ha annunciato appello. Ricevuta

la motivazione della sentenza, IM1 ha confermato la sua volontà di appellare

con dichiarazione del 3 dicembre 2019 (doc. CARP III), formulando “richiesta

di assoluzione con formula dubitativa” e postulando l’assunzione quali

testimoni del marito e della figlia di quest’ultimo, S.

Il 2 luglio 2020 la presidente della CARP ha ammesso le due

audizioni testimoniali e ha indetto il dibattimento per il 17 settembre 2020.

Con scritto del 14 luglio 2020 il difensore dell’imputata ha comunicato che il

marito di quest’ultima “da inizio settembre 2020 a aprile 2021 è impegnato

nella sua attività di commercio di castagne”. Il dibattimento è allora

stato posticipato e, dopo un breve ulteriore rinvio chiesto dal difensore, si è

tenuto il 22 giugno 2021.

Al termine del dibattimento l’imputata ha ribadito la propria

richiesta di proscioglimento, rinunciando a un’indennità. Il procuratore

pubblico non ha partecipato al dibattimento né ha avanzato richieste.

ritenuto in fatto

e considerato

in diritto: 1. Nel caso concreto le

fotografie scattate dal radar non sono prive di significato nell’ambito della

valutazione delle prove (si veda anche STF 6B_515/2014 del 26 agosto 2014

consid. 5.2). Esse permettono infatti di stabilire innanzitutto che il veicolo

Mercedes-Benz targato BE ____ ha superato di 47 km/h il limite di velocità

prescritto in quel tratto di autostrada. Il marito dell’imputata ha inoltre

sempre riferito durante l’inchiesta che il veicolo in questione è il suo (si

veda segnatamente l’interrogatorio davanti alla polizia cantonale bernese: “Das

Fahrzeug welches erfasst wurde, gehört jedoch mir”, AI 1) e del resto nel

formulario “Dichiarazione di stato civile e patrimoniale” R ha indicato fra i

propri attivi un veicolo Mercedes. Il veicolo è anche intestato

a suo nome (“Auf wen ist der betroffene Personenwagen eingelöst? Auf mich

persönlich. Dies geschah aus technischen, respektive

geschäftlichen Gründen”), potendosi così ritenere accertata anche la sua

qualità di detentore.

Si può ancora aggiungere che nello scritto del 1° dicembre 2014

della polizia cantonale bernese e anche in quelli successivi (contenuti nell’AI

1), a fronte della vettura in questione (Mercedes-Benz, targata BE ____) R viene

indicato come danneggiato (“Geschädigter”), siccome a suo dire alla

guida vi era la cugina della moglie o la moglie stessa.

Queste risultanze concernenti la proprietà del veicolo in capo a R

appaiono ben più convincenti dell’affermazione fatta dall’imputata per la prima

volta al dibattimento di appello secondo cui “la vettura Mercedes in

questione era intestata alla ditta di mio marito. Lo è tuttora”.

2. L’esame delle

fotografie scattate dal radar unite alle altre risultanze istruttorie

permettono un ulteriore accertamento.

Dalle fotografie emerge innanzitutto, senza alcun dubbio, la

presenza di una persona sul sedile del passeggero anteriore. Inoltre,

dall’esame degli ingrandimenti di tali fotografie risulta trattarsi di una

persona di genere femminile. R, sempre durante il suo primo interrogatorio

davanti agli agenti della polizia bernese, ha dichiarato di presumere trattarsi

di sua figlia S: “Ich vermute, dass es sich um meine Tochter S handelte”.

Al dibattimento davanti alla Pretura penale nel procedimento in cui era

imputato, R ha indicato trattarsi effettivamente di S: “A dir la verità, io

non mi ricordavo nemmeno che ci fosse anche S, l’ho visto quando ho guardato

bene le foto del radar”. Un’ulteriore conferma risulta anche dalle

dichiarazioni di IM1 nel corso del proprio interrogatorio in Pretura penale

durante il dibattimento a carico del marito, in cui ha dichiarato:

“La figlia di R [S, come dirà l’imputata poco più avanti, ndr], che si

vede nella foto del radar agli atti, attualmente si trova in Inghilterra per

motivi di studio. I miei rapporti con lei sono tutt’ora ottimi”.

La stessa S durante il dibattimento in Pretura nel procedimento a

carico del papà ha dichiarato:

“Io ero seduta sul sedile anteriore del passeggero. […] Sono sicura

quel giorno sono andata al Fox Town con IM1, che è la moglie di mio papà”.

3. Dall’ultima

affermazione di S, riportata qui sopra al consid. 2, si deduce con chiarezza

che alla guida quel giorno vi era l’imputata.

3.1. La difesa di IM1 ha

sostenuto che se la deposizione della figlia del marito era a quel tempo (ossia

al momento del dibattimento nei confronti di R) valida, oggigiorno la sua

validità costituirebbe un punto di domanda. Tanto più che in appello S ha molto

spesso risposto di non più ricordare. La testimonianza della ragazza in Pretura

penale era inoltre influenzata, sempre secondo la difesa dell’imputata, dalla

madre: S sarebbe stata in difficoltà a dovere rendere conto alla mamma del

fatto di essere andata in auto con I, siccome questa circostanza era contraria

alle raccomandazioni del genitore che le permettevano di salire in auto

soltanto se alla guida vi era il papà oppure la moglie di quest’ultimo.

3.2. È vero che durante la

sua audizione in appello, confrontata man mano con i passaggi delle sue

dichiarazioni rilasciate davanti all’istanza precedente nel procedimento contro

il papà, S ha spesso risposto di non essere più in grado di ricordare. Alla

domanda se sia mai stata in automobile con I, la cugina della moglie del papà,

la testimone ha nondimeno risposto che ciò può essere capitato durante un

viaggio che S aveva fatto con il papà in Cechia quando aveva all’incirca 8-9

anni. Soggiungendo che può essere, ma di non esserne sicura:

“Alla

domanda se io sia mai stata in macchina con I alla guida, può essere che ciò

sia avvenuto quando eravamo in Cechia con mio papà e di cui ho riferito prima:

può essere ma non ne sono sicura.”

Nessuna indicazione circa eventuali spostamenti effettuati in

Ticino, con I alla guida e S seduta come passeggera.

E, a dirla tutta, della presenza tout court di I in quei giorni di

maggio in Valle di Blenio non vi è alcuna prova. Certo, i coniugi Strazzini

hanno parlato della sua presenza. Ma, stranamente, sebbene vi fosse la festa di

compleanno di R – evento che sembra essere stato preparato e, per l’appunto,

festeggiato – non vi è nemmeno una fotografia che attesti la presenza di I. “Della

mia festa a _____ non ho trovato nessuna foto”, ha dichiarato R durante

l’interrogatorio nel procedimento che lo ha visto imputato. E dire che, come

indicato dallo stesso R durante l’interrogatorio in appello, “siamo soliti

fare delle fotografie durate la mia festa di compleanno” e che “ciò è

avvenuto anche durante la mia festa di compleanno del 2014”.

3.3. Per ciò che attiene a

eventuali influenze negative da parte della mamma di S, suscettibili di avere

pilotato le dichiarazioni della figlia durante l’interrogatorio in Pretura

penale, la Corte non ha elementi che possano farle condividere questa tesi

avanzata dalla difesa dell’imputata.

S durante l’audizione in appello ha dichiarato:

“Dell’audizione

in Pretura del 26 luglio 2016 ricordo che la Giudice era incinta, ricordo che

c’era mia mamma e ricordo che sì, penso di essere stata tranquilla”.

Nessuna indicazione su eventuali pressioni o suggerimenti

contenutistici da parte della mamma. Del resto, dagli atti emerge che

quest’ultima si era lamentata con la prima giudice in uno scambio di scritti

per il fatto che la figlia, a quel tempo quindicenne, dovesse comparire in

Considerandi

tribunale; la mamma si doleva del fatto che al loro indirizzo non era pervenuta

alcuna citazione (ancorché la figlia vivesse con lei), sottolineando altresì la

circostanza che S in quei frangenti si trovava in una fase decisiva del proprio

percorso scolastico, dovendosi valutare la sua entrata al liceo, di modo che

non poteva assentarsi dalla scuola per partecipare al dibattimento.

In appello, su domanda del difensore dell’imputata, S ha riferito

che la mamma si era lamentata anche il giorno dell’interrogatorio in Pretura,

dicendo che era alquanto inopportuno che una ragazza di quindici anni fosse

sentita come testimone.

Pur dando per accertata questa avversione della mamma di S

all’audizione della figlia, ciò ancora non basta a ritenere non credibili le dichiarazioni

di quest’ultima. Sebbene non si possa di certo condividere l’atteggiamento di __________

(perché contrario al principio dell’obbligo di testimoniare previsto dall’art.

163.

CPP, fatti salvi i diritti di non deporre), la scocciatura di una mamma per

il fatto che la figlia quindicenne dovesse assentarsi in una fase importante

del percorso scolastico per andare a deporre a oltre duecento chilometri dal

proprio domicilio (mamma e figlia abitavano a quel tempo a ___________, nel

Canton Soletta) non comporta affatto l’automatismo per cui le dichiarazioni

della testimone non corrispondano al vero. Tanto più che __________ non ha

mostrato nei propri scritti – né risulta dalle dichiarazioni di S e neppure da

quelle rilasciate dal papà in appello e riferite all’atteggiamento della mamma

in Pretura penale – alcuna avversione nei confronti del papà di S e/o di sua

moglie. Lo stesso R, nel corso del suo interrogatorio in Pretura penale

nell’ambito del procedimento che lo ha riguardato (pag. 2), ha riferito che la

problematica sussisteva “a causa della sua citazione come testimone, perché

oltretutto avrebbe dovuto saltare la scuola”. Una preoccupazione che se non

condivisibile può dirsi quantomeno comprensibile.

Né questa Corte si è convinta del fondamento della tesi (sostenuta

per la prima volta in appello) secondo cui S avrebbe dichiarato che alla guida

della Mercedes-Benz quel giorno ci fosse IM1 per non dovere dichiarare di

essere andata in auto con I, contravvenendo alle raccomandazioni della mamma:

come già detto, infatti, S ha dichiarato in appello di non essere mai andata in

auto con I se non – ma non ne è sicura – una volta in Cechia, quando la

testimone aveva 8-9 anni.

4.

Sintetizzando,

quindi, le dichiarazioni di S (in Pretura penale e in appello) risultano

credibili. La testimone ha dichiarato che quel 29 maggio 2014 si è recata al

Fox Town con la moglie del papà, la quale era alla guida. S ha altresì riferito

di non essere mai stata in auto con I alla guida, a parte forse (ma non ne è

nemmeno sicura) una volta in Cechia, quando aveva 8-9 anni.

Le foto dell’apparecchio radar, inoltre, non escludono che la

persona ritratta sia IM1. Si può al proposito anche aggiungere, ancorché non

sia necessario, che la maggiore rotondità del viso della persona ritratta nelle

foto radar coincide piuttosto con il volto dell’imputata che con quello di I

(si vedano segnatamente le fotografie allegate allo scritto del 30 novembre

2015.

alla Pretura penale, allegato all’AI 6). E, sempre in via abbondanziale,

si può ancora rilevare che la stessa IM1 non ha escluso di essersi recata al

Fox Town con l’auto del marito:

“Può darsi che io abbia preso l’auto di mio marito per andare al Fox

Town. Devo dire che prendo spesso l’auto di mio marito […].

Non

ricordo se in quei giorni siamo andati due volte al Fox Town”.

Quanto all’affermazione dell’imputata, secondo cui – in sostanza –

non andrebbe mai velocemente in auto qualora vi siano dei bambini a bordo con

lei, resta il fatto che lo stesso marito dell’imputata ha evidenziato che la

vettura dispone di un motore potente (“Man muss die Geschwindigkeit von

diesem Auto kennen, da es über eine starke Motorisierung verfügt”), di modo

che a giudizio di questa Corte la potenza del motore in questione permette

facilmente di raggiungere velocità elevate.

5.

L’art. 90 cpv. 2

LCStr punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio

pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione

espressa e contraria (art. 100 n. 1 LCStr).

5.1

L’art. 90 cpv. 2 LCStr

è una cosiddetta norma penale in bianco (Blankettstrafnorm: Philippe Weissenberger, Kommentar

Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via

Sicura, 2015, ad art. 90 n. 2). Per trovare applicazione essa abbisogna del

completamento mediante concrete disposizioni sulla circolazione che sono state

violate. Una condanna basata esclusivamente sull’art. 90 LCStr, senza indicazione

di quali concrete norme sono state violate, è pertanto esclusa (Philippe Weissenberger, ibidem).

Sotto il profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l’autore

disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così

in serio pericolo la sicurezza del traffico, essendo sufficiente una messa in

pericolo astratta accresciuta. Quest'ultima presuppone la possibilità imminente

di una messa in pericolo concreta o di un infortunio. Sotto quello soggettivo,

l’infrazione implica un comportamento senza riguardi o gravemente contrario

alle norme della circolazione, vale a dire una colpa o una negligenza gravi.

Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il

profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l’autore ha agito

senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (STF 1303/2019

del 7 maggio 2020 consid. 3.3; DTF 142 IV 93 consid. 3.1).

L’obbligo per l’utente della strada di osservare (fra l’altro) i

segnali stradali è ancorato all’art. 27 cpv. 1 LCStr. Sul tratto in questione

la velocità massima consentita era di 120 km/h, conformemente a quanto

prescritto dall’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC che si fonda sull’art. 32 cpv. 2

LCStr. La velocità massima non deve essere superata dai veicoli anche se le

condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art.

22.

cpv. 1 OSStr).

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale sono da

considerare adempiuti i presupposti oggettivi e fondamentalmente anche quelli

soggettivi di una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi

dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, indipendentemente dalle circostanze concrete,

allorquando la velocità massima consentita sull’autostrada è superata di 35

km/h o più (si veda ad esempio STF 6B_765/2018 del 9 ottobre 2018 consid. 3 con

rinvii; STF 6B_292/2013 del 15 luglio 2013 consid. 2.4 con rinvii).

5.2

Nel caso concreto il

superamento della velocità consentita è stato di ben 47 km/h. Non è necessario

dilungarsi per ricordare – dal profilo oggettivo – che la grave inosservanza

delle norme ricordate al consid. 5.1 ha creato (quantomeno) una messa in

pericolo astratta accresciuta, se appena si considera che l’imputata circolava

a oltre un terzo in più della velocità massima consentita, in pieno pomeriggio

di un giorno infrasettimanale (il 29 maggio 2014 era infatti un giovedì), in

una situazione di traffico definita “normale” nel rapporto di polizia

(AI 1) e non quindi priva di altri veicoli, per di più con due passeggeri a

bordo, oltretutto minorenni (S e _______, come riferito da S stessa in

Pretura). Anche dal profilo soggettivo, il comportamento è stato gravemente

contrario alle norme della circolazione, concretizzando un’assenza di riguardi

qualificabile (quantomeno) alla stregua di una negligenza grave, la conducente

essendo stata senz’altro cosciente del carattere generalmente pericoloso del

suo comportamento contrario alle regole della circolazione (Bussy/Rusconi, CS CR commenté, 2015, ad

art. 90 n. 4.1 pag. 898). Tanto più in quanto conosceva perfettamente la

potenza della vettura che guidava.

6.

L’appello di IM1

viene pertanto respinto e l’imputata viene riconosciuta autrice colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti indicati nel decreto

d’accusa.

Per ciò che attiene alla commisurazione della pena (che, come

tale, non è invero oggetto di critica), si richiamano i criteri illustrati

segnatamente nella DTF 136 IV 55 consid. 5.4 pag. 59. La pena pronunciata

dall’istanza precedente è conforme a tali criteri, riferiti alle componenti

oggettive e soggettive del reato e a quelle riguardanti l’autrice. Tiene conto

anche del lungo tempo trascorso dal momento del compimento del reato. Del

precedente specifico di IM1 (infrazione grave alle norme della circolazione con

conseguente condanna a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr.

30.

- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e a

una multa di fr. 800.-: AI 9) questa Corte non tiene conto, la condanna

risalendo ormai al 2008.

Anche la multa viene confermata: l’art. 42 cpv. 4 CP prevede che

oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai

sensi dell’articolo 106 CP. A questo proposito il Tribunale federale ha

stabilito che per tenere conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si

giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un

quinto rispettivamente al 20% delle pene di base. L’ammontare della multa

stabilito dalla prima giudice (fr. 400.-) rientra in tali criteri e viene

confermato, la pena pecuniaria complessiva, la cui esecuzione è sospesa per un

periodo di prova di due anni, ammontando come detto a fr. 2'000.-, e meglio a

40.

aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna.

Visto l’esito, le spese del procedimento di primo grado e quelle

del procedimento di appello sono poste a carico di IM1.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 2

LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr, 34, 42, 44, 47 e ss., 106 CP, 80

e ss., 84, 398 e ss., 422 e ss. CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di IM1 è

respinto.

Di conseguenza:

2. IM1 è

dichiarata autrice colpevole di:

infrazione grave alle

norme della circolazione

per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio

pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con la

vettura Mercedes targata BE ____ alla velocità di 167 km/h (dedotto il margine

di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il

vigente limite di 120 km/h. Fatti avvenuti a Bellinzona, sull’autostrada A2, il

29 maggio 2014.

2.1 IM1 è condannata:

2.1.1 alla pena pecuniaria di

40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, per un

totale complessivo di fr. 2'000.- (duemila);

2.1.2 l’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.1.3 alla multa di fr. 400.-

(quattrocento) da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la pena

detentiva di 8 (otto) giorni.

3. Le spese procedurali

del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 1'150.-, restano a carico

di IM1.

4. Gli

oneri processuali dell’appello di IM1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr. 1'700.-

sono posti a suo carico.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.