17.2019.307
Grave infrazione alle norme della circolazione (167 km/h con limite a 120): appello dell'imputato condannato, accertamento dell'identità della persona che era alla guida quando il radar ha scattato la foto; appello respinto
19 luglio 2021Italiano25 min
I. Con scritto datato
Source ti.ch
Incarto n.
17.2019.307
Locarno
19 luglio 2021/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Angelo Olgiati, giudice presidente,
Manuela Frequin Taminelli e Matteo Galante
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
per statuire nella procedura di appello avviata con annuncio
datato 12 febbraio 2018 da
IM1
rappr. dall'avv. DI1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5
febbraio 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta
intimata il 25 novembre 2019)
richiamata la dichiarazione di appello del 3 dicembre 2019;
esaminati gli atti;
ritenuto:
A. Il 29 maggio 2014
alle ore 15:01 l’automobile di marca Mercedes-Benz targata _____ appartenente a
R è stata fotografata dall’apparecchio radar (fisso) situato sull’autostrada A2
a Bellinzona/Carasso, mentre circolava in direzione nord, alla velocità di 167
km/h (già dedotto il margine di tolleranza, la velocità constatata dal radar
essendo stata di 174 km/h). Il limite consentito in quel tratto era di 120
km/h.
B. Il 28 ottobre 2014 la
polizia cantonale ticinese, evidenziando di non ottenere risposte da R circa
l’identità del conducente “nonostante le diverse richieste” (AI 1), si è
rivolta a quella del cantone di Berna, in cui R è domiciliato, affinché lo
interrogasse circa la persona alla guida al momento del ricordato rilIM1mento
radar.
Con una breve nota scritta del 1° dicembre 2014 la polizia
cantonale bernese ha informato quella ticinese di essere riuscita a contattare R,
il quale ha riferito che quel giorno alla guida della Mercedes-Benz vi era la
cugina di sua moglie, di nome I, domiciliata nella Repubblica Ceca. La
conducente – si legge ancora nella nota in cui vengono riferite le parole di R –
si è anche resa conto di essere stata presa dal radar. Letteralmente
sul punto:
“Herr R konnte kontaktiert werden und gab
an, dass die Cousine seiner Frau an diesem Tag gefahren sei. Diese sei sich
auch bewusst, dass sie vom Radargerät erfasst wurde.”
La nota della polizia cantonale bernese riferisce altresì che R si
è detto disposto a pagare la multa, recuperandone poi l’importo per l’appunto
dalla cugina della moglie.
C. Il 7 gennaio 2015 la
polizia cantonale ticinese si è nuovamente rivolta a quella bernese.
Evidenziando che dalle fotografie scattate dal radar risulterebbe chiaramente
che alla guida vi sarebbe stato un uomo, la polizia ticinese ha chiesto a
quella bernese di convocare R e di allestire un verbale del suo interrogatorio,
tanto più che alla domanda circa l’identità del conducente rivoltagli dalla
polizia ticinese, R avIM1 nel frattempo risposto il 22 dicembre 2014, indicando
che i conducenti del veicolo al momento dell’infrazione potIM1no essere o I o
la moglie IM1.
D. R è stato interrogato
dalla polizia cantonale bernese il 12 febbraio 2015. Ha inizialmente dichiarato
di non ricordarsi più la data precisa dell’infrazione, dando comunque atto che
la Mercedes-Benz è di sua proprietà e che è lui la persona che guida più di
frequente quel veicolo. R ha nuovamente affermato di non essere stato alla
guida quel giorno siccome si trovava nella sua casa di vacanza in Val di Blenio,
intento a preparare la sua festa di compleanno. Ha soggiunto che la mattina del
29 maggio 2014 sua moglie ha portato il veicolo da _____ (dove si trova la casa
di vacanza) ad Acquarossa, per poi consegnarla a I. Richiesto di indicare il
percorso effettuato dalla cugina della moglie, ha risposto che è andata a
Lugano ma di non sapere più l’esatto percorso. Circa il compito di I quel
giorno (“Welche Aufgabe hatte Frau I an diesem Tag?”), R ha indicato che
lei e la propria figlia S si occupavano dell’acquisto del regalo per il
compleanno dello stesso R. Confrontato con le fotografie scattate dal radar, R ha
indicato che a suo avviso non sono chiare e di sapere semplicemente che quel
giorno l’automobile è stata guidata o da sua moglie IM1 o dalla cugina di quest’ultima.
Quanto al motivo del superamento del limite di velocità, R ha evidenziato che
il veicolo dispone di un motore potente.
E. Il 27 aprile 2015 (AI
3) il procuratore pubblico ha emesso un decreto di accusa nei confronti di R per
grave infrazione alle norme della circolazione stradale, imputandogli di essere
stato lui alla guida del veicolo Mercedes-Benz e proponendone la condanna alla
pena di 45 aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna, per complessivi fr.
6'300.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e
alla multa di fr. 1'000.-.
Il 4 maggio 2015 (AI 4) R si è opposto al decreto di accusa, che
il procuratore pubblico ha confermato il 5 maggio 2015 (AI 5), trasmettendo gli
atti alla Pretura penale per il dibattimento che si è tenuto il 26 luglio 2016.
F. Statuendo quello
stesso giorno, l’istanza precedente ha prosciolto R dall’imputazione di
infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti del 29 maggio 2014
di cui al decreto di accusa del 27 aprile 2015. Il giudizio è passato in
giudicato.
Durante l’interrogatorio dibattimentale in Pretura del 26 luglio
2016, R ha affermato che, quando gli era stato chiesto di indicare chi fosse
stato alla guida del suo veicolo il 29 maggio 2014, avIM1 subito risposto indicando
sia il nome della propria moglie sia quello della cugina di quest’ultima.
Con riferimento al periodo di fine maggio 2014, così si è poi
espresso:
“In quei giorni, non ricordo bene esattamente quando, un giorno mia
moglie e un altro giorno sua cugina I, hanno preso la mia macchina e sono
andate al Fox Town, se non sbaglio, per comprarmi un regalo.
Ricordo
che hanno dovuto tornare la seconda volta, perché c’era qualcosa che mancava, o
qualcosa del genere. Penso che in entrambe le occasioni ci fosse anche S. A dir
la verità, io non mi ricordavo nemmeno che ci fosse anche S, l’ho visto quando
ho guardato bene le foto del radar. Non ricordo se le due donne sono andate una
la prima volta e l’altra la seconda volta, o se sono andate insieme. Io sono
rimasto a _____ a preparare per la festa per il mio compleanno, che come detto
ho festeggiato con un altro amico. In quel periodo nella mia famiglia abbiamo
comunque tanti compleanni. Non ricordo più cos’era il regalo che avIM1no
comperato per me al Fox Town.”
In precedenza, nella fase di preparazione al dibattimento
pretorile, e meglio quando si è trattato di presentare istanze probatorie, R avIM1
fra l’altro prodotto (il 30 novembre 2015) una fotografia di sua moglie e una
di I, evidenziando quanto segue:
“Queste due donne sono le possibili Conducenti della mia Auto. Prima ha
fatto IM1 il Tratto e il giorno dopo I”
specificando altresì:
“Altre
persone NON si sono messe al Volante di quest Auto”.
S, figlia di R, è stata sentita come testimone in Pretura penale
il 26 luglio 2016, nell’ambito del dibattimento in cui imputato era il papà.
Questa è stata la sua deposizione:
“Mi
ricordo che circa due anni fa, in occasione del compleanno del papà, eravamo a _____.
Ricordo che c’erano i nonni del Ticino e altre persone non mi ricordo. Mi
ricordo che in quei giorni sono andata una volta al Fox Town ed ero con IM1 e
con mia sorella ______. Non ricordo esattamente da dove siamo partiti. Io ero
seduta sul sedile anteriore del passeggero. Abbiamo comprato il regalo del
papà, ma anche cose per noi. Gli avevamo regalato un portachiavi. ______, la
mia sorellastra, era seduta sul sedile posteriore. Mio papà non è venuto con
noi al Fox Town. Non ricordo se in quei giorni con il papà siamo andati in un
altro posto con l’auto. Non mi ricordo se in quei giorni c’era anche la cugina
di IM1, ovvero I. Lei comunque la conosco perché l’ho vista una volta. Mi viene
ostensa la foto del doc. C, confermo che si tratta di I. Non sono mai andata in
auto con I. Sono sicura che quel giorno sono andata al Fox Town con IM1, che è
la moglie di mio papà.”
Dal canto suo, IM1, durante il dibattimento che ha riguardato suo
marito, così si è fra l’altro espressa davanti al primo giudice, sentita in
qualità di persona informata sui fatti:
“Può
darsi che io abbia preso l’auto di mio marito per andare al Fox Town. Devo dire
che prendo spesso l’auto di mio marito, però non sono l’unica e anche gli
ospiti a volte prendono quest’auto. Abbiamo in effetti sempre numerosi ospiti
da noi.
[…]
Non
ricordo se in quei giorni siamo andati due volte al Fox Town. Ricordo che dovevamo
andare a comperare il regalo per R, comunque c’era anche mia cugina, alla quale
avevo pure prestato la mia auto, perché insomma il Fox Town è pur sempre il Fox
Town. Potrebbe darsi che c’era pure anche S con mia cugina, ma potrebbe pure
non essere.
Non
ricordo, per finire, cos’era il regalo che avevamo comprato. Posso dire che
quando devo comperare dei regali, vado quasi sempre al Fox Town, ecco perché
non mi ricordo esattamente quando e cosa fosse. In ogni caso sono sempre
magliette o camicie.
[…]
Tutte
le volte che sono andata al Fox Town, non ho mai notato la presenza di un
radar. Con mia cugina ne abbiamo parlato quando abbiamo ricevuto la
comunicazione della multa, ma non abbiamo approfondito”.
G. Sulla scorta delle
risultanze del dibattimento del 26 luglio 2016, a seguito del quale – come
detto – R è stato prosciolto dal reato imputatogli, il procuratore pubblico ha
emesso un decreto di accusa il 26 agosto 2016 nei confronti di IM1 ritenendola
autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per il
summenzionato superamento di velocità del 29 maggio 2014 (AI 10). Contro il
decreto l’imputata ha sollevato opposizione il 1°/5 settembre 2016 (AI 11).
Il 6 settembre 2016 il magistrato inquirente ha confermato il
decreto di accusa (Pr. pen. 1) e ha così trasmesso gli atti alla Pretura penale
per il dibattimento.
H. Davanti all’istanza
precedente il dibattimento nei confronti di IM1 si è tenuto il 5 febbraio 2018.
Al termine del dibattimento la prima giudice ha ritenuto l’imputata autrice
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per il noto
superamento della velocità consentita e l’ha di conseguenza condannata alla
pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna per un totale
di fr. 2'000.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni
e alla multa di fr. 400.-, accollandole altresì il pagamento delle spese
giudiziarie. La motivazione della sentenza è stata intimata il 25 novembre
2019.
Fatti
I. Con scritto datato
12 (e spedito il 13) febbraio 2018 l’imputata ha annunciato appello. Ricevuta
la motivazione della sentenza, IM1 ha confermato la sua volontà di appellare
con dichiarazione del 3 dicembre 2019 (doc. CARP III), formulando “richiesta
di assoluzione con formula dubitativa” e postulando l’assunzione quali
testimoni del marito e della figlia di quest’ultimo, S.
Il 2 luglio 2020 la presidente della CARP ha ammesso le due
audizioni testimoniali e ha indetto il dibattimento per il 17 settembre 2020.
Con scritto del 14 luglio 2020 il difensore dell’imputata ha comunicato che il
marito di quest’ultima “da inizio settembre 2020 a aprile 2021 è impegnato
nella sua attività di commercio di castagne”. Il dibattimento è allora
stato posticipato e, dopo un breve ulteriore rinvio chiesto dal difensore, si è
tenuto il 22 giugno 2021.
Al termine del dibattimento l’imputata ha ribadito la propria
richiesta di proscioglimento, rinunciando a un’indennità. Il procuratore
pubblico non ha partecipato al dibattimento né ha avanzato richieste.
ritenuto in fatto
e considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Nel caso concreto le
fotografie scattate dal radar non sono prive di significato nell’ambito della
valutazione delle prove (si veda anche STF 6B_515/2014 del 26 agosto 2014
consid. 5.2). Esse permettono infatti di stabilire innanzitutto che il veicolo
Mercedes-Benz targato BE ____ ha superato di 47 km/h il limite di velocità
prescritto in quel tratto di autostrada. Il marito dell’imputata ha inoltre
sempre riferito durante l’inchiesta che il veicolo in questione è il suo (si
veda segnatamente l’interrogatorio davanti alla polizia cantonale bernese: “Das
Fahrzeug welches erfasst wurde, gehört jedoch mir”, AI 1) e del resto nel
formulario “Dichiarazione di stato civile e patrimoniale” R ha indicato fra i
propri attivi un veicolo Mercedes. Il veicolo è anche intestato
a suo nome (“Auf wen ist der betroffene Personenwagen eingelöst? Auf mich
persönlich. Dies geschah aus technischen, respektive
geschäftlichen Gründen”), potendosi così ritenere accertata anche la sua
qualità di detentore.
Si può ancora aggiungere che nello scritto del 1° dicembre 2014
della polizia cantonale bernese e anche in quelli successivi (contenuti nell’AI
1), a fronte della vettura in questione (Mercedes-Benz, targata BE ____) R viene
indicato come danneggiato (“Geschädigter”), siccome a suo dire alla
guida vi era la cugina della moglie o la moglie stessa.
Queste risultanze concernenti la proprietà del veicolo in capo a R
appaiono ben più convincenti dell’affermazione fatta dall’imputata per la prima
volta al dibattimento di appello secondo cui “la vettura Mercedes in
questione era intestata alla ditta di mio marito. Lo è tuttora”.
2.
L’esame delle
fotografie scattate dal radar unite alle altre risultanze istruttorie
permettono un ulteriore accertamento.
Dalle fotografie emerge innanzitutto, senza alcun dubbio, la
presenza di una persona sul sedile del passeggero anteriore. Inoltre,
dall’esame degli ingrandimenti di tali fotografie risulta trattarsi di una
persona di genere femminile. R, sempre durante il suo primo interrogatorio
davanti agli agenti della polizia bernese, ha dichiarato di presumere trattarsi
di sua figlia S: “Ich vermute, dass es sich um meine Tochter S handelte”.
Al dibattimento davanti alla Pretura penale nel procedimento in cui era
imputato, R ha indicato trattarsi effettivamente di S: “A dir la verità, io
non mi ricordavo nemmeno che ci fosse anche S, l’ho visto quando ho guardato
bene le foto del radar”. Un’ulteriore conferma risulta anche dalle
dichiarazioni di IM1 nel corso del proprio interrogatorio in Pretura penale
durante il dibattimento a carico del marito, in cui ha dichiarato:
“La figlia di R [S, come dirà l’imputata poco più avanti, ndr], che si
vede nella foto del radar agli atti, attualmente si trova in Inghilterra per
motivi di studio. I miei rapporti con lei sono tutt’ora ottimi”.
La stessa S durante il dibattimento in Pretura nel procedimento a
carico del papà ha dichiarato:
“Io ero seduta sul sedile anteriore del passeggero. […] Sono sicura
quel giorno sono andata al Fox Town con IM1, che è la moglie di mio papà”.
3.
Dall’ultima
affermazione di S, riportata qui sopra al consid. 2, si deduce con chiarezza
che alla guida quel giorno vi era l’imputata.
3.1
La difesa di IM1 ha
sostenuto che se la deposizione della figlia del marito era a quel tempo (ossia
al momento del dibattimento nei confronti di R) valida, oggigiorno la sua
validità costituirebbe un punto di domanda. Tanto più che in appello S ha molto
spesso risposto di non più ricordare. La testimonianza della ragazza in Pretura
penale era inoltre influenzata, sempre secondo la difesa dell’imputata, dalla
madre: S sarebbe stata in difficoltà a dovere rendere conto alla mamma del
fatto di essere andata in auto con I, siccome questa circostanza era contraria
alle raccomandazioni del genitore che le permettevano di salire in auto
soltanto se alla guida vi era il papà oppure la moglie di quest’ultimo.
3.2
È vero che durante la
sua audizione in appello, confrontata man mano con i passaggi delle sue
dichiarazioni rilasciate davanti all’istanza precedente nel procedimento contro
il papà, S ha spesso risposto di non essere più in grado di ricordare. Alla
domanda se sia mai stata in automobile con I, la cugina della moglie del papà,
la testimone ha nondimeno risposto che ciò può essere capitato durante un
viaggio che S aveva fatto con il papà in Cechia quando aveva all’incirca 8-9
anni. Soggiungendo che può essere, ma di non esserne sicura:
“Alla
domanda se io sia mai stata in macchina con I alla guida, può essere che ciò
sia avvenuto quando eravamo in Cechia con mio papà e di cui ho riferito prima:
può essere ma non ne sono sicura.”
Nessuna indicazione circa eventuali spostamenti effettuati in
Ticino, con I alla guida e S seduta come passeggera.
E, a dirla tutta, della presenza tout court di I in quei giorni di
maggio in Valle di Blenio non vi è alcuna prova. Certo, i coniugi Strazzini
hanno parlato della sua presenza. Ma, stranamente, sebbene vi fosse la festa di
compleanno di R – evento che sembra essere stato preparato e, per l’appunto,
festeggiato – non vi è nemmeno una fotografia che attesti la presenza di I. “Della
mia festa a _____ non ho trovato nessuna foto”, ha dichiarato R durante
l’interrogatorio nel procedimento che lo ha visto imputato. E dire che, come
indicato dallo stesso R durante l’interrogatorio in appello, “siamo soliti
fare delle fotografie durate la mia festa di compleanno” e che “ciò è
avvenuto anche durante la mia festa di compleanno del 2014”.
3.3
Per ciò che attiene a
eventuali influenze negative da parte della mamma di S, suscettibili di avere
pilotato le dichiarazioni della figlia durante l’interrogatorio in Pretura
penale, la Corte non ha elementi che possano farle condividere questa tesi
avanzata dalla difesa dell’imputata.
S durante l’audizione in appello ha dichiarato:
“Dell’audizione
in Pretura del 26 luglio 2016 ricordo che la Giudice era incinta, ricordo che
c’era mia mamma e ricordo che sì, penso di essere stata tranquilla”.
Nessuna indicazione su eventuali pressioni o suggerimenti
contenutistici da parte della mamma. Del resto, dagli atti emerge che
quest’ultima si era lamentata con la prima giudice in uno scambio di scritti
per il fatto che la figlia, a quel tempo quindicenne, dovesse comparire in
tribunale; la mamma si doleva del fatto che al loro indirizzo non era pervenuta
alcuna citazione (ancorché la figlia vivesse con lei), sottolineando altresì la
circostanza che S in quei frangenti si trovava in una fase decisiva del proprio
percorso scolastico, dovendosi valutare la sua entrata al liceo, di modo che
non poteva assentarsi dalla scuola per partecipare al dibattimento.
In appello, su domanda del difensore dell’imputata, S ha riferito
che la mamma si era lamentata anche il giorno dell’interrogatorio in Pretura,
dicendo che era alquanto inopportuno che una ragazza di quindici anni fosse
sentita come testimone.
Pur dando per accertata questa avversione della mamma di S
all’audizione della figlia, ciò ancora non basta a ritenere non credibili le dichiarazioni
di quest’ultima. Sebbene non si possa di certo condividere l’atteggiamento di __________
(perché contrario al principio dell’obbligo di testimoniare previsto dall’art.
163.
CPP, fatti salvi i diritti di non deporre), la scocciatura di una mamma per
il fatto che la figlia quindicenne dovesse assentarsi in una fase importante
del percorso scolastico per andare a deporre a oltre duecento chilometri dal
proprio domicilio (mamma e figlia abitavano a quel tempo a ___________, nel
Canton Soletta) non comporta affatto l’automatismo per cui le dichiarazioni
della testimone non corrispondano al vero. Tanto più che __________ non ha
mostrato nei propri scritti – né risulta dalle dichiarazioni di S e neppure da
quelle rilasciate dal papà in appello e riferite all’atteggiamento della mamma
in Pretura penale – alcuna avversione nei confronti del papà di S e/o di sua
moglie. Lo stesso R, nel corso del suo interrogatorio in Pretura penale
nell’ambito del procedimento che lo ha riguardato (pag. 2), ha riferito che la
problematica sussisteva “a causa della sua citazione come testimone, perché
oltretutto avrebbe dovuto saltare la scuola”. Una preoccupazione che se non
condivisibile può dirsi quantomeno comprensibile.
Né questa Corte si è convinta del fondamento della tesi (sostenuta
per la prima volta in appello) secondo cui S avrebbe dichiarato che alla guida
della Mercedes-Benz quel giorno ci fosse IM1 per non dovere dichiarare di
essere andata in auto con I, contravvenendo alle raccomandazioni della mamma:
come già detto, infatti, S ha dichiarato in appello di non essere mai andata in
auto con I se non – ma non ne è sicura – una volta in Cechia, quando la
testimone aveva 8-9 anni.
4.
Sintetizzando,
quindi, le dichiarazioni di S (in Pretura penale e in appello) risultano
credibili. La testimone ha dichiarato che quel 29 maggio 2014 si è recata al
Fox Town con la moglie del papà, la quale era alla guida. S ha altresì riferito
di non essere mai stata in auto con I alla guida, a parte forse (ma non ne è
nemmeno sicura) una volta in Cechia, quando aveva 8-9 anni.
Le foto dell’apparecchio radar, inoltre, non escludono che la
persona ritratta sia IM1. Si può al proposito anche aggiungere, ancorché non
sia necessario, che la maggiore rotondità del viso della persona ritratta nelle
foto radar coincide piuttosto con il volto dell’imputata che con quello di I
(si vedano segnatamente le fotografie allegate allo scritto del 30 novembre
2015.
alla Pretura penale, allegato all’AI 6). E, sempre in via abbondanziale,
si può ancora rilevare che la stessa IM1 non ha escluso di essersi recata al
Fox Town con l’auto del marito:
“Può darsi che io abbia preso l’auto di mio marito per andare al Fox
Town. Devo dire che prendo spesso l’auto di mio marito […].
Non
ricordo se in quei giorni siamo andati due volte al Fox Town”.
Quanto all’affermazione dell’imputata, secondo cui – in sostanza –
non andrebbe mai velocemente in auto qualora vi siano dei bambini a bordo con
lei, resta il fatto che lo stesso marito dell’imputata ha evidenziato che la
vettura dispone di un motore potente (“Man muss die Geschwindigkeit von
diesem Auto kennen, da es über eine starke Motorisierung verfügt”), di modo
che a giudizio di questa Corte la potenza del motore in questione permette
facilmente di raggiungere velocità elevate.
5.
L’art. 90 cpv. 2
LCStr punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio
pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione
espressa e contraria (art. 100 n. 1 LCStr).
5.1
L’art. 90 cpv. 2 LCStr
è una cosiddetta norma penale in bianco (Blankettstrafnorm: Philippe Weissenberger, Kommentar
Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via
Sicura, 2015, ad art. 90 n. 2). Per trovare applicazione essa abbisogna del
completamento mediante concrete disposizioni sulla circolazione che sono state
violate. Una condanna basata esclusivamente sull’art. 90 LCStr, senza indicazione
di quali concrete norme sono state violate, è pertanto esclusa (Philippe Weissenberger, ibidem).
Sotto il profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l’autore
disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così
in serio pericolo la sicurezza del traffico, essendo sufficiente una messa in
pericolo astratta accresciuta. Quest'ultima presuppone la possibilità imminente
di una messa in pericolo concreta o di un infortunio. Sotto quello soggettivo,
l’infrazione implica un comportamento senza riguardi o gravemente contrario
alle norme della circolazione, vale a dire una colpa o una negligenza gravi.
Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il
profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l’autore ha agito
senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (STF 1303/2019
del 7 maggio 2020 consid. 3.3; DTF 142 IV 93 consid. 3.1).
L’obbligo per l’utente della strada di osservare (fra l’altro) i
segnali stradali è ancorato all’art. 27 cpv. 1 LCStr. Sul tratto in questione
la velocità massima consentita era di 120 km/h, conformemente a quanto
prescritto dall’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC che si fonda sull’art. 32 cpv. 2
LCStr. La velocità massima non deve essere superata dai veicoli anche se le
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art.
22.
cpv. 1 OSStr).
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale sono da
considerare adempiuti i presupposti oggettivi e fondamentalmente anche quelli
soggettivi di una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi
dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, indipendentemente dalle circostanze concrete,
allorquando la velocità massima consentita sull’autostrada è superata di 35
km/h o più (si veda ad esempio STF 6B_765/2018 del 9 ottobre 2018 consid. 3 con
rinvii; STF 6B_292/2013 del 15 luglio 2013 consid. 2.4 con rinvii).
5.2
Nel caso concreto il
superamento della velocità consentita è stato di ben 47 km/h. Non è necessario
dilungarsi per ricordare – dal profilo oggettivo – che la grave inosservanza
delle norme ricordate al consid. 5.1 ha creato (quantomeno) una messa in
pericolo astratta accresciuta, se appena si considera che l’imputata circolava
a oltre un terzo in più della velocità massima consentita, in pieno pomeriggio
di un giorno infrasettimanale (il 29 maggio 2014 era infatti un giovedì), in
una situazione di traffico definita “normale” nel rapporto di polizia
(AI 1) e non quindi priva di altri veicoli, per di più con due passeggeri a
bordo, oltretutto minorenni (S e _______, come riferito da S stessa in
Pretura). Anche dal profilo soggettivo, il comportamento è stato gravemente
contrario alle norme della circolazione, concretizzando un’assenza di riguardi
qualificabile (quantomeno) alla stregua di una negligenza grave, la conducente
essendo stata senz’altro cosciente del carattere generalmente pericoloso del
suo comportamento contrario alle regole della circolazione (Bussy/Rusconi, CS CR commenté, 2015, ad
art. 90 n. 4.1 pag. 898). Tanto più in quanto conosceva perfettamente la
potenza della vettura che guidava.
6.
L’appello di IM1
viene pertanto respinto e l’imputata viene riconosciuta autrice colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti indicati nel decreto
d’accusa.
Per ciò che attiene alla commisurazione della pena (che, come
tale, non è invero oggetto di critica), si richiamano i criteri illustrati
segnatamente nella DTF 136 IV 55 consid. 5.4 pag. 59. La pena pronunciata
dall’istanza precedente è conforme a tali criteri, riferiti alle componenti
oggettive e soggettive del reato e a quelle riguardanti l’autrice. Tiene conto
anche del lungo tempo trascorso dal momento del compimento del reato. Del
precedente specifico di IM1 (infrazione grave alle norme della circolazione con
conseguente condanna a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr.
30.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e a
una multa di fr. 800.-: AI 9) questa Corte non tiene conto, la condanna
risalendo ormai al 2008.
Anche la multa viene confermata: l’art. 42 cpv. 4 CP prevede che
oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai
sensi dell’articolo 106 CP. A questo proposito il Tribunale federale ha
stabilito che per tenere conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si
giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un
quinto rispettivamente al 20% delle pene di base. L’ammontare della multa
stabilito dalla prima giudice (fr. 400.-) rientra in tali criteri e viene
confermato, la pena pecuniaria complessiva, la cui esecuzione è sospesa per un
periodo di prova di due anni, ammontando come detto a fr. 2'000.-, e meglio a
40.
aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna.
Visto l’esito, le spese del procedimento di primo grado e quelle
del procedimento di appello sono poste a carico di IM1.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 2
LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr, 34, 42, 44, 47 e ss., 106 CP, 80
e ss., 84, 398 e ss., 422 e ss. CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, la LTG rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di IM1 è
respinto.
Di conseguenza:
2. IM1
è
dichiarata autrice colpevole di:
infrazione grave alle
norme della circolazione
per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con la
vettura Mercedes targata BE ____ alla velocità di 167 km/h (dedotto il margine
di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 120 km/h. Fatti avvenuti a Bellinzona, sull’autostrada A2, il
29 maggio 2014.
2.1 IM1 è condannata:
2.1.1 alla pena pecuniaria di
40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, per un
totale complessivo di fr. 2'000.- (duemila);
2.1.2 l’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.1.3 alla multa di fr. 400.-
(quattrocento) da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la pena
detentiva di 8 (otto) giorni.
3. Le spese procedurali
del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 1'150.-, restano a carico
di IM1.
4. Gli
oneri processuali dell’appello di IM1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'500.-
- altri disborsi fr.
200.-
fr. 1'700.-
sono posti a suo carico.
5. Intimazione a:
6. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.