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Decisione

17.2019.307

Grave infrazione alle norme della circolazione (167 km/h con limite a 120): appello dell'imputato condannato, accertamento dell'identità della persona che era alla guida quando il radar ha scattato la foto; appello respinto

19 luglio 2021Italiano25 min

I. Con scritto datato

Source ti.ch

Incarto n.

17.2019.307

Locarno

19 luglio 2021/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Angelo Olgiati, giudice presidente,

Manuela Frequin Taminelli e Matteo Galante

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

per statuire nella procedura di appello avviata con annuncio

datato 12 febbraio 2018 da

IM1

rappr. dall'avv. DI1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5

febbraio 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta

intimata il 25 novembre 2019)

richiamata la dichiarazione di appello del 3 dicembre 2019;

esaminati gli atti;

ritenuto:

A. Il 29 maggio 2014

alle ore 15:01 l’automobile di marca Mercedes-Benz targata _____ appartenente a

R è stata fotografata dall’apparecchio radar (fisso) situato sull’autostrada A2

a Bellinzona/Carasso, mentre circolava in direzione nord, alla velocità di 167

km/h (già dedotto il margine di tolleranza, la velocità constatata dal radar

essendo stata di 174 km/h). Il limite consentito in quel tratto era di 120

km/h.

B. Il 28 ottobre 2014 la

polizia cantonale ticinese, evidenziando di non ottenere risposte da R circa

l’identità del conducente “nonostante le diverse richieste” (AI 1), si è

rivolta a quella del cantone di Berna, in cui R è domiciliato, affinché lo

interrogasse circa la persona alla guida al momento del ricordato rilIM1mento

radar.

Con una breve nota scritta del 1° dicembre 2014 la polizia

cantonale bernese ha informato quella ticinese di essere riuscita a contattare R,

il quale ha riferito che quel giorno alla guida della Mercedes-Benz vi era la

cugina di sua moglie, di nome I, domiciliata nella Repubblica Ceca. La

conducente – si legge ancora nella nota in cui vengono riferite le parole di R –

si è anche resa conto di essere stata presa dal radar. Letteralmente

sul punto:

“Herr R konnte kontaktiert werden und gab

an, dass die Cousine seiner Frau an diesem Tag gefahren sei. Diese sei sich

auch bewusst, dass sie vom Radargerät erfasst wurde.”

La nota della polizia cantonale bernese riferisce altresì che R si

è detto disposto a pagare la multa, recuperandone poi l’importo per l’appunto

dalla cugina della moglie.

C. Il 7 gennaio 2015 la

polizia cantonale ticinese si è nuovamente rivolta a quella bernese.

Evidenziando che dalle fotografie scattate dal radar risulterebbe chiaramente

che alla guida vi sarebbe stato un uomo, la polizia ticinese ha chiesto a

quella bernese di convocare R e di allestire un verbale del suo interrogatorio,

tanto più che alla domanda circa l’identità del conducente rivoltagli dalla

polizia ticinese, R avIM1 nel frattempo risposto il 22 dicembre 2014, indicando

che i conducenti del veicolo al momento dell’infrazione potIM1no essere o I o

la moglie IM1.

D. R è stato interrogato

dalla polizia cantonale bernese il 12 febbraio 2015. Ha inizialmente dichiarato

di non ricordarsi più la data precisa dell’infrazione, dando comunque atto che

la Mercedes-Benz è di sua proprietà e che è lui la persona che guida più di

frequente quel veicolo. R ha nuovamente affermato di non essere stato alla

guida quel giorno siccome si trovava nella sua casa di vacanza in Val di Blenio,

intento a preparare la sua festa di compleanno. Ha soggiunto che la mattina del

29 maggio 2014 sua moglie ha portato il veicolo da _____ (dove si trova la casa

di vacanza) ad Acquarossa, per poi consegnarla a I. Richiesto di indicare il

percorso effettuato dalla cugina della moglie, ha risposto che è andata a

Lugano ma di non sapere più l’esatto percorso. Circa il compito di I quel

giorno (“Welche Aufgabe hatte Frau I an diesem Tag?”), R ha indicato che

lei e la propria figlia S si occupavano dell’acquisto del regalo per il

compleanno dello stesso R. Confrontato con le fotografie scattate dal radar, R ha

indicato che a suo avviso non sono chiare e di sapere semplicemente che quel

giorno l’automobile è stata guidata o da sua moglie IM1 o dalla cugina di quest’ultima.

Quanto al motivo del superamento del limite di velocità, R ha evidenziato che

il veicolo dispone di un motore potente.

E. Il 27 aprile 2015 (AI

3) il procuratore pubblico ha emesso un decreto di accusa nei confronti di R per

grave infrazione alle norme della circolazione stradale, imputandogli di essere

stato lui alla guida del veicolo Mercedes-Benz e proponendone la condanna alla

pena di 45 aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna, per complessivi fr.

6'300.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e

alla multa di fr. 1'000.-.

Il 4 maggio 2015 (AI 4) R si è opposto al decreto di accusa, che

il procuratore pubblico ha confermato il 5 maggio 2015 (AI 5), trasmettendo gli

atti alla Pretura penale per il dibattimento che si è tenuto il 26 luglio 2016.

F. Statuendo quello

stesso giorno, l’istanza precedente ha prosciolto R dall’imputazione di

infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti del 29 maggio 2014

di cui al decreto di accusa del 27 aprile 2015. Il giudizio è passato in

giudicato.

Durante l’interrogatorio dibattimentale in Pretura del 26 luglio

2016, R ha affermato che, quando gli era stato chiesto di indicare chi fosse

stato alla guida del suo veicolo il 29 maggio 2014, avIM1 subito risposto indicando

sia il nome della propria moglie sia quello della cugina di quest’ultima.

Con riferimento al periodo di fine maggio 2014, così si è poi

espresso:

“In quei giorni, non ricordo bene esattamente quando, un giorno mia

moglie e un altro giorno sua cugina I, hanno preso la mia macchina e sono

andate al Fox Town, se non sbaglio, per comprarmi un regalo.

Ricordo

che hanno dovuto tornare la seconda volta, perché c’era qualcosa che mancava, o

qualcosa del genere. Penso che in entrambe le occasioni ci fosse anche S. A dir

la verità, io non mi ricordavo nemmeno che ci fosse anche S, l’ho visto quando

ho guardato bene le foto del radar. Non ricordo se le due donne sono andate una

la prima volta e l’altra la seconda volta, o se sono andate insieme. Io sono

rimasto a _____ a preparare per la festa per il mio compleanno, che come detto

ho festeggiato con un altro amico. In quel periodo nella mia famiglia abbiamo

comunque tanti compleanni. Non ricordo più cos’era il regalo che avIM1no

comperato per me al Fox Town.”

In precedenza, nella fase di preparazione al dibattimento

pretorile, e meglio quando si è trattato di presentare istanze probatorie, R avIM1

fra l’altro prodotto (il 30 novembre 2015) una fotografia di sua moglie e una

di I, evidenziando quanto segue:

“Queste due donne sono le possibili Conducenti della mia Auto. Prima ha

fatto IM1 il Tratto e il giorno dopo I”

specificando altresì:

“Altre

persone NON si sono messe al Volante di quest Auto”.

S, figlia di R, è stata sentita come testimone in Pretura penale

il 26 luglio 2016, nell’ambito del dibattimento in cui imputato era il papà.

Questa è stata la sua deposizione:

“Mi

ricordo che circa due anni fa, in occasione del compleanno del papà, eravamo a _____.

Ricordo che c’erano i nonni del Ticino e altre persone non mi ricordo. Mi

ricordo che in quei giorni sono andata una volta al Fox Town ed ero con IM1 e

con mia sorella ______. Non ricordo esattamente da dove siamo partiti. Io ero

seduta sul sedile anteriore del passeggero. Abbiamo comprato il regalo del

papà, ma anche cose per noi. Gli avevamo regalato un portachiavi. ______, la

mia sorellastra, era seduta sul sedile posteriore. Mio papà non è venuto con

noi al Fox Town. Non ricordo se in quei giorni con il papà siamo andati in un

altro posto con l’auto. Non mi ricordo se in quei giorni c’era anche la cugina

di IM1, ovvero I. Lei comunque la conosco perché l’ho vista una volta. Mi viene

ostensa la foto del doc. C, confermo che si tratta di I. Non sono mai andata in

auto con I. Sono sicura che quel giorno sono andata al Fox Town con IM1, che è

la moglie di mio papà.”

Dal canto suo, IM1, durante il dibattimento che ha riguardato suo

marito, così si è fra l’altro espressa davanti al primo giudice, sentita in

qualità di persona informata sui fatti:

“Può

darsi che io abbia preso l’auto di mio marito per andare al Fox Town. Devo dire

che prendo spesso l’auto di mio marito, però non sono l’unica e anche gli

ospiti a volte prendono quest’auto. Abbiamo in effetti sempre numerosi ospiti

da noi.

[…]

Non

ricordo se in quei giorni siamo andati due volte al Fox Town. Ricordo che dovevamo

andare a comperare il regalo per R, comunque c’era anche mia cugina, alla quale

avevo pure prestato la mia auto, perché insomma il Fox Town è pur sempre il Fox

Town. Potrebbe darsi che c’era pure anche S con mia cugina, ma potrebbe pure

non essere.

Non

ricordo, per finire, cos’era il regalo che avevamo comprato. Posso dire che

quando devo comperare dei regali, vado quasi sempre al Fox Town, ecco perché

non mi ricordo esattamente quando e cosa fosse. In ogni caso sono sempre

magliette o camicie.

[…]

Tutte

le volte che sono andata al Fox Town, non ho mai notato la presenza di un

radar. Con mia cugina ne abbiamo parlato quando abbiamo ricevuto la

comunicazione della multa, ma non abbiamo approfondito”.

G. Sulla scorta delle

risultanze del dibattimento del 26 luglio 2016, a seguito del quale – come

detto – R è stato prosciolto dal reato imputatogli, il procuratore pubblico ha

emesso un decreto di accusa il 26 agosto 2016 nei confronti di IM1 ritenendola

autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per il

summenzionato superamento di velocità del 29 maggio 2014 (AI 10). Contro il

decreto l’imputata ha sollevato opposizione il 1°/5 settembre 2016 (AI 11).

Il 6 settembre 2016 il magistrato inquirente ha confermato il

decreto di accusa (Pr. pen. 1) e ha così trasmesso gli atti alla Pretura penale

per il dibattimento.

H. Davanti all’istanza

precedente il dibattimento nei confronti di IM1 si è tenuto il 5 febbraio 2018.

Al termine del dibattimento la prima giudice ha ritenuto l’imputata autrice

colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per il noto

superamento della velocità consentita e l’ha di conseguenza condannata alla

pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna per un totale

di fr. 2'000.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni

e alla multa di fr. 400.-, accollandole altresì il pagamento delle spese

giudiziarie. La motivazione della sentenza è stata intimata il 25 novembre

2019.

Fatti

I. Con scritto datato

12 (e spedito il 13) febbraio 2018 l’imputata ha annunciato appello. Ricevuta

la motivazione della sentenza, IM1 ha confermato la sua volontà di appellare

con dichiarazione del 3 dicembre 2019 (doc. CARP III), formulando “richiesta

di assoluzione con formula dubitativa” e postulando l’assunzione quali

testimoni del marito e della figlia di quest’ultimo, S.

Il 2 luglio 2020 la presidente della CARP ha ammesso le due

audizioni testimoniali e ha indetto il dibattimento per il 17 settembre 2020.

Con scritto del 14 luglio 2020 il difensore dell’imputata ha comunicato che il

marito di quest’ultima “da inizio settembre 2020 a aprile 2021 è impegnato

nella sua attività di commercio di castagne”. Il dibattimento è allora

stato posticipato e, dopo un breve ulteriore rinvio chiesto dal difensore, si è

tenuto il 22 giugno 2021.

Al termine del dibattimento l’imputata ha ribadito la propria

richiesta di proscioglimento, rinunciando a un’indennità. Il procuratore

pubblico non ha partecipato al dibattimento né ha avanzato richieste.

ritenuto in fatto

e considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Nel caso concreto le

fotografie scattate dal radar non sono prive di significato nell’ambito della

valutazione delle prove (si veda anche STF 6B_515/2014 del 26 agosto 2014

consid. 5.2). Esse permettono infatti di stabilire innanzitutto che il veicolo

Mercedes-Benz targato BE ____ ha superato di 47 km/h il limite di velocità

prescritto in quel tratto di autostrada. Il marito dell’imputata ha inoltre

sempre riferito durante l’inchiesta che il veicolo in questione è il suo (si

veda segnatamente l’interrogatorio davanti alla polizia cantonale bernese: “Das

Fahrzeug welches erfasst wurde, gehört jedoch mir”, AI 1) e del resto nel

formulario “Dichiarazione di stato civile e patrimoniale” R ha indicato fra i

propri attivi un veicolo Mercedes. Il veicolo è anche intestato

a suo nome (“Auf wen ist der betroffene Personenwagen eingelöst? Auf mich

persönlich. Dies geschah aus technischen, respektive

geschäftlichen Gründen”), potendosi così ritenere accertata anche la sua

qualità di detentore.

Si può ancora aggiungere che nello scritto del 1° dicembre 2014

della polizia cantonale bernese e anche in quelli successivi (contenuti nell’AI

1), a fronte della vettura in questione (Mercedes-Benz, targata BE ____) R viene

indicato come danneggiato (“Geschädigter”), siccome a suo dire alla

guida vi era la cugina della moglie o la moglie stessa.

Queste risultanze concernenti la proprietà del veicolo in capo a R

appaiono ben più convincenti dell’affermazione fatta dall’imputata per la prima

volta al dibattimento di appello secondo cui “la vettura Mercedes in

questione era intestata alla ditta di mio marito. Lo è tuttora”.

2.

L’esame delle

fotografie scattate dal radar unite alle altre risultanze istruttorie

permettono un ulteriore accertamento.

Dalle fotografie emerge innanzitutto, senza alcun dubbio, la

presenza di una persona sul sedile del passeggero anteriore. Inoltre,

dall’esame degli ingrandimenti di tali fotografie risulta trattarsi di una

persona di genere femminile. R, sempre durante il suo primo interrogatorio

davanti agli agenti della polizia bernese, ha dichiarato di presumere trattarsi

di sua figlia S: “Ich vermute, dass es sich um meine Tochter S handelte”.

Al dibattimento davanti alla Pretura penale nel procedimento in cui era

imputato, R ha indicato trattarsi effettivamente di S: “A dir la verità, io

non mi ricordavo nemmeno che ci fosse anche S, l’ho visto quando ho guardato

bene le foto del radar”. Un’ulteriore conferma risulta anche dalle

dichiarazioni di IM1 nel corso del proprio interrogatorio in Pretura penale

durante il dibattimento a carico del marito, in cui ha dichiarato:

“La figlia di R [S, come dirà l’imputata poco più avanti, ndr], che si

vede nella foto del radar agli atti, attualmente si trova in Inghilterra per

motivi di studio. I miei rapporti con lei sono tutt’ora ottimi”.

La stessa S durante il dibattimento in Pretura nel procedimento a

carico del papà ha dichiarato:

“Io ero seduta sul sedile anteriore del passeggero. […] Sono sicura

quel giorno sono andata al Fox Town con IM1, che è la moglie di mio papà”.

3.

Dall’ultima

affermazione di S, riportata qui sopra al consid. 2, si deduce con chiarezza

che alla guida quel giorno vi era l’imputata.

3.1

La difesa di IM1 ha

sostenuto che se la deposizione della figlia del marito era a quel tempo (ossia

al momento del dibattimento nei confronti di R) valida, oggigiorno la sua

validità costituirebbe un punto di domanda. Tanto più che in appello S ha molto

spesso risposto di non più ricordare. La testimonianza della ragazza in Pretura

penale era inoltre influenzata, sempre secondo la difesa dell’imputata, dalla

madre: S sarebbe stata in difficoltà a dovere rendere conto alla mamma del

fatto di essere andata in auto con I, siccome questa circostanza era contraria

alle raccomandazioni del genitore che le permettevano di salire in auto

soltanto se alla guida vi era il papà oppure la moglie di quest’ultimo.

3.2

È vero che durante la

sua audizione in appello, confrontata man mano con i passaggi delle sue

dichiarazioni rilasciate davanti all’istanza precedente nel procedimento contro

il papà, S ha spesso risposto di non essere più in grado di ricordare. Alla

domanda se sia mai stata in automobile con I, la cugina della moglie del papà,

la testimone ha nondimeno risposto che ciò può essere capitato durante un

viaggio che S aveva fatto con il papà in Cechia quando aveva all’incirca 8-9

anni. Soggiungendo che può essere, ma di non esserne sicura:

“Alla

domanda se io sia mai stata in macchina con I alla guida, può essere che ciò

sia avvenuto quando eravamo in Cechia con mio papà e di cui ho riferito prima:

può essere ma non ne sono sicura.”

Nessuna indicazione circa eventuali spostamenti effettuati in

Ticino, con I alla guida e S seduta come passeggera.

E, a dirla tutta, della presenza tout court di I in quei giorni di

maggio in Valle di Blenio non vi è alcuna prova. Certo, i coniugi Strazzini

hanno parlato della sua presenza. Ma, stranamente, sebbene vi fosse la festa di

compleanno di R – evento che sembra essere stato preparato e, per l’appunto,

festeggiato – non vi è nemmeno una fotografia che attesti la presenza di I. “Della

mia festa a _____ non ho trovato nessuna foto”, ha dichiarato R durante

l’interrogatorio nel procedimento che lo ha visto imputato. E dire che, come

indicato dallo stesso R durante l’interrogatorio in appello, “siamo soliti

fare delle fotografie durate la mia festa di compleanno” e che “ciò è

avvenuto anche durante la mia festa di compleanno del 2014”.

3.3

Per ciò che attiene a

eventuali influenze negative da parte della mamma di S, suscettibili di avere

pilotato le dichiarazioni della figlia durante l’interrogatorio in Pretura

penale, la Corte non ha elementi che possano farle condividere questa tesi

avanzata dalla difesa dell’imputata.

S durante l’audizione in appello ha dichiarato:

“Dell’audizione

in Pretura del 26 luglio 2016 ricordo che la Giudice era incinta, ricordo che

c’era mia mamma e ricordo che sì, penso di essere stata tranquilla”.

Nessuna indicazione su eventuali pressioni o suggerimenti

contenutistici da parte della mamma. Del resto, dagli atti emerge che

quest’ultima si era lamentata con la prima giudice in uno scambio di scritti

per il fatto che la figlia, a quel tempo quindicenne, dovesse comparire in

tribunale; la mamma si doleva del fatto che al loro indirizzo non era pervenuta

alcuna citazione (ancorché la figlia vivesse con lei), sottolineando altresì la

circostanza che S in quei frangenti si trovava in una fase decisiva del proprio

percorso scolastico, dovendosi valutare la sua entrata al liceo, di modo che

non poteva assentarsi dalla scuola per partecipare al dibattimento.

In appello, su domanda del difensore dell’imputata, S ha riferito

che la mamma si era lamentata anche il giorno dell’interrogatorio in Pretura,

dicendo che era alquanto inopportuno che una ragazza di quindici anni fosse

sentita come testimone.

Pur dando per accertata questa avversione della mamma di S

all’audizione della figlia, ciò ancora non basta a ritenere non credibili le dichiarazioni

di quest’ultima. Sebbene non si possa di certo condividere l’atteggiamento di __________

(perché contrario al principio dell’obbligo di testimoniare previsto dall’art.

163.

CPP, fatti salvi i diritti di non deporre), la scocciatura di una mamma per

il fatto che la figlia quindicenne dovesse assentarsi in una fase importante

del percorso scolastico per andare a deporre a oltre duecento chilometri dal

proprio domicilio (mamma e figlia abitavano a quel tempo a ___________, nel

Canton Soletta) non comporta affatto l’automatismo per cui le dichiarazioni

della testimone non corrispondano al vero. Tanto più che __________ non ha

mostrato nei propri scritti – né risulta dalle dichiarazioni di S e neppure da

quelle rilasciate dal papà in appello e riferite all’atteggiamento della mamma

in Pretura penale – alcuna avversione nei confronti del papà di S e/o di sua

moglie. Lo stesso R, nel corso del suo interrogatorio in Pretura penale

nell’ambito del procedimento che lo ha riguardato (pag. 2), ha riferito che la

problematica sussisteva “a causa della sua citazione come testimone, perché

oltretutto avrebbe dovuto saltare la scuola”. Una preoccupazione che se non

condivisibile può dirsi quantomeno comprensibile.

Né questa Corte si è convinta del fondamento della tesi (sostenuta

per la prima volta in appello) secondo cui S avrebbe dichiarato che alla guida

della Mercedes-Benz quel giorno ci fosse IM1 per non dovere dichiarare di

essere andata in auto con I, contravvenendo alle raccomandazioni della mamma:

come già detto, infatti, S ha dichiarato in appello di non essere mai andata in

auto con I se non – ma non ne è sicura – una volta in Cechia, quando la

testimone aveva 8-9 anni.

4.

Sintetizzando,

quindi, le dichiarazioni di S (in Pretura penale e in appello) risultano

credibili. La testimone ha dichiarato che quel 29 maggio 2014 si è recata al

Fox Town con la moglie del papà, la quale era alla guida. S ha altresì riferito

di non essere mai stata in auto con I alla guida, a parte forse (ma non ne è

nemmeno sicura) una volta in Cechia, quando aveva 8-9 anni.

Le foto dell’apparecchio radar, inoltre, non escludono che la

persona ritratta sia IM1. Si può al proposito anche aggiungere, ancorché non

sia necessario, che la maggiore rotondità del viso della persona ritratta nelle

foto radar coincide piuttosto con il volto dell’imputata che con quello di I

(si vedano segnatamente le fotografie allegate allo scritto del 30 novembre

2015.

alla Pretura penale, allegato all’AI 6). E, sempre in via abbondanziale,

si può ancora rilevare che la stessa IM1 non ha escluso di essersi recata al

Fox Town con l’auto del marito:

“Può darsi che io abbia preso l’auto di mio marito per andare al Fox

Town. Devo dire che prendo spesso l’auto di mio marito […].

Non

ricordo se in quei giorni siamo andati due volte al Fox Town”.

Quanto all’affermazione dell’imputata, secondo cui – in sostanza –

non andrebbe mai velocemente in auto qualora vi siano dei bambini a bordo con

lei, resta il fatto che lo stesso marito dell’imputata ha evidenziato che la

vettura dispone di un motore potente (“Man muss die Geschwindigkeit von

diesem Auto kennen, da es über eine starke Motorisierung verfügt”), di modo

che a giudizio di questa Corte la potenza del motore in questione permette

facilmente di raggiungere velocità elevate.

5.

L’art. 90 cpv. 2

LCStr punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio

pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione

espressa e contraria (art. 100 n. 1 LCStr).

5.1

L’art. 90 cpv. 2 LCStr

è una cosiddetta norma penale in bianco (Blankettstrafnorm: Philippe Weissenberger, Kommentar

Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via

Sicura, 2015, ad art. 90 n. 2). Per trovare applicazione essa abbisogna del

completamento mediante concrete disposizioni sulla circolazione che sono state

violate. Una condanna basata esclusivamente sull’art. 90 LCStr, senza indicazione

di quali concrete norme sono state violate, è pertanto esclusa (Philippe Weissenberger, ibidem).

Sotto il profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l’autore

disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così

in serio pericolo la sicurezza del traffico, essendo sufficiente una messa in

pericolo astratta accresciuta. Quest'ultima presuppone la possibilità imminente

di una messa in pericolo concreta o di un infortunio. Sotto quello soggettivo,

l’infrazione implica un comportamento senza riguardi o gravemente contrario

alle norme della circolazione, vale a dire una colpa o una negligenza gravi.

Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il

profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l’autore ha agito

senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (STF 1303/2019

del 7 maggio 2020 consid. 3.3; DTF 142 IV 93 consid. 3.1).

L’obbligo per l’utente della strada di osservare (fra l’altro) i

segnali stradali è ancorato all’art. 27 cpv. 1 LCStr. Sul tratto in questione

la velocità massima consentita era di 120 km/h, conformemente a quanto

prescritto dall’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC che si fonda sull’art. 32 cpv. 2

LCStr. La velocità massima non deve essere superata dai veicoli anche se le

condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art.

22.

cpv. 1 OSStr).

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale sono da

considerare adempiuti i presupposti oggettivi e fondamentalmente anche quelli

soggettivi di una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi

dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, indipendentemente dalle circostanze concrete,

allorquando la velocità massima consentita sull’autostrada è superata di 35

km/h o più (si veda ad esempio STF 6B_765/2018 del 9 ottobre 2018 consid. 3 con

rinvii; STF 6B_292/2013 del 15 luglio 2013 consid. 2.4 con rinvii).

5.2

Nel caso concreto il

superamento della velocità consentita è stato di ben 47 km/h. Non è necessario

dilungarsi per ricordare – dal profilo oggettivo – che la grave inosservanza

delle norme ricordate al consid. 5.1 ha creato (quantomeno) una messa in

pericolo astratta accresciuta, se appena si considera che l’imputata circolava

a oltre un terzo in più della velocità massima consentita, in pieno pomeriggio

di un giorno infrasettimanale (il 29 maggio 2014 era infatti un giovedì), in

una situazione di traffico definita “normale” nel rapporto di polizia

(AI 1) e non quindi priva di altri veicoli, per di più con due passeggeri a

bordo, oltretutto minorenni (S e _______, come riferito da S stessa in

Pretura). Anche dal profilo soggettivo, il comportamento è stato gravemente

contrario alle norme della circolazione, concretizzando un’assenza di riguardi

qualificabile (quantomeno) alla stregua di una negligenza grave, la conducente

essendo stata senz’altro cosciente del carattere generalmente pericoloso del

suo comportamento contrario alle regole della circolazione (Bussy/Rusconi, CS CR commenté, 2015, ad

art. 90 n. 4.1 pag. 898). Tanto più in quanto conosceva perfettamente la

potenza della vettura che guidava.

6.

L’appello di IM1

viene pertanto respinto e l’imputata viene riconosciuta autrice colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti indicati nel decreto

d’accusa.

Per ciò che attiene alla commisurazione della pena (che, come

tale, non è invero oggetto di critica), si richiamano i criteri illustrati

segnatamente nella DTF 136 IV 55 consid. 5.4 pag. 59. La pena pronunciata

dall’istanza precedente è conforme a tali criteri, riferiti alle componenti

oggettive e soggettive del reato e a quelle riguardanti l’autrice. Tiene conto

anche del lungo tempo trascorso dal momento del compimento del reato. Del

precedente specifico di IM1 (infrazione grave alle norme della circolazione con

conseguente condanna a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr.

30.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e a

una multa di fr. 800.-: AI 9) questa Corte non tiene conto, la condanna

risalendo ormai al 2008.

Anche la multa viene confermata: l’art. 42 cpv. 4 CP prevede che

oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai

sensi dell’articolo 106 CP. A questo proposito il Tribunale federale ha

stabilito che per tenere conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si

giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un

quinto rispettivamente al 20% delle pene di base. L’ammontare della multa

stabilito dalla prima giudice (fr. 400.-) rientra in tali criteri e viene

confermato, la pena pecuniaria complessiva, la cui esecuzione è sospesa per un

periodo di prova di due anni, ammontando come detto a fr. 2'000.-, e meglio a

40.

aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna.

Visto l’esito, le spese del procedimento di primo grado e quelle

del procedimento di appello sono poste a carico di IM1.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 2

LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr, 34, 42, 44, 47 e ss., 106 CP, 80

e ss., 84, 398 e ss., 422 e ss. CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di IM1 è

respinto.

Di conseguenza:

2. IM1

è

dichiarata autrice colpevole di:

infrazione grave alle

norme della circolazione

per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio

pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con la

vettura Mercedes targata BE ____ alla velocità di 167 km/h (dedotto il margine

di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il

vigente limite di 120 km/h. Fatti avvenuti a Bellinzona, sull’autostrada A2, il

29 maggio 2014.

2.1 IM1 è condannata:

2.1.1 alla pena pecuniaria di

40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, per un

totale complessivo di fr. 2'000.- (duemila);

2.1.2 l’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.1.3 alla multa di fr. 400.-

(quattrocento) da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la pena

detentiva di 8 (otto) giorni.

3. Le spese procedurali

del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 1'150.-, restano a carico

di IM1.

4. Gli

oneri processuali dell’appello di IM1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr. 1'700.-

sono posti a suo carico.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.