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Decisione

17.2019.334

Condannato per contravvenzione alla LCStr

5 maggio 2020Italiano12 min

significato è chiaro e facilmente riconoscibile (DTF 127 IV 229, consid. 2c/aa; 106 IV 138, consid. 4; Giger, SVG Kommentar, Zurigo 2014, art.

Source ti.ch

Incarto n.

17.2019.334

17.2020.43

Locarno

5 maggio 2020/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Damiano Salvini, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 14 novembre 2019 da

AP 1AP 1

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 6 novembre 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona

(motivazione scritta intimata l’11 dicembre 2019)

richiamata la dichiarazione di appello 31 dicembre 2019;

A. Con sentenza 6

novembre 2019, AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di infrazione alle

norme della circolazione ex art. 90 cpv. 1 LCStr, per avere

“il 9 maggio 2019, alle ore 07:58,

a __________, con il motoveicolo TI __________, effettuato un sorpasso

nonostante il segnale di divieto.” (disp. n. 1),

ed è stato condannato alla multa di fr. 100.- (disp. n. 2.1 della

sentenza impugnata), oltre al pagamento delle spese procedurali (disp. n. 2.2

della sentenza impugnata).

B. La sentenza di

condanna è stata tempestivamente appellata: con dichiarazione 6 novembre 2019, AP

1 ha impugnato l’intero giudizio di primo grado, chiedendo il suo proscioglimento e protestando tasse, spese e

ripetibili (CARP III, pag. 2). L’imputato ha contestualmente domandato

l’allestimento di una perizia sull’adeguatezza della segnaletica in questione

(CARP III, pag. 3).

C. Visto che la sentenza

di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, l’appello è stato trattato

in procedura scritta ex art. 406 cpv. 1 lett. c CPP (CARP IV).

a. Nella propria

motivazione del 29 gennaio 2020, AP 1 ha contestato la condanna sostenendo che,

sulla strada cantonale di __________ dove è avvenuto il sorpasso, vi è un

conflitto fra la segnaletica verticale e la segnaletica orizzontale, poiché i

cartelli raffiguranti il divieto di sorpasso, presenti solamente a destra

(rispetto alla direzione di marcia), non sono accompagnati dalla linea continua

al centro della carreggiata, bensì da quella tratteggiata (CARP V).

b. Nè la Pretura penale

né la Sezione della circolazione hanno formulato osservazioni alla motivazione

scritta.

considerato

in fatto e in diritto

1. Giusta l’art. 398 cpv.

4 CPP, se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado

concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere

unicamente che la sentenza impugnata è giuridicamente viziata o che

l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione

del diritto. In una simile situazione, dunque, questa Corte dispone di piena

cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto. Inoltre non

possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

2.

L’istanza probatoria - presentata per la prima volta in

questa sede - dev'essere respinta già solo perché la procedura

dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, con la

conseguenza che, in appello, non possono essere

addotte nuove allegazioni o nuove prove (art. 398 cpv. 4 seconda frase CPP).

3. In concreto, come

già stabilito dal primo giudice al consid. 6 della sentenza impugnata, di

seguito riportato ex art. 82 cpv. 4 CPP, l’imputato

“non contesta di per sé

l’accertamento fattuale compiuto dall’agente né la presenza della segnaletica

verticale, che ammette di non aver notato, bensì contesta la validità della

stessa dal profilo tecnico-giuridico, giacché contraddittoria con quella

orizzontale e non ripetuta sul margine sinistro della carreggiata”.

Fatti

I fatti oggetto di giudizio non sono stati, quindi, contestati

dall’appellante.

Di conseguenza è accertato che AP 1, il 9 maggio 2019, a __________,

ha effettuato il sorpasso di cui al DA a bordo del motoveicolo TI __________,

nonostante la presenza, sul bordo destro della carreggiata, del relativo

segnale di divieto.

a. Nella sua

motivazione scritta, AP 1, richiamando alcune disposizioni della Convenzione di

Vienna sulla segnaletica stradale dell’8 novembre 1968 (art. 6, 25, 28 e

allegato 2, sezione II, N 15), della LCStr (art. 5 e 27) e della OSStr (art. 2,

26 e 73), sostiene che, per vietare in modo non equivoco il sorpasso, su quel

tratto di strada si dovrebbe collocare un segnale di divieto di sorpasso su

ciascun lato e porre al centro della carreggiata, quantomeno verso la corsia

sulla quale si intende proibire il superamento, la linea continua, in modo che

la segnaletica verticale e quella orizzontale, complementari fra loro, non

siano in contrasto. E ciò, prosegue l’appellante, in modo da evitare confusione

negli utenti della strada “che si fidano della chiara linea tratteggiata”

(CARP V, pag 6).

L’appellante pertanto ritiene che non gli sia imputabile alcuna

contravvenzione alle norme della circolazione stradale.

b. Giusta l’art. 27 cpv.

1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Il segnale «Divieto di sorpasso» (2.44) vieta ai conducenti di

veicoli a motore di sorpassare veicoli a motore aventi ruote affiancate nonché

tranvie e ferrovie su strada in movimento (art. 26 cpv. 1 OSStr). Tuttavia non

impedisce di sorpassare, purché non vi sia pericolo, veicoli a motore la cui

velocità massima è limitata a 30 km/h (art. 26 cpv. 3 prima frase OSStr).

Le linee di direzione (discontinue, di color bianco; 6.03) segnano

la metà della carreggiata o delimitano le corsie ed è permesso ai veicoli di

oltrepassarle o di passarci sopra, usando la dovuta prudenza (art. 73 cpv. 3 e

6 lett. b

OSStr).

b.1 Secondo l’art. 103

cpv. 1 OSStr, i segnali sono collocati sul bordo destro della strada, ma

possono anche essere ripetuti sul lato sinistro, appesi al di sopra della

carreggiata, istallati su isole o, in caso di necessità assoluta, collocati

unicamente a sinistra. I segnali sono collocati in maniera che siano scorti per

tempo e che non siano coperti da ostacoli (art. 103 cpv. 2 OSStr).

I segnali di divieto sono obbligatori solamente se il loro

significato è chiaro e facilmente riconoscibile (DTF 127 IV 229, consid. 2c/aa; 106 IV 138, consid. 4; Giger, SVG Kommentar, Zurigo 2014, art.

27 LCStr N 8). Un segnale deve poter essere riconosciuto facilmente e

per tempo da parte di un conducente che presta alla circolazione stradale

l’attenzione necessaria e da lui ragionevolmente esigibile (DTF 127 IV 229,

consid. 2c/aa; 104 IV 201, consid. 2; Bussy/Rusconi, Code Suisse

de la circulation routière, Basilea 2015, art. 103 OSStr N 1.1).

c. In

concreto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non vi è alcun

contrasto fra la segnaletica verticale e la segnaletica orizzontale, poiché

segnali e demarcazioni hanno scopi diversi, come emerge dalle citate

disposizioni della OSStr (art. 26 cpv. 1 e 73 cpv. 3 e 6 lett. b) e come già

indicato dal primo giudice al consid. 14, di seguito riportato ex art. 82 cpv.

4 CPP,

“le demarcazioni non hanno nulla a

che vedere con il divieto di sorpasso: la linea di direzione segnala la metà

della carreggiata, separa le corsie di circolazione ed è volta a regolare il

traffico, consentendo a chi circola sulla normale corsia di marcia di poter

usufruire della corsia in senso opposto per svoltare ed eventualmente

sorpassare, laddove non espressamente vietato, con la dovuta prudenza”.

Neppure le disposizioni della Convenzione citate nella motivazione

scritta (CARP V, pagg. 5-6) permettono di concludere il contrario, poiché,

Considerandi

indipendentemente dalla soggettiva interpretazione esposta dall’appellante, non

stabiliscono che un divieto di sorpasso debba essere necessariamente

accompagnato da una linea continua posta al centro della careggiata, tantomeno

se posizionato - come in concreto - su un breve rettilineo.

d. La ripetizione del

segnale di divieto di sorpasso anche sull’altro lato della careggiata, inoltre,

non è imposta dalla OSStr (art. 103 cpv. 1), che lo prevede come una semplice

possibilità. Non è, poi, pertinente il richiamo all’art. 6 § 2 lett. b della

Convenzione di Vienna, ritenuto che tale disposizione trova applicazione per le

strade a più corsie, tutte con eguale senso di marcia e, dunque, non per una

strada cantonale come quella in oggetto.

e. Inoltre, in base

alle fotografie dei luoghi (doc. dib. di primo grado n. 5 e relativi allegati),

appare oltremodo evidente che la segnaletica verticale può essere riconosciuta facilmente

e per tempo, non essendovi alcun ostacolo visivo per chi circola regolarmente

sulla carreggiata, come peraltro già stabilito nella sentenza impugnata, da cui

non vi è alcun motivo di discostarsi e che viene, quindi, nuovamente ripresa ex

art. 82 cpv. 4 CPP:

“vista la conformazione della

tratta (rettilineo di poco meno di 300 metri) e la velocità moderata ivi

vigente, la segnaletica verticale risulta facilmente riconoscibile per l’utente

che viaggia regolarmente sulla sua corsia di marcia a debita distanza dai

veicoli che lo precedono” (consid. 18).

f. Dal profilo

soggettivo, invece, è stato l’imputato stesso ad aver dichiarato, nel corso del

proprio interrogatorio dibattimentale, di non aver scorto il segnale

“verosimilmente a causa del forte

traffico presente il mattino, comprensivo di diversi furgoni e autocarri”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 1),

specificando poi quanto segue, nei propri allegati difensivi di

prima e di seconda istanza:

“[s]ono certo che, al momento in

cui mi trovavo all’altezza del cartello di divieto, la visuale sullo stesso mi

è stata preclusa da qualche veicolo di altezza ostruente” (arringa di primo

grado, pag. 1);

“il cartello 2.44 […] non era stato

visto dal ricorrente probabilmente per aver superato un veicolo che ne impediva

la visuale (come ad esempio un furgone) […] è più che certo che, quando il

sottoscritto motociclista si trovava all’altezza del cartello di divieto, la

visuale sullo stesso era preclusa da qualche veicolo di altezza ostruente”

(CARP V, pag. 2).

A fronte di queste dichiarazioni e vista la concreta conformazione

viaria (ambedue i segnali di divieto di cui alle fotografie agli atti non sono

coperti da alcun ostacolo, per chi circola regolarmente sulla propria corsia di

marcia; sentenza impugnata, consid. 18; doc. dib. di primo grado n. 5 e

relativi allegati), non si può fare altro che concludere che il segnale

«Divieto di sorpasso» (2.44; art. 26 cpv. 1 OSStr) non è stato notato a causa

della sua posizione difficilmente visibile e/o a causa del contrasto con la

segnaletica orizzontale, come preteso dall’appellante, bensì a fronte del solo

suo comportamento. Anche ammettendo ch’egli abbia transitato con la propria

moto alla sinistra di veicoli di una certa altezza, suscettibili di avergli

bloccato la visuale su segnali regolarmente posizionati sul lato destro (art.

103.

cpv. 1 prima frase OSStr), vi è che, in ogni caso, egli non ha, comunque,

rivolto l’attenzione necessaria alla circolazione stradale (segnatamente alla segnaletica

verticale), com’era, invece, da lui ragionevolmente esigibile, specie se si

considera il ridotto limite di velocità vigente nell’abitato e considerata la

lenta andatura con cui l’appellante ha dichiarato di circolare (verbale

d’interrogatorio dibattimentale; arringa di primo grado, pag. 1; CARP V, pag.

2). Le conclusioni del primo giudice sono, quindi, nuovamente condivise (art.

82.

cpv. 4 CPP):

“l’utente che sorpassa veicoli di

un certo volume d[e]ve pertanto assumere il rischio di non scorgere eventuali

segnali correttamente collocati, peccando di [in]sufficiente attenzione”

(sentenza impugnata, consid. 19).

Se ne conclude che AP 1 ha agito quantomeno per negligenza. Il suo

appello deve, pertanto, essere respinto.

commisurazione della pena

4.

Nessun appunto può

essere mosso alla commisurazione della multa (di fr. 100.-) inflitta dal primo

giudice che, oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (art.

106.

cpv. 1 CP), appare più che ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti

dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP

spese procedurali e indennità ex art. 429 CPP

5.

Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico di AP 1.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 700.- (di cui

fr. 500.- di tassa e fr. 200.- di spese), sono pure posti a carico del

ricorrente, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Non vengono assegnate indennità ex art. 429 CPP.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 cpv. 1, 90

cpv. 1 e 100 cpv. 1 LCStr; 26, 73 e 103 OSStr;

12, 47 e 106 CP;

80 e segg., 84 e segg., 398 segg., 429 e

segg. CPP;

nonché, sulle spese, 422 e segg. CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore

colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1

LCStr),

per avere, il 9 maggio 2019, alle

ore 07:58, a __________, con il motoveicolo TI __________, effettuato un

sorpasso nonostante il segnale di divieto.

1.2. AP 1 è condannato alla

multa di fr. 100.- (cento) da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la

pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. Gli oneri processuali

del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 540.- (cinquecentoquaranta),

sono a carico dell’appellante.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr. 700.00

s

5. Comunicazione:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.