17.2019.334
Condannato per contravvenzione alla LCStr
5 maggio 2020Italiano12 min
significato è chiaro e facilmente riconoscibile (DTF 127 IV 229, consid. 2c/aa; 106 IV 138, consid. 4; Giger, SVG Kommentar, Zurigo 2014, art.
Source ti.ch
Incarto n.
17.2019.334
17.2020.43
Locarno
5 maggio 2020/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Damiano Salvini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 14 novembre 2019 da
AP 1AP 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 6 novembre 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata l’11 dicembre 2019)
richiamata la dichiarazione di appello 31 dicembre 2019;
A. Con sentenza 6
novembre 2019, AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di infrazione alle
norme della circolazione ex art. 90 cpv. 1 LCStr, per avere
“il 9 maggio 2019, alle ore 07:58,
a __________, con il motoveicolo TI __________, effettuato un sorpasso
nonostante il segnale di divieto.” (disp. n. 1),
ed è stato condannato alla multa di fr. 100.- (disp. n. 2.1 della
sentenza impugnata), oltre al pagamento delle spese procedurali (disp. n. 2.2
della sentenza impugnata).
B. La sentenza di
condanna è stata tempestivamente appellata: con dichiarazione 6 novembre 2019, AP
1 ha impugnato l’intero giudizio di primo grado, chiedendo il suo proscioglimento e protestando tasse, spese e
ripetibili (CARP III, pag. 2). L’imputato ha contestualmente domandato
l’allestimento di una perizia sull’adeguatezza della segnaletica in questione
(CARP III, pag. 3).
C. Visto che la sentenza
di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, l’appello è stato trattato
in procedura scritta ex art. 406 cpv. 1 lett. c CPP (CARP IV).
a. Nella propria
motivazione del 29 gennaio 2020, AP 1 ha contestato la condanna sostenendo che,
sulla strada cantonale di __________ dove è avvenuto il sorpasso, vi è un
conflitto fra la segnaletica verticale e la segnaletica orizzontale, poiché i
cartelli raffiguranti il divieto di sorpasso, presenti solamente a destra
(rispetto alla direzione di marcia), non sono accompagnati dalla linea continua
al centro della carreggiata, bensì da quella tratteggiata (CARP V).
b. Nè la Pretura penale
né la Sezione della circolazione hanno formulato osservazioni alla motivazione
scritta.
considerato
in fatto e in diritto
1. Giusta l’art. 398 cpv.
4 CPP, se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado
concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere
unicamente che la sentenza impugnata è giuridicamente viziata o che
l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione
del diritto. In una simile situazione, dunque, questa Corte dispone di piena
cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto. Inoltre non
possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
2.
L’istanza probatoria - presentata per la prima volta in
questa sede - dev'essere respinta già solo perché la procedura
dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, con la
conseguenza che, in appello, non possono essere
addotte nuove allegazioni o nuove prove (art. 398 cpv. 4 seconda frase CPP).
3. In concreto, come
già stabilito dal primo giudice al consid. 6 della sentenza impugnata, di
seguito riportato ex art. 82 cpv. 4 CPP, l’imputato
“non contesta di per sé
l’accertamento fattuale compiuto dall’agente né la presenza della segnaletica
verticale, che ammette di non aver notato, bensì contesta la validità della
stessa dal profilo tecnico-giuridico, giacché contraddittoria con quella
orizzontale e non ripetuta sul margine sinistro della carreggiata”.
Fatti
I fatti oggetto di giudizio non sono stati, quindi, contestati
dall’appellante.
Di conseguenza è accertato che AP 1, il 9 maggio 2019, a __________,
ha effettuato il sorpasso di cui al DA a bordo del motoveicolo TI __________,
nonostante la presenza, sul bordo destro della carreggiata, del relativo
segnale di divieto.
a. Nella sua
motivazione scritta, AP 1, richiamando alcune disposizioni della Convenzione di
Vienna sulla segnaletica stradale dell’8 novembre 1968 (art. 6, 25, 28 e
allegato 2, sezione II, N 15), della LCStr (art. 5 e 27) e della OSStr (art. 2,
26 e 73), sostiene che, per vietare in modo non equivoco il sorpasso, su quel
tratto di strada si dovrebbe collocare un segnale di divieto di sorpasso su
ciascun lato e porre al centro della carreggiata, quantomeno verso la corsia
sulla quale si intende proibire il superamento, la linea continua, in modo che
la segnaletica verticale e quella orizzontale, complementari fra loro, non
siano in contrasto. E ciò, prosegue l’appellante, in modo da evitare confusione
negli utenti della strada “che si fidano della chiara linea tratteggiata”
(CARP V, pag 6).
L’appellante pertanto ritiene che non gli sia imputabile alcuna
contravvenzione alle norme della circolazione stradale.
b. Giusta l’art. 27 cpv.
1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il segnale «Divieto di sorpasso» (2.44) vieta ai conducenti di
veicoli a motore di sorpassare veicoli a motore aventi ruote affiancate nonché
tranvie e ferrovie su strada in movimento (art. 26 cpv. 1 OSStr). Tuttavia non
impedisce di sorpassare, purché non vi sia pericolo, veicoli a motore la cui
velocità massima è limitata a 30 km/h (art. 26 cpv. 3 prima frase OSStr).
Le linee di direzione (discontinue, di color bianco; 6.03) segnano
la metà della carreggiata o delimitano le corsie ed è permesso ai veicoli di
oltrepassarle o di passarci sopra, usando la dovuta prudenza (art. 73 cpv. 3 e
6 lett. b
OSStr).
b.1 Secondo l’art. 103
cpv. 1 OSStr, i segnali sono collocati sul bordo destro della strada, ma
possono anche essere ripetuti sul lato sinistro, appesi al di sopra della
carreggiata, istallati su isole o, in caso di necessità assoluta, collocati
unicamente a sinistra. I segnali sono collocati in maniera che siano scorti per
tempo e che non siano coperti da ostacoli (art. 103 cpv. 2 OSStr).
I segnali di divieto sono obbligatori solamente se il loro
significato è chiaro e facilmente riconoscibile (DTF 127 IV 229, consid. 2c/aa; 106 IV 138, consid. 4; Giger, SVG Kommentar, Zurigo 2014, art.
27 LCStr N 8). Un segnale deve poter essere riconosciuto facilmente e
per tempo da parte di un conducente che presta alla circolazione stradale
l’attenzione necessaria e da lui ragionevolmente esigibile (DTF 127 IV 229,
consid. 2c/aa; 104 IV 201, consid. 2; Bussy/Rusconi, Code Suisse
de la circulation routière, Basilea 2015, art. 103 OSStr N 1.1).
c. In
concreto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non vi è alcun
contrasto fra la segnaletica verticale e la segnaletica orizzontale, poiché
segnali e demarcazioni hanno scopi diversi, come emerge dalle citate
disposizioni della OSStr (art. 26 cpv. 1 e 73 cpv. 3 e 6 lett. b) e come già
indicato dal primo giudice al consid. 14, di seguito riportato ex art. 82 cpv.
4 CPP,
“le demarcazioni non hanno nulla a
che vedere con il divieto di sorpasso: la linea di direzione segnala la metà
della carreggiata, separa le corsie di circolazione ed è volta a regolare il
traffico, consentendo a chi circola sulla normale corsia di marcia di poter
usufruire della corsia in senso opposto per svoltare ed eventualmente
sorpassare, laddove non espressamente vietato, con la dovuta prudenza”.
Neppure le disposizioni della Convenzione citate nella motivazione
scritta (CARP V, pagg. 5-6) permettono di concludere il contrario, poiché,
Considerandi
indipendentemente dalla soggettiva interpretazione esposta dall’appellante, non
stabiliscono che un divieto di sorpasso debba essere necessariamente
accompagnato da una linea continua posta al centro della careggiata, tantomeno
se posizionato - come in concreto - su un breve rettilineo.
d. La ripetizione del
segnale di divieto di sorpasso anche sull’altro lato della careggiata, inoltre,
non è imposta dalla OSStr (art. 103 cpv. 1), che lo prevede come una semplice
possibilità. Non è, poi, pertinente il richiamo all’art. 6 § 2 lett. b della
Convenzione di Vienna, ritenuto che tale disposizione trova applicazione per le
strade a più corsie, tutte con eguale senso di marcia e, dunque, non per una
strada cantonale come quella in oggetto.
e. Inoltre, in base
alle fotografie dei luoghi (doc. dib. di primo grado n. 5 e relativi allegati),
appare oltremodo evidente che la segnaletica verticale può essere riconosciuta facilmente
e per tempo, non essendovi alcun ostacolo visivo per chi circola regolarmente
sulla carreggiata, come peraltro già stabilito nella sentenza impugnata, da cui
non vi è alcun motivo di discostarsi e che viene, quindi, nuovamente ripresa ex
art. 82 cpv. 4 CPP:
“vista la conformazione della
tratta (rettilineo di poco meno di 300 metri) e la velocità moderata ivi
vigente, la segnaletica verticale risulta facilmente riconoscibile per l’utente
che viaggia regolarmente sulla sua corsia di marcia a debita distanza dai
veicoli che lo precedono” (consid. 18).
f. Dal profilo
soggettivo, invece, è stato l’imputato stesso ad aver dichiarato, nel corso del
proprio interrogatorio dibattimentale, di non aver scorto il segnale
“verosimilmente a causa del forte
traffico presente il mattino, comprensivo di diversi furgoni e autocarri”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 1),
specificando poi quanto segue, nei propri allegati difensivi di
prima e di seconda istanza:
“[s]ono certo che, al momento in
cui mi trovavo all’altezza del cartello di divieto, la visuale sullo stesso mi
è stata preclusa da qualche veicolo di altezza ostruente” (arringa di primo
grado, pag. 1);
“il cartello 2.44 […] non era stato
visto dal ricorrente probabilmente per aver superato un veicolo che ne impediva
la visuale (come ad esempio un furgone) […] è più che certo che, quando il
sottoscritto motociclista si trovava all’altezza del cartello di divieto, la
visuale sullo stesso era preclusa da qualche veicolo di altezza ostruente”
(CARP V, pag. 2).
A fronte di queste dichiarazioni e vista la concreta conformazione
viaria (ambedue i segnali di divieto di cui alle fotografie agli atti non sono
coperti da alcun ostacolo, per chi circola regolarmente sulla propria corsia di
marcia; sentenza impugnata, consid. 18; doc. dib. di primo grado n. 5 e
relativi allegati), non si può fare altro che concludere che il segnale
«Divieto di sorpasso» (2.44; art. 26 cpv. 1 OSStr) non è stato notato a causa
della sua posizione difficilmente visibile e/o a causa del contrasto con la
segnaletica orizzontale, come preteso dall’appellante, bensì a fronte del solo
suo comportamento. Anche ammettendo ch’egli abbia transitato con la propria
moto alla sinistra di veicoli di una certa altezza, suscettibili di avergli
bloccato la visuale su segnali regolarmente posizionati sul lato destro (art.
103.
cpv. 1 prima frase OSStr), vi è che, in ogni caso, egli non ha, comunque,
rivolto l’attenzione necessaria alla circolazione stradale (segnatamente alla segnaletica
verticale), com’era, invece, da lui ragionevolmente esigibile, specie se si
considera il ridotto limite di velocità vigente nell’abitato e considerata la
lenta andatura con cui l’appellante ha dichiarato di circolare (verbale
d’interrogatorio dibattimentale; arringa di primo grado, pag. 1; CARP V, pag.
2). Le conclusioni del primo giudice sono, quindi, nuovamente condivise (art.
82.
cpv. 4 CPP):
“l’utente che sorpassa veicoli di
un certo volume d[e]ve pertanto assumere il rischio di non scorgere eventuali
segnali correttamente collocati, peccando di [in]sufficiente attenzione”
(sentenza impugnata, consid. 19).
Se ne conclude che AP 1 ha agito quantomeno per negligenza. Il suo
appello deve, pertanto, essere respinto.
commisurazione della pena
4.
Nessun appunto può
essere mosso alla commisurazione della multa (di fr. 100.-) inflitta dal primo
giudice che, oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (art.
106.
cpv. 1 CP), appare più che ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti
dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP
spese procedurali e indennità ex art. 429 CPP
5.
Visto l’esito
dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico di AP 1.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 700.- (di cui
fr. 500.- di tassa e fr. 200.- di spese), sono pure posti a carico del
ricorrente, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Non vengono assegnate indennità ex art. 429 CPP.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 cpv. 1, 90
cpv. 1 e 100 cpv. 1 LCStr; 26, 73 e 103 OSStr;
12, 47 e 106 CP;
80 e segg., 84 e segg., 398 segg., 429 e
segg. CPP;
nonché, sulle spese, 422 e segg. CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore
colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1
LCStr),
per avere, il 9 maggio 2019, alle
ore 07:58, a __________, con il motoveicolo TI __________, effettuato un
sorpasso nonostante il segnale di divieto.
1.2. AP 1 è condannato alla
multa di fr. 100.- (cento) da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la
pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali
del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 540.- (cinquecentoquaranta),
sono a carico dell’appellante.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 700.00
s
5. Comunicazione:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.