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Decisione

17.2019.347

Atti preparatori punibili di rapina: proscioglimento degli imputati non potendosi escludere che fossero atti preparatori di furto (dunque, non punibili). Addossamento delle spese e rifiuto dell'indenn

20 agosto 2020Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello del procuratore

pubblico è respinto.

Di conseguenza,

1.1. AP 1 è prosciolto

dall’imputazione di cui al punto 1 del DA 79/2018.

1.2. AP 2 è prosciolto

dall’imputazione di cui al punto 1 del DA 80/2018.

Considerandi

2.

Gli oneri

processuali dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

3.1

È ordinato il

dissequestro a favore di AP 1 di tutto quanto indicato al punto 3 del DA

79/2018 (1 navigatore rep. n. 41870, 1 iPad rep. n. 41871, 1 pala rep. n.

41872, 1 paio di guanti rep. n. 41873), così come stabilito al punto 4 del

Dispositivo

dispositivo della sentenza impugnata (art. 267 cpv. 3 CPP).

3.2. È ordinato il

dissequestro a favore di AP 2 di tutto quanto indicato al punto 3 del DA 80/2018

(1 cellulare con scheda SIM e batteria rep. n. 41874, 1 cellulare con scheda

SIM senza batteria rep. n. 41875), così come stabilito al punto 4 del dispositivo

della sentenza impugnata (art. 267 cpv. 3 CPP).

II. L’appello di AP 1

è respinto.

Di conseguenza,

1.1. Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi fr. 1'985.75, restano a carico degli imputati

così come definito al punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata.

1.2. Non appena le sue

condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo

Stato quanto da questo anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135

cpv. 4 e 5 CPP).

2. Non si assegnano indennità

ex art. 429 CPP.

3. Gli oneri

processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a suo carico.

4. È ordinato

l’utilizzo a copertura delle spese (tasse di giustizia, spese processuali e

difesa d’ufficio) della somma, attualmente sotto sequestro, di fr. 1'713.- di

pertinenza di AP 1 di cui al punto 4.1 del dispositivo della sentenza

impugnata.

5. La nota

professionale dell’avv. DI 1 relativa alla procedura d’appello è approvata per

complessivi fr. 3'128.30 (IVA inclusa) e posta a carico

dello Stato.

5.1. Contro questa

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

5.2. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza

Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.

5.3. Non appena le sue

condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo

Stato fr. 1'706.-, da questi anticipati per il patrocinio nel suo appello (art.

135 cpv. 4 CPP).

III. L’istanza di

indennizzo per torto morale di AP 2 è irricevibile.

1. La nota

professionale dell’avv. DI 2 relativa alla procedura d’appello è approvata per

complessivi fr. 1'599.35 (IVA inclusa) e posta a carico dello Stato.

1.1. Contro questa

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

1.2. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza

Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.

1.3. AP 2 sarà tenuto, in

caso di ritorno a miglior fortuna, a rimborsare ½ di tale importo (art. 135

cpv. 4 CPP).

IV.

1. Intimazione a:

2. Comunicazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.