17.2019.347
Atti preparatori punibili di rapina: proscioglimento degli imputati non potendosi escludere che fossero atti preparatori di furto (dunque, non punibili). Addossamento delle spese e rifiuto dell'indennizzo poiché hanno causato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento
20 agosto 2020Italiano24 min
dissequestro a favore di AP 2 di tutto quanto indicato al punto 3 del DA 80/2018
Source ti.ch
Incarto n.
17.2019.347+348
17.2020.194+200
17.2020.209+250
Locarno
20 agosto 2020/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
statuendo sugli appelli presentati il
27 dicembre 2019 dal
procuratore pubblico _____________, 6901 Lugano
8 gennaio 2020 da
AP 1
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata il 3 ottobre 2019 dalla Corte
delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 20
dicembre 2019) nei confronti di AP 1e
AP 2
rappr. dall'avv. DI 2
esaminati gli atti;
ritenuto che:
A.
Sconfessando i DA 79/2018 e 80/2018, esperito (nelle forme contumaciali)
il pubblico dibattimento, con sentenza 3 ottobre 2019 (_________________________
motivazione scritta intimata il 20 dicembre 2019), la prima Corte ha:
- prosciolto gli
imputati AP 1e AP 2 dall’imputazione di atti preparatori per rapina;
- respinto le
istanze di indennizzo ex art. 429 CPP formulate dagli imputati;
- posto tasse e
spese di giustizia, per complessivi fr. 1'985.75, in solido a carico degli
imputati, con ripartizione interna di ½ ciascuno;
- dissequestrato
tutti gli oggetti degli imputati;
- ordinato il
sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia
della somma di fr. 1'713.- sequestrata a AP 1;
- posto a carico
dello Stato i costi del gratuito patrocinio degli imputati, con l’obbligo per
loro di rimborsare l’importo (art. 135 cpv. 4 CPP).
B. Il PP ha
tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro detto giudizio e,
dopo avere ricevuto la motivazione scritta, ha confermato tale volontà con
dichiarazione 27 dicembre 2019, precisando di impugnare i dispositivi 1
(proscioglimento degli imputati) e 4 (dissequestro degli oggetti),
chiedendo:
- la condanna degli imputati, come proposta nei DA;
- la confisca di tutto quanto in sequestro.
C. Mentre AP 2 è rimasto
silente, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro
detto giudizio e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta, ha confermato
tale volontà con dichiarazione 8 gennaio 2020, precisando di impugnare solo i
punti 2 (indennità), 3 (tasse e spese), 4.1 (sequestro
conservativo) e 6.2 (spese di difesa) del dispositivo della sentenza,
chiedendo:
- il riconoscimento dell’indennità postulata;
- che tasse e
spese (comprese le spese di difesa) vengano addossate allo Stato;
- il dissequestro della somma di fr. 1'713.-.
D. I
dispositivi n. 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1 della sentenza impugnata
sono passati, incontestati, in giudicato.
E. Non sono state formulate istanze probatorie.
F. Con il consenso delle
parti, l’appello è stato svolto in procedura scritta. Il 5 marzo 2020 è
pervenuta a questa Corte la motivazione scritta del PP, ed il 14 maggio 2020
quella di AP 1. Entrambe sono state trasmesse alle parti e alla prima Corte per
le osservazioni. Delle diverse argomentazioni si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
Considerato
in fatto e in diritto:
vita degli imputati
1. Sulla vita degli imputati si richiama, in applicazione dell’art. 82
cpv. 4 CPP, il consid. 1 della sentenza impugnata (pag. 15-16).
precedenti penali
2.
a. AP 2 è incensurato
in Svizzera, Italia e Lituania (inc. 72.2018.106, doc. TPC 6, 8 e 10). In
Germania, è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di pena detentiva (sospesa per
un periodo di prova di 3 anni) per complicità in tentata rapina aggravata (AI
59). In Olanda, è stato condannato a 4 mesi di pena detentiva per rapina in
banda (inc. 72.2018.106, doc. TPC 10).
b. AP 1 è incensurato in
Svizzera, Italia e Lituania (inc. 72.2018.107, doc. TPC 7, 8 e 9). In Germania,
è stato condannato a 5 anni di pena detentiva per 17 furti aggravati in banda e
7 tentati furti aggravati in banda, ed è attualmente ricercato per l’espiazione
della pena residua (AI 40 e all. 25 a AI 109).
avvio delle indagini e circostanze dell’arresto
3. Sull’ avvio delle
indagini e sulle circostanze dell’arresto si richiamano, in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 3.1-3.5 della sentenza
impugnata (pag. 17-19), che qui si riportano:
“3.1. In data 16.06.2015, i due
imputati giungevano in Ticino e si recavano presso la gioielleria _____________,
ove visionavano alcuni orologi, per poi allontanarsi a bordo di una ________________.
La presenza dei due rubricati destava sospetti nel titolare del negozio, il
quale pertanto informava le forze dell’ordine.
Dagli accertamenti che ne sono
conseguiti, è risultato che la medesima auto, quella stessa sera, lasciava la
Svizzera verso l’Italia attraverso il valico di Chiasso. Il giorno successivo,
17.06.2015 alle ore 10:16, l’autovettura in questione rientrava nuovamente in
Svizzera, sempre dal valico di Chiasso, e attraversava tutta la Svizzera
arrivando sino in Germania, varcando un confine situato vicino a Basilea.
In data 18.06.2015, le Guardie di
confine di Basilea, fermavano il veicolo intento a rientrare sul territorio
elvetico per un controllo, a bordo del quale vi erano i due rubricati. La sera
del medesimo giorno, l’auto, dopo aver nuovamente attraversato tutta la
Svizzera, usciva verso l’Italia sempre attraverso il valico di Chiasso.
3.2. In data 19.06.2015, la Polizia
cantonale ha notato i due imputati aggirarsi a Chiasso nei pressi di alcune
gioiellerie, per poi salire a bordo, questa volta, di un’auto _____________, e
dirigersi verso la zona boschiva ________. I due, dopo aver posteggiato l’auto,
sono stati visti addentrarsi a piedi all’interno del bosco, per poi, dopo circa
20 minuti, fare ritorno al veicolo.
AP 1 e AP 2 sono dunque stati
successivamente fermati e condotti presso gli Uffici di Polizia per ulteriori
accertamenti. All’interno dell’automobile sono stati rinvenuti diversi oggetti
di proprietà dei due rubricati, nello specifico:
- due valigie appartenenti a AP 1 e
AP 2;
- un telefono cellulare marca
Samsung con batteria staccata e scheda SIM disinserita;
- un telefono cellulare, nuovo, con
scheda SIM nella confezione;
- denaro contante per Euro 2.300
rinvenuti sulla persona di AP 2;
- un navigatore satellitare;
- un Ipad detenuto da AP 1;
- una pala pieghevole;
- un paio di guanti;
- denaro contante per Euro 2.300
rinvenuti sulla persona di AP 1.
3.3. Con riferimento all’Ipad
sequestrato al momento del fermo ed appartenente a AP 1, questi si è rifiutato
di fornire il codice di sblocco dell’apparecchio, adducendo di non ricordarselo
più, pur sottolineando che al suo interno vi sarebbero unicamente i suoi dati
personali:
"L’interrogante mi chiede se
il Tablet Ipad è mio.
L’ipad è mio. L’ho acquistato in
Italia, a Milano.
L’interrogante mi chiede come mai
non voglio fornire agli inquirenti il codice di sblocco di questo Ipad.
Il verbale viene momentaneamente
sospeso per una breve pausa alle ore 15:29.
Il verbale viene ripreso alle ore
15:54.
Io non so qual è questo codice.
Come detto l’ho acquistato in Italia e penso che chi me l’ha venduto mi abbia
imbrogliato. Voglio comunque dire che dentro l’Ipad ci sono dentro dei miei
dati personali. Io comunque non ho niente da nascondere, ma non conosco questo
codice”.
(VI PP, 20.06.2015, p. 6, AI 3)
3.3.1. Nemmeno nel successivo verbale
d’interrogatorio di data 15.07.2015, AP 1 ha voluto rivelare agli inquirenti il
PIN di accesso all’IPad:
"D: Le chiediamo nuovamente i
PIN per accedere all’IPad sequestrato il giorno del vostro arresto?
R: Non so come accedere al mio IPad
e non risponderò a questa domanda.
Mi viene chiesto per quale motivo
non voglio dare il codice di sblocco del suo IPad, visto che come da lei
affermato è un semplice turista e non ha nulla da temere.
R: Non risponderò a questa
domanda”.
(VI PG, 15.07.2015, p. 6, AI 53)
3.4. In sede di interrogatorio, sia
dinanzi alla Polizia che al Procuratore pubblico, entrambi gli imputati si sono
mostrati alquanto reticenti, limitandosi a respingere ogni accusa e a
dichiarare di trovarsi in Svizzera per turismo, di essere arrivati in Italia il
14.06.2015, di avere pernottato a Milano e poi a Forte dei Marmi e di essere
giunti in Svizzera per la prima volta il 16.06.2015.
Essi hanno quindi dichiarato di
avere visitato anche qualche gioielleria, in quanto era intenzione di AP 1
acquistare un orologio _______ come regalo per il padre.
3.5. Al termine dei rispettivi
verbali d’interrogatorio, il Procuratore pubblico ha disposto la carcerazione
di entrambi i prevenuti (AI 2 e 3), confermata dal Giudice dei provvedimenti
coercitivi con le decisioni del 21.06.2015 (AI 15 e 16), con le quali è stata
stabilita una carcerazione di sicurezza sino al 31.07.2015 nei confronti sia di
AP 2 che di AP 1.
La carcerazione di sicurezza dei
due rubricati è poi stata successivamente prorogata sino al 28.08.2015 (AI 69 e
70), mentre, con decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del
02.09.2015 (AI 102 e 103), è stata respinta una seconda richiesta di proroga
avanzata dal Procuratore pubblico, a seguito delle quali è stata dunque
disposta la scarcerazione dei due prevenuti.”.
il giudizio impugnato
4. Per l’accusa, gli
imputati stavano scegliendo la gioielleria in cui effettuare una rapina, e in
tal senso, le loro visite alle stesse erano disposizioni di ordine tecnico od
organizzativo conformi ad un piano.
Gli imputati sostengono, invece, che la loro era una vacanza e che
AP 1 cercava un orologio da regalare al padre.
l’appello del PP
5. L’accusa, nella
motivazione scritta del suo appello, sostiene che gli indizi sono sufficienti a
condannare gli imputati per il reato ascrittogli. E ciò poiché:
- si chiede per
quale motivo sarebbero dovuti partire dalla Lituania in aereo, arrivare in Italia,
fare avanti e indietro tra Italia, Svizzera e Francia e visitare tre
gioiellerie solo per fare un semplice furto rompendo una vetrina;
- oltre alla pala
da campeggio (con la quale si potrebbe, comunque, stordire una persona per
derubarla) gli imputati avevano con loro anche dei guanti;
- i tre
sopralluoghi alle gioiellerie permettono pacificamente di concludere che
stessero preparando una rapina;
- secondo la
giurisprudenza, per ritenere il reato in oggetto, non è necessario che gli
imputati avessero armi o passamontagna né che l’obiettivo fosse già stato
scelto;
- gli imputati
hanno precedenti penali in Germania per rapine (n.d.r.: in realtà, solo AP 2 ne
ha per rapina poiché AP 1 ha precedenti in Germania per ripetuti furti
aggravati in banda, tentati e consumati, AI 40).
accertamento dei fatti
6. La maggior parte dei
fatti ritenuti dai DA è pacificamente accertata sulla scorta di un ampio
materiale probatorio: rogatorie, testimonianze del personale delle gioiellerie,
controlli di polizia e doganali, videosorveglianze, perquisizioni e sequestri
(in proposito, si richiamano, ex art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 5 e 6 della
sentenza impugnata, pag. 30-34), ammissioni degli imputati (sui loro
spostamenti, noleggi di auto, visite alle gioiellerie e al bosco _______).
L’unico punto controverso riguarda quanto avvenuto al bosco _______
(punto 1.12 dei rispettivi DA). Gli agenti della polizia cantonale, nel loro
rapporto (AI 1, pag. 3-4), hanno scritto di aver visto i due imputati
addentrarsi a piedi nella zona boschiva, AP 2 con una pala, e ritornare al
veicolo dopo circa 20 minuti, riponendo quindi la pala nel bagagliaio, dove è
stata ritrovata e sequestrata (insieme a dei guanti) poco dopo, in occasione
del loro fermo. Gli imputati, invece, senza menzionare la pala, hanno
dichiarato di essersi recati in quella zona per fare una passeggiata (VI AP 2,
all. 1 a AI 1, pag. 4; VI AP 1, all. 8 a AI 1, pag. 4). Richiesti sul perché si
fossero portati una pala, hanno dichiarato:
“Non so, era in auto, ma non so
perché fosse lì” (VI AP 2, all. 1 a AI 1, pag. 4),
“Non l’ho messa io. Non so chi l’ha
può avere messa” (VI AP 2, AI 2 pag. 7),
“[…] non abbiamo messo nulla nel
baule della vettura” (VI AP 1, all. 8 a AI 1, pag. 5),
mentre, sul fatto che erano stati visti dalla polizia entrare
insieme nel bosco con la pala:
“Posso anch’io oggi dire qualsiasi
cosa che ho visto dalla finestra. Io ribadisco che sono entrato nel bosco per
fare la pipì e nient’altro” (VI AP 1, AI 3 pag. 3).
Per una panoramica delle loro dichiarazioni si richiamano, ex art.
82 cpv. 4 CPP, i consid. 4.2-4.3.6 della sentenza impugnata (pag. 21-29).
Per questo episodio, viene ritenuta la versione degli agenti della
polizia cantonale, che non avevano alcun motivo per mentire, mentre le
dichiarazioni degli imputati risultano inverosimili, già solo poiché è ben
difficile credere che nulla sapessero della pala che si portavano appresso.
Chiarito questo punto, tutti i fatti sono accertati così come
esposti nei rispettivi DA.
7. Dibattute sono,
invece, le loro intenzioni.
In proposito, gli imputati si sono limitati a ribadire per tutta
l’inchiesta di essere venuti in Ticino per fare una vacanza e di aver visitato
le gioiellerie per cercare un orologio da regalare al padre di AP 1.
Per questa Corte, è invece pacifico che si siano recati nelle
gioiellerie per valutare la possibilità di sottrarre (o far sottrarre) della
merce, e ciò poiché:
- le modalità con
cui si sono spostati attraversando la Svizzera più volte in pochi giorni,
pernottando sempre all’estero, sono poco compatibili con una riposante gita a
fini turistici nel nostro Cantone;
- non avevano
macchine fotografiche o altri oggetti tipici dei turisti, bensì, tra le poche
cose che portavano con loro, vi erano una pala nel bagagliaio dell’auto (di cui
hanno negato la paternità) e dei guanti (in giugno);
- i telefoni
cellulari che portavano con loro erano uno con la carta SIM e la batteria
disinserite, l’altro ancora chiuso nella confezione con la carta SIM a parte;
- invece che
spiegare i loro comportamenti, come farebbe chi non ha nulla da nascondere,
sono stati fortemente reticenti fin dall’inizio [“D:
Quali sono le utenze telefoniche a lei in uso?
R: Ho
già detto che non voglio parlare con voi, parlerò con il giudice.” (VI AP 2,
all. 1 a AI 1, pag. 1),“non dico se ero con qualcuno e chi eventualmente era”
(VI AP 1, all. 8 a AI 1, pag. 3)] e hanno mentito [“non sono stato in Svizzera in questi giorni” (VI AP 2,
all. 1 a AI 1, pag. 4), “non abbiamo messo nulla nel baule della vettura” (VI AP
1, all. 8 a AI 1, pag. 5)];
- AP 2 non ha voluto spiegare i suoi
precedenti penali (VI AP 2, all. 1 a AI 1, pag. 4 e 5);
- AP 1 non ha
voluto fornire il codice dell’iPad che aveva con sé, asserendo di non sapere “come
accedere al mio IPad e non risponderò a questa domanda” (VI AP 1, AI 53
pag. 6);
- dopo pochi
giorni hanno cambiato l’auto noleggiata poiché “eravamo stati controllati
dalla Polizia troppe volte e pensavo che la macchina era segnalata” (VI AP
1, AI 3, p. 4);
- in Ticino, si
sono essenzialmente interessati alle sole gioiellerie e, dopo aver visitato la
terza, si sono recati in un bosco della medesima zona, addentrandovisi per 20
minuti muniti di una pala, negando poi l’episodio;
- benché
l’asserito motivo delle visite alle gioiellerie fosse “acquistare un orologio
_______, da spendere un massimo di Euro 500.-” (VI AP 1 all. 8 a AI 1, pag.
4), AP 1 ha provato un _______ alla gioielleria _______ (AI 27, pag. 3) e un ______
da fr. 6'900.- alla gioielleria ______ (all. 16 a AI 109, pag. 3);
- l’attenzione
dedicata agli interni e alle vetrine delle gioiellerie, nonché ai loro paraggi,
era esageratamente accurata per un turista che cerca un orologio da regalare
(cfr. video all. a AI 48 e 109), tant’è che il loro comportamento ha fortemente
allarmato uno dei gioiellieri che li ha seguiti, fotografando la targa della
loro auto per segnalarli immediatamente alla polizia (AI 22), poiché:
“all’interno del negozio ho avuto
la netta impressione che stesse guardando com’è fatto e che la richiesta
dell’orologio fosse un pretesto [riferito a AP 1]. In particolare il 2° uomo
[riferito ad AP 2] seguitava a guardarsi in giro, mentre parlavo e mostravo
l’orologio al suo collega. […] sia a me e che alla mia collaboratrice ci hanno
dato forti dubbi sulla loro intenzione” (VI ________, AI 22 pag. 3).
Mancano, tuttavia, gli elementi per accertare con sufficiente
convinzione che la sottrazione sarebbe dovuta avvenire alla presenza del
personale e mediante l’uso di violenza, minaccia o altri mezzi coercitivi.
Nulla permette, infatti, di escludere che il piano potesse essere di sottrarre
la merce in altro modo, per esempio con la sorpresa o l’astuzia, oppure
infrangendo le vetrine quando il negozio era chiuso.
Gli imputati non sono stati trovati in possesso di alcuno
strumento atto a rendere incapace di resistere una persona (essendo poco
probabile che contassero di usare una pala per commettere una rapina) e, in
occasione dei loro sopralluoghi, si sono sempre limitati a chiedere di
visionare oggetti esposti in vetrina.
Pertanto, richiamato il principio in dubio pro reo, pur se i fatti
descritti nel DA sono disposizioni tecniche od organizzative concrete in vista
della sottrazione di preziosi, non si hanno elementi per accertare che il piano
fosse finalizzato alla commissione di una rapina (cioè, che gli autori avessero
in preventivo di agire esercitando violenza sulle persone) e non di un furto.
In conclusione, ritenuto che gli atti preparatori di furto non
sono punibili (cfr. art. 260bis cpv. 1 CP), obbligato è il
proscioglimento degli imputati.
oneri processuali e indennità
l’appello di AP 1
8.
a. Con il suo appello, AP
1 chiede che, in quanto prosciolto:
- tasse, spese di
giustizia e di difesa siano addossate allo Stato;
- venga accolta
la sua istanza di indennizzo e riparazione del torto morale per ingiusta
carcerazione (art. 429 CPP) avanzata in primo grado, per fr. 15'200.- (doc.
dib. 1 di primo grado);
- venga
dissequestrato in suo favore l’importo sotto sequestro.
Rileva in
proposito che:
- non collaborare
con gli inquirenti non è un motivo sufficiente per applicare le eccezioni di
cui agli artt. 426 cpv. 2 e 430 cpv. 1 CPP, essendo necessario un comportamento
contrario a una norma giuridica, che la prima Corte non ha mai indicato;
- traendo
conclusioni dai suoi precedenti penali e ritenendo che si trovava in Ticino per
commettere atti illeciti, la prima Corte ha violato la presunzione di
innocenza;
- la (contestata)
mancanza di collaborazione di AP 1 non sarebbe comunque in nesso
causale/adeguato con l’apertura del procedimento o con le difficoltà del suo
proseguimento (cfr. motiv. scritta AP 1, pag. 3-7).
9.
a. Giusta l'art. 426
cpv. 2 CPP, in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese
procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in
modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha
ostacolato lo svolgimento.
In concreto, è evidente che sono stati gli imputati a provocare
l’apertura del procedimento penale con un comportamento crassamente colpevole
che si è concretizzato nell’andirivieni e nei sopralluoghi alla ricerca della
gioielleria che meglio si prestasse alla commissione del furto e, poi, nel
viaggio con la pala nel bosco volto, evidentemente, a preparare, vicino al
confine verde, un nascondiglio per la refurtiva (DTF 135 IV 43 c. 2.1; STF
6B_291/2013 c. 8.2; 6B_215/2007 c. 6) che ha creato l’obbligo per gli
inquirenti di intervenire per bloccare i loro traffici e, poi, di condurre il
procedimento.
Obbligata, quindi, nonostante la loro assoluzione, la messa a loro
carico di tasse e spese di giustizia per il procedimento di primo grado.
b. In applicazione
dell’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, la pretesa di indennizzo del torto morale
consecutivo alla carcerazione deve essere, per i motivi appena indicati,
respinta (STF 6B_215/2007 c. 6; 6B_724/2007 c.
2.5; 1P.65/2005 c. 3.1; DTF 137 IV 352 c. 2.4.2; STF 6B_291/2013 c.
3.2).
l’istanza di indennizzo del torto morale di AP 2
10. Il 15 giugno 2020, con
le osservazioni all’appello del PP, AP 2 ha ripresentato l’istanza di
indennizzo per torto morale già avanzata - e respinta - in prima sede.
La parte che si duole della mancata attribuzione di un’indennità o
è insoddisfatta del suo importo deve impugnare la decisione - anche solo su
questo punto - mediante appello (art. 399 cpv. 4 lett. f CPP; Mizel/Rétornaz in
Commentaire romand CPP, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2019, n. 18 ad art. 433;
Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, 2013, n. 33 ad art. 429). Non avendo
agito in questo modo entro i termini di legge e non avendo neppure inoltrato un
appello incidentale (art. 401 CPP) in relazione alle proprie pretese, l’istanza
(o meglio, l’appello) è irricevibile.
sequestri
11.
a. La prima Corte ha
ordinato il dissequestro degli oggetti sequestrati a AP 1 e il sequestro
conservativo, a garanzia del pagamento delle spese, della somma sequestrata a AP
1 di fr. 1'713.-. Con il suo appello, la PP chiede che sia ordinata la confisca
di tutto quanto in sequestro. Dal canto suo, AP 1, con la sua impugnativa,
chiede il dissequestro nelle sue mani della somma di fr. 1'713.-.
b. Non ravvisandosi
motivi di confisca (artt. 69 segg. CP) per gli oggetti sequestrati a AP 1 (1
navigatore rep. n. 41870, 1 iPad rep. n. 41871, 1 pala rep. n. 41872, 1 paio di
guanti rep. n. 41873; cfr. DA 79/2018, punto 3), è ordinato il dissequestro in
suo favore di tutto quanto indicato, così come stabilito al punto 4 del
dispositivo della sentenza impugnata (art. 267 cpv. 3 CPP).
c. Posto l’onere di
tasse e spese di primo e secondo grado a carico dell’imputato, si giustifica
l’utilizzo a loro copertura della somma a lui sequestrata di fr. 1'713.- di cui
al punto 4 del DA 79/2018 (artt. 267 cpv. 3, 268 cpv. 1 lett. a e 442 cpv. 4
CPP; DTF 143 IV 293 c. 1; STF 6B_998/2017 c. 7.1)
.
oneri processuali d’appello
12. Richiamato l’art. 428 CPP,
a. gli oneri processuali dell’appello di AP 1, per complessivi fr. 800.-,
sono posti interamente a suo carico;
b. gli oneri processuali dell’appello del PP, per complessivi
fr. 1'200.-, sono posti a carico dello Stato.
tassazione della nota del patrocinatore d’ufficio
avv. DI 1
13.
a. L’avv. DI 1, difensore d’ufficio di AP 1, ha chiesto il riconoscimento
di 18.17 ore (di cui 11.5 per l’appello e 6.67 per l’appello del PP), esponendo
una tariffa oraria di fr. 280.-, per complessivi fr. 6'026.15.
b. Posto che:
-
la tariffa per i difensori d’ufficio è di fr. 180.- l’ora (art. 4 cpv. 1 del Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili);
- per l’appello
di AP 1, circoscritto alle spese e all’indennità, vengono riconosciute 8 ore
(dunque, fr. 1'440.- di onorario, più fr. 144.- di spese e fr. 122.- di IVA,
per complessivi fr. 1'706.-);
- per la
resistenza all’appello del PP, vengono riconosciute le 6.67 ore richieste
(dunque, fr. 1'200.60.- di onorario, più fr. 120.- di spese e fr. 101.70.- di
IVA, per complessivi fr. 1'422.30.-).
c. La nota professionale per il procedimento di appello dell’avv. DI 1
è tassata in fr. 3'128.30 (IVA compresa).
d. Visto l’esito di questo giudizio - e meglio, la soccombenza
nell’appello e la riuscita resistenza a quello del PP - non appena le sue
condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 dovrà rimborsare allo Stato
fr. 1'706.-, corrispondenti a quanto da questo anticipato
per il suo appello (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).
tassazione della nota del patrocinatore d’ufficio
avv. DI 2
14. La nota per le
prestazioni in appello dell’avv. DI 2, difensore d’ufficio di AP 2, appare
adeguata al lavoro svolto ed è integralmente accolta. Vengono pertanto
riconosciuti fr. 1'599.35 (IVA compresa).
In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 2, sarà tenuto a
rimborsare allo Stato ½ di quanto da questi anticipato (e meglio, la parte
afferente all’istanza/appello volta ad ottenere un risarcimento ex art 429
CPP).
Per questi motivi,
visti gli artt. 3,
6, 10, 77, 80 e segg., 135, 139, 202, 267 e segg., 348 e segg.,
354, 366, 379 e segg., 398 e segg., 409, 422 e segg., 428 e
segg., 433, 436 e 442 CPP,
69 e segg.,139, 140, 260bis cpv. 1 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, la LTG rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello del procuratore
pubblico è respinto.
Di conseguenza,
1.1. AP 1 è prosciolto
dall’imputazione di cui al punto 1 del DA 79/2018.
1.2. AP 2 è prosciolto
dall’imputazione di cui al punto 1 del DA 80/2018.
2. Gli oneri
processuali dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato.
3.1. È ordinato il
dissequestro a favore di AP 1 di tutto quanto indicato al punto 3 del DA
79/2018 (1 navigatore rep. n. 41870, 1 iPad rep. n. 41871, 1 pala rep. n.
41872, 1 paio di guanti rep. n. 41873), così come stabilito al punto 4 del
dispositivo della sentenza impugnata (art. 267 cpv. 3 CPP).
3.2. È ordinato il
dissequestro a favore di AP 2 di tutto quanto indicato al punto 3 del DA 80/2018
(1 cellulare con scheda SIM e batteria rep. n. 41874, 1 cellulare con scheda
SIM senza batteria rep. n. 41875), così come stabilito al punto 4 del dispositivo
della sentenza impugnata (art. 267 cpv. 3 CPP).
Considerandi
II. L’appello di AP 1
è respinto.
Di conseguenza,
1.1
Gli oneri processuali
di primo grado, per complessivi fr. 1'985.75, restano a carico degli imputati
così come definito al punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata.
1.2
Non appena le sue
condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo
Stato quanto da questo anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135
cpv. 4 e 5 CPP).
2.
Non si assegnano indennità
ex art. 429 CPP.
3.
Gli oneri
processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a suo carico.
4.
È ordinato
l’utilizzo a copertura delle spese (tasse di giustizia, spese processuali e
difesa d’ufficio) della somma, attualmente sotto sequestro, di fr. 1'713.- di
pertinenza di AP 1 di cui al punto 4.1 del dispositivo della sentenza
impugnata.
5.
La nota
professionale dell’avv. DI 1 relativa alla procedura d’appello è approvata per
complessivi fr. 3'128.30 (IVA inclusa) e posta a carico
dello Stato.
5.1
Contro questa
decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
5.2
La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza
Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.
5.3
Non appena le sue
condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo
Stato fr. 1'706.-, da questi anticipati per il patrocinio nel suo appello (art.
135.
cpv. 4 CPP).
III. L’istanza di
indennizzo per torto morale di AP 2 è irricevibile.
1.
La nota
professionale dell’avv. DI 2 relativa alla procedura d’appello è approvata per
complessivi fr. 1'599.35 (IVA inclusa) e posta a carico dello Stato.
1.1
Contro questa
decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
1.2
La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza
Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.
1.3
AP 2 sarà tenuto, in
caso di ritorno a miglior fortuna, a rimborsare ½ di tale importo (art. 135
cpv. 4 CPP).
IV.
1.
Intimazione a:
2.
Comunicazione
a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.