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Decisione

17.2019.347

Atti preparatori punibili di rapina: proscioglimento degli imputati non potendosi escludere che fossero atti preparatori di furto (dunque, non punibili). Addossamento delle spese e rifiuto dell'indennizzo poiché hanno causato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento

20 agosto 2020Italiano24 min

dissequestro a favore di AP 2 di tutto quanto indicato al punto 3 del DA 80/2018

Source ti.ch

Incarto n.

17.2019.347+348

17.2020.194+200

17.2020.209+250

Locarno

20 agosto 2020/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

statuendo sugli appelli presentati il

27 dicembre 2019 dal

procuratore pubblico _____________, 6901 Lugano

8 gennaio 2020 da

AP 1

rappr. dall'avv. DI 1

contro la sentenza emanata il 3 ottobre 2019 dalla Corte

delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 20

dicembre 2019) nei confronti di AP 1e

AP 2

rappr. dall'avv. DI 2

esaminati gli atti;

ritenuto che:

A.

Sconfessando i DA 79/2018 e 80/2018, esperito (nelle forme contumaciali)

il pubblico dibattimento, con sentenza 3 ottobre 2019 (_________________________

motivazione scritta intimata il 20 dicembre 2019), la prima Corte ha:

- prosciolto gli

imputati AP 1e AP 2 dall’imputazione di atti preparatori per rapina;

- respinto le

istanze di indennizzo ex art. 429 CPP formulate dagli imputati;

- posto tasse e

spese di giustizia, per complessivi fr. 1'985.75, in solido a carico degli

imputati, con ripartizione interna di ½ ciascuno;

- dissequestrato

tutti gli oggetti degli imputati;

- ordinato il

sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia

della somma di fr. 1'713.- sequestrata a AP 1;

- posto a carico

dello Stato i costi del gratuito patrocinio degli imputati, con l’obbligo per

loro di rimborsare l’importo (art. 135 cpv. 4 CPP).

B. Il PP ha

tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro detto giudizio e,

dopo avere ricevuto la motivazione scritta, ha confermato tale volontà con

dichiarazione 27 dicembre 2019, precisando di impugnare i dispositivi 1

(proscioglimento degli imputati) e 4 (dissequestro degli oggetti),

chiedendo:

- la condanna degli imputati, come proposta nei DA;

- la confisca di tutto quanto in sequestro.

C. Mentre AP 2 è rimasto

silente, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro

detto giudizio e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta, ha confermato

tale volontà con dichiarazione 8 gennaio 2020, precisando di impugnare solo i

punti 2 (indennità), 3 (tasse e spese), 4.1 (sequestro

conservativo) e 6.2 (spese di difesa) del dispositivo della sentenza,

chiedendo:

- il riconoscimento dell’indennità postulata;

- che tasse e

spese (comprese le spese di difesa) vengano addossate allo Stato;

- il dissequestro della somma di fr. 1'713.-.

D. I

dispositivi n. 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1 della sentenza impugnata

sono passati, incontestati, in giudicato.

E. Non sono state formulate istanze probatorie.

F. Con il consenso delle

parti, l’appello è stato svolto in procedura scritta. Il 5 marzo 2020 è

pervenuta a questa Corte la motivazione scritta del PP, ed il 14 maggio 2020

quella di AP 1. Entrambe sono state trasmesse alle parti e alla prima Corte per

le osservazioni. Delle diverse argomentazioni si dirà, per quanto necessario,

in seguito.

Considerato

in fatto e in diritto:

vita degli imputati

1. Sulla vita degli imputati si richiama, in applicazione dell’art. 82

cpv. 4 CPP, il consid. 1 della sentenza impugnata (pag. 15-16).

precedenti penali

2.

a. AP 2 è incensurato

in Svizzera, Italia e Lituania (inc. 72.2018.106, doc. TPC 6, 8 e 10). In

Germania, è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di pena detentiva (sospesa per

un periodo di prova di 3 anni) per complicità in tentata rapina aggravata (AI

59). In Olanda, è stato condannato a 4 mesi di pena detentiva per rapina in

banda (inc. 72.2018.106, doc. TPC 10).

b. AP 1 è incensurato in

Svizzera, Italia e Lituania (inc. 72.2018.107, doc. TPC 7, 8 e 9). In Germania,

è stato condannato a 5 anni di pena detentiva per 17 furti aggravati in banda e

7 tentati furti aggravati in banda, ed è attualmente ricercato per l’espiazione

della pena residua (AI 40 e all. 25 a AI 109).

avvio delle indagini e circostanze dell’arresto

3. Sull’ avvio delle

indagini e sulle circostanze dell’arresto si richiamano, in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 3.1-3.5 della sentenza

impugnata (pag. 17-19), che qui si riportano:

“3.1. In data 16.06.2015, i due

imputati giungevano in Ticino e si recavano presso la gioielleria _____________,

ove visionavano alcuni orologi, per poi allontanarsi a bordo di una ________________.

La presenza dei due rubricati destava sospetti nel titolare del negozio, il

quale pertanto informava le forze dell’ordine.

Dagli accertamenti che ne sono

conseguiti, è risultato che la medesima auto, quella stessa sera, lasciava la

Svizzera verso l’Italia attraverso il valico di Chiasso. Il giorno successivo,

17.06.2015 alle ore 10:16, l’autovettura in questione rientrava nuovamente in

Svizzera, sempre dal valico di Chiasso, e attraversava tutta la Svizzera

arrivando sino in Germania, varcando un confine situato vicino a Basilea.

In data 18.06.2015, le Guardie di

confine di Basilea, fermavano il veicolo intento a rientrare sul territorio

elvetico per un controllo, a bordo del quale vi erano i due rubricati. La sera

del medesimo giorno, l’auto, dopo aver nuovamente attraversato tutta la

Svizzera, usciva verso l’Italia sempre attraverso il valico di Chiasso.

3.2. In data 19.06.2015, la Polizia

cantonale ha notato i due imputati aggirarsi a Chiasso nei pressi di alcune

gioiellerie, per poi salire a bordo, questa volta, di un’auto _____________, e

dirigersi verso la zona boschiva ________. I due, dopo aver posteggiato l’auto,

sono stati visti addentrarsi a piedi all’interno del bosco, per poi, dopo circa

20 minuti, fare ritorno al veicolo.

AP 1 e AP 2 sono dunque stati

successivamente fermati e condotti presso gli Uffici di Polizia per ulteriori

accertamenti. All’interno dell’automobile sono stati rinvenuti diversi oggetti

di proprietà dei due rubricati, nello specifico:

- due valigie appartenenti a AP 1 e

AP 2;

- un telefono cellulare marca

Samsung con batteria staccata e scheda SIM disinserita;

- un telefono cellulare, nuovo, con

scheda SIM nella confezione;

- denaro contante per Euro 2.300

rinvenuti sulla persona di AP 2;

- un navigatore satellitare;

- un Ipad detenuto da AP 1;

- una pala pieghevole;

- un paio di guanti;

- denaro contante per Euro 2.300

rinvenuti sulla persona di AP 1.

3.3. Con riferimento all’Ipad

sequestrato al momento del fermo ed appartenente a AP 1, questi si è rifiutato

di fornire il codice di sblocco dell’apparecchio, adducendo di non ricordarselo

più, pur sottolineando che al suo interno vi sarebbero unicamente i suoi dati

personali:

"L’interrogante mi chiede se

il Tablet Ipad è mio.

L’ipad è mio. L’ho acquistato in

Italia, a Milano.

L’interrogante mi chiede come mai

non voglio fornire agli inquirenti il codice di sblocco di questo Ipad.

Il verbale viene momentaneamente

sospeso per una breve pausa alle ore 15:29.

Il verbale viene ripreso alle ore

15:54.

Io non so qual è questo codice.

Come detto l’ho acquistato in Italia e penso che chi me l’ha venduto mi abbia

imbrogliato. Voglio comunque dire che dentro l’Ipad ci sono dentro dei miei

dati personali. Io comunque non ho niente da nascondere, ma non conosco questo

codice”.

(VI PP, 20.06.2015, p. 6, AI 3)

3.3.1. Nemmeno nel successivo verbale

d’interrogatorio di data 15.07.2015, AP 1 ha voluto rivelare agli inquirenti il

PIN di accesso all’IPad:

"D: Le chiediamo nuovamente i

PIN per accedere all’IPad sequestrato il giorno del vostro arresto?

R: Non so come accedere al mio IPad

e non risponderò a questa domanda.

Mi viene chiesto per quale motivo

non voglio dare il codice di sblocco del suo IPad, visto che come da lei

affermato è un semplice turista e non ha nulla da temere.

R: Non risponderò a questa

domanda”.

(VI PG, 15.07.2015, p. 6, AI 53)

3.4. In sede di interrogatorio, sia

dinanzi alla Polizia che al Procuratore pubblico, entrambi gli imputati si sono

mostrati alquanto reticenti, limitandosi a respingere ogni accusa e a

dichiarare di trovarsi in Svizzera per turismo, di essere arrivati in Italia il

14.06.2015, di avere pernottato a Milano e poi a Forte dei Marmi e di essere

giunti in Svizzera per la prima volta il 16.06.2015.

Essi hanno quindi dichiarato di

avere visitato anche qualche gioielleria, in quanto era intenzione di AP 1

acquistare un orologio _______ come regalo per il padre.

3.5. Al termine dei rispettivi

verbali d’interrogatorio, il Procuratore pubblico ha disposto la carcerazione

di entrambi i prevenuti (AI 2 e 3), confermata dal Giudice dei provvedimenti

coercitivi con le decisioni del 21.06.2015 (AI 15 e 16), con le quali è stata

stabilita una carcerazione di sicurezza sino al 31.07.2015 nei confronti sia di

AP 2 che di AP 1.

La carcerazione di sicurezza dei

due rubricati è poi stata successivamente prorogata sino al 28.08.2015 (AI 69 e

70), mentre, con decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del

02.09.2015 (AI 102 e 103), è stata respinta una seconda richiesta di proroga

avanzata dal Procuratore pubblico, a seguito delle quali è stata dunque

disposta la scarcerazione dei due prevenuti.”.

il giudizio impugnato

4. Per l’accusa, gli

imputati stavano scegliendo la gioielleria in cui effettuare una rapina, e in

tal senso, le loro visite alle stesse erano disposizioni di ordine tecnico od

organizzativo conformi ad un piano.

Gli imputati sostengono, invece, che la loro era una vacanza e che

AP 1 cercava un orologio da regalare al padre.

l’appello del PP

5. L’accusa, nella

motivazione scritta del suo appello, sostiene che gli indizi sono sufficienti a

condannare gli imputati per il reato ascrittogli. E ciò poiché:

- si chiede per

quale motivo sarebbero dovuti partire dalla Lituania in aereo, arrivare in Italia,

fare avanti e indietro tra Italia, Svizzera e Francia e visitare tre

gioiellerie solo per fare un semplice furto rompendo una vetrina;

- oltre alla pala

da campeggio (con la quale si potrebbe, comunque, stordire una persona per

derubarla) gli imputati avevano con loro anche dei guanti;

- i tre

sopralluoghi alle gioiellerie permettono pacificamente di concludere che

stessero preparando una rapina;

- secondo la

giurisprudenza, per ritenere il reato in oggetto, non è necessario che gli

imputati avessero armi o passamontagna né che l’obiettivo fosse già stato

scelto;

- gli imputati

hanno precedenti penali in Germania per rapine (n.d.r.: in realtà, solo AP 2 ne

ha per rapina poiché AP 1 ha precedenti in Germania per ripetuti furti

aggravati in banda, tentati e consumati, AI 40).

accertamento dei fatti

6. La maggior parte dei

fatti ritenuti dai DA è pacificamente accertata sulla scorta di un ampio

materiale probatorio: rogatorie, testimonianze del personale delle gioiellerie,

controlli di polizia e doganali, videosorveglianze, perquisizioni e sequestri

(in proposito, si richiamano, ex art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 5 e 6 della

sentenza impugnata, pag. 30-34), ammissioni degli imputati (sui loro

spostamenti, noleggi di auto, visite alle gioiellerie e al bosco _______).

L’unico punto controverso riguarda quanto avvenuto al bosco _______

(punto 1.12 dei rispettivi DA). Gli agenti della polizia cantonale, nel loro

rapporto (AI 1, pag. 3-4), hanno scritto di aver visto i due imputati

addentrarsi a piedi nella zona boschiva, AP 2 con una pala, e ritornare al

veicolo dopo circa 20 minuti, riponendo quindi la pala nel bagagliaio, dove è

stata ritrovata e sequestrata (insieme a dei guanti) poco dopo, in occasione

del loro fermo. Gli imputati, invece, senza menzionare la pala, hanno

dichiarato di essersi recati in quella zona per fare una passeggiata (VI AP 2,

all. 1 a AI 1, pag. 4; VI AP 1, all. 8 a AI 1, pag. 4). Richiesti sul perché si

fossero portati una pala, hanno dichiarato:

“Non so, era in auto, ma non so

perché fosse lì” (VI AP 2, all. 1 a AI 1, pag. 4),

“Non l’ho messa io. Non so chi l’ha

può avere messa” (VI AP 2, AI 2 pag. 7),

“[…] non abbiamo messo nulla nel

baule della vettura” (VI AP 1, all. 8 a AI 1, pag. 5),

mentre, sul fatto che erano stati visti dalla polizia entrare

insieme nel bosco con la pala:

“Posso anch’io oggi dire qualsiasi

cosa che ho visto dalla finestra. Io ribadisco che sono entrato nel bosco per

fare la pipì e nient’altro” (VI AP 1, AI 3 pag. 3).

Per una panoramica delle loro dichiarazioni si richiamano, ex art.

82 cpv. 4 CPP, i consid. 4.2-4.3.6 della sentenza impugnata (pag. 21-29).

Per questo episodio, viene ritenuta la versione degli agenti della

polizia cantonale, che non avevano alcun motivo per mentire, mentre le

dichiarazioni degli imputati risultano inverosimili, già solo poiché è ben

difficile credere che nulla sapessero della pala che si portavano appresso.

Chiarito questo punto, tutti i fatti sono accertati così come

esposti nei rispettivi DA.

7. Dibattute sono,

invece, le loro intenzioni.

In proposito, gli imputati si sono limitati a ribadire per tutta

l’inchiesta di essere venuti in Ticino per fare una vacanza e di aver visitato

le gioiellerie per cercare un orologio da regalare al padre di AP 1.

Per questa Corte, è invece pacifico che si siano recati nelle

gioiellerie per valutare la possibilità di sottrarre (o far sottrarre) della

merce, e ciò poiché:

- le modalità con

cui si sono spostati attraversando la Svizzera più volte in pochi giorni,

pernottando sempre all’estero, sono poco compatibili con una riposante gita a

fini turistici nel nostro Cantone;

- non avevano

macchine fotografiche o altri oggetti tipici dei turisti, bensì, tra le poche

cose che portavano con loro, vi erano una pala nel bagagliaio dell’auto (di cui

hanno negato la paternità) e dei guanti (in giugno);

- i telefoni

cellulari che portavano con loro erano uno con la carta SIM e la batteria

disinserite, l’altro ancora chiuso nella confezione con la carta SIM a parte;

- invece che

spiegare i loro comportamenti, come farebbe chi non ha nulla da nascondere,

sono stati fortemente reticenti fin dall’inizio [“D:

Quali sono le utenze telefoniche a lei in uso?

R: Ho

già detto che non voglio parlare con voi, parlerò con il giudice.” (VI AP 2,

all. 1 a AI 1, pag. 1),“non dico se ero con qualcuno e chi eventualmente era”

(VI AP 1, all. 8 a AI 1, pag. 3)] e hanno mentito [“non sono stato in Svizzera in questi giorni” (VI AP 2,

all. 1 a AI 1, pag. 4), “non abbiamo messo nulla nel baule della vettura” (VI AP

1, all. 8 a AI 1, pag. 5)];

- AP 2 non ha voluto spiegare i suoi

precedenti penali (VI AP 2, all. 1 a AI 1, pag. 4 e 5);

- AP 1 non ha

voluto fornire il codice dell’iPad che aveva con sé, asserendo di non sapere “come

accedere al mio IPad e non risponderò a questa domanda” (VI AP 1, AI 53

pag. 6);

- dopo pochi

giorni hanno cambiato l’auto noleggiata poiché “eravamo stati controllati

dalla Polizia troppe volte e pensavo che la macchina era segnalata” (VI AP

1, AI 3, p. 4);

- in Ticino, si

sono essenzialmente interessati alle sole gioiellerie e, dopo aver visitato la

terza, si sono recati in un bosco della medesima zona, addentrandovisi per 20

minuti muniti di una pala, negando poi l’episodio;

- benché

l’asserito motivo delle visite alle gioiellerie fosse “acquistare un orologio

_______, da spendere un massimo di Euro 500.-” (VI AP 1 all. 8 a AI 1, pag.

4), AP 1 ha provato un _______ alla gioielleria _______ (AI 27, pag. 3) e un ______

da fr. 6'900.- alla gioielleria ______ (all. 16 a AI 109, pag. 3);

- l’attenzione

dedicata agli interni e alle vetrine delle gioiellerie, nonché ai loro paraggi,

era esageratamente accurata per un turista che cerca un orologio da regalare

(cfr. video all. a AI 48 e 109), tant’è che il loro comportamento ha fortemente

allarmato uno dei gioiellieri che li ha seguiti, fotografando la targa della

loro auto per segnalarli immediatamente alla polizia (AI 22), poiché:

“all’interno del negozio ho avuto

la netta impressione che stesse guardando com’è fatto e che la richiesta

dell’orologio fosse un pretesto [riferito a AP 1]. In particolare il 2° uomo

[riferito ad AP 2] seguitava a guardarsi in giro, mentre parlavo e mostravo

l’orologio al suo collega. […] sia a me e che alla mia collaboratrice ci hanno

dato forti dubbi sulla loro intenzione” (VI ________, AI 22 pag. 3).

Mancano, tuttavia, gli elementi per accertare con sufficiente

convinzione che la sottrazione sarebbe dovuta avvenire alla presenza del

personale e mediante l’uso di violenza, minaccia o altri mezzi coercitivi.

Nulla permette, infatti, di escludere che il piano potesse essere di sottrarre

la merce in altro modo, per esempio con la sorpresa o l’astuzia, oppure

infrangendo le vetrine quando il negozio era chiuso.

Gli imputati non sono stati trovati in possesso di alcuno

strumento atto a rendere incapace di resistere una persona (essendo poco

probabile che contassero di usare una pala per commettere una rapina) e, in

occasione dei loro sopralluoghi, si sono sempre limitati a chiedere di

visionare oggetti esposti in vetrina.

Pertanto, richiamato il principio in dubio pro reo, pur se i fatti

descritti nel DA sono disposizioni tecniche od organizzative concrete in vista

della sottrazione di preziosi, non si hanno elementi per accertare che il piano

fosse finalizzato alla commissione di una rapina (cioè, che gli autori avessero

in preventivo di agire esercitando violenza sulle persone) e non di un furto.

In conclusione, ritenuto che gli atti preparatori di furto non

sono punibili (cfr. art. 260bis cpv. 1 CP), obbligato è il

proscioglimento degli imputati.

oneri processuali e indennità

l’appello di AP 1

8.

a. Con il suo appello, AP

1 chiede che, in quanto prosciolto:

- tasse, spese di

giustizia e di difesa siano addossate allo Stato;

- venga accolta

la sua istanza di indennizzo e riparazione del torto morale per ingiusta

carcerazione (art. 429 CPP) avanzata in primo grado, per fr. 15'200.- (doc.

dib. 1 di primo grado);

- venga

dissequestrato in suo favore l’importo sotto sequestro.

Rileva in

proposito che:

- non collaborare

con gli inquirenti non è un motivo sufficiente per applicare le eccezioni di

cui agli artt. 426 cpv. 2 e 430 cpv. 1 CPP, essendo necessario un comportamento

contrario a una norma giuridica, che la prima Corte non ha mai indicato;

- traendo

conclusioni dai suoi precedenti penali e ritenendo che si trovava in Ticino per

commettere atti illeciti, la prima Corte ha violato la presunzione di

innocenza;

- la (contestata)

mancanza di collaborazione di AP 1 non sarebbe comunque in nesso

causale/adeguato con l’apertura del procedimento o con le difficoltà del suo

proseguimento (cfr. motiv. scritta AP 1, pag. 3-7).

9.

a. Giusta l'art. 426

cpv. 2 CPP, in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese

procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in

modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha

ostacolato lo svolgimento.

In concreto, è evidente che sono stati gli imputati a provocare

l’apertura del procedimento penale con un comportamento crassamente colpevole

che si è concretizzato nell’andirivieni e nei sopralluoghi alla ricerca della

gioielleria che meglio si prestasse alla commissione del furto e, poi, nel

viaggio con la pala nel bosco volto, evidentemente, a preparare, vicino al

confine verde, un nascondiglio per la refurtiva (DTF 135 IV 43 c. 2.1; STF

6B_291/2013 c. 8.2; 6B_215/2007 c. 6) che ha creato l’obbligo per gli

inquirenti di intervenire per bloccare i loro traffici e, poi, di condurre il

procedimento.

Obbligata, quindi, nonostante la loro assoluzione, la messa a loro

carico di tasse e spese di giustizia per il procedimento di primo grado.

b. In applicazione

dell’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, la pretesa di indennizzo del torto morale

consecutivo alla carcerazione deve essere, per i motivi appena indicati,

respinta (STF 6B_215/2007 c. 6; 6B_724/2007 c.

2.5; 1P.65/2005 c. 3.1; DTF 137 IV 352 c. 2.4.2; STF 6B_291/2013 c.

3.2).

l’istanza di indennizzo del torto morale di AP 2

10. Il 15 giugno 2020, con

le osservazioni all’appello del PP, AP 2 ha ripresentato l’istanza di

indennizzo per torto morale già avanzata - e respinta - in prima sede.

La parte che si duole della mancata attribuzione di un’indennità o

è insoddisfatta del suo importo deve impugnare la decisione - anche solo su

questo punto - mediante appello (art. 399 cpv. 4 lett. f CPP; Mizel/Rétornaz in

Commentaire romand CPP, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2019, n. 18 ad art. 433;

Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, 2013, n. 33 ad art. 429). Non avendo

agito in questo modo entro i termini di legge e non avendo neppure inoltrato un

appello incidentale (art. 401 CPP) in relazione alle proprie pretese, l’istanza

(o meglio, l’appello) è irricevibile.

sequestri

11.

a. La prima Corte ha

ordinato il dissequestro degli oggetti sequestrati a AP 1 e il sequestro

conservativo, a garanzia del pagamento delle spese, della somma sequestrata a AP

1 di fr. 1'713.-. Con il suo appello, la PP chiede che sia ordinata la confisca

di tutto quanto in sequestro. Dal canto suo, AP 1, con la sua impugnativa,

chiede il dissequestro nelle sue mani della somma di fr. 1'713.-.

b. Non ravvisandosi

motivi di confisca (artt. 69 segg. CP) per gli oggetti sequestrati a AP 1 (1

navigatore rep. n. 41870, 1 iPad rep. n. 41871, 1 pala rep. n. 41872, 1 paio di

guanti rep. n. 41873; cfr. DA 79/2018, punto 3), è ordinato il dissequestro in

suo favore di tutto quanto indicato, così come stabilito al punto 4 del

dispositivo della sentenza impugnata (art. 267 cpv. 3 CPP).

c. Posto l’onere di

tasse e spese di primo e secondo grado a carico dell’imputato, si giustifica

l’utilizzo a loro copertura della somma a lui sequestrata di fr. 1'713.- di cui

al punto 4 del DA 79/2018 (artt. 267 cpv. 3, 268 cpv. 1 lett. a e 442 cpv. 4

CPP; DTF 143 IV 293 c. 1; STF 6B_998/2017 c. 7.1)

.

oneri processuali d’appello

12. Richiamato l’art. 428 CPP,

a. gli oneri processuali dell’appello di AP 1, per complessivi fr. 800.-,

sono posti interamente a suo carico;

b. gli oneri processuali dell’appello del PP, per complessivi

fr. 1'200.-, sono posti a carico dello Stato.

tassazione della nota del patrocinatore d’ufficio

avv. DI 1

13.

a. L’avv. DI 1, difensore d’ufficio di AP 1, ha chiesto il riconoscimento

di 18.17 ore (di cui 11.5 per l’appello e 6.67 per l’appello del PP), esponendo

una tariffa oraria di fr. 280.-, per complessivi fr. 6'026.15.

b. Posto che:

-

la tariffa per i difensori d’ufficio è di fr. 180.- l’ora (art. 4 cpv. 1 del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili);

- per l’appello

di AP 1, circoscritto alle spese e all’indennità, vengono riconosciute 8 ore

(dunque, fr. 1'440.- di onorario, più fr. 144.- di spese e fr. 122.- di IVA,

per complessivi fr. 1'706.-);

- per la

resistenza all’appello del PP, vengono riconosciute le 6.67 ore richieste

(dunque, fr. 1'200.60.- di onorario, più fr. 120.- di spese e fr. 101.70.- di

IVA, per complessivi fr. 1'422.30.-).

c. La nota professionale per il procedimento di appello dell’avv. DI 1

è tassata in fr. 3'128.30 (IVA compresa).

d. Visto l’esito di questo giudizio - e meglio, la soccombenza

nell’appello e la riuscita resistenza a quello del PP - non appena le sue

condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 dovrà rimborsare allo Stato

fr. 1'706.-, corrispondenti a quanto da questo anticipato

per il suo appello (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).

tassazione della nota del patrocinatore d’ufficio

avv. DI 2

14. La nota per le

prestazioni in appello dell’avv. DI 2, difensore d’ufficio di AP 2, appare

adeguata al lavoro svolto ed è integralmente accolta. Vengono pertanto

riconosciuti fr. 1'599.35 (IVA compresa).

In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 2, sarà tenuto a

rimborsare allo Stato ½ di quanto da questi anticipato (e meglio, la parte

afferente all’istanza/appello volta ad ottenere un risarcimento ex art 429

CPP).

Per questi motivi,

visti gli artt. 3,

6, 10, 77, 80 e segg., 135, 139, 202, 267 e segg., 348 e segg.,

354, 366, 379 e segg., 398 e segg., 409, 422 e segg., 428 e

segg., 433, 436 e 442 CPP,

69 e segg.,139, 140, 260bis cpv. 1 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

Fatti

I. L’appello del procuratore

pubblico è respinto.

Di conseguenza,

1.1. AP 1 è prosciolto

dall’imputazione di cui al punto 1 del DA 79/2018.

1.2. AP 2 è prosciolto

dall’imputazione di cui al punto 1 del DA 80/2018.

2. Gli oneri

processuali dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

3.1. È ordinato il

dissequestro a favore di AP 1 di tutto quanto indicato al punto 3 del DA

79/2018 (1 navigatore rep. n. 41870, 1 iPad rep. n. 41871, 1 pala rep. n.

41872, 1 paio di guanti rep. n. 41873), così come stabilito al punto 4 del

dispositivo della sentenza impugnata (art. 267 cpv. 3 CPP).

3.2. È ordinato il

dissequestro a favore di AP 2 di tutto quanto indicato al punto 3 del DA 80/2018

(1 cellulare con scheda SIM e batteria rep. n. 41874, 1 cellulare con scheda

SIM senza batteria rep. n. 41875), così come stabilito al punto 4 del dispositivo

della sentenza impugnata (art. 267 cpv. 3 CPP).

Considerandi

II. L’appello di AP 1

è respinto.

Di conseguenza,

1.1

Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi fr. 1'985.75, restano a carico degli imputati

così come definito al punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata.

1.2

Non appena le sue

condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo

Stato quanto da questo anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135

cpv. 4 e 5 CPP).

2.

Non si assegnano indennità

ex art. 429 CPP.

3.

Gli oneri

processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a suo carico.

4.

È ordinato

l’utilizzo a copertura delle spese (tasse di giustizia, spese processuali e

difesa d’ufficio) della somma, attualmente sotto sequestro, di fr. 1'713.- di

pertinenza di AP 1 di cui al punto 4.1 del dispositivo della sentenza

impugnata.

5.

La nota

professionale dell’avv. DI 1 relativa alla procedura d’appello è approvata per

complessivi fr. 3'128.30 (IVA inclusa) e posta a carico

dello Stato.

5.1

Contro questa

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

5.2

La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza

Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.

5.3

Non appena le sue

condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo

Stato fr. 1'706.-, da questi anticipati per il patrocinio nel suo appello (art.

135.

cpv. 4 CPP).

III. L’istanza di

indennizzo per torto morale di AP 2 è irricevibile.

1.

La nota

professionale dell’avv. DI 2 relativa alla procedura d’appello è approvata per

complessivi fr. 1'599.35 (IVA inclusa) e posta a carico dello Stato.

1.1

Contro questa

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

1.2

La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza

Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.

1.3

AP 2 sarà tenuto, in

caso di ritorno a miglior fortuna, a rimborsare ½ di tale importo (art. 135

cpv. 4 CPP).

IV.

1.

Intimazione a:

2.

Comunicazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.