17.2019.50
Confisca di denaro contaminato da cocaina. Accoglimento dell'appello dell'imputato e dissequestro del denaro: se si ritiene che non vi siano sufficienti elementi per accertarne l'origine illecita, nem
30 luglio 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2019.50
Locarno
30 luglio 2019/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 17 dicembre 2018, confermato con dichiarazione di appello 6 marzo
2019 da
AP 1
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 12 dicembre 2018 dalla Corte delle assise correzionali di
Mendrisio (motivazione scritta intimata il 14 febbraio 2019)
esaminati gli atti;
ritenuto che
A. Con
sentenza 12 dicembre 2018 (intimata il 14 febbraio 2019), la Corte delle assise
correzionali ha prosciolto AP1 dal reato di riciclaggio di denaro in relazione
ai fatti del 5 novembre 2016 “nella misura in cui gli accertamenti agli atti
non hanno per nulla dimostrato che il sequestrato importo di € 20'000.- fosse realmente provento da un
traffico internazionale di stupefacenti” (consid. 7,
pag. 7 della sentenza impugnata). Secondo la Corte, infatti, l’ipotesi
accusatoria è rimasta tale:
“Trattasi semplicemente di una supposizione del
Procuratore generale che come tale (…) non può assolutamente giustificare una
condanna di AP1 per siffatta ipotesi di reato.”.
Ciò detto, la
Corte ha, comunque, ordinato la confisca del sequestrato importo di € 20'000.-,
poiché “quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza 6B_220/2018
del 12.4.2018 (doc. TPC 13) non può che avere per conseguenza la confisca del
sequestrato importo di € 20'000.- pari a fr. 20'893.-” (consid. 9, pag. 8
della sentenza impugnata).
Per la prima
Corte, siffatta conclusione s’imponeva
“non solo a fronte della forte contaminazione delle banconote (consid.
5.6) ma anche, in evidente aggiunta, dalle negazioni dell’imputato e di suo
nipote alle guardie di confine in merito al loro possesso delle sequestrate
banconote (consid. 5.2 e 5.3), dalla scelta di un perlomeno non usuale valico
doganale d’uscita / entrata in Svizzera (consid. 5.4), dalla presenza di tracce
di cocaina sulle sue mani e sulla fronte (consid. 5.7) oltre al fatto, assolutamente
non secondario, che AP1 non è riuscito minimamente a comprovare l’asserita
lecita provenienza degli € 20'000.- (consid. 5.5.).”
B. La citata sentenza è stata tempestivamente impugnata da AP1 con
annuncio d’appello del 17 dicembre 2018 e relativa dichiarazione d’appello del
6 marzo 2019, con cui l’appellante ha precisato di impugnare unicamente il
dispositivo 2. (confisca) postulando:
- che l’importo di € 20'000.-
gli venga restituito,
- un’indennità per i costi di
patrocinio in appello,
- l’accollo allo Stato di
tasse e spese di giudizio.
C. In
assenza d’impugnazione, i dispositivi 1. (proscioglimento dall’imputazione di
riciclaggio di denaro), 3. e 3.1. (indennizzo) e 4. (tassa e spese di
giustizia), sono passati in giudicato.
D. Con il consenso delle
parti, l’appello si è svolto in procedura scritta.
Nel suo allegato 30 giugno
2019, AP1, per il tramite del suo patrocinatore, ha, in sintesi, affermato che
non vi può essere confisca poiché non vi è prova dell’origine illecita del
denaro:
“pur
considerato che la confisca di valori patrimoniali è possibile senza che una
persona determinata sia punibile la confisca presuppone nondimeno che siano
dati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi del reato, ciò che
la stessa Corte di primo grado ha escluso pronunciando conseguentemente il
proscioglimento dell’imputato (per altro sulla base degli stessi accertamenti
poi ritenuti nell’ambito della valutazione circa la confisca ai sensi dell’art.
70 cpv. 1 CP). Ne deriva, a mente di chi scrive, che la confisca di EURO
20'000.- ex art. 70 cpv. 1 CP non poteva essere ordinata non essendo dimostrata
la provenienza illecita del denaro contante sequestrato.” (allegato 30.6.2019,
pag. 5).
E. Sulla motivazione
scritta dell’imputato, il Giudice di primo grado e la pubblica accusa hanno
avuto modo di esprimersi compiutamente.
in fatto e in diritto
1. Giusta l'art. 70
cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che
costituiscono il prodotto di un reato oppure erano destinati a determinare o a
ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla
persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57
consid. 4.1.1.). Sono considerati valori
patrimoniali giusta detta norma tutti i vantaggi economici illeciti con un
proprio determinabile valore economico. La confisca di valori patrimoniali in
relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il
reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il
crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b).
La
confisca presuppone pertanto l’esistenza di un atto illecito che riunisca sia
gli elementi oggettivi che quelli soggettivi di un reato (TF,6S.79/2006; TF,
6S.357/2002). Inoltre, i valori da confiscare devono provenire dal reato del
quale sono il risultato: deve, dunque, sussistere tra il reato e l’ottenimento
di questi valori, un nesso di causalità (sentenze TF 1B_208/2015 del 2.11.2015
consid. 4.3.;1B_343/2015 del 7.10.2015 consid. 4.; DTF 140 IV 57 consid.
4.1.2.; sentenza TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 5.1.). Altrimenti detto,
Fatti
i valori devono essere in relazione diretta ed immediata con il reato stesso
(sentenza TPF SK.2017.71 del 27.03.2018 consid. v.1.1 ).
Nonostante il disposto non lo dica
espressamente, anche la confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP può essere ordinata
indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona: ciò
avviene tipicamente nei casi di autore ignoto o deceduto, di assenza di querela
o di colpa. In altri termini, l’adozione di tale misura presuppone, comunque,
l’accertamento che il denaro da confiscare provenga da un atto che adempie dal
profilo oggettivo e soggettivo una fattispecie di reato e che sia illecito
(Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, vor art. 69,
n. 11 e riferimenti; cfr., anche, Baumann, Basler Kommentar, ad art. 70/71, n.
18 e riferimenti).
2. In concreto, il
tribunale di primo grado ha prosciolto AP1 dall’imputazione di riciclaggio di
denaro, l’unica a suo carico, per le seguenti ragioni:
“gli accertamenti agli atti non hanno per
nulla dimostrato che il sequestrato importo di € 20'000.- fosse realmente provento da un traffico
internazionale di stupefacenti (considerando 5.1, di seguito solo consid.,
della presente sentenza). Trattasi semplicemente di una supposizione del
Procuratore generale che come tale e indipendentemente da alcune contraddizioni
nel dire di AP1 con quello di __________ [ad esempio sul fatto che a Torino
fossero stati sempre insieme (VI PS AP131.1.2017 a pag. 6 poi corretto a pag. 9
vs. __________ 31.1.2017 a pag. 8) o il fatto che a __________ la busta coi
soldi sia già stata data a Bruxelles (VI PS _________ 31.1.2017 a pag. 9) e
non, dopo, a Torino (VI PS AP131.1.2017 a pag. 9) rispettivamente che entrambi
sono andati a casa di __________ (VI PS AP131.1.2017 a pag. 6 vs. __________
31.1.2017 a pag. 13)] non può assolutamente giustificare una condanna di AP1 per
siffatta ipotesi di reato.” (sentenza
impugnata, consid. 7, pag. 7).
Dunque, la prima Corte ha
assolto AP1 - non per assenza del presupposto soggettivo del reato - ma già per
la non realizzazione del presupposto oggettivo dell’imputazione che gli era
rivolta. Gli elementi probatori raccolti dall’accusa, in estrema sintesi, non
bastavano, secondo la Corte di primo grado, a provare che i soldi di cui lui
era stato trovato in possesso erano il frutto, il provento di un reato.
Dunque
ancora, l’ha assolto poiché non vi era nessuna prova del reato a monte. Cioè,
non vi era prova del traffico illecito di stupefacenti che, secondo il PP,
aveva generato quei soldi.
2.1. Al difetto
della prima condizione d’applicazione dell’art. 70 cpv. 1 CP (provenienza
illecita del denaro), la prima Corte ha ritenuto di ovviare in forza di una
sentenza del TF (6B_220/2018 del 12.4.2018) che imporrebbe, comunque, anche in
Considerandi
questi casi, la confisca del denaro (cfr. consid. 9, pag. 8 della
sentenza impugnata).
A torto.
Dapprima, perché non si tratta
di una sentenza di principio (neppure, peraltro, ha fatto oggetto di
pubblicazione). In particolare, non stabilisce alcun principio sull’art. 70
cpv. 1 CP (e nemmeno sull’art. 69 citato dalla Corte di primo grado ma non
applicabile poiché non si tratta, qui, di oggetti).
In quel caso, infatti, il TF si
era espresso sul ricorso di un terzo che si pretendeva in buona fede e che
chiedeva la restituzione del denaro sulla base dell’art. 70 cpv. 2 CP
concludendo che il ricorrente non poteva avvalersi di tale disposto poiché, in
sostanza, non aveva reso plausibile la sua posizione di terzo in buona fede.
Poi, perché da tale giudizio
nulla di generale può essere desunto a sostegno della confisca ordinata nella
sentenza impugnata nella misura in cui nulla si sa del motivo che ha portato,
in sede cantonale, all’assoluzione degli imputati dal reato di riciclaggio
(tema su cui il TF non si è pronunciato poiché non era chiamato a farlo).
Non così in
concreto.
L’assoluzione
dell’imputato a causa del mancato accertamento del reato a monte vizia di
irrimediabile difetto logico il giudizio che ora ci è sottoposto nella misura
in cui, contestualmente, decide la confisca del denaro poiché frutto di reato:
se gli elementi probatori raccolti dalla pubblica accusa
(e meglio, la forte contaminazione delle banconote, la scelta di un non usuale
valico doganale d’uscita/entrata in Svizzera, la presenza di tracce di cocaina
sulle mani e sulla fronte dell’imputato e la sua incapacità di provare la
provenienza lecita del denaro ricordate nel consid. 9 della sentenza di primo
grado) non sono stati ritenuti sufficienti per l’accertamento del reato a
monte, cioè del reato che, per l’ipotesi accusatoria, ha dato origine a quei
soldi, non si capisce come, per la confisca, si possa, invece, sostenerne
l’origine illecita e, quindi, il contrario. Delle due l’una: o ci sono elementi
sufficienti per l’accertamento del reato generatore di profitti o questi
elementi non ci sono. Non possono essere assenti in un ambito, e presenti
nell’altro.
Certo, ci si potrebbe chiedere
come mai tutti gli elementi citati non sono stati considerati sufficienti
all’accertamento del reato a monte (come, invece, per esempio, è stato nel caso
risolto con sentenza CARP 17.2018.25, confermata dal Tribunale federale). Ma la
questione non può trovare soluzione in questa sede pena la violazione dell’art.
404.
cpv. 1 CPP.
Ne deriva che l’appello va accolto e l’importo di cui trattasi va
dissequestrato.
3.
Visto l’esito del
giudizio, anche gli oneri processuali di secondo grado vanno posti a carico
dello Stato (art. 428 CPP).
L’accoglimento
dell’appello impone l’assegnazione a AP1 - che ne ha fatto richiesta - di
un’indennità ex artt. 436 e 429 cpv. 1 lett. a CPP. L’appellante non l’ha
quantificata. Ci si esime dal richiedere una completazione delle richieste di
giudizio poiché, per il lavoro svolto, appare adeguato un importo complessivo
di fr. 800.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
artt. 6, 10, 80, 84, 139, 379 segg.,
398 segg., 428 e 429 CPP,
70
e 305bis CP,
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP1 è accolto.
Di conseguenza, ricordato che i punti 1, 3, 3.1 e 4 della sentenza
di primo grado sono passati in giudicato,
1.1. è
ordinato il dissequestro e la restituzione all’appellante di Euro 20'000.-,
pari a fr. 20'893.-.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono
posti a carico dello Stato che rifonderà a AP1
fr.
800.- a titolo di indennità ex artt. 436 e 429 cpv. 1 lett. a CPP.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.