17.2019.92
Sommossa, rapina, impedimento di atti dell'autorità, violenza contro le autorità e i funzionari e ingiuria: appello dell'imputato condannato. Qualità di danneggiato nel reato di sommossa, elementi costitutivi dei reati, concorso retrospettivo parziale ed esame della sospensione condizionale
20 aprile 2020Italiano53 min
imputato a AP1 per i fatti che hanno coinvolto i due agenti - è la tranquillità/pace
Source ti.ch
Incarto n.
17.2019.92+143
Locarno
20 aprile 2020/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 23 gennaio 2019 da
AP1,
rappr. dall'avv. DI1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 22 gennaio 2019 dalla Corte delle assise correzionali di
Lugano (motivazione scritta intimata il 2 aprile 2019)
richiamata la dichiarazione di appello 18 aprile 2019;
esaminati gli atti;
ritenuto che:
A. Con
atto d’accusa n. 184/2017 del 16 novembre 2017 il procuratore pubblico ha
rinviato a giudizio AP1 davanti alla Corte delle assise correzionali
ritenendola autrice colpevole di:
1. rapina (atti di coazione)
per avere, in data 26 settembre 2009, a Chiasso, presso il negozio
Coop, in correità con IM1, commesso un furto usando violenza contro una
persona, e meglio, dopo aver nascosto svariate bottiglie di alcolici nella
propria borsa allo scopo di appropriarsene, spintonato con forza - al fine di
conservare la refurtiva - la gerente del negozio, ________ la quale, accortasi
della sottrazione di merce, cercava di impedirle di uscire dal negozio con le
bottiglie introdotte nella borsa, mandando in tal modo _________ a sbattere
contro uno stipite laterale e procurandole in tal modo “un trauma contusivo
all’arto superiore destro e all’arto inferiore destro” che
causava “un’ipofunzionalità
parziale dell’arto superiore destro“ (cfr. certificato medico del
30.09.2009, Dr. med. ________, Pronto soccorso, Ospedale ____________),
riuscendo quindi AP1 ed IM1 ad uscire dal negozio con la refurtiva, ove
__________ li raggiungeva e afferrava la borsa trattenuta da AP1 contenente la
merce sottratta, riuscendo, dopo prolungati strattonamenti e aiutata da
__________, accorsa in suo aiuto, a recuperare la merce;
2. sommossa
ripetuta
per avere, ripetutamente partecipato attivamente a pubblici
assembramenti, nell’ambito dei quali sono stati causati disordini e commessi
atti di violenza contro persone e cose, e meglio,
2.1. per
avere, in data 31 gennaio 2012, a Lugano, in occasione di una conferenza
organizzata nell’auditorium dell’Università della Svizzera italiana,
partecipato all’assembramento nell’ambito del quale sono stati causati
disordini e commessi atti di violenza contro persone e cose, sia all’interno
che all’esterno dell’auditorium, assembramento che ha dapprima interrotto la
conferenza con grida, esposizione di striscioni e volantinaggio e in seguito
generato tafferugli con spintoni e calci all’indirizzo dell’addetto alla
sicurezza e degli agenti di polizia intervenuti per ripristinare l’ordine,
scontro proseguito anche all’esterno con il lancio di oggetti, palle di neve
ghiacciata e cubetti di porfido, causando il leggero ferimento di AG1 e AG2,
agenti di polizia comunale (cfr. certificati medici 01.02.2012, Dr. med.
_______ Pronto soccorso, ________________);
2.2. per
avere, in data 31 gennaio 2016, a Lugano, nei pressi del Centro sociale
“Molino”, dopo essersi avvicinata a due agenti di polizia comunale - che
stavano controllando l’identità di GI1 e GI2 - capeggiando un gruppo di circa
10 persone, per la maggior parte con il volto dissimulato, interrotto ed
interferito con lo svolgimento di tale controllo con contestazioni verbali e
reiterato avvicinamento fisico agli agenti oltre la zona personale,
interferenza degenerata in scontro fisico da parte del gruppo con colpi,
spintoni e calci all’indirizzo degli agenti AG3 e AG4, con un calcio alla
vettura di servizio, e con successiva fuga all’interno del Molino, dall’interno
del quale venivano poi scagliati oggetti di varia natura, tra cui bottiglie di
vetro e una spranga; oggetti che causavano il danneggiamento della vettura di
servizio della Polizia Città di Lugano (danno quantificato in CHF 2’330.25),
oltre a colpire l’agente AG4, causandogli una contusione all’avambraccio destro
(cfr. certificato medico del 31.01.2016, Dr. med. _________, Pronto soccorso,
__________________);
3. impedimento
di atti dell’autorità
per avere, in data 31 gennaio 2016, a Lugano, nei
pressi del Centro sociale “Molino”, dopo essersi avvicinata - capeggiando un
gruppo di circa 10 persone - a due agenti di polizia comunale che stavano
controllando l’identità di GI1 e GI2, interrotto ed ostacolato lo svolgimento
di tale controllo con contestazioni verbali e reiterato avvicinamento fisico
agli agenti oltre la zona personale; interferenza degenerata in scontro fisico
da parte del gruppo nei confronti degli agenti di polizia e successiva fuga
all’interno del Molino del gruppo, impedendo in tal modo agli agenti di polizia di compiere atti che
rientravano nelle loro attribuzioni;
4. violenza
contro le autorità e i funzionari ripetuta
per avere,
in data 7 aprile 2016, a Lugano, impedito con violenza ad agenti di Polizia
di compiere atti che rientravano nelle loro attribuzioni, e meglio,
4.1. per
avere spintonato con forza l’agente AG11, il quale stava dirigendo verso il
veicolo di servizio, trattenendolo per un braccio, GI3, che aveva tentato di
sottrarsi al controllo, interrompendo e rendendo in tal modo difficoltoso
l’intervento volto ad identificare GI3;
4.2. per
avere spintonato con forza l’agente AG12, intervenuta per allontanare AP1 da AG11,
rendendo quindi in tal modo più difficoltoso il controllo in corso e rendendo
necessario l’ammanettamento ed il trasporto presso gli uffici di polizia per
procedere all’identificazione;
5. ingiuria
ripetuta
per avere, a Lugano, in data 7 aprile 2016, nell’ambito del controllo
di cui al punto 4 del presente atto di accusa, offeso l’onore degli agenti di
polizia coinvolti, e meglio,
5.1. per
avere offeso l’onore di AG11 dicendogli “testa di cazzo”;
5.2. per
avere offeso l’onore
degli agenti AG12, AG13, AG7 e AG6 dicendo loro: “Sbirri
di merda”, “falliti”, “frustrati”, “bastardi”.
B. Al
dibattimento di primo grado, tenutosi il 22 gennaio 2019, su proposta del
presidente e con l’accordo delle parti, l’imputazione di cui al punto 1
dell’atto di accusa (AA) è stata modificata in “tentata rapina”, e al punto 5.1
è stato aggiunto l’epiteto “stronzo”.
La
difesa ha, inoltre, chiesto a titolo pregiudiziale di non riconoscere agli
agenti AG1, AG2, AG3 e AG4 la qualità di danneggiati e accusatori privati.
Questa
richiesta è stata accolta dalla Corte limitatamente a AG1 e AG2.
C. Esperito
il dibattimento, con sentenza 22 gennaio 2019 (intimata il 2 aprile 2019), la
prima Corte ha prosciolto AP1 dall’imputazione di tentata rapina, confermando
il resto dell’AA e condannandola alla pena pecuniaria di 180 aliquote
giornaliere da fr. 20.- cadauna. Ha, inoltre, ordinato la confisca di tutto
quanto in sequestro e respinto l’istanza d’indennità formulata dall’imputata,
addossandole tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 1'601.55.
D. Contro detto
giudizio, AP1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello
e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta, ha confermato tale volontà con
dichiarazione 18 aprile 2019, precisando di impugnare i punti 1, 3,
4, 5 e 6 del dispositivo.
Va precisato che, benché
abbia dichiarato di appellare l’intero punto 1, l’appellante ha chiesto di
essere riconosciuta autrice colpevole dell’imputazione di ripetuta ingiuria
(così come al dispositivo 1.4), postulando solo l’esenzione da pena. Ciò
comporta che il giudizio sulla colpevolezza relativamente alla ripetuta ingiuria
non è appellato e il citato punto del dispositivo è, pertanto, passato in
giudicato. Per il resto, ha chiesto il proscioglimento.
Ha, inoltre, chiesto
un’indennità per i costi di patrocinio di primo grado di fr. 29'370.20 più
interessi al 5% dal 22 gennaio 2019 e di fr. 6'000.- più interessi al 5% dal 18
aprile 2019 per quelli d’appello, postulando l’accollo allo Stato di tasse e
spese di giustizia per entrambi i gradi di giudizio.
E. Sono
passati, incontestati, in giudicato i dispositivi 1.4 e 2 del giudizio di primo
grado.
F. Con il consenso delle parti,
l’appello è stato svolto in procedura scritta.
Il 17 ottobre 2019 è
pervenuta a questa Corte la motivazione scritta dell’appellante che è stata
trasmessa alle parti e alla prima Corte per le osservazioni. Delle diverse
argomentazioni diremo, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in fatto
Fatti
e in diritto:
questione pregiudiziale
1. Statuendo sulla
richiesta difensiva, la prima Corte ha deciso che la qualità di danneggiati
diretti e, quindi, di AP andava confermata limitatamente agli agenti AG4 e AG3,
poiché erano stati personalmente lesi dai fatti (AG4 con la lesione di cui al
certifico medico, e AG3 poiché malmenato).
L’opinione dei primi
giudici non può essere condivisa: il bene protetto dal reato di sommossa -
imputato a AP1 per i fatti che hanno coinvolto i due agenti - è la tranquillità/pace
pubblica, ovvero la convivenza pacifica ed il sentimento di sicurezza fondato
sulla fiducia comune nella sicurezza del diritto e nel perdurare della
convivenza pacifica della collettività (DTF 117 Ia 135 consid. 2b
= JdT 1993 IV 87; 108 IV 33 consid. 4 = JdT 1983 IV 76; Fiolka, in BSK – Strafrecht II, n. 5 ad intro art. 260 CP e
n. 7 ad art. 260 CP; Trechsel/Vest,
Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, n. 1 ad art. 260 CP). Trattasi
di un interesse collettivo che concerne solo indirettamente la protezione degli
interessi privati delle persone. Ne segue che, quando l’imputato è perseguito
esclusivamente per il reato di sommossa, la persona lesa dalle violenze non ha
qualità di danneggiato ex art. 115 CPP (DTF 138 IV 258 consid. 2.3. = JdT 2013
IV 214; 125 IV 206; 117 Ia 135; CR
CPP-Perrier, art. 115, N 11; Dolivo-Bonvin/Livet, in Commentaire Romand
- CP II, n. 1 ad art. 260 CP; Macaluso/Piquerez, Procédure pénale suisse,
manuel, 3e éd., 2011, p. 297 s.; Mazzucchelli/Postizzi, in BSK - StPO, n. 74 ad
art. 115 CPP.
Inoltre, si devono
stralciare d’ufficio dalla qualità di AP nella procedura d’appello anche gli
agenti AG5, AG6 e AG7, poiché la condanna relativa alle ingiurie proferite nei
loro confronti è - come visto al consid. D supra - passata in giudicato
col primo giudizio, ed essi non avanzano pretese di diritto privato.
vita e precedenti
penali di AP1
Considerandi
2.
Sulla vita di AP1 e
sui suoi precedenti penali si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP,
ai consid. 3 e 4 della sentenza impugnata (pp. 16-17), che qui si riportano:
“
3.
In sede
d’inchiesta l’imputata non è stata interrogata circa la sua situazione
personale. In sede dibattimentale la stessa ha dichiarato che:
"Ho
frequentato le scuole dell’obbligo a __________ e la __________, terminando nel
__________ con il diploma di __________. In seguito ho fatto __________ con
indirizzo __________, senza terminarla. Ho quindi cambiato settore lavorando in
__________, ciò di cui mi occupo da 6 anni. Ho un __________. Sono cresciuta __________”.
(VI DIB
22.01.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2)
Relativamente al
proprio reddito, l’imputata ha riferito di guadagnare tra i CHF 10'000.00 e i
15'000.00 annui (cfr. VI DIB 22.01.2019, allegato 1 al verbale del
dibattimento, p. 2).
4.
Quanto ai suoi
precedenti penali, a carico di AP1 risulta una sentenza della Pretura penale
del Cantone Ticino del __________ 2013, con condanna alla pena pecuniaria di 35
aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni, e alla multa di CHF 200.00, per violazione di
domicilio ripetuta, danneggiamento, violenza o minaccia contro le autorità e i
funzionari e impedimento di atti dell’autorità (doc. TPC 4).”.
avvio dell’inchiesta
3.
Sull’avvio
dell’inchiesta si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ai consid.
da 5 a 18 della sentenza impugnata (pag. 17-22).
I fatti dell’USI (2.1
AA)
4.
a. Questa Corte
statuendo, con sentenza del 16 febbraio 2016 (CARP 17.2015.45+69, acquisita
agli atti sub doc. 2 all. a AI 98), in relazione a tali fatti ma per altri
autori, ha accertato che:
“
[…] quello
formatosi nell’auditorium dell’USI è certamente un assembramento ai sensi
dell’art. 260 CP nella misura in cui un numero relativamente elevato di persone
si è riunito in quella sala animato da un comune spirito minaccioso per la
tranquillità pubblica. Come visto, è irrilevante che le persone si siano
riunite spontaneamente o in maniera organizzata - come, tuttavia, parrebbe
essere il caso in concreto - e che il loro scopo fosse fin dall’inizio quello
di perturbare la tranquillità pubblica. Il suddetto assembramento era pubblico
ritenuto come vi si potesse aggregare liberamente un numero indeterminato di
persone qualsiasi.” (consid. 13),
e che:
“
Fuori dallo
stabile universitario, lo scontro si è fatto più violento, con i contestatori
che sono arrivati a gettare contro le forze dell’ordine diversi oggetti
contundenti.” (consid. 11.h).
Ciò posto, va qui
accertata l’eventuale presenza e, se del caso, il ruolo avuto da AP1 in quei
fatti.
La difesa sostiene che
l’imputata non era presente durante gli episodi di violenza e, per sostenere la
sua tesi, si diffonde in argomentazioni volte a dimostrare l’inattendibilità
degli agenti che dichiarano il contrario. Così tralascia, però, di considerare
che sono, in realtà, sufficienti le dichiarazioni dell’imputata stessa a
collocarla sulla scena durante quegli episodi. Ella ha, infatti, ammesso la sua
presenza sia alla conferenza che durante gli episodi di violenza:
“
ero sì presente
alla conferenza” (inc. 2012.1141, AI 90, p. 6),
“
Ero all’interno
e in seguito sono uscita, dopo l’intervento della Polizia e successivi
tafferugli” (all. 2 a verb. dib. di primo grado, p. 3),
“
Anch’io sono
uscita quando sono usciti i ragazzi che avevano gli striscioni” (inc.
2012.1141, AI 90, p. 6),
e, di certo, non può
essere creduta quando ha affermato che “non sapevo che c’era in programma
questa contestazione” (AI 90, p. 7), già solo poiché ha dichiarato di
trovarsi, nell'auditorio, dietro allo striscione retto dai manifestanti (AI 90,
p. 7), e di esserci andata per “ascoltare la conferenza e portare la voce
del movimento NO TAV” (all. 2 a verb. dib. di primo grado, p. 3). Le
dichiarazioni degli agenti presenti sul posto sono, d’altronde, tutte
convergenti sia sulla sua presenza che sulla sua appartenenza al gruppo di
manifestanti.
Altrettanto pacifica, la
sua presenza durante gli episodi di violenza all’esterno dell'auditorio. AP1 ha
dichiarato di non aver percepito la situazione come “tesa e pericolosa”,
come l’aveva invece descritta AG1 (all. 2 a verb. dib. di primo grado, p. 3), ammettendo
implicitamente di avere partecipato ai fatti che, come già accertato da questa
Corte, non hanno risparmiato episodi di violenza. D’altronde, nemmeno ha negato
di essere stata, in quell’occasione, presente e fermata dagli agenti, così come
ha ammesso di ricordare “che l’aria era permeata da spray al pepe” (AI
90.
p. 6). È evidente che la difesa non può essere seguita laddove afferma che
gli episodi di violenza sono successi “- nella migliore delle ipotesi - 45
minuti dopo”, quando AP1 se n’era già andata (motivazione d’appello, p.
11): l’uso dello spray al pepe da parte degli agenti è stato, infatti,
contestuale agli episodi di violenza, come ha riferito l’agente AG8 (inc.
2012.1141, AI 16, p. 5) e come appare evidente secondo il corso ordinario delle
cose e l’esperienza della vita.
b. Questi elementi
convergenti sono ampiamente sufficienti a convincere della presenza consapevole
e volontaria di AP1 alla manifestazione di quel giorno, sia in occasione delle
violenze occorse all’interno dell'auditorio che di quelle seguite subito dopo
nell’adiacente piazzale, entrambe prevedibili poiché in linea con lo spirito
che, in modo riconoscibile per tutti, animava la folla. Ad un osservatore
esterno, ella non poteva che apparire come parte integrante del gruppo di
manifestanti. D’altronde, se fosse stata una semplice spettatrice passiva colta
di sorpresa dai tafferugli, l’imputata avrebbe lasciato l'auditorio
immediatamente, oppure, al termine della conferenza, come il resto del
pubblico, e non certo quando lo hanno fatto “i ragazzi che avevano gli
striscioni”. Anche il fatto che abbia dichiarato di essersi recata lì per
portare la voce del movimento NO TAV e di aver preso posto, nell’auditorio,
proprio dietro agli striscioni dei manifestanti, non può che dimostrare la sua
partecipazione alla contestazione.
Può invece rimanere
indecisa - poiché non imputata nell’AA - la questione a sapere se abbia o meno
personalmente compiuto degli atti di violenza, come alcuni agenti le
rimproverano, oppure se abbia effettivamente preso una pedata nel sedere da uno
di loro, come afferma lei.
i fatti del Molino (2.2
e 3 AA)
5.
Quel che è successo
al Molino - fatti su cui l’imputata si è limitata a dei “non rispondo”, “non
ricordo”, “contesto” - può tranquillamente essere accertato sulla scorta delle
dichiarazioni degli agenti AG4 e AG 3, di quelle del giovane fermato GI1, e dei
video di polizia agli atti (doc. C all. a AI 1).
La tesi difensiva -
secondo cui, non essendo stati proiettati al primo dibattimento, i video di
polizia non possono essere usati pena una violazione del diritto di essere
sentito - si rileva più temeraria che audace: detti video, infatti, sono stati
mostrati e contestati a AP1 - in presenza del suo avvocato - sia nel verbale
del 16 giugno 2016 (inc. 2016.3430, AI 7, p. 3) che in quello del 9 settembre
2018.
(inc. 2016.3430, AI 20, p. 7). In entrambe le occasioni, dunque,
l’imputata ha avuto la possibilità di esprimersi in merito a tali riprese (cfr.
TF 4A.153/2009 c. 4.1; DTF 131 I 153 c. 3). Ma non solo. Dopo il suo esame atti
ha avuto copia delle registrazioni, tant'è che al primo dibattimento ha
prodotto un allegato di 30 pagine in cui commenta le immagini una per una (doc.
dib. primo grado n. 1, doc. 13). I video e le immagini sono, pertanto,
certamente utilizzabili.
Ciò posto, le
dichiarazioni dei presenti sono state ben riportate nell’accertamento operato
dal primo giudice (consid. da 47 a 67 della sentenza impugnata, pp. 37-45), a
cui si rimanda ex art. 82 cpv. 4 CPP, poiché condiviso. Qui ci si può limitare ad
un riassunto di quanto accertato.
Quella notte di gennaio,
una volante passava davanti al Molino ed ha fermato due giovani per un controllo
dei documenti. Gli agenti AG4 e AG3 erano tranquilli, così come i due ragazzi
fermati, GI1 e GI2, e il tutto si sarebbe verosimilmente concluso a breve senza
problemi di sorta (cfr. video in doc. C all. a AI 1). Gli agenti, come riferito
in inchiesta e confermato dal video, si sono anche premurati di spostarsi
indietro di qualche metro con la volante per non attirare troppo l’attenzione.
Tuttavia, qualcuno ha visto. Ad un tratto, davanti alla volante si para un
primo uomo incappucciato a volto coperto. A breve, segue un piccolo corteo -
chi a volto coperto, chi no - con la AP1 esagitata in prima fila, come si vede
chiaramente dal video citato. Gli agenti hanno descritto la AP1 come la leader,
che aizzava i compagni contro di loro. Particolarmente eloquente la descrizione
di AG3:
“
Per quanto
concerne l’inizio della serata, voglio sottolineare che la situazione era
tranquilla finché AP1 non ha iniziato a gridare, a venire a due centimetri
dalla faccia, ad incitare gli altri.” (inc. 2016.3430, AI 45 p. 4).
Così sono iniziati i
problemi: gli agenti vengono interrotti e ostacolati nel loro controllo da AP1
che li contesta verbalmente e si avvicina fisicamente oltre la loro zona
personale a più riprese (inc. 2016.3430: AI 45 pp. 3-6; AI 46 pp. 3-4), l’agente AG4 viene immobilizzato, uno dei
ragazzi a volto coperto sferra un calcio alla volante, l’agente AG3 viene
strattonato e preso in mezzo alla massa – tra (come ha riferito) calci e pugni
in tutte le direzioni - mentre il fermato GI1 gli viene portato via, preso per
un braccio (da cosa volessero salvarlo, non si capisce) e a AG4 viene lanciata
una spranga da cui riesce a ripararsi col braccio, venendo ciononostante
ferito. A quel punto, sopraggiungono anche gli agenti AG9 e AG10 e la prima
fase si placa, concludendosi.
La presenza di AP1, oltre
che essere registrata chiaramente nei video di polizia (doc. C all. a AI 1),
emerge dalle dichiarazioni:
- di AG3 (a confronto con
lei):
“
Mi viene
chiesto se riconosco la qui presente AP1.
Sì la riconosco,
quella sera era presente.”, “In mezzo a tutti quelli che spingevano c’era
dentro anche la AP1”, “ho visto la AP1 insieme ad altri ragazzi immobilizzare
il collega e lui cercava di divincolarsi”, “Gli erano fisicamente addosso, non
ho visto esattamente in che maniera lo immobilizzassero, ma ho visto che lo
tenevano fermo e l’ho sentito chiedere aiuto”, “ho visto AP1 addosso a AG4, in
che maniera precisa la AP1 lo stesse tenendo, se qui o qui (il PIF indica il
braccio) non lo so. Posso però assicurare che AP1 era addosso al collega mentre
veniva immobilizzato e il collega gridava “aiutami AG3!”.”, “Da parte mia ero
occupato a cercare di salvarmi la pelle, perché le stavo prendendo da tutti.”
(inc. 2016.3430, AI 45 pp. 4-5),
- di AG4, sempre a
confronto con lei:
“
Mi viene
chiesto se riconosco la qui presente AP1.
Sì, la riconosco,
è la signora AP1, l’ho già fermata anche in altri ambiti, nei controlli di
polizia.” (inc. 2016.3430, AI 46, p. 3),
- di AG9:
“
Circondo la
fotografie numero 5, in cui riconosco la AP1”, “La AP1 urlava e attirava
l’attenzione, tirava il gruppo”, “era lei che fomentava ed istigava il gruppo”
(inc. 2016.3430, AI 18, pp. 3-4),
- e, infine, di AG10:
“
Riconosco AP1
nella fotografia n. 5, che ricordo”, “ho riconosciuto […] la AP1 che gridava ed
inveiva”, “Sono sicuro che era la AP1”, “Gridava ininterrottamente e aizzava i
contestatori” (inc. 2016.3430, AI 19, pp. 3-4).
Detto del suo aizzare, va
anche detto che AP1, come dichiarato dagli agenti, non è stata vista colpire in
prima persona nessuno di loro. Dal video agli atti si vede anche il lancio
dell’oggetto contro l’agente AG4, causa della lesione di cui al certificato
medico (AI 25). Il video non ha l’audio, ma le immagini confermano chiaramente
la credibilità degli agenti che riferiscono di un clima di ostilità nei loro
confronti (“Andate fuori dal cazzo”, ecc.). Già in questa prima fase, le cose
avrebbero potuto degenerare gravemente, e se ciò non è successo, è solo perché
gli agenti hanno saggiamente evitato di ostinarsi, lasciando che i due fermati
scappassero all’interno del Molino.
A quel punto, dall’interno
dello stabile, è cominciato il lancio di oggetti verso gli agenti e la volante
di cui è stato rotto un finestrino (doc. D all. a AI 1).
Rende bene l’idea del
clima di quella notte il racconto di AG3:
“
Quella sera
poteva finire molto peggio, poteva scapparci il morto, per fortuna che abbiamo
usato il cervello e non ci siamo fatti prendere dal panico. Poteva finire male
da entrambe le parti, perché io sono stato sfiorato da più di una bottiglia, e
ho anche preso concretamente bottigliate. Mi hanno anche tirato un bastone, che
mi sono visto passare davanti alla faccia. Io faccio servizio di sicurezza allo
stadio, ma non ho mai visto una violenza simile. Se ci penso mi vengono ancora
i brividi.” (inc. 2016.3430, AI 45 p. 4),
e la rende forse ancora
meglio quello di AG4:
“
abbiamo cercato
di spiegare che veramente volevamo solo fare un controllo e davvero non
volevamo che degenerasse, non abbiamo nemmeno preso lo spray al pepe, abbiamo
cercato più volte di spiegare ai ragazzi che ce ne saremmo andati subito, era
questione di un attimo. A un certo punto mi è stata lanciata una spranga di
ferro, l’ho vista all’ultimo momento e mi sono riparato la testa. È arrivata
all’altezza del viso e l’ho parata con l’avambraccio”, “ricordo che cercavo di
gestire tutto il caos”, “avevo veramente paura e non riesco a descrivere quello
che ho provato in quella situazione, non è facile”, “ero nel panico: ho pensato
“qui ci ammazzano” […] Eravamo lì per un normale controllo, è successo tutto
dal niente, non capisco. Mi girano le scatole perché io non ho mai fatto del
male a nessuno (si rivolge a AP1) mi ha portato via l’ambulanza! Non è normale!
Perché dobbiamo essere qua a litigare tra noi, volevamo solo fare un controllo,
volevo solo fare il mio lavoro, ma è normale che finisca così?” (inc.
2016.3430, AI 46 p. 4).
A ciò, AP1 ha risposto
così:
“
Mi viene
chiesto se sentendo il racconto dell’agente ho qualcosa da dire
No, non dico
niente.” (inc. 2016.3430, AI 46 p. 4).
Quindi “AG4 si rivolge a AP1 dicendo che gli dispiace che si
sia creata quella situazione quella sera e che lui veramente non ha dormito
quelle notti, che lui vuole solo fare il suo lavoro e non ce l’ha con nessuno”,
e lei dichiara che non ricorda né di conoscerlo né di averlo mai visto (inc.
2016.3430, AI 46 p. 5).
a. Tutti questi
elementi convergenti sono ampiamente sufficienti a ritenere per accertata la
presenza consapevole e volontaria dell’imputata, anche in occasione degli
episodi di violenza di cui sopra. Altrettanto accertato è che, ad un
osservatore esterno, ella non poteva che apparire come parte integrante del
gruppo.
il fermo di GI3, AP1 e GI4
(4 e 5 AA)
6.
a. Il 7 aprile del
2016, GI3, AP1 e GI4 sono stati fermati dalla polizia per un controllo, poiché
sospettati di essere gli autori di svariati danneggiamenti alla cartellistica
pubblicitaria di Lugano. Secondo gli agenti, al momento del fermo, GI3 ha
cercato di andarsene e, perciò, è stato atterrato e ammanettato.
I cinque agenti
intervenuti hanno redatto dei rapporti di servizio (inc. 2016.5333, AI 1, docc.
A, B, C, D, E e F) suddivisi in due parti.
La prima, di una pagina,
redatta il giorno dei fatti (AG6) o alcuni giorni dopo (gli altri), ha,
praticamente, per tutti lo stesso contenuto con la sola eccezione di quella di AG11,
e vi si legge che “i tre personaggi si mostravano poco collaborativi ed
aggressivi nei nostri confronti”, ma nulla di più. In questa prima parte,
il rapporto di AG11 descrive la AP1 che si metteva in mezzo tra GI3 e gli
agenti, e AG12 che “la scansava e noi procedevamo”.
La seconda parte di questi
rapporti - dal titolo “continuazione rapporto di fermo” - ha un
contenuto che si sovrappone alle prime, perlomeno nelle grandi linee, ma vi si
trovano alcune divergenze, come lo/gli spintoni di AP1 a AG12.
AP1 ha dichiarato
che un agente le ha detto “siete i soliti molinari in assistenza!”, lei
gli ha risposto “stronzo” e lui l’ha subito messa al suolo e ammanettata
(inc. 2016.5333, AI 9, p. 2). Ha negato di aver toccato chicchessia così come
ha negato che GI3 abbia tentato la fuga. Delle frasi rimproveratele, ammette
solo la possibilità che abbia detto “di andare in palestra a sfogarsi” e
“testa di cazzo” all’agente che l’ha ammanettata (inc. 2016.5333, AI 9,
p. 3). Interrogata 7 mesi dopo, ha ammesso la parola “stronzo”, ma ha
asserito di non ricordare di aver detto “testa di cazzo” (inc.
2016.5333, AI 10, p. 5). Infine, al primo dibattimento, ha riferito di essersi
agitata quando le hanno detto “siete i soliti molinari in assistenza” e
di aver risposto probabilmente con un insulto, “probabilmente ho detto anche
“stronzi””. Ha, invece, continuato a negare le spinte e gli altri insulti,
senza poi voler prendere posizione sulle dichiarazioni degli agenti (all. 2 a
verb. dib. di primo grado, p. 5).
In appello, AP1 non
contesta la dichiarazione di colpevolezza così come pronunciata dal primo
giudice ma chiede solo l’esenzione da pena ex art. 177 cpv. 2 CP, sostenendo di
essere stata provocata dagli agenti. Ne discende che, come visto, il giudizio
di colpevolezza per le ingiurie è passato in giudicato e non merita
approfondimenti in questa sede, se non per determinare se queste siano state –
o meno – conseguenti a provocazioni.
le spinte a AG11 e AG12
b.1. L’agente AG7,
nel rapporto, non dice nulla sulla spinta ad AG12, mentre riferisce che la AP1
“si scagliava verso il collega app AG11, che stava controllando il GI3 dopo
l’ammanettamento, spingendolo perché contraria al fermo”, e che AG12 l’ha,
quindi, prontamente messa al suolo. In inchiesta, ha riferito di aver visto la AP1
spingere AG11, ma di non averla vista spingere AG12 (inc. 2016.5333, AI 34, p.
2). E meglio, ha detto che l’imputata ha spinto AG11 mentre questi stava
perquisendo GI3 ammanettato a terra così che “interveniva quindi l’agt AG12 e
assieme procedevamo ad ammanettare AP1” (p. 3).
L’agente AG12, nel
suo rapporto, ha riferito di AP1 che si “metteva in mezzo tra i colleghi e il GI3
con lo scopo di impedire il fermo del suo amico, ma prontamente provvedevo ad
allontanarla così che i colleghi potessero procedere con la perquisizione di
sicurezza.”. Nella continuazione del rapporto, invece, ha scritto che la AP1 ha
spinto AG11 mentre faceva alzare GI3, quindi lei l’ha presa per un braccio e AP1
ha spinto anche lei, e per questo la metteva al suolo per l’ammanettamento. In
inchiesta, ha riferito di aver visto AP1 spingere AG11, di essere, perciò,
intervenuta prendendola per un braccio e ricevendo una spinta (inc. 2016.5333,
AI 38, p. 3).
L’agente AG11 ha scritto
di essere stato spinto dalla ragazza dopo aver fatto alzare GI3 ammanettato ed
ha aggiunto che, a quel punto, AG12 l’ha prontamente messa al suolo. In
inchiesta, ha riferito della spinta a lui e di AG12 che, con un collega, ha
messo a terra la AP1 (inc. 2016.5333, AI 37, p. 3).
L’agente AG6 ha
scritto (nel rapporto) e dichiarato (in inchiesta) che AP1 ha spinto AG11,
quando stava facendo rialzare GI3 (inc. 2016.5333, AI 35, p. 3). Non ha detto
nulla circa eventuali spinte a AG12.
L’agente AG13, nel
rapporto, ha scritto dello spintone a AG11 e di AG12 che, aiutata da AG7, la
mette al suolo e l’ammanetta. In inchiesta, invece, ha riferito di aver visto
la AP1 spingere AG12 “mi sembra più volte”, per divincolarsi e aiutare GI3.
Al difensore di AP1, ha risposto che la ragazza ha spinto anche AG11 (inc.
2016.5333, AI 36, pp. 4 e 5). Sempre al patrocinatore di AP1 che voleva sapere
perché nel suo rapporto non aveva parlato di spinte ad AG12, ha risposto che,
probabilmente, si era dimenticato di scriverlo. Ha aggiunto che, secondo lui,
lo spintone a AG11 non è avvenuto dopo l’ammanettamento di GI3 (mentre lo
rialzavano [AG6] o lo perquisivano [AG7]) bensì prima che lo ammanettassero
(inc. 2016.5333, AI 36, p. 3).
b.2. A fronte delle
dichiarazioni degli agenti, è accertato che AP1 ha spinto AG11 nelle modalità
descritte nell’AA, ma non AG12. Ciò poiché AG7, AG11 e AG6 non ne parlano, AG13
ne parla solo a verbale riferendo di ripetute spinte che non trovano, però,
riscontro in nessun’altra sua dichiarazione e AG12 stessa ne ha parlato la
prima volta solo nella continuazione del rapporto, dopo aver già descritto in
precedenza la scena senza farne menzione. Pertanto, pur non escludendo che tale
spinta possa essere stata data, gli elementi agli atti non sono sufficienti a
superare la soglia del in dubio pro reo.
le ingiurie
7.
La difesa chiede
l’esenzione da pena ex art. 177 cpv. 2 CP sostenendo che è poco credibile che AP1
se la sia presa di colpo con gli agenti e che è più che verosimile che vi sia
stata quantomeno una componente di provocazione.
Sul tema, le perplessità
suscitate dal fatto che sulla pretesa provocazione (il “siete i soliti
molinari in assistenza”) siano state raccolte unicamente le dichiarazioni
dei poliziotti (e non anche quelle dei due amici dell’imputata) sono superate
da tre considerazioni.
La prima è che, se in
astratto potrebbe essere poco verosimile che qualcuno insulti dal niente dei
poliziotti, ciò non vale in concreto per AP1. Tutto questo procedimento è la
manifestazione di una sua avversione (quasi ideologica) nei confronti della
polizia che, verosimilmente, vede come il braccio armato di un potere che non
riconosce (o non riconosceva all’epoca dei fatti).
La seconda è che la
credibilità delle poche dichiarazioni rese da AP1 è stata ritenuta nulla, al
contrario di quella degli agenti le cui dichiarazioni sono, nei tratti
fondamentali, costanti, lineari e convergenti e supportate, là dove possibile,
da elementi oggettivi.
La terza, è che chiedendo
di essere condannata per tutte le ingiurie ritenute nell’AA riferite dai
poliziotti, dimostra di non aver - ancora una volta - detto la verità, quando,
per tutta l’inchiesta, e ancora al primo dibattimento, ne ha negate la maggior
parte. Se così non fosse, perché chiedere di essere condannata anche per ciò
che non ha detto? Non se ne può, pertanto, dedurre che un ulteriore elemento a
discredito della sua già minata credibilità. Il contrario per quella dei
poliziotti, che ne esce ancor più solida.
Pertanto, per questi
motivi, e per questo episodio, i fatti vanno accertati sulla scorta delle ben
più credibili dichiarazioni degli agenti, che hanno sempre affermato di non
aver mai provocato in alcun modo AP1.
sussunzione
sommossa
8.
Giusta l’art. 260
CP, chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi
collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
L’assembramento è la
riunione di un numero più o meno elevato di persone che dall’esterno appare
come una forza unita e animata da uno spirito minaccioso per la tranquillità
pubblica. Poco importa che la folla si sia radunata spontaneamente o dietro
convocazione e che l’abbia fatto, sin dall’inizio, con scopi illeciti, ritenuto
come la legge non esiga che l’assembramento persegua sin dall’inizio il fine di
perturbare la tranquillità pubblica. Del resto, una riunione inizialmente
pacifica può facilmente trasformarsi in un assembramento che conduce a degli
atti che perturbano l’ordine pubblico, quando lo spirito della folla si
modifica bruscamente in questo senso (DTF 124 IV 269 c. 2b; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol II, Berna 2010, ad art. 260 n. 1-2).
L’assembramento è pubblico quando un numero indeterminato di persone qualsiasi
può unirvisi liberamente (DTF 124 IV 269 c. 2b; 108 IV 33 c. 1a).
Il comportamento delittuoso consiste nel partecipare volontariamente
all’assembramento che minaccia la tranquillità pubblica. Oggettivamente, basta
che l’autore appaia come una parte integrante dell’assembramento e non come uno
spettatore passivo che se ne distanzia. Non è, per contro, necessario che il
partecipante compia personalmente degli atti di violenza (DTF 124 IV 269 c. 2b;
Corboz, op. cit., ad art. 260 n. 5). La partecipazione al pubblico
assembramento è punibile soltanto se uno o più partecipanti commettono uno o
più atti di violenza contro delle persone o delle cose (Corboz, op. cit., ad
art. 260 n. 7). Le violenze commesse collettivamente contro delle persone o
delle proprietà costituiscono una condizione oggettiva di punibilità (DTF 124
IV 269 c. 2b; Corboz, op. cit., ad art. 260 n. 6). Queste violenze devono
essere rivelatrici dello spirito che anima la folla. Esse devono apparire come
un atto dell’assembramento. La violenza presuppone un’azione aggressiva contro
persone o cose, ma non necessariamente l’impiego di una forza fisica
particolare (DTF 124 IV 269 c. 2b) o un danno ingente (DTF 108 IV 33 c. 2).
Costituisce, ad esempio, un atto di violenza il fatto di imbrattare un bene
appartenente ad altri con uno spray. Perché vi sia sommossa, è sufficiente che
l’uno o l’altro partecipante all’assembramento commetta delle violenze caratteristiche
dello spirito che anima il gruppo (DTF 124 IV 269 c. 2b; Corboz, op. cit., ad
art. 260 n. 7). Gli atti di violenza devono avere luogo durante la
partecipazione dell’autore all’assembramento: non è punibile, infatti, colui
che ha lasciato il gruppo prima delle violenze o che lo ha raggiunto solo dopo
le violenze (Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 7; Stratenwerth/Bommer, BT II,
2013, § 38, n. 25).
Soggettivamente, l’autore
deve avere coscienza dell’esistenza di un assembramento come definito sopra e
deve associarvisi o restarvi; non è necessario che acconsenta agli atti di
violenza o che li approvi (DTF 124 IV 269 c. 2b), ritenuto che essi
costituiscono una condizione oggettiva di punibilità che, come tale, non deve
essere coperta dall’intenzione (DTF 108 IV 33 c. 3a).
i fatti dell’USI (2.1
AA)
8.1
Stante l’accertamento
dei fatti di cui sopra, è pacifica la realizzazione di tutti gli elementi
oggettivi e soggettivi del reato: AP1 si è volontariamente e consapevolmente
associata all’assembramento ed era presente quando sono stati commessi gli atti
di violenza. Diversamente da quanto la difesa sembra sostenere citando Fiolka
(in BSK, op. cit., ad art. 260 n. 28), non é necessario che vi siano dei feriti
per ritenere che ci si trovi di fronte ad un assembramento: è, al contrario, lo
stesso autore citato a sostenere che é sufficiente che la violenza simbolica
posta in essere sia tale da spaventare la comunità (BSK, op. cit., ad art. 260
n. 28). Tale criterio ha la mera funzione di escludere dalla protezione penale
le situazioni bagatellari
(BSK, op. cit., ad art. 260 n. 28). Inutile
dire che quel che é avvenuto quel giorno di bagatellare non aveva nulla. Basti
pensare all’aggressione a suon di pugni agli agenti all’interno dell'auditorio
- ben visibile nel video agli atti - o al lancio di oggetti contro di loro nel
piazzale, causa delle lesioni agli agenti AG1 e AG2 di cui ai certificati
medici allegati all’AI 1. Anche la descrizione della fotografa _________,
sentita come teste, rende bene l’idea della “Rechtsgemeinschaft ängstigenden
Gewalttätigkeit” posta in essere quel giorno dai manifestanti:
“
In un lampo mi
sono trovata a vedere una scena piuttosto insolita e violenta e meglio:
ho notato 5 o 10 ragazzi avventarsi contro gli agenti”, “Sottolineo di aver già
assistito a manifestazioni no-global o anti wef ma come detto non ho mai
vissuto un’esperienza negativa di questo genere. Io ho preso paura per me ed
anche per i presenti” (VI ______ all. a AI 5bis, p. 4).
Per puro zelo, si possono
qui inoltre ricordare le sentenze in cui il TF ha considerato atto di violenza
ai sensi del disposto in oggetto anche il semplice imbrattare un muro con lo
spray (DTF 124 IV 269 c. 2b; 108 IV 175 c. 4). Ciò posto, AP1 va senz’altro
dichiarata autrice colpevole del reato di sommossa per i fatti dell’USI.
i fatti del Molino (2.2
e 3 AA)
8.2
Anche quello del
Molino era un pubblico assembramento ai sensi dell’art. 260 CP. Poco importa che
si sia creato spontaneamente all’arrivo dei poliziotti e che non fosse, dunque,
organizzato (DTF 124 IV 269 c. 2b). Già solo dai video agli atti, il gruppo
appariva come una forza unita, animata da un comune spirito minaccioso per la
tranquillità pubblica. Acclarati, gli atti di violenza commessi dalla folla in
quell’occasione, rivelatori del suo spirito: calcio alla volante,
immobilizzazione di AG4, trascinamento e botte a AG3, lancio di una spranga
contro AG4 (per cui sarà chiesto l’intervento dell’ambulanza), lancio di un
oggetto che frantuma un vetro della volante nonché lanci multipli di vari
oggetti che - solo per fortuna - non hanno fatto male a nessuno. Determinante,
per quanto qui d’interesse, il fatto che AP1 fosse presente durante dette
violenze: al calcio alla volante AP1 era ben visibile nel video,
all’immobilizzazione di AG4, la sua presenza, sempre dal video, si può dedurre
con certezza, seppur fuori inquadratura, e inoltre tutti gli agenti la
ricordano bene. Al trascinamento di AG3 nella folla (momento in cui ha riferito
di aver preso calci e pugni), la si vede, e per questa Corte, a fronte del suo
ruolo da fomentatrice, era presente anche al lancio degli oggetti verso la
polizia (ciò che comunque non cambia il risultato, essendo sufficiente la sua
comprovata presenza durante gli episodi precedenti). Ciò posto, già solo dal
video, AP1 appare sicuramente - e quantomeno - come una parte integrante del
minaccioso assembramento, della cui natura lei era perfettamente consapevole
(già solo perché la condivideva). Irrilevante, ai fini della qualifica
giuridica, sapere se abbia o meno commesso atti di violenza in prima persona
(DTF 124 IV 269 c. 2b) e, ancor più irrilevante, se l’episodio sia o meno stato
strumentalizzato a fini politici.
La difesa vorrebbe,
infine, trarre dal non luogo a procedere del Ministero pubblico nei confronti
di GI5 (doc. TPC 17) - in virtù del principio dell’uguaglianza giuridica ex
art. 8 Cst. - l’obbligo per questa Corte di ritenere che quello del Molino non
fosse un assembramento. L’argomento, di principio interessante, inciampa però
sulla soglia dei fatti, rendendo superfluo un esame del diritto. Infatti, il
non luogo in oggetto non è stato decretato per l’assenza dei presupposti della
sommossa (sui quali non si pronuncia), ma per il comportamento di GI5, che,
come si legge nel non luogo - e a differenza dell’imputata - invece di
condividere lo spirito minaccioso della folla, “era piuttosto diretto a
calmare la situazione piuttosto che a cercare lo scontro con le autorità”,
“lo stesso fungeva piuttosto da paciere che non da istigatore”.
Questo è il motivo per cui il PP ha deciso di non procedere nei suoi confronti.
Inutile dire che, se avesse assunto questo ruolo, l’imputata avrebbe
verosimilmente beneficiato dello stesso trattamento. Ciò che, purtroppo, non ha
fatto.
AP1 va, pertanto,
dichiarata autrice colpevole del reato ascrittole.
impedimento di atti
dell’autorità (3 AA)
9.
Giusta l’art. 286 CP
chiunque impedisce ad un’autorità o ad un funzionario di procedere ad un atto
che rientra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30
aliquote giornaliere. Per la sua realizzazione non è necessario che l’autore
renda impossibile il compimento dell’atto ufficiale, essendo sufficiente che
egli lo renda più difficile, lo ritardi o lo ostacoli (DTF 133 IV 97 c. 4.2;
127.
IV 115 c. 2), presupponendo una resistenza senza violenza né minaccia che
implica tuttavia una certa attività (DTF 127 IV 115 c. 2; 124 IV 127 c. 3a). Il
testo di legge non prevede limitazioni circa il tipo di ostacolo contrapposto
all’autorità o circa i mezzi utilizzati (DTF 133 IV 97 c. 4.2; 85 IV 142 c. 2).
Può, ad esempio, trattarsi di un’ostruzione fisica: si pensi ai casi in cui
l’autore, per mezzo del suo corpo o per mezzo di oggetti, impedisce o intralcia
(senza violenza o minacce) il passaggio di un funzionario per rendergli più
difficile l’accesso ad una determinata cosa, a colui che impone la sua presenza
in un locale per impedire ad un’autorità di tenervi una riunione (STF 6B_333/2011
c. 2.2) o, ancora, a colui che, rimanendo saldamente al suo posto, non si
lascia o si lascia accompagnare solo difficilmente (Corboz, Les infractions en
droit suisse, Vol. II, 2010, ad art. 286 n. 13). Ma anche altri comportamenti
possono configurare il reato di cui all’art. 286 CP, come ad esempio una fuga
(DTF 124 VI 127 c. 2b/bb; 103 IV 247 c. 6b) o, ancora, il fatto di incitare dei
manifestanti a raggrupparsi intorno ad un veicolo per impedire alla polizia di
bloccarne il conducente (DTF 127 IV 115 c. 2). Dal profilo soggettivo il reato
presuppone l’intenzione, e il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit.,
ad art. 286 n. 17).
alla sommossa del
Molino
10.
Gli agenti AG4 e AG3
stavano effettuando un controllo dei documenti, che è un atto tipico della loro
funzione. AP1, perfettamente consapevole della situazione, ne ha
intenzionalmente interrotto e ostacolato lo svolgimento, avvicinandosi
fisicamente oltre la loro zona personale, ripetutamente. Quanto basta affinché
sia dichiarata autrice colpevole del reato ascrittole (DTF 133 IV 97 c. 4.2;
127.
IV 115 c. 2).
violenza o minaccia
contro le autorità e i funzionari
11.
L’art. 285 cpv. 1 CP
punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chiunque, con violenza o minaccia, impedisce ad un’autorità, a un membro di
un’autorità o ad un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro
attribuzioni, oppure li costringe ad un tale atto o mentre lo adempiono
commette contro di loro vie di fatto.
Un atto è impedito ai
sensi del citato disposto se è stato attivamente reso più difficile, ostacolato
in modo da non poter essere svolto come previsto o differito (DTF 133 IV 97 c.
4.2; 127 IV 115 c. 2). Con il termine “violenza”, la giurisprudenza federale
comprende ogni azione fisica di una certa intensità, che va determinata di caso
in caso secondo criteri relativi, quali la costituzione fisica, il sesso e
l’esperienza delle persone implicate (DTF 101 IV 42 c. 3a; STF 6B_257/2010 c.
5.1.1).
il fermo di GI3, AP1 e GI4
– la spinta a AG11
12.
Stante quanto
accertato, la difesa non può essere seguita laddove afferma che lo spintone
rimproverato a AP1 sarebbe avvenuto in occasione di un arresto provvisorio
manifestamente illecito. Come si evince dalla prima pagina dei rapporti di AG6
e AG7 (inc. 2017/184, all. A e B a AI 1), il fermo è avvenuto poiché “Dai
connotati i tre potevano rientrare in considerazione per i fatti del 24.03.2016
alle ore 01:12 per i danneggiamenti eseguiti ai distributori TPL e vari
imbrattamenti sulla pubblica via”.
L’ammanettamento di GI3 è
avvenuto a fronte del suo tentativo di sfuggire al fermo, e quello di AP1, a
fronte dello spintone a AG11. Peraltro, il motivo del fermo appare tutto
fuorché un abbaglio o un pretesto posto che, addosso a due dei tre, è stata
trovata la tipica attrezzatura da imbrattatore (4 bombolette spray, un marker e
3.
guanti), nonché 3 adesivi con un teschio e la scritta “FUCK THE POLICE DO NOT
COMPLY – 1312” (inc. 2017/184, all. A e B a AI 1), che già suggeriscono quale
poteva essere il loro atteggiamento verso i poliziotti al momento del fermo.
In siffatte circostanze,
ed in particolare a fronte delle resistenze poste in essere da GI3 e AP1, la
traduzione in centrale non era solo giustificata, ma doverosa. Ne discende che
lo spintone a AG11 è avvenuto durante un atto ufficiale. Ciò posto, che l’agire
di AP1 abbia o meno impedito l’atto, è del tutto irrilevante ai fini della
qualifica giuridica, essendo sufficiente che questo sia stato attivamente reso
più difficile, ostacolato in modo da non poter essere svolto come previsto o
differito (DTF 133 IV 97 c. 4.2; 127 IV 115 c. 2). La penultima censura
difensiva è che la prima Corte avrebbe ritenuto la variante delle vie di fatto
e non quella della violenza, prospettata nell’AA (cfr. art. 285 cpv. 1 CP),
violando così il principio accusatorio. Basta tuttavia leggere il consid. 94
della sentenza impugnata (pp. 61-62) e il punto 1.3.1 del suo dispositivo per
respingerla, potendosi al massimo dare atto di una certa ambiguità nel citato
consid. in fine.
L’ultima censura, invece,
per la quale la spinta di AP1 non raggiungerebbe la soglia della violenza
richiesta dal disposto, in particolare a fronte dei personaggi in gioco
(ragazza – agente di polizia), si rivela centrale per la qualifica del reato.
Preliminarmente, si rileva che la definizione di “semplice spinta” usata
dal patrocinatore (che chiaramente vorrebbe rifarsi alla giurisprudenza per cui
una “simple bousculade” non è sufficiente) non trova riscontro nelle
dichiarazioni degli agenti presenti, che riferiscono di “uno spintone”
(AI 34, p. 3), “una spinta decisa” (AI 35, p. 3), “spinto” (senza
specificazioni di intensità, AI 36, pp. 2-3), “una spinta decisa, peso 85
chili e la spinta di AP1 mi ha fatto fare un passo indietro” (AI 37, p. 3)
e di “uno spintone deciso” (AI 38, p. 3). Ciò che è poi stato imputato
nell’AA nei termini di “spintonato con forza” (4 AA). AP1, dal canto
suo, nega di aver toccato chicchessia, e questa Corte, come visto
nell’accertamento, non le crede. Dovendosi quindi fondare sulle dichiarazioni
degli agenti, la spinta va aggettivata di decisa - e non di semplice -, ma ciò
ancora non implica automaticamente che l’intensità sufficiente sia raggiunta.
Tuttavia, in concreto, è così. E ciò, già solo poiché il TF l’ha ritenuta per
meno qualche anno fa, e la differenza di corporatura tra l’autrice e l’agente
viene certamente compensata dalla maggiore intensità dell’atto posto in essere
da AP1 nel caso che ci occupa rispetto a quello della STF 6B_63/2014, in cui,
in analoghe circostanze (un fermo alla stazione), l’imputato si è limitato a
dibattersi e a respingere gli agenti:
«la juridiction
d'appel a retenu que le recourant avait fait preuve de violence en se débattant et en
repoussant les policiers. Elle a notamment mis en exergue les déclarations du
recourant, lequel aurait indiqué qu'il ne s'était pas laissé faire au moment de
son arrestation. Un tel comportement - non contesté par le recourant - implique
nécessairement une résistance physique de la part de la personne concernée.» (c. 4.3),
mentre AP1 ha spinto AG11
con una forza tale da farlo indietreggiare, benché lei sia una ragazza e lui un
uomo di 85 chili. Se ciò non bastasse, il TF dà anche un altro criterio, che
corrisponde al caso concreto, poiché anche AP1 ha dovuto essere ammanettata a
seguito del suo agire:
«Dans la mesure où les agents sur
place ont été contraints en définitive de le menotter, il y a lieu
d'admettre que la résistance opposée par le recourant revêtait une intensité
qui dépassait la simple bousculade» (STF 6B_63/2014 c. 4.3).
Pertanto
essendo incontestato che ha agito per ostacolare l’arresto di GI3, riuscendo a
interromperlo e rendendolo più difficile, AP1 va dichiarata autrice colpevole
del reato ascrittole.
Come visto sopra, va
invece prosciolta, in ossequio al principio in dubio pro reo,
dall’imputazione di aver spintonato con forza AG12.
ingiuria
13.
Ai sensi dell’art. 177
CP, chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie
di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria
sino a 90 aliquote giornaliere (cpv. 1).
Se l’ingiuria è stata
provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice
può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2).
Avendo l’accertamento dei
fatti portato a ritenere che gli agenti non hanno provocato AP1, il cpv. 2
dell’art. 177 CP non trova spazio.
commisurazione della
pena
14.
a. Sulla commisurazione
della pena si richiama, oltre all’art. 47 CP, la DTF 136 IV 55 consid. 5.4 e
riferimenti. Sul concorso di reati ex art. 49 cpv. 1 CP si richiama la DTF 144
IV 313 consid. 1. Per il concorso retrospettivo parziale, si richiama la DTF
145.
IV 1.
concorso retrospettivo
parziale
b. Si ricorda che, per AP1,
il primo giudizio che entra in considerazione per il concorso retrospettivo
parziale è la condanna (per violazione di domicilio ripetuta, danneggiamento,
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e impedimento di atti
dell’autorità) alla pena pecuniaria di 35 aliquote giornaliere, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 200.-
(doc. TPC 4; sentenza 16 aprile 2013 del pretore, confermata da questa Corte e
poi dal TF).
Prima di questo giudizio, AP1
si era resa colpevole - senza doverne, finora, rispondere penalmente - del
reato di sommossa per i fatti dell’USI. E’, dunque, per questo reato che va
definita la pena aggiuntiva a quella di cui s’è appena detto.
la sommossa dell’USI
b.1. La colpa soggettiva di
AP1 può essere considerata lieve-media, non essendo comprovato che
volesse scatenare le violenze o istigare la folla. Dal profilo oggettivo, la
sua colpa va invece ritenuta mediamente grave, a fronte della lesione
non indifferente al bene giuridicamente protetto dalla norma che la sommossa di
quel giorno ha causato.
L’attenuante specifica di
cui all’art. 48 lett. e CP non trova spazio: se per questo reato AP1 fosse
stata giudicata nella sentenza della Pretura del 2013, non ne avrebbe infatti
beneficiato poiché il tempo trascorso non sarebbe stato sufficiente mentre, se
la si valuta ad oggi, le deve essere preclusa a fronte del comportamento tenuto
dopo quei fatti, ben lontano dal poter essere considerato una buona condotta ai
sensi dell’art. 48 lett. e CP
in fine. Innegabile, invece, ad oggi, la
violazione del principio di celerità. Di conseguenza, si ritiene che, se avesse
statuito anche sulla sommossa dell’USI, il pretore avrebbe scelto una pena
pecuniaria per sanzionare anche questo reato, e la pena complessiva sarebbe
stata di almeno 65 aliquote giornaliere. Ciò comporterebbe una pena
complementare di 30 aliquote, a fronte delle 35 del precedente giudizio.
Tuttavia, per la violazione del principio di celerità, la pena complementare
deve essere, qui, ridotta a 20
aliquote giornaliere.
reati commessi dopo il
primo giudizio
c. La sommossa del
Molino non aveva la benché minima ragion d’essere. I coautori del reato se
la sono presa con la polizia per partito preso, durante un semplicissimo
controllo dei documenti in occasione del quale sia gli agenti che i fermati
erano tranquilli e pacifici. La violenza che ne è scaturita è stata del tutto
gratuita, e le sue conseguenze sarebbero potute essere assai gravi. Basti
pensare a cosa sarebbe potuto succedere se AG4 non avesse visto la spranga
arrivare, ricevendola in testa invece che sul braccio. In tutto ciò, AP1 era in
prima linea. La colpa soggettiva di AP1 è, pertanto, grave. La colpa
oggettiva vede, invece, soppesarsi tra loro una lesione al bene giuridicamente
protetto moderata e una reprensibilità dell’offesa decisamente marcata, ciò che
porta a concludere per una colpa mediamente grave.
L’impedimento di atti
dell’autorità al Molino è, invece, mediamente grave sia dal profilo
oggettivo sia da quello soggettivo.
Per la violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari, così come per le ingiurie,
la colpa è soggettivamente e oggettivamente lieve-media, a fronte della
moderata reprensibilità dell’offesa e delle contenute conseguenze concrete del
suo agire.
c.1. Tutto
ben ponderato, la sua colpa risulta essere complessivamente di intensità mediamente
grave per cui – ritenuta per tutti reati la pena pecuniaria e,
applicandosi, quindi, l’art. 49 CP – avuto riguardo alle circostanze oggettive
e soggettive dei reati di cui risponde, adeguata alla colpa di AP1 è la pena
pecuniaria di 140 aliquote.
c.2. Questa pena va
ponderata in funzione delle circostanze personali legate all’autore, (DTF 136
IV 55 c. 5.7; 129 IV 6 c. 6.1). Su questo fronte, non si ravvisano elementi che
potrebbero fungere da attenuante: non ve ne sono nella sua vita anteriore e
nemmeno ve ne sono nel suo atteggiamento processuale. Il precedente penale
gioca, invece, un ruolo aggravante importante nella misura in cui i reati per
cui oggi è condannata sono di analoga natura (tra le altre, STF 6B_77/2012 c.
1.2
e dottrina citata). Ne segue che, per i reati commessi dopo il primo
giudizio, adeguata è la pena pecuniaria di 160 aliquote.
c.3. Tenendo conto del
concorso retrospettivo parziale, la pena che oggi viene inflitta a AP1 è di 180
aliquote giornaliere
(pena parzialmente aggiuntiva a quella del 2013).
15.
Vista la situazione
economica dell’imputata (che, nonostante lavori, beneficia di un reddito molto
modesto), l’ammontare della singola aliquota viene fissato in fr. 10.- (art. 34
cpv. 2 CP; DTF 135 IV 180 c. 1.4).
16.
a. Per le pene pecuniarie
la sospensione è la regola, da cui ci si può dipartire unicamente in presenza
di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il
differimento dell’esecuzione della sanzione (art. 42 cpv. 1 CP; STF 6B_103/2007
c. 4.2.2.). Per decidere se la sospensione
condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere
nuovi reati, il giudice deve procedere ad una valutazione globale degli
elementi già sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale sotto l’egida
dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1): vanno, quindi, considerate le
circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la
situazione personale del condannato, la sua reputazione al momento del giudizio
(DTF 128 IV 193; 118 IV 97), il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF
6S.477/2002) così come eventuali condanne precedenti (per reati della stessa
natura e non) con la precisazione che questi ultimi costituiscono soltanto
indizi sfavorevoli che, di per sé e da soli, non escludono la concessione
della sospensione
condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279). La sospensione può,
infatti, essere negata solo se gli elementi considerati, valutati nel loro
insieme, escludono una prognosi favorevole (DTF 134 IV 5 c. 4.2.1; 128 IV 193 c.
3a).
b. Se è vero che, nel
lasso di tempo considerato dall’AA, AP1 ha dimostrato una certa tendenza a
lasciarsi trasportare sino a delinquere quando credeva che i diritti di
qualcuno fossero calpestati dalle forze dell’ordine o quando si trovava confrontata
con convinzioni socio-politiche opposte alle sue, è anche vero che la
condannata ha un solo precedente (per i fatti del 2008-2009), che lavora e che
ha, ormai, raggiunto un’età (35 anni) in cui le passioni (anche quelle
politiche) iniziano a placarsi. Ciò che sembra concretamente essere il caso
visto che, dall’ultimo episodio a giudizio, sono trascorsi ormai più di 4 anni
e che, in questo tutto sommato lungo periodo, per quanto consta, AP1 non ha più
interessato le autorità penali.
Pertanto, per lei (che, lo
si ripete, ha un solo precedente penale) si può ancora porre una prognosi non
sfavorevole e la pena che oggi le viene inflitta è, perciò, sospesa
condizionalmente.
Ciò detto, per sostenere
il giudizio sulla prognosi, avuto riguardo al precedente e al numero di reati
di cui oggi risponde, il periodo di prova viene fissato in 5 anni (art. 44 cpv.
1.
CP, DTF 95 IV 121 c. 1; STF 6B_529/2019 c. 3.1; DTF 95 IV 121 c. 1; STF
6B_529/2019 c. 3.1).
sequestri
17.
La confisca di tutto
quanto sotto sequestro, disposta dalla prima Corte e - benché appellata - non
oggetto di puntuale contestazione, va confermata.
tasse e spese
giudiziarie e indennità relative al procedimento di primo grado
18.
a. Considerato l’esito
del procedimento, e, in particolare, il proscioglimento dall’imputazione di
tentata rapina, tasse e spese di primo grado sono poste per 4/5 a carico
dell’imputata e per il resto a carico dello Stato.
b. La difesa ha chiesto
fr. 29'370.20 più interessi quale indennità per costi di patrocinio.
Considerato l’esito del procedimento, il numero di atti istruttori esperiti in
inchiesta, la natura del caso e il lavoro svolto, si giustifica di riconoscere
a AP1 un’indennità forfetaria (ridotta) per costi di patrocinio ex art. 429
cpv. 1 lett. a CPP di fr. 3'000.-, da compensare con la quota di spese
procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).
tasse, spese
giudiziarie e indennità relative al procedimento d’appello
19.
a. Richiamato l’art.
428.
cpv. 2 CPP, considerato che l’appello di AP1 è stato quasi completamente
respinto, tasse e spese d’appello sono poste per 9/10 a suo carico e per il
resto a carico dello Stato.
b. Avuto riguardo al
grado d’accoglimento dell’appello, richiamati gli artt. 429 cpv. 1 lett. a e
436.
cpv. 1 CPP, si giustifica di attribuire a AP1, a titolo di indennità per i
costi di patrocinio, l’importo omnicomprensivo di fr. 600.-, da compensare con
la quota di spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).
visti gli
artt. 6, 10, 77, 80, 81,
84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 422, 428, 429, 433, 436 e
442.
CPP,
34,
42-46, 47-50, 177, 260, 285 e 286 CP,
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello è parzialmente
accolto.
Di conseguenza,
ricordato che i punti 1.4
e 2 del dispositivo della sentenza di primo grado sono passati in giudicato,
1.1
AP1, oltre che di
ripetuta ingiuria, è
dichiarata autrice colpevole di:
1.1.1
sommossa ripetuta, per avere:
1.1.1.1
il 31
gennaio 2012 a Lugano, in occasione di una conferenza organizzata
nell’auditorium dell’Università della Svizzera italiana, partecipato
all’assembramento nell’ambito del quale sono stati causati disordini e commessi
atti di violenza contro persone e cose, sia all’interno che all’esterno
dell’auditorium, assembramento che ha dapprima interrotto la conferenza con
grida, esposizione di striscioni e volantinaggio e in seguito generato
tafferugli con spintoni e calci all’indirizzo dell’addetto alla sicurezza e
degli agenti di polizia intervenuti per ripristinare l’ordine, scontro
proseguito anche all’esterno con il lancio di oggetti, causando il leggero
ferimento degli agenti di polizia PC1 e PC2;
1.1.1.2
il 31 gennaio 2016 a Lugano, nei pressi del Centro
sociale “Molino”, dopo essersi avvicinata agli agenti di polizia AG3 e AG4
mentre stavano controllando l’identità di ___________ e _________, interrotto
ed interferito lo svolgimento di tale controllo con contestazioni verbali e
reiterato avvicinamento fisico oltre la zona personale, interferenza degenerata
in scontro fisico da parte del gruppo con colpi, spintoni e calci all’indirizzo
degli agenti di polizia, con un calcio alla loro vettura di servizio, e con il
lancio di oggetti di varia natura, che hanno causato una contusione
all’avambraccio a AG4 e il danneggiamento della vettura di servizio della
Polizia Città di Lugano (danno quantificato in fr. 2’330.25).
1.1.2
impedimento di atti
dell’autorità
per
avere, il 31 gennaio 2016 a Lugano, nei
pressi del Centro sociale “Molino”, dopo essersi avvicinata agli agenti di
polizia AG3 e AG4 mentre stavano controllando l’identità di ________ e
__________, interrotto ed ostacolato lo svolgimento di tale controllo con
contestazioni verbali e reiterato avvicinamento fisico oltre la zona personale;
1.1.3
violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari
per
avere, il 7 aprile 2016 a Lugano, spintonato con forza l’agente AG11 mentre
stava dirigendo verso il veicolo di servizio GI3, che aveva tentato di
sottrarsi al controllo, interrompendo e rendendo in tal modo difficoltoso
l’intervento volto ad identificarlo;
e meglio come descritto nell’AA e precisato nei considerandi.
2.
AP1 é prosciolta
dall’imputazione di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per
lo spintone a AG12 di cui al punto 4.2 AA.
3.
AP1 è condannata:
3.1
alla pena pecuniaria -
parzialmente aggiuntiva a quella inflittale con sentenza 16 aprile 2013 dalla
Pretura penale - di 180 (centottanta) aliquote giornaliere da fr.
10.- (dieci) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1’800.-
(milleottocento);
3.2
l’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
5.
(cinque)
anni.
4.
È ordinata la confisca
di tutto quanto in sequestro.
5.1
Gli oneri processuali di
primo grado, per complessivi fr. 1'601.55, sono posti per 4/5 a carico di AP1 e
per il resto a carico dello Stato.
5.2
Per la procedura
di primo grado, a AP1
viene riconosciuta un’indennità per costi di
patrocinio ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 3’000.-, da compensare con la
quota di spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).
6.1
Gli oneri processuali
d’appello, consistenti in:
- tassa
di giustizia fr. 1’000.-
- altri
disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono
posti per 9/10 a carico di AP1 e per 1/10 a carico dello Stato.
6.2
Per la
procedura d’appello, a AP1
viene riconosciuta un’indennità per costi di
patrocinio ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 600.-, da compensare con la
quota di spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).
7.
Intimazione a:
8.
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.