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Decisione

17.2019.92

Sommossa, rapina, impedimento di atti dell'autorità, violenza contro le autorità e i funzionari e ingiuria: appello dell'imputato condannato. Qualità di danneggiato nel reato di sommossa, elementi costitutivi dei reati, concorso retrospettivo parziale ed esame della sospensione condizionale

20 aprile 2020Italiano53 min

imputato a AP1 per i fatti che hanno coinvolto i due agenti - è la tranquillità/pace

Source ti.ch

Incarto n.

17.2019.92+143

Locarno

20 aprile 2020/cv

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 23 gennaio 2019 da

AP1,

rappr. dall'avv. DI1

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 22 gennaio 2019 dalla Corte delle assise correzionali di

Lugano (motivazione scritta intimata il 2 aprile 2019)

richiamata la dichiarazione di appello 18 aprile 2019;

esaminati gli atti;

ritenuto che:

A. Con

atto d’accusa n. 184/2017 del 16 novembre 2017 il procuratore pubblico ha

rinviato a giudizio AP1 davanti alla Corte delle assise correzionali

ritenendola autrice colpevole di:

1. rapina (atti di coazione)

per avere, in data 26 settembre 2009, a Chiasso, presso il negozio

Coop, in correità con IM1, commesso un furto usando violenza contro una

persona, e meglio, dopo aver nascosto svariate bottiglie di alcolici nella

propria borsa allo scopo di appropriarsene, spintonato con forza - al fine di

conservare la refurtiva - la gerente del negozio, ________ la quale, accortasi

della sottrazione di merce, cercava di impedirle di uscire dal negozio con le

bottiglie introdotte nella borsa, mandando in tal modo _________ a sbattere

contro uno stipite laterale e procurandole in tal modo “un trauma contusivo

all’arto superiore destro e all’arto inferiore destro” che

causava “un’ipofunzionalità

parziale dell’arto superiore destro“ (cfr. certificato medico del

30.09.2009, Dr. med. ________, Pronto soccorso, Ospedale ____________),

riuscendo quindi AP1 ed IM1 ad uscire dal negozio con la refurtiva, ove

__________ li raggiungeva e afferrava la borsa trattenuta da AP1 contenente la

merce sottratta, riuscendo, dopo prolungati strattonamenti e aiutata da

__________, accorsa in suo aiuto, a recuperare la merce;

2. sommossa

ripetuta

per avere, ripetutamente partecipato attivamente a pubblici

assembramenti, nell’ambito dei quali sono stati causati disordini e commessi

atti di violenza contro persone e cose, e meglio,

2.1. per

avere, in data 31 gennaio 2012, a Lugano, in occasione di una conferenza

organizzata nell’auditorium dell’Università della Svizzera italiana,

partecipato all’assembramento nell’ambito del quale sono stati causati

disordini e commessi atti di violenza contro persone e cose, sia all’interno

che all’esterno dell’auditorium, assembramento che ha dapprima interrotto la

conferenza con grida, esposizione di striscioni e volantinaggio e in seguito

generato tafferugli con spintoni e calci all’indirizzo dell’addetto alla

sicurezza e degli agenti di polizia intervenuti per ripristinare l’ordine,

scontro proseguito anche all’esterno con il lancio di oggetti, palle di neve

ghiacciata e cubetti di porfido, causando il leggero ferimento di AG1 e AG2,

agenti di polizia comunale (cfr. certificati medici 01.02.2012, Dr. med.

_______ Pronto soccorso, ________________);

2.2. per

avere, in data 31 gennaio 2016, a Lugano, nei pressi del Centro sociale

“Molino”, dopo essersi avvicinata a due agenti di polizia comunale - che

stavano controllando l’identità di GI1 e GI2 - capeggiando un gruppo di circa

10 persone, per la maggior parte con il volto dissimulato, interrotto ed

interferito con lo svolgimento di tale controllo con contestazioni verbali e

reiterato avvicinamento fisico agli agenti oltre la zona personale,

interferenza degenerata in scontro fisico da parte del gruppo con colpi,

spintoni e calci all’indirizzo degli agenti AG3 e AG4, con un calcio alla

vettura di servizio, e con successiva fuga all’interno del Molino, dall’interno

del quale venivano poi scagliati oggetti di varia natura, tra cui bottiglie di

vetro e una spranga; oggetti che causavano il danneggiamento della vettura di

servizio della Polizia Città di Lugano (danno quantificato in CHF 2’330.25),

oltre a colpire l’agente AG4, causandogli una contusione all’avambraccio destro

(cfr. certificato medico del 31.01.2016, Dr. med. _________, Pronto soccorso,

__________________);

3. impedimento

di atti dell’autorità

per avere, in data 31 gennaio 2016, a Lugano, nei

pressi del Centro sociale “Molino”, dopo essersi avvicinata - capeggiando un

gruppo di circa 10 persone - a due agenti di polizia comunale che stavano

controllando l’identità di GI1 e GI2, interrotto ed ostacolato lo svolgimento

di tale controllo con contestazioni verbali e reiterato avvicinamento fisico

agli agenti oltre la zona personale; interferenza degenerata in scontro fisico

da parte del gruppo nei confronti degli agenti di polizia e successiva fuga

all’interno del Molino del gruppo, impedendo in tal modo agli agenti di polizia di compiere atti che

rientravano nelle loro attribuzioni;

4. violenza

contro le autorità e i funzionari ripetuta

per avere,

in data 7 aprile 2016, a Lugano, impedito con violenza ad agenti di Polizia

di compiere atti che rientravano nelle loro attribuzioni, e meglio,

4.1. per

avere spintonato con forza l’agente AG11, il quale stava dirigendo verso il

veicolo di servizio, trattenendolo per un braccio, GI3, che aveva tentato di

sottrarsi al controllo, interrompendo e rendendo in tal modo difficoltoso

l’intervento volto ad identificare GI3;

4.2. per

avere spintonato con forza l’agente AG12, intervenuta per allontanare AP1 da AG11,

rendendo quindi in tal modo più difficoltoso il controllo in corso e rendendo

necessario l’ammanettamento ed il trasporto presso gli uffici di polizia per

procedere all’identificazione;

5. ingiuria

ripetuta

per avere, a Lugano, in data 7 aprile 2016, nell’ambito del controllo

di cui al punto 4 del presente atto di accusa, offeso l’onore degli agenti di

polizia coinvolti, e meglio,

5.1. per

avere offeso l’onore di AG11 dicendogli “testa di cazzo”;

5.2. per

avere offeso l’onore

degli agenti AG12, AG13, AG7 e AG6 dicendo loro: “Sbirri

di merda”, “falliti”, “frustrati”, “bastardi”.

B. Al

dibattimento di primo grado, tenutosi il 22 gennaio 2019, su proposta del

presidente e con l’accordo delle parti, l’imputazione di cui al punto 1

dell’atto di accusa (AA) è stata modificata in “tentata rapina”, e al punto 5.1

è stato aggiunto l’epiteto “stronzo”.

La

difesa ha, inoltre, chiesto a titolo pregiudiziale di non riconoscere agli

agenti AG1, AG2, AG3 e AG4 la qualità di danneggiati e accusatori privati.

Questa

richiesta è stata accolta dalla Corte limitatamente a AG1 e AG2.

C. Esperito

il dibattimento, con sentenza 22 gennaio 2019 (intimata il 2 aprile 2019), la

prima Corte ha prosciolto AP1 dall’imputazione di tentata rapina, confermando

il resto dell’AA e condannandola alla pena pecuniaria di 180 aliquote

giornaliere da fr. 20.- cadauna. Ha, inoltre, ordinato la confisca di tutto

quanto in sequestro e respinto l’istanza d’indennità formulata dall’imputata,

addossandole tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 1'601.55.

D. Contro detto

giudizio, AP1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello

e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta, ha confermato tale volontà con

dichiarazione 18 aprile 2019, precisando di impugnare i punti 1, 3,

4, 5 e 6 del dispositivo.

Va precisato che, benché

abbia dichiarato di appellare l’intero punto 1, l’appellante ha chiesto di

essere riconosciuta autrice colpevole dell’imputazione di ripetuta ingiuria

(così come al dispositivo 1.4), postulando solo l’esenzione da pena. Ciò

comporta che il giudizio sulla colpevolezza relativamente alla ripetuta ingiuria

non è appellato e il citato punto del dispositivo è, pertanto, passato in

giudicato. Per il resto, ha chiesto il proscioglimento.

Ha, inoltre, chiesto

un’indennità per i costi di patrocinio di primo grado di fr. 29'370.20 più

interessi al 5% dal 22 gennaio 2019 e di fr. 6'000.- più interessi al 5% dal 18

aprile 2019 per quelli d’appello, postulando l’accollo allo Stato di tasse e

spese di giustizia per entrambi i gradi di giudizio.

E. Sono

passati, incontestati, in giudicato i dispositivi 1.4 e 2 del giudizio di primo

grado.

F. Con il consenso delle parti,

l’appello è stato svolto in procedura scritta.

Il 17 ottobre 2019 è

pervenuta a questa Corte la motivazione scritta dell’appellante che è stata

trasmessa alle parti e alla prima Corte per le osservazioni. Delle diverse

argomentazioni diremo, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in fatto

Fatti

e in diritto:

questione pregiudiziale

1. Statuendo sulla

richiesta difensiva, la prima Corte ha deciso che la qualità di danneggiati

diretti e, quindi, di AP andava confermata limitatamente agli agenti AG4 e AG3,

poiché erano stati personalmente lesi dai fatti (AG4 con la lesione di cui al

certifico medico, e AG3 poiché malmenato).

L’opinione dei primi

giudici non può essere condivisa: il bene protetto dal reato di sommossa -

imputato a AP1 per i fatti che hanno coinvolto i due agenti - è la tranquillità/pace

pubblica, ovvero la convivenza pacifica ed il sentimento di sicurezza fondato

sulla fiducia comune nella sicurezza del diritto e nel perdurare della

convivenza pacifica della collettività (DTF 117 Ia 135 consid. 2b

= JdT 1993 IV 87; 108 IV 33 consid. 4 = JdT 1983 IV 76; Fiolka, in BSK – Strafrecht II, n. 5 ad intro art. 260 CP e

n. 7 ad art. 260 CP; Trechsel/Vest,

Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, n. 1 ad art. 260 CP). Trattasi

di un interesse collettivo che concerne solo indirettamente la protezione degli

interessi privati delle persone. Ne segue che, quando l’imputato è perseguito

esclusivamente per il reato di sommossa, la persona lesa dalle violenze non ha

qualità di danneggiato ex art. 115 CPP (DTF 138 IV 258 consid. 2.3. = JdT 2013

IV 214; 125 IV 206; 117 Ia 135; CR

CPP-Perrier, art. 115, N 11; Dolivo-Bonvin/Livet, in Commentaire Romand

- CP II, n. 1 ad art. 260 CP; Macaluso/Piquerez, Procédure pénale suisse,

manuel, 3e éd., 2011, p. 297 s.; Mazzucchelli/Postizzi, in BSK - StPO, n. 74 ad

art. 115 CPP.

Inoltre, si devono

stralciare d’ufficio dalla qualità di AP nella procedura d’appello anche gli

agenti AG5, AG6 e AG7, poiché la condanna relativa alle ingiurie proferite nei

loro confronti è - come visto al consid. D supra - passata in giudicato

col primo giudizio, ed essi non avanzano pretese di diritto privato.

vita e precedenti

penali di AP1

Considerandi

2.

Sulla vita di AP1 e

sui suoi precedenti penali si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP,

ai consid. 3 e 4 della sentenza impugnata (pp. 16-17), che qui si riportano:

3.

In sede

d’inchiesta l’imputata non è stata interrogata circa la sua situazione

personale. In sede dibattimentale la stessa ha dichiarato che:

"Ho

frequentato le scuole dell’obbligo a __________ e la __________, terminando nel

__________ con il diploma di __________. In seguito ho fatto __________ con

indirizzo __________, senza terminarla. Ho quindi cambiato settore lavorando in

__________, ciò di cui mi occupo da 6 anni. Ho un __________. Sono cresciuta __________”.

(VI DIB

22.01.2019, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2)

Relativamente al

proprio reddito, l’imputata ha riferito di guadagnare tra i CHF 10'000.00 e i

15'000.00 annui (cfr. VI DIB 22.01.2019, allegato 1 al verbale del

dibattimento, p. 2).

4.

Quanto ai suoi

precedenti penali, a carico di AP1 risulta una sentenza della Pretura penale

del Cantone Ticino del __________ 2013, con condanna alla pena pecuniaria di 35

aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni, e alla multa di CHF 200.00, per violazione di

domicilio ripetuta, danneggiamento, violenza o minaccia contro le autorità e i

funzionari e impedimento di atti dell’autorità (doc. TPC 4).”.

avvio dell’inchiesta

3.

Sull’avvio

dell’inchiesta si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ai consid.

da 5 a 18 della sentenza impugnata (pag. 17-22).

I fatti dell’USI (2.1

AA)

4.

a. Questa Corte

statuendo, con sentenza del 16 febbraio 2016 (CARP 17.2015.45+69, acquisita

agli atti sub doc. 2 all. a AI 98), in relazione a tali fatti ma per altri

autori, ha accertato che:

[…] quello

formatosi nell’auditorium dell’USI è certamente un assembramento ai sensi

dell’art. 260 CP nella misura in cui un numero relativamente elevato di persone

si è riunito in quella sala animato da un comune spirito minaccioso per la

tranquillità pubblica. Come visto, è irrilevante che le persone si siano

riunite spontaneamente o in maniera organizzata - come, tuttavia, parrebbe

essere il caso in concreto - e che il loro scopo fosse fin dall’inizio quello

di perturbare la tranquillità pubblica. Il suddetto assembramento era pubblico

ritenuto come vi si potesse aggregare liberamente un numero indeterminato di

persone qualsiasi.” (consid. 13),

e che:

Fuori dallo

stabile universitario, lo scontro si è fatto più violento, con i contestatori

che sono arrivati a gettare contro le forze dell’ordine diversi oggetti

contundenti.” (consid. 11.h).

Ciò posto, va qui

accertata l’eventuale presenza e, se del caso, il ruolo avuto da AP1 in quei

fatti.

La difesa sostiene che

l’imputata non era presente durante gli episodi di violenza e, per sostenere la

sua tesi, si diffonde in argomentazioni volte a dimostrare l’inattendibilità

degli agenti che dichiarano il contrario. Così tralascia, però, di considerare

che sono, in realtà, sufficienti le dichiarazioni dell’imputata stessa a

collocarla sulla scena durante quegli episodi. Ella ha, infatti, ammesso la sua

presenza sia alla conferenza che durante gli episodi di violenza:

ero sì presente

alla conferenza” (inc. 2012.1141, AI 90, p. 6),

Ero all’interno

e in seguito sono uscita, dopo l’intervento della Polizia e successivi

tafferugli” (all. 2 a verb. dib. di primo grado, p. 3),

Anch’io sono

uscita quando sono usciti i ragazzi che avevano gli striscioni” (inc.

2012.1141, AI 90, p. 6),

e, di certo, non può

essere creduta quando ha affermato che “non sapevo che c’era in programma

questa contestazione” (AI 90, p. 7), già solo poiché ha dichiarato di

trovarsi, nell'auditorio, dietro allo striscione retto dai manifestanti (AI 90,

p. 7), e di esserci andata per “ascoltare la conferenza e portare la voce

del movimento NO TAV” (all. 2 a verb. dib. di primo grado, p. 3). Le

dichiarazioni degli agenti presenti sul posto sono, d’altronde, tutte

convergenti sia sulla sua presenza che sulla sua appartenenza al gruppo di

manifestanti.

Altrettanto pacifica, la

sua presenza durante gli episodi di violenza all’esterno dell'auditorio. AP1 ha

dichiarato di non aver percepito la situazione come “tesa e pericolosa”,

come l’aveva invece descritta AG1 (all. 2 a verb. dib. di primo grado, p. 3), ammettendo

implicitamente di avere partecipato ai fatti che, come già accertato da questa

Corte, non hanno risparmiato episodi di violenza. D’altronde, nemmeno ha negato

di essere stata, in quell’occasione, presente e fermata dagli agenti, così come

ha ammesso di ricordare “che l’aria era permeata da spray al pepe” (AI

90.

p. 6). È evidente che la difesa non può essere seguita laddove afferma che

gli episodi di violenza sono successi “- nella migliore delle ipotesi - 45

minuti dopo”, quando AP1 se n’era già andata (motivazione d’appello, p.

11): l’uso dello spray al pepe da parte degli agenti è stato, infatti,

contestuale agli episodi di violenza, come ha riferito l’agente AG8 (inc.

2012.1141, AI 16, p. 5) e come appare evidente secondo il corso ordinario delle

cose e l’esperienza della vita.

b. Questi elementi

convergenti sono ampiamente sufficienti a convincere della presenza consapevole

e volontaria di AP1 alla manifestazione di quel giorno, sia in occasione delle

violenze occorse all’interno dell'auditorio che di quelle seguite subito dopo

nell’adiacente piazzale, entrambe prevedibili poiché in linea con lo spirito

che, in modo riconoscibile per tutti, animava la folla. Ad un osservatore

esterno, ella non poteva che apparire come parte integrante del gruppo di

manifestanti. D’altronde, se fosse stata una semplice spettatrice passiva colta

di sorpresa dai tafferugli, l’imputata avrebbe lasciato l'auditorio

immediatamente, oppure, al termine della conferenza, come il resto del

pubblico, e non certo quando lo hanno fatto “i ragazzi che avevano gli

striscioni”. Anche il fatto che abbia dichiarato di essersi recata lì per

portare la voce del movimento NO TAV e di aver preso posto, nell’auditorio,

proprio dietro agli striscioni dei manifestanti, non può che dimostrare la sua

partecipazione alla contestazione.

Può invece rimanere

indecisa - poiché non imputata nell’AA - la questione a sapere se abbia o meno

personalmente compiuto degli atti di violenza, come alcuni agenti le

rimproverano, oppure se abbia effettivamente preso una pedata nel sedere da uno

di loro, come afferma lei.

i fatti del Molino (2.2

e 3 AA)

5.

Quel che è successo

al Molino - fatti su cui l’imputata si è limitata a dei “non rispondo”, “non

ricordo”, “contesto” - può tranquillamente essere accertato sulla scorta delle

dichiarazioni degli agenti AG4 e AG 3, di quelle del giovane fermato GI1, e dei

video di polizia agli atti (doc. C all. a AI 1).

La tesi difensiva -

secondo cui, non essendo stati proiettati al primo dibattimento, i video di

polizia non possono essere usati pena una violazione del diritto di essere

sentito - si rileva più temeraria che audace: detti video, infatti, sono stati

mostrati e contestati a AP1 - in presenza del suo avvocato - sia nel verbale

del 16 giugno 2016 (inc. 2016.3430, AI 7, p. 3) che in quello del 9 settembre

2018.

(inc. 2016.3430, AI 20, p. 7). In entrambe le occasioni, dunque,

l’imputata ha avuto la possibilità di esprimersi in merito a tali riprese (cfr.

TF 4A.153/2009 c. 4.1; DTF 131 I 153 c. 3). Ma non solo. Dopo il suo esame atti

ha avuto copia delle registrazioni, tant'è che al primo dibattimento ha

prodotto un allegato di 30 pagine in cui commenta le immagini una per una (doc.

dib. primo grado n. 1, doc. 13). I video e le immagini sono, pertanto,

certamente utilizzabili.

Ciò posto, le

dichiarazioni dei presenti sono state ben riportate nell’accertamento operato

dal primo giudice (consid. da 47 a 67 della sentenza impugnata, pp. 37-45), a

cui si rimanda ex art. 82 cpv. 4 CPP, poiché condiviso. Qui ci si può limitare ad

un riassunto di quanto accertato.

Quella notte di gennaio,

una volante passava davanti al Molino ed ha fermato due giovani per un controllo

dei documenti. Gli agenti AG4 e AG3 erano tranquilli, così come i due ragazzi

fermati, GI1 e GI2, e il tutto si sarebbe verosimilmente concluso a breve senza

problemi di sorta (cfr. video in doc. C all. a AI 1). Gli agenti, come riferito

in inchiesta e confermato dal video, si sono anche premurati di spostarsi

indietro di qualche metro con la volante per non attirare troppo l’attenzione.

Tuttavia, qualcuno ha visto. Ad un tratto, davanti alla volante si para un

primo uomo incappucciato a volto coperto. A breve, segue un piccolo corteo -

chi a volto coperto, chi no - con la AP1 esagitata in prima fila, come si vede

chiaramente dal video citato. Gli agenti hanno descritto la AP1 come la leader,

che aizzava i compagni contro di loro. Particolarmente eloquente la descrizione

di AG3:

Per quanto

concerne l’inizio della serata, voglio sottolineare che la situazione era

tranquilla finché AP1 non ha iniziato a gridare, a venire a due centimetri

dalla faccia, ad incitare gli altri.” (inc. 2016.3430, AI 45 p. 4).

Così sono iniziati i

problemi: gli agenti vengono interrotti e ostacolati nel loro controllo da AP1

che li contesta verbalmente e si avvicina fisicamente oltre la loro zona

personale a più riprese (inc. 2016.3430: AI 45 pp. 3-6; AI 46 pp. 3-4), l’agente AG4 viene immobilizzato, uno dei

ragazzi a volto coperto sferra un calcio alla volante, l’agente AG3 viene

strattonato e preso in mezzo alla massa – tra (come ha riferito) calci e pugni

in tutte le direzioni - mentre il fermato GI1 gli viene portato via, preso per

un braccio (da cosa volessero salvarlo, non si capisce) e a AG4 viene lanciata

una spranga da cui riesce a ripararsi col braccio, venendo ciononostante

ferito. A quel punto, sopraggiungono anche gli agenti AG9 e AG10 e la prima

fase si placa, concludendosi.

La presenza di AP1, oltre

che essere registrata chiaramente nei video di polizia (doc. C all. a AI 1),

emerge dalle dichiarazioni:

- di AG3 (a confronto con

lei):

Mi viene

chiesto se riconosco la qui presente AP1.

Sì la riconosco,

quella sera era presente.”, “In mezzo a tutti quelli che spingevano c’era

dentro anche la AP1”, “ho visto la AP1 insieme ad altri ragazzi immobilizzare

il collega e lui cercava di divincolarsi”, “Gli erano fisicamente addosso, non

ho visto esattamente in che maniera lo immobilizzassero, ma ho visto che lo

tenevano fermo e l’ho sentito chiedere aiuto”, “ho visto AP1 addosso a AG4, in

che maniera precisa la AP1 lo stesse tenendo, se qui o qui (il PIF indica il

braccio) non lo so. Posso però assicurare che AP1 era addosso al collega mentre

veniva immobilizzato e il collega gridava “aiutami AG3!”.”, “Da parte mia ero

occupato a cercare di salvarmi la pelle, perché le stavo prendendo da tutti.”

(inc. 2016.3430, AI 45 pp. 4-5),

- di AG4, sempre a

confronto con lei:

Mi viene

chiesto se riconosco la qui presente AP1.

Sì, la riconosco,

è la signora AP1, l’ho già fermata anche in altri ambiti, nei controlli di

polizia.” (inc. 2016.3430, AI 46, p. 3),

- di AG9:

Circondo la

fotografie numero 5, in cui riconosco la AP1”, “La AP1 urlava e attirava

l’attenzione, tirava il gruppo”, “era lei che fomentava ed istigava il gruppo”

(inc. 2016.3430, AI 18, pp. 3-4),

- e, infine, di AG10:

Riconosco AP1

nella fotografia n. 5, che ricordo”, “ho riconosciuto […] la AP1 che gridava ed

inveiva”, “Sono sicuro che era la AP1”, “Gridava ininterrottamente e aizzava i

contestatori” (inc. 2016.3430, AI 19, pp. 3-4).

Detto del suo aizzare, va

anche detto che AP1, come dichiarato dagli agenti, non è stata vista colpire in

prima persona nessuno di loro. Dal video agli atti si vede anche il lancio

dell’oggetto contro l’agente AG4, causa della lesione di cui al certificato

medico (AI 25). Il video non ha l’audio, ma le immagini confermano chiaramente

la credibilità degli agenti che riferiscono di un clima di ostilità nei loro

confronti (“Andate fuori dal cazzo”, ecc.). Già in questa prima fase, le cose

avrebbero potuto degenerare gravemente, e se ciò non è successo, è solo perché

gli agenti hanno saggiamente evitato di ostinarsi, lasciando che i due fermati

scappassero all’interno del Molino.

A quel punto, dall’interno

dello stabile, è cominciato il lancio di oggetti verso gli agenti e la volante

di cui è stato rotto un finestrino (doc. D all. a AI 1).

Rende bene l’idea del

clima di quella notte il racconto di AG3:

Quella sera

poteva finire molto peggio, poteva scapparci il morto, per fortuna che abbiamo

usato il cervello e non ci siamo fatti prendere dal panico. Poteva finire male

da entrambe le parti, perché io sono stato sfiorato da più di una bottiglia, e

ho anche preso concretamente bottigliate. Mi hanno anche tirato un bastone, che

mi sono visto passare davanti alla faccia. Io faccio servizio di sicurezza allo

stadio, ma non ho mai visto una violenza simile. Se ci penso mi vengono ancora

i brividi.” (inc. 2016.3430, AI 45 p. 4),

e la rende forse ancora

meglio quello di AG4:

abbiamo cercato

di spiegare che veramente volevamo solo fare un controllo e davvero non

volevamo che degenerasse, non abbiamo nemmeno preso lo spray al pepe, abbiamo

cercato più volte di spiegare ai ragazzi che ce ne saremmo andati subito, era

questione di un attimo. A un certo punto mi è stata lanciata una spranga di

ferro, l’ho vista all’ultimo momento e mi sono riparato la testa. È arrivata

all’altezza del viso e l’ho parata con l’avambraccio”, “ricordo che cercavo di

gestire tutto il caos”, “avevo veramente paura e non riesco a descrivere quello

che ho provato in quella situazione, non è facile”, “ero nel panico: ho pensato

“qui ci ammazzano” […] Eravamo lì per un normale controllo, è successo tutto

dal niente, non capisco. Mi girano le scatole perché io non ho mai fatto del

male a nessuno (si rivolge a AP1) mi ha portato via l’ambulanza! Non è normale!

Perché dobbiamo essere qua a litigare tra noi, volevamo solo fare un controllo,

volevo solo fare il mio lavoro, ma è normale che finisca così?” (inc.

2016.3430, AI 46 p. 4).

A ciò, AP1 ha risposto

così:

Mi viene

chiesto se sentendo il racconto dell’agente ho qualcosa da dire

No, non dico

niente.” (inc. 2016.3430, AI 46 p. 4).

Quindi “AG4 si rivolge a AP1 dicendo che gli dispiace che si

sia creata quella situazione quella sera e che lui veramente non ha dormito

quelle notti, che lui vuole solo fare il suo lavoro e non ce l’ha con nessuno”,

e lei dichiara che non ricorda né di conoscerlo né di averlo mai visto (inc.

2016.3430, AI 46 p. 5).

a. Tutti questi

elementi convergenti sono ampiamente sufficienti a ritenere per accertata la

presenza consapevole e volontaria dell’imputata, anche in occasione degli

episodi di violenza di cui sopra. Altrettanto accertato è che, ad un

osservatore esterno, ella non poteva che apparire come parte integrante del

gruppo.

il fermo di GI3, AP1 e GI4

(4 e 5 AA)

6.

a. Il 7 aprile del

2016, GI3, AP1 e GI4 sono stati fermati dalla polizia per un controllo, poiché

sospettati di essere gli autori di svariati danneggiamenti alla cartellistica

pubblicitaria di Lugano. Secondo gli agenti, al momento del fermo, GI3 ha

cercato di andarsene e, perciò, è stato atterrato e ammanettato.

I cinque agenti

intervenuti hanno redatto dei rapporti di servizio (inc. 2016.5333, AI 1, docc.

A, B, C, D, E e F) suddivisi in due parti.

La prima, di una pagina,

redatta il giorno dei fatti (AG6) o alcuni giorni dopo (gli altri), ha,

praticamente, per tutti lo stesso contenuto con la sola eccezione di quella di AG11,

e vi si legge che “i tre personaggi si mostravano poco collaborativi ed

aggressivi nei nostri confronti”, ma nulla di più. In questa prima parte,

il rapporto di AG11 descrive la AP1 che si metteva in mezzo tra GI3 e gli

agenti, e AG12 che “la scansava e noi procedevamo”.

La seconda parte di questi

rapporti - dal titolo “continuazione rapporto di fermo” - ha un

contenuto che si sovrappone alle prime, perlomeno nelle grandi linee, ma vi si

trovano alcune divergenze, come lo/gli spintoni di AP1 a AG12.

AP1 ha dichiarato

che un agente le ha detto “siete i soliti molinari in assistenza!”, lei

gli ha risposto “stronzo” e lui l’ha subito messa al suolo e ammanettata

(inc. 2016.5333, AI 9, p. 2). Ha negato di aver toccato chicchessia così come

ha negato che GI3 abbia tentato la fuga. Delle frasi rimproveratele, ammette

solo la possibilità che abbia detto “di andare in palestra a sfogarsi” e

“testa di cazzo” all’agente che l’ha ammanettata (inc. 2016.5333, AI 9,

p. 3). Interrogata 7 mesi dopo, ha ammesso la parola “stronzo”, ma ha

asserito di non ricordare di aver detto “testa di cazzo” (inc.

2016.5333, AI 10, p. 5). Infine, al primo dibattimento, ha riferito di essersi

agitata quando le hanno detto “siete i soliti molinari in assistenza” e

di aver risposto probabilmente con un insulto, “probabilmente ho detto anche

“stronzi””. Ha, invece, continuato a negare le spinte e gli altri insulti,

senza poi voler prendere posizione sulle dichiarazioni degli agenti (all. 2 a

verb. dib. di primo grado, p. 5).

In appello, AP1 non

contesta la dichiarazione di colpevolezza così come pronunciata dal primo

giudice ma chiede solo l’esenzione da pena ex art. 177 cpv. 2 CP, sostenendo di

essere stata provocata dagli agenti. Ne discende che, come visto, il giudizio

di colpevolezza per le ingiurie è passato in giudicato e non merita

approfondimenti in questa sede, se non per determinare se queste siano state –

o meno – conseguenti a provocazioni.

le spinte a AG11 e AG12

b.1. L’agente AG7,

nel rapporto, non dice nulla sulla spinta ad AG12, mentre riferisce che la AP1

“si scagliava verso il collega app AG11, che stava controllando il GI3 dopo

l’ammanettamento, spingendolo perché contraria al fermo”, e che AG12 l’ha,

quindi, prontamente messa al suolo. In inchiesta, ha riferito di aver visto la AP1

spingere AG11, ma di non averla vista spingere AG12 (inc. 2016.5333, AI 34, p.

2). E meglio, ha detto che l’imputata ha spinto AG11 mentre questi stava

perquisendo GI3 ammanettato a terra così che “interveniva quindi l’agt AG12 e

assieme procedevamo ad ammanettare AP1” (p. 3).

L’agente AG12, nel

suo rapporto, ha riferito di AP1 che si “metteva in mezzo tra i colleghi e il GI3

con lo scopo di impedire il fermo del suo amico, ma prontamente provvedevo ad

allontanarla così che i colleghi potessero procedere con la perquisizione di

sicurezza.”. Nella continuazione del rapporto, invece, ha scritto che la AP1 ha

spinto AG11 mentre faceva alzare GI3, quindi lei l’ha presa per un braccio e AP1

ha spinto anche lei, e per questo la metteva al suolo per l’ammanettamento. In

inchiesta, ha riferito di aver visto AP1 spingere AG11, di essere, perciò,

intervenuta prendendola per un braccio e ricevendo una spinta (inc. 2016.5333,

AI 38, p. 3).

L’agente AG11 ha scritto

di essere stato spinto dalla ragazza dopo aver fatto alzare GI3 ammanettato ed

ha aggiunto che, a quel punto, AG12 l’ha prontamente messa al suolo. In

inchiesta, ha riferito della spinta a lui e di AG12 che, con un collega, ha

messo a terra la AP1 (inc. 2016.5333, AI 37, p. 3).

L’agente AG6 ha

scritto (nel rapporto) e dichiarato (in inchiesta) che AP1 ha spinto AG11,

quando stava facendo rialzare GI3 (inc. 2016.5333, AI 35, p. 3). Non ha detto

nulla circa eventuali spinte a AG12.

L’agente AG13, nel

rapporto, ha scritto dello spintone a AG11 e di AG12 che, aiutata da AG7, la

mette al suolo e l’ammanetta. In inchiesta, invece, ha riferito di aver visto

la AP1 spingere AG12 “mi sembra più volte”, per divincolarsi e aiutare GI3.

Al difensore di AP1, ha risposto che la ragazza ha spinto anche AG11 (inc.

2016.5333, AI 36, pp. 4 e 5). Sempre al patrocinatore di AP1 che voleva sapere

perché nel suo rapporto non aveva parlato di spinte ad AG12, ha risposto che,

probabilmente, si era dimenticato di scriverlo. Ha aggiunto che, secondo lui,

lo spintone a AG11 non è avvenuto dopo l’ammanettamento di GI3 (mentre lo

rialzavano [AG6] o lo perquisivano [AG7]) bensì prima che lo ammanettassero

(inc. 2016.5333, AI 36, p. 3).

b.2. A fronte delle

dichiarazioni degli agenti, è accertato che AP1 ha spinto AG11 nelle modalità

descritte nell’AA, ma non AG12. Ciò poiché AG7, AG11 e AG6 non ne parlano, AG13

ne parla solo a verbale riferendo di ripetute spinte che non trovano, però,

riscontro in nessun’altra sua dichiarazione e AG12 stessa ne ha parlato la

prima volta solo nella continuazione del rapporto, dopo aver già descritto in

precedenza la scena senza farne menzione. Pertanto, pur non escludendo che tale

spinta possa essere stata data, gli elementi agli atti non sono sufficienti a

superare la soglia del in dubio pro reo.

le ingiurie

7.

La difesa chiede

l’esenzione da pena ex art. 177 cpv. 2 CP sostenendo che è poco credibile che AP1

se la sia presa di colpo con gli agenti e che è più che verosimile che vi sia

stata quantomeno una componente di provocazione.

Sul tema, le perplessità

suscitate dal fatto che sulla pretesa provocazione (il “siete i soliti

molinari in assistenza”) siano state raccolte unicamente le dichiarazioni

dei poliziotti (e non anche quelle dei due amici dell’imputata) sono superate

da tre considerazioni.

La prima è che, se in

astratto potrebbe essere poco verosimile che qualcuno insulti dal niente dei

poliziotti, ciò non vale in concreto per AP1. Tutto questo procedimento è la

manifestazione di una sua avversione (quasi ideologica) nei confronti della

polizia che, verosimilmente, vede come il braccio armato di un potere che non

riconosce (o non riconosceva all’epoca dei fatti).

La seconda è che la

credibilità delle poche dichiarazioni rese da AP1 è stata ritenuta nulla, al

contrario di quella degli agenti le cui dichiarazioni sono, nei tratti

fondamentali, costanti, lineari e convergenti e supportate, là dove possibile,

da elementi oggettivi.

La terza, è che chiedendo

di essere condannata per tutte le ingiurie ritenute nell’AA riferite dai

poliziotti, dimostra di non aver - ancora una volta - detto la verità, quando,

per tutta l’inchiesta, e ancora al primo dibattimento, ne ha negate la maggior

parte. Se così non fosse, perché chiedere di essere condannata anche per ciò

che non ha detto? Non se ne può, pertanto, dedurre che un ulteriore elemento a

discredito della sua già minata credibilità. Il contrario per quella dei

poliziotti, che ne esce ancor più solida.

Pertanto, per questi

motivi, e per questo episodio, i fatti vanno accertati sulla scorta delle ben

più credibili dichiarazioni degli agenti, che hanno sempre affermato di non

aver mai provocato in alcun modo AP1.

sussunzione

sommossa

8.

Giusta l’art. 260

CP, chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi

collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

L’assembramento è la

riunione di un numero più o meno elevato di persone che dall’esterno appare

come una forza unita e animata da uno spirito minaccioso per la tranquillità

pubblica. Poco importa che la folla si sia radunata spontaneamente o dietro

convocazione e che l’abbia fatto, sin dall’inizio, con scopi illeciti, ritenuto

come la legge non esiga che l’assembramento persegua sin dall’inizio il fine di

perturbare la tranquillità pubblica. Del resto, una riunione inizialmente

pacifica può facilmente trasformarsi in un assembramento che conduce a degli

atti che perturbano l’ordine pubblico, quando lo spirito della folla si

modifica bruscamente in questo senso (DTF 124 IV 269 c. 2b; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol II, Berna 2010, ad art. 260 n. 1-2).

L’assembramento è pubblico quando un numero indeterminato di persone qualsiasi

può unirvisi liberamente (DTF 124 IV 269 c. 2b; 108 IV 33 c. 1a).

Il comportamento delittuoso consiste nel partecipare volontariamente

all’assembramento che minaccia la tranquillità pubblica. Oggettivamente, basta

che l’autore appaia come una parte integrante dell’assembramento e non come uno

spettatore passivo che se ne distanzia. Non è, per contro, necessario che il

partecipante compia personalmente degli atti di violenza (DTF 124 IV 269 c. 2b;

Corboz, op. cit., ad art. 260 n. 5). La partecipazione al pubblico

assembramento è punibile soltanto se uno o più partecipanti commettono uno o

più atti di violenza contro delle persone o delle cose (Corboz, op. cit., ad

art. 260 n. 7). Le violenze commesse collettivamente contro delle persone o

delle proprietà costituiscono una condizione oggettiva di punibilità (DTF 124

IV 269 c. 2b; Corboz, op. cit., ad art. 260 n. 6). Queste violenze devono

essere rivelatrici dello spirito che anima la folla. Esse devono apparire come

un atto dell’assembramento. La violenza presuppone un’azione aggressiva contro

persone o cose, ma non necessariamente l’impiego di una forza fisica

particolare (DTF 124 IV 269 c. 2b) o un danno ingente (DTF 108 IV 33 c. 2).

Costituisce, ad esempio, un atto di violenza il fatto di imbrattare un bene

appartenente ad altri con uno spray. Perché vi sia sommossa, è sufficiente che

l’uno o l’altro partecipante all’assembramento commetta delle violenze caratteristiche

dello spirito che anima il gruppo (DTF 124 IV 269 c. 2b; Corboz, op. cit., ad

art. 260 n. 7). Gli atti di violenza devono avere luogo durante la

partecipazione dell’autore all’assembramento: non è punibile, infatti, colui

che ha lasciato il gruppo prima delle violenze o che lo ha raggiunto solo dopo

le violenze (Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 7; Stratenwerth/Bommer, BT II,

2013, § 38, n. 25).

Soggettivamente, l’autore

deve avere coscienza dell’esistenza di un assembramento come definito sopra e

deve associarvisi o restarvi; non è necessario che acconsenta agli atti di

violenza o che li approvi (DTF 124 IV 269 c. 2b), ritenuto che essi

costituiscono una condizione oggettiva di punibilità che, come tale, non deve

essere coperta dall’intenzione (DTF 108 IV 33 c. 3a).

i fatti dell’USI (2.1

AA)

8.1

Stante l’accertamento

dei fatti di cui sopra, è pacifica la realizzazione di tutti gli elementi

oggettivi e soggettivi del reato: AP1 si è volontariamente e consapevolmente

associata all’assembramento ed era presente quando sono stati commessi gli atti

di violenza. Diversamente da quanto la difesa sembra sostenere citando Fiolka

(in BSK, op. cit., ad art. 260 n. 28), non é necessario che vi siano dei feriti

per ritenere che ci si trovi di fronte ad un assembramento: è, al contrario, lo

stesso autore citato a sostenere che é sufficiente che la violenza simbolica

posta in essere sia tale da spaventare la comunità (BSK, op. cit., ad art. 260

n. 28). Tale criterio ha la mera funzione di escludere dalla protezione penale

le situazioni bagatellari

(BSK, op. cit., ad art. 260 n. 28). Inutile

dire che quel che é avvenuto quel giorno di bagatellare non aveva nulla. Basti

pensare all’aggressione a suon di pugni agli agenti all’interno dell'auditorio

- ben visibile nel video agli atti - o al lancio di oggetti contro di loro nel

piazzale, causa delle lesioni agli agenti AG1 e AG2 di cui ai certificati

medici allegati all’AI 1. Anche la descrizione della fotografa _________,

sentita come teste, rende bene l’idea della “Rechtsgemeinschaft ängstigenden

Gewalttätigkeit” posta in essere quel giorno dai manifestanti:

In un lampo mi

sono trovata a vedere una scena piuttosto insolita e violenta e meglio:

ho notato 5 o 10 ragazzi avventarsi contro gli agenti”, “Sottolineo di aver già

assistito a manifestazioni no-global o anti wef ma come detto non ho mai

vissuto un’esperienza negativa di questo genere. Io ho preso paura per me ed

anche per i presenti” (VI ______ all. a AI 5bis, p. 4).

Per puro zelo, si possono

qui inoltre ricordare le sentenze in cui il TF ha considerato atto di violenza

ai sensi del disposto in oggetto anche il semplice imbrattare un muro con lo

spray (DTF 124 IV 269 c. 2b; 108 IV 175 c. 4). Ciò posto, AP1 va senz’altro

dichiarata autrice colpevole del reato di sommossa per i fatti dell’USI.

i fatti del Molino (2.2

e 3 AA)

8.2

Anche quello del

Molino era un pubblico assembramento ai sensi dell’art. 260 CP. Poco importa che

si sia creato spontaneamente all’arrivo dei poliziotti e che non fosse, dunque,

organizzato (DTF 124 IV 269 c. 2b). Già solo dai video agli atti, il gruppo

appariva come una forza unita, animata da un comune spirito minaccioso per la

tranquillità pubblica. Acclarati, gli atti di violenza commessi dalla folla in

quell’occasione, rivelatori del suo spirito: calcio alla volante,

immobilizzazione di AG4, trascinamento e botte a AG3, lancio di una spranga

contro AG4 (per cui sarà chiesto l’intervento dell’ambulanza), lancio di un

oggetto che frantuma un vetro della volante nonché lanci multipli di vari

oggetti che - solo per fortuna - non hanno fatto male a nessuno. Determinante,

per quanto qui d’interesse, il fatto che AP1 fosse presente durante dette

violenze: al calcio alla volante AP1 era ben visibile nel video,

all’immobilizzazione di AG4, la sua presenza, sempre dal video, si può dedurre

con certezza, seppur fuori inquadratura, e inoltre tutti gli agenti la

ricordano bene. Al trascinamento di AG3 nella folla (momento in cui ha riferito

di aver preso calci e pugni), la si vede, e per questa Corte, a fronte del suo

ruolo da fomentatrice, era presente anche al lancio degli oggetti verso la

polizia (ciò che comunque non cambia il risultato, essendo sufficiente la sua

comprovata presenza durante gli episodi precedenti). Ciò posto, già solo dal

video, AP1 appare sicuramente - e quantomeno - come una parte integrante del

minaccioso assembramento, della cui natura lei era perfettamente consapevole

(già solo perché la condivideva). Irrilevante, ai fini della qualifica

giuridica, sapere se abbia o meno commesso atti di violenza in prima persona

(DTF 124 IV 269 c. 2b) e, ancor più irrilevante, se l’episodio sia o meno stato

strumentalizzato a fini politici.

La difesa vorrebbe,

infine, trarre dal non luogo a procedere del Ministero pubblico nei confronti

di GI5 (doc. TPC 17) - in virtù del principio dell’uguaglianza giuridica ex

art. 8 Cst. - l’obbligo per questa Corte di ritenere che quello del Molino non

fosse un assembramento. L’argomento, di principio interessante, inciampa però

sulla soglia dei fatti, rendendo superfluo un esame del diritto. Infatti, il

non luogo in oggetto non è stato decretato per l’assenza dei presupposti della

sommossa (sui quali non si pronuncia), ma per il comportamento di GI5, che,

come si legge nel non luogo - e a differenza dell’imputata - invece di

condividere lo spirito minaccioso della folla, “era piuttosto diretto a

calmare la situazione piuttosto che a cercare lo scontro con le autorità”,

“lo stesso fungeva piuttosto da paciere che non da istigatore”.

Questo è il motivo per cui il PP ha deciso di non procedere nei suoi confronti.

Inutile dire che, se avesse assunto questo ruolo, l’imputata avrebbe

verosimilmente beneficiato dello stesso trattamento. Ciò che, purtroppo, non ha

fatto.

AP1 va, pertanto,

dichiarata autrice colpevole del reato ascrittole.

impedimento di atti

dell’autorità (3 AA)

9.

Giusta l’art. 286 CP

chiunque impedisce ad un’autorità o ad un funzionario di procedere ad un atto

che rientra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30

aliquote giornaliere. Per la sua realizzazione non è necessario che l’autore

renda impossibile il compimento dell’atto ufficiale, essendo sufficiente che

egli lo renda più difficile, lo ritardi o lo ostacoli (DTF 133 IV 97 c. 4.2;

127.

IV 115 c. 2), presupponendo una resistenza senza violenza né minaccia che

implica tuttavia una certa attività (DTF 127 IV 115 c. 2; 124 IV 127 c. 3a). Il

testo di legge non prevede limitazioni circa il tipo di ostacolo contrapposto

all’autorità o circa i mezzi utilizzati (DTF 133 IV 97 c. 4.2; 85 IV 142 c. 2).

Può, ad esempio, trattarsi di un’ostruzione fisica: si pensi ai casi in cui

l’autore, per mezzo del suo corpo o per mezzo di oggetti, impedisce o intralcia

(senza violenza o minacce) il passaggio di un funzionario per rendergli più

difficile l’accesso ad una determinata cosa, a colui che impone la sua presenza

in un locale per impedire ad un’autorità di tenervi una riunione (STF 6B_333/2011

c. 2.2) o, ancora, a colui che, rimanendo saldamente al suo posto, non si

lascia o si lascia accompagnare solo difficilmente (Corboz, Les infractions en

droit suisse, Vol. II, 2010, ad art. 286 n. 13). Ma anche altri comportamenti

possono configurare il reato di cui all’art. 286 CP, come ad esempio una fuga

(DTF 124 VI 127 c. 2b/bb; 103 IV 247 c. 6b) o, ancora, il fatto di incitare dei

manifestanti a raggrupparsi intorno ad un veicolo per impedire alla polizia di

bloccarne il conducente (DTF 127 IV 115 c. 2). Dal profilo soggettivo il reato

presuppone l’intenzione, e il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit.,

ad art. 286 n. 17).

alla sommossa del

Molino

10.

Gli agenti AG4 e AG3

stavano effettuando un controllo dei documenti, che è un atto tipico della loro

funzione. AP1, perfettamente consapevole della situazione, ne ha

intenzionalmente interrotto e ostacolato lo svolgimento, avvicinandosi

fisicamente oltre la loro zona personale, ripetutamente. Quanto basta affinché

sia dichiarata autrice colpevole del reato ascrittole (DTF 133 IV 97 c. 4.2;

127.

IV 115 c. 2).

violenza o minaccia

contro le autorità e i funzionari

11.

L’art. 285 cpv. 1 CP

punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque, con violenza o minaccia, impedisce ad un’autorità, a un membro di

un’autorità o ad un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro

attribuzioni, oppure li costringe ad un tale atto o mentre lo adempiono

commette contro di loro vie di fatto.

Un atto è impedito ai

sensi del citato disposto se è stato attivamente reso più difficile, ostacolato

in modo da non poter essere svolto come previsto o differito (DTF 133 IV 97 c.

4.2; 127 IV 115 c. 2). Con il termine “violenza”, la giurisprudenza federale

comprende ogni azione fisica di una certa intensità, che va determinata di caso

in caso secondo criteri relativi, quali la costituzione fisica, il sesso e

l’esperienza delle persone implicate (DTF 101 IV 42 c. 3a; STF 6B_257/2010 c.

5.1.1).

il fermo di GI3, AP1 e GI4

– la spinta a AG11

12.

Stante quanto

accertato, la difesa non può essere seguita laddove afferma che lo spintone

rimproverato a AP1 sarebbe avvenuto in occasione di un arresto provvisorio

manifestamente illecito. Come si evince dalla prima pagina dei rapporti di AG6

e AG7 (inc. 2017/184, all. A e B a AI 1), il fermo è avvenuto poiché “Dai

connotati i tre potevano rientrare in considerazione per i fatti del 24.03.2016

alle ore 01:12 per i danneggiamenti eseguiti ai distributori TPL e vari

imbrattamenti sulla pubblica via”.

L’ammanettamento di GI3 è

avvenuto a fronte del suo tentativo di sfuggire al fermo, e quello di AP1, a

fronte dello spintone a AG11. Peraltro, il motivo del fermo appare tutto

fuorché un abbaglio o un pretesto posto che, addosso a due dei tre, è stata

trovata la tipica attrezzatura da imbrattatore (4 bombolette spray, un marker e

3.

guanti), nonché 3 adesivi con un teschio e la scritta “FUCK THE POLICE DO NOT

COMPLY – 1312” (inc. 2017/184, all. A e B a AI 1), che già suggeriscono quale

poteva essere il loro atteggiamento verso i poliziotti al momento del fermo.

In siffatte circostanze,

ed in particolare a fronte delle resistenze poste in essere da GI3 e AP1, la

traduzione in centrale non era solo giustificata, ma doverosa. Ne discende che

lo spintone a AG11 è avvenuto durante un atto ufficiale. Ciò posto, che l’agire

di AP1 abbia o meno impedito l’atto, è del tutto irrilevante ai fini della

qualifica giuridica, essendo sufficiente che questo sia stato attivamente reso

più difficile, ostacolato in modo da non poter essere svolto come previsto o

differito (DTF 133 IV 97 c. 4.2; 127 IV 115 c. 2). La penultima censura

difensiva è che la prima Corte avrebbe ritenuto la variante delle vie di fatto

e non quella della violenza, prospettata nell’AA (cfr. art. 285 cpv. 1 CP),

violando così il principio accusatorio. Basta tuttavia leggere il consid. 94

della sentenza impugnata (pp. 61-62) e il punto 1.3.1 del suo dispositivo per

respingerla, potendosi al massimo dare atto di una certa ambiguità nel citato

consid. in fine.

L’ultima censura, invece,

per la quale la spinta di AP1 non raggiungerebbe la soglia della violenza

richiesta dal disposto, in particolare a fronte dei personaggi in gioco

(ragazza – agente di polizia), si rivela centrale per la qualifica del reato.

Preliminarmente, si rileva che la definizione di “semplice spinta” usata

dal patrocinatore (che chiaramente vorrebbe rifarsi alla giurisprudenza per cui

una “simple bousculade” non è sufficiente) non trova riscontro nelle

dichiarazioni degli agenti presenti, che riferiscono di “uno spintone”

(AI 34, p. 3), “una spinta decisa” (AI 35, p. 3), “spinto” (senza

specificazioni di intensità, AI 36, pp. 2-3), “una spinta decisa, peso 85

chili e la spinta di AP1 mi ha fatto fare un passo indietro” (AI 37, p. 3)

e di “uno spintone deciso” (AI 38, p. 3). Ciò che è poi stato imputato

nell’AA nei termini di “spintonato con forza” (4 AA). AP1, dal canto

suo, nega di aver toccato chicchessia, e questa Corte, come visto

nell’accertamento, non le crede. Dovendosi quindi fondare sulle dichiarazioni

degli agenti, la spinta va aggettivata di decisa - e non di semplice -, ma ciò

ancora non implica automaticamente che l’intensità sufficiente sia raggiunta.

Tuttavia, in concreto, è così. E ciò, già solo poiché il TF l’ha ritenuta per

meno qualche anno fa, e la differenza di corporatura tra l’autrice e l’agente

viene certamente compensata dalla maggiore intensità dell’atto posto in essere

da AP1 nel caso che ci occupa rispetto a quello della STF 6B_63/2014, in cui,

in analoghe circostanze (un fermo alla stazione), l’imputato si è limitato a

dibattersi e a respingere gli agenti:

«la juridiction

d'appel a retenu que le recourant avait fait preuve de violence en se débattant et en

repoussant les policiers. Elle a notamment mis en exergue les déclarations du

recourant, lequel aurait indiqué qu'il ne s'était pas laissé faire au moment de

son arrestation. Un tel comportement - non contesté par le recourant - implique

nécessairement une résistance physique de la part de la personne concernée.» (c. 4.3),

mentre AP1 ha spinto AG11

con una forza tale da farlo indietreggiare, benché lei sia una ragazza e lui un

uomo di 85 chili. Se ciò non bastasse, il TF dà anche un altro criterio, che

corrisponde al caso concreto, poiché anche AP1 ha dovuto essere ammanettata a

seguito del suo agire:

«Dans la mesure où les agents sur

place ont été contraints en définitive de le menotter, il y a lieu

d'admettre que la résistance opposée par le recourant revêtait une intensité

qui dépassait la simple bousculade» (STF 6B_63/2014 c. 4.3).

Pertanto

essendo incontestato che ha agito per ostacolare l’arresto di GI3, riuscendo a

interromperlo e rendendolo più difficile, AP1 va dichiarata autrice colpevole

del reato ascrittole.

Come visto sopra, va

invece prosciolta, in ossequio al principio in dubio pro reo,

dall’imputazione di aver spintonato con forza AG12.

ingiuria

13.

Ai sensi dell’art. 177

CP, chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie

di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria

sino a 90 aliquote giornaliere (cpv. 1).

Se l’ingiuria è stata

provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice

può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2).

Avendo l’accertamento dei

fatti portato a ritenere che gli agenti non hanno provocato AP1, il cpv. 2

dell’art. 177 CP non trova spazio.

commisurazione della

pena

14.

a. Sulla commisurazione

della pena si richiama, oltre all’art. 47 CP, la DTF 136 IV 55 consid. 5.4 e

riferimenti. Sul concorso di reati ex art. 49 cpv. 1 CP si richiama la DTF 144

IV 313 consid. 1. Per il concorso retrospettivo parziale, si richiama la DTF

145.

IV 1.

concorso retrospettivo

parziale

b. Si ricorda che, per AP1,

il primo giudizio che entra in considerazione per il concorso retrospettivo

parziale è la condanna (per violazione di domicilio ripetuta, danneggiamento,

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e impedimento di atti

dell’autorità) alla pena pecuniaria di 35 aliquote giornaliere, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 200.-

(doc. TPC 4; sentenza 16 aprile 2013 del pretore, confermata da questa Corte e

poi dal TF).

Prima di questo giudizio, AP1

si era resa colpevole - senza doverne, finora, rispondere penalmente - del

reato di sommossa per i fatti dell’USI. E’, dunque, per questo reato che va

definita la pena aggiuntiva a quella di cui s’è appena detto.

la sommossa dell’USI

b.1. La colpa soggettiva di

AP1 può essere considerata lieve-media, non essendo comprovato che

volesse scatenare le violenze o istigare la folla. Dal profilo oggettivo, la

sua colpa va invece ritenuta mediamente grave, a fronte della lesione

non indifferente al bene giuridicamente protetto dalla norma che la sommossa di

quel giorno ha causato.

L’attenuante specifica di

cui all’art. 48 lett. e CP non trova spazio: se per questo reato AP1 fosse

stata giudicata nella sentenza della Pretura del 2013, non ne avrebbe infatti

beneficiato poiché il tempo trascorso non sarebbe stato sufficiente mentre, se

la si valuta ad oggi, le deve essere preclusa a fronte del comportamento tenuto

dopo quei fatti, ben lontano dal poter essere considerato una buona condotta ai

sensi dell’art. 48 lett. e CP

in fine. Innegabile, invece, ad oggi, la

violazione del principio di celerità. Di conseguenza, si ritiene che, se avesse

statuito anche sulla sommossa dell’USI, il pretore avrebbe scelto una pena

pecuniaria per sanzionare anche questo reato, e la pena complessiva sarebbe

stata di almeno 65 aliquote giornaliere. Ciò comporterebbe una pena

complementare di 30 aliquote, a fronte delle 35 del precedente giudizio.

Tuttavia, per la violazione del principio di celerità, la pena complementare

deve essere, qui, ridotta a 20

aliquote giornaliere.

reati commessi dopo il

primo giudizio

c. La sommossa del

Molino non aveva la benché minima ragion d’essere. I coautori del reato se

la sono presa con la polizia per partito preso, durante un semplicissimo

controllo dei documenti in occasione del quale sia gli agenti che i fermati

erano tranquilli e pacifici. La violenza che ne è scaturita è stata del tutto

gratuita, e le sue conseguenze sarebbero potute essere assai gravi. Basti

pensare a cosa sarebbe potuto succedere se AG4 non avesse visto la spranga

arrivare, ricevendola in testa invece che sul braccio. In tutto ciò, AP1 era in

prima linea. La colpa soggettiva di AP1 è, pertanto, grave. La colpa

oggettiva vede, invece, soppesarsi tra loro una lesione al bene giuridicamente

protetto moderata e una reprensibilità dell’offesa decisamente marcata, ciò che

porta a concludere per una colpa mediamente grave.

L’impedimento di atti

dell’autorità al Molino è, invece, mediamente grave sia dal profilo

oggettivo sia da quello soggettivo.

Per la violenza o

minaccia contro le autorità e i funzionari, così come per le ingiurie,

la colpa è soggettivamente e oggettivamente lieve-media, a fronte della

moderata reprensibilità dell’offesa e delle contenute conseguenze concrete del

suo agire.

c.1. Tutto

ben ponderato, la sua colpa risulta essere complessivamente di intensità mediamente

grave per cui – ritenuta per tutti reati la pena pecuniaria e,

applicandosi, quindi, l’art. 49 CP – avuto riguardo alle circostanze oggettive

e soggettive dei reati di cui risponde, adeguata alla colpa di AP1 è la pena

pecuniaria di 140 aliquote.

c.2. Questa pena va

ponderata in funzione delle circostanze personali legate all’autore, (DTF 136

IV 55 c. 5.7; 129 IV 6 c. 6.1). Su questo fronte, non si ravvisano elementi che

potrebbero fungere da attenuante: non ve ne sono nella sua vita anteriore e

nemmeno ve ne sono nel suo atteggiamento processuale. Il precedente penale

gioca, invece, un ruolo aggravante importante nella misura in cui i reati per

cui oggi è condannata sono di analoga natura (tra le altre, STF 6B_77/2012 c.

1.2

e dottrina citata). Ne segue che, per i reati commessi dopo il primo

giudizio, adeguata è la pena pecuniaria di 160 aliquote.

c.3. Tenendo conto del

concorso retrospettivo parziale, la pena che oggi viene inflitta a AP1 è di 180

aliquote giornaliere

(pena parzialmente aggiuntiva a quella del 2013).

15.

Vista la situazione

economica dell’imputata (che, nonostante lavori, beneficia di un reddito molto

modesto), l’ammontare della singola aliquota viene fissato in fr. 10.- (art. 34

cpv. 2 CP; DTF 135 IV 180 c. 1.4).

16.

a. Per le pene pecuniarie

la sospensione è la regola, da cui ci si può dipartire unicamente in presenza

di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il

differimento dell’esecuzione della sanzione (art. 42 cpv. 1 CP; STF 6B_103/2007

c. 4.2.2.). Per decidere se la sospensione

condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere

nuovi reati, il giudice deve procedere ad una valutazione globale degli

elementi già sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale sotto l’egida

dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1): vanno, quindi, considerate le

circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la

situazione personale del condannato, la sua reputazione al momento del giudizio

(DTF 128 IV 193; 118 IV 97), il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF

6S.477/2002) così come eventuali condanne precedenti (per reati della stessa

natura e non) con la precisazione che questi ultimi costituiscono soltanto

indizi sfavorevoli che, di per sé e da soli, non escludono la concessione

della sospensione

condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279). La sospensione può,

infatti, essere negata solo se gli elementi considerati, valutati nel loro

insieme, escludono una prognosi favorevole (DTF 134 IV 5 c. 4.2.1; 128 IV 193 c.

3a).

b. Se è vero che, nel

lasso di tempo considerato dall’AA, AP1 ha dimostrato una certa tendenza a

lasciarsi trasportare sino a delinquere quando credeva che i diritti di

qualcuno fossero calpestati dalle forze dell’ordine o quando si trovava confrontata

con convinzioni socio-politiche opposte alle sue, è anche vero che la

condannata ha un solo precedente (per i fatti del 2008-2009), che lavora e che

ha, ormai, raggiunto un’età (35 anni) in cui le passioni (anche quelle

politiche) iniziano a placarsi. Ciò che sembra concretamente essere il caso

visto che, dall’ultimo episodio a giudizio, sono trascorsi ormai più di 4 anni

e che, in questo tutto sommato lungo periodo, per quanto consta, AP1 non ha più

interessato le autorità penali.

Pertanto, per lei (che, lo

si ripete, ha un solo precedente penale) si può ancora porre una prognosi non

sfavorevole e la pena che oggi le viene inflitta è, perciò, sospesa

condizionalmente.

Ciò detto, per sostenere

il giudizio sulla prognosi, avuto riguardo al precedente e al numero di reati

di cui oggi risponde, il periodo di prova viene fissato in 5 anni (art. 44 cpv.

1.

CP, DTF 95 IV 121 c. 1; STF 6B_529/2019 c. 3.1; DTF 95 IV 121 c. 1; STF

6B_529/2019 c. 3.1).

sequestri

17.

La confisca di tutto

quanto sotto sequestro, disposta dalla prima Corte e - benché appellata - non

oggetto di puntuale contestazione, va confermata.

tasse e spese

giudiziarie e indennità relative al procedimento di primo grado

18.

a. Considerato l’esito

del procedimento, e, in particolare, il proscioglimento dall’imputazione di

tentata rapina, tasse e spese di primo grado sono poste per 4/5 a carico

dell’imputata e per il resto a carico dello Stato.

b. La difesa ha chiesto

fr. 29'370.20 più interessi quale indennità per costi di patrocinio.

Considerato l’esito del procedimento, il numero di atti istruttori esperiti in

inchiesta, la natura del caso e il lavoro svolto, si giustifica di riconoscere

a AP1 un’indennità forfetaria (ridotta) per costi di patrocinio ex art. 429

cpv. 1 lett. a CPP di fr. 3'000.-, da compensare con la quota di spese

procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).

tasse, spese

giudiziarie e indennità relative al procedimento d’appello

19.

a. Richiamato l’art.

428.

cpv. 2 CPP, considerato che l’appello di AP1 è stato quasi completamente

respinto, tasse e spese d’appello sono poste per 9/10 a suo carico e per il

resto a carico dello Stato.

b. Avuto riguardo al

grado d’accoglimento dell’appello, richiamati gli artt. 429 cpv. 1 lett. a e

436.

cpv. 1 CPP, si giustifica di attribuire a AP1, a titolo di indennità per i

costi di patrocinio, l’importo omnicomprensivo di fr. 600.-, da compensare con

la quota di spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).

visti gli

artt. 6, 10, 77, 80, 81,

84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 422, 428, 429, 433, 436 e

442.

CPP,

34,

42-46, 47-50, 177, 260, 285 e 286 CP,

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello è parzialmente

accolto.

Di conseguenza,

ricordato che i punti 1.4

e 2 del dispositivo della sentenza di primo grado sono passati in giudicato,

1.1

AP1, oltre che di

ripetuta ingiuria, è

dichiarata autrice colpevole di:

1.1.1

sommossa ripetuta, per avere:

1.1.1.1

il 31

gennaio 2012 a Lugano, in occasione di una conferenza organizzata

nell’auditorium dell’Università della Svizzera italiana, partecipato

all’assembramento nell’ambito del quale sono stati causati disordini e commessi

atti di violenza contro persone e cose, sia all’interno che all’esterno

dell’auditorium, assembramento che ha dapprima interrotto la conferenza con

grida, esposizione di striscioni e volantinaggio e in seguito generato

tafferugli con spintoni e calci all’indirizzo dell’addetto alla sicurezza e

degli agenti di polizia intervenuti per ripristinare l’ordine, scontro

proseguito anche all’esterno con il lancio di oggetti, causando il leggero

ferimento degli agenti di polizia PC1 e PC2;

1.1.1.2

il 31 gennaio 2016 a Lugano, nei pressi del Centro

sociale “Molino”, dopo essersi avvicinata agli agenti di polizia AG3 e AG4

mentre stavano controllando l’identità di ___________ e _________, interrotto

ed interferito lo svolgimento di tale controllo con contestazioni verbali e

reiterato avvicinamento fisico oltre la zona personale, interferenza degenerata

in scontro fisico da parte del gruppo con colpi, spintoni e calci all’indirizzo

degli agenti di polizia, con un calcio alla loro vettura di servizio, e con il

lancio di oggetti di varia natura, che hanno causato una contusione

all’avambraccio a AG4 e il danneggiamento della vettura di servizio della

Polizia Città di Lugano (danno quantificato in fr. 2’330.25).

1.1.2

impedimento di atti

dell’autorità

per

avere, il 31 gennaio 2016 a Lugano, nei

pressi del Centro sociale “Molino”, dopo essersi avvicinata agli agenti di

polizia AG3 e AG4 mentre stavano controllando l’identità di ________ e

__________, interrotto ed ostacolato lo svolgimento di tale controllo con

contestazioni verbali e reiterato avvicinamento fisico oltre la zona personale;

1.1.3

violenza o minaccia contro le

autorità e i funzionari

per

avere, il 7 aprile 2016 a Lugano, spintonato con forza l’agente AG11 mentre

stava dirigendo verso il veicolo di servizio GI3, che aveva tentato di

sottrarsi al controllo, interrompendo e rendendo in tal modo difficoltoso

l’intervento volto ad identificarlo;

e meglio come descritto nell’AA e precisato nei considerandi.

2.

AP1 é prosciolta

dall’imputazione di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per

lo spintone a AG12 di cui al punto 4.2 AA.

3.

AP1 è condannata:

3.1

alla pena pecuniaria -

parzialmente aggiuntiva a quella inflittale con sentenza 16 aprile 2013 dalla

Pretura penale - di 180 (centottanta) aliquote giornaliere da fr.

10.- (dieci) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1’800.-

(milleottocento);

3.2

l’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

5.

(cinque)

anni.

4.

È ordinata la confisca

di tutto quanto in sequestro.

5.1

Gli oneri processuali di

primo grado, per complessivi fr. 1'601.55, sono posti per 4/5 a carico di AP1 e

per il resto a carico dello Stato.

5.2

Per la procedura

di primo grado, a AP1

viene riconosciuta un’indennità per costi di

patrocinio ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 3’000.-, da compensare con la

quota di spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).

6.1

Gli oneri processuali

d’appello, consistenti in:

- tassa

di giustizia fr. 1’000.-

- altri

disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono

posti per 9/10 a carico di AP1 e per 1/10 a carico dello Stato.

6.2

Per la

procedura d’appello, a AP1

viene riconosciuta un’indennità per costi di

patrocinio ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 600.-, da compensare con la

quota di spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).

7.

Intimazione a:

8.

Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81.

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.