17.2019.93
Infrazione alle norme della circolazione (contravvenzione), appello dell'imputato. Potere di cognizione della Corte d'appello limitato al diritto e all'accertamento arbitrario dei fatti. Arbitrio nega
30 luglio 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2019.93
Locarno
30 luglio 2019/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 27 febbraio 2019 da
IM1AP 1
rappr. dall' DI1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 20 febbraio 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 3 aprile 2019)
richiamata la dichiarazione di appello 12 aprile 2019;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n.
1058385/1 del 17 ottobre 2018, la Sezione della circolazione ha dichiarato IM1 autore
colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i seguenti fatti
avvenuti a Biasca il 4 settembre 2018:
“
si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una strada
laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione prescelta
senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collideva con
un veicolo che lo stava superando sulla destra”
e ne ha proposto la
condanna alla multa di fr. 300.- e al pagamento delle tasse e spese di
giustizia per complessivi fr. 150.-.
Contro il decreto d’accusa
IM1 ha inoltrato tempestiva opposizione.
Fatti
B. Dopo il dibattimento,
con sentenza del 20 febbraio 2019, intimata il 21 febbraio 2019, il Presidente
della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e
la pena contenute nel decreto d’accusa, accollando al condannato le tasse e
spese di giustizia per complessivi fr. 350.- (senza motivazione scritta della
sentenza), o fr. 650.- (con motivazione scritta).
C. Con
annuncio d’appello del 27 febbraio 2019, IM1 ha richiesto la motivazione
scritta della sentenza e annunciato la sua volontà di appellare. A seguito
dell’intimazione della sentenza motivata, avvenuta il 3 aprile 2019,
l’appellante ha trasmesso a questa Corte la sua dichiarazione scritta d’appello,
in cui ha postulato la sua assoluzione con protesta di tasse, spese e
ripetibili di prima e seconda sede.
D. In
applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la
sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con scritto del 15
aprile 2019, la Presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello
sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a IM1 un termine di
20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).
Col relativo allegato, inoltrato l’8 maggio 2019, l’appellante ha confermato le
richieste formulate con la dichiarazione d’appello, delle cui motivazioni si
dirà meglio in seguito.
E. Con
scritto del 13 maggio 2019, il Presidente della Pretura penale ha trasmesso le
sue osservazioni.
Con
scritto del 15 maggio 2019, la Sezione della circolazione ha comunicato di non
avere osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di
primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si
può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che
l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione
del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto
per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al
diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini,
in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398,
n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n.
27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e
seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini,
in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op.
cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit.,
ad art. 398 n. 13, pag. 779) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi
arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata
di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un
elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378
consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135
V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_527/2011
del 22 dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre,
invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono
comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III
209.
consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag.
9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
2.
La sentenza di primo
grado
2.1
Nella sentenza
impugnata, il Pretore ha fondato le sue conclusioni giuridiche su due
circostanze di fatto: quella per cui, prima di svoltare a destra, il ricorrente
“si sia giocoforza spostato verso la sinistra della carreggiata,
probabilmente anche in modo importante” (consid. 9.), e quella per cui egli
non avrebbe usato la necessaria prudenza nello svoltare verso destra per
immettersi in via Monte Erto (consid. 10.1.).
2.2
Per accertare le
circostanze di fatto di cui sopra, il Pretore ha valutato i seguenti elementi
probatori: nella determinazione della circostanza per la quale il ricorrente si
sarebbe spostato verso sinistra - probabilmente anche in modo importante -
prima di effettuare la svolta a destra, ha valutato le foto scattate dalla
Polizia cantonale, dalle quali egli ha notato come
“la parte destra del camion sia distante dal margine destro di via Monte
Erto e come il mezzo si stia avvicinando alla perpendicolarità con l’asse di
via Lucomagno, tant’è che se si prolunga idealmente a ritroso (cfr. in
particolare la fotografia n. 1) il raggio di curvatura si arriva a posizionare
il camion sulla sinistra della carreggiata. Indizi, questi, che depongono a
favore del fatto che il camion deve essersi allargato in modo sensibile prima
di imboccare la via (cfr. rapporto di polizia 2 ottobre 2018; AI 1)”,
nonché la planimetria
dell’intersezione in questione (estrapolabile dal sito google.ch/maps), dalla
quale ha evinto che
“l’angolo
interno creato dall’intersezione tra via Lucomagno via Monte Erto per chi
proviene da nord è sensibilmente acuto. In tale evenienza, malgrado l’invito
fornito dalla smussatura del marciapiede sul lato destro di via Lucomagno,
appare difficile credere che un camion delle dimensioni di quello condotto
dall’imputato possa svoltare a destra senza prima spostarsi in modo importante
verso sinistra”.
A queste il Pretore
ha aggiunto:
“ciò
che del resto trova conferma sia nelle seppur mitigate e in parte ritrattate
affermazioni dell’imputato, sia nel comportamento della co-protagonista, la
quale non aveva altrimenti motivo di proseguire diritto sulla destra
dell’autocarro”.
Per determinare che il
ricorrente non ha usato la necessaria prudenza nello svoltare, il Pretore si è
basato sul fatto che egli non ha visto la co-protagonista dietro di sé:
considerate le dimensioni degli specchietti laterali del camion, ha ritenuto
inverosimile che il ricorrente li abbia effettivamente controllati entrambi
appena prima di svoltare (consid. 10.1.).
3.
Le censure del ricorrente
Per
quanto attiene alle censure sollevate dal ricorrente, saranno oggetto di esame
da parte di questa Corte solamente gli argomenti sollevati per i quali, a mente
dell’appellante, il Pretore sarebbe incappato nell’arbitrio. Non saranno invece
esaminate le sue proprie valutazioni del materiale probatorio né le critiche
alla decisione impugnata. Infatti, secondo il Tribunale federale, per motivare
l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente
contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o
addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo
per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente
insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una
svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di
giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; DTF 135 V 2 consid.
1.
; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con
richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le
altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
3.1
Il ricorrente, citando
la dichiarazione della signora ________ secondo cui “vi è pure una specie di
piazzola”, sostiene che “la documentazione fotografica agli atti non
permette in alcun modo di intravvedere un simile allargamento”, e che “Questo
elemento è stato completamente disatteso dal Giudice di prime cure, il quale ha
fatto propria la versione rilasciata dalla signora ________, senza minimamente
accertare se questa piazzola fosse o meno esistente” (motivazione scritta
dell’8 maggio 2019, punto 2.).
In realtà, il Pretore non ha
fatto propria la versione della signora ________, né si è basato sulle sue
dichiarazioni per concludere che il ricorrente si è spostato a sinistra prima
di svoltare. Le motivazioni del Pretore sono state illustrate sopra, al
considerando 2.2., e riguardano valutazioni basate su circostanze di fatto, non
su dichiarazioni della signora ________. L’argomento è pertanto privo di
pertinenza.
3.2.1
Per l’accertamento
della dinamica dell’incidente, il Pretore si è basato sulla posizione del camion
- immortalato nelle fotografie di Polizia agli atti - e l’ha confrontata con la
conformazione stradale.
Su questo punto, il
ricorrente si limita a contestazioni generiche, definendo la ricostruzione del
pretore opinabile, in quanto non suffragata da un accertamento peritale, e
asserendo apoditticamente che “La documentazione fotografica non permette di
giungere a questa conclusione” (motivazione scritta dell’8 maggio 2019,
punto 3.). Non spiega, però, il motivo per cui la valutazione della documentazione
fotografica fatta dal primo giudice sarebbe manifestamente insostenibile. Tali
contestazioni sono pertanto prive di rilevanza in questa sede, in cui l’esame
delle censure è circoscritto all’arbitrio.
3.2.2
Concretamente contestata dall’appellante è invece la seconda motivazione del
Pretore, ovvero quella per cui
“l’angolo
interno creato dall’intersezione tra via Lucomagno via Monte Erto per chi
proviene da nord è sensibilmente acuto. In tale evenienza, malgrado l’invito
fornito dalla smussatura del marciapiede sul lato destro di via Lucomagno,
appare difficile credere che un camion delle dimensioni di quello condotto
dall’imputato possa svoltare a destra senza prima spostarsi in modo importante
verso sinistra”,
e ciò
poiché la carreggiata sarebbe - a mente del ricorrente - abbastanza larga da
permettere “anche a veicoli come camion di affrontare la curva di via Monte
Erto senza necessariamente spostarsi sulla sinistra”, considerato che
l’angolo di curvatura per immettersi in via Monte Erto non sarebbe “sensibilmente
acuto” (consid. 9. della sentenza di primo grado) e sostenendo che la
documentazione fotografica agli atti, così come Google maps, indicherebbero “piuttosto
un angolo retto” (motivazione scritta dell’8 maggio 2019, punto 4.).
In proposito, si rileva
che, per definizione, un angolo è acuto quando è inferiore a 90°. Dalla prima
pagina della documentazione fotografica agli atti, si evince che l’angolo in
questione ha un’ampiezza compresa tra i 65° e i 70°. Se una differenza compresa
tra i 20° e i 25° rispetto all’angolo retto di 90° sia o meno da considerarsi
“sensibile”, appare più una questione semantica che giuridica. Ciò che è
incontestabile, è che un angolo con queste caratteristiche è indubbiamente
acuto.
Anche su questo punto, il
Giudice di primo grado ha pertanto accertato correttamente i fatti.
4.
La
sussunzione in diritto
4.1
L’art.
26.
LCStr prevede che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da
non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada
conformemente alle norme stabilite.
Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare la direzione di
marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare
da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso
e a quelli che seguono.
Giusta l’art. 36 cpv. 1
LCStr chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della
carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l'asse della
carreggiata.
Giusta l’art. 13
cpv. 5 ONC il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso
il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve
usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.
L’art. 90 cpv. 1 LCStr prevede che chi contravviene
alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.
4.2
A
mente di questa Corte, i disposti di legge applicati dal Pretore alla presente
fattispecie, e meglio, gli artt. 26, 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cpv. 1 LCStr e 13
cpv. 5 ONC sopra elencati, risultano perfettamente consoni alle risultanze
istruttorie agli atti e alle dinamiche fattuali considerate. Non si ravvisa
pertanto alcun vizio giuridico relativo ai disposti di legge applicati, come
d’altronde ammesso anche dallo stesso ricorrente (motivazione scritta dell’8
maggio 2019, punto B. 1.3 in fine).
5.
Quanto alla
commisurazione della pena, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla
multa di fr. 300.- che, oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro
edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) è certamente ossequiosa degli artt. 47 e 106
cpv. 3 CP.
6.
Di conseguenza, la
sentenza impugnata è integralmente confermata, e l’appello respinto.
7.
Gli oneri
processuali della sede di appello seguono la soccombenza e sono posti
interamente a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP), così come quelli
della prima sede.
8.
La richiesta di
indennizzo ex art. 429 CPP del ricorrente è respinta.
Per questi
motivi,
visti gli
artt. 80, 81, 398 e segg. e 429 CPP,
26.
cpv. 1, 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 LCStr,
13.
cpv. 5 ONC,
47.
e segg. e 106 CP,
nonché, sulle spese, gli artt. 422 e segg. CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1.
Nella misura della
sua ricevibilità, l’appello è respinto.
2.
Di conseguenza:
2.1
IM1
è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per essersi, il
4.
settembre 2018, a Biasca, spostato verso sinistra per meglio accedere ad una
strada laterale situata alla sua destra, voltando in seguito nella direzione
prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e
collidendo con un veicolo che lo stava superando sulla destra.
2.2
IM1 è condannato
2.2.1
alla multa di fr. 300.-
(trecento),
2.2.2
in caso di mancato
pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
2.2.3
Gli oneri processuali
del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 650.-, sono posti a carico
dell’appellante.
2.2.4
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr.
700.
-
sono posti a carico
dell’appellante.
3.
Intimazione a:
4.
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.