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Decisione

17.2019.93

Infrazione alle norme della circolazione (contravvenzione), appello dell'imputato. Potere di cognizione della Corte d'appello limitato al diritto e all'accertamento arbitrario dei fatti. Arbitrio nega

30 luglio 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo il dibattimento,

con sentenza del 20 febbraio 2019, intimata il 21 febbraio 2019, il Presidente

della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e

la pena contenute nel decreto d’accusa, accollando al condannato le tasse e

spese di giustizia per complessivi fr. 350.- (senza motivazione scritta della

sentenza), o fr. 650.- (con motivazione scritta).

C. Con

annuncio d’appello del 27 febbraio 2019, IM1 ha richiesto la motivazione

scritta della sentenza e annunciato la sua volontà di appellare. A seguito

dell’intimazione della sentenza motivata, avvenuta il 3 aprile 2019,

l’appellante ha trasmesso a questa Corte la sua dichiarazione scritta d’appello,

in cui ha postulato la sua assoluzione con protesta di tasse, spese e

ripetibili di prima e seconda sede.

D. In

applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la

sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con scritto del 15

aprile 2019, la Presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello

sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a IM1 un termine di

20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).

Col relativo allegato, inoltrato l’8 maggio 2019, l’appellante ha confermato le

richieste formulate con la dichiarazione d’appello, delle cui motivazioni si

dirà meglio in seguito.

E. Con

scritto del 13 maggio 2019, il Presidente della Pretura penale ha trasmesso le

sue osservazioni.

Con

scritto del 15 maggio 2019, la Sezione della circolazione ha comunicato di non

avere osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4

CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di

primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si

può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che

l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione

del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto

per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al

diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini,

in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398,

n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n.

27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e

seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento

fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.

La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio

elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini,

in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op.

cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit.,

ad art. 398 n. 13, pag. 779) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi

arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata

di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un

elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della

vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con

gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378

consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135

V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1

pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_527/2011

del 22 dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre,

invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono

comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III

209.

consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag.

9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

2.

La sentenza di primo

grado

2.1

Nella sentenza

impugnata, il Pretore ha fondato le sue conclusioni giuridiche su due

circostanze di fatto: quella per cui, prima di svoltare a destra, il ricorrente

“si sia giocoforza spostato verso la sinistra della carreggiata,

probabilmente anche in modo importante” (consid. 9.), e quella per cui egli

non avrebbe usato la necessaria prudenza nello svoltare verso destra per

immettersi in via Monte Erto (consid. 10.1.).

2.2

Per accertare le

circostanze di fatto di cui sopra, il Pretore ha valutato i seguenti elementi

probatori: nella determinazione della circostanza per la quale il ricorrente si

sarebbe spostato verso sinistra - probabilmente anche in modo importante -

prima di effettuare la svolta a destra, ha valutato le foto scattate dalla

Polizia cantonale, dalle quali egli ha notato come

“la parte destra del camion sia distante dal margine destro di via Monte

Erto e come il mezzo si stia avvicinando alla perpendicolarità con l’asse di

via Lucomagno, tant’è che se si prolunga idealmente a ritroso (cfr. in

particolare la fotografia n. 1) il raggio di curvatura si arriva a posizionare

il camion sulla sinistra della carreggiata. Indizi, questi, che depongono a

favore del fatto che il camion deve essersi allargato in modo sensibile prima

di imboccare la via (cfr. rapporto di polizia 2 ottobre 2018; AI 1)”,

nonché la planimetria

dell’intersezione in questione (estrapolabile dal sito google.ch/maps), dalla

quale ha evinto che

“l’angolo

interno creato dall’intersezione tra via Lucomagno via Monte Erto per chi

proviene da nord è sensibilmente acuto. In tale evenienza, malgrado l’invito

fornito dalla smussatura del marciapiede sul lato destro di via Lucomagno,

appare difficile credere che un camion delle dimensioni di quello condotto

dall’imputato possa svoltare a destra senza prima spostarsi in modo importante

verso sinistra”.

A queste il Pretore

ha aggiunto:

“ciò

che del resto trova conferma sia nelle seppur mitigate e in parte ritrattate

affermazioni dell’imputato, sia nel comportamento della co-protagonista, la

quale non aveva altrimenti motivo di proseguire diritto sulla destra

dell’autocarro”.

Per determinare che il

ricorrente non ha usato la necessaria prudenza nello svoltare, il Pretore si è

basato sul fatto che egli non ha visto la co-protagonista dietro di sé:

considerate le dimensioni degli specchietti laterali del camion, ha ritenuto

inverosimile che il ricorrente li abbia effettivamente controllati entrambi

appena prima di svoltare (consid. 10.1.).

3.

Le censure del ricorrente

Per

quanto attiene alle censure sollevate dal ricorrente, saranno oggetto di esame

da parte di questa Corte solamente gli argomenti sollevati per i quali, a mente

dell’appellante, il Pretore sarebbe incappato nell’arbitrio. Non saranno invece

esaminate le sue proprie valutazioni del materiale probatorio né le critiche

alla decisione impugnata. Infatti, secondo il Tribunale federale, per motivare

l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo

per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente

insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una

svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di

giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; DTF 135 V 2 consid.

1.

; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con

richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le

altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

3.1

Il ricorrente, citando

la dichiarazione della signora ________ secondo cui “vi è pure una specie di

piazzola”, sostiene che “la documentazione fotografica agli atti non

permette in alcun modo di intravvedere un simile allargamento”, e che “Questo

elemento è stato completamente disatteso dal Giudice di prime cure, il quale ha

fatto propria la versione rilasciata dalla signora ________, senza minimamente

accertare se questa piazzola fosse o meno esistente” (motivazione scritta

dell’8 maggio 2019, punto 2.).

In realtà, il Pretore non ha

fatto propria la versione della signora ________, né si è basato sulle sue

dichiarazioni per concludere che il ricorrente si è spostato a sinistra prima

di svoltare. Le motivazioni del Pretore sono state illustrate sopra, al

considerando 2.2., e riguardano valutazioni basate su circostanze di fatto, non

su dichiarazioni della signora ________. L’argomento è pertanto privo di

pertinenza.

3.2.1

Per l’accertamento

della dinamica dell’incidente, il Pretore si è basato sulla posizione del camion

- immortalato nelle fotografie di Polizia agli atti - e l’ha confrontata con la

conformazione stradale.

Su questo punto, il

ricorrente si limita a contestazioni generiche, definendo la ricostruzione del

pretore opinabile, in quanto non suffragata da un accertamento peritale, e

asserendo apoditticamente che “La documentazione fotografica non permette di

giungere a questa conclusione” (motivazione scritta dell’8 maggio 2019,

punto 3.). Non spiega, però, il motivo per cui la valutazione della documentazione

fotografica fatta dal primo giudice sarebbe manifestamente insostenibile. Tali

contestazioni sono pertanto prive di rilevanza in questa sede, in cui l’esame

delle censure è circoscritto all’arbitrio.

3.2.2

Concretamente contestata dall’appellante è invece la seconda motivazione del

Pretore, ovvero quella per cui

“l’angolo

interno creato dall’intersezione tra via Lucomagno via Monte Erto per chi

proviene da nord è sensibilmente acuto. In tale evenienza, malgrado l’invito

fornito dalla smussatura del marciapiede sul lato destro di via Lucomagno,

appare difficile credere che un camion delle dimensioni di quello condotto

dall’imputato possa svoltare a destra senza prima spostarsi in modo importante

verso sinistra”,

e ciò

poiché la carreggiata sarebbe - a mente del ricorrente - abbastanza larga da

permettere “anche a veicoli come camion di affrontare la curva di via Monte

Erto senza necessariamente spostarsi sulla sinistra”, considerato che

l’angolo di curvatura per immettersi in via Monte Erto non sarebbe “sensibilmente

acuto” (consid. 9. della sentenza di primo grado) e sostenendo che la

documentazione fotografica agli atti, così come Google maps, indicherebbero “piuttosto

un angolo retto” (motivazione scritta dell’8 maggio 2019, punto 4.).

In proposito, si rileva

che, per definizione, un angolo è acuto quando è inferiore a 90°. Dalla prima

pagina della documentazione fotografica agli atti, si evince che l’angolo in

questione ha un’ampiezza compresa tra i 65° e i 70°. Se una differenza compresa

tra i 20° e i 25° rispetto all’angolo retto di 90° sia o meno da considerarsi

“sensibile”, appare più una questione semantica che giuridica. Ciò che è

incontestabile, è che un angolo con queste caratteristiche è indubbiamente

acuto.

Anche su questo punto, il

Giudice di primo grado ha pertanto accertato correttamente i fatti.

4.

La

sussunzione in diritto

4.1

L’art.

26.

LCStr prevede che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da

non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada

conformemente alle norme stabilite.

Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare la direzione di

marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare

da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso

e a quelli che seguono.

Giusta l’art. 36 cpv. 1

LCStr chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della

carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l'asse della

carreggiata.

Giusta l’art. 13

cpv. 5 ONC il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso

il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve

usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.

L’art. 90 cpv. 1 LCStr prevede che chi contravviene

alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.

4.2

A

mente di questa Corte, i disposti di legge applicati dal Pretore alla presente

fattispecie, e meglio, gli artt. 26, 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cpv. 1 LCStr e 13

cpv. 5 ONC sopra elencati, risultano perfettamente consoni alle risultanze

istruttorie agli atti e alle dinamiche fattuali considerate. Non si ravvisa

pertanto alcun vizio giuridico relativo ai disposti di legge applicati, come

d’altronde ammesso anche dallo stesso ricorrente (motivazione scritta dell’8

maggio 2019, punto B. 1.3 in fine).

5.

Quanto alla

commisurazione della pena, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla

multa di fr. 300.- che, oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro

edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) è certamente ossequiosa degli artt. 47 e 106

cpv. 3 CP.

6.

Di conseguenza, la

sentenza impugnata è integralmente confermata, e l’appello respinto.

7.

Gli oneri

processuali della sede di appello seguono la soccombenza e sono posti

interamente a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP), così come quelli

della prima sede.

8.

La richiesta di

indennizzo ex art. 429 CPP del ricorrente è respinta.

Per questi

motivi,

visti gli

artt. 80, 81, 398 e segg. e 429 CPP,

26.

cpv. 1, 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 LCStr,

13.

cpv. 5 ONC,

47.

e segg. e 106 CP,

nonché, sulle spese, gli artt. 422 e segg. CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1.

Nella misura della

sua ricevibilità, l’appello è respinto.

2.

Di conseguenza:

2.1

IM1

è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per essersi, il

4.

settembre 2018, a Biasca, spostato verso sinistra per meglio accedere ad una

strada laterale situata alla sua destra, voltando in seguito nella direzione

prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e

collidendo con un veicolo che lo stava superando sulla destra.

2.2

IM1 è condannato

2.2.1

alla multa di fr. 300.-

(trecento),

2.2.2

in caso di mancato

pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

2.2.3

Gli oneri processuali

del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 650.-, sono posti a carico

dell’appellante.

2.2.4

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr.

700.

-

sono posti a carico

dell’appellante.

3.

Intimazione a:

4.

Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81.

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.