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Decisione

17.2020.106

Tentato inganno aggravato nell’ambito del matrimonio putativo: appello dell'imputato condannato. Credibilità, accertamento dei fatti, espulsione e clausola di rigore. Appello parzialmente accolto

30 novembre 2020Italiano27 min

A. Con atto d’accusa n. 136/2018 del 27 luglio 2018 il procuratore pubblico ha

Source ti.ch

Incarto n.

17.2020.106+237

Locarno

30 novembre 2020/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio dell’8 dicembre 2019 da

IM1

rappr. dall' DI1DUF 1

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 6 dicembre 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona

(motivazione scritta intimata il 20 aprile 2020)

richiamata la dichiarazione di appello 30 aprile 2020;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con atto d’accusa n. 136/2018 del 27 luglio 2018 il procuratore pubblico ha

rinviato a giudizio IM1 davanti alla Pretura penale ritenendola autrice

colpevole di tentato inganno aggravato (indebito profitto)

nell’ambito del matrimonio putativo e pornografia.

B. Esperito il

dibattimento, con sentenza 6 dicembre 2019 (motivazione scritta intimata il 20

aprile 2020), la Pretura penale l’ha prosciolta dall’imputazione di pornografia

e l’ha dichiarata autrice colpevole di:

“tentato inganno aggravato nell’ambito del matrimonio

putativo (indebito profitto)

per avere, nel periodo

compreso tra fine ottobre 2017 e il 22 dicembre 2017 a Bodio, Biasca, Camorino

e in altre imprecisate località, agendo in correità con A., G. e L.

nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno

degli stranieri, G. tentato di facilitare, incoraggiare o rendere possibile il

matrimonio fittizio tra A. e IM1, e meglio, per avere, G. presentando a L. il

cittadino pachistano A., che cercava una donna da sposare a pagamento al fine

di poter rimanere in Svizzera, L. presentando, quindi, A. alla compagna IM1,

titolare di un permesso di dimora B, IM1 accettando di sposare A. fittiziamente

contro il pagamento della somma di fr. 10'000.- in contanti, somma poi

aumentata da L. a fr. 12'000.-, A. consegnando, quindi, tra fine ottobre 2017 e

il 9 novembre 2017 a L. un anticipo di complessivi fr. 6'500.-, assistendo IM1

ad almeno due consegne di denaro, A. portando parimenti qualche effetto

personale presso l’appartamento di IM1 al fine di far credere, in caso di

controllo, che l’intenzione di convivere fosse reale, A. e IM1 avviando in data

2 novembre 2017

la “procedura matrimoniale” presso l’Ufficio dello Stato

Civile di Faido, poi annullata da IM1, adducendo il timore di vedersi rifiutata

la richiesta del permesso di domicilio C e revocata l’assistenza da lei

percepita, G. tentato di facilitare, incoraggiare o rendere possibile un

matrimonio fittizio, rispettivamente A. e IM1 tentato di contrarre un

matrimonio fittizio contro il pagamento della somma di fr. 12'000.-

nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno

degli stranieri, non riuscendo nel loro intento.”,

condannandola alla pena pecuniaria di 70 aliquote

giornaliere da fr. 10.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni, al pagamento di tasse e spese giudiziarie in ragione di

complessivi fr. 1'454.- (mentre per fr. 150.- sono state poste a carico dello

Stato) e all’espulsione dalla Svizzera per 7 anni.

C. Contro il giudizio

pretorile, IM1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e,

dopo avere ricevuto la motivazione scritta, ha confermato tale volontà con

dichiarazione 30 aprile 2020 in cui ha precisato di chiedere, in via

principale, il proprio proscioglimento con conseguente annullamento di tutti i

dispositivi della sentenza impugnata (ad eccezione di quelli relativi al suo

proscioglimento dall’imputazione di pornografia e alla tassazione della nota

del suo patrocinatore d’ufficio). In via subordinata, si è limitata a chiedere

l’annullamento della sua espulsione con riconoscimento del caso

di rigore.

D. I

dispositivi n. 1 (proscioglimento dall’imputazione di

pornografia) e 6 (nota professionale del difensore d’ufficio) della sentenza

impugnata sono passati, incontestati, in giudicato.

E. Non sono state

formulate istanze probatorie e, con il consenso delle parti, l’appello è stato

svolto in procedura scritta. Pervenuta a questa Corte, la

motivazione scritta dell’imputata è stata trasmessa alle parti e alla Pretura

penale per le osservazioni. Delle diverse argomentazioni si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

considerando

Considerandi

in fatto:

1.

a. Sulla vita

travagliata di IM1 si rimanda (art. 82 cpv. 4 CPP) ai consid. 1-5 della

sentenza impugnata (pag. 2-11).

Qui ci si limita a dire che l’imputata vive stabilmente in

Svizzera dal 2003. Attualmente, è al beneficio del permesso B.

Ha due figlie: una nata nel ____ dalla relazione intrattenuta per

circa due anni con F., cittadino svizzero, e l’altra nata nel ____ dalla

relazione con L., cittadino croato, domiciliato a Biasca, che - riconosciuto

autore colpevole di tentato assassinio, infrazione alla LF sulle armi e sulle

munizioni e tentato inganno aggravato nei confronti delle autorità da questa

Corte (sentenza CARP del 26 giugno 2019 - confermata dal TF in 6B_1041/2019 -

all. a doc. PrPen 61) - attualmente sta scontando la pena detentiva di 11 anni.

b. IM1 è incensurata

(doc. PrPen 58 e art. 369 cpv. 7 CP).

c. IM1,

dopo avere esercitato la prostituzione, ha lavorato solo per brevi periodi: dal

dicembre 2006 al dicembre 2007 come tuttofare/aiuto cucina e dall’agosto 2015

all’agosto 2016 come commessa a tempo parziale in un commercio di kebap.

Dal 1 marzo 2006 è al beneficio di prestazioni assistenziali.

d. Al 13 febbraio 2019

vi erano, a suo carico, 41 attestati di carenza beni (per complessivi fr. 21'589.65,

doc. PrPen 58).

2.

Sull’avvio

dell’inchiesta si rimanda (art. 82 cpv. 4 CPP) ai consid. 7-8 della sentenza

impugnata (pag. 12-14).

Per la fattispecie qui a giudizio sono già stati condannati A. (nella forma semplice del reato, doc. PrPen 44), G. (nella forma

aggravata del reato, doc. PrPen 62) e L. (nella forma aggravata del reato, doc. PrPen 61).

3.

Sui contorni della

vicenda si può rimandare alla lettura di quanto accertato da questa Corte nella

sentenza di condanna di L. (CARP 17.2018.231 del 26 giugno 2019 - confermata

dal TF in 6B_1041/2019 - all. a doc. PrPen 61, consid. 7-7.f.2 e 21), da cui

emerge chiaramente che il matrimonio che si voleva celebrare tra A. e IM1 era

fittizio e che L. lo aveva organizzato per soldi.

In questo procedimento, contestata non è né la natura fittizia del

celebrando matrimonio in quanto tale né la sua natura mercenaria, bensì, la

consapevolezza di IM1 di quest’ultima componente, ovvero, del fatto che il

tutto era stato architettato per arricchire - quantomeno - L.. Nell’appello si

sostiene, infatti, che IM1 ha agito:

- per poter

uscire dall’assistenza e lavorare, poiché G. le aveva

promesso che, se avesse accettato di sposare A., lui avrebbe ceduto loro il suo

negozio di kebap, rispettivamente, in un’altra versione, le avrebbe promesso di

assumerla come dipendente del negozio;

- pensando che i

soldi di cui si parlava andavano unicamente a coprire le spese del matrimonio;

- anche per

aiutare A., che si trovava in difficoltà (motiv. scritta imputata, pag. 6-8).

4.

Sul motivo per cui IM1

ha accettato di sposare A. agli atti vi sono dichiarazioni contrastanti.

a. IM1 ne ha – per

usare un’espressione colorita – dette di tutti i colori.

Dapprima ha sostenuto di amare A. e di volerlo sposare per

davvero. Poi, ma solo perché confrontata con le dichiarazioni di L. e A., è

pian piano arrivata ad ammettere che il matrimonio era una farsa per permettere

ad A. di restare in Svizzera e che, per questo, A. aveva dato dei soldi a L.

(VI IM1 8.2.2018 pag. 4). In seguito, ha ritrattato dichiarando, non solo che

il matrimonio sarebbe magari potuto anche diventare reale in futuro, ma che non

sapeva che A. aveva dato dei soldi a L., per poi ancora cambiare versione, dopo

essere stata di nuovo confrontata con le sue precedenti dichiarazioni, e

ammettere che, in effetti, “qualcosa sapevo dei soldi ma non sapevo né

quanti, né come e nemmeno dove.” (VI IM1 10.4.2018 pag. 5 e 7).

Due giorni dopo, a confronto con A., è tornata (di nuovo) a

sostenere di non sapere nulla dei soldi e di aver accettato di sposarlo perché

“questo ragazzo aveva bisogno di aiuto” ed era una persona cara a G. per poi cambiare nuovamente e dire che il motivo era, invece,

che G., in cambio, avrebbe ceduto loro il suo negozio di

kebap (VC IM1-A. 12.4.2018 pag. 5 e 14).

Infine, nell’ultimo verbale, ha ammesso di sapere fin dall’inizio

che a L. sarebbero stati dati dei soldi per questo matrimonio e anche di avere

assistito a due consegne di questo denaro (circostanza sempre dichiarata da A.

e ammessa da L.), affermando di non ricordare però quanto denaro fosse stato

consegnato, “forse CHF 1'000.- ” (VI IM1 16.7.2018 pag. 7).

b. L., dal canto suo, ha

affermato che IM1 sapeva che A. gli doveva dare dei soldi ma che credeva –

poiché così lui le aveva detto – che sarebbero andati a coprire le spese. Ha,

poi, precisato di avere tenuto per sé tutto il denaro ed confermato di aver

detto a IM1 che l’accordo di matrimonio era stato fatto in cambio di denaro (VI

L. 28.12.2017 pag. 3 e 7; VC L.-A. 25.4.2018 pag. 3, 4, 8 e 23).

c.

G. ha

inizialmente dichiarato di essere estraneo alla vicenda e di aver solo sentito L.

e A. che parlavano di un matrimonio e di fr. 10’000.- (VI G. 16.5.2018 pag. 6 e

10). A confronto con L. e A., quando la PP gli ha chiesto se era corretta la

versione secondo cui avrebbe assunto IM1 se sposava A., ha risposto di sì, ma

poco dopo l’ha smentita affermando che, in realtà, la sua intenzione era di

assumerla in futuro, ma non a condizione che sposasse A. (VC G.-L.-A. 8.6.2018

pag. 9).

d. A., ha dichiarato:

- che G. lo ha

messo in contatto con L., il quale gli ha detto che per fr. 10’000.- avrebbe

potuto sposare una sua amica col permesso C, e lui ha accettato (VI A. 22.12.2017

pag. 3);

- di aver dato i

soldi a L. e IM1 (VI A. 2.1.2018 pag. 4; VI PIF A. 2.1.2018 pag. 6);

- che L. non gli

aveva mai parlato di “spese” ma solo di fr. 10'000.- (poi aumentati da L. a fr.

12'000.-) quale compenso per la firma della carte del matrimonio da parte di IM1

(VC L.-A. 25.4.2018 pag. 23);

- che IM1 era

perfettamente a conoscenza delle trattative in essere (VI PIF A. 2.1.2018 pag.

6);

- che IM1 era

presente quando la richiesta di denaro è passata da fr. 10'000.- a fr. 12'000.-

(VC IM1-A. 12.4.2018 pag. 5; VC L.-A. 8.6.2018 pag. 7);

- che IM1 era

presente a due consegne di denaro su tre (VC IM1-A. 12.4.2018 pag. 20);

- che, durante

una delle due consegne, L. ha dato i soldi appena ricevuti a IM1 (VC IM1-A.

12.4.2018

pag. 6 e 7);

- che, dopo le

prime due consegne, IM1 era in macchina con lui e L. quando quest’ultimo gli

chiedeva di dargli il resto dei soldi, e che IM1, dal sedile posteriore su cui

era seduta, aveva detto “che lei non avrebbe firmato nessun matrimonio se

non avesse ricevuto tutti i soldi” (VC IM1-A. 12.4.2018 pag. 9);

- che quando,

infine, rivoleva indietro i suoi soldi perché aveva capito che lo stavano

raggirando, li ha chiesti a L. ma è stata IM1 che gli ha detto che avrebbe

dovuto aspettare che le arrivassero i soldi degli assegni per la bambina (VC L.-A.

25.4.2018

pag. 8).

5.

Ricordato che la

credibilità di IM1 è sostanzialmente pari a zero già solo a causa del suo dire

e disdire e, poi, ancora, dire e, di nuovo, disdire e che, a differenza di A.,

sia L. che IM1 che G. di motivi per mentire ne avevano a iosa, si ha che il

fatto che A. sia - di gran lunga - più credibile degli altri protagonisti di

questa vicenda risulta dalle seguenti circostanze:

- è l’unico ad

aver raccontato sin dall’inizio una sola versione dei fatti, mantenuta con

costanza per l’intero procedimento;

- il suo racconto

è lineare, ed ha una sua logica intrinseca;

- non aveva alcun

interesse a mentire, anzi, così facendo si è autoaccusato di un reato;

- laddove ve ne

sono, gli elementi oggettivi agli atti confermano le sue dichiarazioni. Per

esempio, sul fatto che aveva dato fr. 6'500.- a L. (come aveva sin dall’inizio

dichiarato), vi è un video in cui L., non solo lo conferma, ma aggiunge anche

che “tu non hai saldato tutto, capito?” (AI 39). Un altro esempio -

dimostrativo oltre che della buona fede di A., anche della sua buona memoria -

riguarda le modalità dell’ultimo pagamento a L.: per pagarlo, A. ha affermato

di essersi fatto dare dei soldi da G. che ha messo sul suo conto Postfinance “In

tutto mi ricordo che avevo sul conto CHF 1'620.-”, che ha “prelevato CHF

1'000.- dal bancomat di Arbedo Castione, e il giorno dopo ulteriori CHF 500.- a

Bellinzona e li ho consegnati a L.”: la PP, dall’estratto conto

Postfinance, gli ha quindi fatto prendere atto che aveva “versato il 04

novembre 2017 CHF 1'620.-, e poi ho prelevato CHF 1'000.- l’08 novembre e poi

il 09 novembre 2017 CHF 600.-. Mi viene chiesto se si tratta di questi

prelievi? R.: è corretto” (VC G.-L.-A. 8.6.2018 pag. 8).

Ne deriva che, come già nel procedimento per tentato assassinio,

anche in questo caso è essenzialmente sulle dichiarazioni di A. (e non solo o

non tanto sulle parziali ammissioni di IM1 e L.) che i fatti vanno accertati.

Ne discende che l’imputata era perfettamente consapevole della natura

mercenaria dell’operazione, ed ha agito per arricchire – quantomeno – L..

in diritto:

6.

a. L’art. 118 cpv. 2 LStrI punisce con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intento di eludere le

disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae

matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un

siffatto matrimonio.

La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena

pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria, se l’autore

ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento (cpv. 3

lett. a).

Per indebito arricchimento si intende qualsiasi miglioramento

economico che l'autore del reato o un'altra persona cerca di ottenere,

indipendentemente dal fatto che si verifichi effettivamente; un mero indennizzo

a copertura delle spese non costituisce arricchimento (Zünd, Migrationsrecht

Kommentar, 4a edizione, n. 4 ad art. 118 LStrI, che rinvia a n. 8 ad art. 116

LStrI; Sauthier, Code annoté de droit des migrations Vol. II, 2017, n. 22 e 24

ad art. 118 LStrl, che rinvia ad art. 116 cpv. 3 LStrl).

b. Posto quanto accertato, IM1 deve essere ritenuta autrice colpevole

di tentato inganno aggravato intenzionale nei confronti delle autorità (art.

118.

cpv. 2 e cpv. 3 lett. a LStrl), avendo agito al fine di procurare –

quantomeno – a L. un indebito arricchimento (anche se, già solo l’avere agito

nell’obiettivo di ottenere un lavoro o, addirittura, la cessione del commercio

di kebap sarebbe sufficiente ad integrare l’indebito arricchimento di cui s’è

appena detto).

commisurazione della pena

7.

a. Sulla commisurazione della pena si richiama, oltre all’art.

47.

CP e alla DTF 136 IV 55 consid. 5.4, il consid. 14 della sentenza impugnata

(pag. 19-22).

b. Condividendo

pienamente argomentazioni e conclusioni del primo giudice, si richiama il

consid. 15 della sentenza impugnata (pag. 22), che qui si riporta e le cui

conclusioni vengono fatte proprie da questa Corte:

“Nella fattispecie, occorre

da un lato tenere conto del fatto che l‘imputazione di pornografia, seppur di

importanza minore rispetto a quella principale, è venuta meno. Non può inoltre

essere disatteso che l’imputata ha avuto una vita particolarmente difficile,

fin dall’infanzia, ciò di cui non vi è motivo di dubitare, nonostante le

quantità di bugie raccontate.

Dall’altro lato non può

precisamente essere fatta astrazione dall’atteggiamento reticente e della

spiccata predisposizione a mentire e a non raccontare le cose come stanno, che

ha caratterizzato l’intero procedimento, come già evidenziato al considerando

11.1

Neppure può essere disatteso che con il suo comportamento ha dato prova

non solo di approfittare della disperazione altrui, ma anche di totale mancanza

di rispetto nei confronti delle istituzioni che le hanno offerto ogni tipo di

sostegno e che, di fatto, hanno mantenuto lei e la sua famiglia durante tutti

questi anni di permanenza in Svizzera.

Tutto ben ponderato, la

pena può dunque essere fissata in 70 aliquote giornaliere di fr. 10.- l’una,

vista la situazione di indigenza in cui versa l’imputata, e può essere sospesa

condizionalmente per il periodo di prova minimo di due anni. Nonostante tutto

non appare necessario infliggere una multa aggiuntiva per indurla a trattenersi

dal commettere nuove infrazioni.”.

espulsione

8.

Nell’appello, invocando l’art. 66a cpv. 2 CP (caso di

rigore), IM1 chiede di non essere allontanata dalla Svizzera poiché:

-

ha avuto una vita difficile ed ha dei problemi di salute che non l’hanno certo

aiutata a trovare e mantenere un lavoro;

-

il reato imputato non è particolarmente grave e non compromette l’ordine

pubblico e la sicurezza della Svizzera;

- in

Ungheria, IM1 rischierebbe di essere rintracciata dagli sfruttatori che

l’avevano costretta a prostituirsi in passato;

- la

sua espulsione metterebbe in grave difficoltà le due figlie, di cui si è sempre

occupata IM1. La più piccola (nata nel ____) sarebbe condannata a un futuro

incerto in Ungheria. Il futuro della prima (cittadina svizzera nata nel ____)

sarebbe, in ogni caso, pregiudicato: se rimanesse in Svizzera, verrebbe divisa

dalla madre e dalla sorellina; se partisse con loro, è dubbio che, in Ungheria,

potrebbe ricevere le cure di cui necessita.

In ogni caso, conclude l’appellante, la durata

dell’espulsione (7 anni) decisa dal pretore è sproporzionata se paragonati ad

altri casi in cui è stata ordinata la medesima misura a seguito di importanti

traffici di stupefacenti.

9.

Essendo IM1 stata riconosciuta autrice colpevole di tentata

infrazione intenzionale all’art. 118 cpv. 3 LStrl, l’art. 66a cpv. 1 lett. n CP

prevede la sua espulsione obbligatoria dal territorio elvetico per un periodo

da 5 a 15 anni. L'art. 66a cpv. 1 CP si applica infatti anche in caso di

tentativo di commettere uno dei reati dell'elenco (DTF 144 IV 168, consid.

1.4.1).

a. Occorre, tuttavia,

esaminare se, come sostiene l’appellante, siano dati gli estremi dell’art. 66a

cpv. 2 CP (caso di rigore), secondo cui il giudice può rinunciare

eccezionalmente a pronunciare l’espulsione, se essa costituisce per lo

straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico

all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in

Svizzera.

Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di

condanna per uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP, l’espulsione è

la regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle

due condizioni cumulative di cui all’art. 66a cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 del

21.8.2018

consid. 2.1).

Al fine di poter rinunciare a un’espulsione prevista dall’art. 66a

cpv. 1 CP, è necessario che, da un lato, questa misura metta lo straniero in

una situazione personale grave e, d’altro lato, che l’interesse pubblico

all’espulsione non prevalga sull’interesse privato dello straniero a rimanere

in Svizzera (STF 6B_209/2018 del 23.11.2018 consid. 3.3; 6B_724/2018 del

30.10.2018

consid. 2.3.1; 6B_296/2018 del 13.7.2018 consid. 3.2; 6B_506/2017

del 14.2.2018 consid. 1.1 e rinvii).

Il disposto di legge non spiega cosa si debba intendere per

«situazione personale grave» (prima condizione cumulativa) e nemmeno indica i

criteri da tenere in considerazione per la ponderazione degli interessi

(seconda condizione cumulativa).

Secondo il Tribunale federale, per l’applicazione dell’art. 66a

cpv. 2 CP, occorre ispirarsi ai criteri previsti dall’art. 31 cpv. 1

dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’esercizio di un’attività

lucrativa (OASA) e alla relativa giurisprudenza. Si terrà, dunque, conto

dell’integrazione dello straniero, del rispetto dell’ordine pubblico svizzero

da parte sua, della sua situazione famigliare, in particolare il momento e la

durata della scolarizzazione dei figli, della situazione finanziaria, della volontà

di prendere parte alla vita economica, della durata della presenza in Svizzera,

dello stato di salute e della possibilità di reinserimento nel paese d’origine.

Dato che la lista ex art. 31 cpv. 1 OASA non è esaustiva e che l’espulsione

pertiene al diritto penale, il giudice dovrà, nella valutazione del caso di

rigore, tener conto, anche, delle prospettive di reinserimento sociale del

condannato (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.1.1; 6B_861/2018 del

24.

ottobre 2018 consid. 2.3 e riferimenti).

Di norma occorre ammettere l’esistenza di una situazione personale

grave quando l’espulsione costituirebbe, per la persona interessata,

un’ingerenza di una certa importanza nel suo diritto al rispetto della sua vita

privata e famigliare garantito dalla costituzione federale (art. 13) e dal

diritto internazionale, in particolare dall’art. 8 CEDU (STF 6B_1192/2018 del

23.

gennaio 2019 consid. 2.1.2 e riferimenti).

Lo straniero può prevalersi dell’art. 8 CEDU (e dell’art. 13

Cost.) per opporsi all’eventuale separazione dalla famiglia, a patto che

intrattenga una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua

famiglia che ha il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera. Secondo

costante giurisprudenza, le relazioni oggetto dell’art. 8 CEDU sono,

innanzitutto, quelle che concernono la famiglia nucleare, vale a dire quelle

tra coniugi, così come quelle tra genitori e figli minorenni che vivono nella

medesima comunione domestica (STF 6B_612/2018 del 22 agosto 2018 consid. 2.2 e

riferimenti). L’art. 8 CEDU protegge, anche, il diritto di stabilire e

intrattenere dei legami sociali e ingloba, pertanto, aspetti legati

all’identità sociale della persona (STF 6B_612/2018 consid. 2.2).

Se lo straniero può prevalersi dell’art. 8 CEDU occorre, ancora,

determinare se il suo interesse privato a rimanere in Svizzera prevale

sull’interesse pubblico all’espulsione (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019

consid. 2.2). Tale esame implica, in particolare, di determinare se la misura

in questione rispetta il principio di proporzionalità ex art. 5 cpv. 2 Cost. e

8.

par. 2 CEDU (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2 e riferimenti).

Il fatto che la clausola di rigore costituisca una norma

potestativa non significa che il giudice possa, liberamente, decidere di

applicare oppure non applicare l’eccezione dell’art. 66a cpv. 2 CP. Il giudice

deve fare uso del suo potere di apprezzamento conferitogli da tale norma

potestativa nel rispetto dei principi costituzionali. Se dovesse rifiutare di

rinunciare all’espulsione quando le condizioni per la clausola di rigore sono

adempiute, il principio di proporzionalità ancorato all’art. 5 cpv. 2 Cost.

sarebbe violato. Il giudice deve, pertanto, rinunciare all’espulsione quando le

condizioni dell’art. 66a cpv. 2 sono date, conformemente al principio di

proporzionalità (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.1.1 e

riferimenti).

b. IM1 ha due figlie:

B.,

nata nel ____ e figlia di L., e V., nata nel ____ e figlia di _____________.

Dagli atti emerge che di entrambe si è sempre occupata IM1 da sola (con un

sostegno dalla moglie di L. e dal nonno paterno di V.), che ha delle buone

capacità genitoriali e che collabora in modo regolare e costruttivo con le

autorità (doc. PrPen 61).

V., in quanto figlia di padre svizzero, ha potuto beneficiare

della naturalizzazione agevolata, e dal 2006 è cittadina svizzera: ha,

pertanto, diritto a risiedere durevolmente nel nostro Paese. È nata e cresciuta

in Ticino e non ha legami con l’Ungheria, né dagli atti emerge che ne parli

correntemente la lingua o ne conosca la cultura. Suo padre vive in Ticino, e,

nel frattempo, da una nuova compagna, ha avuto un figlio e una figlia, con i

quali V. intrattiene rapporti regolari e dei quali spesso si occupa come

babysitter.

V. frequenta le scuole speciali e i suoi insegnanti riferiscono

che si impegna, è educata, ben integrata e sempre disponibile ad aiutare gli

altri. Sta seguendo un programma individualizzato che la sostiene nel suo

sviluppo e sta dando buoni risultati (doc. PrPen 61). Ricominciare da zero, in

un nuovo contesto (quello ungherese) e con una nuova lingua, lontana dal padre,

dal fratellino e dalla sorellina paterni, sarebbe per V. tutt’altro che cosa

facile (considerate, tra le altre, le sue difficoltà già nell’apprendimento

dell’italiano), e potrebbe incidere negativamente sul suo sviluppo psicofisico,

che necessita di un sostegno particolare (oltre al percorso di scuola speciale,

a maggio 2019 si stava attivando una presa a carico psicoterapeutica al fine di

sostenerla in alcune sue fragilità, doc. PrPen 61). Sulla base di questi

elementi, non si può, ragionevolmente, esigere, da lei, che lasci la Svizzera

per andare a vivere in Ungheria con la madre.

Ne consegue che l’espulsione comporterebbe, per IM1, la

separazione dalla figlia V. (che verosimilmente andrebbe in un istituto, non

emergendo dagli atti che il padre sia disposto ad integrarla nella sua attuale

famiglia e nemmeno può essere fatta astrazione del fatto che, benché ora i

rapporti con lui siano regolari, questi ha mancato per anni ai suoi doveri

alimentari, malgrado le diverse sollecitazioni delle autorità, cfr. doc. PrPen

61), la quale, peraltro, date le sue difficoltà, difficilmente potrebbe recarsi

autonomamente in Ungheria per farle visita. Questa circostanza, da sola,

costituisce una pesante ingerenza nella vita privata dell’imputata ai sensi

dell’art. 8 CEDU ponendola, dunque, in una situazione personale grave: con il

che, la prima condizione dell’art. 66a cpv. 2 CP è, in concreto, realizzata.

Resta da esaminare se il suo interesse privato a restare in Svizzera prevale

sull’interesse pubblico alla sua espulsione.

c. Il reato commesso da

IM1 non è tra quelli per cui, di regola, le autorità devono dare prova di

particolare fermezza in materia di espulsione (cfr., per tutte, STF

6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 e riferimenti) e dalle circostanze del caso

concreto non emerge una sua particolare pericolosità per l’ordine pubblico.

IM1 è incensurata (art. 369 cpv. 7 CPP) e il rischio di recidiva è

basso, come, peraltro, indirettamente riconosciuto anche dal primo giudice, che

ha sospeso la pena per la durata minima del periodo di prova (2 anni) e non ha

ritenuto necessario infliggerle una multa aggiuntiva per indurla a trattenersi

dal commettere nuove infrazioni. Del resto, occorre, pure, considerare che IM1

ha delinquito spronata dall’amante, L.: l’iniziativa non è stata infatti sua,

ma di G. e L., che l’hanno coinvolta nell’affare che già avevano prospettato ad

A.. Che L. si trovi oggi in espiazione di una lunga pena detentiva, e che G.

sia sparito da anni senza lasciare tracce (e portandosi appresso - oltre a

numerose esecuzioni pendenti - la cassa dell’associazione culturale _____ di

cui era tesoriere [doc. PrPen 39], ciò che rende poco probabile un suo ritorno)

non può che essere letto come un ulteriore elemento che consente di ritenere

particolarmente basso il suo rischio di recidiva. Già solo sulla base di questi

elementi, non si può, ragionevolmente, sostenere che IM1 costituisca un grave

pericolo per l’ordine pubblico.

Tutto ciò ben ponderato, l’interesse privato di IM1 a rimanere in

Svizzera con le sue due figlie prevale sull’interesse pubblico alla sua

espulsione. Già solo per questo motivo, si deve rinunciare alla misura, senza

che sia necessario esaminarne un’eventuale sua conformità (o non conformità)

all’ALC.

L’appello, su questo punto, è pertanto accolto.

oneri processuali

10.

a. Visto l’esito del

procedimento, è confermata l’attribuzione degli oneri processuali di prima sede

così come decisa dal pretore.

b. Quelli d’appello,

ammontanti a fr. 1'200.- (fr. 1'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di

altri disborsi), seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti per

metà a carico dell’imputata e per metà a carico dello Stato.

tassazione della nota professionale del difensore d’ufficio

11.

La nota presentata

dall’avv. DI1 per il procedimento d’appello appare adeguata al lavoro svolto ed

è pertanto approvata integralmente per complessivi fr. 3’104.02 (di cui fr.

2’465.- di onorario, fr. 417.10 di spese e fr. 221.92 di IVA).

12.

Visto l’esito dell’appello,

in caso di ritorno a miglior fortuna, IM1 dovrà rimborsare allo Stato 1/2 di

quanto da questi anticipato per i costi della sua difesa in appello (art. 135 cpv.

4.

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 6,

9, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e

422 e segg. CPP,

12, 22, 34 e segg., 47 e 66a

CP,

118 cpv. 2 e 3 lett. a LStrl,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente

accolto.

Di conseguenza, ricordato che i disp. n. 1 e 6 della sentenza

impugnata sono passati in giudicato,

1.1.

IM1 è dichiarata autrice colpevole di:

tentato inganno aggravato nei confronti delle autorità

per avere,

nel periodo ottobre-dicembre 2017, a Biasca, Faido, Bodio e in altre

imprecisate località del Canton Ticino, agendo intenzionalmente e in correità

con A., L. e G., al fine di procurare a sé o ad altri un indebito

arricchimento, per eludere le disposizioni in materia di ammissione e di

soggiorno degli stranieri, essendo titolare di un permesso B, tentato di

organizzare il suo matrimonio fittizio con A., cittadino pakistano che cercava

una donna da sposare per poter rimanere in Svizzera,

contro il

pagamento di fr. 12'000.-, di cui fr. 6'500.- effettivamente pagati a L. quale

anticipo, e meglio come indicato nei considerandi.

1.2.

IM1

è condannata:

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere da fr. 10.- (dieci)

ciascuna (art. 34 e segg. CP).

1.2.2. L’esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

2. Non si fa luogo ad espulsione

(art. 66a cpv. 2 CP).

3. Gli oneri

processuali del procedimento di primo grado (pari a fr. 1’604.-) sono posti in

ragione di fr. 1’454.- a carico dell’imputata e in ragione di fr. 150.- a

carico dello Stato, così come deciso nel giudizio impugnato.

4. La nota professionale dell’avv. DI1 relativa alla procedura d’appello è

approvata per:

- onorario fr.

2’465.00

- spese fr.

417.10

- IVA fr.

221.92

Totale fr.

3’104.02

e posta a carico dello Stato.

4.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla

notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

4.2. La richiesta di pagamento dev’essere inviata, da parte del difensore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del

presente dispositivo.

4.3. Non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno IM1 è

tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino fr. 1’552.01, corrispondenti

a 1/2 di quanto quest’ultimo ha anticipato per la sua difesa in appello (art.

135 cpv. 4 CPP).

5. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti per 1/2 a carico dell’imputata e per 1/2 a carico dello

Stato.

6. Intimazione a:

7. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.