17.2020.106
Tentato inganno aggravato nell’ambito del matrimonio putativo: appello dell'imputato condannato. Credibilità, accertamento dei fatti, espulsione e clausola di rigore. Appello parzialmente accolto
30 novembre 2020Italiano27 min
A. Con atto d’accusa n. 136/2018 del 27 luglio 2018 il procuratore pubblico ha
Source ti.ch
Incarto n.
17.2020.106+237
Locarno
30 novembre 2020/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio dell’8 dicembre 2019 da
IM1
rappr. dall' DI1DUF 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 6 dicembre 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 20 aprile 2020)
richiamata la dichiarazione di appello 30 aprile 2020;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con atto d’accusa n. 136/2018 del 27 luglio 2018 il procuratore pubblico ha
rinviato a giudizio IM1 davanti alla Pretura penale ritenendola autrice
colpevole di tentato inganno aggravato (indebito profitto)
nell’ambito del matrimonio putativo e pornografia.
B. Esperito il
dibattimento, con sentenza 6 dicembre 2019 (motivazione scritta intimata il 20
aprile 2020), la Pretura penale l’ha prosciolta dall’imputazione di pornografia
e l’ha dichiarata autrice colpevole di:
“tentato inganno aggravato nell’ambito del matrimonio
putativo (indebito profitto)
per avere, nel periodo
compreso tra fine ottobre 2017 e il 22 dicembre 2017 a Bodio, Biasca, Camorino
e in altre imprecisate località, agendo in correità con A., G. e L.
nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno
degli stranieri, G. tentato di facilitare, incoraggiare o rendere possibile il
matrimonio fittizio tra A. e IM1, e meglio, per avere, G. presentando a L. il
cittadino pachistano A., che cercava una donna da sposare a pagamento al fine
di poter rimanere in Svizzera, L. presentando, quindi, A. alla compagna IM1,
titolare di un permesso di dimora B, IM1 accettando di sposare A. fittiziamente
contro il pagamento della somma di fr. 10'000.- in contanti, somma poi
aumentata da L. a fr. 12'000.-, A. consegnando, quindi, tra fine ottobre 2017 e
il 9 novembre 2017 a L. un anticipo di complessivi fr. 6'500.-, assistendo IM1
ad almeno due consegne di denaro, A. portando parimenti qualche effetto
personale presso l’appartamento di IM1 al fine di far credere, in caso di
controllo, che l’intenzione di convivere fosse reale, A. e IM1 avviando in data
2 novembre 2017
la “procedura matrimoniale” presso l’Ufficio dello Stato
Civile di Faido, poi annullata da IM1, adducendo il timore di vedersi rifiutata
la richiesta del permesso di domicilio C e revocata l’assistenza da lei
percepita, G. tentato di facilitare, incoraggiare o rendere possibile un
matrimonio fittizio, rispettivamente A. e IM1 tentato di contrarre un
matrimonio fittizio contro il pagamento della somma di fr. 12'000.-
nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno
degli stranieri, non riuscendo nel loro intento.”,
condannandola alla pena pecuniaria di 70 aliquote
giornaliere da fr. 10.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni, al pagamento di tasse e spese giudiziarie in ragione di
complessivi fr. 1'454.- (mentre per fr. 150.- sono state poste a carico dello
Stato) e all’espulsione dalla Svizzera per 7 anni.
C. Contro il giudizio
pretorile, IM1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e,
dopo avere ricevuto la motivazione scritta, ha confermato tale volontà con
dichiarazione 30 aprile 2020 in cui ha precisato di chiedere, in via
principale, il proprio proscioglimento con conseguente annullamento di tutti i
dispositivi della sentenza impugnata (ad eccezione di quelli relativi al suo
proscioglimento dall’imputazione di pornografia e alla tassazione della nota
del suo patrocinatore d’ufficio). In via subordinata, si è limitata a chiedere
l’annullamento della sua espulsione con riconoscimento del caso
di rigore.
D. I
dispositivi n. 1 (proscioglimento dall’imputazione di
pornografia) e 6 (nota professionale del difensore d’ufficio) della sentenza
impugnata sono passati, incontestati, in giudicato.
E. Non sono state
formulate istanze probatorie e, con il consenso delle parti, l’appello è stato
svolto in procedura scritta. Pervenuta a questa Corte, la
motivazione scritta dell’imputata è stata trasmessa alle parti e alla Pretura
penale per le osservazioni. Delle diverse argomentazioni si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
considerando
Considerandi
in fatto:
1.
a. Sulla vita
travagliata di IM1 si rimanda (art. 82 cpv. 4 CPP) ai consid. 1-5 della
sentenza impugnata (pag. 2-11).
Qui ci si limita a dire che l’imputata vive stabilmente in
Svizzera dal 2003. Attualmente, è al beneficio del permesso B.
Ha due figlie: una nata nel ____ dalla relazione intrattenuta per
circa due anni con F., cittadino svizzero, e l’altra nata nel ____ dalla
relazione con L., cittadino croato, domiciliato a Biasca, che - riconosciuto
autore colpevole di tentato assassinio, infrazione alla LF sulle armi e sulle
munizioni e tentato inganno aggravato nei confronti delle autorità da questa
Corte (sentenza CARP del 26 giugno 2019 - confermata dal TF in 6B_1041/2019 -
all. a doc. PrPen 61) - attualmente sta scontando la pena detentiva di 11 anni.
b. IM1 è incensurata
(doc. PrPen 58 e art. 369 cpv. 7 CP).
c. IM1,
dopo avere esercitato la prostituzione, ha lavorato solo per brevi periodi: dal
dicembre 2006 al dicembre 2007 come tuttofare/aiuto cucina e dall’agosto 2015
all’agosto 2016 come commessa a tempo parziale in un commercio di kebap.
Dal 1 marzo 2006 è al beneficio di prestazioni assistenziali.
d. Al 13 febbraio 2019
vi erano, a suo carico, 41 attestati di carenza beni (per complessivi fr. 21'589.65,
doc. PrPen 58).
2.
Sull’avvio
dell’inchiesta si rimanda (art. 82 cpv. 4 CPP) ai consid. 7-8 della sentenza
impugnata (pag. 12-14).
Per la fattispecie qui a giudizio sono già stati condannati A. (nella forma semplice del reato, doc. PrPen 44), G. (nella forma
aggravata del reato, doc. PrPen 62) e L. (nella forma aggravata del reato, doc. PrPen 61).
3.
Sui contorni della
vicenda si può rimandare alla lettura di quanto accertato da questa Corte nella
sentenza di condanna di L. (CARP 17.2018.231 del 26 giugno 2019 - confermata
dal TF in 6B_1041/2019 - all. a doc. PrPen 61, consid. 7-7.f.2 e 21), da cui
emerge chiaramente che il matrimonio che si voleva celebrare tra A. e IM1 era
fittizio e che L. lo aveva organizzato per soldi.
In questo procedimento, contestata non è né la natura fittizia del
celebrando matrimonio in quanto tale né la sua natura mercenaria, bensì, la
consapevolezza di IM1 di quest’ultima componente, ovvero, del fatto che il
tutto era stato architettato per arricchire - quantomeno - L.. Nell’appello si
sostiene, infatti, che IM1 ha agito:
- per poter
uscire dall’assistenza e lavorare, poiché G. le aveva
promesso che, se avesse accettato di sposare A., lui avrebbe ceduto loro il suo
negozio di kebap, rispettivamente, in un’altra versione, le avrebbe promesso di
assumerla come dipendente del negozio;
- pensando che i
soldi di cui si parlava andavano unicamente a coprire le spese del matrimonio;
- anche per
aiutare A., che si trovava in difficoltà (motiv. scritta imputata, pag. 6-8).
4.
Sul motivo per cui IM1
ha accettato di sposare A. agli atti vi sono dichiarazioni contrastanti.
a. IM1 ne ha – per
usare un’espressione colorita – dette di tutti i colori.
Dapprima ha sostenuto di amare A. e di volerlo sposare per
davvero. Poi, ma solo perché confrontata con le dichiarazioni di L. e A., è
pian piano arrivata ad ammettere che il matrimonio era una farsa per permettere
ad A. di restare in Svizzera e che, per questo, A. aveva dato dei soldi a L.
(VI IM1 8.2.2018 pag. 4). In seguito, ha ritrattato dichiarando, non solo che
il matrimonio sarebbe magari potuto anche diventare reale in futuro, ma che non
sapeva che A. aveva dato dei soldi a L., per poi ancora cambiare versione, dopo
essere stata di nuovo confrontata con le sue precedenti dichiarazioni, e
ammettere che, in effetti, “qualcosa sapevo dei soldi ma non sapevo né
quanti, né come e nemmeno dove.” (VI IM1 10.4.2018 pag. 5 e 7).
Due giorni dopo, a confronto con A., è tornata (di nuovo) a
sostenere di non sapere nulla dei soldi e di aver accettato di sposarlo perché
“questo ragazzo aveva bisogno di aiuto” ed era una persona cara a G. per poi cambiare nuovamente e dire che il motivo era, invece,
che G., in cambio, avrebbe ceduto loro il suo negozio di
kebap (VC IM1-A. 12.4.2018 pag. 5 e 14).
Infine, nell’ultimo verbale, ha ammesso di sapere fin dall’inizio
che a L. sarebbero stati dati dei soldi per questo matrimonio e anche di avere
assistito a due consegne di questo denaro (circostanza sempre dichiarata da A.
e ammessa da L.), affermando di non ricordare però quanto denaro fosse stato
consegnato, “forse CHF 1'000.- ” (VI IM1 16.7.2018 pag. 7).
b. L., dal canto suo, ha
affermato che IM1 sapeva che A. gli doveva dare dei soldi ma che credeva –
poiché così lui le aveva detto – che sarebbero andati a coprire le spese. Ha,
poi, precisato di avere tenuto per sé tutto il denaro ed confermato di aver
detto a IM1 che l’accordo di matrimonio era stato fatto in cambio di denaro (VI
L. 28.12.2017 pag. 3 e 7; VC L.-A. 25.4.2018 pag. 3, 4, 8 e 23).
c.
G. ha
inizialmente dichiarato di essere estraneo alla vicenda e di aver solo sentito L.
e A. che parlavano di un matrimonio e di fr. 10’000.- (VI G. 16.5.2018 pag. 6 e
10). A confronto con L. e A., quando la PP gli ha chiesto se era corretta la
versione secondo cui avrebbe assunto IM1 se sposava A., ha risposto di sì, ma
poco dopo l’ha smentita affermando che, in realtà, la sua intenzione era di
assumerla in futuro, ma non a condizione che sposasse A. (VC G.-L.-A. 8.6.2018
pag. 9).
d. A., ha dichiarato:
- che G. lo ha
messo in contatto con L., il quale gli ha detto che per fr. 10’000.- avrebbe
potuto sposare una sua amica col permesso C, e lui ha accettato (VI A. 22.12.2017
pag. 3);
- di aver dato i
soldi a L. e IM1 (VI A. 2.1.2018 pag. 4; VI PIF A. 2.1.2018 pag. 6);
- che L. non gli
aveva mai parlato di “spese” ma solo di fr. 10'000.- (poi aumentati da L. a fr.
12'000.-) quale compenso per la firma della carte del matrimonio da parte di IM1
(VC L.-A. 25.4.2018 pag. 23);
- che IM1 era
perfettamente a conoscenza delle trattative in essere (VI PIF A. 2.1.2018 pag.
6);
- che IM1 era
presente quando la richiesta di denaro è passata da fr. 10'000.- a fr. 12'000.-
(VC IM1-A. 12.4.2018 pag. 5; VC L.-A. 8.6.2018 pag. 7);
- che IM1 era
presente a due consegne di denaro su tre (VC IM1-A. 12.4.2018 pag. 20);
- che, durante
una delle due consegne, L. ha dato i soldi appena ricevuti a IM1 (VC IM1-A.
12.4.2018
pag. 6 e 7);
- che, dopo le
prime due consegne, IM1 era in macchina con lui e L. quando quest’ultimo gli
chiedeva di dargli il resto dei soldi, e che IM1, dal sedile posteriore su cui
era seduta, aveva detto “che lei non avrebbe firmato nessun matrimonio se
non avesse ricevuto tutti i soldi” (VC IM1-A. 12.4.2018 pag. 9);
- che quando,
infine, rivoleva indietro i suoi soldi perché aveva capito che lo stavano
raggirando, li ha chiesti a L. ma è stata IM1 che gli ha detto che avrebbe
dovuto aspettare che le arrivassero i soldi degli assegni per la bambina (VC L.-A.
25.4.2018
pag. 8).
5.
Ricordato che la
credibilità di IM1 è sostanzialmente pari a zero già solo a causa del suo dire
e disdire e, poi, ancora, dire e, di nuovo, disdire e che, a differenza di A.,
sia L. che IM1 che G. di motivi per mentire ne avevano a iosa, si ha che il
fatto che A. sia - di gran lunga - più credibile degli altri protagonisti di
questa vicenda risulta dalle seguenti circostanze:
- è l’unico ad
aver raccontato sin dall’inizio una sola versione dei fatti, mantenuta con
costanza per l’intero procedimento;
- il suo racconto
è lineare, ed ha una sua logica intrinseca;
- non aveva alcun
interesse a mentire, anzi, così facendo si è autoaccusato di un reato;
- laddove ve ne
sono, gli elementi oggettivi agli atti confermano le sue dichiarazioni. Per
esempio, sul fatto che aveva dato fr. 6'500.- a L. (come aveva sin dall’inizio
dichiarato), vi è un video in cui L., non solo lo conferma, ma aggiunge anche
che “tu non hai saldato tutto, capito?” (AI 39). Un altro esempio -
dimostrativo oltre che della buona fede di A., anche della sua buona memoria -
riguarda le modalità dell’ultimo pagamento a L.: per pagarlo, A. ha affermato
di essersi fatto dare dei soldi da G. che ha messo sul suo conto Postfinance “In
tutto mi ricordo che avevo sul conto CHF 1'620.-”, che ha “prelevato CHF
1'000.- dal bancomat di Arbedo Castione, e il giorno dopo ulteriori CHF 500.- a
Bellinzona e li ho consegnati a L.”: la PP, dall’estratto conto
Postfinance, gli ha quindi fatto prendere atto che aveva “versato il 04
novembre 2017 CHF 1'620.-, e poi ho prelevato CHF 1'000.- l’08 novembre e poi
il 09 novembre 2017 CHF 600.-. Mi viene chiesto se si tratta di questi
prelievi? R.: è corretto” (VC G.-L.-A. 8.6.2018 pag. 8).
Ne deriva che, come già nel procedimento per tentato assassinio,
anche in questo caso è essenzialmente sulle dichiarazioni di A. (e non solo o
non tanto sulle parziali ammissioni di IM1 e L.) che i fatti vanno accertati.
Ne discende che l’imputata era perfettamente consapevole della natura
mercenaria dell’operazione, ed ha agito per arricchire – quantomeno – L..
in diritto:
6.
a. L’art. 118 cpv. 2 LStrI punisce con una pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intento di eludere le
disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae
matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un
siffatto matrimonio.
La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena
pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria, se l’autore
ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento (cpv. 3
lett. a).
Per indebito arricchimento si intende qualsiasi miglioramento
economico che l'autore del reato o un'altra persona cerca di ottenere,
indipendentemente dal fatto che si verifichi effettivamente; un mero indennizzo
a copertura delle spese non costituisce arricchimento (Zünd, Migrationsrecht
Kommentar, 4a edizione, n. 4 ad art. 118 LStrI, che rinvia a n. 8 ad art. 116
LStrI; Sauthier, Code annoté de droit des migrations Vol. II, 2017, n. 22 e 24
ad art. 118 LStrl, che rinvia ad art. 116 cpv. 3 LStrl).
b. Posto quanto accertato, IM1 deve essere ritenuta autrice colpevole
di tentato inganno aggravato intenzionale nei confronti delle autorità (art.
118.
cpv. 2 e cpv. 3 lett. a LStrl), avendo agito al fine di procurare –
quantomeno – a L. un indebito arricchimento (anche se, già solo l’avere agito
nell’obiettivo di ottenere un lavoro o, addirittura, la cessione del commercio
di kebap sarebbe sufficiente ad integrare l’indebito arricchimento di cui s’è
appena detto).
commisurazione della pena
7.
a. Sulla commisurazione della pena si richiama, oltre all’art.
47.
CP e alla DTF 136 IV 55 consid. 5.4, il consid. 14 della sentenza impugnata
(pag. 19-22).
b. Condividendo
pienamente argomentazioni e conclusioni del primo giudice, si richiama il
consid. 15 della sentenza impugnata (pag. 22), che qui si riporta e le cui
conclusioni vengono fatte proprie da questa Corte:
“Nella fattispecie, occorre
da un lato tenere conto del fatto che l‘imputazione di pornografia, seppur di
importanza minore rispetto a quella principale, è venuta meno. Non può inoltre
essere disatteso che l’imputata ha avuto una vita particolarmente difficile,
fin dall’infanzia, ciò di cui non vi è motivo di dubitare, nonostante le
quantità di bugie raccontate.
Dall’altro lato non può
precisamente essere fatta astrazione dall’atteggiamento reticente e della
spiccata predisposizione a mentire e a non raccontare le cose come stanno, che
ha caratterizzato l’intero procedimento, come già evidenziato al considerando
11.1
Neppure può essere disatteso che con il suo comportamento ha dato prova
non solo di approfittare della disperazione altrui, ma anche di totale mancanza
di rispetto nei confronti delle istituzioni che le hanno offerto ogni tipo di
sostegno e che, di fatto, hanno mantenuto lei e la sua famiglia durante tutti
questi anni di permanenza in Svizzera.
Tutto ben ponderato, la
pena può dunque essere fissata in 70 aliquote giornaliere di fr. 10.- l’una,
vista la situazione di indigenza in cui versa l’imputata, e può essere sospesa
condizionalmente per il periodo di prova minimo di due anni. Nonostante tutto
non appare necessario infliggere una multa aggiuntiva per indurla a trattenersi
dal commettere nuove infrazioni.”.
espulsione
8.
Nell’appello, invocando l’art. 66a cpv. 2 CP (caso di
rigore), IM1 chiede di non essere allontanata dalla Svizzera poiché:
-
ha avuto una vita difficile ed ha dei problemi di salute che non l’hanno certo
aiutata a trovare e mantenere un lavoro;
-
il reato imputato non è particolarmente grave e non compromette l’ordine
pubblico e la sicurezza della Svizzera;
- in
Ungheria, IM1 rischierebbe di essere rintracciata dagli sfruttatori che
l’avevano costretta a prostituirsi in passato;
- la
sua espulsione metterebbe in grave difficoltà le due figlie, di cui si è sempre
occupata IM1. La più piccola (nata nel ____) sarebbe condannata a un futuro
incerto in Ungheria. Il futuro della prima (cittadina svizzera nata nel ____)
sarebbe, in ogni caso, pregiudicato: se rimanesse in Svizzera, verrebbe divisa
dalla madre e dalla sorellina; se partisse con loro, è dubbio che, in Ungheria,
potrebbe ricevere le cure di cui necessita.
In ogni caso, conclude l’appellante, la durata
dell’espulsione (7 anni) decisa dal pretore è sproporzionata se paragonati ad
altri casi in cui è stata ordinata la medesima misura a seguito di importanti
traffici di stupefacenti.
9.
Essendo IM1 stata riconosciuta autrice colpevole di tentata
infrazione intenzionale all’art. 118 cpv. 3 LStrl, l’art. 66a cpv. 1 lett. n CP
prevede la sua espulsione obbligatoria dal territorio elvetico per un periodo
da 5 a 15 anni. L'art. 66a cpv. 1 CP si applica infatti anche in caso di
tentativo di commettere uno dei reati dell'elenco (DTF 144 IV 168, consid.
1.4.1).
a. Occorre, tuttavia,
esaminare se, come sostiene l’appellante, siano dati gli estremi dell’art. 66a
cpv. 2 CP (caso di rigore), secondo cui il giudice può rinunciare
eccezionalmente a pronunciare l’espulsione, se essa costituisce per lo
straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico
all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in
Svizzera.
Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di
condanna per uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP, l’espulsione è
la regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle
due condizioni cumulative di cui all’art. 66a cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 del
21.8.2018
consid. 2.1).
Al fine di poter rinunciare a un’espulsione prevista dall’art. 66a
cpv. 1 CP, è necessario che, da un lato, questa misura metta lo straniero in
una situazione personale grave e, d’altro lato, che l’interesse pubblico
all’espulsione non prevalga sull’interesse privato dello straniero a rimanere
in Svizzera (STF 6B_209/2018 del 23.11.2018 consid. 3.3; 6B_724/2018 del
30.10.2018
consid. 2.3.1; 6B_296/2018 del 13.7.2018 consid. 3.2; 6B_506/2017
del 14.2.2018 consid. 1.1 e rinvii).
Il disposto di legge non spiega cosa si debba intendere per
«situazione personale grave» (prima condizione cumulativa) e nemmeno indica i
criteri da tenere in considerazione per la ponderazione degli interessi
(seconda condizione cumulativa).
Secondo il Tribunale federale, per l’applicazione dell’art. 66a
cpv. 2 CP, occorre ispirarsi ai criteri previsti dall’art. 31 cpv. 1
dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’esercizio di un’attività
lucrativa (OASA) e alla relativa giurisprudenza. Si terrà, dunque, conto
dell’integrazione dello straniero, del rispetto dell’ordine pubblico svizzero
da parte sua, della sua situazione famigliare, in particolare il momento e la
durata della scolarizzazione dei figli, della situazione finanziaria, della volontà
di prendere parte alla vita economica, della durata della presenza in Svizzera,
dello stato di salute e della possibilità di reinserimento nel paese d’origine.
Dato che la lista ex art. 31 cpv. 1 OASA non è esaustiva e che l’espulsione
pertiene al diritto penale, il giudice dovrà, nella valutazione del caso di
rigore, tener conto, anche, delle prospettive di reinserimento sociale del
condannato (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.1.1; 6B_861/2018 del
24.
ottobre 2018 consid. 2.3 e riferimenti).
Di norma occorre ammettere l’esistenza di una situazione personale
grave quando l’espulsione costituirebbe, per la persona interessata,
un’ingerenza di una certa importanza nel suo diritto al rispetto della sua vita
privata e famigliare garantito dalla costituzione federale (art. 13) e dal
diritto internazionale, in particolare dall’art. 8 CEDU (STF 6B_1192/2018 del
23.
gennaio 2019 consid. 2.1.2 e riferimenti).
Lo straniero può prevalersi dell’art. 8 CEDU (e dell’art. 13
Cost.) per opporsi all’eventuale separazione dalla famiglia, a patto che
intrattenga una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua
famiglia che ha il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera. Secondo
costante giurisprudenza, le relazioni oggetto dell’art. 8 CEDU sono,
innanzitutto, quelle che concernono la famiglia nucleare, vale a dire quelle
tra coniugi, così come quelle tra genitori e figli minorenni che vivono nella
medesima comunione domestica (STF 6B_612/2018 del 22 agosto 2018 consid. 2.2 e
riferimenti). L’art. 8 CEDU protegge, anche, il diritto di stabilire e
intrattenere dei legami sociali e ingloba, pertanto, aspetti legati
all’identità sociale della persona (STF 6B_612/2018 consid. 2.2).
Se lo straniero può prevalersi dell’art. 8 CEDU occorre, ancora,
determinare se il suo interesse privato a rimanere in Svizzera prevale
sull’interesse pubblico all’espulsione (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019
consid. 2.2). Tale esame implica, in particolare, di determinare se la misura
in questione rispetta il principio di proporzionalità ex art. 5 cpv. 2 Cost. e
8.
par. 2 CEDU (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2 e riferimenti).
Il fatto che la clausola di rigore costituisca una norma
potestativa non significa che il giudice possa, liberamente, decidere di
applicare oppure non applicare l’eccezione dell’art. 66a cpv. 2 CP. Il giudice
deve fare uso del suo potere di apprezzamento conferitogli da tale norma
potestativa nel rispetto dei principi costituzionali. Se dovesse rifiutare di
rinunciare all’espulsione quando le condizioni per la clausola di rigore sono
adempiute, il principio di proporzionalità ancorato all’art. 5 cpv. 2 Cost.
sarebbe violato. Il giudice deve, pertanto, rinunciare all’espulsione quando le
condizioni dell’art. 66a cpv. 2 sono date, conformemente al principio di
proporzionalità (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.1.1 e
riferimenti).
b. IM1 ha due figlie:
B.,
nata nel ____ e figlia di L., e V., nata nel ____ e figlia di _____________.
Dagli atti emerge che di entrambe si è sempre occupata IM1 da sola (con un
sostegno dalla moglie di L. e dal nonno paterno di V.), che ha delle buone
capacità genitoriali e che collabora in modo regolare e costruttivo con le
autorità (doc. PrPen 61).
V., in quanto figlia di padre svizzero, ha potuto beneficiare
della naturalizzazione agevolata, e dal 2006 è cittadina svizzera: ha,
pertanto, diritto a risiedere durevolmente nel nostro Paese. È nata e cresciuta
in Ticino e non ha legami con l’Ungheria, né dagli atti emerge che ne parli
correntemente la lingua o ne conosca la cultura. Suo padre vive in Ticino, e,
nel frattempo, da una nuova compagna, ha avuto un figlio e una figlia, con i
quali V. intrattiene rapporti regolari e dei quali spesso si occupa come
babysitter.
V. frequenta le scuole speciali e i suoi insegnanti riferiscono
che si impegna, è educata, ben integrata e sempre disponibile ad aiutare gli
altri. Sta seguendo un programma individualizzato che la sostiene nel suo
sviluppo e sta dando buoni risultati (doc. PrPen 61). Ricominciare da zero, in
un nuovo contesto (quello ungherese) e con una nuova lingua, lontana dal padre,
dal fratellino e dalla sorellina paterni, sarebbe per V. tutt’altro che cosa
facile (considerate, tra le altre, le sue difficoltà già nell’apprendimento
dell’italiano), e potrebbe incidere negativamente sul suo sviluppo psicofisico,
che necessita di un sostegno particolare (oltre al percorso di scuola speciale,
a maggio 2019 si stava attivando una presa a carico psicoterapeutica al fine di
sostenerla in alcune sue fragilità, doc. PrPen 61). Sulla base di questi
elementi, non si può, ragionevolmente, esigere, da lei, che lasci la Svizzera
per andare a vivere in Ungheria con la madre.
Ne consegue che l’espulsione comporterebbe, per IM1, la
separazione dalla figlia V. (che verosimilmente andrebbe in un istituto, non
emergendo dagli atti che il padre sia disposto ad integrarla nella sua attuale
famiglia e nemmeno può essere fatta astrazione del fatto che, benché ora i
rapporti con lui siano regolari, questi ha mancato per anni ai suoi doveri
alimentari, malgrado le diverse sollecitazioni delle autorità, cfr. doc. PrPen
61), la quale, peraltro, date le sue difficoltà, difficilmente potrebbe recarsi
autonomamente in Ungheria per farle visita. Questa circostanza, da sola,
costituisce una pesante ingerenza nella vita privata dell’imputata ai sensi
dell’art. 8 CEDU ponendola, dunque, in una situazione personale grave: con il
che, la prima condizione dell’art. 66a cpv. 2 CP è, in concreto, realizzata.
Resta da esaminare se il suo interesse privato a restare in Svizzera prevale
sull’interesse pubblico alla sua espulsione.
c. Il reato commesso da
IM1 non è tra quelli per cui, di regola, le autorità devono dare prova di
particolare fermezza in materia di espulsione (cfr., per tutte, STF
6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 e riferimenti) e dalle circostanze del caso
concreto non emerge una sua particolare pericolosità per l’ordine pubblico.
IM1 è incensurata (art. 369 cpv. 7 CPP) e il rischio di recidiva è
basso, come, peraltro, indirettamente riconosciuto anche dal primo giudice, che
ha sospeso la pena per la durata minima del periodo di prova (2 anni) e non ha
ritenuto necessario infliggerle una multa aggiuntiva per indurla a trattenersi
dal commettere nuove infrazioni. Del resto, occorre, pure, considerare che IM1
ha delinquito spronata dall’amante, L.: l’iniziativa non è stata infatti sua,
ma di G. e L., che l’hanno coinvolta nell’affare che già avevano prospettato ad
A.. Che L. si trovi oggi in espiazione di una lunga pena detentiva, e che G.
sia sparito da anni senza lasciare tracce (e portandosi appresso - oltre a
numerose esecuzioni pendenti - la cassa dell’associazione culturale _____ di
cui era tesoriere [doc. PrPen 39], ciò che rende poco probabile un suo ritorno)
non può che essere letto come un ulteriore elemento che consente di ritenere
particolarmente basso il suo rischio di recidiva. Già solo sulla base di questi
elementi, non si può, ragionevolmente, sostenere che IM1 costituisca un grave
pericolo per l’ordine pubblico.
Tutto ciò ben ponderato, l’interesse privato di IM1 a rimanere in
Svizzera con le sue due figlie prevale sull’interesse pubblico alla sua
espulsione. Già solo per questo motivo, si deve rinunciare alla misura, senza
che sia necessario esaminarne un’eventuale sua conformità (o non conformità)
all’ALC.
L’appello, su questo punto, è pertanto accolto.
oneri processuali
10.
a. Visto l’esito del
procedimento, è confermata l’attribuzione degli oneri processuali di prima sede
così come decisa dal pretore.
b. Quelli d’appello,
ammontanti a fr. 1'200.- (fr. 1'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di
altri disborsi), seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti per
metà a carico dell’imputata e per metà a carico dello Stato.
tassazione della nota professionale del difensore d’ufficio
11.
La nota presentata
dall’avv. DI1 per il procedimento d’appello appare adeguata al lavoro svolto ed
è pertanto approvata integralmente per complessivi fr. 3’104.02 (di cui fr.
2’465.- di onorario, fr. 417.10 di spese e fr. 221.92 di IVA).
12.
Visto l’esito dell’appello,
in caso di ritorno a miglior fortuna, IM1 dovrà rimborsare allo Stato 1/2 di
quanto da questi anticipato per i costi della sua difesa in appello (art. 135 cpv.
4.
CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli artt. 6,
9, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e
422 e segg. CPP,
12, 22, 34 e segg., 47 e 66a
CP,
118 cpv. 2 e 3 lett. a LStrl,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente
accolto.
Di conseguenza, ricordato che i disp. n. 1 e 6 della sentenza
impugnata sono passati in giudicato,
1.1.
IM1 è dichiarata autrice colpevole di:
tentato inganno aggravato nei confronti delle autorità
per avere,
nel periodo ottobre-dicembre 2017, a Biasca, Faido, Bodio e in altre
imprecisate località del Canton Ticino, agendo intenzionalmente e in correità
con A., L. e G., al fine di procurare a sé o ad altri un indebito
arricchimento, per eludere le disposizioni in materia di ammissione e di
soggiorno degli stranieri, essendo titolare di un permesso B, tentato di
organizzare il suo matrimonio fittizio con A., cittadino pakistano che cercava
una donna da sposare per poter rimanere in Svizzera,
contro il
pagamento di fr. 12'000.-, di cui fr. 6'500.- effettivamente pagati a L. quale
anticipo, e meglio come indicato nei considerandi.
1.2.
IM1
è condannata:
1.2.1. alla
pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere da fr. 10.- (dieci)
ciascuna (art. 34 e segg. CP).
1.2.2. L’esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
2. Non si fa luogo ad espulsione
(art. 66a cpv. 2 CP).
3. Gli oneri
processuali del procedimento di primo grado (pari a fr. 1’604.-) sono posti in
ragione di fr. 1’454.- a carico dell’imputata e in ragione di fr. 150.- a
carico dello Stato, così come deciso nel giudizio impugnato.
4. La nota professionale dell’avv. DI1 relativa alla procedura d’appello è
approvata per:
- onorario fr.
2’465.00
- spese fr.
417.10
- IVA fr.
221.92
Totale fr.
3’104.02
e posta a carico dello Stato.
4.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla
notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
4.2. La richiesta di pagamento dev’essere inviata, da parte del difensore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del
presente dispositivo.
4.3. Non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno IM1 è
tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino fr. 1’552.01, corrispondenti
a 1/2 di quanto quest’ultimo ha anticipato per la sua difesa in appello (art.
135 cpv. 4 CPP).
5. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti per 1/2 a carico dell’imputata e per 1/2 a carico dello
Stato.
6. Intimazione a:
7. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.