17.2020.153
Autore colpevole di omicidio colposo, infrazione grave alle norme della circolazione, omissione di soccorso e istigazione alla falsa testimonianza ripetuta. Violazione del principio di celerità. Criteri per la commisurazione della pena e la concessione della sospensione condizionale parziale
27 novembre 2020Italiano25 min
dall’altro, malgrado la presenza di diverse imputazioni, l’incarto non presentava
Source ti.ch
Incarto n.
17.2020.153+186
Locarno
27 novembre 2020/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Damiano Salvini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 4 marzo 2020 da
AP 1
rappr. da DI 1
e sull’ appello incidentale presentato il 5 giugno 2020 dal
PP 1
contro la sentenza emanata il 3
marzo 2020 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata
il 14 maggio 2020) nei confronti di AP 1
richiamata la dichiarazione di appello 20 maggio 2020;
esaminati gli atti;
ritenuto che
A. Con sentenza 3 marzo
2020, la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
- omicidio colposo (art.
117 CP),
“per avere,
il 31 ottobre 2015, a __________ (__________),
per negligenza cagionato la morte
di †__________,
e meglio per avere, quale titolare
di una licenza di condurre in prova, alla guida del veicolo __________ targato
TI __________, circolando alla velocità di 120 km/h ove il limite massimo
segnalato è di 80 km/h, e in stato di ebrietà (concentrazione di etanolo: min.
0.74, max. 1.33 g/kg), nell’affrontare una curva per lui piegante a destra,
perso la padronanza del proprio autoveicolo, superando la linea di sicurezza e
invadendo completamente la corsia di contromano sulla quale circolava
regolarmente †__________ alla guida dell’autoveicolo __________ targato TI __________,
collidendo violentemente, a una velocità di 122 km/h, contro quest’ultimo,
provocato a †__________ lesioni tali da causarne il decesso”,
- infrazione grave alle
norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr),
“per avere,
il 31 ottobre 2015, a __________ (__________),
violando gravemente le norme della
circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, e meglio per
avere, quale conducente in possesso di una licenza in prova e in stato di
ebrietà (concentrazione di etanolo: min. 0.74 km/h [recte: g/kg], max. 1.33
g/kg),
alla guida dell’autoveicolo __________
targato TI __________,
effettuando un sorpasso nei
confronti dell’autovettura Seat Alhambra targata TI 28452 condotta da __________
e con __________ quale passeggera,
circolato alla velocità di 120 km/h
malgrado il limite segnalato di 80 km/h”;
- omissione di soccorso
(128 CP),
“per avere,
il 31 ottobre 2015, a __________ (__________),
ancorché lo si potesse da lui
ragionevolmente esigere, omesso di prestare soccorso a __________, malgrado il
violento impatto appena occorso tra l’autovettura di quest’ultimo e il suo
autoveicolo, colpevolmente da lui causato nelle circostanze di cui al punto 1.1
del presente dispositivo, ritenuto che, prima di telefonare alla Polizia, egli
si era unicamente preoccupato di occultare il proprio autoveicolo, di
telefonare a due colleghi di lavoro per chiedere loro di farsi passare quali
conducenti della sua autovettura o aiutarlo a rimuovere quest’ultima, di
telefonare a suo padre, di ricevere una telefonata da un collega, di suggerire __________
e __________ la versione dei fatti menzognera che i tre avrebbero dovuto
riferire alla Polizia, ritenuto inoltre come la chiamata alla Polizia non sia
stata neppure effettuata immediatamente dopo che l’imputato era stato informato
da __________ che †__________ non stava “per niente bene” e mostrava sangue sul
viso”,
- istigazione alla falsa
testimonianza ripetuta (art. 24 e 307 cpv. 1 CP),
“per avere,
nel periodo 31 ottobre 2015 – 6
novembre 2015, a __________ (__________), __________ e in altre imprecisate
località, ripetutamente e intenzionalmente determinato __________ e __________
a dichiarare il falso in occasione degli interrogatori che hanno reso quali
testimoni dinanzi alla Polizia in relazione all’incidente mortale della
circolazione di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, affinché
riferissero, contrariamente al vero, che la velocità da lui tenuta era di 80
km/h come da limite vigente, minimizzassero il consumo di bevande alcoliche da
parte sua e sottacessero sia il sorpasso da lui operato prima della curva sia
l’invasione, da parte sua, della corsia di contromano, e indicassero piuttosto
nella traiettoria di †__________ la causa dell’incidente, ritenuto come
entrambi hanno effettivamente dichiarato il falso in merito ai fatti
sopracitati nel corso degli interrogatori da loro resi dinanzi alla Polizia
cantonale in qualità di testimoni il 31 ottobre 2015 e il 6 novembre 2015 (__________),
rispettivamente il 31 ottobre 2015 (__________)”,
e, ritenuta in particolare la
violazione del principio di celerità, lo ha condannato alla pena
detentiva di 3 anni e 3 mesi (disp. n. 2), oltre
al pagamento delle spese procedurali (disp n. 6).
B. Questo giudizio è
stato tempestivamente impugnato da AP 1 con
annuncio d’appello 4 marzo 2020 (CARP I) e con dichiarazione d’appello 20
maggio 2020 (CARP IV), limitatamente al disp. n. 2 (commisurazione della pena).
L’appellante ha chiesto che la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi venga ridotta
e che, a seconda dell’entità della riduzione decisa da questa Corte,
l’esecuzione venga sospesa integralmente o parzialmente (CARP IV, pag. 2-3).
C. In data 5 giugno 2020
il PP ha presentato appello incidentale, impugnando anch’egli il disp. n. 2 e
postulando la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni e 10 mesi
(CARP I, inc. n. 17.2020.186, pag. 1).
D. In assenza di
impugnazione, i dispositivi 1 (dichiarazione di colpevolezza
dell’appellante), 3 (condanna dell’appellante al risarcimento dei danni
degli AP) e 4-5 (dissequestri), sono passati in giudicato.
E. Ottenuto il consenso
delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta, con decreto 9
luglio 2020, la presidente di questa Corte ha assegnato loro un termine di 20
giorni per presentare le relative motivazioni scritte delle dichiarazioni
d’appello (CARP XIV).
a. Con motivazione 28
luglio 2020, AP 1 ha confermato le richieste di cui alla propria dichiarazione
d’appello, evidenziando, in particolare, che “la Corte delle assise
criminali ha omesso di considerare l’evoluzione della vita dell’imputato
intervenuta, in modo estremamente positivo ed incisivo, dopo la commissione dei
fatti (e con ciò ci si riferisce apertamente agli avvenimenti di quella notte e
l’atteggiamento deprecabile tenuto durante la prima parte della fase
istruttoria).” (CARP XI, pag. 6).
Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
b. Con motivazione 29
luglio 2020, il PP ha confermato le richieste di cui alla propria dichiarazione
d’appello, evidenziando, in particolare, che, in considerazione della “colpa
- gravissima - e il concorso, si ritiene che la Corte dovesse partire da una
pena ipotetica decisamente superiore a 3 anni e 10 mesi, alla quale si doveva
invece giungere unicamente volendo semmai applicare le attenuanti indicate
dalla Corte.” (CARP XII, pag. 3).
Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
F. Con decreto 30 luglio
2020 la presidente di questa Corte ha intimato alle parti e al Tribunale penale
cantonale le motivazioni scritte, assegnano un termine di 20 giorni per
presentare osservazioni (CARP XIII).
a. Con scritto 4 agosto
2020, il presidente della Corte delle assise criminali ha comunicato di non
avere osservazioni da formulare.
b. Con osservazioni 17
agosto 2020, AP 1 ha contestato la posizione assunta dal PP e ha chiesto l’accoglimento
del proprio appello (CARP XV).
c. Con osservazioni 20
agosto 2020, il PP, ha invece, chiesto l’integrale reiezione dell’appello
principale e ha ribadito la sua richiesta di inasprimento della pena (CARP
XVI).
considerato
in fatto e in diritto
vita, condizioni personali e precedenti penali di AP 1
1. AP 1 è nato il __________
a __________. Ha due sorelle e tre fratelli, tutti più piccoli di lui. Ha
vissuto la sua infanzia e parte dell’adolescenza in __________, dove ha
frequentato le scuole dell’obbligo. In seguito ha svolto l’apprendistato di
carpentiere, lavorando presso la __________ di __________. Durante gli anni di
apprendistato, si è trasferito con la famiglia a __________, in __________. Nel
2014 ha conseguito il relativo AFC. Nel 2018 ha iniziato un’attività in proprio
con un ex collega e amico d’infanzia, costituendo dapprima la __________,
divenuta poi __________, ove AP 1 riveste il ruolo di amministratore unico. A
inizio 2020 la società impiegava 8 operai (allegato 1 a verb. dib. di primo
grado, pag. 1; AI 135, pag. 4; AI 65, verbale AP 1 del 6 novembre 2015, pag. 3;
AI 32, pag. 12).
1.1 Da diversi anni AP 1
intrattiene una relazione sentimentale con __________ - casalinga - con cui
convive da febbraio 2016. Nel 2020 la coppia ha avuto un bambino. __________ fa
la casalinga. Le entrate familiari mensili a marzo 2020 oscillavano fra fr.
5’000.- e fr. 6’000.-, mentre le spese correnti ammontano a circa fr. 3’500.-
al mese. AP 1 non ha debiti (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 1-2;
AI 76, pag. 5).
1.2 L’imputato è
incensurato (CARP XXI).
2. Per ulteriori
dettagli sulla situazione personale dell’appellante, si rimanda, ex art. 82
cpv. 4 CPP, ai consid. 2-7 della sentenza impugnata.
incidente del 31 ottobre 2015 e condotta di AP 1
3. I fatti di cui
all’AA sono riconosciuti dall’imputato, il disp. n. 1 della sentenza impugnata
è passato incontestato in giudicato (compresa, quindi, la qualificazione
giuridica) e la procedura d’appello verte unicamente sulla commisurazione della
pena e sull’eventuale concessione della sospensione condizionale, parziale o
totale (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2; CARP IV e CARP I, inc.
17.2020.186).
4. Sabato 31 ottobre
2015 AP 1, a quel tempo titolare della licenza di condurre in prova, alla guida
del veicolo __________ targato __________ __________, sulla strada cantonale a __________
(__________), in zona __________, procedendo in direzione sud alla volta della
discoteca __________ di __________, ha provocato la morte del __________enne __________.
Verso le ore 0:45/0:50, l’imputato, dopo aver sorpassato alla
velocità di 120 km/h per un “impulso” (allegato 1 a verb. dib. di primo
grado, pag. 2) - lungo un tratto di strada in cui vigeva il limite di 80 km/h -
l’autovettura __________ targata __________, su cui viaggiavano il collega e
amico __________ (conducente) e __________ (passeggera), ha perso la padronanza
del proprio veicolo, invadendo completamente la corsia di contromano. Sulla
stessa, in direzione opposta, sopraggiungeva la __________ __________ targata __________
condotta da †__________.
L’impatto fra i due veicoli è stato molto violento, con
un’importante compenetrazione della __________ di AP 1 nell’abitacolo, lato conducente,
della __________ di †__________, come messo in luce dalla perizia del 20 maggio
2016 (cfr. AI 70, pag. 36 e seg.).
†__________ è deceduto sul posto, a causa di uno “shock
emorragico acuto”, alle ore 01:10 (attestato di morte allegato ad AI 65; AI
46, pag. 2).
4.1 Quella sera AP 1,
prima del fatale incidente, a partire dalle ore 18:30 circa, ha iniziato a
frequentare, spostandosi in auto, diversi EP di __________ e dintorni,
assumendo un imprecisato numero di bevande alcoliche, quali birre panaché,
birre, gin lemon e shot di vodka verde.
Fra le ore 02:56 e le ore 03:05 a AP 1 sono stati prelevati due
campioni di sangue che, a fronte delle analisi effettuate dal laboratorio di
chimica e di tossicologia della FASV, hanno evidenziato un’importante
concentrazione di etanolo nel sangue “al momento critico”, compresa fra
0.74 e 1.33 grammi per ogni chilo di sangue (cfr. relativo allegato ad AI 65,
pag. 2).
5. Dopo il violento
scontro fra i due autoveicoli, pur rimanendo praticamente illeso, AP 1 non ha
dato alcuna priorità alle condizioni di †__________ (di cui si è del tutto
disinteressato: “Non ci ho pensato neanche”; AI 32, pag. 10), bensì ha
perseguito - da subito - un solo e unico obiettivo: “nascondere il tutto”
e “farla franca” (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2-3).
E per (tentare di) riuscirci, l’imputato si è immediatamente mosso
su svariati fronti:
- dopo essere
uscito da solo dall’abitacolo, ha subito tentato di occultare la propria
autovettura per non essere visto (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag.
2-3);
- ha chiamato due
colleghi di lavoro di allora, __________ __________ e __________,
rispettivamente alle ore 0:56 e alle ore 0:58, chiedendo loro se fossero
disposti a dichiarare falsamente alle autorità di trovarsi alla guida della __________
al suo posto. Entrambi hanno rifiutato (AI 24-25 e relativi allegati);
- alle 01:03 ha
chiamato suo padre per informarlo dell’accaduto e per chiedergli di
raggiungerlo sul luogo dell’incidente (AI 65, verbale AP 1 del 6 novembre 2015,
pag. 7; relativo allegato ad AI 22; AI 31, pag. 8);
- ha iniziato -
da subito sul posto e continuato, poi - a chiedere ad __________ e a __________
di mentire alle autorità in merito alla dinamica dell’incidente (“AP 1 mi ha
chiesto di mentire sia prima che sapessimo che ______ era morto, sia dopo che
l’avevamo saputo.”, AI 31, pag. 9; “AP 1 […] ha esclamato: “siamo nella
merda”. In presenza mia [di __________ – n.d.r.] e di __________, AP 1
ha detto: “dobbiamo dire tutti la stessa cosa”, AI 41, pag. 2), spingendoli
sostanzialmente a dichiarare che quanto avvenuto era il risultato della
condotta alla guida di †__________ (allegato 1 a verb. dib. di primo grado,
pag. 3; AI 32, pag. 10 e seg.). I due, sentiti come testi, hanno, poi,
effettivamente rilasciato false deposizioni sui fatti il 31 ottobre 2015,
rispettivamente il 31 ottobre e il 6 novembre 2015;
- dopo quasi 25
minuti dall’impatto, alle ore 01:09 (relativo allegato ad AI 22), AP 1 ha
finalmente allertato la polizia, ma non tanto per chiedere aiuto, quanto per
(iniziare a) disseminare la versione concordata con __________ e __________,
secondo cui era stata la vittima a invadere la sua corsia e a provocare
l’incidente e non il contrario. E ciò, in modo del tutto spontaneo, sin dai
primissimi istanti della telefonata: “Buongiorno! Tè, ascolti, buonasera.
Ero in __________ e una macchina mi ha tagliato la strada. Abbiam fatto quasi
un frontale.” (AI 15). Benché prima di allertare il 112 AP 1 fosse stato
chiaramente informato da ________ delle gravi condizioni di †__________ (“__________
[…] non parlava, faceva soltanto qualche movimento a scatto con la testa.
Inoltre __________ aveva parecchio sangue sul viso. A quel punto io sono corsa
verso […] AP 1 […] e ho detto […] che l’altro conducente non stava affatto bene”;
AI 31, pag. 6-7), l’imputato ha ampiamente minimizzato le cose. Nel corso della
telefonata AP 1 si è, infatti, limitato a dichiarare che “c’è una persona
dentro la macchina che non sta tanto bene”, arrivando poi a sostenere, a
fronte di una precisa domanda da parte del suo interlocutore, che di feriti non
ce n’erano (“Quanti feriti o gh’é? Ma nissún”), dovendo, però, infine
ammettere, a fronte di una certa insistenza dell’agente, che, in effetti, una
persona ferita c’era (“A gh’è una persona ferida, si”) (AI 15).
6. In questo lasso di
tempo, †__________ è stato soccorso da __________ (aiuto medico che si è
casualmente trovata a passare in auto sulla strada cantonale poco dopo
l’indicente) e da __________ (infermiera domiciliata nelle vicinanze che, dopo
aver udito il forte boato provocato dall’impatto, si è subito recata sul
posto).
__________, una volta giunta presso l’autovettura della vittima,
ha senza indugio allertato il 114 alle ore 01:02 (relativi allegati ad AI 65).
Tuttavia, ogni tentativo di salvare la vita del ragazzo si è
rivelato vano e alle ore 01:50 il dr. med. __________ ne ha constatato il
decesso, intervenuto alle ore 01:10 (attestato di morte allegato ad AI 65).
7. AP 1, nel corso del
procedimento, ha ripetutamente negato e/o sminuito quanto commesso. L’imputato
ha iniziato ad ammettere le proprie responsabilità solamente quando è stato
confrontato con le rilevanze istruttorie e, in particolare, quando il 24
novembre 2015 il PP gli ha contestato le (iniziali) confessioni di __________
(“AP 1 mi ha chiesto espressamente di dire alla Polizia che l’altro
conducente guidava veloce, che era stato quest’altro conducente a invadere la
corsia opposta (ossia quella di AP 1), che l’incidente era quindi colpa di __________
e che AP 1 aveva bevuto solamente qualche birrino panaché”) e __________ (“Il
PP mi chiede se AP 1, nel corso di questa telefonata o in altre occasioni, mi
abbia […] chiesto di aiutarlo […] mentendo […] Ora che ci penso, mi ricordo
che, alla fine di quella telefonata ricevuta la mattina successiva
all’incidente, AP 1 mi disse “per favore aiutami” […] per me era chiaro che
l’aiuto che avrei dovuto dare a AP 1, e che lui mi ha chiesto con quella frase,
consisteva nel non raccontare tutta la verità alla Polizia, rispettivamente nel
dichiarare che a me sembrava che AP 1 fosse rimasto nella sua corsia.”) (AI
32, pag. 10 e seg.).
principio di celerità
8. Preso atto che i fatti imputati a AP 1 sono avvenuti a
cavallo fra fine ottobre e inizio novembre 2015, che l’AA è stato emanato il 18
luglio 2019 e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 3 marzo
2020, è manifesto che l’autorità penale è incorsa in una violazione del
principio di celerità (sulla nozione cfr., in particolare, DTF 130 IV 54 e 124
Fatti
I 139), specie se si considera che, da un lato, nella prima metà del 2016,
l’inchiesta aveva già fatto luce sull’effettiva dinamica dell’incidente e che,
dall’altro, malgrado la presenza di diverse imputazioni, l’incarto non presentava
alcuna particolare difficoltà.
commisurazione della pena
9. Richiamati gli art.
117, 128 e 307 cpv. 1 (in rel. con l’art. 24) CP e 90 cpv. 2 LCStr, per la
commisurazione della pena si fa riferimento all’art. 47 CP, i cui criteri sono
stati efficacemente spiegati in DTF 136 IV 55, consid. 5.4. Per quel che
riguarda il concorso di reati ex art. 49 cpv. 1 CP si richiama, invece, la DTF
144 IV 313, consid. 1.
10. AP 1 deve rispondere
di:
- omicidio
colposo (art. 117 CP), per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una
pena pecuniaria;
- infrazione grave alle norme della circolazione
(art. 90 cpv. 2 LCStr), per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o
una pena pecuniaria;
- omissione di
soccorso (art. 128 CP), per cui è prevista una
pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
- istigazione
alla falsa testimonianza ripetuta (art. 24 e 307 cpv. 1 CP), per cui è prevista
la pena applicabile all’autore della falsa
testimonianza, ossia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena
pecuniaria.
11. La morte di †__________ non è stato il
risultato di una leggerezza, bensì della guida scriteriata di AP 1.
L’appellante, infatti, si è messo al volante sotto l’influsso dell’alcol
(presente nel suo sangue, al momento critico, in una concentrazione fra 0.74 e
1.33 g/kg), percorrendo la strada cantonale, dopo il sorpasso dell’autovettura
di __________, a ben 122 km/h, ossia a più di 40 km/h oltre il vigente limite
di 80 km/h.
Del tutto futili sono, poi, i motivi per cui AP 1 ha compiuto
quest’insensata manovra di sorpasso e, dunque, aumentato la velocità che ha poi
mantenuto anche lungo il tratto di strada immediatamente successivo, dove si è
verificato l’evento fatale: egli ha, infatti, affermato di aver ceduto a un “impulso”,
poiché __________ “portava la mia ragazza, che amo e amavo, ed è stato un
impulso, non so dire per cosa” (allegato 1 a verb. dib. di primo grado,
pag. 2).
Nemmeno dopo l’incidente l’appellante ha dimostrato il benché
minimo senso di responsabilità. Infatti - ciò che è, già, in sé gravissimo -
non si è, in alcun modo, preoccupato delle condizioni della vittima del suo
agire sconsiderato, e questo nonostante l’amica lo avesse avvertito che le
condizioni del ragazzo alla guida della vettura da lui investita erano
preoccupanti: nonostante potesse, senza alcun problema, avvertire i soccorsi,
ha preferito usare il suo tempo e il suo cellulare per cercare di sfuggire alle
proprie responsabilità. Benché nulla gli impedisse di agire diversamente, AP 1
ha deciso - senza alcuna esitazione - di anteporre il suo egoistico interesse a
“farla franca”. E lo ha fatto in modo lucido e consapevole -
incompatibile con lo stato di shock ventilato dalla difesa -, come conferma già
solamente la sequenza dei suoi gesti iniziali: dapprima AP 1 ha tentato di
occultare il proprio veicolo, non riuscendoci ha tentato di trovare qualcuno
disposto a dichiarare di trovarsi al volante al posto suo, fallendo anche su
questo fronte, ha infine deciso - in modo vile - di dipingere †__________ come
l’unico responsabile dell’accaduto, anche dopo aver appreso della sua morte (“[...]
mi sono ritrovato davanti due fari […] A mio modo di vedere mi ha tagliato la
curva. Buona parte della sua auto era nella mia corsia.”; AI 65, verbale AP
1 del 31 ottobre 2015, pag. 4-5).
Come visto, poi, l’imputato non si è limitato a fornire
dichiarazioni non veritiere all’autorità penale, bensì ha, da subito,
immediatamente dopo i fatti, ancora sul luogo dell’incidente, e, poi, in
seguito, chiesto a __________ e __________ di testimoniare il falso.
L’obiettivo di AP 1 era di quello di “nascondere il tutto”, anche (e per
lui soprattutto) dopo aver appreso che il suo comportamento aveva determinato
la morte di un suo quasi coetaneo. L’imputato ha fatto tutto quanto gli era
possibile per impedire la ricerca della verità materiale e, di riflesso, per
compromettere il funzionamento dell’amministrazione della giustizia (cfr. sui
beni giuridici protetti dall’art. 307 CP: DTF 133 IV 324, consid. 3.2), non
riuscendo nel suo intento solamente poiché smascherato dall’autorità penale.
12. Considerato il grado di lesione e/o di esposizione a pericolo degli
importanti beni giuridici in questione, le circostanze in cui l’appellante ha
agito, i motivi che lo hanno spinto a delinquere, nonché l’illimitata
possibilità che aveva di comportarsi conformemente al diritto, la colpa di AP 1
è molto grave tanto dal profilo oggettivo, quanto dal profilo soggettivo, con
riferimento a tutti i reati commessi. Per questo, tenendo conto del concorso di
reati (art. 49 CP), si giustificherebbe una pena detentiva certamente superiore
a 3 anni.
13. Una simile sanzione non può tuttavia più essere
pronunciata sia a fronte della significativa violazione del principio di
celerità (cfr. consid. 8), sia a fronte delle (intervenute) circostanze
personali legate all’autore (Täterkomponenten;
cfr. DTF 136 IV 55, consid. 5; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.2.2; anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno
2009, consid. 3.5).
Vanno, dunque, maggiormente considerate in senso attenuante,
rispetto a quanto svolto di volata da parte del primo giudice (cfr. consid. 112
della sentenza impugnata), l’attuale situazione familiare e professionale
dell’imputato (cfr. consid. 1), nell’ottica di evitare di pronunciare una
sanzione che ostacoli il suo reinserimento, fermo restando, tuttavia, che questo criterio di prevenzione speciale permette
soltanto di effettuare correzioni marginali, in quanto la pena deve, in ogni
caso, restare proporzionata alla colpa dell’autore, che in concreto è molto
grave (cfr. STF 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; 6B_14/2007 del 17
aprile 2007, consid. 5.2).
14. In esito, questa Corte ritiene dunque adeguata una
pena detentiva di 3 anni.
A questo punto occorre valutare se
la sua esecuzione debba essere posta al beneficio della sospensione condizionale
parziale ex art. 43 CP.
15. Giusta l’art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere
parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. La parte
da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). Inoltre la parte
sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (cpv. 3 prima
frase). Prima di determinarsi sull’incidenza della colpa nella determinazione
della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della
sospensione condizionale (DTF 134 IV 1, consid. 5.6; STF 6B_1095/2014 del 24
marzo 2015, consid. 3.1), il giudice deve verificare che contro il reo non si
possa formulare una prognosi sfavorevole, poiché, anche se non espressamente
previsto dalla norma, la concessione della sospensione condizionale parziale
presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una
prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60, consid. 7.4). Qualora la prognosi sul
comportamento futuro dell'autore non sia sfavorevole, la legge impone una
sospensione almeno parziale dell'esecuzione della pena. Per contro, una
prognosi negativa esclude la sospensione condizionale parziale. Se infatti non
sussiste alcuna prospettiva che la sospensione condizionale totale o parziale
possa avere una qualche influenza sull'autore, la pena dev'essere eseguita
nella sua integralità (DTF 134 IV 1, consid. 5.3.1; STF 6B_686/2010 del 21
ottobre 2010). Per formulare una prognosi sul comportamento futuro dell'autore,
il giudice deve procedere a una valutazione globale che tenga conto delle
circostanze dell'infrazione, della vita anteriore dell'autore, della sua
reputazione e della sua situazione personale al momento dell'emanazione della
sentenza (STF 6B_232/2009 dell’8 giugno 2009, consid. 3.1).
15.1 Quanto commesso da AP 1 è sostanzialmente il
risultato, diretto o indiretto, della sua propensione all’adozione di una guida
immatura, sconsiderata e profondamente pericolosa. A seguito dei fatti oggetto
di questo procedimento, l’imputato, dopo aver intrapreso un percorso
psicoterapico (AI 124), si è poi sottoposto, nell’ambito della parallela
procedura amministrava condotta dalla Sezione della circolazione, a una
“perizia di psicologia della circolazione” presso lo psicologo e psicoterapeuta
__________, il quale ha in particolare concluso quanto segue nel proprio
referto del 12 gennaio 2018:
“[d]al punto di
vista psicologico ritengo che l’interessato abbia sviluppato con impegno,
ingaggio e messa in discussione una critica profonda e articolata della propria
condotta disfunzionale, del contesto personale e caratteriale che l’ha
generata. Oggi sono presenti elementi di evoluzione del quadro e di
ridefinizione di sé in rapporto alla circolazione stradale con aspetti di
responsabilità e maturità che rappresentano fattore protettivi per le condotte
future” (relativo allegato ad AI 137).
A fronte di simili considerazioni e
ritenuto che l’imputato, oltre a non avere alcun precedente penale, dopo i
fatti, per più di 5 anni, non solo non ha più commesso reato alcuno, ma è anche
ben inserito nel nostro tessuto sociale - egli ha sempre lavorato
(intraprendendo con successo una propria attività imprenditoriale) ed, inoltre,
ha fondato una famiglia - la valutazione della prognosi non può che essere
positiva. Si impone, dunque, la concessione della sospensione condizionale parziale.
15.2 Con riferimento alla determinazione della parte di
pena da espiare, a fronte della colpa molto grave dell’imputato, in particolare
dal profilo della reprensibilità dell’offesa, questa Corte ritiene adeguato
fissare il relativo periodo di detenzione in 18 (diciotto) mesi, corrispondente
alla metà della pena inflitta (art. 43 cpv. 2 CP).
Inoltre, in assenza di precedenti penali, tenuto conto del
comportamento assunto dall’imputato negli ultimi anni e considerato il
contenuto rischio di recidiva messo in luce dalla perizia del 12 gennaio 2018 (AI 137), la durata del periodo
di prova, relativo alla parte di pena posta al
beneficio della sospensione condizionale, va limitata al minimo legale, ossia a
Considerandi
2.
(due) anni (art. 44 cpv. 1 CP).
spese procedurali e indennità
16.
Le spese procedurali di prima sede rimangono a carico
di AP 1.
17.
Le spese procedurali di seconda sede seguono la
soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).
a. Le spese procedurali dell’appello di AP 1, ammontanti
a fr. 1’200.- (fr. 1’000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri
disborsi), sono poste per 1/2 a carico di AP 1 e per 1/2 a carico dello Stato.
b. Le spese procedurali dell’appello incidentale del
PP, ammontanti a fr. 1’200.- (fr. 1’000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di
altri disborsi), sono poste a carico dello Stato.
18.
Ai sensi dell’art. 436 cpv. 2 CPP, se l’imputato
non beneficia di un’assoluzione piena o parziale, né dell’abbandono del
procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, ha diritto a una congrua
indennità per le spese sostenute. Essendo stato l’appello di AP 1 parzialmente
accolto (riduzione della pena e concessione della sospensione condizionale
parziale), si giustifica, in particolare a fronte degli allegati prodotti in
appello (cfr. consid. B, E e F), il riconoscimento di un’indennità forfettaria
per le spese di patrocinio pari a fr. 2’500.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80 e seg., 84 e
seg., 398 seg. CPP;
24, 42 e seg., 47 e seg., 117, 128 e 307 CP;
90 LCStr;
nonché, su spese e
indennità, gli art. 428 e 429 e seg.
e la LTG,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello di AP 1 è
parzialmente accolto.
II. L’appello
incidentale del PP è respinto.
Di conseguenza:
1. AP 1 è condannato
alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi.
1.1. L’esecuzione
della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 18 (diciotto)
mesi per un periodo di prova di 2 (due) anni; per il resto, cioè 18 (diciotto)
mesi, è da espiare.
2. È confermata l’attribuzione degli oneri processuali di
primo grado così come decisa in prima sede.
3. Le spese procedurali dell’appello di AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono poste per 1/2 a carico di AP 1 e per 1/2 a carico dello
Stato, che gli verserà fr. 2’500.- (duemilacinquecento) a titolo di indennità
ex art. 436 cpv. 2 CPP.
4. Le
spese procedurali dell’appello incidentale del PP, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono poste a carico dello Stato.
5. Intimazione:
6. Comunicazione:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.