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Decisione

17.2020.153

Autore colpevole di omicidio colposo, infrazione grave alle norme della circolazione, omissione di soccorso e istigazione alla falsa testimonianza ripetuta. Violazione del principio di celerità. Criteri per la commisurazione della pena e la concessione della sospensione condizionale parziale

27 novembre 2020Italiano25 min

dall’altro, malgrado la presenza di diverse imputazioni, l’incarto non presentava

Source ti.ch

Incarto n.

17.2020.153+186

Locarno

27 novembre 2020/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Damiano Salvini, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 4 marzo 2020 da

AP 1

rappr. da DI 1

e sull’ appello incidentale presentato il 5 giugno 2020 dal

PP 1

contro la sentenza emanata il 3

marzo 2020 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata

il 14 maggio 2020) nei confronti di AP 1

richiamata la dichiarazione di appello 20 maggio 2020;

esaminati gli atti;

ritenuto che

A. Con sentenza 3 marzo

2020, la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

- omicidio colposo (art.

117 CP),

“per avere,

il 31 ottobre 2015, a __________ (__________),

per negligenza cagionato la morte

di †__________,

e meglio per avere, quale titolare

di una licenza di condurre in prova, alla guida del veicolo __________ targato

TI __________, circolando alla velocità di 120 km/h ove il limite massimo

segnalato è di 80 km/h, e in stato di ebrietà (concentrazione di etanolo: min.

0.74, max. 1.33 g/kg), nell’affrontare una curva per lui piegante a destra,

perso la padronanza del proprio autoveicolo, superando la linea di sicurezza e

invadendo completamente la corsia di contromano sulla quale circolava

regolarmente †__________ alla guida dell’autoveicolo __________ targato TI __________,

collidendo violentemente, a una velocità di 122 km/h, contro quest’ultimo,

provocato a †__________ lesioni tali da causarne il decesso”,

- infrazione grave alle

norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr),

“per avere,

il 31 ottobre 2015, a __________ (__________),

violando gravemente le norme della

circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, e meglio per

avere, quale conducente in possesso di una licenza in prova e in stato di

ebrietà (concentrazione di etanolo: min. 0.74 km/h [recte: g/kg], max. 1.33

g/kg),

alla guida dell’autoveicolo __________

targato TI __________,

effettuando un sorpasso nei

confronti dell’autovettura Seat Alhambra targata TI 28452 condotta da __________

e con __________ quale passeggera,

circolato alla velocità di 120 km/h

malgrado il limite segnalato di 80 km/h”;

- omissione di soccorso

(128 CP),

“per avere,

il 31 ottobre 2015, a __________ (__________),

ancorché lo si potesse da lui

ragionevolmente esigere, omesso di prestare soccorso a __________, malgrado il

violento impatto appena occorso tra l’autovettura di quest’ultimo e il suo

autoveicolo, colpevolmente da lui causato nelle circostanze di cui al punto 1.1

del presente dispositivo, ritenuto che, prima di telefonare alla Polizia, egli

si era unicamente preoccupato di occultare il proprio autoveicolo, di

telefonare a due colleghi di lavoro per chiedere loro di farsi passare quali

conducenti della sua autovettura o aiutarlo a rimuovere quest’ultima, di

telefonare a suo padre, di ricevere una telefonata da un collega, di suggerire __________

e __________ la versione dei fatti menzognera che i tre avrebbero dovuto

riferire alla Polizia, ritenuto inoltre come la chiamata alla Polizia non sia

stata neppure effettuata immediatamente dopo che l’imputato era stato informato

da __________ che †__________ non stava “per niente bene” e mostrava sangue sul

viso”,

- istigazione alla falsa

testimonianza ripetuta (art. 24 e 307 cpv. 1 CP),

“per avere,

nel periodo 31 ottobre 2015 – 6

novembre 2015, a __________ (__________), __________ e in altre imprecisate

località, ripetutamente e intenzionalmente determinato __________ e __________

a dichiarare il falso in occasione degli interrogatori che hanno reso quali

testimoni dinanzi alla Polizia in relazione all’incidente mortale della

circolazione di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, affinché

riferissero, contrariamente al vero, che la velocità da lui tenuta era di 80

km/h come da limite vigente, minimizzassero il consumo di bevande alcoliche da

parte sua e sottacessero sia il sorpasso da lui operato prima della curva sia

l’invasione, da parte sua, della corsia di contromano, e indicassero piuttosto

nella traiettoria di †__________ la causa dell’incidente, ritenuto come

entrambi hanno effettivamente dichiarato il falso in merito ai fatti

sopracitati nel corso degli interrogatori da loro resi dinanzi alla Polizia

cantonale in qualità di testimoni il 31 ottobre 2015 e il 6 novembre 2015 (__________),

rispettivamente il 31 ottobre 2015 (__________)”,

e, ritenuta in particolare la

violazione del principio di celerità, lo ha condannato alla pena

detentiva di 3 anni e 3 mesi (disp. n. 2), oltre

al pagamento delle spese procedurali (disp n. 6).

B. Questo giudizio è

stato tempestivamente impugnato da AP 1 con

annuncio d’appello 4 marzo 2020 (CARP I) e con dichiarazione d’appello 20

maggio 2020 (CARP IV), limitatamente al disp. n. 2 (commisurazione della pena).

L’appellante ha chiesto che la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi venga ridotta

e che, a seconda dell’entità della riduzione decisa da questa Corte,

l’esecuzione venga sospesa integralmente o parzialmente (CARP IV, pag. 2-3).

C. In data 5 giugno 2020

il PP ha presentato appello incidentale, impugnando anch’egli il disp. n. 2 e

postulando la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni e 10 mesi

(CARP I, inc. n. 17.2020.186, pag. 1).

D. In assenza di

impugnazione, i dispositivi 1 (dichiarazione di colpevolezza

dell’appellante), 3 (condanna dell’appellante al risarcimento dei danni

degli AP) e 4-5 (dissequestri), sono passati in giudicato.

E. Ottenuto il consenso

delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta, con decreto 9

luglio 2020, la presidente di questa Corte ha assegnato loro un termine di 20

giorni per presentare le relative motivazioni scritte delle dichiarazioni

d’appello (CARP XIV).

a. Con motivazione 28

luglio 2020, AP 1 ha confermato le richieste di cui alla propria dichiarazione

d’appello, evidenziando, in particolare, che “la Corte delle assise

criminali ha omesso di considerare l’evoluzione della vita dell’imputato

intervenuta, in modo estremamente positivo ed incisivo, dopo la commissione dei

fatti (e con ciò ci si riferisce apertamente agli avvenimenti di quella notte e

l’atteggiamento deprecabile tenuto durante la prima parte della fase

istruttoria).” (CARP XI, pag. 6).

Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

b. Con motivazione 29

luglio 2020, il PP ha confermato le richieste di cui alla propria dichiarazione

d’appello, evidenziando, in particolare, che, in considerazione della “colpa

- gravissima - e il concorso, si ritiene che la Corte dovesse partire da una

pena ipotetica decisamente superiore a 3 anni e 10 mesi, alla quale si doveva

invece giungere unicamente volendo semmai applicare le attenuanti indicate

dalla Corte.” (CARP XII, pag. 3).

Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

F. Con decreto 30 luglio

2020 la presidente di questa Corte ha intimato alle parti e al Tribunale penale

cantonale le motivazioni scritte, assegnano un termine di 20 giorni per

presentare osservazioni (CARP XIII).

a. Con scritto 4 agosto

2020, il presidente della Corte delle assise criminali ha comunicato di non

avere osservazioni da formulare.

b. Con osservazioni 17

agosto 2020, AP 1 ha contestato la posizione assunta dal PP e ha chiesto l’accoglimento

del proprio appello (CARP XV).

c. Con osservazioni 20

agosto 2020, il PP, ha invece, chiesto l’integrale reiezione dell’appello

principale e ha ribadito la sua richiesta di inasprimento della pena (CARP

XVI).

considerato

in fatto e in diritto

vita, condizioni personali e precedenti penali di AP 1

1. AP 1 è nato il __________

a __________. Ha due sorelle e tre fratelli, tutti più piccoli di lui. Ha

vissuto la sua infanzia e parte dell’adolescenza in __________, dove ha

frequentato le scuole dell’obbligo. In seguito ha svolto l’apprendistato di

carpentiere, lavorando presso la __________ di __________. Durante gli anni di

apprendistato, si è trasferito con la famiglia a __________, in __________. Nel

2014 ha conseguito il relativo AFC. Nel 2018 ha iniziato un’attività in proprio

con un ex collega e amico d’infanzia, costituendo dapprima la __________,

divenuta poi __________, ove AP 1 riveste il ruolo di amministratore unico. A

inizio 2020 la società impiegava 8 operai (allegato 1 a verb. dib. di primo

grado, pag. 1; AI 135, pag. 4; AI 65, verbale AP 1 del 6 novembre 2015, pag. 3;

AI 32, pag. 12).

1.1 Da diversi anni AP 1

intrattiene una relazione sentimentale con __________ - casalinga - con cui

convive da febbraio 2016. Nel 2020 la coppia ha avuto un bambino. __________ fa

la casalinga. Le entrate familiari mensili a marzo 2020 oscillavano fra fr.

5’000.- e fr. 6’000.-, mentre le spese correnti ammontano a circa fr. 3’500.-

al mese. AP 1 non ha debiti (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 1-2;

AI 76, pag. 5).

1.2 L’imputato è

incensurato (CARP XXI).

2. Per ulteriori

dettagli sulla situazione personale dell’appellante, si rimanda, ex art. 82

cpv. 4 CPP, ai consid. 2-7 della sentenza impugnata.

incidente del 31 ottobre 2015 e condotta di AP 1

3. I fatti di cui

all’AA sono riconosciuti dall’imputato, il disp. n. 1 della sentenza impugnata

è passato incontestato in giudicato (compresa, quindi, la qualificazione

giuridica) e la procedura d’appello verte unicamente sulla commisurazione della

pena e sull’eventuale concessione della sospensione condizionale, parziale o

totale (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2; CARP IV e CARP I, inc.

17.2020.186).

4. Sabato 31 ottobre

2015 AP 1, a quel tempo titolare della licenza di condurre in prova, alla guida

del veicolo __________ targato __________ __________, sulla strada cantonale a __________

(__________), in zona __________, procedendo in direzione sud alla volta della

discoteca __________ di __________, ha provocato la morte del __________enne __________.

Verso le ore 0:45/0:50, l’imputato, dopo aver sorpassato alla

velocità di 120 km/h per un “impulso” (allegato 1 a verb. dib. di primo

grado, pag. 2) - lungo un tratto di strada in cui vigeva il limite di 80 km/h -

l’autovettura __________ targata __________, su cui viaggiavano il collega e

amico __________ (conducente) e __________ (passeggera), ha perso la padronanza

del proprio veicolo, invadendo completamente la corsia di contromano. Sulla

stessa, in direzione opposta, sopraggiungeva la __________ __________ targata __________

condotta da †__________.

L’impatto fra i due veicoli è stato molto violento, con

un’importante compenetrazione della __________ di AP 1 nell’abitacolo, lato conducente,

della __________ di †__________, come messo in luce dalla perizia del 20 maggio

2016 (cfr. AI 70, pag. 36 e seg.).

†__________ è deceduto sul posto, a causa di uno “shock

emorragico acuto”, alle ore 01:10 (attestato di morte allegato ad AI 65; AI

46, pag. 2).

4.1 Quella sera AP 1,

prima del fatale incidente, a partire dalle ore 18:30 circa, ha iniziato a

frequentare, spostandosi in auto, diversi EP di __________ e dintorni,

assumendo un imprecisato numero di bevande alcoliche, quali birre panaché,

birre, gin lemon e shot di vodka verde.

Fra le ore 02:56 e le ore 03:05 a AP 1 sono stati prelevati due

campioni di sangue che, a fronte delle analisi effettuate dal laboratorio di

chimica e di tossicologia della FASV, hanno evidenziato un’importante

concentrazione di etanolo nel sangue “al momento critico”, compresa fra

0.74 e 1.33 grammi per ogni chilo di sangue (cfr. relativo allegato ad AI 65,

pag. 2).

5. Dopo il violento

scontro fra i due autoveicoli, pur rimanendo praticamente illeso, AP 1 non ha

dato alcuna priorità alle condizioni di †__________ (di cui si è del tutto

disinteressato: “Non ci ho pensato neanche”; AI 32, pag. 10), bensì ha

perseguito - da subito - un solo e unico obiettivo: “nascondere il tutto”

e “farla franca” (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2-3).

E per (tentare di) riuscirci, l’imputato si è immediatamente mosso

su svariati fronti:

- dopo essere

uscito da solo dall’abitacolo, ha subito tentato di occultare la propria

autovettura per non essere visto (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag.

2-3);

- ha chiamato due

colleghi di lavoro di allora, __________ __________ e __________,

rispettivamente alle ore 0:56 e alle ore 0:58, chiedendo loro se fossero

disposti a dichiarare falsamente alle autorità di trovarsi alla guida della __________

al suo posto. Entrambi hanno rifiutato (AI 24-25 e relativi allegati);

- alle 01:03 ha

chiamato suo padre per informarlo dell’accaduto e per chiedergli di

raggiungerlo sul luogo dell’incidente (AI 65, verbale AP 1 del 6 novembre 2015,

pag. 7; relativo allegato ad AI 22; AI 31, pag. 8);

- ha iniziato -

da subito sul posto e continuato, poi - a chiedere ad __________ e a __________

di mentire alle autorità in merito alla dinamica dell’incidente (“AP 1 mi ha

chiesto di mentire sia prima che sapessimo che ______ era morto, sia dopo che

l’avevamo saputo.”, AI 31, pag. 9; “AP 1 […] ha esclamato: “siamo nella

merda”. In presenza mia [di __________ – n.d.r.] e di __________, AP 1

ha detto: “dobbiamo dire tutti la stessa cosa”, AI 41, pag. 2), spingendoli

sostanzialmente a dichiarare che quanto avvenuto era il risultato della

condotta alla guida di †__________ (allegato 1 a verb. dib. di primo grado,

pag. 3; AI 32, pag. 10 e seg.). I due, sentiti come testi, hanno, poi,

effettivamente rilasciato false deposizioni sui fatti il 31 ottobre 2015,

rispettivamente il 31 ottobre e il 6 novembre 2015;

- dopo quasi 25

minuti dall’impatto, alle ore 01:09 (relativo allegato ad AI 22), AP 1 ha

finalmente allertato la polizia, ma non tanto per chiedere aiuto, quanto per

(iniziare a) disseminare la versione concordata con __________ e __________,

secondo cui era stata la vittima a invadere la sua corsia e a provocare

l’incidente e non il contrario. E ciò, in modo del tutto spontaneo, sin dai

primissimi istanti della telefonata: “Buongiorno! Tè, ascolti, buonasera.

Ero in __________ e una macchina mi ha tagliato la strada. Abbiam fatto quasi

un frontale.” (AI 15). Benché prima di allertare il 112 AP 1 fosse stato

chiaramente informato da ________ delle gravi condizioni di †__________ (“__________

[…] non parlava, faceva soltanto qualche movimento a scatto con la testa.

Inoltre __________ aveva parecchio sangue sul viso. A quel punto io sono corsa

verso […] AP 1 […] e ho detto […] che l’altro conducente non stava affatto bene”;

AI 31, pag. 6-7), l’imputato ha ampiamente minimizzato le cose. Nel corso della

telefonata AP 1 si è, infatti, limitato a dichiarare che “c’è una persona

dentro la macchina che non sta tanto bene”, arrivando poi a sostenere, a

fronte di una precisa domanda da parte del suo interlocutore, che di feriti non

ce n’erano (“Quanti feriti o gh’é? Ma nissún”), dovendo, però, infine

ammettere, a fronte di una certa insistenza dell’agente, che, in effetti, una

persona ferita c’era (“A gh’è una persona ferida, si”) (AI 15).

6. In questo lasso di

tempo, †__________ è stato soccorso da __________ (aiuto medico che si è

casualmente trovata a passare in auto sulla strada cantonale poco dopo

l’indicente) e da __________ (infermiera domiciliata nelle vicinanze che, dopo

aver udito il forte boato provocato dall’impatto, si è subito recata sul

posto).

__________, una volta giunta presso l’autovettura della vittima,

ha senza indugio allertato il 114 alle ore 01:02 (relativi allegati ad AI 65).

Tuttavia, ogni tentativo di salvare la vita del ragazzo si è

rivelato vano e alle ore 01:50 il dr. med. __________ ne ha constatato il

decesso, intervenuto alle ore 01:10 (attestato di morte allegato ad AI 65).

7. AP 1, nel corso del

procedimento, ha ripetutamente negato e/o sminuito quanto commesso. L’imputato

ha iniziato ad ammettere le proprie responsabilità solamente quando è stato

confrontato con le rilevanze istruttorie e, in particolare, quando il 24

novembre 2015 il PP gli ha contestato le (iniziali) confessioni di __________

(“AP 1 mi ha chiesto espressamente di dire alla Polizia che l’altro

conducente guidava veloce, che era stato quest’altro conducente a invadere la

corsia opposta (ossia quella di AP 1), che l’incidente era quindi colpa di __________

e che AP 1 aveva bevuto solamente qualche birrino panaché”) e __________ (“Il

PP mi chiede se AP 1, nel corso di questa telefonata o in altre occasioni, mi

abbia […] chiesto di aiutarlo […] mentendo […] Ora che ci penso, mi ricordo

che, alla fine di quella telefonata ricevuta la mattina successiva

all’incidente, AP 1 mi disse “per favore aiutami” […] per me era chiaro che

l’aiuto che avrei dovuto dare a AP 1, e che lui mi ha chiesto con quella frase,

consisteva nel non raccontare tutta la verità alla Polizia, rispettivamente nel

dichiarare che a me sembrava che AP 1 fosse rimasto nella sua corsia.”) (AI

32, pag. 10 e seg.).

principio di celerità

8. Preso atto che i fatti imputati a AP 1 sono avvenuti a

cavallo fra fine ottobre e inizio novembre 2015, che l’AA è stato emanato il 18

luglio 2019 e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 3 marzo

2020, è manifesto che l’autorità penale è incorsa in una violazione del

principio di celerità (sulla nozione cfr., in particolare, DTF 130 IV 54 e 124

Fatti

I 139), specie se si considera che, da un lato, nella prima metà del 2016,

l’inchiesta aveva già fatto luce sull’effettiva dinamica dell’incidente e che,

dall’altro, malgrado la presenza di diverse imputazioni, l’incarto non presentava

alcuna particolare difficoltà.

commisurazione della pena

9. Richiamati gli art.

117, 128 e 307 cpv. 1 (in rel. con l’art. 24) CP e 90 cpv. 2 LCStr, per la

commisurazione della pena si fa riferimento all’art. 47 CP, i cui criteri sono

stati efficacemente spiegati in DTF 136 IV 55, consid. 5.4. Per quel che

riguarda il concorso di reati ex art. 49 cpv. 1 CP si richiama, invece, la DTF

144 IV 313, consid. 1.

10. AP 1 deve rispondere

di:

- omicidio

colposo (art. 117 CP), per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una

pena pecuniaria;

- infrazione grave alle norme della circolazione

(art. 90 cpv. 2 LCStr), per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o

una pena pecuniaria;

- omissione di

soccorso (art. 128 CP), per cui è prevista una

pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;

- istigazione

alla falsa testimonianza ripetuta (art. 24 e 307 cpv. 1 CP), per cui è prevista

la pena applicabile all’autore della falsa

testimonianza, ossia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena

pecuniaria.

11. La morte di †__________ non è stato il

risultato di una leggerezza, bensì della guida scriteriata di AP 1.

L’appellante, infatti, si è messo al volante sotto l’influsso dell’alcol

(presente nel suo sangue, al momento critico, in una concentrazione fra 0.74 e

1.33 g/kg), percorrendo la strada cantonale, dopo il sorpasso dell’autovettura

di __________, a ben 122 km/h, ossia a più di 40 km/h oltre il vigente limite

di 80 km/h.

Del tutto futili sono, poi, i motivi per cui AP 1 ha compiuto

quest’insensata manovra di sorpasso e, dunque, aumentato la velocità che ha poi

mantenuto anche lungo il tratto di strada immediatamente successivo, dove si è

verificato l’evento fatale: egli ha, infatti, affermato di aver ceduto a un “impulso”,

poiché __________ “portava la mia ragazza, che amo e amavo, ed è stato un

impulso, non so dire per cosa” (allegato 1 a verb. dib. di primo grado,

pag. 2).

Nemmeno dopo l’incidente l’appellante ha dimostrato il benché

minimo senso di responsabilità. Infatti - ciò che è, già, in sé gravissimo -

non si è, in alcun modo, preoccupato delle condizioni della vittima del suo

agire sconsiderato, e questo nonostante l’amica lo avesse avvertito che le

condizioni del ragazzo alla guida della vettura da lui investita erano

preoccupanti: nonostante potesse, senza alcun problema, avvertire i soccorsi,

ha preferito usare il suo tempo e il suo cellulare per cercare di sfuggire alle

proprie responsabilità. Benché nulla gli impedisse di agire diversamente, AP 1

ha deciso - senza alcuna esitazione - di anteporre il suo egoistico interesse a

“farla franca”. E lo ha fatto in modo lucido e consapevole -

incompatibile con lo stato di shock ventilato dalla difesa -, come conferma già

solamente la sequenza dei suoi gesti iniziali: dapprima AP 1 ha tentato di

occultare il proprio veicolo, non riuscendoci ha tentato di trovare qualcuno

disposto a dichiarare di trovarsi al volante al posto suo, fallendo anche su

questo fronte, ha infine deciso - in modo vile - di dipingere †__________ come

l’unico responsabile dell’accaduto, anche dopo aver appreso della sua morte (“[...]

mi sono ritrovato davanti due fari […] A mio modo di vedere mi ha tagliato la

curva. Buona parte della sua auto era nella mia corsia.”; AI 65, verbale AP

1 del 31 ottobre 2015, pag. 4-5).

Come visto, poi, l’imputato non si è limitato a fornire

dichiarazioni non veritiere all’autorità penale, bensì ha, da subito,

immediatamente dopo i fatti, ancora sul luogo dell’incidente, e, poi, in

seguito, chiesto a __________ e __________ di testimoniare il falso.

L’obiettivo di AP 1 era di quello di “nascondere il tutto”, anche (e per

lui soprattutto) dopo aver appreso che il suo comportamento aveva determinato

la morte di un suo quasi coetaneo. L’imputato ha fatto tutto quanto gli era

possibile per impedire la ricerca della verità materiale e, di riflesso, per

compromettere il funzionamento dell’amministrazione della giustizia (cfr. sui

beni giuridici protetti dall’art. 307 CP: DTF 133 IV 324, consid. 3.2), non

riuscendo nel suo intento solamente poiché smascherato dall’autorità penale.

12. Considerato il grado di lesione e/o di esposizione a pericolo degli

importanti beni giuridici in questione, le circostanze in cui l’appellante ha

agito, i motivi che lo hanno spinto a delinquere, nonché l’illimitata

possibilità che aveva di comportarsi conformemente al diritto, la colpa di AP 1

è molto grave tanto dal profilo oggettivo, quanto dal profilo soggettivo, con

riferimento a tutti i reati commessi. Per questo, tenendo conto del concorso di

reati (art. 49 CP), si giustificherebbe una pena detentiva certamente superiore

a 3 anni.

13. Una simile sanzione non può tuttavia più essere

pronunciata sia a fronte della significativa violazione del principio di

celerità (cfr. consid. 8), sia a fronte delle (intervenute) circostanze

personali legate all’autore (Täterkomponenten;

cfr. DTF 136 IV 55, consid. 5; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.2.2; anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno

2009, consid. 3.5).

Vanno, dunque, maggiormente considerate in senso attenuante,

rispetto a quanto svolto di volata da parte del primo giudice (cfr. consid. 112

della sentenza impugnata), l’attuale situazione familiare e professionale

dell’imputato (cfr. consid. 1), nell’ottica di evitare di pronunciare una

sanzione che ostacoli il suo reinserimento, fermo restando, tuttavia, che questo criterio di prevenzione speciale permette

soltanto di effettuare correzioni marginali, in quanto la pena deve, in ogni

caso, restare proporzionata alla colpa dell’autore, che in concreto è molto

grave (cfr. STF 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; 6B_14/2007 del 17

aprile 2007, consid. 5.2).

14. In esito, questa Corte ritiene dunque adeguata una

pena detentiva di 3 anni.

A questo punto occorre valutare se

la sua esecuzione debba essere posta al beneficio della sospensione condizionale

parziale ex art. 43 CP.

15. Giusta l’art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere

parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. La parte

da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). Inoltre la parte

sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (cpv. 3 prima

frase). Prima di determinarsi sull’incidenza della colpa nella determinazione

della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della

sospensione condizionale (DTF 134 IV 1, consid. 5.6; STF 6B_1095/2014 del 24

marzo 2015, consid. 3.1), il giudice deve verificare che contro il reo non si

possa formulare una prognosi sfavorevole, poiché, anche se non espressamente

previsto dalla norma, la concessione della sospensione condizionale parziale

presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una

prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60, consid. 7.4). Qualora la prognosi sul

comportamento futuro dell'autore non sia sfavorevole, la legge impone una

sospensione almeno parziale dell'esecuzione della pena. Per contro, una

prognosi negativa esclude la sospensione condizionale parziale. Se infatti non

sussiste alcuna prospettiva che la sospensione condizionale totale o parziale

possa avere una qualche influenza sull'autore, la pena dev'essere eseguita

nella sua integralità (DTF 134 IV 1, consid. 5.3.1; STF 6B_686/2010 del 21

ottobre 2010). Per formulare una prognosi sul comportamento futuro dell'autore,

il giudice deve procedere a una valutazione globale che tenga conto delle

circostanze dell'infrazione, della vita anteriore dell'autore, della sua

reputazione e della sua situazione personale al momento dell'emanazione della

sentenza (STF 6B_232/2009 dell’8 giugno 2009, consid. 3.1).

15.1 Quanto commesso da AP 1 è sostanzialmente il

risultato, diretto o indiretto, della sua propensione all’adozione di una guida

immatura, sconsiderata e profondamente pericolosa. A seguito dei fatti oggetto

di questo procedimento, l’imputato, dopo aver intrapreso un percorso

psicoterapico (AI 124), si è poi sottoposto, nell’ambito della parallela

procedura amministrava condotta dalla Sezione della circolazione, a una

“perizia di psicologia della circolazione” presso lo psicologo e psicoterapeuta

__________, il quale ha in particolare concluso quanto segue nel proprio

referto del 12 gennaio 2018:

“[d]al punto di

vista psicologico ritengo che l’interessato abbia sviluppato con impegno,

ingaggio e messa in discussione una critica profonda e articolata della propria

condotta disfunzionale, del contesto personale e caratteriale che l’ha

generata. Oggi sono presenti elementi di evoluzione del quadro e di

ridefinizione di sé in rapporto alla circolazione stradale con aspetti di

responsabilità e maturità che rappresentano fattore protettivi per le condotte

future” (relativo allegato ad AI 137).

A fronte di simili considerazioni e

ritenuto che l’imputato, oltre a non avere alcun precedente penale, dopo i

fatti, per più di 5 anni, non solo non ha più commesso reato alcuno, ma è anche

ben inserito nel nostro tessuto sociale - egli ha sempre lavorato

(intraprendendo con successo una propria attività imprenditoriale) ed, inoltre,

ha fondato una famiglia - la valutazione della prognosi non può che essere

positiva. Si impone, dunque, la concessione della sospensione condizionale parziale.

15.2 Con riferimento alla determinazione della parte di

pena da espiare, a fronte della colpa molto grave dell’imputato, in particolare

dal profilo della reprensibilità dell’offesa, questa Corte ritiene adeguato

fissare il relativo periodo di detenzione in 18 (diciotto) mesi, corrispondente

alla metà della pena inflitta (art. 43 cpv. 2 CP).

Inoltre, in assenza di precedenti penali, tenuto conto del

comportamento assunto dall’imputato negli ultimi anni e considerato il

contenuto rischio di recidiva messo in luce dalla perizia del 12 gennaio 2018 (AI 137), la durata del periodo

di prova, relativo alla parte di pena posta al

beneficio della sospensione condizionale, va limitata al minimo legale, ossia a

Considerandi

2.

(due) anni (art. 44 cpv. 1 CP).

spese procedurali e indennità

16.

Le spese procedurali di prima sede rimangono a carico

di AP 1.

17.

Le spese procedurali di seconda sede seguono la

soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

a. Le spese procedurali dell’appello di AP 1, ammontanti

a fr. 1’200.- (fr. 1’000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri

disborsi), sono poste per 1/2 a carico di AP 1 e per 1/2 a carico dello Stato.

b. Le spese procedurali dell’appello incidentale del

PP, ammontanti a fr. 1’200.- (fr. 1’000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di

altri disborsi), sono poste a carico dello Stato.

18.

Ai sensi dell’art. 436 cpv. 2 CPP, se l’imputato

non beneficia di un’assoluzione piena o parziale, né dell’abbandono del

procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, ha diritto a una congrua

indennità per le spese sostenute. Essendo stato l’appello di AP 1 parzialmente

accolto (riduzione della pena e concessione della sospensione condizionale

parziale), si giustifica, in particolare a fronte degli allegati prodotti in

appello (cfr. consid. B, E e F), il riconoscimento di un’indennità forfettaria

per le spese di patrocinio pari a fr. 2’500.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80 e seg., 84 e

seg., 398 seg. CPP;

24, 42 e seg., 47 e seg., 117, 128 e 307 CP;

90 LCStr;

nonché, su spese e

indennità, gli art. 428 e 429 e seg.

e la LTG,

dichiara e pronuncia:

I. L’appello di AP 1 è

parzialmente accolto.

II. L’appello

incidentale del PP è respinto.

Di conseguenza:

1. AP 1 è condannato

alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi.

1.1. L’esecuzione

della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 18 (diciotto)

mesi per un periodo di prova di 2 (due) anni; per il resto, cioè 18 (diciotto)

mesi, è da espiare.

2. È confermata l’attribuzione degli oneri processuali di

primo grado così come decisa in prima sede.

3. Le spese procedurali dell’appello di AP 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono poste per 1/2 a carico di AP 1 e per 1/2 a carico dello

Stato, che gli verserà fr. 2’500.- (duemilacinquecento) a titolo di indennità

ex art. 436 cpv. 2 CPP.

4. Le

spese procedurali dell’appello incidentale del PP, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono poste a carico dello Stato.

5. Intimazione:

6. Comunicazione:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.