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Decisione

17.2020.153

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 novembre 2020Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I 139), specie se si considera che, da un lato, nella prima metà del 2016,

l’inchiesta aveva già fatto luce sull’effettiva dinamica dell’incidente e che,

dall’altro, malgrado la presenza di diverse imputazioni, l’incarto non presentava

alcuna particolare difficoltà.

commisurazione della pena

9. Richiamati gli art.

117, 128 e 307 cpv. 1 (in rel. con l’art. 24) CP e 90 cpv. 2 LCStr, per la

commisurazione della pena si fa riferimento all’art. 47 CP, i cui criteri sono

stati efficacemente spiegati in DTF 136 IV 55, consid. 5.4. Per quel che

riguarda il concorso di reati ex art. 49 cpv. 1 CP si richiama, invece, la DTF

144 IV 313, consid. 1.

10. AP 1 deve rispondere

di:

- omicidio

colposo (art. 117 CP), per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una

pena pecuniaria;

- infrazione grave alle norme della circolazione

(art. 90 cpv. 2 LCStr), per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o

una pena pecuniaria;

- omissione di

soccorso (art. 128 CP), per cui è prevista una

pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;

- istigazione

alla falsa testimonianza ripetuta (art. 24 e 307 cpv. 1 CP), per cui è prevista

la pena applicabile all’autore della falsa

testimonianza, ossia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena

pecuniaria.

11. La morte di †__________ non è stato il

risultato di una leggerezza, bensì della guida scriteriata di AP 1.

L’appellante, infatti, si è messo al volante sotto l’influsso dell’alcol

(presente nel suo sangue, al momento critico, in una concentrazione fra 0.74 e

1.33 g/kg), percorrendo la strada cantonale, dopo il sorpasso dell’autovettura

di __________, a ben 122 km/h, ossia a più di 40 km/h oltre il vigente limite

di 80 km/h.

Del tutto futili sono, poi, i motivi per cui AP 1 ha compiuto

quest’insensata manovra di sorpasso e, dunque, aumentato la velocità che ha poi

mantenuto anche lungo il tratto di strada immediatamente successivo, dove si è

verificato l’evento fatale: egli ha, infatti, affermato di aver ceduto a un “impulso”,

poiché __________ “portava la mia ragazza, che amo e amavo, ed è stato un

impulso, non so dire per cosa” (allegato 1 a verb. dib. di primo grado,

pag. 2).

Nemmeno dopo l’incidente l’appellante ha dimostrato il benché

minimo senso di responsabilità. Infatti - ciò che è, già, in sé gravissimo -

non si è, in alcun modo, preoccupato delle condizioni della vittima del suo

agire sconsiderato, e questo nonostante l’amica lo avesse avvertito che le

condizioni del ragazzo alla guida della vettura da lui investita erano

preoccupanti: nonostante potesse, senza alcun problema, avvertire i soccorsi,

ha preferito usare il suo tempo e il suo cellulare per cercare di sfuggire alle

proprie responsabilità. Benché nulla gli impedisse di agire diversamente, AP 1

ha deciso - senza alcuna esitazione - di anteporre il suo egoistico interesse a

“farla franca”. E lo ha fatto in modo lucido e consapevole -

incompatibile con lo stato di shock ventilato dalla difesa -, come conferma già

solamente la sequenza dei suoi gesti iniziali: dapprima AP 1 ha tentato di

occultare il proprio veicolo, non riuscendoci ha tentato di trovare qualcuno

disposto a dichiarare di trovarsi al volante al posto suo, fallendo anche su

questo fronte, ha infine deciso - in modo vile - di dipingere †__________ come

l’unico responsabile dell’accaduto, anche dopo aver appreso della sua morte (“[...]

mi sono ritrovato davanti due fari […] A mio modo di vedere mi ha tagliato la

curva. Buona parte della sua auto era nella mia corsia.”; AI 65, verbale AP

1 del 31 ottobre 2015, pag. 4-5).

Come visto, poi, l’imputato non si è limitato a fornire

dichiarazioni non veritiere all’autorità penale, bensì ha, da subito,

immediatamente dopo i fatti, ancora sul luogo dell’incidente, e, poi, in

seguito, chiesto a __________ e __________ di testimoniare il falso.

L’obiettivo di AP 1 era di quello di “nascondere il tutto”, anche (e per

lui soprattutto) dopo aver appreso che il suo comportamento aveva determinato

la morte di un suo quasi coetaneo. L’imputato ha fatto tutto quanto gli era

possibile per impedire la ricerca della verità materiale e, di riflesso, per

compromettere il funzionamento dell’amministrazione della giustizia (cfr. sui

beni giuridici protetti dall’art. 307 CP: DTF 133 IV 324, consid. 3.2), non

riuscendo nel suo intento solamente poiché smascherato dall’autorità penale.

12. Considerato il grado di lesione e/o di esposizione a pericolo degli

importanti beni giuridici in questione, le circostanze in cui l’appellante ha

agito, i motivi che lo hanno spinto a delinquere, nonché l’illimitata

possibilità che aveva di comportarsi conformemente al diritto, la colpa di AP 1

è molto grave tanto dal profilo oggettivo, quanto dal profilo soggettivo, con

riferimento a tutti i reati commessi. Per questo, tenendo conto del concorso di

reati (art. 49 CP), si giustificherebbe una pena detentiva certamente superiore

a 3 anni.

13. Una simile sanzione non può tuttavia più essere

pronunciata sia a fronte della significativa violazione del principio di

celerità (cfr. consid. 8), sia a fronte delle (intervenute) circostanze

personali legate all’autore (Täterkomponenten;

cfr. DTF 136 IV 55, consid. 5; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.2.2; anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno

2009, consid. 3.5).

Vanno, dunque, maggiormente considerate in senso attenuante,

rispetto a quanto svolto di volata da parte del primo giudice (cfr. consid. 112

della sentenza impugnata), l’attuale situazione familiare e professionale

dell’imputato (cfr. consid. 1), nell’ottica di evitare di pronunciare una

sanzione che ostacoli il suo reinserimento, fermo restando, tuttavia, che questo criterio di prevenzione speciale permette

soltanto di effettuare correzioni marginali, in quanto la pena deve, in ogni

caso, restare proporzionata alla colpa dell’autore, che in concreto è molto

grave (cfr. STF 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2;6B_14/2007 del 17

aprile 2007, consid. 5.2).

14. In esito, questa Corte ritiene dunque adeguata una

pena detentiva di 3 anni.

A questo punto occorre valutare se

la sua esecuzione debba essere posta al beneficio della sospensione condizionale

parziale ex art. 43 CP.

15. Giusta l’art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere

parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. La parte

da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). Inoltre la parte

sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (cpv. 3 prima

frase). Prima di determinarsi sull’incidenza della colpa nella determinazione

della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della

sospensione condizionale (DTF 134 IV 1, consid. 5.6; STF 6B_1095/2014 del 24

marzo 2015, consid. 3.1), il giudice deve verificare che contro il reo non si

possa formulare una prognosi sfavorevole, poiché, anche se non espressamente

previsto dalla norma, la concessione della sospensione condizionale parziale

presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una

prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60, consid. 7.4). Qualora la prognosi sul

comportamento futuro dell'autore non sia sfavorevole, la legge impone una

sospensione almeno parziale dell'esecuzione della pena. Per contro, una

prognosi negativa esclude la sospensione condizionale parziale. Se infatti non

sussiste alcuna prospettiva che la sospensione condizionale totale o parziale

possa avere una qualche influenza sull'autore, la pena dev'essere eseguita

nella sua integralità (DTF 134 IV 1, consid. 5.3.1; STF 6B_686/2010 del 21

ottobre 2010). Per formulare una prognosi sul comportamento futuro dell'autore,

il giudice deve procedere a una valutazione globale che tenga conto delle

circostanze dell'infrazione, della vita anteriore dell'autore, della sua

reputazione e della sua situazione personale al momento dell'emanazione della

sentenza (STF 6B_232/2009 dell’8 giugno 2009, consid. 3.1).

15.1 Quanto commesso da AP 1 è sostanzialmente il

risultato, diretto o indiretto, della sua propensione all’adozione di una guida

immatura, sconsiderata e profondamente pericolosa. A seguito dei fatti oggetto

di questo procedimento, l’imputato, dopo aver intrapreso un percorso

psicoterapico (AI 124), si è poi sottoposto, nell’ambito della parallela

procedura amministrava condotta dalla Sezione della circolazione, a una

“perizia di psicologia della circolazione” presso lo psicologo e psicoterapeuta

__________, il quale ha in particolare concluso quanto segue nel proprio

referto del 12 gennaio 2018:

“[d]al punto di

vista psicologico ritengo che l’interessato abbia sviluppato con impegno,

ingaggio e messa in discussione una critica profonda e articolata della propria

condotta disfunzionale, del contesto personale e caratteriale che l’ha

generata. Oggi sono presenti elementi di evoluzione del quadro e di

ridefinizione di sé in rapporto alla circolazione stradale con aspetti di

responsabilità e maturità che rappresentano fattore protettivi per le condotte

future” (relativo allegato ad AI 137).

A fronte di simili considerazioni e

ritenuto che l’imputato, oltre a non avere alcun precedente penale, dopo i

fatti, per più di 5 anni, non solo non ha più commesso reato alcuno, ma è anche

ben inserito nel nostro tessuto sociale - egli ha sempre lavorato

(intraprendendo con successo una propria attività imprenditoriale) ed, inoltre,

ha fondato una famiglia - la valutazione della prognosi non può che essere

positiva. Si impone, dunque, la concessione della sospensione condizionale parziale.

15.2 Con riferimento alla determinazione della parte di

pena da espiare, a fronte della colpa molto grave dell’imputato, in particolare

dal profilo della reprensibilità dell’offesa, questa Corte ritiene adeguato

fissare il relativo periodo di detenzione in 18 (diciotto) mesi, corrispondente

alla metà della pena inflitta (art. 43 cpv. 2 CP).

Inoltre, in assenza di precedenti penali, tenuto conto del

comportamento assunto dall’imputato negli ultimi anni e considerato il

contenuto rischio di recidiva messo in luce dalla perizia del 12 gennaio 2018 (AI 137), la durata del periodo

di prova, relativo alla parte di pena posta al

beneficio della sospensione condizionale, va limitata al minimo legale, ossia a

Considerandi

2.

(due) anni (art. 44 cpv. 1 CP).

spese procedurali e indennità

16.

Le spese procedurali di prima sede rimangono a carico

di AP 1.

17.

Le spese procedurali di seconda sede seguono la

soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

a. Le spese procedurali dell’appello di AP 1, ammontanti

a fr. 1’200.- (fr. 1’000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri

disborsi), sono poste per 1/2 a carico di AP 1 e per 1/2 a carico dello Stato.

b. Le spese procedurali dell’appello incidentale del

PP, ammontanti a fr. 1’200.- (fr. 1’000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di

altri disborsi), sono poste a carico dello Stato.

18.

Ai sensi dell’art. 436 cpv. 2 CPP, se l’imputato

non beneficia di un’assoluzione piena o parziale, né dell’abbandono del

procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, ha diritto a una congrua

indennità per le spese sostenute. Essendo stato l’appello di AP 1 parzialmente

accolto (riduzione della pena e concessione della sospensione condizionale

parziale), si giustifica, in particolare a fronte degli allegati prodotti in

appello (cfr. consid. B, E e F), il riconoscimento di un’indennità forfettaria

per le spese di patrocinio pari a fr. 2’500.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80 e seg., 84 e

seg., 398 seg. CPP;

24, 42 e seg., 47 e seg., 117, 128 e 307 CP;

90 LCStr;

nonché, su spese e

indennità, gli art. 428 e 429 e seg.

e la LTG,

dichiara e pronuncia:

I. L’appello di AP 1 è

parzialmente accolto.

II. L’appello

incidentale del PP è respinto.

Di conseguenza:

1. AP 1 è condannato

alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi.

1.1. L’esecuzione

della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 18 (diciotto)

mesi per un periodo di prova di 2 (due) anni; per il resto, cioè 18 (diciotto)

mesi, è da espiare.

2. È confermata l’attribuzione degli oneri processuali di

primo grado così come decisa in prima sede.

3. Le spese procedurali dell’appello di AP 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono poste per 1/2 a carico di AP 1 e per 1/2 a carico dello

Stato, che gli verserà fr. 2’500.- (duemilacinquecento) a titolo di indennità

ex art. 436 cpv. 2 CPP.

4. Le

spese procedurali dell’appello incidentale del PP, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono poste a carico dello Stato.

5. Intimazione:

6. Comunicazione:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.